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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 4 Lingue nazionali |
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| Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. | ||||||
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RS 822.11 LL Legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro, LL) - Legge sul lavoro Art. 72 |
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| Con l'entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti leggi federali: | ||||||
| la legge federale del 2 novembre 1898 [1] concernente la fabbricazione e la vendita dei fiammiferi; | ||||||
| la legge federale del 18 giugno 1914 [2] sul lavoro nelle fabbriche, riservato il capoverso 2, qui appresso; | ||||||
| la legge federale del 31 marzo 1922 [3] sull'impiego degli adolescenti e delle donne nelle arti e mestieri; | ||||||
| la legge federale del 26 settembre 1931 [4] sul riposo settimanale; | ||||||
| la legge federale del 24 giugno 1938 [5] sull'età minima dei lavoratori. | ||||||
| Le seguenti disposizioni della legge federale del 18 giugno 1914 [6] sul lavoro nelle fabbriche rimangono applicabili alle aziende industriali: | ||||||
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| le disposizioni degli articoli 30, 31, 33, 34 e 35 in materia di conciliazione. | ||||||
| [1] [CS 8 113] [2] RS 821.41 [3] [CS 8 200] [4] [CS 8 121] [5] [CS 8 211, 215] [6] RS 821.41 [7] Abrogata dal n. II art. 6 n. 12 della LF del 25 giu. 1971 sulla revisione dei tit. X e Xbis CO (Contratto di lavoro), con effetto dal 1° gen. 1972 (RU 1971 1461; FF 1968 II 177). | ||||||