SR 273 Legge del 4 dicembre 1947 di procedura civile federale PC Art. 25 - Per accertare l'esistenza o l'inesistenza di un rapporto di diritto può essere proposta un'azione, quando l'attore ha un interesse giuridico all'accertamento immediato. |
SR 429.1 Legge federale del 18 giugno 1999 sulla meteorologia e la climatologia (LMet) LMet Art. 1 Compiti federali - Nei settori della meteorologia e della climatologia la Confederazione adempie i compiti seguenti: |
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a | rileva permanentemente dati meteorologici e climatologici su tutto il territorio svizzero; |
b | partecipa al rilevamento, allo scambio e alla valorizzazione di dati meteorologici e climatologici internazionali; |
c | mette in guardia contro pericoli meteorologici; |
d | appronta informazioni meteorologiche per il servizio e la sicurezza aerei sul territorio svizzero; |
e | provvede all'approntamento di informazioni climatologiche e all'attuazione di misure che contribuiscano a garantire a lungo termine un ambiente sano; |
f | assicura la sorveglianza della radioattività nell'atmosfera e fornisce basi meteorologiche per il calcolo del grado di diffusione di inquinanti atmosferici; |
g | promuove la meteorologia e la climatologia teoriche ed esegue progetti di ricerca e di sviluppo orientati verso la pratica; |
h | fornisce altre prestazioni meteorologiche e climatologiche per i bisogni della collettività. |
SR 429.11 Ordinanza del 14 agosto 2024 sulla meteorologia e la climatologia (OMet) OMet Art. 1 - L'Ufficio federale di meteorologia e climatologia (MeteoSvizzera) funge da servizio meteorologico e climatologico nazionale. |
SR 429.1 Legge federale del 18 giugno 1999 sulla meteorologia e la climatologia (LMet) LMet Art. 1 Compiti federali - Nei settori della meteorologia e della climatologia la Confederazione adempie i compiti seguenti: |
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a | rileva permanentemente dati meteorologici e climatologici su tutto il territorio svizzero; |
b | partecipa al rilevamento, allo scambio e alla valorizzazione di dati meteorologici e climatologici internazionali; |
c | mette in guardia contro pericoli meteorologici; |
d | appronta informazioni meteorologiche per il servizio e la sicurezza aerei sul territorio svizzero; |
e | provvede all'approntamento di informazioni climatologiche e all'attuazione di misure che contribuiscano a garantire a lungo termine un ambiente sano; |
f | assicura la sorveglianza della radioattività nell'atmosfera e fornisce basi meteorologiche per il calcolo del grado di diffusione di inquinanti atmosferici; |
g | promuove la meteorologia e la climatologia teoriche ed esegue progetti di ricerca e di sviluppo orientati verso la pratica; |
h | fornisce altre prestazioni meteorologiche e climatologiche per i bisogni della collettività. |
SR 429.1 Legge federale del 18 giugno 1999 sulla meteorologia e la climatologia (LMet) LMet Art. 1 Compiti federali - Nei settori della meteorologia e della climatologia la Confederazione adempie i compiti seguenti: |
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a | rileva permanentemente dati meteorologici e climatologici su tutto il territorio svizzero; |
b | partecipa al rilevamento, allo scambio e alla valorizzazione di dati meteorologici e climatologici internazionali; |
c | mette in guardia contro pericoli meteorologici; |
d | appronta informazioni meteorologiche per il servizio e la sicurezza aerei sul territorio svizzero; |
e | provvede all'approntamento di informazioni climatologiche e all'attuazione di misure che contribuiscano a garantire a lungo termine un ambiente sano; |
f | assicura la sorveglianza della radioattività nell'atmosfera e fornisce basi meteorologiche per il calcolo del grado di diffusione di inquinanti atmosferici; |
g | promuove la meteorologia e la climatologia teoriche ed esegue progetti di ricerca e di sviluppo orientati verso la pratica; |
h | fornisce altre prestazioni meteorologiche e climatologiche per i bisogni della collettività. |
SR 429.1 Legge federale del 18 giugno 1999 sulla meteorologia e la climatologia (LMet) LMet Art. 3 Offerta di base in materia di prestazioni - 1 Nell'ambito dei compiti della Confederazione di cui all'articolo 1, il Consiglio federale stabilisce un'offerta di base di prestazioni meteorologiche e climatologiche adeguata ai bisogni degli utilizzatori. Ne definisce inoltre le condizioni di utilizzazione. |
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1 | Nell'ambito dei compiti della Confederazione di cui all'articolo 1, il Consiglio federale stabilisce un'offerta di base di prestazioni meteorologiche e climatologiche adeguata ai bisogni degli utilizzatori. Ne definisce inoltre le condizioni di utilizzazione. |
2 | L'Ufficio federale provvede a stabilire l'offerta di base, mette a disposizione di terzi i dati e le informazioni raccolti nell'ambito dei compiti della Confederazione e fornisce informazioni e consulenza. |
3 | Nell'ambito dell'offerta di base l'Ufficio federale fornisce le seguenti prestazioni gratuitamente: |
a | appronta i dati di cui all'articolo 10 capoverso 1 della legge federale del 17 marzo 20233 concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità (LMeCA); |
b | diffonde informazioni meteorologiche e climatologiche di interesse per la collettività nel quadro dei compiti di cui all'articolo 1 lettere c, e ed h, in particolare la messa in guardia contro pericoli meteorologici, le previsioni meteorologiche e i dati sull'evoluzione climatica.4 |
4 | L'Ufficio federale può riscuotere emolumenti per l'approntamento di: |
a | dati che sono utilizzati soltanto da un numero limitato di utenti e la cui preparazione o messa a disposizione richiede considerevoli risorse materiali o di personale supplementari (art. 10 cpv. 2 lett. c LMeCA); il Consiglio federale stabilisce quali sono questi dati e ne disciplina la verifica periodica; a tal fine, tiene conto del progresso tecnico e degli standard internazionali rilevanti; |
b | dati e prestazioni dell'offerta di base generati sulla base di mandati previsti in leggi speciali o su richiesta.5 |
5 | Il Consiglio federale disciplina la riscossione degli emolumenti. A tal fine, tiene conto dei principi dell'equivalenza e della copertura dei costi.6 |
6 | La riscossione degli emolumenti per il trattamento e l'approntamento di dati e prestazioni secondo l'articolo 1 lettera d è retta dalle disposizioni di leggi speciali.7 |
SR 429.11 Ordinanza del 14 agosto 2024 sulla meteorologia e la climatologia (OMet) OMet Art. 3 Prestazioni soggette a emolumenti - 1 MeteoSvizzera fornisce prestazioni meteorologiche e climatologiche soggette a emolumenti nel quadro di mandati conferitigli in virtù di leggi speciali. |
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1 | MeteoSvizzera fornisce prestazioni meteorologiche e climatologiche soggette a emolumenti nel quadro di mandati conferitigli in virtù di leggi speciali. |
2 | MeteoSvizzera può inoltre fornire, su richiesta, , le seguenti prestazioni meteorologiche e climatologiche soggette a emolumenti: |
a | prestazioni che servono alle autorità per l'adempimento di compiti previsti dalla legge; |
b | prestazioni di formazione per autorità e istituti di formazione e per istituzioni che svolgono compiti pubblici di protezione dai pericoli naturali o che gestiscono infrastrutture critiche d'importanza nazionale; |
c | prestazioni che rispondono a un interesse nazionale o regionale in materia di sicurezza o salute della popolazione, sicurezza dell'approvvigionamento, tutela a lungo termine di un ambiente sano o ricerca scientifica; |
d | prestazioni riguardanti l'approntamento di dati che necessitano di un livello di servizio più elevato rispetto a quello richiesto per i dati di cui all'articolo 2 lettera a. |
SR 429.1 Legge federale del 18 giugno 1999 sulla meteorologia e la climatologia (LMet) LMet Art. 4 Prestazioni supplementari - 1 L'Ufficio federale può trattare dati meteorologici e climatologici, risultati o altre informazioni per soddisfare desideri particolari di clienti e utilizzarli commercialmente. |
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1 | L'Ufficio federale può trattare dati meteorologici e climatologici, risultati o altre informazioni per soddisfare desideri particolari di clienti e utilizzarli commercialmente. |
2 | L'offerta di prestazioni supplementari dev'essere strettamente connessa con quella di base e non deve pregiudicarla. |
3 | L'Ufficio federale offre le prestazioni supplementari in base al diritto privato. Ne fissa i prezzi secondo le condizioni di mercato e rende note le tariffe. Il prezzo delle prestazioni supplementari non può essere inferiore al costo di produzione né essere ridotto grazie ai proventi derivanti dall'offerta di base. |
SR 429.1 Legge federale del 18 giugno 1999 sulla meteorologia e la climatologia (LMet) LMet Art. 3 Offerta di base in materia di prestazioni - 1 Nell'ambito dei compiti della Confederazione di cui all'articolo 1, il Consiglio federale stabilisce un'offerta di base di prestazioni meteorologiche e climatologiche adeguata ai bisogni degli utilizzatori. Ne definisce inoltre le condizioni di utilizzazione. |
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1 | Nell'ambito dei compiti della Confederazione di cui all'articolo 1, il Consiglio federale stabilisce un'offerta di base di prestazioni meteorologiche e climatologiche adeguata ai bisogni degli utilizzatori. Ne definisce inoltre le condizioni di utilizzazione. |
2 | L'Ufficio federale provvede a stabilire l'offerta di base, mette a disposizione di terzi i dati e le informazioni raccolti nell'ambito dei compiti della Confederazione e fornisce informazioni e consulenza. |
3 | Nell'ambito dell'offerta di base l'Ufficio federale fornisce le seguenti prestazioni gratuitamente: |
a | appronta i dati di cui all'articolo 10 capoverso 1 della legge federale del 17 marzo 20233 concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità (LMeCA); |
b | diffonde informazioni meteorologiche e climatologiche di interesse per la collettività nel quadro dei compiti di cui all'articolo 1 lettere c, e ed h, in particolare la messa in guardia contro pericoli meteorologici, le previsioni meteorologiche e i dati sull'evoluzione climatica.4 |
4 | L'Ufficio federale può riscuotere emolumenti per l'approntamento di: |
a | dati che sono utilizzati soltanto da un numero limitato di utenti e la cui preparazione o messa a disposizione richiede considerevoli risorse materiali o di personale supplementari (art. 10 cpv. 2 lett. c LMeCA); il Consiglio federale stabilisce quali sono questi dati e ne disciplina la verifica periodica; a tal fine, tiene conto del progresso tecnico e degli standard internazionali rilevanti; |
b | dati e prestazioni dell'offerta di base generati sulla base di mandati previsti in leggi speciali o su richiesta.5 |
5 | Il Consiglio federale disciplina la riscossione degli emolumenti. A tal fine, tiene conto dei principi dell'equivalenza e della copertura dei costi.6 |
6 | La riscossione degli emolumenti per il trattamento e l'approntamento di dati e prestazioni secondo l'articolo 1 lettera d è retta dalle disposizioni di leggi speciali.7 |
SR 429.11 Ordinanza del 14 agosto 2024 sulla meteorologia e la climatologia (OMet) OMet Art. 3 Prestazioni soggette a emolumenti - 1 MeteoSvizzera fornisce prestazioni meteorologiche e climatologiche soggette a emolumenti nel quadro di mandati conferitigli in virtù di leggi speciali. |
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1 | MeteoSvizzera fornisce prestazioni meteorologiche e climatologiche soggette a emolumenti nel quadro di mandati conferitigli in virtù di leggi speciali. |
2 | MeteoSvizzera può inoltre fornire, su richiesta, , le seguenti prestazioni meteorologiche e climatologiche soggette a emolumenti: |
a | prestazioni che servono alle autorità per l'adempimento di compiti previsti dalla legge; |
b | prestazioni di formazione per autorità e istituti di formazione e per istituzioni che svolgono compiti pubblici di protezione dai pericoli naturali o che gestiscono infrastrutture critiche d'importanza nazionale; |
c | prestazioni che rispondono a un interesse nazionale o regionale in materia di sicurezza o salute della popolazione, sicurezza dell'approvvigionamento, tutela a lungo termine di un ambiente sano o ricerca scientifica; |
d | prestazioni riguardanti l'approntamento di dati che necessitano di un livello di servizio più elevato rispetto a quello richiesto per i dati di cui all'articolo 2 lettera a. |
SR 429.1 Legge federale del 18 giugno 1999 sulla meteorologia e la climatologia (LMet) LMet Art. 1 Compiti federali - Nei settori della meteorologia e della climatologia la Confederazione adempie i compiti seguenti: |
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a | rileva permanentemente dati meteorologici e climatologici su tutto il territorio svizzero; |
b | partecipa al rilevamento, allo scambio e alla valorizzazione di dati meteorologici e climatologici internazionali; |
c | mette in guardia contro pericoli meteorologici; |
d | appronta informazioni meteorologiche per il servizio e la sicurezza aerei sul territorio svizzero; |
e | provvede all'approntamento di informazioni climatologiche e all'attuazione di misure che contribuiscano a garantire a lungo termine un ambiente sano; |
f | assicura la sorveglianza della radioattività nell'atmosfera e fornisce basi meteorologiche per il calcolo del grado di diffusione di inquinanti atmosferici; |
g | promuove la meteorologia e la climatologia teoriche ed esegue progetti di ricerca e di sviluppo orientati verso la pratica; |
h | fornisce altre prestazioni meteorologiche e climatologiche per i bisogni della collettività. |
SR 429.11 Ordinanza del 14 agosto 2024 sulla meteorologia e la climatologia (OMet) OMet Art. 4 Autorizzazione a utilizzare l'offerta di base - 1 Le prestazioni soggette a emolumenti e quelle fornite attraverso canali di fruizione non pubblici possono essere utilizzate soltanto con l'autorizzazione di MeteoSvizzera. |
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1 | Le prestazioni soggette a emolumenti e quelle fornite attraverso canali di fruizione non pubblici possono essere utilizzate soltanto con l'autorizzazione di MeteoSvizzera. |
2 | L'autorizzazione è rilasciata sotto forma di comunicazione unilaterale di MeteoSvizzera o nel quadro di un contratto di diritto amministrativo. |
SR 429.11 Ordinanza del 14 agosto 2024 sulla meteorologia e la climatologia (OMet) OMet Art. 6 Applicabilità dell'ordinanza generale sugli emolumenti - Se non altrimenti previsto nella presente ordinanza, si applicano le disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 20043 sugli emolumenti. |
SR 429.1 Legge federale del 18 giugno 1999 sulla meteorologia e la climatologia (LMet) LMet Art. 4 Prestazioni supplementari - 1 L'Ufficio federale può trattare dati meteorologici e climatologici, risultati o altre informazioni per soddisfare desideri particolari di clienti e utilizzarli commercialmente. |
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1 | L'Ufficio federale può trattare dati meteorologici e climatologici, risultati o altre informazioni per soddisfare desideri particolari di clienti e utilizzarli commercialmente. |
2 | L'offerta di prestazioni supplementari dev'essere strettamente connessa con quella di base e non deve pregiudicarla. |
3 | L'Ufficio federale offre le prestazioni supplementari in base al diritto privato. Ne fissa i prezzi secondo le condizioni di mercato e rende note le tariffe. Il prezzo delle prestazioni supplementari non può essere inferiore al costo di produzione né essere ridotto grazie ai proventi derivanti dall'offerta di base. |
SR 429.1 Legge federale del 18 giugno 1999 sulla meteorologia e la climatologia (LMet) LMet Art. 3 Offerta di base in materia di prestazioni - 1 Nell'ambito dei compiti della Confederazione di cui all'articolo 1, il Consiglio federale stabilisce un'offerta di base di prestazioni meteorologiche e climatologiche adeguata ai bisogni degli utilizzatori. Ne definisce inoltre le condizioni di utilizzazione. |
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1 | Nell'ambito dei compiti della Confederazione di cui all'articolo 1, il Consiglio federale stabilisce un'offerta di base di prestazioni meteorologiche e climatologiche adeguata ai bisogni degli utilizzatori. Ne definisce inoltre le condizioni di utilizzazione. |
2 | L'Ufficio federale provvede a stabilire l'offerta di base, mette a disposizione di terzi i dati e le informazioni raccolti nell'ambito dei compiti della Confederazione e fornisce informazioni e consulenza. |
3 | Nell'ambito dell'offerta di base l'Ufficio federale fornisce le seguenti prestazioni gratuitamente: |
a | appronta i dati di cui all'articolo 10 capoverso 1 della legge federale del 17 marzo 20233 concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità (LMeCA); |
b | diffonde informazioni meteorologiche e climatologiche di interesse per la collettività nel quadro dei compiti di cui all'articolo 1 lettere c, e ed h, in particolare la messa in guardia contro pericoli meteorologici, le previsioni meteorologiche e i dati sull'evoluzione climatica.4 |
4 | L'Ufficio federale può riscuotere emolumenti per l'approntamento di: |
a | dati che sono utilizzati soltanto da un numero limitato di utenti e la cui preparazione o messa a disposizione richiede considerevoli risorse materiali o di personale supplementari (art. 10 cpv. 2 lett. c LMeCA); il Consiglio federale stabilisce quali sono questi dati e ne disciplina la verifica periodica; a tal fine, tiene conto del progresso tecnico e degli standard internazionali rilevanti; |
b | dati e prestazioni dell'offerta di base generati sulla base di mandati previsti in leggi speciali o su richiesta.5 |
5 | Il Consiglio federale disciplina la riscossione degli emolumenti. A tal fine, tiene conto dei principi dell'equivalenza e della copertura dei costi.6 |
6 | La riscossione degli emolumenti per il trattamento e l'approntamento di dati e prestazioni secondo l'articolo 1 lettera d è retta dalle disposizioni di leggi speciali.7 |
SR 429.11 Ordinanza del 14 agosto 2024 sulla meteorologia e la climatologia (OMet) OMet Art. 8 Costi per infrastrutture destinate a utenti specifici - 1 Se per la fornitura di una prestazione a un utente specifico MeteoSvizzera deve acquistare un'infrastruttura o prestazioni infrastrutturali, le richieste dell'utente e l'assunzione dei costi corrispondenti sono disciplinate in un contratto di diritto amministrativo. |
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1 | Se per la fornitura di una prestazione a un utente specifico MeteoSvizzera deve acquistare un'infrastruttura o prestazioni infrastrutturali, le richieste dell'utente e l'assunzione dei costi corrispondenti sono disciplinate in un contratto di diritto amministrativo. |
2 | L'utente assume i costi effettivi dell'infrastruttura o delle prestazioni infrastrutturali. Se l'infrastruttura o le prestazioni infrastrutturali di cui al capoverso 1 o i dati da esse generati sono impiegati anche per altre prestazioni di MeteoSvizzera, l'importo è ridotto di conseguenza. |
SR 429.1 Legge federale del 18 giugno 1999 sulla meteorologia e la climatologia (LMet) LMet Art. 3 Offerta di base in materia di prestazioni - 1 Nell'ambito dei compiti della Confederazione di cui all'articolo 1, il Consiglio federale stabilisce un'offerta di base di prestazioni meteorologiche e climatologiche adeguata ai bisogni degli utilizzatori. Ne definisce inoltre le condizioni di utilizzazione. |
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1 | Nell'ambito dei compiti della Confederazione di cui all'articolo 1, il Consiglio federale stabilisce un'offerta di base di prestazioni meteorologiche e climatologiche adeguata ai bisogni degli utilizzatori. Ne definisce inoltre le condizioni di utilizzazione. |
2 | L'Ufficio federale provvede a stabilire l'offerta di base, mette a disposizione di terzi i dati e le informazioni raccolti nell'ambito dei compiti della Confederazione e fornisce informazioni e consulenza. |
3 | Nell'ambito dell'offerta di base l'Ufficio federale fornisce le seguenti prestazioni gratuitamente: |
a | appronta i dati di cui all'articolo 10 capoverso 1 della legge federale del 17 marzo 20233 concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità (LMeCA); |
b | diffonde informazioni meteorologiche e climatologiche di interesse per la collettività nel quadro dei compiti di cui all'articolo 1 lettere c, e ed h, in particolare la messa in guardia contro pericoli meteorologici, le previsioni meteorologiche e i dati sull'evoluzione climatica.4 |
4 | L'Ufficio federale può riscuotere emolumenti per l'approntamento di: |
a | dati che sono utilizzati soltanto da un numero limitato di utenti e la cui preparazione o messa a disposizione richiede considerevoli risorse materiali o di personale supplementari (art. 10 cpv. 2 lett. c LMeCA); il Consiglio federale stabilisce quali sono questi dati e ne disciplina la verifica periodica; a tal fine, tiene conto del progresso tecnico e degli standard internazionali rilevanti; |
b | dati e prestazioni dell'offerta di base generati sulla base di mandati previsti in leggi speciali o su richiesta.5 |
5 | Il Consiglio federale disciplina la riscossione degli emolumenti. A tal fine, tiene conto dei principi dell'equivalenza e della copertura dei costi.6 |
6 | La riscossione degli emolumenti per il trattamento e l'approntamento di dati e prestazioni secondo l'articolo 1 lettera d è retta dalle disposizioni di leggi speciali.7 |
SR 429.11 Ordinanza del 14 agosto 2024 sulla meteorologia e la climatologia (OMet) OMet Art. 11 Emolumenti per la rappresentazione grafica dei dati - Per la predisposizione di un'applicazione per l'elaborazione di dati finalizzata alla loro rappresentazione grafica è fatturato il dispendio di tempo e riscosso un emolumento di 0,05 franchi per la produzione automatica di ciascuna rappresentazione grafica. |
SR 429.1 Legge federale del 18 giugno 1999 sulla meteorologia e la climatologia (LMet) LMet Art. 3 Offerta di base in materia di prestazioni - 1 Nell'ambito dei compiti della Confederazione di cui all'articolo 1, il Consiglio federale stabilisce un'offerta di base di prestazioni meteorologiche e climatologiche adeguata ai bisogni degli utilizzatori. Ne definisce inoltre le condizioni di utilizzazione. |
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1 | Nell'ambito dei compiti della Confederazione di cui all'articolo 1, il Consiglio federale stabilisce un'offerta di base di prestazioni meteorologiche e climatologiche adeguata ai bisogni degli utilizzatori. Ne definisce inoltre le condizioni di utilizzazione. |
2 | L'Ufficio federale provvede a stabilire l'offerta di base, mette a disposizione di terzi i dati e le informazioni raccolti nell'ambito dei compiti della Confederazione e fornisce informazioni e consulenza. |
3 | Nell'ambito dell'offerta di base l'Ufficio federale fornisce le seguenti prestazioni gratuitamente: |
a | appronta i dati di cui all'articolo 10 capoverso 1 della legge federale del 17 marzo 20233 concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità (LMeCA); |
b | diffonde informazioni meteorologiche e climatologiche di interesse per la collettività nel quadro dei compiti di cui all'articolo 1 lettere c, e ed h, in particolare la messa in guardia contro pericoli meteorologici, le previsioni meteorologiche e i dati sull'evoluzione climatica.4 |
4 | L'Ufficio federale può riscuotere emolumenti per l'approntamento di: |
a | dati che sono utilizzati soltanto da un numero limitato di utenti e la cui preparazione o messa a disposizione richiede considerevoli risorse materiali o di personale supplementari (art. 10 cpv. 2 lett. c LMeCA); il Consiglio federale stabilisce quali sono questi dati e ne disciplina la verifica periodica; a tal fine, tiene conto del progresso tecnico e degli standard internazionali rilevanti; |
b | dati e prestazioni dell'offerta di base generati sulla base di mandati previsti in leggi speciali o su richiesta.5 |
5 | Il Consiglio federale disciplina la riscossione degli emolumenti. A tal fine, tiene conto dei principi dell'equivalenza e della copertura dei costi.6 |
6 | La riscossione degli emolumenti per il trattamento e l'approntamento di dati e prestazioni secondo l'articolo 1 lettera d è retta dalle disposizioni di leggi speciali.7 |
SR 429.1 Legge federale del 18 giugno 1999 sulla meteorologia e la climatologia (LMet) LMet Art. 3 Offerta di base in materia di prestazioni - 1 Nell'ambito dei compiti della Confederazione di cui all'articolo 1, il Consiglio federale stabilisce un'offerta di base di prestazioni meteorologiche e climatologiche adeguata ai bisogni degli utilizzatori. Ne definisce inoltre le condizioni di utilizzazione. |
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1 | Nell'ambito dei compiti della Confederazione di cui all'articolo 1, il Consiglio federale stabilisce un'offerta di base di prestazioni meteorologiche e climatologiche adeguata ai bisogni degli utilizzatori. Ne definisce inoltre le condizioni di utilizzazione. |
2 | L'Ufficio federale provvede a stabilire l'offerta di base, mette a disposizione di terzi i dati e le informazioni raccolti nell'ambito dei compiti della Confederazione e fornisce informazioni e consulenza. |
3 | Nell'ambito dell'offerta di base l'Ufficio federale fornisce le seguenti prestazioni gratuitamente: |
a | appronta i dati di cui all'articolo 10 capoverso 1 della legge federale del 17 marzo 20233 concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità (LMeCA); |
b | diffonde informazioni meteorologiche e climatologiche di interesse per la collettività nel quadro dei compiti di cui all'articolo 1 lettere c, e ed h, in particolare la messa in guardia contro pericoli meteorologici, le previsioni meteorologiche e i dati sull'evoluzione climatica.4 |
4 | L'Ufficio federale può riscuotere emolumenti per l'approntamento di: |
a | dati che sono utilizzati soltanto da un numero limitato di utenti e la cui preparazione o messa a disposizione richiede considerevoli risorse materiali o di personale supplementari (art. 10 cpv. 2 lett. c LMeCA); il Consiglio federale stabilisce quali sono questi dati e ne disciplina la verifica periodica; a tal fine, tiene conto del progresso tecnico e degli standard internazionali rilevanti; |
b | dati e prestazioni dell'offerta di base generati sulla base di mandati previsti in leggi speciali o su richiesta.5 |
5 | Il Consiglio federale disciplina la riscossione degli emolumenti. A tal fine, tiene conto dei principi dell'equivalenza e della copertura dei costi.6 |
6 | La riscossione degli emolumenti per il trattamento e l'approntamento di dati e prestazioni secondo l'articolo 1 lettera d è retta dalle disposizioni di leggi speciali.7 |
SR 429.1 Legge federale del 18 giugno 1999 sulla meteorologia e la climatologia (LMet) LMet Art. 3 Offerta di base in materia di prestazioni - 1 Nell'ambito dei compiti della Confederazione di cui all'articolo 1, il Consiglio federale stabilisce un'offerta di base di prestazioni meteorologiche e climatologiche adeguata ai bisogni degli utilizzatori. Ne definisce inoltre le condizioni di utilizzazione. |
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1 | Nell'ambito dei compiti della Confederazione di cui all'articolo 1, il Consiglio federale stabilisce un'offerta di base di prestazioni meteorologiche e climatologiche adeguata ai bisogni degli utilizzatori. Ne definisce inoltre le condizioni di utilizzazione. |
2 | L'Ufficio federale provvede a stabilire l'offerta di base, mette a disposizione di terzi i dati e le informazioni raccolti nell'ambito dei compiti della Confederazione e fornisce informazioni e consulenza. |
3 | Nell'ambito dell'offerta di base l'Ufficio federale fornisce le seguenti prestazioni gratuitamente: |
a | appronta i dati di cui all'articolo 10 capoverso 1 della legge federale del 17 marzo 20233 concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità (LMeCA); |
b | diffonde informazioni meteorologiche e climatologiche di interesse per la collettività nel quadro dei compiti di cui all'articolo 1 lettere c, e ed h, in particolare la messa in guardia contro pericoli meteorologici, le previsioni meteorologiche e i dati sull'evoluzione climatica.4 |
4 | L'Ufficio federale può riscuotere emolumenti per l'approntamento di: |
a | dati che sono utilizzati soltanto da un numero limitato di utenti e la cui preparazione o messa a disposizione richiede considerevoli risorse materiali o di personale supplementari (art. 10 cpv. 2 lett. c LMeCA); il Consiglio federale stabilisce quali sono questi dati e ne disciplina la verifica periodica; a tal fine, tiene conto del progresso tecnico e degli standard internazionali rilevanti; |
b | dati e prestazioni dell'offerta di base generati sulla base di mandati previsti in leggi speciali o su richiesta.5 |
5 | Il Consiglio federale disciplina la riscossione degli emolumenti. A tal fine, tiene conto dei principi dell'equivalenza e della copertura dei costi.6 |
6 | La riscossione degli emolumenti per il trattamento e l'approntamento di dati e prestazioni secondo l'articolo 1 lettera d è retta dalle disposizioni di leggi speciali.7 |
SR 429.1 Legge federale del 18 giugno 1999 sulla meteorologia e la climatologia (LMet) LMet Art. 3 Offerta di base in materia di prestazioni - 1 Nell'ambito dei compiti della Confederazione di cui all'articolo 1, il Consiglio federale stabilisce un'offerta di base di prestazioni meteorologiche e climatologiche adeguata ai bisogni degli utilizzatori. Ne definisce inoltre le condizioni di utilizzazione. |
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1 | Nell'ambito dei compiti della Confederazione di cui all'articolo 1, il Consiglio federale stabilisce un'offerta di base di prestazioni meteorologiche e climatologiche adeguata ai bisogni degli utilizzatori. Ne definisce inoltre le condizioni di utilizzazione. |
2 | L'Ufficio federale provvede a stabilire l'offerta di base, mette a disposizione di terzi i dati e le informazioni raccolti nell'ambito dei compiti della Confederazione e fornisce informazioni e consulenza. |
3 | Nell'ambito dell'offerta di base l'Ufficio federale fornisce le seguenti prestazioni gratuitamente: |
a | appronta i dati di cui all'articolo 10 capoverso 1 della legge federale del 17 marzo 20233 concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità (LMeCA); |
b | diffonde informazioni meteorologiche e climatologiche di interesse per la collettività nel quadro dei compiti di cui all'articolo 1 lettere c, e ed h, in particolare la messa in guardia contro pericoli meteorologici, le previsioni meteorologiche e i dati sull'evoluzione climatica.4 |
4 | L'Ufficio federale può riscuotere emolumenti per l'approntamento di: |
a | dati che sono utilizzati soltanto da un numero limitato di utenti e la cui preparazione o messa a disposizione richiede considerevoli risorse materiali o di personale supplementari (art. 10 cpv. 2 lett. c LMeCA); il Consiglio federale stabilisce quali sono questi dati e ne disciplina la verifica periodica; a tal fine, tiene conto del progresso tecnico e degli standard internazionali rilevanti; |
b | dati e prestazioni dell'offerta di base generati sulla base di mandati previsti in leggi speciali o su richiesta.5 |
5 | Il Consiglio federale disciplina la riscossione degli emolumenti. A tal fine, tiene conto dei principi dell'equivalenza e della copertura dei costi.6 |
6 | La riscossione degli emolumenti per il trattamento e l'approntamento di dati e prestazioni secondo l'articolo 1 lettera d è retta dalle disposizioni di leggi speciali.7 |
SR 429.1 Legge federale del 18 giugno 1999 sulla meteorologia e la climatologia (LMet) LMet Art. 3 Offerta di base in materia di prestazioni - 1 Nell'ambito dei compiti della Confederazione di cui all'articolo 1, il Consiglio federale stabilisce un'offerta di base di prestazioni meteorologiche e climatologiche adeguata ai bisogni degli utilizzatori. Ne definisce inoltre le condizioni di utilizzazione. |
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1 | Nell'ambito dei compiti della Confederazione di cui all'articolo 1, il Consiglio federale stabilisce un'offerta di base di prestazioni meteorologiche e climatologiche adeguata ai bisogni degli utilizzatori. Ne definisce inoltre le condizioni di utilizzazione. |
2 | L'Ufficio federale provvede a stabilire l'offerta di base, mette a disposizione di terzi i dati e le informazioni raccolti nell'ambito dei compiti della Confederazione e fornisce informazioni e consulenza. |
3 | Nell'ambito dell'offerta di base l'Ufficio federale fornisce le seguenti prestazioni gratuitamente: |
a | appronta i dati di cui all'articolo 10 capoverso 1 della legge federale del 17 marzo 20233 concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità (LMeCA); |
b | diffonde informazioni meteorologiche e climatologiche di interesse per la collettività nel quadro dei compiti di cui all'articolo 1 lettere c, e ed h, in particolare la messa in guardia contro pericoli meteorologici, le previsioni meteorologiche e i dati sull'evoluzione climatica.4 |
4 | L'Ufficio federale può riscuotere emolumenti per l'approntamento di: |
a | dati che sono utilizzati soltanto da un numero limitato di utenti e la cui preparazione o messa a disposizione richiede considerevoli risorse materiali o di personale supplementari (art. 10 cpv. 2 lett. c LMeCA); il Consiglio federale stabilisce quali sono questi dati e ne disciplina la verifica periodica; a tal fine, tiene conto del progresso tecnico e degli standard internazionali rilevanti; |
b | dati e prestazioni dell'offerta di base generati sulla base di mandati previsti in leggi speciali o su richiesta.5 |
5 | Il Consiglio federale disciplina la riscossione degli emolumenti. A tal fine, tiene conto dei principi dell'equivalenza e della copertura dei costi.6 |
6 | La riscossione degli emolumenti per il trattamento e l'approntamento di dati e prestazioni secondo l'articolo 1 lettera d è retta dalle disposizioni di leggi speciali.7 |
SR 429.1 Legge federale del 18 giugno 1999 sulla meteorologia e la climatologia (LMet) LMet Art. 3 Offerta di base in materia di prestazioni - 1 Nell'ambito dei compiti della Confederazione di cui all'articolo 1, il Consiglio federale stabilisce un'offerta di base di prestazioni meteorologiche e climatologiche adeguata ai bisogni degli utilizzatori. Ne definisce inoltre le condizioni di utilizzazione. |
|
1 | Nell'ambito dei compiti della Confederazione di cui all'articolo 1, il Consiglio federale stabilisce un'offerta di base di prestazioni meteorologiche e climatologiche adeguata ai bisogni degli utilizzatori. Ne definisce inoltre le condizioni di utilizzazione. |
2 | L'Ufficio federale provvede a stabilire l'offerta di base, mette a disposizione di terzi i dati e le informazioni raccolti nell'ambito dei compiti della Confederazione e fornisce informazioni e consulenza. |
3 | Nell'ambito dell'offerta di base l'Ufficio federale fornisce le seguenti prestazioni gratuitamente: |
a | appronta i dati di cui all'articolo 10 capoverso 1 della legge federale del 17 marzo 20233 concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità (LMeCA); |
b | diffonde informazioni meteorologiche e climatologiche di interesse per la collettività nel quadro dei compiti di cui all'articolo 1 lettere c, e ed h, in particolare la messa in guardia contro pericoli meteorologici, le previsioni meteorologiche e i dati sull'evoluzione climatica.4 |
4 | L'Ufficio federale può riscuotere emolumenti per l'approntamento di: |
a | dati che sono utilizzati soltanto da un numero limitato di utenti e la cui preparazione o messa a disposizione richiede considerevoli risorse materiali o di personale supplementari (art. 10 cpv. 2 lett. c LMeCA); il Consiglio federale stabilisce quali sono questi dati e ne disciplina la verifica periodica; a tal fine, tiene conto del progresso tecnico e degli standard internazionali rilevanti; |
b | dati e prestazioni dell'offerta di base generati sulla base di mandati previsti in leggi speciali o su richiesta.5 |
5 | Il Consiglio federale disciplina la riscossione degli emolumenti. A tal fine, tiene conto dei principi dell'equivalenza e della copertura dei costi.6 |
6 | La riscossione degli emolumenti per il trattamento e l'approntamento di dati e prestazioni secondo l'articolo 1 lettera d è retta dalle disposizioni di leggi speciali.7 |
SR 429.1 Legge federale del 18 giugno 1999 sulla meteorologia e la climatologia (LMet) LMet Art. 3 Offerta di base in materia di prestazioni - 1 Nell'ambito dei compiti della Confederazione di cui all'articolo 1, il Consiglio federale stabilisce un'offerta di base di prestazioni meteorologiche e climatologiche adeguata ai bisogni degli utilizzatori. Ne definisce inoltre le condizioni di utilizzazione. |
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1 | Nell'ambito dei compiti della Confederazione di cui all'articolo 1, il Consiglio federale stabilisce un'offerta di base di prestazioni meteorologiche e climatologiche adeguata ai bisogni degli utilizzatori. Ne definisce inoltre le condizioni di utilizzazione. |
2 | L'Ufficio federale provvede a stabilire l'offerta di base, mette a disposizione di terzi i dati e le informazioni raccolti nell'ambito dei compiti della Confederazione e fornisce informazioni e consulenza. |
3 | Nell'ambito dell'offerta di base l'Ufficio federale fornisce le seguenti prestazioni gratuitamente: |
a | appronta i dati di cui all'articolo 10 capoverso 1 della legge federale del 17 marzo 20233 concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità (LMeCA); |
b | diffonde informazioni meteorologiche e climatologiche di interesse per la collettività nel quadro dei compiti di cui all'articolo 1 lettere c, e ed h, in particolare la messa in guardia contro pericoli meteorologici, le previsioni meteorologiche e i dati sull'evoluzione climatica.4 |
4 | L'Ufficio federale può riscuotere emolumenti per l'approntamento di: |
a | dati che sono utilizzati soltanto da un numero limitato di utenti e la cui preparazione o messa a disposizione richiede considerevoli risorse materiali o di personale supplementari (art. 10 cpv. 2 lett. c LMeCA); il Consiglio federale stabilisce quali sono questi dati e ne disciplina la verifica periodica; a tal fine, tiene conto del progresso tecnico e degli standard internazionali rilevanti; |
b | dati e prestazioni dell'offerta di base generati sulla base di mandati previsti in leggi speciali o su richiesta.5 |
5 | Il Consiglio federale disciplina la riscossione degli emolumenti. A tal fine, tiene conto dei principi dell'equivalenza e della copertura dei costi.6 |
6 | La riscossione degli emolumenti per il trattamento e l'approntamento di dati e prestazioni secondo l'articolo 1 lettera d è retta dalle disposizioni di leggi speciali.7 |
SR 429.11 Ordinanza del 14 agosto 2024 sulla meteorologia e la climatologia (OMet) OMet Art. 11 Emolumenti per la rappresentazione grafica dei dati - Per la predisposizione di un'applicazione per l'elaborazione di dati finalizzata alla loro rappresentazione grafica è fatturato il dispendio di tempo e riscosso un emolumento di 0,05 franchi per la produzione automatica di ciascuna rappresentazione grafica. |
SR 429.11 Ordinanza del 14 agosto 2024 sulla meteorologia e la climatologia (OMet) OMet Art. 11 Emolumenti per la rappresentazione grafica dei dati - Per la predisposizione di un'applicazione per l'elaborazione di dati finalizzata alla loro rappresentazione grafica è fatturato il dispendio di tempo e riscosso un emolumento di 0,05 franchi per la produzione automatica di ciascuna rappresentazione grafica. |
SR 429.11 Ordinanza del 14 agosto 2024 sulla meteorologia e la climatologia (OMet) OMet Art. 11 Emolumenti per la rappresentazione grafica dei dati - Per la predisposizione di un'applicazione per l'elaborazione di dati finalizzata alla loro rappresentazione grafica è fatturato il dispendio di tempo e riscosso un emolumento di 0,05 franchi per la produzione automatica di ciascuna rappresentazione grafica. |
SR 429.11 Ordinanza del 14 agosto 2024 sulla meteorologia e la climatologia (OMet) OMet Art. 11 Emolumenti per la rappresentazione grafica dei dati - Per la predisposizione di un'applicazione per l'elaborazione di dati finalizzata alla loro rappresentazione grafica è fatturato il dispendio di tempo e riscosso un emolumento di 0,05 franchi per la produzione automatica di ciascuna rappresentazione grafica. |
SR 429.11 Ordinanza del 14 agosto 2024 sulla meteorologia e la climatologia (OMet) OMet Art. 11 Emolumenti per la rappresentazione grafica dei dati - Per la predisposizione di un'applicazione per l'elaborazione di dati finalizzata alla loro rappresentazione grafica è fatturato il dispendio di tempo e riscosso un emolumento di 0,05 franchi per la produzione automatica di ciascuna rappresentazione grafica. |
SR 429.11 Ordinanza del 14 agosto 2024 sulla meteorologia e la climatologia (OMet) OMet Art. 11 Emolumenti per la rappresentazione grafica dei dati - Per la predisposizione di un'applicazione per l'elaborazione di dati finalizzata alla loro rappresentazione grafica è fatturato il dispendio di tempo e riscosso un emolumento di 0,05 franchi per la produzione automatica di ciascuna rappresentazione grafica. |
SR 429.1 Legge federale del 18 giugno 1999 sulla meteorologia e la climatologia (LMet) LMet Art. 3 Offerta di base in materia di prestazioni - 1 Nell'ambito dei compiti della Confederazione di cui all'articolo 1, il Consiglio federale stabilisce un'offerta di base di prestazioni meteorologiche e climatologiche adeguata ai bisogni degli utilizzatori. Ne definisce inoltre le condizioni di utilizzazione. |
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1 | Nell'ambito dei compiti della Confederazione di cui all'articolo 1, il Consiglio federale stabilisce un'offerta di base di prestazioni meteorologiche e climatologiche adeguata ai bisogni degli utilizzatori. Ne definisce inoltre le condizioni di utilizzazione. |
2 | L'Ufficio federale provvede a stabilire l'offerta di base, mette a disposizione di terzi i dati e le informazioni raccolti nell'ambito dei compiti della Confederazione e fornisce informazioni e consulenza. |
3 | Nell'ambito dell'offerta di base l'Ufficio federale fornisce le seguenti prestazioni gratuitamente: |
a | appronta i dati di cui all'articolo 10 capoverso 1 della legge federale del 17 marzo 20233 concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità (LMeCA); |
b | diffonde informazioni meteorologiche e climatologiche di interesse per la collettività nel quadro dei compiti di cui all'articolo 1 lettere c, e ed h, in particolare la messa in guardia contro pericoli meteorologici, le previsioni meteorologiche e i dati sull'evoluzione climatica.4 |
4 | L'Ufficio federale può riscuotere emolumenti per l'approntamento di: |
a | dati che sono utilizzati soltanto da un numero limitato di utenti e la cui preparazione o messa a disposizione richiede considerevoli risorse materiali o di personale supplementari (art. 10 cpv. 2 lett. c LMeCA); il Consiglio federale stabilisce quali sono questi dati e ne disciplina la verifica periodica; a tal fine, tiene conto del progresso tecnico e degli standard internazionali rilevanti; |
b | dati e prestazioni dell'offerta di base generati sulla base di mandati previsti in leggi speciali o su richiesta.5 |
5 | Il Consiglio federale disciplina la riscossione degli emolumenti. A tal fine, tiene conto dei principi dell'equivalenza e della copertura dei costi.6 |
6 | La riscossione degli emolumenti per il trattamento e l'approntamento di dati e prestazioni secondo l'articolo 1 lettera d è retta dalle disposizioni di leggi speciali.7 |
SR 429.11 Ordinanza del 14 agosto 2024 sulla meteorologia e la climatologia (OMet) OMet Art. 12 Emolumenti per dati internazionali - Se MeteoSvizzera è autorizzata o tenuta a distribuire dati di organizzazioni internazionali o di altri servizi meteorologici nazionali, gli eventuali emolumenti per questi dati e la loro distribuzione sono retti da uno dei seguenti trattati: |
|
a | Convenzione dell'11 ottobre 19734 relativa all'istituzione del centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine; |
b | Convenzione del 24 maggio 19835 relativa alla creazione di una organizzazione europea per l'esercizio di satelliti meteorologici (Eumetsat); |
c | Accordo del 17 settembre 20096 che istituisce il Gruppo d'interesse economico EUMETNET. |
SR 429.11 Ordinanza del 14 agosto 2024 sulla meteorologia e la climatologia (OMet) OMet Art. 12 Emolumenti per dati internazionali - Se MeteoSvizzera è autorizzata o tenuta a distribuire dati di organizzazioni internazionali o di altri servizi meteorologici nazionali, gli eventuali emolumenti per questi dati e la loro distribuzione sono retti da uno dei seguenti trattati: |
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a | Convenzione dell'11 ottobre 19734 relativa all'istituzione del centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine; |
b | Convenzione del 24 maggio 19835 relativa alla creazione di una organizzazione europea per l'esercizio di satelliti meteorologici (Eumetsat); |
c | Accordo del 17 settembre 20096 che istituisce il Gruppo d'interesse economico EUMETNET. |
SR 429.1 Legge federale del 18 giugno 1999 sulla meteorologia e la climatologia (LMet) LMet Art. 3 Offerta di base in materia di prestazioni - 1 Nell'ambito dei compiti della Confederazione di cui all'articolo 1, il Consiglio federale stabilisce un'offerta di base di prestazioni meteorologiche e climatologiche adeguata ai bisogni degli utilizzatori. Ne definisce inoltre le condizioni di utilizzazione. |
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1 | Nell'ambito dei compiti della Confederazione di cui all'articolo 1, il Consiglio federale stabilisce un'offerta di base di prestazioni meteorologiche e climatologiche adeguata ai bisogni degli utilizzatori. Ne definisce inoltre le condizioni di utilizzazione. |
2 | L'Ufficio federale provvede a stabilire l'offerta di base, mette a disposizione di terzi i dati e le informazioni raccolti nell'ambito dei compiti della Confederazione e fornisce informazioni e consulenza. |
3 | Nell'ambito dell'offerta di base l'Ufficio federale fornisce le seguenti prestazioni gratuitamente: |
a | appronta i dati di cui all'articolo 10 capoverso 1 della legge federale del 17 marzo 20233 concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità (LMeCA); |
b | diffonde informazioni meteorologiche e climatologiche di interesse per la collettività nel quadro dei compiti di cui all'articolo 1 lettere c, e ed h, in particolare la messa in guardia contro pericoli meteorologici, le previsioni meteorologiche e i dati sull'evoluzione climatica.4 |
4 | L'Ufficio federale può riscuotere emolumenti per l'approntamento di: |
a | dati che sono utilizzati soltanto da un numero limitato di utenti e la cui preparazione o messa a disposizione richiede considerevoli risorse materiali o di personale supplementari (art. 10 cpv. 2 lett. c LMeCA); il Consiglio federale stabilisce quali sono questi dati e ne disciplina la verifica periodica; a tal fine, tiene conto del progresso tecnico e degli standard internazionali rilevanti; |
b | dati e prestazioni dell'offerta di base generati sulla base di mandati previsti in leggi speciali o su richiesta.5 |
5 | Il Consiglio federale disciplina la riscossione degli emolumenti. A tal fine, tiene conto dei principi dell'equivalenza e della copertura dei costi.6 |
6 | La riscossione degli emolumenti per il trattamento e l'approntamento di dati e prestazioni secondo l'articolo 1 lettera d è retta dalle disposizioni di leggi speciali.7 |
SR 429.1 Legge federale del 18 giugno 1999 sulla meteorologia e la climatologia (LMet) LMet Art. 3 Offerta di base in materia di prestazioni - 1 Nell'ambito dei compiti della Confederazione di cui all'articolo 1, il Consiglio federale stabilisce un'offerta di base di prestazioni meteorologiche e climatologiche adeguata ai bisogni degli utilizzatori. Ne definisce inoltre le condizioni di utilizzazione. |
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1 | Nell'ambito dei compiti della Confederazione di cui all'articolo 1, il Consiglio federale stabilisce un'offerta di base di prestazioni meteorologiche e climatologiche adeguata ai bisogni degli utilizzatori. Ne definisce inoltre le condizioni di utilizzazione. |
2 | L'Ufficio federale provvede a stabilire l'offerta di base, mette a disposizione di terzi i dati e le informazioni raccolti nell'ambito dei compiti della Confederazione e fornisce informazioni e consulenza. |
3 | Nell'ambito dell'offerta di base l'Ufficio federale fornisce le seguenti prestazioni gratuitamente: |
a | appronta i dati di cui all'articolo 10 capoverso 1 della legge federale del 17 marzo 20233 concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità (LMeCA); |
b | diffonde informazioni meteorologiche e climatologiche di interesse per la collettività nel quadro dei compiti di cui all'articolo 1 lettere c, e ed h, in particolare la messa in guardia contro pericoli meteorologici, le previsioni meteorologiche e i dati sull'evoluzione climatica.4 |
4 | L'Ufficio federale può riscuotere emolumenti per l'approntamento di: |
a | dati che sono utilizzati soltanto da un numero limitato di utenti e la cui preparazione o messa a disposizione richiede considerevoli risorse materiali o di personale supplementari (art. 10 cpv. 2 lett. c LMeCA); il Consiglio federale stabilisce quali sono questi dati e ne disciplina la verifica periodica; a tal fine, tiene conto del progresso tecnico e degli standard internazionali rilevanti; |
b | dati e prestazioni dell'offerta di base generati sulla base di mandati previsti in leggi speciali o su richiesta.5 |
5 | Il Consiglio federale disciplina la riscossione degli emolumenti. A tal fine, tiene conto dei principi dell'equivalenza e della copertura dei costi.6 |
6 | La riscossione degli emolumenti per il trattamento e l'approntamento di dati e prestazioni secondo l'articolo 1 lettera d è retta dalle disposizioni di leggi speciali.7 |
SR 429.1 Legge federale del 18 giugno 1999 sulla meteorologia e la climatologia (LMet) LMet Art. 3 Offerta di base in materia di prestazioni - 1 Nell'ambito dei compiti della Confederazione di cui all'articolo 1, il Consiglio federale stabilisce un'offerta di base di prestazioni meteorologiche e climatologiche adeguata ai bisogni degli utilizzatori. Ne definisce inoltre le condizioni di utilizzazione. |
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1 | Nell'ambito dei compiti della Confederazione di cui all'articolo 1, il Consiglio federale stabilisce un'offerta di base di prestazioni meteorologiche e climatologiche adeguata ai bisogni degli utilizzatori. Ne definisce inoltre le condizioni di utilizzazione. |
2 | L'Ufficio federale provvede a stabilire l'offerta di base, mette a disposizione di terzi i dati e le informazioni raccolti nell'ambito dei compiti della Confederazione e fornisce informazioni e consulenza. |
3 | Nell'ambito dell'offerta di base l'Ufficio federale fornisce le seguenti prestazioni gratuitamente: |
a | appronta i dati di cui all'articolo 10 capoverso 1 della legge federale del 17 marzo 20233 concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità (LMeCA); |
b | diffonde informazioni meteorologiche e climatologiche di interesse per la collettività nel quadro dei compiti di cui all'articolo 1 lettere c, e ed h, in particolare la messa in guardia contro pericoli meteorologici, le previsioni meteorologiche e i dati sull'evoluzione climatica.4 |
4 | L'Ufficio federale può riscuotere emolumenti per l'approntamento di: |
a | dati che sono utilizzati soltanto da un numero limitato di utenti e la cui preparazione o messa a disposizione richiede considerevoli risorse materiali o di personale supplementari (art. 10 cpv. 2 lett. c LMeCA); il Consiglio federale stabilisce quali sono questi dati e ne disciplina la verifica periodica; a tal fine, tiene conto del progresso tecnico e degli standard internazionali rilevanti; |
b | dati e prestazioni dell'offerta di base generati sulla base di mandati previsti in leggi speciali o su richiesta.5 |
5 | Il Consiglio federale disciplina la riscossione degli emolumenti. A tal fine, tiene conto dei principi dell'equivalenza e della copertura dei costi.6 |
6 | La riscossione degli emolumenti per il trattamento e l'approntamento di dati e prestazioni secondo l'articolo 1 lettera d è retta dalle disposizioni di leggi speciali.7 |
SR 429.1 Legge federale del 18 giugno 1999 sulla meteorologia e la climatologia (LMet) LMet Art. 3 Offerta di base in materia di prestazioni - 1 Nell'ambito dei compiti della Confederazione di cui all'articolo 1, il Consiglio federale stabilisce un'offerta di base di prestazioni meteorologiche e climatologiche adeguata ai bisogni degli utilizzatori. Ne definisce inoltre le condizioni di utilizzazione. |
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1 | Nell'ambito dei compiti della Confederazione di cui all'articolo 1, il Consiglio federale stabilisce un'offerta di base di prestazioni meteorologiche e climatologiche adeguata ai bisogni degli utilizzatori. Ne definisce inoltre le condizioni di utilizzazione. |
2 | L'Ufficio federale provvede a stabilire l'offerta di base, mette a disposizione di terzi i dati e le informazioni raccolti nell'ambito dei compiti della Confederazione e fornisce informazioni e consulenza. |
3 | Nell'ambito dell'offerta di base l'Ufficio federale fornisce le seguenti prestazioni gratuitamente: |
a | appronta i dati di cui all'articolo 10 capoverso 1 della legge federale del 17 marzo 20233 concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità (LMeCA); |
b | diffonde informazioni meteorologiche e climatologiche di interesse per la collettività nel quadro dei compiti di cui all'articolo 1 lettere c, e ed h, in particolare la messa in guardia contro pericoli meteorologici, le previsioni meteorologiche e i dati sull'evoluzione climatica.4 |
4 | L'Ufficio federale può riscuotere emolumenti per l'approntamento di: |
a | dati che sono utilizzati soltanto da un numero limitato di utenti e la cui preparazione o messa a disposizione richiede considerevoli risorse materiali o di personale supplementari (art. 10 cpv. 2 lett. c LMeCA); il Consiglio federale stabilisce quali sono questi dati e ne disciplina la verifica periodica; a tal fine, tiene conto del progresso tecnico e degli standard internazionali rilevanti; |
b | dati e prestazioni dell'offerta di base generati sulla base di mandati previsti in leggi speciali o su richiesta.5 |
5 | Il Consiglio federale disciplina la riscossione degli emolumenti. A tal fine, tiene conto dei principi dell'equivalenza e della copertura dei costi.6 |
6 | La riscossione degli emolumenti per il trattamento e l'approntamento di dati e prestazioni secondo l'articolo 1 lettera d è retta dalle disposizioni di leggi speciali.7 |
SR 429.11 Ordinanza del 14 agosto 2024 sulla meteorologia e la climatologia (OMet) OMet Art. 4 Autorizzazione a utilizzare l'offerta di base - 1 Le prestazioni soggette a emolumenti e quelle fornite attraverso canali di fruizione non pubblici possono essere utilizzate soltanto con l'autorizzazione di MeteoSvizzera. |
|
1 | Le prestazioni soggette a emolumenti e quelle fornite attraverso canali di fruizione non pubblici possono essere utilizzate soltanto con l'autorizzazione di MeteoSvizzera. |
2 | L'autorizzazione è rilasciata sotto forma di comunicazione unilaterale di MeteoSvizzera o nel quadro di un contratto di diritto amministrativo. |
SR 429.11 Ordinanza del 14 agosto 2024 sulla meteorologia e la climatologia (OMet) OMet Art. 4 Autorizzazione a utilizzare l'offerta di base - 1 Le prestazioni soggette a emolumenti e quelle fornite attraverso canali di fruizione non pubblici possono essere utilizzate soltanto con l'autorizzazione di MeteoSvizzera. |
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1 | Le prestazioni soggette a emolumenti e quelle fornite attraverso canali di fruizione non pubblici possono essere utilizzate soltanto con l'autorizzazione di MeteoSvizzera. |
2 | L'autorizzazione è rilasciata sotto forma di comunicazione unilaterale di MeteoSvizzera o nel quadro di un contratto di diritto amministrativo. |
SR 429.11 Ordinanza del 14 agosto 2024 sulla meteorologia e la climatologia (OMet) OMet Art. 4 Autorizzazione a utilizzare l'offerta di base - 1 Le prestazioni soggette a emolumenti e quelle fornite attraverso canali di fruizione non pubblici possono essere utilizzate soltanto con l'autorizzazione di MeteoSvizzera. |
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1 | Le prestazioni soggette a emolumenti e quelle fornite attraverso canali di fruizione non pubblici possono essere utilizzate soltanto con l'autorizzazione di MeteoSvizzera. |
2 | L'autorizzazione è rilasciata sotto forma di comunicazione unilaterale di MeteoSvizzera o nel quadro di un contratto di diritto amministrativo. |
SR 429.1 Legge federale del 18 giugno 1999 sulla meteorologia e la climatologia (LMet) LMet Art. 3 Offerta di base in materia di prestazioni - 1 Nell'ambito dei compiti della Confederazione di cui all'articolo 1, il Consiglio federale stabilisce un'offerta di base di prestazioni meteorologiche e climatologiche adeguata ai bisogni degli utilizzatori. Ne definisce inoltre le condizioni di utilizzazione. |
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1 | Nell'ambito dei compiti della Confederazione di cui all'articolo 1, il Consiglio federale stabilisce un'offerta di base di prestazioni meteorologiche e climatologiche adeguata ai bisogni degli utilizzatori. Ne definisce inoltre le condizioni di utilizzazione. |
2 | L'Ufficio federale provvede a stabilire l'offerta di base, mette a disposizione di terzi i dati e le informazioni raccolti nell'ambito dei compiti della Confederazione e fornisce informazioni e consulenza. |
3 | Nell'ambito dell'offerta di base l'Ufficio federale fornisce le seguenti prestazioni gratuitamente: |
a | appronta i dati di cui all'articolo 10 capoverso 1 della legge federale del 17 marzo 20233 concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità (LMeCA); |
b | diffonde informazioni meteorologiche e climatologiche di interesse per la collettività nel quadro dei compiti di cui all'articolo 1 lettere c, e ed h, in particolare la messa in guardia contro pericoli meteorologici, le previsioni meteorologiche e i dati sull'evoluzione climatica.4 |
4 | L'Ufficio federale può riscuotere emolumenti per l'approntamento di: |
a | dati che sono utilizzati soltanto da un numero limitato di utenti e la cui preparazione o messa a disposizione richiede considerevoli risorse materiali o di personale supplementari (art. 10 cpv. 2 lett. c LMeCA); il Consiglio federale stabilisce quali sono questi dati e ne disciplina la verifica periodica; a tal fine, tiene conto del progresso tecnico e degli standard internazionali rilevanti; |
b | dati e prestazioni dell'offerta di base generati sulla base di mandati previsti in leggi speciali o su richiesta.5 |
5 | Il Consiglio federale disciplina la riscossione degli emolumenti. A tal fine, tiene conto dei principi dell'equivalenza e della copertura dei costi.6 |
6 | La riscossione degli emolumenti per il trattamento e l'approntamento di dati e prestazioni secondo l'articolo 1 lettera d è retta dalle disposizioni di leggi speciali.7 |
SR 429.1 Legge federale del 18 giugno 1999 sulla meteorologia e la climatologia (LMet) LMet Art. 3 Offerta di base in materia di prestazioni - 1 Nell'ambito dei compiti della Confederazione di cui all'articolo 1, il Consiglio federale stabilisce un'offerta di base di prestazioni meteorologiche e climatologiche adeguata ai bisogni degli utilizzatori. Ne definisce inoltre le condizioni di utilizzazione. |
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1 | Nell'ambito dei compiti della Confederazione di cui all'articolo 1, il Consiglio federale stabilisce un'offerta di base di prestazioni meteorologiche e climatologiche adeguata ai bisogni degli utilizzatori. Ne definisce inoltre le condizioni di utilizzazione. |
2 | L'Ufficio federale provvede a stabilire l'offerta di base, mette a disposizione di terzi i dati e le informazioni raccolti nell'ambito dei compiti della Confederazione e fornisce informazioni e consulenza. |
3 | Nell'ambito dell'offerta di base l'Ufficio federale fornisce le seguenti prestazioni gratuitamente: |
a | appronta i dati di cui all'articolo 10 capoverso 1 della legge federale del 17 marzo 20233 concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità (LMeCA); |
b | diffonde informazioni meteorologiche e climatologiche di interesse per la collettività nel quadro dei compiti di cui all'articolo 1 lettere c, e ed h, in particolare la messa in guardia contro pericoli meteorologici, le previsioni meteorologiche e i dati sull'evoluzione climatica.4 |
4 | L'Ufficio federale può riscuotere emolumenti per l'approntamento di: |
a | dati che sono utilizzati soltanto da un numero limitato di utenti e la cui preparazione o messa a disposizione richiede considerevoli risorse materiali o di personale supplementari (art. 10 cpv. 2 lett. c LMeCA); il Consiglio federale stabilisce quali sono questi dati e ne disciplina la verifica periodica; a tal fine, tiene conto del progresso tecnico e degli standard internazionali rilevanti; |
b | dati e prestazioni dell'offerta di base generati sulla base di mandati previsti in leggi speciali o su richiesta.5 |
5 | Il Consiglio federale disciplina la riscossione degli emolumenti. A tal fine, tiene conto dei principi dell'equivalenza e della copertura dei costi.6 |
6 | La riscossione degli emolumenti per il trattamento e l'approntamento di dati e prestazioni secondo l'articolo 1 lettera d è retta dalle disposizioni di leggi speciali.7 |
SR 429.11 Ordinanza del 14 agosto 2024 sulla meteorologia e la climatologia (OMet) OMet Art. 8 Costi per infrastrutture destinate a utenti specifici - 1 Se per la fornitura di una prestazione a un utente specifico MeteoSvizzera deve acquistare un'infrastruttura o prestazioni infrastrutturali, le richieste dell'utente e l'assunzione dei costi corrispondenti sono disciplinate in un contratto di diritto amministrativo. |
|
1 | Se per la fornitura di una prestazione a un utente specifico MeteoSvizzera deve acquistare un'infrastruttura o prestazioni infrastrutturali, le richieste dell'utente e l'assunzione dei costi corrispondenti sono disciplinate in un contratto di diritto amministrativo. |
2 | L'utente assume i costi effettivi dell'infrastruttura o delle prestazioni infrastrutturali. Se l'infrastruttura o le prestazioni infrastrutturali di cui al capoverso 1 o i dati da esse generati sono impiegati anche per altre prestazioni di MeteoSvizzera, l'importo è ridotto di conseguenza. |
SR 172.010 Legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA) - Legge sull'organizzazione dell'ammininistrazione LOGA Art. 48 Attività normativa - 1 Il Consiglio federale può delegare ai dipartimenti la competenza di emanare norme di diritto. Esso tiene conto al riguardo della portata di tali norme. |
SR 172.010 Legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA) - Legge sull'organizzazione dell'ammininistrazione LOGA Art. 48 Attività normativa - 1 Il Consiglio federale può delegare ai dipartimenti la competenza di emanare norme di diritto. Esso tiene conto al riguardo della portata di tali norme. |
SR 172.010 Legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA) - Legge sull'organizzazione dell'ammininistrazione LOGA Art. 48 Attività normativa - 1 Il Consiglio federale può delegare ai dipartimenti la competenza di emanare norme di diritto. Esso tiene conto al riguardo della portata di tali norme. |
SR 172.010 Legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA) - Legge sull'organizzazione dell'ammininistrazione LOGA Art. 48 Attività normativa - 1 Il Consiglio federale può delegare ai dipartimenti la competenza di emanare norme di diritto. Esso tiene conto al riguardo della portata di tali norme. |
SR 172.010 Legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA) - Legge sull'organizzazione dell'ammininistrazione LOGA Art. 48 Attività normativa - 1 Il Consiglio federale può delegare ai dipartimenti la competenza di emanare norme di diritto. Esso tiene conto al riguardo della portata di tali norme. |
SR 172.010 Legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA) - Legge sull'organizzazione dell'ammininistrazione LOGA Art. 48 Attività normativa - 1 Il Consiglio federale può delegare ai dipartimenti la competenza di emanare norme di diritto. Esso tiene conto al riguardo della portata di tali norme. |
SR 429.11 Ordinanza del 14 agosto 2024 sulla meteorologia e la climatologia (OMet) OMet Art. 6 Applicabilità dell'ordinanza generale sugli emolumenti - Se non altrimenti previsto nella presente ordinanza, si applicano le disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 20043 sugli emolumenti. |
SR 429.11 Ordinanza del 14 agosto 2024 sulla meteorologia e la climatologia (OMet) OMet Art. 6 Applicabilità dell'ordinanza generale sugli emolumenti - Se non altrimenti previsto nella presente ordinanza, si applicano le disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 20043 sugli emolumenti. |
SR 429.1 Legge federale del 18 giugno 1999 sulla meteorologia e la climatologia (LMet) LMet Art. 3 Offerta di base in materia di prestazioni - 1 Nell'ambito dei compiti della Confederazione di cui all'articolo 1, il Consiglio federale stabilisce un'offerta di base di prestazioni meteorologiche e climatologiche adeguata ai bisogni degli utilizzatori. Ne definisce inoltre le condizioni di utilizzazione. |
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1 | Nell'ambito dei compiti della Confederazione di cui all'articolo 1, il Consiglio federale stabilisce un'offerta di base di prestazioni meteorologiche e climatologiche adeguata ai bisogni degli utilizzatori. Ne definisce inoltre le condizioni di utilizzazione. |
2 | L'Ufficio federale provvede a stabilire l'offerta di base, mette a disposizione di terzi i dati e le informazioni raccolti nell'ambito dei compiti della Confederazione e fornisce informazioni e consulenza. |
3 | Nell'ambito dell'offerta di base l'Ufficio federale fornisce le seguenti prestazioni gratuitamente: |
a | appronta i dati di cui all'articolo 10 capoverso 1 della legge federale del 17 marzo 20233 concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità (LMeCA); |
b | diffonde informazioni meteorologiche e climatologiche di interesse per la collettività nel quadro dei compiti di cui all'articolo 1 lettere c, e ed h, in particolare la messa in guardia contro pericoli meteorologici, le previsioni meteorologiche e i dati sull'evoluzione climatica.4 |
4 | L'Ufficio federale può riscuotere emolumenti per l'approntamento di: |
a | dati che sono utilizzati soltanto da un numero limitato di utenti e la cui preparazione o messa a disposizione richiede considerevoli risorse materiali o di personale supplementari (art. 10 cpv. 2 lett. c LMeCA); il Consiglio federale stabilisce quali sono questi dati e ne disciplina la verifica periodica; a tal fine, tiene conto del progresso tecnico e degli standard internazionali rilevanti; |
b | dati e prestazioni dell'offerta di base generati sulla base di mandati previsti in leggi speciali o su richiesta.5 |
5 | Il Consiglio federale disciplina la riscossione degli emolumenti. A tal fine, tiene conto dei principi dell'equivalenza e della copertura dei costi.6 |
6 | La riscossione degli emolumenti per il trattamento e l'approntamento di dati e prestazioni secondo l'articolo 1 lettera d è retta dalle disposizioni di leggi speciali.7 |
SR 429.1 Legge federale del 18 giugno 1999 sulla meteorologia e la climatologia (LMet) LMet Art. 3 Offerta di base in materia di prestazioni - 1 Nell'ambito dei compiti della Confederazione di cui all'articolo 1, il Consiglio federale stabilisce un'offerta di base di prestazioni meteorologiche e climatologiche adeguata ai bisogni degli utilizzatori. Ne definisce inoltre le condizioni di utilizzazione. |
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1 | Nell'ambito dei compiti della Confederazione di cui all'articolo 1, il Consiglio federale stabilisce un'offerta di base di prestazioni meteorologiche e climatologiche adeguata ai bisogni degli utilizzatori. Ne definisce inoltre le condizioni di utilizzazione. |
2 | L'Ufficio federale provvede a stabilire l'offerta di base, mette a disposizione di terzi i dati e le informazioni raccolti nell'ambito dei compiti della Confederazione e fornisce informazioni e consulenza. |
3 | Nell'ambito dell'offerta di base l'Ufficio federale fornisce le seguenti prestazioni gratuitamente: |
a | appronta i dati di cui all'articolo 10 capoverso 1 della legge federale del 17 marzo 20233 concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità (LMeCA); |
b | diffonde informazioni meteorologiche e climatologiche di interesse per la collettività nel quadro dei compiti di cui all'articolo 1 lettere c, e ed h, in particolare la messa in guardia contro pericoli meteorologici, le previsioni meteorologiche e i dati sull'evoluzione climatica.4 |
4 | L'Ufficio federale può riscuotere emolumenti per l'approntamento di: |
a | dati che sono utilizzati soltanto da un numero limitato di utenti e la cui preparazione o messa a disposizione richiede considerevoli risorse materiali o di personale supplementari (art. 10 cpv. 2 lett. c LMeCA); il Consiglio federale stabilisce quali sono questi dati e ne disciplina la verifica periodica; a tal fine, tiene conto del progresso tecnico e degli standard internazionali rilevanti; |
b | dati e prestazioni dell'offerta di base generati sulla base di mandati previsti in leggi speciali o su richiesta.5 |
5 | Il Consiglio federale disciplina la riscossione degli emolumenti. A tal fine, tiene conto dei principi dell'equivalenza e della copertura dei costi.6 |
6 | La riscossione degli emolumenti per il trattamento e l'approntamento di dati e prestazioni secondo l'articolo 1 lettera d è retta dalle disposizioni di leggi speciali.7 |
SR 429.1 Legge federale del 18 giugno 1999 sulla meteorologia e la climatologia (LMet) LMet Art. 3 Offerta di base in materia di prestazioni - 1 Nell'ambito dei compiti della Confederazione di cui all'articolo 1, il Consiglio federale stabilisce un'offerta di base di prestazioni meteorologiche e climatologiche adeguata ai bisogni degli utilizzatori. Ne definisce inoltre le condizioni di utilizzazione. |
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1 | Nell'ambito dei compiti della Confederazione di cui all'articolo 1, il Consiglio federale stabilisce un'offerta di base di prestazioni meteorologiche e climatologiche adeguata ai bisogni degli utilizzatori. Ne definisce inoltre le condizioni di utilizzazione. |
2 | L'Ufficio federale provvede a stabilire l'offerta di base, mette a disposizione di terzi i dati e le informazioni raccolti nell'ambito dei compiti della Confederazione e fornisce informazioni e consulenza. |
3 | Nell'ambito dell'offerta di base l'Ufficio federale fornisce le seguenti prestazioni gratuitamente: |
a | appronta i dati di cui all'articolo 10 capoverso 1 della legge federale del 17 marzo 20233 concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità (LMeCA); |
b | diffonde informazioni meteorologiche e climatologiche di interesse per la collettività nel quadro dei compiti di cui all'articolo 1 lettere c, e ed h, in particolare la messa in guardia contro pericoli meteorologici, le previsioni meteorologiche e i dati sull'evoluzione climatica.4 |
4 | L'Ufficio federale può riscuotere emolumenti per l'approntamento di: |
a | dati che sono utilizzati soltanto da un numero limitato di utenti e la cui preparazione o messa a disposizione richiede considerevoli risorse materiali o di personale supplementari (art. 10 cpv. 2 lett. c LMeCA); il Consiglio federale stabilisce quali sono questi dati e ne disciplina la verifica periodica; a tal fine, tiene conto del progresso tecnico e degli standard internazionali rilevanti; |
b | dati e prestazioni dell'offerta di base generati sulla base di mandati previsti in leggi speciali o su richiesta.5 |
5 | Il Consiglio federale disciplina la riscossione degli emolumenti. A tal fine, tiene conto dei principi dell'equivalenza e della copertura dei costi.6 |
6 | La riscossione degli emolumenti per il trattamento e l'approntamento di dati e prestazioni secondo l'articolo 1 lettera d è retta dalle disposizioni di leggi speciali.7 |
SR 429.1 Legge federale del 18 giugno 1999 sulla meteorologia e la climatologia (LMet) LMet Art. 3 Offerta di base in materia di prestazioni - 1 Nell'ambito dei compiti della Confederazione di cui all'articolo 1, il Consiglio federale stabilisce un'offerta di base di prestazioni meteorologiche e climatologiche adeguata ai bisogni degli utilizzatori. Ne definisce inoltre le condizioni di utilizzazione. |
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1 | Nell'ambito dei compiti della Confederazione di cui all'articolo 1, il Consiglio federale stabilisce un'offerta di base di prestazioni meteorologiche e climatologiche adeguata ai bisogni degli utilizzatori. Ne definisce inoltre le condizioni di utilizzazione. |
2 | L'Ufficio federale provvede a stabilire l'offerta di base, mette a disposizione di terzi i dati e le informazioni raccolti nell'ambito dei compiti della Confederazione e fornisce informazioni e consulenza. |
3 | Nell'ambito dell'offerta di base l'Ufficio federale fornisce le seguenti prestazioni gratuitamente: |
a | appronta i dati di cui all'articolo 10 capoverso 1 della legge federale del 17 marzo 20233 concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità (LMeCA); |
b | diffonde informazioni meteorologiche e climatologiche di interesse per la collettività nel quadro dei compiti di cui all'articolo 1 lettere c, e ed h, in particolare la messa in guardia contro pericoli meteorologici, le previsioni meteorologiche e i dati sull'evoluzione climatica.4 |
4 | L'Ufficio federale può riscuotere emolumenti per l'approntamento di: |
a | dati che sono utilizzati soltanto da un numero limitato di utenti e la cui preparazione o messa a disposizione richiede considerevoli risorse materiali o di personale supplementari (art. 10 cpv. 2 lett. c LMeCA); il Consiglio federale stabilisce quali sono questi dati e ne disciplina la verifica periodica; a tal fine, tiene conto del progresso tecnico e degli standard internazionali rilevanti; |
b | dati e prestazioni dell'offerta di base generati sulla base di mandati previsti in leggi speciali o su richiesta.5 |
5 | Il Consiglio federale disciplina la riscossione degli emolumenti. A tal fine, tiene conto dei principi dell'equivalenza e della copertura dei costi.6 |
6 | La riscossione degli emolumenti per il trattamento e l'approntamento di dati e prestazioni secondo l'articolo 1 lettera d è retta dalle disposizioni di leggi speciali.7 |
SR 429.1 Legge federale del 18 giugno 1999 sulla meteorologia e la climatologia (LMet) LMet Art. 3 Offerta di base in materia di prestazioni - 1 Nell'ambito dei compiti della Confederazione di cui all'articolo 1, il Consiglio federale stabilisce un'offerta di base di prestazioni meteorologiche e climatologiche adeguata ai bisogni degli utilizzatori. Ne definisce inoltre le condizioni di utilizzazione. |
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1 | Nell'ambito dei compiti della Confederazione di cui all'articolo 1, il Consiglio federale stabilisce un'offerta di base di prestazioni meteorologiche e climatologiche adeguata ai bisogni degli utilizzatori. Ne definisce inoltre le condizioni di utilizzazione. |
2 | L'Ufficio federale provvede a stabilire l'offerta di base, mette a disposizione di terzi i dati e le informazioni raccolti nell'ambito dei compiti della Confederazione e fornisce informazioni e consulenza. |
3 | Nell'ambito dell'offerta di base l'Ufficio federale fornisce le seguenti prestazioni gratuitamente: |
a | appronta i dati di cui all'articolo 10 capoverso 1 della legge federale del 17 marzo 20233 concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità (LMeCA); |
b | diffonde informazioni meteorologiche e climatologiche di interesse per la collettività nel quadro dei compiti di cui all'articolo 1 lettere c, e ed h, in particolare la messa in guardia contro pericoli meteorologici, le previsioni meteorologiche e i dati sull'evoluzione climatica.4 |
4 | L'Ufficio federale può riscuotere emolumenti per l'approntamento di: |
a | dati che sono utilizzati soltanto da un numero limitato di utenti e la cui preparazione o messa a disposizione richiede considerevoli risorse materiali o di personale supplementari (art. 10 cpv. 2 lett. c LMeCA); il Consiglio federale stabilisce quali sono questi dati e ne disciplina la verifica periodica; a tal fine, tiene conto del progresso tecnico e degli standard internazionali rilevanti; |
b | dati e prestazioni dell'offerta di base generati sulla base di mandati previsti in leggi speciali o su richiesta.5 |
5 | Il Consiglio federale disciplina la riscossione degli emolumenti. A tal fine, tiene conto dei principi dell'equivalenza e della copertura dei costi.6 |
6 | La riscossione degli emolumenti per il trattamento e l'approntamento di dati e prestazioni secondo l'articolo 1 lettera d è retta dalle disposizioni di leggi speciali.7 |