und 214 Abs. 1
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 214 |
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| Per il valore degli acquisti esistenti allo scioglimento del regime dei beni, è determinante il momento della liquidazione. | ||||||
| Per i beni reintegrati negli acquisti, è determinante il momento in cui furono alienati. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 214 |
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| Per il valore degli acquisti esistenti allo scioglimento del regime dei beni, è determinante il momento della liquidazione. | ||||||
| Per i beni reintegrati negli acquisti, è determinante il momento in cui furono alienati. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 214 |
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| Per il valore degli acquisti esistenti allo scioglimento del regime dei beni, è determinante il momento della liquidazione. | ||||||
| Per i beni reintegrati negli acquisti, è determinante il momento in cui furono alienati. | ||||||
ZGB). Lebten die Ehegatten unter dem Güterstand der Güterverbindung, so erhält die Frau einen Drittel des Vorschlages, während zwei Drittel dem Ehemann verbleiben (Art. 214 Abs. 1
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 214 |
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| Per il valore degli acquisti esistenti allo scioglimento del regime dei beni, è determinante il momento della liquidazione. | ||||||
| Per i beni reintegrati negli acquisti, è determinante il momento in cui furono alienati. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 214 |
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| Per il valore degli acquisti esistenti allo scioglimento del regime dei beni, è determinante il momento della liquidazione. | ||||||
| Per i beni reintegrati negli acquisti, è determinante il momento in cui furono alienati. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 195 |
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| Quando un coniuge abbia espressamente o tacitamente affidato all'altro l'amministrazione della sua sostanza, s'applicano, salvo patto diverso, le disposizioni sul mandato. | ||||||
| Sono salve le disposizioni sull'estinzione dei debiti fra coniugi. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 195 |
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| Quando un coniuge abbia espressamente o tacitamente affidato all'altro l'amministrazione della sua sostanza, s'applicano, salvo patto diverso, le disposizioni sul mandato. | ||||||
| Sono salve le disposizioni sull'estinzione dei debiti fra coniugi. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 195 |
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| Quando un coniuge abbia espressamente o tacitamente affidato all'altro l'amministrazione della sua sostanza, s'applicano, salvo patto diverso, le disposizioni sul mandato. | ||||||
| Sono salve le disposizioni sull'estinzione dei debiti fra coniugi. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 43 |
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| Il modo e la misura del risarcimento per il danno prodotto sono determinati dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze e della gravità della colpa. | ||||||
| In caso di ferimento o uccisione di un animale domestico non tenuto a scopo patrimoniale o lucrativo, egli può tener conto adeguatamente del valore affettivo che esso aveva per il suo detentore o i suoi congiunti. [1] | ||||||
| Se il risarcimento è pronunciato nella forma di una rendita, il debitore deve contemporaneamente essere condannato a fornire garanzia. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra II della LF del 4 ott. 2002 (Articolo di principio sugli animali), in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2003 463; FF 2002 37345207). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 195 |
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| Quando un coniuge abbia espressamente o tacitamente affidato all'altro l'amministrazione della sua sostanza, s'applicano, salvo patto diverso, le disposizioni sul mandato. | ||||||
| Sono salve le disposizioni sull'estinzione dei debiti fra coniugi. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 43 |
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| Il modo e la misura del risarcimento per il danno prodotto sono determinati dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze e della gravità della colpa. | ||||||
| In caso di ferimento o uccisione di un animale domestico non tenuto a scopo patrimoniale o lucrativo, egli può tener conto adeguatamente del valore affettivo che esso aveva per il suo detentore o i suoi congiunti. [1] | ||||||
| Se il risarcimento è pronunciato nella forma di una rendita, il debitore deve contemporaneamente essere condannato a fornire garanzia. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra II della LF del 4 ott. 2002 (Articolo di principio sugli animali), in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2003 463; FF 2002 37345207). | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 49 [1] |
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| Chi è illecitamente leso nella sua personalità può chiedere, quando la gravità dell'offesa lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo, il pagamento di una somma a titolo di riparazione morale. | ||||||
| Il giudice può anche sostituire o aggiungere a questa indennità un altro modo di riparazione. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra II n. 1 della LF del 16 dic. 1983, in vigore dal 1° lug. 1985 (RU 1984 778; FF 1982 II 628). | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 49 [1] |
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| Chi è illecitamente leso nella sua personalità può chiedere, quando la gravità dell'offesa lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo, il pagamento di una somma a titolo di riparazione morale. | ||||||
| Il giudice può anche sostituire o aggiungere a questa indennità un altro modo di riparazione. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra II n. 1 della LF del 16 dic. 1983, in vigore dal 1° lug. 1985 (RU 1984 778; FF 1982 II 628). | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 49 [1] |
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| Chi è illecitamente leso nella sua personalità può chiedere, quando la gravità dell'offesa lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo, il pagamento di una somma a titolo di riparazione morale. | ||||||
| Il giudice può anche sostituire o aggiungere a questa indennità un altro modo di riparazione. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra II n. 1 della LF del 16 dic. 1983, in vigore dal 1° lug. 1985 (RU 1984 778; FF 1982 II 628). | ||||||