Urteilskopf
107 Ib 352
62. Estratto della sentenza 16 dicembre 1981 della I Corte di diritto pubblico nella causa Comune di Melano c. Tannini ticinesi S.A. e Consiglio di Stato del Cantone Ticino (ricorso di diritto amministrativo).
Regeste (de):
- Forstpolizeigesetzgebung. Feststellung der Natur eines im Schutzwaldgebiet gelegenen Grundstückes; Zuständigkeit.
- Die in Art. 25bis Abs. 1 FPolV vorgesehene Kompetenzaufteilung zwischen kantonalen und Bundesbehörden - die nach dem Wortlaut dieser Bestimmung nur die Erteilung von Rodungsbewilligungen betrifft - gilt auch für die Zuständigkeit der Behörden zur Feststellung bzw. zum Entscheid über die Natur einer bestockten Fläche im Sinne von Art. 1 FPolV.
Regeste (fr):
- Législation fédérale sur la police des forêts. Détermination de la nature d'un fonds situé en zone de forêts protectrices; compétence.
- La répartition des compétences entre autorités fédérale et cantonale, telle qu'elle est prévue à l'art. 25bis al. 1 OFor. - lequel ne concerne, à la lettre, que l'octroi d'autorisations de défricher - vaut aussi pour la détermination de la nature d'un terrain au sens de l'art. 1er OFor.
Regesto (it):
- Legislazione federale sulla polizia delle foreste. Accertamento della natura di un fondo situato nella zona delle foreste protettrici; competenza.
- Il riparto delle competenze fra autorità federale e cantonale previsto dall'art. 25bis cpv. 1 OVPF - che secondo il testo della norma concerne il solo rilascio delle autorizzazioni di dissodare - vale anche per l'accertamento dei soprassuoli di un terreno, ovvero per le decisioni con cui la detta autorità si pronuncia sulla natura del medesimo giusta l'art. 1 OVPF.
Sachverhalt ab Seite 353
BGE 107 Ib 352 S. 353
La Società anonima Tannini ticinesi è proprietaria a Melano delle particelle n. 58 e 122. Con risoluzione n. 7080 del 25 novembre 1980, pronunciata su istanza della proprietaria, il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha accertato che la parte più a sud del mappale n. 122 non è di natura boschiva e non soggiace quindi alla legislazione forestale. Il Comune di Melano è insorto contro questa decisione con tempestivo ricorso di diritto amministrativo, chiedendo al Tribunale federale di annullarla. Il Tribunale federale ha accolto il ricorso, ha annullato la risoluzione impugnata, siccome adottata da un'autorità incompetente, ed ha trasmesso gli atti all'Ufficio federale delle foreste per nuova decisione.
Erwägungen
Dai considerandi:
2. Il Consiglio di Stato del Cantone Ticino, chiamato dalla società resistente a pronunciarsi sulla natura della particella n. 122 di Melano e di conseguenza sul suo assoggettamento alla disciplina forestale, ha ammesso perlomeno implicitamente la sua competenza per materia, emanando quindi la decisione impugnata. Ora, in realtà, la competenza a decidere la suddetta istanza non apparteneva all'autorità cantonale, ma - per le ragioni che si vedranno in seguito - all'Ufficio federale delle foreste (UFF). Anche se il ricorrente non ha sollevato su tal punto censura alcuna, la questione della competenza può e dev'essere esaminata d'ufficio poiché il Tribunale federale, quale organo della giustizia amministrativa, esamina liberamente l'applicazione del diritto senza essere vincolato dai considerandi della decisione impugnata, né dai motivi che le parti invocano (art. 114 cpv. 1 OG; DTF 102 Ib 331 consid. 2). a) Come precisato dalle autorità forestali di circondario durante il sopralluogo, la parte sud del terreno, a cui si riferisce la domanda d'accertamento e sulla quale s'è insediata in special modo la robinia, ha una superficie di ca 7000 mq.: giusta l'art. 25bis cpv. 1 lett. a OVPF, l'eventuale dissodamento di quest'area non potrebbe quindi essere autorizzato dal Consiglio di Stato, ma soltanto dall'UFF (cfr. DTF 106 Ib 145), dappoiché nel Canton Ticino tutti i boschi pubblici e privati - compresi i pascoli boscati e le selve castanili su terreno non coltivato - rientrano nella categoria delle foreste protettrici giusta gli art. 3 e 4 LVPF (decisione 13 maggio 1913 dell'allora competente Dipartimento
BGE 107 Ib 352 S. 354
dell'agricoltura apparsa sul FU 1913, pag. 587; art. 2 della legge forestale cantonale del 26 giugno 1912). Ora, questo riparto delle competenze fra autorità federale e cantonale, che secondo il testo dell'ordinanza concerne il solo rilascio delle autorizzazioni di dissodare, vale anche per l'accertamento dei soprassuoli di un terreno, ovvero per le decisioni con cui la detta autorità si pronuncia sulla natura del medesimo giusta l'art. 1 OVPF. c) (...)
Le norme di competenza contenute nell'art. 25bis cpv. 1 OVPF sono erette infatti - almeno principalmente - a particolare tutela della vegetazione che s'è insediata nella zona delle foreste protettrici, tant'è vero che i dissodamenti di grandi superfici in questa stessa zona non sono decisi dai Cantoni, ma dalle autorità della Confederazione alla quale compete appunto l'alta vigilanza sulla polizia forestale in tutta l'estensione del territorio svizzero (cfr. anche l'art. 50 cpv. 2 LVPF e FF 1970 II pag. 394 segg.). Ora, i problemi che riguardano la qualificazione dei soprassuoli ed il rilascio dei permessi di dissodamento sono - come risulta dalla prassi - intimamente connessi, già per il fatto che una decisione persino contraria al diritto federale con cui viene accertata la natura non boschiva di un fondo, può rendere priva d'oggetto qualsiasi questione relativa al dissodamento del fondo stesso. In queste circostanze, appare conforme allo scopo e allo spirito della legislazione forestale applicare in ambo i casi le stesse norme di competenza e conferire quindi alla stessa autorità non solo la facoltà di autorizzare il dissodamento di un fondo, ma anche quella di pronunciarsi sulla natura del medesimo giusta l'art. 1 OVPF. D'altronde, quando l'autorità competente è chiamata ad evadere una domanda di dissodamento ai sensi dell'art. 26 OVPF, essa deve esaminare in primo luogo ed in via pregiudiziale se la superficie a cui la detta domanda si riferisce è ricoperta di vegetazione silvestre, per il che - in definitiva - qualsiasi decisione che autorizza o rifiuta un dissodamento comporta, perlomeno implicitamente, la costatazione secondo cui la superficie stessa dev'esser ritenuta boschiva giusta l'art. 1 OVPF: è pacifico infatti che se il terreno non rientra nell'area forestale protetta, la competente autorità deve limitarsi in pratica a costatare l'inesistenza dell'obbligo autorizzativo e la richiesta di dissodamento diventa quindi, in queste circostanze, priva d'oggetto (cfr. DTF 106 Ib 143, DTF 98 Ib 368 consid. 2; sentenza 16 dicembre 1981 in re Storni, consid. 4).