Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Corte III

C-6597/2013

Sentenza del 28 novembre 2016

Giudici Vito Valenti (presidente del collegio),

Composizione Daniel Stufetti e Beat Weber,

cancelliera Marcella Lurà.

A._______,

Parti rappresentata dall'avv. Anne Schweikert,

ricorrente,

contro

Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (SUVA),

Fluhmattstrasse 1, casella postale 4358, 6002 Lucerna,

autorità inferiore.

Oggetto Assicurazione contro gli infortuni; sicurezza sul lavoro e tutela della salute; avvertimento (decisione su opposizione del 17 ottobre 2013).

Fatti:

A.
A._______ è una società anonima, iscritta al registro di commercio del Cantone B._______ il 27 dicembre 2004, avente quale scopo la costruzione, l'esecuzione di lavori di sopra e sottostruttura, la locazione e l'amministrazione, l'acquisto e la vendita di immobili, l'assunzione di appalti di impresa generale in Svizzera e all'estero, la partecipazione ad altre società aventi scopo analogo (estratto online del registro di commercio del Cantone B._______ della menzionata società, consultato l'11 novembre 2016).

B.
Il 17 gennaio 2013, presso un cantiere in opera a C._______, un capo cantiere dell'impresa A._______ è stato vittima di un infortunio mortale. Lavorando all'interno di uno scavo, è stato travolto e sotterrato dal materiale franato a seguito del cedimento di una parete dello scavo (doc. 65).

C.
Con scritto del 21 gennaio 2013, la SUVA, a seguito del controllo effettuato sul cantiere il 17 gennaio 2013, ha confermato all'impresa le misure che dovevano essere attuate per eseguire i rimanenti lavori di costruzione all'interno dello scavo e per impedire che un tale infortunio potesse verificarsi di nuovo (è fatto riferimento agli art. 56
SR 832.311.141 Ordinanza del 21 giugno 2021 sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di costruzione (Ordinanza sui lavori di costruzione, OLCostr) - Ordinanza sui lavori di costruzione
OLCostr Art. 56 Accessi ai posti di lavoro - 1 Le corsie dei ponteggi devono essere accessibili in sicurezza per mezzo di apposite scale a rampa. Nei seguenti casi, al posto delle scale a rampa per ponteggi, possono essere utilizzati piani di calpestio con botola:
1    Le corsie dei ponteggi devono essere accessibili in sicurezza per mezzo di apposite scale a rampa. Nei seguenti casi, al posto delle scale a rampa per ponteggi, possono essere utilizzati piani di calpestio con botola:
a  per accedere al livello più alto nella zona del frontone;
b  per i ponteggi mobili su ruote;
c  se per motivi di spazio non si possono montare scale a rampa per ponteggi.
2    Le scale a rampa per ponteggi e i piani di calpestio con botola devono distare al massimo 25 m da ciascun posto di lavoro.
3    Sui ponteggi da lavoro con un'altezza superiore a 25 m occorre inoltre montare almeno un montacarichi previsto dal fabbricante per il trasporto di materiali e persone. Il montacarichi non sostituisce gli accessi richiesti.
4    Le scale a rampa per ponteggi devono essere munite di una protezione laterale sul lato frontale secondo l'articolo 22.
OLCostr [RS 832.311.141] e 6 OPI [RS 832.30]; doc. 53). Il 22 gennaio 2013, A._______ ha confermato che avrebbe provveduto ad attuare le misure (doc. 54).

D.
Con lettera del 23 maggio 2013, la SUVA ha pronunciato un avvertimento (di grado 3) nei confronti dell'impresa A._______. Detta autorità ha constatato, con riferimento al controllo del 17 gennaio 2013, che sul menzionato cantiere non erano state attuate le misure necessarie ai fini della sicurezza sul lavoro e della tutela della salute. Ha quindi invitato l'impresa ad adottare tempestivamente le necessarie misure di sicurezza. Infine, ha segnalato che, avendo rilevato più volte delle infrazioni alle prescrizioni concernenti la sicurezza sul lavoro, in caso di nuova infrazione a tali prescrizioni, l'impresa sarebbe stata attribuita entro un anno dall'ultima infrazione, senza alcuna comunicazione, ad un grado superiore della tariffa dei premi (è fatto riferimento agli art. 82 e
SR 832.311.141 Ordinanza del 21 giugno 2021 sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di costruzione (Ordinanza sui lavori di costruzione, OLCostr) - Ordinanza sui lavori di costruzione
OLCostr Art. 56 Accessi ai posti di lavoro - 1 Le corsie dei ponteggi devono essere accessibili in sicurezza per mezzo di apposite scale a rampa. Nei seguenti casi, al posto delle scale a rampa per ponteggi, possono essere utilizzati piani di calpestio con botola:
1    Le corsie dei ponteggi devono essere accessibili in sicurezza per mezzo di apposite scale a rampa. Nei seguenti casi, al posto delle scale a rampa per ponteggi, possono essere utilizzati piani di calpestio con botola:
a  per accedere al livello più alto nella zona del frontone;
b  per i ponteggi mobili su ruote;
c  se per motivi di spazio non si possono montare scale a rampa per ponteggi.
2    Le scale a rampa per ponteggi e i piani di calpestio con botola devono distare al massimo 25 m da ciascun posto di lavoro.
3    Sui ponteggi da lavoro con un'altezza superiore a 25 m occorre inoltre montare almeno un montacarichi previsto dal fabbricante per il trasporto di materiali e persone. Il montacarichi non sostituisce gli accessi richiesti.
4    Le scale a rampa per ponteggi devono essere munite di una protezione laterale sul lato frontale secondo l'articolo 22.
92 cpv. 3 LAINF [RS 832.20]; doc. 60).

E.
Con scritto del 13 giugno 2013, A._______ ha contestato il mancato rispetto sul cantiere delle misure inerenti la sicurezza sul lavoro (doc. 63).

F.
Con decisione del 7 agosto 2013, la SUVA ha confermato l'avvertimento del 23 maggio 2013. Detta autorità ha rilevato, in occasione del sopralluogo del 17 gennaio 2013 presso l'indicato cantiere, che la parete di uno scavo era ceduta sotterrando completamente un dipendente di A._______. I dipendenti dell'impresa stavano lavorando in una situazione di pericolo che non rispettava le prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro (è fatto riferimento agli art. 55 e
SR 832.311.141 Ordinanza del 21 giugno 2021 sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di costruzione (Ordinanza sui lavori di costruzione, OLCostr) - Ordinanza sui lavori di costruzione
OLCostr Art. 56 Accessi ai posti di lavoro - 1 Le corsie dei ponteggi devono essere accessibili in sicurezza per mezzo di apposite scale a rampa. Nei seguenti casi, al posto delle scale a rampa per ponteggi, possono essere utilizzati piani di calpestio con botola:
1    Le corsie dei ponteggi devono essere accessibili in sicurezza per mezzo di apposite scale a rampa. Nei seguenti casi, al posto delle scale a rampa per ponteggi, possono essere utilizzati piani di calpestio con botola:
a  per accedere al livello più alto nella zona del frontone;
b  per i ponteggi mobili su ruote;
c  se per motivi di spazio non si possono montare scale a rampa per ponteggi.
2    Le scale a rampa per ponteggi e i piani di calpestio con botola devono distare al massimo 25 m da ciascun posto di lavoro.
3    Sui ponteggi da lavoro con un'altezza superiore a 25 m occorre inoltre montare almeno un montacarichi previsto dal fabbricante per il trasporto di materiali e persone. Il montacarichi non sostituisce gli accessi richiesti.
4    Le scale a rampa per ponteggi devono essere munite di una protezione laterale sul lato frontale secondo l'articolo 22.
56 OLCostr; doc. 70).

G.
Con scritto di opposizione del 30 agosto 2013, A._______ ha contestato di aver violato le norme sulla sicurezza sul lavoro e che i propri dipendenti abbiano lavorato in una situazione che non rispettava queste norme. Sul cantiere, l'impresa non si è occupata della direzione dei lavori e neppure ha eseguito lo scavo. Tale attività è stata appaltata ad altra ditta, ditta che doveva garantire la sicurezza dello scavo. Peraltro, un'inchiesta penale avrebbe stabilito la dinamica dell'infortunio, inchiesta in cui A._______ non era coinvolta (doc. 71).

H.
Con decisione su opposizione del 17 ottobre 2013, la SUVA ha respinto l'opposizione del 30 agosto 2013 e confermato il proprio avvertimento del 23 maggio 2013. Detta autorità ha rilevato, con riferimento al controllo effettuato il 17 gennaio 2013 presso il suddetto cantiere, che i dipendenti dell'impresa stavano lavorando in una situazione di pericolo che non rispettava le prescrizioni concernenti la sicurezza e la protezione della salute nei lavori di costruzione. In particolare, per lo scavo in questione non era stata allestita alcuna prova di sicurezza da parte di un geologo o di un geotecnico, le pareti dello scavo non erano state puntellate e lo smottamento delle pareti ha messo in pericolo le persone che si trovavano all'interno dello scavo (è fatto riferimento all'art. 55 cpv. 1 e
SR 832.311.141 Ordinanza del 21 giugno 2021 sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di costruzione (Ordinanza sui lavori di costruzione, OLCostr) - Ordinanza sui lavori di costruzione
OLCostr Art. 55 Portata e larghezza del piano di calpestio - Per i seguenti lavori vanno utilizzati soltanto ponteggi da lavoro con la portata e la larghezza del piano di calpestio minime indicate di seguito:
2 e all'art. 56 cpv. 4 lett. a
SR 832.311.141 Ordinanza del 21 giugno 2021 sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di costruzione (Ordinanza sui lavori di costruzione, OLCostr) - Ordinanza sui lavori di costruzione
OLCostr Art. 56 Accessi ai posti di lavoro - 1 Le corsie dei ponteggi devono essere accessibili in sicurezza per mezzo di apposite scale a rampa. Nei seguenti casi, al posto delle scale a rampa per ponteggi, possono essere utilizzati piani di calpestio con botola:
1    Le corsie dei ponteggi devono essere accessibili in sicurezza per mezzo di apposite scale a rampa. Nei seguenti casi, al posto delle scale a rampa per ponteggi, possono essere utilizzati piani di calpestio con botola:
a  per accedere al livello più alto nella zona del frontone;
b  per i ponteggi mobili su ruote;
c  se per motivi di spazio non si possono montare scale a rampa per ponteggi.
2    Le scale a rampa per ponteggi e i piani di calpestio con botola devono distare al massimo 25 m da ciascun posto di lavoro.
3    Sui ponteggi da lavoro con un'altezza superiore a 25 m occorre inoltre montare almeno un montacarichi previsto dal fabbricante per il trasporto di materiali e persone. Il montacarichi non sostituisce gli accessi richiesti.
4    Le scale a rampa per ponteggi devono essere munite di una protezione laterale sul lato frontale secondo l'articolo 22.
OLCostr). Anche se l'esecuzione dello scavo è stata appaltata ad altra ditta, A._______ era tenuta a concordare ed adottare con tale ditta ogni provvedimento necessario ai fini della sicurezza sul lavoro prima di far operare i propri dipendenti nello scavo (è fatto riferimento agli art. 82 cpv. 1
SR 832.20 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF)
LAINF Art. 82 In generale - 1 Per prevenire gli infortuni professionali e le malattie professionali, il datore di lavoro deve prendere tutte le misure necessarie per esperienza, tecnicamente applicabili e adatte alle circostanze.
1    Per prevenire gli infortuni professionali e le malattie professionali, il datore di lavoro deve prendere tutte le misure necessarie per esperienza, tecnicamente applicabili e adatte alle circostanze.
2    Il datore di lavoro deve avvalersi a tale scopo della collaborazione dei dipendenti.
3    I lavoratori devono assecondare il datore di lavoro nell'applicazione delle relative prescrizioni. Essi sono in particolare obbligati a utilizzare gli equipaggiamenti personali di protezione, usare correttamente i dispositivi di sicurezza e astenersi dal rimuoverli o modificarli senza il permesso del datore di lavoro.
LAINF e 3 cpv. 1 OPI in relazione all'art. 9 cpv. 1
SR 832.20 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF)
LAINF Art. 82 In generale - 1 Per prevenire gli infortuni professionali e le malattie professionali, il datore di lavoro deve prendere tutte le misure necessarie per esperienza, tecnicamente applicabili e adatte alle circostanze.
1    Per prevenire gli infortuni professionali e le malattie professionali, il datore di lavoro deve prendere tutte le misure necessarie per esperienza, tecnicamente applicabili e adatte alle circostanze.
2    Il datore di lavoro deve avvalersi a tale scopo della collaborazione dei dipendenti.
3    I lavoratori devono assecondare il datore di lavoro nell'applicazione delle relative prescrizioni. Essi sono in particolare obbligati a utilizzare gli equipaggiamenti personali di protezione, usare correttamente i dispositivi di sicurezza e astenersi dal rimuoverli o modificarli senza il permesso del datore di lavoro.
OPI). A prescindere dal fatto che la procedura d'esecuzione per la sicurezza sul lavoro è indipendente dall'esito della procedura penale, la SUVA ha constatato che sul cantiere sono state violate le prescrizioni concernenti la sicurezza sul lavoro. Per conseguenza, a giusta ragione è stato pronunciato un avvertimento (doc. 75).

I.
Il 22 novembre 2013, A._______ ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale contro la decisione su opposizione della SUVA del 17 ottobre 2013 mediante il quale ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata. Si è doluta di un'insufficiente motivazione della decisione - in ordine alle mancanze che sono state constatate sul cantiere ed alle norme di sicurezza che sono state violate - che non le ha consentito di esercitare compiutamente il suo diritto di difesa. L'impresa ha poi segnalato che sul cantiere era stata incaricata di eseguire le opere da capomastro. Un'altra impresa si è occupata della direzione dei lavori ed una terza impresa ha realizzato lo scavo. Essa ha validamente delegato i propri compiti in materia di sicurezza sul lavoro, scegliendo, istruendo e sorvegliando con la necessaria cura il proprio dipendente, ed accordandosi con le altre imprese in merito ai provvedimenti necessari ai fini della sicurezza sul lavoro (è fatto riferimento agli art. 7 e
SR 832.20 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF)
LAINF Art. 82 In generale - 1 Per prevenire gli infortuni professionali e le malattie professionali, il datore di lavoro deve prendere tutte le misure necessarie per esperienza, tecnicamente applicabili e adatte alle circostanze.
1    Per prevenire gli infortuni professionali e le malattie professionali, il datore di lavoro deve prendere tutte le misure necessarie per esperienza, tecnicamente applicabili e adatte alle circostanze.
2    Il datore di lavoro deve avvalersi a tale scopo della collaborazione dei dipendenti.
3    I lavoratori devono assecondare il datore di lavoro nell'applicazione delle relative prescrizioni. Essi sono in particolare obbligati a utilizzare gli equipaggiamenti personali di protezione, usare correttamente i dispositivi di sicurezza e astenersi dal rimuoverli o modificarli senza il permesso del datore di lavoro.
9 OPI). Non può quindi esserle attribuita, quale datrice di lavoro, alcuna responsabilità per la mancata messa in sicurezza dello scavo (doc. TAF 1). Il 17 dicembre 2013, A._______ ha versato l'anticipo sulle presumibili spese processuali richiesto (doc. TAF 2 a 4).

J.
Nella risposta al ricorso del 5 marzo 2014, la SUVA ha proposto la reiezione del ricorso. Quanto al rimprovero della ricorrente alla SUVA di non aver menzionato nell'avvertimento del 23 maggio 2013 né le irregolarità accertate né le corrispondenti disposizioni legali, l'autorità inferiore ha fatto notare che, sia nell'ambito del chiarimento dell'infortunio del 17 gennaio 2013 sia in occasione della conversazione del 16 maggio 2013, tutti i presenti, compresi i rappresentanti della ricorrente, erano consapevoli di quali norme di sicurezza fossero state violate. Queste sono pure state esplicitamente menzionate nel verbale d'infortunio del 24 giugno 2013. Al più tardi nello scritto della SUVA del 7 agosto 2013 e ancora più dettagliatamente nella decisione su opposizione sono stati menzionati ulteriormente per iscritto sia gli accertamenti determinanti (irregolarità) sia le rilevanti norme di sicurezza (art. 56 cpv. 4 lett. a
SR 832.311.141 Ordinanza del 21 giugno 2021 sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di costruzione (Ordinanza sui lavori di costruzione, OLCostr) - Ordinanza sui lavori di costruzione
OLCostr Art. 56 Accessi ai posti di lavoro - 1 Le corsie dei ponteggi devono essere accessibili in sicurezza per mezzo di apposite scale a rampa. Nei seguenti casi, al posto delle scale a rampa per ponteggi, possono essere utilizzati piani di calpestio con botola:
1    Le corsie dei ponteggi devono essere accessibili in sicurezza per mezzo di apposite scale a rampa. Nei seguenti casi, al posto delle scale a rampa per ponteggi, possono essere utilizzati piani di calpestio con botola:
a  per accedere al livello più alto nella zona del frontone;
b  per i ponteggi mobili su ruote;
c  se per motivi di spazio non si possono montare scale a rampa per ponteggi.
2    Le scale a rampa per ponteggi e i piani di calpestio con botola devono distare al massimo 25 m da ciascun posto di lavoro.
3    Sui ponteggi da lavoro con un'altezza superiore a 25 m occorre inoltre montare almeno un montacarichi previsto dal fabbricante per il trasporto di materiali e persone. Il montacarichi non sostituisce gli accessi richiesti.
4    Le scale a rampa per ponteggi devono essere munite di una protezione laterale sul lato frontale secondo l'articolo 22.
ed art. 55 cpv. 2
SR 832.311.141 Ordinanza del 21 giugno 2021 sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di costruzione (Ordinanza sui lavori di costruzione, OLCostr) - Ordinanza sui lavori di costruzione
OLCostr Art. 55 Portata e larghezza del piano di calpestio - Per i seguenti lavori vanno utilizzati soltanto ponteggi da lavoro con la portata e la larghezza del piano di calpestio minime indicate di seguito:
OLCostr). Quanto al merito, l'autorità inferiore ha sottolineato che, anche se A._______ non è stata incaricata di realizzare lo scavo ed ha correttamente istruito i propri lavoratori, essa è responsabile, quale datrice di lavoro, per la sicurezza sul lavoro dei propri dipendenti (è fatto riferimento all'art. 82 cpv. 1
SR 832.20 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF)
LAINF Art. 82 In generale - 1 Per prevenire gli infortuni professionali e le malattie professionali, il datore di lavoro deve prendere tutte le misure necessarie per esperienza, tecnicamente applicabili e adatte alle circostanze.
1    Per prevenire gli infortuni professionali e le malattie professionali, il datore di lavoro deve prendere tutte le misure necessarie per esperienza, tecnicamente applicabili e adatte alle circostanze.
2    Il datore di lavoro deve avvalersi a tale scopo della collaborazione dei dipendenti.
3    I lavoratori devono assecondare il datore di lavoro nell'applicazione delle relative prescrizioni. Essi sono in particolare obbligati a utilizzare gli equipaggiamenti personali di protezione, usare correttamente i dispositivi di sicurezza e astenersi dal rimuoverli o modificarli senza il permesso del datore di lavoro.
LAINF in relazione con gli art. 81 cpv. 1
SR 832.20 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF)
LAINF Art. 81 - 1 Le prescrizioni inerenti alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali si applicano a tutte le aziende i cui lavoratori eseguono lavori in Svizzera.182
1    Le prescrizioni inerenti alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali si applicano a tutte le aziende i cui lavoratori eseguono lavori in Svizzera.182
2    Il Consiglio federale può limitare o escludere l'applicazione di dette prescrizioni per determinate categorie di aziende e di lavoratori.
LAINF, 6 cpv. 3, 7 cpv. 2 e 9 cpv. 1 OPI e 3 cpv. 5 OLCostr). Per conseguenza, il mancato rispetto sul cantiere delle prescrizioni concernenti la sicurezza e la protezione della salute nei lavori di costruzione può essere imputato a A._______. Pertanto, a giusta ragione sarebbe stato ha pronunciato un avvertimento (doc. TAF 14).

K.
Nella replica del 30 maggio 2014, A._______ ha segnalato che poteva confidare che l'impresa terza realizzasse lo scavo nel rispetto delle norme di sicurezza. Il proprio dipendente era tenuto a sorvegliare lo svolgimento dei lavori sul cantiere e, se del caso, a chiedere il rispetto delle norme concernenti i lavori negli scavi. In tali circostanze, è contestato che A._______ ha violato le norme di sicurezza e che ha messo in pericolo i propri dipendenti (doc. TAF 18).

L.
Nella duplica dell'8 settembre 2014, la SUVA ha sottolineato che la responsabilità per l'attuazione delle misure di sicurezza sul lavoro compete al datore di lavoro. A._______ è dunque responsabile, quale datrice di lavoro, del fatto che il proprio dipendente ha iniziato a lavorare all'interno dello scavo, malgrado tale scavo non fosse stato messo in sicurezza. L'autorità inferiore ha nuovamente proposto la reiezione del ricorso (doc. TAF 22).

M.
In una presa di posizione del 23 ottobre 2014, A._______ si è riconfermata nelle argomentazioni in fatto e in diritto di cui al ricorso del 22 novembre 2013 (doc. TAF 25), presa di posizione che è poi stata trasmessa alla SUVA per conoscenza con provvedimento del 27 ottobre 2014 (doc. TAF 26).

Diritto:

1.

1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 31 e
SR 832.20 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF)
LAINF Art. 81 - 1 Le prescrizioni inerenti alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali si applicano a tutte le aziende i cui lavoratori eseguono lavori in Svizzera.182
1    Le prescrizioni inerenti alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali si applicano a tutte le aziende i cui lavoratori eseguono lavori in Svizzera.182
2    Il Consiglio federale può limitare o escludere l'applicazione di dette prescrizioni per determinate categorie di aziende e di lavoratori.
segg. LTAF) rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti).

1.2 Riservate le eccezioni - non realizzate nel caso di specie - di cui all'art. 32
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 32 Eccezioni - 1 Il ricorso è inammissibile contro:
1    Il ricorso è inammissibile contro:
a  le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale pubblico non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale;
b  le decisioni in materia di diritto di voto dei cittadini nonché di elezioni e votazioni popolari;
c  le decisioni in materia di salario al merito del personale federale, in quanto non concernano la parità dei sessi;
d  ...
e  le decisioni nel settore dell'energia nucleare concernenti:
e1  le autorizzazioni di massima per impianti nucleari,
e2  l'approvazione del programma di smaltimento,
e3  la chiusura di depositi geologici in profondità,
e4  la prova dello smaltimento;
f  le decisioni in materia di rilascio o estensione di concessioni di infrastrutture ferroviarie;
g  le decisioni dell'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva;
h  le decisioni in materia di rilascio di concessioni per case da gioco;
i  le decisioni in materia di rilascio, modifica o rinnovo della concessione della Società svizzera di radiotelevisione (SSR);
j  le decisioni in materia di diritto ai sussidi di una scuola universitaria o di un altro istituto accademico.
2    Il ricorso è inoltre inammissibile contro:
a  le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante opposizione o ricorso dinanzi a un'autorità ai sensi dell'articolo 33 lettere c-f;
b  le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante ricorso dinanzi a un'autorità cantonale.
LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 31 Principio - Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 196819 sulla procedura amministrativa (PA).
LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. e
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorità inferiori - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni:
a  del Consiglio federale e degli organi dell'Assemblea federale in materia di rapporti di lavoro del personale federale, compreso il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente;
b  del Consiglio federale concernenti:
b1  la destituzione di un membro del Consiglio della banca o della direzione generale o di un loro supplente secondo la legge del 3 ottobre 200325 sulla Banca nazionale,
b10  la revoca di un membro del consiglio d'amministrazione del Servizio svizzero di assegnazione delle tracce o l'approvazione della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio d'amministrazione secondo la legge federale del 20 dicembre 195743 sulle ferrovie;
b2  la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 22 giugno 200726 sulla vigilanza dei mercati finanziari,
b3  il blocco di valori patrimoniali secondo la legge del 18 dicembre 201528 sui valori patrimoniali di provenienza illecita,
b4  il divieto di determinate attività secondo la LAIn30,
b4bis  il divieto di organizzazioni secondo la LAIn,
b5  la revoca di un membro del Consiglio d'istituto dell'Istituto federale di metrologia secondo la legge federale del 17 giugno 201133 sull'Istituto federale di metrologia,
b6  la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 16 dicembre 200535 sui revisori,
b7  la revoca di un membro del Consiglio dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici secondo la legge del 15 dicembre 200037 sugli agenti terapeutici,
b8  la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'istituto secondo la legge del 16 giugno 201739 sui fondi di compensazione,
b9  la revoca di un membro del consiglio d'Istituto dell'Istituto svizzero di diritto comparato secondo la legge federale del 28 settembre 201841 sull'Istituto svizzero di diritto comparato,
c  del Tribunale penale federale in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale;
cbis  del Tribunale federale dei brevetti in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale;
cquater  del procuratore generale della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei procuratori pubblici federali da lui nominati e del personale del Ministero pubblico della Confederazione;
cquinquies  dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro del personale della sua segreteria;
cter  dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei membri del Ministero pubblico della Confederazione eletti dall'Assemblea federale plenaria;
d  della Cancelleria federale, dei dipartimenti e dei servizi dell'Amministrazione federale loro subordinati o aggregati amministrativamente;
e  degli stabilimenti e delle aziende della Confederazione;
f  delle commissioni federali;
g  dei tribunali arbitrali costituiti in virtù di contratti di diritto pubblico sottoscritti dalla Confederazione, dai suoi stabilimenti o dalle sue aziende;
h  delle autorità o organizzazioni indipendenti dall'Amministrazione federale che decidono nell'adempimento di compiti di diritto pubblico loro affidati dalla Confederazione;
i  delle autorità cantonali, in quanto una legge federale preveda che le loro decisioni sono impugnabili mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale.
LTAF e con l'art. 109 lett. c
SR 832.20 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF)
LAINF Art. 109 Ricorsi al Tribunale amministrativo federale - Il Tribunale amministrativo federale giudica in deroga all'articolo 58 capoverso 1 LPGA264 i ricorsi contro le decisioni su opposizione concernenti:
a  la competenza dell'INSAI di assicurare i lavoratori di un'azienda;
b  l'attribuzione delle aziende e degli assicurati alle classi e ai gradi delle tariffe dei premi;
c  le disposizioni per prevenire gli infortuni e le malattie professionali.
LAINF (RS 832.20), i ricorsi contro le decisioni su opposizione, ai sensi dell'art. 5
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti:
1    Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti:
a  la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi;
b  l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi;
c  il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi.
2    Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24
3    Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni.
PA, rese dalla SUVA in materia di disposizioni per prevenire gli infortuni e le malattie professionali.

1.3 In virtù dell'art. 37
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 37 Principio - La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA56, in quanto la presente legge non disponga altrimenti.
LTAF, la procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti. Secondo l'art. 3
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 3 - Non sono regolate dalla presente legge:
a  la procedura di autorità nel senso dell'articolo 1 capoverso 2 lettera e in quanto contro le loro decisioni non sia ammissibile un ricorso direttamente ad un'autorità federale;
b  la procedura di prima istanza in materia di personale federale concernente l'istituzione iniziale del rapporto di servizio, la promozione, gli ordini di servizio e l'autorizzazione al procedimento penale contro l'agente;
c  la procedura di prima istanza nelle cause amministrative penali e la procedura d'accertamento della polizia giudiziaria;
d  la procedura della giustizia militare, compresa la giustizia militare disciplinare, la procedura in affari in materia di comando giusta l'articolo 37 come pure la procedura speciale giusta gli articoli 38 e 39 della legge militare del 3 febbraio 199517,18 ...19;
dbis  la procedura in materia di assicurazioni sociali, sempre che la legge federale del 6 ottobre 200021 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali sia applicabile;
e  la procedura d'imposizione doganale;
fbis  la procedura di prima istanza in altre cause amministrative, quando la loro natura esige di dirimerle sul posto con decisione immediatamente esecutiva.
lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 2
SR 830.1 Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)
LPGA Art. 2 Campo d'applicazione e rapporto tra la parte generale e le singole leggi sulle assicurazioni sociali - Le disposizioni della presente legge sono applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano.
LPGA, le disposizioni della LPGA sono applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano. Ora, l'art. 1
SR 832.20 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF)
LAINF Art. 1 - 1 Le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 20005 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all'assicurazione contro gli infortuni, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga alla LPGA.
1    Le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 20005 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all'assicurazione contro gli infortuni, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga alla LPGA.
2    Esse non sono applicabili ai seguenti settori:
a  diritto sanitario e tariffe (art. 53-57);
abis  attività accessorie (art. 67a) dell'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI);
b  iscrizione nel registro di assicuratori contro gli infortuni (art. 68);
c  procedura concernente contestazioni pecuniarie tra assicuratori (art. 78a);
d  procedura concernente il riconoscimento di corsi di formazione e il rilascio di attestati di formazione (art. 82a).
LAINF stabilisce che le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione contro gli infortuni, sempre che la LAINF non deroghi alla LPGA.

1.4

1.4.1 L'avvertimento è un atto mediante il quale il datore di lavoro è invitato ad ovviare per il futuro alla violazione delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro. L'avvertimento è impugnabile mediante ricorso. L'interesse a ricorrere sussiste anche se le misure richieste sono state eseguite o se il cantiere è terminato (sentenze del TAF C-629/2013 del 1° giugno 2015 consid. 3.2 e C-7967/2010 del 3 dicembre 2012 consid. 1.4 e relativi riferimenti; DTAF 2010/37 consid. 2.4.3 e 2.4.4).

1.4.2 La ricorrente ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata dal momento che, quale datrice di lavoro, è particolarmente toccata dalla menzionata decisione mediante la quale è stata avvertita che, in caso di rinnovata infrazione alle prescrizioni concernenti la sicurezza sul lavoro, l'impresa sarebbe stata attribuita entro un anno dall'ultima infrazione, senza alcuna comunicazione, ad un grado superiore della tariffa dei premi (v. l'avvertimento del 23 maggio 2013, avvertimento che è stato confermato mediante decisione su opposizione del 17 ottobre 2013; doc. 60 e 75). Per conseguenza, l'insorgente ha diritto di ricorrere nel caso in esame (art. 59
SR 830.1 Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)
LPGA Art. 59 Legittimazione - Ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione e ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
LPGA).

1.5 Il ricorso è stato interposto tempestivamente e rispetta i requisiti previsti dalla legge (art. 50 e
SR 830.1 Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)
LPGA Art. 59 Legittimazione - Ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione e ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
52 PA). L'anticipo spese è stato corrisposto entro i termini accordati. Il ricorso è pertanto ammissibile.

2.
Con il rimedio esperito, la ricorrente può fare valere la violazione del diritto federale - che comprende tra l'altro anche il diritto costituzionale e il diritto pubblico internazionale -, l'eccesso o l'abuso del potere d'apprezzamento, l'accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 49
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere:
a  la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento;
b  l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti;
c  l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso.
PA per rimando dell'art. 37
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 37 Principio - La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA56, in quanto la presente legge non disponga altrimenti.
LTAF). Il Tribunale amministrativo federale esamina liberamente il diritto federale, l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza senza essere vincolato dai considerandi della decisione impugnata o dai motivi invocati dalle parti. In altri termini, il ricorso potrebbe essere accolto per ragioni diverse da quelle addotte dalla ricorrente (art. 62 cpv. 4
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorità di ricorso può modificare la decisione impugnata a vantaggio di una parte.
1    L'autorità di ricorso può modificare la decisione impugnata a vantaggio di una parte.
2    Essa può modificare a pregiudizio di una parte la decisione impugnata quando questa violi il diritto federale o poggi su un accertamento inesatto o incompleto dei fatti; per inadeguatezza, la decisione impugnata non può essere modificata a pregiudizio di una parte, a meno che la modificazione giovi ad una controparte.
3    L'autorità di ricorso che intenda modificare la decisione impugnata a pregiudizio di una parte deve informarla della sua intenzione e darle la possibilità di esprimersi.
4    L'autorità di ricorso non è vincolata in nessun caso dai motivi del ricorso.
PA) o respinto in virtù d'argomenti che la decisione impugnata non ha preso in considerazione (cfr. DTF 134 III 102 consid. 1.1 e 133 V 515 consid. 1.3 e relativo riferimento).

3.
L'oggetto litigioso nella presente procedura ricorsuale è costituito dalla questione di sapere se A._______ abbia, o meno, violato le disposizioni in materia di sicurezza e protezione della salute nei lavori di costruzione e se l'avvertimento pronunciato nei confronti dell'impresa da parte della SUVA fosse, o meno, giustificato.

4.
Nel gravame, la ricorrente rimprovera alla SUVA di non avere sufficientemente motivato la decisione impugnata. Nel caso di specie, la censura sollevata deve ritenersi siccome del tutto priva di fondamento, dal momento che nella decisione impugnata l'autorità inferiore ha indicato con la necessaria precisione le ragioni del provvedimento preso. Basti rilevare che nella decisione su opposizione qui impugnata, è stato fatto esplicitamente riferimento alle carenze nelle misure a tutela dei lavoratori che sono state constatate sul cantiere - assenza di una perizia geologica sulla stabilità del terreno e mancanza di opere di puntellamento dello scavo - ed alle norme concernenti i lavori negli scavi - norme applicabili al caso di specie. Peraltro, e per quanto attiene alla copiosa documentazione agli atti, trasmessa da questo Tribunale alla rappresentante della ricorrente il 18 marzo 2014 (doc. TAF 10), ben si poteva riconoscere che l'impugnata decisione è fondata segnatamente sullo scritto di conferma del 21 gennaio 2013, sull'avvertimento del 23 maggio 2013, sull'opposizione del 13 giugno 2013, sul verbale d'infortunio del 24 giugno 2013, sulla decisione del 7 agosto 2013 e sull'opposizione del 30 agosto 2013 (doc. 53, 60, 63, 65, 70 e 71). Ciò premesso, la ricorrente, rappresentata da mandataria professionale, era perfettamente in grado, anteriormente all'inoltro del gravame di comprendere i motivi che hanno indotto la SUVA a pronunciare un avvertimento e quindi di ricorrere con criteri adeguati.

5.
I controlli relativi alle prescrizioni concernenti la sicurezza sul lavoro, in esecuzione degli art. 81
SR 832.20 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF)
LAINF Art. 81 - 1 Le prescrizioni inerenti alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali si applicano a tutte le aziende i cui lavoratori eseguono lavori in Svizzera.182
1    Le prescrizioni inerenti alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali si applicano a tutte le aziende i cui lavoratori eseguono lavori in Svizzera.182
2    Il Consiglio federale può limitare o escludere l'applicazione di dette prescrizioni per determinate categorie di aziende e di lavoratori.
-88
SR 832.20 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF)
LAINF Art. 88 Promovimento della prevenzione degli infortuni non professionali - 1 L'INSAI e gli altri assicuratori promuovono la prevenzione degli infortuni non professionali. Essi amministrano in comune un ente atto a contribuire, mediante l'informazione e misure generali di sicurezza, alla prevenzione di questi infortuni e a coordinare analoghi sforzi.
1    L'INSAI e gli altri assicuratori promuovono la prevenzione degli infortuni non professionali. Essi amministrano in comune un ente atto a contribuire, mediante l'informazione e misure generali di sicurezza, alla prevenzione di questi infortuni e a coordinare analoghi sforzi.
2    Su proposta degli assicuratori, il Consiglio federale fissa l'importo del premio supplementare per la prevenzione degli infortuni non professionali.
3    Mediante i premi supplementari, gli assicuratori devono promuovere in generale la prevenzione degli infortuni non professionali.
LAINF, sono retti dagli art. 60
SR 832.20 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF)
LAINF Art. 88 Promovimento della prevenzione degli infortuni non professionali - 1 L'INSAI e gli altri assicuratori promuovono la prevenzione degli infortuni non professionali. Essi amministrano in comune un ente atto a contribuire, mediante l'informazione e misure generali di sicurezza, alla prevenzione di questi infortuni e a coordinare analoghi sforzi.
1    L'INSAI e gli altri assicuratori promuovono la prevenzione degli infortuni non professionali. Essi amministrano in comune un ente atto a contribuire, mediante l'informazione e misure generali di sicurezza, alla prevenzione di questi infortuni e a coordinare analoghi sforzi.
2    Su proposta degli assicuratori, il Consiglio federale fissa l'importo del premio supplementare per la prevenzione degli infortuni non professionali.
3    Mediante i premi supplementari, gli assicuratori devono promuovere in generale la prevenzione degli infortuni non professionali.
segg. dell'ordinanza del 19 dicembre 1983 sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (OPI; RS 832.30). A norma dell'art. 62
SR 832.20 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF)
LAINF Art. 88 Promovimento della prevenzione degli infortuni non professionali - 1 L'INSAI e gli altri assicuratori promuovono la prevenzione degli infortuni non professionali. Essi amministrano in comune un ente atto a contribuire, mediante l'informazione e misure generali di sicurezza, alla prevenzione di questi infortuni e a coordinare analoghi sforzi.
1    L'INSAI e gli altri assicuratori promuovono la prevenzione degli infortuni non professionali. Essi amministrano in comune un ente atto a contribuire, mediante l'informazione e misure generali di sicurezza, alla prevenzione di questi infortuni e a coordinare analoghi sforzi.
2    Su proposta degli assicuratori, il Consiglio federale fissa l'importo del premio supplementare per la prevenzione degli infortuni non professionali.
3    Mediante i premi supplementari, gli assicuratori devono promuovere in generale la prevenzione degli infortuni non professionali.
OPI, l'organo d'esecuzione competente, se, durante un'ispezione, accerta un'infrazione alle prescrizioni concernenti la sicurezza sul lavoro, ne avverte il datore di lavoro e gli fissa un congruo termine per ovviarvi. L'avvertimento deve essere confermato per scritto al datore di lavoro (cpv. 1). In caso d'urgenza, l'organo d'esecuzione rinuncia all'avvertimento e prende una decisione secondo l'art. 64
SR 832.20 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF)
LAINF Art. 88 Promovimento della prevenzione degli infortuni non professionali - 1 L'INSAI e gli altri assicuratori promuovono la prevenzione degli infortuni non professionali. Essi amministrano in comune un ente atto a contribuire, mediante l'informazione e misure generali di sicurezza, alla prevenzione di questi infortuni e a coordinare analoghi sforzi.
1    L'INSAI e gli altri assicuratori promuovono la prevenzione degli infortuni non professionali. Essi amministrano in comune un ente atto a contribuire, mediante l'informazione e misure generali di sicurezza, alla prevenzione di questi infortuni e a coordinare analoghi sforzi.
2    Su proposta degli assicuratori, il Consiglio federale fissa l'importo del premio supplementare per la prevenzione degli infortuni non professionali.
3    Mediante i premi supplementari, gli assicuratori devono promuovere in generale la prevenzione degli infortuni non professionali.
OPI. Se sono necessari provvedimenti provvisionali, dev'essere informata l'autorità cantonale incaricata dell'assistenza giudiziaria (cpv. 2). Giusta l'art. 64
SR 832.20 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF)
LAINF Art. 88 Promovimento della prevenzione degli infortuni non professionali - 1 L'INSAI e gli altri assicuratori promuovono la prevenzione degli infortuni non professionali. Essi amministrano in comune un ente atto a contribuire, mediante l'informazione e misure generali di sicurezza, alla prevenzione di questi infortuni e a coordinare analoghi sforzi.
1    L'INSAI e gli altri assicuratori promuovono la prevenzione degli infortuni non professionali. Essi amministrano in comune un ente atto a contribuire, mediante l'informazione e misure generali di sicurezza, alla prevenzione di questi infortuni e a coordinare analoghi sforzi.
2    Su proposta degli assicuratori, il Consiglio federale fissa l'importo del premio supplementare per la prevenzione degli infortuni non professionali.
3    Mediante i premi supplementari, gli assicuratori devono promuovere in generale la prevenzione degli infortuni non professionali.
OPI, se non è dato seguito a un avvertimento, l'organo d'esecuzione competente, dopo aver consultato il datore di lavoro e i lavoratori direttamente interessati, ordina i provvedimenti necessari mediante decisione e fissa al datore di lavoro un congruo termine per eseguirli (cpv. 1). Il datore di lavoro deve informare i lavoratori o i loro rappresentanti nell'azienda sulle disposizioni degli organi d'esecuzione (cpv. 2). Secondo l'art. 65
SR 832.20 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF)
LAINF Art. 88 Promovimento della prevenzione degli infortuni non professionali - 1 L'INSAI e gli altri assicuratori promuovono la prevenzione degli infortuni non professionali. Essi amministrano in comune un ente atto a contribuire, mediante l'informazione e misure generali di sicurezza, alla prevenzione di questi infortuni e a coordinare analoghi sforzi.
1    L'INSAI e gli altri assicuratori promuovono la prevenzione degli infortuni non professionali. Essi amministrano in comune un ente atto a contribuire, mediante l'informazione e misure generali di sicurezza, alla prevenzione di questi infortuni e a coordinare analoghi sforzi.
2    Su proposta degli assicuratori, il Consiglio federale fissa l'importo del premio supplementare per la prevenzione degli infortuni non professionali.
3    Mediante i premi supplementari, gli assicuratori devono promuovere in generale la prevenzione degli infortuni non professionali.
OPI, il datore di lavoro deve dare pronta conferma dell'esecuzione dei provvedimenti. In virtù dell'art. 66 cpv. 1
SR 832.20 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF)
LAINF Art. 88 Promovimento della prevenzione degli infortuni non professionali - 1 L'INSAI e gli altri assicuratori promuovono la prevenzione degli infortuni non professionali. Essi amministrano in comune un ente atto a contribuire, mediante l'informazione e misure generali di sicurezza, alla prevenzione di questi infortuni e a coordinare analoghi sforzi.
1    L'INSAI e gli altri assicuratori promuovono la prevenzione degli infortuni non professionali. Essi amministrano in comune un ente atto a contribuire, mediante l'informazione e misure generali di sicurezza, alla prevenzione di questi infortuni e a coordinare analoghi sforzi.
2    Su proposta degli assicuratori, il Consiglio federale fissa l'importo del premio supplementare per la prevenzione degli infortuni non professionali.
3    Mediante i premi supplementari, gli assicuratori devono promuovere in generale la prevenzione degli infortuni non professionali.
OPI, se il datore di lavoro non dà seguito a una decisione esecutiva o se viola in altro modo le prescrizioni concernenti la sicurezza sul lavoro, la sua azienda può venir attribuita a un grado superiore della tariffa dei premi (aumento di premio). L'aumento di premio, la cui applicazione può essere anche retroattiva (art. 92 cpv. 3
SR 832.20 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF)
LAINF Art. 92 Determinazione dei premi - 1 I premi sono fissati dagli assicuratori in per mille del guadagno assicurato. Essi consistono di un premio netto corrispondente al rischio e di supplementi per le spese amministrative, per i costi di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, per le indennità di rincaro non finanziate con eccedenze di interessi e per l'eventuale finanziamento di un fondo di compensazione in caso di eventi di grandi proporzioni. Per i due rami assicurativi obbligatori gli assicuratori possono riscuotere un premio minimo indipendente dal rischio; il Consiglio federale ne fissa il limite massimo.210
1    I premi sono fissati dagli assicuratori in per mille del guadagno assicurato. Essi consistono di un premio netto corrispondente al rischio e di supplementi per le spese amministrative, per i costi di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, per le indennità di rincaro non finanziate con eccedenze di interessi e per l'eventuale finanziamento di un fondo di compensazione in caso di eventi di grandi proporzioni. Per i due rami assicurativi obbligatori gli assicuratori possono riscuotere un premio minimo indipendente dal rischio; il Consiglio federale ne fissa il limite massimo.210
2    Per il calcolo dei premi dell'assicurazione contro gli infortuni professionali, le aziende sono ripartite in classi di tariffe dei premi e nei relativi gradi secondo il genere e le condizioni loro propri; è tenuto segnatamente conto del pericolo d'infortuni e dello stato delle misure preventive. Singoli gruppi di lavoratori di una stessa azienda possono essere attribuiti a classi e gradi differenti.
3    In caso d'infrazione alle prescrizioni inerenti alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, le aziende possono essere ognora e anche retroattivamente attribuite a un grado di rischi superiore.
4    I cambiamenti del genere di azienda e le modifiche nella stessa vanno notificati entro 14 giorni al competente assicuratore. Se i cambiamenti sono importanti, l'assicuratore può modificare l'attribuzione alle classi e ai gradi del tariffario dei premi, se del caso con effetto retroattivo.
5    In base alle esperienze acquisite in materia di rischi, l'assicuratore può, di propria iniziativa o a domanda dei titolari delle aziende, modificare l'attribuzione di determinate aziende alle classi e ai gradi del tariffario dei premi, con effetto a decorrere dal nuovo esercizio contabile.
6    Per il calcolo dei premi dell'assicurazione contro gli infortuni non professionali, gli assicurati possono essere ripartiti in classi tariffarie. I premi non possono tuttavia essere graduati secondo il sesso delle persone assicurate.211
7    Il supplemento per le spese amministrative è riscosso a copertura degli oneri correnti che derivano agli assicuratori dall'esecuzione dell'assicurazione contro gli infortuni. Per tale supplemento il Consiglio federale può fissare aliquote massime. Stabilisce il termine per modificare i tariffari dei premi e procedere a una nuova classificazione delle aziende in classi e gradi. Emana inoltre disposizioni sul calcolo dei premi in casi speciali, in particolare per gli assicurati a titolo facoltativo e per gli affiliati a una cassa malati riconosciuta.212
LAINF), in tale contesto ha una valenza sostanzialmente sanzionatoria verso l'azienda che non rispetta le prescrizioni di sicurezza e di prevenzione degli infortuni (DTF 116 V 255 consid. 2c pag. 260). L'aumento di premio non è subordinato alla gravità dell'inosservanza di tali normative. In altre parole è sufficiente che l'azienda violi le prescrizioni perché di principio si faccia luogo a un aumento di premio di regola di almeno il 20% (art. 113 cpv. 2
SR 832.202 Ordinanza del 20 dicembre 1982 sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF)
OAINF Art. 113 Classi e gradi - 1 Le aziende o parti d'aziende devono essere ripartite nelle classi di tariffe dei premi in modo che i premi netti bastino, con ogni probabilità, a coprire i costi degli infortuni professionali e delle malattie professionali nonché degli infortuni non professionali di una comunità di rischio. I premi delle aziende o di parti d'aziende devono pertanto essere calcolati in conseguenza.207
1    Le aziende o parti d'aziende devono essere ripartite nelle classi di tariffe dei premi in modo che i premi netti bastino, con ogni probabilità, a coprire i costi degli infortuni professionali e delle malattie professionali nonché degli infortuni non professionali di una comunità di rischio. I premi delle aziende o di parti d'aziende devono pertanto essere calcolati in conseguenza.207
2    In caso d'infrazione alle prescrizioni relative alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, l'attribuzione dell'azienda ad un grado superiore è operata conformemente all'ordinanza sulla prevenzione degli infortuni. Di regola l'azienda verrà attribuita ad un grado con un tasso di premio superiore al precedente di almeno il 20 per cento. Se ciò non è possibile nell'ambito del tariffario, il tasso di premio del grado più elevato della classe sarà pure aumentato in misura corrispondente208.
3    I cambiamenti delle tariffe dei premi nonché le ripartizioni delle aziende in classi e gradi del tariffario dei premi ai sensi dell'articolo 92 capoverso 5 della legge, devono essere comunicati alle aziende interessate almeno due mesi prima dell'inizio del nuovo esercizio contabile. Le proposte dei titolari d'azienda in vista della modifica della ripartizione per il prossimo esercizio contabile devono essere inoltrate entro gli stessi termini.209
4    Gli assicuratori registrati sottopongono all'UFSP:
a  al più tardi entro la fine di maggio dell'anno corrente, le tariffe per l'anno successivo;
b  nell'anno corrente, le statistiche dei rischi dell'anno precedente.210
OAINF [RS 832.202] e 66 cpv. 2 OPI; DTF 116 V 255 consid. 4b pag. 263 seg.).

5.1 Giusta l'art. 55
SR 832.311.141 Ordinanza del 21 giugno 2021 sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di costruzione (Ordinanza sui lavori di costruzione, OLCostr) - Ordinanza sui lavori di costruzione
OLCostr Art. 55 Portata e larghezza del piano di calpestio - Per i seguenti lavori vanno utilizzati soltanto ponteggi da lavoro con la portata e la larghezza del piano di calpestio minime indicate di seguito:
OLCostr, gli scavi, i pozzi e gli scavi di fondazione devono essere configurati in modo tale che nessuno venga messo in pericolo da smottamenti o dalla caduta di materiale (cpv. 1). Gli scavi, i pozzi e gli scavi di fondazione con oltre 1.50 metri di profondità non puntellati devono essere inclinati a scarpata conformemente all'art. 56 o assicurati da ulteriori provvedimenti adeguati (cpv. 2). Scavi e pozzi devono essere configurati in modo tale che la luce misurata sul fondo consenta di lavorare sicuri. Per la posa delle condutture, la luce dello scavo, se accessibile, deve misurare almeno 40 centimetri più del diametro esterno della conduttura (misura nominale più lo spessore delle pareti) e almeno 60 centimetri a partire da una profondità di scavo di 1 metro (cpv. 3 lett. a e b). La larghezza del posto di lavoro negli scavi di fondazione deve essere pari ad almeno 60 centimetri in ogni fase della costruzione (cpv. 4). In presenza di una puntellatura, i bordi degli scavi devono essere lasciati liberi orizzontalmente su una larghezza di almeno 0.50 metri, mentre in presenza di una scarpata la larghezza deve essere almeno di 1 metro (cpv. 5). I depositi di materiale da costruzione e di sterro devono essere realizzati in modo tale da non costituire un pericolo per nessuno (cpv. 6). Le scale a pioli e a gradini installate nei pozzi e negli scavi di fondazione devono essere interrotte da pianerottoli intermedi distanti al massimo 5 metri in linea verticale. Le scale a pioli devono essere disposte in modo da non continuare mai lungo lo stesso corso (cpv. 7). Per evitare di oltrepassare il ciglio di scavi, fosse, pozzi o scarpate, in prossimità delle vie di circolazione e dei punti di scarico dei materiali occorre adottare le misure necessarie, in particolare limitare la velocità e regolare la circolazione in modo adeguato con cartelli, sbarramenti, delimitatori della corsia dei veicoli (cpv. 8).

5.2 Secondo l'art. 56 cpv. 1
SR 832.311.141 Ordinanza del 21 giugno 2021 sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di costruzione (Ordinanza sui lavori di costruzione, OLCostr) - Ordinanza sui lavori di costruzione
OLCostr Art. 56 Accessi ai posti di lavoro - 1 Le corsie dei ponteggi devono essere accessibili in sicurezza per mezzo di apposite scale a rampa. Nei seguenti casi, al posto delle scale a rampa per ponteggi, possono essere utilizzati piani di calpestio con botola:
1    Le corsie dei ponteggi devono essere accessibili in sicurezza per mezzo di apposite scale a rampa. Nei seguenti casi, al posto delle scale a rampa per ponteggi, possono essere utilizzati piani di calpestio con botola:
a  per accedere al livello più alto nella zona del frontone;
b  per i ponteggi mobili su ruote;
c  se per motivi di spazio non si possono montare scale a rampa per ponteggi.
2    Le scale a rampa per ponteggi e i piani di calpestio con botola devono distare al massimo 25 m da ciascun posto di lavoro.
3    Sui ponteggi da lavoro con un'altezza superiore a 25 m occorre inoltre montare almeno un montacarichi previsto dal fabbricante per il trasporto di materiali e persone. Il montacarichi non sostituisce gli accessi richiesti.
4    Le scale a rampa per ponteggi devono essere munite di una protezione laterale sul lato frontale secondo l'articolo 22.
OLCostr, le pendenze delle scarpate devono essere adeguate alla stabilità del terreno (cpv. 1). Se la stabilità del terreno dovesse essere compromessa da influssi atmosferici quali intense precipitazioni o disgelo si devono prendere provvedimenti adeguati (cpv. 2). Tanto nella roccia che richiede l'uso di esplosivo quanto nella roccia omogenea che può essere abbattuta con mezzi meccanici (come l'arenaria o la marna) le pareti possono essere strutturate in verticale (cpv. 3). Si deve fornire una prova di sicurezza (cpv. 4) qualora non si possa osservare un rapporto tra verticale e orizzontale di al massimo 3:1 nei terreni resistenti, al massimo 2:1 nei terreni mediamente resistenti ma ancora stabili e al massimo 1:1 nei terreni franosi (lett. a), la scarpata sia più alta di 4 metri (lett. b), la scarpata debba molto probabilmente essere sollecitata da carichi supplementari quali veicoli, macchine edili o depositi di materiale (lett. c), vi siano infiltrazioni d'acqua pensile oppure se il piede delle scarpate si trova in corrispondenza dell'acqua freatica (lett. d).

5.3 In virtù dell'art. 62 cpv. 1
SR 832.311.141 Ordinanza del 21 giugno 2021 sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di costruzione (Ordinanza sui lavori di costruzione, OLCostr) - Ordinanza sui lavori di costruzione
OLCostr Art. 56 Accessi ai posti di lavoro - 1 Le corsie dei ponteggi devono essere accessibili in sicurezza per mezzo di apposite scale a rampa. Nei seguenti casi, al posto delle scale a rampa per ponteggi, possono essere utilizzati piani di calpestio con botola:
1    Le corsie dei ponteggi devono essere accessibili in sicurezza per mezzo di apposite scale a rampa. Nei seguenti casi, al posto delle scale a rampa per ponteggi, possono essere utilizzati piani di calpestio con botola:
a  per accedere al livello più alto nella zona del frontone;
b  per i ponteggi mobili su ruote;
c  se per motivi di spazio non si possono montare scale a rampa per ponteggi.
2    Le scale a rampa per ponteggi e i piani di calpestio con botola devono distare al massimo 25 m da ciascun posto di lavoro.
3    Sui ponteggi da lavoro con un'altezza superiore a 25 m occorre inoltre montare almeno un montacarichi previsto dal fabbricante per il trasporto di materiali e persone. Il montacarichi non sostituisce gli accessi richiesti.
4    Le scale a rampa per ponteggi devono essere munite di una protezione laterale sul lato frontale secondo l'articolo 22.
OPI, la SUVA se, durante un'ispezione, accerta un'infrazione alle prescrizioni concernenti la sicurezza sul lavoro, ne avverte il datore di lavoro e gli fissa un congruo termine per ovviare. L'avvertimento deve essere confermato per iscritto al datore di lavoro. Dal tenore dell'art. 62
SR 832.20 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF)
LAINF Art. 88 Promovimento della prevenzione degli infortuni non professionali - 1 L'INSAI e gli altri assicuratori promuovono la prevenzione degli infortuni non professionali. Essi amministrano in comune un ente atto a contribuire, mediante l'informazione e misure generali di sicurezza, alla prevenzione di questi infortuni e a coordinare analoghi sforzi.
1    L'INSAI e gli altri assicuratori promuovono la prevenzione degli infortuni non professionali. Essi amministrano in comune un ente atto a contribuire, mediante l'informazione e misure generali di sicurezza, alla prevenzione di questi infortuni e a coordinare analoghi sforzi.
2    Su proposta degli assicuratori, il Consiglio federale fissa l'importo del premio supplementare per la prevenzione degli infortuni non professionali.
3    Mediante i premi supplementari, gli assicuratori devono promuovere in generale la prevenzione degli infortuni non professionali.
OPI emerge che requisito per la pronuncia di un avvertimento è l'esistenza di un'infrazione alle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro. Determinanti sono in particolare le norme atte a prevenire gli infortuni e le malattie professionali (sentenza del TAF C-629/2013 consid. 6.4; DTF 116 V 255 consid. 4).

5.4 In virtù dell'art. 3 cpv. 1
SR 832.311.141 Ordinanza del 21 giugno 2021 sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di costruzione (Ordinanza sui lavori di costruzione, OLCostr) - Ordinanza sui lavori di costruzione
OLCostr Art. 3 Pianificazione dei lavori di costruzione - 1 La pianificazione dei lavori di costruzione deve ridurre al minimo il rischio d'infortuni professionali, di malattie professionali o di danni alla salute e garantire l'applicazione delle misure di sicurezza necessarie, in particolare durante l'utilizzazione delle attrezzature di lavoro.
1    La pianificazione dei lavori di costruzione deve ridurre al minimo il rischio d'infortuni professionali, di malattie professionali o di danni alla salute e garantire l'applicazione delle misure di sicurezza necessarie, in particolare durante l'utilizzazione delle attrezzature di lavoro.
2    Se vi è il sospetto che siano presenti sostanze particolarmente pericolose per la salute, come l'amianto o i policlorobifenili (PCB), il datore di lavoro deve individuare accuratamente tali situazioni pericolose e valutarle. In base a queste valutazioni devono essere pianificate le misure necessarie.
3    Il datore di lavoro che nell'ambito di un contratto di appalto si impegna come appaltatore a eseguire lavori di costruzione deve verificare, prima di concludere il contratto, quali sono le misure necessarie a garantire la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute dei lavoratori.
4    Le misure dipendenti dai risultati della valutazione delle situazioni pericolose secondo il capoverso 2 devono essere integrate nel contratto di appalto e specificate nella stessa forma utilizzata per gli altri contenuti del contratto.
5    Le misure proprie al cantiere non ancora attuate devono essere integrate nel contratto di appalto e specificate nella stessa forma utilizzata per gli altri contenuti del contratto. Le misure proprie al cantiere già attuate devono essere menzionate nel contratto.
6    Sono considerate misure proprie al cantiere le misure prese nei lavori di costruzione per la protezione dei lavoratori di più imprese, segnatamente:
a  le misure di sicurezza contro le cadute, specialmente se prese con l'ausilio di ponteggi, reti di sicurezza, passerelle, una protezione laterale e coperture a pavimento;
b  le misure di sicurezza negli scavi e negli scavi generali, specialmente se prese con l'ausilio di puntellature e scarpate;
c  le misure di messa in sicurezza delle cavità nei lavori in sotterraneo; e
d  le misure di protezione della salute, specialmente se prese con l'ausilio di montacarichi da cantiere e installazioni sanitarie.
7    Se il datore di lavoro delega l'esecuzione del contratto di appalto a un altro datore di lavoro deve assicurarsi che quest'ultimo attui le misure di sicurezza e di protezione della salute previste dal contratto.
8    Il datore di lavoro che effettua lavori di costruzione deve provvedere affinché siano disponibili a tempo debito e in quantità sufficiente materiali, impianti e apparecchi adeguati all'esecuzione dei lavori. Devono trovarsi nella condizione di funzionare in sicurezza e soddisfare i requisiti di sicurezza sul lavoro e di protezione della salute.
OLCostr, la pianificazione di lavori di costruzione deve ridurre al minimo il rischio d'infortuni professionali, di malattie professionali o di danni alla salute e garantire l'applicazione delle misure di sicurezza necessarie, in particolare durante l'utilizzazione degli attrezzi di lavoro. Il datore di lavoro che nell'ambito di un contratto d'appalto si impegna come imprenditore a eseguire lavori di costruzione deve verificare, prima di concludere il contratto, quali sono le misure necessarie a garantire la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute dei lavoratori. Le misure proprie al cantiere non ancora adottate devono essere integrate nel contratto d'appalto e specificate nella stessa forma utilizzata per gli altri oggetti. Il contratto di appalto deve menzionare anche le misure già adottate (art. 3 cpv. 2
SR 832.311.141 Ordinanza del 21 giugno 2021 sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di costruzione (Ordinanza sui lavori di costruzione, OLCostr) - Ordinanza sui lavori di costruzione
OLCostr Art. 3 Pianificazione dei lavori di costruzione - 1 La pianificazione dei lavori di costruzione deve ridurre al minimo il rischio d'infortuni professionali, di malattie professionali o di danni alla salute e garantire l'applicazione delle misure di sicurezza necessarie, in particolare durante l'utilizzazione delle attrezzature di lavoro.
1    La pianificazione dei lavori di costruzione deve ridurre al minimo il rischio d'infortuni professionali, di malattie professionali o di danni alla salute e garantire l'applicazione delle misure di sicurezza necessarie, in particolare durante l'utilizzazione delle attrezzature di lavoro.
2    Se vi è il sospetto che siano presenti sostanze particolarmente pericolose per la salute, come l'amianto o i policlorobifenili (PCB), il datore di lavoro deve individuare accuratamente tali situazioni pericolose e valutarle. In base a queste valutazioni devono essere pianificate le misure necessarie.
3    Il datore di lavoro che nell'ambito di un contratto di appalto si impegna come appaltatore a eseguire lavori di costruzione deve verificare, prima di concludere il contratto, quali sono le misure necessarie a garantire la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute dei lavoratori.
4    Le misure dipendenti dai risultati della valutazione delle situazioni pericolose secondo il capoverso 2 devono essere integrate nel contratto di appalto e specificate nella stessa forma utilizzata per gli altri contenuti del contratto.
5    Le misure proprie al cantiere non ancora attuate devono essere integrate nel contratto di appalto e specificate nella stessa forma utilizzata per gli altri contenuti del contratto. Le misure proprie al cantiere già attuate devono essere menzionate nel contratto.
6    Sono considerate misure proprie al cantiere le misure prese nei lavori di costruzione per la protezione dei lavoratori di più imprese, segnatamente:
a  le misure di sicurezza contro le cadute, specialmente se prese con l'ausilio di ponteggi, reti di sicurezza, passerelle, una protezione laterale e coperture a pavimento;
b  le misure di sicurezza negli scavi e negli scavi generali, specialmente se prese con l'ausilio di puntellature e scarpate;
c  le misure di messa in sicurezza delle cavità nei lavori in sotterraneo; e
d  le misure di protezione della salute, specialmente se prese con l'ausilio di montacarichi da cantiere e installazioni sanitarie.
7    Se il datore di lavoro delega l'esecuzione del contratto di appalto a un altro datore di lavoro deve assicurarsi che quest'ultimo attui le misure di sicurezza e di protezione della salute previste dal contratto.
8    Il datore di lavoro che effettua lavori di costruzione deve provvedere affinché siano disponibili a tempo debito e in quantità sufficiente materiali, impianti e apparecchi adeguati all'esecuzione dei lavori. Devono trovarsi nella condizione di funzionare in sicurezza e soddisfare i requisiti di sicurezza sul lavoro e di protezione della salute.
OLCostr). Sono considerate misure proprie al cantiere le misure di protezione utilizzabili da più imprese come ponteggi, reti di sicurezza, passerelle, misure di sicurezza negli scavi e negli scavi di fondazione nonché le misure per assicurare le cavità nei lavori in sotterraneo (art. 3 cpv. 3
SR 832.311.141 Ordinanza del 21 giugno 2021 sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di costruzione (Ordinanza sui lavori di costruzione, OLCostr) - Ordinanza sui lavori di costruzione
OLCostr Art. 3 Pianificazione dei lavori di costruzione - 1 La pianificazione dei lavori di costruzione deve ridurre al minimo il rischio d'infortuni professionali, di malattie professionali o di danni alla salute e garantire l'applicazione delle misure di sicurezza necessarie, in particolare durante l'utilizzazione delle attrezzature di lavoro.
1    La pianificazione dei lavori di costruzione deve ridurre al minimo il rischio d'infortuni professionali, di malattie professionali o di danni alla salute e garantire l'applicazione delle misure di sicurezza necessarie, in particolare durante l'utilizzazione delle attrezzature di lavoro.
2    Se vi è il sospetto che siano presenti sostanze particolarmente pericolose per la salute, come l'amianto o i policlorobifenili (PCB), il datore di lavoro deve individuare accuratamente tali situazioni pericolose e valutarle. In base a queste valutazioni devono essere pianificate le misure necessarie.
3    Il datore di lavoro che nell'ambito di un contratto di appalto si impegna come appaltatore a eseguire lavori di costruzione deve verificare, prima di concludere il contratto, quali sono le misure necessarie a garantire la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute dei lavoratori.
4    Le misure dipendenti dai risultati della valutazione delle situazioni pericolose secondo il capoverso 2 devono essere integrate nel contratto di appalto e specificate nella stessa forma utilizzata per gli altri contenuti del contratto.
5    Le misure proprie al cantiere non ancora attuate devono essere integrate nel contratto di appalto e specificate nella stessa forma utilizzata per gli altri contenuti del contratto. Le misure proprie al cantiere già attuate devono essere menzionate nel contratto.
6    Sono considerate misure proprie al cantiere le misure prese nei lavori di costruzione per la protezione dei lavoratori di più imprese, segnatamente:
a  le misure di sicurezza contro le cadute, specialmente se prese con l'ausilio di ponteggi, reti di sicurezza, passerelle, una protezione laterale e coperture a pavimento;
b  le misure di sicurezza negli scavi e negli scavi generali, specialmente se prese con l'ausilio di puntellature e scarpate;
c  le misure di messa in sicurezza delle cavità nei lavori in sotterraneo; e
d  le misure di protezione della salute, specialmente se prese con l'ausilio di montacarichi da cantiere e installazioni sanitarie.
7    Se il datore di lavoro delega l'esecuzione del contratto di appalto a un altro datore di lavoro deve assicurarsi che quest'ultimo attui le misure di sicurezza e di protezione della salute previste dal contratto.
8    Il datore di lavoro che effettua lavori di costruzione deve provvedere affinché siano disponibili a tempo debito e in quantità sufficiente materiali, impianti e apparecchi adeguati all'esecuzione dei lavori. Devono trovarsi nella condizione di funzionare in sicurezza e soddisfare i requisiti di sicurezza sul lavoro e di protezione della salute.
OLCostr). Se il datore di lavoro delega l'esecuzione del contratto d'appalto a un altro datore di lavoro deve assicurarsi che esso metta in atto le misure di sicurezza e di protezione della salute previste nel contratto (art. 3 cpv. 4
SR 832.311.141 Ordinanza del 21 giugno 2021 sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di costruzione (Ordinanza sui lavori di costruzione, OLCostr) - Ordinanza sui lavori di costruzione
OLCostr Art. 3 Pianificazione dei lavori di costruzione - 1 La pianificazione dei lavori di costruzione deve ridurre al minimo il rischio d'infortuni professionali, di malattie professionali o di danni alla salute e garantire l'applicazione delle misure di sicurezza necessarie, in particolare durante l'utilizzazione delle attrezzature di lavoro.
1    La pianificazione dei lavori di costruzione deve ridurre al minimo il rischio d'infortuni professionali, di malattie professionali o di danni alla salute e garantire l'applicazione delle misure di sicurezza necessarie, in particolare durante l'utilizzazione delle attrezzature di lavoro.
2    Se vi è il sospetto che siano presenti sostanze particolarmente pericolose per la salute, come l'amianto o i policlorobifenili (PCB), il datore di lavoro deve individuare accuratamente tali situazioni pericolose e valutarle. In base a queste valutazioni devono essere pianificate le misure necessarie.
3    Il datore di lavoro che nell'ambito di un contratto di appalto si impegna come appaltatore a eseguire lavori di costruzione deve verificare, prima di concludere il contratto, quali sono le misure necessarie a garantire la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute dei lavoratori.
4    Le misure dipendenti dai risultati della valutazione delle situazioni pericolose secondo il capoverso 2 devono essere integrate nel contratto di appalto e specificate nella stessa forma utilizzata per gli altri contenuti del contratto.
5    Le misure proprie al cantiere non ancora attuate devono essere integrate nel contratto di appalto e specificate nella stessa forma utilizzata per gli altri contenuti del contratto. Le misure proprie al cantiere già attuate devono essere menzionate nel contratto.
6    Sono considerate misure proprie al cantiere le misure prese nei lavori di costruzione per la protezione dei lavoratori di più imprese, segnatamente:
a  le misure di sicurezza contro le cadute, specialmente se prese con l'ausilio di ponteggi, reti di sicurezza, passerelle, una protezione laterale e coperture a pavimento;
b  le misure di sicurezza negli scavi e negli scavi generali, specialmente se prese con l'ausilio di puntellature e scarpate;
c  le misure di messa in sicurezza delle cavità nei lavori in sotterraneo; e
d  le misure di protezione della salute, specialmente se prese con l'ausilio di montacarichi da cantiere e installazioni sanitarie.
7    Se il datore di lavoro delega l'esecuzione del contratto di appalto a un altro datore di lavoro deve assicurarsi che quest'ultimo attui le misure di sicurezza e di protezione della salute previste dal contratto.
8    Il datore di lavoro che effettua lavori di costruzione deve provvedere affinché siano disponibili a tempo debito e in quantità sufficiente materiali, impianti e apparecchi adeguati all'esecuzione dei lavori. Devono trovarsi nella condizione di funzionare in sicurezza e soddisfare i requisiti di sicurezza sul lavoro e di protezione della salute.
OLCostr). Il datore di lavoro che effettua lavori di costruzione deve provvedere affinché siano disponibili a tempo debito e in quantità sufficiente materiali, impianti e apparecchi adeguati per l'esecuzione dei lavori; devono trovarsi in perfetto stato di funzionamento e soddisfare le esigenze della sicurezza sul lavoro e della protezione della salute (art. 3 cpv. 5
SR 832.311.141 Ordinanza del 21 giugno 2021 sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di costruzione (Ordinanza sui lavori di costruzione, OLCostr) - Ordinanza sui lavori di costruzione
OLCostr Art. 3 Pianificazione dei lavori di costruzione - 1 La pianificazione dei lavori di costruzione deve ridurre al minimo il rischio d'infortuni professionali, di malattie professionali o di danni alla salute e garantire l'applicazione delle misure di sicurezza necessarie, in particolare durante l'utilizzazione delle attrezzature di lavoro.
1    La pianificazione dei lavori di costruzione deve ridurre al minimo il rischio d'infortuni professionali, di malattie professionali o di danni alla salute e garantire l'applicazione delle misure di sicurezza necessarie, in particolare durante l'utilizzazione delle attrezzature di lavoro.
2    Se vi è il sospetto che siano presenti sostanze particolarmente pericolose per la salute, come l'amianto o i policlorobifenili (PCB), il datore di lavoro deve individuare accuratamente tali situazioni pericolose e valutarle. In base a queste valutazioni devono essere pianificate le misure necessarie.
3    Il datore di lavoro che nell'ambito di un contratto di appalto si impegna come appaltatore a eseguire lavori di costruzione deve verificare, prima di concludere il contratto, quali sono le misure necessarie a garantire la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute dei lavoratori.
4    Le misure dipendenti dai risultati della valutazione delle situazioni pericolose secondo il capoverso 2 devono essere integrate nel contratto di appalto e specificate nella stessa forma utilizzata per gli altri contenuti del contratto.
5    Le misure proprie al cantiere non ancora attuate devono essere integrate nel contratto di appalto e specificate nella stessa forma utilizzata per gli altri contenuti del contratto. Le misure proprie al cantiere già attuate devono essere menzionate nel contratto.
6    Sono considerate misure proprie al cantiere le misure prese nei lavori di costruzione per la protezione dei lavoratori di più imprese, segnatamente:
a  le misure di sicurezza contro le cadute, specialmente se prese con l'ausilio di ponteggi, reti di sicurezza, passerelle, una protezione laterale e coperture a pavimento;
b  le misure di sicurezza negli scavi e negli scavi generali, specialmente se prese con l'ausilio di puntellature e scarpate;
c  le misure di messa in sicurezza delle cavità nei lavori in sotterraneo; e
d  le misure di protezione della salute, specialmente se prese con l'ausilio di montacarichi da cantiere e installazioni sanitarie.
7    Se il datore di lavoro delega l'esecuzione del contratto di appalto a un altro datore di lavoro deve assicurarsi che quest'ultimo attui le misure di sicurezza e di protezione della salute previste dal contratto.
8    Il datore di lavoro che effettua lavori di costruzione deve provvedere affinché siano disponibili a tempo debito e in quantità sufficiente materiali, impianti e apparecchi adeguati all'esecuzione dei lavori. Devono trovarsi nella condizione di funzionare in sicurezza e soddisfare i requisiti di sicurezza sul lavoro e di protezione della salute.
OLCostr).

5.5 Secondo il Manuale CFSL della procedura d'esecuzione per la sicurezza sul lavoro, l'organo d'esecuzione competente pronuncia di regola dapprima quattro avvertimenti e poi sanziona il datore di lavoro con un aumento dei premi (art. 92 al. 3
SR 832.20 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF)
LAINF Art. 92 Determinazione dei premi - 1 I premi sono fissati dagli assicuratori in per mille del guadagno assicurato. Essi consistono di un premio netto corrispondente al rischio e di supplementi per le spese amministrative, per i costi di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, per le indennità di rincaro non finanziate con eccedenze di interessi e per l'eventuale finanziamento di un fondo di compensazione in caso di eventi di grandi proporzioni. Per i due rami assicurativi obbligatori gli assicuratori possono riscuotere un premio minimo indipendente dal rischio; il Consiglio federale ne fissa il limite massimo.210
1    I premi sono fissati dagli assicuratori in per mille del guadagno assicurato. Essi consistono di un premio netto corrispondente al rischio e di supplementi per le spese amministrative, per i costi di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, per le indennità di rincaro non finanziate con eccedenze di interessi e per l'eventuale finanziamento di un fondo di compensazione in caso di eventi di grandi proporzioni. Per i due rami assicurativi obbligatori gli assicuratori possono riscuotere un premio minimo indipendente dal rischio; il Consiglio federale ne fissa il limite massimo.210
2    Per il calcolo dei premi dell'assicurazione contro gli infortuni professionali, le aziende sono ripartite in classi di tariffe dei premi e nei relativi gradi secondo il genere e le condizioni loro propri; è tenuto segnatamente conto del pericolo d'infortuni e dello stato delle misure preventive. Singoli gruppi di lavoratori di una stessa azienda possono essere attribuiti a classi e gradi differenti.
3    In caso d'infrazione alle prescrizioni inerenti alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, le aziende possono essere ognora e anche retroattivamente attribuite a un grado di rischi superiore.
4    I cambiamenti del genere di azienda e le modifiche nella stessa vanno notificati entro 14 giorni al competente assicuratore. Se i cambiamenti sono importanti, l'assicuratore può modificare l'attribuzione alle classi e ai gradi del tariffario dei premi, se del caso con effetto retroattivo.
5    In base alle esperienze acquisite in materia di rischi, l'assicuratore può, di propria iniziativa o a domanda dei titolari delle aziende, modificare l'attribuzione di determinate aziende alle classi e ai gradi del tariffario dei premi, con effetto a decorrere dal nuovo esercizio contabile.
6    Per il calcolo dei premi dell'assicurazione contro gli infortuni non professionali, gli assicurati possono essere ripartiti in classi tariffarie. I premi non possono tuttavia essere graduati secondo il sesso delle persone assicurate.211
7    Il supplemento per le spese amministrative è riscosso a copertura degli oneri correnti che derivano agli assicuratori dall'esecuzione dell'assicurazione contro gli infortuni. Per tale supplemento il Consiglio federale può fissare aliquote massime. Stabilisce il termine per modificare i tariffari dei premi e procedere a una nuova classificazione delle aziende in classi e gradi. Emana inoltre disposizioni sul calcolo dei premi in casi speciali, in particolare per gli assicurati a titolo facoltativo e per gli affiliati a una cassa malati riconosciuta.212
LAINF). In caso d'urgenza, l'organo d'esecuzione competente rinuncia all'avvertimento e prende una decisione (art. 62 cpv. 2
SR 832.20 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF)
LAINF Art. 92 Determinazione dei premi - 1 I premi sono fissati dagli assicuratori in per mille del guadagno assicurato. Essi consistono di un premio netto corrispondente al rischio e di supplementi per le spese amministrative, per i costi di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, per le indennità di rincaro non finanziate con eccedenze di interessi e per l'eventuale finanziamento di un fondo di compensazione in caso di eventi di grandi proporzioni. Per i due rami assicurativi obbligatori gli assicuratori possono riscuotere un premio minimo indipendente dal rischio; il Consiglio federale ne fissa il limite massimo.210
1    I premi sono fissati dagli assicuratori in per mille del guadagno assicurato. Essi consistono di un premio netto corrispondente al rischio e di supplementi per le spese amministrative, per i costi di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, per le indennità di rincaro non finanziate con eccedenze di interessi e per l'eventuale finanziamento di un fondo di compensazione in caso di eventi di grandi proporzioni. Per i due rami assicurativi obbligatori gli assicuratori possono riscuotere un premio minimo indipendente dal rischio; il Consiglio federale ne fissa il limite massimo.210
2    Per il calcolo dei premi dell'assicurazione contro gli infortuni professionali, le aziende sono ripartite in classi di tariffe dei premi e nei relativi gradi secondo il genere e le condizioni loro propri; è tenuto segnatamente conto del pericolo d'infortuni e dello stato delle misure preventive. Singoli gruppi di lavoratori di una stessa azienda possono essere attribuiti a classi e gradi differenti.
3    In caso d'infrazione alle prescrizioni inerenti alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, le aziende possono essere ognora e anche retroattivamente attribuite a un grado di rischi superiore.
4    I cambiamenti del genere di azienda e le modifiche nella stessa vanno notificati entro 14 giorni al competente assicuratore. Se i cambiamenti sono importanti, l'assicuratore può modificare l'attribuzione alle classi e ai gradi del tariffario dei premi, se del caso con effetto retroattivo.
5    In base alle esperienze acquisite in materia di rischi, l'assicuratore può, di propria iniziativa o a domanda dei titolari delle aziende, modificare l'attribuzione di determinate aziende alle classi e ai gradi del tariffario dei premi, con effetto a decorrere dal nuovo esercizio contabile.
6    Per il calcolo dei premi dell'assicurazione contro gli infortuni non professionali, gli assicurati possono essere ripartiti in classi tariffarie. I premi non possono tuttavia essere graduati secondo il sesso delle persone assicurate.211
7    Il supplemento per le spese amministrative è riscosso a copertura degli oneri correnti che derivano agli assicuratori dall'esecuzione dell'assicurazione contro gli infortuni. Per tale supplemento il Consiglio federale può fissare aliquote massime. Stabilisce il termine per modificare i tariffari dei premi e procedere a una nuova classificazione delle aziende in classi e gradi. Emana inoltre disposizioni sul calcolo dei premi in casi speciali, in particolare per gli assicurati a titolo facoltativo e per gli affiliati a una cassa malati riconosciuta.212
OPI). Giusta l'art. 92 cpv. 3
SR 832.20 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF)
LAINF Art. 92 Determinazione dei premi - 1 I premi sono fissati dagli assicuratori in per mille del guadagno assicurato. Essi consistono di un premio netto corrispondente al rischio e di supplementi per le spese amministrative, per i costi di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, per le indennità di rincaro non finanziate con eccedenze di interessi e per l'eventuale finanziamento di un fondo di compensazione in caso di eventi di grandi proporzioni. Per i due rami assicurativi obbligatori gli assicuratori possono riscuotere un premio minimo indipendente dal rischio; il Consiglio federale ne fissa il limite massimo.210
1    I premi sono fissati dagli assicuratori in per mille del guadagno assicurato. Essi consistono di un premio netto corrispondente al rischio e di supplementi per le spese amministrative, per i costi di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, per le indennità di rincaro non finanziate con eccedenze di interessi e per l'eventuale finanziamento di un fondo di compensazione in caso di eventi di grandi proporzioni. Per i due rami assicurativi obbligatori gli assicuratori possono riscuotere un premio minimo indipendente dal rischio; il Consiglio federale ne fissa il limite massimo.210
2    Per il calcolo dei premi dell'assicurazione contro gli infortuni professionali, le aziende sono ripartite in classi di tariffe dei premi e nei relativi gradi secondo il genere e le condizioni loro propri; è tenuto segnatamente conto del pericolo d'infortuni e dello stato delle misure preventive. Singoli gruppi di lavoratori di una stessa azienda possono essere attribuiti a classi e gradi differenti.
3    In caso d'infrazione alle prescrizioni inerenti alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, le aziende possono essere ognora e anche retroattivamente attribuite a un grado di rischi superiore.
4    I cambiamenti del genere di azienda e le modifiche nella stessa vanno notificati entro 14 giorni al competente assicuratore. Se i cambiamenti sono importanti, l'assicuratore può modificare l'attribuzione alle classi e ai gradi del tariffario dei premi, se del caso con effetto retroattivo.
5    In base alle esperienze acquisite in materia di rischi, l'assicuratore può, di propria iniziativa o a domanda dei titolari delle aziende, modificare l'attribuzione di determinate aziende alle classi e ai gradi del tariffario dei premi, con effetto a decorrere dal nuovo esercizio contabile.
6    Per il calcolo dei premi dell'assicurazione contro gli infortuni non professionali, gli assicurati possono essere ripartiti in classi tariffarie. I premi non possono tuttavia essere graduati secondo il sesso delle persone assicurate.211
7    Il supplemento per le spese amministrative è riscosso a copertura degli oneri correnti che derivano agli assicuratori dall'esecuzione dell'assicurazione contro gli infortuni. Per tale supplemento il Consiglio federale può fissare aliquote massime. Stabilisce il termine per modificare i tariffari dei premi e procedere a una nuova classificazione delle aziende in classi e gradi. Emana inoltre disposizioni sul calcolo dei premi in casi speciali, in particolare per gli assicurati a titolo facoltativo e per gli affiliati a una cassa malati riconosciuta.212
LAINF, ogni infrazione alle prescrizioni relative alla sicurezza sul lavoro - a prescindere dalla gravità dell'infrazione e indipendentemente dal fatto che un incidente si sia, o meno, verificato - può essere sanzionata con un aumento del premio se tale provvedimento è conforme ai principi generali del diritto, quali in particolare il principio della proporzionalità. Ora, per procedere alla ponderazione dei diversi interessi coinvolti, l'autorità deve prendere in considerazione tutte le infrazioni commesse dal datore di lavoro, indipendentemente dalla procedura nell'ambito della quale le infrazioni sono state constatate (sentenze del TAF C-7967/2010 consid. 2.2.5 e C-640/2008 del 18 agosto 2009 consid. 4.2.4; DTAF 37/2010 consid. 2.4.2.2 e 2.4.2.3).

6.

6.1 Per quanto attiene al caso in esame, il 17 gennaio 2013, un ispettore della SUVA ha effettuato, in presenza dei signori D._______ e E._______ (rispettivamente addetto alla direzione cantieri ed assistente della ricorrente; doc. 27), un sopralluogo presso un cantiere in opera a C._______ a seguito di un infortunio mortale accorso ad un dipendente dell'insorgente. Nello scritto del 21 gennaio 2013, la SUVA ha rilevato, nella sostanza, che per permettere agli enti di pronto intervento di liberare l'infortunato, la zona in prossimità dello stesso è stata messa convenientemente in sicurezza (art. 56
SR 832.311.141 Ordinanza del 21 giugno 2021 sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di costruzione (Ordinanza sui lavori di costruzione, OLCostr) - Ordinanza sui lavori di costruzione
OLCostr Art. 56 Accessi ai posti di lavoro - 1 Le corsie dei ponteggi devono essere accessibili in sicurezza per mezzo di apposite scale a rampa. Nei seguenti casi, al posto delle scale a rampa per ponteggi, possono essere utilizzati piani di calpestio con botola:
1    Le corsie dei ponteggi devono essere accessibili in sicurezza per mezzo di apposite scale a rampa. Nei seguenti casi, al posto delle scale a rampa per ponteggi, possono essere utilizzati piani di calpestio con botola:
a  per accedere al livello più alto nella zona del frontone;
b  per i ponteggi mobili su ruote;
c  se per motivi di spazio non si possono montare scale a rampa per ponteggi.
2    Le scale a rampa per ponteggi e i piani di calpestio con botola devono distare al massimo 25 m da ciascun posto di lavoro.
3    Sui ponteggi da lavoro con un'altezza superiore a 25 m occorre inoltre montare almeno un montacarichi previsto dal fabbricante per il trasporto di materiali e persone. Il montacarichi non sostituisce gli accessi richiesti.
4    Le scale a rampa per ponteggi devono essere munite di una protezione laterale sul lato frontale secondo l'articolo 22.
OLCostr [misura già attuata]). Inoltre, per proseguire lo scavo ed i lavori di costruzione all'interno dello stesso, la pendenza delle scarpate andava adeguata alla stabilità del terreno in modo tale da non mettere in pericolo il personale che vi lavora (è nuovamente stato fatto riferimento all'art. 56
SR 832.311.141 Ordinanza del 21 giugno 2021 sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di costruzione (Ordinanza sui lavori di costruzione, OLCostr) - Ordinanza sui lavori di costruzione
OLCostr Art. 56 Accessi ai posti di lavoro - 1 Le corsie dei ponteggi devono essere accessibili in sicurezza per mezzo di apposite scale a rampa. Nei seguenti casi, al posto delle scale a rampa per ponteggi, possono essere utilizzati piani di calpestio con botola:
1    Le corsie dei ponteggi devono essere accessibili in sicurezza per mezzo di apposite scale a rampa. Nei seguenti casi, al posto delle scale a rampa per ponteggi, possono essere utilizzati piani di calpestio con botola:
a  per accedere al livello più alto nella zona del frontone;
b  per i ponteggi mobili su ruote;
c  se per motivi di spazio non si possono montare scale a rampa per ponteggi.
2    Le scale a rampa per ponteggi e i piani di calpestio con botola devono distare al massimo 25 m da ciascun posto di lavoro.
3    Sui ponteggi da lavoro con un'altezza superiore a 25 m occorre inoltre montare almeno un montacarichi previsto dal fabbricante per il trasporto di materiali e persone. Il montacarichi non sostituisce gli accessi richiesti.
4    Le scale a rampa per ponteggi devono essere munite di una protezione laterale sul lato frontale secondo l'articolo 22.
OLCostr). Infine, la SUVA ha indicato la necessità di sensibilizzare i quadri in merito al rispetto delle "Otto regole vitali per chi lavora nell'edilizia" (doc. 53). Il 22 gennaio 2013, la ricorrente ha confermato che entro il 25 gennaio 2013 sarebbero state prese tutte le misure elencate nello scritto della SUVA del 21 gennaio 2013, il cui scopo è di migliorare la sicurezza sul lavoro e la tutela della salute (doc. 54). Il 16 maggio 2013, vi è poi stato un incontro con i rappresentanti della ricorrente (doc. 60). Il 23 maggio 2013, la SUVA ha pronunciato, come preannunciato nel colloquio del 16 maggio 2013, un terzo avvertimento nei confronti della ricorrente - avvertimento indipendente dal decorso giudiziario in corso e dalle eventuali responsabilità attribuibili a terzi o al capo cantiere in altri ambiti - invitando l'impresa a rispettare le disposizioni in materia di sicurezza e tutela della salute nei lavori di costruzione e precisando che, avendo rilevato in passato anche altre infrazioni alle prescrizioni concernenti la sicurezza sul lavoro (è fatto riferimento segnatamente agli scritti della SUVA del 24 ottobre 2011 e del 25 luglio 2011), in caso di nuova infrazione a tali prescrizioni, l'impresa sarebbe stata attribuita entro un anno dall'ultima infrazione, senza alcuna comunicazione, ad un grado superiore della tariffa dei premi (doc. 60). L'avvertimento è stato confermato dapprima con decisione del 7 agosto 2013 (doc. 70) e poi con decisione su opposizione del 17 ottobre 2013 (doc. 75), anche in seguito alle osservazioni della ricorrente del 13 giugno 2013 (doc. 63) rispettivamente all'opposizione della medesima del 30 agosto 2013 (doc. 71).

6.2 Appare incontestato che il 17 gennaio 2013, sull'indicato cantiere, un dipendente della ricorrente è stato vittima di un infortunio mortale (doc. 75 pag. 2 e doc. TAF 1 pag. 2). A prescindere dalla rappresentazione grafica della situazione in cui l'operaio stava lavorando (doc. 75 pag. 2), dal verbale d'infortunio del 24 giugno 2013 risulta che il dipendente è rimasto sotterrato all'interno di una fossa di scavo dal materiale franato a seguito del cedimento di una parete dello scavo (doc. 65). Nonostante la ricorrente ritenga che solo l'inchiesta penale aperta a seguito dell'incidente avrebbe stabilito (tramite una perizia) la dinamica dell'infortunio, l'insorgente medesima concorda con il fatto che la causa dell'infortunio è da ricondurre al franamento dello scavo (doc. TAF 18 pag. 5).

6.3 Quanto alle disposizioni dell'ordinanza sui lavori di costruzione concernenti i lavori negli scavi, si rinvia ai considerandi 5.1 e 5.2 del presente giudizio. Anche l'opuscolo della SUVA "Otto regole vitali per chi lavora nell'edilizia" specifica, fra l'altro, a titolo di regola fondamentale di sicurezza, che gli scavi a partire da una profondità di 1.50 metri devono essere messi in sicurezza o eseguiti a scarpata (regola no. 8; doc. K). Pure la scheda "Scavi sicuri" dell'Ufficio di consulenza per la sicurezza sul lavoro indica che a partire da una profondità di scavo di 1.50 metri, bisogna in qualsiasi caso provvedere a realizzare delle scarpate adeguatamente inclinate (rispetto alla stabilità del terreno) o assicurare lo scavo con ulteriori provvedimenti adeguati (scheda UCSL-INFO 43; doc. K).

6.4 Il fatto che sul cantiere la parete di uno scavo è ceduta, sotterrando completamente un dipendente della ricorrente, permette di ritenere che lo scavo in questione è stato eseguito senza che siano state attuate le necessarie misure di sicurezza volte ad evitare o quantomeno a limitare i rischi di franamento dello scavo nel corso dei lavori di costruzione. In particolare, la SUVA ha accertato che non è stata allestita alcuna perizia geologica, malgrado la pendenza dello scavo superasse il rapporto (tra verticale ed orizzontale) minimo di 3:1, che le pareti dello scavo non sono state puntellate, nonostante la profondità dello scavo fosse superiore a 1.50 metri, e che lo smottamento della parete ha messo in pericolo le persone che si trovavano all'interno dello scavo (doc. 65, 70 e 75). Ora, agli atti di causa non figura alcuna perizia geologica. La ricorrente fa valere che non le incombeva l'obbligo di far allestire una perizia dato che l'impresa non era incaricata di eseguire lo scavo (doc. TAF 18 pag. 4). Segnala peraltro che lo scavo è stato modificato in corso d'opera (doc. TAF 18 pag. 9 e doc. TAF 25 pag. 3). A prescindere dal fatto che tali allegazioni dell'insorgente consentono di presumere che per l'indicato scavo non fosse in effetti disponibile alcuna perizia geologica o comunque che l'insorgente fosse informata della sua esistenza, il cedimento di una parete consente ad ogni buon conto di concludere che la pendenza dello scavo non fosse adeguata alla stabilità del terreno. In merito all'assenza di opere di puntellamento dello scavo, la ricorrente ha confermato, con scritto del 22 gennaio 2013 (doc. 53), che avrebbe provveduto a realizzare delle scarpate con adeguata pendenza rispettivamente ad assicurare lo scavo con interventi di "sbadacchiatura". In sede di ricorso, riconosce poi implicitamente che lo scavo non era conforme alle norme di sicurezza sugli scavi (doc. TAF 18 pag. 12). Appare dunque incontestato che sul cantiere sono state lese le prescrizioni concernenti la sicurezza e la tutela della salute nei lavori di costruzione (art. 55
SR 832.311.141 Ordinanza del 21 giugno 2021 sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di costruzione (Ordinanza sui lavori di costruzione, OLCostr) - Ordinanza sui lavori di costruzione
OLCostr Art. 55 Portata e larghezza del piano di calpestio - Per i seguenti lavori vanno utilizzati soltanto ponteggi da lavoro con la portata e la larghezza del piano di calpestio minime indicate di seguito:
[opere di messa in sicurezza dello scavo] e 56 OLCostr [prova di sicurezza]) dato che la sicurezza non era conforme a quanto si poteva ragionevolmente pretendere.

6.5 La ricorrente sostiene altresì che sul cantiere è stata incaricata di eseguire le opere da capomastro. La direzione lavori è stata affidata ad altra impresa. I lavori di esecuzione dello scavo sono stati appaltati dalla committente dell'opera ad un'altra impresa ancora. Il proprio dipendente si sarebbe dovuto occupare della posa delle canalizzazioni all'interno dello scavo. Segnala che lo scavo è stato realizzato da quest'ultima impresa. La stessa era tenuta ad adottare le adeguate misure di sicurezza volte ad evitare il franamento dello scavo nel corso dei lavori di costruzione. Non poteva presumere che l'impresa a cui è stato affidato lo scavo lo avrebbe eseguito senza rispettare le norme di sicurezza note. Poteva legittimamente confidare che detta impresa avrebbe realizzato uno scavo nel rispetto delle norme concernenti i lavori negli scavi. La ricorrente fa dunque valere che non spettava a lei attuare le opere di messa in sicurezza dello scavo (doc. TAF 1 pag. 5 e doc. TAF 18 pag. 9). A torto (v. consid. 6.6 del presente giudizio).

6.6 In materia di prescrizioni contro gli infortuni non è determinante la circostanza che la ricorrente non abbia eseguito lo scavo in questione (doc. I e J). Non va in effetti dimenticato che il datore di lavoro è tenuto a prendere i provvedimenti necessari per la tutela della vita, della salute e dell'integrità personale del lavoratore (art. 82 cpv. 1
SR 832.20 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF)
LAINF Art. 82 In generale - 1 Per prevenire gli infortuni professionali e le malattie professionali, il datore di lavoro deve prendere tutte le misure necessarie per esperienza, tecnicamente applicabili e adatte alle circostanze.
1    Per prevenire gli infortuni professionali e le malattie professionali, il datore di lavoro deve prendere tutte le misure necessarie per esperienza, tecnicamente applicabili e adatte alle circostanze.
2    Il datore di lavoro deve avvalersi a tale scopo della collaborazione dei dipendenti.
3    I lavoratori devono assecondare il datore di lavoro nell'applicazione delle relative prescrizioni. Essi sono in particolare obbligati a utilizzare gli equipaggiamenti personali di protezione, usare correttamente i dispositivi di sicurezza e astenersi dal rimuoverli o modificarli senza il permesso del datore di lavoro.
LAINF). La pianificazione di lavori di costruzione deve inoltre ridurre al minimo il rischio di infortuni professionali, di malattie professionali o di danni alla salute e garantire l'applicazione delle misure di sicurezza necessarie (art. 3 cpv. 1
SR 832.311.141 Ordinanza del 21 giugno 2021 sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di costruzione (Ordinanza sui lavori di costruzione, OLCostr) - Ordinanza sui lavori di costruzione
OLCostr Art. 3 Pianificazione dei lavori di costruzione - 1 La pianificazione dei lavori di costruzione deve ridurre al minimo il rischio d'infortuni professionali, di malattie professionali o di danni alla salute e garantire l'applicazione delle misure di sicurezza necessarie, in particolare durante l'utilizzazione delle attrezzature di lavoro.
1    La pianificazione dei lavori di costruzione deve ridurre al minimo il rischio d'infortuni professionali, di malattie professionali o di danni alla salute e garantire l'applicazione delle misure di sicurezza necessarie, in particolare durante l'utilizzazione delle attrezzature di lavoro.
2    Se vi è il sospetto che siano presenti sostanze particolarmente pericolose per la salute, come l'amianto o i policlorobifenili (PCB), il datore di lavoro deve individuare accuratamente tali situazioni pericolose e valutarle. In base a queste valutazioni devono essere pianificate le misure necessarie.
3    Il datore di lavoro che nell'ambito di un contratto di appalto si impegna come appaltatore a eseguire lavori di costruzione deve verificare, prima di concludere il contratto, quali sono le misure necessarie a garantire la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute dei lavoratori.
4    Le misure dipendenti dai risultati della valutazione delle situazioni pericolose secondo il capoverso 2 devono essere integrate nel contratto di appalto e specificate nella stessa forma utilizzata per gli altri contenuti del contratto.
5    Le misure proprie al cantiere non ancora attuate devono essere integrate nel contratto di appalto e specificate nella stessa forma utilizzata per gli altri contenuti del contratto. Le misure proprie al cantiere già attuate devono essere menzionate nel contratto.
6    Sono considerate misure proprie al cantiere le misure prese nei lavori di costruzione per la protezione dei lavoratori di più imprese, segnatamente:
a  le misure di sicurezza contro le cadute, specialmente se prese con l'ausilio di ponteggi, reti di sicurezza, passerelle, una protezione laterale e coperture a pavimento;
b  le misure di sicurezza negli scavi e negli scavi generali, specialmente se prese con l'ausilio di puntellature e scarpate;
c  le misure di messa in sicurezza delle cavità nei lavori in sotterraneo; e
d  le misure di protezione della salute, specialmente se prese con l'ausilio di montacarichi da cantiere e installazioni sanitarie.
7    Se il datore di lavoro delega l'esecuzione del contratto di appalto a un altro datore di lavoro deve assicurarsi che quest'ultimo attui le misure di sicurezza e di protezione della salute previste dal contratto.
8    Il datore di lavoro che effettua lavori di costruzione deve provvedere affinché siano disponibili a tempo debito e in quantità sufficiente materiali, impianti e apparecchi adeguati all'esecuzione dei lavori. Devono trovarsi nella condizione di funzionare in sicurezza e soddisfare i requisiti di sicurezza sul lavoro e di protezione della salute.
OLCostr). Peraltro, se su un posto di lavoro operano lavoratori di più aziende, i rispettivi datori di lavoro devono concordare e adottare i provvedimenti necessari ai fini della tutela della sicurezza sul lavoro; essi devono informarsi reciprocamente e informare i loro lavoratori sui pericoli e sui provvedimenti atti a prevenirli (art. 9 cpv. 1
SR 832.20 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF)
LAINF Art. 82 In generale - 1 Per prevenire gli infortuni professionali e le malattie professionali, il datore di lavoro deve prendere tutte le misure necessarie per esperienza, tecnicamente applicabili e adatte alle circostanze.
1    Per prevenire gli infortuni professionali e le malattie professionali, il datore di lavoro deve prendere tutte le misure necessarie per esperienza, tecnicamente applicabili e adatte alle circostanze.
2    Il datore di lavoro deve avvalersi a tale scopo della collaborazione dei dipendenti.
3    I lavoratori devono assecondare il datore di lavoro nell'applicazione delle relative prescrizioni. Essi sono in particolare obbligati a utilizzare gli equipaggiamenti personali di protezione, usare correttamente i dispositivi di sicurezza e astenersi dal rimuoverli o modificarli senza il permesso del datore di lavoro.
OPI). Secondo giurisprudenza, colui che collabora alla direzione o all'esecuzione di una costruzione è responsabile del rispetto delle regole dell'arte nell'ambito di sua competenza. In materia di prevenzione degli infortuni, colui che ha creato il rischio specifico d'infortunio non è tuttavia il solo responsabile. Ogni datore di lavoro che ha constatato dei difetti che potrebbero esporre i suoi dipendenti ad un pericolo, che sarebbe possibile evitare, è tenuto ad eliminarlo ed a fare in modo che le prescrizioni in materia di prevenzione degli infortuni siano rispettate. Il fatto di attirare l'attenzione sul pericolo, anziché predisporre misure di protezione, non è sufficiente (DTF 109 IV 15 consid. 2). Va rilevato che la ricorrente era presente sul cantiere al momento della visita della SUVA. La responsabilità della sicurezza sul luogo di lavoro dei propri lavoratori in un determinato momento ricade su quella parte che in quel momento non rispetta le norme di sicurezza. Costituirebbe infatti un onere amministrativo troppo elevato e complicato esigere che l'assicuratore infortuni ricerchi, singolarmente, gli esecutori delle singole misure di sicurezza secondo ciascuna committenza. Ciò sarebbe segnatamente contrario al principio d'urgenza delle misure da prendersi e di celerità nell'attuazione delle misure riparatrici (sentenza del TAF C-629/2013 consid. 8.3.2). Anche se la ricorrente non ha eseguito/realizzato essa stessa lo scavo in questione, essa rimane non di meno responsabile per la sicurezza dei propri dipendenti. In conclusione, responsabile per l'adozione delle misure di sicurezza sul lavoro è il datore di lavoro, i cui dipendenti eseguono lavori edili (sentenza del TAF C-5278/2010 del 22 ottobre 2012 consid. 4.1.1). Le persone esposte al rischio di
franamento erano gli operai che lavoravano all'interno dello scavo, dunque - e per ciò che qui interessa - operai della ricorrente. Spettava pertanto proprio a quest'ultima attuare le necessarie misure di sicurezza per evitare il cedimento della parete dello scavo prima di far lavorare il proprio dipendente all'interno dello scavo (v., sulla questione, sentenza del TF 6B_437/2008 consid. 3.6.3.1; DTF 109 IV 15 consid. 2a).

6.7 La ricorrente fa infine valere che il proprio dipendente, geometra di formazione, svolgeva la funzione di capo cantiere all'interno dell'impresa, presso cui lavorava dal 2007. Nella sua funzione, egli era tenuto a sorvegliare, in nome e per conto della datrice di lavoro, lo svolgimento dei lavori sul cantiere. La ricorrente sostiene altresì di avere istruito più volte i dipendenti riguardo alle norme di sicurezza sul cantiere, segnatamente in occasione di riunioni in ditta (il 31 gennaio, 1° marzo e 20 settembre 2012) e consegnando l'opuscolo della SUVA "Otto regole vitali per chi lavora nell'edilizia". Allega che i rappresentanti delle imprese che operavano sul cantiere avevano discusso in merito alle norme concernenti i lavori negli scavi prima dell'inizio dei lavori. Il lavoro di scavo è peraltro iniziato la mattina stessa dell'infortunio. Il luogo in cui è avvenuto lo scavo permetteva di realizzare uno scavo che rispettasse le pendenze necessarie. Mal si vedrebbe come essa avrebbe potuto accorgersi del mancato rispetto delle norme di sicurezza. Non poteva neppure presumere che il proprio capo cantiere non richiedesse il rispetto delle norme di sicurezza concernenti i lavori negli scavi. Il dipendente ha deciso di sua iniziativa di scendere in uno scavo che non era stato messo in sicurezza. L'insorgente conclude che contro tale modo di agire, del tutto imprevedibile, non poteva fare nulla. Essa ha infatti scelto, istruito e sorvegliato con cura il proprio dipendente a cui ha delegato il controllo della responsabilità sul cantiere. Poteva quindi contare sul fatto che il medesimo adempisse i compiti che gli erano stati affidati (doc. TAF 1 pag. 5 segg. e TAF 18 pag. 11 segg.).

6.8 Ora, il datore di lavoro deve designare su ogni cantiere una persona competente per la sicurezza sul lavoro e per la protezione della salute; questa persona può dare istruzioni in materia ai lavoratori (art. 4 cpv. 1
SR 832.311.141 Ordinanza del 21 giugno 2021 sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di costruzione (Ordinanza sui lavori di costruzione, OLCostr) - Ordinanza sui lavori di costruzione
OLCostr Art. 4 Piano di sicurezza e di protezione della salute - 1 Il datore di lavoro deve provvedere affinché prima dell'inizio dei lavori sia disponibile un piano che illustri le misure di sicurezza e di protezione della salute necessarie per i propri lavori nel cantiere. Il piano di sicurezza deve disciplinare segnatamente l'organizzazione d'emergenza.
1    Il datore di lavoro deve provvedere affinché prima dell'inizio dei lavori sia disponibile un piano che illustri le misure di sicurezza e di protezione della salute necessarie per i propri lavori nel cantiere. Il piano di sicurezza deve disciplinare segnatamente l'organizzazione d'emergenza.
2    Il piano di sicurezza dev'essere redatto in forma scritta o in un'altra forma che consenta la prova per testo.
OLCostr). L'art. 6 cpv. 3
SR 832.311.141 Ordinanza del 21 giugno 2021 sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di costruzione (Ordinanza sui lavori di costruzione, OLCostr) - Ordinanza sui lavori di costruzione
OLCostr Art. 4 Piano di sicurezza e di protezione della salute - 1 Il datore di lavoro deve provvedere affinché prima dell'inizio dei lavori sia disponibile un piano che illustri le misure di sicurezza e di protezione della salute necessarie per i propri lavori nel cantiere. Il piano di sicurezza deve disciplinare segnatamente l'organizzazione d'emergenza.
1    Il datore di lavoro deve provvedere affinché prima dell'inizio dei lavori sia disponibile un piano che illustri le misure di sicurezza e di protezione della salute necessarie per i propri lavori nel cantiere. Il piano di sicurezza deve disciplinare segnatamente l'organizzazione d'emergenza.
2    Il piano di sicurezza dev'essere redatto in forma scritta o in un'altra forma che consenta la prova per testo.
OPI stabilisce che il datore di lavoro deve assicurarsi che i lavoratori osservino i provvedimenti relativi alla sicurezza sul lavoro. Se affida a un lavoratore determinati compiti di sicurezza sul lavoro, deve formarlo adeguatamente, perfezionare la sua formazione e trasmettergli chiare competenze ed istruzioni (art. 7 cpv. 1
SR 832.311.141 Ordinanza del 21 giugno 2021 sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di costruzione (Ordinanza sui lavori di costruzione, OLCostr) - Ordinanza sui lavori di costruzione
OLCostr Art. 4 Piano di sicurezza e di protezione della salute - 1 Il datore di lavoro deve provvedere affinché prima dell'inizio dei lavori sia disponibile un piano che illustri le misure di sicurezza e di protezione della salute necessarie per i propri lavori nel cantiere. Il piano di sicurezza deve disciplinare segnatamente l'organizzazione d'emergenza.
1    Il datore di lavoro deve provvedere affinché prima dell'inizio dei lavori sia disponibile un piano che illustri le misure di sicurezza e di protezione della salute necessarie per i propri lavori nel cantiere. Il piano di sicurezza deve disciplinare segnatamente l'organizzazione d'emergenza.
2    Il piano di sicurezza dev'essere redatto in forma scritta o in un'altra forma che consenta la prova per testo.
OPI). L'art. 7 cpv. 2
SR 832.311.141 Ordinanza del 21 giugno 2021 sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di costruzione (Ordinanza sui lavori di costruzione, OLCostr) - Ordinanza sui lavori di costruzione
OLCostr Art. 4 Piano di sicurezza e di protezione della salute - 1 Il datore di lavoro deve provvedere affinché prima dell'inizio dei lavori sia disponibile un piano che illustri le misure di sicurezza e di protezione della salute necessarie per i propri lavori nel cantiere. Il piano di sicurezza deve disciplinare segnatamente l'organizzazione d'emergenza.
1    Il datore di lavoro deve provvedere affinché prima dell'inizio dei lavori sia disponibile un piano che illustri le misure di sicurezza e di protezione della salute necessarie per i propri lavori nel cantiere. Il piano di sicurezza deve disciplinare segnatamente l'organizzazione d'emergenza.
2    Il piano di sicurezza dev'essere redatto in forma scritta o in un'altra forma che consenta la prova per testo.
OPI sottolinea peraltro che il trasferimento di compiti di sicurezza sul lavoro al lavoratore non svincola il datore di lavoro dai suoi obblighi in materia di sicurezza sul lavoro. Una corretta informazione ed istruzione riguardo alle norme di sicurezza e la delega al proprio dipendente di compiti di sicurezza sul lavoro, non esonera comunque la ricorrente dalla sua responsabilità per il rispetto delle prescrizioni di sicurezza sul lavoro (art. 82 cpv. 1
SR 832.20 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF)
LAINF Art. 82 In generale - 1 Per prevenire gli infortuni professionali e le malattie professionali, il datore di lavoro deve prendere tutte le misure necessarie per esperienza, tecnicamente applicabili e adatte alle circostanze.
1    Per prevenire gli infortuni professionali e le malattie professionali, il datore di lavoro deve prendere tutte le misure necessarie per esperienza, tecnicamente applicabili e adatte alle circostanze.
2    Il datore di lavoro deve avvalersi a tale scopo della collaborazione dei dipendenti.
3    I lavoratori devono assecondare il datore di lavoro nell'applicazione delle relative prescrizioni. Essi sono in particolare obbligati a utilizzare gli equipaggiamenti personali di protezione, usare correttamente i dispositivi di sicurezza e astenersi dal rimuoverli o modificarli senza il permesso del datore di lavoro.
LAINF e art. 7 cpv. 2
SR 832.311.141 Ordinanza del 21 giugno 2021 sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di costruzione (Ordinanza sui lavori di costruzione, OLCostr) - Ordinanza sui lavori di costruzione
OLCostr Art. 4 Piano di sicurezza e di protezione della salute - 1 Il datore di lavoro deve provvedere affinché prima dell'inizio dei lavori sia disponibile un piano che illustri le misure di sicurezza e di protezione della salute necessarie per i propri lavori nel cantiere. Il piano di sicurezza deve disciplinare segnatamente l'organizzazione d'emergenza.
1    Il datore di lavoro deve provvedere affinché prima dell'inizio dei lavori sia disponibile un piano che illustri le misure di sicurezza e di protezione della salute necessarie per i propri lavori nel cantiere. Il piano di sicurezza deve disciplinare segnatamente l'organizzazione d'emergenza.
2    Il piano di sicurezza dev'essere redatto in forma scritta o in un'altra forma che consenta la prova per testo.
OPI; sentenza del TAF C-5278/2010 consid. 4.1.2). Responsabile per il rispetto delle misure di sicurezza è sempre il datore di lavoro (sentenza del TAF C-5278/2010 consid. 4.2.4.3).

7.
Da quanto esposto, accertate le lacune in materia di sicurezza sul cantiere come pure la violazione delle norme concernenti la sicurezza e la tutela della salute nei lavori di costruzione, la decisione su opposizione del 17 ottobre 2013 (e il terzo avvertimento del 23 maggio 2013) va confermata in quanto giustificata. In siffatte circostanze, il ricorso deve essere respinto.

8.

8.1 Visto l'esito della causa, le spese processuali, di fr. 1'500.-, sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali.
1    L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali.
2    Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi.
3    Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura.
4    L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100
4bis    La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla:
a  da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario;
b  da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101
5    Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105
cpv. 5 PA e art. 3 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse sono computate con l'anticipo spese, di identico ammontare, versato dall'insorgente stessa il 17 dicembre 2013.

8.2 Alla ricorrente, soccombente, non spetta altresì alcuna indennità per spese ripetibili della sede federale (art. 64
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato.
1    L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato.
2    Il dispositivo indica l'ammontare dell'indennità e l'addossa all'ente o all'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, in quanto non possa essere messa a carico di una controparte soccombente.
3    Se una controparte soccombente ha presentato conclusioni indipendenti, l'indennità può essere messa a suo carico, secondo la propria solvenza.
4    L'ente o l'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, risponde dell'indennità addossata a una controparte soccombente, in quanto non possa essere riscossa.
5    Il Consiglio federale disciplina la determinazione delle spese ripetibili.106 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005107 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010108 sull'organizzazione delle autorità penali.109
PA in combinazione con l'art. 7 cpv. 1 e
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 7 Principio - 1 La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa.
1    La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa.
2    Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione.
3    Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili.
4    Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili.
5    L'articolo 6a è applicabile per analogia.7
2 TS-TAF a contrario). Peraltro, le autorità federali, quand'anche vincenti, non hanno di principio diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 7 Principio - 1 La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa.
1    La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa.
2    Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione.
3    Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili.
4    Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili.
5    L'articolo 6a è applicabile per analogia.7
TS-TAF), salvo eccezioni non adempite nel caso concreto (DTF 127 V 205).

(dispositivo alla pagina seguente)

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.
Il ricorso è respinto.

2.
Le spese processuali, di fr. 1'500.-, sono poste a carico della ricorrente. L'anticipo spese di fr. 1'500.-, versato il 17 dicembre 2013, è computato con le spese processuali.

3.
Non si attribuiscono spese ripetibili.

4.
Comunicazione a:

- rappresentante della ricorrente (Atto giudiziario)

- autorità inferiore (n. di rif. ; Atto giudiziario)

- Ufficio federale della sanità pubblica (Raccomandata)

Il presidente del collegio: La cancelliera:

Vito Valenti Marcella Lurà

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 7 Principio - 1 La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa.
1    La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa.
2    Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione.
3    Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili.
4    Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili.
5    L'articolo 6a è applicabile per analogia.7
segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
1    Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
2    Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.14 15
3    Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata.
4    In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201616 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento:
a  il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati;
b  le modalità di trasmissione;
c  le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.17
5    Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione.
6    Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi.
7    Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili.
LTF).

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