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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 192 |
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| In caso di separazione dei beni, la liquidazione fra i coniugi è retta dalle norme del loro precedente regime, salvo diversa disposizione della legge. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 191 |
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| Tacitati i creditori, il giudice, ad istanza di un coniuge, può ordinare il ripristino della comunione dei beni. | ||||||
| Per convenzione matrimoniale, i coniugi possono adottare la partecipazione agli acquisti. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 192 |
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| In caso di separazione dei beni, la liquidazione fra i coniugi è retta dalle norme del loro precedente regime, salvo diversa disposizione della legge. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 246 |
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| Per altro, s'applicano per analogia le disposizioni sulla ripartizione della comproprietà e sull'esecuzione della divisione dell'eredità. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 246 |
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| Per altro, s'applicano per analogia le disposizioni sulla ripartizione della comproprietà e sull'esecuzione della divisione dell'eredità. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 174 |
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| Se un coniuge eccede il suo potere di rappresentare l'unione coniugale o se ne dimostra incapace, il giudice, ad istanza dell'altro, può privarlo in tutto od in parte della rappresentanza. | ||||||
| Il coniuge istante può comunicare la privazione a terzi soltanto con avviso personale. | ||||||
| La privazione è opponibile ai terzi di buona fede soltanto quando sia stata pubblicata per ordine del giudice. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 174 |
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| Se un coniuge eccede il suo potere di rappresentare l'unione coniugale o se ne dimostra incapace, il giudice, ad istanza dell'altro, può privarlo in tutto od in parte della rappresentanza. | ||||||
| Il coniuge istante può comunicare la privazione a terzi soltanto con avviso personale. | ||||||
| La privazione è opponibile ai terzi di buona fede soltanto quando sia stata pubblicata per ordine del giudice. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 160 [1] |
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| Ciascun coniuge conserva il proprio cognome. | ||||||
| Gli sposi possono tuttavia dichiarare all'ufficiale dello stato civile di voler assumere un cognome coniugale; possono scegliere il cognome da nubile o celibe di uno di loro. [2] | ||||||
| Se mantengono ciascuno il proprio cognome, gli sposi determinano il cognome dei figli, scegliendo il cognome da nubile o celibe di uno di loro. In casi motivati, l'ufficiale dello stato civile può liberarli da quest'obbligo. [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 30 set. 2011 (Cognome e cittadinanza), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 2569; FF 2009 65776585). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 dic. 2020 (Matrimonio per tutti), in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2021 747; FF 2019 7151, 2020 1135). [3] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 dic. 2020 (Matrimonio per tutti), in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2021 747; FF 2019 7151, 2020 1135). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 192 |
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| In caso di separazione dei beni, la liquidazione fra i coniugi è retta dalle norme del loro precedente regime, salvo diversa disposizione della legge. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 246 |
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| Per altro, s'applicano per analogia le disposizioni sulla ripartizione della comproprietà e sull'esecuzione della divisione dell'eredità. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 246 |
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| Per altro, s'applicano per analogia le disposizioni sulla ripartizione della comproprietà e sull'esecuzione della divisione dell'eredità. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 246 |
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| Per altro, s'applicano per analogia le disposizioni sulla ripartizione della comproprietà e sull'esecuzione della divisione dell'eredità. | ||||||