Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

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Tribunal administrativ federal

Corte I
A-2391/2015

Sentenza del 26 aprile 2016

Composizione

Giudici Claudia Pasqualetto Péquignot (presidente del collegio),
Kathrin Dietrich, Jerôme Candrian, giudici
cancelliere Manuel Borla.

Parti

A._______,
...,
patrocinata ...,
...,
ricorrente,
contro
Esercito svizzero,
Forze terrestri, rappresentato da Dominique Andrey, Comandante di corpo / esercito svizzero, forze terrestri, Papiermühlestrasse 14, 3003 Berna,
autorità inferiore.

Oggetto

Disdetta del rapporto di lavoro.

Pagina 1

A-2391/2015

Fatti:
A.
Con contratto di lavoro a tempo indeterminato (grado di occupazione 100%) del novembre 2001, A._______, classe ..., è entrata alle dipendenze del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport della Confederazione (in seguito DDPS o datore di lavoro), in qualità di insegnante specialista in classe salariale 15, a far tempo dal 1° gennaio 2002. Nel dicembre del 2007, tra le parti è stato stipulato un nuovo rapporto contrattuale, con effetto dal 1° gennaio 2008, sostanzialmente identico al precedente ad eccezione della promozione in classe salariale 17, per un salario annuo lordo di 95'783 franchi (inclusa la 13esima mensilità).
B.
Dal settembre 2005 al febbraio 2013, A._______ è stata ripetutamente inabile al lavoro ­ nella misura del 50% e del 100% ­ in ragione di malattia e infortuni (cfr. 11 certificati medici). In particolare, dal 28 ottobre 2005 al 20 aprile 2007 l'interessata è stata inabile al lavoro a causa di malattia. Più recentemente dal 15 aprile 2013 al 24 maggio 2013, A._______ è stata inabile al lavoro nella misura del 100%, a causa di un'affezione bronchiale acuta associata ad una problematica di alterazione dell'umore. Dal 27 maggio 2013 al 22 giugno 2015 (data dell'ultimo certificato medico agli atti), A._______ è stata nuovamente inabile al lavoro in misura del 100%, questa volta in ragione di complicazioni conseguenti ad un infortunio subìto in precedenza. C.
Nel febbraio del 2014 il datore di lavoro ha segnalato l'inabilità della dipendente all'Istituto delle assicurazioni sociali, Ufficio dell'assicurazione invalidità del cantone Ticino. D.
Con scritto del 15 aprile 2014, il DDPS ha comunicato all'interessata che a partire dal 1° maggio 2014, dopo il versamento del 100% dello stipendio durante il primo anno di inabilità al lavoro al 100%, le sarebbe stato versato il 90% dello stesso, per i seguenti 12 mesi.
E.
Con scritto del 4 dicembre 2014 il DDPS ha trasmesso a A._______, l'avviso di risoluzione del rapporto di lavoro a far tempo dal 30 aprile 2015, in ragione della sua inattitudine ad effettuare il lavoro convenuto. Pagina 2

A-2391/2015

F.
Con presa di posizione del 12 gennaio 2015 l'interessata ha chiesto al datore di lavoro l'accesso all'intero incarto, nonché l'annullamento dell'avviso di risoluzione del rapporto di lavoro, con contestuale versamento di indennità a titolo di ripetibili. G.
Il 16 marzo 2015 il DDPS ha notificato a A._______ la decisione di risoluzione del rapporto di lavoro a far tempo dal 31 luglio 2015 in ragione della propria inabilità lavorativa. L'autorità di prima istanza ha pure riconosciuto l'interruzione dello stipendio a far tempo dal 31 marzo 2015. H.
Con ricorso del 17 aprile 2015 A._______ (in seguito la ricorrente o l'insorgente) ha chiesto al Tribunale amministrativo federale (in seguito TAF o il Tribunale), in via provvisionale di concedere l'effetto sospensivo al ricorso, mentre nel merito di accogliere il ricorso ed annullare la decisione impugnata nonché di ordinare il versamento dello stipendio sino al 15 aprile 2016, alla luce dell'eccezionalità del caso ed in applicazione dei disposti di legge federali. Protestate tasse, spese e ripetibili. I.
Con decisione superprovvisionale del 22 aprile 2015 il Tribunale ha respinto la richiesta di ripristino dell'effetto sospensivo, nella misura in cui dall'atto ricorsuale non erano chiare le ragioni della richiesta di reintegrazione al posto di lavoro, essendo la ricorrente assente dal posto di lavoro sino a giugno 2015, secondo certificato medico, come pure la richiesta di versamento dello stipendio sino al 15 aprile 2016. J.
Con decisione incidentale del 13 maggio 2015 il Tribunale ha respinto la richiesta di ripristino dell'effetto sospensivo, confermando la decisione superprovvisionale precedente. K.
Con presa di posizione dell'11 giugno 2015 il DDPS ha chiesto di respingere il ricorso interposto dalla ricorrente. L'autorità di prima istanza ha rilevato che la decisione impugnata è conforme alle disposizioni di legge relative al diritto del personale federale, riconoscendo tuttavia che la garanzia allo stipendio per un periodo di due anni ha subìto un'interruzione anticipata di 15 giorni. Inoltre, qualora il Tribunale dovesse considerare violate le disposizioni di legge, il DDPS chiede il riconoscimento di un'indennità
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minima a favore della ricorrente, in ragione dell'inabilità a prestare l'attività lavorativa concordata, a più riprese, già precedentemente il 15 aprile 2013. L.
Conseguentemente alla domanda di proroga concessa dal Tribunale, la ricorrente ha presentato le proprie osservazioni finali il 21 settembre 2015, postulando che il Tribunale "abbia a giudicare come alle conclusioni riportate in ingresso del ricorso".
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)

Art. 5  
  1.   Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti:
a.   la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi;
b.   l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi;
c.   il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi.
  2.   Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69). [1]
  3.   Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni.
 
[1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764).
della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), emanate dalle autorità menzionate all'art. 33
RS 173.32 LTAF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)

Art. 33   Autorità inferiori
  Il ricorso è ammissibile contro le decisioni:
a.   del Consiglio federale e degli organi dell'Assemblea federale in materia di rapporti di lavoro del personale federale, compreso il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente;
b. [1]   del Consiglio federale concernenti:la destituzione di un membro del Consiglio della banca o della direzione generale o di un loro supplente secondo la legge del 3 ottobre 2003 [2] sulla Banca nazionale,la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 22 giugno 2007 [3] sulla vigilanza dei mercati finanziari,il blocco di valori patrimoniali secondo la legge del 18 dicembre 2015 [5] sui valori patrimoniali di provenienza illecita,il divieto di determinate attività secondo la LAIn [7],il divieto di organizzazioni secondo la LAIn,il divieto di organizzazioni e gruppi secondo l'articolo 1 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 2024 [10] che vieta Hamas e le organizzazioni associate,la revoca di un membro del Consiglio d'istituto dell'Istituto federale di metrologia secondo la legge federale del 17 giugno 2011 [12] sull'Istituto federale di metrologia,la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 16 dicembre 2005 [14] sui revisori,la revoca di un membro del Consiglio dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici secondo la legge del 15 dicembre 2000 [16] sugli agenti terapeutici,la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'istituto secondo la legge del 16 giugno 2017 [18] sui fondi di compensazione,la revoca di un membro del consiglio d'Istituto dell'Istituto svizzero di diritto comparato secondo la legge federale del 28 settembre 2018 [20] sull'Istituto svizzero di diritto comparato,la revoca di un membro del consiglio d'amministrazione del Servizio svizzero di assegnazione delle tracce o l'approvazione della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio d'amministrazione secondo la legge federale del 20 dicembre 1957 [22] sulle ferrovie;
1.   la destituzione di un membro del Consiglio della banca o della direzione generale o di un loro supplente secondo la legge del 3 ottobre 2003 [2] sulla Banca nazionale,
10. [21]   la revoca di un membro del consiglio d'amministrazione del Servizio svizzero di assegnazione delle tracce o l'approvazione della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio d'amministrazione secondo la legge federale del 20 dicembre 1957 [22] sulle ferrovie;
2.   la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 22 giugno 2007 [3] sulla vigilanza dei mercati finanziari,
3. [4]   il blocco di valori patrimoniali secondo la legge del 18 dicembre 2015 [5] sui valori patrimoniali di provenienza illecita,
4. [6]   il divieto di determinate attività secondo la LAIn [7],
4bis. [8]   il divieto di organizzazioni secondo la LAIn,
4ter. [9]   il divieto di organizzazioni e gruppi secondo l'articolo 1 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 2024 [10] che vieta Hamas e le organizzazioni associate,
5. [11]   la revoca di un membro del Consiglio d'istituto dell'Istituto federale di metrologia secondo la legge federale del 17 giugno 2011 [12] sull'Istituto federale di metrologia,
6. [13]   la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 16 dicembre 2005 [14] sui revisori,
7. [15]   la revoca di un membro del Consiglio dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici secondo la legge del 15 dicembre 2000 [16] sugli agenti terapeutici,
8. [17]   la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'istituto secondo la legge del 16 giugno 2017 [18] sui fondi di compensazione,
9. [19]   la revoca di un membro del consiglio d'Istituto dell'Istituto svizzero di diritto comparato secondo la legge federale del 28 settembre 2018 [20] sull'Istituto svizzero di diritto comparato,
c.   del Tribunale penale federale in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale;
cbis. [23]   del Tribunale federale dei brevetti in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale;
cquater. [25]   del procuratore generale della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei procuratori pubblici federali da lui nominati e del personale del Ministero pubblico della Confederazione;
cquinquies. [26]   dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro del personale della sua segreteria;
cter. [24]   dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei membri del Ministero pubblico della Confederazione eletti dall'Assemblea federale plenaria;
d.   della Cancelleria federale, dei dipartimenti e dei servizi dell'Amministrazione federale loro subordinati o aggregati amministrativamente;
e.   degli stabilimenti e delle aziende della Confederazione;
f.   delle commissioni federali;
g.   dei tribunali arbitrali costituiti in virtù di contratti di diritto pubblico sottoscritti dalla Confederazione, dai suoi stabilimenti o dalle sue aziende;
h.   delle autorità o organizzazioni indipendenti dall'Amministrazione federale che decidono nell'adempimento di compiti di diritto pubblico loro affidati dalla Confederazione;
i.   delle autorità cantonali, in quanto una legge federale preveda che le loro decisioni sono impugnabili mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale.
 
[1] Nuovo testo giusta l'all. n. 4 della LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° feb. 2008 (RU 2008 5207; FF 2006 2625).
[2] RS 951.11
[3] RS 956.1
[4] Introdotto dall'all. n. 1 della L del 1° ott. 2010 sulla restituzione degli averi di provenienza illecita (RU 2011 275; FF 2010 2871). Nuovo testo giusta l'art. 31 cpv. 2 n. 1 della L del 18 dic. 2015 sui valori patrimoniali di provenienza illecita, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1803; FF 2014 4555).
[5] RS 196.1
[6] Introdotto dall'all. n. 2 della LF del 23 dic. 2011 (RU 2012 3745; FF 2007 4613; 2010 6923). Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 3 della LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885).
[7] RS 121
[8] Introdotto dall'all. cifra II n. 3 della LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885).
[9] Introdotto dall'art. 3 della LF del 20 dic. 2024 che vieta Hamas e le organizzazioni associate, in vigore dal 15 mag. 2025 (RU 2025 269; FF 2024 2250).
[10] RS 122.1
[11] Introdotto dal n. 1 dell'art 26 della LF sull'Istituto federale di metrologia, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 6515; FF 2010 7073).
[12] RS 941.27
[13] Introdotta dall'all. n. 2 della L del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4073; FF 2013 5901).
[14] RS 221.302
[15] Introdotto dall'all. 1 della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).
[16] RS 812.21
[17] Introdotto dall'all. cifra II n. 3 della LF del 16 giu. 2017 sui fondi di compensazione, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 7563; FF 2016 255).
[18] RS 830.2
[19] Introdotto dall'art. 23 cpv. 2 della LF del 28 set. 2018 sull'Istituto svizzero di diritto comparato, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3199; FF 2018 771).
[20] RS 425.1
[21] Introdotto dall'all. cifra I n. 2 della LF del 28 set. 2018 sull'organizzazione dell'infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1889; FF 2016 7711).
[22] RS 742.101
[23] Introdotta dall'all. n. 3 della LF del 20 mar. 2009 sul Tribunale federale dei brevetti, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2010 513, 2011 2241; FF 2008 349).
[24] Introdotta dall'all. cifra II n. 6 della L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali (RU 2010 3267;FF 2008 7093). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2015, in vigore dal 1° nov. 2015 (RU 2015 3847; FF 2015 18611885).
[25] Introdotta dall'all. cifra II n. 6 della L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267;FF 2008 7093).
[26] Introdotta dall'all. cifra II n. 6 della L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267;FF 2008 7093).
della Legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), riservate le eccezioni di cui all'art. 32
RS 173.32 LTAF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)

Art. 32   Eccezioni
  1.   Il ricorso è inammissibile contro:
a.   le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale pubblico non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale;
b.   le decisioni in materia di diritto di voto dei cittadini nonché di elezioni e votazioni popolari;
c.   le decisioni in materia di salario al merito del personale federale, in quanto non concernano la parità dei sessi;
d. [1]   ...
e.   le decisioni nel settore dell'energia nucleare concernenti:le autorizzazioni di massima per impianti nucleari,l'approvazione del programma di smaltimento,la chiusura di depositi geologici in profondità,la prova dello smaltimento;
1.   le autorizzazioni di massima per impianti nucleari,
2.   l'approvazione del programma di smaltimento,
3.   la chiusura di depositi geologici in profondità,
4.   la prova dello smaltimento;
f. [2]   le decisioni in materia di rilascio o estensione di concessioni di infrastrutture ferroviarie;
g.   le decisioni dell'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva;
h.   le decisioni in materia di rilascio di concessioni per case da gioco;
i. [3]   le decisioni in materia di rilascio, modifica o rinnovo della concessione della Società svizzera di radiotelevisione (SSR);
j. [4]   le decisioni in materia di diritto ai sussidi di una scuola universitaria o di un altro istituto accademico.
  2.   Il ricorso è inoltre inammissibile contro:
a.   le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante opposizione o ricorso dinanzi a un'autorità ai sensi dell'articolo 33 lettere c-f;
b.   le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante ricorso dinanzi a un'autorità cantonale.
 
[1] Abrogata dall'all. cifra II n. 1 della LF del 30 set. 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero, con effetto dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4103; FF 2009 3925).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I n. 3 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 823).
[3] Introdotta dall'all. n. 2 della LF del 26 set. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2131; FF 2013 2131).
[4] Introdotta dalla cifra II della LF del 25 set. 2020, in vigore dal 1° mar. 2021 (RU 2021 68; FF 2020 3235).
LTAF (cfr. art. 31
RS 173.32 LTAF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)

Art. 31   Principio
  Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 [1] sulla procedura amministrativa (PA).
 
[1] RS 172.021
LTAF). La procedura dinanzi ad esso è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37
RS 173.32 LTAF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)

Art. 37   Principio
  La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA [1], in quanto la presente legge non disponga altrimenti.
 
[1] RS 172.021
LTAF). 1.2
1.2.1 Nel valutare il diritto qui applicabile, vale il principio secondo cui sono determinanti le norme giuridiche valide al momento della realizzazione della fattispecie giuridicamente rilevante (cfr. PIERMARCO ZEN-RUFFINEN, Droit administratif, Partie générale et éléments de procédure, 2a ed. 2013, n. 169; MAX IMBODEN/RÉNÉ A. RHINOW , Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, vol. I: Allgemeiner Teil, 6a ed. 1986, no. 15, pag. 95). Secondo la giurisprudenza dell'Alta corte, la legalità di un atto amministrativo dev'essere giudicata, di regola, in base al diritto vigente al momento dell'emanazione dello stesso (cfr. DTF 130 V 329 consid. 2.3; 125 II 591 consid. 5e/aa). Questo principio si basa principalmente sul concetto secondo il quale l'istituto del ricorso di diritto amministrativo tende in primo luogo al controllo della legalità della decisione querelata, motivo per cui eventuali modifiche delle disposizioni pertinenti intervenute durante la procedura di ricorso sono da considerarsi irrilevanti (cfr. MARCO BORGHI, Il diritto amministrativo intertemporale, in: Revue de droit suisse [RDS] / Zeitschrift für schweizerisches Recht [ZSR] 1983, II, pag. 487). Il fatto di applicare la regolamentazione in vigore al momento della pronuncia della prima decisione corrisponde del resto ad un principio generale del diritto pubblico (cfr. sentenza del TAF A-1661/2011 del 26 marzo 2012 consid. 4.2).
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A-2391/2015

1.2.2 Ne discende dunque che, siccome il 1° luglio 2013 è entrata in vigore la revisione (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge sul personale federale del 31 agosto 2013 [di seguito: Messaggio LPers], FF 2011 5959; RU 2013 1493) della legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers, RS 172.220.1) e ci si trova confrontati ad una decisione resa il 16 marzo 2015 dal DDPS ­ quale datore di lavoro ai sensi dell'art. 34 cpv. 1
RS 172.220.1 LPers Legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers)

Art. 34   Controversie concernenti il rapporto di lavoro
  1.   Se in una controversia concernente il rapporto di lavoro non si giunge ad un'intesa, il datore di lavoro pronuncia una decisione.
  1bis.   Contro le decisioni di trasferimento o altre istruzioni di servizio destinate al personale sottoposto a un obbligo di trasferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 lettere a e cbis non è ammesso il ricorso. [1]
  2.   La procedura di prima istanza nonché la procedura di ricorso di cui all'articolo 36 sono gratuite, tranne nei casi di temerarietà. [2]
  3.   Le persone la cui candidatura è stata respinta non hanno il diritto di esigere l'emanazione di una decisione impugnabile. [3]
 
[1] Introdotto dal n. I della L del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1493; FF 2011 5959).
[2] Nuovo testo giusta il n. I della L del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1493; FF 2011 5959).
[3] Introdotto dal n. I della L del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1493; FF 2011 5959).
LPers ­ si applica il nuovo diritto.
1.3 Tale decisione è stata impugnata dalla ricorrente dinanzi al Tribunale amministrativo federale conformemente all'art. 36 cpv. 1
RS 172.220.1 LPers Legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers)

Art. 36 [1]   Autorità giudiziarie di ricorso
  1.   Le decisioni del datore di lavoro possono essere impugnate mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale. [2]
  2.   I ricorsi contro decisioni concernenti un rapporto di lavoro presso il Tribunale federale sono giudicati da una commissione di ricorso composta dei presidenti dei tribunali amministrativi dei Cantoni di Vaud, Lucerna e Ticino. In caso di impedimento di un membro, si applicano le norme applicabili al tribunale amministrativo in cui lavora il membro impedito. La procedura è retta dalla legge del 17 giugno 2005 [3] sul Tribunale amministrativo federale. La commissione è presieduta dal membro la cui lingua di lavoro è quella in cui si svolge la procedura.
  3.   I ricorsi contro decisioni concernenti un rapporto di lavoro presso il Tribunale penale federale sono giudicati dal Tribunale amministrativo federale.
  4.   I ricorsi contro decisioni concernenti un rapporto di lavoro presso il Tribunale amministrativo federale sono giudicati dal Tribunale penale federale.
 
[1] Nuovo testo giusta l'all. n. 12 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197; FF 2001 3764).
[2] Nuovo testo giusta il n. I della L del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1493; FF 2011 5959).
[3] RS 173.32
LPers, nonché all'art. 33 lett. d
RS 173.32 LTAF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)

Art. 33   Autorità inferiori
  Il ricorso è ammissibile contro le decisioni:
a.   del Consiglio federale e degli organi dell'Assemblea federale in materia di rapporti di lavoro del personale federale, compreso il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente;
b. [1]   del Consiglio federale concernenti:la destituzione di un membro del Consiglio della banca o della direzione generale o di un loro supplente secondo la legge del 3 ottobre 2003 [2] sulla Banca nazionale,la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 22 giugno 2007 [3] sulla vigilanza dei mercati finanziari,il blocco di valori patrimoniali secondo la legge del 18 dicembre 2015 [5] sui valori patrimoniali di provenienza illecita,il divieto di determinate attività secondo la LAIn [7],il divieto di organizzazioni secondo la LAIn,il divieto di organizzazioni e gruppi secondo l'articolo 1 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 2024 [10] che vieta Hamas e le organizzazioni associate,la revoca di un membro del Consiglio d'istituto dell'Istituto federale di metrologia secondo la legge federale del 17 giugno 2011 [12] sull'Istituto federale di metrologia,la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 16 dicembre 2005 [14] sui revisori,la revoca di un membro del Consiglio dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici secondo la legge del 15 dicembre 2000 [16] sugli agenti terapeutici,la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'istituto secondo la legge del 16 giugno 2017 [18] sui fondi di compensazione,la revoca di un membro del consiglio d'Istituto dell'Istituto svizzero di diritto comparato secondo la legge federale del 28 settembre 2018 [20] sull'Istituto svizzero di diritto comparato,la revoca di un membro del consiglio d'amministrazione del Servizio svizzero di assegnazione delle tracce o l'approvazione della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio d'amministrazione secondo la legge federale del 20 dicembre 1957 [22] sulle ferrovie;
1.   la destituzione di un membro del Consiglio della banca o della direzione generale o di un loro supplente secondo la legge del 3 ottobre 2003 [2] sulla Banca nazionale,
10. [21]   la revoca di un membro del consiglio d'amministrazione del Servizio svizzero di assegnazione delle tracce o l'approvazione della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio d'amministrazione secondo la legge federale del 20 dicembre 1957 [22] sulle ferrovie;
2.   la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 22 giugno 2007 [3] sulla vigilanza dei mercati finanziari,
3. [4]   il blocco di valori patrimoniali secondo la legge del 18 dicembre 2015 [5] sui valori patrimoniali di provenienza illecita,
4. [6]   il divieto di determinate attività secondo la LAIn [7],
4bis. [8]   il divieto di organizzazioni secondo la LAIn,
4ter. [9]   il divieto di organizzazioni e gruppi secondo l'articolo 1 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 2024 [10] che vieta Hamas e le organizzazioni associate,
5. [11]   la revoca di un membro del Consiglio d'istituto dell'Istituto federale di metrologia secondo la legge federale del 17 giugno 2011 [12] sull'Istituto federale di metrologia,
6. [13]   la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 16 dicembre 2005 [14] sui revisori,
7. [15]   la revoca di un membro del Consiglio dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici secondo la legge del 15 dicembre 2000 [16] sugli agenti terapeutici,
8. [17]   la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'istituto secondo la legge del 16 giugno 2017 [18] sui fondi di compensazione,
9. [19]   la revoca di un membro del consiglio d'Istituto dell'Istituto svizzero di diritto comparato secondo la legge federale del 28 settembre 2018 [20] sull'Istituto svizzero di diritto comparato,
c.   del Tribunale penale federale in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale;
cbis. [23]   del Tribunale federale dei brevetti in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale;
cquater. [25]   del procuratore generale della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei procuratori pubblici federali da lui nominati e del personale del Ministero pubblico della Confederazione;
cquinquies. [26]   dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro del personale della sua segreteria;
cter. [24]   dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei membri del Ministero pubblico della Confederazione eletti dall'Assemblea federale plenaria;
d.   della Cancelleria federale, dei dipartimenti e dei servizi dell'Amministrazione federale loro subordinati o aggregati amministrativamente;
e.   degli stabilimenti e delle aziende della Confederazione;
f.   delle commissioni federali;
g.   dei tribunali arbitrali costituiti in virtù di contratti di diritto pubblico sottoscritti dalla Confederazione, dai suoi stabilimenti o dalle sue aziende;
h.   delle autorità o organizzazioni indipendenti dall'Amministrazione federale che decidono nell'adempimento di compiti di diritto pubblico loro affidati dalla Confederazione;
i.   delle autorità cantonali, in quanto una legge federale preveda che le loro decisioni sono impugnabili mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale.
 
[1] Nuovo testo giusta l'all. n. 4 della LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° feb. 2008 (RU 2008 5207; FF 2006 2625).
[2] RS 951.11
[3] RS 956.1
[4] Introdotto dall'all. n. 1 della L del 1° ott. 2010 sulla restituzione degli averi di provenienza illecita (RU 2011 275; FF 2010 2871). Nuovo testo giusta l'art. 31 cpv. 2 n. 1 della L del 18 dic. 2015 sui valori patrimoniali di provenienza illecita, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1803; FF 2014 4555).
[5] RS 196.1
[6] Introdotto dall'all. n. 2 della LF del 23 dic. 2011 (RU 2012 3745; FF 2007 4613; 2010 6923). Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 3 della LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885).
[7] RS 121
[8] Introdotto dall'all. cifra II n. 3 della LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885).
[9] Introdotto dall'art. 3 della LF del 20 dic. 2024 che vieta Hamas e le organizzazioni associate, in vigore dal 15 mag. 2025 (RU 2025 269; FF 2024 2250).
[10] RS 122.1
[11] Introdotto dal n. 1 dell'art 26 della LF sull'Istituto federale di metrologia, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 6515; FF 2010 7073).
[12] RS 941.27
[13] Introdotta dall'all. n. 2 della L del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4073; FF 2013 5901).
[14] RS 221.302
[15] Introdotto dall'all. 1 della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).
[16] RS 812.21
[17] Introdotto dall'all. cifra II n. 3 della LF del 16 giu. 2017 sui fondi di compensazione, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 7563; FF 2016 255).
[18] RS 830.2
[19] Introdotto dall'art. 23 cpv. 2 della LF del 28 set. 2018 sull'Istituto svizzero di diritto comparato, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3199; FF 2018 771).
[20] RS 425.1
[21] Introdotto dall'all. cifra I n. 2 della LF del 28 set. 2018 sull'organizzazione dell'infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1889; FF 2016 7711).
[22] RS 742.101
[23] Introdotta dall'all. n. 3 della LF del 20 mar. 2009 sul Tribunale federale dei brevetti, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2010 513, 2011 2241; FF 2008 349).
[24] Introdotta dall'all. cifra II n. 6 della L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali (RU 2010 3267;FF 2008 7093). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2015, in vigore dal 1° nov. 2015 (RU 2015 3847; FF 2015 18611885).
[25] Introdotta dall'all. cifra II n. 6 della L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267;FF 2008 7093).
[26] Introdotta dall'all. cifra II n. 6 della L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267;FF 2008 7093).
LTAF.
Pacifica è la legittimazione ricorsuale dell'insorgente, essendo la stessa destinataria della decisione impugnata e avendo un interesse a che la stessa venga qui annullata (art. 48
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)

Art. 48 [1]  
  1.   Ha diritto di ricorrere chi:
a.   ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo;
b.   è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e
c.   ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa.
  2.   Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto.
 
[1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764).
PA). Il ricorso è poi stato interposto tempestivamente (art. 20
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)

Art. 20  
  1.   Un termine computato in giorni, se deve essere notificato alle parti, comincia a decorrere il giorno dopo la notificazione.
  2.   Se non deve essere notificato alle parti, esso comincia a decorrere il giorno dopo l'evento che lo fa scattare.
  2bis.   Una notificazione recapitabile soltanto dietro firma del destinatario o di un terzo autorizzato a riceverla è reputata avvenuta al più tardi il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso. [1]
  3.   Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone ove ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante. [2]
 
[1] Introdotto dall'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764).
[2] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764).
segg., art. 50
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)

Art. 50 [1]  
  1.   Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione.
  2.   Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo.
 
[1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764).
PA), nel rispetto delle esigenze di forma e di contenuto previste dalla legge (art. 52
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)

Art. 52  
  1.   L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.
  2.   Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi.
  3.   Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso.
PA). Il ricorso è ricevibile in ordine e deve essere esaminato nel merito. 2.
2.1 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invocati la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento (art. 49 lett. a
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)

Art. 49  
  Il ricorrente può far valere:
a.   la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento;
b.   l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti;
c.   l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso.
PA), l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 49 lett. b
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)

Art. 49  
  Il ricorrente può far valere:
a.   la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento;
b.   l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti;
c.   l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso.
PA) nonché l'inadeguatezza (art. 49 lett. c
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)

Art. 49  
  Il ricorrente può far valere:
a.   la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento;
b.   l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti;
c.   l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso.
PA; cfr. ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LO-RENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a ed. 2013, n. 2.149; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6a ed. 2013, n. 1758 segg.). 2.2 Lo scrivente Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (cfr. art. 62 cpv. 4
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)

Art. 62  
  1.   L'autorità di ricorso può modificare la decisione impugnata a vantaggio di una parte.
  2.   Essa può modificare a pregiudizio di una parte la decisione impugnata quando questa violi il diritto federale o poggi su un accertamento inesatto o incompleto dei fatti; per inadeguatezza, la decisione impugnata non può essere modificata a pregiudizio di una parte, a meno che la modificazione giovi ad una controparte.
  3.   L'autorità di ricorso che intenda modificare la decisione impugnata a pregiudizio di una parte deve informarla della sua intenzione e darle la possibilità di esprimersi.
  4.   L'autorità di ricorso non è vincolata in nessun caso dai motivi del ricorso.
PA) né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2007/41 consid. 2; PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3a ed. 2011, no. 2.2.6.5, pag. 300). I principi della massima inquisitoria e dell'applicazione d'ufficio del diritto sono tuttavia limitati: l'autorità competente procede difatti spontaneamente a constatazioni complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (cfr. DTF 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c; DTAF 2007/27 consid. 3.3).
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A-2391/2015

3.
Nel merito, il presente litigio pone l'interrogativo a sapere se l'autorità di prima istanza abbia applicato correttamente le disposizioni di diritto federale relative alla disdetta del contratto di lavoro (consid. 4), in particolare quelle relative ai termini di disdetta (consid. 5), rispettivamente se i presupposti di tali disposizioni siano stati ottemperati. Si tratta altresì di determinare se esistano i presupposti per l'applicazione, a titolo eccezionale, dei disposti di legge relativi al pagamento di stipendio, per un limite massimo di ulteriori 12 mesi, trascorsi i canonici 24 mesi (consid. 6). 4.
4.1 La ricorrente invoca in primo luogo la violazione del diritto federale, segnatamente la violazione del principio di proporzionalità, nella misura in cui il datore di lavoro non avrebbe rispettato l'obbligo di cura e di assistenza di cui all'art. 19
RS 172.220.1 LPers Legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers)

Art. 19 [1]   Misure in caso di risoluzione del rapporto di lavoro
  1.   Prima di recedere dal rapporto di lavoro senza colpa dell'impiegato, il datore di lavoro si avvale di tutte le possibilità ragionevolmente esigibili per continuare a impiegarlo.
  2.   Se recede dal rapporto di lavoro senza colpa dell'impiegato, il datore di lavoro lo sostiene nella sua transizione professionale.
  3.   Il datore di lavoro versa un'indennità all'impiegato se:
a.   quest'ultimo esercita una professione per la quale la domanda è scarsa o inesistente;
b.   il rapporto di lavoro dura da molto tempo o l'impiegato ha già raggiunto una certa età.
  4.   Le disposizioni d'esecuzione possono prevedere il versamento di un'indennità ad altri impiegati o in caso di risoluzione del rapporto di lavoro di comune intesa.
  5.   L'indennità ammonta almeno a uno stipendio mensile e al massimo a uno stipendio annuo.
  6.   Le disposizioni d'esecuzione:
a.   stabiliscono i valori minimi e massimi per le indennità;
b.   disciplinano la riduzione, la soppressione o la restituzione dell'indennità nel caso in cui l'impiegato concluda un altro contratto di lavoro.
  7.   Il datore di lavoro può versare l'indennità con un versamento unico o a rate.
 
[1] Nuovo testo giusta il n. I della L del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1493; FF 2011 5959).
LPers, che lo vincola a percorrere ogni opportunità atta ad una reintegrazione professionale. L'autorità di prima istanza si è limitata ad evidenziare che a causa della [...] pluriennale incapacità lavorativa al 100% [dell'insorgente] non è stato possibile l'inserimento in un altro ambito lavorativo, ragione per cui la disdetta è proporzionale e rappresenta l'ultima ratio.
4.2 Giusta l'art. 10
RS 172.220.1 LPers Legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers)

Art. 10 [1]   Fine del rapporto di lavoro
  1.   Il rapporto di lavoro di durata indeterminata cessa senza disdetta al raggiungimento del limite d'età di cui all'articolo 21 della legge federale del 20 dicembre 1946 [2] sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).
  2.   Le disposizioni d'esecuzione possono:
a.   fissare un'età di pensionamento inferiore al limite d'età di cui all'articolo 21 LAVS per determinate categorie di personale;
b.   prevedere l'impiego oltre l'età ordinaria di pensionamento.
  3.   Il datore di lavoro può disdire in via ordinaria il rapporto di lavoro di durata indeterminata per motivi oggettivi sufficienti, in particolare in seguito:
a.   alla violazione di importanti obblighi legali o contrattuali;
b.   a mancanze nelle prestazioni o nel comportamento;
c.   a incapacità, inattitudine o mancanza di disponibilità nell'effettuare il lavoro convenuto nel contratto di lavoro;
d.   alla mancanza di disponibilità a eseguire un altro lavoro ragionevolmente esigibile;
e.   a gravi motivi di ordine economico o aziendale, sempre che il datore di lavoro non possa offrire all'impiegato un altro lavoro ragionevolmente esigibile;
f.   al venir meno di una delle condizioni di assunzione stabilite nella legge o nel contratto di lavoro.
  4.   Le parti possono disdire immediatamente i rapporti di lavoro di durata determinata e indeterminata per motivi gravi.
 
[1] Nuovo testo giusta il n. I della L del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1493; FF 2011 5959).
[2] RS 831.10
LPers, il datore di lavoro può disdire in via ordinaria il rapporto di lavoro di durata indeterminata per motivi oggettivi sufficienti, segnatamente a seguito di incapacità, inattitudine o mancanza di disponibilità nell'effettuare il lavoro convenuto nel contratto di lavoro (art. 10 cpv. 3 lett. c
RS 172.220.1 LPers Legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers)

Art. 10 [1]   Fine del rapporto di lavoro
  1.   Il rapporto di lavoro di durata indeterminata cessa senza disdetta al raggiungimento del limite d'età di cui all'articolo 21 della legge federale del 20 dicembre 1946 [2] sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).
  2.   Le disposizioni d'esecuzione possono:
a.   fissare un'età di pensionamento inferiore al limite d'età di cui all'articolo 21 LAVS per determinate categorie di personale;
b.   prevedere l'impiego oltre l'età ordinaria di pensionamento.
  3.   Il datore di lavoro può disdire in via ordinaria il rapporto di lavoro di durata indeterminata per motivi oggettivi sufficienti, in particolare in seguito:
a.   alla violazione di importanti obblighi legali o contrattuali;
b.   a mancanze nelle prestazioni o nel comportamento;
c.   a incapacità, inattitudine o mancanza di disponibilità nell'effettuare il lavoro convenuto nel contratto di lavoro;
d.   alla mancanza di disponibilità a eseguire un altro lavoro ragionevolmente esigibile;
e.   a gravi motivi di ordine economico o aziendale, sempre che il datore di lavoro non possa offrire all'impiegato un altro lavoro ragionevolmente esigibile;
f.   al venir meno di una delle condizioni di assunzione stabilite nella legge o nel contratto di lavoro.
  4.   Le parti possono disdire immediatamente i rapporti di lavoro di durata determinata e indeterminata per motivi gravi.
 
[1] Nuovo testo giusta il n. I della L del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1493; FF 2011 5959).
[2] RS 831.10
LPers). L'incapacità o l'inattitudine sono causate da ogni circostanza ­ di cui l'impiegato non è responsabile ed a lui personale ­ che obbiettivamente gli impedisce di svolgere il compito pattuito contrattualmente. In linea di massima, i problemi di salute costituiscono valevoli indizi di un'incapacità o inattitudine al lavoro. Perché venga ammessa un'incapacità o un'inattitudine, i predetti problemi di salute devono comunque sussistere da un certo periodo e non ci si deve aspettare ad una guarigione entro un termine ragionevole. Tuttavia, non è necessario che la malattia venga considerata definitiva. L'incapacità dovuta a motivi di salute non deve essere ammessa troppo facilmente ed in base all'art. 19 cpv. 1
RS 172.220.1 LPers Legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers)

Art. 19 [1]   Misure in caso di risoluzione del rapporto di lavoro
  1.   Prima di recedere dal rapporto di lavoro senza colpa dell'impiegato, il datore di lavoro si avvale di tutte le possibilità ragionevolmente esigibili per continuare a impiegarlo.
  2.   Se recede dal rapporto di lavoro senza colpa dell'impiegato, il datore di lavoro lo sostiene nella sua transizione professionale.
  3.   Il datore di lavoro versa un'indennità all'impiegato se:
a.   quest'ultimo esercita una professione per la quale la domanda è scarsa o inesistente;
b.   il rapporto di lavoro dura da molto tempo o l'impiegato ha già raggiunto una certa età.
  4.   Le disposizioni d'esecuzione possono prevedere il versamento di un'indennità ad altri impiegati o in caso di risoluzione del rapporto di lavoro di comune intesa.
  5.   L'indennità ammonta almeno a uno stipendio mensile e al massimo a uno stipendio annuo.
  6.   Le disposizioni d'esecuzione:
a.   stabiliscono i valori minimi e massimi per le indennità;
b.   disciplinano la riduzione, la soppressione o la restituzione dell'indennità nel caso in cui l'impiegato concluda un altro contratto di lavoro.
  7.   Il datore di lavoro può versare l'indennità con un versamento unico o a rate.
 
[1] Nuovo testo giusta il n. I della L del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1493; FF 2011 5959).
LPers, il datore di lavoro deve esaminare tutte le possibilità sensate e ragionevolmente esigibili per potere continuare ad impiegare il collaboratore prima di rescindere dal contratto (cfr. art. 11a
RS 172.220.111.3 OPers Ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale federale (OPers)

Art. 11a [1]   Provvedimenti d'integrazione del datore di lavoro - (art. 4 cpv. 2 lett. g, 21 cpv. 1 lett. d e 27d cpv. 1 LPers)
  1.   Nel caso di impedimento al lavoro dovuto a malattia o infortunio di un impiegato, l'autorità competente secondo l'articolo 2 ricorre a tutte le possibilità sensate e ragionevolmente esigibili per reintegrare la persona interessata nel mondo del lavoro (provvedimenti d'integrazione del datore di lavoro). Nell'effettuare i suoi accertamenti può coinvolgere la Consulenza sociale del personale.
  2.   L'impiegato è tenuto a partecipare ai provvedimenti d'integrazione. [2]
 
[1] Introdotto dalla cifra I dell'O del 15 giu. 2007 (RU 2007 2871). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 1° mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6737).
dell'Ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale federale [OPers, RS 172.220.111.3]; sentenze del TAF A-2849/2014 del 28 ottobre 2014, consid. 3.2.; A-6509/2013 del 27 agosto 2014 consid. 4.3; HARRY NÖTZLI in: Handkommentar BPG, 2013, n. 35 seg. ad art. 12
RS 172.220.1 LPers Legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers)

Art. 12 [1]   Termine di disdetta
  1.   Il termine di disdetta ordinario del rapporto di lavoro dopo il periodo di prova è al massimo di sei mesi.
  2.   Le disposizioni d'esecuzione disciplinano i termini di disdetta.
 
[1] Nuovo testo giusta il n. I della L del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1493; FF 2011 5959).
LPers).
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4.3
4.3.1 Dalla documentazione agli atti, emerge che la ricorrente si è trovata, ad alternanze irregolari, in uno stato di inabilità al lavoro, in ragione del 100% e/o del 50%, sin dal 19 settembre 2005. Per quel che più interessa, dal 15 aprile 2013 al 24 maggio 2013, l'insorgente è stata inabile al lavoro in ragione del 100% a causa di malattia. In seguito dal 27 maggio 2013 al 22 giugno 2015, la ricorrente è stata riconosciuta inabile al lavoro in ragione del 100% a causa dell'aggravarsi di un precedente infortunio ad una caviglia, culminato con un'operazione presso il Kantonsspital di Basilea Campagna per la sostituzione della protesi impiantata (cfr. scritti del 19 dicembre 2014 e del 9 gennaio 2015 del Kantonsspital di Basilea Campagna). Per il resto dalla documentazione agli atti non emerge in maniera chiara lo stato di salute attuale della ricorrente susseguentemente all'intervento e un'eventuale prognosi di recupero dall'operazione; in particolare il DDPS ha rilevato che, nonostante le ripetute sollecitazioni, l'insorgente è venuta meno al proprio obbligo di collaborazione, rendendo impossibile per il DDPS e per il Medical Service di valutare una possibile ripresa dell'attività lavorativa.
4.3.2 Con riferimento ad un'eventuale reintegrazione della ricorrente il Tribunale evidenzia che contestualmente all'annuncio di invalidità presso l'Ufficio dell'assicurazione invalidità, avvenuto il 24 febbraio 2014, il datore di lavoro ha riferito di "non esserci la possibilità di un trasferimento interno", ma allo stesso tempo che tale possibilità non è stata esaminata all'interno del proprio organico e che nemmeno il datore di lavoro era interessato a ricevere un supporto da parte di persone specializzate dell'AI. Tali aspetti sono stato confermati dall'Ufficio dell'assicurazione invalidità con una email del 17 aprile 2015 da cui emerge che l'autorità cantonale non è stata in grado di fissare un incontro con il datore di lavoro e quindi non è stato possibile trovare misure alternative quali ad esempio il "cambiamento di posto di lavoro all'interno dell'esercito".
Sennonché, come più sopra rilevato, l'obbligo del datore di lavoro non era quello di attendere che la ricorrente si mostrasse "durante la sua assenza" intenzionata "a volere ritornare al suo posto di lavoro". Tale inattività non può trovare giustificazione nemmeno nell'affermazione del datore di lavoro secondo cui l'insorgente "non [avrebbe] preso l'iniziativa di contattare il datore di lavoro" e tantomeno in considerazione della "pluriennale incapacità lavorativa"; anzi le precedenti assenze per inabilità al lavoro avrebbero dovuto suggerire al DDPS di intervenire quanto prima a sanare la situazione
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venutasi a creare, individuando una diversa attività lavorativa in seno all'esercito. Ciò che però non è avvenuto. 4.3.3 Ciò detto, il Tribunale non può condividere le allegazioni del DDPS secondo cui la disdetta è proporzionale e rappresenta l'ultima ratio. Essa, alla luce dell'assenza di un'analisi approfondita circa la continuazione del rapporto di lavoro in seno al DDPS in una diversa attività, ha violato i combinati disposti degli articoli 19
RS 172.220.1 LPers Legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers)

Art. 19 [1]   Misure in caso di risoluzione del rapporto di lavoro
  1.   Prima di recedere dal rapporto di lavoro senza colpa dell'impiegato, il datore di lavoro si avvale di tutte le possibilità ragionevolmente esigibili per continuare a impiegarlo.
  2.   Se recede dal rapporto di lavoro senza colpa dell'impiegato, il datore di lavoro lo sostiene nella sua transizione professionale.
  3.   Il datore di lavoro versa un'indennità all'impiegato se:
a.   quest'ultimo esercita una professione per la quale la domanda è scarsa o inesistente;
b.   il rapporto di lavoro dura da molto tempo o l'impiegato ha già raggiunto una certa età.
  4.   Le disposizioni d'esecuzione possono prevedere il versamento di un'indennità ad altri impiegati o in caso di risoluzione del rapporto di lavoro di comune intesa.
  5.   L'indennità ammonta almeno a uno stipendio mensile e al massimo a uno stipendio annuo.
  6.   Le disposizioni d'esecuzione:
a.   stabiliscono i valori minimi e massimi per le indennità;
b.   disciplinano la riduzione, la soppressione o la restituzione dell'indennità nel caso in cui l'impiegato concluda un altro contratto di lavoro.
  7.   Il datore di lavoro può versare l'indennità con un versamento unico o a rate.
 
[1] Nuovo testo giusta il n. I della L del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1493; FF 2011 5959).
LPers e 11a cpv. 1 OPers. 5.
5.1 L'insorgente ha altresì evidenziato che la disdetta contrattuale del 16 marzo 2015 sarebbe nulla poiché notificata durante il termine di protezione ("Sperrfrist") di 2 anni previsto dall'art. 31a cpv. 1
RS 172.220.111.3 OPers Ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale federale (OPers)

Art. 31a [1]   Misure in caso di incapacità o inattitudine - (art. 19 cpv. 1 LPers)
  In caso di incapacità o inattitudine dell'impiegato, prima di recedere dal rapporto di lavoro il datore di lavoro si adopera per offrirgli un'altra occupazione ragionevolmente esigibile.
 
[1] Introdotto dalla cifra I dell'O del 3 set. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 569).
OPers, che avrebbe dovuto giungere a scadenza il 15 aprile 2015, considerando l'inizio dell'incapacità lavorativa in ragione del 100% il 15 aprile 2013. In proposito l'autorità inferiore ha evidenziato che non vi è stata alcuna violazione, nella misura in cui la legge "non esclude che la disdetta sia pronunciata prima della scadenza dei suddetti due anni", infatti il rapporto di lavoro continua a sussistere durante il termine di preavviso, nel caso concreto sino al 31 luglio 2015.
5.2 In caso d'impedimento al lavoro per malattia o infortunio, una volta decorso il periodo di prova, il datore di lavoro può disdire il rapporto di lavoro al più presto al termine di un periodo di due anni dall'inizio dell'impedimento al lavoro (cfr. art. 31a cpv. 1
RS 172.220.111.3 OPers Ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale federale (OPers)

Art. 31a [1]   Misure in caso di incapacità o inattitudine - (art. 19 cpv. 1 LPers)
  In caso di incapacità o inattitudine dell'impiegato, prima di recedere dal rapporto di lavoro il datore di lavoro si adopera per offrirgli un'altra occupazione ragionevolmente esigibile.
 
[1] Introdotto dalla cifra I dell'O del 3 set. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 569).
OPers; cfr. sentenza del TAF A-5294/2013 del 25 marzo 2014 consid. 3.1). L'esigenza del rispetto di un periodo di due anni è comunque temperata quando l'assicurazione per l'invalidità ha riconosciuto una permanente incapacità parziale al lavoro; in questo caso, la disdetta
può
avvenire
al
più
presto
con
effetto
dall'inizio del versamento della rendita invalidità (cfr. art. 31a cpv. 5
RS 172.220.111.3 OPers Ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale federale (OPers)

Art. 31a [1]   Misure in caso di incapacità o inattitudine - (art. 19 cpv. 1 LPers)
  In caso di incapacità o inattitudine dell'impiegato, prima di recedere dal rapporto di lavoro il datore di lavoro si adopera per offrirgli un'altra occupazione ragionevolmente esigibile.
 
[1] Introdotto dalla cifra I dell'O del 3 set. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 569).
OPers). In quest'ultima circostanza, il datore di lavoro deve offrire all'impiegato un lavoro ragionevolmente esigibile. Con riferimento ai termini di disdetta va detto che il rapporto di lavoro può essere disdetto in via ordinaria per la fine del mese e rispettando un termine di quattro mesi (cfr. art. 12 cpv. 2
RS 172.220.1 LPers Legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers)

Art. 12 [1]   Termine di disdetta
  1.   Il termine di disdetta ordinario del rapporto di lavoro dopo il periodo di prova è al massimo di sei mesi.
  2.   Le disposizioni d'esecuzione disciplinano i termini di disdetta.
 
[1] Nuovo testo giusta il n. I della L del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1493; FF 2011 5959).
LPers e art. 30a cpv. 2
RS 172.220.111.3 OPers Ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale federale (OPers)

Art. 30a [1]   Termini di disdetta - (art. 12 cpv. 2 LPers)
  1.   Durante il periodo di prova il rapporto di lavoro può essere disdetto in via ordinaria, con preavviso di sette giorni.
  2.   Dopo il periodo di prova il rapporto di lavoro può essere disdetto in via ordinaria per la fine del mese. Valgono i seguenti termini di disdetta:
a.   due mesi nel primo anno di servizio;
b.   tre mesi a partire dal secondo fino al nono anno di servizio compreso;
c.   quattro mesi a partire dal decimo anno di servizio.
  3.   Qualora il datore di lavoro, trascorso il periodo di prova, disdica il rapporto di lavoro di un impiegato che esercita una professione per la quale la domanda è scarsa o nulla e che può essere svolta soltanto presso un'unità amministrativa di cui all'articolo 1 capoverso 1 (professioni di monopolio), i termini di disdetta del capoverso 2 si allungano:
a.   di un mese a partire dal primo fino al nono anno di servizio compreso;
b.   di due mesi a partire dal decimo anno di servizio.
  4.   A seconda dei singoli casi, il datore di lavoro può accordare all'impiegato un termine di disdetta più breve se nessun interesse essenziale vi si oppone.
 
[1] Introdotto dalla cifra I dell'O del 1° mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515).
OPers), rispettivamente di 6 mesi (cfr. art. 30 cpv. 3
RS 172.220.111.3 OPers Ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale federale (OPers)

Art. 30   Modifica del contratto di lavoro - (art. 8 cpv. 1 e 13 LPers)
  1.   Ogni modifica del contratto di lavoro necessita la forma scritta.
  2.   In caso di mancata intesa sulla modifica, il contratto deve essere disdetto secondo le disposizioni dell'articolo 10 LPers, ad eccezione dei casi previsti nell'articolo 25 capoversi 3, 3bis e 4. [1]
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 1° mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515).
OPers).
5.3 Nella fattispecie, la ricorrente è risultata inabile al lavoro in misura del 100% in ragione di malattia dal 15 aprile al 24 maggio 2013, ed in seguito per infortunio dal 27 maggio 2015 in maniera ininterrotta sino al 22 giugno 2015 (data secondo ultimo certificato medico agli atti). Inoltre il 25 maggio
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giorno festivo e il 26 maggio giorno feriale non risulta dagli atti che la ricorrente abbia ripreso la propria attività lavorativa; del resto nemmeno lei lo pretende. È dunque a ragione che il DDPS ha disdetto, con decisione del 16 marzo 2015, il rapporto contrattuale con la ricorrente per il 31 luglio 2015. Infatti, come già ammesso da questo Tribunale (cfr. Sentenza TAF dell'8 aprile 2015, A-1402/2014, consid. 5.6), il termine di protezione di cui all'art. 31a cpv.1
RS 172.220.111.3 OPers Ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale federale (OPers)

Art. 31a [1]   Misure in caso di incapacità o inattitudine - (art. 19 cpv. 1 LPers)
  In caso di incapacità o inattitudine dell'impiegato, prima di recedere dal rapporto di lavoro il datore di lavoro si adopera per offrirgli un'altra occupazione ragionevolmente esigibile.
 
[1] Introdotto dalla cifra I dell'O del 3 set. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 569).
OPers non obbliga il datore di lavoro ad inoltrare l'atto di disdetta formale, dopo il termine di protezione di 2 anni, quanto quello di mantenere in essere il rapporto contrattuale sino al citato termine; ciò non vuol dire che, nel rispetto dei termini di preavviso, la disdetta contrattuale non possa essere notificata in precedenza. Nel caso concreto, con il rispetto del termine di preavviso di 4 mesi, il DDPS ha inoltrato correttamente la disdetta il 16 marzo 2015 con scadenza al 31 luglio 2015. Per altro, il datore di lavoro ha provveduto a notificare l'inabilità della ricorrente all'AI il 24 febbraio 2014, confermando altresì il versamento dello stipendio in ragione del 100% il primo anno di impedimento e il 90 % il secondo anno (cfr. scritto del 15 aprile 2014).
6.
6.1 L'insorgente ha censurato la sospensione ingiustificata del versamento dello stipendio in ragione del 90% il 31 marzo 2015, sebbene l'inizio dell'incapacità lavorativa risalga al 15 aprile 2013. Ne conseguirebbe a suo dire che l'obbligo di pagamento del salario decadrebbe, al limite, solamente il 15 aprile 2015; tuttavia il datore di lavoro avrebbe confermato con due scritti che il termine del pagamento del salario sarebbe stato protratto sino al 30 aprile / 1° maggio 2015. Il DDPS ha da una parte ammesso di avere interrotto erroneamente al 31 marzo 2015 il pagamento dello stipendio a cui aveva diritto la ricorrente sino al 15 aprile 2015, ma allo stesso tempo non ha riconosciuto il pagamento sino al 30 aprile 2015, così come preteso da quest'ultima.
6.2 Ai sensi dell'art. 56
RS 172.220.111.3 OPers Ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale federale (OPers)

Art. 56 [1]   Diritto allo stipendio in caso di malattia o infortunio - (art. 29 LPers)
  1.   In caso di impedimento al lavoro per malattia o infortunio, il datore di lavoro paga l'intero stipendio secondo gli articoli 15 e 16 LPers durante 12 mesi.
  2.   Allo scadere di questo periodo il datore di lavoro paga il 90 per cento dello stipendio durante 12 mesi.
  3.   ... [2]
  4.   Le prestazioni secondo i capoversi 1 e 2 sono concesse su presentazione di un certificato medico e a condizione che le prescrizioni mediche siano seguite. L'autorità competente secondo l'articolo 2 può chiedere che l'impiegato sia visitato da un medico di fiducia o dal servizio medico. [3]
  5.   ... [4]
  6.   Nel caso dei lavori a titolo di prova nel quadro di un provvedimento d'integrazione di cui all'articolo 11a svolti in una funzione diversa da quella convenuta per contratto, il diritto allo stipendio è retto dai capoversi 1 e 2. [5]
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4507).
[2] Abrogato dalla cifra I dell'O del 13 nov. 2019, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3803).
[3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3803).
[4] Introdottto dalla cifra I dell'O del 22 nov. 2017 (RU 2017 6737). Abogato dalla cifra I dell'O del 18 nov. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5395).
[5] Introdotto dalla cifra I dell'O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5395).
dell'Ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale federale (OPers, RS 172.220.111.3) in caso d'impedimento al lavoro per malattia o infortunio, il datore di lavoro paga l'intero stipendio secondo gli articoli 15 e
RS 172.220.111.3 OPers Ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale federale (OPers)

Art. 56 [1]   Diritto allo stipendio in caso di malattia o infortunio - (art. 29 LPers)
  1.   In caso di impedimento al lavoro per malattia o infortunio, il datore di lavoro paga l'intero stipendio secondo gli articoli 15 e 16 LPers durante 12 mesi.
  2.   Allo scadere di questo periodo il datore di lavoro paga il 90 per cento dello stipendio durante 12 mesi.
  3.   ... [2]
  4.   Le prestazioni secondo i capoversi 1 e 2 sono concesse su presentazione di un certificato medico e a condizione che le prescrizioni mediche siano seguite. L'autorità competente secondo l'articolo 2 può chiedere che l'impiegato sia visitato da un medico di fiducia o dal servizio medico. [3]
  5.   ... [4]
  6.   Nel caso dei lavori a titolo di prova nel quadro di un provvedimento d'integrazione di cui all'articolo 11a svolti in una funzione diversa da quella convenuta per contratto, il diritto allo stipendio è retto dai capoversi 1 e 2. [5]
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4507).
[2] Abrogato dalla cifra I dell'O del 13 nov. 2019, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3803).
[3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3803).
[4] Introdottto dalla cifra I dell'O del 22 nov. 2017 (RU 2017 6737). Abogato dalla cifra I dell'O del 18 nov. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5395).
[5] Introdotto dalla cifra I dell'O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5395).
16 LPers durante 12 mesi (cpv. 1). Allo scadere di questo periodo, il datore di lavoro paga il 90% dello stipendio durante 12 mesi. L'importo dello stipendio ridotto non deve essere inferiore alle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni oppure alle prestazioni della cassa previdenziale PUBLICA alle quali il dipendente avrebbe diritto in caso di invalidità (cpv. 2). La continuazione del pagamento dello stipendio secondo il capoverso 2 può avvenire, in casi eccezionali debitamente motivati, fino
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al termine degli accertamenti medici o fino al versamento di una rendita, al più tardi tuttavia durante ulteriori 12 mesi (cpv. 3). Giusta l'art. 56 cpv. 5
RS 172.220.111.3 OPers Ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale federale (OPers)

Art. 56 [1]   Diritto allo stipendio in caso di malattia o infortunio - (art. 29 LPers)
  1.   In caso di impedimento al lavoro per malattia o infortunio, il datore di lavoro paga l'intero stipendio secondo gli articoli 15 e 16 LPers durante 12 mesi.
  2.   Allo scadere di questo periodo il datore di lavoro paga il 90 per cento dello stipendio durante 12 mesi.
  3.   ... [2]
  4.   Le prestazioni secondo i capoversi 1 e 2 sono concesse su presentazione di un certificato medico e a condizione che le prescrizioni mediche siano seguite. L'autorità competente secondo l'articolo 2 può chiedere che l'impiegato sia visitato da un medico di fiducia o dal servizio medico. [3]
  5.   ... [4]
  6.   Nel caso dei lavori a titolo di prova nel quadro di un provvedimento d'integrazione di cui all'articolo 11a svolti in una funzione diversa da quella convenuta per contratto, il diritto allo stipendio è retto dai capoversi 1 e 2. [5]
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4507).
[2] Abrogato dalla cifra I dell'O del 13 nov. 2019, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3803).
[3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3803).
[4] Introdottto dalla cifra I dell'O del 22 nov. 2017 (RU 2017 6737). Abogato dalla cifra I dell'O del 18 nov. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5395).
[5] Introdotto dalla cifra I dell'O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5395).
OPers, allo scadere del periodo di cui ai capoversi 1-3 (suesposti) non esiste più alcun diritto allo stipendio, indipendentemente dall'esistenza del rapporto di lavoro.
6.3 Ciò detto la ricorrente pretende ingiustificatamente di avere diritto allo stipendio sino al 30 aprile 2015. In particolare va qui rilevato che la ricorrente ha già percepito erroneamente dal 15 aprile 2014 al 30 aprile 2014, un salario in ragione del 100% allorquando era di sua spettanza solamente in misura del 90% (cfr. scritto del DDPS 15 aprile 2014). Ciò detto considerato che il datore di lavoro, in sede di risposta ha ammesso l'interruzione del versamento in maniera erronea il 31 marzo 2015, la ricorrente ha diritto al versamento di un salario in ragione del 90% per 15 giorni lavorativi. A questo importo deve essere sottratto la differenza di stipendio percepita ingiustificatamente per 15 giorni dal 15 al 30 aprile 2014 in ragione del 100% allorquando la spettanza era del 90%.
6.4
6.4.1 Nel proprio allegato ricorsuale l'insorgente ha postulato il pagamento del salario per ulteriori 12 mesi, e meglio sino al 15 aprile 2016, in base all'art. 56 cpv. 3
RS 172.220.111.3 OPers Ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale federale (OPers)

Art. 56 [1]   Diritto allo stipendio in caso di malattia o infortunio - (art. 29 LPers)
  1.   In caso di impedimento al lavoro per malattia o infortunio, il datore di lavoro paga l'intero stipendio secondo gli articoli 15 e 16 LPers durante 12 mesi.
  2.   Allo scadere di questo periodo il datore di lavoro paga il 90 per cento dello stipendio durante 12 mesi.
  3.   ... [2]
  4.   Le prestazioni secondo i capoversi 1 e 2 sono concesse su presentazione di un certificato medico e a condizione che le prescrizioni mediche siano seguite. L'autorità competente secondo l'articolo 2 può chiedere che l'impiegato sia visitato da un medico di fiducia o dal servizio medico. [3]
  5.   ... [4]
  6.   Nel caso dei lavori a titolo di prova nel quadro di un provvedimento d'integrazione di cui all'articolo 11a svolti in una funzione diversa da quella convenuta per contratto, il diritto allo stipendio è retto dai capoversi 1 e 2. [5]
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4507).
[2] Abrogato dalla cifra I dell'O del 13 nov. 2019, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3803).
[3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3803).
[4] Introdottto dalla cifra I dell'O del 22 nov. 2017 (RU 2017 6737). Abogato dalla cifra I dell'O del 18 nov. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5395).
[5] Introdotto dalla cifra I dell'O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5395).
OPers, alla luce dell'eccezionalità della fattispecie. A suo dire infatti, contestualmente all'inoltro del ricorso erano ancora in atto accertamenti medici. A tutt'oggi essa non percepisce alcuna rendita AI (cfr. scritto dell'Ufficio dell'assicurazione invalidità del 7 aprile 2016). In merito a codesta censura ricorsuale l'autorità di prima istanza non ha preso posizione. 6.4.2 In casu, il datore di lavoro ha provveduto al versamento del salario in ragione del 90 %, anche dopo i primi 12 mesi di assenza. A torto l'insorgente pretende ora il perdurare di tale versamento salariale per ulteriori 12 mesi. Infatti, sebbene dall'istruttoria emerga che la ricorrente non sia ancora a beneficio di una rendita AI (cfr. scritto dell'Ufficio dell'assicurazione invalidità del 7 aprile 2016), non sussistono circostanze tali da giustificare il perdurare dell'obbligo salariale richiesto. Infatti, da una parte i disposti di legge permettono al datore di lavoro un'importante margine di apprezzamento, dall'altra la ricorrente non ha allegato alcun documento probatorio a fondamento di circostanze eccezionali giustificanti tale versamento di salario dopo i 24 mesi.
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7.
Stante quanto esposto, nella misura in cui il licenziamento è in parte contrario al diritto applicabile ­ segnatamente alla LPers e OPers ­ nello specifico all'obbligo di reintegrazione, corollario nel nostro caso del principio di proporzionalità, il ricorso deve essere parzialmente ammesso. 7.1 Qualora accolga il ricorso contro una decisione di disdetta del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro e non deferisce l'affare in via eccezionale all'autorità inferiore, l'autorità di ricorso è tenuta ad attribuire un'indennità al ricorrente, se mancano motivi oggettivi sufficienti per la disdetta ordinaria o motivi gravi per la disdetta immediata, oppure se sono state violate disposizioni procedurali (art. 34b cpv. 1 let. a); l'autorità di ricorso stabilisce tale l'indennità dopo aver valutato tutte le circostanze. Essa ammonta di regola almeno a sei stipendi mensili e al massimo a uno stipendio annuo (art. 34 cpv. 2
RS 172.220.1 LPers Legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers)

Art. 34   Controversie concernenti il rapporto di lavoro
  1.   Se in una controversia concernente il rapporto di lavoro non si giunge ad un'intesa, il datore di lavoro pronuncia una decisione.
  1bis.   Contro le decisioni di trasferimento o altre istruzioni di servizio destinate al personale sottoposto a un obbligo di trasferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 lettere a e cbis non è ammesso il ricorso. [1]
  2.   La procedura di prima istanza nonché la procedura di ricorso di cui all'articolo 36 sono gratuite, tranne nei casi di temerarietà. [2]
  3.   Le persone la cui candidatura è stata respinta non hanno il diritto di esigere l'emanazione di una decisione impugnabile. [3]
 
[1] Introdotto dal n. I della L del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1493; FF 2011 5959).
[2] Nuovo testo giusta il n. I della L del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1493; FF 2011 5959).
[3] Introdotto dal n. I della L del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1493; FF 2011 5959).
LPers) (cfr. Sentenza TF del 1° aprile 2015, consid. 3.2; sentenze TAF, A-6509/2013 del 27 agosto 2014 consid. 8.1 e A5381/2013 dell'8 maggio 2014 consid. 10.1). 7.2 Orbene, alla luce della documentazione agli atti da cui emerge un'importante inabilità a prestare il lavoro convenuto, ben prima del periodo temporale in esame e a più riprese, considerata inoltre la negligente collaborazione con i servizi preposti del Medical Service da parte della ricorrente, il presente Tribunale ritiene giustificata un'indennità di 1 mese salariale in ragione di un'attività pari al 100%. Tale importo deve sommarsi all'importo riconosciuto a titolo di salario di cui al consid. 6. 8.
In base all'art. 34 cpv. 2
RS 172.220.1 LPers Legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers)

Art. 34   Controversie concernenti il rapporto di lavoro
  1.   Se in una controversia concernente il rapporto di lavoro non si giunge ad un'intesa, il datore di lavoro pronuncia una decisione.
  1bis.   Contro le decisioni di trasferimento o altre istruzioni di servizio destinate al personale sottoposto a un obbligo di trasferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 lettere a e cbis non è ammesso il ricorso. [1]
  2.   La procedura di prima istanza nonché la procedura di ricorso di cui all'articolo 36 sono gratuite, tranne nei casi di temerarietà. [2]
  3.   Le persone la cui candidatura è stata respinta non hanno il diritto di esigere l'emanazione di una decisione impugnabile. [3]
 
[1] Introdotto dal n. I della L del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1493; FF 2011 5959).
[2] Nuovo testo giusta il n. I della L del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1493; FF 2011 5959).
[3] Introdotto dal n. I della L del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1493; FF 2011 5959).
LPers, la procedura di ricorso è gratuita tranne nei casi di temerarietà; nella fattispecie si rinuncia quindi alla riscossione di spese di procedura.
Visto l'esito della lite, la ricorrente ha diritto alla rifusione di indennità a titolo di ripetibili (cfr. art. 64 cpv. 1
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)

Art. 64  
  1.   L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato.
  2.   Il dispositivo indica l'ammontare dell'indennità e l'addossa all'ente o all'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, in quanto non possa essere messa a carico di una controparte soccombente.
  3.   Se una controparte soccombente ha presentato conclusioni indipendenti, l'indennità può essere messa a suo carico, secondo la propria solvenza.
  4.   L'ente o l'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, risponde dell'indennità addossata a una controparte soccombente, in quanto non possa essere riscossa.
  5.   Il Consiglio federale disciplina la determinazione delle spese ripetibili. [1] Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005 [2] sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010 [3] sull'organizzazione delle autorità penali. [4]
 
[1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764).
[2] RS 173.32
[3] RS 173.71
[4] Nuovo testo del per. giusta l'all. n. II 3 della L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267;FF 2008 7093).
PA e art. 7 cpv. 1 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e spese ripetibili, nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Essa è fissata tenuto conto della presenza di un patrocinatore professionale, degli atti all'incarto, come pure del gravame ammesso, in 800 franchi, IVA e disborsi compresi. L'autorità inferiore non ha diritto alla rifusione di indennità a titolo di ripetibili (cfr. art. 7 cpv. 3
RS 173.320.2 TS-TAF Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)

Art. 7   Principio
  1.   La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa.
  2.   Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione.
  3.   Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili.
  4.   Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili.
  5.   L'articolo 6a è applicabile per analogia. [1]
 
[1] Introdotto dal n. I dell'O del TAF del 20 ago. 2010, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2010 945).
TS-TAF).

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A-2391/2015

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1.
Il ricorso è parzialmente ammesso.
2.
Alla ricorrente è versata un'indennità per stipendio non goduto per 15 giorni ai sensi dei considerandi.
3.
Alla ricorrente è versata un'indennità pari a 1 mese salariale al 100%. 4.
Non si prelevano spese processuali.
5.
La ricorrente ha diritto al pagamento di 800 franchi a titolo di ripetibili. 6.
Comunicazione a:
­
­

ricorrente (Atto giudiziario)
autorità inferiore (Atto giudiziario)

Il presidente del collegio:

Il cancelliere:

Claudia Pasqualetto Péquignot

Manuel Borla

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
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A-2391/2015

Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
RS 173.320.2 TS-TAF Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)

Art. 7   Principio
  1.   La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa.
  2.   Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione.
  3.   Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili.
  4.   Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili.
  5.   L'articolo 6a è applicabile per analogia. [1]
 
[1] Introdotto dal n. I dell'O del TAF del 20 ago. 2010, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2010 945).
segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e ­ se in possesso della parte ricorrente ­ i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42
RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria

Art. 42   Atti scritti
  1.   Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
  1bis.   Se un procedimento in materia civile si è svolto in inglese dinanzi all'autorità inferiore, gli atti scritti possono essere redatti in tale lingua. [1]
  2.   Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione. [2] [3]
  3.   Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata.
  4.   In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 2016 [4] sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento:
a.   il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati;
b.   le modalità di trasmissione;
c.   le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici. [5]
  5.   Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione.
  6.   Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi.
  7.   Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili.
 
[1] Introdotto dalla cifra II n. 1 della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407).
[2] Nuovo testo del per. giusta la cifra I n. 1 della L del 20 giu. 2014 sul condono dell'imposta, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 9; FF 2013 7239).
[3] Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della L del 28 set. 2012 sull'assistenza amministrativa fiscale, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 231; FF 2011 5587).
[4] RS 943.03
[5] Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 2 della L del 18 mar. 2016 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4651; FF 2014 913).
LTF).
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