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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 170 |
||||||
| Ciascun coniuge può esigere che l'altro lo informi su i suoi redditi, la sua sostanza e i suoi debiti. | ||||||
| A sua istanza, il giudice può obbligare l'altro coniuge o terzi a dare le informazioni occorrenti e a produrre i documenti necessari. | ||||||
| Resta salvo il segreto professionale degli avvocati, dei notai, dei medici, degli ecclesiastici e dei loro ausiliari. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 170 |
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| Ciascun coniuge può esigere che l'altro lo informi su i suoi redditi, la sua sostanza e i suoi debiti. | ||||||
| A sua istanza, il giudice può obbligare l'altro coniuge o terzi a dare le informazioni occorrenti e a produrre i documenti necessari. | ||||||
| Resta salvo il segreto professionale degli avvocati, dei notai, dei medici, degli ecclesiastici e dei loro ausiliari. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 169 |
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| Un coniuge non può, senza l'esplicito consenso dell'altro, disdire un contratto di locazione, alienare la casa o l'appartamento familiare o limitare con altri negozi giuridici i diritti inerenti all'abitazione familiare. | ||||||
| Il coniuge che non può procurarsi questo consenso, o cui il consenso è negato senza valido motivo, può ricorrere al giudice. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 159 |
||||||
| La celebrazione del matrimonio crea l'unione coniugale. | ||||||
| I coniugi si obbligano a cooperare alla prosperità dell'unione ed a provvedere in comune ai bisogni della prole. | ||||||
| Essi si devono reciproca assistenza e fedeltà. | ||||||
|
RS 211.435.1 OAPuE Ordinanza dell' 8 dicembre 2017 sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica (OAPuE) Art. 2 Definizioni |
||||||
| Nella presente ordinanza s'intende per: | ||||||
| pubblico ufficiale: una persona autorizzata ufficialmente secondo il diritto federale o cantonale a realizzare atti pubblici o autenticazioni in forma elettronica, segnatamente: notai liberi professionisti,notai pubblici,collaboratori di un'autorità del registro fondiario, del registro di commercio e del registro dello stato civile,un ingegnere geometra iscritto nel registro dei geometri che ha ottenuto l'autorizzazione dal Cantone ai sensi dell'articolo 46a capoverso 1 dell'ordinanza del 18 novembre 1992 [2] concernente la misurazione ufficiale; | ||||||
| notai liberi professionisti, | ||||||
| notai pubblici, | ||||||
| collaboratori di un'autorità del registro fondiario, del registro di commercio e del registro dello stato civile, | ||||||
| un ingegnere geometra iscritto nel registro dei geometri che ha ottenuto l'autorizzazione dal Cantone ai sensi dell'articolo 46a capoverso 1 dell'ordinanza del 18 novembre 1992 [2] concernente la misurazione ufficiale; | ||||||
| conferma di ammissione: prova elettronica che la persona che realizza un atto pubblico o un'autenticazione in forma elettronica ne è autorizzata al momento della realizzazione; | ||||||
| verbale: annotazione in cui il pubblico ufficiale verbalizza ciò che constata nel realizzare atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica; | ||||||
| certificato: certificato digitale di un prestatore di servizi di certificazione riconosciuto ai sensi della legge del 18 marzo 2016 [3] sulla firma elettronica (FiEle). | ||||||
| [1] Introdotto dall'all. n. 3 dell'O del 23 ago. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 529). [2] RS 211.432.2 [3] RS 943.03 | ||||||
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RS 211.435.1 OAPuE Ordinanza dell' 8 dicembre 2017 sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica (OAPuE) Art. 19 |
||||||
| La Confederazione mette a disposizione del pubblico un sistema di validazione per la verifica degli elementi tecnici: | ||||||
| di cui all'articolo 10 capoverso 1 lettera d e capoverso 2 lettera b di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica; | ||||||
| di cui agli articoli 14 capoverso 2 e 17 capoverso 2 di documenti recanti una firma elettronica. | ||||||
| Per mezzo del sistema di validazione, gli uffici del registro fondiario, del registro di commercio e dello stato civile verificano gli atti pubblici e le autenticazioni in forma elettronica loro trasmessi. | ||||||
| Il DFGP disciplina l'oggetto della verifica di atti pubblici e di autenticazioni in forma elettronica eseguita per mezzo del sistema di validazione. | ||||||
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RS 211.435.1 OAPuE Ordinanza dell' 8 dicembre 2017 sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica (OAPuE) Art. 20 |
||||||
| L'UFG decide in merito a domande: | ||||||
| della competente autorità cantonale o federale di autorizzarla a trasmettere dati sui pubblici ufficiali da altri sistemi al RegPU attraverso un interfaccia secondo l'articolo 8 capoverso 4; | ||||||
| di terzi di autorizzarli a trasmettere le conferme di amissione secondo l'articolo 10 capoverso 4 richiamandole in linea. | ||||||
| Il DFGP disciplina i dettagli, in particolare: | ||||||
| i requisiti tecnici da soddisfare per le rispettive domande; | ||||||
| le informazioni da trasmettere con le rispettive domande. | ||||||
| L'UFG revoca l'autorizzazione se constata che le condizioni non sono più rispettate. | ||||||
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RS 211.435.1 OAPuE Ordinanza dell' 8 dicembre 2017 sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica (OAPuE) Art. 2 Definizioni |
||||||
| Nella presente ordinanza s'intende per: | ||||||
| pubblico ufficiale: una persona autorizzata ufficialmente secondo il diritto federale o cantonale a realizzare atti pubblici o autenticazioni in forma elettronica, segnatamente: notai liberi professionisti,notai pubblici,collaboratori di un'autorità del registro fondiario, del registro di commercio e del registro dello stato civile,un ingegnere geometra iscritto nel registro dei geometri che ha ottenuto l'autorizzazione dal Cantone ai sensi dell'articolo 46a capoverso 1 dell'ordinanza del 18 novembre 1992 [2] concernente la misurazione ufficiale; | ||||||
| notai liberi professionisti, | ||||||
| notai pubblici, | ||||||
| collaboratori di un'autorità del registro fondiario, del registro di commercio e del registro dello stato civile, | ||||||
| un ingegnere geometra iscritto nel registro dei geometri che ha ottenuto l'autorizzazione dal Cantone ai sensi dell'articolo 46a capoverso 1 dell'ordinanza del 18 novembre 1992 [2] concernente la misurazione ufficiale; | ||||||
| conferma di ammissione: prova elettronica che la persona che realizza un atto pubblico o un'autenticazione in forma elettronica ne è autorizzata al momento della realizzazione; | ||||||
| verbale: annotazione in cui il pubblico ufficiale verbalizza ciò che constata nel realizzare atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica; | ||||||
| certificato: certificato digitale di un prestatore di servizi di certificazione riconosciuto ai sensi della legge del 18 marzo 2016 [3] sulla firma elettronica (FiEle). | ||||||
| [1] Introdotto dall'all. n. 3 dell'O del 23 ago. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 529). [2] RS 211.432.2 [3] RS 943.03 | ||||||
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RS 211.435.1 OAPuE Ordinanza dell' 8 dicembre 2017 sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica (OAPuE) Art. 2 Definizioni |
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| Nella presente ordinanza s'intende per: | ||||||
| pubblico ufficiale: una persona autorizzata ufficialmente secondo il diritto federale o cantonale a realizzare atti pubblici o autenticazioni in forma elettronica, segnatamente: notai liberi professionisti,notai pubblici,collaboratori di un'autorità del registro fondiario, del registro di commercio e del registro dello stato civile,un ingegnere geometra iscritto nel registro dei geometri che ha ottenuto l'autorizzazione dal Cantone ai sensi dell'articolo 46a capoverso 1 dell'ordinanza del 18 novembre 1992 [2] concernente la misurazione ufficiale; | ||||||
| notai liberi professionisti, | ||||||
| notai pubblici, | ||||||
| collaboratori di un'autorità del registro fondiario, del registro di commercio e del registro dello stato civile, | ||||||
| un ingegnere geometra iscritto nel registro dei geometri che ha ottenuto l'autorizzazione dal Cantone ai sensi dell'articolo 46a capoverso 1 dell'ordinanza del 18 novembre 1992 [2] concernente la misurazione ufficiale; | ||||||
| conferma di ammissione: prova elettronica che la persona che realizza un atto pubblico o un'autenticazione in forma elettronica ne è autorizzata al momento della realizzazione; | ||||||
| verbale: annotazione in cui il pubblico ufficiale verbalizza ciò che constata nel realizzare atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica; | ||||||
| certificato: certificato digitale di un prestatore di servizi di certificazione riconosciuto ai sensi della legge del 18 marzo 2016 [3] sulla firma elettronica (FiEle). | ||||||
| [1] Introdotto dall'all. n. 3 dell'O del 23 ago. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 529). [2] RS 211.432.2 [3] RS 943.03 | ||||||
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RS 211.435.1 OAPuE Ordinanza dell' 8 dicembre 2017 sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica (OAPuE) Art. 2 Definizioni |
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| Nella presente ordinanza s'intende per: | ||||||
| pubblico ufficiale: una persona autorizzata ufficialmente secondo il diritto federale o cantonale a realizzare atti pubblici o autenticazioni in forma elettronica, segnatamente: notai liberi professionisti,notai pubblici,collaboratori di un'autorità del registro fondiario, del registro di commercio e del registro dello stato civile,un ingegnere geometra iscritto nel registro dei geometri che ha ottenuto l'autorizzazione dal Cantone ai sensi dell'articolo 46a capoverso 1 dell'ordinanza del 18 novembre 1992 [2] concernente la misurazione ufficiale; | ||||||
| notai liberi professionisti, | ||||||
| notai pubblici, | ||||||
| collaboratori di un'autorità del registro fondiario, del registro di commercio e del registro dello stato civile, | ||||||
| un ingegnere geometra iscritto nel registro dei geometri che ha ottenuto l'autorizzazione dal Cantone ai sensi dell'articolo 46a capoverso 1 dell'ordinanza del 18 novembre 1992 [2] concernente la misurazione ufficiale; | ||||||
| conferma di ammissione: prova elettronica che la persona che realizza un atto pubblico o un'autenticazione in forma elettronica ne è autorizzata al momento della realizzazione; | ||||||
| verbale: annotazione in cui il pubblico ufficiale verbalizza ciò che constata nel realizzare atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica; | ||||||
| certificato: certificato digitale di un prestatore di servizi di certificazione riconosciuto ai sensi della legge del 18 marzo 2016 [3] sulla firma elettronica (FiEle). | ||||||
| [1] Introdotto dall'all. n. 3 dell'O del 23 ago. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 529). [2] RS 211.432.2 [3] RS 943.03 | ||||||
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RS 211.435.1 OAPuE Ordinanza dell' 8 dicembre 2017 sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica (OAPuE) Art. 2 Definizioni |
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| Nella presente ordinanza s'intende per: | ||||||
| pubblico ufficiale: una persona autorizzata ufficialmente secondo il diritto federale o cantonale a realizzare atti pubblici o autenticazioni in forma elettronica, segnatamente: notai liberi professionisti,notai pubblici,collaboratori di un'autorità del registro fondiario, del registro di commercio e del registro dello stato civile,un ingegnere geometra iscritto nel registro dei geometri che ha ottenuto l'autorizzazione dal Cantone ai sensi dell'articolo 46a capoverso 1 dell'ordinanza del 18 novembre 1992 [2] concernente la misurazione ufficiale; | ||||||
| notai liberi professionisti, | ||||||
| notai pubblici, | ||||||
| collaboratori di un'autorità del registro fondiario, del registro di commercio e del registro dello stato civile, | ||||||
| un ingegnere geometra iscritto nel registro dei geometri che ha ottenuto l'autorizzazione dal Cantone ai sensi dell'articolo 46a capoverso 1 dell'ordinanza del 18 novembre 1992 [2] concernente la misurazione ufficiale; | ||||||
| conferma di ammissione: prova elettronica che la persona che realizza un atto pubblico o un'autenticazione in forma elettronica ne è autorizzata al momento della realizzazione; | ||||||
| verbale: annotazione in cui il pubblico ufficiale verbalizza ciò che constata nel realizzare atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica; | ||||||
| certificato: certificato digitale di un prestatore di servizi di certificazione riconosciuto ai sensi della legge del 18 marzo 2016 [3] sulla firma elettronica (FiEle). | ||||||
| [1] Introdotto dall'all. n. 3 dell'O del 23 ago. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 529). [2] RS 211.432.2 [3] RS 943.03 | ||||||
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RS 211.435.1 OAPuE Ordinanza dell' 8 dicembre 2017 sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica (OAPuE) Art. 2 Definizioni |
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| Nella presente ordinanza s'intende per: | ||||||
| pubblico ufficiale: una persona autorizzata ufficialmente secondo il diritto federale o cantonale a realizzare atti pubblici o autenticazioni in forma elettronica, segnatamente: notai liberi professionisti,notai pubblici,collaboratori di un'autorità del registro fondiario, del registro di commercio e del registro dello stato civile,un ingegnere geometra iscritto nel registro dei geometri che ha ottenuto l'autorizzazione dal Cantone ai sensi dell'articolo 46a capoverso 1 dell'ordinanza del 18 novembre 1992 [2] concernente la misurazione ufficiale; | ||||||
| notai liberi professionisti, | ||||||
| notai pubblici, | ||||||
| collaboratori di un'autorità del registro fondiario, del registro di commercio e del registro dello stato civile, | ||||||
| un ingegnere geometra iscritto nel registro dei geometri che ha ottenuto l'autorizzazione dal Cantone ai sensi dell'articolo 46a capoverso 1 dell'ordinanza del 18 novembre 1992 [2] concernente la misurazione ufficiale; | ||||||
| conferma di ammissione: prova elettronica che la persona che realizza un atto pubblico o un'autenticazione in forma elettronica ne è autorizzata al momento della realizzazione; | ||||||
| verbale: annotazione in cui il pubblico ufficiale verbalizza ciò che constata nel realizzare atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica; | ||||||
| certificato: certificato digitale di un prestatore di servizi di certificazione riconosciuto ai sensi della legge del 18 marzo 2016 [3] sulla firma elettronica (FiEle). | ||||||
| [1] Introdotto dall'all. n. 3 dell'O del 23 ago. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 529). [2] RS 211.432.2 [3] RS 943.03 | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 170 |
||||||
| Ciascun coniuge può esigere che l'altro lo informi su i suoi redditi, la sua sostanza e i suoi debiti. | ||||||
| A sua istanza, il giudice può obbligare l'altro coniuge o terzi a dare le informazioni occorrenti e a produrre i documenti necessari. | ||||||
| Resta salvo il segreto professionale degli avvocati, dei notai, dei medici, degli ecclesiastici e dei loro ausiliari. | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 1 |
||||||
| La legge si applica a tutte le questioni giuridiche alle quali può riferirsi la lettera od il senso di una sua disposizione. | ||||||
| Nei casi non previsti dalla legge il giudice decide secondo la consuetudine e, in difetto di questa, secondo la regola che egli adotterebbe come legislatore. | ||||||
| Egli si attiene alla dottrina ed alla giurisprudenza più autorevoli. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 170 |
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| Ciascun coniuge può esigere che l'altro lo informi su i suoi redditi, la sua sostanza e i suoi debiti. | ||||||
| A sua istanza, il giudice può obbligare l'altro coniuge o terzi a dare le informazioni occorrenti e a produrre i documenti necessari. | ||||||
| Resta salvo il segreto professionale degli avvocati, dei notai, dei medici, degli ecclesiastici e dei loro ausiliari. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 170 |
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| Ciascun coniuge può esigere che l'altro lo informi su i suoi redditi, la sua sostanza e i suoi debiti. | ||||||
| A sua istanza, il giudice può obbligare l'altro coniuge o terzi a dare le informazioni occorrenti e a produrre i documenti necessari. | ||||||
| Resta salvo il segreto professionale degli avvocati, dei notai, dei medici, degli ecclesiastici e dei loro ausiliari. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 170 |
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| Ciascun coniuge può esigere che l'altro lo informi su i suoi redditi, la sua sostanza e i suoi debiti. | ||||||
| A sua istanza, il giudice può obbligare l'altro coniuge o terzi a dare le informazioni occorrenti e a produrre i documenti necessari. | ||||||
| Resta salvo il segreto professionale degli avvocati, dei notai, dei medici, degli ecclesiastici e dei loro ausiliari. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 159 |
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| La celebrazione del matrimonio crea l'unione coniugale. | ||||||
| I coniugi si obbligano a cooperare alla prosperità dell'unione ed a provvedere in comune ai bisogni della prole. | ||||||
| Essi si devono reciproca assistenza e fedeltà. | ||||||
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RS 211.435.1 OAPuE Ordinanza dell' 8 dicembre 2017 sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica (OAPuE) Art. 2 Definizioni |
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| Nella presente ordinanza s'intende per: | ||||||
| pubblico ufficiale: una persona autorizzata ufficialmente secondo il diritto federale o cantonale a realizzare atti pubblici o autenticazioni in forma elettronica, segnatamente: notai liberi professionisti,notai pubblici,collaboratori di un'autorità del registro fondiario, del registro di commercio e del registro dello stato civile,un ingegnere geometra iscritto nel registro dei geometri che ha ottenuto l'autorizzazione dal Cantone ai sensi dell'articolo 46a capoverso 1 dell'ordinanza del 18 novembre 1992 [2] concernente la misurazione ufficiale; | ||||||
| notai liberi professionisti, | ||||||
| notai pubblici, | ||||||
| collaboratori di un'autorità del registro fondiario, del registro di commercio e del registro dello stato civile, | ||||||
| un ingegnere geometra iscritto nel registro dei geometri che ha ottenuto l'autorizzazione dal Cantone ai sensi dell'articolo 46a capoverso 1 dell'ordinanza del 18 novembre 1992 [2] concernente la misurazione ufficiale; | ||||||
| conferma di ammissione: prova elettronica che la persona che realizza un atto pubblico o un'autenticazione in forma elettronica ne è autorizzata al momento della realizzazione; | ||||||
| verbale: annotazione in cui il pubblico ufficiale verbalizza ciò che constata nel realizzare atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica; | ||||||
| certificato: certificato digitale di un prestatore di servizi di certificazione riconosciuto ai sensi della legge del 18 marzo 2016 [3] sulla firma elettronica (FiEle). | ||||||
| [1] Introdotto dall'all. n. 3 dell'O del 23 ago. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 529). [2] RS 211.432.2 [3] RS 943.03 | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 170 |
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| Ciascun coniuge può esigere che l'altro lo informi su i suoi redditi, la sua sostanza e i suoi debiti. | ||||||
| A sua istanza, il giudice può obbligare l'altro coniuge o terzi a dare le informazioni occorrenti e a produrre i documenti necessari. | ||||||
| Resta salvo il segreto professionale degli avvocati, dei notai, dei medici, degli ecclesiastici e dei loro ausiliari. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 171 |
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| I Cantoni provvedono affinché, in caso di difficoltà matrimoniali, i coniugi possano rivolgersi, insieme o separatamente, a consultori matrimoniali o familiari. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 170 |
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| Ciascun coniuge può esigere che l'altro lo informi su i suoi redditi, la sua sostanza e i suoi debiti. | ||||||
| A sua istanza, il giudice può obbligare l'altro coniuge o terzi a dare le informazioni occorrenti e a produrre i documenti necessari. | ||||||
| Resta salvo il segreto professionale degli avvocati, dei notai, dei medici, degli ecclesiastici e dei loro ausiliari. | ||||||