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RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 82 Principio |
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| Il Tribunale federale giudica i ricorsi: | ||||||
| contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico; | ||||||
| contro gli atti normativi cantonali; | ||||||
| concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari. | ||||||
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RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 86 Autorità inferiori in generale |
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| Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: | ||||||
| del Tribunale amministrativo federale; | ||||||
| del Tribunale penale federale; | ||||||
| dell'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva; | ||||||
| delle autorità cantonali di ultima istanza, sempreché non sia ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo federale. | ||||||
| I Cantoni istituiscono tribunali superiori che giudicano quali autorità di grado immediatamente inferiore al Tribunale federale, in quanto un'altra legge federale non preveda che le decisioni di altre autorità giudiziarie sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale. | ||||||
| Per le decisioni di carattere prevalentemente politico i Cantoni possono istituire quale autorità di grado immediatamente inferiore al Tribunale federale un'autorità diversa da un tribunale. | ||||||
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RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 89 Diritto di ricorso |
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| Ha diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico chi: | ||||||
| ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; | ||||||
| è particolarmente toccato dalla decisione o dall'atto normativo impugnati; e | ||||||
| ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica degli stessi. | ||||||
| Hanno inoltre diritto di ricorrere: | ||||||
| la Cancelleria federale, i dipartimenti federali o, in quanto lo preveda il diritto federale, i servizi loro subordinati, se l'atto impugnato può violare la legislazione federale nella sfera dei loro compiti; | ||||||
| in materia di rapporti di lavoro del personale federale, l'organo competente dell'Assemblea federale; | ||||||
| i Comuni e gli altri enti di diritto pubblico, se fanno valere la violazione di garanzie loro conferite dalla costituzione cantonale o dalla Costituzione federale; | ||||||
| le persone, le organizzazioni e le autorità legittimate al ricorso in virtù di un'altra legge federale. | ||||||
| In materia di diritti politici (art. 82 lett. c), il diritto di ricorrere spetta inoltre a chiunque abbia diritto di voto nell'affare in causa. | ||||||
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RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 42 Atti scritti |
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| Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. | ||||||
| Se un procedimento in materia civile si è svolto in inglese dinanzi all'autorità inferiore, gli atti scritti possono essere redatti in tale lingua. [1] | ||||||
| Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione. [2] [3] | ||||||
| Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata. | ||||||
| In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 2016 [4] sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento: | ||||||
| il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati; | ||||||
| le modalità di trasmissione; | ||||||
| le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici. [5] | ||||||
| Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione. | ||||||
| Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi. | ||||||
| Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra II n. 1 della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407). [2] Nuovo testo del per. giusta la cifra I n. 1 della L del 20 giu. 2014 sul condono dell'imposta, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 9; FF 2013 7239). [3] Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della L del 28 set. 2012 sull'assistenza amministrativa fiscale, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 231; FF 2011 5587). [4] RS 943.03 [5] Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 2 della L del 18 mar. 2016 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4651; FF 2014 913). | ||||||
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RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 42 Atti scritti |
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| Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. | ||||||
| Se un procedimento in materia civile si è svolto in inglese dinanzi all'autorità inferiore, gli atti scritti possono essere redatti in tale lingua. [1] | ||||||
| Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione. [2] [3] | ||||||
| Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata. | ||||||
| In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 2016 [4] sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento: | ||||||
| il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati; | ||||||
| le modalità di trasmissione; | ||||||
| le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici. [5] | ||||||
| Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione. | ||||||
| Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi. | ||||||
| Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra II n. 1 della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407). [2] Nuovo testo del per. giusta la cifra I n. 1 della L del 20 giu. 2014 sul condono dell'imposta, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 9; FF 2013 7239). [3] Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della L del 28 set. 2012 sull'assistenza amministrativa fiscale, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 231; FF 2011 5587). [4] RS 943.03 [5] Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 2 della L del 18 mar. 2016 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4651; FF 2014 913). | ||||||
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RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 106 Applicazione del diritto |
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| Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. | ||||||
| Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura. | ||||||
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RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 59 |
||||||
| L'Ufficio federale può gestire sistemi d'informazione e di documentazione per lo svolgimento elettronico delle procedure previste secondo la presente legge. | ||||||
| Nello svolgimento elettronico delle procedure sono garantite l'autenticità e l'integrità dei dati trasmessi. | ||||||
| L'Ufficio federale può concedere l'accesso ai sistemi di informazione e di documentazione agli organi e alle persone seguenti: | ||||||
| Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC); | ||||||
| servizi cantonali competenti per l'esecuzione; | ||||||
| persone soggette all'obbligo di autorizzazione o di dichiarazione; | ||||||
| altri servizi e altre persone designati dal Consiglio federale, nella misura necessaria all'adempimento dei compiti e obblighi loro conferiti dalla presente legge. | ||||||
| Gli organi e le persone di cui al capoverso 3 possono consultare e trattare i dati personali contenuti nei sistemi d'informazione e di documentazione nella misura necessaria all'adempimento dei compiti e obblighi loro conferiti dalla presente legge. La consultazione e il trattamento di dati personali degni di particolare protezione relativi a procedimenti e sanzioni amministrativi o penali sono riservati agli organi e alle persone di cui al capoverso 3 lettere a, b e d. | ||||||
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RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 1 Scopo |
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| Scopo della presente legge è di proteggere l'uomo, la fauna e la flora, le loro biocenosi e i loro biotopi dagli effetti dannosi e molesti, e di conservare in modo duraturo le basi naturali della vita, in particolare la diversità biologica e la fertilità del suolo. [1] | ||||||
| A scopo di prevenzione, gli effetti che potrebbero divenire dannosi o molesti devono essere limitati tempestivamente. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 4 della LF del 21 mar. 2003 sull'ingegneria genetica, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4803; FF 2000 2145). | ||||||
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RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 59 |
||||||
| L'Ufficio federale può gestire sistemi d'informazione e di documentazione per lo svolgimento elettronico delle procedure previste secondo la presente legge. | ||||||
| Nello svolgimento elettronico delle procedure sono garantite l'autenticità e l'integrità dei dati trasmessi. | ||||||
| L'Ufficio federale può concedere l'accesso ai sistemi di informazione e di documentazione agli organi e alle persone seguenti: | ||||||
| Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC); | ||||||
| servizi cantonali competenti per l'esecuzione; | ||||||
| persone soggette all'obbligo di autorizzazione o di dichiarazione; | ||||||
| altri servizi e altre persone designati dal Consiglio federale, nella misura necessaria all'adempimento dei compiti e obblighi loro conferiti dalla presente legge. | ||||||
| Gli organi e le persone di cui al capoverso 3 possono consultare e trattare i dati personali contenuti nei sistemi d'informazione e di documentazione nella misura necessaria all'adempimento dei compiti e obblighi loro conferiti dalla presente legge. La consultazione e il trattamento di dati personali degni di particolare protezione relativi a procedimenti e sanzioni amministrativi o penali sono riservati agli organi e alle persone di cui al capoverso 3 lettere a, b e d. | ||||||
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RS 814.20 LPAc Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) Art. 1 Scopo |
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| Scopo della presente legge è di proteggere le acque da effetti pregiudizievoli e in particolare di: | ||||||
| preservare la salute dell'uomo, degli animali e delle piante; | ||||||
| garantire l'approvvigionamento e promuovere un uso parsimonioso dell'acqua potabile ed industriale; | ||||||
| conservare i biotopi naturali per la fauna e la flora indigene; | ||||||
| conservare le acque ittiche; | ||||||
| salvaguardare le acque come elementi del paesaggio; | ||||||
| garantire l'irrigazione agricola; | ||||||
| permettere l'uso delle acque a scopo di svago e di ristoro; | ||||||
| garantire la funzione naturale del ciclo idrologico. | ||||||
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RS 814.20 LPAc Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) Art. 1 Scopo |
||||||
| Scopo della presente legge è di proteggere le acque da effetti pregiudizievoli e in particolare di: | ||||||
| preservare la salute dell'uomo, degli animali e delle piante; | ||||||
| garantire l'approvvigionamento e promuovere un uso parsimonioso dell'acqua potabile ed industriale; | ||||||
| conservare i biotopi naturali per la fauna e la flora indigene; | ||||||
| conservare le acque ittiche; | ||||||
| salvaguardare le acque come elementi del paesaggio; | ||||||
| garantire l'irrigazione agricola; | ||||||
| permettere l'uso delle acque a scopo di svago e di ristoro; | ||||||
| garantire la funzione naturale del ciclo idrologico. | ||||||
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RS 814.20 LPAc Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) Art. 54 Costo delle misure di prevenzione e di riparazione dei danni |
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| Le spese derivanti da provvedimenti presi dalle autorità per prevenire un pericolo imminente per le acque, come anche per accertare e porre rimedio a un danno, sono accollate a chi li ha causati. | ||||||
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RS 923.0 LFSP Legge federale del 21 giugno 1991 sulla pesca (LFSP) Art. 1 Scopo |
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| La presente legge ha lo scopo di: | ||||||
| conservare o migliorare la diversità naturale e l'abbondanza di specie indigene di pesci, di gamberi e di organismi per la loro nutrizione, nonché di proteggere, migliorare e, se possibile, ripristinare il loro biotopo; | ||||||
| proteggere le specie e le razze di pesci e di gamberi minacciate; | ||||||
| assicurare a lungo termine lo sfruttamento delle popolazioni di pesci e di gamberi; | ||||||
| promuovere la ricerca piscicola. | ||||||
| Essa stabilisce i principi che i Cantoni devono applicare per disciplinare la cattura di pesci e di gamberi. | ||||||
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RS 923.0 LFSP Legge federale del 21 giugno 1991 sulla pesca (LFSP) Art. 1 Scopo |
||||||
| La presente legge ha lo scopo di: | ||||||
| conservare o migliorare la diversità naturale e l'abbondanza di specie indigene di pesci, di gamberi e di organismi per la loro nutrizione, nonché di proteggere, migliorare e, se possibile, ripristinare il loro biotopo; | ||||||
| proteggere le specie e le razze di pesci e di gamberi minacciate; | ||||||
| assicurare a lungo termine lo sfruttamento delle popolazioni di pesci e di gamberi; | ||||||
| promuovere la ricerca piscicola. | ||||||
| Essa stabilisce i principi che i Cantoni devono applicare per disciplinare la cattura di pesci e di gamberi. | ||||||
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RS 923.0 LFSP Legge federale del 21 giugno 1991 sulla pesca (LFSP) Art. 2 Campo d'applicazione |
||||||
| La presente legge si applica alle acque pubbliche e private. | ||||||
| Gli impianti di piscicoltura e i bacini artificiali privati cui i pesci e i gamberi delle acque libere non possono accedere naturalmente sottostanno unicamente alle disposizioni sulle specie, razze e varietà allogene (art. 6 e 16 lett. c e d). Gli impianti di piscicoltura sottostanno inoltre alle disposizioni sugli interventi tecnici (art. 8-10). | ||||||
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RS 923.0 LFSP Legge federale del 21 giugno 1991 sulla pesca (LFSP) Art. 3 Gestione |
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| I Cantoni regolano lo sfruttamento a lungo termine degli effettivi e provvedono affinché: | ||||||
| sia preservata la diversità naturale delle specie di pesci e di gamberi; | ||||||
| gli animali non vengano feriti o danneggiati inutilmente all'atto della cattura. | ||||||
| I Cantoni emanano disposizioni segnatamente su: | ||||||
| gli attrezzi autorizzati per la cattura e il loro impiego; | ||||||
| gli attrezzi ausiliari autorizzati; | ||||||
| la cattura di pesci utilizzati come esca; | ||||||
| la cattura di organismi per la nutrizione di pesci; | ||||||
| il ripopolamento delle acque di pesca; | ||||||
| il diritto di transito ripuario nell'esercizio della pesca. | ||||||
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RS 923.0 LFSP Legge federale del 21 giugno 1991 sulla pesca (LFSP) Art. 10 Provvedimenti per gli impianti esistenti |
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| Per quanto concerne gli impianti esistenti, i Cantoni impongono provvedimenti ai sensi dell'articolo 9 capoverso 1, a condizione che essi siano economicamente sopportabili. | ||||||
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RS 923.0 LFSP Legge federale del 21 giugno 1991 sulla pesca (LFSP) Art. 15 |
||||||
| Sono applicabili le disposizioni della legislazione federale sulla responsabilità. | ||||||
| Per il calcolo del danno si tiene conto della diminuzione di rendimento piscicolo delle acque danneggiate. | ||||||
| Il beneficiario del risarcimento deve destinare il più rapidamente possibile alla riparazione del danno l'indennità ricevuta per ristabilire la situazione anteriore. | ||||||
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RS 923.0 LFSP Legge federale del 21 giugno 1991 sulla pesca (LFSP) Art. 15 |
||||||
| Sono applicabili le disposizioni della legislazione federale sulla responsabilità. | ||||||
| Per il calcolo del danno si tiene conto della diminuzione di rendimento piscicolo delle acque danneggiate. | ||||||
| Il beneficiario del risarcimento deve destinare il più rapidamente possibile alla riparazione del danno l'indennità ricevuta per ristabilire la situazione anteriore. | ||||||
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RS 923.0 LFSP Legge federale del 21 giugno 1991 sulla pesca (LFSP) Art. 15 |
||||||
| Sono applicabili le disposizioni della legislazione federale sulla responsabilità. | ||||||
| Per il calcolo del danno si tiene conto della diminuzione di rendimento piscicolo delle acque danneggiate. | ||||||
| Il beneficiario del risarcimento deve destinare il più rapidamente possibile alla riparazione del danno l'indennità ricevuta per ristabilire la situazione anteriore. | ||||||
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RS 923.0 LFSP Legge federale del 21 giugno 1991 sulla pesca (LFSP) Art. 15 |
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| Sono applicabili le disposizioni della legislazione federale sulla responsabilità. | ||||||
| Per il calcolo del danno si tiene conto della diminuzione di rendimento piscicolo delle acque danneggiate. | ||||||
| Il beneficiario del risarcimento deve destinare il più rapidamente possibile alla riparazione del danno l'indennità ricevuta per ristabilire la situazione anteriore. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 29 Garanzie procedurali generali |
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| In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. | ||||||
| Le parti hanno diritto d'essere sentite. | ||||||
| Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti. | ||||||
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RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 42 Atti scritti |
||||||
| Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. | ||||||
| Se un procedimento in materia civile si è svolto in inglese dinanzi all'autorità inferiore, gli atti scritti possono essere redatti in tale lingua. [1] | ||||||
| Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione. [2] [3] | ||||||
| Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata. | ||||||
| In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 2016 [4] sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento: | ||||||
| il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati; | ||||||
| le modalità di trasmissione; | ||||||
| le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici. [5] | ||||||
| Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione. | ||||||
| Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi. | ||||||
| Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra II n. 1 della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407). [2] Nuovo testo del per. giusta la cifra I n. 1 della L del 20 giu. 2014 sul condono dell'imposta, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 9; FF 2013 7239). [3] Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della L del 28 set. 2012 sull'assistenza amministrativa fiscale, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 231; FF 2011 5587). [4] RS 943.03 [5] Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 2 della L del 18 mar. 2016 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4651; FF 2014 913). | ||||||
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RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 106 Applicazione del diritto |
||||||
| Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. | ||||||
| Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura. | ||||||
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RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie |
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| Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. | ||||||
| In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie. | ||||||
| Le spese inutili sono pagate da chi le causa. | ||||||
| Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso. | ||||||
| Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale. | ||||||