100 Ib 482
80. Estratto della sentenza del 2 agosto 1974 nella causa Bucher contro Consiglio di Stato del Cantone Ticino.
Regeste (de):
- Forstpolizei, Rodung, Bauten im Wald, Aufstellen eines Wohnwagens; Art. 25 Abs. 1. 26 und 28 VV vom 1. Oktober 1965/25. August 1971 zum BG vom 11. Oktober 1902 betreffend die eidgenössische Oberaufsicht über die Forstpolizei (FPV).
- 1. Mit der Bestimmung in Art. 25 Abs. 1 Satz 2 FPV, dass jede Beanspruchung von Waldboden, die eine dauernde oder vorübergehende Zweckentfremdung zur Folge hat, als Rodung gilt, hat der Bundesrat die ihm vom Gesetzgeber delegierte Kompetenz nicht überschritten (Erw. 3).
- 2. Dasselbe trifft für Art. 28 Abs. 1 FPV zu, wonach Bauten im Wald, die nicht forstlichen Zwecken dienen, grundsätzlich verboten sind (Erw. 4).
- 3. Das in Art. 28 Abs. 3 FPV erwähnte feste Aufstellen von Wohnwagen ist ein Fall der "Errichtung von andern nichtständigen Kleinbauten" im Sinne dieser Bestimmung (Erw. 4).
- 4. Voraussetzungen der Bewilligung von Bauten im Wald. Feststellung des ständigen oder nichtständigen Charakters des Aufstellens eines Wohnwagens. Begriff des festen Aufstellens (Erw. 4). Anwendung auf den vorliegenden Fall. Ein Wohnwagen mit grossen Ausmassen, der ein Ferienhaus ersetzt, gehört zu den nach Art. 28 Abs. 1 FPV grundsätzlich verbotenen Bauten (Erw. 5 und 6).
Regeste (fr):
- Police des forêts, défrichement, constructions en forêt, implantation d'une roulotte; art. 25 al. 1. 26 et 28 de l'ordonnance des 1er octobre 1965/25 août 1971 d'exécution de la loi fédérale concernant la haute surveillance de la Confédération sur la police desforêts (OPF).
- 1. En édictant l'art. 25 al. 1
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PSMV Art. 25 Ergänzung - Die Zulassungsstelle verlangt von der Gesuchstellerin Proben oder zusätzliche Informationen, einschliesslich Angaben und Ergebnissen aus weiteren Versuchen, wenn die Bewertung des Dossiers zeigt, dass solche zusätzlich benötigt werden.
- 2. Il en est de même en ce qui concerne l'art. 28
SR 916.161 Verordnung vom 12. Mai 2010 über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln (Pflanzenschutzmittelverordnung, PSMV) - Pflanzenbehandlungsmittel-Verordnung
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- 3. L'installation de roulottes mentionnée par l'art. 28
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- 4. Conditions de l'autorisation de constructions en forêt. Détermination du caractère provisoire ou permanent de l'implantation d'une roulotte en forêt. Notion de l'implantation durable (consid. 4). Application au cas d'espèce. Une roulotte de grandes dimensions et destinée à jouer le rôle d'une maison de vacances constitue une construction en principe interdite par l'art. 28
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Regesto (it):
- Polizia delle foreste, dissodamento, costruzioni in foresta, sistemazione nel bosco di una cabina rimorchiabile; art. 25 cpv. 1, 26 e 28 OE 1o ottobre 1965/25 agosto 1971 della LF 11 ottobre 1902 concernente l'alta vigilanza della Confederazione sulla polizia delle foreste (OVPF).
- 1. Nello stabilire con l'art. 25 cpv. 1
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- 2. Lo stesso è a dirsi per quanto concerne l'art. 28 cpv. 1
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- 3. La sistemazione fissa di cabine rimorchiabili menzionata nell'art. 28 cpv. 3
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- 4. Presupposti dell'autorizzazione per le costruzioni in foresta. Determinazione del carattere provvisorio o permanente della sistemazione nel bosco di una cabina rimorchiabile. Nozione di sistemazione fissa (consid. 4) Applicazione nella fattispecie. Una cabina rimorchiabile di grandi dimensioni, destinata a supplire ad una casa di vacanza, va considerata quale costruzione vietata in linea di massima ai sensi dell'art. 28 cpv. 1
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Sachverhalt ab Seite 483
BGE 100 Ib 482 S. 483
Karl Bucher e Jacob Strebel conseguivano nel 1962 una licenza edilizia per la costruzione di una casa di vacanza sul terreno boscato da loro acquistato a Giubiasco (mappali n. 2096 e 2334). Essendo il terreno fuori della zona urbana, il Municipio di Giubiasco negava ai beneficiari il diritto di allac ciarsi all'acquedotto pubblico, ragione per cui essi procedevano
BGE 100 Ib 482 S. 484
a lavori di sondaggio, captavano una sorgente e costruivano in pari tempo una strada d'accesso. Nel frattempo la validità della licenza scadeva, nè veniva chiesto tempestivamente dagli interessati il suo rinnovo. Una domanda di dissodamento a scopo edilizio sul mappale n. 2096 era respinta il 17 aprile 1968 dall'Ispettorato federale delle foreste. Una seconda domanda per il medesimo fine, concernente parte del mappale n. 2334, era respinta dal Consiglio di Stato del cantone Ticino con risoluzione 22 dicembre 1971, nella quale si ordinava altresi la demolizione delle opere già cominciate. In ambedue le decisioni si rilevavano il pregio del bosco, l'ubicazione discosta del luogo previsto per l'edificazione e la mancanza delle necessarie infrastrutture. Nel 1973 Bucher, rimasto solo proprietario, dissodava, senza disporre di un permesso, una superficie di circa mq 150 di bosco, sulla quale costruiva un muro e un piazzale; faceva inoltre erigere un serbatoio per l'acqua e porre una fossa settica con relativo pozzo perdente. Sistemava quindi sul piazzale, ubicato sul mappale n. 2096, una cabina rimorchiabile di considerevoli dimensioni (m 10 x m 2.30). Il 5 luglio 1973 il Dipartimento cantonale delle pubbliche costruzioni ordinava a Bucher di ripristinare entro un mese il terreno nello stato precedente mediante la rimozione della cabina rimorchiabile, con la comminatoria dell'esecuzione d'ufficio a spese dell'obbligato. Il Consiglio di Stato respingeva il 4 ottobre 1973 il ricorso proposto da Bucher avverso la decisione dipartimentale. Esso osservava che l'autorizzazione necessaria per la sistemazione della cabina era da rifiutare sia che nella cabina fosse ravvisabile una costruzione in foresta che non persegue scopi forestali e soggetta quindi al divieto di massima stabilito dall'art. 28 cpv. 1
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Con ricorso di diritto amministrativo Bucher chiede l'annullamento della decisione del Consiglio di Stato e il rilascio dell'autorizzazione per la sistemazione fissa della cabina rimorchiabile sul terreno in questione. Il Tribunale federale ha respinto il gravame.
BGE 100 Ib 482 S. 485
Erwägungen
Considerando in diritto:
1. (Ammissibilità del ricorso.)
2. Ai sensi dell'art. 28 cpv. 1
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3. a) Il ricorrente non contesta la conformità degli art. 25 e
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BGE 100 Ib 482 S. 486
quindi avvenire soltanto se autorizzati dalle autorità competenti. L'art. 50 cpv. 1
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BGE 100 Ib 482 S. 487
verrebbe ad essere sottratta alla sua destinazione, quale voluta dal legislatore, ossia a quella di garantire alla collettività i vantaggi diretti e indiretti propri del bosco. L'art. 28 cpv. 1
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4. Il divieto di costruire nel bosco non è peraltro assoluto. I capoversi 2, 3 e 4 dell'art. 28
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Più apparente che reale può ritenersi invece la divergenza esistente in ordine al carattere provvisorio dei piccoli impianti comparato con quello fisso della sistemazione delle cabine rimorchiabili, quale risulta nei testi tedesco e italiano (ove si parla, rispettivamente, di "nichtständige Kleinbauten" e "festes Aufstellen von Wohnwagen", e di "impianti provvisori" e "sistemazione fissa di cabine rimorchiabili"), da un lato, e,
BGE 100 Ib 482 S. 488
dall'altro, la contrapposizione che figura nel testo francese, in cui, se si par la di "constructions temporaires", nulla si dice invece specialmente di un carattere fisso richiesto per assoggettare ad autorizzazione la sistemazione delle "roulottes". Come rilevato dall'Ispettorato federale delle foreste, consultato al proposito, l'esigenza che, ai fini dell'applicazione del regime autorizzativo, la sistemazione delle cabine rimorchiabili sia "fissa" può dedursi nel testo francese dal termine "implantation", usato sia per i piccoli impianti in genere, sia per le cabine rimorchiabili (la cui sistemazione, come s'è visto, è in tale testo considerato come una forma di piccolo impianto); il termine d'"implantation" implica invero una collocazione fissa. È a questo punto necessario decidere se, nella questione di sapere se la sistemazione fissa di cabine rimorchiabili entri o no nel novero dei "piccoli impianti provvisori", debba prevalere il testo tedesco e italiano, oppure quello francese. La questione ha una certa importanza pratica: se dovesse prevalere il testo tedesco e italiano, qualsiasi sistemazione fissa di cabine rimorchiabili cadrebbe sotto la disciplina dell'art. 28 cpv. 3
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Dalla genesi dell'art. 28 cpv. 3
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BGE 100 Ib 482 S. 489
adempire la norma stessa. Nella fattispecie, tale testo è quello francese, anche se, storicamente, si tratta di un testo tradotto da un originario testo tedesco. Esso deve infatti ritenersi meglio aderente allo scopo e allo spirito che risulta dall'art. 28
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BGE 100 Ib 482 S. 490
realizzato, ad esempio, ove la cabina poggi direttamente sul suolo, oppure ove esistano allacciamenti con quest'ultimo (ad es. condutture per l'acqua, l'elettricità o l'eliminazione delle acque luride), ecc. La legislazione forestale federale è silente sui presupposti che devono essere adempiuti perchè le competenti autorità cantonali possano autorizzare piccoli impianti provvisori e quindi, come s'è visto, la sistemazione fissa di cabine rimorchiabili avente il carattere di piccolo impianto provvisorio. Dette autorità godono al riguardo di un potere d'apprezzamento relativamente ampio, giustificato dal fatto che la sistemazione di tali cabine nel bosco concerne generalmente una superficie limitata di quest'ultimo, che trattasi di autorizzazioni di durata limitata, come prevede espressamento l'ultima frase del cpv. 3 dell'art. 28
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esaminato solo astrattamente o secondo criteri puramente obiettivi (per es. sotto il profilo della maggiore o minore idoneità della cabina a servire da alloggio per un periodo prolungato), bensi anche tenendo conto della durata effettiva o prevedibile della sosta, di guisa che colui il quale, a ciò non autorizzato espressamente, sistema nel bosco, sia pure non in modo fisso, la sua cabina rimorchiabile per un periodo eccedente quello delle normali soste previste per questo tipo di veicolo, usato normalmente per consentire l'alloggio durante viaggi o per periodi relativamente brevi di vacanze, non può prevalersi del carattere apparentemente precario del suo piccolo impianto.
5. Il sopralluogo ha dimostrato che la cabina rimorchiabile del ricorrente è destinata ad adempiere le stesse funzioni di una costruzione permanente. Essa è stata sistemata lungi dalla zona edificabile del Comune di Giubiasco, in un punto panoramico. Per ricavare il posto necessario s'è dovuto manifestamente togliere un certo numero di piante. La cabina rimorchiabile del ricorrente è, alla stregua delle sue dimensioni e del suo arredamento, idonea a sostituire una piccola casa d'abitazione senza pretese. Le installazioni fisse per l'approvvigionamento idrico e per l'eliminazione delle acque luride provano che la cabina è chiamata a servire in modo permanente al ricorrente. Questi, non potendo più costruire nella radura, ha evidentemente inteso supplire alla casa progettata, mediante la sistemazione sul terreno di sua proprietà di una grande cabina rimorchiabile. Le caratteristiche di quest'ultima, che la distinguono chiaramente dalle cabine che i turisti sogliono effettivamente rimorchiare e trasferire da un luogo all'altro, come pure lo scopo del soggiorno prolungato a cui risulta destinata, impediscono di considerare la sistemazione effettuata dal ricorrente quale "piccolo impianto provvisorio" ai sensi dell'art. 28 cpv. 3
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6. Quale costruzione nel bosco ai sensi dell'art. 28 cpv. 1
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BGE 100 Ib 482 S. 492
massima ivi stabilito. Non esiste alcuna ragione che possa giustificare nella fattispecie una deroga a tale divieto. Non è dato in alcuna misura il presupposto dell'ubicazione vincolata, richiesto dall'art. 26 cpv. 3
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naturale. Decidere altrimenti significherebbe, nella fattispecie, permettere che la legislazione forestale sia elusa.
7. Secondo le regole stabilite dalla giurisprudenza del Tribunale federale, un permesso di dissodamento può essere eccezionalmente accordato anche ove facciano difetto i presupposti stabiliti dalla legislazione forestale, allorchè il rilascio sia giustificato dalla tutela della buona fede, determinante anche nell'ambito del diritto amministrativo (RU 99 Ib 101 consid. 4, 98 Ib 504). In quanto sussistano le condizioni per ammettere nella fattispecie il principio della tutela della buona fede, anche il ricorrente potrebbe pretendere la concessione del permesso di dissodamento per la sistemazione della sua cabina rimorchiabile, considerata quale costruzione nel bosco. Il ricorrente non può tuttavia nel caso in esame giovarsi di detto principio. Il Comune di Giubiasco ha sì accordato a lui ed a Strebel nel 1962 una licenza edilizia, ma questa è scaduta dopo il decorso infruttuoso di un anno. Inoltre, il ricorrente non ha mai ottenuto un permesso di dissodamento, nè gli è mai stato assicurato che avrebbe potuto sistemare la sua cabina rimorchiabile nel bosco. Se è vero che all'epoca in cui egli e Strebel acquistarono il terreno non vigeva cancora l'OVPF del 1o ottobre 1965 ed era invece ancora determinante l'ordinanza del 13 marzo 1903, la quale non vietava ancora espressamente le costruzioni nel bosco, è vero nondimeno che già in quell'espoca tali costruzioni erano subordinate al rilascio di un permesso di dissodamento. Orbene, è pacifico che la concessione di un siffatto permesso non è mai stata garantita al ricorrente.
8. Dovendo la sistemazione della cabina rimorchiabile del ricorrente essere ritenuta come una costruzione vietata nel bosco, vietate perchè contrarie alle norme di legge sono pure le opere che egli ha costruito per rendere abitabile in modo permanente la cabina stessa. Insieme con la cabina, devono quindi anch'esse essere rimosse, in quanto pregiudichino il bosco e non possano essere utilizzate a fini forestali - ciò che è il caso della stradina d'accesso - o per altra destinazione legittima dell'area boschiva. Ne segue che, nella misura in cui ha avuto luogo un dissodamento non autorizzato, dev'essere provveduto al rimboschimento sul posto stesso.