und Abs. 5 sowie Art. 12
MetGebV "auf keine genügende gesetzliche Grundlage abstützen und deshalb ungültig sind". Ihre Anträge begründet die SRG vorab damit, dass sie dem Bundesamt für die Radarbilder, welche sie - nach einer technischen Bearbeitung - über das Internet und die Mobiltelefonie an Dritte liefere, keine Gebühren schulde.
OG (vgl. BGE 131 II 449 E. 1.3 S.452, mit Hinweisen) nicht zu genügen. Daran ändert der pauschale Verweis auf die Rechtsschriften im vorinstanzlichen Verfahren nichts (vgl. BGE 118 Ib 134 E. 2 S. 135 f.), weshalb auf die Beschwerde nicht einzutreten ist, soweit mit dieser die Aufhebung jenes Teils des angefochtenen Entscheids verlangt wird, der die Verfügung vom 13. Juli 2004 betrifft.
OG). Schliesslich ist auch auf das Begehren, die Gesetzwidrigkeit von Art. 2 Abs.4
und Abs. 5 sowie Art. 12
MetGebV festzustellen, nicht einzutreten: Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde kann nicht dazu dienen, Feststellungen zu abstrakten Rechtsfragen zu erlangen, weshalb ein Feststellungsbegehren gemäss Art. 40
OG in Verbindung mit Art. 25
|
RS 273 PC Legge del 4 dicembre 1947 di procedura civile federale Art. 25 |
||||||
| Per accertare l'esistenza o l'inesistenza di un rapporto di diritto può essere proposta un'azione, quando l'attore ha un interesse giuridico all'accertamento immediato. | ||||||
|
RS 429.1 LMet Legge federale del 18 giugno 1999 sulla meteorologia e la climatologia (LMet) Art. 1 Compiti federali |
||||||
| Nei settori della meteorologia e della climatologia la Confederazione adempie i compiti seguenti: | ||||||
| rileva permanentemente dati meteorologici e climatologici su tutto il territorio svizzero; | ||||||
| partecipa al rilevamento, allo scambio e alla valorizzazione di dati meteorologici e climatologici internazionali; | ||||||
| mette in guardia contro pericoli meteorologici; | ||||||
| appronta informazioni meteorologiche per il servizio e la sicurezza aerei sul territorio svizzero; | ||||||
| provvede all'approntamento di informazioni climatologiche e all'attuazione di misure che contribuiscano a garantire a lungo termine un ambiente sano; | ||||||
| assicura la sorveglianza della radioattività nell'atmosfera e fornisce basi meteorologiche per il calcolo del grado di diffusione di inquinanti atmosferici; | ||||||
| promuove la meteorologia e la climatologia teoriche ed esegue progetti di ricerca e di sviluppo orientati verso la pratica; | ||||||
| fornisce altre prestazioni meteorologiche e climatologiche per i bisogni della collettività. | ||||||
|
RS 429.11 OMet Ordinanza del 14 agosto 2024 sulla meteorologia e la climatologia (OMet) Art. 1 |
||||||
| L'Ufficio federale di meteorologia e climatologia (MeteoSvizzera) funge da servizio meteorologico e climatologico nazionale. | ||||||
|
RS 429.1 LMet Legge federale del 18 giugno 1999 sulla meteorologia e la climatologia (LMet) Art. 1 Compiti federali |
||||||
| Nei settori della meteorologia e della climatologia la Confederazione adempie i compiti seguenti: | ||||||
| rileva permanentemente dati meteorologici e climatologici su tutto il territorio svizzero; | ||||||
| partecipa al rilevamento, allo scambio e alla valorizzazione di dati meteorologici e climatologici internazionali; | ||||||
| mette in guardia contro pericoli meteorologici; | ||||||
| appronta informazioni meteorologiche per il servizio e la sicurezza aerei sul territorio svizzero; | ||||||
| provvede all'approntamento di informazioni climatologiche e all'attuazione di misure che contribuiscano a garantire a lungo termine un ambiente sano; | ||||||
| assicura la sorveglianza della radioattività nell'atmosfera e fornisce basi meteorologiche per il calcolo del grado di diffusione di inquinanti atmosferici; | ||||||
| promuove la meteorologia e la climatologia teoriche ed esegue progetti di ricerca e di sviluppo orientati verso la pratica; | ||||||
| fornisce altre prestazioni meteorologiche e climatologiche per i bisogni della collettività. | ||||||
|
RS 429.1 LMet Legge federale del 18 giugno 1999 sulla meteorologia e la climatologia (LMet) Art. 1 Compiti federali |
||||||
| Nei settori della meteorologia e della climatologia la Confederazione adempie i compiti seguenti: | ||||||
| rileva permanentemente dati meteorologici e climatologici su tutto il territorio svizzero; | ||||||
| partecipa al rilevamento, allo scambio e alla valorizzazione di dati meteorologici e climatologici internazionali; | ||||||
| mette in guardia contro pericoli meteorologici; | ||||||
| appronta informazioni meteorologiche per il servizio e la sicurezza aerei sul territorio svizzero; | ||||||
| provvede all'approntamento di informazioni climatologiche e all'attuazione di misure che contribuiscano a garantire a lungo termine un ambiente sano; | ||||||
| assicura la sorveglianza della radioattività nell'atmosfera e fornisce basi meteorologiche per il calcolo del grado di diffusione di inquinanti atmosferici; | ||||||
| promuove la meteorologia e la climatologia teoriche ed esegue progetti di ricerca e di sviluppo orientati verso la pratica; | ||||||
| fornisce altre prestazioni meteorologiche e climatologiche per i bisogni della collettività. | ||||||
|
RS 429.1 LMet Legge federale del 18 giugno 1999 sulla meteorologia e la climatologia (LMet) Art. 3 Offerta di base in materia di prestazioni |
||||||
| Nell'ambito dei compiti della Confederazione di cui all'articolo 1, il Consiglio federale stabilisce un'offerta di base di prestazioni meteorologiche e climatologiche adeguata ai bisogni degli utilizzatori. Ne definisce inoltre le condizioni di utilizzazione. | ||||||
| L'Ufficio federale provvede a stabilire l'offerta di base, mette a disposizione di terzi i dati e le informazioni raccolti nell'ambito dei compiti della Confederazione e fornisce informazioni e consulenza. | ||||||
| Nell'ambito dell'offerta di base l'Ufficio federale fornisce le seguenti prestazioni gratuitamente: | ||||||
| appronta i dati di cui all'articolo 10 capoverso 1 della legge federale del 17 marzo 2023 [1] concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità (LMeCA); | ||||||
| diffonde informazioni meteorologiche e climatologiche di interesse per la collettività nel quadro dei compiti di cui all'articolo 1 lettere c, e ed h, in particolare la messa in guardia contro pericoli meteorologici, le previsioni meteorologiche e i dati sull'evoluzione climatica. [2] | ||||||
| L'Ufficio federale può riscuotere emolumenti per l'approntamento di: | ||||||
| dati che sono utilizzati soltanto da un numero limitato di utenti e la cui preparazione o messa a disposizione richiede considerevoli risorse materiali o di personale supplementari (art. 10 cpv. 2 lett. c LMeCA); il Consiglio federale stabilisce quali sono questi dati e ne disciplina la verifica periodica; a tal fine, tiene conto del progresso tecnico e degli standard internazionali rilevanti; | ||||||
| dati e prestazioni dell'offerta di base generati sulla base di mandati previsti in leggi speciali o su richiesta. [3] | ||||||
| Il Consiglio federale disciplina la riscossione degli emolumenti. A tal fine, tiene conto dei principi dell'equivalenza e della copertura dei costi. [4] | ||||||
| La riscossione degli emolumenti per il trattamento e l'approntamento di dati e prestazioni secondo l'articolo 1 lettera d è retta dalle disposizioni di leggi speciali. [5] | ||||||
| [1] RS 172.019 [2] Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 17 mar. 2023 concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 682; FF 2022 804). [3] Introdotto dall'all. n. 1 della LF del 17 mar. 2023 concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 682; FF 2022 804). [4] Introdotto dall'all. n. 1 della LF del 17 mar. 2023 concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 682; FF 2022 804). [5] Introdotto dall'all. n. 1 della LF del 17 mar. 2023 concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 682; FF 2022 804). | ||||||
|
RS 429.11 OMet Ordinanza del 14 agosto 2024 sulla meteorologia e la climatologia (OMet) Art. 3 Prestazioni soggette a emolumenti |
||||||
| MeteoSvizzera fornisce prestazioni meteorologiche e climatologiche soggette a emolumenti nel quadro di mandati conferitigli in virtù di leggi speciali. | ||||||
| MeteoSvizzera può inoltre fornire, su richiesta, , le seguenti prestazioni meteorologiche e climatologiche soggette a emolumenti: | ||||||
| prestazioni che servono alle autorità per l'adempimento di compiti previsti dalla legge; | ||||||
| prestazioni di formazione per autorità e istituti di formazione e per istituzioni che svolgono compiti pubblici di protezione dai pericoli naturali o che gestiscono infrastrutture critiche d'importanza nazionale; | ||||||
| prestazioni che rispondono a un interesse nazionale o regionale in materia di sicurezza o salute della popolazione, sicurezza dell'approvvigionamento, tutela a lungo termine di un ambiente sano o ricerca scientifica; | ||||||
| prestazioni riguardanti l'approntamento di dati che necessitano di un livello di servizio più elevato rispetto a quello richiesto per i dati di cui all'articolo 2 lettera a. | ||||||
|
RS 429.1 LMet Legge federale del 18 giugno 1999 sulla meteorologia e la climatologia (LMet) Art. 4 Prestazioni supplementari |
||||||
| L'Ufficio federale può trattare dati meteorologici e climatologici, risultati o altre informazioni per soddisfare desideri particolari di clienti e utilizzarli commercialmente. | ||||||
| L'offerta di prestazioni supplementari dev'essere strettamente connessa con quella di base e non deve pregiudicarla. | ||||||
| L'Ufficio federale offre le prestazioni supplementari in base al diritto privato. Ne fissa i prezzi secondo le condizioni di mercato e rende note le tariffe. Il prezzo delle prestazioni supplementari non può essere inferiore al costo di produzione né essere ridotto grazie ai proventi derivanti dall'offerta di base. | ||||||
|
RS 429.1 LMet Legge federale del 18 giugno 1999 sulla meteorologia e la climatologia (LMet) Art. 3 Offerta di base in materia di prestazioni |
||||||
| Nell'ambito dei compiti della Confederazione di cui all'articolo 1, il Consiglio federale stabilisce un'offerta di base di prestazioni meteorologiche e climatologiche adeguata ai bisogni degli utilizzatori. Ne definisce inoltre le condizioni di utilizzazione. | ||||||
| L'Ufficio federale provvede a stabilire l'offerta di base, mette a disposizione di terzi i dati e le informazioni raccolti nell'ambito dei compiti della Confederazione e fornisce informazioni e consulenza. | ||||||
| Nell'ambito dell'offerta di base l'Ufficio federale fornisce le seguenti prestazioni gratuitamente: | ||||||
| appronta i dati di cui all'articolo 10 capoverso 1 della legge federale del 17 marzo 2023 [1] concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità (LMeCA); | ||||||
| diffonde informazioni meteorologiche e climatologiche di interesse per la collettività nel quadro dei compiti di cui all'articolo 1 lettere c, e ed h, in particolare la messa in guardia contro pericoli meteorologici, le previsioni meteorologiche e i dati sull'evoluzione climatica. [2] | ||||||
| L'Ufficio federale può riscuotere emolumenti per l'approntamento di: | ||||||
| dati che sono utilizzati soltanto da un numero limitato di utenti e la cui preparazione o messa a disposizione richiede considerevoli risorse materiali o di personale supplementari (art. 10 cpv. 2 lett. c LMeCA); il Consiglio federale stabilisce quali sono questi dati e ne disciplina la verifica periodica; a tal fine, tiene conto del progresso tecnico e degli standard internazionali rilevanti; | ||||||
| dati e prestazioni dell'offerta di base generati sulla base di mandati previsti in leggi speciali o su richiesta. [3] | ||||||
| Il Consiglio federale disciplina la riscossione degli emolumenti. A tal fine, tiene conto dei principi dell'equivalenza e della copertura dei costi. [4] | ||||||
| La riscossione degli emolumenti per il trattamento e l'approntamento di dati e prestazioni secondo l'articolo 1 lettera d è retta dalle disposizioni di leggi speciali. [5] | ||||||
| [1] RS 172.019 [2] Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 17 mar. 2023 concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 682; FF 2022 804). [3] Introdotto dall'all. n. 1 della LF del 17 mar. 2023 concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 682; FF 2022 804). [4] Introdotto dall'all. n. 1 della LF del 17 mar. 2023 concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 682; FF 2022 804). [5] Introdotto dall'all. n. 1 della LF del 17 mar. 2023 concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 682; FF 2022 804). | ||||||
|
RS 429.11 OMet Ordinanza del 14 agosto 2024 sulla meteorologia e la climatologia (OMet) Art. 3 Prestazioni soggette a emolumenti |
||||||
| MeteoSvizzera fornisce prestazioni meteorologiche e climatologiche soggette a emolumenti nel quadro di mandati conferitigli in virtù di leggi speciali. | ||||||
| MeteoSvizzera può inoltre fornire, su richiesta, , le seguenti prestazioni meteorologiche e climatologiche soggette a emolumenti: | ||||||
| prestazioni che servono alle autorità per l'adempimento di compiti previsti dalla legge; | ||||||
| prestazioni di formazione per autorità e istituti di formazione e per istituzioni che svolgono compiti pubblici di protezione dai pericoli naturali o che gestiscono infrastrutture critiche d'importanza nazionale; | ||||||
| prestazioni che rispondono a un interesse nazionale o regionale in materia di sicurezza o salute della popolazione, sicurezza dell'approvvigionamento, tutela a lungo termine di un ambiente sano o ricerca scientifica; | ||||||
| prestazioni riguardanti l'approntamento di dati che necessitano di un livello di servizio più elevato rispetto a quello richiesto per i dati di cui all'articolo 2 lettera a. | ||||||
|
RS 429.1 LMet Legge federale del 18 giugno 1999 sulla meteorologia e la climatologia (LMet) Art. 1 Compiti federali |
||||||
| Nei settori della meteorologia e della climatologia la Confederazione adempie i compiti seguenti: | ||||||
| rileva permanentemente dati meteorologici e climatologici su tutto il territorio svizzero; | ||||||
| partecipa al rilevamento, allo scambio e alla valorizzazione di dati meteorologici e climatologici internazionali; | ||||||
| mette in guardia contro pericoli meteorologici; | ||||||
| appronta informazioni meteorologiche per il servizio e la sicurezza aerei sul territorio svizzero; | ||||||
| provvede all'approntamento di informazioni climatologiche e all'attuazione di misure che contribuiscano a garantire a lungo termine un ambiente sano; | ||||||
| assicura la sorveglianza della radioattività nell'atmosfera e fornisce basi meteorologiche per il calcolo del grado di diffusione di inquinanti atmosferici; | ||||||
| promuove la meteorologia e la climatologia teoriche ed esegue progetti di ricerca e di sviluppo orientati verso la pratica; | ||||||
| fornisce altre prestazioni meteorologiche e climatologiche per i bisogni della collettività. | ||||||
|
RS 429.11 OMet Ordinanza del 14 agosto 2024 sulla meteorologia e la climatologia (OMet) Art. 4 Autorizzazione a utilizzare l'offerta di base |
||||||
| Le prestazioni soggette a emolumenti e quelle fornite attraverso canali di fruizione non pubblici possono essere utilizzate soltanto con l'autorizzazione di MeteoSvizzera. | ||||||
| L'autorizzazione è rilasciata sotto forma di comunicazione unilaterale di MeteoSvizzera o nel quadro di un contratto di diritto amministrativo. | ||||||
|
RS 429.11 OMet Ordinanza del 14 agosto 2024 sulla meteorologia e la climatologia (OMet) Art. 6 Applicabilità dell'ordinanza generale sugli emolumenti |
||||||
| Se non altrimenti previsto nella presente ordinanza, si applicano le disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 2004 [1] sugli emolumenti. | ||||||
| [1] RS 172.041.1 | ||||||
|
RS 429.1 LMet Legge federale del 18 giugno 1999 sulla meteorologia e la climatologia (LMet) Art. 4 Prestazioni supplementari |
||||||
| L'Ufficio federale può trattare dati meteorologici e climatologici, risultati o altre informazioni per soddisfare desideri particolari di clienti e utilizzarli commercialmente. | ||||||
| L'offerta di prestazioni supplementari dev'essere strettamente connessa con quella di base e non deve pregiudicarla. | ||||||
| L'Ufficio federale offre le prestazioni supplementari in base al diritto privato. Ne fissa i prezzi secondo le condizioni di mercato e rende note le tariffe. Il prezzo delle prestazioni supplementari non può essere inferiore al costo di produzione né essere ridotto grazie ai proventi derivanti dall'offerta di base. | ||||||
|
RS 429.1 LMet Legge federale del 18 giugno 1999 sulla meteorologia e la climatologia (LMet) Art. 3 Offerta di base in materia di prestazioni |
||||||
| Nell'ambito dei compiti della Confederazione di cui all'articolo 1, il Consiglio federale stabilisce un'offerta di base di prestazioni meteorologiche e climatologiche adeguata ai bisogni degli utilizzatori. Ne definisce inoltre le condizioni di utilizzazione. | ||||||
| L'Ufficio federale provvede a stabilire l'offerta di base, mette a disposizione di terzi i dati e le informazioni raccolti nell'ambito dei compiti della Confederazione e fornisce informazioni e consulenza. | ||||||
| Nell'ambito dell'offerta di base l'Ufficio federale fornisce le seguenti prestazioni gratuitamente: | ||||||
| appronta i dati di cui all'articolo 10 capoverso 1 della legge federale del 17 marzo 2023 [1] concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità (LMeCA); | ||||||
| diffonde informazioni meteorologiche e climatologiche di interesse per la collettività nel quadro dei compiti di cui all'articolo 1 lettere c, e ed h, in particolare la messa in guardia contro pericoli meteorologici, le previsioni meteorologiche e i dati sull'evoluzione climatica. [2] | ||||||
| L'Ufficio federale può riscuotere emolumenti per l'approntamento di: | ||||||
| dati che sono utilizzati soltanto da un numero limitato di utenti e la cui preparazione o messa a disposizione richiede considerevoli risorse materiali o di personale supplementari (art. 10 cpv. 2 lett. c LMeCA); il Consiglio federale stabilisce quali sono questi dati e ne disciplina la verifica periodica; a tal fine, tiene conto del progresso tecnico e degli standard internazionali rilevanti; | ||||||
| dati e prestazioni dell'offerta di base generati sulla base di mandati previsti in leggi speciali o su richiesta. [3] | ||||||
| Il Consiglio federale disciplina la riscossione degli emolumenti. A tal fine, tiene conto dei principi dell'equivalenza e della copertura dei costi. [4] | ||||||
| La riscossione degli emolumenti per il trattamento e l'approntamento di dati e prestazioni secondo l'articolo 1 lettera d è retta dalle disposizioni di leggi speciali. [5] | ||||||
| [1] RS 172.019 [2] Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 17 mar. 2023 concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 682; FF 2022 804). [3] Introdotto dall'all. n. 1 della LF del 17 mar. 2023 concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 682; FF 2022 804). [4] Introdotto dall'all. n. 1 della LF del 17 mar. 2023 concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 682; FF 2022 804). [5] Introdotto dall'all. n. 1 della LF del 17 mar. 2023 concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 682; FF 2022 804). | ||||||
|
RS 429.11 OMet Ordinanza del 14 agosto 2024 sulla meteorologia e la climatologia (OMet) Art. 8 Costi per infrastrutture destinate a utenti specifici |
||||||
| Se per la fornitura di una prestazione a un utente specifico MeteoSvizzera deve acquistare un'infrastruttura o prestazioni infrastrutturali, le richieste dell'utente e l'assunzione dei costi corrispondenti sono disciplinate in un contratto di diritto amministrativo. | ||||||
| L'utente assume i costi effettivi dell'infrastruttura o delle prestazioni infrastrutturali. Se l'infrastruttura o le prestazioni infrastrutturali di cui al capoverso 1 o i dati da esse generati sono impiegati anche per altre prestazioni di MeteoSvizzera, l'importo è ridotto di conseguenza. | ||||||
|
RS 429.1 LMet Legge federale del 18 giugno 1999 sulla meteorologia e la climatologia (LMet) Art. 3 Offerta di base in materia di prestazioni |
||||||
| Nell'ambito dei compiti della Confederazione di cui all'articolo 1, il Consiglio federale stabilisce un'offerta di base di prestazioni meteorologiche e climatologiche adeguata ai bisogni degli utilizzatori. Ne definisce inoltre le condizioni di utilizzazione. | ||||||
| L'Ufficio federale provvede a stabilire l'offerta di base, mette a disposizione di terzi i dati e le informazioni raccolti nell'ambito dei compiti della Confederazione e fornisce informazioni e consulenza. | ||||||
| Nell'ambito dell'offerta di base l'Ufficio federale fornisce le seguenti prestazioni gratuitamente: | ||||||
| appronta i dati di cui all'articolo 10 capoverso 1 della legge federale del 17 marzo 2023 [1] concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità (LMeCA); | ||||||
| diffonde informazioni meteorologiche e climatologiche di interesse per la collettività nel quadro dei compiti di cui all'articolo 1 lettere c, e ed h, in particolare la messa in guardia contro pericoli meteorologici, le previsioni meteorologiche e i dati sull'evoluzione climatica. [2] | ||||||
| L'Ufficio federale può riscuotere emolumenti per l'approntamento di: | ||||||
| dati che sono utilizzati soltanto da un numero limitato di utenti e la cui preparazione o messa a disposizione richiede considerevoli risorse materiali o di personale supplementari (art. 10 cpv. 2 lett. c LMeCA); il Consiglio federale stabilisce quali sono questi dati e ne disciplina la verifica periodica; a tal fine, tiene conto del progresso tecnico e degli standard internazionali rilevanti; | ||||||
| dati e prestazioni dell'offerta di base generati sulla base di mandati previsti in leggi speciali o su richiesta. [3] | ||||||
| Il Consiglio federale disciplina la riscossione degli emolumenti. A tal fine, tiene conto dei principi dell'equivalenza e della copertura dei costi. [4] | ||||||
| La riscossione degli emolumenti per il trattamento e l'approntamento di dati e prestazioni secondo l'articolo 1 lettera d è retta dalle disposizioni di leggi speciali. [5] | ||||||
| [1] RS 172.019 [2] Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 17 mar. 2023 concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 682; FF 2022 804). [3] Introdotto dall'all. n. 1 della LF del 17 mar. 2023 concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 682; FF 2022 804). [4] Introdotto dall'all. n. 1 della LF del 17 mar. 2023 concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 682; FF 2022 804). [5] Introdotto dall'all. n. 1 della LF del 17 mar. 2023 concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 682; FF 2022 804). | ||||||
|
RS 429.11 OMet Ordinanza del 14 agosto 2024 sulla meteorologia e la climatologia (OMet) Art. 11 Emolumenti per la rappresentazione grafica dei dati |
||||||
| Per la predisposizione di un'applicazione per l'elaborazione di dati finalizzata alla loro rappresentazione grafica è fatturato il dispendio di tempo e riscosso un emolumento di 0,05 franchi per la produzione automatica di ciascuna rappresentazione grafica. | ||||||
|
RS 429.1 LMet Legge federale del 18 giugno 1999 sulla meteorologia e la climatologia (LMet) Art. 3 Offerta di base in materia di prestazioni |
||||||
| Nell'ambito dei compiti della Confederazione di cui all'articolo 1, il Consiglio federale stabilisce un'offerta di base di prestazioni meteorologiche e climatologiche adeguata ai bisogni degli utilizzatori. Ne definisce inoltre le condizioni di utilizzazione. | ||||||
| L'Ufficio federale provvede a stabilire l'offerta di base, mette a disposizione di terzi i dati e le informazioni raccolti nell'ambito dei compiti della Confederazione e fornisce informazioni e consulenza. | ||||||
| Nell'ambito dell'offerta di base l'Ufficio federale fornisce le seguenti prestazioni gratuitamente: | ||||||
| appronta i dati di cui all'articolo 10 capoverso 1 della legge federale del 17 marzo 2023 [1] concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità (LMeCA); | ||||||
| diffonde informazioni meteorologiche e climatologiche di interesse per la collettività nel quadro dei compiti di cui all'articolo 1 lettere c, e ed h, in particolare la messa in guardia contro pericoli meteorologici, le previsioni meteorologiche e i dati sull'evoluzione climatica. [2] | ||||||
| L'Ufficio federale può riscuotere emolumenti per l'approntamento di: | ||||||
| dati che sono utilizzati soltanto da un numero limitato di utenti e la cui preparazione o messa a disposizione richiede considerevoli risorse materiali o di personale supplementari (art. 10 cpv. 2 lett. c LMeCA); il Consiglio federale stabilisce quali sono questi dati e ne disciplina la verifica periodica; a tal fine, tiene conto del progresso tecnico e degli standard internazionali rilevanti; | ||||||
| dati e prestazioni dell'offerta di base generati sulla base di mandati previsti in leggi speciali o su richiesta. [3] | ||||||
| Il Consiglio federale disciplina la riscossione degli emolumenti. A tal fine, tiene conto dei principi dell'equivalenza e della copertura dei costi. [4] | ||||||
| La riscossione degli emolumenti per il trattamento e l'approntamento di dati e prestazioni secondo l'articolo 1 lettera d è retta dalle disposizioni di leggi speciali. [5] | ||||||
| [1] RS 172.019 [2] Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 17 mar. 2023 concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 682; FF 2022 804). [3] Introdotto dall'all. n. 1 della LF del 17 mar. 2023 concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 682; FF 2022 804). [4] Introdotto dall'all. n. 1 della LF del 17 mar. 2023 concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 682; FF 2022 804). [5] Introdotto dall'all. n. 1 della LF del 17 mar. 2023 concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 682; FF 2022 804). | ||||||
|
RS 429.1 LMet Legge federale del 18 giugno 1999 sulla meteorologia e la climatologia (LMet) Art. 3 Offerta di base in materia di prestazioni |
||||||
| Nell'ambito dei compiti della Confederazione di cui all'articolo 1, il Consiglio federale stabilisce un'offerta di base di prestazioni meteorologiche e climatologiche adeguata ai bisogni degli utilizzatori. Ne definisce inoltre le condizioni di utilizzazione. | ||||||
| L'Ufficio federale provvede a stabilire l'offerta di base, mette a disposizione di terzi i dati e le informazioni raccolti nell'ambito dei compiti della Confederazione e fornisce informazioni e consulenza. | ||||||
| Nell'ambito dell'offerta di base l'Ufficio federale fornisce le seguenti prestazioni gratuitamente: | ||||||
| appronta i dati di cui all'articolo 10 capoverso 1 della legge federale del 17 marzo 2023 [1] concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità (LMeCA); | ||||||
| diffonde informazioni meteorologiche e climatologiche di interesse per la collettività nel quadro dei compiti di cui all'articolo 1 lettere c, e ed h, in particolare la messa in guardia contro pericoli meteorologici, le previsioni meteorologiche e i dati sull'evoluzione climatica. [2] | ||||||
| L'Ufficio federale può riscuotere emolumenti per l'approntamento di: | ||||||
| dati che sono utilizzati soltanto da un numero limitato di utenti e la cui preparazione o messa a disposizione richiede considerevoli risorse materiali o di personale supplementari (art. 10 cpv. 2 lett. c LMeCA); il Consiglio federale stabilisce quali sono questi dati e ne disciplina la verifica periodica; a tal fine, tiene conto del progresso tecnico e degli standard internazionali rilevanti; | ||||||
| dati e prestazioni dell'offerta di base generati sulla base di mandati previsti in leggi speciali o su richiesta. [3] | ||||||
| Il Consiglio federale disciplina la riscossione degli emolumenti. A tal fine, tiene conto dei principi dell'equivalenza e della copertura dei costi. [4] | ||||||
| La riscossione degli emolumenti per il trattamento e l'approntamento di dati e prestazioni secondo l'articolo 1 lettera d è retta dalle disposizioni di leggi speciali. [5] | ||||||
| [1] RS 172.019 [2] Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 17 mar. 2023 concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 682; FF 2022 804). [3] Introdotto dall'all. n. 1 della LF del 17 mar. 2023 concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 682; FF 2022 804). [4] Introdotto dall'all. n. 1 della LF del 17 mar. 2023 concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 682; FF 2022 804). [5] Introdotto dall'all. n. 1 della LF del 17 mar. 2023 concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 682; FF 2022 804). | ||||||
|
RS 429.1 LMet Legge federale del 18 giugno 1999 sulla meteorologia e la climatologia (LMet) Art. 3 Offerta di base in materia di prestazioni |
||||||
| Nell'ambito dei compiti della Confederazione di cui all'articolo 1, il Consiglio federale stabilisce un'offerta di base di prestazioni meteorologiche e climatologiche adeguata ai bisogni degli utilizzatori. Ne definisce inoltre le condizioni di utilizzazione. | ||||||
| L'Ufficio federale provvede a stabilire l'offerta di base, mette a disposizione di terzi i dati e le informazioni raccolti nell'ambito dei compiti della Confederazione e fornisce informazioni e consulenza. | ||||||
| Nell'ambito dell'offerta di base l'Ufficio federale fornisce le seguenti prestazioni gratuitamente: | ||||||
| appronta i dati di cui all'articolo 10 capoverso 1 della legge federale del 17 marzo 2023 [1] concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità (LMeCA); | ||||||
| diffonde informazioni meteorologiche e climatologiche di interesse per la collettività nel quadro dei compiti di cui all'articolo 1 lettere c, e ed h, in particolare la messa in guardia contro pericoli meteorologici, le previsioni meteorologiche e i dati sull'evoluzione climatica. [2] | ||||||
| L'Ufficio federale può riscuotere emolumenti per l'approntamento di: | ||||||
| dati che sono utilizzati soltanto da un numero limitato di utenti e la cui preparazione o messa a disposizione richiede considerevoli risorse materiali o di personale supplementari (art. 10 cpv. 2 lett. c LMeCA); il Consiglio federale stabilisce quali sono questi dati e ne disciplina la verifica periodica; a tal fine, tiene conto del progresso tecnico e degli standard internazionali rilevanti; | ||||||
| dati e prestazioni dell'offerta di base generati sulla base di mandati previsti in leggi speciali o su richiesta. [3] | ||||||
| Il Consiglio federale disciplina la riscossione degli emolumenti. A tal fine, tiene conto dei principi dell'equivalenza e della copertura dei costi. [4] | ||||||
| La riscossione degli emolumenti per il trattamento e l'approntamento di dati e prestazioni secondo l'articolo 1 lettera d è retta dalle disposizioni di leggi speciali. [5] | ||||||
| [1] RS 172.019 [2] Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 17 mar. 2023 concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 682; FF 2022 804). [3] Introdotto dall'all. n. 1 della LF del 17 mar. 2023 concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 682; FF 2022 804). [4] Introdotto dall'all. n. 1 della LF del 17 mar. 2023 concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 682; FF 2022 804). [5] Introdotto dall'all. n. 1 della LF del 17 mar. 2023 concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 682; FF 2022 804). | ||||||
|
RS 429.1 LMet Legge federale del 18 giugno 1999 sulla meteorologia e la climatologia (LMet) Art. 3 Offerta di base in materia di prestazioni |
||||||
| Nell'ambito dei compiti della Confederazione di cui all'articolo 1, il Consiglio federale stabilisce un'offerta di base di prestazioni meteorologiche e climatologiche adeguata ai bisogni degli utilizzatori. Ne definisce inoltre le condizioni di utilizzazione. | ||||||
| L'Ufficio federale provvede a stabilire l'offerta di base, mette a disposizione di terzi i dati e le informazioni raccolti nell'ambito dei compiti della Confederazione e fornisce informazioni e consulenza. | ||||||
| Nell'ambito dell'offerta di base l'Ufficio federale fornisce le seguenti prestazioni gratuitamente: | ||||||
| appronta i dati di cui all'articolo 10 capoverso 1 della legge federale del 17 marzo 2023 [1] concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità (LMeCA); | ||||||
| diffonde informazioni meteorologiche e climatologiche di interesse per la collettività nel quadro dei compiti di cui all'articolo 1 lettere c, e ed h, in particolare la messa in guardia contro pericoli meteorologici, le previsioni meteorologiche e i dati sull'evoluzione climatica. [2] | ||||||
| L'Ufficio federale può riscuotere emolumenti per l'approntamento di: | ||||||
| dati che sono utilizzati soltanto da un numero limitato di utenti e la cui preparazione o messa a disposizione richiede considerevoli risorse materiali o di personale supplementari (art. 10 cpv. 2 lett. c LMeCA); il Consiglio federale stabilisce quali sono questi dati e ne disciplina la verifica periodica; a tal fine, tiene conto del progresso tecnico e degli standard internazionali rilevanti; | ||||||
| dati e prestazioni dell'offerta di base generati sulla base di mandati previsti in leggi speciali o su richiesta. [3] | ||||||
| Il Consiglio federale disciplina la riscossione degli emolumenti. A tal fine, tiene conto dei principi dell'equivalenza e della copertura dei costi. [4] | ||||||
| La riscossione degli emolumenti per il trattamento e l'approntamento di dati e prestazioni secondo l'articolo 1 lettera d è retta dalle disposizioni di leggi speciali. [5] | ||||||
| [1] RS 172.019 [2] Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 17 mar. 2023 concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 682; FF 2022 804). [3] Introdotto dall'all. n. 1 della LF del 17 mar. 2023 concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 682; FF 2022 804). [4] Introdotto dall'all. n. 1 della LF del 17 mar. 2023 concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 682; FF 2022 804). [5] Introdotto dall'all. n. 1 della LF del 17 mar. 2023 concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 682; FF 2022 804). | ||||||
MetGebV). Das Bundesamt kann die Dienstleistungsanbieter auch ermächtigen, die bei ihm bezogenen Daten und Informationen an Endverbraucher und Medien (unverändert) weiterzugeben (sog. Redistributor; Art. 2 Abs. 5
|
RS 429.1 LMet Legge federale del 18 giugno 1999 sulla meteorologia e la climatologia (LMet) Art. 3 Offerta di base in materia di prestazioni |
||||||
| Nell'ambito dei compiti della Confederazione di cui all'articolo 1, il Consiglio federale stabilisce un'offerta di base di prestazioni meteorologiche e climatologiche adeguata ai bisogni degli utilizzatori. Ne definisce inoltre le condizioni di utilizzazione. | ||||||
| L'Ufficio federale provvede a stabilire l'offerta di base, mette a disposizione di terzi i dati e le informazioni raccolti nell'ambito dei compiti della Confederazione e fornisce informazioni e consulenza. | ||||||
| Nell'ambito dell'offerta di base l'Ufficio federale fornisce le seguenti prestazioni gratuitamente: | ||||||
| appronta i dati di cui all'articolo 10 capoverso 1 della legge federale del 17 marzo 2023 [1] concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità (LMeCA); | ||||||
| diffonde informazioni meteorologiche e climatologiche di interesse per la collettività nel quadro dei compiti di cui all'articolo 1 lettere c, e ed h, in particolare la messa in guardia contro pericoli meteorologici, le previsioni meteorologiche e i dati sull'evoluzione climatica. [2] | ||||||
| L'Ufficio federale può riscuotere emolumenti per l'approntamento di: | ||||||
| dati che sono utilizzati soltanto da un numero limitato di utenti e la cui preparazione o messa a disposizione richiede considerevoli risorse materiali o di personale supplementari (art. 10 cpv. 2 lett. c LMeCA); il Consiglio federale stabilisce quali sono questi dati e ne disciplina la verifica periodica; a tal fine, tiene conto del progresso tecnico e degli standard internazionali rilevanti; | ||||||
| dati e prestazioni dell'offerta di base generati sulla base di mandati previsti in leggi speciali o su richiesta. [3] | ||||||
| Il Consiglio federale disciplina la riscossione degli emolumenti. A tal fine, tiene conto dei principi dell'equivalenza e della copertura dei costi. [4] | ||||||
| La riscossione degli emolumenti per il trattamento e l'approntamento di dati e prestazioni secondo l'articolo 1 lettera d è retta dalle disposizioni di leggi speciali. [5] | ||||||
| [1] RS 172.019 [2] Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 17 mar. 2023 concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 682; FF 2022 804). [3] Introdotto dall'all. n. 1 della LF del 17 mar. 2023 concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 682; FF 2022 804). [4] Introdotto dall'all. n. 1 della LF del 17 mar. 2023 concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 682; FF 2022 804). [5] Introdotto dall'all. n. 1 della LF del 17 mar. 2023 concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 682; FF 2022 804). | ||||||
|
RS 429.1 LMet Legge federale del 18 giugno 1999 sulla meteorologia e la climatologia (LMet) Art. 3 Offerta di base in materia di prestazioni |
||||||
| Nell'ambito dei compiti della Confederazione di cui all'articolo 1, il Consiglio federale stabilisce un'offerta di base di prestazioni meteorologiche e climatologiche adeguata ai bisogni degli utilizzatori. Ne definisce inoltre le condizioni di utilizzazione. | ||||||
| L'Ufficio federale provvede a stabilire l'offerta di base, mette a disposizione di terzi i dati e le informazioni raccolti nell'ambito dei compiti della Confederazione e fornisce informazioni e consulenza. | ||||||
| Nell'ambito dell'offerta di base l'Ufficio federale fornisce le seguenti prestazioni gratuitamente: | ||||||
| appronta i dati di cui all'articolo 10 capoverso 1 della legge federale del 17 marzo 2023 [1] concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità (LMeCA); | ||||||
| diffonde informazioni meteorologiche e climatologiche di interesse per la collettività nel quadro dei compiti di cui all'articolo 1 lettere c, e ed h, in particolare la messa in guardia contro pericoli meteorologici, le previsioni meteorologiche e i dati sull'evoluzione climatica. [2] | ||||||
| L'Ufficio federale può riscuotere emolumenti per l'approntamento di: | ||||||
| dati che sono utilizzati soltanto da un numero limitato di utenti e la cui preparazione o messa a disposizione richiede considerevoli risorse materiali o di personale supplementari (art. 10 cpv. 2 lett. c LMeCA); il Consiglio federale stabilisce quali sono questi dati e ne disciplina la verifica periodica; a tal fine, tiene conto del progresso tecnico e degli standard internazionali rilevanti; | ||||||
| dati e prestazioni dell'offerta di base generati sulla base di mandati previsti in leggi speciali o su richiesta. [3] | ||||||
| Il Consiglio federale disciplina la riscossione degli emolumenti. A tal fine, tiene conto dei principi dell'equivalenza e della copertura dei costi. [4] | ||||||
| La riscossione degli emolumenti per il trattamento e l'approntamento di dati e prestazioni secondo l'articolo 1 lettera d è retta dalle disposizioni di leggi speciali. [5] | ||||||
| [1] RS 172.019 [2] Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 17 mar. 2023 concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 682; FF 2022 804). [3] Introdotto dall'all. n. 1 della LF del 17 mar. 2023 concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 682; FF 2022 804). [4] Introdotto dall'all. n. 1 della LF del 17 mar. 2023 concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 682; FF 2022 804). [5] Introdotto dall'all. n. 1 della LF del 17 mar. 2023 concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 682; FF 2022 804). | ||||||
|
RS 429.1 LMet Legge federale del 18 giugno 1999 sulla meteorologia e la climatologia (LMet) Art. 3 Offerta di base in materia di prestazioni |
||||||
| Nell'ambito dei compiti della Confederazione di cui all'articolo 1, il Consiglio federale stabilisce un'offerta di base di prestazioni meteorologiche e climatologiche adeguata ai bisogni degli utilizzatori. Ne definisce inoltre le condizioni di utilizzazione. | ||||||
| L'Ufficio federale provvede a stabilire l'offerta di base, mette a disposizione di terzi i dati e le informazioni raccolti nell'ambito dei compiti della Confederazione e fornisce informazioni e consulenza. | ||||||
| Nell'ambito dell'offerta di base l'Ufficio federale fornisce le seguenti prestazioni gratuitamente: | ||||||
| appronta i dati di cui all'articolo 10 capoverso 1 della legge federale del 17 marzo 2023 [1] concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità (LMeCA); | ||||||
| diffonde informazioni meteorologiche e climatologiche di interesse per la collettività nel quadro dei compiti di cui all'articolo 1 lettere c, e ed h, in particolare la messa in guardia contro pericoli meteorologici, le previsioni meteorologiche e i dati sull'evoluzione climatica. [2] | ||||||
| L'Ufficio federale può riscuotere emolumenti per l'approntamento di: | ||||||
| dati che sono utilizzati soltanto da un numero limitato di utenti e la cui preparazione o messa a disposizione richiede considerevoli risorse materiali o di personale supplementari (art. 10 cpv. 2 lett. c LMeCA); il Consiglio federale stabilisce quali sono questi dati e ne disciplina la verifica periodica; a tal fine, tiene conto del progresso tecnico e degli standard internazionali rilevanti; | ||||||
| dati e prestazioni dell'offerta di base generati sulla base di mandati previsti in leggi speciali o su richiesta. [3] | ||||||
| Il Consiglio federale disciplina la riscossione degli emolumenti. A tal fine, tiene conto dei principi dell'equivalenza e della copertura dei costi. [4] | ||||||
| La riscossione degli emolumenti per il trattamento e l'approntamento di dati e prestazioni secondo l'articolo 1 lettera d è retta dalle disposizioni di leggi speciali. [5] | ||||||
| [1] RS 172.019 [2] Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 17 mar. 2023 concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 682; FF 2022 804). [3] Introdotto dall'all. n. 1 della LF del 17 mar. 2023 concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 682; FF 2022 804). [4] Introdotto dall'all. n. 1 della LF del 17 mar. 2023 concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 682; FF 2022 804). [5] Introdotto dall'all. n. 1 della LF del 17 mar. 2023 concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 682; FF 2022 804). | ||||||
|
RS 429.11 OMet Ordinanza del 14 agosto 2024 sulla meteorologia e la climatologia (OMet) Art. 11 Emolumenti per la rappresentazione grafica dei dati |
||||||
| Per la predisposizione di un'applicazione per l'elaborazione di dati finalizzata alla loro rappresentazione grafica è fatturato il dispendio di tempo e riscosso un emolumento di 0,05 franchi per la produzione automatica di ciascuna rappresentazione grafica. | ||||||
|
RS 429.11 OMet Ordinanza del 14 agosto 2024 sulla meteorologia e la climatologia (OMet) Art. 11 Emolumenti per la rappresentazione grafica dei dati |
||||||
| Per la predisposizione di un'applicazione per l'elaborazione di dati finalizzata alla loro rappresentazione grafica è fatturato il dispendio di tempo e riscosso un emolumento di 0,05 franchi per la produzione automatica di ciascuna rappresentazione grafica. | ||||||
|
RS 429.11 OMet Ordinanza del 14 agosto 2024 sulla meteorologia e la climatologia (OMet) Art. 11 Emolumenti per la rappresentazione grafica dei dati |
||||||
| Per la predisposizione di un'applicazione per l'elaborazione di dati finalizzata alla loro rappresentazione grafica è fatturato il dispendio di tempo e riscosso un emolumento di 0,05 franchi per la produzione automatica di ciascuna rappresentazione grafica. | ||||||
|
RS 429.11 OMet Ordinanza del 14 agosto 2024 sulla meteorologia e la climatologia (OMet) Art. 11 Emolumenti per la rappresentazione grafica dei dati |
||||||
| Per la predisposizione di un'applicazione per l'elaborazione di dati finalizzata alla loro rappresentazione grafica è fatturato il dispendio di tempo e riscosso un emolumento di 0,05 franchi per la produzione automatica di ciascuna rappresentazione grafica. | ||||||
|
RS 429.11 OMet Ordinanza del 14 agosto 2024 sulla meteorologia e la climatologia (OMet) Art. 11 Emolumenti per la rappresentazione grafica dei dati |
||||||
| Per la predisposizione di un'applicazione per l'elaborazione di dati finalizzata alla loro rappresentazione grafica è fatturato il dispendio di tempo e riscosso un emolumento di 0,05 franchi per la produzione automatica di ciascuna rappresentazione grafica. | ||||||
|
RS 429.11 OMet Ordinanza del 14 agosto 2024 sulla meteorologia e la climatologia (OMet) Art. 11 Emolumenti per la rappresentazione grafica dei dati |
||||||
| Per la predisposizione di un'applicazione per l'elaborazione di dati finalizzata alla loro rappresentazione grafica è fatturato il dispendio di tempo e riscosso un emolumento di 0,05 franchi per la produzione automatica di ciascuna rappresentazione grafica. | ||||||
|
RS 429.1 LMet Legge federale del 18 giugno 1999 sulla meteorologia e la climatologia (LMet) Art. 3 Offerta di base in materia di prestazioni |
||||||
| Nell'ambito dei compiti della Confederazione di cui all'articolo 1, il Consiglio federale stabilisce un'offerta di base di prestazioni meteorologiche e climatologiche adeguata ai bisogni degli utilizzatori. Ne definisce inoltre le condizioni di utilizzazione. | ||||||
| L'Ufficio federale provvede a stabilire l'offerta di base, mette a disposizione di terzi i dati e le informazioni raccolti nell'ambito dei compiti della Confederazione e fornisce informazioni e consulenza. | ||||||
| Nell'ambito dell'offerta di base l'Ufficio federale fornisce le seguenti prestazioni gratuitamente: | ||||||
| appronta i dati di cui all'articolo 10 capoverso 1 della legge federale del 17 marzo 2023 [1] concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità (LMeCA); | ||||||
| diffonde informazioni meteorologiche e climatologiche di interesse per la collettività nel quadro dei compiti di cui all'articolo 1 lettere c, e ed h, in particolare la messa in guardia contro pericoli meteorologici, le previsioni meteorologiche e i dati sull'evoluzione climatica. [2] | ||||||
| L'Ufficio federale può riscuotere emolumenti per l'approntamento di: | ||||||
| dati che sono utilizzati soltanto da un numero limitato di utenti e la cui preparazione o messa a disposizione richiede considerevoli risorse materiali o di personale supplementari (art. 10 cpv. 2 lett. c LMeCA); il Consiglio federale stabilisce quali sono questi dati e ne disciplina la verifica periodica; a tal fine, tiene conto del progresso tecnico e degli standard internazionali rilevanti; | ||||||
| dati e prestazioni dell'offerta di base generati sulla base di mandati previsti in leggi speciali o su richiesta. [3] | ||||||
| Il Consiglio federale disciplina la riscossione degli emolumenti. A tal fine, tiene conto dei principi dell'equivalenza e della copertura dei costi. [4] | ||||||
| La riscossione degli emolumenti per il trattamento e l'approntamento di dati e prestazioni secondo l'articolo 1 lettera d è retta dalle disposizioni di leggi speciali. [5] | ||||||
| [1] RS 172.019 [2] Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 17 mar. 2023 concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 682; FF 2022 804). [3] Introdotto dall'all. n. 1 della LF del 17 mar. 2023 concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 682; FF 2022 804). [4] Introdotto dall'all. n. 1 della LF del 17 mar. 2023 concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 682; FF 2022 804). [5] Introdotto dall'all. n. 1 della LF del 17 mar. 2023 concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 682; FF 2022 804). | ||||||
|
RS 429.11 OMet Ordinanza del 14 agosto 2024 sulla meteorologia e la climatologia (OMet) Art. 12 Emolumenti per dati internazionali |
||||||
| Se MeteoSvizzera è autorizzata o tenuta a distribuire dati di organizzazioni internazionali o di altri servizi meteorologici nazionali, gli eventuali emolumenti per questi dati e la loro distribuzione sono retti da uno dei seguenti trattati: | ||||||
| Convenzione dell'11 ottobre 1973 [1] relativa all'istituzione del centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine; | ||||||
| Convenzione del 24 maggio 1983 [2] relativa alla creazione di una organizzazione europea per l'esercizio di satelliti meteorologici (Eumetsat); | ||||||
| Accordo del 17 settembre 2009 [3] che istituisce il Gruppo d'interesse economico EUMETNET. | ||||||
| [1] RS 0.429.5 [2] RS 0.425.43 [3] RS 0.425.44 | ||||||
|
RS 429.11 OMet Ordinanza del 14 agosto 2024 sulla meteorologia e la climatologia (OMet) Art. 12 Emolumenti per dati internazionali |
||||||
| Se MeteoSvizzera è autorizzata o tenuta a distribuire dati di organizzazioni internazionali o di altri servizi meteorologici nazionali, gli eventuali emolumenti per questi dati e la loro distribuzione sono retti da uno dei seguenti trattati: | ||||||
| Convenzione dell'11 ottobre 1973 [1] relativa all'istituzione del centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine; | ||||||
| Convenzione del 24 maggio 1983 [2] relativa alla creazione di una organizzazione europea per l'esercizio di satelliti meteorologici (Eumetsat); | ||||||
| Accordo del 17 settembre 2009 [3] che istituisce il Gruppo d'interesse economico EUMETNET. | ||||||
| [1] RS 0.429.5 [2] RS 0.425.43 [3] RS 0.425.44 | ||||||
MetGebV. Gemäss dieser Bestimmung erbringen
MetGebV stellen könnte, sondern ein Fall von (unveränderter) Redistribution (Art. 2 Abs. 5
|
RS 429.1 LMet Legge federale del 18 giugno 1999 sulla meteorologia e la climatologia (LMet) Art. 3 Offerta di base in materia di prestazioni |
||||||
| Nell'ambito dei compiti della Confederazione di cui all'articolo 1, il Consiglio federale stabilisce un'offerta di base di prestazioni meteorologiche e climatologiche adeguata ai bisogni degli utilizzatori. Ne definisce inoltre le condizioni di utilizzazione. | ||||||
| L'Ufficio federale provvede a stabilire l'offerta di base, mette a disposizione di terzi i dati e le informazioni raccolti nell'ambito dei compiti della Confederazione e fornisce informazioni e consulenza. | ||||||
| Nell'ambito dell'offerta di base l'Ufficio federale fornisce le seguenti prestazioni gratuitamente: | ||||||
| appronta i dati di cui all'articolo 10 capoverso 1 della legge federale del 17 marzo 2023 [1] concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità (LMeCA); | ||||||
| diffonde informazioni meteorologiche e climatologiche di interesse per la collettività nel quadro dei compiti di cui all'articolo 1 lettere c, e ed h, in particolare la messa in guardia contro pericoli meteorologici, le previsioni meteorologiche e i dati sull'evoluzione climatica. [2] | ||||||
| L'Ufficio federale può riscuotere emolumenti per l'approntamento di: | ||||||
| dati che sono utilizzati soltanto da un numero limitato di utenti e la cui preparazione o messa a disposizione richiede considerevoli risorse materiali o di personale supplementari (art. 10 cpv. 2 lett. c LMeCA); il Consiglio federale stabilisce quali sono questi dati e ne disciplina la verifica periodica; a tal fine, tiene conto del progresso tecnico e degli standard internazionali rilevanti; | ||||||
| dati e prestazioni dell'offerta di base generati sulla base di mandati previsti in leggi speciali o su richiesta. [3] | ||||||
| Il Consiglio federale disciplina la riscossione degli emolumenti. A tal fine, tiene conto dei principi dell'equivalenza e della copertura dei costi. [4] | ||||||
| La riscossione degli emolumenti per il trattamento e l'approntamento di dati e prestazioni secondo l'articolo 1 lettera d è retta dalle disposizioni di leggi speciali. [5] | ||||||
| [1] RS 172.019 [2] Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 17 mar. 2023 concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 682; FF 2022 804). [3] Introdotto dall'all. n. 1 della LF del 17 mar. 2023 concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 682; FF 2022 804). [4] Introdotto dall'all. n. 1 della LF del 17 mar. 2023 concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 682; FF 2022 804). [5] Introdotto dall'all. n. 1 della LF del 17 mar. 2023 concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 682; FF 2022 804). | ||||||
|
RS 429.1 LMet Legge federale del 18 giugno 1999 sulla meteorologia e la climatologia (LMet) Art. 3 Offerta di base in materia di prestazioni |
||||||
| Nell'ambito dei compiti della Confederazione di cui all'articolo 1, il Consiglio federale stabilisce un'offerta di base di prestazioni meteorologiche e climatologiche adeguata ai bisogni degli utilizzatori. Ne definisce inoltre le condizioni di utilizzazione. | ||||||
| L'Ufficio federale provvede a stabilire l'offerta di base, mette a disposizione di terzi i dati e le informazioni raccolti nell'ambito dei compiti della Confederazione e fornisce informazioni e consulenza. | ||||||
| Nell'ambito dell'offerta di base l'Ufficio federale fornisce le seguenti prestazioni gratuitamente: | ||||||
| appronta i dati di cui all'articolo 10 capoverso 1 della legge federale del 17 marzo 2023 [1] concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità (LMeCA); | ||||||
| diffonde informazioni meteorologiche e climatologiche di interesse per la collettività nel quadro dei compiti di cui all'articolo 1 lettere c, e ed h, in particolare la messa in guardia contro pericoli meteorologici, le previsioni meteorologiche e i dati sull'evoluzione climatica. [2] | ||||||
| L'Ufficio federale può riscuotere emolumenti per l'approntamento di: | ||||||
| dati che sono utilizzati soltanto da un numero limitato di utenti e la cui preparazione o messa a disposizione richiede considerevoli risorse materiali o di personale supplementari (art. 10 cpv. 2 lett. c LMeCA); il Consiglio federale stabilisce quali sono questi dati e ne disciplina la verifica periodica; a tal fine, tiene conto del progresso tecnico e degli standard internazionali rilevanti; | ||||||
| dati e prestazioni dell'offerta di base generati sulla base di mandati previsti in leggi speciali o su richiesta. [3] | ||||||
| Il Consiglio federale disciplina la riscossione degli emolumenti. A tal fine, tiene conto dei principi dell'equivalenza e della copertura dei costi. [4] | ||||||
| La riscossione degli emolumenti per il trattamento e l'approntamento di dati e prestazioni secondo l'articolo 1 lettera d è retta dalle disposizioni di leggi speciali. [5] | ||||||
| [1] RS 172.019 [2] Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 17 mar. 2023 concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 682; FF 2022 804). [3] Introdotto dall'all. n. 1 della LF del 17 mar. 2023 concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 682; FF 2022 804). [4] Introdotto dall'all. n. 1 della LF del 17 mar. 2023 concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 682; FF 2022 804). [5] Introdotto dall'all. n. 1 della LF del 17 mar. 2023 concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 682; FF 2022 804). | ||||||
|
RS 429.1 LMet Legge federale del 18 giugno 1999 sulla meteorologia e la climatologia (LMet) Art. 3 Offerta di base in materia di prestazioni |
||||||
| Nell'ambito dei compiti della Confederazione di cui all'articolo 1, il Consiglio federale stabilisce un'offerta di base di prestazioni meteorologiche e climatologiche adeguata ai bisogni degli utilizzatori. Ne definisce inoltre le condizioni di utilizzazione. | ||||||
| L'Ufficio federale provvede a stabilire l'offerta di base, mette a disposizione di terzi i dati e le informazioni raccolti nell'ambito dei compiti della Confederazione e fornisce informazioni e consulenza. | ||||||
| Nell'ambito dell'offerta di base l'Ufficio federale fornisce le seguenti prestazioni gratuitamente: | ||||||
| appronta i dati di cui all'articolo 10 capoverso 1 della legge federale del 17 marzo 2023 [1] concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità (LMeCA); | ||||||
| diffonde informazioni meteorologiche e climatologiche di interesse per la collettività nel quadro dei compiti di cui all'articolo 1 lettere c, e ed h, in particolare la messa in guardia contro pericoli meteorologici, le previsioni meteorologiche e i dati sull'evoluzione climatica. [2] | ||||||
| L'Ufficio federale può riscuotere emolumenti per l'approntamento di: | ||||||
| dati che sono utilizzati soltanto da un numero limitato di utenti e la cui preparazione o messa a disposizione richiede considerevoli risorse materiali o di personale supplementari (art. 10 cpv. 2 lett. c LMeCA); il Consiglio federale stabilisce quali sono questi dati e ne disciplina la verifica periodica; a tal fine, tiene conto del progresso tecnico e degli standard internazionali rilevanti; | ||||||
| dati e prestazioni dell'offerta di base generati sulla base di mandati previsti in leggi speciali o su richiesta. [3] | ||||||
| Il Consiglio federale disciplina la riscossione degli emolumenti. A tal fine, tiene conto dei principi dell'equivalenza e della copertura dei costi. [4] | ||||||
| La riscossione degli emolumenti per il trattamento e l'approntamento di dati e prestazioni secondo l'articolo 1 lettera d è retta dalle disposizioni di leggi speciali. [5] | ||||||
| [1] RS 172.019 [2] Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 17 mar. 2023 concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 682; FF 2022 804). [3] Introdotto dall'all. n. 1 della LF del 17 mar. 2023 concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 682; FF 2022 804). [4] Introdotto dall'all. n. 1 della LF del 17 mar. 2023 concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 682; FF 2022 804). [5] Introdotto dall'all. n. 1 della LF del 17 mar. 2023 concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 682; FF 2022 804). | ||||||
|
RS 429.1 LMet Legge federale del 18 giugno 1999 sulla meteorologia e la climatologia (LMet) Art. 3 Offerta di base in materia di prestazioni |
||||||
| Nell'ambito dei compiti della Confederazione di cui all'articolo 1, il Consiglio federale stabilisce un'offerta di base di prestazioni meteorologiche e climatologiche adeguata ai bisogni degli utilizzatori. Ne definisce inoltre le condizioni di utilizzazione. | ||||||
| L'Ufficio federale provvede a stabilire l'offerta di base, mette a disposizione di terzi i dati e le informazioni raccolti nell'ambito dei compiti della Confederazione e fornisce informazioni e consulenza. | ||||||
| Nell'ambito dell'offerta di base l'Ufficio federale fornisce le seguenti prestazioni gratuitamente: | ||||||
| appronta i dati di cui all'articolo 10 capoverso 1 della legge federale del 17 marzo 2023 [1] concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità (LMeCA); | ||||||
| diffonde informazioni meteorologiche e climatologiche di interesse per la collettività nel quadro dei compiti di cui all'articolo 1 lettere c, e ed h, in particolare la messa in guardia contro pericoli meteorologici, le previsioni meteorologiche e i dati sull'evoluzione climatica. [2] | ||||||
| L'Ufficio federale può riscuotere emolumenti per l'approntamento di: | ||||||
| dati che sono utilizzati soltanto da un numero limitato di utenti e la cui preparazione o messa a disposizione richiede considerevoli risorse materiali o di personale supplementari (art. 10 cpv. 2 lett. c LMeCA); il Consiglio federale stabilisce quali sono questi dati e ne disciplina la verifica periodica; a tal fine, tiene conto del progresso tecnico e degli standard internazionali rilevanti; | ||||||
| dati e prestazioni dell'offerta di base generati sulla base di mandati previsti in leggi speciali o su richiesta. [3] | ||||||
| Il Consiglio federale disciplina la riscossione degli emolumenti. A tal fine, tiene conto dei principi dell'equivalenza e della copertura dei costi. [4] | ||||||
| La riscossione degli emolumenti per il trattamento e l'approntamento di dati e prestazioni secondo l'articolo 1 lettera d è retta dalle disposizioni di leggi speciali. [5] | ||||||
| [1] RS 172.019 [2] Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 17 mar. 2023 concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 682; FF 2022 804). [3] Introdotto dall'all. n. 1 della LF del 17 mar. 2023 concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 682; FF 2022 804). [4] Introdotto dall'all. n. 1 della LF del 17 mar. 2023 concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 682; FF 2022 804). [5] Introdotto dall'all. n. 1 della LF del 17 mar. 2023 concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 682; FF 2022 804). | ||||||
|
RS 429.11 OMet Ordinanza del 14 agosto 2024 sulla meteorologia e la climatologia (OMet) Art. 4 Autorizzazione a utilizzare l'offerta di base |
||||||
| Le prestazioni soggette a emolumenti e quelle fornite attraverso canali di fruizione non pubblici possono essere utilizzate soltanto con l'autorizzazione di MeteoSvizzera. | ||||||
| L'autorizzazione è rilasciata sotto forma di comunicazione unilaterale di MeteoSvizzera o nel quadro di un contratto di diritto amministrativo. | ||||||
|
RS 429.11 OMet Ordinanza del 14 agosto 2024 sulla meteorologia e la climatologia (OMet) Art. 4 Autorizzazione a utilizzare l'offerta di base |
||||||
| Le prestazioni soggette a emolumenti e quelle fornite attraverso canali di fruizione non pubblici possono essere utilizzate soltanto con l'autorizzazione di MeteoSvizzera. | ||||||
| L'autorizzazione è rilasciata sotto forma di comunicazione unilaterale di MeteoSvizzera o nel quadro di un contratto di diritto amministrativo. | ||||||
|
RS 429.11 OMet Ordinanza del 14 agosto 2024 sulla meteorologia e la climatologia (OMet) Art. 4 Autorizzazione a utilizzare l'offerta di base |
||||||
| Le prestazioni soggette a emolumenti e quelle fornite attraverso canali di fruizione non pubblici possono essere utilizzate soltanto con l'autorizzazione di MeteoSvizzera. | ||||||
| L'autorizzazione è rilasciata sotto forma di comunicazione unilaterale di MeteoSvizzera o nel quadro di un contratto di diritto amministrativo. | ||||||
|
RS 429.1 LMet Legge federale del 18 giugno 1999 sulla meteorologia e la climatologia (LMet) Art. 3 Offerta di base in materia di prestazioni |
||||||
| Nell'ambito dei compiti della Confederazione di cui all'articolo 1, il Consiglio federale stabilisce un'offerta di base di prestazioni meteorologiche e climatologiche adeguata ai bisogni degli utilizzatori. Ne definisce inoltre le condizioni di utilizzazione. | ||||||
| L'Ufficio federale provvede a stabilire l'offerta di base, mette a disposizione di terzi i dati e le informazioni raccolti nell'ambito dei compiti della Confederazione e fornisce informazioni e consulenza. | ||||||
| Nell'ambito dell'offerta di base l'Ufficio federale fornisce le seguenti prestazioni gratuitamente: | ||||||
| appronta i dati di cui all'articolo 10 capoverso 1 della legge federale del 17 marzo 2023 [1] concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità (LMeCA); | ||||||
| diffonde informazioni meteorologiche e climatologiche di interesse per la collettività nel quadro dei compiti di cui all'articolo 1 lettere c, e ed h, in particolare la messa in guardia contro pericoli meteorologici, le previsioni meteorologiche e i dati sull'evoluzione climatica. [2] | ||||||
| L'Ufficio federale può riscuotere emolumenti per l'approntamento di: | ||||||
| dati che sono utilizzati soltanto da un numero limitato di utenti e la cui preparazione o messa a disposizione richiede considerevoli risorse materiali o di personale supplementari (art. 10 cpv. 2 lett. c LMeCA); il Consiglio federale stabilisce quali sono questi dati e ne disciplina la verifica periodica; a tal fine, tiene conto del progresso tecnico e degli standard internazionali rilevanti; | ||||||
| dati e prestazioni dell'offerta di base generati sulla base di mandati previsti in leggi speciali o su richiesta. [3] | ||||||
| Il Consiglio federale disciplina la riscossione degli emolumenti. A tal fine, tiene conto dei principi dell'equivalenza e della copertura dei costi. [4] | ||||||
| La riscossione degli emolumenti per il trattamento e l'approntamento di dati e prestazioni secondo l'articolo 1 lettera d è retta dalle disposizioni di leggi speciali. [5] | ||||||
| [1] RS 172.019 [2] Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 17 mar. 2023 concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 682; FF 2022 804). [3] Introdotto dall'all. n. 1 della LF del 17 mar. 2023 concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 682; FF 2022 804). [4] Introdotto dall'all. n. 1 della LF del 17 mar. 2023 concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 682; FF 2022 804). [5] Introdotto dall'all. n. 1 della LF del 17 mar. 2023 concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 682; FF 2022 804). | ||||||
MetGebV. Nach dieser Bestimmung haben Anbieter, die zur Redistribution der vom Bundesamt bezogenen Dienstleistungen ermächtigt sind, Letzterem pro Weitergabe 75 Prozent ihres Verkaufserlöses abzuliefern (wobei die Untergrenze bei 75 Prozent der Gebühr liegt, welche der Kunde des Redistributors dem Bundesamt selbst bezahlen müsste). Inwiefern die Anwendung von Art. 12
MetGebV auf die Radarbilder, welche die SRG als MMS verbreitet, Bundesrecht verletzen sollte, ist nicht ersichtlich: Die SRG scheint zu übersehen, dass sie die Bilder als Teil des Grundangebots zu einem Preis bezieht, der weit unter den Selbstkosten des Bundesamts liegt (zur Erinnerung: Der Kostendeckungsgrad in der Produktegruppe "meteorologische Daten" betrug zuletzt rund 2 Prozent; vgl. E. 4.2). Dieser Umstand macht eine Art. 12
MetGebV entsprechende Regelung erforderlich, gemäss der das Bundesamt einen Grossteil der Differenz zwischen Einkaufs- und Verkaufspreis abschöpft; ansonsten könnten sich Redistributoren zu Lasten der Allgemeinheit bereichern, welche die im Gemeininteresse erbrachten
|
RS 429.1 LMet Legge federale del 18 giugno 1999 sulla meteorologia e la climatologia (LMet) Art. 3 Offerta di base in materia di prestazioni |
||||||
| Nell'ambito dei compiti della Confederazione di cui all'articolo 1, il Consiglio federale stabilisce un'offerta di base di prestazioni meteorologiche e climatologiche adeguata ai bisogni degli utilizzatori. Ne definisce inoltre le condizioni di utilizzazione. | ||||||
| L'Ufficio federale provvede a stabilire l'offerta di base, mette a disposizione di terzi i dati e le informazioni raccolti nell'ambito dei compiti della Confederazione e fornisce informazioni e consulenza. | ||||||
| Nell'ambito dell'offerta di base l'Ufficio federale fornisce le seguenti prestazioni gratuitamente: | ||||||
| appronta i dati di cui all'articolo 10 capoverso 1 della legge federale del 17 marzo 2023 [1] concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità (LMeCA); | ||||||
| diffonde informazioni meteorologiche e climatologiche di interesse per la collettività nel quadro dei compiti di cui all'articolo 1 lettere c, e ed h, in particolare la messa in guardia contro pericoli meteorologici, le previsioni meteorologiche e i dati sull'evoluzione climatica. [2] | ||||||
| L'Ufficio federale può riscuotere emolumenti per l'approntamento di: | ||||||
| dati che sono utilizzati soltanto da un numero limitato di utenti e la cui preparazione o messa a disposizione richiede considerevoli risorse materiali o di personale supplementari (art. 10 cpv. 2 lett. c LMeCA); il Consiglio federale stabilisce quali sono questi dati e ne disciplina la verifica periodica; a tal fine, tiene conto del progresso tecnico e degli standard internazionali rilevanti; | ||||||
| dati e prestazioni dell'offerta di base generati sulla base di mandati previsti in leggi speciali o su richiesta. [3] | ||||||
| Il Consiglio federale disciplina la riscossione degli emolumenti. A tal fine, tiene conto dei principi dell'equivalenza e della copertura dei costi. [4] | ||||||
| La riscossione degli emolumenti per il trattamento e l'approntamento di dati e prestazioni secondo l'articolo 1 lettera d è retta dalle disposizioni di leggi speciali. [5] | ||||||
| [1] RS 172.019 [2] Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 17 mar. 2023 concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 682; FF 2022 804). [3] Introdotto dall'all. n. 1 della LF del 17 mar. 2023 concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 682; FF 2022 804). [4] Introdotto dall'all. n. 1 della LF del 17 mar. 2023 concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 682; FF 2022 804). [5] Introdotto dall'all. n. 1 della LF del 17 mar. 2023 concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 682; FF 2022 804). | ||||||
|
RS 429.11 OMet Ordinanza del 14 agosto 2024 sulla meteorologia e la climatologia (OMet) Art. 8 Costi per infrastrutture destinate a utenti specifici |
||||||
| Se per la fornitura di una prestazione a un utente specifico MeteoSvizzera deve acquistare un'infrastruttura o prestazioni infrastrutturali, le richieste dell'utente e l'assunzione dei costi corrispondenti sono disciplinate in un contratto di diritto amministrativo. | ||||||
| L'utente assume i costi effettivi dell'infrastruttura o delle prestazioni infrastrutturali. Se l'infrastruttura o le prestazioni infrastrutturali di cui al capoverso 1 o i dati da esse generati sono impiegati anche per altre prestazioni di MeteoSvizzera, l'importo è ridotto di conseguenza. | ||||||
|
RS 172.010 LOGA Legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA) - Legge sull'organizzazione dell'ammininistrazione Art. 48 Attività normativa |
||||||
| Il Consiglio federale può delegare ai dipartimenti la competenza di emanare norme di diritto. Esso tiene conto al riguardo della portata di tali norme. | ||||||
| Una tale delega a gruppi o uffici è ammissibile soltanto se autorizzata da una legge federale o da un decreto federale di obbligatorietà generale. | ||||||
|
RS 172.010 LOGA Legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA) - Legge sull'organizzazione dell'ammininistrazione Art. 48 Attività normativa |
||||||
| Il Consiglio federale può delegare ai dipartimenti la competenza di emanare norme di diritto. Esso tiene conto al riguardo della portata di tali norme. | ||||||
| Una tale delega a gruppi o uffici è ammissibile soltanto se autorizzata da una legge federale o da un decreto federale di obbligatorietà generale. | ||||||
|
RS 172.010 LOGA Legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA) - Legge sull'organizzazione dell'ammininistrazione Art. 48 Attività normativa |
||||||
| Il Consiglio federale può delegare ai dipartimenti la competenza di emanare norme di diritto. Esso tiene conto al riguardo della portata di tali norme. | ||||||
| Una tale delega a gruppi o uffici è ammissibile soltanto se autorizzata da una legge federale o da un decreto federale di obbligatorietà generale. | ||||||
|
RS 172.010 LOGA Legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA) - Legge sull'organizzazione dell'ammininistrazione Art. 48 Attività normativa |
||||||
| Il Consiglio federale può delegare ai dipartimenti la competenza di emanare norme di diritto. Esso tiene conto al riguardo della portata di tali norme. | ||||||
| Una tale delega a gruppi o uffici è ammissibile soltanto se autorizzata da una legge federale o da un decreto federale di obbligatorietà generale. | ||||||
|
RS 172.010 LOGA Legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA) - Legge sull'organizzazione dell'ammininistrazione Art. 48 Attività normativa |
||||||
| Il Consiglio federale può delegare ai dipartimenti la competenza di emanare norme di diritto. Esso tiene conto al riguardo della portata di tali norme. | ||||||
| Una tale delega a gruppi o uffici è ammissibile soltanto se autorizzata da una legge federale o da un decreto federale di obbligatorietà generale. | ||||||
|
RS 172.010 LOGA Legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA) - Legge sull'organizzazione dell'ammininistrazione Art. 48 Attività normativa |
||||||
| Il Consiglio federale può delegare ai dipartimenti la competenza di emanare norme di diritto. Esso tiene conto al riguardo della portata di tali norme. | ||||||
| Una tale delega a gruppi o uffici è ammissibile soltanto se autorizzata da una legge federale o da un decreto federale di obbligatorietà generale. | ||||||
|
RS 429.11 OMet Ordinanza del 14 agosto 2024 sulla meteorologia e la climatologia (OMet) Art. 6 Applicabilità dell'ordinanza generale sugli emolumenti |
||||||
| Se non altrimenti previsto nella presente ordinanza, si applicano le disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 2004 [1] sugli emolumenti. | ||||||
| [1] RS 172.041.1 | ||||||
|
RS 429.11 OMet Ordinanza del 14 agosto 2024 sulla meteorologia e la climatologia (OMet) Art. 6 Applicabilità dell'ordinanza generale sugli emolumenti |
||||||
| Se non altrimenti previsto nella presente ordinanza, si applicano le disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 2004 [1] sugli emolumenti. | ||||||
| [1] RS 172.041.1 | ||||||
|
RS 429.1 LMet Legge federale del 18 giugno 1999 sulla meteorologia e la climatologia (LMet) Art. 3 Offerta di base in materia di prestazioni |
||||||
| Nell'ambito dei compiti della Confederazione di cui all'articolo 1, il Consiglio federale stabilisce un'offerta di base di prestazioni meteorologiche e climatologiche adeguata ai bisogni degli utilizzatori. Ne definisce inoltre le condizioni di utilizzazione. | ||||||
| L'Ufficio federale provvede a stabilire l'offerta di base, mette a disposizione di terzi i dati e le informazioni raccolti nell'ambito dei compiti della Confederazione e fornisce informazioni e consulenza. | ||||||
| Nell'ambito dell'offerta di base l'Ufficio federale fornisce le seguenti prestazioni gratuitamente: | ||||||
| appronta i dati di cui all'articolo 10 capoverso 1 della legge federale del 17 marzo 2023 [1] concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità (LMeCA); | ||||||
| diffonde informazioni meteorologiche e climatologiche di interesse per la collettività nel quadro dei compiti di cui all'articolo 1 lettere c, e ed h, in particolare la messa in guardia contro pericoli meteorologici, le previsioni meteorologiche e i dati sull'evoluzione climatica. [2] | ||||||
| L'Ufficio federale può riscuotere emolumenti per l'approntamento di: | ||||||
| dati che sono utilizzati soltanto da un numero limitato di utenti e la cui preparazione o messa a disposizione richiede considerevoli risorse materiali o di personale supplementari (art. 10 cpv. 2 lett. c LMeCA); il Consiglio federale stabilisce quali sono questi dati e ne disciplina la verifica periodica; a tal fine, tiene conto del progresso tecnico e degli standard internazionali rilevanti; | ||||||
| dati e prestazioni dell'offerta di base generati sulla base di mandati previsti in leggi speciali o su richiesta. [3] | ||||||
| Il Consiglio federale disciplina la riscossione degli emolumenti. A tal fine, tiene conto dei principi dell'equivalenza e della copertura dei costi. [4] | ||||||
| La riscossione degli emolumenti per il trattamento e l'approntamento di dati e prestazioni secondo l'articolo 1 lettera d è retta dalle disposizioni di leggi speciali. [5] | ||||||
| [1] RS 172.019 [2] Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 17 mar. 2023 concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 682; FF 2022 804). [3] Introdotto dall'all. n. 1 della LF del 17 mar. 2023 concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 682; FF 2022 804). [4] Introdotto dall'all. n. 1 della LF del 17 mar. 2023 concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 682; FF 2022 804). [5] Introdotto dall'all. n. 1 della LF del 17 mar. 2023 concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 682; FF 2022 804). | ||||||
|
RS 429.1 LMet Legge federale del 18 giugno 1999 sulla meteorologia e la climatologia (LMet) Art. 3 Offerta di base in materia di prestazioni |
||||||
| Nell'ambito dei compiti della Confederazione di cui all'articolo 1, il Consiglio federale stabilisce un'offerta di base di prestazioni meteorologiche e climatologiche adeguata ai bisogni degli utilizzatori. Ne definisce inoltre le condizioni di utilizzazione. | ||||||
| L'Ufficio federale provvede a stabilire l'offerta di base, mette a disposizione di terzi i dati e le informazioni raccolti nell'ambito dei compiti della Confederazione e fornisce informazioni e consulenza. | ||||||
| Nell'ambito dell'offerta di base l'Ufficio federale fornisce le seguenti prestazioni gratuitamente: | ||||||
| appronta i dati di cui all'articolo 10 capoverso 1 della legge federale del 17 marzo 2023 [1] concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità (LMeCA); | ||||||
| diffonde informazioni meteorologiche e climatologiche di interesse per la collettività nel quadro dei compiti di cui all'articolo 1 lettere c, e ed h, in particolare la messa in guardia contro pericoli meteorologici, le previsioni meteorologiche e i dati sull'evoluzione climatica. [2] | ||||||
| L'Ufficio federale può riscuotere emolumenti per l'approntamento di: | ||||||
| dati che sono utilizzati soltanto da un numero limitato di utenti e la cui preparazione o messa a disposizione richiede considerevoli risorse materiali o di personale supplementari (art. 10 cpv. 2 lett. c LMeCA); il Consiglio federale stabilisce quali sono questi dati e ne disciplina la verifica periodica; a tal fine, tiene conto del progresso tecnico e degli standard internazionali rilevanti; | ||||||
| dati e prestazioni dell'offerta di base generati sulla base di mandati previsti in leggi speciali o su richiesta. [3] | ||||||
| Il Consiglio federale disciplina la riscossione degli emolumenti. A tal fine, tiene conto dei principi dell'equivalenza e della copertura dei costi. [4] | ||||||
| La riscossione degli emolumenti per il trattamento e l'approntamento di dati e prestazioni secondo l'articolo 1 lettera d è retta dalle disposizioni di leggi speciali. [5] | ||||||
| [1] RS 172.019 [2] Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 17 mar. 2023 concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 682; FF 2022 804). [3] Introdotto dall'all. n. 1 della LF del 17 mar. 2023 concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 682; FF 2022 804). [4] Introdotto dall'all. n. 1 della LF del 17 mar. 2023 concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 682; FF 2022 804). [5] Introdotto dall'all. n. 1 della LF del 17 mar. 2023 concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 682; FF 2022 804). | ||||||
|
RS 429.1 LMet Legge federale del 18 giugno 1999 sulla meteorologia e la climatologia (LMet) Art. 3 Offerta di base in materia di prestazioni |
||||||
| Nell'ambito dei compiti della Confederazione di cui all'articolo 1, il Consiglio federale stabilisce un'offerta di base di prestazioni meteorologiche e climatologiche adeguata ai bisogni degli utilizzatori. Ne definisce inoltre le condizioni di utilizzazione. | ||||||
| L'Ufficio federale provvede a stabilire l'offerta di base, mette a disposizione di terzi i dati e le informazioni raccolti nell'ambito dei compiti della Confederazione e fornisce informazioni e consulenza. | ||||||
| Nell'ambito dell'offerta di base l'Ufficio federale fornisce le seguenti prestazioni gratuitamente: | ||||||
| appronta i dati di cui all'articolo 10 capoverso 1 della legge federale del 17 marzo 2023 [1] concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità (LMeCA); | ||||||
| diffonde informazioni meteorologiche e climatologiche di interesse per la collettività nel quadro dei compiti di cui all'articolo 1 lettere c, e ed h, in particolare la messa in guardia contro pericoli meteorologici, le previsioni meteorologiche e i dati sull'evoluzione climatica. [2] | ||||||
| L'Ufficio federale può riscuotere emolumenti per l'approntamento di: | ||||||
| dati che sono utilizzati soltanto da un numero limitato di utenti e la cui preparazione o messa a disposizione richiede considerevoli risorse materiali o di personale supplementari (art. 10 cpv. 2 lett. c LMeCA); il Consiglio federale stabilisce quali sono questi dati e ne disciplina la verifica periodica; a tal fine, tiene conto del progresso tecnico e degli standard internazionali rilevanti; | ||||||
| dati e prestazioni dell'offerta di base generati sulla base di mandati previsti in leggi speciali o su richiesta. [3] | ||||||
| Il Consiglio federale disciplina la riscossione degli emolumenti. A tal fine, tiene conto dei principi dell'equivalenza e della copertura dei costi. [4] | ||||||
| La riscossione degli emolumenti per il trattamento e l'approntamento di dati e prestazioni secondo l'articolo 1 lettera d è retta dalle disposizioni di leggi speciali. [5] | ||||||
| [1] RS 172.019 [2] Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 17 mar. 2023 concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 682; FF 2022 804). [3] Introdotto dall'all. n. 1 della LF del 17 mar. 2023 concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 682; FF 2022 804). [4] Introdotto dall'all. n. 1 della LF del 17 mar. 2023 concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 682; FF 2022 804). [5] Introdotto dall'all. n. 1 della LF del 17 mar. 2023 concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 682; FF 2022 804). | ||||||
|
RS 429.1 LMet Legge federale del 18 giugno 1999 sulla meteorologia e la climatologia (LMet) Art. 3 Offerta di base in materia di prestazioni |
||||||
| Nell'ambito dei compiti della Confederazione di cui all'articolo 1, il Consiglio federale stabilisce un'offerta di base di prestazioni meteorologiche e climatologiche adeguata ai bisogni degli utilizzatori. Ne definisce inoltre le condizioni di utilizzazione. | ||||||
| L'Ufficio federale provvede a stabilire l'offerta di base, mette a disposizione di terzi i dati e le informazioni raccolti nell'ambito dei compiti della Confederazione e fornisce informazioni e consulenza. | ||||||
| Nell'ambito dell'offerta di base l'Ufficio federale fornisce le seguenti prestazioni gratuitamente: | ||||||
| appronta i dati di cui all'articolo 10 capoverso 1 della legge federale del 17 marzo 2023 [1] concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità (LMeCA); | ||||||
| diffonde informazioni meteorologiche e climatologiche di interesse per la collettività nel quadro dei compiti di cui all'articolo 1 lettere c, e ed h, in particolare la messa in guardia contro pericoli meteorologici, le previsioni meteorologiche e i dati sull'evoluzione climatica. [2] | ||||||
| L'Ufficio federale può riscuotere emolumenti per l'approntamento di: | ||||||
| dati che sono utilizzati soltanto da un numero limitato di utenti e la cui preparazione o messa a disposizione richiede considerevoli risorse materiali o di personale supplementari (art. 10 cpv. 2 lett. c LMeCA); il Consiglio federale stabilisce quali sono questi dati e ne disciplina la verifica periodica; a tal fine, tiene conto del progresso tecnico e degli standard internazionali rilevanti; | ||||||
| dati e prestazioni dell'offerta di base generati sulla base di mandati previsti in leggi speciali o su richiesta. [3] | ||||||
| Il Consiglio federale disciplina la riscossione degli emolumenti. A tal fine, tiene conto dei principi dell'equivalenza e della copertura dei costi. [4] | ||||||
| La riscossione degli emolumenti per il trattamento e l'approntamento di dati e prestazioni secondo l'articolo 1 lettera d è retta dalle disposizioni di leggi speciali. [5] | ||||||
| [1] RS 172.019 [2] Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 17 mar. 2023 concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 682; FF 2022 804). [3] Introdotto dall'all. n. 1 della LF del 17 mar. 2023 concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 682; FF 2022 804). [4] Introdotto dall'all. n. 1 della LF del 17 mar. 2023 concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 682; FF 2022 804). [5] Introdotto dall'all. n. 1 della LF del 17 mar. 2023 concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 682; FF 2022 804). | ||||||
|
RS 429.1 LMet Legge federale del 18 giugno 1999 sulla meteorologia e la climatologia (LMet) Art. 3 Offerta di base in materia di prestazioni |
||||||
| Nell'ambito dei compiti della Confederazione di cui all'articolo 1, il Consiglio federale stabilisce un'offerta di base di prestazioni meteorologiche e climatologiche adeguata ai bisogni degli utilizzatori. Ne definisce inoltre le condizioni di utilizzazione. | ||||||
| L'Ufficio federale provvede a stabilire l'offerta di base, mette a disposizione di terzi i dati e le informazioni raccolti nell'ambito dei compiti della Confederazione e fornisce informazioni e consulenza. | ||||||
| Nell'ambito dell'offerta di base l'Ufficio federale fornisce le seguenti prestazioni gratuitamente: | ||||||
| appronta i dati di cui all'articolo 10 capoverso 1 della legge federale del 17 marzo 2023 [1] concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità (LMeCA); | ||||||
| diffonde informazioni meteorologiche e climatologiche di interesse per la collettività nel quadro dei compiti di cui all'articolo 1 lettere c, e ed h, in particolare la messa in guardia contro pericoli meteorologici, le previsioni meteorologiche e i dati sull'evoluzione climatica. [2] | ||||||
| L'Ufficio federale può riscuotere emolumenti per l'approntamento di: | ||||||
| dati che sono utilizzati soltanto da un numero limitato di utenti e la cui preparazione o messa a disposizione richiede considerevoli risorse materiali o di personale supplementari (art. 10 cpv. 2 lett. c LMeCA); il Consiglio federale stabilisce quali sono questi dati e ne disciplina la verifica periodica; a tal fine, tiene conto del progresso tecnico e degli standard internazionali rilevanti; | ||||||
| dati e prestazioni dell'offerta di base generati sulla base di mandati previsti in leggi speciali o su richiesta. [3] | ||||||
| Il Consiglio federale disciplina la riscossione degli emolumenti. A tal fine, tiene conto dei principi dell'equivalenza e della copertura dei costi. [4] | ||||||
| La riscossione degli emolumenti per il trattamento e l'approntamento di dati e prestazioni secondo l'articolo 1 lettera d è retta dalle disposizioni di leggi speciali. [5] | ||||||
| [1] RS 172.019 [2] Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 17 mar. 2023 concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 682; FF 2022 804). [3] Introdotto dall'all. n. 1 della LF del 17 mar. 2023 concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 682; FF 2022 804). [4] Introdotto dall'all. n. 1 della LF del 17 mar. 2023 concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 682; FF 2022 804). [5] Introdotto dall'all. n. 1 della LF del 17 mar. 2023 concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 682; FF 2022 804). | ||||||