|
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 5 |
||||||
| Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: | ||||||
| la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; | ||||||
| l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; | ||||||
| il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. | ||||||
| Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69). [1] | ||||||
| Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). | ||||||
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| Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: | ||||||
| la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; | ||||||
| l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; | ||||||
| il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. | ||||||
| Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69). [1] | ||||||
| Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). | ||||||
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| Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: | ||||||
| la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; | ||||||
| l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; | ||||||
| il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. | ||||||
| Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69). [1] | ||||||
| Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). | ||||||
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| Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: | ||||||
| la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; | ||||||
| l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; | ||||||
| il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. | ||||||
| Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69). [1] | ||||||
| Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). | ||||||
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| Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: | ||||||
| la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; | ||||||
| l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; | ||||||
| il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. | ||||||
| Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69). [1] | ||||||
| Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). | ||||||
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| Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: | ||||||
| la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; | ||||||
| l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; | ||||||
| il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. | ||||||
| Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69). [1] | ||||||
| Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). | ||||||
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RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 5 |
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| Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: | ||||||
| la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; | ||||||
| l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; | ||||||
| il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. | ||||||
| Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69). [1] | ||||||
| Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). | ||||||
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RS 734.27 OIBT Ordinanza del 7 novembre 2001 concernente gli impianti elettrici a bassa tensione (Ordinanza sugli impianti a bassa tensione, OIBT) - Ordinanza sugli impianti a bassa tensione Art. 2 Definizioni |
||||||
| Sono considerati impianti elettrici: | ||||||
| gli impianti domestici secondo l'articolo 14 LIE; | ||||||
| gli impianti alimentati da un impianto domestico in stretto rapporto di spazio con lo stesso e situati su un terreno di cui il detentore dell'impianto domestico di alimentazione ha il diritto di disporre, come pure le condutture di collegamento tra gli impianti domestici che attraversano terreni pubblici o privati; | ||||||
| gli impianti di produzione di energia [3], con o senza raccordo alla rete di distribuzione a bassa tensione; | ||||||
| gli impianti elettrici di distribuzione o di consumo di corrente alimentati direttamente da una rete pubblica di distribuzione a bassa tensione, in particolare quelli per:gallerie e altre costruzioni sotterranee,le installazioni di trasporto in condotta e i depositi di carburanti e combustibili,le aree di campeggio, le zone di attracco per imbarcazioni ecc.,i cantieri, i mercati, i circhi, le fiere, i distributori automatici di biglietti, i pannelli pubblicitari luminosi alle fermate dei trasporti pubblici, l'illuminazione di edifici e impianti pubblici,le stazioni di depurazione delle acque chiare o usate; | ||||||
| gallerie e altre costruzioni sotterranee, | ||||||
| le installazioni di trasporto in condotta e i depositi di carburanti e combustibili, | ||||||
| le aree di campeggio, le zone di attracco per imbarcazioni ecc., | ||||||
| i cantieri, i mercati, i circhi, le fiere, i distributori automatici di biglietti, i pannelli pubblicitari luminosi alle fermate dei trasporti pubblici, l'illuminazione di edifici e impianti pubblici, | ||||||
| le stazioni di depurazione delle acque chiare o usate; | ||||||
| gli impianti elettrici nelle costruzioni e installazioni militari classificate; | ||||||
| gli impianti elettrici nelle costruzioni della protezione civile; | ||||||
| i materiali fissi e gli impianti elettrici provvisori raccordati stabilmente agli impianti di cui alle lettere a-f; | ||||||
| gli impianti elettrici dei battelli. | ||||||
| Il punto di distinzione tra la linea di raccordo della rete di distribuzione a bassa tensione e l'impianto elettrico è costituito dai morsetti d'ingresso del ruttore di sovraintensità. | ||||||
| I gestori di rete sono imprese di diritto privato o pubblico che gestiscono una rete di distribuzione di elettricità per la fornitura ai consumatori finali. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 ago. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 4981). [2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 ago. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 4981). [3] Nuova espressione giusta la cifra I dell'O del 23 ago. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 4981). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. | ||||||
|
RS 734.27 OIBT Ordinanza del 7 novembre 2001 concernente gli impianti elettrici a bassa tensione (Ordinanza sugli impianti a bassa tensione, OIBT) - Ordinanza sugli impianti a bassa tensione Art. 23 [1] Obbligo di notifica in caso di autorizzazione generale d'installazione |
||||||
| I titolari di un'autorizzazione generale d'installazione o di un'autorizzazione sostitutiva devono notificare al gestore della rete a bassa tensione cui è collegato l'impianto elettrico i lavori effettuati sull'impianto, prima della loro esecuzione. | ||||||
| L'Ispettorato può concedere o ordinare deroghe all'obbligo di notifica. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 4 giu. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 372). | ||||||
|
RS 734.27 OIBT Ordinanza del 7 novembre 2001 concernente gli impianti elettrici a bassa tensione (Ordinanza sugli impianti a bassa tensione, OIBT) - Ordinanza sugli impianti a bassa tensione Art. 25 [1] Obbligo di notifica in caso di autorizzazioni d'installazione limitate |
||||||
| I lavori d'installazione eseguiti nell'ambito di un'autorizzazione d'installazione limitata devono essere notificati, prima di essere intrapresi, al gestore della rete di distribuzione a bassa tensione cui è collegato l'impianto elettrico. [2] | ||||||
| L'Ispettorato può concedere o ordinare deroghe all'obbligo di notifica. [3] | ||||||
| Le persone menzionate nell'autorizzazione limitata effettuano una prima verifica o un controllo dei lavori eseguiti e redigono un verbale in merito. Lo firmano e lo conservano per gli organi di controllo. | ||||||
| Redigono un elenco dei lavori eseguiti. | ||||||
| Il titolare di un'autorizzazione d'installazione limitata consegna al proprietario dell'impianto il verbale della prima verifica o il verbale del controllo dei lavori eseguiti. [4] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 ago. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 4981). [2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 4 giu. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 372). [3] Introdotto dalla cifra I dell'O del 4 giu. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 372). [4] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 4 giu. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 372). | ||||||
|
RS 734.27 OIBT Ordinanza del 7 novembre 2001 concernente gli impianti elettrici a bassa tensione (Ordinanza sugli impianti a bassa tensione, OIBT) - Ordinanza sugli impianti a bassa tensione Art. 33 [1] Compiti dei gestori di rete |
||||||
| I gestori di rete si assicurano che siano depositati i rapporti di sicurezza relativi agli impianti elettrici alimentati dalle loro reti di distribuzione a bassa tensione, nella misura in cui questo compito non spetti all'Ispettorato conformemente all'articolo 34 capoverso 3. | ||||||
| Notificano all'Ispettorato il completamento degli impianti di produzione di energia collegati alla loro rete di distribuzione a bassa tensione entro 14 giorni dal deposito dei rapporti di sicurezza di cui all'articolo 35 capoverso 3. [2] | ||||||
| L'Ispettorato può concedere o ordinare deroghe all'obbligo di notifica. [3] | ||||||
| Verificano con controlli a campione la correttezza dei rapporti di sicurezza e, se del caso, ordinano le misure necessarie per eliminare le lacune. | ||||||
| Conservano i rapporti di sicurezza fino al termine del controllo periodico seguente. | ||||||
| Tengono un registro degli impianti elettrici che alimentano; questo registro indica: | ||||||
| il luogo e il proprietario dell'impianto; | ||||||
| la periodicità dei controlli; | ||||||
| ogni controllo effettuato (tipo, data, personale incaricato e risultato); | ||||||
| le eventuali prescrizioni secondo l'articolo 38; | ||||||
| il nome dell'installatore; | ||||||
| eventuali prescrizioni concernenti l'eliminazione delle lacune. | ||||||
| Informano l'Ispettorato se constatano che i titolari di autorizzazioni d'installazione o di autorizzazioni di controllo contravvengono gravemente ai loro obblighi oppure se sono effettuati senza autorizzazione lavori d'installazione o controlli di impianti. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 ago. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 4981). [2] Introdotto dalla cifra I dell'O del 4 giu. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 372). [3] Introdotto dalla cifra I dell'O del 4 giu. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 372). | ||||||
|
RS 734.27 OIBT Ordinanza del 7 novembre 2001 concernente gli impianti elettrici a bassa tensione (Ordinanza sugli impianti a bassa tensione, OIBT) - Ordinanza sugli impianti a bassa tensione Art. 37 Requisiti del rapporto di sicurezza |
||||||
| Il rapporto di sicurezza deve contenere almeno le indicazioni seguenti: | ||||||
| indirizzo dell'impianto e del proprietario; | ||||||
| descrizione dell'impianto incluse le norme applicate e le sue eventuali particolarità; | ||||||
| periodicità del controllo; | ||||||
| nome e indirizzo dell'installatore; | ||||||
| risultati del controllo finale interno all'impresa conformemente all'articolo 24; | ||||||
| nome e indirizzo del titolare dell'autorizzazione di controllo e risultato del controllo dopo il collaudo ai sensi dell'articolo 35 capoverso 3 e dopo un controllo periodico ai sensi dell'articolo 36. | ||||||
| Il rapporto di sicurezza deve essere è firmato: | ||||||
| dalle persone che hanno eseguito il controllo; e | ||||||
| da una delle persone autorizzate ad eseguire il controllo menzionate nell'autorizzazione d'installazione. [2] | ||||||
| Il DATEC stabilisce il contenuto tecnico del rapporto di sicurezza. Sente al riguardo l'Ispettorato e le organizzazioni professionali. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 ago. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 4981). [2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 ago. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 4981). | ||||||
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RS 734.27 OIBT Ordinanza del 7 novembre 2001 concernente gli impianti elettrici a bassa tensione (Ordinanza sugli impianti a bassa tensione, OIBT) - Ordinanza sugli impianti a bassa tensione Art. 33 [1] Compiti dei gestori di rete |
||||||
| I gestori di rete si assicurano che siano depositati i rapporti di sicurezza relativi agli impianti elettrici alimentati dalle loro reti di distribuzione a bassa tensione, nella misura in cui questo compito non spetti all'Ispettorato conformemente all'articolo 34 capoverso 3. | ||||||
| Notificano all'Ispettorato il completamento degli impianti di produzione di energia collegati alla loro rete di distribuzione a bassa tensione entro 14 giorni dal deposito dei rapporti di sicurezza di cui all'articolo 35 capoverso 3. [2] | ||||||
| L'Ispettorato può concedere o ordinare deroghe all'obbligo di notifica. [3] | ||||||
| Verificano con controlli a campione la correttezza dei rapporti di sicurezza e, se del caso, ordinano le misure necessarie per eliminare le lacune. | ||||||
| Conservano i rapporti di sicurezza fino al termine del controllo periodico seguente. | ||||||
| Tengono un registro degli impianti elettrici che alimentano; questo registro indica: | ||||||
| il luogo e il proprietario dell'impianto; | ||||||
| la periodicità dei controlli; | ||||||
| ogni controllo effettuato (tipo, data, personale incaricato e risultato); | ||||||
| le eventuali prescrizioni secondo l'articolo 38; | ||||||
| il nome dell'installatore; | ||||||
| eventuali prescrizioni concernenti l'eliminazione delle lacune. | ||||||
| Informano l'Ispettorato se constatano che i titolari di autorizzazioni d'installazione o di autorizzazioni di controllo contravvengono gravemente ai loro obblighi oppure se sono effettuati senza autorizzazione lavori d'installazione o controlli di impianti. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 ago. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 4981). [2] Introdotto dalla cifra I dell'O del 4 giu. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 372). [3] Introdotto dalla cifra I dell'O del 4 giu. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 372). | ||||||
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RS 734.27 OIBT Ordinanza del 7 novembre 2001 concernente gli impianti elettrici a bassa tensione (Ordinanza sugli impianti a bassa tensione, OIBT) - Ordinanza sugli impianti a bassa tensione Art. 33 [1] Compiti dei gestori di rete |
||||||
| I gestori di rete si assicurano che siano depositati i rapporti di sicurezza relativi agli impianti elettrici alimentati dalle loro reti di distribuzione a bassa tensione, nella misura in cui questo compito non spetti all'Ispettorato conformemente all'articolo 34 capoverso 3. | ||||||
| Notificano all'Ispettorato il completamento degli impianti di produzione di energia collegati alla loro rete di distribuzione a bassa tensione entro 14 giorni dal deposito dei rapporti di sicurezza di cui all'articolo 35 capoverso 3. [2] | ||||||
| L'Ispettorato può concedere o ordinare deroghe all'obbligo di notifica. [3] | ||||||
| Verificano con controlli a campione la correttezza dei rapporti di sicurezza e, se del caso, ordinano le misure necessarie per eliminare le lacune. | ||||||
| Conservano i rapporti di sicurezza fino al termine del controllo periodico seguente. | ||||||
| Tengono un registro degli impianti elettrici che alimentano; questo registro indica: | ||||||
| il luogo e il proprietario dell'impianto; | ||||||
| la periodicità dei controlli; | ||||||
| ogni controllo effettuato (tipo, data, personale incaricato e risultato); | ||||||
| le eventuali prescrizioni secondo l'articolo 38; | ||||||
| il nome dell'installatore; | ||||||
| eventuali prescrizioni concernenti l'eliminazione delle lacune. | ||||||
| Informano l'Ispettorato se constatano che i titolari di autorizzazioni d'installazione o di autorizzazioni di controllo contravvengono gravemente ai loro obblighi oppure se sono effettuati senza autorizzazione lavori d'installazione o controlli di impianti. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 ago. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 4981). [2] Introdotto dalla cifra I dell'O del 4 giu. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 372). [3] Introdotto dalla cifra I dell'O del 4 giu. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 372). | ||||||
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RS 734.27 OIBT Ordinanza del 7 novembre 2001 concernente gli impianti elettrici a bassa tensione (Ordinanza sugli impianti a bassa tensione, OIBT) - Ordinanza sugli impianti a bassa tensione Art. 33 [1] Compiti dei gestori di rete |
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| I gestori di rete si assicurano che siano depositati i rapporti di sicurezza relativi agli impianti elettrici alimentati dalle loro reti di distribuzione a bassa tensione, nella misura in cui questo compito non spetti all'Ispettorato conformemente all'articolo 34 capoverso 3. | ||||||
| Notificano all'Ispettorato il completamento degli impianti di produzione di energia collegati alla loro rete di distribuzione a bassa tensione entro 14 giorni dal deposito dei rapporti di sicurezza di cui all'articolo 35 capoverso 3. [2] | ||||||
| L'Ispettorato può concedere o ordinare deroghe all'obbligo di notifica. [3] | ||||||
| Verificano con controlli a campione la correttezza dei rapporti di sicurezza e, se del caso, ordinano le misure necessarie per eliminare le lacune. | ||||||
| Conservano i rapporti di sicurezza fino al termine del controllo periodico seguente. | ||||||
| Tengono un registro degli impianti elettrici che alimentano; questo registro indica: | ||||||
| il luogo e il proprietario dell'impianto; | ||||||
| la periodicità dei controlli; | ||||||
| ogni controllo effettuato (tipo, data, personale incaricato e risultato); | ||||||
| le eventuali prescrizioni secondo l'articolo 38; | ||||||
| il nome dell'installatore; | ||||||
| eventuali prescrizioni concernenti l'eliminazione delle lacune. | ||||||
| Informano l'Ispettorato se constatano che i titolari di autorizzazioni d'installazione o di autorizzazioni di controllo contravvengono gravemente ai loro obblighi oppure se sono effettuati senza autorizzazione lavori d'installazione o controlli di impianti. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 ago. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 4981). [2] Introdotto dalla cifra I dell'O del 4 giu. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 372). [3] Introdotto dalla cifra I dell'O del 4 giu. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 372). | ||||||
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RS 734.27 OIBT Ordinanza del 7 novembre 2001 concernente gli impianti elettrici a bassa tensione (Ordinanza sugli impianti a bassa tensione, OIBT) - Ordinanza sugli impianti a bassa tensione Art. 33 [1] Compiti dei gestori di rete |
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| I gestori di rete si assicurano che siano depositati i rapporti di sicurezza relativi agli impianti elettrici alimentati dalle loro reti di distribuzione a bassa tensione, nella misura in cui questo compito non spetti all'Ispettorato conformemente all'articolo 34 capoverso 3. | ||||||
| Notificano all'Ispettorato il completamento degli impianti di produzione di energia collegati alla loro rete di distribuzione a bassa tensione entro 14 giorni dal deposito dei rapporti di sicurezza di cui all'articolo 35 capoverso 3. [2] | ||||||
| L'Ispettorato può concedere o ordinare deroghe all'obbligo di notifica. [3] | ||||||
| Verificano con controlli a campione la correttezza dei rapporti di sicurezza e, se del caso, ordinano le misure necessarie per eliminare le lacune. | ||||||
| Conservano i rapporti di sicurezza fino al termine del controllo periodico seguente. | ||||||
| Tengono un registro degli impianti elettrici che alimentano; questo registro indica: | ||||||
| il luogo e il proprietario dell'impianto; | ||||||
| la periodicità dei controlli; | ||||||
| ogni controllo effettuato (tipo, data, personale incaricato e risultato); | ||||||
| le eventuali prescrizioni secondo l'articolo 38; | ||||||
| il nome dell'installatore; | ||||||
| eventuali prescrizioni concernenti l'eliminazione delle lacune. | ||||||
| Informano l'Ispettorato se constatano che i titolari di autorizzazioni d'installazione o di autorizzazioni di controllo contravvengono gravemente ai loro obblighi oppure se sono effettuati senza autorizzazione lavori d'installazione o controlli di impianti. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 ago. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 4981). [2] Introdotto dalla cifra I dell'O del 4 giu. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 372). [3] Introdotto dalla cifra I dell'O del 4 giu. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 372). | ||||||
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RS 734.27 OIBT Ordinanza del 7 novembre 2001 concernente gli impianti elettrici a bassa tensione (Ordinanza sugli impianti a bassa tensione, OIBT) - Ordinanza sugli impianti a bassa tensione Art. 36 Rapporti periodici |
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| I gestori di rete invitano per scritto, almeno sei mesi prima della scadenza di un periodo di controllo, i proprietari degli impianti alimentati dalle loro reti a presentare un rapporto di sicurezza conformemente all'articolo 37 prima della fine del periodo di controllo. | ||||||
| I rappresentanti di raggruppamenti ai fini del consumo proprio (art. 18 cpv. 1 lett. a dell'ordinanza del 1° novembre 2017 [1] sull'energia) notificano al gestore di rete i nominativi dei proprietari degli impianti elettrici partecipanti al raggruppamento. I proprietari sostengono opportunamente i rappresentanti e in particolare li informano di qualsiasi cambiamento di proprietà. [2] | ||||||
| L'Ispettorato invita per scritto, almeno sei mesi prima della scadenza del periodo di controllo, i proprietari di impianti speciali secondo il numero 1 dell'allegato e i proprietari di impianti di produzione di energia secondo l'articolo 35 capoverso 2 a presentare il rapporto di sicurezza. [3] | ||||||
| Questo termine può essere prorogato di un anno al massimo dopo la scadenza del periodo di controllo stabilito. Se, dopo due diffide, il rapporto di sicurezza non è stato presentato entro il termine stabilito, il gestore della rete affida all'Ispettorato l'esecuzione dei controlli periodici. | ||||||
| L'Ispettorato invita per scritto i titolari di un'autorizzazione per lavori a impianti propri all'impresa secondo l'articolo 13 a fornire l'attestazione del servizio di ispezione accreditato al quale si sono rivolti almeno sei mesi prima della scadenza di ogni terzo periodo di controllo; i titolari di un'autorizzazione limitata secondo gli articoli 14 e 15 sono invitati a fornire questa attestazione prima della scadenza di ogni periodo di controllo. [4] | ||||||
| La periodicità dei controlli per i diversi impianti è stabilita nell'allegato. In casi eccezionali, l'Ispettorato può autorizzare deroghe a questi controlli periodici. | ||||||
| [1] RS 730.01 [2] Introdotto dalla cifra II dell'O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 828). [3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 ago. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 4981). [4] Introdotto dalla cifra I dell'O del 23 ago. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 4981). | ||||||
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RS 734.27 OIBT Ordinanza del 7 novembre 2001 concernente gli impianti elettrici a bassa tensione (Ordinanza sugli impianti a bassa tensione, OIBT) - Ordinanza sugli impianti a bassa tensione Art. 2 Definizioni |
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| Sono considerati impianti elettrici: | ||||||
| gli impianti domestici secondo l'articolo 14 LIE; | ||||||
| gli impianti alimentati da un impianto domestico in stretto rapporto di spazio con lo stesso e situati su un terreno di cui il detentore dell'impianto domestico di alimentazione ha il diritto di disporre, come pure le condutture di collegamento tra gli impianti domestici che attraversano terreni pubblici o privati; | ||||||
| gli impianti di produzione di energia [3], con o senza raccordo alla rete di distribuzione a bassa tensione; | ||||||
| gli impianti elettrici di distribuzione o di consumo di corrente alimentati direttamente da una rete pubblica di distribuzione a bassa tensione, in particolare quelli per:gallerie e altre costruzioni sotterranee,le installazioni di trasporto in condotta e i depositi di carburanti e combustibili,le aree di campeggio, le zone di attracco per imbarcazioni ecc.,i cantieri, i mercati, i circhi, le fiere, i distributori automatici di biglietti, i pannelli pubblicitari luminosi alle fermate dei trasporti pubblici, l'illuminazione di edifici e impianti pubblici,le stazioni di depurazione delle acque chiare o usate; | ||||||
| gallerie e altre costruzioni sotterranee, | ||||||
| le installazioni di trasporto in condotta e i depositi di carburanti e combustibili, | ||||||
| le aree di campeggio, le zone di attracco per imbarcazioni ecc., | ||||||
| i cantieri, i mercati, i circhi, le fiere, i distributori automatici di biglietti, i pannelli pubblicitari luminosi alle fermate dei trasporti pubblici, l'illuminazione di edifici e impianti pubblici, | ||||||
| le stazioni di depurazione delle acque chiare o usate; | ||||||
| gli impianti elettrici nelle costruzioni e installazioni militari classificate; | ||||||
| gli impianti elettrici nelle costruzioni della protezione civile; | ||||||
| i materiali fissi e gli impianti elettrici provvisori raccordati stabilmente agli impianti di cui alle lettere a-f; | ||||||
| gli impianti elettrici dei battelli. | ||||||
| Il punto di distinzione tra la linea di raccordo della rete di distribuzione a bassa tensione e l'impianto elettrico è costituito dai morsetti d'ingresso del ruttore di sovraintensità. | ||||||
| I gestori di rete sono imprese di diritto privato o pubblico che gestiscono una rete di distribuzione di elettricità per la fornitura ai consumatori finali. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 ago. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 4981). [2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 ago. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 4981). [3] Nuova espressione giusta la cifra I dell'O del 23 ago. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 4981). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. | ||||||
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RS 734.27 OIBT Ordinanza del 7 novembre 2001 concernente gli impianti elettrici a bassa tensione (Ordinanza sugli impianti a bassa tensione, OIBT) - Ordinanza sugli impianti a bassa tensione Art. 2 Definizioni |
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| Sono considerati impianti elettrici: | ||||||
| gli impianti domestici secondo l'articolo 14 LIE; | ||||||
| gli impianti alimentati da un impianto domestico in stretto rapporto di spazio con lo stesso e situati su un terreno di cui il detentore dell'impianto domestico di alimentazione ha il diritto di disporre, come pure le condutture di collegamento tra gli impianti domestici che attraversano terreni pubblici o privati; | ||||||
| gli impianti di produzione di energia [3], con o senza raccordo alla rete di distribuzione a bassa tensione; | ||||||
| gli impianti elettrici di distribuzione o di consumo di corrente alimentati direttamente da una rete pubblica di distribuzione a bassa tensione, in particolare quelli per:gallerie e altre costruzioni sotterranee,le installazioni di trasporto in condotta e i depositi di carburanti e combustibili,le aree di campeggio, le zone di attracco per imbarcazioni ecc.,i cantieri, i mercati, i circhi, le fiere, i distributori automatici di biglietti, i pannelli pubblicitari luminosi alle fermate dei trasporti pubblici, l'illuminazione di edifici e impianti pubblici,le stazioni di depurazione delle acque chiare o usate; | ||||||
| gallerie e altre costruzioni sotterranee, | ||||||
| le installazioni di trasporto in condotta e i depositi di carburanti e combustibili, | ||||||
| le aree di campeggio, le zone di attracco per imbarcazioni ecc., | ||||||
| i cantieri, i mercati, i circhi, le fiere, i distributori automatici di biglietti, i pannelli pubblicitari luminosi alle fermate dei trasporti pubblici, l'illuminazione di edifici e impianti pubblici, | ||||||
| le stazioni di depurazione delle acque chiare o usate; | ||||||
| gli impianti elettrici nelle costruzioni e installazioni militari classificate; | ||||||
| gli impianti elettrici nelle costruzioni della protezione civile; | ||||||
| i materiali fissi e gli impianti elettrici provvisori raccordati stabilmente agli impianti di cui alle lettere a-f; | ||||||
| gli impianti elettrici dei battelli. | ||||||
| Il punto di distinzione tra la linea di raccordo della rete di distribuzione a bassa tensione e l'impianto elettrico è costituito dai morsetti d'ingresso del ruttore di sovraintensità. | ||||||
| I gestori di rete sono imprese di diritto privato o pubblico che gestiscono una rete di distribuzione di elettricità per la fornitura ai consumatori finali. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 ago. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 4981). [2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 ago. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 4981). [3] Nuova espressione giusta la cifra I dell'O del 23 ago. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 4981). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. | ||||||
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RS 734.27 OIBT Ordinanza del 7 novembre 2001 concernente gli impianti elettrici a bassa tensione (Ordinanza sugli impianti a bassa tensione, OIBT) - Ordinanza sugli impianti a bassa tensione Art. 2 Definizioni |
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| Sono considerati impianti elettrici: | ||||||
| gli impianti domestici secondo l'articolo 14 LIE; | ||||||
| gli impianti alimentati da un impianto domestico in stretto rapporto di spazio con lo stesso e situati su un terreno di cui il detentore dell'impianto domestico di alimentazione ha il diritto di disporre, come pure le condutture di collegamento tra gli impianti domestici che attraversano terreni pubblici o privati; | ||||||
| gli impianti di produzione di energia [3], con o senza raccordo alla rete di distribuzione a bassa tensione; | ||||||
| gli impianti elettrici di distribuzione o di consumo di corrente alimentati direttamente da una rete pubblica di distribuzione a bassa tensione, in particolare quelli per:gallerie e altre costruzioni sotterranee,le installazioni di trasporto in condotta e i depositi di carburanti e combustibili,le aree di campeggio, le zone di attracco per imbarcazioni ecc.,i cantieri, i mercati, i circhi, le fiere, i distributori automatici di biglietti, i pannelli pubblicitari luminosi alle fermate dei trasporti pubblici, l'illuminazione di edifici e impianti pubblici,le stazioni di depurazione delle acque chiare o usate; | ||||||
| gallerie e altre costruzioni sotterranee, | ||||||
| le installazioni di trasporto in condotta e i depositi di carburanti e combustibili, | ||||||
| le aree di campeggio, le zone di attracco per imbarcazioni ecc., | ||||||
| i cantieri, i mercati, i circhi, le fiere, i distributori automatici di biglietti, i pannelli pubblicitari luminosi alle fermate dei trasporti pubblici, l'illuminazione di edifici e impianti pubblici, | ||||||
| le stazioni di depurazione delle acque chiare o usate; | ||||||
| gli impianti elettrici nelle costruzioni e installazioni militari classificate; | ||||||
| gli impianti elettrici nelle costruzioni della protezione civile; | ||||||
| i materiali fissi e gli impianti elettrici provvisori raccordati stabilmente agli impianti di cui alle lettere a-f; | ||||||
| gli impianti elettrici dei battelli. | ||||||
| Il punto di distinzione tra la linea di raccordo della rete di distribuzione a bassa tensione e l'impianto elettrico è costituito dai morsetti d'ingresso del ruttore di sovraintensità. | ||||||
| I gestori di rete sono imprese di diritto privato o pubblico che gestiscono una rete di distribuzione di elettricità per la fornitura ai consumatori finali. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 ago. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 4981). [2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 ago. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 4981). [3] Nuova espressione giusta la cifra I dell'O del 23 ago. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 4981). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. | ||||||
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RS 734.27 OIBT Ordinanza del 7 novembre 2001 concernente gli impianti elettrici a bassa tensione (Ordinanza sugli impianti a bassa tensione, OIBT) - Ordinanza sugli impianti a bassa tensione Art. 2 Definizioni |
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| Sono considerati impianti elettrici: | ||||||
| gli impianti domestici secondo l'articolo 14 LIE; | ||||||
| gli impianti alimentati da un impianto domestico in stretto rapporto di spazio con lo stesso e situati su un terreno di cui il detentore dell'impianto domestico di alimentazione ha il diritto di disporre, come pure le condutture di collegamento tra gli impianti domestici che attraversano terreni pubblici o privati; | ||||||
| gli impianti di produzione di energia [3], con o senza raccordo alla rete di distribuzione a bassa tensione; | ||||||
| gli impianti elettrici di distribuzione o di consumo di corrente alimentati direttamente da una rete pubblica di distribuzione a bassa tensione, in particolare quelli per:gallerie e altre costruzioni sotterranee,le installazioni di trasporto in condotta e i depositi di carburanti e combustibili,le aree di campeggio, le zone di attracco per imbarcazioni ecc.,i cantieri, i mercati, i circhi, le fiere, i distributori automatici di biglietti, i pannelli pubblicitari luminosi alle fermate dei trasporti pubblici, l'illuminazione di edifici e impianti pubblici,le stazioni di depurazione delle acque chiare o usate; | ||||||
| gallerie e altre costruzioni sotterranee, | ||||||
| le installazioni di trasporto in condotta e i depositi di carburanti e combustibili, | ||||||
| le aree di campeggio, le zone di attracco per imbarcazioni ecc., | ||||||
| i cantieri, i mercati, i circhi, le fiere, i distributori automatici di biglietti, i pannelli pubblicitari luminosi alle fermate dei trasporti pubblici, l'illuminazione di edifici e impianti pubblici, | ||||||
| le stazioni di depurazione delle acque chiare o usate; | ||||||
| gli impianti elettrici nelle costruzioni e installazioni militari classificate; | ||||||
| gli impianti elettrici nelle costruzioni della protezione civile; | ||||||
| i materiali fissi e gli impianti elettrici provvisori raccordati stabilmente agli impianti di cui alle lettere a-f; | ||||||
| gli impianti elettrici dei battelli. | ||||||
| Il punto di distinzione tra la linea di raccordo della rete di distribuzione a bassa tensione e l'impianto elettrico è costituito dai morsetti d'ingresso del ruttore di sovraintensità. | ||||||
| I gestori di rete sono imprese di diritto privato o pubblico che gestiscono una rete di distribuzione di elettricità per la fornitura ai consumatori finali. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 ago. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 4981). [2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 ago. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 4981). [3] Nuova espressione giusta la cifra I dell'O del 23 ago. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 4981). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. | ||||||
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RS 734.0 LIE Legge federale del 24 giugno 1902 concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole (Legge sugli impianti elettrici, LIE) - Legge sugli impianti elettrici Art. 14 [1] |
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| Per «impianti domestici», agli effetti della presente legge, s'intendono gli impianti elettrici nell'interno delle case e delle loro appartenenze e adiacenze, in cui si riscontrino tensioni elettriche non superiori a quelle autorizzate dal Consiglio federale. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I 8 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029). | ||||||
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RS 734.27 OIBT Ordinanza del 7 novembre 2001 concernente gli impianti elettrici a bassa tensione (Ordinanza sugli impianti a bassa tensione, OIBT) - Ordinanza sugli impianti a bassa tensione Art. 5 Doveri del proprietario di un impianto elettrico |
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| Il proprietario o il rappresentante da esso designato vigila affinché gli impianti elettrici rispondano sempre alle esigenze di cui agli articoli 3 e 4. Su richiesta, deve presentare un rapporto di sicurezza. | ||||||
| A tal fine deve conservare la documentazione tecnica dell'impianto (ad es. schema d'installazione, piani d'installazione, manuale d'uso ecc.), che gli deve essere consegnata dal realizzatore dell'impianto o dall'elettroprogettista, per tutta la durata del suo funzionamento e i documenti per il rapporto di sicurezza conformemente all'articolo 37 per almeno un periodo di controllo secondo l'allegato. | ||||||
| È tenuto a fare eliminare senza indugio i difetti. | ||||||
| Chi gestisce e utilizza direttamente un impianto elettrico di proprietà di un terzo è tenuto a notificare senza indugio al proprietario o al suo rappresentante, entro i limiti del suo diritto di utilizzazione, i difetti accertati e a farli eliminare. | ||||||
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RS 734.27 OIBT Ordinanza del 7 novembre 2001 concernente gli impianti elettrici a bassa tensione (Ordinanza sugli impianti a bassa tensione, OIBT) - Ordinanza sugli impianti a bassa tensione Art. 2 Definizioni |
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| Sono considerati impianti elettrici: | ||||||
| gli impianti domestici secondo l'articolo 14 LIE; | ||||||
| gli impianti alimentati da un impianto domestico in stretto rapporto di spazio con lo stesso e situati su un terreno di cui il detentore dell'impianto domestico di alimentazione ha il diritto di disporre, come pure le condutture di collegamento tra gli impianti domestici che attraversano terreni pubblici o privati; | ||||||
| gli impianti di produzione di energia [3], con o senza raccordo alla rete di distribuzione a bassa tensione; | ||||||
| gli impianti elettrici di distribuzione o di consumo di corrente alimentati direttamente da una rete pubblica di distribuzione a bassa tensione, in particolare quelli per:gallerie e altre costruzioni sotterranee,le installazioni di trasporto in condotta e i depositi di carburanti e combustibili,le aree di campeggio, le zone di attracco per imbarcazioni ecc.,i cantieri, i mercati, i circhi, le fiere, i distributori automatici di biglietti, i pannelli pubblicitari luminosi alle fermate dei trasporti pubblici, l'illuminazione di edifici e impianti pubblici,le stazioni di depurazione delle acque chiare o usate; | ||||||
| gallerie e altre costruzioni sotterranee, | ||||||
| le installazioni di trasporto in condotta e i depositi di carburanti e combustibili, | ||||||
| le aree di campeggio, le zone di attracco per imbarcazioni ecc., | ||||||
| i cantieri, i mercati, i circhi, le fiere, i distributori automatici di biglietti, i pannelli pubblicitari luminosi alle fermate dei trasporti pubblici, l'illuminazione di edifici e impianti pubblici, | ||||||
| le stazioni di depurazione delle acque chiare o usate; | ||||||
| gli impianti elettrici nelle costruzioni e installazioni militari classificate; | ||||||
| gli impianti elettrici nelle costruzioni della protezione civile; | ||||||
| i materiali fissi e gli impianti elettrici provvisori raccordati stabilmente agli impianti di cui alle lettere a-f; | ||||||
| gli impianti elettrici dei battelli. | ||||||
| Il punto di distinzione tra la linea di raccordo della rete di distribuzione a bassa tensione e l'impianto elettrico è costituito dai morsetti d'ingresso del ruttore di sovraintensità. | ||||||
| I gestori di rete sono imprese di diritto privato o pubblico che gestiscono una rete di distribuzione di elettricità per la fornitura ai consumatori finali. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 ago. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 4981). [2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 ago. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 4981). [3] Nuova espressione giusta la cifra I dell'O del 23 ago. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 4981). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. | ||||||
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RS 734.27 OIBT Ordinanza del 7 novembre 2001 concernente gli impianti elettrici a bassa tensione (Ordinanza sugli impianti a bassa tensione, OIBT) - Ordinanza sugli impianti a bassa tensione Art. 2 Definizioni |
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| Sono considerati impianti elettrici: | ||||||
| gli impianti domestici secondo l'articolo 14 LIE; | ||||||
| gli impianti alimentati da un impianto domestico in stretto rapporto di spazio con lo stesso e situati su un terreno di cui il detentore dell'impianto domestico di alimentazione ha il diritto di disporre, come pure le condutture di collegamento tra gli impianti domestici che attraversano terreni pubblici o privati; | ||||||
| gli impianti di produzione di energia [3], con o senza raccordo alla rete di distribuzione a bassa tensione; | ||||||
| gli impianti elettrici di distribuzione o di consumo di corrente alimentati direttamente da una rete pubblica di distribuzione a bassa tensione, in particolare quelli per:gallerie e altre costruzioni sotterranee,le installazioni di trasporto in condotta e i depositi di carburanti e combustibili,le aree di campeggio, le zone di attracco per imbarcazioni ecc.,i cantieri, i mercati, i circhi, le fiere, i distributori automatici di biglietti, i pannelli pubblicitari luminosi alle fermate dei trasporti pubblici, l'illuminazione di edifici e impianti pubblici,le stazioni di depurazione delle acque chiare o usate; | ||||||
| gallerie e altre costruzioni sotterranee, | ||||||
| le installazioni di trasporto in condotta e i depositi di carburanti e combustibili, | ||||||
| le aree di campeggio, le zone di attracco per imbarcazioni ecc., | ||||||
| i cantieri, i mercati, i circhi, le fiere, i distributori automatici di biglietti, i pannelli pubblicitari luminosi alle fermate dei trasporti pubblici, l'illuminazione di edifici e impianti pubblici, | ||||||
| le stazioni di depurazione delle acque chiare o usate; | ||||||
| gli impianti elettrici nelle costruzioni e installazioni militari classificate; | ||||||
| gli impianti elettrici nelle costruzioni della protezione civile; | ||||||
| i materiali fissi e gli impianti elettrici provvisori raccordati stabilmente agli impianti di cui alle lettere a-f; | ||||||
| gli impianti elettrici dei battelli. | ||||||
| Il punto di distinzione tra la linea di raccordo della rete di distribuzione a bassa tensione e l'impianto elettrico è costituito dai morsetti d'ingresso del ruttore di sovraintensità. | ||||||
| I gestori di rete sono imprese di diritto privato o pubblico che gestiscono una rete di distribuzione di elettricità per la fornitura ai consumatori finali. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 ago. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 4981). [2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 ago. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 4981). [3] Nuova espressione giusta la cifra I dell'O del 23 ago. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 4981). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. | ||||||
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RS 734.27 OIBT Ordinanza del 7 novembre 2001 concernente gli impianti elettrici a bassa tensione (Ordinanza sugli impianti a bassa tensione, OIBT) - Ordinanza sugli impianti a bassa tensione Art. 2 Definizioni |
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| Sono considerati impianti elettrici: | ||||||
| gli impianti domestici secondo l'articolo 14 LIE; | ||||||
| gli impianti alimentati da un impianto domestico in stretto rapporto di spazio con lo stesso e situati su un terreno di cui il detentore dell'impianto domestico di alimentazione ha il diritto di disporre, come pure le condutture di collegamento tra gli impianti domestici che attraversano terreni pubblici o privati; | ||||||
| gli impianti di produzione di energia [3], con o senza raccordo alla rete di distribuzione a bassa tensione; | ||||||
| gli impianti elettrici di distribuzione o di consumo di corrente alimentati direttamente da una rete pubblica di distribuzione a bassa tensione, in particolare quelli per:gallerie e altre costruzioni sotterranee,le installazioni di trasporto in condotta e i depositi di carburanti e combustibili,le aree di campeggio, le zone di attracco per imbarcazioni ecc.,i cantieri, i mercati, i circhi, le fiere, i distributori automatici di biglietti, i pannelli pubblicitari luminosi alle fermate dei trasporti pubblici, l'illuminazione di edifici e impianti pubblici,le stazioni di depurazione delle acque chiare o usate; | ||||||
| gallerie e altre costruzioni sotterranee, | ||||||
| le installazioni di trasporto in condotta e i depositi di carburanti e combustibili, | ||||||
| le aree di campeggio, le zone di attracco per imbarcazioni ecc., | ||||||
| i cantieri, i mercati, i circhi, le fiere, i distributori automatici di biglietti, i pannelli pubblicitari luminosi alle fermate dei trasporti pubblici, l'illuminazione di edifici e impianti pubblici, | ||||||
| le stazioni di depurazione delle acque chiare o usate; | ||||||
| gli impianti elettrici nelle costruzioni e installazioni militari classificate; | ||||||
| gli impianti elettrici nelle costruzioni della protezione civile; | ||||||
| i materiali fissi e gli impianti elettrici provvisori raccordati stabilmente agli impianti di cui alle lettere a-f; | ||||||
| gli impianti elettrici dei battelli. | ||||||
| Il punto di distinzione tra la linea di raccordo della rete di distribuzione a bassa tensione e l'impianto elettrico è costituito dai morsetti d'ingresso del ruttore di sovraintensità. | ||||||
| I gestori di rete sono imprese di diritto privato o pubblico che gestiscono una rete di distribuzione di elettricità per la fornitura ai consumatori finali. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 ago. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 4981). [2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 ago. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 4981). [3] Nuova espressione giusta la cifra I dell'O del 23 ago. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 4981). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. | ||||||
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RS 734.27 OIBT Ordinanza del 7 novembre 2001 concernente gli impianti elettrici a bassa tensione (Ordinanza sugli impianti a bassa tensione, OIBT) - Ordinanza sugli impianti a bassa tensione Art. 2 Definizioni |
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| Sono considerati impianti elettrici: | ||||||
| gli impianti domestici secondo l'articolo 14 LIE; | ||||||
| gli impianti alimentati da un impianto domestico in stretto rapporto di spazio con lo stesso e situati su un terreno di cui il detentore dell'impianto domestico di alimentazione ha il diritto di disporre, come pure le condutture di collegamento tra gli impianti domestici che attraversano terreni pubblici o privati; | ||||||
| gli impianti di produzione di energia [3], con o senza raccordo alla rete di distribuzione a bassa tensione; | ||||||
| gli impianti elettrici di distribuzione o di consumo di corrente alimentati direttamente da una rete pubblica di distribuzione a bassa tensione, in particolare quelli per:gallerie e altre costruzioni sotterranee,le installazioni di trasporto in condotta e i depositi di carburanti e combustibili,le aree di campeggio, le zone di attracco per imbarcazioni ecc.,i cantieri, i mercati, i circhi, le fiere, i distributori automatici di biglietti, i pannelli pubblicitari luminosi alle fermate dei trasporti pubblici, l'illuminazione di edifici e impianti pubblici,le stazioni di depurazione delle acque chiare o usate; | ||||||
| gallerie e altre costruzioni sotterranee, | ||||||
| le installazioni di trasporto in condotta e i depositi di carburanti e combustibili, | ||||||
| le aree di campeggio, le zone di attracco per imbarcazioni ecc., | ||||||
| i cantieri, i mercati, i circhi, le fiere, i distributori automatici di biglietti, i pannelli pubblicitari luminosi alle fermate dei trasporti pubblici, l'illuminazione di edifici e impianti pubblici, | ||||||
| le stazioni di depurazione delle acque chiare o usate; | ||||||
| gli impianti elettrici nelle costruzioni e installazioni militari classificate; | ||||||
| gli impianti elettrici nelle costruzioni della protezione civile; | ||||||
| i materiali fissi e gli impianti elettrici provvisori raccordati stabilmente agli impianti di cui alle lettere a-f; | ||||||
| gli impianti elettrici dei battelli. | ||||||
| Il punto di distinzione tra la linea di raccordo della rete di distribuzione a bassa tensione e l'impianto elettrico è costituito dai morsetti d'ingresso del ruttore di sovraintensità. | ||||||
| I gestori di rete sono imprese di diritto privato o pubblico che gestiscono una rete di distribuzione di elettricità per la fornitura ai consumatori finali. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 ago. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 4981). [2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 ago. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 4981). [3] Nuova espressione giusta la cifra I dell'O del 23 ago. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 4981). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. | ||||||
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RS 734.0 LIE Legge federale del 24 giugno 1902 concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole (Legge sugli impianti elettrici, LIE) - Legge sugli impianti elettrici Art. 26 |
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| Il controllo di cui al capitolo IV non si estende agl'impianti domestici. Però il fornitore di energia elettrica agl'impianti domestici ha l'obbligo di provare all'Ispettorato che questo controllo è esercitato da lui. I provvedimenti presi potranno esser verificati mediante apposita ispezione. | ||||||
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RS 734.27 OIBT Ordinanza del 7 novembre 2001 concernente gli impianti elettrici a bassa tensione (Ordinanza sugli impianti a bassa tensione, OIBT) - Ordinanza sugli impianti a bassa tensione Art. 2 Definizioni |
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| Sono considerati impianti elettrici: | ||||||
| gli impianti domestici secondo l'articolo 14 LIE; | ||||||
| gli impianti alimentati da un impianto domestico in stretto rapporto di spazio con lo stesso e situati su un terreno di cui il detentore dell'impianto domestico di alimentazione ha il diritto di disporre, come pure le condutture di collegamento tra gli impianti domestici che attraversano terreni pubblici o privati; | ||||||
| gli impianti di produzione di energia [3], con o senza raccordo alla rete di distribuzione a bassa tensione; | ||||||
| gli impianti elettrici di distribuzione o di consumo di corrente alimentati direttamente da una rete pubblica di distribuzione a bassa tensione, in particolare quelli per:gallerie e altre costruzioni sotterranee,le installazioni di trasporto in condotta e i depositi di carburanti e combustibili,le aree di campeggio, le zone di attracco per imbarcazioni ecc.,i cantieri, i mercati, i circhi, le fiere, i distributori automatici di biglietti, i pannelli pubblicitari luminosi alle fermate dei trasporti pubblici, l'illuminazione di edifici e impianti pubblici,le stazioni di depurazione delle acque chiare o usate; | ||||||
| gallerie e altre costruzioni sotterranee, | ||||||
| le installazioni di trasporto in condotta e i depositi di carburanti e combustibili, | ||||||
| le aree di campeggio, le zone di attracco per imbarcazioni ecc., | ||||||
| i cantieri, i mercati, i circhi, le fiere, i distributori automatici di biglietti, i pannelli pubblicitari luminosi alle fermate dei trasporti pubblici, l'illuminazione di edifici e impianti pubblici, | ||||||
| le stazioni di depurazione delle acque chiare o usate; | ||||||
| gli impianti elettrici nelle costruzioni e installazioni militari classificate; | ||||||
| gli impianti elettrici nelle costruzioni della protezione civile; | ||||||
| i materiali fissi e gli impianti elettrici provvisori raccordati stabilmente agli impianti di cui alle lettere a-f; | ||||||
| gli impianti elettrici dei battelli. | ||||||
| Il punto di distinzione tra la linea di raccordo della rete di distribuzione a bassa tensione e l'impianto elettrico è costituito dai morsetti d'ingresso del ruttore di sovraintensità. | ||||||
| I gestori di rete sono imprese di diritto privato o pubblico che gestiscono una rete di distribuzione di elettricità per la fornitura ai consumatori finali. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 ago. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 4981). [2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 ago. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 4981). [3] Nuova espressione giusta la cifra I dell'O del 23 ago. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 4981). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. | ||||||
|
RS 734.0 LIE Legge federale del 24 giugno 1902 concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole (Legge sugli impianti elettrici, LIE) - Legge sugli impianti elettrici Art. 26 |
||||||
| Il controllo di cui al capitolo IV non si estende agl'impianti domestici. Però il fornitore di energia elettrica agl'impianti domestici ha l'obbligo di provare all'Ispettorato che questo controllo è esercitato da lui. I provvedimenti presi potranno esser verificati mediante apposita ispezione. | ||||||
|
RS 734.27 OIBT Ordinanza del 7 novembre 2001 concernente gli impianti elettrici a bassa tensione (Ordinanza sugli impianti a bassa tensione, OIBT) - Ordinanza sugli impianti a bassa tensione Art. 2 Definizioni |
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| Sono considerati impianti elettrici: | ||||||
| gli impianti domestici secondo l'articolo 14 LIE; | ||||||
| gli impianti alimentati da un impianto domestico in stretto rapporto di spazio con lo stesso e situati su un terreno di cui il detentore dell'impianto domestico di alimentazione ha il diritto di disporre, come pure le condutture di collegamento tra gli impianti domestici che attraversano terreni pubblici o privati; | ||||||
| gli impianti di produzione di energia [3], con o senza raccordo alla rete di distribuzione a bassa tensione; | ||||||
| gli impianti elettrici di distribuzione o di consumo di corrente alimentati direttamente da una rete pubblica di distribuzione a bassa tensione, in particolare quelli per:gallerie e altre costruzioni sotterranee,le installazioni di trasporto in condotta e i depositi di carburanti e combustibili,le aree di campeggio, le zone di attracco per imbarcazioni ecc.,i cantieri, i mercati, i circhi, le fiere, i distributori automatici di biglietti, i pannelli pubblicitari luminosi alle fermate dei trasporti pubblici, l'illuminazione di edifici e impianti pubblici,le stazioni di depurazione delle acque chiare o usate; | ||||||
| gallerie e altre costruzioni sotterranee, | ||||||
| le installazioni di trasporto in condotta e i depositi di carburanti e combustibili, | ||||||
| le aree di campeggio, le zone di attracco per imbarcazioni ecc., | ||||||
| i cantieri, i mercati, i circhi, le fiere, i distributori automatici di biglietti, i pannelli pubblicitari luminosi alle fermate dei trasporti pubblici, l'illuminazione di edifici e impianti pubblici, | ||||||
| le stazioni di depurazione delle acque chiare o usate; | ||||||
| gli impianti elettrici nelle costruzioni e installazioni militari classificate; | ||||||
| gli impianti elettrici nelle costruzioni della protezione civile; | ||||||
| i materiali fissi e gli impianti elettrici provvisori raccordati stabilmente agli impianti di cui alle lettere a-f; | ||||||
| gli impianti elettrici dei battelli. | ||||||
| Il punto di distinzione tra la linea di raccordo della rete di distribuzione a bassa tensione e l'impianto elettrico è costituito dai morsetti d'ingresso del ruttore di sovraintensità. | ||||||
| I gestori di rete sono imprese di diritto privato o pubblico che gestiscono una rete di distribuzione di elettricità per la fornitura ai consumatori finali. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 ago. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 4981). [2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 ago. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 4981). [3] Nuova espressione giusta la cifra I dell'O del 23 ago. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 4981). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. | ||||||
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RS 734.0 LIE Legge federale del 24 giugno 1902 concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole (Legge sugli impianti elettrici, LIE) - Legge sugli impianti elettrici Art. 26 |
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| Il controllo di cui al capitolo IV non si estende agl'impianti domestici. Però il fornitore di energia elettrica agl'impianti domestici ha l'obbligo di provare all'Ispettorato che questo controllo è esercitato da lui. I provvedimenti presi potranno esser verificati mediante apposita ispezione. | ||||||
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RS 734.0 LIE Legge federale del 24 giugno 1902 concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole (Legge sugli impianti elettrici, LIE) - Legge sugli impianti elettrici Art. 3 |
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| Il Consiglio federale emana prescrizioni per ovviare ai pericoli e ai danni che risultano dagli impianti a corrente forte e a corrente debole. [1] | ||||||
| Il Consiglio federale regola: [2] | ||||||
| lo stabilimento e la manutenzione tanto degl'impianti a corrente debole come di quelli a corrente forte; | ||||||
| le cautele da osservarsi per lo stabilimento di linee elettriche parallele o di linee che s'incrociano, nonché per lo stabilimento di linee elettriche parallele alle strade ferrate o che le incrociano; | ||||||
| la costruzione e il mantenimento di ferrovie elettriche; | ||||||
| la protezione del traffico delle telecomunicazioni e della radiodiffusione (art. 37 della L del 21 giu. 1991 [4] sulle telecomunicazioni) dalle perturbazioni elettromagnetiche. | ||||||
| Nel compilare ed eseguire le dette prescrizioni, il Consiglio federale avrà riguardo che sia serbato il segreto de'processi di fabbricazione. | ||||||
| ... [5] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 4 della L del 21 giu. 1991 sulle telecomunicazioni, in vigore dal 1° mag. 1992 (RU 1992 581; FF 1988 I 1077). [2] Nuovo testo giusta l'all. n. 4 della L del 21 giu. 1991 sulle telecomunicazioni, in vigore dal 1° mag. 1992 (RU 1992 581; FF 1988 I 1077). [3] Introdotta dall'all. n. 4 della L del 21 giu. 1991 sulle telecomunicazioni, in vigore dal 1° mag. 1992 (RU 1992 581; FF 1988 I 1077). [4] [RU 1992 581; RU 1993 901allegato n. 18. RU 1997 2187art. 65]. Vedi ora la L del 30 aprile 1997 (RS 784.10). [5] Abrogato dal n. II 30 della LF del 20 mar. 2008 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437; FF 2007 5575). | ||||||
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RS 734.0 LIE Legge federale del 24 giugno 1902 concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole (Legge sugli impianti elettrici, LIE) - Legge sugli impianti elettrici Art. 26 |
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| Il controllo di cui al capitolo IV non si estende agl'impianti domestici. Però il fornitore di energia elettrica agl'impianti domestici ha l'obbligo di provare all'Ispettorato che questo controllo è esercitato da lui. I provvedimenti presi potranno esser verificati mediante apposita ispezione. | ||||||
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RS 734.0 LIE Legge federale del 24 giugno 1902 concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole (Legge sugli impianti elettrici, LIE) - Legge sugli impianti elettrici Art. 26 |
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| Il controllo di cui al capitolo IV non si estende agl'impianti domestici. Però il fornitore di energia elettrica agl'impianti domestici ha l'obbligo di provare all'Ispettorato che questo controllo è esercitato da lui. I provvedimenti presi potranno esser verificati mediante apposita ispezione. | ||||||
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RS 734.0 LIE Legge federale del 24 giugno 1902 concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole (Legge sugli impianti elettrici, LIE) - Legge sugli impianti elettrici Art. 26 |
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| Il controllo di cui al capitolo IV non si estende agl'impianti domestici. Però il fornitore di energia elettrica agl'impianti domestici ha l'obbligo di provare all'Ispettorato che questo controllo è esercitato da lui. I provvedimenti presi potranno esser verificati mediante apposita ispezione. | ||||||
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RS 734.0 LIE Legge federale del 24 giugno 1902 concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole (Legge sugli impianti elettrici, LIE) - Legge sugli impianti elettrici Art. 26 |
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| Il controllo di cui al capitolo IV non si estende agl'impianti domestici. Però il fornitore di energia elettrica agl'impianti domestici ha l'obbligo di provare all'Ispettorato che questo controllo è esercitato da lui. I provvedimenti presi potranno esser verificati mediante apposita ispezione. | ||||||
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RS 734.0 LIE Legge federale del 24 giugno 1902 concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole (Legge sugli impianti elettrici, LIE) - Legge sugli impianti elettrici Art. 26 |
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| Il controllo di cui al capitolo IV non si estende agl'impianti domestici. Però il fornitore di energia elettrica agl'impianti domestici ha l'obbligo di provare all'Ispettorato che questo controllo è esercitato da lui. I provvedimenti presi potranno esser verificati mediante apposita ispezione. | ||||||
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RS 734.0 LIE Legge federale del 24 giugno 1902 concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole (Legge sugli impianti elettrici, LIE) - Legge sugli impianti elettrici Art. 26 |
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| Il controllo di cui al capitolo IV non si estende agl'impianti domestici. Però il fornitore di energia elettrica agl'impianti domestici ha l'obbligo di provare all'Ispettorato che questo controllo è esercitato da lui. I provvedimenti presi potranno esser verificati mediante apposita ispezione. | ||||||
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RS 734.27 OIBT Ordinanza del 7 novembre 2001 concernente gli impianti elettrici a bassa tensione (Ordinanza sugli impianti a bassa tensione, OIBT) - Ordinanza sugli impianti a bassa tensione Art. 2 Definizioni |
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| Sono considerati impianti elettrici: | ||||||
| gli impianti domestici secondo l'articolo 14 LIE; | ||||||
| gli impianti alimentati da un impianto domestico in stretto rapporto di spazio con lo stesso e situati su un terreno di cui il detentore dell'impianto domestico di alimentazione ha il diritto di disporre, come pure le condutture di collegamento tra gli impianti domestici che attraversano terreni pubblici o privati; | ||||||
| gli impianti di produzione di energia [3], con o senza raccordo alla rete di distribuzione a bassa tensione; | ||||||
| gli impianti elettrici di distribuzione o di consumo di corrente alimentati direttamente da una rete pubblica di distribuzione a bassa tensione, in particolare quelli per:gallerie e altre costruzioni sotterranee,le installazioni di trasporto in condotta e i depositi di carburanti e combustibili,le aree di campeggio, le zone di attracco per imbarcazioni ecc.,i cantieri, i mercati, i circhi, le fiere, i distributori automatici di biglietti, i pannelli pubblicitari luminosi alle fermate dei trasporti pubblici, l'illuminazione di edifici e impianti pubblici,le stazioni di depurazione delle acque chiare o usate; | ||||||
| gallerie e altre costruzioni sotterranee, | ||||||
| le installazioni di trasporto in condotta e i depositi di carburanti e combustibili, | ||||||
| le aree di campeggio, le zone di attracco per imbarcazioni ecc., | ||||||
| i cantieri, i mercati, i circhi, le fiere, i distributori automatici di biglietti, i pannelli pubblicitari luminosi alle fermate dei trasporti pubblici, l'illuminazione di edifici e impianti pubblici, | ||||||
| le stazioni di depurazione delle acque chiare o usate; | ||||||
| gli impianti elettrici nelle costruzioni e installazioni militari classificate; | ||||||
| gli impianti elettrici nelle costruzioni della protezione civile; | ||||||
| i materiali fissi e gli impianti elettrici provvisori raccordati stabilmente agli impianti di cui alle lettere a-f; | ||||||
| gli impianti elettrici dei battelli. | ||||||
| Il punto di distinzione tra la linea di raccordo della rete di distribuzione a bassa tensione e l'impianto elettrico è costituito dai morsetti d'ingresso del ruttore di sovraintensità. | ||||||
| I gestori di rete sono imprese di diritto privato o pubblico che gestiscono una rete di distribuzione di elettricità per la fornitura ai consumatori finali. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 ago. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 4981). [2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 ago. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 4981). [3] Nuova espressione giusta la cifra I dell'O del 23 ago. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 4981). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. | ||||||
|
RS 734.27 OIBT Ordinanza del 7 novembre 2001 concernente gli impianti elettrici a bassa tensione (Ordinanza sugli impianti a bassa tensione, OIBT) - Ordinanza sugli impianti a bassa tensione Art. 33 [1] Compiti dei gestori di rete |
||||||
| I gestori di rete si assicurano che siano depositati i rapporti di sicurezza relativi agli impianti elettrici alimentati dalle loro reti di distribuzione a bassa tensione, nella misura in cui questo compito non spetti all'Ispettorato conformemente all'articolo 34 capoverso 3. | ||||||
| Notificano all'Ispettorato il completamento degli impianti di produzione di energia collegati alla loro rete di distribuzione a bassa tensione entro 14 giorni dal deposito dei rapporti di sicurezza di cui all'articolo 35 capoverso 3. [2] | ||||||
| L'Ispettorato può concedere o ordinare deroghe all'obbligo di notifica. [3] | ||||||
| Verificano con controlli a campione la correttezza dei rapporti di sicurezza e, se del caso, ordinano le misure necessarie per eliminare le lacune. | ||||||
| Conservano i rapporti di sicurezza fino al termine del controllo periodico seguente. | ||||||
| Tengono un registro degli impianti elettrici che alimentano; questo registro indica: | ||||||
| il luogo e il proprietario dell'impianto; | ||||||
| la periodicità dei controlli; | ||||||
| ogni controllo effettuato (tipo, data, personale incaricato e risultato); | ||||||
| le eventuali prescrizioni secondo l'articolo 38; | ||||||
| il nome dell'installatore; | ||||||
| eventuali prescrizioni concernenti l'eliminazione delle lacune. | ||||||
| Informano l'Ispettorato se constatano che i titolari di autorizzazioni d'installazione o di autorizzazioni di controllo contravvengono gravemente ai loro obblighi oppure se sono effettuati senza autorizzazione lavori d'installazione o controlli di impianti. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 ago. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 4981). [2] Introdotto dalla cifra I dell'O del 4 giu. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 372). [3] Introdotto dalla cifra I dell'O del 4 giu. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 372). | ||||||
|
RS 734.27 OIBT Ordinanza del 7 novembre 2001 concernente gli impianti elettrici a bassa tensione (Ordinanza sugli impianti a bassa tensione, OIBT) - Ordinanza sugli impianti a bassa tensione Art. 33 [1] Compiti dei gestori di rete |
||||||
| I gestori di rete si assicurano che siano depositati i rapporti di sicurezza relativi agli impianti elettrici alimentati dalle loro reti di distribuzione a bassa tensione, nella misura in cui questo compito non spetti all'Ispettorato conformemente all'articolo 34 capoverso 3. | ||||||
| Notificano all'Ispettorato il completamento degli impianti di produzione di energia collegati alla loro rete di distribuzione a bassa tensione entro 14 giorni dal deposito dei rapporti di sicurezza di cui all'articolo 35 capoverso 3. [2] | ||||||
| L'Ispettorato può concedere o ordinare deroghe all'obbligo di notifica. [3] | ||||||
| Verificano con controlli a campione la correttezza dei rapporti di sicurezza e, se del caso, ordinano le misure necessarie per eliminare le lacune. | ||||||
| Conservano i rapporti di sicurezza fino al termine del controllo periodico seguente. | ||||||
| Tengono un registro degli impianti elettrici che alimentano; questo registro indica: | ||||||
| il luogo e il proprietario dell'impianto; | ||||||
| la periodicità dei controlli; | ||||||
| ogni controllo effettuato (tipo, data, personale incaricato e risultato); | ||||||
| le eventuali prescrizioni secondo l'articolo 38; | ||||||
| il nome dell'installatore; | ||||||
| eventuali prescrizioni concernenti l'eliminazione delle lacune. | ||||||
| Informano l'Ispettorato se constatano che i titolari di autorizzazioni d'installazione o di autorizzazioni di controllo contravvengono gravemente ai loro obblighi oppure se sono effettuati senza autorizzazione lavori d'installazione o controlli di impianti. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 ago. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 4981). [2] Introdotto dalla cifra I dell'O del 4 giu. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 372). [3] Introdotto dalla cifra I dell'O del 4 giu. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 372). | ||||||
|
RS 734.27 OIBT Ordinanza del 7 novembre 2001 concernente gli impianti elettrici a bassa tensione (Ordinanza sugli impianti a bassa tensione, OIBT) - Ordinanza sugli impianti a bassa tensione Art. 36 Rapporti periodici |
||||||
| I gestori di rete invitano per scritto, almeno sei mesi prima della scadenza di un periodo di controllo, i proprietari degli impianti alimentati dalle loro reti a presentare un rapporto di sicurezza conformemente all'articolo 37 prima della fine del periodo di controllo. | ||||||
| I rappresentanti di raggruppamenti ai fini del consumo proprio (art. 18 cpv. 1 lett. a dell'ordinanza del 1° novembre 2017 [1] sull'energia) notificano al gestore di rete i nominativi dei proprietari degli impianti elettrici partecipanti al raggruppamento. I proprietari sostengono opportunamente i rappresentanti e in particolare li informano di qualsiasi cambiamento di proprietà. [2] | ||||||
| L'Ispettorato invita per scritto, almeno sei mesi prima della scadenza del periodo di controllo, i proprietari di impianti speciali secondo il numero 1 dell'allegato e i proprietari di impianti di produzione di energia secondo l'articolo 35 capoverso 2 a presentare il rapporto di sicurezza. [3] | ||||||
| Questo termine può essere prorogato di un anno al massimo dopo la scadenza del periodo di controllo stabilito. Se, dopo due diffide, il rapporto di sicurezza non è stato presentato entro il termine stabilito, il gestore della rete affida all'Ispettorato l'esecuzione dei controlli periodici. | ||||||
| L'Ispettorato invita per scritto i titolari di un'autorizzazione per lavori a impianti propri all'impresa secondo l'articolo 13 a fornire l'attestazione del servizio di ispezione accreditato al quale si sono rivolti almeno sei mesi prima della scadenza di ogni terzo periodo di controllo; i titolari di un'autorizzazione limitata secondo gli articoli 14 e 15 sono invitati a fornire questa attestazione prima della scadenza di ogni periodo di controllo. [4] | ||||||
| La periodicità dei controlli per i diversi impianti è stabilita nell'allegato. In casi eccezionali, l'Ispettorato può autorizzare deroghe a questi controlli periodici. | ||||||
| [1] RS 730.01 [2] Introdotto dalla cifra II dell'O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 828). [3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 ago. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 4981). [4] Introdotto dalla cifra I dell'O del 23 ago. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 4981). | ||||||
|
RS 734.27 OIBT Ordinanza del 7 novembre 2001 concernente gli impianti elettrici a bassa tensione (Ordinanza sugli impianti a bassa tensione, OIBT) - Ordinanza sugli impianti a bassa tensione Art. 2 Definizioni |
||||||
| Sono considerati impianti elettrici: | ||||||
| gli impianti domestici secondo l'articolo 14 LIE; | ||||||
| gli impianti alimentati da un impianto domestico in stretto rapporto di spazio con lo stesso e situati su un terreno di cui il detentore dell'impianto domestico di alimentazione ha il diritto di disporre, come pure le condutture di collegamento tra gli impianti domestici che attraversano terreni pubblici o privati; | ||||||
| gli impianti di produzione di energia [3], con o senza raccordo alla rete di distribuzione a bassa tensione; | ||||||
| gli impianti elettrici di distribuzione o di consumo di corrente alimentati direttamente da una rete pubblica di distribuzione a bassa tensione, in particolare quelli per:gallerie e altre costruzioni sotterranee,le installazioni di trasporto in condotta e i depositi di carburanti e combustibili,le aree di campeggio, le zone di attracco per imbarcazioni ecc.,i cantieri, i mercati, i circhi, le fiere, i distributori automatici di biglietti, i pannelli pubblicitari luminosi alle fermate dei trasporti pubblici, l'illuminazione di edifici e impianti pubblici,le stazioni di depurazione delle acque chiare o usate; | ||||||
| gallerie e altre costruzioni sotterranee, | ||||||
| le installazioni di trasporto in condotta e i depositi di carburanti e combustibili, | ||||||
| le aree di campeggio, le zone di attracco per imbarcazioni ecc., | ||||||
| i cantieri, i mercati, i circhi, le fiere, i distributori automatici di biglietti, i pannelli pubblicitari luminosi alle fermate dei trasporti pubblici, l'illuminazione di edifici e impianti pubblici, | ||||||
| le stazioni di depurazione delle acque chiare o usate; | ||||||
| gli impianti elettrici nelle costruzioni e installazioni militari classificate; | ||||||
| gli impianti elettrici nelle costruzioni della protezione civile; | ||||||
| i materiali fissi e gli impianti elettrici provvisori raccordati stabilmente agli impianti di cui alle lettere a-f; | ||||||
| gli impianti elettrici dei battelli. | ||||||
| Il punto di distinzione tra la linea di raccordo della rete di distribuzione a bassa tensione e l'impianto elettrico è costituito dai morsetti d'ingresso del ruttore di sovraintensità. | ||||||
| I gestori di rete sono imprese di diritto privato o pubblico che gestiscono una rete di distribuzione di elettricità per la fornitura ai consumatori finali. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 ago. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 4981). [2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 ago. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 4981). [3] Nuova espressione giusta la cifra I dell'O del 23 ago. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 4981). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. | ||||||
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RS 734.27 OIBT Ordinanza del 7 novembre 2001 concernente gli impianti elettrici a bassa tensione (Ordinanza sugli impianti a bassa tensione, OIBT) - Ordinanza sugli impianti a bassa tensione Art. 2 Definizioni |
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| Sono considerati impianti elettrici: | ||||||
| gli impianti domestici secondo l'articolo 14 LIE; | ||||||
| gli impianti alimentati da un impianto domestico in stretto rapporto di spazio con lo stesso e situati su un terreno di cui il detentore dell'impianto domestico di alimentazione ha il diritto di disporre, come pure le condutture di collegamento tra gli impianti domestici che attraversano terreni pubblici o privati; | ||||||
| gli impianti di produzione di energia [3], con o senza raccordo alla rete di distribuzione a bassa tensione; | ||||||
| gli impianti elettrici di distribuzione o di consumo di corrente alimentati direttamente da una rete pubblica di distribuzione a bassa tensione, in particolare quelli per:gallerie e altre costruzioni sotterranee,le installazioni di trasporto in condotta e i depositi di carburanti e combustibili,le aree di campeggio, le zone di attracco per imbarcazioni ecc.,i cantieri, i mercati, i circhi, le fiere, i distributori automatici di biglietti, i pannelli pubblicitari luminosi alle fermate dei trasporti pubblici, l'illuminazione di edifici e impianti pubblici,le stazioni di depurazione delle acque chiare o usate; | ||||||
| gallerie e altre costruzioni sotterranee, | ||||||
| le installazioni di trasporto in condotta e i depositi di carburanti e combustibili, | ||||||
| le aree di campeggio, le zone di attracco per imbarcazioni ecc., | ||||||
| i cantieri, i mercati, i circhi, le fiere, i distributori automatici di biglietti, i pannelli pubblicitari luminosi alle fermate dei trasporti pubblici, l'illuminazione di edifici e impianti pubblici, | ||||||
| le stazioni di depurazione delle acque chiare o usate; | ||||||
| gli impianti elettrici nelle costruzioni e installazioni militari classificate; | ||||||
| gli impianti elettrici nelle costruzioni della protezione civile; | ||||||
| i materiali fissi e gli impianti elettrici provvisori raccordati stabilmente agli impianti di cui alle lettere a-f; | ||||||
| gli impianti elettrici dei battelli. | ||||||
| Il punto di distinzione tra la linea di raccordo della rete di distribuzione a bassa tensione e l'impianto elettrico è costituito dai morsetti d'ingresso del ruttore di sovraintensità. | ||||||
| I gestori di rete sono imprese di diritto privato o pubblico che gestiscono una rete di distribuzione di elettricità per la fornitura ai consumatori finali. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 ago. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 4981). [2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 ago. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 4981). [3] Nuova espressione giusta la cifra I dell'O del 23 ago. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 4981). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. | ||||||
|
RS 734.0 LIE Legge federale del 24 giugno 1902 concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole (Legge sugli impianti elettrici, LIE) - Legge sugli impianti elettrici Art. 4 |
||||||
| Sono soggetti alle prescrizioni della presente legge tutti gl'impianti elettrici a corrente debole che attraversano il suolo pubblico o quello delle società ferroviarie, o che per la vicinanza d'impianti elettrici a corrente forte, possono esser causa di turbamenti d'esercizio o presentare dei pericoli. | ||||||
| Gl'impianti a corrente debole possono utilizzare la terra come condotta, fatta eccezione per le linee telefoniche pubbliche quando, per la vicinanza d'impianti a corrente forte, possono verificarsi dei turbamenti nel servizio telefonico o dei pericoli. | ||||||
| Il Consiglio federale designa gli impianti a corrente debole sottoposti all'obbligo d'approvazione dei piani. [1] | ||||||
| [1] Introdotto dal n. I 8 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029). | ||||||
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RS 734.0 LIE Legge federale del 24 giugno 1902 concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole (Legge sugli impianti elettrici, LIE) - Legge sugli impianti elettrici Art. 26 |
||||||
| Il controllo di cui al capitolo IV non si estende agl'impianti domestici. Però il fornitore di energia elettrica agl'impianti domestici ha l'obbligo di provare all'Ispettorato che questo controllo è esercitato da lui. I provvedimenti presi potranno esser verificati mediante apposita ispezione. | ||||||
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RS 734.0 LIE Legge federale del 24 giugno 1902 concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole (Legge sugli impianti elettrici, LIE) - Legge sugli impianti elettrici Art. 26 |
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| Il controllo di cui al capitolo IV non si estende agl'impianti domestici. Però il fornitore di energia elettrica agl'impianti domestici ha l'obbligo di provare all'Ispettorato che questo controllo è esercitato da lui. I provvedimenti presi potranno esser verificati mediante apposita ispezione. | ||||||
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RS 734.0 LIE Legge federale del 24 giugno 1902 concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole (Legge sugli impianti elettrici, LIE) - Legge sugli impianti elettrici Art. 3 |
||||||
| Il Consiglio federale emana prescrizioni per ovviare ai pericoli e ai danni che risultano dagli impianti a corrente forte e a corrente debole. [1] | ||||||
| Il Consiglio federale regola: [2] | ||||||
| lo stabilimento e la manutenzione tanto degl'impianti a corrente debole come di quelli a corrente forte; | ||||||
| le cautele da osservarsi per lo stabilimento di linee elettriche parallele o di linee che s'incrociano, nonché per lo stabilimento di linee elettriche parallele alle strade ferrate o che le incrociano; | ||||||
| la costruzione e il mantenimento di ferrovie elettriche; | ||||||
| la protezione del traffico delle telecomunicazioni e della radiodiffusione (art. 37 della L del 21 giu. 1991 [4] sulle telecomunicazioni) dalle perturbazioni elettromagnetiche. | ||||||
| Nel compilare ed eseguire le dette prescrizioni, il Consiglio federale avrà riguardo che sia serbato il segreto de'processi di fabbricazione. | ||||||
| ... [5] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 4 della L del 21 giu. 1991 sulle telecomunicazioni, in vigore dal 1° mag. 1992 (RU 1992 581; FF 1988 I 1077). [2] Nuovo testo giusta l'all. n. 4 della L del 21 giu. 1991 sulle telecomunicazioni, in vigore dal 1° mag. 1992 (RU 1992 581; FF 1988 I 1077). [3] Introdotta dall'all. n. 4 della L del 21 giu. 1991 sulle telecomunicazioni, in vigore dal 1° mag. 1992 (RU 1992 581; FF 1988 I 1077). [4] [RU 1992 581; RU 1993 901allegato n. 18. RU 1997 2187art. 65]. Vedi ora la L del 30 aprile 1997 (RS 784.10). [5] Abrogato dal n. II 30 della LF del 20 mar. 2008 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437; FF 2007 5575). | ||||||
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RS 734.0 LIE Legge federale del 24 giugno 1902 concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole (Legge sugli impianti elettrici, LIE) - Legge sugli impianti elettrici Art. 3 |
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| Il Consiglio federale emana prescrizioni per ovviare ai pericoli e ai danni che risultano dagli impianti a corrente forte e a corrente debole. [1] | ||||||
| Il Consiglio federale regola: [2] | ||||||
| lo stabilimento e la manutenzione tanto degl'impianti a corrente debole come di quelli a corrente forte; | ||||||
| le cautele da osservarsi per lo stabilimento di linee elettriche parallele o di linee che s'incrociano, nonché per lo stabilimento di linee elettriche parallele alle strade ferrate o che le incrociano; | ||||||
| la costruzione e il mantenimento di ferrovie elettriche; | ||||||
| la protezione del traffico delle telecomunicazioni e della radiodiffusione (art. 37 della L del 21 giu. 1991 [4] sulle telecomunicazioni) dalle perturbazioni elettromagnetiche. | ||||||
| Nel compilare ed eseguire le dette prescrizioni, il Consiglio federale avrà riguardo che sia serbato il segreto de'processi di fabbricazione. | ||||||
| ... [5] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 4 della L del 21 giu. 1991 sulle telecomunicazioni, in vigore dal 1° mag. 1992 (RU 1992 581; FF 1988 I 1077). [2] Nuovo testo giusta l'all. n. 4 della L del 21 giu. 1991 sulle telecomunicazioni, in vigore dal 1° mag. 1992 (RU 1992 581; FF 1988 I 1077). [3] Introdotta dall'all. n. 4 della L del 21 giu. 1991 sulle telecomunicazioni, in vigore dal 1° mag. 1992 (RU 1992 581; FF 1988 I 1077). [4] [RU 1992 581; RU 1993 901allegato n. 18. RU 1997 2187art. 65]. Vedi ora la L del 30 aprile 1997 (RS 784.10). [5] Abrogato dal n. II 30 della LF del 20 mar. 2008 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437; FF 2007 5575). | ||||||
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RS 734.0 LIE Legge federale del 24 giugno 1902 concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole (Legge sugli impianti elettrici, LIE) - Legge sugli impianti elettrici Art. 21 [1] |
||||||
| Il controllo sull'esecuzione delle prescrizioni menzionate all'articolo 3 è affidato: | ||||||
| all'Ufficio federale dei trasporti per: gli impianti elettrici propri della ferrovia, gli impianti elettrici necessari alla sicurezza e all'affidabilità dell'esercizio ferroviario,le parti e i sistemi elettrici di veicoli ferroviari; | ||||||
| gli impianti elettrici propri della ferrovia, | ||||||
| gli impianti elettrici necessari alla sicurezza e all'affidabilità dell'esercizio ferroviario, | ||||||
| le parti e i sistemi elettrici di veicoli ferroviari; | ||||||
| a un Ispettorato da designarsi dal Consiglio federale per gli altri impianti elettrici e per i prodotti elettrici. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. II della LF del 29 set. 2023 (Attuazione del pilastro tecnico del 4° pacchetto ferroviario dell'UE), in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 152; FF 2023 703). | ||||||
|
RS 734.0 LIE Legge federale del 24 giugno 1902 concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole (Legge sugli impianti elettrici, LIE) - Legge sugli impianti elettrici Art. 21 [1] |
||||||
| Il controllo sull'esecuzione delle prescrizioni menzionate all'articolo 3 è affidato: | ||||||
| all'Ufficio federale dei trasporti per: gli impianti elettrici propri della ferrovia, gli impianti elettrici necessari alla sicurezza e all'affidabilità dell'esercizio ferroviario,le parti e i sistemi elettrici di veicoli ferroviari; | ||||||
| gli impianti elettrici propri della ferrovia, | ||||||
| gli impianti elettrici necessari alla sicurezza e all'affidabilità dell'esercizio ferroviario, | ||||||
| le parti e i sistemi elettrici di veicoli ferroviari; | ||||||
| a un Ispettorato da designarsi dal Consiglio federale per gli altri impianti elettrici e per i prodotti elettrici. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. II della LF del 29 set. 2023 (Attuazione del pilastro tecnico del 4° pacchetto ferroviario dell'UE), in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 152; FF 2023 703). | ||||||
|
RS 734.0 LIE Legge federale del 24 giugno 1902 concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole (Legge sugli impianti elettrici, LIE) - Legge sugli impianti elettrici Art. 16 [1] |
||||||
| Per la costruzione e la modifica di impianti elettrici a corrente forte o a corrente debole secondo l'articolo 4 capoverso 3 occorre un'approvazione dei piani. | ||||||
| L'autorità competente per l'approvazione dei piani è: | ||||||
| l'Ispettorato; | ||||||
| l'UFE [3] per impianti per cui l'Ispettorato non ha potuto dirimere opposizioni o divergenze con le autorità federali coinvolte; | ||||||
| l'autorità competente secondo la legislazione pertinente per gli impianti destinati esclusivamente o principalmente al traffico ferroviario o filoviario. | ||||||
| Con l'approvazione dei piani sono rilasciate tutte le autorizzazioni necessarie secondo il diritto federale. | ||||||
| Non è necessaria alcuna autorizzazione o piano del diritto cantonale. Va tenuto conto del diritto cantonale per quanto esso non limiti in modo sproporzionato l'impresa nell'adempimento dei suoi compiti. [4] | ||||||
| I piani di progetti che necessitano di un piano settoriale possono essere approvati solamente una volta conclusa la procedura del piano settoriale. [5] | ||||||
| La procedura di approvazione dei piani per impianti collettivi è eseguita dall'autorità competente per l'approvazione della parte principale dell'impianto. | ||||||
| Il Consiglio federale può prevedere deroghe all'obbligo dell'approvazione dei piani nonché facilitazioni procedurali. [6] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I 8 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029). [2] Nuovo testo giusta l'all. n. II 8 della LF del 30 set. 2016 sull'energia, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6839; FF 2013 6489). [3] Nuova espr. giusta il n. I 1 della LF del 15 dic. 2017 sulla trasformazione e l'ampliamento delle reti elettriche, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1349; FF 2016 3393). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. [4] Nuovo testo del per. giusta il n. I 1 della LF del 15 dic. 2017 sulla trasformazione e l'ampliamento delle reti elettriche, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1349; FF 2016 3393). [5] Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 15 dic. 2017 sulla trasformazione e l'ampliamento delle reti elettriche, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1349; FF 2016 3393). [6] Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 15 dic. 2017 sulla trasformazione e l'ampliamento delle reti elettriche, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1349; FF 2016 3393). | ||||||
|
RS 734.27 OIBT Ordinanza del 7 novembre 2001 concernente gli impianti elettrici a bassa tensione (Ordinanza sugli impianti a bassa tensione, OIBT) - Ordinanza sugli impianti a bassa tensione Art. 34 Compiti dell'Ispettorato |
||||||
| L'Ispettorato vigila sugli altri organi di controllo come anche sui titolari di un'autorizzazione generale d'installazione o di un'autorizzazione sostitutiva. Assiste gli altri organi di controllo nell'esecuzione della sorveglianza sul controllo degli impianti e può ordinare i provvedimenti necessari al riguardo. [1] | ||||||
| Controlla gli impianti elettrici che non sono controllati né da un organo di controllo indipendente né da un servizio d'ispezione accreditato. [2] | ||||||
| Se i controlli tecnici degli impianti elettrici ai sensi dell'articolo 32 capoverso 2 sono stati affidati a servizi d'ispezione accreditati, l'Ispettorato si procura i rapporti di sicurezza e ne esamina saltuariamente la correttezza. L'articolo 33 capoversi 3 e 4 si applica per analogia. | ||||||
| Può attribuire al proprietario di un impianto, dietro sua richiesta, l'incarico di tenere e sorvegliare un elenco dei rapporti di sicurezza depositati. [3] | ||||||
| Nei casi controversi, l'Ispettorato decide se un impianto soddisfa le prescrizioni della presente ordinanza. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 766). [2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 ago. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 4981). [3] Introdotto dalla cifra I dell'O del 23 ago. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 4981). | ||||||
|
RS 734.27 OIBT Ordinanza del 7 novembre 2001 concernente gli impianti elettrici a bassa tensione (Ordinanza sugli impianti a bassa tensione, OIBT) - Ordinanza sugli impianti a bassa tensione Art. 34 Compiti dell'Ispettorato |
||||||
| L'Ispettorato vigila sugli altri organi di controllo come anche sui titolari di un'autorizzazione generale d'installazione o di un'autorizzazione sostitutiva. Assiste gli altri organi di controllo nell'esecuzione della sorveglianza sul controllo degli impianti e può ordinare i provvedimenti necessari al riguardo. [1] | ||||||
| Controlla gli impianti elettrici che non sono controllati né da un organo di controllo indipendente né da un servizio d'ispezione accreditato. [2] | ||||||
| Se i controlli tecnici degli impianti elettrici ai sensi dell'articolo 32 capoverso 2 sono stati affidati a servizi d'ispezione accreditati, l'Ispettorato si procura i rapporti di sicurezza e ne esamina saltuariamente la correttezza. L'articolo 33 capoversi 3 e 4 si applica per analogia. | ||||||
| Può attribuire al proprietario di un impianto, dietro sua richiesta, l'incarico di tenere e sorvegliare un elenco dei rapporti di sicurezza depositati. [3] | ||||||
| Nei casi controversi, l'Ispettorato decide se un impianto soddisfa le prescrizioni della presente ordinanza. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 766). [2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 ago. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 4981). [3] Introdotto dalla cifra I dell'O del 23 ago. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 4981). | ||||||
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RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 1 |
||||||
| La presente legge si applica alla procedura negli affari amministrativi trattati e decisi in prima istanza o su ricorso da un'autorità amministrativa federale. | ||||||
| Sono autorità nel senso del capoverso 1: | ||||||
| il Consiglio federale, i suoi Dipartimenti, la Cancelleria federale, nonché le divisioni, le aziende, gli istituti e gli altri servizi dell'amministrazione federale che da essi dipendono; | ||||||
| gli organi dell'Assemblea federale e dei tribunali federali per le decisioni di prima istanza e le decisioni su ricorso, in conformità all'ordinamento dei funzionari del 30 giugno 1927 [3]; | ||||||
| gli istituti o le aziende federali autonomi; | ||||||
| il Tribunale amministrativo federale; | ||||||
| le commissioni federali; | ||||||
| altre istanze od organismi indipendenti dall'amministrazione federale, in quanto decidano nell'adempimento d'un compito di diritto pubblico a essi affidato dalla Confederazione. | ||||||
| Nella procedura delle autorità cantonali di ultima istanza che non decidono definitivamente in virtù del diritto pubblico federale sono applicabili soltanto gli articoli 34 a 38 e 61 capoversi 2 e 3 concernenti la notificazione delle decisioni e l'articolo 55 capoversi 2 e 4 concernente la revoca dell'effetto sospensivo. È fatto salvo l'articolo 97 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 1946 [5] sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti concernente la revoca dell'effetto sospensivo a ricorsi contro le decisioni delle casse di compensazione. [6] [7] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. II della LF del 28 giu. 1972 che modifica quella sull'ordinamento dei funzionari federali, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2265; FF 1971 II 1409). [2] Nuovo testo giusta l'all. n. 4 della LF dell'8 ott. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 2000 273; FF 1999 4178 4961). [3] [CS 1 453; RU 1958 1489art. 27 lett. c, 1997 2465all. n. 4, 2000 411n. II 1853, 2001 894art. 39 cpv. 1 2197art. 2 3292art. 2. RU 2008 3437n. I 1]. Vedi ora la L del 24 mar. 2000 sul personale federale (RS 172.220.1). [4] Introdotta dall'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). [5] RS 831.10 [6] Nuovo testo del per. giusta l'all. n. 2 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896). [7] Nuovo testo giusta il n. II 7 della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 391419; FF 1976 III 1). | ||||||
|
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 25 |
||||||
| L'autorità competente nel merito può, d'ufficio o a domanda, accertare per decisione l'esistenza, l'inesistenza o la estensione di diritti od obblighi di diritto pubblico. | ||||||
| La domanda d'una decisione d'accertamento dev'essere accolta qualora il richiedente provi un interesse degno di protezione. | ||||||
| Nessun pregiudizio può derivare alla parte che abbia agito fidando legittimamente in una decisione d'accertamento. | ||||||
|
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 25 |
||||||
| L'autorità competente nel merito può, d'ufficio o a domanda, accertare per decisione l'esistenza, l'inesistenza o la estensione di diritti od obblighi di diritto pubblico. | ||||||
| La domanda d'una decisione d'accertamento dev'essere accolta qualora il richiedente provi un interesse degno di protezione. | ||||||
| Nessun pregiudizio può derivare alla parte che abbia agito fidando legittimamente in una decisione d'accertamento. | ||||||
|
RS 734.0 LIE Legge federale del 24 giugno 1902 concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole (Legge sugli impianti elettrici, LIE) - Legge sugli impianti elettrici Art. 3 |
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| Il Consiglio federale emana prescrizioni per ovviare ai pericoli e ai danni che risultano dagli impianti a corrente forte e a corrente debole. [1] | ||||||
| Il Consiglio federale regola: [2] | ||||||
| lo stabilimento e la manutenzione tanto degl'impianti a corrente debole come di quelli a corrente forte; | ||||||
| le cautele da osservarsi per lo stabilimento di linee elettriche parallele o di linee che s'incrociano, nonché per lo stabilimento di linee elettriche parallele alle strade ferrate o che le incrociano; | ||||||
| la costruzione e il mantenimento di ferrovie elettriche; | ||||||
| la protezione del traffico delle telecomunicazioni e della radiodiffusione (art. 37 della L del 21 giu. 1991 [4] sulle telecomunicazioni) dalle perturbazioni elettromagnetiche. | ||||||
| Nel compilare ed eseguire le dette prescrizioni, il Consiglio federale avrà riguardo che sia serbato il segreto de'processi di fabbricazione. | ||||||
| ... [5] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 4 della L del 21 giu. 1991 sulle telecomunicazioni, in vigore dal 1° mag. 1992 (RU 1992 581; FF 1988 I 1077). [2] Nuovo testo giusta l'all. n. 4 della L del 21 giu. 1991 sulle telecomunicazioni, in vigore dal 1° mag. 1992 (RU 1992 581; FF 1988 I 1077). [3] Introdotta dall'all. n. 4 della L del 21 giu. 1991 sulle telecomunicazioni, in vigore dal 1° mag. 1992 (RU 1992 581; FF 1988 I 1077). [4] [RU 1992 581; RU 1993 901allegato n. 18. RU 1997 2187art. 65]. Vedi ora la L del 30 aprile 1997 (RS 784.10). [5] Abrogato dal n. II 30 della LF del 20 mar. 2008 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437; FF 2007 5575). | ||||||
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RS 734.0 LIE Legge federale del 24 giugno 1902 concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole (Legge sugli impianti elettrici, LIE) - Legge sugli impianti elettrici Art. 26 |
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| Il controllo di cui al capitolo IV non si estende agl'impianti domestici. Però il fornitore di energia elettrica agl'impianti domestici ha l'obbligo di provare all'Ispettorato che questo controllo è esercitato da lui. I provvedimenti presi potranno esser verificati mediante apposita ispezione. | ||||||
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RS 734.0 LIE Legge federale del 24 giugno 1902 concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole (Legge sugli impianti elettrici, LIE) - Legge sugli impianti elettrici Art. 26 |
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| Il controllo di cui al capitolo IV non si estende agl'impianti domestici. Però il fornitore di energia elettrica agl'impianti domestici ha l'obbligo di provare all'Ispettorato che questo controllo è esercitato da lui. I provvedimenti presi potranno esser verificati mediante apposita ispezione. | ||||||
|
RS 734.0 LIE Legge federale del 24 giugno 1902 concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole (Legge sugli impianti elettrici, LIE) - Legge sugli impianti elettrici Art. 26 |
||||||
| Il controllo di cui al capitolo IV non si estende agl'impianti domestici. Però il fornitore di energia elettrica agl'impianti domestici ha l'obbligo di provare all'Ispettorato che questo controllo è esercitato da lui. I provvedimenti presi potranno esser verificati mediante apposita ispezione. | ||||||
|
RS 734.0 LIE Legge federale del 24 giugno 1902 concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole (Legge sugli impianti elettrici, LIE) - Legge sugli impianti elettrici Art. 26 |
||||||
| Il controllo di cui al capitolo IV non si estende agl'impianti domestici. Però il fornitore di energia elettrica agl'impianti domestici ha l'obbligo di provare all'Ispettorato che questo controllo è esercitato da lui. I provvedimenti presi potranno esser verificati mediante apposita ispezione. | ||||||
|
RS 734.0 LIE Legge federale del 24 giugno 1902 concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole (Legge sugli impianti elettrici, LIE) - Legge sugli impianti elettrici Art. 26 |
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| Il controllo di cui al capitolo IV non si estende agl'impianti domestici. Però il fornitore di energia elettrica agl'impianti domestici ha l'obbligo di provare all'Ispettorato che questo controllo è esercitato da lui. I provvedimenti presi potranno esser verificati mediante apposita ispezione. | ||||||