SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) ORF Art. 17 Intavolazione di fondi nel registro fondiario - Un fondo è intavolato nel registro fondiario mediante: |
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a | rilievo nel piano per il registro fondiario, se la rappresentazione è possibile; |
b | apertura di un foglio nel libro mastro; e |
c | descrizione del fondo. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 958 - Nel registro fondiario sono iscritti i seguenti diritti fondiari: |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 965 - 1 Le operazioni del registro fondiario, come le iscrizioni, le modificazioni, le cancellazioni, possono esser fatte solo quando il richiedente fornisca la prova del diritto di disporre e del titolo giuridico. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 965 - 1 Le operazioni del registro fondiario, come le iscrizioni, le modificazioni, le cancellazioni, possono esser fatte solo quando il richiedente fornisca la prova del diritto di disporre e del titolo giuridico. |
SR 282.11 Legge federale del 4 dicembre 1947 sull'esecuzione per debiti contro i Comuni e altri enti di diritto pubblico cantonale RS-282.11 Art. 9 - 1 Sono beni amministrativi di un ente di diritto pubblico, nel senso della presente legge, tutti quelli che servono direttamente all'adempimento dei suoi compiti di diritto pubblico. I beni amministrativi non possono né essere pignorati né essere oggetto di realizzazione forzata, anche col consenso del debitore, fino a che sono destinati a provvedere ad un servizio pubblico. |
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1 | Sono beni amministrativi di un ente di diritto pubblico, nel senso della presente legge, tutti quelli che servono direttamente all'adempimento dei suoi compiti di diritto pubblico. I beni amministrativi non possono né essere pignorati né essere oggetto di realizzazione forzata, anche col consenso del debitore, fino a che sono destinati a provvedere ad un servizio pubblico. |
2 | I crediti di imposte non possono essere oggetto di pignoramento o di realizzazione forzata. |
SR 282.11 Legge federale del 4 dicembre 1947 sull'esecuzione per debiti contro i Comuni e altri enti di diritto pubblico cantonale RS-282.11 Art. 1 - 1 Fatta riserva delle restrizioni che seguono, all'esecuzione per debiti contro i Comuni ed altri enti di diritto pubblico cantonale si applica la legge federale dell'11 aprile 18892 sulla esecuzione e sul fallimento. |
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1 | Fatta riserva delle restrizioni che seguono, all'esecuzione per debiti contro i Comuni ed altri enti di diritto pubblico cantonale si applica la legge federale dell'11 aprile 18892 sulla esecuzione e sul fallimento. |
2 | Ai Cantoni stessi la presente legge non è applicabile. |