SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 944 - 1 Ogni ditta può, accanto agli elementi essenziali determinati dalla legge, contenere una più precisa designazione delle persone in essa menzionate o richiami alla natura del negozio o un nome di fantasia, purché siffatte aggiunte siano conformi alla verità, non possano trarre in inganno e non ledano nessun interesse pubblico. |
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1 | Ogni ditta può, accanto agli elementi essenziali determinati dalla legge, contenere una più precisa designazione delle persone in essa menzionate o richiami alla natura del negozio o un nome di fantasia, purché siffatte aggiunte siano conformi alla verità, non possano trarre in inganno e non ledano nessun interesse pubblico. |
2 | Il Consiglio federale può determinare, per via d'ordinanza, in quale misura è lecito includere nelle ditte designazioni nazionali e territoriali. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 45 Contenuto dell'iscrizione - 1 L'iscrizione nel registro di commercio delle società anonime contiene le indicazioni seguenti: |
|
1 | L'iscrizione nel registro di commercio delle società anonime contiene le indicazioni seguenti: |
a | il fatto che si tratta della costituzione di una nuova società anonima; |
b | la ditta e il numero d'identificazione delle imprese; |
c | la sede e il domicilio legale; |
d | la forma giuridica; |
e | la data dello statuto; |
f | se limitata, la durata della società; |
g | lo scopo; |
h | l'entità e la moneta del capitale azionario e dei conferimenti effettuati, nonché il numero, il valore nominale e la specie delle azioni; |
i | se del caso, le azioni con diritto di voto privilegiato; |
j | se è emesso un capitale di partecipazione, l'entità e la moneta di tale capitale di partecipazione e dei conferimenti effettuati nonché il numero, il valore nominale e la specie dei buoni di partecipazione; |
k | nel caso di azioni o di buoni di partecipazione privilegiati, i diritti di preferenza ad essi inerenti; |
l | nel caso di una limitazione della trasmissibilità delle azioni o dei buoni di partecipazione, un rinvio allo statuto per i dettagli; |
m | se sono emessi buoni di godimento, il loro numero e i diritti ad essi inerenti; |
n | i membri del consiglio di amministrazione; |
o | le persone autorizzate a rappresentare; |
p | se la società non effettua una revisione ordinaria o una revisione limitata, un rinvio a tale fatto nonché la data della dichiarazione di rinuncia del consiglio d'amministrazione conformemente all'articolo 62 capoverso 2; |
q | se la società effettua una revisione ordinaria o una revisione limitata, l'ufficio di revisione; |
r | l'organo di pubblicazione legale e, se del caso, gli altri organi di pubblicazione; |
s | la forma delle comunicazioni della società ai suoi azionisti prevista dallo statuto; |
t | in caso di azioni al portatore: il fatto che la società ha titoli di partecipazione quotati in borsa oppure che tutte le azioni al portatore rivestono la forma di titoli contabili ai sensi della LTCo76; |
u | un rinvio allo statuto, se quest'ultimo contiene una clausola arbitrale. |
2 | Se vi sono conferimenti in natura, compensazioni di crediti o vantaggi speciali, occorre iscrivere anche i fatti seguenti:78 |
a | il conferimento in natura con l'indicazione della data del contratto, dell'oggetto del contratto e delle azioni emesse a tale scopo; |
b | ... |
c | la compensazione di crediti, con l'indicazione del credito e della sua entità nonché delle azioni emesse a tale scopo; |
d | il contenuto e il valore dei vantaggi speciali conformemente all'ulteriore precisazione contenuta nello statuto. |
3 | ... 80 |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 46 Notificazione e documenti giustificativi - 1 Un aumento ordinario del capitale azionario è notificato per l'iscrizione all'ufficio del registro di commercio entro sei mesi dalla deliberazione dell'assemblea generale. |
|
2 | Con la notificazione occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti: |
a | i contratti dei conferimenti in natura con gli allegati necessari; |
b | l'attestazione di verifica senza riserve da parte di un'impresa di revisione sottoposta a sorveglianza statale, di un perito revisore abilitato o di un revisore abilitato (art. 652f cpv. 1 CO); |
c | nel caso di una liberazione mediante conversione di capitale proprio liberamente disponibile: una prova della copertura dell'ammontare dell'aumento conformemente all'articolo 652d capoverso 2 CO. |
d | la relazione sull'aumento del capitale firmata da un membro del consiglio d'amministrazione (art. 652e CO); |
e | in caso di conferimenti in denaro, un'attestazione da cui risulti in quale istituto bancario sono stati depositati i conferimenti, sempreché la banca non sia menzionata nell'atto pubblico;; |
f | se del caso, il prospetto; |
g | nel caso in cui vengono emesse azioni al portatore e la società non aveva ancora azioni al portatore: la prova che la società ha titoli di partecipazione quotati in borsa oppure che tutte le azioni al portatore rivestono la forma di titoli contabili ai sensi della LTCo84. |
4 | Se i diritti d'opzione sono limitati o soppressi, occorre fornire un'attestazione di verifica senza riserve da parte di un'impresa di revisione sottoposta a sorveglianza statale, di un perito revisore abilitato o di un revisore abilitato (art. 652f cpv. 1 CO). |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 45 Contenuto dell'iscrizione - 1 L'iscrizione nel registro di commercio delle società anonime contiene le indicazioni seguenti: |
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1 | L'iscrizione nel registro di commercio delle società anonime contiene le indicazioni seguenti: |
a | il fatto che si tratta della costituzione di una nuova società anonima; |
b | la ditta e il numero d'identificazione delle imprese; |
c | la sede e il domicilio legale; |
d | la forma giuridica; |
e | la data dello statuto; |
f | se limitata, la durata della società; |
g | lo scopo; |
h | l'entità e la moneta del capitale azionario e dei conferimenti effettuati, nonché il numero, il valore nominale e la specie delle azioni; |
i | se del caso, le azioni con diritto di voto privilegiato; |
j | se è emesso un capitale di partecipazione, l'entità e la moneta di tale capitale di partecipazione e dei conferimenti effettuati nonché il numero, il valore nominale e la specie dei buoni di partecipazione; |
k | nel caso di azioni o di buoni di partecipazione privilegiati, i diritti di preferenza ad essi inerenti; |
l | nel caso di una limitazione della trasmissibilità delle azioni o dei buoni di partecipazione, un rinvio allo statuto per i dettagli; |
m | se sono emessi buoni di godimento, il loro numero e i diritti ad essi inerenti; |
n | i membri del consiglio di amministrazione; |
o | le persone autorizzate a rappresentare; |
p | se la società non effettua una revisione ordinaria o una revisione limitata, un rinvio a tale fatto nonché la data della dichiarazione di rinuncia del consiglio d'amministrazione conformemente all'articolo 62 capoverso 2; |
q | se la società effettua una revisione ordinaria o una revisione limitata, l'ufficio di revisione; |
r | l'organo di pubblicazione legale e, se del caso, gli altri organi di pubblicazione; |
s | la forma delle comunicazioni della società ai suoi azionisti prevista dallo statuto; |
t | in caso di azioni al portatore: il fatto che la società ha titoli di partecipazione quotati in borsa oppure che tutte le azioni al portatore rivestono la forma di titoli contabili ai sensi della LTCo76; |
u | un rinvio allo statuto, se quest'ultimo contiene una clausola arbitrale. |
2 | Se vi sono conferimenti in natura, compensazioni di crediti o vantaggi speciali, occorre iscrivere anche i fatti seguenti:78 |
a | il conferimento in natura con l'indicazione della data del contratto, dell'oggetto del contratto e delle azioni emesse a tale scopo; |
b | ... |
c | la compensazione di crediti, con l'indicazione del credito e della sua entità nonché delle azioni emesse a tale scopo; |
d | il contenuto e il valore dei vantaggi speciali conformemente all'ulteriore precisazione contenuta nello statuto. |
3 | ... 80 |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 46 Notificazione e documenti giustificativi - 1 Un aumento ordinario del capitale azionario è notificato per l'iscrizione all'ufficio del registro di commercio entro sei mesi dalla deliberazione dell'assemblea generale. |
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2 | Con la notificazione occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti: |
a | i contratti dei conferimenti in natura con gli allegati necessari; |
b | l'attestazione di verifica senza riserve da parte di un'impresa di revisione sottoposta a sorveglianza statale, di un perito revisore abilitato o di un revisore abilitato (art. 652f cpv. 1 CO); |
c | nel caso di una liberazione mediante conversione di capitale proprio liberamente disponibile: una prova della copertura dell'ammontare dell'aumento conformemente all'articolo 652d capoverso 2 CO. |
d | la relazione sull'aumento del capitale firmata da un membro del consiglio d'amministrazione (art. 652e CO); |
e | in caso di conferimenti in denaro, un'attestazione da cui risulti in quale istituto bancario sono stati depositati i conferimenti, sempreché la banca non sia menzionata nell'atto pubblico;; |
f | se del caso, il prospetto; |
g | nel caso in cui vengono emesse azioni al portatore e la società non aveva ancora azioni al portatore: la prova che la società ha titoli di partecipazione quotati in borsa oppure che tutte le azioni al portatore rivestono la forma di titoli contabili ai sensi della LTCo84. |
4 | Se i diritti d'opzione sono limitati o soppressi, occorre fornire un'attestazione di verifica senza riserve da parte di un'impresa di revisione sottoposta a sorveglianza statale, di un perito revisore abilitato o di un revisore abilitato (art. 652f cpv. 1 CO). |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 944 - 1 Ogni ditta può, accanto agli elementi essenziali determinati dalla legge, contenere una più precisa designazione delle persone in essa menzionate o richiami alla natura del negozio o un nome di fantasia, purché siffatte aggiunte siano conformi alla verità, non possano trarre in inganno e non ledano nessun interesse pubblico. |
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1 | Ogni ditta può, accanto agli elementi essenziali determinati dalla legge, contenere una più precisa designazione delle persone in essa menzionate o richiami alla natura del negozio o un nome di fantasia, purché siffatte aggiunte siano conformi alla verità, non possano trarre in inganno e non ledano nessun interesse pubblico. |
2 | Il Consiglio federale può determinare, per via d'ordinanza, in quale misura è lecito includere nelle ditte designazioni nazionali e territoriali. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 38 Contenuto dell'iscrizione - L'iscrizione nel registro di commercio delle ditte individuali contiene le indicazioni seguenti: |
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a | la ditta e il numero d'identificazione delle imprese60; |
b | la sede e il domicilio legale; |
c | la forma giuridica; |
d | lo scopo; |
e | il titolare della ditta individuale; |
f | le persone autorizzate a rappresentare. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 44 Atto costitutivo - L'atto costitutivo autentico contiene le indicazioni seguenti: |
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a | i dati personali dei promotori nonché, se del caso, dei loro rappresentanti; |
b | la dichiarazione dei promotori di costituire una società anonima; |
c | la conferma dei promotori che lo statuto è stato stabilito; |
d | la dichiarazione di ogni promotore circa il numero di azioni da lui sottoscritte, del loro valore nominale, della specie, della categoria e del prezzo di emissione, con l'impegno incondizionato di effettuare un conferimento corrispondente al prezzo di emissione; |
e | il fatto che i membri del consiglio d'amministrazione sono stati eletti nonché i loro dati personali; |
f | il fatto che l'ufficio di revisione è stato eletto o che la società rinuncia a una revisione; |
g | l'accertamento dei promotori secondo l'articolo 629 capoverso 2 CO; |
h | la menzione di tutti i documenti giustificativi e l'attestazione del pubblico ufficiale che tali documenti sono stati esibiti a lui stesso e ai promotori; |
i | le firme dei promotori; |
j | se il capitale azionario è costituito in una moneta estera o i conferimenti sono effettuati in una moneta diversa da quella del capitale azionario, i corsi di cambio applicati. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 543 - 1 Ove un socio tratti con un terzo per conto della società, ma in proprio nome, egli solo diventa creditore o debitore in confronto del terzo. |
|
1 | Ove un socio tratti con un terzo per conto della società, ma in proprio nome, egli solo diventa creditore o debitore in confronto del terzo. |
2 | Ove un socio tratti con un terzo in nome della società o di tutti i soci, gli altri soci non diventano creditori o debitori in confronto del terzo, se non in conformità alle disposizioni sulla rappresentanza. |
3 | La facoltà di rappresentare la società o tutti i soci verso i terzi si presume nel singolo socio, tosto che gli sia conferita l'amministrazione. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 543 - 1 Ove un socio tratti con un terzo per conto della società, ma in proprio nome, egli solo diventa creditore o debitore in confronto del terzo. |
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1 | Ove un socio tratti con un terzo per conto della società, ma in proprio nome, egli solo diventa creditore o debitore in confronto del terzo. |
2 | Ove un socio tratti con un terzo in nome della società o di tutti i soci, gli altri soci non diventano creditori o debitori in confronto del terzo, se non in conformità alle disposizioni sulla rappresentanza. |
3 | La facoltà di rappresentare la società o tutti i soci verso i terzi si presume nel singolo socio, tosto che gli sia conferita l'amministrazione. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 944 - 1 Ogni ditta può, accanto agli elementi essenziali determinati dalla legge, contenere una più precisa designazione delle persone in essa menzionate o richiami alla natura del negozio o un nome di fantasia, purché siffatte aggiunte siano conformi alla verità, non possano trarre in inganno e non ledano nessun interesse pubblico. |
|
1 | Ogni ditta può, accanto agli elementi essenziali determinati dalla legge, contenere una più precisa designazione delle persone in essa menzionate o richiami alla natura del negozio o un nome di fantasia, purché siffatte aggiunte siano conformi alla verità, non possano trarre in inganno e non ledano nessun interesse pubblico. |
2 | Il Consiglio federale può determinare, per via d'ordinanza, in quale misura è lecito includere nelle ditte designazioni nazionali e territoriali. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 45 Contenuto dell'iscrizione - 1 L'iscrizione nel registro di commercio delle società anonime contiene le indicazioni seguenti: |
|
1 | L'iscrizione nel registro di commercio delle società anonime contiene le indicazioni seguenti: |
a | il fatto che si tratta della costituzione di una nuova società anonima; |
b | la ditta e il numero d'identificazione delle imprese; |
c | la sede e il domicilio legale; |
d | la forma giuridica; |
e | la data dello statuto; |
f | se limitata, la durata della società; |
g | lo scopo; |
h | l'entità e la moneta del capitale azionario e dei conferimenti effettuati, nonché il numero, il valore nominale e la specie delle azioni; |
i | se del caso, le azioni con diritto di voto privilegiato; |
j | se è emesso un capitale di partecipazione, l'entità e la moneta di tale capitale di partecipazione e dei conferimenti effettuati nonché il numero, il valore nominale e la specie dei buoni di partecipazione; |
k | nel caso di azioni o di buoni di partecipazione privilegiati, i diritti di preferenza ad essi inerenti; |
l | nel caso di una limitazione della trasmissibilità delle azioni o dei buoni di partecipazione, un rinvio allo statuto per i dettagli; |
m | se sono emessi buoni di godimento, il loro numero e i diritti ad essi inerenti; |
n | i membri del consiglio di amministrazione; |
o | le persone autorizzate a rappresentare; |
p | se la società non effettua una revisione ordinaria o una revisione limitata, un rinvio a tale fatto nonché la data della dichiarazione di rinuncia del consiglio d'amministrazione conformemente all'articolo 62 capoverso 2; |
q | se la società effettua una revisione ordinaria o una revisione limitata, l'ufficio di revisione; |
r | l'organo di pubblicazione legale e, se del caso, gli altri organi di pubblicazione; |
s | la forma delle comunicazioni della società ai suoi azionisti prevista dallo statuto; |
t | in caso di azioni al portatore: il fatto che la società ha titoli di partecipazione quotati in borsa oppure che tutte le azioni al portatore rivestono la forma di titoli contabili ai sensi della LTCo76; |
u | un rinvio allo statuto, se quest'ultimo contiene una clausola arbitrale. |
2 | Se vi sono conferimenti in natura, compensazioni di crediti o vantaggi speciali, occorre iscrivere anche i fatti seguenti:78 |
a | il conferimento in natura con l'indicazione della data del contratto, dell'oggetto del contratto e delle azioni emesse a tale scopo; |
b | ... |
c | la compensazione di crediti, con l'indicazione del credito e della sua entità nonché delle azioni emesse a tale scopo; |
d | il contenuto e il valore dei vantaggi speciali conformemente all'ulteriore precisazione contenuta nello statuto. |
3 | ... 80 |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 46 Notificazione e documenti giustificativi - 1 Un aumento ordinario del capitale azionario è notificato per l'iscrizione all'ufficio del registro di commercio entro sei mesi dalla deliberazione dell'assemblea generale. |
|
2 | Con la notificazione occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti: |
a | i contratti dei conferimenti in natura con gli allegati necessari; |
b | l'attestazione di verifica senza riserve da parte di un'impresa di revisione sottoposta a sorveglianza statale, di un perito revisore abilitato o di un revisore abilitato (art. 652f cpv. 1 CO); |
c | nel caso di una liberazione mediante conversione di capitale proprio liberamente disponibile: una prova della copertura dell'ammontare dell'aumento conformemente all'articolo 652d capoverso 2 CO. |
d | la relazione sull'aumento del capitale firmata da un membro del consiglio d'amministrazione (art. 652e CO); |
e | in caso di conferimenti in denaro, un'attestazione da cui risulti in quale istituto bancario sono stati depositati i conferimenti, sempreché la banca non sia menzionata nell'atto pubblico;; |
f | se del caso, il prospetto; |
g | nel caso in cui vengono emesse azioni al portatore e la società non aveva ancora azioni al portatore: la prova che la società ha titoli di partecipazione quotati in borsa oppure che tutte le azioni al portatore rivestono la forma di titoli contabili ai sensi della LTCo84. |
4 | Se i diritti d'opzione sono limitati o soppressi, occorre fornire un'attestazione di verifica senza riserve da parte di un'impresa di revisione sottoposta a sorveglianza statale, di un perito revisore abilitato o di un revisore abilitato (art. 652f cpv. 1 CO). |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 944 - 1 Ogni ditta può, accanto agli elementi essenziali determinati dalla legge, contenere una più precisa designazione delle persone in essa menzionate o richiami alla natura del negozio o un nome di fantasia, purché siffatte aggiunte siano conformi alla verità, non possano trarre in inganno e non ledano nessun interesse pubblico. |
|
1 | Ogni ditta può, accanto agli elementi essenziali determinati dalla legge, contenere una più precisa designazione delle persone in essa menzionate o richiami alla natura del negozio o un nome di fantasia, purché siffatte aggiunte siano conformi alla verità, non possano trarre in inganno e non ledano nessun interesse pubblico. |
2 | Il Consiglio federale può determinare, per via d'ordinanza, in quale misura è lecito includere nelle ditte designazioni nazionali e territoriali. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 44 Atto costitutivo - L'atto costitutivo autentico contiene le indicazioni seguenti: |
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a | i dati personali dei promotori nonché, se del caso, dei loro rappresentanti; |
b | la dichiarazione dei promotori di costituire una società anonima; |
c | la conferma dei promotori che lo statuto è stato stabilito; |
d | la dichiarazione di ogni promotore circa il numero di azioni da lui sottoscritte, del loro valore nominale, della specie, della categoria e del prezzo di emissione, con l'impegno incondizionato di effettuare un conferimento corrispondente al prezzo di emissione; |
e | il fatto che i membri del consiglio d'amministrazione sono stati eletti nonché i loro dati personali; |
f | il fatto che l'ufficio di revisione è stato eletto o che la società rinuncia a una revisione; |
g | l'accertamento dei promotori secondo l'articolo 629 capoverso 2 CO; |
h | la menzione di tutti i documenti giustificativi e l'attestazione del pubblico ufficiale che tali documenti sono stati esibiti a lui stesso e ai promotori; |
i | le firme dei promotori; |
j | se il capitale azionario è costituito in una moneta estera o i conferimenti sono effettuati in una moneta diversa da quella del capitale azionario, i corsi di cambio applicati. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 45 Contenuto dell'iscrizione - 1 L'iscrizione nel registro di commercio delle società anonime contiene le indicazioni seguenti: |
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1 | L'iscrizione nel registro di commercio delle società anonime contiene le indicazioni seguenti: |
a | il fatto che si tratta della costituzione di una nuova società anonima; |
b | la ditta e il numero d'identificazione delle imprese; |
c | la sede e il domicilio legale; |
d | la forma giuridica; |
e | la data dello statuto; |
f | se limitata, la durata della società; |
g | lo scopo; |
h | l'entità e la moneta del capitale azionario e dei conferimenti effettuati, nonché il numero, il valore nominale e la specie delle azioni; |
i | se del caso, le azioni con diritto di voto privilegiato; |
j | se è emesso un capitale di partecipazione, l'entità e la moneta di tale capitale di partecipazione e dei conferimenti effettuati nonché il numero, il valore nominale e la specie dei buoni di partecipazione; |
k | nel caso di azioni o di buoni di partecipazione privilegiati, i diritti di preferenza ad essi inerenti; |
l | nel caso di una limitazione della trasmissibilità delle azioni o dei buoni di partecipazione, un rinvio allo statuto per i dettagli; |
m | se sono emessi buoni di godimento, il loro numero e i diritti ad essi inerenti; |
n | i membri del consiglio di amministrazione; |
o | le persone autorizzate a rappresentare; |
p | se la società non effettua una revisione ordinaria o una revisione limitata, un rinvio a tale fatto nonché la data della dichiarazione di rinuncia del consiglio d'amministrazione conformemente all'articolo 62 capoverso 2; |
q | se la società effettua una revisione ordinaria o una revisione limitata, l'ufficio di revisione; |
r | l'organo di pubblicazione legale e, se del caso, gli altri organi di pubblicazione; |
s | la forma delle comunicazioni della società ai suoi azionisti prevista dallo statuto; |
t | in caso di azioni al portatore: il fatto che la società ha titoli di partecipazione quotati in borsa oppure che tutte le azioni al portatore rivestono la forma di titoli contabili ai sensi della LTCo76; |
u | un rinvio allo statuto, se quest'ultimo contiene una clausola arbitrale. |
2 | Se vi sono conferimenti in natura, compensazioni di crediti o vantaggi speciali, occorre iscrivere anche i fatti seguenti:78 |
a | il conferimento in natura con l'indicazione della data del contratto, dell'oggetto del contratto e delle azioni emesse a tale scopo; |
b | ... |
c | la compensazione di crediti, con l'indicazione del credito e della sua entità nonché delle azioni emesse a tale scopo; |
d | il contenuto e il valore dei vantaggi speciali conformemente all'ulteriore precisazione contenuta nello statuto. |
3 | ... 80 |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 46 Notificazione e documenti giustificativi - 1 Un aumento ordinario del capitale azionario è notificato per l'iscrizione all'ufficio del registro di commercio entro sei mesi dalla deliberazione dell'assemblea generale. |
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2 | Con la notificazione occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti: |
a | i contratti dei conferimenti in natura con gli allegati necessari; |
b | l'attestazione di verifica senza riserve da parte di un'impresa di revisione sottoposta a sorveglianza statale, di un perito revisore abilitato o di un revisore abilitato (art. 652f cpv. 1 CO); |
c | nel caso di una liberazione mediante conversione di capitale proprio liberamente disponibile: una prova della copertura dell'ammontare dell'aumento conformemente all'articolo 652d capoverso 2 CO. |
d | la relazione sull'aumento del capitale firmata da un membro del consiglio d'amministrazione (art. 652e CO); |
e | in caso di conferimenti in denaro, un'attestazione da cui risulti in quale istituto bancario sono stati depositati i conferimenti, sempreché la banca non sia menzionata nell'atto pubblico;; |
f | se del caso, il prospetto; |
g | nel caso in cui vengono emesse azioni al portatore e la società non aveva ancora azioni al portatore: la prova che la società ha titoli di partecipazione quotati in borsa oppure che tutte le azioni al portatore rivestono la forma di titoli contabili ai sensi della LTCo84. |
4 | Se i diritti d'opzione sono limitati o soppressi, occorre fornire un'attestazione di verifica senza riserve da parte di un'impresa di revisione sottoposta a sorveglianza statale, di un perito revisore abilitato o di un revisore abilitato (art. 652f cpv. 1 CO). |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 45 Contenuto dell'iscrizione - 1 L'iscrizione nel registro di commercio delle società anonime contiene le indicazioni seguenti: |
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1 | L'iscrizione nel registro di commercio delle società anonime contiene le indicazioni seguenti: |
a | il fatto che si tratta della costituzione di una nuova società anonima; |
b | la ditta e il numero d'identificazione delle imprese; |
c | la sede e il domicilio legale; |
d | la forma giuridica; |
e | la data dello statuto; |
f | se limitata, la durata della società; |
g | lo scopo; |
h | l'entità e la moneta del capitale azionario e dei conferimenti effettuati, nonché il numero, il valore nominale e la specie delle azioni; |
i | se del caso, le azioni con diritto di voto privilegiato; |
j | se è emesso un capitale di partecipazione, l'entità e la moneta di tale capitale di partecipazione e dei conferimenti effettuati nonché il numero, il valore nominale e la specie dei buoni di partecipazione; |
k | nel caso di azioni o di buoni di partecipazione privilegiati, i diritti di preferenza ad essi inerenti; |
l | nel caso di una limitazione della trasmissibilità delle azioni o dei buoni di partecipazione, un rinvio allo statuto per i dettagli; |
m | se sono emessi buoni di godimento, il loro numero e i diritti ad essi inerenti; |
n | i membri del consiglio di amministrazione; |
o | le persone autorizzate a rappresentare; |
p | se la società non effettua una revisione ordinaria o una revisione limitata, un rinvio a tale fatto nonché la data della dichiarazione di rinuncia del consiglio d'amministrazione conformemente all'articolo 62 capoverso 2; |
q | se la società effettua una revisione ordinaria o una revisione limitata, l'ufficio di revisione; |
r | l'organo di pubblicazione legale e, se del caso, gli altri organi di pubblicazione; |
s | la forma delle comunicazioni della società ai suoi azionisti prevista dallo statuto; |
t | in caso di azioni al portatore: il fatto che la società ha titoli di partecipazione quotati in borsa oppure che tutte le azioni al portatore rivestono la forma di titoli contabili ai sensi della LTCo76; |
u | un rinvio allo statuto, se quest'ultimo contiene una clausola arbitrale. |
2 | Se vi sono conferimenti in natura, compensazioni di crediti o vantaggi speciali, occorre iscrivere anche i fatti seguenti:78 |
a | il conferimento in natura con l'indicazione della data del contratto, dell'oggetto del contratto e delle azioni emesse a tale scopo; |
b | ... |
c | la compensazione di crediti, con l'indicazione del credito e della sua entità nonché delle azioni emesse a tale scopo; |
d | il contenuto e il valore dei vantaggi speciali conformemente all'ulteriore precisazione contenuta nello statuto. |
3 | ... 80 |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 46 Notificazione e documenti giustificativi - 1 Un aumento ordinario del capitale azionario è notificato per l'iscrizione all'ufficio del registro di commercio entro sei mesi dalla deliberazione dell'assemblea generale. |
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2 | Con la notificazione occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti: |
a | i contratti dei conferimenti in natura con gli allegati necessari; |
b | l'attestazione di verifica senza riserve da parte di un'impresa di revisione sottoposta a sorveglianza statale, di un perito revisore abilitato o di un revisore abilitato (art. 652f cpv. 1 CO); |
c | nel caso di una liberazione mediante conversione di capitale proprio liberamente disponibile: una prova della copertura dell'ammontare dell'aumento conformemente all'articolo 652d capoverso 2 CO. |
d | la relazione sull'aumento del capitale firmata da un membro del consiglio d'amministrazione (art. 652e CO); |
e | in caso di conferimenti in denaro, un'attestazione da cui risulti in quale istituto bancario sono stati depositati i conferimenti, sempreché la banca non sia menzionata nell'atto pubblico;; |
f | se del caso, il prospetto; |
g | nel caso in cui vengono emesse azioni al portatore e la società non aveva ancora azioni al portatore: la prova che la società ha titoli di partecipazione quotati in borsa oppure che tutte le azioni al portatore rivestono la forma di titoli contabili ai sensi della LTCo84. |
4 | Se i diritti d'opzione sono limitati o soppressi, occorre fornire un'attestazione di verifica senza riserve da parte di un'impresa di revisione sottoposta a sorveglianza statale, di un perito revisore abilitato o di un revisore abilitato (art. 652f cpv. 1 CO). |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 46 Notificazione e documenti giustificativi - 1 Un aumento ordinario del capitale azionario è notificato per l'iscrizione all'ufficio del registro di commercio entro sei mesi dalla deliberazione dell'assemblea generale. |
|
2 | Con la notificazione occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti: |
a | i contratti dei conferimenti in natura con gli allegati necessari; |
b | l'attestazione di verifica senza riserve da parte di un'impresa di revisione sottoposta a sorveglianza statale, di un perito revisore abilitato o di un revisore abilitato (art. 652f cpv. 1 CO); |
c | nel caso di una liberazione mediante conversione di capitale proprio liberamente disponibile: una prova della copertura dell'ammontare dell'aumento conformemente all'articolo 652d capoverso 2 CO. |
d | la relazione sull'aumento del capitale firmata da un membro del consiglio d'amministrazione (art. 652e CO); |
e | in caso di conferimenti in denaro, un'attestazione da cui risulti in quale istituto bancario sono stati depositati i conferimenti, sempreché la banca non sia menzionata nell'atto pubblico;; |
f | se del caso, il prospetto; |
g | nel caso in cui vengono emesse azioni al portatore e la società non aveva ancora azioni al portatore: la prova che la società ha titoli di partecipazione quotati in borsa oppure che tutte le azioni al portatore rivestono la forma di titoli contabili ai sensi della LTCo84. |
4 | Se i diritti d'opzione sono limitati o soppressi, occorre fornire un'attestazione di verifica senza riserve da parte di un'impresa di revisione sottoposta a sorveglianza statale, di un perito revisore abilitato o di un revisore abilitato (art. 652f cpv. 1 CO). |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 46 Notificazione e documenti giustificativi - 1 Un aumento ordinario del capitale azionario è notificato per l'iscrizione all'ufficio del registro di commercio entro sei mesi dalla deliberazione dell'assemblea generale. |
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2 | Con la notificazione occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti: |
a | i contratti dei conferimenti in natura con gli allegati necessari; |
b | l'attestazione di verifica senza riserve da parte di un'impresa di revisione sottoposta a sorveglianza statale, di un perito revisore abilitato o di un revisore abilitato (art. 652f cpv. 1 CO); |
c | nel caso di una liberazione mediante conversione di capitale proprio liberamente disponibile: una prova della copertura dell'ammontare dell'aumento conformemente all'articolo 652d capoverso 2 CO. |
d | la relazione sull'aumento del capitale firmata da un membro del consiglio d'amministrazione (art. 652e CO); |
e | in caso di conferimenti in denaro, un'attestazione da cui risulti in quale istituto bancario sono stati depositati i conferimenti, sempreché la banca non sia menzionata nell'atto pubblico;; |
f | se del caso, il prospetto; |
g | nel caso in cui vengono emesse azioni al portatore e la società non aveva ancora azioni al portatore: la prova che la società ha titoli di partecipazione quotati in borsa oppure che tutte le azioni al portatore rivestono la forma di titoli contabili ai sensi della LTCo84. |
4 | Se i diritti d'opzione sono limitati o soppressi, occorre fornire un'attestazione di verifica senza riserve da parte di un'impresa di revisione sottoposta a sorveglianza statale, di un perito revisore abilitato o di un revisore abilitato (art. 652f cpv. 1 CO). |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 45 Contenuto dell'iscrizione - 1 L'iscrizione nel registro di commercio delle società anonime contiene le indicazioni seguenti: |
|
1 | L'iscrizione nel registro di commercio delle società anonime contiene le indicazioni seguenti: |
a | il fatto che si tratta della costituzione di una nuova società anonima; |
b | la ditta e il numero d'identificazione delle imprese; |
c | la sede e il domicilio legale; |
d | la forma giuridica; |
e | la data dello statuto; |
f | se limitata, la durata della società; |
g | lo scopo; |
h | l'entità e la moneta del capitale azionario e dei conferimenti effettuati, nonché il numero, il valore nominale e la specie delle azioni; |
i | se del caso, le azioni con diritto di voto privilegiato; |
j | se è emesso un capitale di partecipazione, l'entità e la moneta di tale capitale di partecipazione e dei conferimenti effettuati nonché il numero, il valore nominale e la specie dei buoni di partecipazione; |
k | nel caso di azioni o di buoni di partecipazione privilegiati, i diritti di preferenza ad essi inerenti; |
l | nel caso di una limitazione della trasmissibilità delle azioni o dei buoni di partecipazione, un rinvio allo statuto per i dettagli; |
m | se sono emessi buoni di godimento, il loro numero e i diritti ad essi inerenti; |
n | i membri del consiglio di amministrazione; |
o | le persone autorizzate a rappresentare; |
p | se la società non effettua una revisione ordinaria o una revisione limitata, un rinvio a tale fatto nonché la data della dichiarazione di rinuncia del consiglio d'amministrazione conformemente all'articolo 62 capoverso 2; |
q | se la società effettua una revisione ordinaria o una revisione limitata, l'ufficio di revisione; |
r | l'organo di pubblicazione legale e, se del caso, gli altri organi di pubblicazione; |
s | la forma delle comunicazioni della società ai suoi azionisti prevista dallo statuto; |
t | in caso di azioni al portatore: il fatto che la società ha titoli di partecipazione quotati in borsa oppure che tutte le azioni al portatore rivestono la forma di titoli contabili ai sensi della LTCo76; |
u | un rinvio allo statuto, se quest'ultimo contiene una clausola arbitrale. |
2 | Se vi sono conferimenti in natura, compensazioni di crediti o vantaggi speciali, occorre iscrivere anche i fatti seguenti:78 |
a | il conferimento in natura con l'indicazione della data del contratto, dell'oggetto del contratto e delle azioni emesse a tale scopo; |
b | ... |
c | la compensazione di crediti, con l'indicazione del credito e della sua entità nonché delle azioni emesse a tale scopo; |
d | il contenuto e il valore dei vantaggi speciali conformemente all'ulteriore precisazione contenuta nello statuto. |
3 | ... 80 |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 46 Notificazione e documenti giustificativi - 1 Un aumento ordinario del capitale azionario è notificato per l'iscrizione all'ufficio del registro di commercio entro sei mesi dalla deliberazione dell'assemblea generale. |
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2 | Con la notificazione occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti: |
a | i contratti dei conferimenti in natura con gli allegati necessari; |
b | l'attestazione di verifica senza riserve da parte di un'impresa di revisione sottoposta a sorveglianza statale, di un perito revisore abilitato o di un revisore abilitato (art. 652f cpv. 1 CO); |
c | nel caso di una liberazione mediante conversione di capitale proprio liberamente disponibile: una prova della copertura dell'ammontare dell'aumento conformemente all'articolo 652d capoverso 2 CO. |
d | la relazione sull'aumento del capitale firmata da un membro del consiglio d'amministrazione (art. 652e CO); |
e | in caso di conferimenti in denaro, un'attestazione da cui risulti in quale istituto bancario sono stati depositati i conferimenti, sempreché la banca non sia menzionata nell'atto pubblico;; |
f | se del caso, il prospetto; |
g | nel caso in cui vengono emesse azioni al portatore e la società non aveva ancora azioni al portatore: la prova che la società ha titoli di partecipazione quotati in borsa oppure che tutte le azioni al portatore rivestono la forma di titoli contabili ai sensi della LTCo84. |
4 | Se i diritti d'opzione sono limitati o soppressi, occorre fornire un'attestazione di verifica senza riserve da parte di un'impresa di revisione sottoposta a sorveglianza statale, di un perito revisore abilitato o di un revisore abilitato (art. 652f cpv. 1 CO). |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 45 Contenuto dell'iscrizione - 1 L'iscrizione nel registro di commercio delle società anonime contiene le indicazioni seguenti: |
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1 | L'iscrizione nel registro di commercio delle società anonime contiene le indicazioni seguenti: |
a | il fatto che si tratta della costituzione di una nuova società anonima; |
b | la ditta e il numero d'identificazione delle imprese; |
c | la sede e il domicilio legale; |
d | la forma giuridica; |
e | la data dello statuto; |
f | se limitata, la durata della società; |
g | lo scopo; |
h | l'entità e la moneta del capitale azionario e dei conferimenti effettuati, nonché il numero, il valore nominale e la specie delle azioni; |
i | se del caso, le azioni con diritto di voto privilegiato; |
j | se è emesso un capitale di partecipazione, l'entità e la moneta di tale capitale di partecipazione e dei conferimenti effettuati nonché il numero, il valore nominale e la specie dei buoni di partecipazione; |
k | nel caso di azioni o di buoni di partecipazione privilegiati, i diritti di preferenza ad essi inerenti; |
l | nel caso di una limitazione della trasmissibilità delle azioni o dei buoni di partecipazione, un rinvio allo statuto per i dettagli; |
m | se sono emessi buoni di godimento, il loro numero e i diritti ad essi inerenti; |
n | i membri del consiglio di amministrazione; |
o | le persone autorizzate a rappresentare; |
p | se la società non effettua una revisione ordinaria o una revisione limitata, un rinvio a tale fatto nonché la data della dichiarazione di rinuncia del consiglio d'amministrazione conformemente all'articolo 62 capoverso 2; |
q | se la società effettua una revisione ordinaria o una revisione limitata, l'ufficio di revisione; |
r | l'organo di pubblicazione legale e, se del caso, gli altri organi di pubblicazione; |
s | la forma delle comunicazioni della società ai suoi azionisti prevista dallo statuto; |
t | in caso di azioni al portatore: il fatto che la società ha titoli di partecipazione quotati in borsa oppure che tutte le azioni al portatore rivestono la forma di titoli contabili ai sensi della LTCo76; |
u | un rinvio allo statuto, se quest'ultimo contiene una clausola arbitrale. |
2 | Se vi sono conferimenti in natura, compensazioni di crediti o vantaggi speciali, occorre iscrivere anche i fatti seguenti:78 |
a | il conferimento in natura con l'indicazione della data del contratto, dell'oggetto del contratto e delle azioni emesse a tale scopo; |
b | ... |
c | la compensazione di crediti, con l'indicazione del credito e della sua entità nonché delle azioni emesse a tale scopo; |
d | il contenuto e il valore dei vantaggi speciali conformemente all'ulteriore precisazione contenuta nello statuto. |
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SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 46 Notificazione e documenti giustificativi - 1 Un aumento ordinario del capitale azionario è notificato per l'iscrizione all'ufficio del registro di commercio entro sei mesi dalla deliberazione dell'assemblea generale. |
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2 | Con la notificazione occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti: |
a | i contratti dei conferimenti in natura con gli allegati necessari; |
b | l'attestazione di verifica senza riserve da parte di un'impresa di revisione sottoposta a sorveglianza statale, di un perito revisore abilitato o di un revisore abilitato (art. 652f cpv. 1 CO); |
c | nel caso di una liberazione mediante conversione di capitale proprio liberamente disponibile: una prova della copertura dell'ammontare dell'aumento conformemente all'articolo 652d capoverso 2 CO. |
d | la relazione sull'aumento del capitale firmata da un membro del consiglio d'amministrazione (art. 652e CO); |
e | in caso di conferimenti in denaro, un'attestazione da cui risulti in quale istituto bancario sono stati depositati i conferimenti, sempreché la banca non sia menzionata nell'atto pubblico;; |
f | se del caso, il prospetto; |
g | nel caso in cui vengono emesse azioni al portatore e la società non aveva ancora azioni al portatore: la prova che la società ha titoli di partecipazione quotati in borsa oppure che tutte le azioni al portatore rivestono la forma di titoli contabili ai sensi della LTCo84. |
4 | Se i diritti d'opzione sono limitati o soppressi, occorre fornire un'attestazione di verifica senza riserve da parte di un'impresa di revisione sottoposta a sorveglianza statale, di un perito revisore abilitato o di un revisore abilitato (art. 652f cpv. 1 CO). |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 45 Contenuto dell'iscrizione - 1 L'iscrizione nel registro di commercio delle società anonime contiene le indicazioni seguenti: |
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1 | L'iscrizione nel registro di commercio delle società anonime contiene le indicazioni seguenti: |
a | il fatto che si tratta della costituzione di una nuova società anonima; |
b | la ditta e il numero d'identificazione delle imprese; |
c | la sede e il domicilio legale; |
d | la forma giuridica; |
e | la data dello statuto; |
f | se limitata, la durata della società; |
g | lo scopo; |
h | l'entità e la moneta del capitale azionario e dei conferimenti effettuati, nonché il numero, il valore nominale e la specie delle azioni; |
i | se del caso, le azioni con diritto di voto privilegiato; |
j | se è emesso un capitale di partecipazione, l'entità e la moneta di tale capitale di partecipazione e dei conferimenti effettuati nonché il numero, il valore nominale e la specie dei buoni di partecipazione; |
k | nel caso di azioni o di buoni di partecipazione privilegiati, i diritti di preferenza ad essi inerenti; |
l | nel caso di una limitazione della trasmissibilità delle azioni o dei buoni di partecipazione, un rinvio allo statuto per i dettagli; |
m | se sono emessi buoni di godimento, il loro numero e i diritti ad essi inerenti; |
n | i membri del consiglio di amministrazione; |
o | le persone autorizzate a rappresentare; |
p | se la società non effettua una revisione ordinaria o una revisione limitata, un rinvio a tale fatto nonché la data della dichiarazione di rinuncia del consiglio d'amministrazione conformemente all'articolo 62 capoverso 2; |
q | se la società effettua una revisione ordinaria o una revisione limitata, l'ufficio di revisione; |
r | l'organo di pubblicazione legale e, se del caso, gli altri organi di pubblicazione; |
s | la forma delle comunicazioni della società ai suoi azionisti prevista dallo statuto; |
t | in caso di azioni al portatore: il fatto che la società ha titoli di partecipazione quotati in borsa oppure che tutte le azioni al portatore rivestono la forma di titoli contabili ai sensi della LTCo76; |
u | un rinvio allo statuto, se quest'ultimo contiene una clausola arbitrale. |
2 | Se vi sono conferimenti in natura, compensazioni di crediti o vantaggi speciali, occorre iscrivere anche i fatti seguenti:78 |
a | il conferimento in natura con l'indicazione della data del contratto, dell'oggetto del contratto e delle azioni emesse a tale scopo; |
b | ... |
c | la compensazione di crediti, con l'indicazione del credito e della sua entità nonché delle azioni emesse a tale scopo; |
d | il contenuto e il valore dei vantaggi speciali conformemente all'ulteriore precisazione contenuta nello statuto. |
3 | ... 80 |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 46 Notificazione e documenti giustificativi - 1 Un aumento ordinario del capitale azionario è notificato per l'iscrizione all'ufficio del registro di commercio entro sei mesi dalla deliberazione dell'assemblea generale. |
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2 | Con la notificazione occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti: |
a | i contratti dei conferimenti in natura con gli allegati necessari; |
b | l'attestazione di verifica senza riserve da parte di un'impresa di revisione sottoposta a sorveglianza statale, di un perito revisore abilitato o di un revisore abilitato (art. 652f cpv. 1 CO); |
c | nel caso di una liberazione mediante conversione di capitale proprio liberamente disponibile: una prova della copertura dell'ammontare dell'aumento conformemente all'articolo 652d capoverso 2 CO. |
d | la relazione sull'aumento del capitale firmata da un membro del consiglio d'amministrazione (art. 652e CO); |
e | in caso di conferimenti in denaro, un'attestazione da cui risulti in quale istituto bancario sono stati depositati i conferimenti, sempreché la banca non sia menzionata nell'atto pubblico;; |
f | se del caso, il prospetto; |
g | nel caso in cui vengono emesse azioni al portatore e la società non aveva ancora azioni al portatore: la prova che la società ha titoli di partecipazione quotati in borsa oppure che tutte le azioni al portatore rivestono la forma di titoli contabili ai sensi della LTCo84. |
4 | Se i diritti d'opzione sono limitati o soppressi, occorre fornire un'attestazione di verifica senza riserve da parte di un'impresa di revisione sottoposta a sorveglianza statale, di un perito revisore abilitato o di un revisore abilitato (art. 652f cpv. 1 CO). |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 45 Contenuto dell'iscrizione - 1 L'iscrizione nel registro di commercio delle società anonime contiene le indicazioni seguenti: |
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1 | L'iscrizione nel registro di commercio delle società anonime contiene le indicazioni seguenti: |
a | il fatto che si tratta della costituzione di una nuova società anonima; |
b | la ditta e il numero d'identificazione delle imprese; |
c | la sede e il domicilio legale; |
d | la forma giuridica; |
e | la data dello statuto; |
f | se limitata, la durata della società; |
g | lo scopo; |
h | l'entità e la moneta del capitale azionario e dei conferimenti effettuati, nonché il numero, il valore nominale e la specie delle azioni; |
i | se del caso, le azioni con diritto di voto privilegiato; |
j | se è emesso un capitale di partecipazione, l'entità e la moneta di tale capitale di partecipazione e dei conferimenti effettuati nonché il numero, il valore nominale e la specie dei buoni di partecipazione; |
k | nel caso di azioni o di buoni di partecipazione privilegiati, i diritti di preferenza ad essi inerenti; |
l | nel caso di una limitazione della trasmissibilità delle azioni o dei buoni di partecipazione, un rinvio allo statuto per i dettagli; |
m | se sono emessi buoni di godimento, il loro numero e i diritti ad essi inerenti; |
n | i membri del consiglio di amministrazione; |
o | le persone autorizzate a rappresentare; |
p | se la società non effettua una revisione ordinaria o una revisione limitata, un rinvio a tale fatto nonché la data della dichiarazione di rinuncia del consiglio d'amministrazione conformemente all'articolo 62 capoverso 2; |
q | se la società effettua una revisione ordinaria o una revisione limitata, l'ufficio di revisione; |
r | l'organo di pubblicazione legale e, se del caso, gli altri organi di pubblicazione; |
s | la forma delle comunicazioni della società ai suoi azionisti prevista dallo statuto; |
t | in caso di azioni al portatore: il fatto che la società ha titoli di partecipazione quotati in borsa oppure che tutte le azioni al portatore rivestono la forma di titoli contabili ai sensi della LTCo76; |
u | un rinvio allo statuto, se quest'ultimo contiene una clausola arbitrale. |
2 | Se vi sono conferimenti in natura, compensazioni di crediti o vantaggi speciali, occorre iscrivere anche i fatti seguenti:78 |
a | il conferimento in natura con l'indicazione della data del contratto, dell'oggetto del contratto e delle azioni emesse a tale scopo; |
b | ... |
c | la compensazione di crediti, con l'indicazione del credito e della sua entità nonché delle azioni emesse a tale scopo; |
d | il contenuto e il valore dei vantaggi speciali conformemente all'ulteriore precisazione contenuta nello statuto. |
3 | ... 80 |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 46 Notificazione e documenti giustificativi - 1 Un aumento ordinario del capitale azionario è notificato per l'iscrizione all'ufficio del registro di commercio entro sei mesi dalla deliberazione dell'assemblea generale. |
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2 | Con la notificazione occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti: |
a | i contratti dei conferimenti in natura con gli allegati necessari; |
b | l'attestazione di verifica senza riserve da parte di un'impresa di revisione sottoposta a sorveglianza statale, di un perito revisore abilitato o di un revisore abilitato (art. 652f cpv. 1 CO); |
c | nel caso di una liberazione mediante conversione di capitale proprio liberamente disponibile: una prova della copertura dell'ammontare dell'aumento conformemente all'articolo 652d capoverso 2 CO. |
d | la relazione sull'aumento del capitale firmata da un membro del consiglio d'amministrazione (art. 652e CO); |
e | in caso di conferimenti in denaro, un'attestazione da cui risulti in quale istituto bancario sono stati depositati i conferimenti, sempreché la banca non sia menzionata nell'atto pubblico;; |
f | se del caso, il prospetto; |
g | nel caso in cui vengono emesse azioni al portatore e la società non aveva ancora azioni al portatore: la prova che la società ha titoli di partecipazione quotati in borsa oppure che tutte le azioni al portatore rivestono la forma di titoli contabili ai sensi della LTCo84. |
4 | Se i diritti d'opzione sono limitati o soppressi, occorre fornire un'attestazione di verifica senza riserve da parte di un'impresa di revisione sottoposta a sorveglianza statale, di un perito revisore abilitato o di un revisore abilitato (art. 652f cpv. 1 CO). |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 45 Contenuto dell'iscrizione - 1 L'iscrizione nel registro di commercio delle società anonime contiene le indicazioni seguenti: |
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1 | L'iscrizione nel registro di commercio delle società anonime contiene le indicazioni seguenti: |
a | il fatto che si tratta della costituzione di una nuova società anonima; |
b | la ditta e il numero d'identificazione delle imprese; |
c | la sede e il domicilio legale; |
d | la forma giuridica; |
e | la data dello statuto; |
f | se limitata, la durata della società; |
g | lo scopo; |
h | l'entità e la moneta del capitale azionario e dei conferimenti effettuati, nonché il numero, il valore nominale e la specie delle azioni; |
i | se del caso, le azioni con diritto di voto privilegiato; |
j | se è emesso un capitale di partecipazione, l'entità e la moneta di tale capitale di partecipazione e dei conferimenti effettuati nonché il numero, il valore nominale e la specie dei buoni di partecipazione; |
k | nel caso di azioni o di buoni di partecipazione privilegiati, i diritti di preferenza ad essi inerenti; |
l | nel caso di una limitazione della trasmissibilità delle azioni o dei buoni di partecipazione, un rinvio allo statuto per i dettagli; |
m | se sono emessi buoni di godimento, il loro numero e i diritti ad essi inerenti; |
n | i membri del consiglio di amministrazione; |
o | le persone autorizzate a rappresentare; |
p | se la società non effettua una revisione ordinaria o una revisione limitata, un rinvio a tale fatto nonché la data della dichiarazione di rinuncia del consiglio d'amministrazione conformemente all'articolo 62 capoverso 2; |
q | se la società effettua una revisione ordinaria o una revisione limitata, l'ufficio di revisione; |
r | l'organo di pubblicazione legale e, se del caso, gli altri organi di pubblicazione; |
s | la forma delle comunicazioni della società ai suoi azionisti prevista dallo statuto; |
t | in caso di azioni al portatore: il fatto che la società ha titoli di partecipazione quotati in borsa oppure che tutte le azioni al portatore rivestono la forma di titoli contabili ai sensi della LTCo76; |
u | un rinvio allo statuto, se quest'ultimo contiene una clausola arbitrale. |
2 | Se vi sono conferimenti in natura, compensazioni di crediti o vantaggi speciali, occorre iscrivere anche i fatti seguenti:78 |
a | il conferimento in natura con l'indicazione della data del contratto, dell'oggetto del contratto e delle azioni emesse a tale scopo; |
b | ... |
c | la compensazione di crediti, con l'indicazione del credito e della sua entità nonché delle azioni emesse a tale scopo; |
d | il contenuto e il valore dei vantaggi speciali conformemente all'ulteriore precisazione contenuta nello statuto. |
3 | ... 80 |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 46 Notificazione e documenti giustificativi - 1 Un aumento ordinario del capitale azionario è notificato per l'iscrizione all'ufficio del registro di commercio entro sei mesi dalla deliberazione dell'assemblea generale. |
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2 | Con la notificazione occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti: |
a | i contratti dei conferimenti in natura con gli allegati necessari; |
b | l'attestazione di verifica senza riserve da parte di un'impresa di revisione sottoposta a sorveglianza statale, di un perito revisore abilitato o di un revisore abilitato (art. 652f cpv. 1 CO); |
c | nel caso di una liberazione mediante conversione di capitale proprio liberamente disponibile: una prova della copertura dell'ammontare dell'aumento conformemente all'articolo 652d capoverso 2 CO. |
d | la relazione sull'aumento del capitale firmata da un membro del consiglio d'amministrazione (art. 652e CO); |
e | in caso di conferimenti in denaro, un'attestazione da cui risulti in quale istituto bancario sono stati depositati i conferimenti, sempreché la banca non sia menzionata nell'atto pubblico;; |
f | se del caso, il prospetto; |
g | nel caso in cui vengono emesse azioni al portatore e la società non aveva ancora azioni al portatore: la prova che la società ha titoli di partecipazione quotati in borsa oppure che tutte le azioni al portatore rivestono la forma di titoli contabili ai sensi della LTCo84. |
4 | Se i diritti d'opzione sono limitati o soppressi, occorre fornire un'attestazione di verifica senza riserve da parte di un'impresa di revisione sottoposta a sorveglianza statale, di un perito revisore abilitato o di un revisore abilitato (art. 652f cpv. 1 CO). |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 944 - 1 Ogni ditta può, accanto agli elementi essenziali determinati dalla legge, contenere una più precisa designazione delle persone in essa menzionate o richiami alla natura del negozio o un nome di fantasia, purché siffatte aggiunte siano conformi alla verità, non possano trarre in inganno e non ledano nessun interesse pubblico. |
|
1 | Ogni ditta può, accanto agli elementi essenziali determinati dalla legge, contenere una più precisa designazione delle persone in essa menzionate o richiami alla natura del negozio o un nome di fantasia, purché siffatte aggiunte siano conformi alla verità, non possano trarre in inganno e non ledano nessun interesse pubblico. |
2 | Il Consiglio federale può determinare, per via d'ordinanza, in quale misura è lecito includere nelle ditte designazioni nazionali e territoriali. |