SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 346 - 1 La divisione dei beni comuni, o la tacitazione dei diritti di un partecipante, avviene secondo la situazione patrimoniale del momento in cui si è verificata la causa di scioglimento. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 344 - 1 Nei casi di disdetta o di fallimento di un partecipante o di realizzazione della sua quota a seguito di pignoramento, gli altri partecipanti possono continuare la comunione tacitando il sortente o i suoi creditori. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 651 - 1 Lo scioglimento si effettua mediante divisione in natura, mediante la vendita a trattative private od agli incanti con divisione del ricavo, o mediante cessione della cosa ad uno o più dei comproprietari compensando gli altri. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 617 - I fondi sono imputati agli eredi per il valore venale che hanno al momento della divisione. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 617 - I fondi sono imputati agli eredi per il valore venale che hanno al momento della divisione. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 344 - 1 Nei casi di disdetta o di fallimento di un partecipante o di realizzazione della sua quota a seguito di pignoramento, gli altri partecipanti possono continuare la comunione tacitando il sortente o i suoi creditori. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 651 - 1 Lo scioglimento si effettua mediante divisione in natura, mediante la vendita a trattative private od agli incanti con divisione del ricavo, o mediante cessione della cosa ad uno o più dei comproprietari compensando gli altri. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 346 - 1 La divisione dei beni comuni, o la tacitazione dei diritti di un partecipante, avviene secondo la situazione patrimoniale del momento in cui si è verificata la causa di scioglimento. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 344 - 1 Nei casi di disdetta o di fallimento di un partecipante o di realizzazione della sua quota a seguito di pignoramento, gli altri partecipanti possono continuare la comunione tacitando il sortente o i suoi creditori. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 651 - 1 Lo scioglimento si effettua mediante divisione in natura, mediante la vendita a trattative private od agli incanti con divisione del ricavo, o mediante cessione della cosa ad uno o più dei comproprietari compensando gli altri. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 617 - I fondi sono imputati agli eredi per il valore venale che hanno al momento della divisione. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 617 - I fondi sono imputati agli eredi per il valore venale che hanno al momento della divisione. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 617 - I fondi sono imputati agli eredi per il valore venale che hanno al momento della divisione. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 617 - I fondi sono imputati agli eredi per il valore venale che hanno al momento della divisione. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 617 - I fondi sono imputati agli eredi per il valore venale che hanno al momento della divisione. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 619 - La ripresa e l'imputazione di aziende e fondi agricoli sono rette dalla legge federale del 4 ottobre 1991536 sul diritto fondiario rurale. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 346 - 1 La divisione dei beni comuni, o la tacitazione dei diritti di un partecipante, avviene secondo la situazione patrimoniale del momento in cui si è verificata la causa di scioglimento. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 346 - 1 La divisione dei beni comuni, o la tacitazione dei diritti di un partecipante, avviene secondo la situazione patrimoniale del momento in cui si è verificata la causa di scioglimento. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 346 - 1 La divisione dei beni comuni, o la tacitazione dei diritti di un partecipante, avviene secondo la situazione patrimoniale del momento in cui si è verificata la causa di scioglimento. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 617 - I fondi sono imputati agli eredi per il valore venale che hanno al momento della divisione. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 617 - I fondi sono imputati agli eredi per il valore venale che hanno al momento della divisione. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 617 - I fondi sono imputati agli eredi per il valore venale che hanno al momento della divisione. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 617 - I fondi sono imputati agli eredi per il valore venale che hanno al momento della divisione. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 610 - 1 Ove non debbano essere applicate altre disposizioni, tutti gli eredi hanno uguali diritti sui beni della successione. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 617 - I fondi sono imputati agli eredi per il valore venale che hanno al momento della divisione. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 617 - I fondi sono imputati agli eredi per il valore venale che hanno al momento della divisione. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 346 - 1 La divisione dei beni comuni, o la tacitazione dei diritti di un partecipante, avviene secondo la situazione patrimoniale del momento in cui si è verificata la causa di scioglimento. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 617 - I fondi sono imputati agli eredi per il valore venale che hanno al momento della divisione. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 344 - 1 Nei casi di disdetta o di fallimento di un partecipante o di realizzazione della sua quota a seguito di pignoramento, gli altri partecipanti possono continuare la comunione tacitando il sortente o i suoi creditori. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 344 - 1 Nei casi di disdetta o di fallimento di un partecipante o di realizzazione della sua quota a seguito di pignoramento, gli altri partecipanti possono continuare la comunione tacitando il sortente o i suoi creditori. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 617 - I fondi sono imputati agli eredi per il valore venale che hanno al momento della divisione. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 617 - I fondi sono imputati agli eredi per il valore venale che hanno al momento della divisione. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 344 - 1 Nei casi di disdetta o di fallimento di un partecipante o di realizzazione della sua quota a seguito di pignoramento, gli altri partecipanti possono continuare la comunione tacitando il sortente o i suoi creditori. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 617 - I fondi sono imputati agli eredi per il valore venale che hanno al momento della divisione. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 651 - 1 Lo scioglimento si effettua mediante divisione in natura, mediante la vendita a trattative private od agli incanti con divisione del ricavo, o mediante cessione della cosa ad uno o più dei comproprietari compensando gli altri. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 654 - 1 Lo scioglimento si effettua con l'alienazione della cosa o con la fine della comunione. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 344 - 1 Nei casi di disdetta o di fallimento di un partecipante o di realizzazione della sua quota a seguito di pignoramento, gli altri partecipanti possono continuare la comunione tacitando il sortente o i suoi creditori. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 651 - 1 Lo scioglimento si effettua mediante divisione in natura, mediante la vendita a trattative private od agli incanti con divisione del ricavo, o mediante cessione della cosa ad uno o più dei comproprietari compensando gli altri. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 617 - I fondi sono imputati agli eredi per il valore venale che hanno al momento della divisione. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 651 - 1 Lo scioglimento si effettua mediante divisione in natura, mediante la vendita a trattative private od agli incanti con divisione del ricavo, o mediante cessione della cosa ad uno o più dei comproprietari compensando gli altri. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 619 - La ripresa e l'imputazione di aziende e fondi agricoli sono rette dalla legge federale del 4 ottobre 1991536 sul diritto fondiario rurale. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 346 - 1 La divisione dei beni comuni, o la tacitazione dei diritti di un partecipante, avviene secondo la situazione patrimoniale del momento in cui si è verificata la causa di scioglimento. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 346 - 1 La divisione dei beni comuni, o la tacitazione dei diritti di un partecipante, avviene secondo la situazione patrimoniale del momento in cui si è verificata la causa di scioglimento. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 236 - 1 Il regime dei beni è sciolto alla morte di un coniuge o allorquando sia convenuto un altro regime o dichiarato il fallimento di uno dei coniugi. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 346 - 1 La divisione dei beni comuni, o la tacitazione dei diritti di un partecipante, avviene secondo la situazione patrimoniale del momento in cui si è verificata la causa di scioglimento. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 344 - 1 Nei casi di disdetta o di fallimento di un partecipante o di realizzazione della sua quota a seguito di pignoramento, gli altri partecipanti possono continuare la comunione tacitando il sortente o i suoi creditori. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 346 - 1 La divisione dei beni comuni, o la tacitazione dei diritti di un partecipante, avviene secondo la situazione patrimoniale del momento in cui si è verificata la causa di scioglimento. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 236 - 1 Il regime dei beni è sciolto alla morte di un coniuge o allorquando sia convenuto un altro regime o dichiarato il fallimento di uno dei coniugi. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 346 - 1 La divisione dei beni comuni, o la tacitazione dei diritti di un partecipante, avviene secondo la situazione patrimoniale del momento in cui si è verificata la causa di scioglimento. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 617 - I fondi sono imputati agli eredi per il valore venale che hanno al momento della divisione. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 617 - I fondi sono imputati agli eredi per il valore venale che hanno al momento della divisione. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 346 - 1 La divisione dei beni comuni, o la tacitazione dei diritti di un partecipante, avviene secondo la situazione patrimoniale del momento in cui si è verificata la causa di scioglimento. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 344 - 1 Nei casi di disdetta o di fallimento di un partecipante o di realizzazione della sua quota a seguito di pignoramento, gli altri partecipanti possono continuare la comunione tacitando il sortente o i suoi creditori. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 580 - 1 La somma dovuta al socio uscente è determinata mediante convenzione. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 580 - 1 La somma dovuta al socio uscente è determinata mediante convenzione. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 580 - 1 La somma dovuta al socio uscente è determinata mediante convenzione. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 338 - 1 L'indivisione può essere stipulata a tempo determinato o indeterminato. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 617 - I fondi sono imputati agli eredi per il valore venale che hanno al momento della divisione. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 617 - I fondi sono imputati agli eredi per il valore venale che hanno al momento della divisione. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 617 - I fondi sono imputati agli eredi per il valore venale che hanno al momento della divisione. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 619 - La ripresa e l'imputazione di aziende e fondi agricoli sono rette dalla legge federale del 4 ottobre 1991536 sul diritto fondiario rurale. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 617 - I fondi sono imputati agli eredi per il valore venale che hanno al momento della divisione. |