SR 273 Legge del 4 dicembre 1947 di procedura civile federale PC Art. 25 - Per accertare l'esistenza o l'inesistenza di un rapporto di diritto può essere proposta un'azione, quando l'attore ha un interesse giuridico all'accertamento immediato. |
SR 429.1 Legge federale del 18 giugno 1999 sulla meteorologia e la climatologia (LMet) LMet Art. 1 Compiti federali - Nei settori della meteorologia e della climatologia la Confederazione adempie i compiti seguenti: |
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a | rileva permanentemente dati meteorologici e climatologici su tutto il territorio svizzero; |
b | partecipa al rilevamento, allo scambio e alla valorizzazione di dati meteorologici e climatologici internazionali; |
c | mette in guardia contro pericoli meteorologici; |
d | appronta informazioni meteorologiche per il servizio e la sicurezza aerei sul territorio svizzero; |
e | provvede all'approntamento di informazioni climatologiche e all'attuazione di misure che contribuiscano a garantire a lungo termine un ambiente sano; |
f | assicura la sorveglianza della radioattività nell'atmosfera e fornisce basi meteorologiche per il calcolo del grado di diffusione di inquinanti atmosferici; |
g | promuove la meteorologia e la climatologia teoriche ed esegue progetti di ricerca e di sviluppo orientati verso la pratica; |
h | fornisce altre prestazioni meteorologiche e climatologiche per i bisogni della collettività. |
SR 429.11 Ordinanza del 21 novembre 2018 sulla meteorologia e la climatologia (OMet) OMet Art. 1 MeteoSvizzera - L'Ufficio federale di meteorologia e climatologia (MeteoSvizzera) funge da servizio meteorologico e climatologico nazionale. |
SR 429.1 Legge federale del 18 giugno 1999 sulla meteorologia e la climatologia (LMet) LMet Art. 1 Compiti federali - Nei settori della meteorologia e della climatologia la Confederazione adempie i compiti seguenti: |
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a | rileva permanentemente dati meteorologici e climatologici su tutto il territorio svizzero; |
b | partecipa al rilevamento, allo scambio e alla valorizzazione di dati meteorologici e climatologici internazionali; |
c | mette in guardia contro pericoli meteorologici; |
d | appronta informazioni meteorologiche per il servizio e la sicurezza aerei sul territorio svizzero; |
e | provvede all'approntamento di informazioni climatologiche e all'attuazione di misure che contribuiscano a garantire a lungo termine un ambiente sano; |
f | assicura la sorveglianza della radioattività nell'atmosfera e fornisce basi meteorologiche per il calcolo del grado di diffusione di inquinanti atmosferici; |
g | promuove la meteorologia e la climatologia teoriche ed esegue progetti di ricerca e di sviluppo orientati verso la pratica; |
h | fornisce altre prestazioni meteorologiche e climatologiche per i bisogni della collettività. |
SR 429.1 Legge federale del 18 giugno 1999 sulla meteorologia e la climatologia (LMet) LMet Art. 1 Compiti federali - Nei settori della meteorologia e della climatologia la Confederazione adempie i compiti seguenti: |
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a | rileva permanentemente dati meteorologici e climatologici su tutto il territorio svizzero; |
b | partecipa al rilevamento, allo scambio e alla valorizzazione di dati meteorologici e climatologici internazionali; |
c | mette in guardia contro pericoli meteorologici; |
d | appronta informazioni meteorologiche per il servizio e la sicurezza aerei sul territorio svizzero; |
e | provvede all'approntamento di informazioni climatologiche e all'attuazione di misure che contribuiscano a garantire a lungo termine un ambiente sano; |
f | assicura la sorveglianza della radioattività nell'atmosfera e fornisce basi meteorologiche per il calcolo del grado di diffusione di inquinanti atmosferici; |
g | promuove la meteorologia e la climatologia teoriche ed esegue progetti di ricerca e di sviluppo orientati verso la pratica; |
h | fornisce altre prestazioni meteorologiche e climatologiche per i bisogni della collettività. |
SR 429.1 Legge federale del 18 giugno 1999 sulla meteorologia e la climatologia (LMet) LMet Art. 3 Offerta di base in materia di prestazioni - 1 Nell'ambito dei compiti della Confederazione di cui all'articolo 1, il Consiglio federale stabilisce un'offerta di base di prestazioni meteorologiche e climatologiche adeguata ai bisogni degli utilizzatori. Ne definisce inoltre le condizioni di utilizzazione. |
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1 | Nell'ambito dei compiti della Confederazione di cui all'articolo 1, il Consiglio federale stabilisce un'offerta di base di prestazioni meteorologiche e climatologiche adeguata ai bisogni degli utilizzatori. Ne definisce inoltre le condizioni di utilizzazione. |
2 | L'Ufficio federale provvede a stabilire l'offerta di base, mette a disposizione di terzi i dati e le informazioni raccolti nell'ambito dei compiti della Confederazione e fornisce informazioni e consulenza. |
3 | Nell'ambito dell'offerta di base l'Ufficio federale fornisce le seguenti prestazioni gratuitamente: |
a | appronta i dati di cui all'articolo 10 capoverso 1 della legge federale del 17 marzo 20233 concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità (LMeCA); |
b | diffonde informazioni meteorologiche e climatologiche di interesse per la collettività nel quadro dei compiti di cui all'articolo 1 lettere c, e ed h, in particolare la messa in guardia contro pericoli meteorologici, le previsioni meteorologiche e i dati sull'evoluzione climatica.4 |
4 | L'Ufficio federale può riscuotere emolumenti per l'approntamento di: |
a | dati che sono utilizzati soltanto da un numero limitato di utenti e la cui preparazione o messa a disposizione richiede considerevoli risorse materiali o di personale supplementari (art. 10 cpv. 2 lett. c LMeCA); il Consiglio federale stabilisce quali sono questi dati e ne disciplina la verifica periodica; a tal fine, tiene conto del progresso tecnico e degli standard internazionali rilevanti; |
b | dati e prestazioni dell'offerta di base generati sulla base di mandati previsti in leggi speciali o su richiesta.5 |
5 | Il Consiglio federale disciplina la riscossione degli emolumenti. A tal fine, tiene conto dei principi dell'equivalenza e della copertura dei costi.6 |
6 | La riscossione degli emolumenti per il trattamento e l'approntamento di dati e prestazioni secondo l'articolo 1 lettera d è retta dalle disposizioni di leggi speciali.7 |
SR 429.11 Ordinanza del 21 novembre 2018 sulla meteorologia e la climatologia (OMet) OMet Art. 3 Collaborazione internazionale |
|
1 | MeteoSvizzera può concludere autonomamente accordi internazionali qualora contengano esclusivamente disposizioni tecniche nel settore della meteorologia e della climatologia, segnatamente sulle modalità di scambio di prestazioni e sulla collaborazione a progetti di ricerca e sviluppo, nonché per migliorare le allerte, le previsioni e le informazioni sul clima. |
2 | Il Dipartimento federale dell'interno può, previa approvazione dei crediti, concludere autonomamente accordi internazionali sulla partecipazione finanziaria a programmi e attività di un'organizzazione internazionale di cui la Svizzera è membro. Accordi di questo genere possono essere conclusi autonomamente da MeteoSvizzera se hanno una portata limitata. |
SR 429.1 Legge federale del 18 giugno 1999 sulla meteorologia e la climatologia (LMet) LMet Art. 4 Prestazioni supplementari - 1 L'Ufficio federale può trattare dati meteorologici e climatologici, risultati o altre informazioni per soddisfare desideri particolari di clienti e utilizzarli commercialmente. |
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1 | L'Ufficio federale può trattare dati meteorologici e climatologici, risultati o altre informazioni per soddisfare desideri particolari di clienti e utilizzarli commercialmente. |
2 | L'offerta di prestazioni supplementari dev'essere strettamente connessa con quella di base e non deve pregiudicarla. |
3 | L'Ufficio federale offre le prestazioni supplementari in base al diritto privato. Ne fissa i prezzi secondo le condizioni di mercato e rende note le tariffe. Il prezzo delle prestazioni supplementari non può essere inferiore al costo di produzione né essere ridotto grazie ai proventi derivanti dall'offerta di base. |
SR 429.1 Legge federale del 18 giugno 1999 sulla meteorologia e la climatologia (LMet) LMet Art. 3 Offerta di base in materia di prestazioni - 1 Nell'ambito dei compiti della Confederazione di cui all'articolo 1, il Consiglio federale stabilisce un'offerta di base di prestazioni meteorologiche e climatologiche adeguata ai bisogni degli utilizzatori. Ne definisce inoltre le condizioni di utilizzazione. |
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1 | Nell'ambito dei compiti della Confederazione di cui all'articolo 1, il Consiglio federale stabilisce un'offerta di base di prestazioni meteorologiche e climatologiche adeguata ai bisogni degli utilizzatori. Ne definisce inoltre le condizioni di utilizzazione. |
2 | L'Ufficio federale provvede a stabilire l'offerta di base, mette a disposizione di terzi i dati e le informazioni raccolti nell'ambito dei compiti della Confederazione e fornisce informazioni e consulenza. |
3 | Nell'ambito dell'offerta di base l'Ufficio federale fornisce le seguenti prestazioni gratuitamente: |
a | appronta i dati di cui all'articolo 10 capoverso 1 della legge federale del 17 marzo 20233 concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità (LMeCA); |
b | diffonde informazioni meteorologiche e climatologiche di interesse per la collettività nel quadro dei compiti di cui all'articolo 1 lettere c, e ed h, in particolare la messa in guardia contro pericoli meteorologici, le previsioni meteorologiche e i dati sull'evoluzione climatica.4 |
4 | L'Ufficio federale può riscuotere emolumenti per l'approntamento di: |
a | dati che sono utilizzati soltanto da un numero limitato di utenti e la cui preparazione o messa a disposizione richiede considerevoli risorse materiali o di personale supplementari (art. 10 cpv. 2 lett. c LMeCA); il Consiglio federale stabilisce quali sono questi dati e ne disciplina la verifica periodica; a tal fine, tiene conto del progresso tecnico e degli standard internazionali rilevanti; |
b | dati e prestazioni dell'offerta di base generati sulla base di mandati previsti in leggi speciali o su richiesta.5 |
5 | Il Consiglio federale disciplina la riscossione degli emolumenti. A tal fine, tiene conto dei principi dell'equivalenza e della copertura dei costi.6 |
6 | La riscossione degli emolumenti per il trattamento e l'approntamento di dati e prestazioni secondo l'articolo 1 lettera d è retta dalle disposizioni di leggi speciali.7 |
SR 429.11 Ordinanza del 21 novembre 2018 sulla meteorologia e la climatologia (OMet) OMet Art. 3 Collaborazione internazionale |
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1 | MeteoSvizzera può concludere autonomamente accordi internazionali qualora contengano esclusivamente disposizioni tecniche nel settore della meteorologia e della climatologia, segnatamente sulle modalità di scambio di prestazioni e sulla collaborazione a progetti di ricerca e sviluppo, nonché per migliorare le allerte, le previsioni e le informazioni sul clima. |
2 | Il Dipartimento federale dell'interno può, previa approvazione dei crediti, concludere autonomamente accordi internazionali sulla partecipazione finanziaria a programmi e attività di un'organizzazione internazionale di cui la Svizzera è membro. Accordi di questo genere possono essere conclusi autonomamente da MeteoSvizzera se hanno una portata limitata. |
SR 429.1 Legge federale del 18 giugno 1999 sulla meteorologia e la climatologia (LMet) LMet Art. 1 Compiti federali - Nei settori della meteorologia e della climatologia la Confederazione adempie i compiti seguenti: |
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a | rileva permanentemente dati meteorologici e climatologici su tutto il territorio svizzero; |
b | partecipa al rilevamento, allo scambio e alla valorizzazione di dati meteorologici e climatologici internazionali; |
c | mette in guardia contro pericoli meteorologici; |
d | appronta informazioni meteorologiche per il servizio e la sicurezza aerei sul territorio svizzero; |
e | provvede all'approntamento di informazioni climatologiche e all'attuazione di misure che contribuiscano a garantire a lungo termine un ambiente sano; |
f | assicura la sorveglianza della radioattività nell'atmosfera e fornisce basi meteorologiche per il calcolo del grado di diffusione di inquinanti atmosferici; |
g | promuove la meteorologia e la climatologia teoriche ed esegue progetti di ricerca e di sviluppo orientati verso la pratica; |
h | fornisce altre prestazioni meteorologiche e climatologiche per i bisogni della collettività. |
SR 429.11 Ordinanza del 21 novembre 2018 sulla meteorologia e la climatologia (OMet) OMet Art. 4 Contributo al Sistema di osservazione globale del clima (Global Climate Observing System, GCOS) |
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1 | Nel quadro dei suoi obblighi internazionali, la Confederazione versa ogni anno un contributo finanziario al Sistema di osservazione globale del clima. |
2 | A tale scopo possono essere sostenuti: |
a | serie di misure di variabili climatiche in Svizzera; |
b | centri di dati il cui esercizio è affidato a istituzioni svizzere; |
c | progetti per l'attuazione del piano d'implementazione internazionale GCOS. |
3 | MeteoSvizzera può concludere a tale scopo contratti di prestazioni con terzi. |
SR 429.11 Ordinanza del 21 novembre 2018 sulla meteorologia e la climatologia (OMet) OMet Art. 6 Prestazioni dell'offerta di base |
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1 | Sono considerate prestazioni dell'offerta di base l'approntamento di informazioni e dati meteorologici e climatologici per il pubblico, per la sicurezza della popolazione, per l'adempimento da parte delle autorità dei compiti previsti dalla legge, per l'aviazione civile, per la scienza e per le organizzazioni internazionali nel settore della meteorologia e della climatologia. |
2 | Le prestazioni dell'offerta di base comprendono in particolare: |
a | osservazioni e dati di misura derivati da sistemi di monitoraggio atmosferico situati in una località specifica od operanti con metodi di telerilevamento; |
b | modelli di previsione che forniscono dati in diverse risoluzioni temporali e spaziali; |
c | ulteriori analisi effettuate mediante metodi statistici e numerici a partire dai dati di base secondo le lettere a e b. |
3 | Rientrano nelle prestazioni dell'offerta di base anche lo sviluppo fondato sui dati di base secondo i capoversi 1 e 2 e l'approntamento permanente di informazioni meteorologiche e climatologiche aggiornate e di elevata qualità, nonché le analisi sull'evoluzione del clima e dei cambiamenti climatici. Queste prestazioni possono essere fornite segnatamente come previsioni meteorologiche e climatologiche elaborate in forma grafica o testuale, previsioni biometeorologiche, informazioni su eventi meteorologici e climatici particolari, prestazioni per le autorità, le organizzazioni d'intervento e i gestori di infrastrutture critiche, nonché allerte riguardanti diversi fenomeni meteorologici. |
SR 429.1 Legge federale del 18 giugno 1999 sulla meteorologia e la climatologia (LMet) LMet Art. 4 Prestazioni supplementari - 1 L'Ufficio federale può trattare dati meteorologici e climatologici, risultati o altre informazioni per soddisfare desideri particolari di clienti e utilizzarli commercialmente. |
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1 | L'Ufficio federale può trattare dati meteorologici e climatologici, risultati o altre informazioni per soddisfare desideri particolari di clienti e utilizzarli commercialmente. |
2 | L'offerta di prestazioni supplementari dev'essere strettamente connessa con quella di base e non deve pregiudicarla. |
3 | L'Ufficio federale offre le prestazioni supplementari in base al diritto privato. Ne fissa i prezzi secondo le condizioni di mercato e rende note le tariffe. Il prezzo delle prestazioni supplementari non può essere inferiore al costo di produzione né essere ridotto grazie ai proventi derivanti dall'offerta di base. |
SR 429.1 Legge federale del 18 giugno 1999 sulla meteorologia e la climatologia (LMet) LMet Art. 3 Offerta di base in materia di prestazioni - 1 Nell'ambito dei compiti della Confederazione di cui all'articolo 1, il Consiglio federale stabilisce un'offerta di base di prestazioni meteorologiche e climatologiche adeguata ai bisogni degli utilizzatori. Ne definisce inoltre le condizioni di utilizzazione. |
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1 | Nell'ambito dei compiti della Confederazione di cui all'articolo 1, il Consiglio federale stabilisce un'offerta di base di prestazioni meteorologiche e climatologiche adeguata ai bisogni degli utilizzatori. Ne definisce inoltre le condizioni di utilizzazione. |
2 | L'Ufficio federale provvede a stabilire l'offerta di base, mette a disposizione di terzi i dati e le informazioni raccolti nell'ambito dei compiti della Confederazione e fornisce informazioni e consulenza. |
3 | Nell'ambito dell'offerta di base l'Ufficio federale fornisce le seguenti prestazioni gratuitamente: |
a | appronta i dati di cui all'articolo 10 capoverso 1 della legge federale del 17 marzo 20233 concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità (LMeCA); |
b | diffonde informazioni meteorologiche e climatologiche di interesse per la collettività nel quadro dei compiti di cui all'articolo 1 lettere c, e ed h, in particolare la messa in guardia contro pericoli meteorologici, le previsioni meteorologiche e i dati sull'evoluzione climatica.4 |
4 | L'Ufficio federale può riscuotere emolumenti per l'approntamento di: |
a | dati che sono utilizzati soltanto da un numero limitato di utenti e la cui preparazione o messa a disposizione richiede considerevoli risorse materiali o di personale supplementari (art. 10 cpv. 2 lett. c LMeCA); il Consiglio federale stabilisce quali sono questi dati e ne disciplina la verifica periodica; a tal fine, tiene conto del progresso tecnico e degli standard internazionali rilevanti; |
b | dati e prestazioni dell'offerta di base generati sulla base di mandati previsti in leggi speciali o su richiesta.5 |
5 | Il Consiglio federale disciplina la riscossione degli emolumenti. A tal fine, tiene conto dei principi dell'equivalenza e della copertura dei costi.6 |
6 | La riscossione degli emolumenti per il trattamento e l'approntamento di dati e prestazioni secondo l'articolo 1 lettera d è retta dalle disposizioni di leggi speciali.7 |
SR 429.11 Ordinanza del 21 novembre 2018 sulla meteorologia e la climatologia (OMet) OMet Art. 8 Accesso alle prestazioni per le organizzazioni di intervento e i servizi di protezione della popolazione - Le organizzazioni d'intervento e i servizi di protezione della popolazione dalle conseguenze dei pericoli naturali hanno accesso alle prestazioni di MeteoSvizzera in particolare attraverso l'apposita piattaforma della Confederazione2. |
SR 429.1 Legge federale del 18 giugno 1999 sulla meteorologia e la climatologia (LMet) LMet Art. 3 Offerta di base in materia di prestazioni - 1 Nell'ambito dei compiti della Confederazione di cui all'articolo 1, il Consiglio federale stabilisce un'offerta di base di prestazioni meteorologiche e climatologiche adeguata ai bisogni degli utilizzatori. Ne definisce inoltre le condizioni di utilizzazione. |
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1 | Nell'ambito dei compiti della Confederazione di cui all'articolo 1, il Consiglio federale stabilisce un'offerta di base di prestazioni meteorologiche e climatologiche adeguata ai bisogni degli utilizzatori. Ne definisce inoltre le condizioni di utilizzazione. |
2 | L'Ufficio federale provvede a stabilire l'offerta di base, mette a disposizione di terzi i dati e le informazioni raccolti nell'ambito dei compiti della Confederazione e fornisce informazioni e consulenza. |
3 | Nell'ambito dell'offerta di base l'Ufficio federale fornisce le seguenti prestazioni gratuitamente: |
a | appronta i dati di cui all'articolo 10 capoverso 1 della legge federale del 17 marzo 20233 concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità (LMeCA); |
b | diffonde informazioni meteorologiche e climatologiche di interesse per la collettività nel quadro dei compiti di cui all'articolo 1 lettere c, e ed h, in particolare la messa in guardia contro pericoli meteorologici, le previsioni meteorologiche e i dati sull'evoluzione climatica.4 |
4 | L'Ufficio federale può riscuotere emolumenti per l'approntamento di: |
a | dati che sono utilizzati soltanto da un numero limitato di utenti e la cui preparazione o messa a disposizione richiede considerevoli risorse materiali o di personale supplementari (art. 10 cpv. 2 lett. c LMeCA); il Consiglio federale stabilisce quali sono questi dati e ne disciplina la verifica periodica; a tal fine, tiene conto del progresso tecnico e degli standard internazionali rilevanti; |
b | dati e prestazioni dell'offerta di base generati sulla base di mandati previsti in leggi speciali o su richiesta.5 |
5 | Il Consiglio federale disciplina la riscossione degli emolumenti. A tal fine, tiene conto dei principi dell'equivalenza e della copertura dei costi.6 |
6 | La riscossione degli emolumenti per il trattamento e l'approntamento di dati e prestazioni secondo l'articolo 1 lettera d è retta dalle disposizioni di leggi speciali.7 |
SR 429.11 Ordinanza del 21 novembre 2018 sulla meteorologia e la climatologia (OMet) OMet Art. 11 Prestazioni gratuite |
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1 | MeteoSvizzera può pubblicare gratuitamente prestazioni dell'offerta di base se rispondono ai bisogni generali di gran parte della popolazione e se possono essere utilizzate senza disporre di conoscenze specifiche particolari in meteorologia e climatologia. La pubblicazione avviene in particolare attraverso i media elettronici. |
2 | Le allerte riguardanti fenomeni meteorologici pericolosi sono gratuite. |
SR 429.1 Legge federale del 18 giugno 1999 sulla meteorologia e la climatologia (LMet) LMet Art. 3 Offerta di base in materia di prestazioni - 1 Nell'ambito dei compiti della Confederazione di cui all'articolo 1, il Consiglio federale stabilisce un'offerta di base di prestazioni meteorologiche e climatologiche adeguata ai bisogni degli utilizzatori. Ne definisce inoltre le condizioni di utilizzazione. |
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1 | Nell'ambito dei compiti della Confederazione di cui all'articolo 1, il Consiglio federale stabilisce un'offerta di base di prestazioni meteorologiche e climatologiche adeguata ai bisogni degli utilizzatori. Ne definisce inoltre le condizioni di utilizzazione. |
2 | L'Ufficio federale provvede a stabilire l'offerta di base, mette a disposizione di terzi i dati e le informazioni raccolti nell'ambito dei compiti della Confederazione e fornisce informazioni e consulenza. |
3 | Nell'ambito dell'offerta di base l'Ufficio federale fornisce le seguenti prestazioni gratuitamente: |
a | appronta i dati di cui all'articolo 10 capoverso 1 della legge federale del 17 marzo 20233 concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità (LMeCA); |
b | diffonde informazioni meteorologiche e climatologiche di interesse per la collettività nel quadro dei compiti di cui all'articolo 1 lettere c, e ed h, in particolare la messa in guardia contro pericoli meteorologici, le previsioni meteorologiche e i dati sull'evoluzione climatica.4 |
4 | L'Ufficio federale può riscuotere emolumenti per l'approntamento di: |
a | dati che sono utilizzati soltanto da un numero limitato di utenti e la cui preparazione o messa a disposizione richiede considerevoli risorse materiali o di personale supplementari (art. 10 cpv. 2 lett. c LMeCA); il Consiglio federale stabilisce quali sono questi dati e ne disciplina la verifica periodica; a tal fine, tiene conto del progresso tecnico e degli standard internazionali rilevanti; |
b | dati e prestazioni dell'offerta di base generati sulla base di mandati previsti in leggi speciali o su richiesta.5 |
5 | Il Consiglio federale disciplina la riscossione degli emolumenti. A tal fine, tiene conto dei principi dell'equivalenza e della copertura dei costi.6 |
6 | La riscossione degli emolumenti per il trattamento e l'approntamento di dati e prestazioni secondo l'articolo 1 lettera d è retta dalle disposizioni di leggi speciali.7 |
SR 429.1 Legge federale del 18 giugno 1999 sulla meteorologia e la climatologia (LMet) LMet Art. 3 Offerta di base in materia di prestazioni - 1 Nell'ambito dei compiti della Confederazione di cui all'articolo 1, il Consiglio federale stabilisce un'offerta di base di prestazioni meteorologiche e climatologiche adeguata ai bisogni degli utilizzatori. Ne definisce inoltre le condizioni di utilizzazione. |
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1 | Nell'ambito dei compiti della Confederazione di cui all'articolo 1, il Consiglio federale stabilisce un'offerta di base di prestazioni meteorologiche e climatologiche adeguata ai bisogni degli utilizzatori. Ne definisce inoltre le condizioni di utilizzazione. |
2 | L'Ufficio federale provvede a stabilire l'offerta di base, mette a disposizione di terzi i dati e le informazioni raccolti nell'ambito dei compiti della Confederazione e fornisce informazioni e consulenza. |
3 | Nell'ambito dell'offerta di base l'Ufficio federale fornisce le seguenti prestazioni gratuitamente: |
a | appronta i dati di cui all'articolo 10 capoverso 1 della legge federale del 17 marzo 20233 concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità (LMeCA); |
b | diffonde informazioni meteorologiche e climatologiche di interesse per la collettività nel quadro dei compiti di cui all'articolo 1 lettere c, e ed h, in particolare la messa in guardia contro pericoli meteorologici, le previsioni meteorologiche e i dati sull'evoluzione climatica.4 |
4 | L'Ufficio federale può riscuotere emolumenti per l'approntamento di: |
a | dati che sono utilizzati soltanto da un numero limitato di utenti e la cui preparazione o messa a disposizione richiede considerevoli risorse materiali o di personale supplementari (art. 10 cpv. 2 lett. c LMeCA); il Consiglio federale stabilisce quali sono questi dati e ne disciplina la verifica periodica; a tal fine, tiene conto del progresso tecnico e degli standard internazionali rilevanti; |
b | dati e prestazioni dell'offerta di base generati sulla base di mandati previsti in leggi speciali o su richiesta.5 |
5 | Il Consiglio federale disciplina la riscossione degli emolumenti. A tal fine, tiene conto dei principi dell'equivalenza e della copertura dei costi.6 |
6 | La riscossione degli emolumenti per il trattamento e l'approntamento di dati e prestazioni secondo l'articolo 1 lettera d è retta dalle disposizioni di leggi speciali.7 |
SR 429.1 Legge federale del 18 giugno 1999 sulla meteorologia e la climatologia (LMet) LMet Art. 3 Offerta di base in materia di prestazioni - 1 Nell'ambito dei compiti della Confederazione di cui all'articolo 1, il Consiglio federale stabilisce un'offerta di base di prestazioni meteorologiche e climatologiche adeguata ai bisogni degli utilizzatori. Ne definisce inoltre le condizioni di utilizzazione. |
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1 | Nell'ambito dei compiti della Confederazione di cui all'articolo 1, il Consiglio federale stabilisce un'offerta di base di prestazioni meteorologiche e climatologiche adeguata ai bisogni degli utilizzatori. Ne definisce inoltre le condizioni di utilizzazione. |
2 | L'Ufficio federale provvede a stabilire l'offerta di base, mette a disposizione di terzi i dati e le informazioni raccolti nell'ambito dei compiti della Confederazione e fornisce informazioni e consulenza. |
3 | Nell'ambito dell'offerta di base l'Ufficio federale fornisce le seguenti prestazioni gratuitamente: |
a | appronta i dati di cui all'articolo 10 capoverso 1 della legge federale del 17 marzo 20233 concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità (LMeCA); |
b | diffonde informazioni meteorologiche e climatologiche di interesse per la collettività nel quadro dei compiti di cui all'articolo 1 lettere c, e ed h, in particolare la messa in guardia contro pericoli meteorologici, le previsioni meteorologiche e i dati sull'evoluzione climatica.4 |
4 | L'Ufficio federale può riscuotere emolumenti per l'approntamento di: |
a | dati che sono utilizzati soltanto da un numero limitato di utenti e la cui preparazione o messa a disposizione richiede considerevoli risorse materiali o di personale supplementari (art. 10 cpv. 2 lett. c LMeCA); il Consiglio federale stabilisce quali sono questi dati e ne disciplina la verifica periodica; a tal fine, tiene conto del progresso tecnico e degli standard internazionali rilevanti; |
b | dati e prestazioni dell'offerta di base generati sulla base di mandati previsti in leggi speciali o su richiesta.5 |
5 | Il Consiglio federale disciplina la riscossione degli emolumenti. A tal fine, tiene conto dei principi dell'equivalenza e della copertura dei costi.6 |
6 | La riscossione degli emolumenti per il trattamento e l'approntamento di dati e prestazioni secondo l'articolo 1 lettera d è retta dalle disposizioni di leggi speciali.7 |
SR 429.1 Legge federale del 18 giugno 1999 sulla meteorologia e la climatologia (LMet) LMet Art. 3 Offerta di base in materia di prestazioni - 1 Nell'ambito dei compiti della Confederazione di cui all'articolo 1, il Consiglio federale stabilisce un'offerta di base di prestazioni meteorologiche e climatologiche adeguata ai bisogni degli utilizzatori. Ne definisce inoltre le condizioni di utilizzazione. |
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1 | Nell'ambito dei compiti della Confederazione di cui all'articolo 1, il Consiglio federale stabilisce un'offerta di base di prestazioni meteorologiche e climatologiche adeguata ai bisogni degli utilizzatori. Ne definisce inoltre le condizioni di utilizzazione. |
2 | L'Ufficio federale provvede a stabilire l'offerta di base, mette a disposizione di terzi i dati e le informazioni raccolti nell'ambito dei compiti della Confederazione e fornisce informazioni e consulenza. |
3 | Nell'ambito dell'offerta di base l'Ufficio federale fornisce le seguenti prestazioni gratuitamente: |
a | appronta i dati di cui all'articolo 10 capoverso 1 della legge federale del 17 marzo 20233 concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità (LMeCA); |
b | diffonde informazioni meteorologiche e climatologiche di interesse per la collettività nel quadro dei compiti di cui all'articolo 1 lettere c, e ed h, in particolare la messa in guardia contro pericoli meteorologici, le previsioni meteorologiche e i dati sull'evoluzione climatica.4 |
4 | L'Ufficio federale può riscuotere emolumenti per l'approntamento di: |
a | dati che sono utilizzati soltanto da un numero limitato di utenti e la cui preparazione o messa a disposizione richiede considerevoli risorse materiali o di personale supplementari (art. 10 cpv. 2 lett. c LMeCA); il Consiglio federale stabilisce quali sono questi dati e ne disciplina la verifica periodica; a tal fine, tiene conto del progresso tecnico e degli standard internazionali rilevanti; |
b | dati e prestazioni dell'offerta di base generati sulla base di mandati previsti in leggi speciali o su richiesta.5 |
5 | Il Consiglio federale disciplina la riscossione degli emolumenti. A tal fine, tiene conto dei principi dell'equivalenza e della copertura dei costi.6 |
6 | La riscossione degli emolumenti per il trattamento e l'approntamento di dati e prestazioni secondo l'articolo 1 lettera d è retta dalle disposizioni di leggi speciali.7 |
SR 429.1 Legge federale del 18 giugno 1999 sulla meteorologia e la climatologia (LMet) LMet Art. 3 Offerta di base in materia di prestazioni - 1 Nell'ambito dei compiti della Confederazione di cui all'articolo 1, il Consiglio federale stabilisce un'offerta di base di prestazioni meteorologiche e climatologiche adeguata ai bisogni degli utilizzatori. Ne definisce inoltre le condizioni di utilizzazione. |
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1 | Nell'ambito dei compiti della Confederazione di cui all'articolo 1, il Consiglio federale stabilisce un'offerta di base di prestazioni meteorologiche e climatologiche adeguata ai bisogni degli utilizzatori. Ne definisce inoltre le condizioni di utilizzazione. |
2 | L'Ufficio federale provvede a stabilire l'offerta di base, mette a disposizione di terzi i dati e le informazioni raccolti nell'ambito dei compiti della Confederazione e fornisce informazioni e consulenza. |
3 | Nell'ambito dell'offerta di base l'Ufficio federale fornisce le seguenti prestazioni gratuitamente: |
a | appronta i dati di cui all'articolo 10 capoverso 1 della legge federale del 17 marzo 20233 concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità (LMeCA); |
b | diffonde informazioni meteorologiche e climatologiche di interesse per la collettività nel quadro dei compiti di cui all'articolo 1 lettere c, e ed h, in particolare la messa in guardia contro pericoli meteorologici, le previsioni meteorologiche e i dati sull'evoluzione climatica.4 |
4 | L'Ufficio federale può riscuotere emolumenti per l'approntamento di: |
a | dati che sono utilizzati soltanto da un numero limitato di utenti e la cui preparazione o messa a disposizione richiede considerevoli risorse materiali o di personale supplementari (art. 10 cpv. 2 lett. c LMeCA); il Consiglio federale stabilisce quali sono questi dati e ne disciplina la verifica periodica; a tal fine, tiene conto del progresso tecnico e degli standard internazionali rilevanti; |
b | dati e prestazioni dell'offerta di base generati sulla base di mandati previsti in leggi speciali o su richiesta.5 |
5 | Il Consiglio federale disciplina la riscossione degli emolumenti. A tal fine, tiene conto dei principi dell'equivalenza e della copertura dei costi.6 |
6 | La riscossione degli emolumenti per il trattamento e l'approntamento di dati e prestazioni secondo l'articolo 1 lettera d è retta dalle disposizioni di leggi speciali.7 |
SR 429.1 Legge federale del 18 giugno 1999 sulla meteorologia e la climatologia (LMet) LMet Art. 3 Offerta di base in materia di prestazioni - 1 Nell'ambito dei compiti della Confederazione di cui all'articolo 1, il Consiglio federale stabilisce un'offerta di base di prestazioni meteorologiche e climatologiche adeguata ai bisogni degli utilizzatori. Ne definisce inoltre le condizioni di utilizzazione. |
|
1 | Nell'ambito dei compiti della Confederazione di cui all'articolo 1, il Consiglio federale stabilisce un'offerta di base di prestazioni meteorologiche e climatologiche adeguata ai bisogni degli utilizzatori. Ne definisce inoltre le condizioni di utilizzazione. |
2 | L'Ufficio federale provvede a stabilire l'offerta di base, mette a disposizione di terzi i dati e le informazioni raccolti nell'ambito dei compiti della Confederazione e fornisce informazioni e consulenza. |
3 | Nell'ambito dell'offerta di base l'Ufficio federale fornisce le seguenti prestazioni gratuitamente: |
a | appronta i dati di cui all'articolo 10 capoverso 1 della legge federale del 17 marzo 20233 concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità (LMeCA); |
b | diffonde informazioni meteorologiche e climatologiche di interesse per la collettività nel quadro dei compiti di cui all'articolo 1 lettere c, e ed h, in particolare la messa in guardia contro pericoli meteorologici, le previsioni meteorologiche e i dati sull'evoluzione climatica.4 |
4 | L'Ufficio federale può riscuotere emolumenti per l'approntamento di: |
a | dati che sono utilizzati soltanto da un numero limitato di utenti e la cui preparazione o messa a disposizione richiede considerevoli risorse materiali o di personale supplementari (art. 10 cpv. 2 lett. c LMeCA); il Consiglio federale stabilisce quali sono questi dati e ne disciplina la verifica periodica; a tal fine, tiene conto del progresso tecnico e degli standard internazionali rilevanti; |
b | dati e prestazioni dell'offerta di base generati sulla base di mandati previsti in leggi speciali o su richiesta.5 |
5 | Il Consiglio federale disciplina la riscossione degli emolumenti. A tal fine, tiene conto dei principi dell'equivalenza e della copertura dei costi.6 |
6 | La riscossione degli emolumenti per il trattamento e l'approntamento di dati e prestazioni secondo l'articolo 1 lettera d è retta dalle disposizioni di leggi speciali.7 |
SR 429.1 Legge federale del 18 giugno 1999 sulla meteorologia e la climatologia (LMet) LMet Art. 3 Offerta di base in materia di prestazioni - 1 Nell'ambito dei compiti della Confederazione di cui all'articolo 1, il Consiglio federale stabilisce un'offerta di base di prestazioni meteorologiche e climatologiche adeguata ai bisogni degli utilizzatori. Ne definisce inoltre le condizioni di utilizzazione. |
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1 | Nell'ambito dei compiti della Confederazione di cui all'articolo 1, il Consiglio federale stabilisce un'offerta di base di prestazioni meteorologiche e climatologiche adeguata ai bisogni degli utilizzatori. Ne definisce inoltre le condizioni di utilizzazione. |
2 | L'Ufficio federale provvede a stabilire l'offerta di base, mette a disposizione di terzi i dati e le informazioni raccolti nell'ambito dei compiti della Confederazione e fornisce informazioni e consulenza. |
3 | Nell'ambito dell'offerta di base l'Ufficio federale fornisce le seguenti prestazioni gratuitamente: |
a | appronta i dati di cui all'articolo 10 capoverso 1 della legge federale del 17 marzo 20233 concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità (LMeCA); |
b | diffonde informazioni meteorologiche e climatologiche di interesse per la collettività nel quadro dei compiti di cui all'articolo 1 lettere c, e ed h, in particolare la messa in guardia contro pericoli meteorologici, le previsioni meteorologiche e i dati sull'evoluzione climatica.4 |
4 | L'Ufficio federale può riscuotere emolumenti per l'approntamento di: |
a | dati che sono utilizzati soltanto da un numero limitato di utenti e la cui preparazione o messa a disposizione richiede considerevoli risorse materiali o di personale supplementari (art. 10 cpv. 2 lett. c LMeCA); il Consiglio federale stabilisce quali sono questi dati e ne disciplina la verifica periodica; a tal fine, tiene conto del progresso tecnico e degli standard internazionali rilevanti; |
b | dati e prestazioni dell'offerta di base generati sulla base di mandati previsti in leggi speciali o su richiesta.5 |
5 | Il Consiglio federale disciplina la riscossione degli emolumenti. A tal fine, tiene conto dei principi dell'equivalenza e della copertura dei costi.6 |
6 | La riscossione degli emolumenti per il trattamento e l'approntamento di dati e prestazioni secondo l'articolo 1 lettera d è retta dalle disposizioni di leggi speciali.7 |
SR 429.11 Ordinanza del 21 novembre 2018 sulla meteorologia e la climatologia (OMet) OMet Art. 11 Prestazioni gratuite |
|
1 | MeteoSvizzera può pubblicare gratuitamente prestazioni dell'offerta di base se rispondono ai bisogni generali di gran parte della popolazione e se possono essere utilizzate senza disporre di conoscenze specifiche particolari in meteorologia e climatologia. La pubblicazione avviene in particolare attraverso i media elettronici. |
2 | Le allerte riguardanti fenomeni meteorologici pericolosi sono gratuite. |
SR 429.11 Ordinanza del 21 novembre 2018 sulla meteorologia e la climatologia (OMet) OMet Art. 11 Prestazioni gratuite |
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1 | MeteoSvizzera può pubblicare gratuitamente prestazioni dell'offerta di base se rispondono ai bisogni generali di gran parte della popolazione e se possono essere utilizzate senza disporre di conoscenze specifiche particolari in meteorologia e climatologia. La pubblicazione avviene in particolare attraverso i media elettronici. |
2 | Le allerte riguardanti fenomeni meteorologici pericolosi sono gratuite. |
SR 429.11 Ordinanza del 21 novembre 2018 sulla meteorologia e la climatologia (OMet) OMet Art. 11 Prestazioni gratuite |
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1 | MeteoSvizzera può pubblicare gratuitamente prestazioni dell'offerta di base se rispondono ai bisogni generali di gran parte della popolazione e se possono essere utilizzate senza disporre di conoscenze specifiche particolari in meteorologia e climatologia. La pubblicazione avviene in particolare attraverso i media elettronici. |
2 | Le allerte riguardanti fenomeni meteorologici pericolosi sono gratuite. |
SR 429.11 Ordinanza del 21 novembre 2018 sulla meteorologia e la climatologia (OMet) OMet Art. 11 Prestazioni gratuite |
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1 | MeteoSvizzera può pubblicare gratuitamente prestazioni dell'offerta di base se rispondono ai bisogni generali di gran parte della popolazione e se possono essere utilizzate senza disporre di conoscenze specifiche particolari in meteorologia e climatologia. La pubblicazione avviene in particolare attraverso i media elettronici. |
2 | Le allerte riguardanti fenomeni meteorologici pericolosi sono gratuite. |
SR 429.11 Ordinanza del 21 novembre 2018 sulla meteorologia e la climatologia (OMet) OMet Art. 11 Prestazioni gratuite |
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1 | MeteoSvizzera può pubblicare gratuitamente prestazioni dell'offerta di base se rispondono ai bisogni generali di gran parte della popolazione e se possono essere utilizzate senza disporre di conoscenze specifiche particolari in meteorologia e climatologia. La pubblicazione avviene in particolare attraverso i media elettronici. |
2 | Le allerte riguardanti fenomeni meteorologici pericolosi sono gratuite. |
SR 429.11 Ordinanza del 21 novembre 2018 sulla meteorologia e la climatologia (OMet) OMet Art. 11 Prestazioni gratuite |
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1 | MeteoSvizzera può pubblicare gratuitamente prestazioni dell'offerta di base se rispondono ai bisogni generali di gran parte della popolazione e se possono essere utilizzate senza disporre di conoscenze specifiche particolari in meteorologia e climatologia. La pubblicazione avviene in particolare attraverso i media elettronici. |
2 | Le allerte riguardanti fenomeni meteorologici pericolosi sono gratuite. |
SR 429.1 Legge federale del 18 giugno 1999 sulla meteorologia e la climatologia (LMet) LMet Art. 3 Offerta di base in materia di prestazioni - 1 Nell'ambito dei compiti della Confederazione di cui all'articolo 1, il Consiglio federale stabilisce un'offerta di base di prestazioni meteorologiche e climatologiche adeguata ai bisogni degli utilizzatori. Ne definisce inoltre le condizioni di utilizzazione. |
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1 | Nell'ambito dei compiti della Confederazione di cui all'articolo 1, il Consiglio federale stabilisce un'offerta di base di prestazioni meteorologiche e climatologiche adeguata ai bisogni degli utilizzatori. Ne definisce inoltre le condizioni di utilizzazione. |
2 | L'Ufficio federale provvede a stabilire l'offerta di base, mette a disposizione di terzi i dati e le informazioni raccolti nell'ambito dei compiti della Confederazione e fornisce informazioni e consulenza. |
3 | Nell'ambito dell'offerta di base l'Ufficio federale fornisce le seguenti prestazioni gratuitamente: |
a | appronta i dati di cui all'articolo 10 capoverso 1 della legge federale del 17 marzo 20233 concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità (LMeCA); |
b | diffonde informazioni meteorologiche e climatologiche di interesse per la collettività nel quadro dei compiti di cui all'articolo 1 lettere c, e ed h, in particolare la messa in guardia contro pericoli meteorologici, le previsioni meteorologiche e i dati sull'evoluzione climatica.4 |
4 | L'Ufficio federale può riscuotere emolumenti per l'approntamento di: |
a | dati che sono utilizzati soltanto da un numero limitato di utenti e la cui preparazione o messa a disposizione richiede considerevoli risorse materiali o di personale supplementari (art. 10 cpv. 2 lett. c LMeCA); il Consiglio federale stabilisce quali sono questi dati e ne disciplina la verifica periodica; a tal fine, tiene conto del progresso tecnico e degli standard internazionali rilevanti; |
b | dati e prestazioni dell'offerta di base generati sulla base di mandati previsti in leggi speciali o su richiesta.5 |
5 | Il Consiglio federale disciplina la riscossione degli emolumenti. A tal fine, tiene conto dei principi dell'equivalenza e della copertura dei costi.6 |
6 | La riscossione degli emolumenti per il trattamento e l'approntamento di dati e prestazioni secondo l'articolo 1 lettera d è retta dalle disposizioni di leggi speciali.7 |
SR 429.11 Ordinanza del 21 novembre 2018 sulla meteorologia e la climatologia (OMet) OMet Art. 12 Prestazioni soggette a emolumenti - Sono soggette a emolumenti: |
|
a | tutte le prestazioni che non sono messe a disposizione gratuitamente ai sensi dell'articolo 11; |
b | le prestazioni di consulenza; |
c | l'utilizzazione di programmi informatici sviluppati da MeteoSvizzera; |
d | la predisposizione, la manutenzione e l'invio di forniture regolari di prestazioni; per queste operazioni sono riscossi emolumenti supplementari per l'approntamento. |
SR 429.11 Ordinanza del 21 novembre 2018 sulla meteorologia e la climatologia (OMet) OMet Art. 12 Prestazioni soggette a emolumenti - Sono soggette a emolumenti: |
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a | tutte le prestazioni che non sono messe a disposizione gratuitamente ai sensi dell'articolo 11; |
b | le prestazioni di consulenza; |
c | l'utilizzazione di programmi informatici sviluppati da MeteoSvizzera; |
d | la predisposizione, la manutenzione e l'invio di forniture regolari di prestazioni; per queste operazioni sono riscossi emolumenti supplementari per l'approntamento. |
SR 429.1 Legge federale del 18 giugno 1999 sulla meteorologia e la climatologia (LMet) LMet Art. 3 Offerta di base in materia di prestazioni - 1 Nell'ambito dei compiti della Confederazione di cui all'articolo 1, il Consiglio federale stabilisce un'offerta di base di prestazioni meteorologiche e climatologiche adeguata ai bisogni degli utilizzatori. Ne definisce inoltre le condizioni di utilizzazione. |
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1 | Nell'ambito dei compiti della Confederazione di cui all'articolo 1, il Consiglio federale stabilisce un'offerta di base di prestazioni meteorologiche e climatologiche adeguata ai bisogni degli utilizzatori. Ne definisce inoltre le condizioni di utilizzazione. |
2 | L'Ufficio federale provvede a stabilire l'offerta di base, mette a disposizione di terzi i dati e le informazioni raccolti nell'ambito dei compiti della Confederazione e fornisce informazioni e consulenza. |
3 | Nell'ambito dell'offerta di base l'Ufficio federale fornisce le seguenti prestazioni gratuitamente: |
a | appronta i dati di cui all'articolo 10 capoverso 1 della legge federale del 17 marzo 20233 concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità (LMeCA); |
b | diffonde informazioni meteorologiche e climatologiche di interesse per la collettività nel quadro dei compiti di cui all'articolo 1 lettere c, e ed h, in particolare la messa in guardia contro pericoli meteorologici, le previsioni meteorologiche e i dati sull'evoluzione climatica.4 |
4 | L'Ufficio federale può riscuotere emolumenti per l'approntamento di: |
a | dati che sono utilizzati soltanto da un numero limitato di utenti e la cui preparazione o messa a disposizione richiede considerevoli risorse materiali o di personale supplementari (art. 10 cpv. 2 lett. c LMeCA); il Consiglio federale stabilisce quali sono questi dati e ne disciplina la verifica periodica; a tal fine, tiene conto del progresso tecnico e degli standard internazionali rilevanti; |
b | dati e prestazioni dell'offerta di base generati sulla base di mandati previsti in leggi speciali o su richiesta.5 |
5 | Il Consiglio federale disciplina la riscossione degli emolumenti. A tal fine, tiene conto dei principi dell'equivalenza e della copertura dei costi.6 |
6 | La riscossione degli emolumenti per il trattamento e l'approntamento di dati e prestazioni secondo l'articolo 1 lettera d è retta dalle disposizioni di leggi speciali.7 |
SR 429.1 Legge federale del 18 giugno 1999 sulla meteorologia e la climatologia (LMet) LMet Art. 3 Offerta di base in materia di prestazioni - 1 Nell'ambito dei compiti della Confederazione di cui all'articolo 1, il Consiglio federale stabilisce un'offerta di base di prestazioni meteorologiche e climatologiche adeguata ai bisogni degli utilizzatori. Ne definisce inoltre le condizioni di utilizzazione. |
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1 | Nell'ambito dei compiti della Confederazione di cui all'articolo 1, il Consiglio federale stabilisce un'offerta di base di prestazioni meteorologiche e climatologiche adeguata ai bisogni degli utilizzatori. Ne definisce inoltre le condizioni di utilizzazione. |
2 | L'Ufficio federale provvede a stabilire l'offerta di base, mette a disposizione di terzi i dati e le informazioni raccolti nell'ambito dei compiti della Confederazione e fornisce informazioni e consulenza. |
3 | Nell'ambito dell'offerta di base l'Ufficio federale fornisce le seguenti prestazioni gratuitamente: |
a | appronta i dati di cui all'articolo 10 capoverso 1 della legge federale del 17 marzo 20233 concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità (LMeCA); |
b | diffonde informazioni meteorologiche e climatologiche di interesse per la collettività nel quadro dei compiti di cui all'articolo 1 lettere c, e ed h, in particolare la messa in guardia contro pericoli meteorologici, le previsioni meteorologiche e i dati sull'evoluzione climatica.4 |
4 | L'Ufficio federale può riscuotere emolumenti per l'approntamento di: |
a | dati che sono utilizzati soltanto da un numero limitato di utenti e la cui preparazione o messa a disposizione richiede considerevoli risorse materiali o di personale supplementari (art. 10 cpv. 2 lett. c LMeCA); il Consiglio federale stabilisce quali sono questi dati e ne disciplina la verifica periodica; a tal fine, tiene conto del progresso tecnico e degli standard internazionali rilevanti; |
b | dati e prestazioni dell'offerta di base generati sulla base di mandati previsti in leggi speciali o su richiesta.5 |
5 | Il Consiglio federale disciplina la riscossione degli emolumenti. A tal fine, tiene conto dei principi dell'equivalenza e della copertura dei costi.6 |
6 | La riscossione degli emolumenti per il trattamento e l'approntamento di dati e prestazioni secondo l'articolo 1 lettera d è retta dalle disposizioni di leggi speciali.7 |
SR 429.1 Legge federale del 18 giugno 1999 sulla meteorologia e la climatologia (LMet) LMet Art. 3 Offerta di base in materia di prestazioni - 1 Nell'ambito dei compiti della Confederazione di cui all'articolo 1, il Consiglio federale stabilisce un'offerta di base di prestazioni meteorologiche e climatologiche adeguata ai bisogni degli utilizzatori. Ne definisce inoltre le condizioni di utilizzazione. |
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1 | Nell'ambito dei compiti della Confederazione di cui all'articolo 1, il Consiglio federale stabilisce un'offerta di base di prestazioni meteorologiche e climatologiche adeguata ai bisogni degli utilizzatori. Ne definisce inoltre le condizioni di utilizzazione. |
2 | L'Ufficio federale provvede a stabilire l'offerta di base, mette a disposizione di terzi i dati e le informazioni raccolti nell'ambito dei compiti della Confederazione e fornisce informazioni e consulenza. |
3 | Nell'ambito dell'offerta di base l'Ufficio federale fornisce le seguenti prestazioni gratuitamente: |
a | appronta i dati di cui all'articolo 10 capoverso 1 della legge federale del 17 marzo 20233 concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità (LMeCA); |
b | diffonde informazioni meteorologiche e climatologiche di interesse per la collettività nel quadro dei compiti di cui all'articolo 1 lettere c, e ed h, in particolare la messa in guardia contro pericoli meteorologici, le previsioni meteorologiche e i dati sull'evoluzione climatica.4 |
4 | L'Ufficio federale può riscuotere emolumenti per l'approntamento di: |
a | dati che sono utilizzati soltanto da un numero limitato di utenti e la cui preparazione o messa a disposizione richiede considerevoli risorse materiali o di personale supplementari (art. 10 cpv. 2 lett. c LMeCA); il Consiglio federale stabilisce quali sono questi dati e ne disciplina la verifica periodica; a tal fine, tiene conto del progresso tecnico e degli standard internazionali rilevanti; |
b | dati e prestazioni dell'offerta di base generati sulla base di mandati previsti in leggi speciali o su richiesta.5 |
5 | Il Consiglio federale disciplina la riscossione degli emolumenti. A tal fine, tiene conto dei principi dell'equivalenza e della copertura dei costi.6 |
6 | La riscossione degli emolumenti per il trattamento e l'approntamento di dati e prestazioni secondo l'articolo 1 lettera d è retta dalle disposizioni di leggi speciali.7 |
SR 429.1 Legge federale del 18 giugno 1999 sulla meteorologia e la climatologia (LMet) LMet Art. 3 Offerta di base in materia di prestazioni - 1 Nell'ambito dei compiti della Confederazione di cui all'articolo 1, il Consiglio federale stabilisce un'offerta di base di prestazioni meteorologiche e climatologiche adeguata ai bisogni degli utilizzatori. Ne definisce inoltre le condizioni di utilizzazione. |
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1 | Nell'ambito dei compiti della Confederazione di cui all'articolo 1, il Consiglio federale stabilisce un'offerta di base di prestazioni meteorologiche e climatologiche adeguata ai bisogni degli utilizzatori. Ne definisce inoltre le condizioni di utilizzazione. |
2 | L'Ufficio federale provvede a stabilire l'offerta di base, mette a disposizione di terzi i dati e le informazioni raccolti nell'ambito dei compiti della Confederazione e fornisce informazioni e consulenza. |
3 | Nell'ambito dell'offerta di base l'Ufficio federale fornisce le seguenti prestazioni gratuitamente: |
a | appronta i dati di cui all'articolo 10 capoverso 1 della legge federale del 17 marzo 20233 concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità (LMeCA); |
b | diffonde informazioni meteorologiche e climatologiche di interesse per la collettività nel quadro dei compiti di cui all'articolo 1 lettere c, e ed h, in particolare la messa in guardia contro pericoli meteorologici, le previsioni meteorologiche e i dati sull'evoluzione climatica.4 |
4 | L'Ufficio federale può riscuotere emolumenti per l'approntamento di: |
a | dati che sono utilizzati soltanto da un numero limitato di utenti e la cui preparazione o messa a disposizione richiede considerevoli risorse materiali o di personale supplementari (art. 10 cpv. 2 lett. c LMeCA); il Consiglio federale stabilisce quali sono questi dati e ne disciplina la verifica periodica; a tal fine, tiene conto del progresso tecnico e degli standard internazionali rilevanti; |
b | dati e prestazioni dell'offerta di base generati sulla base di mandati previsti in leggi speciali o su richiesta.5 |
5 | Il Consiglio federale disciplina la riscossione degli emolumenti. A tal fine, tiene conto dei principi dell'equivalenza e della copertura dei costi.6 |
6 | La riscossione degli emolumenti per il trattamento e l'approntamento di dati e prestazioni secondo l'articolo 1 lettera d è retta dalle disposizioni di leggi speciali.7 |
SR 429.11 Ordinanza del 21 novembre 2018 sulla meteorologia e la climatologia (OMet) OMet Art. 4 Contributo al Sistema di osservazione globale del clima (Global Climate Observing System, GCOS) |
|
1 | Nel quadro dei suoi obblighi internazionali, la Confederazione versa ogni anno un contributo finanziario al Sistema di osservazione globale del clima. |
2 | A tale scopo possono essere sostenuti: |
a | serie di misure di variabili climatiche in Svizzera; |
b | centri di dati il cui esercizio è affidato a istituzioni svizzere; |
c | progetti per l'attuazione del piano d'implementazione internazionale GCOS. |
3 | MeteoSvizzera può concludere a tale scopo contratti di prestazioni con terzi. |
SR 429.11 Ordinanza del 21 novembre 2018 sulla meteorologia e la climatologia (OMet) OMet Art. 4 Contributo al Sistema di osservazione globale del clima (Global Climate Observing System, GCOS) |
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1 | Nel quadro dei suoi obblighi internazionali, la Confederazione versa ogni anno un contributo finanziario al Sistema di osservazione globale del clima. |
2 | A tale scopo possono essere sostenuti: |
a | serie di misure di variabili climatiche in Svizzera; |
b | centri di dati il cui esercizio è affidato a istituzioni svizzere; |
c | progetti per l'attuazione del piano d'implementazione internazionale GCOS. |
3 | MeteoSvizzera può concludere a tale scopo contratti di prestazioni con terzi. |
SR 429.11 Ordinanza del 21 novembre 2018 sulla meteorologia e la climatologia (OMet) OMet Art. 4 Contributo al Sistema di osservazione globale del clima (Global Climate Observing System, GCOS) |
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1 | Nel quadro dei suoi obblighi internazionali, la Confederazione versa ogni anno un contributo finanziario al Sistema di osservazione globale del clima. |
2 | A tale scopo possono essere sostenuti: |
a | serie di misure di variabili climatiche in Svizzera; |
b | centri di dati il cui esercizio è affidato a istituzioni svizzere; |
c | progetti per l'attuazione del piano d'implementazione internazionale GCOS. |
3 | MeteoSvizzera può concludere a tale scopo contratti di prestazioni con terzi. |
SR 429.1 Legge federale del 18 giugno 1999 sulla meteorologia e la climatologia (LMet) LMet Art. 3 Offerta di base in materia di prestazioni - 1 Nell'ambito dei compiti della Confederazione di cui all'articolo 1, il Consiglio federale stabilisce un'offerta di base di prestazioni meteorologiche e climatologiche adeguata ai bisogni degli utilizzatori. Ne definisce inoltre le condizioni di utilizzazione. |
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1 | Nell'ambito dei compiti della Confederazione di cui all'articolo 1, il Consiglio federale stabilisce un'offerta di base di prestazioni meteorologiche e climatologiche adeguata ai bisogni degli utilizzatori. Ne definisce inoltre le condizioni di utilizzazione. |
2 | L'Ufficio federale provvede a stabilire l'offerta di base, mette a disposizione di terzi i dati e le informazioni raccolti nell'ambito dei compiti della Confederazione e fornisce informazioni e consulenza. |
3 | Nell'ambito dell'offerta di base l'Ufficio federale fornisce le seguenti prestazioni gratuitamente: |
a | appronta i dati di cui all'articolo 10 capoverso 1 della legge federale del 17 marzo 20233 concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità (LMeCA); |
b | diffonde informazioni meteorologiche e climatologiche di interesse per la collettività nel quadro dei compiti di cui all'articolo 1 lettere c, e ed h, in particolare la messa in guardia contro pericoli meteorologici, le previsioni meteorologiche e i dati sull'evoluzione climatica.4 |
4 | L'Ufficio federale può riscuotere emolumenti per l'approntamento di: |
a | dati che sono utilizzati soltanto da un numero limitato di utenti e la cui preparazione o messa a disposizione richiede considerevoli risorse materiali o di personale supplementari (art. 10 cpv. 2 lett. c LMeCA); il Consiglio federale stabilisce quali sono questi dati e ne disciplina la verifica periodica; a tal fine, tiene conto del progresso tecnico e degli standard internazionali rilevanti; |
b | dati e prestazioni dell'offerta di base generati sulla base di mandati previsti in leggi speciali o su richiesta.5 |
5 | Il Consiglio federale disciplina la riscossione degli emolumenti. A tal fine, tiene conto dei principi dell'equivalenza e della copertura dei costi.6 |
6 | La riscossione degli emolumenti per il trattamento e l'approntamento di dati e prestazioni secondo l'articolo 1 lettera d è retta dalle disposizioni di leggi speciali.7 |
SR 429.1 Legge federale del 18 giugno 1999 sulla meteorologia e la climatologia (LMet) LMet Art. 3 Offerta di base in materia di prestazioni - 1 Nell'ambito dei compiti della Confederazione di cui all'articolo 1, il Consiglio federale stabilisce un'offerta di base di prestazioni meteorologiche e climatologiche adeguata ai bisogni degli utilizzatori. Ne definisce inoltre le condizioni di utilizzazione. |
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1 | Nell'ambito dei compiti della Confederazione di cui all'articolo 1, il Consiglio federale stabilisce un'offerta di base di prestazioni meteorologiche e climatologiche adeguata ai bisogni degli utilizzatori. Ne definisce inoltre le condizioni di utilizzazione. |
2 | L'Ufficio federale provvede a stabilire l'offerta di base, mette a disposizione di terzi i dati e le informazioni raccolti nell'ambito dei compiti della Confederazione e fornisce informazioni e consulenza. |
3 | Nell'ambito dell'offerta di base l'Ufficio federale fornisce le seguenti prestazioni gratuitamente: |
a | appronta i dati di cui all'articolo 10 capoverso 1 della legge federale del 17 marzo 20233 concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità (LMeCA); |
b | diffonde informazioni meteorologiche e climatologiche di interesse per la collettività nel quadro dei compiti di cui all'articolo 1 lettere c, e ed h, in particolare la messa in guardia contro pericoli meteorologici, le previsioni meteorologiche e i dati sull'evoluzione climatica.4 |
4 | L'Ufficio federale può riscuotere emolumenti per l'approntamento di: |
a | dati che sono utilizzati soltanto da un numero limitato di utenti e la cui preparazione o messa a disposizione richiede considerevoli risorse materiali o di personale supplementari (art. 10 cpv. 2 lett. c LMeCA); il Consiglio federale stabilisce quali sono questi dati e ne disciplina la verifica periodica; a tal fine, tiene conto del progresso tecnico e degli standard internazionali rilevanti; |
b | dati e prestazioni dell'offerta di base generati sulla base di mandati previsti in leggi speciali o su richiesta.5 |
5 | Il Consiglio federale disciplina la riscossione degli emolumenti. A tal fine, tiene conto dei principi dell'equivalenza e della copertura dei costi.6 |
6 | La riscossione degli emolumenti per il trattamento e l'approntamento di dati e prestazioni secondo l'articolo 1 lettera d è retta dalle disposizioni di leggi speciali.7 |
SR 429.11 Ordinanza del 21 novembre 2018 sulla meteorologia e la climatologia (OMet) OMet Art. 8 Accesso alle prestazioni per le organizzazioni di intervento e i servizi di protezione della popolazione - Le organizzazioni d'intervento e i servizi di protezione della popolazione dalle conseguenze dei pericoli naturali hanno accesso alle prestazioni di MeteoSvizzera in particolare attraverso l'apposita piattaforma della Confederazione2. |
SR 172.010 Legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA) - Legge sull'organizzazione dell'ammininistrazione LOGA Art. 48 Attività normativa - 1 Il Consiglio federale può delegare ai dipartimenti la competenza di emanare norme di diritto. Esso tiene conto al riguardo della portata di tali norme. |
|
1 | Il Consiglio federale può delegare ai dipartimenti la competenza di emanare norme di diritto. Esso tiene conto al riguardo della portata di tali norme. |
2 | Una tale delega a gruppi o uffici è ammissibile soltanto se autorizzata da una legge federale o da un decreto federale di obbligatorietà generale. |
SR 172.010 Legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA) - Legge sull'organizzazione dell'ammininistrazione LOGA Art. 48 Attività normativa - 1 Il Consiglio federale può delegare ai dipartimenti la competenza di emanare norme di diritto. Esso tiene conto al riguardo della portata di tali norme. |
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1 | Il Consiglio federale può delegare ai dipartimenti la competenza di emanare norme di diritto. Esso tiene conto al riguardo della portata di tali norme. |
2 | Una tale delega a gruppi o uffici è ammissibile soltanto se autorizzata da una legge federale o da un decreto federale di obbligatorietà generale. |
SR 172.010 Legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA) - Legge sull'organizzazione dell'ammininistrazione LOGA Art. 48 Attività normativa - 1 Il Consiglio federale può delegare ai dipartimenti la competenza di emanare norme di diritto. Esso tiene conto al riguardo della portata di tali norme. |
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1 | Il Consiglio federale può delegare ai dipartimenti la competenza di emanare norme di diritto. Esso tiene conto al riguardo della portata di tali norme. |
2 | Una tale delega a gruppi o uffici è ammissibile soltanto se autorizzata da una legge federale o da un decreto federale di obbligatorietà generale. |
SR 172.010 Legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA) - Legge sull'organizzazione dell'ammininistrazione LOGA Art. 48 Attività normativa - 1 Il Consiglio federale può delegare ai dipartimenti la competenza di emanare norme di diritto. Esso tiene conto al riguardo della portata di tali norme. |
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1 | Il Consiglio federale può delegare ai dipartimenti la competenza di emanare norme di diritto. Esso tiene conto al riguardo della portata di tali norme. |
2 | Una tale delega a gruppi o uffici è ammissibile soltanto se autorizzata da una legge federale o da un decreto federale di obbligatorietà generale. |
SR 172.010 Legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA) - Legge sull'organizzazione dell'ammininistrazione LOGA Art. 48 Attività normativa - 1 Il Consiglio federale può delegare ai dipartimenti la competenza di emanare norme di diritto. Esso tiene conto al riguardo della portata di tali norme. |
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1 | Il Consiglio federale può delegare ai dipartimenti la competenza di emanare norme di diritto. Esso tiene conto al riguardo della portata di tali norme. |
2 | Una tale delega a gruppi o uffici è ammissibile soltanto se autorizzata da una legge federale o da un decreto federale di obbligatorietà generale. |
SR 172.010 Legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA) - Legge sull'organizzazione dell'ammininistrazione LOGA Art. 48 Attività normativa - 1 Il Consiglio federale può delegare ai dipartimenti la competenza di emanare norme di diritto. Esso tiene conto al riguardo della portata di tali norme. |
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1 | Il Consiglio federale può delegare ai dipartimenti la competenza di emanare norme di diritto. Esso tiene conto al riguardo della portata di tali norme. |
2 | Una tale delega a gruppi o uffici è ammissibile soltanto se autorizzata da una legge federale o da un decreto federale di obbligatorietà generale. |
SR 429.11 Ordinanza del 21 novembre 2018 sulla meteorologia e la climatologia (OMet) OMet Art. 6 Prestazioni dell'offerta di base |
|
1 | Sono considerate prestazioni dell'offerta di base l'approntamento di informazioni e dati meteorologici e climatologici per il pubblico, per la sicurezza della popolazione, per l'adempimento da parte delle autorità dei compiti previsti dalla legge, per l'aviazione civile, per la scienza e per le organizzazioni internazionali nel settore della meteorologia e della climatologia. |
2 | Le prestazioni dell'offerta di base comprendono in particolare: |
a | osservazioni e dati di misura derivati da sistemi di monitoraggio atmosferico situati in una località specifica od operanti con metodi di telerilevamento; |
b | modelli di previsione che forniscono dati in diverse risoluzioni temporali e spaziali; |
c | ulteriori analisi effettuate mediante metodi statistici e numerici a partire dai dati di base secondo le lettere a e b. |
3 | Rientrano nelle prestazioni dell'offerta di base anche lo sviluppo fondato sui dati di base secondo i capoversi 1 e 2 e l'approntamento permanente di informazioni meteorologiche e climatologiche aggiornate e di elevata qualità, nonché le analisi sull'evoluzione del clima e dei cambiamenti climatici. Queste prestazioni possono essere fornite segnatamente come previsioni meteorologiche e climatologiche elaborate in forma grafica o testuale, previsioni biometeorologiche, informazioni su eventi meteorologici e climatici particolari, prestazioni per le autorità, le organizzazioni d'intervento e i gestori di infrastrutture critiche, nonché allerte riguardanti diversi fenomeni meteorologici. |
SR 429.11 Ordinanza del 21 novembre 2018 sulla meteorologia e la climatologia (OMet) OMet Art. 6 Prestazioni dell'offerta di base |
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1 | Sono considerate prestazioni dell'offerta di base l'approntamento di informazioni e dati meteorologici e climatologici per il pubblico, per la sicurezza della popolazione, per l'adempimento da parte delle autorità dei compiti previsti dalla legge, per l'aviazione civile, per la scienza e per le organizzazioni internazionali nel settore della meteorologia e della climatologia. |
2 | Le prestazioni dell'offerta di base comprendono in particolare: |
a | osservazioni e dati di misura derivati da sistemi di monitoraggio atmosferico situati in una località specifica od operanti con metodi di telerilevamento; |
b | modelli di previsione che forniscono dati in diverse risoluzioni temporali e spaziali; |
c | ulteriori analisi effettuate mediante metodi statistici e numerici a partire dai dati di base secondo le lettere a e b. |
3 | Rientrano nelle prestazioni dell'offerta di base anche lo sviluppo fondato sui dati di base secondo i capoversi 1 e 2 e l'approntamento permanente di informazioni meteorologiche e climatologiche aggiornate e di elevata qualità, nonché le analisi sull'evoluzione del clima e dei cambiamenti climatici. Queste prestazioni possono essere fornite segnatamente come previsioni meteorologiche e climatologiche elaborate in forma grafica o testuale, previsioni biometeorologiche, informazioni su eventi meteorologici e climatici particolari, prestazioni per le autorità, le organizzazioni d'intervento e i gestori di infrastrutture critiche, nonché allerte riguardanti diversi fenomeni meteorologici. |
SR 429.1 Legge federale del 18 giugno 1999 sulla meteorologia e la climatologia (LMet) LMet Art. 3 Offerta di base in materia di prestazioni - 1 Nell'ambito dei compiti della Confederazione di cui all'articolo 1, il Consiglio federale stabilisce un'offerta di base di prestazioni meteorologiche e climatologiche adeguata ai bisogni degli utilizzatori. Ne definisce inoltre le condizioni di utilizzazione. |
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1 | Nell'ambito dei compiti della Confederazione di cui all'articolo 1, il Consiglio federale stabilisce un'offerta di base di prestazioni meteorologiche e climatologiche adeguata ai bisogni degli utilizzatori. Ne definisce inoltre le condizioni di utilizzazione. |
2 | L'Ufficio federale provvede a stabilire l'offerta di base, mette a disposizione di terzi i dati e le informazioni raccolti nell'ambito dei compiti della Confederazione e fornisce informazioni e consulenza. |
3 | Nell'ambito dell'offerta di base l'Ufficio federale fornisce le seguenti prestazioni gratuitamente: |
a | appronta i dati di cui all'articolo 10 capoverso 1 della legge federale del 17 marzo 20233 concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità (LMeCA); |
b | diffonde informazioni meteorologiche e climatologiche di interesse per la collettività nel quadro dei compiti di cui all'articolo 1 lettere c, e ed h, in particolare la messa in guardia contro pericoli meteorologici, le previsioni meteorologiche e i dati sull'evoluzione climatica.4 |
4 | L'Ufficio federale può riscuotere emolumenti per l'approntamento di: |
a | dati che sono utilizzati soltanto da un numero limitato di utenti e la cui preparazione o messa a disposizione richiede considerevoli risorse materiali o di personale supplementari (art. 10 cpv. 2 lett. c LMeCA); il Consiglio federale stabilisce quali sono questi dati e ne disciplina la verifica periodica; a tal fine, tiene conto del progresso tecnico e degli standard internazionali rilevanti; |
b | dati e prestazioni dell'offerta di base generati sulla base di mandati previsti in leggi speciali o su richiesta.5 |
5 | Il Consiglio federale disciplina la riscossione degli emolumenti. A tal fine, tiene conto dei principi dell'equivalenza e della copertura dei costi.6 |
6 | La riscossione degli emolumenti per il trattamento e l'approntamento di dati e prestazioni secondo l'articolo 1 lettera d è retta dalle disposizioni di leggi speciali.7 |
SR 429.1 Legge federale del 18 giugno 1999 sulla meteorologia e la climatologia (LMet) LMet Art. 3 Offerta di base in materia di prestazioni - 1 Nell'ambito dei compiti della Confederazione di cui all'articolo 1, il Consiglio federale stabilisce un'offerta di base di prestazioni meteorologiche e climatologiche adeguata ai bisogni degli utilizzatori. Ne definisce inoltre le condizioni di utilizzazione. |
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1 | Nell'ambito dei compiti della Confederazione di cui all'articolo 1, il Consiglio federale stabilisce un'offerta di base di prestazioni meteorologiche e climatologiche adeguata ai bisogni degli utilizzatori. Ne definisce inoltre le condizioni di utilizzazione. |
2 | L'Ufficio federale provvede a stabilire l'offerta di base, mette a disposizione di terzi i dati e le informazioni raccolti nell'ambito dei compiti della Confederazione e fornisce informazioni e consulenza. |
3 | Nell'ambito dell'offerta di base l'Ufficio federale fornisce le seguenti prestazioni gratuitamente: |
a | appronta i dati di cui all'articolo 10 capoverso 1 della legge federale del 17 marzo 20233 concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità (LMeCA); |
b | diffonde informazioni meteorologiche e climatologiche di interesse per la collettività nel quadro dei compiti di cui all'articolo 1 lettere c, e ed h, in particolare la messa in guardia contro pericoli meteorologici, le previsioni meteorologiche e i dati sull'evoluzione climatica.4 |
4 | L'Ufficio federale può riscuotere emolumenti per l'approntamento di: |
a | dati che sono utilizzati soltanto da un numero limitato di utenti e la cui preparazione o messa a disposizione richiede considerevoli risorse materiali o di personale supplementari (art. 10 cpv. 2 lett. c LMeCA); il Consiglio federale stabilisce quali sono questi dati e ne disciplina la verifica periodica; a tal fine, tiene conto del progresso tecnico e degli standard internazionali rilevanti; |
b | dati e prestazioni dell'offerta di base generati sulla base di mandati previsti in leggi speciali o su richiesta.5 |
5 | Il Consiglio federale disciplina la riscossione degli emolumenti. A tal fine, tiene conto dei principi dell'equivalenza e della copertura dei costi.6 |
6 | La riscossione degli emolumenti per il trattamento e l'approntamento di dati e prestazioni secondo l'articolo 1 lettera d è retta dalle disposizioni di leggi speciali.7 |
SR 429.1 Legge federale del 18 giugno 1999 sulla meteorologia e la climatologia (LMet) LMet Art. 3 Offerta di base in materia di prestazioni - 1 Nell'ambito dei compiti della Confederazione di cui all'articolo 1, il Consiglio federale stabilisce un'offerta di base di prestazioni meteorologiche e climatologiche adeguata ai bisogni degli utilizzatori. Ne definisce inoltre le condizioni di utilizzazione. |
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1 | Nell'ambito dei compiti della Confederazione di cui all'articolo 1, il Consiglio federale stabilisce un'offerta di base di prestazioni meteorologiche e climatologiche adeguata ai bisogni degli utilizzatori. Ne definisce inoltre le condizioni di utilizzazione. |
2 | L'Ufficio federale provvede a stabilire l'offerta di base, mette a disposizione di terzi i dati e le informazioni raccolti nell'ambito dei compiti della Confederazione e fornisce informazioni e consulenza. |
3 | Nell'ambito dell'offerta di base l'Ufficio federale fornisce le seguenti prestazioni gratuitamente: |
a | appronta i dati di cui all'articolo 10 capoverso 1 della legge federale del 17 marzo 20233 concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità (LMeCA); |
b | diffonde informazioni meteorologiche e climatologiche di interesse per la collettività nel quadro dei compiti di cui all'articolo 1 lettere c, e ed h, in particolare la messa in guardia contro pericoli meteorologici, le previsioni meteorologiche e i dati sull'evoluzione climatica.4 |
4 | L'Ufficio federale può riscuotere emolumenti per l'approntamento di: |
a | dati che sono utilizzati soltanto da un numero limitato di utenti e la cui preparazione o messa a disposizione richiede considerevoli risorse materiali o di personale supplementari (art. 10 cpv. 2 lett. c LMeCA); il Consiglio federale stabilisce quali sono questi dati e ne disciplina la verifica periodica; a tal fine, tiene conto del progresso tecnico e degli standard internazionali rilevanti; |
b | dati e prestazioni dell'offerta di base generati sulla base di mandati previsti in leggi speciali o su richiesta.5 |
5 | Il Consiglio federale disciplina la riscossione degli emolumenti. A tal fine, tiene conto dei principi dell'equivalenza e della copertura dei costi.6 |
6 | La riscossione degli emolumenti per il trattamento e l'approntamento di dati e prestazioni secondo l'articolo 1 lettera d è retta dalle disposizioni di leggi speciali.7 |
SR 429.1 Legge federale del 18 giugno 1999 sulla meteorologia e la climatologia (LMet) LMet Art. 3 Offerta di base in materia di prestazioni - 1 Nell'ambito dei compiti della Confederazione di cui all'articolo 1, il Consiglio federale stabilisce un'offerta di base di prestazioni meteorologiche e climatologiche adeguata ai bisogni degli utilizzatori. Ne definisce inoltre le condizioni di utilizzazione. |
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1 | Nell'ambito dei compiti della Confederazione di cui all'articolo 1, il Consiglio federale stabilisce un'offerta di base di prestazioni meteorologiche e climatologiche adeguata ai bisogni degli utilizzatori. Ne definisce inoltre le condizioni di utilizzazione. |
2 | L'Ufficio federale provvede a stabilire l'offerta di base, mette a disposizione di terzi i dati e le informazioni raccolti nell'ambito dei compiti della Confederazione e fornisce informazioni e consulenza. |
3 | Nell'ambito dell'offerta di base l'Ufficio federale fornisce le seguenti prestazioni gratuitamente: |
a | appronta i dati di cui all'articolo 10 capoverso 1 della legge federale del 17 marzo 20233 concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità (LMeCA); |
b | diffonde informazioni meteorologiche e climatologiche di interesse per la collettività nel quadro dei compiti di cui all'articolo 1 lettere c, e ed h, in particolare la messa in guardia contro pericoli meteorologici, le previsioni meteorologiche e i dati sull'evoluzione climatica.4 |
4 | L'Ufficio federale può riscuotere emolumenti per l'approntamento di: |
a | dati che sono utilizzati soltanto da un numero limitato di utenti e la cui preparazione o messa a disposizione richiede considerevoli risorse materiali o di personale supplementari (art. 10 cpv. 2 lett. c LMeCA); il Consiglio federale stabilisce quali sono questi dati e ne disciplina la verifica periodica; a tal fine, tiene conto del progresso tecnico e degli standard internazionali rilevanti; |
b | dati e prestazioni dell'offerta di base generati sulla base di mandati previsti in leggi speciali o su richiesta.5 |
5 | Il Consiglio federale disciplina la riscossione degli emolumenti. A tal fine, tiene conto dei principi dell'equivalenza e della copertura dei costi.6 |
6 | La riscossione degli emolumenti per il trattamento e l'approntamento di dati e prestazioni secondo l'articolo 1 lettera d è retta dalle disposizioni di leggi speciali.7 |
SR 429.1 Legge federale del 18 giugno 1999 sulla meteorologia e la climatologia (LMet) LMet Art. 3 Offerta di base in materia di prestazioni - 1 Nell'ambito dei compiti della Confederazione di cui all'articolo 1, il Consiglio federale stabilisce un'offerta di base di prestazioni meteorologiche e climatologiche adeguata ai bisogni degli utilizzatori. Ne definisce inoltre le condizioni di utilizzazione. |
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1 | Nell'ambito dei compiti della Confederazione di cui all'articolo 1, il Consiglio federale stabilisce un'offerta di base di prestazioni meteorologiche e climatologiche adeguata ai bisogni degli utilizzatori. Ne definisce inoltre le condizioni di utilizzazione. |
2 | L'Ufficio federale provvede a stabilire l'offerta di base, mette a disposizione di terzi i dati e le informazioni raccolti nell'ambito dei compiti della Confederazione e fornisce informazioni e consulenza. |
3 | Nell'ambito dell'offerta di base l'Ufficio federale fornisce le seguenti prestazioni gratuitamente: |
a | appronta i dati di cui all'articolo 10 capoverso 1 della legge federale del 17 marzo 20233 concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità (LMeCA); |
b | diffonde informazioni meteorologiche e climatologiche di interesse per la collettività nel quadro dei compiti di cui all'articolo 1 lettere c, e ed h, in particolare la messa in guardia contro pericoli meteorologici, le previsioni meteorologiche e i dati sull'evoluzione climatica.4 |
4 | L'Ufficio federale può riscuotere emolumenti per l'approntamento di: |
a | dati che sono utilizzati soltanto da un numero limitato di utenti e la cui preparazione o messa a disposizione richiede considerevoli risorse materiali o di personale supplementari (art. 10 cpv. 2 lett. c LMeCA); il Consiglio federale stabilisce quali sono questi dati e ne disciplina la verifica periodica; a tal fine, tiene conto del progresso tecnico e degli standard internazionali rilevanti; |
b | dati e prestazioni dell'offerta di base generati sulla base di mandati previsti in leggi speciali o su richiesta.5 |
5 | Il Consiglio federale disciplina la riscossione degli emolumenti. A tal fine, tiene conto dei principi dell'equivalenza e della copertura dei costi.6 |
6 | La riscossione degli emolumenti per il trattamento e l'approntamento di dati e prestazioni secondo l'articolo 1 lettera d è retta dalle disposizioni di leggi speciali.7 |