OJ; décision d'irrecevabilité d'une initiative populaire.
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RS 131.234 Cost.-GE Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra, del 14 ottobre 2012 (Cost.-GE) Art. 67 Referendum facoltativo |
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| Le leggi e gli altri atti del Gran Consiglio che prevedono spese sono sottoposti al corpo elettorale se il referendum è chiesto dall'1,5 per cento dei titolari dei diritti politici. [1] | ||||||
| Se il referendum è chiesto da 500 titolari dei diritti politici, sono sottoposti al corpo elettorale anche: | ||||||
| le leggi il cui oggetto sia una nuova imposta o una modifica dell'aliquota d'imposta o della base d'imposizione esistente; | ||||||
| le leggi che comportano una modifica della legislazione sugli alloggi, sulla protezione degli inquilini e sul contesto abitativo, comprese le vie legali in merito. | ||||||
| Gli atti di cui al presente articolo sono sottoposti al corpo elettorale anche quando il Gran Consiglio lo decide a maggioranza dei due terzi dei voti espressi, senza tener conto delle astensioni, ma almeno a maggioranza dei membri. | ||||||
| [1] Accettato nella votazione popolare del 3 mar. 2024, in vigore dal 3 mar. 2024. Garanzia dell'AF del 17 mar. 2025 (FF 2025 966art. 1; 2024 2852). | ||||||
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RS 131.234 Cost.-GE Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra, del 14 ottobre 2012 (Cost.-GE) Art. 67 Referendum facoltativo |
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| Le leggi e gli altri atti del Gran Consiglio che prevedono spese sono sottoposti al corpo elettorale se il referendum è chiesto dall'1,5 per cento dei titolari dei diritti politici. [1] | ||||||
| Se il referendum è chiesto da 500 titolari dei diritti politici, sono sottoposti al corpo elettorale anche: | ||||||
| le leggi il cui oggetto sia una nuova imposta o una modifica dell'aliquota d'imposta o della base d'imposizione esistente; | ||||||
| le leggi che comportano una modifica della legislazione sugli alloggi, sulla protezione degli inquilini e sul contesto abitativo, comprese le vie legali in merito. | ||||||
| Gli atti di cui al presente articolo sono sottoposti al corpo elettorale anche quando il Gran Consiglio lo decide a maggioranza dei due terzi dei voti espressi, senza tener conto delle astensioni, ma almeno a maggioranza dei membri. | ||||||
| [1] Accettato nella votazione popolare del 3 mar. 2024, in vigore dal 3 mar. 2024. Garanzia dell'AF del 17 mar. 2025 (FF 2025 966art. 1; 2024 2852). | ||||||
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RS 131.234 Cost.-GE Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra, del 14 ottobre 2012 (Cost.-GE) Art. 67 Referendum facoltativo |
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| Le leggi e gli altri atti del Gran Consiglio che prevedono spese sono sottoposti al corpo elettorale se il referendum è chiesto dall'1,5 per cento dei titolari dei diritti politici. [1] | ||||||
| Se il referendum è chiesto da 500 titolari dei diritti politici, sono sottoposti al corpo elettorale anche: | ||||||
| le leggi il cui oggetto sia una nuova imposta o una modifica dell'aliquota d'imposta o della base d'imposizione esistente; | ||||||
| le leggi che comportano una modifica della legislazione sugli alloggi, sulla protezione degli inquilini e sul contesto abitativo, comprese le vie legali in merito. | ||||||
| Gli atti di cui al presente articolo sono sottoposti al corpo elettorale anche quando il Gran Consiglio lo decide a maggioranza dei due terzi dei voti espressi, senza tener conto delle astensioni, ma almeno a maggioranza dei membri. | ||||||
| [1] Accettato nella votazione popolare del 3 mar. 2024, in vigore dal 3 mar. 2024. Garanzia dell'AF del 17 mar. 2025 (FF 2025 966art. 1; 2024 2852). | ||||||