SR 831.20 Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) LAI Art. 43 - 1 Le persone vedove e gli orfani che adempiono contemporaneamente le condizioni del diritto a una rendita per i superstiti dell'AVS e dell'assicurazione per l'invalidità, beneficiano di una rendita intera d'invalidità. È versata loro soltanto la rendita più elevata.287 |
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1 | Le persone vedove e gli orfani che adempiono contemporaneamente le condizioni del diritto a una rendita per i superstiti dell'AVS e dell'assicurazione per l'invalidità, beneficiano di una rendita intera d'invalidità. È versata loro soltanto la rendita più elevata.287 |
2 | Se le condizioni d'assegnazione di una indennità giornaliera dell'assicurazione per l'invalidità sono adempiute o se questa assicurazione si assume, prevalentemente o completamente, le spese di vitto e alloggio durante l'esecuzione dei provvedimenti d'integrazione, l'assicurato non ha nessun diritto a una rendita dell'assicurazione per l'invalidità. Il Consiglio federale può prevedere deroghe e emanare disposizioni per la sostituzione dell'indennità giornaliera con una rendita.288 |
3 | Il Consiglio federale emana disposizioni al fine di evitare che un cumulo di prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità con altre prestazioni di questa assicurazione o di quella per la vecchiaia e i superstiti conduca a un sovrindennizzo.289 |
SR 831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) OAI Art. 20quater Interruzioni dei provvedimenti d'integrazione - 1 L'indennità giornaliera continua a essere versata agli assicurati che devono interrompere un provvedimento d'integrazione per causa di malattia o di maternità, se non hanno alcun diritto a un'indennità giornaliera di un'altra assicurazione sociale obbligatoria o a un'indennità giornaliera di un'assicurazione facoltativa d'indennità giornaliera il cui importo corrisponde almeno a quello dell'indennità giornaliera dell'assicurazione per l'invalidità.97 |
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1 | L'indennità giornaliera continua a essere versata agli assicurati che devono interrompere un provvedimento d'integrazione per causa di malattia o di maternità, se non hanno alcun diritto a un'indennità giornaliera di un'altra assicurazione sociale obbligatoria o a un'indennità giornaliera di un'assicurazione facoltativa d'indennità giornaliera il cui importo corrisponde almeno a quello dell'indennità giornaliera dell'assicurazione per l'invalidità.97 |
2 | L'indennità giornaliera continua a essere versata conformemente al capoverso 1: |
a | per al massimo 30 giorni nel primo anno del provvedimento d'integrazione; |
b | per al massimo 60 giorni nel secondo anno del provvedimento d'integrazione; |
c | per al massimo 90 giorni a partire dal terzo anno del provvedimento d'integrazione.98 |
3 | ...99 |
4 | Il diritto all'indennità giornaliera decade se si constata che il provvedimento d'integrazione non è più applicato. |
5 | ...100 |
6 | Se gli assicurati interrompono un provvedimento d'integrazione a causa di un infortunio, l'indennità giornaliera continua a essere versata loro come segue: |
a | al massimo per i due giorni successivi all'infortunio, se sono assicurati obbligatoriamente secondo la legge del 20 marzo 1981101 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF); |
b | secondo le stesse regole valide in caso di malattia secondo i capoversi 1, 2 e 4, se non sono assicurati obbligatoriamente secondo la LAINF.102 |
SR 831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) OAI Art. 20quater Interruzioni dei provvedimenti d'integrazione - 1 L'indennità giornaliera continua a essere versata agli assicurati che devono interrompere un provvedimento d'integrazione per causa di malattia o di maternità, se non hanno alcun diritto a un'indennità giornaliera di un'altra assicurazione sociale obbligatoria o a un'indennità giornaliera di un'assicurazione facoltativa d'indennità giornaliera il cui importo corrisponde almeno a quello dell'indennità giornaliera dell'assicurazione per l'invalidità.97 |
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1 | L'indennità giornaliera continua a essere versata agli assicurati che devono interrompere un provvedimento d'integrazione per causa di malattia o di maternità, se non hanno alcun diritto a un'indennità giornaliera di un'altra assicurazione sociale obbligatoria o a un'indennità giornaliera di un'assicurazione facoltativa d'indennità giornaliera il cui importo corrisponde almeno a quello dell'indennità giornaliera dell'assicurazione per l'invalidità.97 |
2 | L'indennità giornaliera continua a essere versata conformemente al capoverso 1: |
a | per al massimo 30 giorni nel primo anno del provvedimento d'integrazione; |
b | per al massimo 60 giorni nel secondo anno del provvedimento d'integrazione; |
c | per al massimo 90 giorni a partire dal terzo anno del provvedimento d'integrazione.98 |
3 | ...99 |
4 | Il diritto all'indennità giornaliera decade se si constata che il provvedimento d'integrazione non è più applicato. |
5 | ...100 |
6 | Se gli assicurati interrompono un provvedimento d'integrazione a causa di un infortunio, l'indennità giornaliera continua a essere versata loro come segue: |
a | al massimo per i due giorni successivi all'infortunio, se sono assicurati obbligatoriamente secondo la legge del 20 marzo 1981101 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF); |
b | secondo le stesse regole valide in caso di malattia secondo i capoversi 1, 2 e 4, se non sono assicurati obbligatoriamente secondo la LAINF.102 |
SR 831.20 Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) LAI Art. 43 - 1 Le persone vedove e gli orfani che adempiono contemporaneamente le condizioni del diritto a una rendita per i superstiti dell'AVS e dell'assicurazione per l'invalidità, beneficiano di una rendita intera d'invalidità. È versata loro soltanto la rendita più elevata.287 |
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1 | Le persone vedove e gli orfani che adempiono contemporaneamente le condizioni del diritto a una rendita per i superstiti dell'AVS e dell'assicurazione per l'invalidità, beneficiano di una rendita intera d'invalidità. È versata loro soltanto la rendita più elevata.287 |
2 | Se le condizioni d'assegnazione di una indennità giornaliera dell'assicurazione per l'invalidità sono adempiute o se questa assicurazione si assume, prevalentemente o completamente, le spese di vitto e alloggio durante l'esecuzione dei provvedimenti d'integrazione, l'assicurato non ha nessun diritto a una rendita dell'assicurazione per l'invalidità. Il Consiglio federale può prevedere deroghe e emanare disposizioni per la sostituzione dell'indennità giornaliera con una rendita.288 |
3 | Il Consiglio federale emana disposizioni al fine di evitare che un cumulo di prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità con altre prestazioni di questa assicurazione o di quella per la vecchiaia e i superstiti conduca a un sovrindennizzo.289 |
SR 831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) OAI Art. 20quater Interruzioni dei provvedimenti d'integrazione - 1 L'indennità giornaliera continua a essere versata agli assicurati che devono interrompere un provvedimento d'integrazione per causa di malattia o di maternità, se non hanno alcun diritto a un'indennità giornaliera di un'altra assicurazione sociale obbligatoria o a un'indennità giornaliera di un'assicurazione facoltativa d'indennità giornaliera il cui importo corrisponde almeno a quello dell'indennità giornaliera dell'assicurazione per l'invalidità.97 |
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1 | L'indennità giornaliera continua a essere versata agli assicurati che devono interrompere un provvedimento d'integrazione per causa di malattia o di maternità, se non hanno alcun diritto a un'indennità giornaliera di un'altra assicurazione sociale obbligatoria o a un'indennità giornaliera di un'assicurazione facoltativa d'indennità giornaliera il cui importo corrisponde almeno a quello dell'indennità giornaliera dell'assicurazione per l'invalidità.97 |
2 | L'indennità giornaliera continua a essere versata conformemente al capoverso 1: |
a | per al massimo 30 giorni nel primo anno del provvedimento d'integrazione; |
b | per al massimo 60 giorni nel secondo anno del provvedimento d'integrazione; |
c | per al massimo 90 giorni a partire dal terzo anno del provvedimento d'integrazione.98 |
3 | ...99 |
4 | Il diritto all'indennità giornaliera decade se si constata che il provvedimento d'integrazione non è più applicato. |
5 | ...100 |
6 | Se gli assicurati interrompono un provvedimento d'integrazione a causa di un infortunio, l'indennità giornaliera continua a essere versata loro come segue: |
a | al massimo per i due giorni successivi all'infortunio, se sono assicurati obbligatoriamente secondo la legge del 20 marzo 1981101 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF); |
b | secondo le stesse regole valide in caso di malattia secondo i capoversi 1, 2 e 4, se non sono assicurati obbligatoriamente secondo la LAINF.102 |
SR 831.20 Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) LAI Art. 43 - 1 Le persone vedove e gli orfani che adempiono contemporaneamente le condizioni del diritto a una rendita per i superstiti dell'AVS e dell'assicurazione per l'invalidità, beneficiano di una rendita intera d'invalidità. È versata loro soltanto la rendita più elevata.287 |
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1 | Le persone vedove e gli orfani che adempiono contemporaneamente le condizioni del diritto a una rendita per i superstiti dell'AVS e dell'assicurazione per l'invalidità, beneficiano di una rendita intera d'invalidità. È versata loro soltanto la rendita più elevata.287 |
2 | Se le condizioni d'assegnazione di una indennità giornaliera dell'assicurazione per l'invalidità sono adempiute o se questa assicurazione si assume, prevalentemente o completamente, le spese di vitto e alloggio durante l'esecuzione dei provvedimenti d'integrazione, l'assicurato non ha nessun diritto a una rendita dell'assicurazione per l'invalidità. Il Consiglio federale può prevedere deroghe e emanare disposizioni per la sostituzione dell'indennità giornaliera con una rendita.288 |
3 | Il Consiglio federale emana disposizioni al fine di evitare che un cumulo di prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità con altre prestazioni di questa assicurazione o di quella per la vecchiaia e i superstiti conduca a un sovrindennizzo.289 |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. |
SR 831.20 Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) LAI Art. 43 - 1 Le persone vedove e gli orfani che adempiono contemporaneamente le condizioni del diritto a una rendita per i superstiti dell'AVS e dell'assicurazione per l'invalidità, beneficiano di una rendita intera d'invalidità. È versata loro soltanto la rendita più elevata.287 |
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1 | Le persone vedove e gli orfani che adempiono contemporaneamente le condizioni del diritto a una rendita per i superstiti dell'AVS e dell'assicurazione per l'invalidità, beneficiano di una rendita intera d'invalidità. È versata loro soltanto la rendita più elevata.287 |
2 | Se le condizioni d'assegnazione di una indennità giornaliera dell'assicurazione per l'invalidità sono adempiute o se questa assicurazione si assume, prevalentemente o completamente, le spese di vitto e alloggio durante l'esecuzione dei provvedimenti d'integrazione, l'assicurato non ha nessun diritto a una rendita dell'assicurazione per l'invalidità. Il Consiglio federale può prevedere deroghe e emanare disposizioni per la sostituzione dell'indennità giornaliera con una rendita.288 |
3 | Il Consiglio federale emana disposizioni al fine di evitare che un cumulo di prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità con altre prestazioni di questa assicurazione o di quella per la vecchiaia e i superstiti conduca a un sovrindennizzo.289 |
SR 831.20 Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) LAI Art. 43 - 1 Le persone vedove e gli orfani che adempiono contemporaneamente le condizioni del diritto a una rendita per i superstiti dell'AVS e dell'assicurazione per l'invalidità, beneficiano di una rendita intera d'invalidità. È versata loro soltanto la rendita più elevata.287 |
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1 | Le persone vedove e gli orfani che adempiono contemporaneamente le condizioni del diritto a una rendita per i superstiti dell'AVS e dell'assicurazione per l'invalidità, beneficiano di una rendita intera d'invalidità. È versata loro soltanto la rendita più elevata.287 |
2 | Se le condizioni d'assegnazione di una indennità giornaliera dell'assicurazione per l'invalidità sono adempiute o se questa assicurazione si assume, prevalentemente o completamente, le spese di vitto e alloggio durante l'esecuzione dei provvedimenti d'integrazione, l'assicurato non ha nessun diritto a una rendita dell'assicurazione per l'invalidità. Il Consiglio federale può prevedere deroghe e emanare disposizioni per la sostituzione dell'indennità giornaliera con una rendita.288 |
3 | Il Consiglio federale emana disposizioni al fine di evitare che un cumulo di prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità con altre prestazioni di questa assicurazione o di quella per la vecchiaia e i superstiti conduca a un sovrindennizzo.289 |
SR 831.20 Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) LAI Art. 43 - 1 Le persone vedove e gli orfani che adempiono contemporaneamente le condizioni del diritto a una rendita per i superstiti dell'AVS e dell'assicurazione per l'invalidità, beneficiano di una rendita intera d'invalidità. È versata loro soltanto la rendita più elevata.287 |
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1 | Le persone vedove e gli orfani che adempiono contemporaneamente le condizioni del diritto a una rendita per i superstiti dell'AVS e dell'assicurazione per l'invalidità, beneficiano di una rendita intera d'invalidità. È versata loro soltanto la rendita più elevata.287 |
2 | Se le condizioni d'assegnazione di una indennità giornaliera dell'assicurazione per l'invalidità sono adempiute o se questa assicurazione si assume, prevalentemente o completamente, le spese di vitto e alloggio durante l'esecuzione dei provvedimenti d'integrazione, l'assicurato non ha nessun diritto a una rendita dell'assicurazione per l'invalidità. Il Consiglio federale può prevedere deroghe e emanare disposizioni per la sostituzione dell'indennità giornaliera con una rendita.288 |
3 | Il Consiglio federale emana disposizioni al fine di evitare che un cumulo di prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità con altre prestazioni di questa assicurazione o di quella per la vecchiaia e i superstiti conduca a un sovrindennizzo.289 |
SR 831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) OAI Art. 20quater Interruzioni dei provvedimenti d'integrazione - 1 L'indennità giornaliera continua a essere versata agli assicurati che devono interrompere un provvedimento d'integrazione per causa di malattia o di maternità, se non hanno alcun diritto a un'indennità giornaliera di un'altra assicurazione sociale obbligatoria o a un'indennità giornaliera di un'assicurazione facoltativa d'indennità giornaliera il cui importo corrisponde almeno a quello dell'indennità giornaliera dell'assicurazione per l'invalidità.97 |
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1 | L'indennità giornaliera continua a essere versata agli assicurati che devono interrompere un provvedimento d'integrazione per causa di malattia o di maternità, se non hanno alcun diritto a un'indennità giornaliera di un'altra assicurazione sociale obbligatoria o a un'indennità giornaliera di un'assicurazione facoltativa d'indennità giornaliera il cui importo corrisponde almeno a quello dell'indennità giornaliera dell'assicurazione per l'invalidità.97 |
2 | L'indennità giornaliera continua a essere versata conformemente al capoverso 1: |
a | per al massimo 30 giorni nel primo anno del provvedimento d'integrazione; |
b | per al massimo 60 giorni nel secondo anno del provvedimento d'integrazione; |
c | per al massimo 90 giorni a partire dal terzo anno del provvedimento d'integrazione.98 |
3 | ...99 |
4 | Il diritto all'indennità giornaliera decade se si constata che il provvedimento d'integrazione non è più applicato. |
5 | ...100 |
6 | Se gli assicurati interrompono un provvedimento d'integrazione a causa di un infortunio, l'indennità giornaliera continua a essere versata loro come segue: |
a | al massimo per i due giorni successivi all'infortunio, se sono assicurati obbligatoriamente secondo la legge del 20 marzo 1981101 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF); |
b | secondo le stesse regole valide in caso di malattia secondo i capoversi 1, 2 e 4, se non sono assicurati obbligatoriamente secondo la LAINF.102 |
SR 831.20 Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) LAI Art. 43 - 1 Le persone vedove e gli orfani che adempiono contemporaneamente le condizioni del diritto a una rendita per i superstiti dell'AVS e dell'assicurazione per l'invalidità, beneficiano di una rendita intera d'invalidità. È versata loro soltanto la rendita più elevata.287 |
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1 | Le persone vedove e gli orfani che adempiono contemporaneamente le condizioni del diritto a una rendita per i superstiti dell'AVS e dell'assicurazione per l'invalidità, beneficiano di una rendita intera d'invalidità. È versata loro soltanto la rendita più elevata.287 |
2 | Se le condizioni d'assegnazione di una indennità giornaliera dell'assicurazione per l'invalidità sono adempiute o se questa assicurazione si assume, prevalentemente o completamente, le spese di vitto e alloggio durante l'esecuzione dei provvedimenti d'integrazione, l'assicurato non ha nessun diritto a una rendita dell'assicurazione per l'invalidità. Il Consiglio federale può prevedere deroghe e emanare disposizioni per la sostituzione dell'indennità giornaliera con una rendita.288 |
3 | Il Consiglio federale emana disposizioni al fine di evitare che un cumulo di prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità con altre prestazioni di questa assicurazione o di quella per la vecchiaia e i superstiti conduca a un sovrindennizzo.289 |
SR 831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) OAI Art. 20bis |
SR 831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) OAI Art. 20quater Interruzioni dei provvedimenti d'integrazione - 1 L'indennità giornaliera continua a essere versata agli assicurati che devono interrompere un provvedimento d'integrazione per causa di malattia o di maternità, se non hanno alcun diritto a un'indennità giornaliera di un'altra assicurazione sociale obbligatoria o a un'indennità giornaliera di un'assicurazione facoltativa d'indennità giornaliera il cui importo corrisponde almeno a quello dell'indennità giornaliera dell'assicurazione per l'invalidità.97 |
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1 | L'indennità giornaliera continua a essere versata agli assicurati che devono interrompere un provvedimento d'integrazione per causa di malattia o di maternità, se non hanno alcun diritto a un'indennità giornaliera di un'altra assicurazione sociale obbligatoria o a un'indennità giornaliera di un'assicurazione facoltativa d'indennità giornaliera il cui importo corrisponde almeno a quello dell'indennità giornaliera dell'assicurazione per l'invalidità.97 |
2 | L'indennità giornaliera continua a essere versata conformemente al capoverso 1: |
a | per al massimo 30 giorni nel primo anno del provvedimento d'integrazione; |
b | per al massimo 60 giorni nel secondo anno del provvedimento d'integrazione; |
c | per al massimo 90 giorni a partire dal terzo anno del provvedimento d'integrazione.98 |
3 | ...99 |
4 | Il diritto all'indennità giornaliera decade se si constata che il provvedimento d'integrazione non è più applicato. |
5 | ...100 |
6 | Se gli assicurati interrompono un provvedimento d'integrazione a causa di un infortunio, l'indennità giornaliera continua a essere versata loro come segue: |
a | al massimo per i due giorni successivi all'infortunio, se sono assicurati obbligatoriamente secondo la legge del 20 marzo 1981101 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF); |
b | secondo le stesse regole valide in caso di malattia secondo i capoversi 1, 2 e 4, se non sono assicurati obbligatoriamente secondo la LAINF.102 |
SR 831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) OAI Art. 20quater Interruzioni dei provvedimenti d'integrazione - 1 L'indennità giornaliera continua a essere versata agli assicurati che devono interrompere un provvedimento d'integrazione per causa di malattia o di maternità, se non hanno alcun diritto a un'indennità giornaliera di un'altra assicurazione sociale obbligatoria o a un'indennità giornaliera di un'assicurazione facoltativa d'indennità giornaliera il cui importo corrisponde almeno a quello dell'indennità giornaliera dell'assicurazione per l'invalidità.97 |
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1 | L'indennità giornaliera continua a essere versata agli assicurati che devono interrompere un provvedimento d'integrazione per causa di malattia o di maternità, se non hanno alcun diritto a un'indennità giornaliera di un'altra assicurazione sociale obbligatoria o a un'indennità giornaliera di un'assicurazione facoltativa d'indennità giornaliera il cui importo corrisponde almeno a quello dell'indennità giornaliera dell'assicurazione per l'invalidità.97 |
2 | L'indennità giornaliera continua a essere versata conformemente al capoverso 1: |
a | per al massimo 30 giorni nel primo anno del provvedimento d'integrazione; |
b | per al massimo 60 giorni nel secondo anno del provvedimento d'integrazione; |
c | per al massimo 90 giorni a partire dal terzo anno del provvedimento d'integrazione.98 |
3 | ...99 |
4 | Il diritto all'indennità giornaliera decade se si constata che il provvedimento d'integrazione non è più applicato. |
5 | ...100 |
6 | Se gli assicurati interrompono un provvedimento d'integrazione a causa di un infortunio, l'indennità giornaliera continua a essere versata loro come segue: |
a | al massimo per i due giorni successivi all'infortunio, se sono assicurati obbligatoriamente secondo la legge del 20 marzo 1981101 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF); |
b | secondo le stesse regole valide in caso di malattia secondo i capoversi 1, 2 e 4, se non sono assicurati obbligatoriamente secondo la LAINF.102 |
SR 831.20 Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) LAI Art. 43 - 1 Le persone vedove e gli orfani che adempiono contemporaneamente le condizioni del diritto a una rendita per i superstiti dell'AVS e dell'assicurazione per l'invalidità, beneficiano di una rendita intera d'invalidità. È versata loro soltanto la rendita più elevata.287 |
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1 | Le persone vedove e gli orfani che adempiono contemporaneamente le condizioni del diritto a una rendita per i superstiti dell'AVS e dell'assicurazione per l'invalidità, beneficiano di una rendita intera d'invalidità. È versata loro soltanto la rendita più elevata.287 |
2 | Se le condizioni d'assegnazione di una indennità giornaliera dell'assicurazione per l'invalidità sono adempiute o se questa assicurazione si assume, prevalentemente o completamente, le spese di vitto e alloggio durante l'esecuzione dei provvedimenti d'integrazione, l'assicurato non ha nessun diritto a una rendita dell'assicurazione per l'invalidità. Il Consiglio federale può prevedere deroghe e emanare disposizioni per la sostituzione dell'indennità giornaliera con una rendita.288 |
3 | Il Consiglio federale emana disposizioni al fine di evitare che un cumulo di prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità con altre prestazioni di questa assicurazione o di quella per la vecchiaia e i superstiti conduca a un sovrindennizzo.289 |
SR 831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) OAI Art. 20quater Interruzioni dei provvedimenti d'integrazione - 1 L'indennità giornaliera continua a essere versata agli assicurati che devono interrompere un provvedimento d'integrazione per causa di malattia o di maternità, se non hanno alcun diritto a un'indennità giornaliera di un'altra assicurazione sociale obbligatoria o a un'indennità giornaliera di un'assicurazione facoltativa d'indennità giornaliera il cui importo corrisponde almeno a quello dell'indennità giornaliera dell'assicurazione per l'invalidità.97 |
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1 | L'indennità giornaliera continua a essere versata agli assicurati che devono interrompere un provvedimento d'integrazione per causa di malattia o di maternità, se non hanno alcun diritto a un'indennità giornaliera di un'altra assicurazione sociale obbligatoria o a un'indennità giornaliera di un'assicurazione facoltativa d'indennità giornaliera il cui importo corrisponde almeno a quello dell'indennità giornaliera dell'assicurazione per l'invalidità.97 |
2 | L'indennità giornaliera continua a essere versata conformemente al capoverso 1: |
a | per al massimo 30 giorni nel primo anno del provvedimento d'integrazione; |
b | per al massimo 60 giorni nel secondo anno del provvedimento d'integrazione; |
c | per al massimo 90 giorni a partire dal terzo anno del provvedimento d'integrazione.98 |
3 | ...99 |
4 | Il diritto all'indennità giornaliera decade se si constata che il provvedimento d'integrazione non è più applicato. |
5 | ...100 |
6 | Se gli assicurati interrompono un provvedimento d'integrazione a causa di un infortunio, l'indennità giornaliera continua a essere versata loro come segue: |
a | al massimo per i due giorni successivi all'infortunio, se sono assicurati obbligatoriamente secondo la legge del 20 marzo 1981101 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF); |
b | secondo le stesse regole valide in caso di malattia secondo i capoversi 1, 2 e 4, se non sono assicurati obbligatoriamente secondo la LAINF.102 |
SR 831.20 Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) LAI Art. 24 Importo massimo e minimo dell'indennità giornaliera - 1 L'importo massimo dell'indennità giornaliera di cui all'articolo 22 capoverso 1 corrisponde all'importo massimo del guadagno giornaliero assicurato secondo la LAINF175.176 |
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1 | L'importo massimo dell'indennità giornaliera di cui all'articolo 22 capoverso 1 corrisponde all'importo massimo del guadagno giornaliero assicurato secondo la LAINF175.176 |
2 | L'indennità giornaliera di cui all'articolo 22 capoverso 1 è ridotta se supera il reddito lavorativo determinante, inclusi gli assegni legali per i figli e per la formazione.177 |
3 | ...178 |
4 | Se fino al momento dell'integrazione l'assicurato aveva diritto a un'indennità giornaliera secondo la LAINF, l'indennità giornaliera corrisponde almeno a quella versata fino allora dall'assicurazione contro gli infortuni. |
5 | Il Consiglio federale disciplina il computo di un eventuale reddito da attività lucrativa e per certi casi può prevedere riduzioni. Per il calcolo delle indennità giornaliere, l'UFAS179 allestisce tavole vincolanti con importi arrotondati per eccesso. |
SR 831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) OAI Art. 20quater Interruzioni dei provvedimenti d'integrazione - 1 L'indennità giornaliera continua a essere versata agli assicurati che devono interrompere un provvedimento d'integrazione per causa di malattia o di maternità, se non hanno alcun diritto a un'indennità giornaliera di un'altra assicurazione sociale obbligatoria o a un'indennità giornaliera di un'assicurazione facoltativa d'indennità giornaliera il cui importo corrisponde almeno a quello dell'indennità giornaliera dell'assicurazione per l'invalidità.97 |
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1 | L'indennità giornaliera continua a essere versata agli assicurati che devono interrompere un provvedimento d'integrazione per causa di malattia o di maternità, se non hanno alcun diritto a un'indennità giornaliera di un'altra assicurazione sociale obbligatoria o a un'indennità giornaliera di un'assicurazione facoltativa d'indennità giornaliera il cui importo corrisponde almeno a quello dell'indennità giornaliera dell'assicurazione per l'invalidità.97 |
2 | L'indennità giornaliera continua a essere versata conformemente al capoverso 1: |
a | per al massimo 30 giorni nel primo anno del provvedimento d'integrazione; |
b | per al massimo 60 giorni nel secondo anno del provvedimento d'integrazione; |
c | per al massimo 90 giorni a partire dal terzo anno del provvedimento d'integrazione.98 |
3 | ...99 |
4 | Il diritto all'indennità giornaliera decade se si constata che il provvedimento d'integrazione non è più applicato. |
5 | ...100 |
6 | Se gli assicurati interrompono un provvedimento d'integrazione a causa di un infortunio, l'indennità giornaliera continua a essere versata loro come segue: |
a | al massimo per i due giorni successivi all'infortunio, se sono assicurati obbligatoriamente secondo la legge del 20 marzo 1981101 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF); |
b | secondo le stesse regole valide in caso di malattia secondo i capoversi 1, 2 e 4, se non sono assicurati obbligatoriamente secondo la LAINF.102 |