LEstr. cioè in una disposizione generale, che si applica a tutti i reati che, secondo il cpv. 1, danno luogo ad estradizione, e lo ha equiparato al tentativo, all'istigazione ed alla complicità (SCHULTZ, op.cit., pag. 282 e note). Quando è applicabile la LEstr. il favoreggiamento di un reato estradizionale previsto al cpv. 1 dell'art. 3
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IR 0.632.314.891.1 Landwirtschaftsabkommen vom 24. Juni 2004 zwischen der Schweiz und Libanon (mit Anhängen) Art. 3 |
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| Die Ursprungsregeln und die Verwaltungszusammenarbeit, die auf dieses Abkommen Anwendung finden, sind in Anhang 3 aufgeführt. | ||||||
LEstr., di cui rende nota l'applicabilità, la Svizzera si è limitata a specificare che secondo tale disposto l'estradizione potrà essere concessa per i "fatti seguenti, compreso il tentativo e la partecipazione". Un'interpretazione meramente testuale del termine "partecipazione", che porterebbe all'esclusione della possibilità di estradare, non è però ammissibile. Non v'è infatti alcun motivo di ritenere che, aderendo alla Convenzione, e avvalendosi della facoltà conferitale dall'art. 2 §§ 3 e 4 di questa, la Svizzera abbia voluto limitare l'obbligo generale di estradare previsto dalla Convenzione in misura maggiore di quanto stabilito dal proprio diritto estradizionale interno. Ciò trova riscontro nei lavori legislativi, in cui si rileva che "sembra opportuno di limitare, conformemente all'art. 2, § 3 della Convenzione, l'applicazione della medesima ai reati menzionati nella legge" (cfr. Messaggio del Consiglio federale del 1o marzo 1966, FF 1966 I pag. 431), e in modo affatto generale, è confermato dall'attitudine della Svizzera su altri punti, ov'essa, con le sue dichiarazioni, è andata oltre quanto strettamente richiesto dalla Convenzione (così in materia d'estradizione accessoria, cfr. DTF 101 Ia 420, consid. 1b; FF 1966 I pagg. 431/34). Se ne deve concludere che il favoreggiamento di un reato, per cui l'estradizione è concessa, fonda a sua volta l'estradizione così quando è applicabile la LEstr., come quando è applicabile la Convenzione.