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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 4 Lingue nazionali |
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| Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. | ||||||
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RS 741.11 ONC Ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale (ONC) Art. 18 Fermata - (art. 37 cpv. 2 LCStr) |
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| I conducenti devono fermarsi, se possibile fuori della strada. Sulla carreggiata devono fermare il veicolo solo ai margini e parallelamente all'asse della stessa. La fermata sul lato sinistro della strada è autorizzata soltanto: | ||||||
| se sulla destra corre la rotaia di una tramvia o di una ferrovia su strada; | ||||||
| se a destra è segnalato o demarcato un divieto di fermata o di parcheggio; | ||||||
| sulle strade strette e a traffico debole; | ||||||
| sulle strade a senso unico. [1] | ||||||
| È vietato fermarsi volontariamente*: | ||||||
| in luoghi senza visibilità, segnatamente in prossimità di curve e di dossi; | ||||||
| nei passaggi stretti e a lato di un ostacolo sulla carreggiata; | ||||||
| nei tratti riservati alla preselezione e accanto alle linee di sicurezza, alle linee longitudinali continue e alle linee doppie, se non resta libero un passaggio largo almeno 3 m; | ||||||
| alle intersezioni, come anche prima e dopo le intersezioni a meno di 5 m dalla carreggiata trasversale; | ||||||
| sui passaggi pedonali e lateralmente sulla superficie contigua ad essi e, se non vi è una linea vietante l'arresto, a meno di 5 metri prima di passaggi pedonali sulla carreggiata e sul marciapiede contiguo; | ||||||
| sui passaggi a livello e nei sottopassaggi; | ||||||
| davanti a un segnale, se il veicolo potrebbe nasconderlo. | ||||||
| A meno di 10 metri dai cartelli indicanti le fermate delle aziende pubbliche di trasporto e dai locali e magazzini dei servizi antincendio, la fermata è permessa soltanto per lasciare salire o scendere i passeggeri; i mezzi di trasporto pubblici e i servizi antincendio non devono essere ostacolati. [5] | ||||||
| La fermata per il carico e lo scarico di merci accanto a veicoli parcheggiati lungo il margine della carreggiata è permessa soltanto se la circolazione non è ostacolata. Su domanda, il conducente deve immediatamente permettere la partenza del veicolo parcheggiato.* Per la fermata sulle rotaie di una tranvia o di una ferrovia su strada,cfr. art. 25 cpv. 5, e per la fermata nelle gallerie, cfr. art. 39 cpv. 3. | ||||||
| [1] Nuovo testo del per. 3 giusta la cifra I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410). [2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 816). [3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 22 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1977 (RU 1976 2810). [4] Nuovo testo giusta la cifra II dell'O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 1103). [5] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2451). | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 4 Lingue nazionali |
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| Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 4 Lingue nazionali |
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| Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 4 Lingue nazionali |
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| Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 4 Lingue nazionali |
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| Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. | ||||||
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RS 741.11 ONC Ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale (ONC) Art. 18 Fermata - (art. 37 cpv. 2 LCStr) |
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| I conducenti devono fermarsi, se possibile fuori della strada. Sulla carreggiata devono fermare il veicolo solo ai margini e parallelamente all'asse della stessa. La fermata sul lato sinistro della strada è autorizzata soltanto: | ||||||
| se sulla destra corre la rotaia di una tramvia o di una ferrovia su strada; | ||||||
| se a destra è segnalato o demarcato un divieto di fermata o di parcheggio; | ||||||
| sulle strade strette e a traffico debole; | ||||||
| sulle strade a senso unico. [1] | ||||||
| È vietato fermarsi volontariamente*: | ||||||
| in luoghi senza visibilità, segnatamente in prossimità di curve e di dossi; | ||||||
| nei passaggi stretti e a lato di un ostacolo sulla carreggiata; | ||||||
| nei tratti riservati alla preselezione e accanto alle linee di sicurezza, alle linee longitudinali continue e alle linee doppie, se non resta libero un passaggio largo almeno 3 m; | ||||||
| alle intersezioni, come anche prima e dopo le intersezioni a meno di 5 m dalla carreggiata trasversale; | ||||||
| sui passaggi pedonali e lateralmente sulla superficie contigua ad essi e, se non vi è una linea vietante l'arresto, a meno di 5 metri prima di passaggi pedonali sulla carreggiata e sul marciapiede contiguo; | ||||||
| sui passaggi a livello e nei sottopassaggi; | ||||||
| davanti a un segnale, se il veicolo potrebbe nasconderlo. | ||||||
| A meno di 10 metri dai cartelli indicanti le fermate delle aziende pubbliche di trasporto e dai locali e magazzini dei servizi antincendio, la fermata è permessa soltanto per lasciare salire o scendere i passeggeri; i mezzi di trasporto pubblici e i servizi antincendio non devono essere ostacolati. [5] | ||||||
| La fermata per il carico e lo scarico di merci accanto a veicoli parcheggiati lungo il margine della carreggiata è permessa soltanto se la circolazione non è ostacolata. Su domanda, il conducente deve immediatamente permettere la partenza del veicolo parcheggiato.* Per la fermata sulle rotaie di una tranvia o di una ferrovia su strada,cfr. art. 25 cpv. 5, e per la fermata nelle gallerie, cfr. art. 39 cpv. 3. | ||||||
| [1] Nuovo testo del per. 3 giusta la cifra I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410). [2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 816). [3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 22 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1977 (RU 1976 2810). [4] Nuovo testo giusta la cifra II dell'O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 1103). [5] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2451). | ||||||
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RS 741.11 ONC Ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale (ONC) Art. 18 Fermata - (art. 37 cpv. 2 LCStr) |
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| I conducenti devono fermarsi, se possibile fuori della strada. Sulla carreggiata devono fermare il veicolo solo ai margini e parallelamente all'asse della stessa. La fermata sul lato sinistro della strada è autorizzata soltanto: | ||||||
| se sulla destra corre la rotaia di una tramvia o di una ferrovia su strada; | ||||||
| se a destra è segnalato o demarcato un divieto di fermata o di parcheggio; | ||||||
| sulle strade strette e a traffico debole; | ||||||
| sulle strade a senso unico. [1] | ||||||
| È vietato fermarsi volontariamente*: | ||||||
| in luoghi senza visibilità, segnatamente in prossimità di curve e di dossi; | ||||||
| nei passaggi stretti e a lato di un ostacolo sulla carreggiata; | ||||||
| nei tratti riservati alla preselezione e accanto alle linee di sicurezza, alle linee longitudinali continue e alle linee doppie, se non resta libero un passaggio largo almeno 3 m; | ||||||
| alle intersezioni, come anche prima e dopo le intersezioni a meno di 5 m dalla carreggiata trasversale; | ||||||
| sui passaggi pedonali e lateralmente sulla superficie contigua ad essi e, se non vi è una linea vietante l'arresto, a meno di 5 metri prima di passaggi pedonali sulla carreggiata e sul marciapiede contiguo; | ||||||
| sui passaggi a livello e nei sottopassaggi; | ||||||
| davanti a un segnale, se il veicolo potrebbe nasconderlo. | ||||||
| A meno di 10 metri dai cartelli indicanti le fermate delle aziende pubbliche di trasporto e dai locali e magazzini dei servizi antincendio, la fermata è permessa soltanto per lasciare salire o scendere i passeggeri; i mezzi di trasporto pubblici e i servizi antincendio non devono essere ostacolati. [5] | ||||||
| La fermata per il carico e lo scarico di merci accanto a veicoli parcheggiati lungo il margine della carreggiata è permessa soltanto se la circolazione non è ostacolata. Su domanda, il conducente deve immediatamente permettere la partenza del veicolo parcheggiato.* Per la fermata sulle rotaie di una tranvia o di una ferrovia su strada,cfr. art. 25 cpv. 5, e per la fermata nelle gallerie, cfr. art. 39 cpv. 3. | ||||||
| [1] Nuovo testo del per. 3 giusta la cifra I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410). [2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 816). [3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 22 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1977 (RU 1976 2810). [4] Nuovo testo giusta la cifra II dell'O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 1103). [5] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2451). | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 4 Lingue nazionali |
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| Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. | ||||||
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RS 741.11 ONC Ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale (ONC) Art. 18 Fermata - (art. 37 cpv. 2 LCStr) |
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| I conducenti devono fermarsi, se possibile fuori della strada. Sulla carreggiata devono fermare il veicolo solo ai margini e parallelamente all'asse della stessa. La fermata sul lato sinistro della strada è autorizzata soltanto: | ||||||
| se sulla destra corre la rotaia di una tramvia o di una ferrovia su strada; | ||||||
| se a destra è segnalato o demarcato un divieto di fermata o di parcheggio; | ||||||
| sulle strade strette e a traffico debole; | ||||||
| sulle strade a senso unico. [1] | ||||||
| È vietato fermarsi volontariamente*: | ||||||
| in luoghi senza visibilità, segnatamente in prossimità di curve e di dossi; | ||||||
| nei passaggi stretti e a lato di un ostacolo sulla carreggiata; | ||||||
| nei tratti riservati alla preselezione e accanto alle linee di sicurezza, alle linee longitudinali continue e alle linee doppie, se non resta libero un passaggio largo almeno 3 m; | ||||||
| alle intersezioni, come anche prima e dopo le intersezioni a meno di 5 m dalla carreggiata trasversale; | ||||||
| sui passaggi pedonali e lateralmente sulla superficie contigua ad essi e, se non vi è una linea vietante l'arresto, a meno di 5 metri prima di passaggi pedonali sulla carreggiata e sul marciapiede contiguo; | ||||||
| sui passaggi a livello e nei sottopassaggi; | ||||||
| davanti a un segnale, se il veicolo potrebbe nasconderlo. | ||||||
| A meno di 10 metri dai cartelli indicanti le fermate delle aziende pubbliche di trasporto e dai locali e magazzini dei servizi antincendio, la fermata è permessa soltanto per lasciare salire o scendere i passeggeri; i mezzi di trasporto pubblici e i servizi antincendio non devono essere ostacolati. [5] | ||||||
| La fermata per il carico e lo scarico di merci accanto a veicoli parcheggiati lungo il margine della carreggiata è permessa soltanto se la circolazione non è ostacolata. Su domanda, il conducente deve immediatamente permettere la partenza del veicolo parcheggiato.* Per la fermata sulle rotaie di una tranvia o di una ferrovia su strada,cfr. art. 25 cpv. 5, e per la fermata nelle gallerie, cfr. art. 39 cpv. 3. | ||||||
| [1] Nuovo testo del per. 3 giusta la cifra I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410). [2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 816). [3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 22 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1977 (RU 1976 2810). [4] Nuovo testo giusta la cifra II dell'O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 1103). [5] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2451). | ||||||