SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 75 Comunicazioni ad altre autorità - 1 Se l'imputato sta scontando una pena o una misura, le autorità penali informano le competenti autorità d'esecuzione riguardo ai nuovi procedimenti penali e alle decisioni pronunciate. |
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1 | Se l'imputato sta scontando una pena o una misura, le autorità penali informano le competenti autorità d'esecuzione riguardo ai nuovi procedimenti penali e alle decisioni pronunciate. |
2 | Se necessario per proteggere l'imputato, il danneggiato o i loro congiunti, le autorità penali informano i servizi sociali e le autorità di protezione dei minori e degli adulti riguardo ai procedimenti penali avviati e alle decisioni pronunciate.26 |
3 | Se nell'ambito di un procedimento inerente a un reato in cui sono coinvolti minorenni accertano che sono necessari ulteriori provvedimenti, le autorità penali ne informano senza indugio le autorità di protezione dei minori.27 |
3bis | Chi dirige il procedimento informa l'Aggruppamento Difesa riguardo ai procedimenti penali pendenti nei confronti di militari o persone soggette all'obbligo di leva, se sussistono seri segni o indizi che questi possano esporre a pericolo se stessi o terzi con un'arma da fuoco.28 |
4 | La Confederazione e i Cantoni possono obbligare o autorizzare le autorità penali a fornire ulteriori informazioni ad autorità. |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 75 Comunicazioni ad altre autorità - 1 Se l'imputato sta scontando una pena o una misura, le autorità penali informano le competenti autorità d'esecuzione riguardo ai nuovi procedimenti penali e alle decisioni pronunciate. |
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1 | Se l'imputato sta scontando una pena o una misura, le autorità penali informano le competenti autorità d'esecuzione riguardo ai nuovi procedimenti penali e alle decisioni pronunciate. |
2 | Se necessario per proteggere l'imputato, il danneggiato o i loro congiunti, le autorità penali informano i servizi sociali e le autorità di protezione dei minori e degli adulti riguardo ai procedimenti penali avviati e alle decisioni pronunciate.26 |
3 | Se nell'ambito di un procedimento inerente a un reato in cui sono coinvolti minorenni accertano che sono necessari ulteriori provvedimenti, le autorità penali ne informano senza indugio le autorità di protezione dei minori.27 |
3bis | Chi dirige il procedimento informa l'Aggruppamento Difesa riguardo ai procedimenti penali pendenti nei confronti di militari o persone soggette all'obbligo di leva, se sussistono seri segni o indizi che questi possano esporre a pericolo se stessi o terzi con un'arma da fuoco.28 |
4 | La Confederazione e i Cantoni possono obbligare o autorizzare le autorità penali a fornire ulteriori informazioni ad autorità. |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 75 Comunicazioni ad altre autorità - 1 Se l'imputato sta scontando una pena o una misura, le autorità penali informano le competenti autorità d'esecuzione riguardo ai nuovi procedimenti penali e alle decisioni pronunciate. |
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1 | Se l'imputato sta scontando una pena o una misura, le autorità penali informano le competenti autorità d'esecuzione riguardo ai nuovi procedimenti penali e alle decisioni pronunciate. |
2 | Se necessario per proteggere l'imputato, il danneggiato o i loro congiunti, le autorità penali informano i servizi sociali e le autorità di protezione dei minori e degli adulti riguardo ai procedimenti penali avviati e alle decisioni pronunciate.26 |
3 | Se nell'ambito di un procedimento inerente a un reato in cui sono coinvolti minorenni accertano che sono necessari ulteriori provvedimenti, le autorità penali ne informano senza indugio le autorità di protezione dei minori.27 |
3bis | Chi dirige il procedimento informa l'Aggruppamento Difesa riguardo ai procedimenti penali pendenti nei confronti di militari o persone soggette all'obbligo di leva, se sussistono seri segni o indizi che questi possano esporre a pericolo se stessi o terzi con un'arma da fuoco.28 |
4 | La Confederazione e i Cantoni possono obbligare o autorizzare le autorità penali a fornire ulteriori informazioni ad autorità. |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 75 Comunicazioni ad altre autorità - 1 Se l'imputato sta scontando una pena o una misura, le autorità penali informano le competenti autorità d'esecuzione riguardo ai nuovi procedimenti penali e alle decisioni pronunciate. |
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1 | Se l'imputato sta scontando una pena o una misura, le autorità penali informano le competenti autorità d'esecuzione riguardo ai nuovi procedimenti penali e alle decisioni pronunciate. |
2 | Se necessario per proteggere l'imputato, il danneggiato o i loro congiunti, le autorità penali informano i servizi sociali e le autorità di protezione dei minori e degli adulti riguardo ai procedimenti penali avviati e alle decisioni pronunciate.26 |
3 | Se nell'ambito di un procedimento inerente a un reato in cui sono coinvolti minorenni accertano che sono necessari ulteriori provvedimenti, le autorità penali ne informano senza indugio le autorità di protezione dei minori.27 |
3bis | Chi dirige il procedimento informa l'Aggruppamento Difesa riguardo ai procedimenti penali pendenti nei confronti di militari o persone soggette all'obbligo di leva, se sussistono seri segni o indizi che questi possano esporre a pericolo se stessi o terzi con un'arma da fuoco.28 |
4 | La Confederazione e i Cantoni possono obbligare o autorizzare le autorità penali a fornire ulteriori informazioni ad autorità. |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 75 Comunicazioni ad altre autorità - 1 Se l'imputato sta scontando una pena o una misura, le autorità penali informano le competenti autorità d'esecuzione riguardo ai nuovi procedimenti penali e alle decisioni pronunciate. |
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1 | Se l'imputato sta scontando una pena o una misura, le autorità penali informano le competenti autorità d'esecuzione riguardo ai nuovi procedimenti penali e alle decisioni pronunciate. |
2 | Se necessario per proteggere l'imputato, il danneggiato o i loro congiunti, le autorità penali informano i servizi sociali e le autorità di protezione dei minori e degli adulti riguardo ai procedimenti penali avviati e alle decisioni pronunciate.26 |
3 | Se nell'ambito di un procedimento inerente a un reato in cui sono coinvolti minorenni accertano che sono necessari ulteriori provvedimenti, le autorità penali ne informano senza indugio le autorità di protezione dei minori.27 |
3bis | Chi dirige il procedimento informa l'Aggruppamento Difesa riguardo ai procedimenti penali pendenti nei confronti di militari o persone soggette all'obbligo di leva, se sussistono seri segni o indizi che questi possano esporre a pericolo se stessi o terzi con un'arma da fuoco.28 |
4 | La Confederazione e i Cantoni possono obbligare o autorizzare le autorità penali a fornire ulteriori informazioni ad autorità. |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 75 Comunicazioni ad altre autorità - 1 Se l'imputato sta scontando una pena o una misura, le autorità penali informano le competenti autorità d'esecuzione riguardo ai nuovi procedimenti penali e alle decisioni pronunciate. |
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1 | Se l'imputato sta scontando una pena o una misura, le autorità penali informano le competenti autorità d'esecuzione riguardo ai nuovi procedimenti penali e alle decisioni pronunciate. |
2 | Se necessario per proteggere l'imputato, il danneggiato o i loro congiunti, le autorità penali informano i servizi sociali e le autorità di protezione dei minori e degli adulti riguardo ai procedimenti penali avviati e alle decisioni pronunciate.26 |
3 | Se nell'ambito di un procedimento inerente a un reato in cui sono coinvolti minorenni accertano che sono necessari ulteriori provvedimenti, le autorità penali ne informano senza indugio le autorità di protezione dei minori.27 |
3bis | Chi dirige il procedimento informa l'Aggruppamento Difesa riguardo ai procedimenti penali pendenti nei confronti di militari o persone soggette all'obbligo di leva, se sussistono seri segni o indizi che questi possano esporre a pericolo se stessi o terzi con un'arma da fuoco.28 |
4 | La Confederazione e i Cantoni possono obbligare o autorizzare le autorità penali a fornire ulteriori informazioni ad autorità. |
SR 131.232 Costituzione del Cantone del Vallese, dell'8 marzo 1907 Cost./VS Art. 4 - 1 La libertà individuale e l'inviolabilità del domicilio sono garantite. |
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1 | La libertà individuale e l'inviolabilità del domicilio sono garantite. |
2 | Nessuno può essere perseguito o arrestato e nessuna perquisizione domiciliare può essere eseguita se non nei casi previsti dalla legge e nelle forme da essa prescritte. |
3 | Lo Stato è tenuto a indennizzare adeguatamente ogni persona vittima di un errore giudiziario o di un arresto illegale. La legge disciplina l'applicazione di questo principio. |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 65 Impugnabilità delle disposizioni ordinatorie del giudice - 1 Le disposizioni ordinatorie del giudice possono essere impugnate soltanto insieme con la decisione finale. |
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1 | Le disposizioni ordinatorie del giudice possono essere impugnate soltanto insieme con la decisione finale. |
2 | Le disposizioni ordinatorie prese prima del dibattimento da chi dirige il procedimento in un'autorità giudicante collegiale possono, d'ufficio o su domanda, essere modificate o annullate dal collegio. |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 65 Impugnabilità delle disposizioni ordinatorie del giudice - 1 Le disposizioni ordinatorie del giudice possono essere impugnate soltanto insieme con la decisione finale. |
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1 | Le disposizioni ordinatorie del giudice possono essere impugnate soltanto insieme con la decisione finale. |
2 | Le disposizioni ordinatorie prese prima del dibattimento da chi dirige il procedimento in un'autorità giudicante collegiale possono, d'ufficio o su domanda, essere modificate o annullate dal collegio. |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 75 Comunicazioni ad altre autorità - 1 Se l'imputato sta scontando una pena o una misura, le autorità penali informano le competenti autorità d'esecuzione riguardo ai nuovi procedimenti penali e alle decisioni pronunciate. |
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1 | Se l'imputato sta scontando una pena o una misura, le autorità penali informano le competenti autorità d'esecuzione riguardo ai nuovi procedimenti penali e alle decisioni pronunciate. |
2 | Se necessario per proteggere l'imputato, il danneggiato o i loro congiunti, le autorità penali informano i servizi sociali e le autorità di protezione dei minori e degli adulti riguardo ai procedimenti penali avviati e alle decisioni pronunciate.26 |
3 | Se nell'ambito di un procedimento inerente a un reato in cui sono coinvolti minorenni accertano che sono necessari ulteriori provvedimenti, le autorità penali ne informano senza indugio le autorità di protezione dei minori.27 |
3bis | Chi dirige il procedimento informa l'Aggruppamento Difesa riguardo ai procedimenti penali pendenti nei confronti di militari o persone soggette all'obbligo di leva, se sussistono seri segni o indizi che questi possano esporre a pericolo se stessi o terzi con un'arma da fuoco.28 |
4 | La Confederazione e i Cantoni possono obbligare o autorizzare le autorità penali a fornire ulteriori informazioni ad autorità. |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 75 Comunicazioni ad altre autorità - 1 Se l'imputato sta scontando una pena o una misura, le autorità penali informano le competenti autorità d'esecuzione riguardo ai nuovi procedimenti penali e alle decisioni pronunciate. |
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1 | Se l'imputato sta scontando una pena o una misura, le autorità penali informano le competenti autorità d'esecuzione riguardo ai nuovi procedimenti penali e alle decisioni pronunciate. |
2 | Se necessario per proteggere l'imputato, il danneggiato o i loro congiunti, le autorità penali informano i servizi sociali e le autorità di protezione dei minori e degli adulti riguardo ai procedimenti penali avviati e alle decisioni pronunciate.26 |
3 | Se nell'ambito di un procedimento inerente a un reato in cui sono coinvolti minorenni accertano che sono necessari ulteriori provvedimenti, le autorità penali ne informano senza indugio le autorità di protezione dei minori.27 |
3bis | Chi dirige il procedimento informa l'Aggruppamento Difesa riguardo ai procedimenti penali pendenti nei confronti di militari o persone soggette all'obbligo di leva, se sussistono seri segni o indizi che questi possano esporre a pericolo se stessi o terzi con un'arma da fuoco.28 |
4 | La Confederazione e i Cantoni possono obbligare o autorizzare le autorità penali a fornire ulteriori informazioni ad autorità. |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 75 Comunicazioni ad altre autorità - 1 Se l'imputato sta scontando una pena o una misura, le autorità penali informano le competenti autorità d'esecuzione riguardo ai nuovi procedimenti penali e alle decisioni pronunciate. |
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1 | Se l'imputato sta scontando una pena o una misura, le autorità penali informano le competenti autorità d'esecuzione riguardo ai nuovi procedimenti penali e alle decisioni pronunciate. |
2 | Se necessario per proteggere l'imputato, il danneggiato o i loro congiunti, le autorità penali informano i servizi sociali e le autorità di protezione dei minori e degli adulti riguardo ai procedimenti penali avviati e alle decisioni pronunciate.26 |
3 | Se nell'ambito di un procedimento inerente a un reato in cui sono coinvolti minorenni accertano che sono necessari ulteriori provvedimenti, le autorità penali ne informano senza indugio le autorità di protezione dei minori.27 |
3bis | Chi dirige il procedimento informa l'Aggruppamento Difesa riguardo ai procedimenti penali pendenti nei confronti di militari o persone soggette all'obbligo di leva, se sussistono seri segni o indizi che questi possano esporre a pericolo se stessi o terzi con un'arma da fuoco.28 |
4 | La Confederazione e i Cantoni possono obbligare o autorizzare le autorità penali a fornire ulteriori informazioni ad autorità. |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 75 Comunicazioni ad altre autorità - 1 Se l'imputato sta scontando una pena o una misura, le autorità penali informano le competenti autorità d'esecuzione riguardo ai nuovi procedimenti penali e alle decisioni pronunciate. |
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1 | Se l'imputato sta scontando una pena o una misura, le autorità penali informano le competenti autorità d'esecuzione riguardo ai nuovi procedimenti penali e alle decisioni pronunciate. |
2 | Se necessario per proteggere l'imputato, il danneggiato o i loro congiunti, le autorità penali informano i servizi sociali e le autorità di protezione dei minori e degli adulti riguardo ai procedimenti penali avviati e alle decisioni pronunciate.26 |
3 | Se nell'ambito di un procedimento inerente a un reato in cui sono coinvolti minorenni accertano che sono necessari ulteriori provvedimenti, le autorità penali ne informano senza indugio le autorità di protezione dei minori.27 |
3bis | Chi dirige il procedimento informa l'Aggruppamento Difesa riguardo ai procedimenti penali pendenti nei confronti di militari o persone soggette all'obbligo di leva, se sussistono seri segni o indizi che questi possano esporre a pericolo se stessi o terzi con un'arma da fuoco.28 |
4 | La Confederazione e i Cantoni possono obbligare o autorizzare le autorità penali a fornire ulteriori informazioni ad autorità. |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 71 Riprese audiovisive - 1 Non sono permesse riprese visive o sonore all'interno dell'edificio del tribunale, nonché riprese di atti procedurali eseguiti in altro luogo. |
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1 | Non sono permesse riprese visive o sonore all'interno dell'edificio del tribunale, nonché riprese di atti procedurali eseguiti in altro luogo. |
2 | I trasgressori possono essere puniti con la multa disciplinare di cui all'articolo 64 capoverso 1. Le riprese non autorizzate possono essere sequestrate. |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 75 Comunicazioni ad altre autorità - 1 Se l'imputato sta scontando una pena o una misura, le autorità penali informano le competenti autorità d'esecuzione riguardo ai nuovi procedimenti penali e alle decisioni pronunciate. |
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1 | Se l'imputato sta scontando una pena o una misura, le autorità penali informano le competenti autorità d'esecuzione riguardo ai nuovi procedimenti penali e alle decisioni pronunciate. |
2 | Se necessario per proteggere l'imputato, il danneggiato o i loro congiunti, le autorità penali informano i servizi sociali e le autorità di protezione dei minori e degli adulti riguardo ai procedimenti penali avviati e alle decisioni pronunciate.26 |
3 | Se nell'ambito di un procedimento inerente a un reato in cui sono coinvolti minorenni accertano che sono necessari ulteriori provvedimenti, le autorità penali ne informano senza indugio le autorità di protezione dei minori.27 |
3bis | Chi dirige il procedimento informa l'Aggruppamento Difesa riguardo ai procedimenti penali pendenti nei confronti di militari o persone soggette all'obbligo di leva, se sussistono seri segni o indizi che questi possano esporre a pericolo se stessi o terzi con un'arma da fuoco.28 |
4 | La Confederazione e i Cantoni possono obbligare o autorizzare le autorità penali a fornire ulteriori informazioni ad autorità. |
SR 131.232 Costituzione del Cantone del Vallese, dell'8 marzo 1907 Cost./VS Art. 4 - 1 La libertà individuale e l'inviolabilità del domicilio sono garantite. |
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1 | La libertà individuale e l'inviolabilità del domicilio sono garantite. |
2 | Nessuno può essere perseguito o arrestato e nessuna perquisizione domiciliare può essere eseguita se non nei casi previsti dalla legge e nelle forme da essa prescritte. |
3 | Lo Stato è tenuto a indennizzare adeguatamente ogni persona vittima di un errore giudiziario o di un arresto illegale. La legge disciplina l'applicazione di questo principio. |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 114 Capacità dibattimentale - 1 L'imputato che è fisicamente e mentalmente in grado di seguire il dibattimento è considerato idoneo al dibattimento. |
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1 | L'imputato che è fisicamente e mentalmente in grado di seguire il dibattimento è considerato idoneo al dibattimento. |
2 | In caso di temporanea incapacità dibattimentale, gli atti procedurali indifferibili sono compiuti in presenza del difensore. |
3 | Se l'incapacità dibattimentale persiste, il procedimento penale è sospeso o abbandonato. Sono fatte salve le disposizioni speciali relative ai procedimenti nei confronti di imputati penalmente incapaci. |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 141 Utilizzabilità delle prove acquisite illegittimamente - 1 Le prove raccolte in violazione dell'articolo 140 non possono essere utilizzate in alcun caso. Ciò vale anche per le prove non utilizzabili a tenore del presente Codice. |
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1 | Le prove raccolte in violazione dell'articolo 140 non possono essere utilizzate in alcun caso. Ciò vale anche per le prove non utilizzabili a tenore del presente Codice. |
2 | Le prove raccolte dalle autorità penali in modo penalmente illecito o in violazione di norme che ne condizionano la validità non possono essere utilizzate, eccetto che la loro utilizzazione sia indispensabile per far luce su gravi reati. |
3 | Le prove raccolte in violazione di prescrizioni d'ordine possono essere utilizzate. |
4 | Le prove raccolte grazie a prove non utilizzabili secondo il capoverso 1 o 2 possono essere utilizzate soltanto se sarebbe stato possibile raccoglierle anche senza l'assunzione delle prime prove.75 |
5 | I documenti e registrazioni concernenti prove non utilizzabili sono tolti dal fascicolo, conservati sotto chiave in sede separata fino a quando il procedimento è chiuso con decisione passata in giudicato e quindi eliminati. |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 114 Capacità dibattimentale - 1 L'imputato che è fisicamente e mentalmente in grado di seguire il dibattimento è considerato idoneo al dibattimento. |
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1 | L'imputato che è fisicamente e mentalmente in grado di seguire il dibattimento è considerato idoneo al dibattimento. |
2 | In caso di temporanea incapacità dibattimentale, gli atti procedurali indifferibili sono compiuti in presenza del difensore. |
3 | Se l'incapacità dibattimentale persiste, il procedimento penale è sospeso o abbandonato. Sono fatte salve le disposizioni speciali relative ai procedimenti nei confronti di imputati penalmente incapaci. |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 114 Capacità dibattimentale - 1 L'imputato che è fisicamente e mentalmente in grado di seguire il dibattimento è considerato idoneo al dibattimento. |
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1 | L'imputato che è fisicamente e mentalmente in grado di seguire il dibattimento è considerato idoneo al dibattimento. |
2 | In caso di temporanea incapacità dibattimentale, gli atti procedurali indifferibili sono compiuti in presenza del difensore. |
3 | Se l'incapacità dibattimentale persiste, il procedimento penale è sospeso o abbandonato. Sono fatte salve le disposizioni speciali relative ai procedimenti nei confronti di imputati penalmente incapaci. |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 114 Capacità dibattimentale - 1 L'imputato che è fisicamente e mentalmente in grado di seguire il dibattimento è considerato idoneo al dibattimento. |
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1 | L'imputato che è fisicamente e mentalmente in grado di seguire il dibattimento è considerato idoneo al dibattimento. |
2 | In caso di temporanea incapacità dibattimentale, gli atti procedurali indifferibili sono compiuti in presenza del difensore. |
3 | Se l'incapacità dibattimentale persiste, il procedimento penale è sospeso o abbandonato. Sono fatte salve le disposizioni speciali relative ai procedimenti nei confronti di imputati penalmente incapaci. |