Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numero dell’incarto: BB.2016.271-273

Decisione del 27 settembre 2016 Corte dei reclami penali

Composizione

Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente, Giorgio Bomio e Roy Garré, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A., B. SA, C. SA,

tutti rappresentati dall'avv. Luca Marcellini, Reclamanti

contro

Ministero pubblico della Confederazione, Controparte

Oggetto

Sequestro (art. 263 e segg. CPP)

Fatti:

A. Il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) conduce dal 17 luglio 2015 un procedimento penale a carico di D., poi esteso ad altri, per titolo di riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305bis
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
1    Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
2    Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.424
a  agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter);
b  agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio;
c  realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio.
3    L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto.
CP. Tale inchiesta è stata avviata a seguito di una comunicazione spontanea d’informazioni, contestuale richiesta di assistenza giudiziaria e costituzione di una squadra investigativa comune, del 9 luglio 2015 inviata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, Direzione Distrettuale Antimafia (DDA), la quale conduce un procedimento penale nei confronti di E., F. e D. per titolo di riciclaggio aggravato dal metodo mafioso e dalla transnazionalità del reato. Le indagini estere sono state aperte a seguito di una denuncia sporta il 3 novembre 2014 da parte di un imprenditore immobiliare italiano, il quale, a seguito di un prestito di denaro di EUR 2 milioni concessogli da E. e F., ha dichiarato di essere stato oggetto di episodi di violenza e minaccia per ottenere la restituzione della somma maggiorata di interessi di carattere usurario. Il 9 febbraio 2016 l’inchiesta svizzera è stata estesa nei confronti di A. per titolo di carente diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comunicazione ai sensi dell’art. 305ter
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 305ter - 1 Chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circostanze, dell'identità dell'avente economicamente diritto, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.428
1    Chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circostanze, dell'identità dell'avente economicamente diritto, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.428
2    Le persone menzionate nel capoverso 1 hanno il diritto di comunicare all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro dell'Ufficio federale di polizia gli indizi che permettono di sospettare che valori patrimoniali provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato ai sensi dell'articolo 305bis numero 1bis.429
CP. Secondo quanto emerso nel corso delle indagini elvetiche, vi sarebbero sufficienti elementi di prova che confermano l’ipotesi secondo la quale D. ed altri hanno condotto un’attività di riciclaggio in territorio svizzero avvalendosi anche di persone fisiche e giuridiche, in particolare della B. SA e della C. SA, riconducibili a A. (v. sentenza del Tribunale penale federale BB.2016.257 del 6 settembre 2016, Fatti lett. A).

B. Il 13 novembre 2015 il MPC ha ordinato la perquisizione del domicilio di A. e delle sedi della B. SA e della C. SA, a seguito della quale diversi oggetti, valori e documentazione sono stati messi al sicuro (v. act. 1.3-1.7) e conti bancari del predetto e delle società in questione, unitamente ad altra documentazione, oggetti e valori (rinvenuti in svariate cassette di sicurezza) sequestrati (v. act. 1.8-1.19).

C. In data 13 giugno 2016 A. ha postulato il dissequestro di tutte le relazioni bancarie a lui intestate presso la banca G., Lugano, e la banca H., Lugano, di quelle intestate alla C. SA presso la I., Lugano, e alla B. SA presso la banca H., Lugano, nonché di tutta la documentazione e gli oggetti e valori sequestrati nell’ambito del procedimento (v. act. 1.25).

D. Il 23 giugno 2016 il MPC ha respinto la suddetta istanza, sottolineando, in sostanza, la necessità per l’autorità di stabilire l’origine di somme di denaro versate da una persona indagata in Italia transitate sulla relazione bancaria n. 1 presso la banca H., intestata a A., utilizzate da quest’ultimo per sé e per le società B. SA e C. SA (v. act. 1.1).

E. Con reclamo del 4 luglio 2016 A., B. SA e C. SA sono insorti contro la suddetta decisione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, chiedendo l'annullamento della stessa e il dissequestro dei loro conti e oggetti (v. act. 1).

Mediante osservazioni del 18 luglio 2016 il MPC ha postulato la reiezione del reclamo, nella misura della sua ammissibilità (v. act. 3).

F. Il 29 luglio 2016 il MPC ha ordinato il sequestro di parte degli oggetti e documenti messi al sicuro il 13 novembre 2015 (v. act. 5) a seguito delle perquisizioni domiciliari effettuate (v. supra lett. B), decretando la restituzione del resto agli aventi diritto (v. act. 6).

G. Con replica del 2 agosto 2016, trasmessa al MPC per conoscenza, i reclamanti si sono riconfermati nelle loro conclusioni ricorsuali (v. act. 7).

H. Il medesimo giorno il MPC, a complemento delle proprie osservazioni del 18 luglio 2016, ha trasmesso a questa Corte copia del verbale d’interrogatorio del reclamante del 29 luglio 2016 (v. act. 8).

Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.

Diritto:

1

1.1 In virtù degli art. 393 cpv. 1 lett. a
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 393 Ammissibilità e motivi - 1 Il reclamo può essere interposto contro:
1    Il reclamo può essere interposto contro:
a  le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni;
b  i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali dei tribunali di primo grado; sono eccettuate le decisioni ordinatorie;
c  le decisioni del giudice dei provvedimenti coercitivi, sempreché il presente Codice non le dichiari definitive.
2    Mediante il reclamo si possono censurare:
a  le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia;
b  l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti;
c  l'inadeguatezza.
del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (CPP; RS 312.0) e 37 cpv. 1 della legge federale del 19 marzo 2010 sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i gravami contro le decisioni e gli atti procedurali del MPC. Il Tribunale penale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei reclami che gli sono sottoposti senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (v. art. 391 cpv. 1 e
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 391 Decisione - 1 Nella sua decisione, la giurisdizione di ricorso non è vincolata:
1    Nella sua decisione, la giurisdizione di ricorso non è vincolata:
a  dalle motivazioni delle parti;
b  dalle conclusioni delle parti, eccettuate quelle riguardanti le azioni civili.
2    La giurisdizione di ricorso non può modificare una decisione a pregiudizio dell'imputato o condannato se il ricorso è stato esperito esclusivamente a suo favore. È fatta salva una punizione più severa sulla base di fatti di cui il tribunale di primo grado non poteva essere a conoscenza.
3    Se il ricorso è stato esperito esclusivamente dall'accusatore privato, la giurisdizione di ricorso non può modificare a pregiudizio di costui i punti della decisione relativi agli aspetti civili.
393 cpv. 2 CPP; TPF 2012 155 consid. 1.1 e 2011 60; P. Guidon, Die Beschwerde gemäss schweizerischer Strafprozessordnung, tesi di laurea bernese, Zurigo/San Gallo 2011, pag. 265 con la giurisprudenza citata).

1.2 Il reclamo contro decisioni comunicate per iscritto od oralmente va presentato e motivato entro dieci giorni (art. 396
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 396 Forma e termine - 1 I reclami contro decisioni comunicate per scritto od oralmente vanno presentati e motivati per scritto entro dieci giorni presso la giurisdizione di reclamo.
1    I reclami contro decisioni comunicate per scritto od oralmente vanno presentati e motivati per scritto entro dieci giorni presso la giurisdizione di reclamo.
2    I reclami per denegata o ritardata giustizia non sono subordinati al rispetto di alcun termine.
CPP). Nella fattispecie, il decreto impugnato, datato 23 giugno 2016, è stato notificato al reclamante in data 24 giugno 2016 (v. act. 1 pag. 2 e act. 1.1). Il reclamo, interposto il 4 luglio 2016, è pertanto tempestivo.

1.3

1.3.1 Sono legittimate ad interporre reclamo contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della stessa (art. 382 cpv. 1
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 382 Legittimazione delle altre parti - 1 Sono legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della stessa.
1    Sono legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della stessa.
2    L'accusatore privato non può impugnare una decisione riguardo alla sanzione inflitta.
3    Alla morte dell'imputato, del condannato o dell'accusatore privato, i congiunti giusta l'articolo 110 capoverso 1 CP263 sono legittimati, nell'ordine di successibilità, a interporre ricorso o a continuare la procedura di ricorso già avviata dal defunto, purché siano lesi nei loro interessi giuridicamente protetti.
CPP). Trattandosi di una misura di sequestro di un conto bancario, di principio solo il titolare del conto adempie questa condizione (v. sentenza del Tribunale penale federale BB.2011.10/11 del 18 maggio 2011, consid. 1.5 e riferimenti ivi citati). Il semplice avente diritto economico di un conto non possiede invece la legittimazione ad interporre reclamo, essendo toccato dalla misura di sequestro solo in maniera indiretta. Allo stesso modo, la legittimazione ricorsuale va riconosciuta a colui che dispone di un diritto di proprietà o di un diritto reale limitato sul valore sequestrato, nonché al possessore (ai sensi degli art. 919 e
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 382 Legittimazione delle altre parti - 1 Sono legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della stessa.
1    Sono legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della stessa.
2    L'accusatore privato non può impugnare una decisione riguardo alla sanzione inflitta.
3    Alla morte dell'imputato, del condannato o dell'accusatore privato, i congiunti giusta l'articolo 110 capoverso 1 CP263 sono legittimati, nell'ordine di successibilità, a interporre ricorso o a continuare la procedura di ricorso già avviata dal defunto, purché siano lesi nei loro interessi giuridicamente protetti.
segg. CC) di un oggetto; il terzo, che ha solo diritti personali sull’oggetto sequestrato, non ha un interesse giuridicamente protetto a contestare la decisione di sequestro (v. sentenza del Tribunale federale 6S.365/2005 dell’8 febbraio 2006, consid. 4.2.1; TPF 2006 307 consid 2.1; sentenza del Tribunale penale federale BB.2014.81 del 23 dicembre 2014, consid. 1.3; S. Heimgartner, Strafprozessuale Beschlagnahme, Zurigo/Basilea/Ginevra 2011, pag. 368 e segg.).

1.3.2 In concreto, nella misura in cui i ricorrenti contestano il rifiuto del MPC di dissequestrare conti bancari a loro intestati, la loro legittimazione ricorsuale è data. Per quanto riguarda gli oggetti, i documenti e il denaro contante frutto delle perquisizioni avvenute il 13 novembre 2015, il MPC sostiene che il gravame sia irricevibile, dato che gli stessi non sarebbero stati oggetto di ordini di sequestro formali, ma unicamente di “messa al sicuro” giusta l’art. 263 cpv. 3
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 263 Principio - 1 All'imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente:
1    All'imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente:
a  utilizzati come mezzi di prova;
b  utilizzati per garantire le spese procedurali, le pene pecuniarie, le multe e le indennità;
c  restituiti ai danneggiati;
d  confiscati;
e  utilizzati a copertura delle pretese di risarcimento in favore dello Stato secondo l'articolo 71 CP144.
2    Il sequestro è disposto con un ordine scritto succintamente motivato. Nei casi urgenti può essere ordinato oralmente, ma deve successivamente essere confermato per scritto.
3    Se vi è pericolo nel ritardo, la polizia o privati possono mettere provvisoriamente al sicuro oggetti e valori patrimoniali, a disposizione del pubblico ministero o del giudice.
CPP (v. act. 1.3-1.5), misura non impugnabile. Ora, tale disposizione prevede che se vi è pericolo nel ritardo, la polizia o privati possono mettere provvisoriamente al sicuro oggetti e valori patrimoniali, a disposizione del pubblico ministero o del giudice. Essa si applica nei casi in cui vi è la necessità di mettere al sicuro oggetti e valori patrimoniali in assenza, data l’urgenza, di un ordine di sequestro emanato da un’autorità inquirente o giudicante. Si tratta dunque di una misura supercautelare in attesa dell’intervento dell’autorità competente ad emettere un eventuale ordine di sequestro (cfr. F. Bommer/P. Goldschmid, Commentario basilese, 2a ediz., Basilea 2014, n. 67 ad art. 263
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 263 Principio - 1 All'imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente:
1    All'imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente:
a  utilizzati come mezzi di prova;
b  utilizzati per garantire le spese procedurali, le pene pecuniarie, le multe e le indennità;
c  restituiti ai danneggiati;
d  confiscati;
e  utilizzati a copertura delle pretese di risarcimento in favore dello Stato secondo l'articolo 71 CP144.
2    Il sequestro è disposto con un ordine scritto succintamente motivato. Nei casi urgenti può essere ordinato oralmente, ma deve successivamente essere confermato per scritto.
3    Se vi è pericolo nel ritardo, la polizia o privati possono mettere provvisoriamente al sicuro oggetti e valori patrimoniali, a disposizione del pubblico ministero o del giudice.
CPP; Heimgartner, op. cit., pag. 34 e seg.). Essa non può in ogni caso emanare, come nella fattispecie, dal MPC, visto che la misura è prevista proprio per sopperire all’impossibilità, dovuta all’urgenza, di un suo tempestivo intervento. Ciò constatato, occorre considerare gli oggetti ed i valori patrimoniali “messi al sicuro” il 13 novembre 2015 – essi lo sono stati per più di otto mesi, sino alla formale decisione di sequestro di gran parte degli stessi del 29 luglio 2016 (v. act. 5 e 6) – in realtà come sequestrati, ragione per cui la legittimazione ricorsuale degli insorgenti, nella misura in cui proprietari dei medesimi, va riconosciuta anche in questo ambito.

1.4 Giusta l'art. 393 cpv. 2
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 393 Ammissibilità e motivi - 1 Il reclamo può essere interposto contro:
1    Il reclamo può essere interposto contro:
a  le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni;
b  i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali dei tribunali di primo grado; sono eccettuate le decisioni ordinatorie;
c  le decisioni del giudice dei provvedimenti coercitivi, sempreché il presente Codice non le dichiari definitive.
2    Mediante il reclamo si possono censurare:
a  le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia;
b  l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti;
c  l'inadeguatezza.
CPP, mediante il reclamo si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).

2. I reclamanti contestano il mancato dissequestro dei loro conti bancari, oggetti e valori patrimoniali. A. non si sarebbe mai visto contestare un comportamento costitutivo del reato giusta l’art. 305ter
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 305ter - 1 Chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circostanze, dell'identità dell'avente economicamente diritto, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.428
1    Chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circostanze, dell'identità dell'avente economicamente diritto, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.428
2    Le persone menzionate nel capoverso 1 hanno il diritto di comunicare all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro dell'Ufficio federale di polizia gli indizi che permettono di sospettare che valori patrimoniali provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato ai sensi dell'articolo 305bis numero 1bis.429
CP, né di qualsivoglia altre fattispecie costitutive di reato. Inoltre, il reato finora contestato non sarebbe idoneo a generare un provento illecito. A loro dire, il MPC non avrebbe in realtà evidenziato nessun elemento atto a sostanziare un reato e quindi a giustificare i sequestri contestati.

2.1 Il sequestro, così come il blocco del registro fondiario per i fondi, costituiscono misure processuali provvisionali volte ad assicurare i mezzi di prova nel corso dell'inchiesta e/o la restituzione ai danneggiati, nonché a garantire le spese procedurali, le pene pecuniarie, le multe e le indennità (v. art. 263 cpv. 1 lett. a
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 263 Principio - 1 All'imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente:
1    All'imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente:
a  utilizzati come mezzi di prova;
b  utilizzati per garantire le spese procedurali, le pene pecuniarie, le multe e le indennità;
c  restituiti ai danneggiati;
d  confiscati;
e  utilizzati a copertura delle pretese di risarcimento in favore dello Stato secondo l'articolo 71 CP144.
2    Il sequestro è disposto con un ordine scritto succintamente motivato. Nei casi urgenti può essere ordinato oralmente, ma deve successivamente essere confermato per scritto.
3    Se vi è pericolo nel ritardo, la polizia o privati possono mettere provvisoriamente al sicuro oggetti e valori patrimoniali, a disposizione del pubblico ministero o del giudice.
-c CPP); parimenti si possono sequestrare oggetti e beni patrimoniali sottostanti presumibilmente a confisca a norma degli art. 69 e
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 263 Principio - 1 All'imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente:
1    All'imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente:
a  utilizzati come mezzi di prova;
b  utilizzati per garantire le spese procedurali, le pene pecuniarie, le multe e le indennità;
c  restituiti ai danneggiati;
d  confiscati;
e  utilizzati a copertura delle pretese di risarcimento in favore dello Stato secondo l'articolo 71 CP144.
2    Il sequestro è disposto con un ordine scritto succintamente motivato. Nei casi urgenti può essere ordinato oralmente, ma deve successivamente essere confermato per scritto.
3    Se vi è pericolo nel ritardo, la polizia o privati possono mettere provvisoriamente al sicuro oggetti e valori patrimoniali, a disposizione del pubblico ministero o del giudice.
segg. del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP; RS 311.0; v. art. 263 cpv. 1 lett. d
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 263 Principio - 1 All'imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente:
1    All'imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente:
a  utilizzati come mezzi di prova;
b  utilizzati per garantire le spese procedurali, le pene pecuniarie, le multe e le indennità;
c  restituiti ai danneggiati;
d  confiscati;
e  utilizzati a copertura delle pretese di risarcimento in favore dello Stato secondo l'articolo 71 CP144.
2    Il sequestro è disposto con un ordine scritto succintamente motivato. Nei casi urgenti può essere ordinato oralmente, ma deve successivamente essere confermato per scritto.
3    Se vi è pericolo nel ritardo, la polizia o privati possono mettere provvisoriamente al sicuro oggetti e valori patrimoniali, a disposizione del pubblico ministero o del giudice.
CPP; sentenza del Tribunale federale 1S.2/2004 del 6 agosto 2004, consid. 2.2 e rinvii); fintanto che sussiste una possibilità di confisca, l'interesse pubblico impone di mantenere il sequestro penale (DTF 125 IV 222 consid. 2 non pubblicato; 124 IV 313 consid. 3b e 4; sentenza del Tribunale federale 1B_157/2007 del 25 ottobre 2007, consid. 2.2; SJ 1994 pag. 97, 102).

Per sua natura, il provvedimento di sequestro va preso rapidamente, ritenuto che, di regola, spetterà al giudice di merito pronunciare le misure definitive e determinare i diritti dei terzi sui beni in questione. Il sequestro è legittimo unicamente in presenza concorrente di sufficienti indizi di reato e di connessione tra questo e l'oggetto che occorre salvaguardare agli incombenti dell'autorità inquirente; la misura ordinata deve inoltre essere rispettosa del principio della proporzionalità (S. Heimgartner, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2a ediz., Zurigo/Basilea/Ginevra 2014, n. 4 ad art. 263
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 263 Principio - 1 All'imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente:
1    All'imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente:
a  utilizzati come mezzi di prova;
b  utilizzati per garantire le spese procedurali, le pene pecuniarie, le multe e le indennità;
c  restituiti ai danneggiati;
d  confiscati;
e  utilizzati a copertura delle pretese di risarcimento in favore dello Stato secondo l'articolo 71 CP144.
2    Il sequestro è disposto con un ordine scritto succintamente motivato. Nei casi urgenti può essere ordinato oralmente, ma deve successivamente essere confermato per scritto.
3    Se vi è pericolo nel ritardo, la polizia o privati possono mettere provvisoriamente al sicuro oggetti e valori patrimoniali, a disposizione del pubblico ministero o del giudice.
CPP; R. Hauser/E. Schweri/K. Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a ediz., Basilea 2005, n. 3 pag. 341; G. Piquerez/ A. Macaluso, Traité de procédure pénale suisse, 3a ediz., Ginevra/Zurigo/Basilea 2011, n. 1361 e segg.). Nelle fasi iniziali dell'inchiesta penale non ci si dovrà mostrare troppo esigenti quanto al fondamento del sospetto: è infatti sufficiente che il carattere illecito dei fatti rimproverati appaia verosimile. L'indizio di reato deve però concretizzarsi e rafforzarsi nel corso del procedimento in modo che "la prospettiva di una condanna deve sembrare vieppiù fortemente verosimile" (cfr. sentenze del Tribunale federale 1B_157/2007 del 25 ottobre 2007, consid. 2.2 e 1S.3/2005 del 7 febbraio 2005, consid. 2.3; sentenza del Tribunale penale federale BB.2006.16 del 24 luglio 2006, consid. 2.1 e rinvii; S. Heimgartner, op. cit., n. 13 ad art. 263
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 263 Principio - 1 All'imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente:
1    All'imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente:
a  utilizzati come mezzi di prova;
b  utilizzati per garantire le spese procedurali, le pene pecuniarie, le multe e le indennità;
c  restituiti ai danneggiati;
d  confiscati;
e  utilizzati a copertura delle pretese di risarcimento in favore dello Stato secondo l'articolo 71 CP144.
2    Il sequestro è disposto con un ordine scritto succintamente motivato. Nei casi urgenti può essere ordinato oralmente, ma deve successivamente essere confermato per scritto.
3    Se vi è pericolo nel ritardo, la polizia o privati possono mettere provvisoriamente al sicuro oggetti e valori patrimoniali, a disposizione del pubblico ministero o del giudice.
CPP); le esigenze poste all'intensificazione dell'indizio di reato man mano che aumenta la durata del provvedimento coercitivo non devono tuttavia essere eccessive (TPF 2006 269 consid. 2.2). Adita con un reclamo, la Corte dei reclami penali non può statuire sul merito del procedimento penale, ma deve limitarsi ad esaminare l'ammissibilità del sequestro in quanto tale (v. DTF 119 IV 326 consid. 7c e 7d).

2.2 Nella fattispecie, A. è sospettato in sostanza di aver venduto diamanti e altri preziosi a persone indagate in Italia per riciclaggio aggravato senza verificare con la dovuta diligenza la provenienza del denaro ricevuto. Il ruolo del predetto nonché delle società B. SA e C. SA è ancora al vaglio e oggetto di approfondimenti da parte del MPC tesi a verificare l’esistenza di eventuali atti di riciclaggio di denaro da lui commessi, atti che sono stati già formalmente contestati ad altre persone indagate in Svizzera, in particolare a D., accusato di aver utilizzato all’uopo le società sopramenzionate, nelle quali quest’ultimo è attivo unitamente a A. Occorre pertanto verificare la presenza concorrente di sufficienti indizi in merito al reato di riciclaggio di denaro e di connessione con i conti, oggetti e valori patrimoniali sequestrati. Se è infatti vero che la violazione del dovere di vigilanza previsto all’art. 305ter
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 305ter - 1 Chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circostanze, dell'identità dell'avente economicamente diritto, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.428
1    Chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circostanze, dell'identità dell'avente economicamente diritto, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.428
2    Le persone menzionate nel capoverso 1 hanno il diritto di comunicare all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro dell'Ufficio federale di polizia gli indizi che permettono di sospettare che valori patrimoniali provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato ai sensi dell'articolo 305bis numero 1bis.429
CP non permette di per sé di confiscare i valori consegnati all’intermediario finanziario, tale confisca (in mano di terzi) è invece possibile se i valori in questione sono il prodotto di un’infrazione (v. M. Kistler, La vigilance requise en matière d’operations financiéres, tesi zurighese, Zurigo 1994, pag. 246 e seg.)

2.3 Il 1° gennaio 2016 è entrata in vigore la revisione dell'art. 305bis n. 1
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
1    Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
2    Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.424
a  agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter);
b  agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio;
c  realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio.
3    L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto.
CP (RU 2015 1389). Il diritto penale materiale si applica alle infrazioni commesse prima della data della sua entrata in vigore se l’autore è giudicato posteriormente e se il nuovo diritto gli è più favorevole della legge in vigore al momento dell’infrazione (principio della lex mitior, art. 2 cpv. 2
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 2 - 1 È giudicato secondo il presente Codice chiunque commette un crimine o un delitto dopo che il Codice è entrato in vigore.
1    È giudicato secondo il presente Codice chiunque commette un crimine o un delitto dopo che il Codice è entrato in vigore.
2    Il presente Codice si applica anche in caso di crimini o delitti commessi prima della sua entrata in vigore ma giudicati dopo, se più favorevole all'autore.
CP). Il nuovo art. 305bis
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
1    Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
2    Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.424
a  agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter);
b  agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio;
c  realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio.
3    L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto.
CP è stato modificato unicamente con l'aggiunta della punibilità dei delitti fiscali qualificati (v. più ampiamente, N. Ferrara Micocci /E. Salmina, Il riciclaggio del provento di delitti fiscali qualificati secondo il nuovo diritto penale svizzero, in: F. Sgubbi/L. Mazzanti/N. Ferrara Micocci/E. Salmina, La voluntary disclosure, profili penalistici, Piacenza 2015, pag. 241 e segg.). Il nuovo articolo, estendendo il proprio campo di applicazione, è dunque meno favorevole in astratto, ma concretamente la questione è irrilevante non trattandosi di reati fiscali (v. infra 3.2.2.2).

Si rende colpevole di riciclaggio di denaro chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine (art. 305bis n. 1
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
1    Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
2    Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.424
a  agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter);
b  agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio;
c  realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio.
3    L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto.
CP vecchia versione). Qualsiasi atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali provenienti da un crimine ai sensi dell'art. 10 cpv. 2
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 10 - 1 Il presente Codice distingue i crimini dai delitti in funzione della gravità della pena comminata.
1    Il presente Codice distingue i crimini dai delitti in funzione della gravità della pena comminata.
2    Sono crimini i reati per cui è comminata una pena detentiva di oltre tre anni.
3    Sono delitti i reati per cui è comminata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.
CP costituisce oggettivamente un atto di riciclaggio (DTF 119 IV 59 consid. 2, 242 consid. 1e). A causa del suo carattere accessorio, oltre al riciclaggio, deve anche essere provata l'esistenza di un antefatto criminoso così come la provenienza da questo crimine dei valori patrimoniali riciclati (cfr. DTF 138 IV 1). Si tratta di un'infrazione di esposizione a pericolo astratto: il comportamento è dunque punibile a questo titolo anche laddove l'atto vanificatorio non abbia raggiunto il suo scopo (DTF 127 IV 20 consid. 3; 119 IV 59 consid. 2e; sentenza del Tribunale federale 6B_879/2013 del 19 novembre 2013, consid. 1.1). Il riciclaggio di denaro non richiede operazioni finanziarie complicate: anche gli atti più semplici, come il semplice fatto di nascondere il bottino, possono essere adeguati (DTF 122 IV 211 consid. 3b/aa). Il reo deve aver agito in maniera intenzionale. Il dolo eventuale è sufficiente (cfr. art. 12
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 12 - 1 Salvo che la legge disponga espressamente in altro modo, è punibile solo colui che commette con intenzione un crimine o un delitto.
1    Salvo che la legge disponga espressamente in altro modo, è punibile solo colui che commette con intenzione un crimine o un delitto.
2    Commette con intenzione un crimine o un delitto chi lo compie consapevolmente e volontariamente. Basta a tal fine che l'autore ritenga possibile il realizzarsi dell'atto e se ne accolli il rischio.
3    Commette per negligenza un crimine o un delitto colui che, per un'imprevidenza colpevole, non ha scorto le conseguenze del suo comportamento o non ne ha tenuto conto. L'imprevidenza è colpevole se l'autore non ha usato le precauzioni alle quali era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni personali.
CP). L’intenzione non deve riferirsi solo all’atto vanificatorio in sé, quindi al fatto che l’operazione in questione sia idonea a interrompere la traccia documentaria, ma anche all’origine criminale dei valori riciclati: l'autore sa o deve presumere che i valori che ricicla provengono da un crimine (DTF 122 IV 211 consid. 2e; sulla formulazione “sa o deve presumere” si veda già P. Bernasconi, Finanzunterwelt. Gegen Wirtschaftskriminalität und organisiertes Verbrechen, Zurigo 1988, pag. 52 e seg., così come la giurisprudenza relativa all’art. 160
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 160 - 1. Chiunque acquista, riceve in dono o in pegno, occulta o aiuta ad alienare una cosa che sa o deve presumere ottenuta da un terzo mediante un reato contro il patrimonio, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
1    Chiunque acquista, riceve in dono o in pegno, occulta o aiuta ad alienare una cosa che sa o deve presumere ottenuta da un terzo mediante un reato contro il patrimonio, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2    Il colpevole è punito con una pena detentiva da sei mesi a dieci an-ni se fa mestiere della ricettazione.220
CP e all’art. 19 cpv. 2 lett. a
SR 812.121 Legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (Legge sugli stupefacenti, LStup) - Legge sugli stupefacenti
LStup Art. 19 - 1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque:
1    È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque:
a  senza essere autorizzato, coltiva, fabbrica o produce in altro modo stupefacenti;
b  senza essere autorizzato, deposita, spedisce, trasporta, importa, esporta o fa transitare stupefacenti;
c  senza essere autorizzato, aliena, prescrive, procura in altro modo ad altri o mette in commercio stupefacenti;
d  senza essere autorizzato, possiede, detiene, acquista o si procura in altro modo stupefacenti;
e  finanzia il traffico illecito di stupefacenti o serve da intermediario per il suo finanziamento;
f  incita pubblicamente al consumo di stupefacenti o rende pubblicamente nota una possibilità di acquistare o consumare stupefacenti;
g  fa preparativi per commettere una delle infrazioni di cui alle lettere a-f.
2    L'autore è punito con una pena detentiva non inferiore a un anno se:91
a  sa o deve presumere che l'infrazione può mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone;
b  agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il traffico illecito di stupefacenti;
c  realizza, trafficando per mestiere, una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole;
d  per mestiere, offre, fornisce o rende accessibili in altro modo stupefacenti in centri di formazione destinati principalmente ai minori o nelle immediate vicinanze.
3    Il giudice può attenuare la pena secondo il suo libero apprezzamento:
a  in caso di infrazione ai sensi del capoverso 1 lettera g;
b  in caso di infrazione ai sensi del capoverso 2, se l'autore è tossicomane e l'infrazione era destinata a finanziare il proprio consumo di stupefacenti.
4    È altresì punibile in virtù delle disposizioni di cui ai capoversi 1 e 2 chiunque ha commesso l'atto all'estero, si trova in Svizzera e non è estradato, sempreché l'atto sia punibile anche nel luogo in cui è stato commesso. Si applica però la legge di tale luogo se è più favorevole all'autore. L'articolo 6 del Codice penale92 è applicabile.
LStup, segnatamente DTF 105 IV 303 consid. 3b; 104 IV 211 consid. 2; 69 IV 67 consid. 3).

Il reato di riciclaggio presuppone dunque due elementi distinti, il crimine a monte e l'atto vanificatorio.

2.3.1 In concreto vi è il forte sospetto che sui conti di pertinenza dei reclamanti siano transitate somme di origine criminale e che gli oggetti e valori sequestrati siano anch’essi legati all’attività di un’organizzazione mafiosa in Italia (v. Fatti lett. A supra). Dalle indagini italiane è emerso che D., residente in Svizzera dal 2008 e attivo presso B. SA, avrebbe consegnato, in varie tranches, una notevole somma di denaro a E. In un solo mese e mezzo egli avrebbe consegnato, in tre tranches, circa EUR 804'500.--. Inoltre, è emerso che tale J. avrebbe pagato una parte degli interessi per la somma ricevuta in prestito a carattere usurario, effettuando bonifici a favore di società domiciliate in Austria e Ungheria, e che parte di questo denaro è successivamente rientrato in Svizzera nella disponibilità di D.. Il 13 novembre 2015 la DDA della Procura di Milano ha proceduto all’arresto di D., E., F. e K., procedendo nel contempo a perquisizioni personali e domiciliari, le quali hanno permesso di sequestrare agli indagati una somma in denaro contante di ca EUR 1'500'000.--, nonché diversi diamanti e orologi di valore. In data 9 dicembre 2015 la stessa autorità italiana ha proceduto all’arresto di L., indagato per riciclaggio di denaro, sequestrando presso la sua abitazione denaro contante per un importo complessivo di ca EUR 80'000.--, diversi orologi e diamanti. In un interrogatorio del MPC dell’11 dicembre 2015, svoltosi in Italia, D. ha ammesso di avere ricevuto da parte di E. e F. in Svizzera fr. 4'250'000.--, costudendoli poi presso la propria abitazione a Chiasso e nella sua cassetta di sicurezza presso la banca M. di Morbio-Vacallo. Egli ha inoltre dichiarato di avere restituito EUR 2'300'000.-- e una parte non meglio precisata in franchi svizzeri a E. e F. e di dovere ancora restituire EUR 400'000.--/500'000.--, che ha custodito nella cassetta di sicurezza della banca M. D. non ha saputo fornire spiegazioni plausibili sulla provenienza del denaro e degli altri valori sequestrati, dichiarando unicamente che tali beni erano riconducibili al padre N. e a un’eredità di una zia del padre, di cui non ricordava il nome (v. act. 3.2 pag. 2 e seg.).

2.3.2 Per quanto concerne l'atto vanificatorio, l’analisi della documentazione bancaria raccolta ha permesso di appurare che la relazione bancaria n. 1 presso la banca H., a Lugano, intestata a A. è stata alimentata anche tramite due bonifici, uno di EUR 305'000.-- e l’altro di fr. 150'000.--, avvenuti risp. il 19 dicembre 2012 e il 16 gennaio 2013, provenienti da due relazioni bancarie, una intestata a tale O. e l’altra ad una società a lui riconducibile (v. act. 3.1, MPC 07-01-02-08-0003 e 07-01-02-10-0013). La relazione bancaria di A. è stata utilizzata per effettuare un versamento di fr. 100'000.-- a favore della relazione bancaria n. 2 presso la banca P., intestata a B. SA (v. act. 3.1, MPC 07-04-03-07-0002 e 0003; 07-04-03-08-0002 e segg.), nonché per effettuare diversi prelevamenti in contante di svariate migliaia di franchi ed euro tra dicembre 2012 e maggio 2015 oltre a ulteriori prelevamenti per spese (v. act. 3.1). Il MPC afferma che O. risulta avere affermati legami con gli imputati nel procedimento italiano, legami che non presenterebbero solo carattere commerciale ma di possibile partecipazione ai reati contestati. Orbene, in una sentenza del 2 marzo 2011 riguardante una procedura per associazione a delinquere di stampo mafioso ai sensi dell’art. 416-bis CP/I, il Tribunale ordinario di Milano (7a sezione penale) ha evidenziato come O. fosse stato, con altri e per diversi anni, a disposizione dei fratelli di E. per il compimento di qualunque tipo di attività illecita. Egli aveva il compito di curare gli investimenti degli illeciti introiti del gruppo (v. act. 3 pag. 4).

Dagli atti emergono dunque numerose transazioni sospette nell'ottica dell'art. 305bis
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
1    Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
2    Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.424
a  agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter);
b  agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio;
c  realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio.
3    L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto.
CP. Infatti il prelievo in contanti è idoneo ad interrompere la traccia documentale. Quando una banca restituisce all'autore dell'antefatto l'integralità o parte del credito di un conto a lui intestato, il paper trail viene interrotto, gli ulteriori movimenti degli averi non potendo infatti più essere seguiti sulla scorta di documenti bancari (J.–B. Ackermann, Kommentar Einziehung, organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, vol. 1, Zurigo 2007, n. 341 pag. 545; U. Cassani, Commentaire du droit pénal suisse, vol. 9, Berna 1996, n. 39 ad art. 305bis
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
1    Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
2    Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.424
a  agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter);
b  agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio;
c  realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio.
3    L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto.
CP; P. Bernasconi, Forme di riciclaggio in Svizzera, Casistica giudiziaria, in: Vigilanza bancaria e riciclaggio, Lugano 1992, pag. 93). Orbene, ogni interruzione della traccia documentale costituisce un atto vanificatorio che adempie la fattispecie di riciclaggio (sentenze del Tribunale federale 6B_900/2009 del 21 ottobre 2010, consid. 4.3; 6B_88/2009 del 29 ottobre 2009, consid. 4.3).

Nella fattispecie, motivi di sospetto non emergono solamente dalle operazioni avvenute sui conti di cui sopra, ma anche da inverosimili spiegazioni fornite da A. su alcune fotografie scattate con il cellulare di D. il 6 e 14 aprile 2015, foto nelle quali lui e D. si sono immortalati dinanzi ad un ingente quantitativo di denaro contante, per lo più biglietti da mille franchi svizzeri. Dopo aver negato di aver mai visto denaro contante nelle mani di D. per importi superiori a un milione di franchi presso gli uffici di B. SA e C. SA, A. ha avanzato ipotesi poco credibili sul denaro di cui alle fotografie, affermando che si sarebbe trattato di fotocopie o block notes e che le uniche banconote vere sarebbero state quelle sopra le mazzette. In realtà, in occasione della perquisizione del 13 novembre 2015 delle predette società, sono state trovate e sequestrate in cassette che erano nella disponibilità di D. banconote per un valore complessivo di fr. 639'000.--. Il denaro contante era composto da mazzette di banconote da fr. 1'000.--, non contraffatte e non facsimili. D. ha dichiarato che doveva consegnare tale denaro a E. e F. Inoltre, da un’intercettazione ambientale del 29 maggio 2015 presso l’abitazione di E. risulta che D. ha detto a quest’ultimo: “sì, si son messi via… ho ancora 500 in un ufficio da lui…” (v. act. 3.2 pag. 4 e seg.).

In definitiva, sulla base di quanto emerso nel corso delle indagini, vi sono sufficienti indizi che permettono di ipotizzare che D. ed altri abbiano riciclato denaro in territorio svizzero avvalendosi anche di persone fisiche e giuridiche, in particolare di B. SA e C. SA riconducibili a A. Le indagini in corso dovranno permettere di verificare esattamente il ruolo di quest’ultimo, soprattutto in relazione ai suoi legami con persone indagate in Italia, in particolare con la famiglia di E., questo soprattutto attraverso le rogatorie ancora in corso.

2.3.3 Vista la sussistenza di sufficienti indizi in merito al riciclaggio di denaro, sia in punto al crimine a monte che agli atti di natura vanificatoria, occorre ora verificare la connessione fra l'ipotetico reato e il conto oggetto del sequestro (v. supra consid. 2.1).

Secondo quanto risulta dalle indagini in Italia, le condotte imputate a E., F. e D. risalirebbero ad un periodo antecedente il 2015 (v. supra Fatti lett. A), dunque prima delle summenzionate operazioni in contante sui conti dei reclamanti. Inoltre, le presunte attività di concessione di prestiti e di restituzione del denaro a tassi usurari sarebbero state effettuate, come del resto consueto in questo tipo di criminalità, in contante, modalità adottata anche per le presunte attività di riciclaggio messe in atto in Svizzera. Gli ingenti quantitativi di denaro contante ritrovati negli uffici delle società riconducibili a A. sono un indizio del loro possibile legame con i fatti indagati in Italia. D. è sospettato di aver introdotto dall’Italia denaro di provenienza illecita nelle due predette società in Svizzera. Presso imputati in Italia e in Svizzera sono altresì stati ritrovati diamanti e orologi di lusso che provengono o potrebbero provenire dall’attività di A. (v. act. 3 pag. 2). Il fatto che in una cassetta di sicurezza nella disponibilità di D. presso la B. SA e C. SA sia stato ritrovato l’atto notarile relativo alla costituzione della B. SA, documento che avrebbe dovuto invece essere nelle mani di A., essendone egli il titolare, fa nascere addirittura il sospetto che le società in questione possano di fatto appartenere all’organizzazione criminale indagata in Italia. Inoltre, il MPC afferma di aver messo a disposizione di A., se fosse stato richiesto, il materiale prezioso messo al sicuro, questo per evitare qualsiasi danno commerciale alle società, affinché esse potessero continuare la loro attività di compravendita di preziosi e orologi. Ebbene, dal 13 novembre 2015 nessuna richiesta è stata formulata dal predetto, ciò che induce ad ipotizzare che l’attività di dette società fosse una pura e semplice copertura (v. act. 3 pag. 7 e seg.), imponendo di verificare la provenienza di tutti i beni di pertinenza delle società e di A.

2.4 Come rilevato in precedenza (v. supra Fatti lett. F), in data 29 luglio 2016 il MPC ha decretato la restituzione agli aventi diritto di una parte degli oggetti “messi al sicuro” il 13 novembre 2015. Ora, avendo questa Corte considerato di fatto tale “messa al sicuro” come un sequestro (v. supra consid. 1.3), vi è da concludere che per gli oggetti restituiti il gravame è divenuto privo d’oggetto e il MPC, che ha quindi dato parzialmente seguito alle richieste dei reclamanti, è da considerarsi parte soccombente, fatto di cui si terrà conto nella fissazione delle spese della presente procedura.

2.5 Appurata l'esistenza di sufficienti indizi di reato nonché del legame tra questo ed i valori patrimoniali e oggetti rimasti sotto sequestro, si conclude che il provvedimento impugnato deve essere tutelato per quanto riguarda i valori e oggetti il cui sequestro è stato confermato il 29 luglio 2016 (v. act. 5).

3. In definitiva, nella misura in cui non è divenuto privo d’oggetto in virtù del dissequestro parziale del 29 luglio 2016, il gravame deve essere respinto.

4. Giusta l'art. 428 cpv. 1
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 428 Assunzione delle spese nella procedura di ricorso - 1 Le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa. È ritenuta soccombente anche la parte che ha ritirato il ricorso o sul cui ricorso non si è entrati nel merito.
1    Le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa. È ritenuta soccombente anche la parte che ha ritirato il ricorso o sul cui ricorso non si è entrati nel merito.
2    Se una parte ricorrente ottiene una decisione a lei più favorevole, le spese della procedura di impugnazione possono esserle addossate se:
a  i presupposti della prevalenza nella causa sono stati creati soltanto nell'ambito della procedura di ricorso; o
b  la decisione impugnata viene modificata soltanto riguardo ad aspetti non sostanziali.
3    Se emana essa stessa una nuova decisione, la giurisdizione di ricorso statuisce anche in merito alla liquidazione delle spese prevista dalla giurisdizione inferiore.
4    Se la giurisdizione di ricorso annulla una decisione e rinvia la causa alla giurisdizione inferiore perché statuisca nuovamente, la Confederazione o il Cantone sostengono le spese della procedura di ricorso e, secondo il libero apprezzamento della giurisdizione di ricorso, quelle della giurisdizione inferiore.
5    Se l'istanza di revisione è accolta, l'autorità penale chiamata in seguito a statuire sulla causa decide secondo libero apprezzamento in merito alle spese del primo procedimento.
, prima frase, CPP le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa. La tassa di giustizia ridotta (v. supra consid. 2.4) è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2
SR 173.71 Legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull'organizzazione delle autorità penali, LOAP) - Legge sull'organizzazione delle autorità penali
LOAP Art. 73 Spese e indennità - 1 Il Tribunale penale federale disciplina in un regolamento:
1    Il Tribunale penale federale disciplina in un regolamento:
a  il calcolo delle spese procedurali;
b  gli emolumenti;
c  le spese ripetibili, le indennità per la difesa d'ufficio, per il gratuito patrocinio, per i periti e per i testimoni.
2    Gli emolumenti sono fissati in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale, della situazione finanziaria delle parti e dell'onere della cancelleria.
3    Gli emolumenti variano da un minimo di 200 franchi fino a un massimo di 100 000 franchi per ognuna delle seguenti procedure:
a  procedura preliminare;
b  procedura di primo grado;
c  procedura di ricorso.
LOAP nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 1’500.--.

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Nella misura in cui non è divenuto privo d’oggetto, il reclamo è respinto.

2. La tassa di giustizia di fr. 1’500.-- è posta a carico dei reclamanti.

Bellinzona, 27 settembre 2016

In nome della Corte dei reclami penali

del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a:

- Avv. Luca Marcellini

- Ministero pubblico della Confederazione

Informazione sui rimedi giuridici

Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (artt. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 ss
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 90 Decisioni finali - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento.
LTF.

Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell’istruzione lo ordini (art. 103
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 103 Effetto sospensivo - 1 Di regola il ricorso non ha effetto sospensivo.
1    Di regola il ricorso non ha effetto sospensivo.
2    Nei limiti delle conclusioni presentate, il ricorso ha effetto sospensivo:
a  in materia civile, se è diretto contro una sentenza costitutiva;
b  in materia penale, se è diretto contro una decisione che infligge una pena detentiva senza sospensione condizionale o una misura privativa della libertà; l'effetto sospensivo non si estende alla decisione sulle pretese civili;
c  nei procedimenti nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale, se è diretto contro una decisione di chiusura o contro qualsiasi altra decisione che autorizza la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta o la consegna di oggetti o beni;
d  nei procedimenti nel campo dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale.
3    Il giudice dell'istruzione può, d'ufficio o ad istanza di parte, decidere altrimenti circa l'effetto sospensivo.
LTF).