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RS 916.161 OPF Ordinanza del 20 agosto 2025 sui prodotti fitosanitari (OPF) - Ordinanza sui prodotti fitosanitari Art. 25 Indennizzo per la messa a disposizione di dati provenienti da precedenti test su vertebrati |
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| I precedenti richiedenti (art. 24 cpv. 2) possono richiedere al nuovo richiedente un indennizzo adeguato per l'uso dei loro dati provenienti da test su vertebrati. | ||||||
| Se le parti non giungono a un'intesa sull'indennizzo entro sei mesi, il Servizio di omologazione, su domanda di una delle parti, pronuncia una decisione sull'ammontare dell'indennizzo. Tiene segnatamente in considerazione: | ||||||
| la spesa sopportata per ottenere i risultati dei test; | ||||||
| la durata di protezione rimanente per i dati in questione; | ||||||
| il numero dei richiedenti intermedi. | ||||||
| I precedenti richiedenti possono chiedere al Servizio di omologazione di vietare l'immissione sul mercato del prodotto fitosanitario finché il nuovo richiedente non abbia pagato l'indennizzo richiesto. | ||||||
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RS 916.161 OPF Ordinanza del 20 agosto 2025 sui prodotti fitosanitari (OPF) - Ordinanza sui prodotti fitosanitari Art. 28 Fascicolo per l'omologazione di prodotti fitosanitari contenenti o costituiti da organismi geneticamente modificati |
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| Il fascicolo relativo alla prima domanda di omologazione di un prodotto fitosanitario contenente o costituito da organismi geneticamente modificati, oltre a quelle degli articoli 26 o 27 della presente ordinanza, deve adempiere le esigenze di cui agli articoli 28 e 34 capoverso 2 OEDA [1]. | ||||||
| [1] RS 814.911 | ||||||
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RS 916.161 OPF Ordinanza del 20 agosto 2025 sui prodotti fitosanitari (OPF) - Ordinanza sui prodotti fitosanitari Art. 28 Fascicolo per l'omologazione di prodotti fitosanitari contenenti o costituiti da organismi geneticamente modificati |
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| Il fascicolo relativo alla prima domanda di omologazione di un prodotto fitosanitario contenente o costituito da organismi geneticamente modificati, oltre a quelle degli articoli 26 o 27 della presente ordinanza, deve adempiere le esigenze di cui agli articoli 28 e 34 capoverso 2 OEDA [1]. | ||||||
| [1] RS 814.911 | ||||||
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RS 916.161 OPF Ordinanza del 20 agosto 2025 sui prodotti fitosanitari (OPF) - Ordinanza sui prodotti fitosanitari Art. 28 Fascicolo per l'omologazione di prodotti fitosanitari contenenti o costituiti da organismi geneticamente modificati |
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| Il fascicolo relativo alla prima domanda di omologazione di un prodotto fitosanitario contenente o costituito da organismi geneticamente modificati, oltre a quelle degli articoli 26 o 27 della presente ordinanza, deve adempiere le esigenze di cui agli articoli 28 e 34 capoverso 2 OEDA [1]. | ||||||
| [1] RS 814.911 | ||||||
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RS 916.161 OPF Ordinanza del 20 agosto 2025 sui prodotti fitosanitari (OPF) - Ordinanza sui prodotti fitosanitari Art. 28 Fascicolo per l'omologazione di prodotti fitosanitari contenenti o costituiti da organismi geneticamente modificati |
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| Il fascicolo relativo alla prima domanda di omologazione di un prodotto fitosanitario contenente o costituito da organismi geneticamente modificati, oltre a quelle degli articoli 26 o 27 della presente ordinanza, deve adempiere le esigenze di cui agli articoli 28 e 34 capoverso 2 OEDA [1]. | ||||||
| [1] RS 814.911 | ||||||
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RS 916.161 OPF Ordinanza del 20 agosto 2025 sui prodotti fitosanitari (OPF) - Ordinanza sui prodotti fitosanitari Art. 28 Fascicolo per l'omologazione di prodotti fitosanitari contenenti o costituiti da organismi geneticamente modificati |
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| Il fascicolo relativo alla prima domanda di omologazione di un prodotto fitosanitario contenente o costituito da organismi geneticamente modificati, oltre a quelle degli articoli 26 o 27 della presente ordinanza, deve adempiere le esigenze di cui agli articoli 28 e 34 capoverso 2 OEDA [1]. | ||||||
| [1] RS 814.911 | ||||||
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RS 916.161 OPF Ordinanza del 20 agosto 2025 sui prodotti fitosanitari (OPF) - Ordinanza sui prodotti fitosanitari Art. 28 Fascicolo per l'omologazione di prodotti fitosanitari contenenti o costituiti da organismi geneticamente modificati |
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| Il fascicolo relativo alla prima domanda di omologazione di un prodotto fitosanitario contenente o costituito da organismi geneticamente modificati, oltre a quelle degli articoli 26 o 27 della presente ordinanza, deve adempiere le esigenze di cui agli articoli 28 e 34 capoverso 2 OEDA [1]. | ||||||
| [1] RS 814.911 | ||||||
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RS 916.161 OPF Ordinanza del 20 agosto 2025 sui prodotti fitosanitari (OPF) - Ordinanza sui prodotti fitosanitari Art. 28 Fascicolo per l'omologazione di prodotti fitosanitari contenenti o costituiti da organismi geneticamente modificati |
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| Il fascicolo relativo alla prima domanda di omologazione di un prodotto fitosanitario contenente o costituito da organismi geneticamente modificati, oltre a quelle degli articoli 26 o 27 della presente ordinanza, deve adempiere le esigenze di cui agli articoli 28 e 34 capoverso 2 OEDA [1]. | ||||||
| [1] RS 814.911 | ||||||
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RS 916.161 OPF Ordinanza del 20 agosto 2025 sui prodotti fitosanitari (OPF) - Ordinanza sui prodotti fitosanitari Art. 28 Fascicolo per l'omologazione di prodotti fitosanitari contenenti o costituiti da organismi geneticamente modificati |
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| Il fascicolo relativo alla prima domanda di omologazione di un prodotto fitosanitario contenente o costituito da organismi geneticamente modificati, oltre a quelle degli articoli 26 o 27 della presente ordinanza, deve adempiere le esigenze di cui agli articoli 28 e 34 capoverso 2 OEDA [1]. | ||||||
| [1] RS 814.911 | ||||||
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RS 916.161 OPF Ordinanza del 20 agosto 2025 sui prodotti fitosanitari (OPF) - Ordinanza sui prodotti fitosanitari Art. 28 Fascicolo per l'omologazione di prodotti fitosanitari contenenti o costituiti da organismi geneticamente modificati |
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| Il fascicolo relativo alla prima domanda di omologazione di un prodotto fitosanitario contenente o costituito da organismi geneticamente modificati, oltre a quelle degli articoli 26 o 27 della presente ordinanza, deve adempiere le esigenze di cui agli articoli 28 e 34 capoverso 2 OEDA [1]. | ||||||
| [1] RS 814.911 | ||||||
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RS 916.161 OPF Ordinanza del 20 agosto 2025 sui prodotti fitosanitari (OPF) - Ordinanza sui prodotti fitosanitari Art. 28 Fascicolo per l'omologazione di prodotti fitosanitari contenenti o costituiti da organismi geneticamente modificati |
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| Il fascicolo relativo alla prima domanda di omologazione di un prodotto fitosanitario contenente o costituito da organismi geneticamente modificati, oltre a quelle degli articoli 26 o 27 della presente ordinanza, deve adempiere le esigenze di cui agli articoli 28 e 34 capoverso 2 OEDA [1]. | ||||||
| [1] RS 814.911 | ||||||
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RS 916.161 OPF Ordinanza del 20 agosto 2025 sui prodotti fitosanitari (OPF) - Ordinanza sui prodotti fitosanitari Art. 28 Fascicolo per l'omologazione di prodotti fitosanitari contenenti o costituiti da organismi geneticamente modificati |
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| Il fascicolo relativo alla prima domanda di omologazione di un prodotto fitosanitario contenente o costituito da organismi geneticamente modificati, oltre a quelle degli articoli 26 o 27 della presente ordinanza, deve adempiere le esigenze di cui agli articoli 28 e 34 capoverso 2 OEDA [1]. | ||||||
| [1] RS 814.911 | ||||||
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| Il fascicolo relativo alla prima domanda di omologazione di un prodotto fitosanitario contenente o costituito da organismi geneticamente modificati, oltre a quelle degli articoli 26 o 27 della presente ordinanza, deve adempiere le esigenze di cui agli articoli 28 e 34 capoverso 2 OEDA [1]. | ||||||
| [1] RS 814.911 | ||||||
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RS 916.161 OPF Ordinanza del 20 agosto 2025 sui prodotti fitosanitari (OPF) - Ordinanza sui prodotti fitosanitari Art. 28 Fascicolo per l'omologazione di prodotti fitosanitari contenenti o costituiti da organismi geneticamente modificati |
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| Il fascicolo relativo alla prima domanda di omologazione di un prodotto fitosanitario contenente o costituito da organismi geneticamente modificati, oltre a quelle degli articoli 26 o 27 della presente ordinanza, deve adempiere le esigenze di cui agli articoli 28 e 34 capoverso 2 OEDA [1]. | ||||||
| [1] RS 814.911 | ||||||
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RS 916.161 OPF Ordinanza del 20 agosto 2025 sui prodotti fitosanitari (OPF) - Ordinanza sui prodotti fitosanitari Art. 28 Fascicolo per l'omologazione di prodotti fitosanitari contenenti o costituiti da organismi geneticamente modificati |
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| Il fascicolo relativo alla prima domanda di omologazione di un prodotto fitosanitario contenente o costituito da organismi geneticamente modificati, oltre a quelle degli articoli 26 o 27 della presente ordinanza, deve adempiere le esigenze di cui agli articoli 28 e 34 capoverso 2 OEDA [1]. | ||||||
| [1] RS 814.911 | ||||||
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RS 916.161 OPF Ordinanza del 20 agosto 2025 sui prodotti fitosanitari (OPF) - Ordinanza sui prodotti fitosanitari Art. 28 Fascicolo per l'omologazione di prodotti fitosanitari contenenti o costituiti da organismi geneticamente modificati |
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| Il fascicolo relativo alla prima domanda di omologazione di un prodotto fitosanitario contenente o costituito da organismi geneticamente modificati, oltre a quelle degli articoli 26 o 27 della presente ordinanza, deve adempiere le esigenze di cui agli articoli 28 e 34 capoverso 2 OEDA [1]. | ||||||
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RS 916.161 OPF Ordinanza del 20 agosto 2025 sui prodotti fitosanitari (OPF) - Ordinanza sui prodotti fitosanitari Art. 28 Fascicolo per l'omologazione di prodotti fitosanitari contenenti o costituiti da organismi geneticamente modificati |
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| Il fascicolo relativo alla prima domanda di omologazione di un prodotto fitosanitario contenente o costituito da organismi geneticamente modificati, oltre a quelle degli articoli 26 o 27 della presente ordinanza, deve adempiere le esigenze di cui agli articoli 28 e 34 capoverso 2 OEDA [1]. | ||||||
| [1] RS 814.911 | ||||||
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| Il fascicolo relativo alla prima domanda di omologazione di un prodotto fitosanitario contenente o costituito da organismi geneticamente modificati, oltre a quelle degli articoli 26 o 27 della presente ordinanza, deve adempiere le esigenze di cui agli articoli 28 e 34 capoverso 2 OEDA [1]. | ||||||
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| Il fascicolo relativo alla prima domanda di omologazione di un prodotto fitosanitario contenente o costituito da organismi geneticamente modificati, oltre a quelle degli articoli 26 o 27 della presente ordinanza, deve adempiere le esigenze di cui agli articoli 28 e 34 capoverso 2 OEDA [1]. | ||||||
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| [1] RS 814.911 | ||||||
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