SR 748.131.1 Ordinanza del 23 novembre 1994 sull'infrastruttura aeronautica (OSIA) OSIA Art. 56 Aree d'atterraggio degli ospedali - Le aree d'atterraggio in prossimità degli ospedali nonché le altre aree d'atterraggio destinate esclusivamente alle operazioni di soccorso, segnatamente di salvataggio e ricerca, possono essere sistemate ed utilizzate senza autorizzazione dell'Ufficio federale. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 31 Principio - Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 196819 sulla procedura amministrativa (PA). |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
|
1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 33 Autorità inferiori - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: |
|
a | del Consiglio federale e degli organi dell'Assemblea federale in materia di rapporti di lavoro del personale federale, compreso il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente; |
b | del Consiglio federale concernenti: |
b1 | la destituzione di un membro del Consiglio della banca o della direzione generale o di un loro supplente secondo la legge del 3 ottobre 200325 sulla Banca nazionale, |
b10 | la revoca di un membro del consiglio d'amministrazione del Servizio svizzero di assegnazione delle tracce o l'approvazione della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio d'amministrazione secondo la legge federale del 20 dicembre 195743 sulle ferrovie; |
b2 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 22 giugno 200726 sulla vigilanza dei mercati finanziari, |
b3 | il blocco di valori patrimoniali secondo la legge del 18 dicembre 201528 sui valori patrimoniali di provenienza illecita, |
b4 | il divieto di determinate attività secondo la LAIn30, |
b4bis | il divieto di organizzazioni secondo la LAIn, |
b5 | la revoca di un membro del Consiglio d'istituto dell'Istituto federale di metrologia secondo la legge federale del 17 giugno 201133 sull'Istituto federale di metrologia, |
b6 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 16 dicembre 200535 sui revisori, |
b7 | la revoca di un membro del Consiglio dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici secondo la legge del 15 dicembre 200037 sugli agenti terapeutici, |
b8 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'istituto secondo la legge del 16 giugno 201739 sui fondi di compensazione, |
b9 | la revoca di un membro del consiglio d'Istituto dell'Istituto svizzero di diritto comparato secondo la legge federale del 28 settembre 201841 sull'Istituto svizzero di diritto comparato, |
c | del Tribunale penale federale in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale; |
cbis | del Tribunale federale dei brevetti in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale; |
cquater | del procuratore generale della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei procuratori pubblici federali da lui nominati e del personale del Ministero pubblico della Confederazione; |
cquinquies | dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro del personale della sua segreteria; |
cter | dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei membri del Ministero pubblico della Confederazione eletti dall'Assemblea federale plenaria; |
d | della Cancelleria federale, dei dipartimenti e dei servizi dell'Amministrazione federale loro subordinati o aggregati amministrativamente; |
e | degli stabilimenti e delle aziende della Confederazione; |
f | delle commissioni federali; |
g | dei tribunali arbitrali costituiti in virtù di contratti di diritto pubblico sottoscritti dalla Confederazione, dai suoi stabilimenti o dalle sue aziende; |
h | delle autorità o organizzazioni indipendenti dall'Amministrazione federale che decidono nell'adempimento di compiti di diritto pubblico loro affidati dalla Confederazione; |
i | delle autorità cantonali, in quanto una legge federale preveda che le loro decisioni sono impugnabili mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 32 Eccezioni - 1 Il ricorso è inammissibile contro: |
|
1 | Il ricorso è inammissibile contro: |
a | le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale pubblico non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale; |
b | le decisioni in materia di diritto di voto dei cittadini nonché di elezioni e votazioni popolari; |
c | le decisioni in materia di salario al merito del personale federale, in quanto non concernano la parità dei sessi; |
d | ... |
e | le decisioni nel settore dell'energia nucleare concernenti: |
e1 | le autorizzazioni di massima per impianti nucleari, |
e2 | l'approvazione del programma di smaltimento, |
e3 | la chiusura di depositi geologici in profondità, |
e4 | la prova dello smaltimento; |
f | le decisioni in materia di rilascio o estensione di concessioni di infrastrutture ferroviarie; |
g | le decisioni dell'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva; |
h | le decisioni in materia di rilascio di concessioni per case da gioco; |
i | le decisioni in materia di rilascio, modifica o rinnovo della concessione della Società svizzera di radiotelevisione (SSR); |
j | le decisioni in materia di diritto ai sussidi di una scuola universitaria o di un altro istituto accademico. |
2 | Il ricorso è inoltre inammissibile contro: |
a | le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante opposizione o ricorso dinanzi a un'autorità ai sensi dell'articolo 33 lettere c-f; |
b | le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante ricorso dinanzi a un'autorità cantonale. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 33 Autorità inferiori - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: |
|
a | del Consiglio federale e degli organi dell'Assemblea federale in materia di rapporti di lavoro del personale federale, compreso il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente; |
b | del Consiglio federale concernenti: |
b1 | la destituzione di un membro del Consiglio della banca o della direzione generale o di un loro supplente secondo la legge del 3 ottobre 200325 sulla Banca nazionale, |
b10 | la revoca di un membro del consiglio d'amministrazione del Servizio svizzero di assegnazione delle tracce o l'approvazione della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio d'amministrazione secondo la legge federale del 20 dicembre 195743 sulle ferrovie; |
b2 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 22 giugno 200726 sulla vigilanza dei mercati finanziari, |
b3 | il blocco di valori patrimoniali secondo la legge del 18 dicembre 201528 sui valori patrimoniali di provenienza illecita, |
b4 | il divieto di determinate attività secondo la LAIn30, |
b4bis | il divieto di organizzazioni secondo la LAIn, |
b5 | la revoca di un membro del Consiglio d'istituto dell'Istituto federale di metrologia secondo la legge federale del 17 giugno 201133 sull'Istituto federale di metrologia, |
b6 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 16 dicembre 200535 sui revisori, |
b7 | la revoca di un membro del Consiglio dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici secondo la legge del 15 dicembre 200037 sugli agenti terapeutici, |
b8 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'istituto secondo la legge del 16 giugno 201739 sui fondi di compensazione, |
b9 | la revoca di un membro del consiglio d'Istituto dell'Istituto svizzero di diritto comparato secondo la legge federale del 28 settembre 201841 sull'Istituto svizzero di diritto comparato, |
c | del Tribunale penale federale in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale; |
cbis | del Tribunale federale dei brevetti in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale; |
cquater | del procuratore generale della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei procuratori pubblici federali da lui nominati e del personale del Ministero pubblico della Confederazione; |
cquinquies | dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro del personale della sua segreteria; |
cter | dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei membri del Ministero pubblico della Confederazione eletti dall'Assemblea federale plenaria; |
d | della Cancelleria federale, dei dipartimenti e dei servizi dell'Amministrazione federale loro subordinati o aggregati amministrativamente; |
e | degli stabilimenti e delle aziende della Confederazione; |
f | delle commissioni federali; |
g | dei tribunali arbitrali costituiti in virtù di contratti di diritto pubblico sottoscritti dalla Confederazione, dai suoi stabilimenti o dalle sue aziende; |
h | delle autorità o organizzazioni indipendenti dall'Amministrazione federale che decidono nell'adempimento di compiti di diritto pubblico loro affidati dalla Confederazione; |
i | delle autorità cantonali, in quanto una legge federale preveda che le loro decisioni sono impugnabili mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale. |
SR 748.0 Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA) LNA Art. 6 - 1 Le decisioni fondate sulla presente legge e sulle sue disposizioni d'esecuzione possono essere impugnate mediante ricorso secondo le disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.33 |
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1 | Le decisioni fondate sulla presente legge e sulle sue disposizioni d'esecuzione possono essere impugnate mediante ricorso secondo le disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.33 |
2 | ...34 |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 37 Principio - La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA56, in quanto la presente legge non disponga altrimenti. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 48 - 1 Ha diritto di ricorrere chi: |
|
1 | Ha diritto di ricorrere chi: |
a | ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; |
b | è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e |
c | ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. |
2 | Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 50 - 1 Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. |
|
1 | Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. |
2 | Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 52 - 1 L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. |
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1 | L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. |
2 | Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi. |
3 | Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere: |
|
a | la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento; |
b | l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti; |
c | l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere: |
|
a | la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento; |
b | l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti; |
c | l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorità di ricorso può modificare la decisione impugnata a vantaggio di una parte. |
|
1 | L'autorità di ricorso può modificare la decisione impugnata a vantaggio di una parte. |
2 | Essa può modificare a pregiudizio di una parte la decisione impugnata quando questa violi il diritto federale o poggi su un accertamento inesatto o incompleto dei fatti; per inadeguatezza, la decisione impugnata non può essere modificata a pregiudizio di una parte, a meno che la modificazione giovi ad una controparte. |
3 | L'autorità di ricorso che intenda modificare la decisione impugnata a pregiudizio di una parte deve informarla della sua intenzione e darle la possibilità di esprimersi. |
4 | L'autorità di ricorso non è vincolata in nessun caso dai motivi del ricorso. |
SR 748.132.3 Ordinanza del 14 maggio 2014 sui decolli e gli atterraggi di aeromobili fuori degli aerodromi (Ordinanza sugli atterraggi esterni, OAEs) - Ordinanza sugli atterraggi esterni OAEs Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione - 1 La presente ordinanza definisce le condizioni alle quali sono ammessi gli atterraggi esterni nonché le costruzioni e gli impianti a essi destinati. |
|
1 | La presente ordinanza definisce le condizioni alle quali sono ammessi gli atterraggi esterni nonché le costruzioni e gli impianti a essi destinati. |
2 | Per atterraggio esterno si intende il decollo o l'atterraggio fuori degli aerodromi, nonché l'imbarco o lo sbarco di persone o cose fuori degli aerodromi quando l'aeromobile non ha contatto col suolo. |
3 | La presente ordinanza si applica soltanto agli aeromobili civili con occupanti. |
4 | La presente ordinanza non si applica alla costruzione e all'esercizio delle seguenti aree d'atterraggio, nonché ai decolli e agli atterraggi sulle medesime: |
a | eliporti in prossimità degli ospedali nonché altre aree d'atterraggio per operazioni di soccorso; a questi si applica l'articolo 56 dell'ordinanza del 23 novembre 19943 sull'infrastruttura aeronautica (OSIA); |
b | aree d'atterraggio in montagna; a queste si applicano l'articolo 8 capoversi 3-5 LNA e l'articolo 54 OSIA. |
5 | La presente ordinanza non si applica neppure agli atterraggi esterni nell'ambito di manifestazioni aeronautiche pubbliche; si applicano gli articoli 85-91 dell'ordinanza del 14 novembre 19734 sulla navigazione aerea (ONA). |
SR 748.131.1 Ordinanza del 23 novembre 1994 sull'infrastruttura aeronautica (OSIA) OSIA Art. 56 Aree d'atterraggio degli ospedali - Le aree d'atterraggio in prossimità degli ospedali nonché le altre aree d'atterraggio destinate esclusivamente alle operazioni di soccorso, segnatamente di salvataggio e ricerca, possono essere sistemate ed utilizzate senza autorizzazione dell'Ufficio federale. |
SR 748.131.1 Ordinanza del 23 novembre 1994 sull'infrastruttura aeronautica (OSIA) OSIA Art. 56 Aree d'atterraggio degli ospedali - Le aree d'atterraggio in prossimità degli ospedali nonché le altre aree d'atterraggio destinate esclusivamente alle operazioni di soccorso, segnatamente di salvataggio e ricerca, possono essere sistemate ed utilizzate senza autorizzazione dell'Ufficio federale. |
SR 748.131.1 Ordinanza del 23 novembre 1994 sull'infrastruttura aeronautica (OSIA) OSIA Art. 56 Aree d'atterraggio degli ospedali - Le aree d'atterraggio in prossimità degli ospedali nonché le altre aree d'atterraggio destinate esclusivamente alle operazioni di soccorso, segnatamente di salvataggio e ricerca, possono essere sistemate ed utilizzate senza autorizzazione dell'Ufficio federale. |
SR 748.131.1 Ordinanza del 23 novembre 1994 sull'infrastruttura aeronautica (OSIA) OSIA Art. 56 Aree d'atterraggio degli ospedali - Le aree d'atterraggio in prossimità degli ospedali nonché le altre aree d'atterraggio destinate esclusivamente alle operazioni di soccorso, segnatamente di salvataggio e ricerca, possono essere sistemate ed utilizzate senza autorizzazione dell'Ufficio federale. |
SR 748.131.1 Ordinanza del 23 novembre 1994 sull'infrastruttura aeronautica (OSIA) OSIA Art. 56 Aree d'atterraggio degli ospedali - Le aree d'atterraggio in prossimità degli ospedali nonché le altre aree d'atterraggio destinate esclusivamente alle operazioni di soccorso, segnatamente di salvataggio e ricerca, possono essere sistemate ed utilizzate senza autorizzazione dell'Ufficio federale. |
SR 748.131.1 Ordinanza del 23 novembre 1994 sull'infrastruttura aeronautica (OSIA) OSIA Art. 56 Aree d'atterraggio degli ospedali - Le aree d'atterraggio in prossimità degli ospedali nonché le altre aree d'atterraggio destinate esclusivamente alle operazioni di soccorso, segnatamente di salvataggio e ricerca, possono essere sistemate ed utilizzate senza autorizzazione dell'Ufficio federale. |
SR 748.131.1 Ordinanza del 23 novembre 1994 sull'infrastruttura aeronautica (OSIA) OSIA Art. 56 Aree d'atterraggio degli ospedali - Le aree d'atterraggio in prossimità degli ospedali nonché le altre aree d'atterraggio destinate esclusivamente alle operazioni di soccorso, segnatamente di salvataggio e ricerca, possono essere sistemate ed utilizzate senza autorizzazione dell'Ufficio federale. |
SR 748.0 Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA) LNA Art. 8 - 1 Gli aeromobili possono prendere il volo o atterrare soltanto da e su aerodromi.40 |
|
1 | Gli aeromobili possono prendere il volo o atterrare soltanto da e su aerodromi.40 |
2 | Il Consiglio federale disciplina: |
a | a quali condizioni gli aeromobili possono prendere il volo o atterrare fuori degli aerodromi (atterramenti esterni); |
b | quali edifici e impianti che permettono o facilitano gli atterramenti esterni sono autorizzati; il diritto in materia di pianificazione del territorio e il diritto della costruzione devono tuttavia essere rispettati.41 |
3 | Gli atterramenti in montagna, in voli di addestramento o di turismo, possono aver luogo solo sulle aree d'atterramento designate dal DATEC d'intesa con il DDPS e le competenti autorità cantonali.42 |
4 | La quantità di dette aree sarà ristretta; saranno sistemate zone di silenzio. |
5 | Per motivi importanti l'UFAC può concedere, d'intesa con le autorità cantonale e comunale competenti, eccezioni di breve durata alle prescrizioni del capoverso 3.43 |
6 | Il Consiglio federale emana prescrizioni speciali per gli atterramenti in montagna a scopo di formazione continua delle persone al servizio di organizzazioni svizzere di salvataggio.44 |
7 | Per gli atterramenti in montagna l'UFAC può prescrivere spazi aerei o vie aeree. Sente prima i Governi dei Cantoni interessati.45 |
SR 748.132.3 Ordinanza del 14 maggio 2014 sui decolli e gli atterraggi di aeromobili fuori degli aerodromi (Ordinanza sugli atterraggi esterni, OAEs) - Ordinanza sugli atterraggi esterni OAEs Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione - 1 La presente ordinanza definisce le condizioni alle quali sono ammessi gli atterraggi esterni nonché le costruzioni e gli impianti a essi destinati. |
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1 | La presente ordinanza definisce le condizioni alle quali sono ammessi gli atterraggi esterni nonché le costruzioni e gli impianti a essi destinati. |
2 | Per atterraggio esterno si intende il decollo o l'atterraggio fuori degli aerodromi, nonché l'imbarco o lo sbarco di persone o cose fuori degli aerodromi quando l'aeromobile non ha contatto col suolo. |
3 | La presente ordinanza si applica soltanto agli aeromobili civili con occupanti. |
4 | La presente ordinanza non si applica alla costruzione e all'esercizio delle seguenti aree d'atterraggio, nonché ai decolli e agli atterraggi sulle medesime: |
a | eliporti in prossimità degli ospedali nonché altre aree d'atterraggio per operazioni di soccorso; a questi si applica l'articolo 56 dell'ordinanza del 23 novembre 19943 sull'infrastruttura aeronautica (OSIA); |
b | aree d'atterraggio in montagna; a queste si applicano l'articolo 8 capoversi 3-5 LNA e l'articolo 54 OSIA. |
5 | La presente ordinanza non si applica neppure agli atterraggi esterni nell'ambito di manifestazioni aeronautiche pubbliche; si applicano gli articoli 85-91 dell'ordinanza del 14 novembre 19734 sulla navigazione aerea (ONA). |
SR 748.132.3 Ordinanza del 14 maggio 2014 sui decolli e gli atterraggi di aeromobili fuori degli aerodromi (Ordinanza sugli atterraggi esterni, OAEs) - Ordinanza sugli atterraggi esterni OAEs Art. 3 Principio - 1 Gli atterraggi esterni sono ammessi sempreché la presente ordinanza non preveda restrizioni. |
|
1 | Gli atterraggi esterni sono ammessi sempreché la presente ordinanza non preveda restrizioni. |
2 | Essi necessitano dell'autorizzazione del servizio competente sempreché la presente ordinanza lo preveda in linea generale (titolo 2) oppure per singole categorie di voli (titolo 3). |
SR 748.132.3 Ordinanza del 14 maggio 2014 sui decolli e gli atterraggi di aeromobili fuori degli aerodromi (Ordinanza sugli atterraggi esterni, OAEs) - Ordinanza sugli atterraggi esterni OAEs Art. 38 - Gli atterraggi esterni necessari all'effettuazione dei seguenti voli sono ammessi senza restrizioni temporali e geografiche e non necessitano di autorizzazione: |
|
a | voli di soccorso, voli delle aeroambulanze, voli di ricerca e voli di salvataggio per prestare assistenza in caso di infortunio o emergenza; |
b | voli di polizia; |
c | voli delle guardie doganali di confine; |
d | voli di servizio dell'UFAC; |
e | voli di servizio del Servizio d'inchiesta svizzero sugli infortuni. |
SR 748.01 Ordinanza del 14 novembre 1973 sulla navigazione aerea (ONA) ONA Art. 2 - 1 Gli aeromobili vengono suddivisi, dal punto di vista tecnico, in categorie conformemente all'allegato.6 |
|
1 | Gli aeromobili vengono suddivisi, dal punto di vista tecnico, in categorie conformemente all'allegato.6 |
2 | Sono considerati aeromobili di Stato gli aeromobili militari, della dogana o della polizia federale o cantonale oppure quelli che il Consiglio federale ha espressamente designati come tali.7 |
SR 748.0 Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA) LNA Art. 8 - 1 Gli aeromobili possono prendere il volo o atterrare soltanto da e su aerodromi.40 |
|
1 | Gli aeromobili possono prendere il volo o atterrare soltanto da e su aerodromi.40 |
2 | Il Consiglio federale disciplina: |
a | a quali condizioni gli aeromobili possono prendere il volo o atterrare fuori degli aerodromi (atterramenti esterni); |
b | quali edifici e impianti che permettono o facilitano gli atterramenti esterni sono autorizzati; il diritto in materia di pianificazione del territorio e il diritto della costruzione devono tuttavia essere rispettati.41 |
3 | Gli atterramenti in montagna, in voli di addestramento o di turismo, possono aver luogo solo sulle aree d'atterramento designate dal DATEC d'intesa con il DDPS e le competenti autorità cantonali.42 |
4 | La quantità di dette aree sarà ristretta; saranno sistemate zone di silenzio. |
5 | Per motivi importanti l'UFAC può concedere, d'intesa con le autorità cantonale e comunale competenti, eccezioni di breve durata alle prescrizioni del capoverso 3.43 |
6 | Il Consiglio federale emana prescrizioni speciali per gli atterramenti in montagna a scopo di formazione continua delle persone al servizio di organizzazioni svizzere di salvataggio.44 |
7 | Per gli atterramenti in montagna l'UFAC può prescrivere spazi aerei o vie aeree. Sente prima i Governi dei Cantoni interessati.45 |
SR 748.0 Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA) LNA Art. 36a - 1 Per l'esercizio degli aerodromi che servono alla navigazione pubblica (aeroporti) è necessaria una concessione d'esercizio. Essa è rilasciata dal DATEC. |
|
1 | Per l'esercizio degli aerodromi che servono alla navigazione pubblica (aeroporti) è necessaria una concessione d'esercizio. Essa è rilasciata dal DATEC. |
2 | Al concessionario è attribuito il diritto di gestire un aeroporto a titolo professionale e in particolare di riscuotere tasse. Esso è obbligato a rendere l'aeroporto accessibile a tutti gli aeromobili del traffico interno e internazionale, fatte salve le restrizioni del regolamento d'esercizio, a garantire un esercizio adeguato e sicuro e a provvedere per l'infrastruttura necessaria a tal fine. |
3 | Previo consenso del DATEC, la concessione può essere trasferita a terzi. Se sono trasferiti solamente singoli diritti o obblighi, il concessionario rimane responsabile nei confronti della Confederazione per l'adempimento degli obblighi che risultano dalla legge o dalla concessione. |
4 | Al concessionario spetta il diritto d'espropriazione. |
SR 748.0 Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA) LNA Art. 36b - 1 Per l'esercizio di tutti gli altri aerodromi (campi d'aviazione) occorre un'autorizzazione d'esercizio. Essa è rilasciata dall'UFAC. |
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1 | Per l'esercizio di tutti gli altri aerodromi (campi d'aviazione) occorre un'autorizzazione d'esercizio. Essa è rilasciata dall'UFAC. |
2 | L'autorizzazione d'esercizio stabilisce diritti e obblighi relativi all'esercizio di un campo d'aviazione. |
SR 748.0 Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA) LNA Art. 8 - 1 Gli aeromobili possono prendere il volo o atterrare soltanto da e su aerodromi.40 |
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1 | Gli aeromobili possono prendere il volo o atterrare soltanto da e su aerodromi.40 |
2 | Il Consiglio federale disciplina: |
a | a quali condizioni gli aeromobili possono prendere il volo o atterrare fuori degli aerodromi (atterramenti esterni); |
b | quali edifici e impianti che permettono o facilitano gli atterramenti esterni sono autorizzati; il diritto in materia di pianificazione del territorio e il diritto della costruzione devono tuttavia essere rispettati.41 |
3 | Gli atterramenti in montagna, in voli di addestramento o di turismo, possono aver luogo solo sulle aree d'atterramento designate dal DATEC d'intesa con il DDPS e le competenti autorità cantonali.42 |
4 | La quantità di dette aree sarà ristretta; saranno sistemate zone di silenzio. |
5 | Per motivi importanti l'UFAC può concedere, d'intesa con le autorità cantonale e comunale competenti, eccezioni di breve durata alle prescrizioni del capoverso 3.43 |
6 | Il Consiglio federale emana prescrizioni speciali per gli atterramenti in montagna a scopo di formazione continua delle persone al servizio di organizzazioni svizzere di salvataggio.44 |
7 | Per gli atterramenti in montagna l'UFAC può prescrivere spazi aerei o vie aeree. Sente prima i Governi dei Cantoni interessati.45 |
SR 748.132.3 Ordinanza del 14 maggio 2014 sui decolli e gli atterraggi di aeromobili fuori degli aerodromi (Ordinanza sugli atterraggi esterni, OAEs) - Ordinanza sugli atterraggi esterni OAEs Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione - 1 La presente ordinanza definisce le condizioni alle quali sono ammessi gli atterraggi esterni nonché le costruzioni e gli impianti a essi destinati. |
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1 | La presente ordinanza definisce le condizioni alle quali sono ammessi gli atterraggi esterni nonché le costruzioni e gli impianti a essi destinati. |
2 | Per atterraggio esterno si intende il decollo o l'atterraggio fuori degli aerodromi, nonché l'imbarco o lo sbarco di persone o cose fuori degli aerodromi quando l'aeromobile non ha contatto col suolo. |
3 | La presente ordinanza si applica soltanto agli aeromobili civili con occupanti. |
4 | La presente ordinanza non si applica alla costruzione e all'esercizio delle seguenti aree d'atterraggio, nonché ai decolli e agli atterraggi sulle medesime: |
a | eliporti in prossimità degli ospedali nonché altre aree d'atterraggio per operazioni di soccorso; a questi si applica l'articolo 56 dell'ordinanza del 23 novembre 19943 sull'infrastruttura aeronautica (OSIA); |
b | aree d'atterraggio in montagna; a queste si applicano l'articolo 8 capoversi 3-5 LNA e l'articolo 54 OSIA. |
5 | La presente ordinanza non si applica neppure agli atterraggi esterni nell'ambito di manifestazioni aeronautiche pubbliche; si applicano gli articoli 85-91 dell'ordinanza del 14 novembre 19734 sulla navigazione aerea (ONA). |
SR 748.131.1 Ordinanza del 23 novembre 1994 sull'infrastruttura aeronautica (OSIA) OSIA Art. 50 Applicabilità dell'ordinanza sugli atterraggi esterni - Agli atterraggi esterni si applica l'ordinanza del 14 maggio 201497 sugli atterraggi esterni. |
SR 748.131.1 Ordinanza del 23 novembre 1994 sull'infrastruttura aeronautica (OSIA) OSIA Art. 1 Oggetto - La presente ordinanza disciplina la costruzione di infrastrutture aeronautiche (aerodromi e impianti della navigazione aerea) e l'esercizio degli aerodromi. Contiene inoltre le disposizioni applicabili agli atterraggi esterni3 e agli ostacoli alla navigazione aerea. |
SR 748.131.1 Ordinanza del 23 novembre 1994 sull'infrastruttura aeronautica (OSIA) OSIA Art. 50 Applicabilità dell'ordinanza sugli atterraggi esterni - Agli atterraggi esterni si applica l'ordinanza del 14 maggio 201497 sugli atterraggi esterni. |
SR 748.132.3 Ordinanza del 14 maggio 2014 sui decolli e gli atterraggi di aeromobili fuori degli aerodromi (Ordinanza sugli atterraggi esterni, OAEs) - Ordinanza sugli atterraggi esterni OAEs Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione - 1 La presente ordinanza definisce le condizioni alle quali sono ammessi gli atterraggi esterni nonché le costruzioni e gli impianti a essi destinati. |
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1 | La presente ordinanza definisce le condizioni alle quali sono ammessi gli atterraggi esterni nonché le costruzioni e gli impianti a essi destinati. |
2 | Per atterraggio esterno si intende il decollo o l'atterraggio fuori degli aerodromi, nonché l'imbarco o lo sbarco di persone o cose fuori degli aerodromi quando l'aeromobile non ha contatto col suolo. |
3 | La presente ordinanza si applica soltanto agli aeromobili civili con occupanti. |
4 | La presente ordinanza non si applica alla costruzione e all'esercizio delle seguenti aree d'atterraggio, nonché ai decolli e agli atterraggi sulle medesime: |
a | eliporti in prossimità degli ospedali nonché altre aree d'atterraggio per operazioni di soccorso; a questi si applica l'articolo 56 dell'ordinanza del 23 novembre 19943 sull'infrastruttura aeronautica (OSIA); |
b | aree d'atterraggio in montagna; a queste si applicano l'articolo 8 capoversi 3-5 LNA e l'articolo 54 OSIA. |
5 | La presente ordinanza non si applica neppure agli atterraggi esterni nell'ambito di manifestazioni aeronautiche pubbliche; si applicano gli articoli 85-91 dell'ordinanza del 14 novembre 19734 sulla navigazione aerea (ONA). |
SR 748.132.3 Ordinanza del 14 maggio 2014 sui decolli e gli atterraggi di aeromobili fuori degli aerodromi (Ordinanza sugli atterraggi esterni, OAEs) - Ordinanza sugli atterraggi esterni OAEs Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione - 1 La presente ordinanza definisce le condizioni alle quali sono ammessi gli atterraggi esterni nonché le costruzioni e gli impianti a essi destinati. |
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1 | La presente ordinanza definisce le condizioni alle quali sono ammessi gli atterraggi esterni nonché le costruzioni e gli impianti a essi destinati. |
2 | Per atterraggio esterno si intende il decollo o l'atterraggio fuori degli aerodromi, nonché l'imbarco o lo sbarco di persone o cose fuori degli aerodromi quando l'aeromobile non ha contatto col suolo. |
3 | La presente ordinanza si applica soltanto agli aeromobili civili con occupanti. |
4 | La presente ordinanza non si applica alla costruzione e all'esercizio delle seguenti aree d'atterraggio, nonché ai decolli e agli atterraggi sulle medesime: |
a | eliporti in prossimità degli ospedali nonché altre aree d'atterraggio per operazioni di soccorso; a questi si applica l'articolo 56 dell'ordinanza del 23 novembre 19943 sull'infrastruttura aeronautica (OSIA); |
b | aree d'atterraggio in montagna; a queste si applicano l'articolo 8 capoversi 3-5 LNA e l'articolo 54 OSIA. |
5 | La presente ordinanza non si applica neppure agli atterraggi esterni nell'ambito di manifestazioni aeronautiche pubbliche; si applicano gli articoli 85-91 dell'ordinanza del 14 novembre 19734 sulla navigazione aerea (ONA). |
SR 748.131.1 Ordinanza del 23 novembre 1994 sull'infrastruttura aeronautica (OSIA) OSIA Art. 56 Aree d'atterraggio degli ospedali - Le aree d'atterraggio in prossimità degli ospedali nonché le altre aree d'atterraggio destinate esclusivamente alle operazioni di soccorso, segnatamente di salvataggio e ricerca, possono essere sistemate ed utilizzate senza autorizzazione dell'Ufficio federale. |
SR 748.131.1 Ordinanza del 23 novembre 1994 sull'infrastruttura aeronautica (OSIA) OSIA Art. 56 Aree d'atterraggio degli ospedali - Le aree d'atterraggio in prossimità degli ospedali nonché le altre aree d'atterraggio destinate esclusivamente alle operazioni di soccorso, segnatamente di salvataggio e ricerca, possono essere sistemate ed utilizzate senza autorizzazione dell'Ufficio federale. |
SR 748.131.1 Ordinanza del 23 novembre 1994 sull'infrastruttura aeronautica (OSIA) OSIA Art. 56 Aree d'atterraggio degli ospedali - Le aree d'atterraggio in prossimità degli ospedali nonché le altre aree d'atterraggio destinate esclusivamente alle operazioni di soccorso, segnatamente di salvataggio e ricerca, possono essere sistemate ed utilizzate senza autorizzazione dell'Ufficio federale. |
SR 748.132.3 Ordinanza del 14 maggio 2014 sui decolli e gli atterraggi di aeromobili fuori degli aerodromi (Ordinanza sugli atterraggi esterni, OAEs) - Ordinanza sugli atterraggi esterni OAEs Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione - 1 La presente ordinanza definisce le condizioni alle quali sono ammessi gli atterraggi esterni nonché le costruzioni e gli impianti a essi destinati. |
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1 | La presente ordinanza definisce le condizioni alle quali sono ammessi gli atterraggi esterni nonché le costruzioni e gli impianti a essi destinati. |
2 | Per atterraggio esterno si intende il decollo o l'atterraggio fuori degli aerodromi, nonché l'imbarco o lo sbarco di persone o cose fuori degli aerodromi quando l'aeromobile non ha contatto col suolo. |
3 | La presente ordinanza si applica soltanto agli aeromobili civili con occupanti. |
4 | La presente ordinanza non si applica alla costruzione e all'esercizio delle seguenti aree d'atterraggio, nonché ai decolli e agli atterraggi sulle medesime: |
a | eliporti in prossimità degli ospedali nonché altre aree d'atterraggio per operazioni di soccorso; a questi si applica l'articolo 56 dell'ordinanza del 23 novembre 19943 sull'infrastruttura aeronautica (OSIA); |
b | aree d'atterraggio in montagna; a queste si applicano l'articolo 8 capoversi 3-5 LNA e l'articolo 54 OSIA. |
5 | La presente ordinanza non si applica neppure agli atterraggi esterni nell'ambito di manifestazioni aeronautiche pubbliche; si applicano gli articoli 85-91 dell'ordinanza del 14 novembre 19734 sulla navigazione aerea (ONA). |
SR 748.131.1 Ordinanza del 23 novembre 1994 sull'infrastruttura aeronautica (OSIA) OSIA Art. 56 Aree d'atterraggio degli ospedali - Le aree d'atterraggio in prossimità degli ospedali nonché le altre aree d'atterraggio destinate esclusivamente alle operazioni di soccorso, segnatamente di salvataggio e ricerca, possono essere sistemate ed utilizzate senza autorizzazione dell'Ufficio federale. |
SR 748.131.1 Ordinanza del 23 novembre 1994 sull'infrastruttura aeronautica (OSIA) OSIA Art. 56 Aree d'atterraggio degli ospedali - Le aree d'atterraggio in prossimità degli ospedali nonché le altre aree d'atterraggio destinate esclusivamente alle operazioni di soccorso, segnatamente di salvataggio e ricerca, possono essere sistemate ed utilizzate senza autorizzazione dell'Ufficio federale. |
SR 748.0 Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA) LNA Art. 8 - 1 Gli aeromobili possono prendere il volo o atterrare soltanto da e su aerodromi.40 |
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1 | Gli aeromobili possono prendere il volo o atterrare soltanto da e su aerodromi.40 |
2 | Il Consiglio federale disciplina: |
a | a quali condizioni gli aeromobili possono prendere il volo o atterrare fuori degli aerodromi (atterramenti esterni); |
b | quali edifici e impianti che permettono o facilitano gli atterramenti esterni sono autorizzati; il diritto in materia di pianificazione del territorio e il diritto della costruzione devono tuttavia essere rispettati.41 |
3 | Gli atterramenti in montagna, in voli di addestramento o di turismo, possono aver luogo solo sulle aree d'atterramento designate dal DATEC d'intesa con il DDPS e le competenti autorità cantonali.42 |
4 | La quantità di dette aree sarà ristretta; saranno sistemate zone di silenzio. |
5 | Per motivi importanti l'UFAC può concedere, d'intesa con le autorità cantonale e comunale competenti, eccezioni di breve durata alle prescrizioni del capoverso 3.43 |
6 | Il Consiglio federale emana prescrizioni speciali per gli atterramenti in montagna a scopo di formazione continua delle persone al servizio di organizzazioni svizzere di salvataggio.44 |
7 | Per gli atterramenti in montagna l'UFAC può prescrivere spazi aerei o vie aeree. Sente prima i Governi dei Cantoni interessati.45 |
SR 748.132.3 Ordinanza del 14 maggio 2014 sui decolli e gli atterraggi di aeromobili fuori degli aerodromi (Ordinanza sugli atterraggi esterni, OAEs) - Ordinanza sugli atterraggi esterni OAEs Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione - 1 La presente ordinanza definisce le condizioni alle quali sono ammessi gli atterraggi esterni nonché le costruzioni e gli impianti a essi destinati. |
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1 | La presente ordinanza definisce le condizioni alle quali sono ammessi gli atterraggi esterni nonché le costruzioni e gli impianti a essi destinati. |
2 | Per atterraggio esterno si intende il decollo o l'atterraggio fuori degli aerodromi, nonché l'imbarco o lo sbarco di persone o cose fuori degli aerodromi quando l'aeromobile non ha contatto col suolo. |
3 | La presente ordinanza si applica soltanto agli aeromobili civili con occupanti. |
4 | La presente ordinanza non si applica alla costruzione e all'esercizio delle seguenti aree d'atterraggio, nonché ai decolli e agli atterraggi sulle medesime: |
a | eliporti in prossimità degli ospedali nonché altre aree d'atterraggio per operazioni di soccorso; a questi si applica l'articolo 56 dell'ordinanza del 23 novembre 19943 sull'infrastruttura aeronautica (OSIA); |
b | aree d'atterraggio in montagna; a queste si applicano l'articolo 8 capoversi 3-5 LNA e l'articolo 54 OSIA. |
5 | La presente ordinanza non si applica neppure agli atterraggi esterni nell'ambito di manifestazioni aeronautiche pubbliche; si applicano gli articoli 85-91 dell'ordinanza del 14 novembre 19734 sulla navigazione aerea (ONA). |
SR 748.131.1 Ordinanza del 23 novembre 1994 sull'infrastruttura aeronautica (OSIA) OSIA Art. 50 Applicabilità dell'ordinanza sugli atterraggi esterni - Agli atterraggi esterni si applica l'ordinanza del 14 maggio 201497 sugli atterraggi esterni. |
SR 748.131.1 Ordinanza del 23 novembre 1994 sull'infrastruttura aeronautica (OSIA) OSIA Art. 50 Applicabilità dell'ordinanza sugli atterraggi esterni - Agli atterraggi esterni si applica l'ordinanza del 14 maggio 201497 sugli atterraggi esterni. |
SR 748.131.1 Ordinanza del 23 novembre 1994 sull'infrastruttura aeronautica (OSIA) OSIA Art. 54 - 1 Le aree d'atterraggio situate a un'altitudine superiore a 1100 metri, impiegate a scopo d'istruzione, d'esercizio o di sport o per il trasporto di persone a scopi turistici, sono designate come tali dal DATEC, d'intesa con il DDPS e le autorità cantonali competenti.100 |
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1 | Le aree d'atterraggio situate a un'altitudine superiore a 1100 metri, impiegate a scopo d'istruzione, d'esercizio o di sport o per il trasporto di persone a scopi turistici, sono designate come tali dal DATEC, d'intesa con il DDPS e le autorità cantonali competenti.100 |
2 | Prima di designare tali aree, occorre consultare la Commissione federale per la protezione della natura e del paesaggio, il Club alpino svizzero e gli enti turistici interessati. |
3 | Il numero massimo delle aree d'atterraggio in montagna è fissato a 40.101 |
SR 748.131.1 Ordinanza del 23 novembre 1994 sull'infrastruttura aeronautica (OSIA) OSIA Art. 56 Aree d'atterraggio degli ospedali - Le aree d'atterraggio in prossimità degli ospedali nonché le altre aree d'atterraggio destinate esclusivamente alle operazioni di soccorso, segnatamente di salvataggio e ricerca, possono essere sistemate ed utilizzate senza autorizzazione dell'Ufficio federale. |
SR 748.131.1 Ordinanza del 23 novembre 1994 sull'infrastruttura aeronautica (OSIA) OSIA Art. 56 Aree d'atterraggio degli ospedali - Le aree d'atterraggio in prossimità degli ospedali nonché le altre aree d'atterraggio destinate esclusivamente alle operazioni di soccorso, segnatamente di salvataggio e ricerca, possono essere sistemate ed utilizzate senza autorizzazione dell'Ufficio federale. |
SR 748.131.1 Ordinanza del 23 novembre 1994 sull'infrastruttura aeronautica (OSIA) OSIA Art. 56 Aree d'atterraggio degli ospedali - Le aree d'atterraggio in prossimità degli ospedali nonché le altre aree d'atterraggio destinate esclusivamente alle operazioni di soccorso, segnatamente di salvataggio e ricerca, possono essere sistemate ed utilizzate senza autorizzazione dell'Ufficio federale. |
SR 748.131.1 Ordinanza del 23 novembre 1994 sull'infrastruttura aeronautica (OSIA) OSIA Art. 56 Aree d'atterraggio degli ospedali - Le aree d'atterraggio in prossimità degli ospedali nonché le altre aree d'atterraggio destinate esclusivamente alle operazioni di soccorso, segnatamente di salvataggio e ricerca, possono essere sistemate ed utilizzate senza autorizzazione dell'Ufficio federale. |
SR 748.131.1 Ordinanza del 23 novembre 1994 sull'infrastruttura aeronautica (OSIA) OSIA Art. 56 Aree d'atterraggio degli ospedali - Le aree d'atterraggio in prossimità degli ospedali nonché le altre aree d'atterraggio destinate esclusivamente alle operazioni di soccorso, segnatamente di salvataggio e ricerca, possono essere sistemate ed utilizzate senza autorizzazione dell'Ufficio federale. |
SR 748.131.1 Ordinanza del 23 novembre 1994 sull'infrastruttura aeronautica (OSIA) OSIA Art. 56 Aree d'atterraggio degli ospedali - Le aree d'atterraggio in prossimità degli ospedali nonché le altre aree d'atterraggio destinate esclusivamente alle operazioni di soccorso, segnatamente di salvataggio e ricerca, possono essere sistemate ed utilizzate senza autorizzazione dell'Ufficio federale. |
SR 170.512 Legge federale del 18 giugno 2004 sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale (Legge sulle pubblicazioni ufficiali, LPubb) - Legge sulle pubblicazioni ufficiali LPubb Art. 14 - 1 La pubblicazione è fatta contemporaneamente nelle lingue ufficiali tedesco, francese e italiano. Per gli atti normativi, ciascuna delle tre versioni è vincolante. |
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1 | La pubblicazione è fatta contemporaneamente nelle lingue ufficiali tedesco, francese e italiano. Per gli atti normativi, ciascuna delle tre versioni è vincolante. |
2 | Il Consiglio federale può decidere che i testi pubblicati mediante rimando di cui all'articolo 13a capoverso 1 lettera a e altri testi di cui all'articolo 13a capoverso 2 non siano pubblicati in ognuna delle tre lingue ufficiali o non siano pubblicati in nessuna di esse, sempre che:31 |
a | le disposizioni contenute in tali testi non vincolino direttamente gli interessati; oppure |
b | gli interessati usino tali testi esclusivamente nella lingua originale. |
3 | La Cancelleria federale può stabilire di pubblicare solo nella lingua ufficiale della regione linguistica interessata le decisioni e le comunicazioni dell'Amministrazione federale e di organizzazioni o persone di diritto pubblico o privato secondo l'articolo 13 capoverso 2, per quanto tali decisioni e comunicazioni siano rilevanti esclusivamente sotto il profilo locale. |
4 | La traduzione dei documenti relativi alle procedure di consultazione è retta dalla legislazione in materia di procedura di consultazione32.33 |
5 | La pubblicazione di testi in romancio è retta dall'articolo 11 della legge del 5 ottobre 200734 sulle lingue.35 |
6 | I testi pubblicati sulla piattaforma di pubblicazione di particolare importanza o di interesse internazionale possono essere pubblicati in altre lingue, in particolare in inglese.36 |
SR 748.131.1 Ordinanza del 23 novembre 1994 sull'infrastruttura aeronautica (OSIA) OSIA Art. 56 Aree d'atterraggio degli ospedali - Le aree d'atterraggio in prossimità degli ospedali nonché le altre aree d'atterraggio destinate esclusivamente alle operazioni di soccorso, segnatamente di salvataggio e ricerca, possono essere sistemate ed utilizzate senza autorizzazione dell'Ufficio federale. |
SR 748.131.1 Ordinanza del 23 novembre 1994 sull'infrastruttura aeronautica (OSIA) OSIA Art. 56 Aree d'atterraggio degli ospedali - Le aree d'atterraggio in prossimità degli ospedali nonché le altre aree d'atterraggio destinate esclusivamente alle operazioni di soccorso, segnatamente di salvataggio e ricerca, possono essere sistemate ed utilizzate senza autorizzazione dell'Ufficio federale. |
SR 748.131.1 Ordinanza del 23 novembre 1994 sull'infrastruttura aeronautica (OSIA) OSIA Art. 50 Applicabilità dell'ordinanza sugli atterraggi esterni - Agli atterraggi esterni si applica l'ordinanza del 14 maggio 201497 sugli atterraggi esterni. |
SR 748.131.1 Ordinanza del 23 novembre 1994 sull'infrastruttura aeronautica (OSIA) OSIA Art. 56 Aree d'atterraggio degli ospedali - Le aree d'atterraggio in prossimità degli ospedali nonché le altre aree d'atterraggio destinate esclusivamente alle operazioni di soccorso, segnatamente di salvataggio e ricerca, possono essere sistemate ed utilizzate senza autorizzazione dell'Ufficio federale. |
SR 748.131.1 Ordinanza del 23 novembre 1994 sull'infrastruttura aeronautica (OSIA) OSIA Art. 56 Aree d'atterraggio degli ospedali - Le aree d'atterraggio in prossimità degli ospedali nonché le altre aree d'atterraggio destinate esclusivamente alle operazioni di soccorso, segnatamente di salvataggio e ricerca, possono essere sistemate ed utilizzate senza autorizzazione dell'Ufficio federale. |
SR 748.132.3 Ordinanza del 14 maggio 2014 sui decolli e gli atterraggi di aeromobili fuori degli aerodromi (Ordinanza sugli atterraggi esterni, OAEs) - Ordinanza sugli atterraggi esterni OAEs Art. 3 Principio - 1 Gli atterraggi esterni sono ammessi sempreché la presente ordinanza non preveda restrizioni. |
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1 | Gli atterraggi esterni sono ammessi sempreché la presente ordinanza non preveda restrizioni. |
2 | Essi necessitano dell'autorizzazione del servizio competente sempreché la presente ordinanza lo preveda in linea generale (titolo 2) oppure per singole categorie di voli (titolo 3). |
SR 748.131.1 Ordinanza del 23 novembre 1994 sull'infrastruttura aeronautica (OSIA) OSIA Art. 56 Aree d'atterraggio degli ospedali - Le aree d'atterraggio in prossimità degli ospedali nonché le altre aree d'atterraggio destinate esclusivamente alle operazioni di soccorso, segnatamente di salvataggio e ricerca, possono essere sistemate ed utilizzate senza autorizzazione dell'Ufficio federale. |
SR 748.131.1 Ordinanza del 23 novembre 1994 sull'infrastruttura aeronautica (OSIA) OSIA Art. 56 Aree d'atterraggio degli ospedali - Le aree d'atterraggio in prossimità degli ospedali nonché le altre aree d'atterraggio destinate esclusivamente alle operazioni di soccorso, segnatamente di salvataggio e ricerca, possono essere sistemate ed utilizzate senza autorizzazione dell'Ufficio federale. |
SR 748.131.1 Ordinanza del 23 novembre 1994 sull'infrastruttura aeronautica (OSIA) OSIA Art. 56 Aree d'atterraggio degli ospedali - Le aree d'atterraggio in prossimità degli ospedali nonché le altre aree d'atterraggio destinate esclusivamente alle operazioni di soccorso, segnatamente di salvataggio e ricerca, possono essere sistemate ed utilizzate senza autorizzazione dell'Ufficio federale. |
SR 748.131.1 Ordinanza del 23 novembre 1994 sull'infrastruttura aeronautica (OSIA) OSIA Art. 56 Aree d'atterraggio degli ospedali - Le aree d'atterraggio in prossimità degli ospedali nonché le altre aree d'atterraggio destinate esclusivamente alle operazioni di soccorso, segnatamente di salvataggio e ricerca, possono essere sistemate ed utilizzate senza autorizzazione dell'Ufficio federale. |
SR 748.131.1 Ordinanza del 23 novembre 1994 sull'infrastruttura aeronautica (OSIA) OSIA Art. 56 Aree d'atterraggio degli ospedali - Le aree d'atterraggio in prossimità degli ospedali nonché le altre aree d'atterraggio destinate esclusivamente alle operazioni di soccorso, segnatamente di salvataggio e ricerca, possono essere sistemate ed utilizzate senza autorizzazione dell'Ufficio federale. |
SR 748.131.1 Ordinanza del 23 novembre 1994 sull'infrastruttura aeronautica (OSIA) OSIA Art. 56 Aree d'atterraggio degli ospedali - Le aree d'atterraggio in prossimità degli ospedali nonché le altre aree d'atterraggio destinate esclusivamente alle operazioni di soccorso, segnatamente di salvataggio e ricerca, possono essere sistemate ed utilizzate senza autorizzazione dell'Ufficio federale. |
SR 748.131.1 Ordinanza del 23 novembre 1994 sull'infrastruttura aeronautica (OSIA) OSIA Art. 56 Aree d'atterraggio degli ospedali - Le aree d'atterraggio in prossimità degli ospedali nonché le altre aree d'atterraggio destinate esclusivamente alle operazioni di soccorso, segnatamente di salvataggio e ricerca, possono essere sistemate ed utilizzate senza autorizzazione dell'Ufficio federale. |
SR 748.131.1 Ordinanza del 23 novembre 1994 sull'infrastruttura aeronautica (OSIA) OSIA Art. 36 Quote di volo - Il servizio del controllo della circolazione aerea assegna le quote di volo in modo da evitare, nella misura del possibile, il rumore, soprattutto di notte. Tiene inoltre conto della sicurezza dell'aviazione e della scorrevolezza del traffico. |
SR 748.131.1 Ordinanza del 23 novembre 1994 sull'infrastruttura aeronautica (OSIA) OSIA Art. 56 Aree d'atterraggio degli ospedali - Le aree d'atterraggio in prossimità degli ospedali nonché le altre aree d'atterraggio destinate esclusivamente alle operazioni di soccorso, segnatamente di salvataggio e ricerca, possono essere sistemate ed utilizzate senza autorizzazione dell'Ufficio federale. |
SR 748.131.1 Ordinanza del 23 novembre 1994 sull'infrastruttura aeronautica (OSIA) OSIA Art. 56 Aree d'atterraggio degli ospedali - Le aree d'atterraggio in prossimità degli ospedali nonché le altre aree d'atterraggio destinate esclusivamente alle operazioni di soccorso, segnatamente di salvataggio e ricerca, possono essere sistemate ed utilizzate senza autorizzazione dell'Ufficio federale. |
SR 748.131.1 Ordinanza del 23 novembre 1994 sull'infrastruttura aeronautica (OSIA) OSIA Art. 39 Principi - 1 I decolli e gli atterraggi di voli non commerciali sono vietati fra le ore 22 e le ore 6. |
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1 | I decolli e gli atterraggi di voli non commerciali sono vietati fra le ore 22 e le ore 6. |
2 | I decolli e gli atterraggi di voli commerciali sono limitati fra le ore 22 e le ore 6 conformemente alle prescrizioni degli articoli 39a e 39b. |
3 | Le imprese di trasporti aerei esercitano la massima moderazione nella pianificazione dei voli fra le ore 22 e le ore 6. |
4 | Il numero dei decolli e degli atterraggi fra le ore 22 e le ore 6, nonché i tipi di aeromobili impiegati, devono figurare nella statistica degli aerodromi. |
SR 748.131.1 Ordinanza del 23 novembre 1994 sull'infrastruttura aeronautica (OSIA) OSIA Art. 39d Eccezioni - 1 Non sottostanno a limitazioni: |
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1 | Non sottostanno a limitazioni: |
a | gli atterraggi d'emergenza; |
b | i decolli o gli atterraggi per voli di ricerca e di salvataggio, voli delle aeroambulanze e degli aeromobili adibiti a compiti di polizia, voli per l'aiuto in caso di catastrofe; |
c | i decolli o gli atterraggi di aeromobili militari svizzeri; |
d | i decolli o gli atterraggi di aeromobili di Stato autorizzati dall'UFAC. |
2 | In caso di eventi straordinari non previsti, l'esercente dell'aerodromo può concedere deroghe alle disposizioni di cui all'articolo 39 capoversi 1 e 2. Egli comunica queste deroghe all'UFAC. |
2bis | ...91 |
3 | L'UFAC può autorizzare temporaneamente decolli e atterraggi di aeromobili fra le ore 22 e le ore 6: |
a | per salvaguardare interessi pubblici significativi, per esempio in caso di catastrofi naturali o per evitare tumulti, dopo aver sentito i Cantoni e gli aerodromi interessati; |
b | per voli di misurazione sugli aeroporti di Ginevra e Zurigo, nella misura in cui non possano essere svolti regolarmente durante le ore di esercizio diurno.92 |
4 | L'UFAC informa il pubblico e l'Ufficio federale dell'ambiente in merito ai voli notturni autorizzati conformemente al capoverso 3.93 |
SR 748.132.3 Ordinanza del 14 maggio 2014 sui decolli e gli atterraggi di aeromobili fuori degli aerodromi (Ordinanza sugli atterraggi esterni, OAEs) - Ordinanza sugli atterraggi esterni OAEs Art. 22 Atterraggi esterni per motivi di sicurezza - Gli atterraggi esterni sono ammessi senza restrizioni temporali e geografiche qualora non sia possibile raggiungere un aerodromo dove effettuare un atterraggio sicuro. |
SR 748.132.3 Ordinanza del 14 maggio 2014 sui decolli e gli atterraggi di aeromobili fuori degli aerodromi (Ordinanza sugli atterraggi esterni, OAEs) - Ordinanza sugli atterraggi esterni OAEs Art. 38 - Gli atterraggi esterni necessari all'effettuazione dei seguenti voli sono ammessi senza restrizioni temporali e geografiche e non necessitano di autorizzazione: |
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a | voli di soccorso, voli delle aeroambulanze, voli di ricerca e voli di salvataggio per prestare assistenza in caso di infortunio o emergenza; |
b | voli di polizia; |
c | voli delle guardie doganali di confine; |
d | voli di servizio dell'UFAC; |
e | voli di servizio del Servizio d'inchiesta svizzero sugli infortuni. |
SR 748.131.1 Ordinanza del 23 novembre 1994 sull'infrastruttura aeronautica (OSIA) OSIA Art. 56 Aree d'atterraggio degli ospedali - Le aree d'atterraggio in prossimità degli ospedali nonché le altre aree d'atterraggio destinate esclusivamente alle operazioni di soccorso, segnatamente di salvataggio e ricerca, possono essere sistemate ed utilizzate senza autorizzazione dell'Ufficio federale. |
SR 748.131.1 Ordinanza del 23 novembre 1994 sull'infrastruttura aeronautica (OSIA) OSIA Art. 56 Aree d'atterraggio degli ospedali - Le aree d'atterraggio in prossimità degli ospedali nonché le altre aree d'atterraggio destinate esclusivamente alle operazioni di soccorso, segnatamente di salvataggio e ricerca, possono essere sistemate ed utilizzate senza autorizzazione dell'Ufficio federale. |
SR 748.131.1 Ordinanza del 23 novembre 1994 sull'infrastruttura aeronautica (OSIA) OSIA Art. 56 Aree d'atterraggio degli ospedali - Le aree d'atterraggio in prossimità degli ospedali nonché le altre aree d'atterraggio destinate esclusivamente alle operazioni di soccorso, segnatamente di salvataggio e ricerca, possono essere sistemate ed utilizzate senza autorizzazione dell'Ufficio federale. |
SR 748.131.1 Ordinanza del 23 novembre 1994 sull'infrastruttura aeronautica (OSIA) OSIA Art. 56 Aree d'atterraggio degli ospedali - Le aree d'atterraggio in prossimità degli ospedali nonché le altre aree d'atterraggio destinate esclusivamente alle operazioni di soccorso, segnatamente di salvataggio e ricerca, possono essere sistemate ed utilizzate senza autorizzazione dell'Ufficio federale. |
SR 748.131.1 Ordinanza del 23 novembre 1994 sull'infrastruttura aeronautica (OSIA) OSIA Art. 56 Aree d'atterraggio degli ospedali - Le aree d'atterraggio in prossimità degli ospedali nonché le altre aree d'atterraggio destinate esclusivamente alle operazioni di soccorso, segnatamente di salvataggio e ricerca, possono essere sistemate ed utilizzate senza autorizzazione dell'Ufficio federale. |
SR 748.131.1 Ordinanza del 23 novembre 1994 sull'infrastruttura aeronautica (OSIA) OSIA Art. 56 Aree d'atterraggio degli ospedali - Le aree d'atterraggio in prossimità degli ospedali nonché le altre aree d'atterraggio destinate esclusivamente alle operazioni di soccorso, segnatamente di salvataggio e ricerca, possono essere sistemate ed utilizzate senza autorizzazione dell'Ufficio federale. |
SR 748.131.1 Ordinanza del 23 novembre 1994 sull'infrastruttura aeronautica (OSIA) OSIA Art. 56 Aree d'atterraggio degli ospedali - Le aree d'atterraggio in prossimità degli ospedali nonché le altre aree d'atterraggio destinate esclusivamente alle operazioni di soccorso, segnatamente di salvataggio e ricerca, possono essere sistemate ed utilizzate senza autorizzazione dell'Ufficio federale. |
SR 748.131.1 Ordinanza del 23 novembre 1994 sull'infrastruttura aeronautica (OSIA) OSIA Art. 56 Aree d'atterraggio degli ospedali - Le aree d'atterraggio in prossimità degli ospedali nonché le altre aree d'atterraggio destinate esclusivamente alle operazioni di soccorso, segnatamente di salvataggio e ricerca, possono essere sistemate ed utilizzate senza autorizzazione dell'Ufficio federale. |
SR 748.131.1 Ordinanza del 23 novembre 1994 sull'infrastruttura aeronautica (OSIA) OSIA Art. 56 Aree d'atterraggio degli ospedali - Le aree d'atterraggio in prossimità degli ospedali nonché le altre aree d'atterraggio destinate esclusivamente alle operazioni di soccorso, segnatamente di salvataggio e ricerca, possono essere sistemate ed utilizzate senza autorizzazione dell'Ufficio federale. |
SR 748.131.1 Ordinanza del 23 novembre 1994 sull'infrastruttura aeronautica (OSIA) OSIA Art. 56 Aree d'atterraggio degli ospedali - Le aree d'atterraggio in prossimità degli ospedali nonché le altre aree d'atterraggio destinate esclusivamente alle operazioni di soccorso, segnatamente di salvataggio e ricerca, possono essere sistemate ed utilizzate senza autorizzazione dell'Ufficio federale. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 8 Uguaglianza giuridica - 1 Tutti sono uguali davanti alla legge. |
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1 | Tutti sono uguali davanti alla legge. |
2 | Nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell'origine, della razza, del sesso, dell'età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche. |
3 | Uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura l'uguaglianza, di diritto e di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia, l'istruzione e il lavoro. Uomo e donna hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore. |
4 | La legge prevede provvedimenti per eliminare svantaggi esistenti nei confronti dei disabili. |
SR 152.3 Legge federale del 17 dicembre 2004 sul principio di trasparenza dell'amministrazione (Legge sulla trasparenza, LTras) - Legge sulla trasparenza LTras Art. 6 Principio della trasparenza - 1 Ogni persona ha il diritto di consultare i documenti ufficiali e di ottenere informazioni sul loro contenuto da parte delle autorità. |
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1 | Ogni persona ha il diritto di consultare i documenti ufficiali e di ottenere informazioni sul loro contenuto da parte delle autorità. |
2 | Può consultare i documenti ufficiali sul posto oppure ottenerne una copia. Rimane salva la legislazione in materia di diritti d'autore. |
3 | Se un documento ufficiale è pubblicato in un organo della Confederazione o su una pagina internet della Confederazione, il diritto di consultazione di cui ai capoversi 1 e 2 è considerato adempiuto. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
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1 | L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
2 | Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi. |
3 | Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura. |
4 | L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100 |
4bis | La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla: |
a | da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; |
b | da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101 |
5 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105 |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 1 Spese processuali - 1 Le spese del procedimento dinanzi al Tribunale amministrativo federale (Tribunale) comprendono la tassa di giustizia e i disborsi. |
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1 | Le spese del procedimento dinanzi al Tribunale amministrativo federale (Tribunale) comprendono la tassa di giustizia e i disborsi. |
2 | La tassa di giustizia copre le spese per la fotocopiatura delle memorie delle parti e gli oneri amministrativi normalmente dovuti per i servizi corrispondenti, quali le spese di personale, di locazione e di materiale, le spese postali, telefoniche e di telefax. |
3 | Sono disborsi, in particolare, le spese di traduzione e di assunzione delle prove. Le spese di traduzione non vengono conteggiate se si tratta di traduzioni tra lingue ufficiali. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. |
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1 | L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. |
2 | Il dispositivo indica l'ammontare dell'indennità e l'addossa all'ente o all'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, in quanto non possa essere messa a carico di una controparte soccombente. |
3 | Se una controparte soccombente ha presentato conclusioni indipendenti, l'indennità può essere messa a suo carico, secondo la propria solvenza. |
4 | L'ente o l'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, risponde dell'indennità addossata a una controparte soccombente, in quanto non possa essere riscossa. |
5 | Il Consiglio federale disciplina la determinazione delle spese ripetibili.106 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005107 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010108 sull'organizzazione delle autorità penali.109 |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 7 Principio - 1 La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
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1 | La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
2 | Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione. |
3 | Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili. |
4 | Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili. |
5 | L'articolo 6a è applicabile per analogia.7 |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 7 Principio - 1 La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
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1 | La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
2 | Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione. |
3 | Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili. |
4 | Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili. |
5 | L'articolo 6a è applicabile per analogia.7 |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 82 Principio - Il Tribunale federale giudica i ricorsi: |
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a | contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico; |
b | contro gli atti normativi cantonali; |
c | concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 48 Osservanza - 1 Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine. |
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1 | Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine. |
2 | In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione.20 |
3 | Il termine è reputato osservato anche se l'atto scritto perviene in tempo utile all'autorità inferiore o a un'autorità federale o cantonale incompetente. In tal caso, l'atto deve essere trasmesso senza indugio al Tribunale federale. |
4 | Il termine per il versamento di anticipi o la prestazione di garanzie è osservato se, prima della sua scadenza, l'importo dovuto è versato alla posta svizzera, o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore del Tribunale federale. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
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1 | Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
1bis | Se un procedimento in materia civile si è svolto in inglese dinanzi all'autorità inferiore, gli atti scritti possono essere redatti in tale lingua.14 |
2 | Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.15 16 |
3 | Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata. |
4 | In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201617 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento: |
a | il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati; |
b | le modalità di trasmissione; |
c | le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.18 |
5 | Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione. |
6 | Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi. |
7 | Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili. |