SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. |
SR 131.212 Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 Cost./BE Art. 116 - 1 Il regolamento organizzativo è obbligatoriamente sottoposto al voto del Popolo. La legge determina gli oggetti che devono necessariamente esservi disciplinati. |
|
1 | Il regolamento organizzativo è obbligatoriamente sottoposto al voto del Popolo. La legge determina gli oggetti che devono necessariamente esservi disciplinati. |
2 | La legge può designare altri oggetti fondamentali o importanti da sottoporre obbligatoriamente al voto del Popolo. I Comuni in cui vi è un Parlamento comunale possono sottoporre questi oggetti a votazione popolare facoltativa. Il numero di firme necessario per il referendum non deve superare il cinque per cento degli aventi diritto di voto. |
SR 131.212 Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 Cost./BE Art. 116 - 1 Il regolamento organizzativo è obbligatoriamente sottoposto al voto del Popolo. La legge determina gli oggetti che devono necessariamente esservi disciplinati. |
|
1 | Il regolamento organizzativo è obbligatoriamente sottoposto al voto del Popolo. La legge determina gli oggetti che devono necessariamente esservi disciplinati. |
2 | La legge può designare altri oggetti fondamentali o importanti da sottoporre obbligatoriamente al voto del Popolo. I Comuni in cui vi è un Parlamento comunale possono sottoporre questi oggetti a votazione popolare facoltativa. Il numero di firme necessario per il referendum non deve superare il cinque per cento degli aventi diritto di voto. |
SR 131.212 Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 Cost./BE Art. 116 - 1 Il regolamento organizzativo è obbligatoriamente sottoposto al voto del Popolo. La legge determina gli oggetti che devono necessariamente esservi disciplinati. |
|
1 | Il regolamento organizzativo è obbligatoriamente sottoposto al voto del Popolo. La legge determina gli oggetti che devono necessariamente esservi disciplinati. |
2 | La legge può designare altri oggetti fondamentali o importanti da sottoporre obbligatoriamente al voto del Popolo. I Comuni in cui vi è un Parlamento comunale possono sottoporre questi oggetti a votazione popolare facoltativa. Il numero di firme necessario per il referendum non deve superare il cinque per cento degli aventi diritto di voto. |
SR 131.212 Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 Cost./BE Art. 116 - 1 Il regolamento organizzativo è obbligatoriamente sottoposto al voto del Popolo. La legge determina gli oggetti che devono necessariamente esservi disciplinati. |
|
1 | Il regolamento organizzativo è obbligatoriamente sottoposto al voto del Popolo. La legge determina gli oggetti che devono necessariamente esservi disciplinati. |
2 | La legge può designare altri oggetti fondamentali o importanti da sottoporre obbligatoriamente al voto del Popolo. I Comuni in cui vi è un Parlamento comunale possono sottoporre questi oggetti a votazione popolare facoltativa. Il numero di firme necessario per il referendum non deve superare il cinque per cento degli aventi diritto di voto. |
SR 131.212 Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 Cost./BE Art. 116 - 1 Il regolamento organizzativo è obbligatoriamente sottoposto al voto del Popolo. La legge determina gli oggetti che devono necessariamente esservi disciplinati. |
|
1 | Il regolamento organizzativo è obbligatoriamente sottoposto al voto del Popolo. La legge determina gli oggetti che devono necessariamente esservi disciplinati. |
2 | La legge può designare altri oggetti fondamentali o importanti da sottoporre obbligatoriamente al voto del Popolo. I Comuni in cui vi è un Parlamento comunale possono sottoporre questi oggetti a votazione popolare facoltativa. Il numero di firme necessario per il referendum non deve superare il cinque per cento degli aventi diritto di voto. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 34 Diritti politici - 1 I diritti politici sono garantiti. |
|
1 | I diritti politici sono garantiti. |
2 | La garanzia dei diritti politici protegge la libera formazione della volontà e l'espressione fedele del voto. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 5 Stato di diritto - 1 Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. |
|
1 | Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. |
2 | L'attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo. |
3 | Organi dello Stato, autorità e privati agiscono secondo il principio della buona fede. |
4 | La Confederazione e i Cantoni rispettano il diritto internazionale. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 36 Limiti dei diritti fondamentali - 1 Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile. |
|
1 | Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile. |
2 | Le restrizioni dei diritti fondamentali devono essere giustificate da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui. |
3 | Esse devono essere proporzionate allo scopo. |
4 | I diritti fondamentali sono intangibili nella loro essenza. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. |
SR 131.212 Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 Cost./BE Art. 116 - 1 Il regolamento organizzativo è obbligatoriamente sottoposto al voto del Popolo. La legge determina gli oggetti che devono necessariamente esservi disciplinati. |
|
1 | Il regolamento organizzativo è obbligatoriamente sottoposto al voto del Popolo. La legge determina gli oggetti che devono necessariamente esservi disciplinati. |
2 | La legge può designare altri oggetti fondamentali o importanti da sottoporre obbligatoriamente al voto del Popolo. I Comuni in cui vi è un Parlamento comunale possono sottoporre questi oggetti a votazione popolare facoltativa. Il numero di firme necessario per il referendum non deve superare il cinque per cento degli aventi diritto di voto. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. |