SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 85 Impiego dei rimborsi e degli interessi - 1 Il Cantone reimpiega i rimborsi dei mutui per nuovi aiuti per la conduzione aziendale. |
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1 | Il Cantone reimpiega i rimborsi dei mutui per nuovi aiuti per la conduzione aziendale. |
2 | Gli interessi sono utilizzati nell'ordine seguente per: |
a | la copertura delle spese amministrative; |
b | la copertura delle perdite derivanti dalla concessione di mutui; |
c | la concessione di nuovi mutui. |
3 | Se i rimborsi e gli interessi superano il fabbisogno del Cantone, l'UFAG può provvedere affinché la quota federale dei mezzi finanziari inutilizzati: |
a | sia restituita e accordata a un altro Cantone; o |
b | sia messa a disposizione del Cantone per crediti d'investimento.121 |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 86 Perdite - 1 Le perdite derivanti dalla concessione di mutui che non superano l'importo limite secondo l'articolo 81, comprese eventuali spese procedurali, sono a carico dei Cantoni qualora non siano coperte dagli interessi. |
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1 | Le perdite derivanti dalla concessione di mutui che non superano l'importo limite secondo l'articolo 81, comprese eventuali spese procedurali, sono a carico dei Cantoni qualora non siano coperte dagli interessi. |
2 | Le perdite e le eventuali spese procedurali derivanti dalla concessione di mutui approvati dall'UFAG secondo l'articolo 81, qualora non siano coperte dagli interessi, sono a carico della Confederazione e dei Cantoni proporzionalmente alla loro partecipazione al mutuo. |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 86 Perdite - 1 Le perdite derivanti dalla concessione di mutui che non superano l'importo limite secondo l'articolo 81, comprese eventuali spese procedurali, sono a carico dei Cantoni qualora non siano coperte dagli interessi. |
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1 | Le perdite derivanti dalla concessione di mutui che non superano l'importo limite secondo l'articolo 81, comprese eventuali spese procedurali, sono a carico dei Cantoni qualora non siano coperte dagli interessi. |
2 | Le perdite e le eventuali spese procedurali derivanti dalla concessione di mutui approvati dall'UFAG secondo l'articolo 81, qualora non siano coperte dagli interessi, sono a carico della Confederazione e dei Cantoni proporzionalmente alla loro partecipazione al mutuo. |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 77 Contributi di transizione - 1 Per garantire uno sviluppo socialmente sostenibile sono versati contributi di transizione. |
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1 | Per garantire uno sviluppo socialmente sostenibile sono versati contributi di transizione. |
2 | I contributi di transizione sono calcolati sulla base dei crediti stanziati, dedotte le uscite per i contributi di cui agli articoli 71-76, 77a e 77b, nonché per le indennità di cui all'articolo 62a della legge federale del 24 gennaio 1991108 sulla protezione delle acque. |
3 | I contributi di transizione sono versati in relazione all'azienda. Il contributo per la singola azienda è stabilito in base alla differenza tra i pagamenti diretti generali prima del cambiamento di sistema e i contributi di cui agli articoli 71 capoverso 1 lettere a-c e 72 dopo il cambiamento di sistema. La differenza è stabilita sulla base della struttura che un'azienda presentava prima del cambiamento di sistema. |
4 | Il Consiglio federale stabilisce: |
a | il calcolo dei contributi per la singola azienda; |
b | le modalità in caso di cessione dell'azienda e di importanti cambiamenti strutturali; |
c | i valori limite riferiti al reddito e alla sostanza imponibili del gestore, oltre i quali i contributi sono ridotti o non vengono versati; per i gestori coniugati stabilisce valori limite più elevati. |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 91 Rimborso in caso di alienazione con utile - 1 Se l'azienda o la parte di azienda che ha beneficiato di un sostegno finanziario è alienata con utile, gli obblighi di rimborso concernenti gli aiuti agli investimenti per provvedimenti individuali sono i seguenti:132 |
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1 | Se l'azienda o la parte di azienda che ha beneficiato di un sostegno finanziario è alienata con utile, gli obblighi di rimborso concernenti gli aiuti agli investimenti per provvedimenti individuali sono i seguenti:132 |
a | i contributi devono essere rimborsati a meno che siano trascorsi più di 20 anni dall'ultimo versamento; |
b | le quote del mutuo ancora scoperte devono essere rimborsate. |
2 | I versamenti devono essere effettuati immediatamente dopo l'alienazione. |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 84 Spese amministrative - 1 Le spese amministrative sono a carico dei Cantoni. |
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1 | Le spese amministrative sono a carico dei Cantoni. |
2 | I Cantoni non possono riscuotere alcuna partecipazione alle spese. |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 85 Impiego dei rimborsi e degli interessi - 1 Il Cantone reimpiega i rimborsi dei mutui per nuovi aiuti per la conduzione aziendale. |
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1 | Il Cantone reimpiega i rimborsi dei mutui per nuovi aiuti per la conduzione aziendale. |
2 | Gli interessi sono utilizzati nell'ordine seguente per: |
a | la copertura delle spese amministrative; |
b | la copertura delle perdite derivanti dalla concessione di mutui; |
c | la concessione di nuovi mutui. |
3 | Se i rimborsi e gli interessi superano il fabbisogno del Cantone, l'UFAG può provvedere affinché la quota federale dei mezzi finanziari inutilizzati: |
a | sia restituita e accordata a un altro Cantone; o |
b | sia messa a disposizione del Cantone per crediti d'investimento.121 |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 86 Perdite - 1 Le perdite derivanti dalla concessione di mutui che non superano l'importo limite secondo l'articolo 81, comprese eventuali spese procedurali, sono a carico dei Cantoni qualora non siano coperte dagli interessi. |
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1 | Le perdite derivanti dalla concessione di mutui che non superano l'importo limite secondo l'articolo 81, comprese eventuali spese procedurali, sono a carico dei Cantoni qualora non siano coperte dagli interessi. |
2 | Le perdite e le eventuali spese procedurali derivanti dalla concessione di mutui approvati dall'UFAG secondo l'articolo 81, qualora non siano coperte dagli interessi, sono a carico della Confederazione e dei Cantoni proporzionalmente alla loro partecipazione al mutuo. |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 85 Impiego dei rimborsi e degli interessi - 1 Il Cantone reimpiega i rimborsi dei mutui per nuovi aiuti per la conduzione aziendale. |
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1 | Il Cantone reimpiega i rimborsi dei mutui per nuovi aiuti per la conduzione aziendale. |
2 | Gli interessi sono utilizzati nell'ordine seguente per: |
a | la copertura delle spese amministrative; |
b | la copertura delle perdite derivanti dalla concessione di mutui; |
c | la concessione di nuovi mutui. |
3 | Se i rimborsi e gli interessi superano il fabbisogno del Cantone, l'UFAG può provvedere affinché la quota federale dei mezzi finanziari inutilizzati: |
a | sia restituita e accordata a un altro Cantone; o |
b | sia messa a disposizione del Cantone per crediti d'investimento.121 |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 85 Impiego dei rimborsi e degli interessi - 1 Il Cantone reimpiega i rimborsi dei mutui per nuovi aiuti per la conduzione aziendale. |
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1 | Il Cantone reimpiega i rimborsi dei mutui per nuovi aiuti per la conduzione aziendale. |
2 | Gli interessi sono utilizzati nell'ordine seguente per: |
a | la copertura delle spese amministrative; |
b | la copertura delle perdite derivanti dalla concessione di mutui; |
c | la concessione di nuovi mutui. |
3 | Se i rimborsi e gli interessi superano il fabbisogno del Cantone, l'UFAG può provvedere affinché la quota federale dei mezzi finanziari inutilizzati: |
a | sia restituita e accordata a un altro Cantone; o |
b | sia messa a disposizione del Cantone per crediti d'investimento.121 |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 86 Perdite - 1 Le perdite derivanti dalla concessione di mutui che non superano l'importo limite secondo l'articolo 81, comprese eventuali spese procedurali, sono a carico dei Cantoni qualora non siano coperte dagli interessi. |
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1 | Le perdite derivanti dalla concessione di mutui che non superano l'importo limite secondo l'articolo 81, comprese eventuali spese procedurali, sono a carico dei Cantoni qualora non siano coperte dagli interessi. |
2 | Le perdite e le eventuali spese procedurali derivanti dalla concessione di mutui approvati dall'UFAG secondo l'articolo 81, qualora non siano coperte dagli interessi, sono a carico della Confederazione e dei Cantoni proporzionalmente alla loro partecipazione al mutuo. |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 86 Perdite - 1 Le perdite derivanti dalla concessione di mutui che non superano l'importo limite secondo l'articolo 81, comprese eventuali spese procedurali, sono a carico dei Cantoni qualora non siano coperte dagli interessi. |
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1 | Le perdite derivanti dalla concessione di mutui che non superano l'importo limite secondo l'articolo 81, comprese eventuali spese procedurali, sono a carico dei Cantoni qualora non siano coperte dagli interessi. |
2 | Le perdite e le eventuali spese procedurali derivanti dalla concessione di mutui approvati dall'UFAG secondo l'articolo 81, qualora non siano coperte dagli interessi, sono a carico della Confederazione e dei Cantoni proporzionalmente alla loro partecipazione al mutuo. |