SR 951.31 Legge federale del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi di capitale (Legge sugli investimenti collettivi, LICol) - Legge sugli investimenti collettivi LICol Art. 41 Azionisti imprenditori - 1 Gli azionisti imprenditori forniscono il conferimento minimo necessario per la fondazione della SICAV. |
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1 | Gli azionisti imprenditori forniscono il conferimento minimo necessario per la fondazione della SICAV. |
2 | Gli azionisti imprenditori decidono lo scioglimento della SICAV e dei suoi segmenti patrimoniali secondo l'articolo 96 capoversi 2 e 3.78 |
3 | Per il rimanente sono applicabili le disposizioni relative ai diritti degli azionisti (art. 46 segg.). |
4 | I diritti e gli obblighi degli azionisti imprenditori passano all'acquirente con il trasferimento delle azioni. |
SR 951.31 Legge federale del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi di capitale (Legge sugli investimenti collettivi, LICol) - Legge sugli investimenti collettivi LICol Art. 41 Azionisti imprenditori - 1 Gli azionisti imprenditori forniscono il conferimento minimo necessario per la fondazione della SICAV. |
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1 | Gli azionisti imprenditori forniscono il conferimento minimo necessario per la fondazione della SICAV. |
2 | Gli azionisti imprenditori decidono lo scioglimento della SICAV e dei suoi segmenti patrimoniali secondo l'articolo 96 capoversi 2 e 3.78 |
3 | Per il rimanente sono applicabili le disposizioni relative ai diritti degli azionisti (art. 46 segg.). |
4 | I diritti e gli obblighi degli azionisti imprenditori passano all'acquirente con il trasferimento delle azioni. |
SR 951.31 Legge federale del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi di capitale (Legge sugli investimenti collettivi, LICol) - Legge sugli investimenti collettivi LICol Art. 41 Azionisti imprenditori - 1 Gli azionisti imprenditori forniscono il conferimento minimo necessario per la fondazione della SICAV. |
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1 | Gli azionisti imprenditori forniscono il conferimento minimo necessario per la fondazione della SICAV. |
2 | Gli azionisti imprenditori decidono lo scioglimento della SICAV e dei suoi segmenti patrimoniali secondo l'articolo 96 capoversi 2 e 3.78 |
3 | Per il rimanente sono applicabili le disposizioni relative ai diritti degli azionisti (art. 46 segg.). |
4 | I diritti e gli obblighi degli azionisti imprenditori passano all'acquirente con il trasferimento delle azioni. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 39 Recapito - 1 Le parti devono comunicare al Tribunale federale il loro domicilio o la loro sede. |
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1 | Le parti devono comunicare al Tribunale federale il loro domicilio o la loro sede. |
2 | Possono inoltre indicare un recapito elettronico e consentire che le notificazioni siano fatte loro per via elettronica.12 |
3 | Le parti domiciliate all'estero devono designare un recapito in Svizzera. Se non ottemperano a tale incombenza, le notificazioni loro destinate possono essere omesse o avvenire mediante pubblicazione in un foglio ufficiale. |