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RS 832.20 LAINF Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) Art. 69 Scelta dell'assicuratore |
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| Il datore di lavoro provvede affinché i suoi lavoratori siano assicurati presso uno degli assicuratori ai sensi dell'articolo 68. I lavoratori hanno diritto di partecipare alla scelta dell'assicuratore. | ||||||
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RS 832.20 LAINF Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) Art. 68 Categorie e iscrizione nel registro |
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| Le persone, la cui assicurazione esula dalla competenza dell'INSAI, devono, a norma della presente legge, essere assicurate contro gli infortuni da: | ||||||
| imprese di assicurazione private sottoposte alla legge del 17 dicembre 2004 [2] sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA); | ||||||
| casse pubbliche d'assicurazione contro gli infortuni; | ||||||
| casse malati ai sensi dell'articolo 2 della legge del 26 settembre 2014 [5] sulla vigilanza sull'assicurazione malattie. | ||||||
| Gli assicuratori che intendono partecipare alla gestione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni devono iscriversi in un registro tenuto dall'Ufficio federale della sanità pubblica [6]. Questo registro è pubblico. [7] | ||||||
| [1] Nuvo testo giusta l'all. cifra II n. 5 della LF del 17 dic. 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5269; FF 2003 3233). Vedi anche l a disp. trans. della mod. del 25 set. 2015 alla fine del presente testo. [2] RS 961.01 [3] Vedi anche la disp. trans. della mod. del 25 set. 2015 alla fine del presente testo. [4] Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 18 giu. 2021 (Misure di contenimento dei costi - Pacchetto 1a), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 837; 2022 808; FF 2019 4981). [5] RS 832.12 [6] La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RU 2004 4937). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. [7] Vedi anche l'art. 2 dell'O del 20 set. 1982 concernente l'entrata in vigore e l'attuazione della LF sull'assicurazione contro gli infortuni (RU 1982 1724). | ||||||
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RS 832.20 LAINF Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) Art. 72 Istituzione |
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| Gli assicuratori ai sensi dell'articolo 68 istituiscono in forma di fondazione la cassa suppletiva. Il consiglio di fondazione è composto pariteticamente di rappresentanti degli assicuratori e delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori. L'atto di fondazione ed i regolamenti vanno approvati dal Consiglio federale. | ||||||
| Questi assicuratori devono versare alla cassa suppletiva una parte dei premi dell'assicurazione contro gli infortuni. Questa parte è calcolata in modo che detta cassa possa finanziare tutte le spese non coperte da introiti diretti e costituire adeguate riserve per le prestazioni di lunga durata. | ||||||
| Se gli assicuratori non istituiscono la cassa suppletiva, il Consiglio federale provvede in merito. Esso emana le dovute prescrizioni se gli assicuratori non possono intendersi in merito alla gestione della stessa. [1] | ||||||
| [1] Vedi anche l'art. 4 dell'O del 20 set. 1982 (RU 1982 1724). | ||||||
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RS 832.20 LAINF Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) Art. 73 Campo d'attività |
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| La cassa suppletiva versa le prestazioni assicurative legali ai lavoratori infortunati, la cui assicurazione esula dalle competenze dell'INSAI, e non assicurati dal datore di lavoro. Essa riscuote i premi sostitutivi dal datore di lavoro negligente (art. 95). Essa sopporta inoltre le spese delle prestazioni legali degli assicuratori ai sensi dell'articolo 68, divenuti insolvibili. | ||||||
| La cassa suppletiva attribuisce a un assicuratore i datori di lavoro che, nonostante diffida, non hanno assicurato i loro dipendenti o che non hanno trovato un assicuratore. [1] | ||||||
| Il capoverso 2 non è applicabile ai datori di lavoro che occupano esclusivamente lavoratori con reddito di poca entità secondo l'articolo 14 capoverso 5 della legge federale del 20 dicembre 1946 [2] sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. [3] | ||||||
| La cassa suppletiva adempie i compiti di cui agli articoli 78 e 90 capoverso 4. [4] | ||||||
| Il Consiglio federale può pure conferire alla cassa suppletiva compiti non rientranti nell'ambito d'attività degli altri assicuratori. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835). [2] RS 831.10 [3] Introdotto dall'all. n. 7 della L del 17 giu. 2005 contro il lavoro nero, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 359; FF 2002 3243). [4] Introdotto dalla cifra I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835). | ||||||
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RS 832.20 LAINF Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) Art. 1 |
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| Le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 2000 [1] sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all'assicurazione contro gli infortuni, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga alla LPGA. | ||||||
| Esse non sono applicabili ai seguenti settori: | ||||||
| diritto sanitario e tariffe (art. 53-57); | ||||||
| attività accessorie (art. 67a) dell'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI); | ||||||
| iscrizione nel registro di assicuratori contro gli infortuni (art. 68); | ||||||
| procedura concernente contestazioni pecuniarie tra assicuratori (art. 78a); | ||||||
| procedura concernente il riconoscimento di corsi di formazione e il rilascio di attestati di formazione (art. 82a). | ||||||
| [1] RS 830.1 [2] Introdotta dalla cifra I della LF del 25 set. 2015 (Organizzazione e attività accessorie dell'INSAI), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4941; FF 2008 4703, 2014 6835). [3] Introdotta dalla cifra I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835). | ||||||
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RS 832.20 LAINF Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) Art. 1a [1] Assicurati |
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| Sono assicurati d'obbligo ai sensi della presente legge: | ||||||
| i lavoratori occupati in Svizzera, compresi quelli a domicilio, gli apprendisti, i praticanti, i volontari e le persone che lavorano nei laboratori d'apprendistato o protetti; | ||||||
| le persone che adempiono le condizioni di cui all'articolo 8 della legge del 25 giugno 1982 [2] sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI) o che percepiscono indennità secondo l'articolo 29 LADI (disoccupati); | ||||||
| le persone che partecipano a provvedimenti dell'assicurazione per l'invalidità in uno stabilimento o laboratorio di cui all'articolo 27 capoverso 1 della legge federale del 19 giugno 1959 [4] sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) oppure in un'azienda e che sono vincolate da rapporto analogo a quello risultante da un contratto di lavoro. [5] | ||||||
| Il Consiglio federale può estendere l'assicurazione obbligatoria alle persone vincolate da rapporto analogo a quello risultante da un contratto di lavoro. Esso può esentare dall'obbligo segnatamente i familiari collaboranti nell'impresa, i dipendenti irregolari e le persone beneficiarie di privilegi, immunità e facilitazioni di cui all'articolo 2 capoverso 2 della legge del 22 giugno 2007 [6] sullo Stato ospite. [7] | ||||||
| [1] Originario: art. 1. [2] RS 837.0 [3] Introdotta dall'all. n. 5 della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191). [4] RS 831.20 [5] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835). [6] RS 192.12 [7] Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 12 della LF del 22 giu. 2007 sullo Stato ospite, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6637; FF 2006 7359). | ||||||
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RS 832.202 OAINF Ordinanza del 20 dicembre 1982 sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF) Art. 2 Eccezioni all'obbligo d'assicurazione |
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| Non sono soggetti all'obbligo assicurativo: | ||||||
| i familiari del datore di lavoro che collaborano nell'azienda, non ricevono un salario in contanti e non versano contributi all'AVS o sono parificati ai lavoratori agricoli indipendenti secondo l'articolo 1a capoverso 2 lettere a e b della legge federale del 20 giugno 1952 [2] sugli assegni familiari nell'agricoltura; | ||||||
| ... | ||||||
| i dipendenti delle Confederazione sottoposti all'assicurazione militare conformemente all'articolo 1a capoverso 1 lettera b della legge federale del 19 giugno 1992 [5] sull'assicurazione militare (LAM); | ||||||
| i membri dei consigli d'amministrazione non attivi nell'azienda, per quest'attività; | ||||||
| ... | ||||||
| le persone che esercitano un'attività d'interesse pubblico, a condizione che non vi sia un contratto di lavoro, come in particolare membri di Parlamenti, autorità e commissioni, per quest'attività; | ||||||
| i pompieri di milizia; | ||||||
| le persone attive come atleti o allenatori in un'associazione sportiva o in un'organizzazione simile nell'ambito dello sport, nella misura in cui l'associazione o l'organizzazione versi a tutte queste persone esclusivamente un reddito annuo corrispondente al massimo a due terzi dell'importo minimo della rendita completa di vecchiaia annua dell'AVS di cui all'articolo 34 capoverso 5 della legge federale del 20 dicembre 1946 [11] su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. | ||||||
| ... [12] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3914). [2] RS 836.1 [3] Abrogate dalla cifra I dell'O del 15 dic. 1997, con effetto dal 1° gen. 1998 (RU 1998 151). [4] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3914). [5] RS 833.1 [6] Introdotta dalla cifra I dell'O del 15 dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 151). [7] Introdotta dalla cifra I dell'O del 15 dic. 1997 (RU 1998 151). Abrogata dalla cifra I dell'O del 9 nov. 2016, con effetto dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4393). [8] Introdotta dalla cifra I dell'O del 15 dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 151). [9] Introdotta dalla cifra I dell'O del 7 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6227). [10] Introdotta dalla cifra I dell'O del 22 nov. 2023, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2023 752). [11] RS 831.10 [12] Introdotto dalla cifra I dell'O del 15 dic. 1997 (RU 1998 151). Abrogato dall'all. n. 3 dell'O del 6 set. 2006 contro il lavoro nero, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 373). | ||||||
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RS 836.1 LAF Legge federale del 20 giugno 1952 sugli assegni familiari nell'agricoltura (LAF) Art. 1 |
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| Le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 2000 [1] sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili agli assegni familiari nell'agricoltura, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga alla LPGA. | ||||||
| [1] RS 830.1 | ||||||
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RS 836.1 LAF Legge federale del 20 giugno 1952 sugli assegni familiari nell'agricoltura (LAF) Art. 1a [1] Persone aventi diritto |
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| Hanno diritto agli assegni familiari per i lavoratori agricoli le persone rimunerate, che sono occupate in un'azienda agricola come salariati. | ||||||
| I membri della famiglia del capo d'azienda occupati nella stessa hanno parimenti diritto agli assegni familiari; sono eccettuati: | ||||||
| gli ascendenti e discendenti del capo d'azienda; | ||||||
| i generi o le nuore del capo d'azienda, che verosimilmente assumeranno l'azienda in proprio. | ||||||
| I lavoratori agricoli hanno diritto agli assegni per l'economia domestica soltanto se dimorano in Svizzera con la loro famiglia (art. 13 cpv. 2 LPGA [2]). Il versamento di assegni per i figli e di assegni di formazione per i figli residenti all'estero è retto dall'articolo 4 capoverso 3 della legge federale del 24 marzo 2006 [3] sugli assegni familiari (LAFam). [4] | ||||||
| Il Consiglio federale emana disposizioni particolari sulle nozioni di azienda agricola e di lavoratore agricolo. | ||||||
| [1] Introdotto dall'all. n. 15 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 1766,1994V897). [2] RS 830.1 [3] RS 836.2 [4] Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della L del 24 mar. 2006 sugli assegni familiari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 131; FF 1999 2759, 2000 4167, 2004 61036159). | ||||||
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RS 832.202 OAINF Ordinanza del 20 dicembre 1982 sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF) Art. 2 Eccezioni all'obbligo d'assicurazione |
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| Non sono soggetti all'obbligo assicurativo: | ||||||
| i familiari del datore di lavoro che collaborano nell'azienda, non ricevono un salario in contanti e non versano contributi all'AVS o sono parificati ai lavoratori agricoli indipendenti secondo l'articolo 1a capoverso 2 lettere a e b della legge federale del 20 giugno 1952 [2] sugli assegni familiari nell'agricoltura; | ||||||
| ... | ||||||
| i dipendenti delle Confederazione sottoposti all'assicurazione militare conformemente all'articolo 1a capoverso 1 lettera b della legge federale del 19 giugno 1992 [5] sull'assicurazione militare (LAM); | ||||||
| i membri dei consigli d'amministrazione non attivi nell'azienda, per quest'attività; | ||||||
| ... | ||||||
| le persone che esercitano un'attività d'interesse pubblico, a condizione che non vi sia un contratto di lavoro, come in particolare membri di Parlamenti, autorità e commissioni, per quest'attività; | ||||||
| i pompieri di milizia; | ||||||
| le persone attive come atleti o allenatori in un'associazione sportiva o in un'organizzazione simile nell'ambito dello sport, nella misura in cui l'associazione o l'organizzazione versi a tutte queste persone esclusivamente un reddito annuo corrispondente al massimo a due terzi dell'importo minimo della rendita completa di vecchiaia annua dell'AVS di cui all'articolo 34 capoverso 5 della legge federale del 20 dicembre 1946 [11] su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. | ||||||
| ... [12] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3914). [2] RS 836.1 [3] Abrogate dalla cifra I dell'O del 15 dic. 1997, con effetto dal 1° gen. 1998 (RU 1998 151). [4] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3914). [5] RS 833.1 [6] Introdotta dalla cifra I dell'O del 15 dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 151). [7] Introdotta dalla cifra I dell'O del 15 dic. 1997 (RU 1998 151). Abrogata dalla cifra I dell'O del 9 nov. 2016, con effetto dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4393). [8] Introdotta dalla cifra I dell'O del 15 dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 151). [9] Introdotta dalla cifra I dell'O del 7 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6227). [10] Introdotta dalla cifra I dell'O del 22 nov. 2023, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2023 752). [11] RS 831.10 [12] Introdotto dalla cifra I dell'O del 15 dic. 1997 (RU 1998 151). Abrogato dall'all. n. 3 dell'O del 6 set. 2006 contro il lavoro nero, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 373). | ||||||
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RS 836.1 LAF Legge federale del 20 giugno 1952 sugli assegni familiari nell'agricoltura (LAF) Art. 1 |
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| Le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 2000 [1] sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili agli assegni familiari nell'agricoltura, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga alla LPGA. | ||||||
| [1] RS 830.1 | ||||||
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RS 832.20 LAINF Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) Art. 1 |
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| Le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 2000 [1] sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all'assicurazione contro gli infortuni, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga alla LPGA. | ||||||
| Esse non sono applicabili ai seguenti settori: | ||||||
| diritto sanitario e tariffe (art. 53-57); | ||||||
| attività accessorie (art. 67a) dell'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI); | ||||||
| iscrizione nel registro di assicuratori contro gli infortuni (art. 68); | ||||||
| procedura concernente contestazioni pecuniarie tra assicuratori (art. 78a); | ||||||
| procedura concernente il riconoscimento di corsi di formazione e il rilascio di attestati di formazione (art. 82a). | ||||||
| [1] RS 830.1 [2] Introdotta dalla cifra I della LF del 25 set. 2015 (Organizzazione e attività accessorie dell'INSAI), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4941; FF 2008 4703, 2014 6835). [3] Introdotta dalla cifra I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835). | ||||||
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RS 832.20 LAINF Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) Art. 21 Cura medica dopo la determinazione della rendita |
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| Determinata la rendita, le prestazioni sanitarie e il rimborso delle spese (art. 10 a 13) sono accordati se il beneficiario: | ||||||
| è affetto da malattia professionale; | ||||||
| soffre di ricaduta o di postumi tardivi e la capacità di guadagno può essere migliorata sensibilmente con cure mediche o queste ne possono impedire una notevole diminuzione; | ||||||
| abbisogna durevolmente di trattamento e cure per mantenere la capacità residua di guadagno; | ||||||
| è incapace di guadagno e il suo stato di salute può essere migliorato sensibilmente con cure mediche o queste ne possono impedire un notevole peggioramento. | ||||||
| L'assicuratore può ordinare il ripristino della cura medica. ... [1] | ||||||
| In caso di ricadute e di postumi tardivi o se l'assicuratore ordina il ripristino della cura medica, il beneficiario della rendita ha diritto anche alle prestazioni sanitarie e al rimborso delle spese (art. 10 a 13). Il beneficiario della rendita, se subisce durante questo periodo una perdita di guadagno, ha diritto all'indennità giornaliera calcolata in base all'ultimo guadagno realizzato prima della nuova cura medica. | ||||||
| [1] Per. abrogato dall'all. n. 12 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896). | ||||||
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RS 832.20 LAINF Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) Art. 1 |
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| Le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 2000 [1] sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all'assicurazione contro gli infortuni, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga alla LPGA. | ||||||
| Esse non sono applicabili ai seguenti settori: | ||||||
| diritto sanitario e tariffe (art. 53-57); | ||||||
| attività accessorie (art. 67a) dell'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI); | ||||||
| iscrizione nel registro di assicuratori contro gli infortuni (art. 68); | ||||||
| procedura concernente contestazioni pecuniarie tra assicuratori (art. 78a); | ||||||
| procedura concernente il riconoscimento di corsi di formazione e il rilascio di attestati di formazione (art. 82a). | ||||||
| [1] RS 830.1 [2] Introdotta dalla cifra I della LF del 25 set. 2015 (Organizzazione e attività accessorie dell'INSAI), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4941; FF 2008 4703, 2014 6835). [3] Introdotta dalla cifra I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835). | ||||||
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RS 832.202 OAINF Ordinanza del 20 dicembre 1982 sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF) Art. 2 Eccezioni all'obbligo d'assicurazione |
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| Non sono soggetti all'obbligo assicurativo: | ||||||
| i familiari del datore di lavoro che collaborano nell'azienda, non ricevono un salario in contanti e non versano contributi all'AVS o sono parificati ai lavoratori agricoli indipendenti secondo l'articolo 1a capoverso 2 lettere a e b della legge federale del 20 giugno 1952 [2] sugli assegni familiari nell'agricoltura; | ||||||
| ... | ||||||
| i dipendenti delle Confederazione sottoposti all'assicurazione militare conformemente all'articolo 1a capoverso 1 lettera b della legge federale del 19 giugno 1992 [5] sull'assicurazione militare (LAM); | ||||||
| i membri dei consigli d'amministrazione non attivi nell'azienda, per quest'attività; | ||||||
| ... | ||||||
| le persone che esercitano un'attività d'interesse pubblico, a condizione che non vi sia un contratto di lavoro, come in particolare membri di Parlamenti, autorità e commissioni, per quest'attività; | ||||||
| i pompieri di milizia; | ||||||
| le persone attive come atleti o allenatori in un'associazione sportiva o in un'organizzazione simile nell'ambito dello sport, nella misura in cui l'associazione o l'organizzazione versi a tutte queste persone esclusivamente un reddito annuo corrispondente al massimo a due terzi dell'importo minimo della rendita completa di vecchiaia annua dell'AVS di cui all'articolo 34 capoverso 5 della legge federale del 20 dicembre 1946 [11] su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. | ||||||
| ... [12] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3914). [2] RS 836.1 [3] Abrogate dalla cifra I dell'O del 15 dic. 1997, con effetto dal 1° gen. 1998 (RU 1998 151). [4] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3914). [5] RS 833.1 [6] Introdotta dalla cifra I dell'O del 15 dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 151). [7] Introdotta dalla cifra I dell'O del 15 dic. 1997 (RU 1998 151). Abrogata dalla cifra I dell'O del 9 nov. 2016, con effetto dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4393). [8] Introdotta dalla cifra I dell'O del 15 dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 151). [9] Introdotta dalla cifra I dell'O del 7 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6227). [10] Introdotta dalla cifra I dell'O del 22 nov. 2023, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2023 752). [11] RS 831.10 [12] Introdotto dalla cifra I dell'O del 15 dic. 1997 (RU 1998 151). Abrogato dall'all. n. 3 dell'O del 6 set. 2006 contro il lavoro nero, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 373). | ||||||
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RS 832.202 OAINF Ordinanza del 20 dicembre 1982 sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF) Art. 2 Eccezioni all'obbligo d'assicurazione |
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| Non sono soggetti all'obbligo assicurativo: | ||||||
| i familiari del datore di lavoro che collaborano nell'azienda, non ricevono un salario in contanti e non versano contributi all'AVS o sono parificati ai lavoratori agricoli indipendenti secondo l'articolo 1a capoverso 2 lettere a e b della legge federale del 20 giugno 1952 [2] sugli assegni familiari nell'agricoltura; | ||||||
| ... | ||||||
| i dipendenti delle Confederazione sottoposti all'assicurazione militare conformemente all'articolo 1a capoverso 1 lettera b della legge federale del 19 giugno 1992 [5] sull'assicurazione militare (LAM); | ||||||
| i membri dei consigli d'amministrazione non attivi nell'azienda, per quest'attività; | ||||||
| ... | ||||||
| le persone che esercitano un'attività d'interesse pubblico, a condizione che non vi sia un contratto di lavoro, come in particolare membri di Parlamenti, autorità e commissioni, per quest'attività; | ||||||
| i pompieri di milizia; | ||||||
| le persone attive come atleti o allenatori in un'associazione sportiva o in un'organizzazione simile nell'ambito dello sport, nella misura in cui l'associazione o l'organizzazione versi a tutte queste persone esclusivamente un reddito annuo corrispondente al massimo a due terzi dell'importo minimo della rendita completa di vecchiaia annua dell'AVS di cui all'articolo 34 capoverso 5 della legge federale del 20 dicembre 1946 [11] su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. | ||||||
| ... [12] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3914). [2] RS 836.1 [3] Abrogate dalla cifra I dell'O del 15 dic. 1997, con effetto dal 1° gen. 1998 (RU 1998 151). [4] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3914). [5] RS 833.1 [6] Introdotta dalla cifra I dell'O del 15 dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 151). [7] Introdotta dalla cifra I dell'O del 15 dic. 1997 (RU 1998 151). Abrogata dalla cifra I dell'O del 9 nov. 2016, con effetto dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4393). [8] Introdotta dalla cifra I dell'O del 15 dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 151). [9] Introdotta dalla cifra I dell'O del 7 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6227). [10] Introdotta dalla cifra I dell'O del 22 nov. 2023, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2023 752). [11] RS 831.10 [12] Introdotto dalla cifra I dell'O del 15 dic. 1997 (RU 1998 151). Abrogato dall'all. n. 3 dell'O del 6 set. 2006 contro il lavoro nero, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 373). | ||||||
|
RS 832.202 OAINF Ordinanza del 20 dicembre 1982 sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF) Art. 2 Eccezioni all'obbligo d'assicurazione |
||||||
| Non sono soggetti all'obbligo assicurativo: | ||||||
| i familiari del datore di lavoro che collaborano nell'azienda, non ricevono un salario in contanti e non versano contributi all'AVS o sono parificati ai lavoratori agricoli indipendenti secondo l'articolo 1a capoverso 2 lettere a e b della legge federale del 20 giugno 1952 [2] sugli assegni familiari nell'agricoltura; | ||||||
| ... | ||||||
| i dipendenti delle Confederazione sottoposti all'assicurazione militare conformemente all'articolo 1a capoverso 1 lettera b della legge federale del 19 giugno 1992 [5] sull'assicurazione militare (LAM); | ||||||
| i membri dei consigli d'amministrazione non attivi nell'azienda, per quest'attività; | ||||||
| ... | ||||||
| le persone che esercitano un'attività d'interesse pubblico, a condizione che non vi sia un contratto di lavoro, come in particolare membri di Parlamenti, autorità e commissioni, per quest'attività; | ||||||
| i pompieri di milizia; | ||||||
| le persone attive come atleti o allenatori in un'associazione sportiva o in un'organizzazione simile nell'ambito dello sport, nella misura in cui l'associazione o l'organizzazione versi a tutte queste persone esclusivamente un reddito annuo corrispondente al massimo a due terzi dell'importo minimo della rendita completa di vecchiaia annua dell'AVS di cui all'articolo 34 capoverso 5 della legge federale del 20 dicembre 1946 [11] su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. | ||||||
| ... [12] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3914). [2] RS 836.1 [3] Abrogate dalla cifra I dell'O del 15 dic. 1997, con effetto dal 1° gen. 1998 (RU 1998 151). [4] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3914). [5] RS 833.1 [6] Introdotta dalla cifra I dell'O del 15 dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 151). [7] Introdotta dalla cifra I dell'O del 15 dic. 1997 (RU 1998 151). Abrogata dalla cifra I dell'O del 9 nov. 2016, con effetto dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4393). [8] Introdotta dalla cifra I dell'O del 15 dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 151). [9] Introdotta dalla cifra I dell'O del 7 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6227). [10] Introdotta dalla cifra I dell'O del 22 nov. 2023, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2023 752). [11] RS 831.10 [12] Introdotto dalla cifra I dell'O del 15 dic. 1997 (RU 1998 151). Abrogato dall'all. n. 3 dell'O del 6 set. 2006 contro il lavoro nero, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 373). | ||||||
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RS 832.20 LAINF Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) Art. 1 |
||||||
| Le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 2000 [1] sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all'assicurazione contro gli infortuni, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga alla LPGA. | ||||||
| Esse non sono applicabili ai seguenti settori: | ||||||
| diritto sanitario e tariffe (art. 53-57); | ||||||
| attività accessorie (art. 67a) dell'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI); | ||||||
| iscrizione nel registro di assicuratori contro gli infortuni (art. 68); | ||||||
| procedura concernente contestazioni pecuniarie tra assicuratori (art. 78a); | ||||||
| procedura concernente il riconoscimento di corsi di formazione e il rilascio di attestati di formazione (art. 82a). | ||||||
| [1] RS 830.1 [2] Introdotta dalla cifra I della LF del 25 set. 2015 (Organizzazione e attività accessorie dell'INSAI), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4941; FF 2008 4703, 2014 6835). [3] Introdotta dalla cifra I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835). | ||||||
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RS 832.202 OAINF Ordinanza del 20 dicembre 1982 sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF) Art. 2 Eccezioni all'obbligo d'assicurazione |
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| Non sono soggetti all'obbligo assicurativo: | ||||||
| i familiari del datore di lavoro che collaborano nell'azienda, non ricevono un salario in contanti e non versano contributi all'AVS o sono parificati ai lavoratori agricoli indipendenti secondo l'articolo 1a capoverso 2 lettere a e b della legge federale del 20 giugno 1952 [2] sugli assegni familiari nell'agricoltura; | ||||||
| ... | ||||||
| i dipendenti delle Confederazione sottoposti all'assicurazione militare conformemente all'articolo 1a capoverso 1 lettera b della legge federale del 19 giugno 1992 [5] sull'assicurazione militare (LAM); | ||||||
| i membri dei consigli d'amministrazione non attivi nell'azienda, per quest'attività; | ||||||
| ... | ||||||
| le persone che esercitano un'attività d'interesse pubblico, a condizione che non vi sia un contratto di lavoro, come in particolare membri di Parlamenti, autorità e commissioni, per quest'attività; | ||||||
| i pompieri di milizia; | ||||||
| le persone attive come atleti o allenatori in un'associazione sportiva o in un'organizzazione simile nell'ambito dello sport, nella misura in cui l'associazione o l'organizzazione versi a tutte queste persone esclusivamente un reddito annuo corrispondente al massimo a due terzi dell'importo minimo della rendita completa di vecchiaia annua dell'AVS di cui all'articolo 34 capoverso 5 della legge federale del 20 dicembre 1946 [11] su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. | ||||||
| ... [12] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3914). [2] RS 836.1 [3] Abrogate dalla cifra I dell'O del 15 dic. 1997, con effetto dal 1° gen. 1998 (RU 1998 151). [4] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3914). [5] RS 833.1 [6] Introdotta dalla cifra I dell'O del 15 dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 151). [7] Introdotta dalla cifra I dell'O del 15 dic. 1997 (RU 1998 151). Abrogata dalla cifra I dell'O del 9 nov. 2016, con effetto dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4393). [8] Introdotta dalla cifra I dell'O del 15 dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 151). [9] Introdotta dalla cifra I dell'O del 7 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6227). [10] Introdotta dalla cifra I dell'O del 22 nov. 2023, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2023 752). [11] RS 831.10 [12] Introdotto dalla cifra I dell'O del 15 dic. 1997 (RU 1998 151). Abrogato dall'all. n. 3 dell'O del 6 set. 2006 contro il lavoro nero, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 373). | ||||||
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RS 832.20 LAINF Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) Art. 1 |
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| Le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 2000 [1] sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all'assicurazione contro gli infortuni, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga alla LPGA. | ||||||
| Esse non sono applicabili ai seguenti settori: | ||||||
| diritto sanitario e tariffe (art. 53-57); | ||||||
| attività accessorie (art. 67a) dell'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI); | ||||||
| iscrizione nel registro di assicuratori contro gli infortuni (art. 68); | ||||||
| procedura concernente contestazioni pecuniarie tra assicuratori (art. 78a); | ||||||
| procedura concernente il riconoscimento di corsi di formazione e il rilascio di attestati di formazione (art. 82a). | ||||||
| [1] RS 830.1 [2] Introdotta dalla cifra I della LF del 25 set. 2015 (Organizzazione e attività accessorie dell'INSAI), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4941; FF 2008 4703, 2014 6835). [3] Introdotta dalla cifra I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835). | ||||||
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RS 832.202 OAINF Ordinanza del 20 dicembre 1982 sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF) Art. 2 Eccezioni all'obbligo d'assicurazione |
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| Non sono soggetti all'obbligo assicurativo: | ||||||
| i familiari del datore di lavoro che collaborano nell'azienda, non ricevono un salario in contanti e non versano contributi all'AVS o sono parificati ai lavoratori agricoli indipendenti secondo l'articolo 1a capoverso 2 lettere a e b della legge federale del 20 giugno 1952 [2] sugli assegni familiari nell'agricoltura; | ||||||
| ... | ||||||
| i dipendenti delle Confederazione sottoposti all'assicurazione militare conformemente all'articolo 1a capoverso 1 lettera b della legge federale del 19 giugno 1992 [5] sull'assicurazione militare (LAM); | ||||||
| i membri dei consigli d'amministrazione non attivi nell'azienda, per quest'attività; | ||||||
| ... | ||||||
| le persone che esercitano un'attività d'interesse pubblico, a condizione che non vi sia un contratto di lavoro, come in particolare membri di Parlamenti, autorità e commissioni, per quest'attività; | ||||||
| i pompieri di milizia; | ||||||
| le persone attive come atleti o allenatori in un'associazione sportiva o in un'organizzazione simile nell'ambito dello sport, nella misura in cui l'associazione o l'organizzazione versi a tutte queste persone esclusivamente un reddito annuo corrispondente al massimo a due terzi dell'importo minimo della rendita completa di vecchiaia annua dell'AVS di cui all'articolo 34 capoverso 5 della legge federale del 20 dicembre 1946 [11] su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. | ||||||
| ... [12] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3914). [2] RS 836.1 [3] Abrogate dalla cifra I dell'O del 15 dic. 1997, con effetto dal 1° gen. 1998 (RU 1998 151). [4] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3914). [5] RS 833.1 [6] Introdotta dalla cifra I dell'O del 15 dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 151). [7] Introdotta dalla cifra I dell'O del 15 dic. 1997 (RU 1998 151). Abrogata dalla cifra I dell'O del 9 nov. 2016, con effetto dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4393). [8] Introdotta dalla cifra I dell'O del 15 dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 151). [9] Introdotta dalla cifra I dell'O del 7 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6227). [10] Introdotta dalla cifra I dell'O del 22 nov. 2023, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2023 752). [11] RS 831.10 [12] Introdotto dalla cifra I dell'O del 15 dic. 1997 (RU 1998 151). Abrogato dall'all. n. 3 dell'O del 6 set. 2006 contro il lavoro nero, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 373). | ||||||
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RS 832.20 LAINF Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) Art. 1 |
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| Le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 2000 [1] sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all'assicurazione contro gli infortuni, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga alla LPGA. | ||||||
| Esse non sono applicabili ai seguenti settori: | ||||||
| diritto sanitario e tariffe (art. 53-57); | ||||||
| attività accessorie (art. 67a) dell'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI); | ||||||
| iscrizione nel registro di assicuratori contro gli infortuni (art. 68); | ||||||
| procedura concernente contestazioni pecuniarie tra assicuratori (art. 78a); | ||||||
| procedura concernente il riconoscimento di corsi di formazione e il rilascio di attestati di formazione (art. 82a). | ||||||
| [1] RS 830.1 [2] Introdotta dalla cifra I della LF del 25 set. 2015 (Organizzazione e attività accessorie dell'INSAI), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4941; FF 2008 4703, 2014 6835). [3] Introdotta dalla cifra I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835). | ||||||
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RS 832.20 LAINF Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) Art. 1 |
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| Le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 2000 [1] sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all'assicurazione contro gli infortuni, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga alla LPGA. | ||||||
| Esse non sono applicabili ai seguenti settori: | ||||||
| diritto sanitario e tariffe (art. 53-57); | ||||||
| attività accessorie (art. 67a) dell'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI); | ||||||
| iscrizione nel registro di assicuratori contro gli infortuni (art. 68); | ||||||
| procedura concernente contestazioni pecuniarie tra assicuratori (art. 78a); | ||||||
| procedura concernente il riconoscimento di corsi di formazione e il rilascio di attestati di formazione (art. 82a). | ||||||
| [1] RS 830.1 [2] Introdotta dalla cifra I della LF del 25 set. 2015 (Organizzazione e attività accessorie dell'INSAI), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4941; FF 2008 4703, 2014 6835). [3] Introdotta dalla cifra I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835). | ||||||
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RS 832.20 LAINF Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) Art. 1 |
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| Le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 2000 [1] sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all'assicurazione contro gli infortuni, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga alla LPGA. | ||||||
| Esse non sono applicabili ai seguenti settori: | ||||||
| diritto sanitario e tariffe (art. 53-57); | ||||||
| attività accessorie (art. 67a) dell'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI); | ||||||
| iscrizione nel registro di assicuratori contro gli infortuni (art. 68); | ||||||
| procedura concernente contestazioni pecuniarie tra assicuratori (art. 78a); | ||||||
| procedura concernente il riconoscimento di corsi di formazione e il rilascio di attestati di formazione (art. 82a). | ||||||
| [1] RS 830.1 [2] Introdotta dalla cifra I della LF del 25 set. 2015 (Organizzazione e attività accessorie dell'INSAI), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4941; FF 2008 4703, 2014 6835). [3] Introdotta dalla cifra I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835). | ||||||
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RS 832.202 OAINF Ordinanza del 20 dicembre 1982 sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF) Art. 2 Eccezioni all'obbligo d'assicurazione |
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| Non sono soggetti all'obbligo assicurativo: | ||||||
| i familiari del datore di lavoro che collaborano nell'azienda, non ricevono un salario in contanti e non versano contributi all'AVS o sono parificati ai lavoratori agricoli indipendenti secondo l'articolo 1a capoverso 2 lettere a e b della legge federale del 20 giugno 1952 [2] sugli assegni familiari nell'agricoltura; | ||||||
| ... | ||||||
| i dipendenti delle Confederazione sottoposti all'assicurazione militare conformemente all'articolo 1a capoverso 1 lettera b della legge federale del 19 giugno 1992 [5] sull'assicurazione militare (LAM); | ||||||
| i membri dei consigli d'amministrazione non attivi nell'azienda, per quest'attività; | ||||||
| ... | ||||||
| le persone che esercitano un'attività d'interesse pubblico, a condizione che non vi sia un contratto di lavoro, come in particolare membri di Parlamenti, autorità e commissioni, per quest'attività; | ||||||
| i pompieri di milizia; | ||||||
| le persone attive come atleti o allenatori in un'associazione sportiva o in un'organizzazione simile nell'ambito dello sport, nella misura in cui l'associazione o l'organizzazione versi a tutte queste persone esclusivamente un reddito annuo corrispondente al massimo a due terzi dell'importo minimo della rendita completa di vecchiaia annua dell'AVS di cui all'articolo 34 capoverso 5 della legge federale del 20 dicembre 1946 [11] su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. | ||||||
| ... [12] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3914). [2] RS 836.1 [3] Abrogate dalla cifra I dell'O del 15 dic. 1997, con effetto dal 1° gen. 1998 (RU 1998 151). [4] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3914). [5] RS 833.1 [6] Introdotta dalla cifra I dell'O del 15 dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 151). [7] Introdotta dalla cifra I dell'O del 15 dic. 1997 (RU 1998 151). Abrogata dalla cifra I dell'O del 9 nov. 2016, con effetto dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4393). [8] Introdotta dalla cifra I dell'O del 15 dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 151). [9] Introdotta dalla cifra I dell'O del 7 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6227). [10] Introdotta dalla cifra I dell'O del 22 nov. 2023, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2023 752). [11] RS 831.10 [12] Introdotto dalla cifra I dell'O del 15 dic. 1997 (RU 1998 151). Abrogato dall'all. n. 3 dell'O del 6 set. 2006 contro il lavoro nero, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 373). | ||||||
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RS 832.20 LAINF Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) Art. 1 |
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| Le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 2000 [1] sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all'assicurazione contro gli infortuni, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga alla LPGA. | ||||||
| Esse non sono applicabili ai seguenti settori: | ||||||
| diritto sanitario e tariffe (art. 53-57); | ||||||
| attività accessorie (art. 67a) dell'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI); | ||||||
| iscrizione nel registro di assicuratori contro gli infortuni (art. 68); | ||||||
| procedura concernente contestazioni pecuniarie tra assicuratori (art. 78a); | ||||||
| procedura concernente il riconoscimento di corsi di formazione e il rilascio di attestati di formazione (art. 82a). | ||||||
| [1] RS 830.1 [2] Introdotta dalla cifra I della LF del 25 set. 2015 (Organizzazione e attività accessorie dell'INSAI), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4941; FF 2008 4703, 2014 6835). [3] Introdotta dalla cifra I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835). | ||||||
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RS 836.1 LAF Legge federale del 20 giugno 1952 sugli assegni familiari nell'agricoltura (LAF) Art. 1 |
||||||
| Le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 2000 [1] sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili agli assegni familiari nell'agricoltura, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga alla LPGA. | ||||||
| [1] RS 830.1 | ||||||
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RS 836.11 OA-Fam Ordinanza dell'11 novembre 1952 sugli assegni familiari nell'agricoltura (OA Fam) Art. 3 [1] Agricoltori indipendenti assoggettati |
||||||
| Sono considerati agricoltori indipendenti di condizione indipendente i capi d'azienda e i membri della loro famiglia che collaborano nell'azienda e non sono considerati salariati. | ||||||
| Sono considerati occupati principalmente nell'agricoltura gli agricoltori indipendenti che dedicano la maggior parte del loro tempo nel corso dell'anno all'esercizio della loro azienda agricola e, col prodotto di questa attività, provvedo no in misura preponderante al mantenimento della loro famiglia. [2] | ||||||
| Sono considerati occupati accessoriamente nell'agricoltura gli agricoltori indipendenti che non adempiono le condizioni di cui al capoverso 2 e ricavano dalla loro azienda agricola un reddito annuo minimo di 2000 franchi o svolgono un'attività agricola pari all'allevamento di un'unità di bestiame grosso. [3] | ||||||
| Sono considerati alpigiani le persone che, a titolo indipendente, esercitano un alpeggio almeno durante due mesi ininterrottamente. [4] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 21 set. 1962, in vigore dal 1° lug. 1962 (RU 1962 1106). [2] Introdotto dal n. I dell'O del 27 mar. 1974 (RU 1974 692). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 mar. 1980, in vigore dal 1° apr. 1980 (RU 1980 281). [3] Introdotto dal n. I dell'O del 17 mar. 1980, in vigore dal 1° apr. 1980 (RU 1980 281). [4] Introdotto dal n. I dell'O del 17 mar. 1980, in vigore dal 1° apr. 1980 (RU 1980 281). | ||||||
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RS 836.1 LAF Legge federale del 20 giugno 1952 sugli assegni familiari nell'agricoltura (LAF) Art. 5 [1] Persone aventi diritto |
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| Hanno diritto agli assegni familiari per agricoltori indipendenti i contadini di condizione indipendente occupati principalmente o accessoriamente nell'agricoltura e gli alpigiani indipendenti. | ||||||
| Il Consiglio federale definisce le nozioni di attività agricola esercitata a titolo principale o accessorio e di attività di alpigiano. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2008 323324; FF 2006 5815). | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 344a |
||||||
| Il contratto di tirocinio richiede per la sua validità la forma scritta. | ||||||
| Il contratto deve disciplinare il tipo e la durata della formazione professionale, il salario, il tempo di prova come anche l'orario di lavoro e le vacanze. | ||||||
| Il tempo di prova non può durare meno di un mese né più di tre. Se il contratto non stabilisce il tempo di prova, quest'ultimo dura tre mesi. | ||||||
| Prima della sua scadenza, il tempo di prova può essere eccezionalmente prolungato, fino a sei mesi, d'intesa fra le parti e con l'approvazione delle autorità cantonali. | ||||||
| Il contratto può contenere altre disposizioni, segnatamente circa gli utensili, i contributi alle spese di alloggio e di vitto, l'assunzione di premi di assicurazione o altre prestazioni delle parti. | ||||||
| Gli accordi che pregiudicano la libera decisione dell'apprendista sulla sua attività professionale dopo il tirocinio sono nulli. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 344a |
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| Il contratto di tirocinio richiede per la sua validità la forma scritta. | ||||||
| Il contratto deve disciplinare il tipo e la durata della formazione professionale, il salario, il tempo di prova come anche l'orario di lavoro e le vacanze. | ||||||
| Il tempo di prova non può durare meno di un mese né più di tre. Se il contratto non stabilisce il tempo di prova, quest'ultimo dura tre mesi. | ||||||
| Prima della sua scadenza, il tempo di prova può essere eccezionalmente prolungato, fino a sei mesi, d'intesa fra le parti e con l'approvazione delle autorità cantonali. | ||||||
| Il contratto può contenere altre disposizioni, segnatamente circa gli utensili, i contributi alle spese di alloggio e di vitto, l'assunzione di premi di assicurazione o altre prestazioni delle parti. | ||||||
| Gli accordi che pregiudicano la libera decisione dell'apprendista sulla sua attività professionale dopo il tirocinio sono nulli. | ||||||
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RS 836.1 LAF Legge federale del 20 giugno 1952 sugli assegni familiari nell'agricoltura (LAF) Art. 1 |
||||||
| Le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 2000 [1] sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili agli assegni familiari nell'agricoltura, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga alla LPGA. | ||||||
| [1] RS 830.1 | ||||||
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RS 832.202 OAINF Ordinanza del 20 dicembre 1982 sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF) Art. 2 Eccezioni all'obbligo d'assicurazione |
||||||
| Non sono soggetti all'obbligo assicurativo: | ||||||
| i familiari del datore di lavoro che collaborano nell'azienda, non ricevono un salario in contanti e non versano contributi all'AVS o sono parificati ai lavoratori agricoli indipendenti secondo l'articolo 1a capoverso 2 lettere a e b della legge federale del 20 giugno 1952 [2] sugli assegni familiari nell'agricoltura; | ||||||
| ... | ||||||
| i dipendenti delle Confederazione sottoposti all'assicurazione militare conformemente all'articolo 1a capoverso 1 lettera b della legge federale del 19 giugno 1992 [5] sull'assicurazione militare (LAM); | ||||||
| i membri dei consigli d'amministrazione non attivi nell'azienda, per quest'attività; | ||||||
| ... | ||||||
| le persone che esercitano un'attività d'interesse pubblico, a condizione che non vi sia un contratto di lavoro, come in particolare membri di Parlamenti, autorità e commissioni, per quest'attività; | ||||||
| i pompieri di milizia; | ||||||
| le persone attive come atleti o allenatori in un'associazione sportiva o in un'organizzazione simile nell'ambito dello sport, nella misura in cui l'associazione o l'organizzazione versi a tutte queste persone esclusivamente un reddito annuo corrispondente al massimo a due terzi dell'importo minimo della rendita completa di vecchiaia annua dell'AVS di cui all'articolo 34 capoverso 5 della legge federale del 20 dicembre 1946 [11] su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. | ||||||
| ... [12] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3914). [2] RS 836.1 [3] Abrogate dalla cifra I dell'O del 15 dic. 1997, con effetto dal 1° gen. 1998 (RU 1998 151). [4] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3914). [5] RS 833.1 [6] Introdotta dalla cifra I dell'O del 15 dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 151). [7] Introdotta dalla cifra I dell'O del 15 dic. 1997 (RU 1998 151). Abrogata dalla cifra I dell'O del 9 nov. 2016, con effetto dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4393). [8] Introdotta dalla cifra I dell'O del 15 dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 151). [9] Introdotta dalla cifra I dell'O del 7 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6227). [10] Introdotta dalla cifra I dell'O del 22 nov. 2023, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2023 752). [11] RS 831.10 [12] Introdotto dalla cifra I dell'O del 15 dic. 1997 (RU 1998 151). Abrogato dall'all. n. 3 dell'O del 6 set. 2006 contro il lavoro nero, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 373). | ||||||
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RS 832.202 OAINF Ordinanza del 20 dicembre 1982 sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF) Art. 2 Eccezioni all'obbligo d'assicurazione |
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| Non sono soggetti all'obbligo assicurativo: | ||||||
| i familiari del datore di lavoro che collaborano nell'azienda, non ricevono un salario in contanti e non versano contributi all'AVS o sono parificati ai lavoratori agricoli indipendenti secondo l'articolo 1a capoverso 2 lettere a e b della legge federale del 20 giugno 1952 [2] sugli assegni familiari nell'agricoltura; | ||||||
| ... | ||||||
| i dipendenti delle Confederazione sottoposti all'assicurazione militare conformemente all'articolo 1a capoverso 1 lettera b della legge federale del 19 giugno 1992 [5] sull'assicurazione militare (LAM); | ||||||
| i membri dei consigli d'amministrazione non attivi nell'azienda, per quest'attività; | ||||||
| ... | ||||||
| le persone che esercitano un'attività d'interesse pubblico, a condizione che non vi sia un contratto di lavoro, come in particolare membri di Parlamenti, autorità e commissioni, per quest'attività; | ||||||
| i pompieri di milizia; | ||||||
| le persone attive come atleti o allenatori in un'associazione sportiva o in un'organizzazione simile nell'ambito dello sport, nella misura in cui l'associazione o l'organizzazione versi a tutte queste persone esclusivamente un reddito annuo corrispondente al massimo a due terzi dell'importo minimo della rendita completa di vecchiaia annua dell'AVS di cui all'articolo 34 capoverso 5 della legge federale del 20 dicembre 1946 [11] su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. | ||||||
| ... [12] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3914). [2] RS 836.1 [3] Abrogate dalla cifra I dell'O del 15 dic. 1997, con effetto dal 1° gen. 1998 (RU 1998 151). [4] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3914). [5] RS 833.1 [6] Introdotta dalla cifra I dell'O del 15 dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 151). [7] Introdotta dalla cifra I dell'O del 15 dic. 1997 (RU 1998 151). Abrogata dalla cifra I dell'O del 9 nov. 2016, con effetto dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4393). [8] Introdotta dalla cifra I dell'O del 15 dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 151). [9] Introdotta dalla cifra I dell'O del 7 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6227). [10] Introdotta dalla cifra I dell'O del 22 nov. 2023, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2023 752). [11] RS 831.10 [12] Introdotto dalla cifra I dell'O del 15 dic. 1997 (RU 1998 151). Abrogato dall'all. n. 3 dell'O del 6 set. 2006 contro il lavoro nero, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 373). | ||||||
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RS 832.202 OAINF Ordinanza del 20 dicembre 1982 sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF) Art. 2 Eccezioni all'obbligo d'assicurazione |
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| Non sono soggetti all'obbligo assicurativo: | ||||||
| i familiari del datore di lavoro che collaborano nell'azienda, non ricevono un salario in contanti e non versano contributi all'AVS o sono parificati ai lavoratori agricoli indipendenti secondo l'articolo 1a capoverso 2 lettere a e b della legge federale del 20 giugno 1952 [2] sugli assegni familiari nell'agricoltura; | ||||||
| ... | ||||||
| i dipendenti delle Confederazione sottoposti all'assicurazione militare conformemente all'articolo 1a capoverso 1 lettera b della legge federale del 19 giugno 1992 [5] sull'assicurazione militare (LAM); | ||||||
| i membri dei consigli d'amministrazione non attivi nell'azienda, per quest'attività; | ||||||
| ... | ||||||
| le persone che esercitano un'attività d'interesse pubblico, a condizione che non vi sia un contratto di lavoro, come in particolare membri di Parlamenti, autorità e commissioni, per quest'attività; | ||||||
| i pompieri di milizia; | ||||||
| le persone attive come atleti o allenatori in un'associazione sportiva o in un'organizzazione simile nell'ambito dello sport, nella misura in cui l'associazione o l'organizzazione versi a tutte queste persone esclusivamente un reddito annuo corrispondente al massimo a due terzi dell'importo minimo della rendita completa di vecchiaia annua dell'AVS di cui all'articolo 34 capoverso 5 della legge federale del 20 dicembre 1946 [11] su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. | ||||||
| ... [12] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3914). [2] RS 836.1 [3] Abrogate dalla cifra I dell'O del 15 dic. 1997, con effetto dal 1° gen. 1998 (RU 1998 151). [4] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3914). [5] RS 833.1 [6] Introdotta dalla cifra I dell'O del 15 dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 151). [7] Introdotta dalla cifra I dell'O del 15 dic. 1997 (RU 1998 151). Abrogata dalla cifra I dell'O del 9 nov. 2016, con effetto dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4393). [8] Introdotta dalla cifra I dell'O del 15 dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 151). [9] Introdotta dalla cifra I dell'O del 7 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6227). [10] Introdotta dalla cifra I dell'O del 22 nov. 2023, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2023 752). [11] RS 831.10 [12] Introdotto dalla cifra I dell'O del 15 dic. 1997 (RU 1998 151). Abrogato dall'all. n. 3 dell'O del 6 set. 2006 contro il lavoro nero, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 373). | ||||||
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RS 832.202 OAINF Ordinanza del 20 dicembre 1982 sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF) Art. 2 Eccezioni all'obbligo d'assicurazione |
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| Non sono soggetti all'obbligo assicurativo: | ||||||
| i familiari del datore di lavoro che collaborano nell'azienda, non ricevono un salario in contanti e non versano contributi all'AVS o sono parificati ai lavoratori agricoli indipendenti secondo l'articolo 1a capoverso 2 lettere a e b della legge federale del 20 giugno 1952 [2] sugli assegni familiari nell'agricoltura; | ||||||
| ... | ||||||
| i dipendenti delle Confederazione sottoposti all'assicurazione militare conformemente all'articolo 1a capoverso 1 lettera b della legge federale del 19 giugno 1992 [5] sull'assicurazione militare (LAM); | ||||||
| i membri dei consigli d'amministrazione non attivi nell'azienda, per quest'attività; | ||||||
| ... | ||||||
| le persone che esercitano un'attività d'interesse pubblico, a condizione che non vi sia un contratto di lavoro, come in particolare membri di Parlamenti, autorità e commissioni, per quest'attività; | ||||||
| i pompieri di milizia; | ||||||
| le persone attive come atleti o allenatori in un'associazione sportiva o in un'organizzazione simile nell'ambito dello sport, nella misura in cui l'associazione o l'organizzazione versi a tutte queste persone esclusivamente un reddito annuo corrispondente al massimo a due terzi dell'importo minimo della rendita completa di vecchiaia annua dell'AVS di cui all'articolo 34 capoverso 5 della legge federale del 20 dicembre 1946 [11] su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. | ||||||
| ... [12] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3914). [2] RS 836.1 [3] Abrogate dalla cifra I dell'O del 15 dic. 1997, con effetto dal 1° gen. 1998 (RU 1998 151). [4] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3914). [5] RS 833.1 [6] Introdotta dalla cifra I dell'O del 15 dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 151). [7] Introdotta dalla cifra I dell'O del 15 dic. 1997 (RU 1998 151). Abrogata dalla cifra I dell'O del 9 nov. 2016, con effetto dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4393). [8] Introdotta dalla cifra I dell'O del 15 dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 151). [9] Introdotta dalla cifra I dell'O del 7 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6227). [10] Introdotta dalla cifra I dell'O del 22 nov. 2023, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2023 752). [11] RS 831.10 [12] Introdotto dalla cifra I dell'O del 15 dic. 1997 (RU 1998 151). Abrogato dall'all. n. 3 dell'O del 6 set. 2006 contro il lavoro nero, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 373). | ||||||
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RS 832.20 LAINF Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) Art. 1 |
||||||
| Le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 2000 [1] sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all'assicurazione contro gli infortuni, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga alla LPGA. | ||||||
| Esse non sono applicabili ai seguenti settori: | ||||||
| diritto sanitario e tariffe (art. 53-57); | ||||||
| attività accessorie (art. 67a) dell'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI); | ||||||
| iscrizione nel registro di assicuratori contro gli infortuni (art. 68); | ||||||
| procedura concernente contestazioni pecuniarie tra assicuratori (art. 78a); | ||||||
| procedura concernente il riconoscimento di corsi di formazione e il rilascio di attestati di formazione (art. 82a). | ||||||
| [1] RS 830.1 [2] Introdotta dalla cifra I della LF del 25 set. 2015 (Organizzazione e attività accessorie dell'INSAI), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4941; FF 2008 4703, 2014 6835). [3] Introdotta dalla cifra I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835). | ||||||
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RS 832.202 OAINF Ordinanza del 20 dicembre 1982 sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF) Art. 2 Eccezioni all'obbligo d'assicurazione |
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| Non sono soggetti all'obbligo assicurativo: | ||||||
| i familiari del datore di lavoro che collaborano nell'azienda, non ricevono un salario in contanti e non versano contributi all'AVS o sono parificati ai lavoratori agricoli indipendenti secondo l'articolo 1a capoverso 2 lettere a e b della legge federale del 20 giugno 1952 [2] sugli assegni familiari nell'agricoltura; | ||||||
| ... | ||||||
| i dipendenti delle Confederazione sottoposti all'assicurazione militare conformemente all'articolo 1a capoverso 1 lettera b della legge federale del 19 giugno 1992 [5] sull'assicurazione militare (LAM); | ||||||
| i membri dei consigli d'amministrazione non attivi nell'azienda, per quest'attività; | ||||||
| ... | ||||||
| le persone che esercitano un'attività d'interesse pubblico, a condizione che non vi sia un contratto di lavoro, come in particolare membri di Parlamenti, autorità e commissioni, per quest'attività; | ||||||
| i pompieri di milizia; | ||||||
| le persone attive come atleti o allenatori in un'associazione sportiva o in un'organizzazione simile nell'ambito dello sport, nella misura in cui l'associazione o l'organizzazione versi a tutte queste persone esclusivamente un reddito annuo corrispondente al massimo a due terzi dell'importo minimo della rendita completa di vecchiaia annua dell'AVS di cui all'articolo 34 capoverso 5 della legge federale del 20 dicembre 1946 [11] su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. | ||||||
| ... [12] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3914). [2] RS 836.1 [3] Abrogate dalla cifra I dell'O del 15 dic. 1997, con effetto dal 1° gen. 1998 (RU 1998 151). [4] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3914). [5] RS 833.1 [6] Introdotta dalla cifra I dell'O del 15 dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 151). [7] Introdotta dalla cifra I dell'O del 15 dic. 1997 (RU 1998 151). Abrogata dalla cifra I dell'O del 9 nov. 2016, con effetto dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4393). [8] Introdotta dalla cifra I dell'O del 15 dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 151). [9] Introdotta dalla cifra I dell'O del 7 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6227). [10] Introdotta dalla cifra I dell'O del 22 nov. 2023, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2023 752). [11] RS 831.10 [12] Introdotto dalla cifra I dell'O del 15 dic. 1997 (RU 1998 151). Abrogato dall'all. n. 3 dell'O del 6 set. 2006 contro il lavoro nero, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 373). | ||||||
|
RS 832.20 LAINF Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) Art. 1 |
||||||
| Le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 2000 [1] sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all'assicurazione contro gli infortuni, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga alla LPGA. | ||||||
| Esse non sono applicabili ai seguenti settori: | ||||||
| diritto sanitario e tariffe (art. 53-57); | ||||||
| attività accessorie (art. 67a) dell'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI); | ||||||
| iscrizione nel registro di assicuratori contro gli infortuni (art. 68); | ||||||
| procedura concernente contestazioni pecuniarie tra assicuratori (art. 78a); | ||||||
| procedura concernente il riconoscimento di corsi di formazione e il rilascio di attestati di formazione (art. 82a). | ||||||
| [1] RS 830.1 [2] Introdotta dalla cifra I della LF del 25 set. 2015 (Organizzazione e attività accessorie dell'INSAI), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4941; FF 2008 4703, 2014 6835). [3] Introdotta dalla cifra I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835). | ||||||
|
RS 832.20 LAINF Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) Art. 1a [1] Assicurati |
||||||
| Sono assicurati d'obbligo ai sensi della presente legge: | ||||||
| i lavoratori occupati in Svizzera, compresi quelli a domicilio, gli apprendisti, i praticanti, i volontari e le persone che lavorano nei laboratori d'apprendistato o protetti; | ||||||
| le persone che adempiono le condizioni di cui all'articolo 8 della legge del 25 giugno 1982 [2] sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI) o che percepiscono indennità secondo l'articolo 29 LADI (disoccupati); | ||||||
| le persone che partecipano a provvedimenti dell'assicurazione per l'invalidità in uno stabilimento o laboratorio di cui all'articolo 27 capoverso 1 della legge federale del 19 giugno 1959 [4] sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) oppure in un'azienda e che sono vincolate da rapporto analogo a quello risultante da un contratto di lavoro. [5] | ||||||
| Il Consiglio federale può estendere l'assicurazione obbligatoria alle persone vincolate da rapporto analogo a quello risultante da un contratto di lavoro. Esso può esentare dall'obbligo segnatamente i familiari collaboranti nell'impresa, i dipendenti irregolari e le persone beneficiarie di privilegi, immunità e facilitazioni di cui all'articolo 2 capoverso 2 della legge del 22 giugno 2007 [6] sullo Stato ospite. [7] | ||||||
| [1] Originario: art. 1. [2] RS 837.0 [3] Introdotta dall'all. n. 5 della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191). [4] RS 831.20 [5] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835). [6] RS 192.12 [7] Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 12 della LF del 22 giu. 2007 sullo Stato ospite, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6637; FF 2006 7359). | ||||||
|
RS 832.202 OAINF Ordinanza del 20 dicembre 1982 sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF) Art. 2 Eccezioni all'obbligo d'assicurazione |
||||||
| Non sono soggetti all'obbligo assicurativo: | ||||||
| i familiari del datore di lavoro che collaborano nell'azienda, non ricevono un salario in contanti e non versano contributi all'AVS o sono parificati ai lavoratori agricoli indipendenti secondo l'articolo 1a capoverso 2 lettere a e b della legge federale del 20 giugno 1952 [2] sugli assegni familiari nell'agricoltura; | ||||||
| ... | ||||||
| i dipendenti delle Confederazione sottoposti all'assicurazione militare conformemente all'articolo 1a capoverso 1 lettera b della legge federale del 19 giugno 1992 [5] sull'assicurazione militare (LAM); | ||||||
| i membri dei consigli d'amministrazione non attivi nell'azienda, per quest'attività; | ||||||
| ... | ||||||
| le persone che esercitano un'attività d'interesse pubblico, a condizione che non vi sia un contratto di lavoro, come in particolare membri di Parlamenti, autorità e commissioni, per quest'attività; | ||||||
| i pompieri di milizia; | ||||||
| le persone attive come atleti o allenatori in un'associazione sportiva o in un'organizzazione simile nell'ambito dello sport, nella misura in cui l'associazione o l'organizzazione versi a tutte queste persone esclusivamente un reddito annuo corrispondente al massimo a due terzi dell'importo minimo della rendita completa di vecchiaia annua dell'AVS di cui all'articolo 34 capoverso 5 della legge federale del 20 dicembre 1946 [11] su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. | ||||||
| ... [12] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3914). [2] RS 836.1 [3] Abrogate dalla cifra I dell'O del 15 dic. 1997, con effetto dal 1° gen. 1998 (RU 1998 151). [4] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3914). [5] RS 833.1 [6] Introdotta dalla cifra I dell'O del 15 dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 151). [7] Introdotta dalla cifra I dell'O del 15 dic. 1997 (RU 1998 151). Abrogata dalla cifra I dell'O del 9 nov. 2016, con effetto dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4393). [8] Introdotta dalla cifra I dell'O del 15 dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 151). [9] Introdotta dalla cifra I dell'O del 7 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6227). [10] Introdotta dalla cifra I dell'O del 22 nov. 2023, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2023 752). [11] RS 831.10 [12] Introdotto dalla cifra I dell'O del 15 dic. 1997 (RU 1998 151). Abrogato dall'all. n. 3 dell'O del 6 set. 2006 contro il lavoro nero, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 373). | ||||||
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RS 832.202 OAINF Ordinanza del 20 dicembre 1982 sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF) Art. 2 Eccezioni all'obbligo d'assicurazione |
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| Non sono soggetti all'obbligo assicurativo: | ||||||
| i familiari del datore di lavoro che collaborano nell'azienda, non ricevono un salario in contanti e non versano contributi all'AVS o sono parificati ai lavoratori agricoli indipendenti secondo l'articolo 1a capoverso 2 lettere a e b della legge federale del 20 giugno 1952 [2] sugli assegni familiari nell'agricoltura; | ||||||
| ... | ||||||
| i dipendenti delle Confederazione sottoposti all'assicurazione militare conformemente all'articolo 1a capoverso 1 lettera b della legge federale del 19 giugno 1992 [5] sull'assicurazione militare (LAM); | ||||||
| i membri dei consigli d'amministrazione non attivi nell'azienda, per quest'attività; | ||||||
| ... | ||||||
| le persone che esercitano un'attività d'interesse pubblico, a condizione che non vi sia un contratto di lavoro, come in particolare membri di Parlamenti, autorità e commissioni, per quest'attività; | ||||||
| i pompieri di milizia; | ||||||
| le persone attive come atleti o allenatori in un'associazione sportiva o in un'organizzazione simile nell'ambito dello sport, nella misura in cui l'associazione o l'organizzazione versi a tutte queste persone esclusivamente un reddito annuo corrispondente al massimo a due terzi dell'importo minimo della rendita completa di vecchiaia annua dell'AVS di cui all'articolo 34 capoverso 5 della legge federale del 20 dicembre 1946 [11] su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. | ||||||
| ... [12] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3914). [2] RS 836.1 [3] Abrogate dalla cifra I dell'O del 15 dic. 1997, con effetto dal 1° gen. 1998 (RU 1998 151). [4] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3914). [5] RS 833.1 [6] Introdotta dalla cifra I dell'O del 15 dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 151). [7] Introdotta dalla cifra I dell'O del 15 dic. 1997 (RU 1998 151). Abrogata dalla cifra I dell'O del 9 nov. 2016, con effetto dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4393). [8] Introdotta dalla cifra I dell'O del 15 dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 151). [9] Introdotta dalla cifra I dell'O del 7 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6227). [10] Introdotta dalla cifra I dell'O del 22 nov. 2023, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2023 752). [11] RS 831.10 [12] Introdotto dalla cifra I dell'O del 15 dic. 1997 (RU 1998 151). Abrogato dall'all. n. 3 dell'O del 6 set. 2006 contro il lavoro nero, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 373). | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 8 Uguaglianza giuridica |
||||||
| Tutti sono uguali davanti alla legge. | ||||||
| Nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell'origine, della razza, del sesso, dell'età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche. | ||||||
| Uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura l'uguaglianza, di diritto e di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia, l'istruzione e il lavoro. Uomo e donna hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore. | ||||||
| La legge prevede provvedimenti per eliminare svantaggi esistenti nei confronti dei disabili. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 8 Uguaglianza giuridica |
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| Tutti sono uguali davanti alla legge. | ||||||
| Nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell'origine, della razza, del sesso, dell'età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche. | ||||||
| Uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura l'uguaglianza, di diritto e di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia, l'istruzione e il lavoro. Uomo e donna hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore. | ||||||
| La legge prevede provvedimenti per eliminare svantaggi esistenti nei confronti dei disabili. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 8 Uguaglianza giuridica |
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| Tutti sono uguali davanti alla legge. | ||||||
| Nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell'origine, della razza, del sesso, dell'età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche. | ||||||
| Uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura l'uguaglianza, di diritto e di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia, l'istruzione e il lavoro. Uomo e donna hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore. | ||||||
| La legge prevede provvedimenti per eliminare svantaggi esistenti nei confronti dei disabili. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 8 Uguaglianza giuridica |
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| Tutti sono uguali davanti alla legge. | ||||||
| Nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell'origine, della razza, del sesso, dell'età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche. | ||||||
| Uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura l'uguaglianza, di diritto e di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia, l'istruzione e il lavoro. Uomo e donna hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore. | ||||||
| La legge prevede provvedimenti per eliminare svantaggi esistenti nei confronti dei disabili. | ||||||