Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numero dell’incarto: BP.2010.70 (procedura principale: BB.2010.105)

Decreto del 30 novembre 2010 Presidente della I Corte dei reclami penali

Composizione

Giudice penale federale Tito Ponti, Presidente, Cancelliera Elena Maffei

Parti

A., rappresentato dall'avv. Daniele Timbal,

Reclamante

contro

1. Ministero pubblico della Confederazione,

2. Banca B., rappresentata dall'avv. Lucien W. Valloni,

Controparti

Oggetto

Ammissione della parte civile (art. 34 PP) ed effetto sospensivo (art. 218 PP)

Il Presidente della I Corte dei reclami penali, visto:

- la decisione del 19 novembre 2010, con la quale il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) ammette la qualità di parte civile della banca B. nell'ambito del procedimento n° EAII.07.0139 diretto contro A. ed altri per titolo di riciclaggio di denaro (art. 305bis
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
1    Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
2    Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.424
a  agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter);
b  agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio;
c  realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio.
3    L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto.
CP), falsità in documenti (art. 251
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 251 - 1. Chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
1    Chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
2    ...328
CP) e corruzione di pubblici ufficiali svizzeri (art. 322ter
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 322ter - Chiunque offre, promette o procura un indebito vantaggio a un membro di un'autorità giudiziaria o di un'altra autorità, a un funzionario, a un perito, traduttore o interprete delegato dall'autorità, a un arbitro o a un militare, a favore di lui o di terzi, per indurlo a commettere un atto o un'omissione in relazione con la sua attività ufficiale e contrastante coi doveri d'ufficio o sottostante al suo potere d'apprezzamento,
CP),

- il reclamo del 19 novembre 2010 interposto da A. contro la predetta decisione, mediante il quale egli chiede che venga respinta la richiesta di costituzione di parte civile presentata dall'avv. Lucien W. Vallori "presuntivamente in rappresentanza della banca B. e di altre non menzionate società del gruppo",

- la concessione dell'effetto sospensivo a titolo supercautelare,

- l'invito alle parti a pronunciarsi sulla questione del conferimento dell'effetto sospensivo (BP.2010.70 act. 3),

- le osservazioni alla domanda di effetto sospensivo presentate dal MPC e dalla banca B. il 24 novembre, rispettivamente, il 29 novembre 2010.

Considerato:

- che il reclamo non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui la Corte dei reclami penali o il suo presidente lo ordini (art. 218 PP);

- che il conferimento dell’effetto sospensivo dipende, di regola, dalle particolarità del caso e dalla ponderazione degli interessi in gioco (DTF 107 Ia 269 consid. 1);

- che lo scopo primario di questo provvedimento è la salvaguardia di uno stato di fatto che garantisca l’efficacia di una decisione ulteriore, qualunque sia il suo esito;

- che la concessione dell'effetto sospensivo non deve tuttavia avere quale conseguenza di compromettere l'efficacia della misura ordinata, nel senso che la decisione ulteriore non deve essere pregiudicata o resa impossibile (Bösch, Die Anklagekammer des Schweizerichen Bundesgericht [Aufgaben und Verfahren], Diss. Zurigo 1978, pag. 87);

- che nella fattispecie, la decisione impugnata ha quale oggetto la costituzione della banca B. come parte civile nel procedimento pendente davanti al MPC;

- che tale decisione ha come effetto di conferire alla parte civile tutti i diritti di cui beneficia una parte, in particolare quello di consultare l'incarto (art. 34 PP; sentenza del Tribunale penale federale BB.2009.92 del 17 marzo 2010, consid. 2.1);

- che il reclamante deve rendere verosimile un pregiudizio immediato e irrevocabile legato all’assenza di effetto sospensivo (Corboz, Commentaire de la LTF, Berna 2009, art. 103 n. 28; Kolly, Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral, un aperçu de la pratique, Berna 2004, pag. 58 e segg., pto 5.2.6);

- che a tale proposito, A. fa valere che la decisione impugnata sarebbe intesa a conferire i diritti di parte civile a un'entità non identificata con sufficiente chiarezza, rappresentata da un avvocato che non avrebbe prodotto una procura valida e per motivi a tutt'oggi sconosciuti, in evidente contrasto con quelli indicati nella promozione d'accusa;

- che esso precisa che la facoltà concessa dal MPC alla banca B. di partecipare da subito a tutti gli atti di istruzione nonché di prendere conoscenza di tutti gli atti del procedimento potrebbe cagionare un danno irreparabile ai diritti della difesa;

- che A. postula pertanto la concessione dell'effetto sospensivo;

- che nelle sue osservazioni del 24 novembre 2010, il MPC afferma che il reclamante non rende verosimile un pregiudizio immediato e irrevocabile e che la domanda di effetto sospensivo deve essere respinta;

- che secondo costante giurisprudenza, una decisione che ammette la qualità di parte civile in un procedimento penale non cagiona all'accusato nessun pregiudizio irreparabile che una decisione finale ulteriore non possa fare sparire interamente (sentenza del Tribunale federale 1B.347/2009 del 25 gennaio 2010, consid. 2);

- che per quanto concerne tuttavia l'accesso agli atti della parte civile, il Tribunale federale ha già avuto modo di rilevare che una volta esercitato tale diritto, le informazioni contenute nell'incarto sono conosciute, di modo che ordinare in seguito - nella fase finale della procedura di reclamo concernente l'ammissione della parte civile - la restituzione delle copie degli atti, sarebbe una misura priva di efficacia (sentenza del Tribunale federale 1P.615/2003 del 4 febbraio 2004, consid. 6, v. pure sentenza 1B.347/2009 precitata ibidem);

- che pertanto l'interesse pubblico a non permettere alla banca B. di prendere conoscenza dell'incarto sino all'emanazione della decisione di merito sulla sua ammissione quale parte civile prevale sull'interesse privato di quest'ultima ad ottenere immediatamente l'accesso agli atti;

- che a questo titolo giova rilevare che spetta alla persona che intende intervenire in qualità di parte civile rendere perlomeno verosimile l'esistenza di un nesso di causalità diretto tra l'atto punibile e il pregiudizio che essa afferma aver subito (TPF 2007 42 del 15 maggio 2007 consid. 1.3);

- che di conseguenza non può essere considerato un interesse privato preponderante l'affermazione della banca B. secondo la quale essa sarà in grado di stabilire l'entità delle pretese civili contro ognuna delle persone responsabili una volta che avrà accesso all'incarto di causa;

- che in ogni caso, nell'ambito del presente reclamo, la banca B. sarà invitata a determinarsi sulle prove fornite dalle parti a sostegno delle loro determinazioni, senza che sia necessario a tale scopo aver accesso all'integralità dell'incarto;

- che la concessione dell'effetto sospensivo non pregiudica per nulla la decisione di merito e non toglie in nessun modo efficacia a quest'ultima, nel caso in cui la qualità di parte civile dovesse essere poi confermata;

- che la domanda di effetto sospensivo deve pertanto essere accolta;

- che le spese del presente decreto seguono quelle della decisione di merito.

Decreta:

1. La domanda di effetto sospensivo è accolta.

2. Le spese del presente decreto seguono quelle della decisione di merito.

Bellinzona, 30 novembre 2010

In nome della I Corte dei reclami penali

del Tribunale penale federale

Il Presidente: La Cancelliera:

Comunicazione a:

- Avv. Daniele Timbal

- Avv. Lucien W. Valloni

- Ministero pubblico della Confederazione

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Contro questa sentenza non è dato alcun rimedio giuridico.