SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 209 - 1 Dichiarato il fallimento, cessano di decorrere gli interessi di tutti i crediti nei confronti del fallito. |
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1 | Dichiarato il fallimento, cessano di decorrere gli interessi di tutti i crediti nei confronti del fallito. |
2 | Tuttavia, gli interessi dei crediti garantiti da pegno continuano a decorrere sino alla realizzazione, nella misura in cui il ricavo di questa sia superiore al debito, compresi gli interessi calcolati sino alla dichiarazione di fallimento. |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 266 - 1 Si possono fare delle ripartizioni provvisorie tostochè sia trascorso il termine per impugnare la graduatoria. |
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1 | Si possono fare delle ripartizioni provvisorie tostochè sia trascorso il termine per impugnare la graduatoria. |
2 | L'articolo 263 si applica per analogia.471 |
SR 281.32 Regolamento del 13 luglio 1911 concernente l'amministrazione degli uffici dei fallimenti (RUF) RUF Art. 82 - 1 Prima di procedere a ripartizioni provvisorie (art. 237 cpv. 3 n. 5, e 266 LEF), l'ufficio allestirà uno stato provvisorio di riparto, il quale verrà depositato per dieci giorni presso l'ufficio dei fallimenti. Il deposito è notificato a ciascun creditore (art. 263 LEF). |
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1 | Prima di procedere a ripartizioni provvisorie (art. 237 cpv. 3 n. 5, e 266 LEF), l'ufficio allestirà uno stato provvisorio di riparto, il quale verrà depositato per dieci giorni presso l'ufficio dei fallimenti. Il deposito è notificato a ciascun creditore (art. 263 LEF). |
2 | L'amministrazione tratterrà presso di sè i dividendi concernenti crediti sottoposti a condizione sospensiva od a scadenza incerta (art. 264 cpv. 3 LEF), crediti dipendenti da garanzie prestate dal fallito a favore di terzi, od insinuati tardivamente, ma prima che abbiano avuto luogo i riparti provvisori (art. 251 cpv. 3 LEF). |
SR 281.32 Regolamento del 13 luglio 1911 concernente l'amministrazione degli uffici dei fallimenti (RUF) RUF Art. 82 - 1 Prima di procedere a ripartizioni provvisorie (art. 237 cpv. 3 n. 5, e 266 LEF), l'ufficio allestirà uno stato provvisorio di riparto, il quale verrà depositato per dieci giorni presso l'ufficio dei fallimenti. Il deposito è notificato a ciascun creditore (art. 263 LEF). |
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1 | Prima di procedere a ripartizioni provvisorie (art. 237 cpv. 3 n. 5, e 266 LEF), l'ufficio allestirà uno stato provvisorio di riparto, il quale verrà depositato per dieci giorni presso l'ufficio dei fallimenti. Il deposito è notificato a ciascun creditore (art. 263 LEF). |
2 | L'amministrazione tratterrà presso di sè i dividendi concernenti crediti sottoposti a condizione sospensiva od a scadenza incerta (art. 264 cpv. 3 LEF), crediti dipendenti da garanzie prestate dal fallito a favore di terzi, od insinuati tardivamente, ma prima che abbiano avuto luogo i riparti provvisori (art. 251 cpv. 3 LEF). |