|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 4 Lingue nazionali |
||||||
| Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 4 Lingue nazionali |
||||||
| Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 4 Lingue nazionali |
||||||
| Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. | ||||||
|
RS 131.234 Cost.-GE Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra, del 14 ottobre 2012 (Cost.-GE) Art. 101 Potere esecutivo |
||||||
| Il Consiglio di Stato esercita il potere esecutivo. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 4 Lingue nazionali |
||||||
| Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 4 Lingue nazionali |
||||||
| Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. | ||||||
|
RS 131.234 Cost.-GE Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra, del 14 ottobre 2012 (Cost.-GE) Art. 63 Votazione |
||||||
| Se non è ritirata, l'iniziativa respinta dal Gran Consiglio è sottoposta al corpo elettorale. | ||||||
| L'iniziativa non ancora trattata dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 62 capoverso 1 lettera b o c è sottoposta al corpo elettorale. | ||||||
| Il controprogetto che il Gran Consiglio oppone a un'iniziativa è sottoposto al corpo elettorale se l'iniziativa non è ritirata. Il corpo elettorale si pronuncia separatamente sull'iniziativa e sul controprogetto, poi indica la propria preferenza rispondendo a una domanda sussidiaria. | ||||||
|
RS 131.234 Cost.-GE Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra, del 14 ottobre 2012 (Cost.-GE) Art. 63 Votazione |
||||||
| Se non è ritirata, l'iniziativa respinta dal Gran Consiglio è sottoposta al corpo elettorale. | ||||||
| L'iniziativa non ancora trattata dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 62 capoverso 1 lettera b o c è sottoposta al corpo elettorale. | ||||||
| Il controprogetto che il Gran Consiglio oppone a un'iniziativa è sottoposto al corpo elettorale se l'iniziativa non è ritirata. Il corpo elettorale si pronuncia separatamente sull'iniziativa e sul controprogetto, poi indica la propria preferenza rispondendo a una domanda sussidiaria. | ||||||
|
RS 131.234 Cost.-GE Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra, del 14 ottobre 2012 (Cost.-GE) Art. 63 Votazione |
||||||
| Se non è ritirata, l'iniziativa respinta dal Gran Consiglio è sottoposta al corpo elettorale. | ||||||
| L'iniziativa non ancora trattata dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 62 capoverso 1 lettera b o c è sottoposta al corpo elettorale. | ||||||
| Il controprogetto che il Gran Consiglio oppone a un'iniziativa è sottoposto al corpo elettorale se l'iniziativa non è ritirata. Il corpo elettorale si pronuncia separatamente sull'iniziativa e sul controprogetto, poi indica la propria preferenza rispondendo a una domanda sussidiaria. | ||||||
|
RS 131.234 Cost.-GE Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra, del 14 ottobre 2012 (Cost.-GE) Art. 63 Votazione |
||||||
| Se non è ritirata, l'iniziativa respinta dal Gran Consiglio è sottoposta al corpo elettorale. | ||||||
| L'iniziativa non ancora trattata dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 62 capoverso 1 lettera b o c è sottoposta al corpo elettorale. | ||||||
| Il controprogetto che il Gran Consiglio oppone a un'iniziativa è sottoposto al corpo elettorale se l'iniziativa non è ritirata. Il corpo elettorale si pronuncia separatamente sull'iniziativa e sul controprogetto, poi indica la propria preferenza rispondendo a una domanda sussidiaria. | ||||||
|
RS 131.234 Cost.-GE Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra, del 14 ottobre 2012 (Cost.-GE) Art. 63 Votazione |
||||||
| Se non è ritirata, l'iniziativa respinta dal Gran Consiglio è sottoposta al corpo elettorale. | ||||||
| L'iniziativa non ancora trattata dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 62 capoverso 1 lettera b o c è sottoposta al corpo elettorale. | ||||||
| Il controprogetto che il Gran Consiglio oppone a un'iniziativa è sottoposto al corpo elettorale se l'iniziativa non è ritirata. Il corpo elettorale si pronuncia separatamente sull'iniziativa e sul controprogetto, poi indica la propria preferenza rispondendo a una domanda sussidiaria. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 4 Lingue nazionali |
||||||
| Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 100 Politica congiunturale |
||||||
| La Confederazione prende provvedimenti per un'equilibrata evoluzione congiunturale, in particolare per prevenire e combattere la disoccupazione e il rincaro. | ||||||
| Prende in considerazione lo sviluppo economico delle singole regioni del Paese. Collabora con i Cantoni e l'economia. | ||||||
| Nei settori finanziario e creditizio, nel commercio estero e delle finanze pubbliche può derogare se necessario al principio della libertà economica. | ||||||
| Nella loro politica in materia di entrate e uscite, la Confederazione, i Cantoni e i Comuni prendono in considerazione la situazione congiunturale. | ||||||
| Per stabilizzare la congiuntura, la Confederazione può, a titolo transitorio, riscuotere supplementi o concedere ribassi su tributi previsti dal diritto federale. I mezzi così prelevati vanno congelati; liberati che siano, i tributi diretti sono restituiti individualmente e quelli indiretti impiegati per la concessione di ribassi o per creare occasioni di lavoro. | ||||||
| La Confederazione può obbligare le imprese a costituire riserve di crisi per procurare lavoro; concede a tal fine agevolazioni fiscali e può obbligare i Cantoni a fare altrettanto. Liberate le riserve, le imprese ne decidono autonomamente l'impiego nei limiti delle destinazioni fissate dalla legge. | ||||||
|
RS 721.101 LImA Legge federale del 1° ottobre 2010 sugli impianti di accumulazione (LImA) Art. 15 Esclusione della responsabilità |
||||||
| È liberato dalla responsabilità chi prova che il danno è stato causato da forza maggiore, da colpa grave del danneggiato o da atti di sabotaggio, di terrorismo o di guerra. | ||||||
|
RS 131.234 Cost.-GE Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra, del 14 ottobre 2012 (Cost.-GE) Art. 101 Potere esecutivo |
||||||
| Il Consiglio di Stato esercita il potere esecutivo. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 4 Lingue nazionali |
||||||
| Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. | ||||||
|
RS 131.234 Cost.-GE Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra, del 14 ottobre 2012 (Cost.-GE) Art. 63 Votazione |
||||||
| Se non è ritirata, l'iniziativa respinta dal Gran Consiglio è sottoposta al corpo elettorale. | ||||||
| L'iniziativa non ancora trattata dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 62 capoverso 1 lettera b o c è sottoposta al corpo elettorale. | ||||||
| Il controprogetto che il Gran Consiglio oppone a un'iniziativa è sottoposto al corpo elettorale se l'iniziativa non è ritirata. Il corpo elettorale si pronuncia separatamente sull'iniziativa e sul controprogetto, poi indica la propria preferenza rispondendo a una domanda sussidiaria. | ||||||
|
RS 131.234 Cost.-GE Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra, del 14 ottobre 2012 (Cost.-GE) Art. 63 Votazione |
||||||
| Se non è ritirata, l'iniziativa respinta dal Gran Consiglio è sottoposta al corpo elettorale. | ||||||
| L'iniziativa non ancora trattata dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 62 capoverso 1 lettera b o c è sottoposta al corpo elettorale. | ||||||
| Il controprogetto che il Gran Consiglio oppone a un'iniziativa è sottoposto al corpo elettorale se l'iniziativa non è ritirata. Il corpo elettorale si pronuncia separatamente sull'iniziativa e sul controprogetto, poi indica la propria preferenza rispondendo a una domanda sussidiaria. | ||||||
|
RS 131.234 Cost.-GE Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra, del 14 ottobre 2012 (Cost.-GE) Art. 63 Votazione |
||||||
| Se non è ritirata, l'iniziativa respinta dal Gran Consiglio è sottoposta al corpo elettorale. | ||||||
| L'iniziativa non ancora trattata dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 62 capoverso 1 lettera b o c è sottoposta al corpo elettorale. | ||||||
| Il controprogetto che il Gran Consiglio oppone a un'iniziativa è sottoposto al corpo elettorale se l'iniziativa non è ritirata. Il corpo elettorale si pronuncia separatamente sull'iniziativa e sul controprogetto, poi indica la propria preferenza rispondendo a una domanda sussidiaria. | ||||||
|
RS 131.234 Cost.-GE Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra, del 14 ottobre 2012 (Cost.-GE) Art. 63 Votazione |
||||||
| Se non è ritirata, l'iniziativa respinta dal Gran Consiglio è sottoposta al corpo elettorale. | ||||||
| L'iniziativa non ancora trattata dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 62 capoverso 1 lettera b o c è sottoposta al corpo elettorale. | ||||||
| Il controprogetto che il Gran Consiglio oppone a un'iniziativa è sottoposto al corpo elettorale se l'iniziativa non è ritirata. Il corpo elettorale si pronuncia separatamente sull'iniziativa e sul controprogetto, poi indica la propria preferenza rispondendo a una domanda sussidiaria. | ||||||
|
RS 131.234 Cost.-GE Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra, del 14 ottobre 2012 (Cost.-GE) Art. 63 Votazione |
||||||
| Se non è ritirata, l'iniziativa respinta dal Gran Consiglio è sottoposta al corpo elettorale. | ||||||
| L'iniziativa non ancora trattata dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 62 capoverso 1 lettera b o c è sottoposta al corpo elettorale. | ||||||
| Il controprogetto che il Gran Consiglio oppone a un'iniziativa è sottoposto al corpo elettorale se l'iniziativa non è ritirata. Il corpo elettorale si pronuncia separatamente sull'iniziativa e sul controprogetto, poi indica la propria preferenza rispondendo a una domanda sussidiaria. | ||||||
|
RS 131.234 Cost.-GE Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra, del 14 ottobre 2012 (Cost.-GE) Art. 63 Votazione |
||||||
| Se non è ritirata, l'iniziativa respinta dal Gran Consiglio è sottoposta al corpo elettorale. | ||||||
| L'iniziativa non ancora trattata dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 62 capoverso 1 lettera b o c è sottoposta al corpo elettorale. | ||||||
| Il controprogetto che il Gran Consiglio oppone a un'iniziativa è sottoposto al corpo elettorale se l'iniziativa non è ritirata. Il corpo elettorale si pronuncia separatamente sull'iniziativa e sul controprogetto, poi indica la propria preferenza rispondendo a una domanda sussidiaria. | ||||||