SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 85 Impiego dei rimborsi e degli interessi - 1 Il Cantone reimpiega i rimborsi dei mutui per nuovi aiuti per la conduzione aziendale. |
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a | sia restituita e accordata a un altro Cantone; o |
b | sia messa a disposizione del Cantone per crediti d'investimento.133 |
c | la concessione di nuovi mutui. |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 86 Perdite - 1 Le perdite derivanti dalla concessione di mutui che non superano l'importo limite secondo l'articolo 81, comprese eventuali spese procedurali, sono a carico dei Cantoni qualora non siano coperte dagli interessi. |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 86 Perdite - 1 Le perdite derivanti dalla concessione di mutui che non superano l'importo limite secondo l'articolo 81, comprese eventuali spese procedurali, sono a carico dei Cantoni qualora non siano coperte dagli interessi. |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 77 Contributi di transizione - 1 Per garantire uno sviluppo socialmente sostenibile sono versati contributi di transizione. |
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a | il calcolo dei contributi per la singola azienda; |
b | le modalità in caso di cessione dell'azienda e di importanti cambiamenti strutturali; |
c | i valori limite riferiti al reddito e alla sostanza imponibili del gestore, oltre i quali i contributi sono ridotti o non vengono versati; per i gestori coniugati stabilisce valori limite più elevati. |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 91 Rimborso in caso di alienazione con utile - 1 Se l'azienda o la parte di azienda che ha beneficiato di un sostegno finanziario è alienata con utile, gli obblighi di rimborso concernenti gli aiuti agli investimenti per provvedimenti individuali sono i seguenti:152 |
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a | i contributi devono essere rimborsati a meno che siano trascorsi più di 20 anni dall'ultimo versamento; |
b | le quote del mutuo ancora scoperte devono essere rimborsate. |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 84 Spese amministrative - 1 Le spese amministrative sono a carico dei Cantoni. |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 85 Impiego dei rimborsi e degli interessi - 1 Il Cantone reimpiega i rimborsi dei mutui per nuovi aiuti per la conduzione aziendale. |
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a | sia restituita e accordata a un altro Cantone; o |
b | sia messa a disposizione del Cantone per crediti d'investimento.133 |
c | la concessione di nuovi mutui. |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 86 Perdite - 1 Le perdite derivanti dalla concessione di mutui che non superano l'importo limite secondo l'articolo 81, comprese eventuali spese procedurali, sono a carico dei Cantoni qualora non siano coperte dagli interessi. |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 85 Impiego dei rimborsi e degli interessi - 1 Il Cantone reimpiega i rimborsi dei mutui per nuovi aiuti per la conduzione aziendale. |
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a | sia restituita e accordata a un altro Cantone; o |
b | sia messa a disposizione del Cantone per crediti d'investimento.133 |
c | la concessione di nuovi mutui. |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 85 Impiego dei rimborsi e degli interessi - 1 Il Cantone reimpiega i rimborsi dei mutui per nuovi aiuti per la conduzione aziendale. |
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a | sia restituita e accordata a un altro Cantone; o |
b | sia messa a disposizione del Cantone per crediti d'investimento.133 |
c | la concessione di nuovi mutui. |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 86 Perdite - 1 Le perdite derivanti dalla concessione di mutui che non superano l'importo limite secondo l'articolo 81, comprese eventuali spese procedurali, sono a carico dei Cantoni qualora non siano coperte dagli interessi. |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 86 Perdite - 1 Le perdite derivanti dalla concessione di mutui che non superano l'importo limite secondo l'articolo 81, comprese eventuali spese procedurali, sono a carico dei Cantoni qualora non siano coperte dagli interessi. |