SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 31 Principio - Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 196819 sulla procedura amministrativa (PA). |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 33 Autorità inferiori - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: |
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a | del Consiglio federale e degli organi dell'Assemblea federale in materia di rapporti di lavoro del personale federale, compreso il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente; |
b | del Consiglio federale concernenti: |
b1 | la destituzione di un membro del Consiglio della banca o della direzione generale o di un loro supplente secondo la legge del 3 ottobre 200325 sulla Banca nazionale, |
b10 | la revoca di un membro del consiglio d'amministrazione del Servizio svizzero di assegnazione delle tracce o l'approvazione della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio d'amministrazione secondo la legge federale del 20 dicembre 195743 sulle ferrovie; |
b2 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 22 giugno 200726 sulla vigilanza dei mercati finanziari, |
b3 | il blocco di valori patrimoniali secondo la legge del 18 dicembre 201528 sui valori patrimoniali di provenienza illecita, |
b4 | il divieto di determinate attività secondo la LAIn30, |
b4bis | il divieto di organizzazioni secondo la LAIn, |
b5 | la revoca di un membro del Consiglio d'istituto dell'Istituto federale di metrologia secondo la legge federale del 17 giugno 201133 sull'Istituto federale di metrologia, |
b6 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 16 dicembre 200535 sui revisori, |
b7 | la revoca di un membro del Consiglio dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici secondo la legge del 15 dicembre 200037 sugli agenti terapeutici, |
b8 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'istituto secondo la legge del 16 giugno 201739 sui fondi di compensazione, |
b9 | la revoca di un membro del consiglio d'Istituto dell'Istituto svizzero di diritto comparato secondo la legge federale del 28 settembre 201841 sull'Istituto svizzero di diritto comparato, |
c | del Tribunale penale federale in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale; |
cbis | del Tribunale federale dei brevetti in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale; |
cquater | del procuratore generale della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei procuratori pubblici federali da lui nominati e del personale del Ministero pubblico della Confederazione; |
cquinquies | dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro del personale della sua segreteria; |
cter | dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei membri del Ministero pubblico della Confederazione eletti dall'Assemblea federale plenaria; |
d | della Cancelleria federale, dei dipartimenti e dei servizi dell'Amministrazione federale loro subordinati o aggregati amministrativamente; |
e | degli stabilimenti e delle aziende della Confederazione; |
f | delle commissioni federali; |
g | dei tribunali arbitrali costituiti in virtù di contratti di diritto pubblico sottoscritti dalla Confederazione, dai suoi stabilimenti o dalle sue aziende; |
h | delle autorità o organizzazioni indipendenti dall'Amministrazione federale che decidono nell'adempimento di compiti di diritto pubblico loro affidati dalla Confederazione; |
i | delle autorità cantonali, in quanto una legge federale preveda che le loro decisioni sono impugnabili mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 48 - 1 Ha diritto di ricorrere chi: |
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1 | Ha diritto di ricorrere chi: |
a | ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; |
b | è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e |
c | ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. |
2 | Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
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1 | L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
2 | Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi. |
3 | Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura. |
4 | L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100 |
4bis | La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla: |
a | da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; |
b | da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101 |
5 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105 |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 50 - 1 Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. |
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1 | Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. |
2 | Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 52 - 1 L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. |
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1 | L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. |
2 | Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi. |
3 | Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso. |
SR 811.21 Legge federale del 30 settembre 2016 sulle professioni sanitarie (LPSan) LPSan Art. 1 Scopo - La presente legge promuove, nell'interesse della sanità pubblica, la qualità: |
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a | della formazione nelle professioni sanitarie impartita nelle scuole universitarie e in altri istituti accademici ai sensi della legge federale del 30 settembre 20113 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU); |
b | dell'esercizio sotto la propria responsabilità professionale delle professioni di cui alla lettera a. |
SR 414.20 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università LPSU Art. 2 Campo d'applicazione - 1 La presente legge si applica alle scuole universitarie e agli altri istituti accademici federali e cantonali. |
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1 | La presente legge si applica alle scuole universitarie e agli altri istituti accademici federali e cantonali. |
2 | Sono considerate scuole universitarie ai sensi della presente legge: |
a | le università cantonali e i politecnici federali (PF); |
b | le scuole universitarie professionali e le alte scuole pedagogiche. |
3 | La presente legge si applica ai PF e agli altri istituti accademici federali, fatte salve le disposizioni sui sussidi di base e sui sussidi per gli investimenti edili e le spese locative. |
4 | L'accreditamento di università, scuole universitarie professionali, alte scuole pedagogiche private e altri istituti accademici privati è retto dalle disposizioni dei capitoli 5 e 9 della presente legge. La partecipazione di queste scuole universitarie alla Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie è retta dall'articolo 19 capoverso 2. |
SR 811.21 Legge federale del 30 settembre 2016 sulle professioni sanitarie (LPSan) LPSan Art. 2 Oggetto - 1 Sono considerate professioni sanitarie ai sensi della presente legge (professioni sanitarie) le professioni di: |
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1 | Sono considerate professioni sanitarie ai sensi della presente legge (professioni sanitarie) le professioni di: |
a | infermiere; |
b | fisioterapista; |
c | ergoterapista; |
d | levatrice; |
e | dietista; |
f | optometrista; |
g | osteopata. |
2 | Per tali professioni la presente legge disciplina segnatamente: |
a | le competenze di chi ha concluso i seguenti cicli di studio: |
a1 | bachelor in cure infermieristiche, |
a2 | bachelor in fisioterapia, |
a3 | bachelor in ergoterapia, |
a4 | bachelor di levatrice, |
a5 | bachelor in alimentazione e dietetica, |
a6 | bachelor in optometria, |
a7 | bachelor in osteopatia, |
a8 | master in osteopatia; |
b | l'accreditamento di tali cicli di studio; |
c | il riconoscimento dei titoli di studio esteri; |
d | l'esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale; |
e | il registro delle professioni sanitarie (registro). |
SR 811.21 Legge federale del 30 settembre 2016 sulle professioni sanitarie (LPSan) LPSan Art. 11 Obbligo di autorizzazione - L'esercizio di una professione sanitaria sotto la propria responsabilità professionale è subordinato all'ottenimento di un'autorizzazione del Cantone sul cui territorio è esercitata. |
SR 811.21 Legge federale del 30 settembre 2016 sulle professioni sanitarie (LPSan) LPSan Art. 12 Condizioni per l'autorizzazione - 1 L'autorizzazione all'esercizio di una professione sanitaria sotto la propria responsabilità professionale è rilasciata se il richiedente: |
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1 | L'autorizzazione all'esercizio di una professione sanitaria sotto la propria responsabilità professionale è rilasciata se il richiedente: |
a | possiede il relativo titolo di studio di cui al capoverso 2 oppure un corrispondente titolo di studio estero riconosciuto; |
b | è degno di fiducia e offre la garanzia, sotto il profilo psicofisico, di un esercizio ineccepibile della professione; |
c | padroneggia una lingua ufficiale del Cantone per il quale richiede l'autorizzazione. |
2 | Per le professioni elencate qui appresso sono necessari i seguenti titoli di studio: |
a | infermiere: bachelor of science SUP/SU in cure infermieristiche oppure infermiere dipl. SSS; |
b | fisioterapista: bachelor of science SUP in fisioterapia; |
c | ergoterapista: bachelor of science SUP in ergoterapia; |
d | levatrice: bachelor of science SUP di levatrice; |
e | dietista: bachelor of science SUP in alimentazione e dietetica; |
f | optometrista: bachelor of science SUP in optometria; |
g | osteopata: master of science SUP in osteopatia. |
3 | Chi dispone dell'autorizzazione a esercitare la professione secondo la presente legge adempie in linea di massima le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione in un altro Cantone. |
SR 811.21 Legge federale del 30 settembre 2016 sulle professioni sanitarie (LPSan) LPSan Art. 10 - 1 Un titolo di studio estero è riconosciuto se la sua equivalenza con un titolo di studio svizzero di cui all'articolo 12 capoverso 2: |
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1 | Un titolo di studio estero è riconosciuto se la sua equivalenza con un titolo di studio svizzero di cui all'articolo 12 capoverso 2: |
a | è prevista da un accordo sul reciproco riconoscimento concluso con lo Stato interessato o con un'organizzazione sovrastatale; o |
b | è dimostrata nel singolo caso in base al livello, ai contenuti e alla durata del ciclo di studio e alle qualifiche pratiche contenutevi. |
2 | Un titolo di studio estero riconosciuto esplica, ai fini dell'esercizio della professione in Svizzera, i medesimi effetti del corrispondente titolo di studio svizzero. |
3 | Il Consiglio federale disciplina il riconoscimento di titoli di studio esteri nel campo di applicazione della presente legge. Può delegare tale compito a terzi. Questi ultimi possono riscuotere emolumenti per le loro prestazioni. Il Consiglio federale disciplina gli emolumenti. |
4 | Il Consiglio federale può subordinare il riconoscimento di titoli di studio esteri a provvedimenti di compensazione. |
SR 811.21 Legge federale del 30 settembre 2016 sulle professioni sanitarie (LPSan) LPSan Art. 2 Oggetto - 1 Sono considerate professioni sanitarie ai sensi della presente legge (professioni sanitarie) le professioni di: |
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1 | Sono considerate professioni sanitarie ai sensi della presente legge (professioni sanitarie) le professioni di: |
a | infermiere; |
b | fisioterapista; |
c | ergoterapista; |
d | levatrice; |
e | dietista; |
f | optometrista; |
g | osteopata. |
2 | Per tali professioni la presente legge disciplina segnatamente: |
a | le competenze di chi ha concluso i seguenti cicli di studio: |
a1 | bachelor in cure infermieristiche, |
a2 | bachelor in fisioterapia, |
a3 | bachelor in ergoterapia, |
a4 | bachelor di levatrice, |
a5 | bachelor in alimentazione e dietetica, |
a6 | bachelor in optometria, |
a7 | bachelor in osteopatia, |
a8 | master in osteopatia; |
b | l'accreditamento di tali cicli di studio; |
c | il riconoscimento dei titoli di studio esteri; |
d | l'esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale; |
e | il registro delle professioni sanitarie (registro). |
SR 811.21 Legge federale del 30 settembre 2016 sulle professioni sanitarie (LPSan) LPSan Art. 10 - 1 Un titolo di studio estero è riconosciuto se la sua equivalenza con un titolo di studio svizzero di cui all'articolo 12 capoverso 2: |
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1 | Un titolo di studio estero è riconosciuto se la sua equivalenza con un titolo di studio svizzero di cui all'articolo 12 capoverso 2: |
a | è prevista da un accordo sul reciproco riconoscimento concluso con lo Stato interessato o con un'organizzazione sovrastatale; o |
b | è dimostrata nel singolo caso in base al livello, ai contenuti e alla durata del ciclo di studio e alle qualifiche pratiche contenutevi. |
2 | Un titolo di studio estero riconosciuto esplica, ai fini dell'esercizio della professione in Svizzera, i medesimi effetti del corrispondente titolo di studio svizzero. |
3 | Il Consiglio federale disciplina il riconoscimento di titoli di studio esteri nel campo di applicazione della presente legge. Può delegare tale compito a terzi. Questi ultimi possono riscuotere emolumenti per le loro prestazioni. Il Consiglio federale disciplina gli emolumenti. |
4 | Il Consiglio federale può subordinare il riconoscimento di titoli di studio esteri a provvedimenti di compensazione. |
SR 412.10 Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr) - Legge sulla formazione professionale LFPr Art. 68 - 1 Il Consiglio federale disciplina il riconoscimento dei diplomi e dei certificati esteri di formazione professionale che rientrano nel campo di applicazione della presente legge. |
|
1 | Il Consiglio federale disciplina il riconoscimento dei diplomi e dei certificati esteri di formazione professionale che rientrano nel campo di applicazione della presente legge. |
2 | Nell'ambito del riconoscimento di diplomi e certificati esteri della formazione professionale il Consiglio federale può concludere autonomamente trattati internazionali.34 |
SR 811.214 Ordinanza del 13 dicembre 2019 concernente il riconoscimento dei titoli di studio esteri e l'equiparazione dei titoli di studio svizzeri conformi al diritto anteriore nelle professioni sanitarie secondo la LPSan (Ordinanza sul riconoscimento delle professioni sanitarie, ORPSan) - Ordinanza sul riconoscimento delle professioni sanitarie ORPSan Art. 2 Competenza - 1 L'autorità competente per il riconoscimento dei titoli di studio esteri è la Croce Rossa Svizzera (CRS). |
|
1 | L'autorità competente per il riconoscimento dei titoli di studio esteri è la Croce Rossa Svizzera (CRS). |
2 | I dettagli relativi all'adempimento dei compiti sono disciplinati in un contratto di diritto pubblico stipulato tra la CRS e la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI). |
3 | Per le sue prestazioni la CRS può riscuotere emolumenti. Questi ultimi sono calcolati secondo gli articoli 3 e 4 capoversi 1-4 dell'ordinanza del 16 giugno 20062 sugli emolumenti SEFRI. |
SR 811.214 Ordinanza del 13 dicembre 2019 concernente il riconoscimento dei titoli di studio esteri e l'equiparazione dei titoli di studio svizzeri conformi al diritto anteriore nelle professioni sanitarie secondo la LPSan (Ordinanza sul riconoscimento delle professioni sanitarie, ORPSan) - Ordinanza sul riconoscimento delle professioni sanitarie ORPSan Art. 10 Ergoterapista - I seguenti titoli di studio conseguiti secondo il diritto anteriore sono equiparati al titolo di studio di «ergoterapista» di cui all'articolo 12 capoverso 2 lettera c LPSan: |
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a | diploma di ergoterapista dipl. rilasciato da una scuola riconosciuta dalla CRS; |
b | attestato o certificato di riconoscimento di ergoterapista dipl. rilasciato dalla CRS al termine della procedura di riconoscimento del corrispondente titolo di studio cantonale; |
c | diploma di «ergoterapista dipl. SUP». |
SR 811.214 Ordinanza del 13 dicembre 2019 concernente il riconoscimento dei titoli di studio esteri e l'equiparazione dei titoli di studio svizzeri conformi al diritto anteriore nelle professioni sanitarie secondo la LPSan (Ordinanza sul riconoscimento delle professioni sanitarie, ORPSan) - Ordinanza sul riconoscimento delle professioni sanitarie ORPSan Art. 2 Competenza - 1 L'autorità competente per il riconoscimento dei titoli di studio esteri è la Croce Rossa Svizzera (CRS). |
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1 | L'autorità competente per il riconoscimento dei titoli di studio esteri è la Croce Rossa Svizzera (CRS). |
2 | I dettagli relativi all'adempimento dei compiti sono disciplinati in un contratto di diritto pubblico stipulato tra la CRS e la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI). |
3 | Per le sue prestazioni la CRS può riscuotere emolumenti. Questi ultimi sono calcolati secondo gli articoli 3 e 4 capoversi 1-4 dell'ordinanza del 16 giugno 20062 sugli emolumenti SEFRI. |
SR 811.21 Legge federale del 30 settembre 2016 sulle professioni sanitarie (LPSan) LPSan Art. 10 - 1 Un titolo di studio estero è riconosciuto se la sua equivalenza con un titolo di studio svizzero di cui all'articolo 12 capoverso 2: |
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1 | Un titolo di studio estero è riconosciuto se la sua equivalenza con un titolo di studio svizzero di cui all'articolo 12 capoverso 2: |
a | è prevista da un accordo sul reciproco riconoscimento concluso con lo Stato interessato o con un'organizzazione sovrastatale; o |
b | è dimostrata nel singolo caso in base al livello, ai contenuti e alla durata del ciclo di studio e alle qualifiche pratiche contenutevi. |
2 | Un titolo di studio estero riconosciuto esplica, ai fini dell'esercizio della professione in Svizzera, i medesimi effetti del corrispondente titolo di studio svizzero. |
3 | Il Consiglio federale disciplina il riconoscimento di titoli di studio esteri nel campo di applicazione della presente legge. Può delegare tale compito a terzi. Questi ultimi possono riscuotere emolumenti per le loro prestazioni. Il Consiglio federale disciplina gli emolumenti. |
4 | Il Consiglio federale può subordinare il riconoscimento di titoli di studio esteri a provvedimenti di compensazione. |
SR 811.21 Legge federale del 30 settembre 2016 sulle professioni sanitarie (LPSan) LPSan Art. 12 Condizioni per l'autorizzazione - 1 L'autorizzazione all'esercizio di una professione sanitaria sotto la propria responsabilità professionale è rilasciata se il richiedente: |
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1 | L'autorizzazione all'esercizio di una professione sanitaria sotto la propria responsabilità professionale è rilasciata se il richiedente: |
a | possiede il relativo titolo di studio di cui al capoverso 2 oppure un corrispondente titolo di studio estero riconosciuto; |
b | è degno di fiducia e offre la garanzia, sotto il profilo psicofisico, di un esercizio ineccepibile della professione; |
c | padroneggia una lingua ufficiale del Cantone per il quale richiede l'autorizzazione. |
2 | Per le professioni elencate qui appresso sono necessari i seguenti titoli di studio: |
a | infermiere: bachelor of science SUP/SU in cure infermieristiche oppure infermiere dipl. SSS; |
b | fisioterapista: bachelor of science SUP in fisioterapia; |
c | ergoterapista: bachelor of science SUP in ergoterapia; |
d | levatrice: bachelor of science SUP di levatrice; |
e | dietista: bachelor of science SUP in alimentazione e dietetica; |
f | optometrista: bachelor of science SUP in optometria; |
g | osteopata: master of science SUP in osteopatia. |
3 | Chi dispone dell'autorizzazione a esercitare la professione secondo la presente legge adempie in linea di massima le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione in un altro Cantone. |
SR 811.21 Legge federale del 30 settembre 2016 sulle professioni sanitarie (LPSan) LPSan Art. 10 - 1 Un titolo di studio estero è riconosciuto se la sua equivalenza con un titolo di studio svizzero di cui all'articolo 12 capoverso 2: |
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1 | Un titolo di studio estero è riconosciuto se la sua equivalenza con un titolo di studio svizzero di cui all'articolo 12 capoverso 2: |
a | è prevista da un accordo sul reciproco riconoscimento concluso con lo Stato interessato o con un'organizzazione sovrastatale; o |
b | è dimostrata nel singolo caso in base al livello, ai contenuti e alla durata del ciclo di studio e alle qualifiche pratiche contenutevi. |
2 | Un titolo di studio estero riconosciuto esplica, ai fini dell'esercizio della professione in Svizzera, i medesimi effetti del corrispondente titolo di studio svizzero. |
3 | Il Consiglio federale disciplina il riconoscimento di titoli di studio esteri nel campo di applicazione della presente legge. Può delegare tale compito a terzi. Questi ultimi possono riscuotere emolumenti per le loro prestazioni. Il Consiglio federale disciplina gli emolumenti. |
4 | Il Consiglio federale può subordinare il riconoscimento di titoli di studio esteri a provvedimenti di compensazione. |
SR 811.21 Legge federale del 30 settembre 2016 sulle professioni sanitarie (LPSan) LPSan Art. 10 - 1 Un titolo di studio estero è riconosciuto se la sua equivalenza con un titolo di studio svizzero di cui all'articolo 12 capoverso 2: |
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1 | Un titolo di studio estero è riconosciuto se la sua equivalenza con un titolo di studio svizzero di cui all'articolo 12 capoverso 2: |
a | è prevista da un accordo sul reciproco riconoscimento concluso con lo Stato interessato o con un'organizzazione sovrastatale; o |
b | è dimostrata nel singolo caso in base al livello, ai contenuti e alla durata del ciclo di studio e alle qualifiche pratiche contenutevi. |
2 | Un titolo di studio estero riconosciuto esplica, ai fini dell'esercizio della professione in Svizzera, i medesimi effetti del corrispondente titolo di studio svizzero. |
3 | Il Consiglio federale disciplina il riconoscimento di titoli di studio esteri nel campo di applicazione della presente legge. Può delegare tale compito a terzi. Questi ultimi possono riscuotere emolumenti per le loro prestazioni. Il Consiglio federale disciplina gli emolumenti. |
4 | Il Consiglio federale può subordinare il riconoscimento di titoli di studio esteri a provvedimenti di compensazione. |
SR 811.21 Legge federale del 30 settembre 2016 sulle professioni sanitarie (LPSan) LPSan Art. 12 Condizioni per l'autorizzazione - 1 L'autorizzazione all'esercizio di una professione sanitaria sotto la propria responsabilità professionale è rilasciata se il richiedente: |
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1 | L'autorizzazione all'esercizio di una professione sanitaria sotto la propria responsabilità professionale è rilasciata se il richiedente: |
a | possiede il relativo titolo di studio di cui al capoverso 2 oppure un corrispondente titolo di studio estero riconosciuto; |
b | è degno di fiducia e offre la garanzia, sotto il profilo psicofisico, di un esercizio ineccepibile della professione; |
c | padroneggia una lingua ufficiale del Cantone per il quale richiede l'autorizzazione. |
2 | Per le professioni elencate qui appresso sono necessari i seguenti titoli di studio: |
a | infermiere: bachelor of science SUP/SU in cure infermieristiche oppure infermiere dipl. SSS; |
b | fisioterapista: bachelor of science SUP in fisioterapia; |
c | ergoterapista: bachelor of science SUP in ergoterapia; |
d | levatrice: bachelor of science SUP di levatrice; |
e | dietista: bachelor of science SUP in alimentazione e dietetica; |
f | optometrista: bachelor of science SUP in optometria; |
g | osteopata: master of science SUP in osteopatia. |
3 | Chi dispone dell'autorizzazione a esercitare la professione secondo la presente legge adempie in linea di massima le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione in un altro Cantone. |
SR 811.21 Legge federale del 30 settembre 2016 sulle professioni sanitarie (LPSan) LPSan Art. 12 Condizioni per l'autorizzazione - 1 L'autorizzazione all'esercizio di una professione sanitaria sotto la propria responsabilità professionale è rilasciata se il richiedente: |
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1 | L'autorizzazione all'esercizio di una professione sanitaria sotto la propria responsabilità professionale è rilasciata se il richiedente: |
a | possiede il relativo titolo di studio di cui al capoverso 2 oppure un corrispondente titolo di studio estero riconosciuto; |
b | è degno di fiducia e offre la garanzia, sotto il profilo psicofisico, di un esercizio ineccepibile della professione; |
c | padroneggia una lingua ufficiale del Cantone per il quale richiede l'autorizzazione. |
2 | Per le professioni elencate qui appresso sono necessari i seguenti titoli di studio: |
a | infermiere: bachelor of science SUP/SU in cure infermieristiche oppure infermiere dipl. SSS; |
b | fisioterapista: bachelor of science SUP in fisioterapia; |
c | ergoterapista: bachelor of science SUP in ergoterapia; |
d | levatrice: bachelor of science SUP di levatrice; |
e | dietista: bachelor of science SUP in alimentazione e dietetica; |
f | optometrista: bachelor of science SUP in optometria; |
g | osteopata: master of science SUP in osteopatia. |
3 | Chi dispone dell'autorizzazione a esercitare la professione secondo la presente legge adempie in linea di massima le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione in un altro Cantone. |
SR 811.21 Legge federale del 30 settembre 2016 sulle professioni sanitarie (LPSan) LPSan Art. 10 - 1 Un titolo di studio estero è riconosciuto se la sua equivalenza con un titolo di studio svizzero di cui all'articolo 12 capoverso 2: |
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1 | Un titolo di studio estero è riconosciuto se la sua equivalenza con un titolo di studio svizzero di cui all'articolo 12 capoverso 2: |
a | è prevista da un accordo sul reciproco riconoscimento concluso con lo Stato interessato o con un'organizzazione sovrastatale; o |
b | è dimostrata nel singolo caso in base al livello, ai contenuti e alla durata del ciclo di studio e alle qualifiche pratiche contenutevi. |
2 | Un titolo di studio estero riconosciuto esplica, ai fini dell'esercizio della professione in Svizzera, i medesimi effetti del corrispondente titolo di studio svizzero. |
3 | Il Consiglio federale disciplina il riconoscimento di titoli di studio esteri nel campo di applicazione della presente legge. Può delegare tale compito a terzi. Questi ultimi possono riscuotere emolumenti per le loro prestazioni. Il Consiglio federale disciplina gli emolumenti. |
4 | Il Consiglio federale può subordinare il riconoscimento di titoli di studio esteri a provvedimenti di compensazione. |
IR 0.142.112.681 Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (con allegati, protocolli e atto finale) ALC Art. 1 Obiettivo - Il presente Accordo a favore dei cittadini degli Stati membri della Comunità europea e della Svizzera si prefigge di: |
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a | conferire un diritto di ingresso, di soggiorno e di accesso a un'attività economica dipendente, un diritto di stabilimento quale lavoratore autonomo e il diritto di rimanere sul territorio delle parti contraenti; |
b | agevolare la prestazione di servizi sul territorio delle parti contraenti, segnatamente liberalizzare la prestazione di servizi di breve durata; |
c | conferire un diritto di ingresso e di soggiorno, sul territorio delle parti contraenti, alle persone che non svolgono un'attività economica nel paese ospitante; |
d | garantire le stesse condizioni di vita, di occupazione e di lavoro di cui godono i cittadini nazionali. |
IR 0.142.112.681 Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (con allegati, protocolli e atto finale) ALC Art. 2 Non discriminazione - In conformità delle disposizioni degli allegati I, II e III del presente Accordo, i cittadini di una parte contraente che soggiornano legalmente sul territorio di un'altra parte contraente non sono oggetto, nell'applicazione di dette disposizioni, di alcuna discriminazione fondata sulla nazionalità. |
SR 811.21 Legge federale del 30 settembre 2016 sulle professioni sanitarie (LPSan) LPSan Art. 10 - 1 Un titolo di studio estero è riconosciuto se la sua equivalenza con un titolo di studio svizzero di cui all'articolo 12 capoverso 2: |
|
1 | Un titolo di studio estero è riconosciuto se la sua equivalenza con un titolo di studio svizzero di cui all'articolo 12 capoverso 2: |
a | è prevista da un accordo sul reciproco riconoscimento concluso con lo Stato interessato o con un'organizzazione sovrastatale; o |
b | è dimostrata nel singolo caso in base al livello, ai contenuti e alla durata del ciclo di studio e alle qualifiche pratiche contenutevi. |
2 | Un titolo di studio estero riconosciuto esplica, ai fini dell'esercizio della professione in Svizzera, i medesimi effetti del corrispondente titolo di studio svizzero. |
3 | Il Consiglio federale disciplina il riconoscimento di titoli di studio esteri nel campo di applicazione della presente legge. Può delegare tale compito a terzi. Questi ultimi possono riscuotere emolumenti per le loro prestazioni. Il Consiglio federale disciplina gli emolumenti. |
4 | Il Consiglio federale può subordinare il riconoscimento di titoli di studio esteri a provvedimenti di compensazione. |
SR 811.21 Legge federale del 30 settembre 2016 sulle professioni sanitarie (LPSan) LPSan Art. 10 - 1 Un titolo di studio estero è riconosciuto se la sua equivalenza con un titolo di studio svizzero di cui all'articolo 12 capoverso 2: |
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1 | Un titolo di studio estero è riconosciuto se la sua equivalenza con un titolo di studio svizzero di cui all'articolo 12 capoverso 2: |
a | è prevista da un accordo sul reciproco riconoscimento concluso con lo Stato interessato o con un'organizzazione sovrastatale; o |
b | è dimostrata nel singolo caso in base al livello, ai contenuti e alla durata del ciclo di studio e alle qualifiche pratiche contenutevi. |
2 | Un titolo di studio estero riconosciuto esplica, ai fini dell'esercizio della professione in Svizzera, i medesimi effetti del corrispondente titolo di studio svizzero. |
3 | Il Consiglio federale disciplina il riconoscimento di titoli di studio esteri nel campo di applicazione della presente legge. Può delegare tale compito a terzi. Questi ultimi possono riscuotere emolumenti per le loro prestazioni. Il Consiglio federale disciplina gli emolumenti. |
4 | Il Consiglio federale può subordinare il riconoscimento di titoli di studio esteri a provvedimenti di compensazione. |
SR 811.214 Ordinanza del 13 dicembre 2019 concernente il riconoscimento dei titoli di studio esteri e l'equiparazione dei titoli di studio svizzeri conformi al diritto anteriore nelle professioni sanitarie secondo la LPSan (Ordinanza sul riconoscimento delle professioni sanitarie, ORPSan) - Ordinanza sul riconoscimento delle professioni sanitarie ORPSan Art. 6 Riconoscimento - 1 La CRS riconosce un titolo di studio estero conformemente all'articolo 10 capoverso 1 lettera b LPSan se tale titolo, comparato con uno dei titoli di studio di cui all'articolo 12 capoverso 2 LPSan, soddisfa le seguenti condizioni: |
|
1 | La CRS riconosce un titolo di studio estero conformemente all'articolo 10 capoverso 1 lettera b LPSan se tale titolo, comparato con uno dei titoli di studio di cui all'articolo 12 capoverso 2 LPSan, soddisfa le seguenti condizioni: |
a | il livello di formazione è uguale; |
b | la durata della formazione è uguale; |
c | i contenuti della formazione sono paragonabili. |
2 | Se il titolo di studio rientra nel settore delle scuole universitarie professionali, il ciclo di formazione estero e la formazione precedente devono comprendere qualifiche pratiche o il richiedente deve aver maturato un'esperienza professionale nel settore. |
3 | Se il titolo di studio rientra nel settore della formazione professionale, il ciclo di formazione estero deve comprendere, oltre a qualifiche teoriche, qualifiche pratiche o il richiedente deve aver maturato un'esperienza professionale nel settore. |
4 | Se le condizioni di cui al capoverso 1 lettera a o b non sono soddisfatte, la CRS può riconoscere il titolo estero come equivalente a un titolo svizzero conformemente alla legge del 13 dicembre 20023 sulla formazione professionale anche se l'esercizio della professione in Svizzera dovesse risultarne limitato. I titoli riconosciuti secondo il presente capoverso non permettono l'iscrizione nel registro delle professioni sanitarie. |
SR 811.214 Ordinanza del 13 dicembre 2019 concernente il riconoscimento dei titoli di studio esteri e l'equiparazione dei titoli di studio svizzeri conformi al diritto anteriore nelle professioni sanitarie secondo la LPSan (Ordinanza sul riconoscimento delle professioni sanitarie, ORPSan) - Ordinanza sul riconoscimento delle professioni sanitarie ORPSan Art. 6 Riconoscimento - 1 La CRS riconosce un titolo di studio estero conformemente all'articolo 10 capoverso 1 lettera b LPSan se tale titolo, comparato con uno dei titoli di studio di cui all'articolo 12 capoverso 2 LPSan, soddisfa le seguenti condizioni: |
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1 | La CRS riconosce un titolo di studio estero conformemente all'articolo 10 capoverso 1 lettera b LPSan se tale titolo, comparato con uno dei titoli di studio di cui all'articolo 12 capoverso 2 LPSan, soddisfa le seguenti condizioni: |
a | il livello di formazione è uguale; |
b | la durata della formazione è uguale; |
c | i contenuti della formazione sono paragonabili. |
2 | Se il titolo di studio rientra nel settore delle scuole universitarie professionali, il ciclo di formazione estero e la formazione precedente devono comprendere qualifiche pratiche o il richiedente deve aver maturato un'esperienza professionale nel settore. |
3 | Se il titolo di studio rientra nel settore della formazione professionale, il ciclo di formazione estero deve comprendere, oltre a qualifiche teoriche, qualifiche pratiche o il richiedente deve aver maturato un'esperienza professionale nel settore. |
4 | Se le condizioni di cui al capoverso 1 lettera a o b non sono soddisfatte, la CRS può riconoscere il titolo estero come equivalente a un titolo svizzero conformemente alla legge del 13 dicembre 20023 sulla formazione professionale anche se l'esercizio della professione in Svizzera dovesse risultarne limitato. I titoli riconosciuti secondo il presente capoverso non permettono l'iscrizione nel registro delle professioni sanitarie. |
SR 811.214 Ordinanza del 13 dicembre 2019 concernente il riconoscimento dei titoli di studio esteri e l'equiparazione dei titoli di studio svizzeri conformi al diritto anteriore nelle professioni sanitarie secondo la LPSan (Ordinanza sul riconoscimento delle professioni sanitarie, ORPSan) - Ordinanza sul riconoscimento delle professioni sanitarie ORPSan Art. 6 Riconoscimento - 1 La CRS riconosce un titolo di studio estero conformemente all'articolo 10 capoverso 1 lettera b LPSan se tale titolo, comparato con uno dei titoli di studio di cui all'articolo 12 capoverso 2 LPSan, soddisfa le seguenti condizioni: |
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1 | La CRS riconosce un titolo di studio estero conformemente all'articolo 10 capoverso 1 lettera b LPSan se tale titolo, comparato con uno dei titoli di studio di cui all'articolo 12 capoverso 2 LPSan, soddisfa le seguenti condizioni: |
a | il livello di formazione è uguale; |
b | la durata della formazione è uguale; |
c | i contenuti della formazione sono paragonabili. |
2 | Se il titolo di studio rientra nel settore delle scuole universitarie professionali, il ciclo di formazione estero e la formazione precedente devono comprendere qualifiche pratiche o il richiedente deve aver maturato un'esperienza professionale nel settore. |
3 | Se il titolo di studio rientra nel settore della formazione professionale, il ciclo di formazione estero deve comprendere, oltre a qualifiche teoriche, qualifiche pratiche o il richiedente deve aver maturato un'esperienza professionale nel settore. |
4 | Se le condizioni di cui al capoverso 1 lettera a o b non sono soddisfatte, la CRS può riconoscere il titolo estero come equivalente a un titolo svizzero conformemente alla legge del 13 dicembre 20023 sulla formazione professionale anche se l'esercizio della professione in Svizzera dovesse risultarne limitato. I titoli riconosciuti secondo il presente capoverso non permettono l'iscrizione nel registro delle professioni sanitarie. |
SR 811.214 Ordinanza del 13 dicembre 2019 concernente il riconoscimento dei titoli di studio esteri e l'equiparazione dei titoli di studio svizzeri conformi al diritto anteriore nelle professioni sanitarie secondo la LPSan (Ordinanza sul riconoscimento delle professioni sanitarie, ORPSan) - Ordinanza sul riconoscimento delle professioni sanitarie ORPSan Art. 6 Riconoscimento - 1 La CRS riconosce un titolo di studio estero conformemente all'articolo 10 capoverso 1 lettera b LPSan se tale titolo, comparato con uno dei titoli di studio di cui all'articolo 12 capoverso 2 LPSan, soddisfa le seguenti condizioni: |
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1 | La CRS riconosce un titolo di studio estero conformemente all'articolo 10 capoverso 1 lettera b LPSan se tale titolo, comparato con uno dei titoli di studio di cui all'articolo 12 capoverso 2 LPSan, soddisfa le seguenti condizioni: |
a | il livello di formazione è uguale; |
b | la durata della formazione è uguale; |
c | i contenuti della formazione sono paragonabili. |
2 | Se il titolo di studio rientra nel settore delle scuole universitarie professionali, il ciclo di formazione estero e la formazione precedente devono comprendere qualifiche pratiche o il richiedente deve aver maturato un'esperienza professionale nel settore. |
3 | Se il titolo di studio rientra nel settore della formazione professionale, il ciclo di formazione estero deve comprendere, oltre a qualifiche teoriche, qualifiche pratiche o il richiedente deve aver maturato un'esperienza professionale nel settore. |
4 | Se le condizioni di cui al capoverso 1 lettera a o b non sono soddisfatte, la CRS può riconoscere il titolo estero come equivalente a un titolo svizzero conformemente alla legge del 13 dicembre 20023 sulla formazione professionale anche se l'esercizio della professione in Svizzera dovesse risultarne limitato. I titoli riconosciuti secondo il presente capoverso non permettono l'iscrizione nel registro delle professioni sanitarie. |
SR 811.214 Ordinanza del 13 dicembre 2019 concernente il riconoscimento dei titoli di studio esteri e l'equiparazione dei titoli di studio svizzeri conformi al diritto anteriore nelle professioni sanitarie secondo la LPSan (Ordinanza sul riconoscimento delle professioni sanitarie, ORPSan) - Ordinanza sul riconoscimento delle professioni sanitarie ORPSan Art. 6 Riconoscimento - 1 La CRS riconosce un titolo di studio estero conformemente all'articolo 10 capoverso 1 lettera b LPSan se tale titolo, comparato con uno dei titoli di studio di cui all'articolo 12 capoverso 2 LPSan, soddisfa le seguenti condizioni: |
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1 | La CRS riconosce un titolo di studio estero conformemente all'articolo 10 capoverso 1 lettera b LPSan se tale titolo, comparato con uno dei titoli di studio di cui all'articolo 12 capoverso 2 LPSan, soddisfa le seguenti condizioni: |
a | il livello di formazione è uguale; |
b | la durata della formazione è uguale; |
c | i contenuti della formazione sono paragonabili. |
2 | Se il titolo di studio rientra nel settore delle scuole universitarie professionali, il ciclo di formazione estero e la formazione precedente devono comprendere qualifiche pratiche o il richiedente deve aver maturato un'esperienza professionale nel settore. |
3 | Se il titolo di studio rientra nel settore della formazione professionale, il ciclo di formazione estero deve comprendere, oltre a qualifiche teoriche, qualifiche pratiche o il richiedente deve aver maturato un'esperienza professionale nel settore. |
4 | Se le condizioni di cui al capoverso 1 lettera a o b non sono soddisfatte, la CRS può riconoscere il titolo estero come equivalente a un titolo svizzero conformemente alla legge del 13 dicembre 20023 sulla formazione professionale anche se l'esercizio della professione in Svizzera dovesse risultarne limitato. I titoli riconosciuti secondo il presente capoverso non permettono l'iscrizione nel registro delle professioni sanitarie. |
SR 811.214 Ordinanza del 13 dicembre 2019 concernente il riconoscimento dei titoli di studio esteri e l'equiparazione dei titoli di studio svizzeri conformi al diritto anteriore nelle professioni sanitarie secondo la LPSan (Ordinanza sul riconoscimento delle professioni sanitarie, ORPSan) - Ordinanza sul riconoscimento delle professioni sanitarie ORPSan Art. 6 Riconoscimento - 1 La CRS riconosce un titolo di studio estero conformemente all'articolo 10 capoverso 1 lettera b LPSan se tale titolo, comparato con uno dei titoli di studio di cui all'articolo 12 capoverso 2 LPSan, soddisfa le seguenti condizioni: |
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1 | La CRS riconosce un titolo di studio estero conformemente all'articolo 10 capoverso 1 lettera b LPSan se tale titolo, comparato con uno dei titoli di studio di cui all'articolo 12 capoverso 2 LPSan, soddisfa le seguenti condizioni: |
a | il livello di formazione è uguale; |
b | la durata della formazione è uguale; |
c | i contenuti della formazione sono paragonabili. |
2 | Se il titolo di studio rientra nel settore delle scuole universitarie professionali, il ciclo di formazione estero e la formazione precedente devono comprendere qualifiche pratiche o il richiedente deve aver maturato un'esperienza professionale nel settore. |
3 | Se il titolo di studio rientra nel settore della formazione professionale, il ciclo di formazione estero deve comprendere, oltre a qualifiche teoriche, qualifiche pratiche o il richiedente deve aver maturato un'esperienza professionale nel settore. |
4 | Se le condizioni di cui al capoverso 1 lettera a o b non sono soddisfatte, la CRS può riconoscere il titolo estero come equivalente a un titolo svizzero conformemente alla legge del 13 dicembre 20023 sulla formazione professionale anche se l'esercizio della professione in Svizzera dovesse risultarne limitato. I titoli riconosciuti secondo il presente capoverso non permettono l'iscrizione nel registro delle professioni sanitarie. |
SR 811.214 Ordinanza del 13 dicembre 2019 concernente il riconoscimento dei titoli di studio esteri e l'equiparazione dei titoli di studio svizzeri conformi al diritto anteriore nelle professioni sanitarie secondo la LPSan (Ordinanza sul riconoscimento delle professioni sanitarie, ORPSan) - Ordinanza sul riconoscimento delle professioni sanitarie ORPSan Art. 6 Riconoscimento - 1 La CRS riconosce un titolo di studio estero conformemente all'articolo 10 capoverso 1 lettera b LPSan se tale titolo, comparato con uno dei titoli di studio di cui all'articolo 12 capoverso 2 LPSan, soddisfa le seguenti condizioni: |
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1 | La CRS riconosce un titolo di studio estero conformemente all'articolo 10 capoverso 1 lettera b LPSan se tale titolo, comparato con uno dei titoli di studio di cui all'articolo 12 capoverso 2 LPSan, soddisfa le seguenti condizioni: |
a | il livello di formazione è uguale; |
b | la durata della formazione è uguale; |
c | i contenuti della formazione sono paragonabili. |
2 | Se il titolo di studio rientra nel settore delle scuole universitarie professionali, il ciclo di formazione estero e la formazione precedente devono comprendere qualifiche pratiche o il richiedente deve aver maturato un'esperienza professionale nel settore. |
3 | Se il titolo di studio rientra nel settore della formazione professionale, il ciclo di formazione estero deve comprendere, oltre a qualifiche teoriche, qualifiche pratiche o il richiedente deve aver maturato un'esperienza professionale nel settore. |
4 | Se le condizioni di cui al capoverso 1 lettera a o b non sono soddisfatte, la CRS può riconoscere il titolo estero come equivalente a un titolo svizzero conformemente alla legge del 13 dicembre 20023 sulla formazione professionale anche se l'esercizio della professione in Svizzera dovesse risultarne limitato. I titoli riconosciuti secondo il presente capoverso non permettono l'iscrizione nel registro delle professioni sanitarie. |
SR 811.214 Ordinanza del 13 dicembre 2019 concernente il riconoscimento dei titoli di studio esteri e l'equiparazione dei titoli di studio svizzeri conformi al diritto anteriore nelle professioni sanitarie secondo la LPSan (Ordinanza sul riconoscimento delle professioni sanitarie, ORPSan) - Ordinanza sul riconoscimento delle professioni sanitarie ORPSan Art. 6 Riconoscimento - 1 La CRS riconosce un titolo di studio estero conformemente all'articolo 10 capoverso 1 lettera b LPSan se tale titolo, comparato con uno dei titoli di studio di cui all'articolo 12 capoverso 2 LPSan, soddisfa le seguenti condizioni: |
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1 | La CRS riconosce un titolo di studio estero conformemente all'articolo 10 capoverso 1 lettera b LPSan se tale titolo, comparato con uno dei titoli di studio di cui all'articolo 12 capoverso 2 LPSan, soddisfa le seguenti condizioni: |
a | il livello di formazione è uguale; |
b | la durata della formazione è uguale; |
c | i contenuti della formazione sono paragonabili. |
2 | Se il titolo di studio rientra nel settore delle scuole universitarie professionali, il ciclo di formazione estero e la formazione precedente devono comprendere qualifiche pratiche o il richiedente deve aver maturato un'esperienza professionale nel settore. |
3 | Se il titolo di studio rientra nel settore della formazione professionale, il ciclo di formazione estero deve comprendere, oltre a qualifiche teoriche, qualifiche pratiche o il richiedente deve aver maturato un'esperienza professionale nel settore. |
4 | Se le condizioni di cui al capoverso 1 lettera a o b non sono soddisfatte, la CRS può riconoscere il titolo estero come equivalente a un titolo svizzero conformemente alla legge del 13 dicembre 20023 sulla formazione professionale anche se l'esercizio della professione in Svizzera dovesse risultarne limitato. I titoli riconosciuti secondo il presente capoverso non permettono l'iscrizione nel registro delle professioni sanitarie. |
SR 811.214 Ordinanza del 13 dicembre 2019 concernente il riconoscimento dei titoli di studio esteri e l'equiparazione dei titoli di studio svizzeri conformi al diritto anteriore nelle professioni sanitarie secondo la LPSan (Ordinanza sul riconoscimento delle professioni sanitarie, ORPSan) - Ordinanza sul riconoscimento delle professioni sanitarie ORPSan Art. 6 Riconoscimento - 1 La CRS riconosce un titolo di studio estero conformemente all'articolo 10 capoverso 1 lettera b LPSan se tale titolo, comparato con uno dei titoli di studio di cui all'articolo 12 capoverso 2 LPSan, soddisfa le seguenti condizioni: |
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1 | La CRS riconosce un titolo di studio estero conformemente all'articolo 10 capoverso 1 lettera b LPSan se tale titolo, comparato con uno dei titoli di studio di cui all'articolo 12 capoverso 2 LPSan, soddisfa le seguenti condizioni: |
a | il livello di formazione è uguale; |
b | la durata della formazione è uguale; |
c | i contenuti della formazione sono paragonabili. |
2 | Se il titolo di studio rientra nel settore delle scuole universitarie professionali, il ciclo di formazione estero e la formazione precedente devono comprendere qualifiche pratiche o il richiedente deve aver maturato un'esperienza professionale nel settore. |
3 | Se il titolo di studio rientra nel settore della formazione professionale, il ciclo di formazione estero deve comprendere, oltre a qualifiche teoriche, qualifiche pratiche o il richiedente deve aver maturato un'esperienza professionale nel settore. |
4 | Se le condizioni di cui al capoverso 1 lettera a o b non sono soddisfatte, la CRS può riconoscere il titolo estero come equivalente a un titolo svizzero conformemente alla legge del 13 dicembre 20023 sulla formazione professionale anche se l'esercizio della professione in Svizzera dovesse risultarne limitato. I titoli riconosciuti secondo il presente capoverso non permettono l'iscrizione nel registro delle professioni sanitarie. |
SR 811.214 Ordinanza del 13 dicembre 2019 concernente il riconoscimento dei titoli di studio esteri e l'equiparazione dei titoli di studio svizzeri conformi al diritto anteriore nelle professioni sanitarie secondo la LPSan (Ordinanza sul riconoscimento delle professioni sanitarie, ORPSan) - Ordinanza sul riconoscimento delle professioni sanitarie ORPSan Art. 6 Riconoscimento - 1 La CRS riconosce un titolo di studio estero conformemente all'articolo 10 capoverso 1 lettera b LPSan se tale titolo, comparato con uno dei titoli di studio di cui all'articolo 12 capoverso 2 LPSan, soddisfa le seguenti condizioni: |
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1 | La CRS riconosce un titolo di studio estero conformemente all'articolo 10 capoverso 1 lettera b LPSan se tale titolo, comparato con uno dei titoli di studio di cui all'articolo 12 capoverso 2 LPSan, soddisfa le seguenti condizioni: |
a | il livello di formazione è uguale; |
b | la durata della formazione è uguale; |
c | i contenuti della formazione sono paragonabili. |
2 | Se il titolo di studio rientra nel settore delle scuole universitarie professionali, il ciclo di formazione estero e la formazione precedente devono comprendere qualifiche pratiche o il richiedente deve aver maturato un'esperienza professionale nel settore. |
3 | Se il titolo di studio rientra nel settore della formazione professionale, il ciclo di formazione estero deve comprendere, oltre a qualifiche teoriche, qualifiche pratiche o il richiedente deve aver maturato un'esperienza professionale nel settore. |
4 | Se le condizioni di cui al capoverso 1 lettera a o b non sono soddisfatte, la CRS può riconoscere il titolo estero come equivalente a un titolo svizzero conformemente alla legge del 13 dicembre 20023 sulla formazione professionale anche se l'esercizio della professione in Svizzera dovesse risultarne limitato. I titoli riconosciuti secondo il presente capoverso non permettono l'iscrizione nel registro delle professioni sanitarie. |
SR 811.214 Ordinanza del 13 dicembre 2019 concernente il riconoscimento dei titoli di studio esteri e l'equiparazione dei titoli di studio svizzeri conformi al diritto anteriore nelle professioni sanitarie secondo la LPSan (Ordinanza sul riconoscimento delle professioni sanitarie, ORPSan) - Ordinanza sul riconoscimento delle professioni sanitarie ORPSan Art. 6 Riconoscimento - 1 La CRS riconosce un titolo di studio estero conformemente all'articolo 10 capoverso 1 lettera b LPSan se tale titolo, comparato con uno dei titoli di studio di cui all'articolo 12 capoverso 2 LPSan, soddisfa le seguenti condizioni: |
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1 | La CRS riconosce un titolo di studio estero conformemente all'articolo 10 capoverso 1 lettera b LPSan se tale titolo, comparato con uno dei titoli di studio di cui all'articolo 12 capoverso 2 LPSan, soddisfa le seguenti condizioni: |
a | il livello di formazione è uguale; |
b | la durata della formazione è uguale; |
c | i contenuti della formazione sono paragonabili. |
2 | Se il titolo di studio rientra nel settore delle scuole universitarie professionali, il ciclo di formazione estero e la formazione precedente devono comprendere qualifiche pratiche o il richiedente deve aver maturato un'esperienza professionale nel settore. |
3 | Se il titolo di studio rientra nel settore della formazione professionale, il ciclo di formazione estero deve comprendere, oltre a qualifiche teoriche, qualifiche pratiche o il richiedente deve aver maturato un'esperienza professionale nel settore. |
4 | Se le condizioni di cui al capoverso 1 lettera a o b non sono soddisfatte, la CRS può riconoscere il titolo estero come equivalente a un titolo svizzero conformemente alla legge del 13 dicembre 20023 sulla formazione professionale anche se l'esercizio della professione in Svizzera dovesse risultarne limitato. I titoli riconosciuti secondo il presente capoverso non permettono l'iscrizione nel registro delle professioni sanitarie. |
SR 811.214 Ordinanza del 13 dicembre 2019 concernente il riconoscimento dei titoli di studio esteri e l'equiparazione dei titoli di studio svizzeri conformi al diritto anteriore nelle professioni sanitarie secondo la LPSan (Ordinanza sul riconoscimento delle professioni sanitarie, ORPSan) - Ordinanza sul riconoscimento delle professioni sanitarie ORPSan Art. 7 Provvedimenti di compensazione - 1 Se le condizioni di cui all'articolo 6 capoversi 1-3 non sono tutte soddisfatte, la CRS adotta provvedimenti atti a compensare le differenze tra il titolo di studio estero e quello svizzero (provvedimenti di compensazione), in particolare sotto forma di un esame di idoneità o di un ciclo di formazione di adeguamento. A tal fine può avvalersi di esperti. |
|
1 | Se le condizioni di cui all'articolo 6 capoversi 1-3 non sono tutte soddisfatte, la CRS adotta provvedimenti atti a compensare le differenze tra il titolo di studio estero e quello svizzero (provvedimenti di compensazione), in particolare sotto forma di un esame di idoneità o di un ciclo di formazione di adeguamento. A tal fine può avvalersi di esperti. |
2 | Qualora la compensazione dovesse comportare lo svolgimento di una parte significativa della formazione svizzera, il ricorso ai provvedimenti di compensazione è escluso. |
3 | I costi dei provvedimenti di compensazione sono a carico dei candidati. |
SR 811.214 Ordinanza del 13 dicembre 2019 concernente il riconoscimento dei titoli di studio esteri e l'equiparazione dei titoli di studio svizzeri conformi al diritto anteriore nelle professioni sanitarie secondo la LPSan (Ordinanza sul riconoscimento delle professioni sanitarie, ORPSan) - Ordinanza sul riconoscimento delle professioni sanitarie ORPSan Art. 7 Provvedimenti di compensazione - 1 Se le condizioni di cui all'articolo 6 capoversi 1-3 non sono tutte soddisfatte, la CRS adotta provvedimenti atti a compensare le differenze tra il titolo di studio estero e quello svizzero (provvedimenti di compensazione), in particolare sotto forma di un esame di idoneità o di un ciclo di formazione di adeguamento. A tal fine può avvalersi di esperti. |
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1 | Se le condizioni di cui all'articolo 6 capoversi 1-3 non sono tutte soddisfatte, la CRS adotta provvedimenti atti a compensare le differenze tra il titolo di studio estero e quello svizzero (provvedimenti di compensazione), in particolare sotto forma di un esame di idoneità o di un ciclo di formazione di adeguamento. A tal fine può avvalersi di esperti. |
2 | Qualora la compensazione dovesse comportare lo svolgimento di una parte significativa della formazione svizzera, il ricorso ai provvedimenti di compensazione è escluso. |
3 | I costi dei provvedimenti di compensazione sono a carico dei candidati. |
SR 811.214 Ordinanza del 13 dicembre 2019 concernente il riconoscimento dei titoli di studio esteri e l'equiparazione dei titoli di studio svizzeri conformi al diritto anteriore nelle professioni sanitarie secondo la LPSan (Ordinanza sul riconoscimento delle professioni sanitarie, ORPSan) - Ordinanza sul riconoscimento delle professioni sanitarie ORPSan Art. 7 Provvedimenti di compensazione - 1 Se le condizioni di cui all'articolo 6 capoversi 1-3 non sono tutte soddisfatte, la CRS adotta provvedimenti atti a compensare le differenze tra il titolo di studio estero e quello svizzero (provvedimenti di compensazione), in particolare sotto forma di un esame di idoneità o di un ciclo di formazione di adeguamento. A tal fine può avvalersi di esperti. |
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1 | Se le condizioni di cui all'articolo 6 capoversi 1-3 non sono tutte soddisfatte, la CRS adotta provvedimenti atti a compensare le differenze tra il titolo di studio estero e quello svizzero (provvedimenti di compensazione), in particolare sotto forma di un esame di idoneità o di un ciclo di formazione di adeguamento. A tal fine può avvalersi di esperti. |
2 | Qualora la compensazione dovesse comportare lo svolgimento di una parte significativa della formazione svizzera, il ricorso ai provvedimenti di compensazione è escluso. |
3 | I costi dei provvedimenti di compensazione sono a carico dei candidati. |
SR 811.21 Legge federale del 30 settembre 2016 sulle professioni sanitarie (LPSan) LPSan Art. 10 - 1 Un titolo di studio estero è riconosciuto se la sua equivalenza con un titolo di studio svizzero di cui all'articolo 12 capoverso 2: |
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1 | Un titolo di studio estero è riconosciuto se la sua equivalenza con un titolo di studio svizzero di cui all'articolo 12 capoverso 2: |
a | è prevista da un accordo sul reciproco riconoscimento concluso con lo Stato interessato o con un'organizzazione sovrastatale; o |
b | è dimostrata nel singolo caso in base al livello, ai contenuti e alla durata del ciclo di studio e alle qualifiche pratiche contenutevi. |
2 | Un titolo di studio estero riconosciuto esplica, ai fini dell'esercizio della professione in Svizzera, i medesimi effetti del corrispondente titolo di studio svizzero. |
3 | Il Consiglio federale disciplina il riconoscimento di titoli di studio esteri nel campo di applicazione della presente legge. Può delegare tale compito a terzi. Questi ultimi possono riscuotere emolumenti per le loro prestazioni. Il Consiglio federale disciplina gli emolumenti. |
4 | Il Consiglio federale può subordinare il riconoscimento di titoli di studio esteri a provvedimenti di compensazione. |
SR 811.214 Ordinanza del 13 dicembre 2019 concernente il riconoscimento dei titoli di studio esteri e l'equiparazione dei titoli di studio svizzeri conformi al diritto anteriore nelle professioni sanitarie secondo la LPSan (Ordinanza sul riconoscimento delle professioni sanitarie, ORPSan) - Ordinanza sul riconoscimento delle professioni sanitarie ORPSan Art. 6 Riconoscimento - 1 La CRS riconosce un titolo di studio estero conformemente all'articolo 10 capoverso 1 lettera b LPSan se tale titolo, comparato con uno dei titoli di studio di cui all'articolo 12 capoverso 2 LPSan, soddisfa le seguenti condizioni: |
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1 | La CRS riconosce un titolo di studio estero conformemente all'articolo 10 capoverso 1 lettera b LPSan se tale titolo, comparato con uno dei titoli di studio di cui all'articolo 12 capoverso 2 LPSan, soddisfa le seguenti condizioni: |
a | il livello di formazione è uguale; |
b | la durata della formazione è uguale; |
c | i contenuti della formazione sono paragonabili. |
2 | Se il titolo di studio rientra nel settore delle scuole universitarie professionali, il ciclo di formazione estero e la formazione precedente devono comprendere qualifiche pratiche o il richiedente deve aver maturato un'esperienza professionale nel settore. |
3 | Se il titolo di studio rientra nel settore della formazione professionale, il ciclo di formazione estero deve comprendere, oltre a qualifiche teoriche, qualifiche pratiche o il richiedente deve aver maturato un'esperienza professionale nel settore. |
4 | Se le condizioni di cui al capoverso 1 lettera a o b non sono soddisfatte, la CRS può riconoscere il titolo estero come equivalente a un titolo svizzero conformemente alla legge del 13 dicembre 20023 sulla formazione professionale anche se l'esercizio della professione in Svizzera dovesse risultarne limitato. I titoli riconosciuti secondo il presente capoverso non permettono l'iscrizione nel registro delle professioni sanitarie. |
SR 811.21 Legge federale del 30 settembre 2016 sulle professioni sanitarie (LPSan) LPSan Art. 10 - 1 Un titolo di studio estero è riconosciuto se la sua equivalenza con un titolo di studio svizzero di cui all'articolo 12 capoverso 2: |
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1 | Un titolo di studio estero è riconosciuto se la sua equivalenza con un titolo di studio svizzero di cui all'articolo 12 capoverso 2: |
a | è prevista da un accordo sul reciproco riconoscimento concluso con lo Stato interessato o con un'organizzazione sovrastatale; o |
b | è dimostrata nel singolo caso in base al livello, ai contenuti e alla durata del ciclo di studio e alle qualifiche pratiche contenutevi. |
2 | Un titolo di studio estero riconosciuto esplica, ai fini dell'esercizio della professione in Svizzera, i medesimi effetti del corrispondente titolo di studio svizzero. |
3 | Il Consiglio federale disciplina il riconoscimento di titoli di studio esteri nel campo di applicazione della presente legge. Può delegare tale compito a terzi. Questi ultimi possono riscuotere emolumenti per le loro prestazioni. Il Consiglio federale disciplina gli emolumenti. |
4 | Il Consiglio federale può subordinare il riconoscimento di titoli di studio esteri a provvedimenti di compensazione. |
SR 811.214 Ordinanza del 13 dicembre 2019 concernente il riconoscimento dei titoli di studio esteri e l'equiparazione dei titoli di studio svizzeri conformi al diritto anteriore nelle professioni sanitarie secondo la LPSan (Ordinanza sul riconoscimento delle professioni sanitarie, ORPSan) - Ordinanza sul riconoscimento delle professioni sanitarie ORPSan Art. 6 Riconoscimento - 1 La CRS riconosce un titolo di studio estero conformemente all'articolo 10 capoverso 1 lettera b LPSan se tale titolo, comparato con uno dei titoli di studio di cui all'articolo 12 capoverso 2 LPSan, soddisfa le seguenti condizioni: |
|
1 | La CRS riconosce un titolo di studio estero conformemente all'articolo 10 capoverso 1 lettera b LPSan se tale titolo, comparato con uno dei titoli di studio di cui all'articolo 12 capoverso 2 LPSan, soddisfa le seguenti condizioni: |
a | il livello di formazione è uguale; |
b | la durata della formazione è uguale; |
c | i contenuti della formazione sono paragonabili. |
2 | Se il titolo di studio rientra nel settore delle scuole universitarie professionali, il ciclo di formazione estero e la formazione precedente devono comprendere qualifiche pratiche o il richiedente deve aver maturato un'esperienza professionale nel settore. |
3 | Se il titolo di studio rientra nel settore della formazione professionale, il ciclo di formazione estero deve comprendere, oltre a qualifiche teoriche, qualifiche pratiche o il richiedente deve aver maturato un'esperienza professionale nel settore. |
4 | Se le condizioni di cui al capoverso 1 lettera a o b non sono soddisfatte, la CRS può riconoscere il titolo estero come equivalente a un titolo svizzero conformemente alla legge del 13 dicembre 20023 sulla formazione professionale anche se l'esercizio della professione in Svizzera dovesse risultarne limitato. I titoli riconosciuti secondo il presente capoverso non permettono l'iscrizione nel registro delle professioni sanitarie. |
SR 811.21 Legge federale del 30 settembre 2016 sulle professioni sanitarie (LPSan) LPSan Art. 10 - 1 Un titolo di studio estero è riconosciuto se la sua equivalenza con un titolo di studio svizzero di cui all'articolo 12 capoverso 2: |
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1 | Un titolo di studio estero è riconosciuto se la sua equivalenza con un titolo di studio svizzero di cui all'articolo 12 capoverso 2: |
a | è prevista da un accordo sul reciproco riconoscimento concluso con lo Stato interessato o con un'organizzazione sovrastatale; o |
b | è dimostrata nel singolo caso in base al livello, ai contenuti e alla durata del ciclo di studio e alle qualifiche pratiche contenutevi. |
2 | Un titolo di studio estero riconosciuto esplica, ai fini dell'esercizio della professione in Svizzera, i medesimi effetti del corrispondente titolo di studio svizzero. |
3 | Il Consiglio federale disciplina il riconoscimento di titoli di studio esteri nel campo di applicazione della presente legge. Può delegare tale compito a terzi. Questi ultimi possono riscuotere emolumenti per le loro prestazioni. Il Consiglio federale disciplina gli emolumenti. |
4 | Il Consiglio federale può subordinare il riconoscimento di titoli di studio esteri a provvedimenti di compensazione. |
SR 811.214 Ordinanza del 13 dicembre 2019 concernente il riconoscimento dei titoli di studio esteri e l'equiparazione dei titoli di studio svizzeri conformi al diritto anteriore nelle professioni sanitarie secondo la LPSan (Ordinanza sul riconoscimento delle professioni sanitarie, ORPSan) - Ordinanza sul riconoscimento delle professioni sanitarie ORPSan Art. 6 Riconoscimento - 1 La CRS riconosce un titolo di studio estero conformemente all'articolo 10 capoverso 1 lettera b LPSan se tale titolo, comparato con uno dei titoli di studio di cui all'articolo 12 capoverso 2 LPSan, soddisfa le seguenti condizioni: |
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1 | La CRS riconosce un titolo di studio estero conformemente all'articolo 10 capoverso 1 lettera b LPSan se tale titolo, comparato con uno dei titoli di studio di cui all'articolo 12 capoverso 2 LPSan, soddisfa le seguenti condizioni: |
a | il livello di formazione è uguale; |
b | la durata della formazione è uguale; |
c | i contenuti della formazione sono paragonabili. |
2 | Se il titolo di studio rientra nel settore delle scuole universitarie professionali, il ciclo di formazione estero e la formazione precedente devono comprendere qualifiche pratiche o il richiedente deve aver maturato un'esperienza professionale nel settore. |
3 | Se il titolo di studio rientra nel settore della formazione professionale, il ciclo di formazione estero deve comprendere, oltre a qualifiche teoriche, qualifiche pratiche o il richiedente deve aver maturato un'esperienza professionale nel settore. |
4 | Se le condizioni di cui al capoverso 1 lettera a o b non sono soddisfatte, la CRS può riconoscere il titolo estero come equivalente a un titolo svizzero conformemente alla legge del 13 dicembre 20023 sulla formazione professionale anche se l'esercizio della professione in Svizzera dovesse risultarne limitato. I titoli riconosciuti secondo il presente capoverso non permettono l'iscrizione nel registro delle professioni sanitarie. |
SR 811.214 Ordinanza del 13 dicembre 2019 concernente il riconoscimento dei titoli di studio esteri e l'equiparazione dei titoli di studio svizzeri conformi al diritto anteriore nelle professioni sanitarie secondo la LPSan (Ordinanza sul riconoscimento delle professioni sanitarie, ORPSan) - Ordinanza sul riconoscimento delle professioni sanitarie ORPSan Art. 6 Riconoscimento - 1 La CRS riconosce un titolo di studio estero conformemente all'articolo 10 capoverso 1 lettera b LPSan se tale titolo, comparato con uno dei titoli di studio di cui all'articolo 12 capoverso 2 LPSan, soddisfa le seguenti condizioni: |
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1 | La CRS riconosce un titolo di studio estero conformemente all'articolo 10 capoverso 1 lettera b LPSan se tale titolo, comparato con uno dei titoli di studio di cui all'articolo 12 capoverso 2 LPSan, soddisfa le seguenti condizioni: |
a | il livello di formazione è uguale; |
b | la durata della formazione è uguale; |
c | i contenuti della formazione sono paragonabili. |
2 | Se il titolo di studio rientra nel settore delle scuole universitarie professionali, il ciclo di formazione estero e la formazione precedente devono comprendere qualifiche pratiche o il richiedente deve aver maturato un'esperienza professionale nel settore. |
3 | Se il titolo di studio rientra nel settore della formazione professionale, il ciclo di formazione estero deve comprendere, oltre a qualifiche teoriche, qualifiche pratiche o il richiedente deve aver maturato un'esperienza professionale nel settore. |
4 | Se le condizioni di cui al capoverso 1 lettera a o b non sono soddisfatte, la CRS può riconoscere il titolo estero come equivalente a un titolo svizzero conformemente alla legge del 13 dicembre 20023 sulla formazione professionale anche se l'esercizio della professione in Svizzera dovesse risultarne limitato. I titoli riconosciuti secondo il presente capoverso non permettono l'iscrizione nel registro delle professioni sanitarie. |
SR 811.214 Ordinanza del 13 dicembre 2019 concernente il riconoscimento dei titoli di studio esteri e l'equiparazione dei titoli di studio svizzeri conformi al diritto anteriore nelle professioni sanitarie secondo la LPSan (Ordinanza sul riconoscimento delle professioni sanitarie, ORPSan) - Ordinanza sul riconoscimento delle professioni sanitarie ORPSan Art. 6 Riconoscimento - 1 La CRS riconosce un titolo di studio estero conformemente all'articolo 10 capoverso 1 lettera b LPSan se tale titolo, comparato con uno dei titoli di studio di cui all'articolo 12 capoverso 2 LPSan, soddisfa le seguenti condizioni: |
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1 | La CRS riconosce un titolo di studio estero conformemente all'articolo 10 capoverso 1 lettera b LPSan se tale titolo, comparato con uno dei titoli di studio di cui all'articolo 12 capoverso 2 LPSan, soddisfa le seguenti condizioni: |
a | il livello di formazione è uguale; |
b | la durata della formazione è uguale; |
c | i contenuti della formazione sono paragonabili. |
2 | Se il titolo di studio rientra nel settore delle scuole universitarie professionali, il ciclo di formazione estero e la formazione precedente devono comprendere qualifiche pratiche o il richiedente deve aver maturato un'esperienza professionale nel settore. |
3 | Se il titolo di studio rientra nel settore della formazione professionale, il ciclo di formazione estero deve comprendere, oltre a qualifiche teoriche, qualifiche pratiche o il richiedente deve aver maturato un'esperienza professionale nel settore. |
4 | Se le condizioni di cui al capoverso 1 lettera a o b non sono soddisfatte, la CRS può riconoscere il titolo estero come equivalente a un titolo svizzero conformemente alla legge del 13 dicembre 20023 sulla formazione professionale anche se l'esercizio della professione in Svizzera dovesse risultarne limitato. I titoli riconosciuti secondo il presente capoverso non permettono l'iscrizione nel registro delle professioni sanitarie. |
SR 811.214 Ordinanza del 13 dicembre 2019 concernente il riconoscimento dei titoli di studio esteri e l'equiparazione dei titoli di studio svizzeri conformi al diritto anteriore nelle professioni sanitarie secondo la LPSan (Ordinanza sul riconoscimento delle professioni sanitarie, ORPSan) - Ordinanza sul riconoscimento delle professioni sanitarie ORPSan Art. 7 Provvedimenti di compensazione - 1 Se le condizioni di cui all'articolo 6 capoversi 1-3 non sono tutte soddisfatte, la CRS adotta provvedimenti atti a compensare le differenze tra il titolo di studio estero e quello svizzero (provvedimenti di compensazione), in particolare sotto forma di un esame di idoneità o di un ciclo di formazione di adeguamento. A tal fine può avvalersi di esperti. |
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1 | Se le condizioni di cui all'articolo 6 capoversi 1-3 non sono tutte soddisfatte, la CRS adotta provvedimenti atti a compensare le differenze tra il titolo di studio estero e quello svizzero (provvedimenti di compensazione), in particolare sotto forma di un esame di idoneità o di un ciclo di formazione di adeguamento. A tal fine può avvalersi di esperti. |
2 | Qualora la compensazione dovesse comportare lo svolgimento di una parte significativa della formazione svizzera, il ricorso ai provvedimenti di compensazione è escluso. |
3 | I costi dei provvedimenti di compensazione sono a carico dei candidati. |
SR 811.214 Ordinanza del 13 dicembre 2019 concernente il riconoscimento dei titoli di studio esteri e l'equiparazione dei titoli di studio svizzeri conformi al diritto anteriore nelle professioni sanitarie secondo la LPSan (Ordinanza sul riconoscimento delle professioni sanitarie, ORPSan) - Ordinanza sul riconoscimento delle professioni sanitarie ORPSan Art. 7 Provvedimenti di compensazione - 1 Se le condizioni di cui all'articolo 6 capoversi 1-3 non sono tutte soddisfatte, la CRS adotta provvedimenti atti a compensare le differenze tra il titolo di studio estero e quello svizzero (provvedimenti di compensazione), in particolare sotto forma di un esame di idoneità o di un ciclo di formazione di adeguamento. A tal fine può avvalersi di esperti. |
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1 | Se le condizioni di cui all'articolo 6 capoversi 1-3 non sono tutte soddisfatte, la CRS adotta provvedimenti atti a compensare le differenze tra il titolo di studio estero e quello svizzero (provvedimenti di compensazione), in particolare sotto forma di un esame di idoneità o di un ciclo di formazione di adeguamento. A tal fine può avvalersi di esperti. |
2 | Qualora la compensazione dovesse comportare lo svolgimento di una parte significativa della formazione svizzera, il ricorso ai provvedimenti di compensazione è escluso. |
3 | I costi dei provvedimenti di compensazione sono a carico dei candidati. |
SR 811.214 Ordinanza del 13 dicembre 2019 concernente il riconoscimento dei titoli di studio esteri e l'equiparazione dei titoli di studio svizzeri conformi al diritto anteriore nelle professioni sanitarie secondo la LPSan (Ordinanza sul riconoscimento delle professioni sanitarie, ORPSan) - Ordinanza sul riconoscimento delle professioni sanitarie ORPSan Art. 6 Riconoscimento - 1 La CRS riconosce un titolo di studio estero conformemente all'articolo 10 capoverso 1 lettera b LPSan se tale titolo, comparato con uno dei titoli di studio di cui all'articolo 12 capoverso 2 LPSan, soddisfa le seguenti condizioni: |
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1 | La CRS riconosce un titolo di studio estero conformemente all'articolo 10 capoverso 1 lettera b LPSan se tale titolo, comparato con uno dei titoli di studio di cui all'articolo 12 capoverso 2 LPSan, soddisfa le seguenti condizioni: |
a | il livello di formazione è uguale; |
b | la durata della formazione è uguale; |
c | i contenuti della formazione sono paragonabili. |
2 | Se il titolo di studio rientra nel settore delle scuole universitarie professionali, il ciclo di formazione estero e la formazione precedente devono comprendere qualifiche pratiche o il richiedente deve aver maturato un'esperienza professionale nel settore. |
3 | Se il titolo di studio rientra nel settore della formazione professionale, il ciclo di formazione estero deve comprendere, oltre a qualifiche teoriche, qualifiche pratiche o il richiedente deve aver maturato un'esperienza professionale nel settore. |
4 | Se le condizioni di cui al capoverso 1 lettera a o b non sono soddisfatte, la CRS può riconoscere il titolo estero come equivalente a un titolo svizzero conformemente alla legge del 13 dicembre 20023 sulla formazione professionale anche se l'esercizio della professione in Svizzera dovesse risultarne limitato. I titoli riconosciuti secondo il presente capoverso non permettono l'iscrizione nel registro delle professioni sanitarie. |
SR 811.214 Ordinanza del 13 dicembre 2019 concernente il riconoscimento dei titoli di studio esteri e l'equiparazione dei titoli di studio svizzeri conformi al diritto anteriore nelle professioni sanitarie secondo la LPSan (Ordinanza sul riconoscimento delle professioni sanitarie, ORPSan) - Ordinanza sul riconoscimento delle professioni sanitarie ORPSan Art. 7 Provvedimenti di compensazione - 1 Se le condizioni di cui all'articolo 6 capoversi 1-3 non sono tutte soddisfatte, la CRS adotta provvedimenti atti a compensare le differenze tra il titolo di studio estero e quello svizzero (provvedimenti di compensazione), in particolare sotto forma di un esame di idoneità o di un ciclo di formazione di adeguamento. A tal fine può avvalersi di esperti. |
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1 | Se le condizioni di cui all'articolo 6 capoversi 1-3 non sono tutte soddisfatte, la CRS adotta provvedimenti atti a compensare le differenze tra il titolo di studio estero e quello svizzero (provvedimenti di compensazione), in particolare sotto forma di un esame di idoneità o di un ciclo di formazione di adeguamento. A tal fine può avvalersi di esperti. |
2 | Qualora la compensazione dovesse comportare lo svolgimento di una parte significativa della formazione svizzera, il ricorso ai provvedimenti di compensazione è escluso. |
3 | I costi dei provvedimenti di compensazione sono a carico dei candidati. |
SR 811.214 Ordinanza del 13 dicembre 2019 concernente il riconoscimento dei titoli di studio esteri e l'equiparazione dei titoli di studio svizzeri conformi al diritto anteriore nelle professioni sanitarie secondo la LPSan (Ordinanza sul riconoscimento delle professioni sanitarie, ORPSan) - Ordinanza sul riconoscimento delle professioni sanitarie ORPSan Art. 7 Provvedimenti di compensazione - 1 Se le condizioni di cui all'articolo 6 capoversi 1-3 non sono tutte soddisfatte, la CRS adotta provvedimenti atti a compensare le differenze tra il titolo di studio estero e quello svizzero (provvedimenti di compensazione), in particolare sotto forma di un esame di idoneità o di un ciclo di formazione di adeguamento. A tal fine può avvalersi di esperti. |
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1 | Se le condizioni di cui all'articolo 6 capoversi 1-3 non sono tutte soddisfatte, la CRS adotta provvedimenti atti a compensare le differenze tra il titolo di studio estero e quello svizzero (provvedimenti di compensazione), in particolare sotto forma di un esame di idoneità o di un ciclo di formazione di adeguamento. A tal fine può avvalersi di esperti. |
2 | Qualora la compensazione dovesse comportare lo svolgimento di una parte significativa della formazione svizzera, il ricorso ai provvedimenti di compensazione è escluso. |
3 | I costi dei provvedimenti di compensazione sono a carico dei candidati. |
SR 811.214 Ordinanza del 13 dicembre 2019 concernente il riconoscimento dei titoli di studio esteri e l'equiparazione dei titoli di studio svizzeri conformi al diritto anteriore nelle professioni sanitarie secondo la LPSan (Ordinanza sul riconoscimento delle professioni sanitarie, ORPSan) - Ordinanza sul riconoscimento delle professioni sanitarie ORPSan Art. 7 Provvedimenti di compensazione - 1 Se le condizioni di cui all'articolo 6 capoversi 1-3 non sono tutte soddisfatte, la CRS adotta provvedimenti atti a compensare le differenze tra il titolo di studio estero e quello svizzero (provvedimenti di compensazione), in particolare sotto forma di un esame di idoneità o di un ciclo di formazione di adeguamento. A tal fine può avvalersi di esperti. |
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1 | Se le condizioni di cui all'articolo 6 capoversi 1-3 non sono tutte soddisfatte, la CRS adotta provvedimenti atti a compensare le differenze tra il titolo di studio estero e quello svizzero (provvedimenti di compensazione), in particolare sotto forma di un esame di idoneità o di un ciclo di formazione di adeguamento. A tal fine può avvalersi di esperti. |
2 | Qualora la compensazione dovesse comportare lo svolgimento di una parte significativa della formazione svizzera, il ricorso ai provvedimenti di compensazione è escluso. |
3 | I costi dei provvedimenti di compensazione sono a carico dei candidati. |
SR 811.214 Ordinanza del 13 dicembre 2019 concernente il riconoscimento dei titoli di studio esteri e l'equiparazione dei titoli di studio svizzeri conformi al diritto anteriore nelle professioni sanitarie secondo la LPSan (Ordinanza sul riconoscimento delle professioni sanitarie, ORPSan) - Ordinanza sul riconoscimento delle professioni sanitarie ORPSan Art. 7 Provvedimenti di compensazione - 1 Se le condizioni di cui all'articolo 6 capoversi 1-3 non sono tutte soddisfatte, la CRS adotta provvedimenti atti a compensare le differenze tra il titolo di studio estero e quello svizzero (provvedimenti di compensazione), in particolare sotto forma di un esame di idoneità o di un ciclo di formazione di adeguamento. A tal fine può avvalersi di esperti. |
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1 | Se le condizioni di cui all'articolo 6 capoversi 1-3 non sono tutte soddisfatte, la CRS adotta provvedimenti atti a compensare le differenze tra il titolo di studio estero e quello svizzero (provvedimenti di compensazione), in particolare sotto forma di un esame di idoneità o di un ciclo di formazione di adeguamento. A tal fine può avvalersi di esperti. |
2 | Qualora la compensazione dovesse comportare lo svolgimento di una parte significativa della formazione svizzera, il ricorso ai provvedimenti di compensazione è escluso. |
3 | I costi dei provvedimenti di compensazione sono a carico dei candidati. |
SR 412.101 Ordinanza del 19 novembre 2003 sulla formazione professionale (OFPr) OFPr Art. 69a Professioni regolamentate - (art. 68 LFPr) |
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1 | La SEFRI o terzi riconoscono un titolo estero ai fini dell'esercizio di una professione regolamentata se esso, confrontato con il corrispondente diploma della formazione professionale svizzero, soddisfa le seguenti condizioni: |
a | il livello di formazione è uguale; |
b | la durata della formazione è uguale; |
c | i contenuti della formazione sono paragonabili; |
d | il ciclo di formazione estero comprende, oltre a qualifiche teoriche, qualifiche pratiche o può essere dimostrata un'esperienza professionale nel settore. |
2 | Se il titolo estero autorizza all'esercizio della corrispondente professione nello Stato d'origine, ma le condizioni di cui al capoverso 1 non sono tutte soddisfatte, la SEFRI o terzi adottano, se necessario in collaborazione con esperti, provvedimenti atti a compensare le differenze tra il titolo estero e il titolo svizzero (provvedimenti di compensazione), in particolare sotto forma di esame di idoneità o di ciclo di formazione di adeguamento. Qualora la compensazione dovesse comportare lo svolgimento di gran parte della formazione svizzera il ricorso ai provvedimenti di compensazione è escluso. |
3 | I costi dei provvedimenti di compensazione sono addebitati ai candidati. |
SR 811.214 Ordinanza del 13 dicembre 2019 concernente il riconoscimento dei titoli di studio esteri e l'equiparazione dei titoli di studio svizzeri conformi al diritto anteriore nelle professioni sanitarie secondo la LPSan (Ordinanza sul riconoscimento delle professioni sanitarie, ORPSan) - Ordinanza sul riconoscimento delle professioni sanitarie ORPSan Art. 6 Riconoscimento - 1 La CRS riconosce un titolo di studio estero conformemente all'articolo 10 capoverso 1 lettera b LPSan se tale titolo, comparato con uno dei titoli di studio di cui all'articolo 12 capoverso 2 LPSan, soddisfa le seguenti condizioni: |
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1 | La CRS riconosce un titolo di studio estero conformemente all'articolo 10 capoverso 1 lettera b LPSan se tale titolo, comparato con uno dei titoli di studio di cui all'articolo 12 capoverso 2 LPSan, soddisfa le seguenti condizioni: |
a | il livello di formazione è uguale; |
b | la durata della formazione è uguale; |
c | i contenuti della formazione sono paragonabili. |
2 | Se il titolo di studio rientra nel settore delle scuole universitarie professionali, il ciclo di formazione estero e la formazione precedente devono comprendere qualifiche pratiche o il richiedente deve aver maturato un'esperienza professionale nel settore. |
3 | Se il titolo di studio rientra nel settore della formazione professionale, il ciclo di formazione estero deve comprendere, oltre a qualifiche teoriche, qualifiche pratiche o il richiedente deve aver maturato un'esperienza professionale nel settore. |
4 | Se le condizioni di cui al capoverso 1 lettera a o b non sono soddisfatte, la CRS può riconoscere il titolo estero come equivalente a un titolo svizzero conformemente alla legge del 13 dicembre 20023 sulla formazione professionale anche se l'esercizio della professione in Svizzera dovesse risultarne limitato. I titoli riconosciuti secondo il presente capoverso non permettono l'iscrizione nel registro delle professioni sanitarie. |
SR 811.214 Ordinanza del 13 dicembre 2019 concernente il riconoscimento dei titoli di studio esteri e l'equiparazione dei titoli di studio svizzeri conformi al diritto anteriore nelle professioni sanitarie secondo la LPSan (Ordinanza sul riconoscimento delle professioni sanitarie, ORPSan) - Ordinanza sul riconoscimento delle professioni sanitarie ORPSan Art. 7 Provvedimenti di compensazione - 1 Se le condizioni di cui all'articolo 6 capoversi 1-3 non sono tutte soddisfatte, la CRS adotta provvedimenti atti a compensare le differenze tra il titolo di studio estero e quello svizzero (provvedimenti di compensazione), in particolare sotto forma di un esame di idoneità o di un ciclo di formazione di adeguamento. A tal fine può avvalersi di esperti. |
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1 | Se le condizioni di cui all'articolo 6 capoversi 1-3 non sono tutte soddisfatte, la CRS adotta provvedimenti atti a compensare le differenze tra il titolo di studio estero e quello svizzero (provvedimenti di compensazione), in particolare sotto forma di un esame di idoneità o di un ciclo di formazione di adeguamento. A tal fine può avvalersi di esperti. |
2 | Qualora la compensazione dovesse comportare lo svolgimento di una parte significativa della formazione svizzera, il ricorso ai provvedimenti di compensazione è escluso. |
3 | I costi dei provvedimenti di compensazione sono a carico dei candidati. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
|
1 | L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
2 | Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi. |
3 | Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura. |
4 | L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100 |
4bis | La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla: |
a | da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; |
b | da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101 |
5 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105 |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 1 Spese processuali - 1 Le spese del procedimento dinanzi al Tribunale amministrativo federale (Tribunale) comprendono la tassa di giustizia e i disborsi. |
|
1 | Le spese del procedimento dinanzi al Tribunale amministrativo federale (Tribunale) comprendono la tassa di giustizia e i disborsi. |
2 | La tassa di giustizia copre le spese per la fotocopiatura delle memorie delle parti e gli oneri amministrativi normalmente dovuti per i servizi corrispondenti, quali le spese di personale, di locazione e di materiale, le spese postali, telefoniche e di telefax. |
3 | Sono disborsi, in particolare, le spese di traduzione e di assunzione delle prove. Le spese di traduzione non vengono conteggiate se si tratta di traduzioni tra lingue ufficiali. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
|
1 | L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
2 | Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi. |
3 | Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura. |
4 | L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100 |
4bis | La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla: |
a | da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; |
b | da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101 |
5 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105 |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 2 Calcolo della tassa di giustizia - 1 La tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Sono fatte salve le norme in materia di tasse e spese previste da leggi speciali. |
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1 | La tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Sono fatte salve le norme in materia di tasse e spese previste da leggi speciali. |
2 | Il Tribunale può aumentare la tassa di giustizia al di là degli importi massimi previsti dagli articoli 3 e 4 se particolari motivi, segnatamente un procedimento temerario o necessitante un lavoro fuori dall'ordinario, lo giustificano.2 |
3 | In caso di procedimenti che hanno causato un lavoro trascurabile, la tassa di giustizia può essere ridotta se si tratta di decisioni concernenti le misure provvisionali, la ricusazione, la restituzione di un termine, la revisione o l'interpretazione, come pure di ricorsi contro le decisioni incidentali. L'importo minimo previsto dall'articolo 3 o dall'articolo 4 deve essere rispettato. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. |
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1 | L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. |
2 | Il dispositivo indica l'ammontare dell'indennità e l'addossa all'ente o all'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, in quanto non possa essere messa a carico di una controparte soccombente. |
3 | Se una controparte soccombente ha presentato conclusioni indipendenti, l'indennità può essere messa a suo carico, secondo la propria solvenza. |
4 | L'ente o l'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, risponde dell'indennità addossata a una controparte soccombente, in quanto non possa essere riscossa. |
5 | Il Consiglio federale disciplina la determinazione delle spese ripetibili.106 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005107 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010108 sull'organizzazione delle autorità penali.109 |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 7 Principio - 1 La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
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1 | La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
2 | Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione. |
3 | Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili. |
4 | Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili. |
5 | L'articolo 6a è applicabile per analogia.7 |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 82 Principio - Il Tribunale federale giudica i ricorsi: |
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a | contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico; |
b | contro gli atti normativi cantonali; |
c | concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 48 Osservanza - 1 Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine. |
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1 | Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine. |
2 | In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione.19 |
3 | Il termine è reputato osservato anche se l'atto scritto perviene in tempo utile all'autorità inferiore o a un'autorità federale o cantonale incompetente. In tal caso, l'atto deve essere trasmesso senza indugio al Tribunale federale. |
4 | Il termine per il versamento di anticipi o la prestazione di garanzie è osservato se, prima della sua scadenza, l'importo dovuto è versato alla posta svizzera, o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore del Tribunale federale. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
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1 | Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
2 | Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.14 15 |
3 | Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata. |
4 | In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201616 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento: |
a | il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati; |
b | le modalità di trasmissione; |
c | le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.17 |
5 | Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione. |
6 | Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi. |
7 | Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili. |