Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1C 395/2011

Sentenza del 26 settembre 2011
I Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudice federale Fonjallaz, Presidente,
Cancelliere Crameri,

Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,

contro

1. Municipio di X.________,
2. Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6500 Bellinzona,

Oggetto
diniego di giustizia,

ricorso contro la decisione emanata il 18 luglio 2011 dal giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo.

Considerando:
che A.________ ha chiesto delucidazioni al Municipio di X.________ circa un episodio accaduto il 23 settembre 2009 allo sportello della cancelleria comunale, in occasione del quale il segretario comunale avrebbe stralciato un precetto esecutivo che lo concerneva;

che in relazione a detta vicenda, su richiesta dell'interessato il Municipio gli ha trasmesso un estratto della seduta 2 novembre 2009 e, in seguito, l'estratto completo di quella del 12 ottobre 2009;

che con decisione del 16 marzo 2011, il Municipio ha comunicato a A.________ di "confermare che non esistono altre risoluzioni" se non quelle già trasmesse;
che, ciò nondimeno, l'istante ha nuovamente chiesto al Municipio di inviargli l'estratto completo della risoluzione 2 novembre 2009;

che con risoluzione 29 marzo 2011 il Municipio ha confermato la decisione del 16 marzo precedente, ribadendo che non esistono altre risoluzioni, considerando pertanto la problematica evasa;

che con decisione del 7 giugno 2011 il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile poiché tardivo un ricorso dell'istante, ritenendo ch'egli avrebbe dovuto impugnare la decisione 16 marzo 2011, nel frattempo cresciuta in giudicato, e non quella, semplicemente confermativa e quindi non impugnabile, del 29 marzo seguente;
che con giudizio 18 luglio 2011, il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo ha respinto un ricorso dell'interessato;
che avverso questa decisione A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale chiedendo di annullarla, di concedergli il beneficio dell'assistenza giudiziaria e di concedere l'effetto sospensivo al gravame;

che non sono state chieste osservazioni al ricorso;

che, come noto al ricorrente (sentenze 1C 367/2010 del 1° settembre 2010, 1C 251/2010 del 19 maggio 2010 e 5A 412/2010 del 18 giugno 2010), secondo l'art. 42
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
1    Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
2    Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.14 15
3    Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata.
4    In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201616 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento:
a  il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati;
b  le modalità di trasmissione;
c  le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.17
5    Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione.
6    Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi.
7    Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili.
LTF, il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché e in che misura l'atto impugnato viola i diritti fondamentali o norme del diritto cantonale (cpv. 2; DTF 136 I 49 consid. 1.4.1; 133 II 249 consid. 1.4);
che in concreto queste esigenze di motivazione sono manifestamente disattese, visto che il ricorrente si limita a riassumere i fatti oggetto della vertenza, senza spiegare perché la tesi governativa, e quella del giudice cantonale che la conferma, sarebbero addirittura insostenibili e quindi arbitrarie (sulla nozione di arbitrio vedi DTF 137 I 1 consid. 2.4), nonché a criticare, ciò che è inammissibile, il merito della vertenza, questione che esula dall'oggetto del litigio, che può riferirsi soltanto alla tempestività o no del ricorso presentato contro la decisione municipale del 29 marzo 2011 (DTF 135 II 145 consid. 3.1 e 4);

che, in effetti, l'unico, generico, appellatorio e quindi inammissibile argomento da lui addotto per sostenere che la decisione del 29 marzo 2011 non costituirebbe una semplice decisione confermativa, come ritenuto dalle autorità cantonali, sarebbe il fatto che nella seconda il Municipio ha aggiunto di "ritenere così la problematica evasa";

che, contrariamente all'assunto ricorsuale, questa aggiunta non modifica per nulla il carattere definitivo della prima decisione e quello chiaramente confermativo della seconda, dovuta semplicemente all'insistenza del ricorrente;

che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 108 Giudice unico - 1 Il presidente della corte decide in procedura semplificata circa:
1    Il presidente della corte decide in procedura semplificata circa:
a  la non entrata nel merito su ricorsi manifestamente inammissibili;
b  la non entrata nel merito su ricorsi manifestamente non motivati in modo sufficiente (art. 42 cpv. 2);
c  la non entrata nel merito su ricorsi querulomani o abusivi.
2    Può delegare questo compito a un altro giudice.
3    La motivazione della decisione si limita a una breve indicazione del motivo d'inammissibilità.
LTF;

che, rilevato peraltro che il ricorrente non dimostra la sua indigenza, la domanda di assistenza giudiziaria dev'essere respinta poiché le conclusioni ricorsuali erano d'acchito prive di possibilità di successo (art. 64 cpv. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 64 Gratuito patrocinio - 1 Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, il Tribunale federale la dispensa, su domanda, dal pagamento delle spese giudiziarie e dalla prestazione di garanzie per le spese ripetibili.
1    Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, il Tribunale federale la dispensa, su domanda, dal pagamento delle spese giudiziarie e dalla prestazione di garanzie per le spese ripetibili.
2    Se è necessario per tutelare i diritti di tale parte, il Tribunale federale le designa un avvocato. Questi ha diritto a un'indennità adeguata, versata dalla cassa del Tribunale, in quanto le spese di patrocinio non possano essere coperte dalle spese ripetibili.
3    La corte decide sulla domanda di gratuito patrocinio nella composizione di tre giudici. Rimangono salvi i casi trattati in procedura semplificata secondo l'articolo 108. Il gratuito patrocinio può essere concesso dal giudice dell'istruzione se è indubbio che le relative condizioni sono adempiute.
4    Se in seguito è in grado di farlo, la parte è tenuta a risarcire la cassa del Tribunale.
LTF);

che l'emanazione del presente giudizio rende priva di oggetto la domanda di effetto sospensivo;

per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta,

3.
Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente.

4.
Comunicazione al ricorrente, al Municipio di X.________, al Consiglio di Stato e al Tribunale cantonale amministrativo.

Losanna, 26 settembre 2011

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Fonjallaz

Il Cancelliere: Crameri