IR 0.275.12 Convenzione del 30 ottobre 2007 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Convenzione di Lugano, CLug) (con prot. e all.) - Convenzione di Lugano CLug Art. 14 - I rischi di cui all'articolo 13, paragrafo 5, sono i seguenti: |
|
1 | ogni danno: |
1a | subito dalle navi, dagli impianti offshore e d'alto mare o dagli aeromobili, causato da un avvenimento in relazione alla loro utilizzazione a fini commerciali, |
1b | subito dalle merci diverse dai bagagli dei passeggeri, durante un trasporto effettuato totalmente da tali navi o aeromobili oppure effettuato da questi ultimi in combinazione con altri mezzi di trasporto; |
2 | ogni responsabilità, salvo per lesioni personali dei passeggeri o danni ai loro bagagli: |
2a | risultante dall'impiego o dall'esercizio delle navi, degli impianti o degli aeromobili di cui al paragrafo 1, lettera a), sempre che, per quanto riguarda questi ultimi, la legge dello Stato vincolato dalla presente convenzione in cui l'aeromobile è immatricolato non vieti le clausole attributive di competenza nell'assicurazione di tali rischi, |
2b | derivante dalle merci durante un trasporto ai sensi del paragrafo 1, lettera b); |
3 | ogni perdita pecuniaria connessa con l'impiego e l'esercizio delle navi, degli impianti o degli aeromobili di cui al paragrafo 1, lettera a), in particolare quella del nolo o del corrispettivo del noleggio; |
4 | ogni rischio connesso con uno dei rischi di cui ai precedenti paragrafi 1 a 3; |
5 | fatti salvi i paragrafi da 1 a 4, tutti i grandi rischi. |
IR 0.275.12 Convenzione del 30 ottobre 2007 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Convenzione di Lugano, CLug) (con prot. e all.) - Convenzione di Lugano CLug Art. 13 - Le disposizioni della presente sezione possono essere derogate solo da una convenzione: |
|
1 | posteriore al sorgere della controversia; o |
2 | che consenta al contraente dell'assicurazione, all'assicurato o al beneficiario di adire un giudice diverso da quelli indicati nella presente sezione; o |
3 | che, stipulata tra un contraente dell'assicurazione e un assicuratore aventi entrambi il domicilio o la residenza abituale nel medesimo Stato vincolato dalla presente convenzione al momento della conclusione del contratto, abbia per effetto, anche nel caso in cui l'evento dannoso si produca all'estero, di attribuire la competenza ai giudici di tale Stato, sempre che la legge di quest'ultimo non vieti siffatte convenzioni; o |
4 | stipulata da un contraente dell'assicurazione che non abbia il domicilio in uno Stato vincolato dalla presente convenzione, salvo che si tratti di assicurazione obbligatoria o relativa ad un immobile situato in uno Stato vincolato dalla presente convenzione; o |
5 | che riguardi un contratto di assicurazione nella misura in cui esso copre uno o più rischi di cui all'articolo 14. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 132 Disposizioni transitorie - 1 La presente legge si applica ai procedimenti promossi dinanzi al Tribunale federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su ricorso si applica soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo la sua entrata in vigore. |
|
1 | La presente legge si applica ai procedimenti promossi dinanzi al Tribunale federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su ricorso si applica soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo la sua entrata in vigore. |
2 | ...118 |
3 | I giudici ordinari e i giudici supplenti eletti in base alla legge del 16 dicembre 1943119 sull'organizzazione giudiziaria o al decreto federale del 23 marzo 1984120 concernente l'aumento del numero dei giudici supplenti del Tribunale federale e quelli eletti nel 2007 e nel 2008 restano in carica fino al 31 dicembre 2008.121 |
4 | La limitazione del numero dei giudici supplenti secondo l'articolo 1 capoverso 4 si applica dal 2009.122 |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 132 Disposizioni transitorie - 1 La presente legge si applica ai procedimenti promossi dinanzi al Tribunale federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su ricorso si applica soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo la sua entrata in vigore. |
|
1 | La presente legge si applica ai procedimenti promossi dinanzi al Tribunale federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su ricorso si applica soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo la sua entrata in vigore. |
2 | ...118 |
3 | I giudici ordinari e i giudici supplenti eletti in base alla legge del 16 dicembre 1943119 sull'organizzazione giudiziaria o al decreto federale del 23 marzo 1984120 concernente l'aumento del numero dei giudici supplenti del Tribunale federale e quelli eletti nel 2007 e nel 2008 restano in carica fino al 31 dicembre 2008.121 |
4 | La limitazione del numero dei giudici supplenti secondo l'articolo 1 capoverso 4 si applica dal 2009.122 |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 132 Disposizioni transitorie - 1 La presente legge si applica ai procedimenti promossi dinanzi al Tribunale federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su ricorso si applica soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo la sua entrata in vigore. |
|
1 | La presente legge si applica ai procedimenti promossi dinanzi al Tribunale federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su ricorso si applica soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo la sua entrata in vigore. |
2 | ...118 |
3 | I giudici ordinari e i giudici supplenti eletti in base alla legge del 16 dicembre 1943119 sull'organizzazione giudiziaria o al decreto federale del 23 marzo 1984120 concernente l'aumento del numero dei giudici supplenti del Tribunale federale e quelli eletti nel 2007 e nel 2008 restano in carica fino al 31 dicembre 2008.121 |
4 | La limitazione del numero dei giudici supplenti secondo l'articolo 1 capoverso 4 si applica dal 2009.122 |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 132 Disposizioni transitorie - 1 La presente legge si applica ai procedimenti promossi dinanzi al Tribunale federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su ricorso si applica soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo la sua entrata in vigore. |
|
1 | La presente legge si applica ai procedimenti promossi dinanzi al Tribunale federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su ricorso si applica soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo la sua entrata in vigore. |
2 | ...118 |
3 | I giudici ordinari e i giudici supplenti eletti in base alla legge del 16 dicembre 1943119 sull'organizzazione giudiziaria o al decreto federale del 23 marzo 1984120 concernente l'aumento del numero dei giudici supplenti del Tribunale federale e quelli eletti nel 2007 e nel 2008 restano in carica fino al 31 dicembre 2008.121 |
4 | La limitazione del numero dei giudici supplenti secondo l'articolo 1 capoverso 4 si applica dal 2009.122 |
IR 0.275.12 Convenzione del 30 ottobre 2007 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Convenzione di Lugano, CLug) (con prot. e all.) - Convenzione di Lugano CLug Art. 18 - 1. Salvi l'articolo 4 e l'articolo 5, paragrafo 5, la competenza in materia di contratti individuali di lavoro è disciplinata dalla presente sezione. |
|
1 | Salvi l'articolo 4 e l'articolo 5, paragrafo 5, la competenza in materia di contratti individuali di lavoro è disciplinata dalla presente sezione. |
2 | Qualora un lavoratore concluda un contratto individuale di lavoro con un datore di lavoro che non sia domiciliato in uno Stato vincolato dalla presente convenzione ma possieda una succursale, un'agenzia o qualsiasi altra sede d'attività in uno Stato vincolato dalla presente convenzione, il datore di lavoro è considerato, per le controversie relative al loro esercizio, come avente domicilio nel territorio di quest'ultimo Stato. |
IR 0.275.12 Convenzione del 30 ottobre 2007 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Convenzione di Lugano, CLug) (con prot. e all.) - Convenzione di Lugano CLug Art. 18 - 1. Salvi l'articolo 4 e l'articolo 5, paragrafo 5, la competenza in materia di contratti individuali di lavoro è disciplinata dalla presente sezione. |
|
1 | Salvi l'articolo 4 e l'articolo 5, paragrafo 5, la competenza in materia di contratti individuali di lavoro è disciplinata dalla presente sezione. |
2 | Qualora un lavoratore concluda un contratto individuale di lavoro con un datore di lavoro che non sia domiciliato in uno Stato vincolato dalla presente convenzione ma possieda una succursale, un'agenzia o qualsiasi altra sede d'attività in uno Stato vincolato dalla presente convenzione, il datore di lavoro è considerato, per le controversie relative al loro esercizio, come avente domicilio nel territorio di quest'ultimo Stato. |
IR 0.275.12 Convenzione del 30 ottobre 2007 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Convenzione di Lugano, CLug) (con prot. e all.) - Convenzione di Lugano CLug Art. 18 - 1. Salvi l'articolo 4 e l'articolo 5, paragrafo 5, la competenza in materia di contratti individuali di lavoro è disciplinata dalla presente sezione. |
|
1 | Salvi l'articolo 4 e l'articolo 5, paragrafo 5, la competenza in materia di contratti individuali di lavoro è disciplinata dalla presente sezione. |
2 | Qualora un lavoratore concluda un contratto individuale di lavoro con un datore di lavoro che non sia domiciliato in uno Stato vincolato dalla presente convenzione ma possieda una succursale, un'agenzia o qualsiasi altra sede d'attività in uno Stato vincolato dalla presente convenzione, il datore di lavoro è considerato, per le controversie relative al loro esercizio, come avente domicilio nel territorio di quest'ultimo Stato. |
IR 0.275.12 Convenzione del 30 ottobre 2007 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Convenzione di Lugano, CLug) (con prot. e all.) - Convenzione di Lugano CLug Art. 18 - 1. Salvi l'articolo 4 e l'articolo 5, paragrafo 5, la competenza in materia di contratti individuali di lavoro è disciplinata dalla presente sezione. |
|
1 | Salvi l'articolo 4 e l'articolo 5, paragrafo 5, la competenza in materia di contratti individuali di lavoro è disciplinata dalla presente sezione. |
2 | Qualora un lavoratore concluda un contratto individuale di lavoro con un datore di lavoro che non sia domiciliato in uno Stato vincolato dalla presente convenzione ma possieda una succursale, un'agenzia o qualsiasi altra sede d'attività in uno Stato vincolato dalla presente convenzione, il datore di lavoro è considerato, per le controversie relative al loro esercizio, come avente domicilio nel territorio di quest'ultimo Stato. |
IR 0.275.12 Convenzione del 30 ottobre 2007 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Convenzione di Lugano, CLug) (con prot. e all.) - Convenzione di Lugano CLug Art. 13 - Le disposizioni della presente sezione possono essere derogate solo da una convenzione: |
|
1 | posteriore al sorgere della controversia; o |
2 | che consenta al contraente dell'assicurazione, all'assicurato o al beneficiario di adire un giudice diverso da quelli indicati nella presente sezione; o |
3 | che, stipulata tra un contraente dell'assicurazione e un assicuratore aventi entrambi il domicilio o la residenza abituale nel medesimo Stato vincolato dalla presente convenzione al momento della conclusione del contratto, abbia per effetto, anche nel caso in cui l'evento dannoso si produca all'estero, di attribuire la competenza ai giudici di tale Stato, sempre che la legge di quest'ultimo non vieti siffatte convenzioni; o |
4 | stipulata da un contraente dell'assicurazione che non abbia il domicilio in uno Stato vincolato dalla presente convenzione, salvo che si tratti di assicurazione obbligatoria o relativa ad un immobile situato in uno Stato vincolato dalla presente convenzione; o |
5 | che riguardi un contratto di assicurazione nella misura in cui esso copre uno o più rischi di cui all'articolo 14. |
IR 0.275.12 Convenzione del 30 ottobre 2007 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Convenzione di Lugano, CLug) (con prot. e all.) - Convenzione di Lugano CLug Art. 15 - 1. Salve le disposizioni dell'articolo 4 e dell'articolo 5, paragrafo 5, la competenza in materia di contratti conclusi da una persona, il consumatore, per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività professionale è regolata dalla presente sezione: |
|
1 | Salve le disposizioni dell'articolo 4 e dell'articolo 5, paragrafo 5, la competenza in materia di contratti conclusi da una persona, il consumatore, per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività professionale è regolata dalla presente sezione: |
a | qualora si tratti di una vendita a rate di beni mobili materiali; o |
b | qualora si tratti di un prestito con rimborso rateizzato o di un'altra operazione di credito, connessi con il finanziamento di una vendita di tali beni; o |
c | in tutti gli altri casi, qualora il contratto sia stato concluso con una persona le cui attività commerciali o professionali si svolgono nello Stato vincolato dalla presente convenzione in cui è domiciliato il consumatore o sono dirette, con qualsiasi mezzo, verso tale Stato o verso una pluralità di Stati comprendente tale Stato, purché il contratto rientri nell'ambito di dette attività. |
2 | Qualora la controparte del consumatore non abbia il domicilio nel territorio di uno Stato vincolato dalla presente convenzione, ma possieda una succursale, un'agenzia o qualsiasi altra sede d'attività in uno Stato vincolato dalla presente convenzione, essa è considerata, per le controversie relative al loro esercizio, come avente domicilio nel territorio di quest'ultimo Stato. |
3 | La presente sezione non si applica ai contratti di trasporto che non prevedono prestazioni combinate di trasporto e di alloggio per un prezzo globale. |
IR 0.275.12 Convenzione del 30 ottobre 2007 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Convenzione di Lugano, CLug) (con prot. e all.) - Convenzione di Lugano CLug Art. 13 - Le disposizioni della presente sezione possono essere derogate solo da una convenzione: |
|
1 | posteriore al sorgere della controversia; o |
2 | che consenta al contraente dell'assicurazione, all'assicurato o al beneficiario di adire un giudice diverso da quelli indicati nella presente sezione; o |
3 | che, stipulata tra un contraente dell'assicurazione e un assicuratore aventi entrambi il domicilio o la residenza abituale nel medesimo Stato vincolato dalla presente convenzione al momento della conclusione del contratto, abbia per effetto, anche nel caso in cui l'evento dannoso si produca all'estero, di attribuire la competenza ai giudici di tale Stato, sempre che la legge di quest'ultimo non vieti siffatte convenzioni; o |
4 | stipulata da un contraente dell'assicurazione che non abbia il domicilio in uno Stato vincolato dalla presente convenzione, salvo che si tratti di assicurazione obbligatoria o relativa ad un immobile situato in uno Stato vincolato dalla presente convenzione; o |
5 | che riguardi un contratto di assicurazione nella misura in cui esso copre uno o più rischi di cui all'articolo 14. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 8 - Ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova. |
IR 0.275.12 Convenzione del 30 ottobre 2007 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Convenzione di Lugano, CLug) (con prot. e all.) - Convenzione di Lugano CLug Art. 13 - Le disposizioni della presente sezione possono essere derogate solo da una convenzione: |
|
1 | posteriore al sorgere della controversia; o |
2 | che consenta al contraente dell'assicurazione, all'assicurato o al beneficiario di adire un giudice diverso da quelli indicati nella presente sezione; o |
3 | che, stipulata tra un contraente dell'assicurazione e un assicuratore aventi entrambi il domicilio o la residenza abituale nel medesimo Stato vincolato dalla presente convenzione al momento della conclusione del contratto, abbia per effetto, anche nel caso in cui l'evento dannoso si produca all'estero, di attribuire la competenza ai giudici di tale Stato, sempre che la legge di quest'ultimo non vieti siffatte convenzioni; o |
4 | stipulata da un contraente dell'assicurazione che non abbia il domicilio in uno Stato vincolato dalla presente convenzione, salvo che si tratti di assicurazione obbligatoria o relativa ad un immobile situato in uno Stato vincolato dalla presente convenzione; o |
5 | che riguardi un contratto di assicurazione nella misura in cui esso copre uno o più rischi di cui all'articolo 14. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 8 - Ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova. |
IR 0.275.12 Convenzione del 30 ottobre 2007 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Convenzione di Lugano, CLug) (con prot. e all.) - Convenzione di Lugano CLug Art. 13 - Le disposizioni della presente sezione possono essere derogate solo da una convenzione: |
|
1 | posteriore al sorgere della controversia; o |
2 | che consenta al contraente dell'assicurazione, all'assicurato o al beneficiario di adire un giudice diverso da quelli indicati nella presente sezione; o |
3 | che, stipulata tra un contraente dell'assicurazione e un assicuratore aventi entrambi il domicilio o la residenza abituale nel medesimo Stato vincolato dalla presente convenzione al momento della conclusione del contratto, abbia per effetto, anche nel caso in cui l'evento dannoso si produca all'estero, di attribuire la competenza ai giudici di tale Stato, sempre che la legge di quest'ultimo non vieti siffatte convenzioni; o |
4 | stipulata da un contraente dell'assicurazione che non abbia il domicilio in uno Stato vincolato dalla presente convenzione, salvo che si tratti di assicurazione obbligatoria o relativa ad un immobile situato in uno Stato vincolato dalla presente convenzione; o |
5 | che riguardi un contratto di assicurazione nella misura in cui esso copre uno o più rischi di cui all'articolo 14. |
IR 0.275.12 Convenzione del 30 ottobre 2007 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Convenzione di Lugano, CLug) (con prot. e all.) - Convenzione di Lugano CLug Art. 13 - Le disposizioni della presente sezione possono essere derogate solo da una convenzione: |
|
1 | posteriore al sorgere della controversia; o |
2 | che consenta al contraente dell'assicurazione, all'assicurato o al beneficiario di adire un giudice diverso da quelli indicati nella presente sezione; o |
3 | che, stipulata tra un contraente dell'assicurazione e un assicuratore aventi entrambi il domicilio o la residenza abituale nel medesimo Stato vincolato dalla presente convenzione al momento della conclusione del contratto, abbia per effetto, anche nel caso in cui l'evento dannoso si produca all'estero, di attribuire la competenza ai giudici di tale Stato, sempre che la legge di quest'ultimo non vieti siffatte convenzioni; o |
4 | stipulata da un contraente dell'assicurazione che non abbia il domicilio in uno Stato vincolato dalla presente convenzione, salvo che si tratti di assicurazione obbligatoria o relativa ad un immobile situato in uno Stato vincolato dalla presente convenzione; o |
5 | che riguardi un contratto di assicurazione nella misura in cui esso copre uno o più rischi di cui all'articolo 14. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 8 - Ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova. |
IR 0.275.12 Convenzione del 30 ottobre 2007 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Convenzione di Lugano, CLug) (con prot. e all.) - Convenzione di Lugano CLug Art. 13 - Le disposizioni della presente sezione possono essere derogate solo da una convenzione: |
|
1 | posteriore al sorgere della controversia; o |
2 | che consenta al contraente dell'assicurazione, all'assicurato o al beneficiario di adire un giudice diverso da quelli indicati nella presente sezione; o |
3 | che, stipulata tra un contraente dell'assicurazione e un assicuratore aventi entrambi il domicilio o la residenza abituale nel medesimo Stato vincolato dalla presente convenzione al momento della conclusione del contratto, abbia per effetto, anche nel caso in cui l'evento dannoso si produca all'estero, di attribuire la competenza ai giudici di tale Stato, sempre che la legge di quest'ultimo non vieti siffatte convenzioni; o |
4 | stipulata da un contraente dell'assicurazione che non abbia il domicilio in uno Stato vincolato dalla presente convenzione, salvo che si tratti di assicurazione obbligatoria o relativa ad un immobile situato in uno Stato vincolato dalla presente convenzione; o |
5 | che riguardi un contratto di assicurazione nella misura in cui esso copre uno o più rischi di cui all'articolo 14. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 8 - Ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova. |
IR 0.275.12 Convenzione del 30 ottobre 2007 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Convenzione di Lugano, CLug) (con prot. e all.) - Convenzione di Lugano CLug Art. 13 - Le disposizioni della presente sezione possono essere derogate solo da una convenzione: |
|
1 | posteriore al sorgere della controversia; o |
2 | che consenta al contraente dell'assicurazione, all'assicurato o al beneficiario di adire un giudice diverso da quelli indicati nella presente sezione; o |
3 | che, stipulata tra un contraente dell'assicurazione e un assicuratore aventi entrambi il domicilio o la residenza abituale nel medesimo Stato vincolato dalla presente convenzione al momento della conclusione del contratto, abbia per effetto, anche nel caso in cui l'evento dannoso si produca all'estero, di attribuire la competenza ai giudici di tale Stato, sempre che la legge di quest'ultimo non vieti siffatte convenzioni; o |
4 | stipulata da un contraente dell'assicurazione che non abbia il domicilio in uno Stato vincolato dalla presente convenzione, salvo che si tratti di assicurazione obbligatoria o relativa ad un immobile situato in uno Stato vincolato dalla presente convenzione; o |
5 | che riguardi un contratto di assicurazione nella misura in cui esso copre uno o più rischi di cui all'articolo 14. |
IR 0.275.12 Convenzione del 30 ottobre 2007 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Convenzione di Lugano, CLug) (con prot. e all.) - Convenzione di Lugano CLug Art. 13 - Le disposizioni della presente sezione possono essere derogate solo da una convenzione: |
|
1 | posteriore al sorgere della controversia; o |
2 | che consenta al contraente dell'assicurazione, all'assicurato o al beneficiario di adire un giudice diverso da quelli indicati nella presente sezione; o |
3 | che, stipulata tra un contraente dell'assicurazione e un assicuratore aventi entrambi il domicilio o la residenza abituale nel medesimo Stato vincolato dalla presente convenzione al momento della conclusione del contratto, abbia per effetto, anche nel caso in cui l'evento dannoso si produca all'estero, di attribuire la competenza ai giudici di tale Stato, sempre che la legge di quest'ultimo non vieti siffatte convenzioni; o |
4 | stipulata da un contraente dell'assicurazione che non abbia il domicilio in uno Stato vincolato dalla presente convenzione, salvo che si tratti di assicurazione obbligatoria o relativa ad un immobile situato in uno Stato vincolato dalla presente convenzione; o |
5 | che riguardi un contratto di assicurazione nella misura in cui esso copre uno o più rischi di cui all'articolo 14. |
IR 0.275.12 Convenzione del 30 ottobre 2007 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Convenzione di Lugano, CLug) (con prot. e all.) - Convenzione di Lugano CLug Art. 13 - Le disposizioni della presente sezione possono essere derogate solo da una convenzione: |
|
1 | posteriore al sorgere della controversia; o |
2 | che consenta al contraente dell'assicurazione, all'assicurato o al beneficiario di adire un giudice diverso da quelli indicati nella presente sezione; o |
3 | che, stipulata tra un contraente dell'assicurazione e un assicuratore aventi entrambi il domicilio o la residenza abituale nel medesimo Stato vincolato dalla presente convenzione al momento della conclusione del contratto, abbia per effetto, anche nel caso in cui l'evento dannoso si produca all'estero, di attribuire la competenza ai giudici di tale Stato, sempre che la legge di quest'ultimo non vieti siffatte convenzioni; o |
4 | stipulata da un contraente dell'assicurazione che non abbia il domicilio in uno Stato vincolato dalla presente convenzione, salvo che si tratti di assicurazione obbligatoria o relativa ad un immobile situato in uno Stato vincolato dalla presente convenzione; o |
5 | che riguardi un contratto di assicurazione nella misura in cui esso copre uno o più rischi di cui all'articolo 14. |
IR 0.275.12 Convenzione del 30 ottobre 2007 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Convenzione di Lugano, CLug) (con prot. e all.) - Convenzione di Lugano CLug Art. 13 - Le disposizioni della presente sezione possono essere derogate solo da una convenzione: |
|
1 | posteriore al sorgere della controversia; o |
2 | che consenta al contraente dell'assicurazione, all'assicurato o al beneficiario di adire un giudice diverso da quelli indicati nella presente sezione; o |
3 | che, stipulata tra un contraente dell'assicurazione e un assicuratore aventi entrambi il domicilio o la residenza abituale nel medesimo Stato vincolato dalla presente convenzione al momento della conclusione del contratto, abbia per effetto, anche nel caso in cui l'evento dannoso si produca all'estero, di attribuire la competenza ai giudici di tale Stato, sempre che la legge di quest'ultimo non vieti siffatte convenzioni; o |
4 | stipulata da un contraente dell'assicurazione che non abbia il domicilio in uno Stato vincolato dalla presente convenzione, salvo che si tratti di assicurazione obbligatoria o relativa ad un immobile situato in uno Stato vincolato dalla presente convenzione; o |
5 | che riguardi un contratto di assicurazione nella misura in cui esso copre uno o più rischi di cui all'articolo 14. |
IR 0.275.12 Convenzione del 30 ottobre 2007 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Convenzione di Lugano, CLug) (con prot. e all.) - Convenzione di Lugano CLug Art. 13 - Le disposizioni della presente sezione possono essere derogate solo da una convenzione: |
|
1 | posteriore al sorgere della controversia; o |
2 | che consenta al contraente dell'assicurazione, all'assicurato o al beneficiario di adire un giudice diverso da quelli indicati nella presente sezione; o |
3 | che, stipulata tra un contraente dell'assicurazione e un assicuratore aventi entrambi il domicilio o la residenza abituale nel medesimo Stato vincolato dalla presente convenzione al momento della conclusione del contratto, abbia per effetto, anche nel caso in cui l'evento dannoso si produca all'estero, di attribuire la competenza ai giudici di tale Stato, sempre che la legge di quest'ultimo non vieti siffatte convenzioni; o |
4 | stipulata da un contraente dell'assicurazione che non abbia il domicilio in uno Stato vincolato dalla presente convenzione, salvo che si tratti di assicurazione obbligatoria o relativa ad un immobile situato in uno Stato vincolato dalla presente convenzione; o |
5 | che riguardi un contratto di assicurazione nella misura in cui esso copre uno o più rischi di cui all'articolo 14. |
IR 0.275.12 Convenzione del 30 ottobre 2007 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Convenzione di Lugano, CLug) (con prot. e all.) - Convenzione di Lugano CLug Art. 13 - Le disposizioni della presente sezione possono essere derogate solo da una convenzione: |
|
1 | posteriore al sorgere della controversia; o |
2 | che consenta al contraente dell'assicurazione, all'assicurato o al beneficiario di adire un giudice diverso da quelli indicati nella presente sezione; o |
3 | che, stipulata tra un contraente dell'assicurazione e un assicuratore aventi entrambi il domicilio o la residenza abituale nel medesimo Stato vincolato dalla presente convenzione al momento della conclusione del contratto, abbia per effetto, anche nel caso in cui l'evento dannoso si produca all'estero, di attribuire la competenza ai giudici di tale Stato, sempre che la legge di quest'ultimo non vieti siffatte convenzioni; o |
4 | stipulata da un contraente dell'assicurazione che non abbia il domicilio in uno Stato vincolato dalla presente convenzione, salvo che si tratti di assicurazione obbligatoria o relativa ad un immobile situato in uno Stato vincolato dalla presente convenzione; o |
5 | che riguardi un contratto di assicurazione nella misura in cui esso copre uno o più rischi di cui all'articolo 14. |
IR 0.275.12 Convenzione del 30 ottobre 2007 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Convenzione di Lugano, CLug) (con prot. e all.) - Convenzione di Lugano CLug Art. 13 - Le disposizioni della presente sezione possono essere derogate solo da una convenzione: |
|
1 | posteriore al sorgere della controversia; o |
2 | che consenta al contraente dell'assicurazione, all'assicurato o al beneficiario di adire un giudice diverso da quelli indicati nella presente sezione; o |
3 | che, stipulata tra un contraente dell'assicurazione e un assicuratore aventi entrambi il domicilio o la residenza abituale nel medesimo Stato vincolato dalla presente convenzione al momento della conclusione del contratto, abbia per effetto, anche nel caso in cui l'evento dannoso si produca all'estero, di attribuire la competenza ai giudici di tale Stato, sempre che la legge di quest'ultimo non vieti siffatte convenzioni; o |
4 | stipulata da un contraente dell'assicurazione che non abbia il domicilio in uno Stato vincolato dalla presente convenzione, salvo che si tratti di assicurazione obbligatoria o relativa ad un immobile situato in uno Stato vincolato dalla presente convenzione; o |
5 | che riguardi un contratto di assicurazione nella misura in cui esso copre uno o più rischi di cui all'articolo 14. |
IR 0.275.12 Convenzione del 30 ottobre 2007 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Convenzione di Lugano, CLug) (con prot. e all.) - Convenzione di Lugano CLug Art. 13 - Le disposizioni della presente sezione possono essere derogate solo da una convenzione: |
|
1 | posteriore al sorgere della controversia; o |
2 | che consenta al contraente dell'assicurazione, all'assicurato o al beneficiario di adire un giudice diverso da quelli indicati nella presente sezione; o |
3 | che, stipulata tra un contraente dell'assicurazione e un assicuratore aventi entrambi il domicilio o la residenza abituale nel medesimo Stato vincolato dalla presente convenzione al momento della conclusione del contratto, abbia per effetto, anche nel caso in cui l'evento dannoso si produca all'estero, di attribuire la competenza ai giudici di tale Stato, sempre che la legge di quest'ultimo non vieti siffatte convenzioni; o |
4 | stipulata da un contraente dell'assicurazione che non abbia il domicilio in uno Stato vincolato dalla presente convenzione, salvo che si tratti di assicurazione obbligatoria o relativa ad un immobile situato in uno Stato vincolato dalla presente convenzione; o |
5 | che riguardi un contratto di assicurazione nella misura in cui esso copre uno o più rischi di cui all'articolo 14. |
IR 0.275.12 Convenzione del 30 ottobre 2007 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Convenzione di Lugano, CLug) (con prot. e all.) - Convenzione di Lugano CLug Art. 13 - Le disposizioni della presente sezione possono essere derogate solo da una convenzione: |
|
1 | posteriore al sorgere della controversia; o |
2 | che consenta al contraente dell'assicurazione, all'assicurato o al beneficiario di adire un giudice diverso da quelli indicati nella presente sezione; o |
3 | che, stipulata tra un contraente dell'assicurazione e un assicuratore aventi entrambi il domicilio o la residenza abituale nel medesimo Stato vincolato dalla presente convenzione al momento della conclusione del contratto, abbia per effetto, anche nel caso in cui l'evento dannoso si produca all'estero, di attribuire la competenza ai giudici di tale Stato, sempre che la legge di quest'ultimo non vieti siffatte convenzioni; o |
4 | stipulata da un contraente dell'assicurazione che non abbia il domicilio in uno Stato vincolato dalla presente convenzione, salvo che si tratti di assicurazione obbligatoria o relativa ad un immobile situato in uno Stato vincolato dalla presente convenzione; o |
5 | che riguardi un contratto di assicurazione nella misura in cui esso copre uno o più rischi di cui all'articolo 14. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 8 - Ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova. |
IR 0.275.12 Convenzione del 30 ottobre 2007 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Convenzione di Lugano, CLug) (con prot. e all.) - Convenzione di Lugano CLug Art. 13 - Le disposizioni della presente sezione possono essere derogate solo da una convenzione: |
|
1 | posteriore al sorgere della controversia; o |
2 | che consenta al contraente dell'assicurazione, all'assicurato o al beneficiario di adire un giudice diverso da quelli indicati nella presente sezione; o |
3 | che, stipulata tra un contraente dell'assicurazione e un assicuratore aventi entrambi il domicilio o la residenza abituale nel medesimo Stato vincolato dalla presente convenzione al momento della conclusione del contratto, abbia per effetto, anche nel caso in cui l'evento dannoso si produca all'estero, di attribuire la competenza ai giudici di tale Stato, sempre che la legge di quest'ultimo non vieti siffatte convenzioni; o |
4 | stipulata da un contraente dell'assicurazione che non abbia il domicilio in uno Stato vincolato dalla presente convenzione, salvo che si tratti di assicurazione obbligatoria o relativa ad un immobile situato in uno Stato vincolato dalla presente convenzione; o |
5 | che riguardi un contratto di assicurazione nella misura in cui esso copre uno o più rischi di cui all'articolo 14. |
IR 0.275.12 Convenzione del 30 ottobre 2007 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Convenzione di Lugano, CLug) (con prot. e all.) - Convenzione di Lugano CLug Art. 13 - Le disposizioni della presente sezione possono essere derogate solo da una convenzione: |
|
1 | posteriore al sorgere della controversia; o |
2 | che consenta al contraente dell'assicurazione, all'assicurato o al beneficiario di adire un giudice diverso da quelli indicati nella presente sezione; o |
3 | che, stipulata tra un contraente dell'assicurazione e un assicuratore aventi entrambi il domicilio o la residenza abituale nel medesimo Stato vincolato dalla presente convenzione al momento della conclusione del contratto, abbia per effetto, anche nel caso in cui l'evento dannoso si produca all'estero, di attribuire la competenza ai giudici di tale Stato, sempre che la legge di quest'ultimo non vieti siffatte convenzioni; o |
4 | stipulata da un contraente dell'assicurazione che non abbia il domicilio in uno Stato vincolato dalla presente convenzione, salvo che si tratti di assicurazione obbligatoria o relativa ad un immobile situato in uno Stato vincolato dalla presente convenzione; o |
5 | che riguardi un contratto di assicurazione nella misura in cui esso copre uno o più rischi di cui all'articolo 14. |
IR 0.275.12 Convenzione del 30 ottobre 2007 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Convenzione di Lugano, CLug) (con prot. e all.) - Convenzione di Lugano CLug Art. 13 - Le disposizioni della presente sezione possono essere derogate solo da una convenzione: |
|
1 | posteriore al sorgere della controversia; o |
2 | che consenta al contraente dell'assicurazione, all'assicurato o al beneficiario di adire un giudice diverso da quelli indicati nella presente sezione; o |
3 | che, stipulata tra un contraente dell'assicurazione e un assicuratore aventi entrambi il domicilio o la residenza abituale nel medesimo Stato vincolato dalla presente convenzione al momento della conclusione del contratto, abbia per effetto, anche nel caso in cui l'evento dannoso si produca all'estero, di attribuire la competenza ai giudici di tale Stato, sempre che la legge di quest'ultimo non vieti siffatte convenzioni; o |
4 | stipulata da un contraente dell'assicurazione che non abbia il domicilio in uno Stato vincolato dalla presente convenzione, salvo che si tratti di assicurazione obbligatoria o relativa ad un immobile situato in uno Stato vincolato dalla presente convenzione; o |
5 | che riguardi un contratto di assicurazione nella misura in cui esso copre uno o più rischi di cui all'articolo 14. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 8 - Ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova. |
IR 0.275.12 Convenzione del 30 ottobre 2007 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Convenzione di Lugano, CLug) (con prot. e all.) - Convenzione di Lugano CLug Art. 13 - Le disposizioni della presente sezione possono essere derogate solo da una convenzione: |
|
1 | posteriore al sorgere della controversia; o |
2 | che consenta al contraente dell'assicurazione, all'assicurato o al beneficiario di adire un giudice diverso da quelli indicati nella presente sezione; o |
3 | che, stipulata tra un contraente dell'assicurazione e un assicuratore aventi entrambi il domicilio o la residenza abituale nel medesimo Stato vincolato dalla presente convenzione al momento della conclusione del contratto, abbia per effetto, anche nel caso in cui l'evento dannoso si produca all'estero, di attribuire la competenza ai giudici di tale Stato, sempre che la legge di quest'ultimo non vieti siffatte convenzioni; o |
4 | stipulata da un contraente dell'assicurazione che non abbia il domicilio in uno Stato vincolato dalla presente convenzione, salvo che si tratti di assicurazione obbligatoria o relativa ad un immobile situato in uno Stato vincolato dalla presente convenzione; o |
5 | che riguardi un contratto di assicurazione nella misura in cui esso copre uno o più rischi di cui all'articolo 14. |
IR 0.275.12 Convenzione del 30 ottobre 2007 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Convenzione di Lugano, CLug) (con prot. e all.) - Convenzione di Lugano CLug Art. 13 - Le disposizioni della presente sezione possono essere derogate solo da una convenzione: |
|
1 | posteriore al sorgere della controversia; o |
2 | che consenta al contraente dell'assicurazione, all'assicurato o al beneficiario di adire un giudice diverso da quelli indicati nella presente sezione; o |
3 | che, stipulata tra un contraente dell'assicurazione e un assicuratore aventi entrambi il domicilio o la residenza abituale nel medesimo Stato vincolato dalla presente convenzione al momento della conclusione del contratto, abbia per effetto, anche nel caso in cui l'evento dannoso si produca all'estero, di attribuire la competenza ai giudici di tale Stato, sempre che la legge di quest'ultimo non vieti siffatte convenzioni; o |
4 | stipulata da un contraente dell'assicurazione che non abbia il domicilio in uno Stato vincolato dalla presente convenzione, salvo che si tratti di assicurazione obbligatoria o relativa ad un immobile situato in uno Stato vincolato dalla presente convenzione; o |
5 | che riguardi un contratto di assicurazione nella misura in cui esso copre uno o più rischi di cui all'articolo 14. |
IR 0.275.12 Convenzione del 30 ottobre 2007 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Convenzione di Lugano, CLug) (con prot. e all.) - Convenzione di Lugano CLug Art. 13 - Le disposizioni della presente sezione possono essere derogate solo da una convenzione: |
|
1 | posteriore al sorgere della controversia; o |
2 | che consenta al contraente dell'assicurazione, all'assicurato o al beneficiario di adire un giudice diverso da quelli indicati nella presente sezione; o |
3 | che, stipulata tra un contraente dell'assicurazione e un assicuratore aventi entrambi il domicilio o la residenza abituale nel medesimo Stato vincolato dalla presente convenzione al momento della conclusione del contratto, abbia per effetto, anche nel caso in cui l'evento dannoso si produca all'estero, di attribuire la competenza ai giudici di tale Stato, sempre che la legge di quest'ultimo non vieti siffatte convenzioni; o |
4 | stipulata da un contraente dell'assicurazione che non abbia il domicilio in uno Stato vincolato dalla presente convenzione, salvo che si tratti di assicurazione obbligatoria o relativa ad un immobile situato in uno Stato vincolato dalla presente convenzione; o |
5 | che riguardi un contratto di assicurazione nella misura in cui esso copre uno o più rischi di cui all'articolo 14. |
IR 0.275.12 Convenzione del 30 ottobre 2007 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Convenzione di Lugano, CLug) (con prot. e all.) - Convenzione di Lugano CLug Art. 13 - Le disposizioni della presente sezione possono essere derogate solo da una convenzione: |
|
1 | posteriore al sorgere della controversia; o |
2 | che consenta al contraente dell'assicurazione, all'assicurato o al beneficiario di adire un giudice diverso da quelli indicati nella presente sezione; o |
3 | che, stipulata tra un contraente dell'assicurazione e un assicuratore aventi entrambi il domicilio o la residenza abituale nel medesimo Stato vincolato dalla presente convenzione al momento della conclusione del contratto, abbia per effetto, anche nel caso in cui l'evento dannoso si produca all'estero, di attribuire la competenza ai giudici di tale Stato, sempre che la legge di quest'ultimo non vieti siffatte convenzioni; o |
4 | stipulata da un contraente dell'assicurazione che non abbia il domicilio in uno Stato vincolato dalla presente convenzione, salvo che si tratti di assicurazione obbligatoria o relativa ad un immobile situato in uno Stato vincolato dalla presente convenzione; o |
5 | che riguardi un contratto di assicurazione nella misura in cui esso copre uno o più rischi di cui all'articolo 14. |