|
RS 131.212 CostC Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) Art. 42 |
||||||
| Il sistema educativo ha lo scopo di promuovere lo sviluppo armonioso delle capacità fisiche, intellettuali, creative, emotive e sociali, nonché di rafforzare il senso di responsabilità verso l'ambiente. | ||||||
| Il Cantone e i Comuni assistono i genitori nell'educazione e nella formazione dei figli. | ||||||
|
RS 131.212 CostC Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) Art. 52 |
||||||
| Sono regalìe del Cantone: | ||||||
| la regalìa del sale; | ||||||
| la regalìa delle acque; | ||||||
| la regalìa delle miniere, incluso lo sfruttamento dell'energia geotermica; | ||||||
| la regalìa della caccia e della pesca. | ||||||
| Rimangano salvi i diritti privati già esistenti. | ||||||
| Le regalìe conferiscono al Cantone un diritto esclusivo di utilizzazione. Il Cantone può concedere questo diritto ai Comuni o a privati. | ||||||
|
RS 131.212 CostC Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) Art. 48 |
||||||
| Il Cantone e i Comuni agevolano l'accesso alla vita culturale. Promuovono la produzione culturale e gli scambi culturali. | ||||||
| In tal ambito, essi tengono conto dei bisogni di tutte le fasce della popolazione e della multiculturalità del Cantone. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 4 Lingue nazionali |
||||||
| Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 4 Lingue nazionali |
||||||
| Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 4 Lingue nazionali |
||||||
| Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 4 Lingue nazionali |
||||||
| Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 4 Lingue nazionali |
||||||
| Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 43 Compiti dei Cantoni |
||||||
| I Cantoni determinano quali compiti essi adempiono nell'ambito delle loro competenze. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 60 Organizzazione, istruzione e equipaggiamento dell'esercito |
||||||
| La legislazione militare nonché l'organizzazione, l'istruzione e l'equipaggiamento dell'esercito competono alla Confederazione. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| La Confederazione può, contro equa indennità, assumere in proprio installazioni militari cantonali. | ||||||
| [1] Abrogato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, con effetto dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 - RU 2007 5765; FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849). | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 4 Lingue nazionali |
||||||
| Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. | ||||||