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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede |
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| Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 29 Garanzie procedurali generali |
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| In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. | ||||||
| Le parti hanno diritto d'essere sentite. | ||||||
| Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti. | ||||||
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RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 132 Disposizioni transitorie |
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| La presente legge si applica ai procedimenti promossi dinanzi al Tribunale federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su ricorso si applica soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo la sua entrata in vigore. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| I giudici ordinari e i giudici supplenti eletti in base alla legge del 16 dicembre 1943 [2] sull'organizzazione giudiziaria o al decreto federale del 23 marzo 1984 [3] concernente l'aumento del numero dei giudici supplenti del Tribunale federale e quelli eletti nel 2007 e nel 2008 restano in carica fino al 31 dicembre 2008. [4] | ||||||
| La limitazione del numero dei giudici supplenti secondo l'articolo 1 capoverso 4 si applica dal 2009. [5] | ||||||
| [1] Abrogato dal n. 1 dell'all. alla LF del 26 set. 2014, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3205; FF 2013 6175). [2] CS 3 499 [3] [RU 1984 748, 1992 339, 1993 879] [4] Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 23 giu. 2006 che integra e attualizza la revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4213; FF 2006 2849). [5] Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 23 giu. 2006 che integra e attualizza la revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4213; FF 2006 2849). | ||||||
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RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 132 Disposizioni transitorie |
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| La presente legge si applica ai procedimenti promossi dinanzi al Tribunale federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su ricorso si applica soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo la sua entrata in vigore. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| I giudici ordinari e i giudici supplenti eletti in base alla legge del 16 dicembre 1943 [2] sull'organizzazione giudiziaria o al decreto federale del 23 marzo 1984 [3] concernente l'aumento del numero dei giudici supplenti del Tribunale federale e quelli eletti nel 2007 e nel 2008 restano in carica fino al 31 dicembre 2008. [4] | ||||||
| La limitazione del numero dei giudici supplenti secondo l'articolo 1 capoverso 4 si applica dal 2009. [5] | ||||||
| [1] Abrogato dal n. 1 dell'all. alla LF del 26 set. 2014, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3205; FF 2013 6175). [2] CS 3 499 [3] [RU 1984 748, 1992 339, 1993 879] [4] Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 23 giu. 2006 che integra e attualizza la revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4213; FF 2006 2849). [5] Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 23 giu. 2006 che integra e attualizza la revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4213; FF 2006 2849). | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 42 |
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| Chi pretende il risarcimento del danno ne deve fornire la prova. | ||||||
| Il danno di cui non può essere provato il preciso importo, è stabilito dal prudente criterio del giudice avuto riguardo all'ordinario andamento delle cose ed alle misure prese dal danneggiato. | ||||||
| Per gli animali domestici non tenuti a scopo patrimoniale o lucrativo, le spese di cura possono essere fatte valere adeguatamente come danno anche quando eccedono il valore dell'animale. [1] | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra II della LF del 4 ott. 2002 (Articolo di principio sugli animali), in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2003 463; FF 2002 37345207). | ||||||
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RS 822.111 OLL-1 Ordinanza 1 del 10 maggio 2000 concernente la legge sul lavoro (OLL 1) Art. 73 Elenchi e altri atti - (art. 46 LL) |
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| Gli elenchi e gli atti devono contenere i dati necessari all'esecuzione della legge, in particolare: | ||||||
| i dati personali del lavoratore; | ||||||
| il tipo di attività del lavoratore nonché le date dell'inizio e della fine del suo rapporto di lavoro; | ||||||
| la durata (giornaliera e settimanale) del lavoro effettivamente svolto, inclusi il lavoro compensativo e il lavoro straordinario nonché la loro posizione sull'arco della giornata; | ||||||
| i giorni di riposo o di riposo compensativo concessi settimanalmente se non cadono regolarmente di domenica; | ||||||
| il periodo e la durata delle pause di durata uguale o superiore a mezz'ora; | ||||||
| le deroghe aziendali alla definizione di giorno, notte e domenica ai sensi degli articoli 10, 16 e 18 della legge; | ||||||
| le regolamentazioni concernenti il supplemento di tempo giusta l'articolo 17b capoversi 2 e 3 della legge; | ||||||
| i supplementi di tempo e i supplementi salariali prescritti dalla legge; | ||||||
| i risultati delle inchieste mediche quanto all'idoneità o all'inidoneità in caso di lavoro notturno o di maternità; | ||||||
| la presenza di motivi di esclusione oppure i risultati della valutazione dei rischi in caso di maternità e le misure aziendali adottate di conseguenza. | ||||||
| Gli elenchi e gli altri atti devono essere conservati per almeno cinque anni dopo la scadenza della loro validità. | ||||||
| Gli organi d'esecuzione e di vigilanza possono consultare elenchi e atti supplementari, sempreché sia necessario per l'adempimento dei loro compiti. Se necessario ai fini dell'inchiesta, l'autorità competente può disporne. Al termine dell'inchiesta, essi vanno restituiti al datore di lavoro. | ||||||
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RS 822.111 OLL-1 Ordinanza 1 del 10 maggio 2000 concernente la legge sul lavoro (OLL 1) Art. 73 Elenchi e altri atti - (art. 46 LL) |
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| Gli elenchi e gli atti devono contenere i dati necessari all'esecuzione della legge, in particolare: | ||||||
| i dati personali del lavoratore; | ||||||
| il tipo di attività del lavoratore nonché le date dell'inizio e della fine del suo rapporto di lavoro; | ||||||
| la durata (giornaliera e settimanale) del lavoro effettivamente svolto, inclusi il lavoro compensativo e il lavoro straordinario nonché la loro posizione sull'arco della giornata; | ||||||
| i giorni di riposo o di riposo compensativo concessi settimanalmente se non cadono regolarmente di domenica; | ||||||
| il periodo e la durata delle pause di durata uguale o superiore a mezz'ora; | ||||||
| le deroghe aziendali alla definizione di giorno, notte e domenica ai sensi degli articoli 10, 16 e 18 della legge; | ||||||
| le regolamentazioni concernenti il supplemento di tempo giusta l'articolo 17b capoversi 2 e 3 della legge; | ||||||
| i supplementi di tempo e i supplementi salariali prescritti dalla legge; | ||||||
| i risultati delle inchieste mediche quanto all'idoneità o all'inidoneità in caso di lavoro notturno o di maternità; | ||||||
| la presenza di motivi di esclusione oppure i risultati della valutazione dei rischi in caso di maternità e le misure aziendali adottate di conseguenza. | ||||||
| Gli elenchi e gli altri atti devono essere conservati per almeno cinque anni dopo la scadenza della loro validità. | ||||||
| Gli organi d'esecuzione e di vigilanza possono consultare elenchi e atti supplementari, sempreché sia necessario per l'adempimento dei loro compiti. Se necessario ai fini dell'inchiesta, l'autorità competente può disporne. Al termine dell'inchiesta, essi vanno restituiti al datore di lavoro. | ||||||
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RS 822.111 OLL-1 Ordinanza 1 del 10 maggio 2000 concernente la legge sul lavoro (OLL 1) Art. 73 Elenchi e altri atti - (art. 46 LL) |
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| Gli elenchi e gli atti devono contenere i dati necessari all'esecuzione della legge, in particolare: | ||||||
| i dati personali del lavoratore; | ||||||
| il tipo di attività del lavoratore nonché le date dell'inizio e della fine del suo rapporto di lavoro; | ||||||
| la durata (giornaliera e settimanale) del lavoro effettivamente svolto, inclusi il lavoro compensativo e il lavoro straordinario nonché la loro posizione sull'arco della giornata; | ||||||
| i giorni di riposo o di riposo compensativo concessi settimanalmente se non cadono regolarmente di domenica; | ||||||
| il periodo e la durata delle pause di durata uguale o superiore a mezz'ora; | ||||||
| le deroghe aziendali alla definizione di giorno, notte e domenica ai sensi degli articoli 10, 16 e 18 della legge; | ||||||
| le regolamentazioni concernenti il supplemento di tempo giusta l'articolo 17b capoversi 2 e 3 della legge; | ||||||
| i supplementi di tempo e i supplementi salariali prescritti dalla legge; | ||||||
| i risultati delle inchieste mediche quanto all'idoneità o all'inidoneità in caso di lavoro notturno o di maternità; | ||||||
| la presenza di motivi di esclusione oppure i risultati della valutazione dei rischi in caso di maternità e le misure aziendali adottate di conseguenza. | ||||||
| Gli elenchi e gli altri atti devono essere conservati per almeno cinque anni dopo la scadenza della loro validità. | ||||||
| Gli organi d'esecuzione e di vigilanza possono consultare elenchi e atti supplementari, sempreché sia necessario per l'adempimento dei loro compiti. Se necessario ai fini dell'inchiesta, l'autorità competente può disporne. Al termine dell'inchiesta, essi vanno restituiti al datore di lavoro. | ||||||
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RS 822.111 OLL-1 Ordinanza 1 del 10 maggio 2000 concernente la legge sul lavoro (OLL 1) Art. 73 Elenchi e altri atti - (art. 46 LL) |
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| Gli elenchi e gli atti devono contenere i dati necessari all'esecuzione della legge, in particolare: | ||||||
| i dati personali del lavoratore; | ||||||
| il tipo di attività del lavoratore nonché le date dell'inizio e della fine del suo rapporto di lavoro; | ||||||
| la durata (giornaliera e settimanale) del lavoro effettivamente svolto, inclusi il lavoro compensativo e il lavoro straordinario nonché la loro posizione sull'arco della giornata; | ||||||
| i giorni di riposo o di riposo compensativo concessi settimanalmente se non cadono regolarmente di domenica; | ||||||
| il periodo e la durata delle pause di durata uguale o superiore a mezz'ora; | ||||||
| le deroghe aziendali alla definizione di giorno, notte e domenica ai sensi degli articoli 10, 16 e 18 della legge; | ||||||
| le regolamentazioni concernenti il supplemento di tempo giusta l'articolo 17b capoversi 2 e 3 della legge; | ||||||
| i supplementi di tempo e i supplementi salariali prescritti dalla legge; | ||||||
| i risultati delle inchieste mediche quanto all'idoneità o all'inidoneità in caso di lavoro notturno o di maternità; | ||||||
| la presenza di motivi di esclusione oppure i risultati della valutazione dei rischi in caso di maternità e le misure aziendali adottate di conseguenza. | ||||||
| Gli elenchi e gli altri atti devono essere conservati per almeno cinque anni dopo la scadenza della loro validità. | ||||||
| Gli organi d'esecuzione e di vigilanza possono consultare elenchi e atti supplementari, sempreché sia necessario per l'adempimento dei loro compiti. Se necessario ai fini dell'inchiesta, l'autorità competente può disporne. Al termine dell'inchiesta, essi vanno restituiti al datore di lavoro. | ||||||