SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 127 Principi dell'imposizione fiscale - 1 Il regime fiscale, in particolare la cerchia dei contribuenti, l'imponibile e il suo calcolo, è, nelle linee essenziali, disciplinato dalla legge medesima. |
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1 | Il regime fiscale, in particolare la cerchia dei contribuenti, l'imponibile e il suo calcolo, è, nelle linee essenziali, disciplinato dalla legge medesima. |
2 | Per quanto compatibile con il tipo di imposta, in tale ambito vanno osservati in particolare i principi della generalità e dell'uniformità dell'imposizione, come pure il principio dell'imposizione secondo la capacità economica. |
3 | La doppia imposizione intercantonale è vietata. La Confederazione prende i provvedimenti necessari. |
SR 131.215 Costituzione del Cantone di Svitto, del 24 novembre 2010 Art. 30 Riuscita e validità - 1 Il Consiglio di Stato accerta la riuscita formale dell'iniziativa. |
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1 | Il Consiglio di Stato accerta la riuscita formale dell'iniziativa. |
2 | Il Gran Consiglio esamina la validità dell'iniziativa. |
3 | Un'iniziativa è valida se: |
a | rispetta il principio dell'unità della forma e della materia; |
b | non è contraria al diritto superiore; |
c | non è manifestamente inattuabile. |
SR 131.215 Costituzione del Cantone di Svitto, del 24 novembre 2010 Art. 30 Riuscita e validità - 1 Il Consiglio di Stato accerta la riuscita formale dell'iniziativa. |
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1 | Il Consiglio di Stato accerta la riuscita formale dell'iniziativa. |
2 | Il Gran Consiglio esamina la validità dell'iniziativa. |
3 | Un'iniziativa è valida se: |
a | rispetta il principio dell'unità della forma e della materia; |
b | non è contraria al diritto superiore; |
c | non è manifestamente inattuabile. |
SR 131.215 Costituzione del Cantone di Svitto, del 24 novembre 2010 Art. 30 Riuscita e validità - 1 Il Consiglio di Stato accerta la riuscita formale dell'iniziativa. |
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1 | Il Consiglio di Stato accerta la riuscita formale dell'iniziativa. |
2 | Il Gran Consiglio esamina la validità dell'iniziativa. |
3 | Un'iniziativa è valida se: |
a | rispetta il principio dell'unità della forma e della materia; |
b | non è contraria al diritto superiore; |
c | non è manifestamente inattuabile. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 127 Principi dell'imposizione fiscale - 1 Il regime fiscale, in particolare la cerchia dei contribuenti, l'imponibile e il suo calcolo, è, nelle linee essenziali, disciplinato dalla legge medesima. |
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1 | Il regime fiscale, in particolare la cerchia dei contribuenti, l'imponibile e il suo calcolo, è, nelle linee essenziali, disciplinato dalla legge medesima. |
2 | Per quanto compatibile con il tipo di imposta, in tale ambito vanno osservati in particolare i principi della generalità e dell'uniformità dell'imposizione, come pure il principio dell'imposizione secondo la capacità economica. |
3 | La doppia imposizione intercantonale è vietata. La Confederazione prende i provvedimenti necessari. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 127 Principi dell'imposizione fiscale - 1 Il regime fiscale, in particolare la cerchia dei contribuenti, l'imponibile e il suo calcolo, è, nelle linee essenziali, disciplinato dalla legge medesima. |
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1 | Il regime fiscale, in particolare la cerchia dei contribuenti, l'imponibile e il suo calcolo, è, nelle linee essenziali, disciplinato dalla legge medesima. |
2 | Per quanto compatibile con il tipo di imposta, in tale ambito vanno osservati in particolare i principi della generalità e dell'uniformità dell'imposizione, come pure il principio dell'imposizione secondo la capacità economica. |
3 | La doppia imposizione intercantonale è vietata. La Confederazione prende i provvedimenti necessari. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 127 Principi dell'imposizione fiscale - 1 Il regime fiscale, in particolare la cerchia dei contribuenti, l'imponibile e il suo calcolo, è, nelle linee essenziali, disciplinato dalla legge medesima. |
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1 | Il regime fiscale, in particolare la cerchia dei contribuenti, l'imponibile e il suo calcolo, è, nelle linee essenziali, disciplinato dalla legge medesima. |
2 | Per quanto compatibile con il tipo di imposta, in tale ambito vanno osservati in particolare i principi della generalità e dell'uniformità dell'imposizione, come pure il principio dell'imposizione secondo la capacità economica. |
3 | La doppia imposizione intercantonale è vietata. La Confederazione prende i provvedimenti necessari. |