Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

5A 852/2019

Sentenza del 24 febbraio 2020

II Corte di diritto civile

Composizione
Giudice federale Herrmann, Presidente,
Marazzi, Schöbi,
Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinata dall'avv. Alain Susin,
ricorrente,

contro

B.________,
patrocinato dall'avv. Clarissa Indemini,
opponente.

Oggetto
divorzio: provvedimenti cautelari,

ricorso contro la sentenza emanata il 27 settembre 2019 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino (11.2018.35).

Fatti:

A.
I coniugi A.________ e B.________ (sposatisi nel 1995) si sono separati nel giugno del 2013, quando la moglie ha lasciato l'abitazione coniugale per trasferirsi in un appartamento dove vive con il nuovo partner, C.________, dal luglio del 2013.

Con decreto 8 marzo 2018 il Pretore aggiunto del Distretto di Lugano ha parzialmente accolto l'istanza a protezione dell'unione coniugale, poi tramutata in istanza di provvedimenti cautelari nella causa di divorzio, introdotta da A.________, obbligando il marito a versarle un contributo alimentare di fr. 2'422.-- mensili a partire dal 22 settembre 2015.

B.
Mediante sentenza 27 settembre 2019 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha parzialmente accolto l'appello di B.________, fissando i contributi alimentari cautelari in fr. 1'975.-- mensili dal 22 settembre al 31 dicembre 2015 e in fr. 1'690.-- mensili dal 1° gennaio al 19 maggio 2016 e sopprimendo il contributo a partire dal 20 maggio 2016 per concubinato qualificato della beneficiaria.

C.
Con ricorso in materia civile 25 ottobre 2019 A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, chiedendo in via principale di fissare i contributi alimentari cautelari in fr. 1'975.-- mensili dal 22 settembre al 31 dicembre 2015 e in fr. 1'690.-- mensili dal 1° gennaio [2016] in poi (con conseguente modifica di spese e ripetibili di appello) e in via subordinata di rinviare gli atti all'istanza inferiore per nuova decisione.
Mediante decreto presidenziale 22 novembre 2019 al ricorso è stato negato il postulato effetto sospensivo. Non sono state chieste determinazioni nel merito.

Diritto:

1.

1.1. Il tempestivo (art. 100 cpv. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 100 Ricorso contro decisioni - 1 Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione.
1    Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione.
2    Il termine è di dieci giorni per i ricorsi contro le decisioni:
a  delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento;
b  nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale e dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale;
c  in materia di ritorno di un minore secondo la Convenzione europea del 20 maggio 198090 sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento di minori e sul ristabilimento dell'affidamento oppure secondo la Convenzione del 25 ottobre 198091 sugli aspetti civili del rapimento internazionale di minori;
d  del Tribunale federale dei brevetti in materia di rilascio di una licenza secondo l'articolo 40d della legge del 25 giugno 195493 sui brevetti.
3    Il termine è di cinque giorni per i ricorsi contro le decisioni:
a  delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento pronunciate nell'ambito dell'esecuzione cambiaria;
b  dei Governi cantonali su ricorsi concernenti votazioni federali.
4    Il termine è di tre giorni per i ricorsi contro le decisioni dei Governi cantonali su ricorsi concernenti le elezioni al Consiglio nazionale.
5    Per i ricorsi concernenti conflitti di competenza tra due Cantoni, il termine decorre al più tardi dal giorno in cui in ciascun Cantone sono state pronunciate decisioni impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale.
6    ...94
7    Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo.
LTF) ricorso in materia civile, interposto da una parte parzialmente soccombente nella sede cantonale che ha un interesse degno di protezione alla modifica o all'annullamento della sentenza impugnata (art. 76 cpv. 1 lett. a
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 76 Diritto di ricorso - 1 Ha diritto di interporre ricorso in materia civile chi:
1    Ha diritto di interporre ricorso in materia civile chi:
a  ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; e
b  è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa.
2    Il diritto di ricorrere contro le decisioni di cui all'articolo 72 capoverso 2 spetta inoltre alla Cancelleria federale, ai dipartimenti federali o, in quanto lo preveda il diritto federale, ai servizi loro subordinati, se la decisione impugnata viola la legislazione federale nella sfera dei loro compiti.40
e b LTF), è diretto contro una decisione finale (art. 90
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 90 Decisioni finali - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento.
LTF; DTF 134 III 426 consid. 2.2) emanata su ricorso dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 75 cpv. 1 e
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 75 Autorità inferiori - 1 Il ricorso è ammissibile contro le decisioni pronunciate dalle autorità cantonali di ultima istanza, dal Tribunale amministrativo federale e dal Tribunale federale dei brevetti.36
1    Il ricorso è ammissibile contro le decisioni pronunciate dalle autorità cantonali di ultima istanza, dal Tribunale amministrativo federale e dal Tribunale federale dei brevetti.36
2    I Cantoni istituiscono tribunali superiori quali autorità cantonali di ultima istanza. Tali tribunali giudicano su ricorso, salvo nei casi in cui:
a  una legge federale prevede un'istanza cantonale unica;
b  un tribunale specializzato nelle controversie di diritto commerciale giudica in istanza cantonale unica;
c  è proposta loro direttamente, con il consenso di tutte le parti, un'azione con un valore litigioso di almeno 100 000 franchi.
2 LTF) in una causa civile (art. 72 cpv. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 72 Principio - 1 Il Tribunale federale giudica i ricorsi contro le decisioni pronunciate in materia civile.
1    Il Tribunale federale giudica i ricorsi contro le decisioni pronunciate in materia civile.
2    Al ricorso in materia civile soggiacciono anche:
a  le decisioni in materia di esecuzione e fallimento;
b  le decisioni in rapporto diretto con il diritto civile pronunciate in applicazione di norme di diritto pubblico, segnatamente le decisioni:
b1  sul riconoscimento e l'esecuzione di decisioni e sull'assistenza giudiziaria in materia civile,
b2  sulla tenuta del registro fondiario, dei registri dello stato civile, del registro di commercio e dei registri in materia di marchi, disegni e modelli, brevetti d'invenzione, varietà vegetali e topografie,
b3  sull'autorizzazione al cambiamento del nome,
b4  in materia di vigilanza sulle fondazioni, eccettuati gli istituti di previdenza e di libero passaggio,
b5  in materia di vigilanza sugli esecutori testamentari e altri rappresentanti previsti dal diritto successorio,
b6  in materia di protezione dei minori e degli adulti,
b7  ...
LTF) di natura pecuniaria il cui valore litigioso supera fr. 30'000.-- (art. 51 cpv. 4 e
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 51 Calcolo - 1 Il valore litigioso à determinato:
1    Il valore litigioso à determinato:
a  in caso di ricorso contro una decisione finale, dalle conclusioni rimaste controverse dinanzi all'autorità inferiore;
b  in caso di ricorso contro una decisione parziale, dall'insieme delle conclusioni che erano controverse dinanzi all'autorità che ha pronunciato la decisione;
c  in caso di ricorso contro decisioni pregiudiziali e incidentali, dalle conclusioni che sono controverse dinanzi all'autorità competente nel merito;
d  in caso di azione, dalle conclusioni dell'attore.
2    Se nelle conclusioni non è chiesto il pagamento di una somma di denaro determinata, il Tribunale federale stabilisce il valore litigioso secondo il suo apprezzamento.
3    Gli interessi, i frutti, le spese giudiziarie e ripetibili fatti valere come pretese accessorie, i diritti riservati e le spese di pubblicazione della sentenza non entrano in linea di conto nella determinazione del valore litigioso.
4    Le rendite e prestazioni periodiche hanno il valore del capitale che rappresentano. Se la loro durata è incerta o illimitata, è considerato valore del capitale l'importo annuo della rendita o della prestazione moltiplicato per venti o, se si tratta di rendite vitalizie, il valore attuale del capitale corrispondente alla rendita.
74 cpv. 1 lett. b LTF). Il gravame si rivela quindi in linea di principio ammissibile.

1.2. La sentenza impugnata è stata emanata in materia di misure cautelari ai sensi dell'art. 98
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 98 Limitazione dei motivi di ricorso - Contro le decisioni in materia di misure cautelari il ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali.
LTF (DTF 133 III 393 consid. 5.1 e 5.2), motivo per cui il ricorrente può unicamente prevalersi della violazione di diritti costituzionali. Giusta l'art. 106 cpv. 2
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 106 Applicazione del diritto - 1 Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto.
1    Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto.
2    Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura.
LTF il Tribunale federale esamina la violazione di questi diritti soltanto se tale censura è stata sollevata e motivata. Ciò significa che il ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato, con riferimento ai motivi della decisione impugnata, in che modo sarebbero stati violati i suoi diritti costituzionali (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4; 133 III 393 consid. 6).
Il ricorrente che lamenta una violazione del divieto dell'arbitrio non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella dell'autorità cantonale (DTF 142 III 364 consid. 2.4; 134 II 349 consid. 3). Per giurisprudenza invalsa l'arbitrio è ravvisabile soltanto quando la decisione impugnata risulti manifestamente insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, gravemente lesiva di una norma o di un chiaro e indiscusso principio giuridico o in contrasto intollerabile con il sentimento di giustizia e di equità. La decisione deve essere inoltre arbitraria anche nel suo risultato e non solo nella sua motivazione. L'arbitrio non si realizza già qualora la soluzione proposta con il ricorso possa apparire sostenibile o addirittura migliore rispetto a quella contestata (DTF 141 III 564 consid. 4.1 con rinvii).

1.3. Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 105 Fatti determinanti - 1 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore.
1    Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore.
2    Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95.
3    Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore.96
LTF). Nell'ambito dei ricorsi sottoposti alle limitazioni dell'art. 98
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 98 Limitazione dei motivi di ricorso - Contro le decisioni in materia di misure cautelari il ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali.
LTF, il ricorrente può ottenere la rettifica o il complemento degli accertamenti di fatto unicamente se essi sono arbitrari e hanno un'influenza sull'esito della causa. Gli art. 97 e
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 98 Limitazione dei motivi di ricorso - Contro le decisioni in materia di misure cautelari il ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali.
105 cpv. 2 LTF non si applicano direttamente, poiché non sono dei diritti costituzionali (DTF 133 III 393 consid. 7.1; 133 III 585 consid. 4.1).
L'accertamento dei fatti, rispettivamente l'apprezzamento delle prove, viola il divieto dell'arbitrio qualora il tribunale abbia manifestamente misconosciuto il senso e la portata di un mezzo di prova, abbia senza una ragione oggettiva trascurato di considerare un mezzo di prova rilevante e importante per l'esito della causa o qualora tragga dai fatti accertati delle conclusioni insostenibili. La mera divergenza con il punto di vista del ricorrente non attesta arbitrio (DTF 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3 con rinvii).

2.

2.1. In concreto è litigioso il versamento di un contributo alimentare cautelare in pendenza di divorzio nei confronti di un coniuge (la qui ricorrente) che vive in comunione domestica con un nuovo partner.

Gli effetti di una tale convivenza sul contributo di mantenimento vanno esaminati caso per caso (DTF 138 III 97 consid. 2.3).

2.1.1. Se il coniuge è finanziariamente aiutato dal nuovo partner, il contributo alimentare va ridotto nella misura delle prestazioni da esso effettivamente fornite (DTF 138 III 97 consid. 2.3.1).

2.1.2. Anche se non c'è alcun sostegno finanziario, o se le prestazioni fornite dal nuovo partner non possono essere dimostrate, può comunque sussistere un concubinato semplice ("comunione di tetto e di tavola"), che consente un risparmio nei costi di sostentamento. Determinante non è la durata della convivenza, ma il vantaggio economico derivatone. I conviventi si presumono allora partecipare metà ciascuno alle spese comuni (importo base, alloggio, ecc.), anche se il contributo effettivo dell'uno è inferiore a quello dell'altro. Tale risparmio va considerato nel calcolo del fabbisogno del creditore alimentare (DTF 138 III 97 consid. 2.3.2).

2.1.3. Infine, se il coniuge avente diritto al contributo di mantenimento vive con il nuovo partner in un concubinato qualificato, non è arbitrario considerare che il contributo alimentare dovuto al coniuge possa essere soppresso. Per un siffatto concubinato si intende una comunione di vita impiantata in modo duraturo tra due persone e di carattere fondamentalmente esclusivo, con una componente spirituale, fisica ed economica, e che può, in altre parole, essere definita una "comunione di tetto, di tavola e di letto". Per apprezzare la qualità di una comunione di vita, il Giudice deve prendere in considerazione l'insieme delle circostanze della convivenza. Il contributo alimentare va soppresso se il coniuge vive in un'unione stabile, che gli procura dei vantaggi analoghi al matrimonio. Determinante non è (più) il criterio dell'abuso di diritto, ma sapere se l'ex coniuge forma con il suo nuovo partner una comunione di vita così stretta che quest'ultimo appare disposto ad assicurargli la fedeltà e l'assistenza che l'art. 159 cpv. 3
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 159 - 1 La celebrazione del matrimonio crea l'unione coniugale.
1    La celebrazione del matrimonio crea l'unione coniugale.
2    I coniugi si obbligano a cooperare alla prosperità dell'unione ed a provvedere in comune ai bisogni della prole.
3    Essi si devono reciproca assistenza e fedeltà.
CC impone alle persone coniugate. Il fatto che i concubini dispongano o meno dei mezzi economici necessari è irrilevante (DTF 138 III 97 consid. 2.3.3; sentenza 5A 470/2013 del 26 settembre 2013 consid.
4.2).

Nei provvedimenti cautelari in pendenza di divorzio spetta al debitore alimentare rendere verosimile che il coniuge vive in un concubinato qualificato con un nuovo partner (v. DTF 138 III 97 consid. 3.4.2). Se al momento dell'introduzione della procedura la convivenza dura già da cinque anni, vi è tuttavia la presunzione - rovesciabile - che si tratti di un concubinato qualificato (DTF 138 III 97 consid. 3.4.2). La soppressione del contributo alimentare è possibile anche se la convivenza non ha ancora raggiunto la durata di cinque anni ma presenta, in virtù di altri fattori, una stabilità sufficiente (sentenza 5A 620/2013 del 17 gennaio 2014 consid. 5.2.2 in fine con rinvii; v. anche DTF 145 I 108 consid. 4.4.6 con rinvio).

2.2. I Giudici cantonali hanno evidenziato che, per determinare l'esistenza di un concubinato qualificato, poco importa lo stato civile del nuovo partner o il fatto che esso sia in grado di mantenere l'altra persona. Decisivo è sapere se il coniuge ha costituito con il nuovo partner una comunione di vita così stretta da far apparire il nuovo partner disposto ad assicurare fedeltà e assistenza alla stregua di un consorte. Secondo la Corte cantonale, ciò appare verosimile nella presente fattispecie considerato che dall'istruttoria (e in particolare dalle audizioni testimoniali del nuovo partner) è emerso che la relazione è stabile e di carattere esclusivo, che la ricorrente ha assistito il compagno in un momento di difficoltà concedendogli nel 2014 un mutuo di fr. 10'000.-- e rinunciando provvisoriamente a riscuotere la partecipazione di lui alle spese di alloggio (fr. 600.-- mensili) e che egli ha manifestato identica disponibilità verso la ricorrente in caso di bisogno. I Giudici cantonali hanno quindi deciso, a differenza del Pretore aggiunto, di annullare il contributo alimentare in favore della moglie a partire dal 20 maggio 2016 (data in cui il marito ne ha chiesto la soppressione).

2.3. La ricorrente ritiene che la Corte cantonale, concludendo all'esistenza di un concubinato qualificato, sia incorsa nell'arbitrio (art. 9
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato.
Cost.). Sottolinea che al momento dell'introduzione della domanda volta alla soppressione del contributo alimentare (20 maggio 2016) non erano ancora trascorsi cinque anni dall'inizio della convivenza con il nuovo partner (ossia dal luglio del 2013). Rileva inoltre che il sostegno economico del nuovo partner si limita a fr. 600.-- mensili a titolo di partecipazione alle spese di alloggio e non può quindi essere parificato a quello di un coniuge; il prestito concessogli di fr. 10'000.-- denoterebbe anzi la sua precaria situazione finanziaria. A suo dire, gli elementi agli atti (segnatamente la deposizione del suo nuovo partner) non sarebbero sufficienti a dimostrare l'esistenza di un'unione parificabile ad un vincolo coniugale, ma permetterebbero tuttalpiù di concludere all'esistenza di una semplice convivenza: ella infatti non avrebbe a sua volta riconosciuto trovarsi in una relazione stabile ed esclusiva assimilabile a quella tra coniugi e difetterebbe anche un "eventuale progetto comune dei contestati concubini qualificati ".

2.4. Come già spiegato, il fatto che i concubini non siano economicamente in grado di prestarsi mutua assistenza in caso di bisogno non consente di negare che si tratti di un concubinato qualificato (supra consid. 2.1.3). Non lo consente nemmeno il fatto che la comunione domestica durasse da meno di cinque anni al momento dell'introduzione della richiesta di soppressione del contributo alimentare (supra consid. 2.1.3). Secondo la Corte cantonale, l'opponente ha infatti saputo rendere verosimile che la convivenza della ricorrente con il nuovo partner è impiantata in modo duraturo e presenta una stabilità sufficiente per essere assimilabile a quella coniugale e per giustificare quindi la soppressione del contributo. La ricorrente contesta tale apprezzamento delle prove e la conclusione giuridica trattane, ma con la sua argomentazione si limita ad opporre la propria soluzione a quella dei Giudici cantonali, senza indicare in che modo quest'ultima sarebbe non solo discutibile o errata, ma manifestamente insostenibile.

Occorre pertanto ritenere che la sentenza impugnata resiste alla censura d'arbitrio nell'apprezzamento delle prove e nell'applicazione del diritto.

3.
Da quanto precede discende che il ricorso va respinto nella misura in cui è ammissibile.

Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
1    Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
2    In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie.
3    Le spese inutili sono pagate da chi le causa.
4    Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso.
5    Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale.
LTF). La ricorrente è inoltre tenuta a versare adeguate ripetibili all'opponente per le sue osservazioni del 18 novembre 2019, mediante le quali si è opposto con successo al conferimento dell'effetto sospensivo al gravame (art. 68 cpv. 1 e
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 68 Spese ripetibili - 1 Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente.
1    Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente.
2    La parte soccombente è di regola tenuta a risarcire alla parte vincente, secondo la tariffa del Tribunale federale, tutte le spese necessarie causate dalla controversia.
3    Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non sono di regola accordate spese ripetibili se vincono una causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali.
4    Si applica per analogia l'articolo 66 capoversi 3 e 5.
5    Il Tribunale federale conferma, annulla o modifica, a seconda dell'esito del procedimento, la decisione sulle spese ripetibili pronunciata dall'autorità inferiore. Può stabilire esso stesso l'importo di tali spese secondo la tariffa federale o cantonale applicabile o incaricarne l'autorità inferiore.
2 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico della ricorrente.

3.
La ricorrente verserà all'opponente la somma di fr. 500.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale.

4.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 24 febbraio 2020

In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Herrmann

La Cancelliera: Antonini