SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 346 - 1 La divisione dei beni comuni, o la tacitazione dei diritti di un partecipante, avviene secondo la situazione patrimoniale del momento in cui si è verificata la causa di scioglimento. |
|
1 | La divisione dei beni comuni, o la tacitazione dei diritti di un partecipante, avviene secondo la situazione patrimoniale del momento in cui si è verificata la causa di scioglimento. |
2 | La sua esecuzione non può essere domandata intempestivamente. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 344 - 1 Nei casi di disdetta o di fallimento di un partecipante o di realizzazione della sua quota a seguito di pignoramento, gli altri partecipanti possono continuare la comunione tacitando il sortente o i suoi creditori. |
|
1 | Nei casi di disdetta o di fallimento di un partecipante o di realizzazione della sua quota a seguito di pignoramento, gli altri partecipanti possono continuare la comunione tacitando il sortente o i suoi creditori. |
2 | In caso di matrimonio, un partecipante può chiedere la liquidazione dei suoi diritti anche senza disdetta. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 651 - 1 Lo scioglimento si effettua mediante divisione in natura, mediante la vendita a trattative private od agli incanti con divisione del ricavo, o mediante cessione della cosa ad uno o più dei comproprietari compensando gli altri. |
|
1 | Lo scioglimento si effettua mediante divisione in natura, mediante la vendita a trattative private od agli incanti con divisione del ricavo, o mediante cessione della cosa ad uno o più dei comproprietari compensando gli altri. |
2 | Quando i comproprietari non si accordino circa il modo della divisione, il giudice ordina la divisione della cosa in natura, ed ove questa non si possa fare senza notevole diminuzione del valore, ne ordina la licitazione fra i comproprietari od ai pubblici incanti. |
3 | Trattandosi di divisione in natura la differenza dei lotti può essere conguagliata in denaro. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 617 - I fondi sono imputati agli eredi per il valore venale che hanno al momento della divisione. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 617 - I fondi sono imputati agli eredi per il valore venale che hanno al momento della divisione. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 344 - 1 Nei casi di disdetta o di fallimento di un partecipante o di realizzazione della sua quota a seguito di pignoramento, gli altri partecipanti possono continuare la comunione tacitando il sortente o i suoi creditori. |
|
1 | Nei casi di disdetta o di fallimento di un partecipante o di realizzazione della sua quota a seguito di pignoramento, gli altri partecipanti possono continuare la comunione tacitando il sortente o i suoi creditori. |
2 | In caso di matrimonio, un partecipante può chiedere la liquidazione dei suoi diritti anche senza disdetta. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 651 - 1 Lo scioglimento si effettua mediante divisione in natura, mediante la vendita a trattative private od agli incanti con divisione del ricavo, o mediante cessione della cosa ad uno o più dei comproprietari compensando gli altri. |
|
1 | Lo scioglimento si effettua mediante divisione in natura, mediante la vendita a trattative private od agli incanti con divisione del ricavo, o mediante cessione della cosa ad uno o più dei comproprietari compensando gli altri. |
2 | Quando i comproprietari non si accordino circa il modo della divisione, il giudice ordina la divisione della cosa in natura, ed ove questa non si possa fare senza notevole diminuzione del valore, ne ordina la licitazione fra i comproprietari od ai pubblici incanti. |
3 | Trattandosi di divisione in natura la differenza dei lotti può essere conguagliata in denaro. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 346 - 1 La divisione dei beni comuni, o la tacitazione dei diritti di un partecipante, avviene secondo la situazione patrimoniale del momento in cui si è verificata la causa di scioglimento. |
|
1 | La divisione dei beni comuni, o la tacitazione dei diritti di un partecipante, avviene secondo la situazione patrimoniale del momento in cui si è verificata la causa di scioglimento. |
2 | La sua esecuzione non può essere domandata intempestivamente. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 344 - 1 Nei casi di disdetta o di fallimento di un partecipante o di realizzazione della sua quota a seguito di pignoramento, gli altri partecipanti possono continuare la comunione tacitando il sortente o i suoi creditori. |
|
1 | Nei casi di disdetta o di fallimento di un partecipante o di realizzazione della sua quota a seguito di pignoramento, gli altri partecipanti possono continuare la comunione tacitando il sortente o i suoi creditori. |
2 | In caso di matrimonio, un partecipante può chiedere la liquidazione dei suoi diritti anche senza disdetta. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 651 - 1 Lo scioglimento si effettua mediante divisione in natura, mediante la vendita a trattative private od agli incanti con divisione del ricavo, o mediante cessione della cosa ad uno o più dei comproprietari compensando gli altri. |
|
1 | Lo scioglimento si effettua mediante divisione in natura, mediante la vendita a trattative private od agli incanti con divisione del ricavo, o mediante cessione della cosa ad uno o più dei comproprietari compensando gli altri. |
2 | Quando i comproprietari non si accordino circa il modo della divisione, il giudice ordina la divisione della cosa in natura, ed ove questa non si possa fare senza notevole diminuzione del valore, ne ordina la licitazione fra i comproprietari od ai pubblici incanti. |
3 | Trattandosi di divisione in natura la differenza dei lotti può essere conguagliata in denaro. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 617 - I fondi sono imputati agli eredi per il valore venale che hanno al momento della divisione. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 617 - I fondi sono imputati agli eredi per il valore venale che hanno al momento della divisione. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 617 - I fondi sono imputati agli eredi per il valore venale che hanno al momento della divisione. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 617 - I fondi sono imputati agli eredi per il valore venale che hanno al momento della divisione. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 617 - I fondi sono imputati agli eredi per il valore venale che hanno al momento della divisione. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 619 - La ripresa e l'imputazione di aziende e fondi agricoli sono rette dalla legge federale del 4 ottobre 1991525 sul diritto fondiario rurale. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 346 - 1 La divisione dei beni comuni, o la tacitazione dei diritti di un partecipante, avviene secondo la situazione patrimoniale del momento in cui si è verificata la causa di scioglimento. |
|
1 | La divisione dei beni comuni, o la tacitazione dei diritti di un partecipante, avviene secondo la situazione patrimoniale del momento in cui si è verificata la causa di scioglimento. |
2 | La sua esecuzione non può essere domandata intempestivamente. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 346 - 1 La divisione dei beni comuni, o la tacitazione dei diritti di un partecipante, avviene secondo la situazione patrimoniale del momento in cui si è verificata la causa di scioglimento. |
|
1 | La divisione dei beni comuni, o la tacitazione dei diritti di un partecipante, avviene secondo la situazione patrimoniale del momento in cui si è verificata la causa di scioglimento. |
2 | La sua esecuzione non può essere domandata intempestivamente. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 346 - 1 La divisione dei beni comuni, o la tacitazione dei diritti di un partecipante, avviene secondo la situazione patrimoniale del momento in cui si è verificata la causa di scioglimento. |
|
1 | La divisione dei beni comuni, o la tacitazione dei diritti di un partecipante, avviene secondo la situazione patrimoniale del momento in cui si è verificata la causa di scioglimento. |
2 | La sua esecuzione non può essere domandata intempestivamente. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 617 - I fondi sono imputati agli eredi per il valore venale che hanno al momento della divisione. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 617 - I fondi sono imputati agli eredi per il valore venale che hanno al momento della divisione. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 617 - I fondi sono imputati agli eredi per il valore venale che hanno al momento della divisione. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 617 - I fondi sono imputati agli eredi per il valore venale che hanno al momento della divisione. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 610 - 1 Ove non debbano essere applicate altre disposizioni, tutti gli eredi hanno uguali diritti sui beni della successione. |
|
1 | Ove non debbano essere applicate altre disposizioni, tutti gli eredi hanno uguali diritti sui beni della successione. |
2 | Essi devono comunicarsi vicendevolmente ogni loro rapporto col defunto che debba essere considerato per l'eguale e giusta divisione della eredità. |
3 | Ogni erede può chiedere che i debiti dell'eredità sieno soddisfatti o garantiti prima della divisione. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 617 - I fondi sono imputati agli eredi per il valore venale che hanno al momento della divisione. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 617 - I fondi sono imputati agli eredi per il valore venale che hanno al momento della divisione. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 346 - 1 La divisione dei beni comuni, o la tacitazione dei diritti di un partecipante, avviene secondo la situazione patrimoniale del momento in cui si è verificata la causa di scioglimento. |
|
1 | La divisione dei beni comuni, o la tacitazione dei diritti di un partecipante, avviene secondo la situazione patrimoniale del momento in cui si è verificata la causa di scioglimento. |
2 | La sua esecuzione non può essere domandata intempestivamente. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 617 - I fondi sono imputati agli eredi per il valore venale che hanno al momento della divisione. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 344 - 1 Nei casi di disdetta o di fallimento di un partecipante o di realizzazione della sua quota a seguito di pignoramento, gli altri partecipanti possono continuare la comunione tacitando il sortente o i suoi creditori. |
|
1 | Nei casi di disdetta o di fallimento di un partecipante o di realizzazione della sua quota a seguito di pignoramento, gli altri partecipanti possono continuare la comunione tacitando il sortente o i suoi creditori. |
2 | In caso di matrimonio, un partecipante può chiedere la liquidazione dei suoi diritti anche senza disdetta. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 344 - 1 Nei casi di disdetta o di fallimento di un partecipante o di realizzazione della sua quota a seguito di pignoramento, gli altri partecipanti possono continuare la comunione tacitando il sortente o i suoi creditori. |
|
1 | Nei casi di disdetta o di fallimento di un partecipante o di realizzazione della sua quota a seguito di pignoramento, gli altri partecipanti possono continuare la comunione tacitando il sortente o i suoi creditori. |
2 | In caso di matrimonio, un partecipante può chiedere la liquidazione dei suoi diritti anche senza disdetta. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 617 - I fondi sono imputati agli eredi per il valore venale che hanno al momento della divisione. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 617 - I fondi sono imputati agli eredi per il valore venale che hanno al momento della divisione. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 344 - 1 Nei casi di disdetta o di fallimento di un partecipante o di realizzazione della sua quota a seguito di pignoramento, gli altri partecipanti possono continuare la comunione tacitando il sortente o i suoi creditori. |
|
1 | Nei casi di disdetta o di fallimento di un partecipante o di realizzazione della sua quota a seguito di pignoramento, gli altri partecipanti possono continuare la comunione tacitando il sortente o i suoi creditori. |
2 | In caso di matrimonio, un partecipante può chiedere la liquidazione dei suoi diritti anche senza disdetta. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 617 - I fondi sono imputati agli eredi per il valore venale che hanno al momento della divisione. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 651 - 1 Lo scioglimento si effettua mediante divisione in natura, mediante la vendita a trattative private od agli incanti con divisione del ricavo, o mediante cessione della cosa ad uno o più dei comproprietari compensando gli altri. |
|
1 | Lo scioglimento si effettua mediante divisione in natura, mediante la vendita a trattative private od agli incanti con divisione del ricavo, o mediante cessione della cosa ad uno o più dei comproprietari compensando gli altri. |
2 | Quando i comproprietari non si accordino circa il modo della divisione, il giudice ordina la divisione della cosa in natura, ed ove questa non si possa fare senza notevole diminuzione del valore, ne ordina la licitazione fra i comproprietari od ai pubblici incanti. |
3 | Trattandosi di divisione in natura la differenza dei lotti può essere conguagliata in denaro. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 654 - 1 Lo scioglimento si effettua con l'alienazione della cosa o con la fine della comunione. |
|
1 | Lo scioglimento si effettua con l'alienazione della cosa o con la fine della comunione. |
2 | Salvo disposizione contraria, la divisione si fa secondo le norme della comproprietà. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 344 - 1 Nei casi di disdetta o di fallimento di un partecipante o di realizzazione della sua quota a seguito di pignoramento, gli altri partecipanti possono continuare la comunione tacitando il sortente o i suoi creditori. |
|
1 | Nei casi di disdetta o di fallimento di un partecipante o di realizzazione della sua quota a seguito di pignoramento, gli altri partecipanti possono continuare la comunione tacitando il sortente o i suoi creditori. |
2 | In caso di matrimonio, un partecipante può chiedere la liquidazione dei suoi diritti anche senza disdetta. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 651 - 1 Lo scioglimento si effettua mediante divisione in natura, mediante la vendita a trattative private od agli incanti con divisione del ricavo, o mediante cessione della cosa ad uno o più dei comproprietari compensando gli altri. |
|
1 | Lo scioglimento si effettua mediante divisione in natura, mediante la vendita a trattative private od agli incanti con divisione del ricavo, o mediante cessione della cosa ad uno o più dei comproprietari compensando gli altri. |
2 | Quando i comproprietari non si accordino circa il modo della divisione, il giudice ordina la divisione della cosa in natura, ed ove questa non si possa fare senza notevole diminuzione del valore, ne ordina la licitazione fra i comproprietari od ai pubblici incanti. |
3 | Trattandosi di divisione in natura la differenza dei lotti può essere conguagliata in denaro. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 617 - I fondi sono imputati agli eredi per il valore venale che hanno al momento della divisione. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 651 - 1 Lo scioglimento si effettua mediante divisione in natura, mediante la vendita a trattative private od agli incanti con divisione del ricavo, o mediante cessione della cosa ad uno o più dei comproprietari compensando gli altri. |
|
1 | Lo scioglimento si effettua mediante divisione in natura, mediante la vendita a trattative private od agli incanti con divisione del ricavo, o mediante cessione della cosa ad uno o più dei comproprietari compensando gli altri. |
2 | Quando i comproprietari non si accordino circa il modo della divisione, il giudice ordina la divisione della cosa in natura, ed ove questa non si possa fare senza notevole diminuzione del valore, ne ordina la licitazione fra i comproprietari od ai pubblici incanti. |
3 | Trattandosi di divisione in natura la differenza dei lotti può essere conguagliata in denaro. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 619 - La ripresa e l'imputazione di aziende e fondi agricoli sono rette dalla legge federale del 4 ottobre 1991525 sul diritto fondiario rurale. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 346 - 1 La divisione dei beni comuni, o la tacitazione dei diritti di un partecipante, avviene secondo la situazione patrimoniale del momento in cui si è verificata la causa di scioglimento. |
|
1 | La divisione dei beni comuni, o la tacitazione dei diritti di un partecipante, avviene secondo la situazione patrimoniale del momento in cui si è verificata la causa di scioglimento. |
2 | La sua esecuzione non può essere domandata intempestivamente. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 346 - 1 La divisione dei beni comuni, o la tacitazione dei diritti di un partecipante, avviene secondo la situazione patrimoniale del momento in cui si è verificata la causa di scioglimento. |
|
1 | La divisione dei beni comuni, o la tacitazione dei diritti di un partecipante, avviene secondo la situazione patrimoniale del momento in cui si è verificata la causa di scioglimento. |
2 | La sua esecuzione non può essere domandata intempestivamente. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 236 - 1 Il regime dei beni è sciolto alla morte di un coniuge o allorquando sia convenuto un altro regime o dichiarato il fallimento di uno dei coniugi. |
|
1 | Il regime dei beni è sciolto alla morte di un coniuge o allorquando sia convenuto un altro regime o dichiarato il fallimento di uno dei coniugi. |
2 | In caso di divorzio, separazione, nullità del matrimonio o separazione dei beni giudiziale, lo scioglimento si ha per avvenuto il giorno della presentazione dell'istanza. |
3 | Per lo stato dei beni comuni e dei beni propri è determinante il momento dello scioglimento del regime dei beni. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 346 - 1 La divisione dei beni comuni, o la tacitazione dei diritti di un partecipante, avviene secondo la situazione patrimoniale del momento in cui si è verificata la causa di scioglimento. |
|
1 | La divisione dei beni comuni, o la tacitazione dei diritti di un partecipante, avviene secondo la situazione patrimoniale del momento in cui si è verificata la causa di scioglimento. |
2 | La sua esecuzione non può essere domandata intempestivamente. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 344 - 1 Nei casi di disdetta o di fallimento di un partecipante o di realizzazione della sua quota a seguito di pignoramento, gli altri partecipanti possono continuare la comunione tacitando il sortente o i suoi creditori. |
|
1 | Nei casi di disdetta o di fallimento di un partecipante o di realizzazione della sua quota a seguito di pignoramento, gli altri partecipanti possono continuare la comunione tacitando il sortente o i suoi creditori. |
2 | In caso di matrimonio, un partecipante può chiedere la liquidazione dei suoi diritti anche senza disdetta. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 346 - 1 La divisione dei beni comuni, o la tacitazione dei diritti di un partecipante, avviene secondo la situazione patrimoniale del momento in cui si è verificata la causa di scioglimento. |
|
1 | La divisione dei beni comuni, o la tacitazione dei diritti di un partecipante, avviene secondo la situazione patrimoniale del momento in cui si è verificata la causa di scioglimento. |
2 | La sua esecuzione non può essere domandata intempestivamente. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 236 - 1 Il regime dei beni è sciolto alla morte di un coniuge o allorquando sia convenuto un altro regime o dichiarato il fallimento di uno dei coniugi. |
|
1 | Il regime dei beni è sciolto alla morte di un coniuge o allorquando sia convenuto un altro regime o dichiarato il fallimento di uno dei coniugi. |
2 | In caso di divorzio, separazione, nullità del matrimonio o separazione dei beni giudiziale, lo scioglimento si ha per avvenuto il giorno della presentazione dell'istanza. |
3 | Per lo stato dei beni comuni e dei beni propri è determinante il momento dello scioglimento del regime dei beni. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 346 - 1 La divisione dei beni comuni, o la tacitazione dei diritti di un partecipante, avviene secondo la situazione patrimoniale del momento in cui si è verificata la causa di scioglimento. |
|
1 | La divisione dei beni comuni, o la tacitazione dei diritti di un partecipante, avviene secondo la situazione patrimoniale del momento in cui si è verificata la causa di scioglimento. |
2 | La sua esecuzione non può essere domandata intempestivamente. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 617 - I fondi sono imputati agli eredi per il valore venale che hanno al momento della divisione. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 617 - I fondi sono imputati agli eredi per il valore venale che hanno al momento della divisione. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 346 - 1 La divisione dei beni comuni, o la tacitazione dei diritti di un partecipante, avviene secondo la situazione patrimoniale del momento in cui si è verificata la causa di scioglimento. |
|
1 | La divisione dei beni comuni, o la tacitazione dei diritti di un partecipante, avviene secondo la situazione patrimoniale del momento in cui si è verificata la causa di scioglimento. |
2 | La sua esecuzione non può essere domandata intempestivamente. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 344 - 1 Nei casi di disdetta o di fallimento di un partecipante o di realizzazione della sua quota a seguito di pignoramento, gli altri partecipanti possono continuare la comunione tacitando il sortente o i suoi creditori. |
|
1 | Nei casi di disdetta o di fallimento di un partecipante o di realizzazione della sua quota a seguito di pignoramento, gli altri partecipanti possono continuare la comunione tacitando il sortente o i suoi creditori. |
2 | In caso di matrimonio, un partecipante può chiedere la liquidazione dei suoi diritti anche senza disdetta. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 580 - 1 La somma dovuta al socio uscente è determinata mediante convenzione. |
|
1 | La somma dovuta al socio uscente è determinata mediante convenzione. |
2 | Se il contratto di società non contiene su ciò alcuna disposizione e le parti non possono venire a un accordo, il giudice determina siffatta somma, tenendo conto della situazione patrimoniale della società al momento dell'uscita e della colpa che il socio uscente potesse aver commesso. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 580 - 1 La somma dovuta al socio uscente è determinata mediante convenzione. |
|
1 | La somma dovuta al socio uscente è determinata mediante convenzione. |
2 | Se il contratto di società non contiene su ciò alcuna disposizione e le parti non possono venire a un accordo, il giudice determina siffatta somma, tenendo conto della situazione patrimoniale della società al momento dell'uscita e della colpa che il socio uscente potesse aver commesso. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 580 - 1 La somma dovuta al socio uscente è determinata mediante convenzione. |
|
1 | La somma dovuta al socio uscente è determinata mediante convenzione. |
2 | Se il contratto di società non contiene su ciò alcuna disposizione e le parti non possono venire a un accordo, il giudice determina siffatta somma, tenendo conto della situazione patrimoniale della società al momento dell'uscita e della colpa che il socio uscente potesse aver commesso. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 338 - 1 L'indivisione può essere stipulata a tempo determinato o indeterminato. |
|
1 | L'indivisione può essere stipulata a tempo determinato o indeterminato. |
2 | Se conchiusa a tempo indeterminato, ognuno dei partecipanti può dare la disdetta con un preavviso di sei mesi. |
3 | Quando trattisi di un'azienda agricola, la disdetta può essere data solo per il termine primaverile od autunnale, conforme all'uso del luogo. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 617 - I fondi sono imputati agli eredi per il valore venale che hanno al momento della divisione. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 617 - I fondi sono imputati agli eredi per il valore venale che hanno al momento della divisione. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 617 - I fondi sono imputati agli eredi per il valore venale che hanno al momento della divisione. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 619 - La ripresa e l'imputazione di aziende e fondi agricoli sono rette dalla legge federale del 4 ottobre 1991525 sul diritto fondiario rurale. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 617 - I fondi sono imputati agli eredi per il valore venale che hanno al momento della divisione. |