SR 730.010.1 Ordinanza del DATEC del 1° novembre 2017 sulla garanzia di origine e l'etichettatura dell'elettricità (OGOE) - Ordinanza sulla garanzia di origine OGOE Art. 5 Trasmissione dei dati di produzione - 1 I dati di produzione devono essere trasmessi all'organo di esecuzione, su mandato del produttore, attraverso una procedura automatica direttamente dal punto di misurazione. Sono esclusi dalla trasmissione automatica gli impianti di cui all'articolo 8a capoverso 3 dell'ordinanza del 14 marzo 200811 sull'approvvigionamento elettrico.12 |
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1 | I dati di produzione devono essere trasmessi all'organo di esecuzione, su mandato del produttore, attraverso una procedura automatica direttamente dal punto di misurazione. Sono esclusi dalla trasmissione automatica gli impianti di cui all'articolo 8a capoverso 3 dell'ordinanza del 14 marzo 200811 sull'approvvigionamento elettrico.12 |
2 | Se nel caso di impianti con una potenza nominale in corrente alternata pari al massimo a 30 kVA non è possibile la trasmissione automatica, i dati possono essere trasmessi dal gestore del punto di misurazione, a condizione che sia giuridicamente distinto dal produttore, oppure dall'auditor attraverso il portale dedicato alle garanzie di origine dell'organo di esecuzione.13 |
3 | Nel caso di impianti che, per la produzione di elettricità, utilizzano diversi vettori energetici (impianti ibridi), devono essere trasmesse anche le quote dei diversi vettori energetici. |
4 | I dati di produzione devono essere comunicati all'organo di esecuzione al più tardi: |
a | entro la fine del mese successivo, in caso di rilevamento mensile; |
b | entro la fine del mese successivo, in caso di rilevamento trimestrale; |
c | entro la fine di febbraio dell'anno successivo, in caso di rilevamento annuale. |
SR 730.010.1 Ordinanza del DATEC del 1° novembre 2017 sulla garanzia di origine e l'etichettatura dell'elettricità (OGOE) - Ordinanza sulla garanzia di origine OGOE Art. 5 Trasmissione dei dati di produzione - 1 I dati di produzione devono essere trasmessi all'organo di esecuzione, su mandato del produttore, attraverso una procedura automatica direttamente dal punto di misurazione. Sono esclusi dalla trasmissione automatica gli impianti di cui all'articolo 8a capoverso 3 dell'ordinanza del 14 marzo 200811 sull'approvvigionamento elettrico.12 |
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1 | I dati di produzione devono essere trasmessi all'organo di esecuzione, su mandato del produttore, attraverso una procedura automatica direttamente dal punto di misurazione. Sono esclusi dalla trasmissione automatica gli impianti di cui all'articolo 8a capoverso 3 dell'ordinanza del 14 marzo 200811 sull'approvvigionamento elettrico.12 |
2 | Se nel caso di impianti con una potenza nominale in corrente alternata pari al massimo a 30 kVA non è possibile la trasmissione automatica, i dati possono essere trasmessi dal gestore del punto di misurazione, a condizione che sia giuridicamente distinto dal produttore, oppure dall'auditor attraverso il portale dedicato alle garanzie di origine dell'organo di esecuzione.13 |
3 | Nel caso di impianti che, per la produzione di elettricità, utilizzano diversi vettori energetici (impianti ibridi), devono essere trasmesse anche le quote dei diversi vettori energetici. |
4 | I dati di produzione devono essere comunicati all'organo di esecuzione al più tardi: |
a | entro la fine del mese successivo, in caso di rilevamento mensile; |
b | entro la fine del mese successivo, in caso di rilevamento trimestrale; |
c | entro la fine di febbraio dell'anno successivo, in caso di rilevamento annuale. |
SR 730.010.1 Ordinanza del DATEC del 1° novembre 2017 sulla garanzia di origine e l'etichettatura dell'elettricità (OGOE) - Ordinanza sulla garanzia di origine OGOE Art. 5 Trasmissione dei dati di produzione - 1 I dati di produzione devono essere trasmessi all'organo di esecuzione, su mandato del produttore, attraverso una procedura automatica direttamente dal punto di misurazione. Sono esclusi dalla trasmissione automatica gli impianti di cui all'articolo 8a capoverso 3 dell'ordinanza del 14 marzo 200811 sull'approvvigionamento elettrico.12 |
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1 | I dati di produzione devono essere trasmessi all'organo di esecuzione, su mandato del produttore, attraverso una procedura automatica direttamente dal punto di misurazione. Sono esclusi dalla trasmissione automatica gli impianti di cui all'articolo 8a capoverso 3 dell'ordinanza del 14 marzo 200811 sull'approvvigionamento elettrico.12 |
2 | Se nel caso di impianti con una potenza nominale in corrente alternata pari al massimo a 30 kVA non è possibile la trasmissione automatica, i dati possono essere trasmessi dal gestore del punto di misurazione, a condizione che sia giuridicamente distinto dal produttore, oppure dall'auditor attraverso il portale dedicato alle garanzie di origine dell'organo di esecuzione.13 |
3 | Nel caso di impianti che, per la produzione di elettricità, utilizzano diversi vettori energetici (impianti ibridi), devono essere trasmesse anche le quote dei diversi vettori energetici. |
4 | I dati di produzione devono essere comunicati all'organo di esecuzione al più tardi: |
a | entro la fine del mese successivo, in caso di rilevamento mensile; |
b | entro la fine del mese successivo, in caso di rilevamento trimestrale; |
c | entro la fine di febbraio dell'anno successivo, in caso di rilevamento annuale. |