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RS 832.10 LAMal Legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal) Art. 35 Tipi di fornitori di prestazioni [1] |
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| ... [2] | ||||||
| Sono fornitori di prestazioni: | ||||||
| i medici; | ||||||
| i farmacisti; | ||||||
| i chiropratici; | ||||||
| le levatrici; | ||||||
| gli infermieri e le organizzazioni che impiegano infermieri; | ||||||
| le persone dispensanti cure previa prescrizione o indicazione medica e le organizzazioni che le occupano; | ||||||
| i laboratori; | ||||||
| i centri di consegna di mezzi ed apparecchi diagnostici e terapeutici; | ||||||
| gli ospedali; | ||||||
| le case per partorienti; | ||||||
| le case di cura; | ||||||
| gli stabilimenti di cura balneare; | ||||||
| le imprese di trasporto e di salvataggio; | ||||||
| gli istituti che dispensano cure ambulatoriali effettuate da medici. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Autorizzazione dei fornitori di prestazioni), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 413; FF 2018 2635). [2] Abrogato dalla cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Autorizzazione dei fornitori di prestazioni), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 413; FF 2018 2635). [3] Introdotta dall'all. n. 4 della LF del 16 dic. 2022 sulla promozione della formazione in cure infermieristiche, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 212; FF 2022 1498). [4] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 21 dic. 2007 (Finanziamento ospedaliero), in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 2049; FF 2004 4903). [5] Introdotta dalla cifra I della LF del 24 mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2305; FF 1999 687). [6] Introdotta dalla cifra I della LF del 24 mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2305; FF 1999 687). | ||||||
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RS 832.10 LAMal Legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal) Art. 38 [1] Medici e altri fornitori di prestazioni: vigilanza |
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| Ogni Cantone designa un'autorità incaricata di vigilare sui fornitori di prestazioni di cui all'articolo 35 capoverso 2 lettere a-g, m e n. | ||||||
| L'autorità di vigilanza adotta le misure necessarie a garantire l'osservanza delle condizioni d'autorizzazione di cui agli articoli 36a e 37. In caso di inosservanza delle condizioni d'autorizzazione, può pronunciare le seguenti misure: | ||||||
| un'ammonizione; | ||||||
| una multa fino a 20 000 franchi; | ||||||
| il ritiro dell'autorizzazione a esercitare a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie per l'intero campo d'attività o per una parte di esso per al massimo un anno (ritiro temporaneo); | ||||||
| il ritiro definitivo dell'autorizzazione a esercitare a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie per l'intero campo d'attività o per una parte di esso. | ||||||
| In casi debitamente motivati gli assicuratori possono chiedere all'autorità di vigilanza il ritiro dell'autorizzazione. L'autorità di vigilanza adotta le misure necessarie. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Autorizzazione dei fornitori di prestazioni), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 413; FF 2018 2635). | ||||||
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RS 832.102 OAMal Ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie (OAMal) Art. 54 Condizioni [1] |
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| È autorizzato come laboratorio: [2] | ||||||
| il laboratorio del gabinetto medico se:le analisi sono eseguite nell'ambito delle cure di base secondo l'articolo 62 capoverso 1 lettera a per il proprio bisogno,il risultato delle analisi è in linea di massima disponibile durante la consultazione (diagnosi in presenza del paziente),il laboratorio è parte del gabinetto del medico curante sia fisicamente sia giuridicamente,le analisi sono eseguite nel laboratorio del gabinetto medico o, per quelle designate separatamente secondo il numero 1, durante una visita a domicilio; | ||||||
| le analisi sono eseguite nell'ambito delle cure di base secondo l'articolo 62 capoverso 1 lettera a per il proprio bisogno, | ||||||
| il risultato delle analisi è in linea di massima disponibile durante la consultazione (diagnosi in presenza del paziente), | ||||||
| il laboratorio è parte del gabinetto del medico curante sia fisicamente sia giuridicamente, | ||||||
| le analisi sono eseguite nel laboratorio del gabinetto medico o, per quelle designate separatamente secondo il numero 1, durante una visita a domicilio; | ||||||
| il laboratorio d'ospedale per le analisi eseguite nell'ambito delle cure di base secondo l'articolo 62 capoverso 1 lettera a per il proprio bisogno; | ||||||
| l'officina del farmacista e il laboratorio d'ospedale per le analisi eseguite nell'ambito delle cure di base secondo l'articolo 62 capoverso 1 lettera a, su prescrizione di un altro fornitore di prestazioni. [4] | ||||||
| I laboratori d'ospedale che eseguono analisi per i propri bisogni dell'ospedale sono autorizzati se posti sotto la direzione di un medico, di un farmacista o di un responsabile con formazione universitaria in scienze naturali riconosciuta dal DFI oppure con congrua formazione superiore, pure riconosciuta dal DFI, nel campo dell'esecuzione di analisi. | ||||||
| I laboratori che, per mandato di un altro fornitore di prestazioni autorizzato, eseguono altre analisi oltre quelle attinenti all'ambito delle cure di base, sono autorizzati se: | ||||||
| sono posti sotto la direzione di un medico, di un farmacista o di un responsabile con formazione universitaria in scienze naturali, riconosciuta dal DFI; | ||||||
| il direttore ai sensi della lettera a attesta un titolo di perfezionamento in medicina di laboratorio rilasciato dall'Associazione «I laboratori medici della Svizzera» (FAMH) o ritenuto equipollente ad esso. | ||||||
| Per l'esecuzione di determinate analisi, il DFI può stabilire esigenze supplementari riguardo le installazioni, la qualifica e la formazione di perfezionamento della direzione e del personale di laboratorio. Può inoltre designare taluni istituti per l'esecuzione di determinate analisi e incaricarli dell'apprestamento dei registri di valutazione. | ||||||
| Per essere autorizzati conformemente ai capoversi 1-3, i laboratori devono dimostrare di adempiere i requisiti di qualità definiti nell'articolo 58g. [6] | ||||||
| Il DFI può emanare disposizioni d'esecuzione per il capoverso 1 lettera a. [7] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 giu. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 439). [2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 giu. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 439). [3] Introdotto dalla cifra I dell'O del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4523). [4] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 6 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3249). [5] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 9 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4927). [6] Introdotto dalla cifra I dell'O del 23 giu. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 439). [7] Introdotto dalla cifra I dell'O del 6 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3249). | ||||||
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RS 832.102 OAMal Ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie (OAMal) Art. 54 Condizioni [1] |
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| È autorizzato come laboratorio: [2] | ||||||
| il laboratorio del gabinetto medico se:le analisi sono eseguite nell'ambito delle cure di base secondo l'articolo 62 capoverso 1 lettera a per il proprio bisogno,il risultato delle analisi è in linea di massima disponibile durante la consultazione (diagnosi in presenza del paziente),il laboratorio è parte del gabinetto del medico curante sia fisicamente sia giuridicamente,le analisi sono eseguite nel laboratorio del gabinetto medico o, per quelle designate separatamente secondo il numero 1, durante una visita a domicilio; | ||||||
| le analisi sono eseguite nell'ambito delle cure di base secondo l'articolo 62 capoverso 1 lettera a per il proprio bisogno, | ||||||
| il risultato delle analisi è in linea di massima disponibile durante la consultazione (diagnosi in presenza del paziente), | ||||||
| il laboratorio è parte del gabinetto del medico curante sia fisicamente sia giuridicamente, | ||||||
| le analisi sono eseguite nel laboratorio del gabinetto medico o, per quelle designate separatamente secondo il numero 1, durante una visita a domicilio; | ||||||
| il laboratorio d'ospedale per le analisi eseguite nell'ambito delle cure di base secondo l'articolo 62 capoverso 1 lettera a per il proprio bisogno; | ||||||
| l'officina del farmacista e il laboratorio d'ospedale per le analisi eseguite nell'ambito delle cure di base secondo l'articolo 62 capoverso 1 lettera a, su prescrizione di un altro fornitore di prestazioni. [4] | ||||||
| I laboratori d'ospedale che eseguono analisi per i propri bisogni dell'ospedale sono autorizzati se posti sotto la direzione di un medico, di un farmacista o di un responsabile con formazione universitaria in scienze naturali riconosciuta dal DFI oppure con congrua formazione superiore, pure riconosciuta dal DFI, nel campo dell'esecuzione di analisi. | ||||||
| I laboratori che, per mandato di un altro fornitore di prestazioni autorizzato, eseguono altre analisi oltre quelle attinenti all'ambito delle cure di base, sono autorizzati se: | ||||||
| sono posti sotto la direzione di un medico, di un farmacista o di un responsabile con formazione universitaria in scienze naturali, riconosciuta dal DFI; | ||||||
| il direttore ai sensi della lettera a attesta un titolo di perfezionamento in medicina di laboratorio rilasciato dall'Associazione «I laboratori medici della Svizzera» (FAMH) o ritenuto equipollente ad esso. | ||||||
| Per l'esecuzione di determinate analisi, il DFI può stabilire esigenze supplementari riguardo le installazioni, la qualifica e la formazione di perfezionamento della direzione e del personale di laboratorio. Può inoltre designare taluni istituti per l'esecuzione di determinate analisi e incaricarli dell'apprestamento dei registri di valutazione. | ||||||
| Per essere autorizzati conformemente ai capoversi 1-3, i laboratori devono dimostrare di adempiere i requisiti di qualità definiti nell'articolo 58g. [6] | ||||||
| Il DFI può emanare disposizioni d'esecuzione per il capoverso 1 lettera a. [7] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 giu. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 439). [2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 giu. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 439). [3] Introdotto dalla cifra I dell'O del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4523). [4] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 6 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3249). [5] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 9 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4927). [6] Introdotto dalla cifra I dell'O del 23 giu. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 439). [7] Introdotto dalla cifra I dell'O del 6 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3249). | ||||||
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RS 832.102 OAMal Ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie (OAMal) Art. 54 Condizioni [1] |
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| È autorizzato come laboratorio: [2] | ||||||
| il laboratorio del gabinetto medico se:le analisi sono eseguite nell'ambito delle cure di base secondo l'articolo 62 capoverso 1 lettera a per il proprio bisogno,il risultato delle analisi è in linea di massima disponibile durante la consultazione (diagnosi in presenza del paziente),il laboratorio è parte del gabinetto del medico curante sia fisicamente sia giuridicamente,le analisi sono eseguite nel laboratorio del gabinetto medico o, per quelle designate separatamente secondo il numero 1, durante una visita a domicilio; | ||||||
| le analisi sono eseguite nell'ambito delle cure di base secondo l'articolo 62 capoverso 1 lettera a per il proprio bisogno, | ||||||
| il risultato delle analisi è in linea di massima disponibile durante la consultazione (diagnosi in presenza del paziente), | ||||||
| il laboratorio è parte del gabinetto del medico curante sia fisicamente sia giuridicamente, | ||||||
| le analisi sono eseguite nel laboratorio del gabinetto medico o, per quelle designate separatamente secondo il numero 1, durante una visita a domicilio; | ||||||
| il laboratorio d'ospedale per le analisi eseguite nell'ambito delle cure di base secondo l'articolo 62 capoverso 1 lettera a per il proprio bisogno; | ||||||
| l'officina del farmacista e il laboratorio d'ospedale per le analisi eseguite nell'ambito delle cure di base secondo l'articolo 62 capoverso 1 lettera a, su prescrizione di un altro fornitore di prestazioni. [4] | ||||||
| I laboratori d'ospedale che eseguono analisi per i propri bisogni dell'ospedale sono autorizzati se posti sotto la direzione di un medico, di un farmacista o di un responsabile con formazione universitaria in scienze naturali riconosciuta dal DFI oppure con congrua formazione superiore, pure riconosciuta dal DFI, nel campo dell'esecuzione di analisi. | ||||||
| I laboratori che, per mandato di un altro fornitore di prestazioni autorizzato, eseguono altre analisi oltre quelle attinenti all'ambito delle cure di base, sono autorizzati se: | ||||||
| sono posti sotto la direzione di un medico, di un farmacista o di un responsabile con formazione universitaria in scienze naturali, riconosciuta dal DFI; | ||||||
| il direttore ai sensi della lettera a attesta un titolo di perfezionamento in medicina di laboratorio rilasciato dall'Associazione «I laboratori medici della Svizzera» (FAMH) o ritenuto equipollente ad esso. | ||||||
| Per l'esecuzione di determinate analisi, il DFI può stabilire esigenze supplementari riguardo le installazioni, la qualifica e la formazione di perfezionamento della direzione e del personale di laboratorio. Può inoltre designare taluni istituti per l'esecuzione di determinate analisi e incaricarli dell'apprestamento dei registri di valutazione. | ||||||
| Per essere autorizzati conformemente ai capoversi 1-3, i laboratori devono dimostrare di adempiere i requisiti di qualità definiti nell'articolo 58g. [6] | ||||||
| Il DFI può emanare disposizioni d'esecuzione per il capoverso 1 lettera a. [7] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 giu. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 439). [2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 giu. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 439). [3] Introdotto dalla cifra I dell'O del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4523). [4] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 6 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3249). [5] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 9 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4927). [6] Introdotto dalla cifra I dell'O del 23 giu. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 439). [7] Introdotto dalla cifra I dell'O del 6 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3249). | ||||||
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RS 832.112.31 OPre Ordinanza del DFI del 29 settembre 1995 sulle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (Ordinanza sulle prestazioni, OPre) - Ordinanza sulle prestazioni Art. 42 Formazione e perfezionamento |
||||||
| È ritenuto formazione universitaria ai sensi dell'articolo 54 capoversi 2 e 3 lettera a OAMal il conseguimento degli studi universitari livello master consecutivo in scienze mediche, medicina dentaria, medicina veterinaria, farmacia, chimica, biochimica, biologia, microbiologia o un ramo equivalente nel settore delle scienze della vita. [1] | ||||||
| I requisiti per la formazione, in particolare il numero minimo di crediti ECTS richiesti, sono pubblicati sul sito Internet dell'UFSP [2]. [3] | ||||||
| È ritenuto formazione superiore ai sensi dell'articolo 54 capoverso 2 OAMal il conseguimento di: | ||||||
| un diploma di «laboratorista medico con formazione professionale superiore», rilasciato da un'istituzione di formazione riconosciuta dalla Croce Rossa svizzera; | ||||||
| un diploma rilasciato da un'istituzione di formazione riconosciuta dalla Croce Rossa svizzera, recante il titolo «tecnico in analisi biomediche SSS con la formazione superiore»; | ||||||
| un certificato di equivalenza per capi laboratorio della Croce rossa svizzera; | ||||||
| un diploma federale quale «esperto in analisi biomediche e gestione di laboratorio» o un diploma riconosciuto equipollente. [4] | ||||||
| È ritenuto titolo di perfezionamento ai sensi dell'articolo 54 capoverso 3 lettera b OAMal quello in medicina di laboratorio nei settori ematologia, chimica clinica, immunologia clinica e microbiologia medica. [5] | ||||||
| ... [6] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFI del 2 dic. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 851). [2] www.ufsp.admin.ch Assicurazioni Assicurazione malattie Prestazioni e tariffe Elenco delle analisi (EA) Laboratori e capi di laboratorio ulteriori informazioni documenti criteri dell'UFSP [3] Introdotto dalla cifra I dell'O del DFI del 2 dic. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 851). [4] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFI del 16 mag. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1251). [5] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFI del 9 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4933). [6] Abrogato dalla cifra I dell'O del DFI del 4 apr. 2007, con effetto dal 1° apr. 2007 (RU 2007 1367). | ||||||
|
RS 832.112.31 OPre Ordinanza del DFI del 29 settembre 1995 sulle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (Ordinanza sulle prestazioni, OPre) - Ordinanza sulle prestazioni Art. 42 Formazione e perfezionamento |
||||||
| È ritenuto formazione universitaria ai sensi dell'articolo 54 capoversi 2 e 3 lettera a OAMal il conseguimento degli studi universitari livello master consecutivo in scienze mediche, medicina dentaria, medicina veterinaria, farmacia, chimica, biochimica, biologia, microbiologia o un ramo equivalente nel settore delle scienze della vita. [1] | ||||||
| I requisiti per la formazione, in particolare il numero minimo di crediti ECTS richiesti, sono pubblicati sul sito Internet dell'UFSP [2]. [3] | ||||||
| È ritenuto formazione superiore ai sensi dell'articolo 54 capoverso 2 OAMal il conseguimento di: | ||||||
| un diploma di «laboratorista medico con formazione professionale superiore», rilasciato da un'istituzione di formazione riconosciuta dalla Croce Rossa svizzera; | ||||||
| un diploma rilasciato da un'istituzione di formazione riconosciuta dalla Croce Rossa svizzera, recante il titolo «tecnico in analisi biomediche SSS con la formazione superiore»; | ||||||
| un certificato di equivalenza per capi laboratorio della Croce rossa svizzera; | ||||||
| un diploma federale quale «esperto in analisi biomediche e gestione di laboratorio» o un diploma riconosciuto equipollente. [4] | ||||||
| È ritenuto titolo di perfezionamento ai sensi dell'articolo 54 capoverso 3 lettera b OAMal quello in medicina di laboratorio nei settori ematologia, chimica clinica, immunologia clinica e microbiologia medica. [5] | ||||||
| ... [6] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFI del 2 dic. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 851). [2] www.ufsp.admin.ch Assicurazioni Assicurazione malattie Prestazioni e tariffe Elenco delle analisi (EA) Laboratori e capi di laboratorio ulteriori informazioni documenti criteri dell'UFSP [3] Introdotto dalla cifra I dell'O del DFI del 2 dic. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 851). [4] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFI del 16 mag. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1251). [5] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFI del 9 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4933). [6] Abrogato dalla cifra I dell'O del DFI del 4 apr. 2007, con effetto dal 1° apr. 2007 (RU 2007 1367). | ||||||
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RS 832.112.31 OPre Ordinanza del DFI del 29 settembre 1995 sulle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (Ordinanza sulle prestazioni, OPre) - Ordinanza sulle prestazioni Art. 42 Formazione e perfezionamento |
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| È ritenuto formazione universitaria ai sensi dell'articolo 54 capoversi 2 e 3 lettera a OAMal il conseguimento degli studi universitari livello master consecutivo in scienze mediche, medicina dentaria, medicina veterinaria, farmacia, chimica, biochimica, biologia, microbiologia o un ramo equivalente nel settore delle scienze della vita. [1] | ||||||
| I requisiti per la formazione, in particolare il numero minimo di crediti ECTS richiesti, sono pubblicati sul sito Internet dell'UFSP [2]. [3] | ||||||
| È ritenuto formazione superiore ai sensi dell'articolo 54 capoverso 2 OAMal il conseguimento di: | ||||||
| un diploma di «laboratorista medico con formazione professionale superiore», rilasciato da un'istituzione di formazione riconosciuta dalla Croce Rossa svizzera; | ||||||
| un diploma rilasciato da un'istituzione di formazione riconosciuta dalla Croce Rossa svizzera, recante il titolo «tecnico in analisi biomediche SSS con la formazione superiore»; | ||||||
| un certificato di equivalenza per capi laboratorio della Croce rossa svizzera; | ||||||
| un diploma federale quale «esperto in analisi biomediche e gestione di laboratorio» o un diploma riconosciuto equipollente. [4] | ||||||
| È ritenuto titolo di perfezionamento ai sensi dell'articolo 54 capoverso 3 lettera b OAMal quello in medicina di laboratorio nei settori ematologia, chimica clinica, immunologia clinica e microbiologia medica. [5] | ||||||
| ... [6] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFI del 2 dic. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 851). [2] www.ufsp.admin.ch Assicurazioni Assicurazione malattie Prestazioni e tariffe Elenco delle analisi (EA) Laboratori e capi di laboratorio ulteriori informazioni documenti criteri dell'UFSP [3] Introdotto dalla cifra I dell'O del DFI del 2 dic. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 851). [4] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFI del 16 mag. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1251). [5] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFI del 9 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4933). [6] Abrogato dalla cifra I dell'O del DFI del 4 apr. 2007, con effetto dal 1° apr. 2007 (RU 2007 1367). | ||||||
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RS 832.112.31 OPre Ordinanza del DFI del 29 settembre 1995 sulle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (Ordinanza sulle prestazioni, OPre) - Ordinanza sulle prestazioni Art. 42 Formazione e perfezionamento |
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| È ritenuto formazione universitaria ai sensi dell'articolo 54 capoversi 2 e 3 lettera a OAMal il conseguimento degli studi universitari livello master consecutivo in scienze mediche, medicina dentaria, medicina veterinaria, farmacia, chimica, biochimica, biologia, microbiologia o un ramo equivalente nel settore delle scienze della vita. [1] | ||||||
| I requisiti per la formazione, in particolare il numero minimo di crediti ECTS richiesti, sono pubblicati sul sito Internet dell'UFSP [2]. [3] | ||||||
| È ritenuto formazione superiore ai sensi dell'articolo 54 capoverso 2 OAMal il conseguimento di: | ||||||
| un diploma di «laboratorista medico con formazione professionale superiore», rilasciato da un'istituzione di formazione riconosciuta dalla Croce Rossa svizzera; | ||||||
| un diploma rilasciato da un'istituzione di formazione riconosciuta dalla Croce Rossa svizzera, recante il titolo «tecnico in analisi biomediche SSS con la formazione superiore»; | ||||||
| un certificato di equivalenza per capi laboratorio della Croce rossa svizzera; | ||||||
| un diploma federale quale «esperto in analisi biomediche e gestione di laboratorio» o un diploma riconosciuto equipollente. [4] | ||||||
| È ritenuto titolo di perfezionamento ai sensi dell'articolo 54 capoverso 3 lettera b OAMal quello in medicina di laboratorio nei settori ematologia, chimica clinica, immunologia clinica e microbiologia medica. [5] | ||||||
| ... [6] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFI del 2 dic. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 851). [2] www.ufsp.admin.ch Assicurazioni Assicurazione malattie Prestazioni e tariffe Elenco delle analisi (EA) Laboratori e capi di laboratorio ulteriori informazioni documenti criteri dell'UFSP [3] Introdotto dalla cifra I dell'O del DFI del 2 dic. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 851). [4] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFI del 16 mag. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1251). [5] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFI del 9 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4933). [6] Abrogato dalla cifra I dell'O del DFI del 4 apr. 2007, con effetto dal 1° apr. 2007 (RU 2007 1367). | ||||||
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RS 832.112.31 OPre Ordinanza del DFI del 29 settembre 1995 sulle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (Ordinanza sulle prestazioni, OPre) - Ordinanza sulle prestazioni Art. 42 Formazione e perfezionamento |
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| È ritenuto formazione universitaria ai sensi dell'articolo 54 capoversi 2 e 3 lettera a OAMal il conseguimento degli studi universitari livello master consecutivo in scienze mediche, medicina dentaria, medicina veterinaria, farmacia, chimica, biochimica, biologia, microbiologia o un ramo equivalente nel settore delle scienze della vita. [1] | ||||||
| I requisiti per la formazione, in particolare il numero minimo di crediti ECTS richiesti, sono pubblicati sul sito Internet dell'UFSP [2]. [3] | ||||||
| È ritenuto formazione superiore ai sensi dell'articolo 54 capoverso 2 OAMal il conseguimento di: | ||||||
| un diploma di «laboratorista medico con formazione professionale superiore», rilasciato da un'istituzione di formazione riconosciuta dalla Croce Rossa svizzera; | ||||||
| un diploma rilasciato da un'istituzione di formazione riconosciuta dalla Croce Rossa svizzera, recante il titolo «tecnico in analisi biomediche SSS con la formazione superiore»; | ||||||
| un certificato di equivalenza per capi laboratorio della Croce rossa svizzera; | ||||||
| un diploma federale quale «esperto in analisi biomediche e gestione di laboratorio» o un diploma riconosciuto equipollente. [4] | ||||||
| È ritenuto titolo di perfezionamento ai sensi dell'articolo 54 capoverso 3 lettera b OAMal quello in medicina di laboratorio nei settori ematologia, chimica clinica, immunologia clinica e microbiologia medica. [5] | ||||||
| ... [6] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFI del 2 dic. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 851). [2] www.ufsp.admin.ch Assicurazioni Assicurazione malattie Prestazioni e tariffe Elenco delle analisi (EA) Laboratori e capi di laboratorio ulteriori informazioni documenti criteri dell'UFSP [3] Introdotto dalla cifra I dell'O del DFI del 2 dic. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 851). [4] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFI del 16 mag. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1251). [5] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFI del 9 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4933). [6] Abrogato dalla cifra I dell'O del DFI del 4 apr. 2007, con effetto dal 1° apr. 2007 (RU 2007 1367). | ||||||
|
RS 832.112.31 OPre Ordinanza del DFI del 29 settembre 1995 sulle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (Ordinanza sulle prestazioni, OPre) - Ordinanza sulle prestazioni Art. 42 Formazione e perfezionamento |
||||||
| È ritenuto formazione universitaria ai sensi dell'articolo 54 capoversi 2 e 3 lettera a OAMal il conseguimento degli studi universitari livello master consecutivo in scienze mediche, medicina dentaria, medicina veterinaria, farmacia, chimica, biochimica, biologia, microbiologia o un ramo equivalente nel settore delle scienze della vita. [1] | ||||||
| I requisiti per la formazione, in particolare il numero minimo di crediti ECTS richiesti, sono pubblicati sul sito Internet dell'UFSP [2]. [3] | ||||||
| È ritenuto formazione superiore ai sensi dell'articolo 54 capoverso 2 OAMal il conseguimento di: | ||||||
| un diploma di «laboratorista medico con formazione professionale superiore», rilasciato da un'istituzione di formazione riconosciuta dalla Croce Rossa svizzera; | ||||||
| un diploma rilasciato da un'istituzione di formazione riconosciuta dalla Croce Rossa svizzera, recante il titolo «tecnico in analisi biomediche SSS con la formazione superiore»; | ||||||
| un certificato di equivalenza per capi laboratorio della Croce rossa svizzera; | ||||||
| un diploma federale quale «esperto in analisi biomediche e gestione di laboratorio» o un diploma riconosciuto equipollente. [4] | ||||||
| È ritenuto titolo di perfezionamento ai sensi dell'articolo 54 capoverso 3 lettera b OAMal quello in medicina di laboratorio nei settori ematologia, chimica clinica, immunologia clinica e microbiologia medica. [5] | ||||||
| ... [6] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFI del 2 dic. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 851). [2] www.ufsp.admin.ch Assicurazioni Assicurazione malattie Prestazioni e tariffe Elenco delle analisi (EA) Laboratori e capi di laboratorio ulteriori informazioni documenti criteri dell'UFSP [3] Introdotto dalla cifra I dell'O del DFI del 2 dic. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 851). [4] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFI del 16 mag. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1251). [5] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFI del 9 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4933). [6] Abrogato dalla cifra I dell'O del DFI del 4 apr. 2007, con effetto dal 1° apr. 2007 (RU 2007 1367). | ||||||
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RS 832.112.31 OPre Ordinanza del DFI del 29 settembre 1995 sulle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (Ordinanza sulle prestazioni, OPre) - Ordinanza sulle prestazioni Art. 42 Formazione e perfezionamento |
||||||
| È ritenuto formazione universitaria ai sensi dell'articolo 54 capoversi 2 e 3 lettera a OAMal il conseguimento degli studi universitari livello master consecutivo in scienze mediche, medicina dentaria, medicina veterinaria, farmacia, chimica, biochimica, biologia, microbiologia o un ramo equivalente nel settore delle scienze della vita. [1] | ||||||
| I requisiti per la formazione, in particolare il numero minimo di crediti ECTS richiesti, sono pubblicati sul sito Internet dell'UFSP [2]. [3] | ||||||
| È ritenuto formazione superiore ai sensi dell'articolo 54 capoverso 2 OAMal il conseguimento di: | ||||||
| un diploma di «laboratorista medico con formazione professionale superiore», rilasciato da un'istituzione di formazione riconosciuta dalla Croce Rossa svizzera; | ||||||
| un diploma rilasciato da un'istituzione di formazione riconosciuta dalla Croce Rossa svizzera, recante il titolo «tecnico in analisi biomediche SSS con la formazione superiore»; | ||||||
| un certificato di equivalenza per capi laboratorio della Croce rossa svizzera; | ||||||
| un diploma federale quale «esperto in analisi biomediche e gestione di laboratorio» o un diploma riconosciuto equipollente. [4] | ||||||
| È ritenuto titolo di perfezionamento ai sensi dell'articolo 54 capoverso 3 lettera b OAMal quello in medicina di laboratorio nei settori ematologia, chimica clinica, immunologia clinica e microbiologia medica. [5] | ||||||
| ... [6] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFI del 2 dic. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 851). [2] www.ufsp.admin.ch Assicurazioni Assicurazione malattie Prestazioni e tariffe Elenco delle analisi (EA) Laboratori e capi di laboratorio ulteriori informazioni documenti criteri dell'UFSP [3] Introdotto dalla cifra I dell'O del DFI del 2 dic. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 851). [4] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFI del 16 mag. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1251). [5] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFI del 9 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4933). [6] Abrogato dalla cifra I dell'O del DFI del 4 apr. 2007, con effetto dal 1° apr. 2007 (RU 2007 1367). | ||||||
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RS 832.112.31 OPre Ordinanza del DFI del 29 settembre 1995 sulle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (Ordinanza sulle prestazioni, OPre) - Ordinanza sulle prestazioni Art. 42 Formazione e perfezionamento |
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| È ritenuto formazione universitaria ai sensi dell'articolo 54 capoversi 2 e 3 lettera a OAMal il conseguimento degli studi universitari livello master consecutivo in scienze mediche, medicina dentaria, medicina veterinaria, farmacia, chimica, biochimica, biologia, microbiologia o un ramo equivalente nel settore delle scienze della vita. [1] | ||||||
| I requisiti per la formazione, in particolare il numero minimo di crediti ECTS richiesti, sono pubblicati sul sito Internet dell'UFSP [2]. [3] | ||||||
| È ritenuto formazione superiore ai sensi dell'articolo 54 capoverso 2 OAMal il conseguimento di: | ||||||
| un diploma di «laboratorista medico con formazione professionale superiore», rilasciato da un'istituzione di formazione riconosciuta dalla Croce Rossa svizzera; | ||||||
| un diploma rilasciato da un'istituzione di formazione riconosciuta dalla Croce Rossa svizzera, recante il titolo «tecnico in analisi biomediche SSS con la formazione superiore»; | ||||||
| un certificato di equivalenza per capi laboratorio della Croce rossa svizzera; | ||||||
| un diploma federale quale «esperto in analisi biomediche e gestione di laboratorio» o un diploma riconosciuto equipollente. [4] | ||||||
| È ritenuto titolo di perfezionamento ai sensi dell'articolo 54 capoverso 3 lettera b OAMal quello in medicina di laboratorio nei settori ematologia, chimica clinica, immunologia clinica e microbiologia medica. [5] | ||||||
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| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFI del 2 dic. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 851). [2] www.ufsp.admin.ch Assicurazioni Assicurazione malattie Prestazioni e tariffe Elenco delle analisi (EA) Laboratori e capi di laboratorio ulteriori informazioni documenti criteri dell'UFSP [3] Introdotto dalla cifra I dell'O del DFI del 2 dic. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 851). [4] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFI del 16 mag. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1251). [5] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFI del 9 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4933). [6] Abrogato dalla cifra I dell'O del DFI del 4 apr. 2007, con effetto dal 1° apr. 2007 (RU 2007 1367). | ||||||
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RS 832.112.31 OPre Ordinanza del DFI del 29 settembre 1995 sulle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (Ordinanza sulle prestazioni, OPre) - Ordinanza sulle prestazioni Art. 42 Formazione e perfezionamento |
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| È ritenuto formazione universitaria ai sensi dell'articolo 54 capoversi 2 e 3 lettera a OAMal il conseguimento degli studi universitari livello master consecutivo in scienze mediche, medicina dentaria, medicina veterinaria, farmacia, chimica, biochimica, biologia, microbiologia o un ramo equivalente nel settore delle scienze della vita. [1] | ||||||
| I requisiti per la formazione, in particolare il numero minimo di crediti ECTS richiesti, sono pubblicati sul sito Internet dell'UFSP [2]. [3] | ||||||
| È ritenuto formazione superiore ai sensi dell'articolo 54 capoverso 2 OAMal il conseguimento di: | ||||||
| un diploma di «laboratorista medico con formazione professionale superiore», rilasciato da un'istituzione di formazione riconosciuta dalla Croce Rossa svizzera; | ||||||
| un diploma rilasciato da un'istituzione di formazione riconosciuta dalla Croce Rossa svizzera, recante il titolo «tecnico in analisi biomediche SSS con la formazione superiore»; | ||||||
| un certificato di equivalenza per capi laboratorio della Croce rossa svizzera; | ||||||
| un diploma federale quale «esperto in analisi biomediche e gestione di laboratorio» o un diploma riconosciuto equipollente. [4] | ||||||
| È ritenuto titolo di perfezionamento ai sensi dell'articolo 54 capoverso 3 lettera b OAMal quello in medicina di laboratorio nei settori ematologia, chimica clinica, immunologia clinica e microbiologia medica. [5] | ||||||
| ... [6] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFI del 2 dic. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 851). [2] www.ufsp.admin.ch Assicurazioni Assicurazione malattie Prestazioni e tariffe Elenco delle analisi (EA) Laboratori e capi di laboratorio ulteriori informazioni documenti criteri dell'UFSP [3] Introdotto dalla cifra I dell'O del DFI del 2 dic. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 851). [4] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFI del 16 mag. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1251). [5] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFI del 9 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4933). [6] Abrogato dalla cifra I dell'O del DFI del 4 apr. 2007, con effetto dal 1° apr. 2007 (RU 2007 1367). | ||||||
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RS 832.112.31 OPre Ordinanza del DFI del 29 settembre 1995 sulle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (Ordinanza sulle prestazioni, OPre) - Ordinanza sulle prestazioni Art. 42 Formazione e perfezionamento |
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| È ritenuto formazione universitaria ai sensi dell'articolo 54 capoversi 2 e 3 lettera a OAMal il conseguimento degli studi universitari livello master consecutivo in scienze mediche, medicina dentaria, medicina veterinaria, farmacia, chimica, biochimica, biologia, microbiologia o un ramo equivalente nel settore delle scienze della vita. [1] | ||||||
| I requisiti per la formazione, in particolare il numero minimo di crediti ECTS richiesti, sono pubblicati sul sito Internet dell'UFSP [2]. [3] | ||||||
| È ritenuto formazione superiore ai sensi dell'articolo 54 capoverso 2 OAMal il conseguimento di: | ||||||
| un diploma di «laboratorista medico con formazione professionale superiore», rilasciato da un'istituzione di formazione riconosciuta dalla Croce Rossa svizzera; | ||||||
| un diploma rilasciato da un'istituzione di formazione riconosciuta dalla Croce Rossa svizzera, recante il titolo «tecnico in analisi biomediche SSS con la formazione superiore»; | ||||||
| un certificato di equivalenza per capi laboratorio della Croce rossa svizzera; | ||||||
| un diploma federale quale «esperto in analisi biomediche e gestione di laboratorio» o un diploma riconosciuto equipollente. [4] | ||||||
| È ritenuto titolo di perfezionamento ai sensi dell'articolo 54 capoverso 3 lettera b OAMal quello in medicina di laboratorio nei settori ematologia, chimica clinica, immunologia clinica e microbiologia medica. [5] | ||||||
| ... [6] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFI del 2 dic. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 851). [2] www.ufsp.admin.ch Assicurazioni Assicurazione malattie Prestazioni e tariffe Elenco delle analisi (EA) Laboratori e capi di laboratorio ulteriori informazioni documenti criteri dell'UFSP [3] Introdotto dalla cifra I dell'O del DFI del 2 dic. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 851). [4] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFI del 16 mag. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1251). [5] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFI del 9 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4933). [6] Abrogato dalla cifra I dell'O del DFI del 4 apr. 2007, con effetto dal 1° apr. 2007 (RU 2007 1367). | ||||||
|
RS 832.102 OAMal Ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie (OAMal) Art. 54 Condizioni [1] |
||||||
| È autorizzato come laboratorio: [2] | ||||||
| il laboratorio del gabinetto medico se:le analisi sono eseguite nell'ambito delle cure di base secondo l'articolo 62 capoverso 1 lettera a per il proprio bisogno,il risultato delle analisi è in linea di massima disponibile durante la consultazione (diagnosi in presenza del paziente),il laboratorio è parte del gabinetto del medico curante sia fisicamente sia giuridicamente,le analisi sono eseguite nel laboratorio del gabinetto medico o, per quelle designate separatamente secondo il numero 1, durante una visita a domicilio; | ||||||
| le analisi sono eseguite nell'ambito delle cure di base secondo l'articolo 62 capoverso 1 lettera a per il proprio bisogno, | ||||||
| il risultato delle analisi è in linea di massima disponibile durante la consultazione (diagnosi in presenza del paziente), | ||||||
| il laboratorio è parte del gabinetto del medico curante sia fisicamente sia giuridicamente, | ||||||
| le analisi sono eseguite nel laboratorio del gabinetto medico o, per quelle designate separatamente secondo il numero 1, durante una visita a domicilio; | ||||||
| il laboratorio d'ospedale per le analisi eseguite nell'ambito delle cure di base secondo l'articolo 62 capoverso 1 lettera a per il proprio bisogno; | ||||||
| l'officina del farmacista e il laboratorio d'ospedale per le analisi eseguite nell'ambito delle cure di base secondo l'articolo 62 capoverso 1 lettera a, su prescrizione di un altro fornitore di prestazioni. [4] | ||||||
| I laboratori d'ospedale che eseguono analisi per i propri bisogni dell'ospedale sono autorizzati se posti sotto la direzione di un medico, di un farmacista o di un responsabile con formazione universitaria in scienze naturali riconosciuta dal DFI oppure con congrua formazione superiore, pure riconosciuta dal DFI, nel campo dell'esecuzione di analisi. | ||||||
| I laboratori che, per mandato di un altro fornitore di prestazioni autorizzato, eseguono altre analisi oltre quelle attinenti all'ambito delle cure di base, sono autorizzati se: | ||||||
| sono posti sotto la direzione di un medico, di un farmacista o di un responsabile con formazione universitaria in scienze naturali, riconosciuta dal DFI; | ||||||
| il direttore ai sensi della lettera a attesta un titolo di perfezionamento in medicina di laboratorio rilasciato dall'Associazione «I laboratori medici della Svizzera» (FAMH) o ritenuto equipollente ad esso. | ||||||
| Per l'esecuzione di determinate analisi, il DFI può stabilire esigenze supplementari riguardo le installazioni, la qualifica e la formazione di perfezionamento della direzione e del personale di laboratorio. Può inoltre designare taluni istituti per l'esecuzione di determinate analisi e incaricarli dell'apprestamento dei registri di valutazione. | ||||||
| Per essere autorizzati conformemente ai capoversi 1-3, i laboratori devono dimostrare di adempiere i requisiti di qualità definiti nell'articolo 58g. [6] | ||||||
| Il DFI può emanare disposizioni d'esecuzione per il capoverso 1 lettera a. [7] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 giu. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 439). [2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 giu. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 439). [3] Introdotto dalla cifra I dell'O del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4523). [4] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 6 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3249). [5] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 9 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4927). [6] Introdotto dalla cifra I dell'O del 23 giu. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 439). [7] Introdotto dalla cifra I dell'O del 6 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3249). | ||||||
|
RS 832.112.31 OPre Ordinanza del DFI del 29 settembre 1995 sulle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (Ordinanza sulle prestazioni, OPre) - Ordinanza sulle prestazioni Art. 42 Formazione e perfezionamento |
||||||
| È ritenuto formazione universitaria ai sensi dell'articolo 54 capoversi 2 e 3 lettera a OAMal il conseguimento degli studi universitari livello master consecutivo in scienze mediche, medicina dentaria, medicina veterinaria, farmacia, chimica, biochimica, biologia, microbiologia o un ramo equivalente nel settore delle scienze della vita. [1] | ||||||
| I requisiti per la formazione, in particolare il numero minimo di crediti ECTS richiesti, sono pubblicati sul sito Internet dell'UFSP [2]. [3] | ||||||
| È ritenuto formazione superiore ai sensi dell'articolo 54 capoverso 2 OAMal il conseguimento di: | ||||||
| un diploma di «laboratorista medico con formazione professionale superiore», rilasciato da un'istituzione di formazione riconosciuta dalla Croce Rossa svizzera; | ||||||
| un diploma rilasciato da un'istituzione di formazione riconosciuta dalla Croce Rossa svizzera, recante il titolo «tecnico in analisi biomediche SSS con la formazione superiore»; | ||||||
| un certificato di equivalenza per capi laboratorio della Croce rossa svizzera; | ||||||
| un diploma federale quale «esperto in analisi biomediche e gestione di laboratorio» o un diploma riconosciuto equipollente. [4] | ||||||
| È ritenuto titolo di perfezionamento ai sensi dell'articolo 54 capoverso 3 lettera b OAMal quello in medicina di laboratorio nei settori ematologia, chimica clinica, immunologia clinica e microbiologia medica. [5] | ||||||
| ... [6] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFI del 2 dic. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 851). [2] www.ufsp.admin.ch Assicurazioni Assicurazione malattie Prestazioni e tariffe Elenco delle analisi (EA) Laboratori e capi di laboratorio ulteriori informazioni documenti criteri dell'UFSP [3] Introdotto dalla cifra I dell'O del DFI del 2 dic. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 851). [4] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFI del 16 mag. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1251). [5] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFI del 9 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4933). [6] Abrogato dalla cifra I dell'O del DFI del 4 apr. 2007, con effetto dal 1° apr. 2007 (RU 2007 1367). | ||||||
|
RI 0.142.112.681 ALC Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (con allegati, protocolli e atto finale) Art. 9 Diplomi, certificati e altri titoli |
||||||
| Per agevolare ai cittadini degli Stati membri della Comunità europea e della Svizzera l'accesso alle attività dipendenti e autonome e il loro esercizio, nonché la prestazione di servizi, le parti contraenti adottano, conformemente all'allegato III, le misure necessarie per quanto riguarda il riconoscimento reciproco dei diplomi, dei certificati e di altri titoli e il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative delle parti contraenti in materia di accesso alle attività dipendenti e autonome e dell'esercizio di queste, nonché di prestazione di servizi. | ||||||
|
RI 0.142.112.681 ALC Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (con allegati, protocolli e atto finale) Art. 2 Non discriminazione |
||||||
| In conformità delle disposizioni degli allegati I, II e III del presente Accordo, i cittadini di una parte contraente che soggiornano legalmente sul territorio di un'altra parte contraente non sono oggetto, nell'applicazione di dette disposizioni, di alcuna discriminazione fondata sulla nazionalità. | ||||||
|
RS 832.102 OAMal Ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie (OAMal) Art. 54 Condizioni [1] |
||||||
| È autorizzato come laboratorio: [2] | ||||||
| il laboratorio del gabinetto medico se:le analisi sono eseguite nell'ambito delle cure di base secondo l'articolo 62 capoverso 1 lettera a per il proprio bisogno,il risultato delle analisi è in linea di massima disponibile durante la consultazione (diagnosi in presenza del paziente),il laboratorio è parte del gabinetto del medico curante sia fisicamente sia giuridicamente,le analisi sono eseguite nel laboratorio del gabinetto medico o, per quelle designate separatamente secondo il numero 1, durante una visita a domicilio; | ||||||
| le analisi sono eseguite nell'ambito delle cure di base secondo l'articolo 62 capoverso 1 lettera a per il proprio bisogno, | ||||||
| il risultato delle analisi è in linea di massima disponibile durante la consultazione (diagnosi in presenza del paziente), | ||||||
| il laboratorio è parte del gabinetto del medico curante sia fisicamente sia giuridicamente, | ||||||
| le analisi sono eseguite nel laboratorio del gabinetto medico o, per quelle designate separatamente secondo il numero 1, durante una visita a domicilio; | ||||||
| il laboratorio d'ospedale per le analisi eseguite nell'ambito delle cure di base secondo l'articolo 62 capoverso 1 lettera a per il proprio bisogno; | ||||||
| l'officina del farmacista e il laboratorio d'ospedale per le analisi eseguite nell'ambito delle cure di base secondo l'articolo 62 capoverso 1 lettera a, su prescrizione di un altro fornitore di prestazioni. [4] | ||||||
| I laboratori d'ospedale che eseguono analisi per i propri bisogni dell'ospedale sono autorizzati se posti sotto la direzione di un medico, di un farmacista o di un responsabile con formazione universitaria in scienze naturali riconosciuta dal DFI oppure con congrua formazione superiore, pure riconosciuta dal DFI, nel campo dell'esecuzione di analisi. | ||||||
| I laboratori che, per mandato di un altro fornitore di prestazioni autorizzato, eseguono altre analisi oltre quelle attinenti all'ambito delle cure di base, sono autorizzati se: | ||||||
| sono posti sotto la direzione di un medico, di un farmacista o di un responsabile con formazione universitaria in scienze naturali, riconosciuta dal DFI; | ||||||
| il direttore ai sensi della lettera a attesta un titolo di perfezionamento in medicina di laboratorio rilasciato dall'Associazione «I laboratori medici della Svizzera» (FAMH) o ritenuto equipollente ad esso. | ||||||
| Per l'esecuzione di determinate analisi, il DFI può stabilire esigenze supplementari riguardo le installazioni, la qualifica e la formazione di perfezionamento della direzione e del personale di laboratorio. Può inoltre designare taluni istituti per l'esecuzione di determinate analisi e incaricarli dell'apprestamento dei registri di valutazione. | ||||||
| Per essere autorizzati conformemente ai capoversi 1-3, i laboratori devono dimostrare di adempiere i requisiti di qualità definiti nell'articolo 58g. [6] | ||||||
| Il DFI può emanare disposizioni d'esecuzione per il capoverso 1 lettera a. [7] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 giu. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 439). [2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 giu. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 439). [3] Introdotto dalla cifra I dell'O del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4523). [4] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 6 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3249). [5] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 9 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4927). [6] Introdotto dalla cifra I dell'O del 23 giu. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 439). [7] Introdotto dalla cifra I dell'O del 6 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3249). | ||||||
|
RI 0.142.112.681 ALC Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (con allegati, protocolli e atto finale) Art. 1 Obiettivo |
||||||
| Il presente Accordo a favore dei cittadini degli Stati membri della Comunità europea e della Svizzera si prefigge di: | ||||||
| conferire un diritto di ingresso, di soggiorno e di accesso a un'attività economica dipendente, un diritto di stabilimento quale lavoratore autonomo e il diritto di rimanere sul territorio delle parti contraenti; | ||||||
| agevolare la prestazione di servizi sul territorio delle parti contraenti, segnatamente liberalizzare la prestazione di servizi di breve durata; | ||||||
| conferire un diritto di ingresso e di soggiorno, sul territorio delle parti contraenti, alle persone che non svolgono un'attività economica nel paese ospitante; | ||||||
| garantire le stesse condizioni di vita, di occupazione e di lavoro di cui godono i cittadini nazionali. | ||||||
|
RI 0.142.112.681 ALC Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (con allegati, protocolli e atto finale) Art. 9 Diplomi, certificati e altri titoli |
||||||
| Per agevolare ai cittadini degli Stati membri della Comunità europea e della Svizzera l'accesso alle attività dipendenti e autonome e il loro esercizio, nonché la prestazione di servizi, le parti contraenti adottano, conformemente all'allegato III, le misure necessarie per quanto riguarda il riconoscimento reciproco dei diplomi, dei certificati e di altri titoli e il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative delle parti contraenti in materia di accesso alle attività dipendenti e autonome e dell'esercizio di queste, nonché di prestazione di servizi. | ||||||
|
RI 0.142.112.681 ALC Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (con allegati, protocolli e atto finale) Art. 15 Allegati e protocolli |
||||||
| Gli allegati e i protocolli del presente Accordo ne costituiscono parte integrante. L'atto finale contiene le dichiarazioni. | ||||||
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RI 0.142.112.681 ALC Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (con allegati, protocolli e atto finale) Art. 9 Diplomi, certificati e altri titoli |
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| Per agevolare ai cittadini degli Stati membri della Comunità europea e della Svizzera l'accesso alle attività dipendenti e autonome e il loro esercizio, nonché la prestazione di servizi, le parti contraenti adottano, conformemente all'allegato III, le misure necessarie per quanto riguarda il riconoscimento reciproco dei diplomi, dei certificati e di altri titoli e il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative delle parti contraenti in materia di accesso alle attività dipendenti e autonome e dell'esercizio di queste, nonché di prestazione di servizi. | ||||||
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RI 0.142.112.681 ALC Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (con allegati, protocolli e atto finale) Art. 9 Diplomi, certificati e altri titoli |
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| Per agevolare ai cittadini degli Stati membri della Comunità europea e della Svizzera l'accesso alle attività dipendenti e autonome e il loro esercizio, nonché la prestazione di servizi, le parti contraenti adottano, conformemente all'allegato III, le misure necessarie per quanto riguarda il riconoscimento reciproco dei diplomi, dei certificati e di altri titoli e il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative delle parti contraenti in materia di accesso alle attività dipendenti e autonome e dell'esercizio di queste, nonché di prestazione di servizi. | ||||||
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RI 0.142.112.681 ALC Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (con allegati, protocolli e atto finale) Art. 9 Diplomi, certificati e altri titoli |
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| Per agevolare ai cittadini degli Stati membri della Comunità europea e della Svizzera l'accesso alle attività dipendenti e autonome e il loro esercizio, nonché la prestazione di servizi, le parti contraenti adottano, conformemente all'allegato III, le misure necessarie per quanto riguarda il riconoscimento reciproco dei diplomi, dei certificati e di altri titoli e il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative delle parti contraenti in materia di accesso alle attività dipendenti e autonome e dell'esercizio di queste, nonché di prestazione di servizi. | ||||||
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RI 0.142.112.681 ALC Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (con allegati, protocolli e atto finale) Art. 9 Diplomi, certificati e altri titoli |
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| Per agevolare ai cittadini degli Stati membri della Comunità europea e della Svizzera l'accesso alle attività dipendenti e autonome e il loro esercizio, nonché la prestazione di servizi, le parti contraenti adottano, conformemente all'allegato III, le misure necessarie per quanto riguarda il riconoscimento reciproco dei diplomi, dei certificati e di altri titoli e il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative delle parti contraenti in materia di accesso alle attività dipendenti e autonome e dell'esercizio di queste, nonché di prestazione di servizi. | ||||||
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RI 0.142.112.681 ALC Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (con allegati, protocolli e atto finale) Art. 9 Diplomi, certificati e altri titoli |
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| Per agevolare ai cittadini degli Stati membri della Comunità europea e della Svizzera l'accesso alle attività dipendenti e autonome e il loro esercizio, nonché la prestazione di servizi, le parti contraenti adottano, conformemente all'allegato III, le misure necessarie per quanto riguarda il riconoscimento reciproco dei diplomi, dei certificati e di altri titoli e il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative delle parti contraenti in materia di accesso alle attività dipendenti e autonome e dell'esercizio di queste, nonché di prestazione di servizi. | ||||||
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RI 0.142.112.681 ALC Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (con allegati, protocolli e atto finale) Art. 9 Diplomi, certificati e altri titoli |
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| Per agevolare ai cittadini degli Stati membri della Comunità europea e della Svizzera l'accesso alle attività dipendenti e autonome e il loro esercizio, nonché la prestazione di servizi, le parti contraenti adottano, conformemente all'allegato III, le misure necessarie per quanto riguarda il riconoscimento reciproco dei diplomi, dei certificati e di altri titoli e il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative delle parti contraenti in materia di accesso alle attività dipendenti e autonome e dell'esercizio di queste, nonché di prestazione di servizi. | ||||||
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RS 832.102 OAMal Ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie (OAMal) Art. 54 Condizioni [1] |
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| È autorizzato come laboratorio: [2] | ||||||
| il laboratorio del gabinetto medico se:le analisi sono eseguite nell'ambito delle cure di base secondo l'articolo 62 capoverso 1 lettera a per il proprio bisogno,il risultato delle analisi è in linea di massima disponibile durante la consultazione (diagnosi in presenza del paziente),il laboratorio è parte del gabinetto del medico curante sia fisicamente sia giuridicamente,le analisi sono eseguite nel laboratorio del gabinetto medico o, per quelle designate separatamente secondo il numero 1, durante una visita a domicilio; | ||||||
| le analisi sono eseguite nell'ambito delle cure di base secondo l'articolo 62 capoverso 1 lettera a per il proprio bisogno, | ||||||
| il risultato delle analisi è in linea di massima disponibile durante la consultazione (diagnosi in presenza del paziente), | ||||||
| il laboratorio è parte del gabinetto del medico curante sia fisicamente sia giuridicamente, | ||||||
| le analisi sono eseguite nel laboratorio del gabinetto medico o, per quelle designate separatamente secondo il numero 1, durante una visita a domicilio; | ||||||
| il laboratorio d'ospedale per le analisi eseguite nell'ambito delle cure di base secondo l'articolo 62 capoverso 1 lettera a per il proprio bisogno; | ||||||
| l'officina del farmacista e il laboratorio d'ospedale per le analisi eseguite nell'ambito delle cure di base secondo l'articolo 62 capoverso 1 lettera a, su prescrizione di un altro fornitore di prestazioni. [4] | ||||||
| I laboratori d'ospedale che eseguono analisi per i propri bisogni dell'ospedale sono autorizzati se posti sotto la direzione di un medico, di un farmacista o di un responsabile con formazione universitaria in scienze naturali riconosciuta dal DFI oppure con congrua formazione superiore, pure riconosciuta dal DFI, nel campo dell'esecuzione di analisi. | ||||||
| I laboratori che, per mandato di un altro fornitore di prestazioni autorizzato, eseguono altre analisi oltre quelle attinenti all'ambito delle cure di base, sono autorizzati se: | ||||||
| sono posti sotto la direzione di un medico, di un farmacista o di un responsabile con formazione universitaria in scienze naturali, riconosciuta dal DFI; | ||||||
| il direttore ai sensi della lettera a attesta un titolo di perfezionamento in medicina di laboratorio rilasciato dall'Associazione «I laboratori medici della Svizzera» (FAMH) o ritenuto equipollente ad esso. | ||||||
| Per l'esecuzione di determinate analisi, il DFI può stabilire esigenze supplementari riguardo le installazioni, la qualifica e la formazione di perfezionamento della direzione e del personale di laboratorio. Può inoltre designare taluni istituti per l'esecuzione di determinate analisi e incaricarli dell'apprestamento dei registri di valutazione. | ||||||
| Per essere autorizzati conformemente ai capoversi 1-3, i laboratori devono dimostrare di adempiere i requisiti di qualità definiti nell'articolo 58g. [6] | ||||||
| Il DFI può emanare disposizioni d'esecuzione per il capoverso 1 lettera a. [7] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 giu. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 439). [2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 giu. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 439). [3] Introdotto dalla cifra I dell'O del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4523). [4] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 6 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3249). [5] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 9 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4927). [6] Introdotto dalla cifra I dell'O del 23 giu. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 439). [7] Introdotto dalla cifra I dell'O del 6 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3249). | ||||||
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RS 832.102 OAMal Ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie (OAMal) Art. 38 Medici |
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| I medici sono autorizzati se adempiono le condizioni seguenti, oltre a quelle previste dall'articolo 37 capoversi 1 e 3 LAMal: | ||||||
| disporre di un'autorizzazione cantonale a esercitare conformemente all'articolo 34 della legge federale del 23 giugno 2006 [1] sulle professioni mediche (LPMed); | ||||||
| essere titolari di un titolo di perfezionamento federale nel campo di specializzazione ai sensi della LPMed che è oggetto della domanda di autorizzazione; | ||||||
| dimostrare che adempiono i requisiti di qualità definiti nell'articolo 58g. | ||||||
| Sono fatte salve le limitazioni cantonali relative al numero di medici autorizzati (art. 55a LAMal). | ||||||
| Si reputa che dispongano delle competenze linguistiche necessarie ai sensi dell'articolo 37 capoverso 1 LAMal i medici che, nella lingua della regione nella quale esercitano la loro professione, sono in grado di: | ||||||
| comprendere i punti essenziali di testi complessi su temi concreti o astratti e di coglierne i significati impliciti; | ||||||
| esprimersi in modo spontaneo e fluente, senza dover cercare a lungo le parole; | ||||||
| utilizzare la lingua in modo efficace e flessibile ed esprimersi su temi complessi in maniera chiara e strutturata. | ||||||
| [1] RS 811.11 | ||||||
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RS 832.102 OAMal Ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie (OAMal) Art. 54 Condizioni [1] |
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| È autorizzato come laboratorio: [2] | ||||||
| il laboratorio del gabinetto medico se:le analisi sono eseguite nell'ambito delle cure di base secondo l'articolo 62 capoverso 1 lettera a per il proprio bisogno,il risultato delle analisi è in linea di massima disponibile durante la consultazione (diagnosi in presenza del paziente),il laboratorio è parte del gabinetto del medico curante sia fisicamente sia giuridicamente,le analisi sono eseguite nel laboratorio del gabinetto medico o, per quelle designate separatamente secondo il numero 1, durante una visita a domicilio; | ||||||
| le analisi sono eseguite nell'ambito delle cure di base secondo l'articolo 62 capoverso 1 lettera a per il proprio bisogno, | ||||||
| il risultato delle analisi è in linea di massima disponibile durante la consultazione (diagnosi in presenza del paziente), | ||||||
| il laboratorio è parte del gabinetto del medico curante sia fisicamente sia giuridicamente, | ||||||
| le analisi sono eseguite nel laboratorio del gabinetto medico o, per quelle designate separatamente secondo il numero 1, durante una visita a domicilio; | ||||||
| il laboratorio d'ospedale per le analisi eseguite nell'ambito delle cure di base secondo l'articolo 62 capoverso 1 lettera a per il proprio bisogno; | ||||||
| l'officina del farmacista e il laboratorio d'ospedale per le analisi eseguite nell'ambito delle cure di base secondo l'articolo 62 capoverso 1 lettera a, su prescrizione di un altro fornitore di prestazioni. [4] | ||||||
| I laboratori d'ospedale che eseguono analisi per i propri bisogni dell'ospedale sono autorizzati se posti sotto la direzione di un medico, di un farmacista o di un responsabile con formazione universitaria in scienze naturali riconosciuta dal DFI oppure con congrua formazione superiore, pure riconosciuta dal DFI, nel campo dell'esecuzione di analisi. | ||||||
| I laboratori che, per mandato di un altro fornitore di prestazioni autorizzato, eseguono altre analisi oltre quelle attinenti all'ambito delle cure di base, sono autorizzati se: | ||||||
| sono posti sotto la direzione di un medico, di un farmacista o di un responsabile con formazione universitaria in scienze naturali, riconosciuta dal DFI; | ||||||
| il direttore ai sensi della lettera a attesta un titolo di perfezionamento in medicina di laboratorio rilasciato dall'Associazione «I laboratori medici della Svizzera» (FAMH) o ritenuto equipollente ad esso. | ||||||
| Per l'esecuzione di determinate analisi, il DFI può stabilire esigenze supplementari riguardo le installazioni, la qualifica e la formazione di perfezionamento della direzione e del personale di laboratorio. Può inoltre designare taluni istituti per l'esecuzione di determinate analisi e incaricarli dell'apprestamento dei registri di valutazione. | ||||||
| Per essere autorizzati conformemente ai capoversi 1-3, i laboratori devono dimostrare di adempiere i requisiti di qualità definiti nell'articolo 58g. [6] | ||||||
| Il DFI può emanare disposizioni d'esecuzione per il capoverso 1 lettera a. [7] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 giu. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 439). [2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 giu. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 439). [3] Introdotto dalla cifra I dell'O del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4523). [4] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 6 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3249). [5] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 9 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4927). [6] Introdotto dalla cifra I dell'O del 23 giu. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 439). [7] Introdotto dalla cifra I dell'O del 6 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3249). | ||||||
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RS 832.102 OAMal Ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie (OAMal) Art. 54 Condizioni [1] |
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| È autorizzato come laboratorio: [2] | ||||||
| il laboratorio del gabinetto medico se:le analisi sono eseguite nell'ambito delle cure di base secondo l'articolo 62 capoverso 1 lettera a per il proprio bisogno,il risultato delle analisi è in linea di massima disponibile durante la consultazione (diagnosi in presenza del paziente),il laboratorio è parte del gabinetto del medico curante sia fisicamente sia giuridicamente,le analisi sono eseguite nel laboratorio del gabinetto medico o, per quelle designate separatamente secondo il numero 1, durante una visita a domicilio; | ||||||
| le analisi sono eseguite nell'ambito delle cure di base secondo l'articolo 62 capoverso 1 lettera a per il proprio bisogno, | ||||||
| il risultato delle analisi è in linea di massima disponibile durante la consultazione (diagnosi in presenza del paziente), | ||||||
| il laboratorio è parte del gabinetto del medico curante sia fisicamente sia giuridicamente, | ||||||
| le analisi sono eseguite nel laboratorio del gabinetto medico o, per quelle designate separatamente secondo il numero 1, durante una visita a domicilio; | ||||||
| il laboratorio d'ospedale per le analisi eseguite nell'ambito delle cure di base secondo l'articolo 62 capoverso 1 lettera a per il proprio bisogno; | ||||||
| l'officina del farmacista e il laboratorio d'ospedale per le analisi eseguite nell'ambito delle cure di base secondo l'articolo 62 capoverso 1 lettera a, su prescrizione di un altro fornitore di prestazioni. [4] | ||||||
| I laboratori d'ospedale che eseguono analisi per i propri bisogni dell'ospedale sono autorizzati se posti sotto la direzione di un medico, di un farmacista o di un responsabile con formazione universitaria in scienze naturali riconosciuta dal DFI oppure con congrua formazione superiore, pure riconosciuta dal DFI, nel campo dell'esecuzione di analisi. | ||||||
| I laboratori che, per mandato di un altro fornitore di prestazioni autorizzato, eseguono altre analisi oltre quelle attinenti all'ambito delle cure di base, sono autorizzati se: | ||||||
| sono posti sotto la direzione di un medico, di un farmacista o di un responsabile con formazione universitaria in scienze naturali, riconosciuta dal DFI; | ||||||
| il direttore ai sensi della lettera a attesta un titolo di perfezionamento in medicina di laboratorio rilasciato dall'Associazione «I laboratori medici della Svizzera» (FAMH) o ritenuto equipollente ad esso. | ||||||
| Per l'esecuzione di determinate analisi, il DFI può stabilire esigenze supplementari riguardo le installazioni, la qualifica e la formazione di perfezionamento della direzione e del personale di laboratorio. Può inoltre designare taluni istituti per l'esecuzione di determinate analisi e incaricarli dell'apprestamento dei registri di valutazione. | ||||||
| Per essere autorizzati conformemente ai capoversi 1-3, i laboratori devono dimostrare di adempiere i requisiti di qualità definiti nell'articolo 58g. [6] | ||||||
| Il DFI può emanare disposizioni d'esecuzione per il capoverso 1 lettera a. [7] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 giu. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 439). [2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 giu. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 439). [3] Introdotto dalla cifra I dell'O del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4523). [4] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 6 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3249). [5] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 9 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4927). [6] Introdotto dalla cifra I dell'O del 23 giu. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 439). [7] Introdotto dalla cifra I dell'O del 6 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3249). | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 60 |
||||||
| Le associazioni che si propongono un fine politico, religioso, scientifico, artistico, benèfico o ricreativo, od altro fine non economico, conseguono la personalità tosto che la volontà di costruire una corporazione risulti dagli statuti. | ||||||
| Gli statuti devono essere stesi in forma scritta e contenere le necessarie disposizioni circa il fine, i mezzi e gli organi dell'associazione. | ||||||
|
RS 832.112.31 OPre Ordinanza del DFI del 29 settembre 1995 sulle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (Ordinanza sulle prestazioni, OPre) - Ordinanza sulle prestazioni Art. 42 Formazione e perfezionamento |
||||||
| È ritenuto formazione universitaria ai sensi dell'articolo 54 capoversi 2 e 3 lettera a OAMal il conseguimento degli studi universitari livello master consecutivo in scienze mediche, medicina dentaria, medicina veterinaria, farmacia, chimica, biochimica, biologia, microbiologia o un ramo equivalente nel settore delle scienze della vita. [1] | ||||||
| I requisiti per la formazione, in particolare il numero minimo di crediti ECTS richiesti, sono pubblicati sul sito Internet dell'UFSP [2]. [3] | ||||||
| È ritenuto formazione superiore ai sensi dell'articolo 54 capoverso 2 OAMal il conseguimento di: | ||||||
| un diploma di «laboratorista medico con formazione professionale superiore», rilasciato da un'istituzione di formazione riconosciuta dalla Croce Rossa svizzera; | ||||||
| un diploma rilasciato da un'istituzione di formazione riconosciuta dalla Croce Rossa svizzera, recante il titolo «tecnico in analisi biomediche SSS con la formazione superiore»; | ||||||
| un certificato di equivalenza per capi laboratorio della Croce rossa svizzera; | ||||||
| un diploma federale quale «esperto in analisi biomediche e gestione di laboratorio» o un diploma riconosciuto equipollente. [4] | ||||||
| È ritenuto titolo di perfezionamento ai sensi dell'articolo 54 capoverso 3 lettera b OAMal quello in medicina di laboratorio nei settori ematologia, chimica clinica, immunologia clinica e microbiologia medica. [5] | ||||||
| ... [6] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFI del 2 dic. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 851). [2] www.ufsp.admin.ch Assicurazioni Assicurazione malattie Prestazioni e tariffe Elenco delle analisi (EA) Laboratori e capi di laboratorio ulteriori informazioni documenti criteri dell'UFSP [3] Introdotto dalla cifra I dell'O del DFI del 2 dic. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 851). [4] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFI del 16 mag. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1251). [5] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFI del 9 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4933). [6] Abrogato dalla cifra I dell'O del DFI del 4 apr. 2007, con effetto dal 1° apr. 2007 (RU 2007 1367). | ||||||
|
RI 0.142.112.681 ALC Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (con allegati, protocolli e atto finale) Art. 2 Non discriminazione |
||||||
| In conformità delle disposizioni degli allegati I, II e III del presente Accordo, i cittadini di una parte contraente che soggiornano legalmente sul territorio di un'altra parte contraente non sono oggetto, nell'applicazione di dette disposizioni, di alcuna discriminazione fondata sulla nazionalità. | ||||||
|
RI 0.142.112.681 ALC Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (con allegati, protocolli e atto finale) Art. 2 Non discriminazione |
||||||
| In conformità delle disposizioni degli allegati I, II e III del presente Accordo, i cittadini di una parte contraente che soggiornano legalmente sul territorio di un'altra parte contraente non sono oggetto, nell'applicazione di dette disposizioni, di alcuna discriminazione fondata sulla nazionalità. | ||||||
|
RI 0.142.112.681 ALC Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (con allegati, protocolli e atto finale) Art. 2 Non discriminazione |
||||||
| In conformità delle disposizioni degli allegati I, II e III del presente Accordo, i cittadini di una parte contraente che soggiornano legalmente sul territorio di un'altra parte contraente non sono oggetto, nell'applicazione di dette disposizioni, di alcuna discriminazione fondata sulla nazionalità. | ||||||
|
RI 0.142.112.681 ALC Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (con allegati, protocolli e atto finale) Art. 2 Non discriminazione |
||||||
| In conformità delle disposizioni degli allegati I, II e III del presente Accordo, i cittadini di una parte contraente che soggiornano legalmente sul territorio di un'altra parte contraente non sono oggetto, nell'applicazione di dette disposizioni, di alcuna discriminazione fondata sulla nazionalità. | ||||||
|
RI 0.142.112.681 ALC Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (con allegati, protocolli e atto finale) Art. 2 Non discriminazione |
||||||
| In conformità delle disposizioni degli allegati I, II e III del presente Accordo, i cittadini di una parte contraente che soggiornano legalmente sul territorio di un'altra parte contraente non sono oggetto, nell'applicazione di dette disposizioni, di alcuna discriminazione fondata sulla nazionalità. | ||||||
|
RI 0.142.112.681 ALC Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (con allegati, protocolli e atto finale) Art. 2 Non discriminazione |
||||||
| In conformità delle disposizioni degli allegati I, II e III del presente Accordo, i cittadini di una parte contraente che soggiornano legalmente sul territorio di un'altra parte contraente non sono oggetto, nell'applicazione di dette disposizioni, di alcuna discriminazione fondata sulla nazionalità. | ||||||
|
RI 0.142.112.681 ALC Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (con allegati, protocolli e atto finale) Art. 16 Riferimento al diritto comunitario |
||||||
| Per conseguire gli obiettivi definiti dal presente Accordo, le parti contraenti prendono tutte le misure necessarie affinché nelle loro relazioni siano applicati diritti e obblighi equivalenti a quelli contenuti negli atti giuridici della Comunità europea ai quali viene fatto riferimento. | ||||||
| Nella misura in cui l'applicazione del presente Accordo implica nozioni di diritto comunitario, si terrà conto della giurisprudenza pertinente della Corte di giustizia delle Comunità europee precedente alla data della sua firma. La giurisprudenza della Corte successiva alla firma del presente Accordo verrà comunicata alla Svizzera. Per garantire il corretto funzionamento dell'Accordo, il Comitato misto determina, su richiesta di una delle parti contraenti, le implicazioni di tale giurisprudenza. | ||||||
|
RS 832.112.31 OPre Ordinanza del DFI del 29 settembre 1995 sulle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (Ordinanza sulle prestazioni, OPre) - Ordinanza sulle prestazioni Art. 42 Formazione e perfezionamento |
||||||
| È ritenuto formazione universitaria ai sensi dell'articolo 54 capoversi 2 e 3 lettera a OAMal il conseguimento degli studi universitari livello master consecutivo in scienze mediche, medicina dentaria, medicina veterinaria, farmacia, chimica, biochimica, biologia, microbiologia o un ramo equivalente nel settore delle scienze della vita. [1] | ||||||
| I requisiti per la formazione, in particolare il numero minimo di crediti ECTS richiesti, sono pubblicati sul sito Internet dell'UFSP [2]. [3] | ||||||
| È ritenuto formazione superiore ai sensi dell'articolo 54 capoverso 2 OAMal il conseguimento di: | ||||||
| un diploma di «laboratorista medico con formazione professionale superiore», rilasciato da un'istituzione di formazione riconosciuta dalla Croce Rossa svizzera; | ||||||
| un diploma rilasciato da un'istituzione di formazione riconosciuta dalla Croce Rossa svizzera, recante il titolo «tecnico in analisi biomediche SSS con la formazione superiore»; | ||||||
| un certificato di equivalenza per capi laboratorio della Croce rossa svizzera; | ||||||
| un diploma federale quale «esperto in analisi biomediche e gestione di laboratorio» o un diploma riconosciuto equipollente. [4] | ||||||
| È ritenuto titolo di perfezionamento ai sensi dell'articolo 54 capoverso 3 lettera b OAMal quello in medicina di laboratorio nei settori ematologia, chimica clinica, immunologia clinica e microbiologia medica. [5] | ||||||
| ... [6] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFI del 2 dic. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 851). [2] www.ufsp.admin.ch Assicurazioni Assicurazione malattie Prestazioni e tariffe Elenco delle analisi (EA) Laboratori e capi di laboratorio ulteriori informazioni documenti criteri dell'UFSP [3] Introdotto dalla cifra I dell'O del DFI del 2 dic. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 851). [4] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFI del 16 mag. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1251). [5] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFI del 9 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4933). [6] Abrogato dalla cifra I dell'O del DFI del 4 apr. 2007, con effetto dal 1° apr. 2007 (RU 2007 1367). | ||||||
|
RS 832.10 LAMal Legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal) Art. 35 Tipi di fornitori di prestazioni [1] |
||||||
| ... [2] | ||||||
| Sono fornitori di prestazioni: | ||||||
| i medici; | ||||||
| i farmacisti; | ||||||
| i chiropratici; | ||||||
| le levatrici; | ||||||
| gli infermieri e le organizzazioni che impiegano infermieri; | ||||||
| le persone dispensanti cure previa prescrizione o indicazione medica e le organizzazioni che le occupano; | ||||||
| i laboratori; | ||||||
| i centri di consegna di mezzi ed apparecchi diagnostici e terapeutici; | ||||||
| gli ospedali; | ||||||
| le case per partorienti; | ||||||
| le case di cura; | ||||||
| gli stabilimenti di cura balneare; | ||||||
| le imprese di trasporto e di salvataggio; | ||||||
| gli istituti che dispensano cure ambulatoriali effettuate da medici. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Autorizzazione dei fornitori di prestazioni), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 413; FF 2018 2635). [2] Abrogato dalla cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Autorizzazione dei fornitori di prestazioni), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 413; FF 2018 2635). [3] Introdotta dall'all. n. 4 della LF del 16 dic. 2022 sulla promozione della formazione in cure infermieristiche, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 212; FF 2022 1498). [4] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 21 dic. 2007 (Finanziamento ospedaliero), in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 2049; FF 2004 4903). [5] Introdotta dalla cifra I della LF del 24 mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2305; FF 1999 687). [6] Introdotta dalla cifra I della LF del 24 mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2305; FF 1999 687). | ||||||
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RS 832.102 OAMal Ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie (OAMal) Art. 54 Condizioni [1] |
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| È autorizzato come laboratorio: [2] | ||||||
| il laboratorio del gabinetto medico se:le analisi sono eseguite nell'ambito delle cure di base secondo l'articolo 62 capoverso 1 lettera a per il proprio bisogno,il risultato delle analisi è in linea di massima disponibile durante la consultazione (diagnosi in presenza del paziente),il laboratorio è parte del gabinetto del medico curante sia fisicamente sia giuridicamente,le analisi sono eseguite nel laboratorio del gabinetto medico o, per quelle designate separatamente secondo il numero 1, durante una visita a domicilio; | ||||||
| le analisi sono eseguite nell'ambito delle cure di base secondo l'articolo 62 capoverso 1 lettera a per il proprio bisogno, | ||||||
| il risultato delle analisi è in linea di massima disponibile durante la consultazione (diagnosi in presenza del paziente), | ||||||
| il laboratorio è parte del gabinetto del medico curante sia fisicamente sia giuridicamente, | ||||||
| le analisi sono eseguite nel laboratorio del gabinetto medico o, per quelle designate separatamente secondo il numero 1, durante una visita a domicilio; | ||||||
| il laboratorio d'ospedale per le analisi eseguite nell'ambito delle cure di base secondo l'articolo 62 capoverso 1 lettera a per il proprio bisogno; | ||||||
| l'officina del farmacista e il laboratorio d'ospedale per le analisi eseguite nell'ambito delle cure di base secondo l'articolo 62 capoverso 1 lettera a, su prescrizione di un altro fornitore di prestazioni. [4] | ||||||
| I laboratori d'ospedale che eseguono analisi per i propri bisogni dell'ospedale sono autorizzati se posti sotto la direzione di un medico, di un farmacista o di un responsabile con formazione universitaria in scienze naturali riconosciuta dal DFI oppure con congrua formazione superiore, pure riconosciuta dal DFI, nel campo dell'esecuzione di analisi. | ||||||
| I laboratori che, per mandato di un altro fornitore di prestazioni autorizzato, eseguono altre analisi oltre quelle attinenti all'ambito delle cure di base, sono autorizzati se: | ||||||
| sono posti sotto la direzione di un medico, di un farmacista o di un responsabile con formazione universitaria in scienze naturali, riconosciuta dal DFI; | ||||||
| il direttore ai sensi della lettera a attesta un titolo di perfezionamento in medicina di laboratorio rilasciato dall'Associazione «I laboratori medici della Svizzera» (FAMH) o ritenuto equipollente ad esso. | ||||||
| Per l'esecuzione di determinate analisi, il DFI può stabilire esigenze supplementari riguardo le installazioni, la qualifica e la formazione di perfezionamento della direzione e del personale di laboratorio. Può inoltre designare taluni istituti per l'esecuzione di determinate analisi e incaricarli dell'apprestamento dei registri di valutazione. | ||||||
| Per essere autorizzati conformemente ai capoversi 1-3, i laboratori devono dimostrare di adempiere i requisiti di qualità definiti nell'articolo 58g. [6] | ||||||
| Il DFI può emanare disposizioni d'esecuzione per il capoverso 1 lettera a. [7] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 giu. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 439). [2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 giu. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 439). [3] Introdotto dalla cifra I dell'O del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4523). [4] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 6 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3249). [5] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 9 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4927). [6] Introdotto dalla cifra I dell'O del 23 giu. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 439). [7] Introdotto dalla cifra I dell'O del 6 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3249). | ||||||
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RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 1 |
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| La presente legge si applica alla procedura negli affari amministrativi trattati e decisi in prima istanza o su ricorso da un'autorità amministrativa federale. | ||||||
| Sono autorità nel senso del capoverso 1: | ||||||
| il Consiglio federale, i suoi Dipartimenti, la Cancelleria federale, nonché le divisioni, le aziende, gli istituti e gli altri servizi dell'amministrazione federale che da essi dipendono; | ||||||
| gli organi dell'Assemblea federale e dei tribunali federali per le decisioni di prima istanza e le decisioni su ricorso, in conformità all'ordinamento dei funzionari del 30 giugno 1927 [3]; | ||||||
| gli istituti o le aziende federali autonomi; | ||||||
| il Tribunale amministrativo federale; | ||||||
| le commissioni federali; | ||||||
| altre istanze od organismi indipendenti dall'amministrazione federale, in quanto decidano nell'adempimento d'un compito di diritto pubblico a essi affidato dalla Confederazione. | ||||||
| Nella procedura delle autorità cantonali di ultima istanza che non decidono definitivamente in virtù del diritto pubblico federale sono applicabili soltanto gli articoli 34 a 38 e 61 capoversi 2 e 3 concernenti la notificazione delle decisioni e l'articolo 55 capoversi 2 e 4 concernente la revoca dell'effetto sospensivo. È fatto salvo l'articolo 97 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 1946 [5] sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti concernente la revoca dell'effetto sospensivo a ricorsi contro le decisioni delle casse di compensazione. [6] [7] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. II della LF del 28 giu. 1972 che modifica quella sull'ordinamento dei funzionari federali, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2265; FF 1971 II 1409). [2] Nuovo testo giusta l'all. n. 4 della LF dell'8 ott. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 2000 273; FF 1999 4178 4961). [3] [CS 1 453; RU 1958 1489art. 27 lett. c, 1997 2465all. n. 4, 2000 411n. II 1853, 2001 894art. 39 cpv. 1 2197art. 2 3292art. 2. RU 2008 3437n. I 1]. Vedi ora la L del 24 mar. 2000 sul personale federale (RS 172.220.1). [4] Introdotta dall'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). [5] RS 831.10 [6] Nuovo testo del per. giusta l'all. n. 2 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896). [7] Nuovo testo giusta il n. II 7 della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 391419; FF 1976 III 1). | ||||||
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RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 12 |
||||||
| L'autorità accerta d'ufficio i fatti e si serve, se necessario, dei seguenti mezzi di prova: | ||||||
| documenti; | ||||||
| informazioni delle parti; | ||||||
| informazioni o testimonianze di terzi; | ||||||
| sopralluoghi; | ||||||
| perizie. | ||||||
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RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 32 |
||||||
| Prima di decidere, l'autorità apprezza tutte le allegazioni rilevanti prodotte dalla parte in tempo utile. | ||||||
| Essa può tener conto delle allegazioni tardive che sembrino decisive. | ||||||
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RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 35 |
||||||
| Le decisioni scritte, anche se notificate in forma di lettera, devono essere designate come tali, motivate, e indicare il rimedio giuridico. | ||||||
| L'indicazione del rimedio giuridico deve menzionare il rimedio giuridico ordinario ammissibile, l'autorità competente e il termine per interporlo. | ||||||
| L'autorità può rinunciare a indicare i motivi e il rimedio giuridico allorché la decisione sia interamente conforme alle domande delle parti e nessuna parte chieda la motivazione. | ||||||
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RS 832.112.31 OPre Ordinanza del DFI del 29 settembre 1995 sulle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (Ordinanza sulle prestazioni, OPre) - Ordinanza sulle prestazioni Art. 42 Formazione e perfezionamento |
||||||
| È ritenuto formazione universitaria ai sensi dell'articolo 54 capoversi 2 e 3 lettera a OAMal il conseguimento degli studi universitari livello master consecutivo in scienze mediche, medicina dentaria, medicina veterinaria, farmacia, chimica, biochimica, biologia, microbiologia o un ramo equivalente nel settore delle scienze della vita. [1] | ||||||
| I requisiti per la formazione, in particolare il numero minimo di crediti ECTS richiesti, sono pubblicati sul sito Internet dell'UFSP [2]. [3] | ||||||
| È ritenuto formazione superiore ai sensi dell'articolo 54 capoverso 2 OAMal il conseguimento di: | ||||||
| un diploma di «laboratorista medico con formazione professionale superiore», rilasciato da un'istituzione di formazione riconosciuta dalla Croce Rossa svizzera; | ||||||
| un diploma rilasciato da un'istituzione di formazione riconosciuta dalla Croce Rossa svizzera, recante il titolo «tecnico in analisi biomediche SSS con la formazione superiore»; | ||||||
| un certificato di equivalenza per capi laboratorio della Croce rossa svizzera; | ||||||
| un diploma federale quale «esperto in analisi biomediche e gestione di laboratorio» o un diploma riconosciuto equipollente. [4] | ||||||
| È ritenuto titolo di perfezionamento ai sensi dell'articolo 54 capoverso 3 lettera b OAMal quello in medicina di laboratorio nei settori ematologia, chimica clinica, immunologia clinica e microbiologia medica. [5] | ||||||
| ... [6] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFI del 2 dic. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 851). [2] www.ufsp.admin.ch Assicurazioni Assicurazione malattie Prestazioni e tariffe Elenco delle analisi (EA) Laboratori e capi di laboratorio ulteriori informazioni documenti criteri dell'UFSP [3] Introdotto dalla cifra I dell'O del DFI del 2 dic. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 851). [4] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFI del 16 mag. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1251). [5] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFI del 9 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4933). [6] Abrogato dalla cifra I dell'O del DFI del 4 apr. 2007, con effetto dal 1° apr. 2007 (RU 2007 1367). | ||||||
|
RS 832.112.31 OPre Ordinanza del DFI del 29 settembre 1995 sulle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (Ordinanza sulle prestazioni, OPre) - Ordinanza sulle prestazioni Art. 43 [1] Esigenze supplementari in materia di genetica medica |
||||||
| Le analisi del capitolo «Genetica» dell'elenco delle analisi possono essere eseguite solo nei laboratori: | ||||||
| il cui direttore attesta un titolo di perfezionamento in medicina di laboratorio in genetica medica (genetica umana specializzata sulla salute e le malattie) secondo l'articolo 54 capoverso 3 lettera b OAMal; | ||||||
| i quali, per tali analisi, hanno ottenuto un'autorizzazione secondo l'articolo 28 LEGU [3]. | ||||||
| Singole analisi del capitolo «Genetica» dell'elenco delle analisi possono anche essere eseguite nei laboratori: | ||||||
| il cui direttore attesta un titolo di perfezionamento in medicina di laboratorio secondo l'articolo 54 capoverso 3 lettera b OAMal nei settori ematologia, chimica clinica o immunologia clinica; | ||||||
| i quali, per tali analisi, hanno ottenuto un'autorizzazione secondo l'articolo 28 LEGU. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFI del 9 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4933). [2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFI del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 807). [3] RS 810.12 [4] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFI del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 807). | ||||||
|
RS 832.112.31 OPre Ordinanza del DFI del 29 settembre 1995 sulle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (Ordinanza sulle prestazioni, OPre) - Ordinanza sulle prestazioni Art. 42 Formazione e perfezionamento |
||||||
| È ritenuto formazione universitaria ai sensi dell'articolo 54 capoversi 2 e 3 lettera a OAMal il conseguimento degli studi universitari livello master consecutivo in scienze mediche, medicina dentaria, medicina veterinaria, farmacia, chimica, biochimica, biologia, microbiologia o un ramo equivalente nel settore delle scienze della vita. [1] | ||||||
| I requisiti per la formazione, in particolare il numero minimo di crediti ECTS richiesti, sono pubblicati sul sito Internet dell'UFSP [2]. [3] | ||||||
| È ritenuto formazione superiore ai sensi dell'articolo 54 capoverso 2 OAMal il conseguimento di: | ||||||
| un diploma di «laboratorista medico con formazione professionale superiore», rilasciato da un'istituzione di formazione riconosciuta dalla Croce Rossa svizzera; | ||||||
| un diploma rilasciato da un'istituzione di formazione riconosciuta dalla Croce Rossa svizzera, recante il titolo «tecnico in analisi biomediche SSS con la formazione superiore»; | ||||||
| un certificato di equivalenza per capi laboratorio della Croce rossa svizzera; | ||||||
| un diploma federale quale «esperto in analisi biomediche e gestione di laboratorio» o un diploma riconosciuto equipollente. [4] | ||||||
| È ritenuto titolo di perfezionamento ai sensi dell'articolo 54 capoverso 3 lettera b OAMal quello in medicina di laboratorio nei settori ematologia, chimica clinica, immunologia clinica e microbiologia medica. [5] | ||||||
| ... [6] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFI del 2 dic. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 851). [2] www.ufsp.admin.ch Assicurazioni Assicurazione malattie Prestazioni e tariffe Elenco delle analisi (EA) Laboratori e capi di laboratorio ulteriori informazioni documenti criteri dell'UFSP [3] Introdotto dalla cifra I dell'O del DFI del 2 dic. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 851). [4] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFI del 16 mag. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1251). [5] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFI del 9 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4933). [6] Abrogato dalla cifra I dell'O del DFI del 4 apr. 2007, con effetto dal 1° apr. 2007 (RU 2007 1367). | ||||||
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RS 832.112.31 OPre Ordinanza del DFI del 29 settembre 1995 sulle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (Ordinanza sulle prestazioni, OPre) - Ordinanza sulle prestazioni Art. 42 Formazione e perfezionamento |
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| È ritenuto formazione universitaria ai sensi dell'articolo 54 capoversi 2 e 3 lettera a OAMal il conseguimento degli studi universitari livello master consecutivo in scienze mediche, medicina dentaria, medicina veterinaria, farmacia, chimica, biochimica, biologia, microbiologia o un ramo equivalente nel settore delle scienze della vita. [1] | ||||||
| I requisiti per la formazione, in particolare il numero minimo di crediti ECTS richiesti, sono pubblicati sul sito Internet dell'UFSP [2]. [3] | ||||||
| È ritenuto formazione superiore ai sensi dell'articolo 54 capoverso 2 OAMal il conseguimento di: | ||||||
| un diploma di «laboratorista medico con formazione professionale superiore», rilasciato da un'istituzione di formazione riconosciuta dalla Croce Rossa svizzera; | ||||||
| un diploma rilasciato da un'istituzione di formazione riconosciuta dalla Croce Rossa svizzera, recante il titolo «tecnico in analisi biomediche SSS con la formazione superiore»; | ||||||
| un certificato di equivalenza per capi laboratorio della Croce rossa svizzera; | ||||||
| un diploma federale quale «esperto in analisi biomediche e gestione di laboratorio» o un diploma riconosciuto equipollente. [4] | ||||||
| È ritenuto titolo di perfezionamento ai sensi dell'articolo 54 capoverso 3 lettera b OAMal quello in medicina di laboratorio nei settori ematologia, chimica clinica, immunologia clinica e microbiologia medica. [5] | ||||||
| ... [6] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFI del 2 dic. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 851). [2] www.ufsp.admin.ch Assicurazioni Assicurazione malattie Prestazioni e tariffe Elenco delle analisi (EA) Laboratori e capi di laboratorio ulteriori informazioni documenti criteri dell'UFSP [3] Introdotto dalla cifra I dell'O del DFI del 2 dic. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 851). [4] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFI del 16 mag. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1251). [5] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFI del 9 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4933). [6] Abrogato dalla cifra I dell'O del DFI del 4 apr. 2007, con effetto dal 1° apr. 2007 (RU 2007 1367). | ||||||
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RS 832.112.31 OPre Ordinanza del DFI del 29 settembre 1995 sulle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (Ordinanza sulle prestazioni, OPre) - Ordinanza sulle prestazioni Art. 42 Formazione e perfezionamento |
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| È ritenuto formazione universitaria ai sensi dell'articolo 54 capoversi 2 e 3 lettera a OAMal il conseguimento degli studi universitari livello master consecutivo in scienze mediche, medicina dentaria, medicina veterinaria, farmacia, chimica, biochimica, biologia, microbiologia o un ramo equivalente nel settore delle scienze della vita. [1] | ||||||
| I requisiti per la formazione, in particolare il numero minimo di crediti ECTS richiesti, sono pubblicati sul sito Internet dell'UFSP [2]. [3] | ||||||
| È ritenuto formazione superiore ai sensi dell'articolo 54 capoverso 2 OAMal il conseguimento di: | ||||||
| un diploma di «laboratorista medico con formazione professionale superiore», rilasciato da un'istituzione di formazione riconosciuta dalla Croce Rossa svizzera; | ||||||
| un diploma rilasciato da un'istituzione di formazione riconosciuta dalla Croce Rossa svizzera, recante il titolo «tecnico in analisi biomediche SSS con la formazione superiore»; | ||||||
| un certificato di equivalenza per capi laboratorio della Croce rossa svizzera; | ||||||
| un diploma federale quale «esperto in analisi biomediche e gestione di laboratorio» o un diploma riconosciuto equipollente. [4] | ||||||
| È ritenuto titolo di perfezionamento ai sensi dell'articolo 54 capoverso 3 lettera b OAMal quello in medicina di laboratorio nei settori ematologia, chimica clinica, immunologia clinica e microbiologia medica. [5] | ||||||
| ... [6] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFI del 2 dic. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 851). [2] www.ufsp.admin.ch Assicurazioni Assicurazione malattie Prestazioni e tariffe Elenco delle analisi (EA) Laboratori e capi di laboratorio ulteriori informazioni documenti criteri dell'UFSP [3] Introdotto dalla cifra I dell'O del DFI del 2 dic. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 851). [4] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFI del 16 mag. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1251). [5] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFI del 9 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4933). [6] Abrogato dalla cifra I dell'O del DFI del 4 apr. 2007, con effetto dal 1° apr. 2007 (RU 2007 1367). | ||||||