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RS 955.0 -LRD Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) - Legge sul riciclaggio di denaro Art. 14 [1] Affiliazione a un organismo di autodisciplina |
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| Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 devono affiliarsi a un organismo di autodisciplina. | ||||||
| Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 hanno diritto all'affiliazione a un organismo di autodisciplina se: | ||||||
| dispongono di prescrizioni interne e di un'organizzazione che garantiscono l'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente legge; | ||||||
| godono di una buona reputazione e offrono la garanzia dell'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente legge; | ||||||
| anche le persone incaricate della loro amministrazione e gestione adempiono le condizioni di cui alla lettera b; e | ||||||
| le persone che vi detengono una partecipazione qualificata godono di una buona reputazione e garantiscono che l'influenza da loro esercitata non pregiudichi un'attività prudente e solida. | ||||||
| Gli organismi di autodisciplina possono subordinare l'affiliazione all'esercizio dell'attività in determinati settori. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. II 15 della LF del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293). | ||||||
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RS 955.0 -LRD Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) - Legge sul riciclaggio di denaro Art. 18 Compiti della FINMA [1] |
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| La FINMA ha i seguenti compiti nell'ambito della vigilanza sugli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 2 capoverso 3: [2] | ||||||
| riconosce gli organismi di autodisciplina e revoca loro il riconoscimento; | ||||||
| vigila sugli organismi di autodisciplina; | ||||||
| approva i regolamenti emanati dagli organismi di autodisciplina secondo l'articolo 25, come pure le relative modifiche; | ||||||
| provvede affinché gli organismi di autodisciplina facciano applicare i loro regolamenti; | ||||||
| ... | ||||||
| ... [5] | ||||||
| Al fine di garantire il rispetto del segreto professionale, gli organismi di autodisciplina devono far effettuare da avvocati e notai i controlli su avvocati e notai che la presente legge prevede (controlli LRD). [6] | ||||||
| Gli avvocati e i notai incaricati di effettuare i controlli LRD devono: | ||||||
| essere titolari di un brevetto di avvocato o di notaio; | ||||||
| garantire un'attività di controllo ineccepibile; | ||||||
| dimostrare di conoscere le pertinenti disposizioni della presente legge, nonché di avere acquisito esperienza e di aver seguito una formazione continua in tale ambito; | ||||||
| dimostrare la propria indipendenza dal membro oggetto del controllo. [7] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 17 della LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207; FF 2006 2625). [2] Nuovo testo giusta l'all. n. 17 della LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207; FF 2006 2625). [3] Nuovo testo giusta l'all. n. II 15 della LF del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293). [4] Abrogate dall'all. n. II 15 della LF del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293). [5] Abrogato dall'all. n. 7 della L del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), con effetto dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4073; FF 2013 5901). [6] Nuovo testo giusta l'all. n. II 15 della LF del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293). [7] Introdotto dall'all. n. 7 della L del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4073; FF 2013 5901). | ||||||
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RS 955.033.0 ORD-FINMA Ordinanza del 3 giugno 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro, ORD-FINMA) - Ordinanza 3 FINMA sul riciclaggio di denaro Art. 11 Rinuncia all'adempimento degli obblighi di diligenza |
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| Nel caso di relazioni d'affari continue con controparti nell'ambito dei mezzi di pagamento per il traffico scritturale dei pagamenti che servono esclusivamente al pagamento scritturale di beni e servizi l'intermediario finanziario può rinunciare all'adempimento degli obblighi di diligenza se: | ||||||
| non può essere pagato un importo superiore a 1000 franchi per transazione e a 5000 franchi per anno civile e per controparte; gli eventuali rimborsi del mezzo di pagamento vengono effettuati esclusivamente a favore di conti presso banche autorizzate in Svizzera oppure assoggettate a vigilanza equivalente all'estero nonché intestati alla controparte e per ogni rimborso l'importo non supera 1000 franchi; | ||||||
| non può essere pagato un importo superiore a 5000 franchi al mese e a 25 000 franchi per anno civile e controparte a commercianti in Svizzera, con i caricamenti effettuati esclusivamente a debito e gli eventuali rimborsi del mezzo di pagamento esclusivamente a credito di un conto intestato alla controparte presso una banca autorizzata in Svizzera; | ||||||
| i mezzi di pagamento possono essere utilizzati esclusivamente all'interno di una determinata rete di fornitori di beni o servizi e il fatturato non supera 5000 franchi al mese e 25 000 franchi per anno civile e per controparte; | ||||||
| ... | ||||||
| Nel caso di relazioni d'affari continue con controparti nell'ambito dei mezzi di pagamento per il traffico scritturale dei pagamenti che non servono esclusivamente al pagamento scritturale di beni e servizi, l'intermediario finanziario può rinunciare all'adempimento degli obblighi di diligenza se per ogni mezzo di pagamento non possono essere resi disponibili più di 200 franchi al mese e i pagamenti vengono effettuati esclusivamente a debito e gli eventuali rimborsi del mezzo di pagamento esclusivamente a credito di un conto intestato alla controparte presso una banca autorizzata in Svizzera. | ||||||
| Nel caso di mezzi di pagamento non riscrivibili, l'intermediario finanziario può rinunciare all'adempimento degli obblighi di diligenza se: | ||||||
| il credito serve esclusivamente alla controparte per pagare in via elettronica i beni e i servizi acquisiti; | ||||||
| l'importo che può essere reso disponibile per ogni supporto dati non supera 250 franchi; e | ||||||
| l'importo disponibile per operazione e per controparte non supera 1500 franchi. | ||||||
| L'intermediario finanziario può rinunciare all'adempimento degli obblighi di diligenza solo se dispone di un'infrastruttura tecnica adeguata che gli consenta di rilevare il superamento dei corrispondenti valori di soglia. Esso adotta inoltre le opportune misure per evitare un eventuale accumulo dei limiti d'importo e violazioni della presente disposizione. Sono fatti salvi gli articoli 14 e 20 in riferimento alla sorveglianza delle transazioni. È inoltre fatto salvo l'articolo 10, sempre che sia applicabile. | ||||||
| L'intermediario finanziario può rinunciare all'adempimento degli obblighi di diligenza se si tratta di un leasing di finanziamento e le rate annue da pagare non superano 5000 franchi, imposta sul valore aggiunto compresa. [2] | ||||||
| Su richiesta di organismi di autodisciplina o di intermediari finanziari secondo l'articolo 3 capoverso 1, la FINMA può autorizzare ulteriori deroghe all'adempimento degli obblighi di diligenza secondo la LRD per le relazioni d'affari continue a condizione che sia dimostrato che sussiste un rischio di riciclaggio di denaro lieve ai sensi dell'articolo 7a LRD. | ||||||
| [1] Abrogata dall'all. n. 4 dell'O della FINMA del 4 nov. 2020 sugli istituti finanziari, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5327). [2] Introdotto dall'all. n. 4 dell'O della FINMA del 4 nov. 2020 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5327). | ||||||
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RS 955.033.0 ORD-FINMA Ordinanza del 3 giugno 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro, ORD-FINMA) - Ordinanza 3 FINMA sul riciclaggio di denaro Art. 11 Rinuncia all'adempimento degli obblighi di diligenza |
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| Nel caso di relazioni d'affari continue con controparti nell'ambito dei mezzi di pagamento per il traffico scritturale dei pagamenti che servono esclusivamente al pagamento scritturale di beni e servizi l'intermediario finanziario può rinunciare all'adempimento degli obblighi di diligenza se: | ||||||
| non può essere pagato un importo superiore a 1000 franchi per transazione e a 5000 franchi per anno civile e per controparte; gli eventuali rimborsi del mezzo di pagamento vengono effettuati esclusivamente a favore di conti presso banche autorizzate in Svizzera oppure assoggettate a vigilanza equivalente all'estero nonché intestati alla controparte e per ogni rimborso l'importo non supera 1000 franchi; | ||||||
| non può essere pagato un importo superiore a 5000 franchi al mese e a 25 000 franchi per anno civile e controparte a commercianti in Svizzera, con i caricamenti effettuati esclusivamente a debito e gli eventuali rimborsi del mezzo di pagamento esclusivamente a credito di un conto intestato alla controparte presso una banca autorizzata in Svizzera; | ||||||
| i mezzi di pagamento possono essere utilizzati esclusivamente all'interno di una determinata rete di fornitori di beni o servizi e il fatturato non supera 5000 franchi al mese e 25 000 franchi per anno civile e per controparte; | ||||||
| ... | ||||||
| Nel caso di relazioni d'affari continue con controparti nell'ambito dei mezzi di pagamento per il traffico scritturale dei pagamenti che non servono esclusivamente al pagamento scritturale di beni e servizi, l'intermediario finanziario può rinunciare all'adempimento degli obblighi di diligenza se per ogni mezzo di pagamento non possono essere resi disponibili più di 200 franchi al mese e i pagamenti vengono effettuati esclusivamente a debito e gli eventuali rimborsi del mezzo di pagamento esclusivamente a credito di un conto intestato alla controparte presso una banca autorizzata in Svizzera. | ||||||
| Nel caso di mezzi di pagamento non riscrivibili, l'intermediario finanziario può rinunciare all'adempimento degli obblighi di diligenza se: | ||||||
| il credito serve esclusivamente alla controparte per pagare in via elettronica i beni e i servizi acquisiti; | ||||||
| l'importo che può essere reso disponibile per ogni supporto dati non supera 250 franchi; e | ||||||
| l'importo disponibile per operazione e per controparte non supera 1500 franchi. | ||||||
| L'intermediario finanziario può rinunciare all'adempimento degli obblighi di diligenza solo se dispone di un'infrastruttura tecnica adeguata che gli consenta di rilevare il superamento dei corrispondenti valori di soglia. Esso adotta inoltre le opportune misure per evitare un eventuale accumulo dei limiti d'importo e violazioni della presente disposizione. Sono fatti salvi gli articoli 14 e 20 in riferimento alla sorveglianza delle transazioni. È inoltre fatto salvo l'articolo 10, sempre che sia applicabile. | ||||||
| L'intermediario finanziario può rinunciare all'adempimento degli obblighi di diligenza se si tratta di un leasing di finanziamento e le rate annue da pagare non superano 5000 franchi, imposta sul valore aggiunto compresa. [2] | ||||||
| Su richiesta di organismi di autodisciplina o di intermediari finanziari secondo l'articolo 3 capoverso 1, la FINMA può autorizzare ulteriori deroghe all'adempimento degli obblighi di diligenza secondo la LRD per le relazioni d'affari continue a condizione che sia dimostrato che sussiste un rischio di riciclaggio di denaro lieve ai sensi dell'articolo 7a LRD. | ||||||
| [1] Abrogata dall'all. n. 4 dell'O della FINMA del 4 nov. 2020 sugli istituti finanziari, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5327). [2] Introdotto dall'all. n. 4 dell'O della FINMA del 4 nov. 2020 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5327). | ||||||
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RS 955.033.0 ORD-FINMA Ordinanza del 3 giugno 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro, ORD-FINMA) - Ordinanza 3 FINMA sul riciclaggio di denaro Art. 11 Rinuncia all'adempimento degli obblighi di diligenza |
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| Nel caso di relazioni d'affari continue con controparti nell'ambito dei mezzi di pagamento per il traffico scritturale dei pagamenti che servono esclusivamente al pagamento scritturale di beni e servizi l'intermediario finanziario può rinunciare all'adempimento degli obblighi di diligenza se: | ||||||
| non può essere pagato un importo superiore a 1000 franchi per transazione e a 5000 franchi per anno civile e per controparte; gli eventuali rimborsi del mezzo di pagamento vengono effettuati esclusivamente a favore di conti presso banche autorizzate in Svizzera oppure assoggettate a vigilanza equivalente all'estero nonché intestati alla controparte e per ogni rimborso l'importo non supera 1000 franchi; | ||||||
| non può essere pagato un importo superiore a 5000 franchi al mese e a 25 000 franchi per anno civile e controparte a commercianti in Svizzera, con i caricamenti effettuati esclusivamente a debito e gli eventuali rimborsi del mezzo di pagamento esclusivamente a credito di un conto intestato alla controparte presso una banca autorizzata in Svizzera; | ||||||
| i mezzi di pagamento possono essere utilizzati esclusivamente all'interno di una determinata rete di fornitori di beni o servizi e il fatturato non supera 5000 franchi al mese e 25 000 franchi per anno civile e per controparte; | ||||||
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| Nel caso di relazioni d'affari continue con controparti nell'ambito dei mezzi di pagamento per il traffico scritturale dei pagamenti che non servono esclusivamente al pagamento scritturale di beni e servizi, l'intermediario finanziario può rinunciare all'adempimento degli obblighi di diligenza se per ogni mezzo di pagamento non possono essere resi disponibili più di 200 franchi al mese e i pagamenti vengono effettuati esclusivamente a debito e gli eventuali rimborsi del mezzo di pagamento esclusivamente a credito di un conto intestato alla controparte presso una banca autorizzata in Svizzera. | ||||||
| Nel caso di mezzi di pagamento non riscrivibili, l'intermediario finanziario può rinunciare all'adempimento degli obblighi di diligenza se: | ||||||
| il credito serve esclusivamente alla controparte per pagare in via elettronica i beni e i servizi acquisiti; | ||||||
| l'importo che può essere reso disponibile per ogni supporto dati non supera 250 franchi; e | ||||||
| l'importo disponibile per operazione e per controparte non supera 1500 franchi. | ||||||
| L'intermediario finanziario può rinunciare all'adempimento degli obblighi di diligenza solo se dispone di un'infrastruttura tecnica adeguata che gli consenta di rilevare il superamento dei corrispondenti valori di soglia. Esso adotta inoltre le opportune misure per evitare un eventuale accumulo dei limiti d'importo e violazioni della presente disposizione. Sono fatti salvi gli articoli 14 e 20 in riferimento alla sorveglianza delle transazioni. È inoltre fatto salvo l'articolo 10, sempre che sia applicabile. | ||||||
| L'intermediario finanziario può rinunciare all'adempimento degli obblighi di diligenza se si tratta di un leasing di finanziamento e le rate annue da pagare non superano 5000 franchi, imposta sul valore aggiunto compresa. [2] | ||||||
| Su richiesta di organismi di autodisciplina o di intermediari finanziari secondo l'articolo 3 capoverso 1, la FINMA può autorizzare ulteriori deroghe all'adempimento degli obblighi di diligenza secondo la LRD per le relazioni d'affari continue a condizione che sia dimostrato che sussiste un rischio di riciclaggio di denaro lieve ai sensi dell'articolo 7a LRD. | ||||||
| [1] Abrogata dall'all. n. 4 dell'O della FINMA del 4 nov. 2020 sugli istituti finanziari, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5327). [2] Introdotto dall'all. n. 4 dell'O della FINMA del 4 nov. 2020 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5327). | ||||||
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RS 952.0 LBCR Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) - Legge sulle banche Art. 1 [1] |
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| La presente legge si applica alle banche, ai banchieri privati (ditte individuali, società in nome collettivo e società in accomandita) e alle casse di risparmio, qui di seguito designate tutte col nome di banche. | ||||||
| Le persone fisiche e giuridiche che non sottostanno alla presente legge non sono legittimate ad accettare depositi del pubblico a titolo professionale. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni, purché la protezione dei depositanti sia garantita. L'emissione di prestiti non è considerata accettazione di depositi del pubblico a titolo professionale. [2] | ||||||
| Non soggiacciono alla legge, segnatamente: | ||||||
| gli agenti e le ditte di borsa che esercitano soltanto negozio di cartevalori e operazioni direttamente connesse, ma non attività bancaria; | ||||||
| gli amministratori di beni, i notai e gli agenti d'affari che si limitano ad amministrare i capitali dei loro clienti, senza esercitare un'attività bancaria. | ||||||
| Le espressioni «banca» o «banchiere», isolate o in una parola composta, possono essere utilizzate nella ditta, nella designazione dello scopo sociale e nella pubblicità d'affari soltanto dagli istituti che hanno ricevuto un'autorizzazione come banche dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA). È fatto salvo l'articolo 2 capoverso 3. [3] | ||||||
| La Banca nazionale svizzera e le centrali d'emissione di obbligazioni fondiarie soggiacciono alla presente legge soltanto in quanto quest'ultima lo disponga esplicitamente. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'11 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971 (RU 1971 809825art. 1; FF 1970 I 885). [2] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 246; FF 1993 I 609). Vedi anche le disp. fin. della mod. del 18 mar. 1994 (##4##) alla fine del presente testo. [3] Nuovo testo giusta l'all. n. 15 della LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 52075205; FF 2006 2625). | ||||||
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RS 955.033.0 ORD-FINMA Ordinanza del 3 giugno 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro, ORD-FINMA) - Ordinanza 3 FINMA sul riciclaggio di denaro Art. 11 Rinuncia all'adempimento degli obblighi di diligenza |
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| Nel caso di relazioni d'affari continue con controparti nell'ambito dei mezzi di pagamento per il traffico scritturale dei pagamenti che servono esclusivamente al pagamento scritturale di beni e servizi l'intermediario finanziario può rinunciare all'adempimento degli obblighi di diligenza se: | ||||||
| non può essere pagato un importo superiore a 1000 franchi per transazione e a 5000 franchi per anno civile e per controparte; gli eventuali rimborsi del mezzo di pagamento vengono effettuati esclusivamente a favore di conti presso banche autorizzate in Svizzera oppure assoggettate a vigilanza equivalente all'estero nonché intestati alla controparte e per ogni rimborso l'importo non supera 1000 franchi; | ||||||
| non può essere pagato un importo superiore a 5000 franchi al mese e a 25 000 franchi per anno civile e controparte a commercianti in Svizzera, con i caricamenti effettuati esclusivamente a debito e gli eventuali rimborsi del mezzo di pagamento esclusivamente a credito di un conto intestato alla controparte presso una banca autorizzata in Svizzera; | ||||||
| i mezzi di pagamento possono essere utilizzati esclusivamente all'interno di una determinata rete di fornitori di beni o servizi e il fatturato non supera 5000 franchi al mese e 25 000 franchi per anno civile e per controparte; | ||||||
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| Nel caso di relazioni d'affari continue con controparti nell'ambito dei mezzi di pagamento per il traffico scritturale dei pagamenti che non servono esclusivamente al pagamento scritturale di beni e servizi, l'intermediario finanziario può rinunciare all'adempimento degli obblighi di diligenza se per ogni mezzo di pagamento non possono essere resi disponibili più di 200 franchi al mese e i pagamenti vengono effettuati esclusivamente a debito e gli eventuali rimborsi del mezzo di pagamento esclusivamente a credito di un conto intestato alla controparte presso una banca autorizzata in Svizzera. | ||||||
| Nel caso di mezzi di pagamento non riscrivibili, l'intermediario finanziario può rinunciare all'adempimento degli obblighi di diligenza se: | ||||||
| il credito serve esclusivamente alla controparte per pagare in via elettronica i beni e i servizi acquisiti; | ||||||
| l'importo che può essere reso disponibile per ogni supporto dati non supera 250 franchi; e | ||||||
| l'importo disponibile per operazione e per controparte non supera 1500 franchi. | ||||||
| L'intermediario finanziario può rinunciare all'adempimento degli obblighi di diligenza solo se dispone di un'infrastruttura tecnica adeguata che gli consenta di rilevare il superamento dei corrispondenti valori di soglia. Esso adotta inoltre le opportune misure per evitare un eventuale accumulo dei limiti d'importo e violazioni della presente disposizione. Sono fatti salvi gli articoli 14 e 20 in riferimento alla sorveglianza delle transazioni. È inoltre fatto salvo l'articolo 10, sempre che sia applicabile. | ||||||
| L'intermediario finanziario può rinunciare all'adempimento degli obblighi di diligenza se si tratta di un leasing di finanziamento e le rate annue da pagare non superano 5000 franchi, imposta sul valore aggiunto compresa. [2] | ||||||
| Su richiesta di organismi di autodisciplina o di intermediari finanziari secondo l'articolo 3 capoverso 1, la FINMA può autorizzare ulteriori deroghe all'adempimento degli obblighi di diligenza secondo la LRD per le relazioni d'affari continue a condizione che sia dimostrato che sussiste un rischio di riciclaggio di denaro lieve ai sensi dell'articolo 7a LRD. | ||||||
| [1] Abrogata dall'all. n. 4 dell'O della FINMA del 4 nov. 2020 sugli istituti finanziari, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5327). [2] Introdotto dall'all. n. 4 dell'O della FINMA del 4 nov. 2020 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5327). | ||||||
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RS 952.0 LBCR Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) - Legge sulle banche Art. 1 [1] |
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| La presente legge si applica alle banche, ai banchieri privati (ditte individuali, società in nome collettivo e società in accomandita) e alle casse di risparmio, qui di seguito designate tutte col nome di banche. | ||||||
| Le persone fisiche e giuridiche che non sottostanno alla presente legge non sono legittimate ad accettare depositi del pubblico a titolo professionale. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni, purché la protezione dei depositanti sia garantita. L'emissione di prestiti non è considerata accettazione di depositi del pubblico a titolo professionale. [2] | ||||||
| Non soggiacciono alla legge, segnatamente: | ||||||
| gli agenti e le ditte di borsa che esercitano soltanto negozio di cartevalori e operazioni direttamente connesse, ma non attività bancaria; | ||||||
| gli amministratori di beni, i notai e gli agenti d'affari che si limitano ad amministrare i capitali dei loro clienti, senza esercitare un'attività bancaria. | ||||||
| Le espressioni «banca» o «banchiere», isolate o in una parola composta, possono essere utilizzate nella ditta, nella designazione dello scopo sociale e nella pubblicità d'affari soltanto dagli istituti che hanno ricevuto un'autorizzazione come banche dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA). È fatto salvo l'articolo 2 capoverso 3. [3] | ||||||
| La Banca nazionale svizzera e le centrali d'emissione di obbligazioni fondiarie soggiacciono alla presente legge soltanto in quanto quest'ultima lo disponga esplicitamente. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'11 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971 (RU 1971 809825art. 1; FF 1970 I 885). [2] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 246; FF 1993 I 609). Vedi anche le disp. fin. della mod. del 18 mar. 1994 (##4##) alla fine del presente testo. [3] Nuovo testo giusta l'all. n. 15 della LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 52075205; FF 2006 2625). | ||||||
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RS 952.0 LBCR Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) - Legge sulle banche Art. 1 [1] |
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| La presente legge si applica alle banche, ai banchieri privati (ditte individuali, società in nome collettivo e società in accomandita) e alle casse di risparmio, qui di seguito designate tutte col nome di banche. | ||||||
| Le persone fisiche e giuridiche che non sottostanno alla presente legge non sono legittimate ad accettare depositi del pubblico a titolo professionale. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni, purché la protezione dei depositanti sia garantita. L'emissione di prestiti non è considerata accettazione di depositi del pubblico a titolo professionale. [2] | ||||||
| Non soggiacciono alla legge, segnatamente: | ||||||
| gli agenti e le ditte di borsa che esercitano soltanto negozio di cartevalori e operazioni direttamente connesse, ma non attività bancaria; | ||||||
| gli amministratori di beni, i notai e gli agenti d'affari che si limitano ad amministrare i capitali dei loro clienti, senza esercitare un'attività bancaria. | ||||||
| Le espressioni «banca» o «banchiere», isolate o in una parola composta, possono essere utilizzate nella ditta, nella designazione dello scopo sociale e nella pubblicità d'affari soltanto dagli istituti che hanno ricevuto un'autorizzazione come banche dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA). È fatto salvo l'articolo 2 capoverso 3. [3] | ||||||
| La Banca nazionale svizzera e le centrali d'emissione di obbligazioni fondiarie soggiacciono alla presente legge soltanto in quanto quest'ultima lo disponga esplicitamente. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'11 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971 (RU 1971 809825art. 1; FF 1970 I 885). [2] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 246; FF 1993 I 609). Vedi anche le disp. fin. della mod. del 18 mar. 1994 (##4##) alla fine del presente testo. [3] Nuovo testo giusta l'all. n. 15 della LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 52075205; FF 2006 2625). | ||||||
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RS 955.033.0 ORD-FINMA Ordinanza del 3 giugno 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro, ORD-FINMA) - Ordinanza 3 FINMA sul riciclaggio di denaro Art. 11 Rinuncia all'adempimento degli obblighi di diligenza |
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| Nel caso di relazioni d'affari continue con controparti nell'ambito dei mezzi di pagamento per il traffico scritturale dei pagamenti che servono esclusivamente al pagamento scritturale di beni e servizi l'intermediario finanziario può rinunciare all'adempimento degli obblighi di diligenza se: | ||||||
| non può essere pagato un importo superiore a 1000 franchi per transazione e a 5000 franchi per anno civile e per controparte; gli eventuali rimborsi del mezzo di pagamento vengono effettuati esclusivamente a favore di conti presso banche autorizzate in Svizzera oppure assoggettate a vigilanza equivalente all'estero nonché intestati alla controparte e per ogni rimborso l'importo non supera 1000 franchi; | ||||||
| non può essere pagato un importo superiore a 5000 franchi al mese e a 25 000 franchi per anno civile e controparte a commercianti in Svizzera, con i caricamenti effettuati esclusivamente a debito e gli eventuali rimborsi del mezzo di pagamento esclusivamente a credito di un conto intestato alla controparte presso una banca autorizzata in Svizzera; | ||||||
| i mezzi di pagamento possono essere utilizzati esclusivamente all'interno di una determinata rete di fornitori di beni o servizi e il fatturato non supera 5000 franchi al mese e 25 000 franchi per anno civile e per controparte; | ||||||
| ... | ||||||
| Nel caso di relazioni d'affari continue con controparti nell'ambito dei mezzi di pagamento per il traffico scritturale dei pagamenti che non servono esclusivamente al pagamento scritturale di beni e servizi, l'intermediario finanziario può rinunciare all'adempimento degli obblighi di diligenza se per ogni mezzo di pagamento non possono essere resi disponibili più di 200 franchi al mese e i pagamenti vengono effettuati esclusivamente a debito e gli eventuali rimborsi del mezzo di pagamento esclusivamente a credito di un conto intestato alla controparte presso una banca autorizzata in Svizzera. | ||||||
| Nel caso di mezzi di pagamento non riscrivibili, l'intermediario finanziario può rinunciare all'adempimento degli obblighi di diligenza se: | ||||||
| il credito serve esclusivamente alla controparte per pagare in via elettronica i beni e i servizi acquisiti; | ||||||
| l'importo che può essere reso disponibile per ogni supporto dati non supera 250 franchi; e | ||||||
| l'importo disponibile per operazione e per controparte non supera 1500 franchi. | ||||||
| L'intermediario finanziario può rinunciare all'adempimento degli obblighi di diligenza solo se dispone di un'infrastruttura tecnica adeguata che gli consenta di rilevare il superamento dei corrispondenti valori di soglia. Esso adotta inoltre le opportune misure per evitare un eventuale accumulo dei limiti d'importo e violazioni della presente disposizione. Sono fatti salvi gli articoli 14 e 20 in riferimento alla sorveglianza delle transazioni. È inoltre fatto salvo l'articolo 10, sempre che sia applicabile. | ||||||
| L'intermediario finanziario può rinunciare all'adempimento degli obblighi di diligenza se si tratta di un leasing di finanziamento e le rate annue da pagare non superano 5000 franchi, imposta sul valore aggiunto compresa. [2] | ||||||
| Su richiesta di organismi di autodisciplina o di intermediari finanziari secondo l'articolo 3 capoverso 1, la FINMA può autorizzare ulteriori deroghe all'adempimento degli obblighi di diligenza secondo la LRD per le relazioni d'affari continue a condizione che sia dimostrato che sussiste un rischio di riciclaggio di denaro lieve ai sensi dell'articolo 7a LRD. | ||||||
| [1] Abrogata dall'all. n. 4 dell'O della FINMA del 4 nov. 2020 sugli istituti finanziari, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5327). [2] Introdotto dall'all. n. 4 dell'O della FINMA del 4 nov. 2020 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5327). | ||||||
|
RS 955.033.0 ORD-FINMA Ordinanza del 3 giugno 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro, ORD-FINMA) - Ordinanza 3 FINMA sul riciclaggio di denaro Art. 11 Rinuncia all'adempimento degli obblighi di diligenza |
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| Nel caso di relazioni d'affari continue con controparti nell'ambito dei mezzi di pagamento per il traffico scritturale dei pagamenti che servono esclusivamente al pagamento scritturale di beni e servizi l'intermediario finanziario può rinunciare all'adempimento degli obblighi di diligenza se: | ||||||
| non può essere pagato un importo superiore a 1000 franchi per transazione e a 5000 franchi per anno civile e per controparte; gli eventuali rimborsi del mezzo di pagamento vengono effettuati esclusivamente a favore di conti presso banche autorizzate in Svizzera oppure assoggettate a vigilanza equivalente all'estero nonché intestati alla controparte e per ogni rimborso l'importo non supera 1000 franchi; | ||||||
| non può essere pagato un importo superiore a 5000 franchi al mese e a 25 000 franchi per anno civile e controparte a commercianti in Svizzera, con i caricamenti effettuati esclusivamente a debito e gli eventuali rimborsi del mezzo di pagamento esclusivamente a credito di un conto intestato alla controparte presso una banca autorizzata in Svizzera; | ||||||
| i mezzi di pagamento possono essere utilizzati esclusivamente all'interno di una determinata rete di fornitori di beni o servizi e il fatturato non supera 5000 franchi al mese e 25 000 franchi per anno civile e per controparte; | ||||||
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| Nel caso di relazioni d'affari continue con controparti nell'ambito dei mezzi di pagamento per il traffico scritturale dei pagamenti che non servono esclusivamente al pagamento scritturale di beni e servizi, l'intermediario finanziario può rinunciare all'adempimento degli obblighi di diligenza se per ogni mezzo di pagamento non possono essere resi disponibili più di 200 franchi al mese e i pagamenti vengono effettuati esclusivamente a debito e gli eventuali rimborsi del mezzo di pagamento esclusivamente a credito di un conto intestato alla controparte presso una banca autorizzata in Svizzera. | ||||||
| Nel caso di mezzi di pagamento non riscrivibili, l'intermediario finanziario può rinunciare all'adempimento degli obblighi di diligenza se: | ||||||
| il credito serve esclusivamente alla controparte per pagare in via elettronica i beni e i servizi acquisiti; | ||||||
| l'importo che può essere reso disponibile per ogni supporto dati non supera 250 franchi; e | ||||||
| l'importo disponibile per operazione e per controparte non supera 1500 franchi. | ||||||
| L'intermediario finanziario può rinunciare all'adempimento degli obblighi di diligenza solo se dispone di un'infrastruttura tecnica adeguata che gli consenta di rilevare il superamento dei corrispondenti valori di soglia. Esso adotta inoltre le opportune misure per evitare un eventuale accumulo dei limiti d'importo e violazioni della presente disposizione. Sono fatti salvi gli articoli 14 e 20 in riferimento alla sorveglianza delle transazioni. È inoltre fatto salvo l'articolo 10, sempre che sia applicabile. | ||||||
| L'intermediario finanziario può rinunciare all'adempimento degli obblighi di diligenza se si tratta di un leasing di finanziamento e le rate annue da pagare non superano 5000 franchi, imposta sul valore aggiunto compresa. [2] | ||||||
| Su richiesta di organismi di autodisciplina o di intermediari finanziari secondo l'articolo 3 capoverso 1, la FINMA può autorizzare ulteriori deroghe all'adempimento degli obblighi di diligenza secondo la LRD per le relazioni d'affari continue a condizione che sia dimostrato che sussiste un rischio di riciclaggio di denaro lieve ai sensi dell'articolo 7a LRD. | ||||||
| [1] Abrogata dall'all. n. 4 dell'O della FINMA del 4 nov. 2020 sugli istituti finanziari, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5327). [2] Introdotto dall'all. n. 4 dell'O della FINMA del 4 nov. 2020 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5327). | ||||||
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RS 955.033.0 ORD-FINMA Ordinanza del 3 giugno 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro, ORD-FINMA) - Ordinanza 3 FINMA sul riciclaggio di denaro Art. 11 Rinuncia all'adempimento degli obblighi di diligenza |
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| Nel caso di relazioni d'affari continue con controparti nell'ambito dei mezzi di pagamento per il traffico scritturale dei pagamenti che servono esclusivamente al pagamento scritturale di beni e servizi l'intermediario finanziario può rinunciare all'adempimento degli obblighi di diligenza se: | ||||||
| non può essere pagato un importo superiore a 1000 franchi per transazione e a 5000 franchi per anno civile e per controparte; gli eventuali rimborsi del mezzo di pagamento vengono effettuati esclusivamente a favore di conti presso banche autorizzate in Svizzera oppure assoggettate a vigilanza equivalente all'estero nonché intestati alla controparte e per ogni rimborso l'importo non supera 1000 franchi; | ||||||
| non può essere pagato un importo superiore a 5000 franchi al mese e a 25 000 franchi per anno civile e controparte a commercianti in Svizzera, con i caricamenti effettuati esclusivamente a debito e gli eventuali rimborsi del mezzo di pagamento esclusivamente a credito di un conto intestato alla controparte presso una banca autorizzata in Svizzera; | ||||||
| i mezzi di pagamento possono essere utilizzati esclusivamente all'interno di una determinata rete di fornitori di beni o servizi e il fatturato non supera 5000 franchi al mese e 25 000 franchi per anno civile e per controparte; | ||||||
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| Nel caso di relazioni d'affari continue con controparti nell'ambito dei mezzi di pagamento per il traffico scritturale dei pagamenti che non servono esclusivamente al pagamento scritturale di beni e servizi, l'intermediario finanziario può rinunciare all'adempimento degli obblighi di diligenza se per ogni mezzo di pagamento non possono essere resi disponibili più di 200 franchi al mese e i pagamenti vengono effettuati esclusivamente a debito e gli eventuali rimborsi del mezzo di pagamento esclusivamente a credito di un conto intestato alla controparte presso una banca autorizzata in Svizzera. | ||||||
| Nel caso di mezzi di pagamento non riscrivibili, l'intermediario finanziario può rinunciare all'adempimento degli obblighi di diligenza se: | ||||||
| il credito serve esclusivamente alla controparte per pagare in via elettronica i beni e i servizi acquisiti; | ||||||
| l'importo che può essere reso disponibile per ogni supporto dati non supera 250 franchi; e | ||||||
| l'importo disponibile per operazione e per controparte non supera 1500 franchi. | ||||||
| L'intermediario finanziario può rinunciare all'adempimento degli obblighi di diligenza solo se dispone di un'infrastruttura tecnica adeguata che gli consenta di rilevare il superamento dei corrispondenti valori di soglia. Esso adotta inoltre le opportune misure per evitare un eventuale accumulo dei limiti d'importo e violazioni della presente disposizione. Sono fatti salvi gli articoli 14 e 20 in riferimento alla sorveglianza delle transazioni. È inoltre fatto salvo l'articolo 10, sempre che sia applicabile. | ||||||
| L'intermediario finanziario può rinunciare all'adempimento degli obblighi di diligenza se si tratta di un leasing di finanziamento e le rate annue da pagare non superano 5000 franchi, imposta sul valore aggiunto compresa. [2] | ||||||
| Su richiesta di organismi di autodisciplina o di intermediari finanziari secondo l'articolo 3 capoverso 1, la FINMA può autorizzare ulteriori deroghe all'adempimento degli obblighi di diligenza secondo la LRD per le relazioni d'affari continue a condizione che sia dimostrato che sussiste un rischio di riciclaggio di denaro lieve ai sensi dell'articolo 7a LRD. | ||||||
| [1] Abrogata dall'all. n. 4 dell'O della FINMA del 4 nov. 2020 sugli istituti finanziari, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5327). [2] Introdotto dall'all. n. 4 dell'O della FINMA del 4 nov. 2020 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5327). | ||||||
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RS 955.033.0 ORD-FINMA Ordinanza del 3 giugno 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro, ORD-FINMA) - Ordinanza 3 FINMA sul riciclaggio di denaro Art. 11 Rinuncia all'adempimento degli obblighi di diligenza |
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| Nel caso di relazioni d'affari continue con controparti nell'ambito dei mezzi di pagamento per il traffico scritturale dei pagamenti che servono esclusivamente al pagamento scritturale di beni e servizi l'intermediario finanziario può rinunciare all'adempimento degli obblighi di diligenza se: | ||||||
| non può essere pagato un importo superiore a 1000 franchi per transazione e a 5000 franchi per anno civile e per controparte; gli eventuali rimborsi del mezzo di pagamento vengono effettuati esclusivamente a favore di conti presso banche autorizzate in Svizzera oppure assoggettate a vigilanza equivalente all'estero nonché intestati alla controparte e per ogni rimborso l'importo non supera 1000 franchi; | ||||||
| non può essere pagato un importo superiore a 5000 franchi al mese e a 25 000 franchi per anno civile e controparte a commercianti in Svizzera, con i caricamenti effettuati esclusivamente a debito e gli eventuali rimborsi del mezzo di pagamento esclusivamente a credito di un conto intestato alla controparte presso una banca autorizzata in Svizzera; | ||||||
| i mezzi di pagamento possono essere utilizzati esclusivamente all'interno di una determinata rete di fornitori di beni o servizi e il fatturato non supera 5000 franchi al mese e 25 000 franchi per anno civile e per controparte; | ||||||
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| Nel caso di relazioni d'affari continue con controparti nell'ambito dei mezzi di pagamento per il traffico scritturale dei pagamenti che non servono esclusivamente al pagamento scritturale di beni e servizi, l'intermediario finanziario può rinunciare all'adempimento degli obblighi di diligenza se per ogni mezzo di pagamento non possono essere resi disponibili più di 200 franchi al mese e i pagamenti vengono effettuati esclusivamente a debito e gli eventuali rimborsi del mezzo di pagamento esclusivamente a credito di un conto intestato alla controparte presso una banca autorizzata in Svizzera. | ||||||
| Nel caso di mezzi di pagamento non riscrivibili, l'intermediario finanziario può rinunciare all'adempimento degli obblighi di diligenza se: | ||||||
| il credito serve esclusivamente alla controparte per pagare in via elettronica i beni e i servizi acquisiti; | ||||||
| l'importo che può essere reso disponibile per ogni supporto dati non supera 250 franchi; e | ||||||
| l'importo disponibile per operazione e per controparte non supera 1500 franchi. | ||||||
| L'intermediario finanziario può rinunciare all'adempimento degli obblighi di diligenza solo se dispone di un'infrastruttura tecnica adeguata che gli consenta di rilevare il superamento dei corrispondenti valori di soglia. Esso adotta inoltre le opportune misure per evitare un eventuale accumulo dei limiti d'importo e violazioni della presente disposizione. Sono fatti salvi gli articoli 14 e 20 in riferimento alla sorveglianza delle transazioni. È inoltre fatto salvo l'articolo 10, sempre che sia applicabile. | ||||||
| L'intermediario finanziario può rinunciare all'adempimento degli obblighi di diligenza se si tratta di un leasing di finanziamento e le rate annue da pagare non superano 5000 franchi, imposta sul valore aggiunto compresa. [2] | ||||||
| Su richiesta di organismi di autodisciplina o di intermediari finanziari secondo l'articolo 3 capoverso 1, la FINMA può autorizzare ulteriori deroghe all'adempimento degli obblighi di diligenza secondo la LRD per le relazioni d'affari continue a condizione che sia dimostrato che sussiste un rischio di riciclaggio di denaro lieve ai sensi dell'articolo 7a LRD. | ||||||
| [1] Abrogata dall'all. n. 4 dell'O della FINMA del 4 nov. 2020 sugli istituti finanziari, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5327). [2] Introdotto dall'all. n. 4 dell'O della FINMA del 4 nov. 2020 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5327). | ||||||
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RS 955.033.0 ORD-FINMA Ordinanza del 3 giugno 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro, ORD-FINMA) - Ordinanza 3 FINMA sul riciclaggio di denaro Art. 11 Rinuncia all'adempimento degli obblighi di diligenza |
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| Nel caso di relazioni d'affari continue con controparti nell'ambito dei mezzi di pagamento per il traffico scritturale dei pagamenti che servono esclusivamente al pagamento scritturale di beni e servizi l'intermediario finanziario può rinunciare all'adempimento degli obblighi di diligenza se: | ||||||
| non può essere pagato un importo superiore a 1000 franchi per transazione e a 5000 franchi per anno civile e per controparte; gli eventuali rimborsi del mezzo di pagamento vengono effettuati esclusivamente a favore di conti presso banche autorizzate in Svizzera oppure assoggettate a vigilanza equivalente all'estero nonché intestati alla controparte e per ogni rimborso l'importo non supera 1000 franchi; | ||||||
| non può essere pagato un importo superiore a 5000 franchi al mese e a 25 000 franchi per anno civile e controparte a commercianti in Svizzera, con i caricamenti effettuati esclusivamente a debito e gli eventuali rimborsi del mezzo di pagamento esclusivamente a credito di un conto intestato alla controparte presso una banca autorizzata in Svizzera; | ||||||
| i mezzi di pagamento possono essere utilizzati esclusivamente all'interno di una determinata rete di fornitori di beni o servizi e il fatturato non supera 5000 franchi al mese e 25 000 franchi per anno civile e per controparte; | ||||||
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| Nel caso di relazioni d'affari continue con controparti nell'ambito dei mezzi di pagamento per il traffico scritturale dei pagamenti che non servono esclusivamente al pagamento scritturale di beni e servizi, l'intermediario finanziario può rinunciare all'adempimento degli obblighi di diligenza se per ogni mezzo di pagamento non possono essere resi disponibili più di 200 franchi al mese e i pagamenti vengono effettuati esclusivamente a debito e gli eventuali rimborsi del mezzo di pagamento esclusivamente a credito di un conto intestato alla controparte presso una banca autorizzata in Svizzera. | ||||||
| Nel caso di mezzi di pagamento non riscrivibili, l'intermediario finanziario può rinunciare all'adempimento degli obblighi di diligenza se: | ||||||
| il credito serve esclusivamente alla controparte per pagare in via elettronica i beni e i servizi acquisiti; | ||||||
| l'importo che può essere reso disponibile per ogni supporto dati non supera 250 franchi; e | ||||||
| l'importo disponibile per operazione e per controparte non supera 1500 franchi. | ||||||
| L'intermediario finanziario può rinunciare all'adempimento degli obblighi di diligenza solo se dispone di un'infrastruttura tecnica adeguata che gli consenta di rilevare il superamento dei corrispondenti valori di soglia. Esso adotta inoltre le opportune misure per evitare un eventuale accumulo dei limiti d'importo e violazioni della presente disposizione. Sono fatti salvi gli articoli 14 e 20 in riferimento alla sorveglianza delle transazioni. È inoltre fatto salvo l'articolo 10, sempre che sia applicabile. | ||||||
| L'intermediario finanziario può rinunciare all'adempimento degli obblighi di diligenza se si tratta di un leasing di finanziamento e le rate annue da pagare non superano 5000 franchi, imposta sul valore aggiunto compresa. [2] | ||||||
| Su richiesta di organismi di autodisciplina o di intermediari finanziari secondo l'articolo 3 capoverso 1, la FINMA può autorizzare ulteriori deroghe all'adempimento degli obblighi di diligenza secondo la LRD per le relazioni d'affari continue a condizione che sia dimostrato che sussiste un rischio di riciclaggio di denaro lieve ai sensi dell'articolo 7a LRD. | ||||||
| [1] Abrogata dall'all. n. 4 dell'O della FINMA del 4 nov. 2020 sugli istituti finanziari, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5327). [2] Introdotto dall'all. n. 4 dell'O della FINMA del 4 nov. 2020 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5327). | ||||||
|
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 49 |
||||||
| Il ricorrente può far valere: | ||||||
| la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento; | ||||||
| l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti; | ||||||
| l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso. | ||||||
|
RS 952.0 LBCR Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) - Legge sulle banche Art. 1 [1] |
||||||
| La presente legge si applica alle banche, ai banchieri privati (ditte individuali, società in nome collettivo e società in accomandita) e alle casse di risparmio, qui di seguito designate tutte col nome di banche. | ||||||
| Le persone fisiche e giuridiche che non sottostanno alla presente legge non sono legittimate ad accettare depositi del pubblico a titolo professionale. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni, purché la protezione dei depositanti sia garantita. L'emissione di prestiti non è considerata accettazione di depositi del pubblico a titolo professionale. [2] | ||||||
| Non soggiacciono alla legge, segnatamente: | ||||||
| gli agenti e le ditte di borsa che esercitano soltanto negozio di cartevalori e operazioni direttamente connesse, ma non attività bancaria; | ||||||
| gli amministratori di beni, i notai e gli agenti d'affari che si limitano ad amministrare i capitali dei loro clienti, senza esercitare un'attività bancaria. | ||||||
| Le espressioni «banca» o «banchiere», isolate o in una parola composta, possono essere utilizzate nella ditta, nella designazione dello scopo sociale e nella pubblicità d'affari soltanto dagli istituti che hanno ricevuto un'autorizzazione come banche dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA). È fatto salvo l'articolo 2 capoverso 3. [3] | ||||||
| La Banca nazionale svizzera e le centrali d'emissione di obbligazioni fondiarie soggiacciono alla presente legge soltanto in quanto quest'ultima lo disponga esplicitamente. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'11 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971 (RU 1971 809825art. 1; FF 1970 I 885). [2] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 246; FF 1993 I 609). Vedi anche le disp. fin. della mod. del 18 mar. 1994 (##4##) alla fine del presente testo. [3] Nuovo testo giusta l'all. n. 15 della LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 52075205; FF 2006 2625). | ||||||
|
RS 955.0 -LRD Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) - Legge sul riciclaggio di denaro Art. 2 Campo d'applicazione |
||||||
| La presente legge si applica: | ||||||
| agli intermediari finanziari; | ||||||
| alle persone fisiche e giuridiche che negoziano beni a titolo professionale ricevendo in pagamento denaro contante (commercianti). [1] | ||||||
| Sono intermediari finanziari: | ||||||
| le banche secondo l'articolo 1a della legge dell'8 novembre 1934 [3] sulle banche (LBCR) e le persone secondo l'articolo 1b LBCR; | ||||||
| i gestori patrimoniali e i trustee secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettere a e b della legge del 15 giugno 2018 [5] sugli istituti finanziari (LIsFi); | ||||||
| le direzioni dei fondi secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera d LIsFi; | ||||||
| i titolari dell'autorizzazione di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettere b-d della legge del 23 giugno 2006 [8] sugli investimenti collettivi (LICol) e i gestori di patrimoni collettivi di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera c LIsFi; | ||||||
| gli istituti d'assicurazione secondo la legge del 17 dicembre 2004 [10] sulla sorveglianza degli assicuratori che praticano l'assicurazione diretta sulla vita od offrono o distribuiscono quote di una società collettiva di capitali; | ||||||
| le società di intermediazione mobiliare secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera e LIsFi; | ||||||
| le controparti centrali e i depositari centrali secondo la legge del 19 giugno 2015 [13] sull'infrastruttura finanziaria (LInFi); | ||||||
| i sistemi di negoziazione per valori mobiliari TRD secondo l'articolo 73a LInFi (sistemi di negoziazione TRD); | ||||||
| i sistemi di pagamento, in quanto necessitano di un'autorizzazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) secondo l'articolo 4 capoverso 2 LInFi; | ||||||
| le case da gioco ai sensi della legge federale del 29 settembre 2017 [17] sui giochi in denaro (LGD); | ||||||
| gli organizzatori di giochi di grande estensione ai sensi della LGD; | ||||||
| i saggiatori del commercio e le società del gruppo secondo l'articolo 42bis della legge del 20 giugno 1933 [20] sul controllo dei metalli preziosi (LCMP). | ||||||
| Sono intermediari finanziari anche le persone che, a titolo professionale, accettano o custodiscono valori patrimoniali di terzi o forniscono aiuto per investirli o trasferirli, in particolare le persone che: | ||||||
| negoziano crediti (segnatamente sotto forma di crediti al consumo o di crediti ipotecari, di factoring, di finanziamento di transazioni commerciali oppure di leasing finanziari); | ||||||
| forniscono servizi nel campo delle operazioni di pagamento, in particolare effettuano trasferimenti elettronici per conto di terzi, oppure emettono o amministrano mezzi di pagamento come carte di credito e assegni di viaggio; | ||||||
| commerciano, per conto proprio o per conto di terzi, biglietti di banca e monete, strumenti del mercato monetario, divise, metalli preziosi, materie prime e valori mobiliari (cartevalori e diritti valori), nonché strumenti derivati; | ||||||
| ... | ||||||
| ... | ||||||
| effettuano investimenti in qualità di consulenti in materia; | ||||||
| custodiscono o gestiscono valori mobiliari. | ||||||
| Sono esclusi dal campo di applicazione della presente legge: | ||||||
| la Banca nazionale svizzera; | ||||||
| le istituzioni della previdenza professionale esonerate dall'obbligo fiscale; | ||||||
| le persone che offrono i loro servizi esclusivamente a istituzioni della previdenza professionale esonerate dall'obbligo fiscale; | ||||||
| gli intermediari finanziari di cui al capoverso 3 che offrono i loro servizi esclusivamente a intermediari finanziari conformemente al capoverso 2 o a intermediari finanziari esteri, sottoposti ad una vigilanza equivalente; | ||||||
| i fondi riservati a investitori qualificati (L-QIF) che rivestono la forma giuridica della società di investimento a capitale variabile (SICAV) o della società in accomandita per investimenti collettivi di capitale (SAcCol), se l'istituto cui compete la gestione secondo l'articolo 118h capoverso 1, 2 o 4 LICol assicura l'adempimento degli obblighi previsti nella presente legge. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I 7 della LF del 12 dic. 2014 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1389; FF 2014 563). [2] Nuovo testo giusta l'all. n. II 15 della LF del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 5247; FF 2015 7293). [3] RS 952.0 [4] Introdotta dall'all. n. II 15 della LF del 15 giu. 2018 sugli istituti (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293). Nuovo testo giusta dal n. I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 656; 2022 551; FF 2019 4539). [5] RS 954.1 [6] Nuovo testo giusta l'all. n. II 15 della LF del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293). [7] Introdotta dall'all. n. II 9 della L del 23 giu. 2006 sugli investimenti collettivi (RU 2006 5379; FF 2005 5701). Nuovo testo giusta l'all. n. 6 della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 53; FF 2020 6011). [8] RS 951.31 [9] Nuovo testo giusta l'all. n. II 9 della L del 23 giu. 2006 sugli investimenti collettivi, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5379; FF 2005 5701). [10] RS 961.01 [11] Nuovo testo giusta l'all. n. II 15 della LF del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293). [12] Introdotta dall'all. n. 12 della L del 19 giu. 2015 sull'infrastruttura finanziaria (RU 2015 5339; FF 2014 6445). Nuovo testo giusta il n. I 8 della LF del 25 set. 2020 sull'adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU 2021 33, 399; FF 2020 221). [13] RS 958.1 [14] Introdotta dall'all. n. 12 della L del 19 giu. 2015 sull'infrastruttura finanziaria (RU 2015 5339; FF 2014 6445). Nuovo testo giusta il n. I 8 della LF del 25 set. 2020 sull'adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU 2021 33, 399; FF 2020 221). [15] Introdotta dal n. I 8 della LF del 25 set. 2020 sull'adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU 2021 33, 399; FF 2020 221). [16] Introdotta dall'all. n. 4 della LF del 18 dic. 1998 sulle case da gioco (RU 2000 677; FF 1997 III 129). Nuovo testo giusta l'all. n. II 8 della LF del 29 set. 2017 sui giochi in denaro, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 5103; FF 2015 6849). [17] RS 935.51 [18] Introdotta dall'all. n. II 8 della LF del 29 set. 2017 sui giochi in denaro, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 5103; FF 2015 6849). [19] Introdotta dal n. I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 656; 2022 551; FF 2019 4539). [20] RS 941.31 [21] Abrogata dall'all. n. II 8 della LF del 17 dic. 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori, con effetto dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5269; FF 2003 3233). [22] Abrogata dall'all. n. II 15 della LF del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293). [23] Introdotta dall'all. n. 6 della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 53; FF 2020 6011). | ||||||
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RS 951.11 LBN Legge federale del 3 ottobre 2003 sulla Banca nazionale svizzera (Legge sulla Banca nazionale, LBN) - Legge sulla Banca nazionale Art. 19 Principio |
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| Per proteggere la stabilità del sistema finanziario, la Banca nazionale sorveglia le controparti centrali, i depositari centrali, i sistemi di pagamento e i sistemi di negoziazione TRD di rilevanza sistemica secondo l'articolo 22 della legge del 19 giugno 2015 [1] sull'infrastruttura finanziaria (LInFi) (infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica). [2] | ||||||
| Sono soggette a sorveglianza anche le infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica con sede all'estero se esse: | ||||||
| dispongono di importanti parti aziendali o di partecipanti determinanti in Svizzera; oppure | ||||||
| compensano o regolano importanti volumi di transazioni in franchi svizzeri. | ||||||
| [1] RS 958.1 [2] Nuovo testo giusta il n. I 5 della LF del 25 set. 2020 sull'adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU 2021 33, 399; FF 2020 221). | ||||||
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RS 955.0 -LRD Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) - Legge sul riciclaggio di denaro Art. 7a [1] Valori patrimoniali di poca entità |
||||||
| L'intermediario finanziario può rinunciare ad adempiere gli obblighi di diligenza (art. 3-7) se la relazione d'affari concerne soltanto valori patrimoniali di poca entità e se non vi sono elementi di sospetto di un eventuale riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo. | ||||||
| [1] Introdotto dal n. I 4 della LF del 3 ott. 2008 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d'azione finanziaria, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 361; FF 2007 5687). | ||||||
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RS 955.033.0 ORD-FINMA Ordinanza del 3 giugno 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro, ORD-FINMA) - Ordinanza 3 FINMA sul riciclaggio di denaro Art. 11 Rinuncia all'adempimento degli obblighi di diligenza |
||||||
| Nel caso di relazioni d'affari continue con controparti nell'ambito dei mezzi di pagamento per il traffico scritturale dei pagamenti che servono esclusivamente al pagamento scritturale di beni e servizi l'intermediario finanziario può rinunciare all'adempimento degli obblighi di diligenza se: | ||||||
| non può essere pagato un importo superiore a 1000 franchi per transazione e a 5000 franchi per anno civile e per controparte; gli eventuali rimborsi del mezzo di pagamento vengono effettuati esclusivamente a favore di conti presso banche autorizzate in Svizzera oppure assoggettate a vigilanza equivalente all'estero nonché intestati alla controparte e per ogni rimborso l'importo non supera 1000 franchi; | ||||||
| non può essere pagato un importo superiore a 5000 franchi al mese e a 25 000 franchi per anno civile e controparte a commercianti in Svizzera, con i caricamenti effettuati esclusivamente a debito e gli eventuali rimborsi del mezzo di pagamento esclusivamente a credito di un conto intestato alla controparte presso una banca autorizzata in Svizzera; | ||||||
| i mezzi di pagamento possono essere utilizzati esclusivamente all'interno di una determinata rete di fornitori di beni o servizi e il fatturato non supera 5000 franchi al mese e 25 000 franchi per anno civile e per controparte; | ||||||
| ... | ||||||
| Nel caso di relazioni d'affari continue con controparti nell'ambito dei mezzi di pagamento per il traffico scritturale dei pagamenti che non servono esclusivamente al pagamento scritturale di beni e servizi, l'intermediario finanziario può rinunciare all'adempimento degli obblighi di diligenza se per ogni mezzo di pagamento non possono essere resi disponibili più di 200 franchi al mese e i pagamenti vengono effettuati esclusivamente a debito e gli eventuali rimborsi del mezzo di pagamento esclusivamente a credito di un conto intestato alla controparte presso una banca autorizzata in Svizzera. | ||||||
| Nel caso di mezzi di pagamento non riscrivibili, l'intermediario finanziario può rinunciare all'adempimento degli obblighi di diligenza se: | ||||||
| il credito serve esclusivamente alla controparte per pagare in via elettronica i beni e i servizi acquisiti; | ||||||
| l'importo che può essere reso disponibile per ogni supporto dati non supera 250 franchi; e | ||||||
| l'importo disponibile per operazione e per controparte non supera 1500 franchi. | ||||||
| L'intermediario finanziario può rinunciare all'adempimento degli obblighi di diligenza solo se dispone di un'infrastruttura tecnica adeguata che gli consenta di rilevare il superamento dei corrispondenti valori di soglia. Esso adotta inoltre le opportune misure per evitare un eventuale accumulo dei limiti d'importo e violazioni della presente disposizione. Sono fatti salvi gli articoli 14 e 20 in riferimento alla sorveglianza delle transazioni. È inoltre fatto salvo l'articolo 10, sempre che sia applicabile. | ||||||
| L'intermediario finanziario può rinunciare all'adempimento degli obblighi di diligenza se si tratta di un leasing di finanziamento e le rate annue da pagare non superano 5000 franchi, imposta sul valore aggiunto compresa. [2] | ||||||
| Su richiesta di organismi di autodisciplina o di intermediari finanziari secondo l'articolo 3 capoverso 1, la FINMA può autorizzare ulteriori deroghe all'adempimento degli obblighi di diligenza secondo la LRD per le relazioni d'affari continue a condizione che sia dimostrato che sussiste un rischio di riciclaggio di denaro lieve ai sensi dell'articolo 7a LRD. | ||||||
| [1] Abrogata dall'all. n. 4 dell'O della FINMA del 4 nov. 2020 sugli istituti finanziari, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5327). [2] Introdotto dall'all. n. 4 dell'O della FINMA del 4 nov. 2020 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5327). | ||||||
|
RS 956.1 LFINMA Legge federale del 22 giugno 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, LFINMA) - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari Art. 7 Principi di regolazione |
||||||
| La FINMA disciplina per il tramite di: | ||||||
| ordinanze, se così previsto dalla legislazione sui mercati finanziari; e | ||||||
| circolari concernenti l'applicazione della legislazione sui mercati finanziari. | ||||||
| Essa disciplina soltanto se necessario in considerazione degli obiettivi di vigilanza e, nella misura del possibile, limitandosi a definire principi basilari. In tale contesto essa considera il diritto federale superiore e segnatamente: [1] | ||||||
| i costi che insorgono agli assoggettati alla vigilanza per il fatto della regolazione; | ||||||
| le ripercussioni che la regolazione ha sulla concorrenza, sulla capacità di innovazione e sulla concorrenzialità a livello internazionale della piazza finanziaria svizzera; | ||||||
| la diversità delle dimensioni, della complessità, delle strutture, delle attività commerciali e dei rischi degli assoggettati alla vigilanza; e | ||||||
| gli standard internazionali minimi. | ||||||
| La FINMA sostiene l'autodisciplina e la può riconoscere e imporre come standard minimo nell'ambito delle sue competenze di vigilanza. | ||||||
| Provvede a un processo trasparente di regolazione e a un'adeguata partecipazione degli interessati. | ||||||
| Emana direttive per l'attuazione di questi principi. In tale contesto opera d'intesa con il Dipartimento federale delle finanze (DFF) [3]. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 16 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293). [2] Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 16 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293). [3] Nuova espr. giusta l'all. n. 4 della L del 15 giugno 2018 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4417, 2019 4631; FF 2015 7293). | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 27 Libertà economica |
||||||
| La libertà economica è garantita. | ||||||
| Essa include in particolare la libera scelta della professione, il libero accesso a un'attività economica privata e il suo libero esercizio. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 27 Libertà economica |
||||||
| La libertà economica è garantita. | ||||||
| Essa include in particolare la libera scelta della professione, il libero accesso a un'attività economica privata e il suo libero esercizio. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede |
||||||
| Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 5 Stato di diritto |
||||||
| Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. | ||||||
| L'attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo. | ||||||
| Organi dello Stato, autorità e privati agiscono secondo il principio della buona fede. | ||||||
| La Confederazione e i Cantoni rispettano il diritto internazionale. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 8 Uguaglianza giuridica |
||||||
| Tutti sono uguali davanti alla legge. | ||||||
| Nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell'origine, della razza, del sesso, dell'età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche. | ||||||
| Uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura l'uguaglianza, di diritto e di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia, l'istruzione e il lavoro. Uomo e donna hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore. | ||||||
| La legge prevede provvedimenti per eliminare svantaggi esistenti nei confronti dei disabili. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 29 Garanzie procedurali generali |
||||||
| In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. | ||||||
| Le parti hanno diritto d'essere sentite. | ||||||
| Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti. | ||||||
|
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 29 |
||||||
| La parte ha il diritto d'essere sentita. | ||||||
|
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 35 |
||||||
| Le decisioni scritte, anche se notificate in forma di lettera, devono essere designate come tali, motivate, e indicare il rimedio giuridico. | ||||||
| L'indicazione del rimedio giuridico deve menzionare il rimedio giuridico ordinario ammissibile, l'autorità competente e il termine per interporlo. | ||||||
| L'autorità può rinunciare a indicare i motivi e il rimedio giuridico allorché la decisione sia interamente conforme alle domande delle parti e nessuna parte chieda la motivazione. | ||||||
|
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 49 |
||||||
| Il ricorrente può far valere: | ||||||
| la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento; | ||||||
| l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti; | ||||||
| l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso. | ||||||
|
RS 952.0 LBCR Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) - Legge sulle banche Art. 1 [1] |
||||||
| La presente legge si applica alle banche, ai banchieri privati (ditte individuali, società in nome collettivo e società in accomandita) e alle casse di risparmio, qui di seguito designate tutte col nome di banche. | ||||||
| Le persone fisiche e giuridiche che non sottostanno alla presente legge non sono legittimate ad accettare depositi del pubblico a titolo professionale. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni, purché la protezione dei depositanti sia garantita. L'emissione di prestiti non è considerata accettazione di depositi del pubblico a titolo professionale. [2] | ||||||
| Non soggiacciono alla legge, segnatamente: | ||||||
| gli agenti e le ditte di borsa che esercitano soltanto negozio di cartevalori e operazioni direttamente connesse, ma non attività bancaria; | ||||||
| gli amministratori di beni, i notai e gli agenti d'affari che si limitano ad amministrare i capitali dei loro clienti, senza esercitare un'attività bancaria. | ||||||
| Le espressioni «banca» o «banchiere», isolate o in una parola composta, possono essere utilizzate nella ditta, nella designazione dello scopo sociale e nella pubblicità d'affari soltanto dagli istituti che hanno ricevuto un'autorizzazione come banche dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA). È fatto salvo l'articolo 2 capoverso 3. [3] | ||||||
| La Banca nazionale svizzera e le centrali d'emissione di obbligazioni fondiarie soggiacciono alla presente legge soltanto in quanto quest'ultima lo disponga esplicitamente. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'11 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971 (RU 1971 809825art. 1; FF 1970 I 885). [2] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 246; FF 1993 I 609). Vedi anche le disp. fin. della mod. del 18 mar. 1994 (##4##) alla fine del presente testo. [3] Nuovo testo giusta l'all. n. 15 della LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 52075205; FF 2006 2625). | ||||||
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RS 955.0 -LRD Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) - Legge sul riciclaggio di denaro Art. 7a [1] Valori patrimoniali di poca entità |
||||||
| L'intermediario finanziario può rinunciare ad adempiere gli obblighi di diligenza (art. 3-7) se la relazione d'affari concerne soltanto valori patrimoniali di poca entità e se non vi sono elementi di sospetto di un eventuale riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo. | ||||||
| [1] Introdotto dal n. I 4 della LF del 3 ott. 2008 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d'azione finanziaria, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 361; FF 2007 5687). | ||||||
|
RS 955.0 -LRD Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) - Legge sul riciclaggio di denaro Art. 3 Identificazione della controparte |
||||||
| Al momento dell'avvio di relazioni d'affari, l'intermediario finanziario deve identificare la controparte sulla scorta di un documento probante. Se la controparte è una persona giuridica, l'intermediario finanziario deve prendere atto delle disposizioni della controparte concernenti il conferimento dei poteri di rappresentanza e verificare l'identità delle persone che stabiliscono la relazione d'affari in nome della persona giuridica. [1] | ||||||
| Le operazioni di cassa con una controparte non ancora identificata sottostanno all'obbligo di identificazione soltanto se una o più transazioni che sembrano legate tra di loro raggiungono un importo rilevante. | ||||||
| Gli istituti di assicurazione devono identificare la controparte se l'importo di un premio unico, dei premi periodici o del volume complessivo dei premi raggiunge un importo rilevante. | ||||||
| Se nei casi dei capoversi 2 e 3 vi sono elementi di sospetto di un eventuale riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo, si deve procedere all'identificazione anche se gli importi determinanti non vengono raggiunti. [2] | ||||||
| La FINMA, la Commissione federale delle case da gioco (CFCG), il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) [3] e gli organismi di autodisciplina stabiliscono per i rispettivi settori gli importi rilevanti di cui ai capoversi 2 e 3 e, all'occorrenza, li adeguano. [4] | ||||||
| [1] Per. introdotto dal n. I 4 della LF del 3 ott. 2008 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d'azione finanziaria, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 361; FF 2007 5687). [2] Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 3 ott. 2008 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d'azione finanziaria, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 361; FF 2007 5687). [3] La designazione dell'unità amministrativa è adattata in applicazione dell'art. 20 cpv. 2 dell'O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1) (RU 2021 589). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. [4] Nuovo testo giusta l'all. 2 n. 1 della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 656; 2022 551; FF 2019 4539). | ||||||
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RS 955.0 -LRD Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) - Legge sul riciclaggio di denaro Art. 7a [1] Valori patrimoniali di poca entità |
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| L'intermediario finanziario può rinunciare ad adempiere gli obblighi di diligenza (art. 3-7) se la relazione d'affari concerne soltanto valori patrimoniali di poca entità e se non vi sono elementi di sospetto di un eventuale riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo. | ||||||
| [1] Introdotto dal n. I 4 della LF del 3 ott. 2008 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d'azione finanziaria, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 361; FF 2007 5687). | ||||||
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RS 955.033.0 ORD-FINMA Ordinanza del 3 giugno 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro, ORD-FINMA) - Ordinanza 3 FINMA sul riciclaggio di denaro Art. 11 Rinuncia all'adempimento degli obblighi di diligenza |
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| Nel caso di relazioni d'affari continue con controparti nell'ambito dei mezzi di pagamento per il traffico scritturale dei pagamenti che servono esclusivamente al pagamento scritturale di beni e servizi l'intermediario finanziario può rinunciare all'adempimento degli obblighi di diligenza se: | ||||||
| non può essere pagato un importo superiore a 1000 franchi per transazione e a 5000 franchi per anno civile e per controparte; gli eventuali rimborsi del mezzo di pagamento vengono effettuati esclusivamente a favore di conti presso banche autorizzate in Svizzera oppure assoggettate a vigilanza equivalente all'estero nonché intestati alla controparte e per ogni rimborso l'importo non supera 1000 franchi; | ||||||
| non può essere pagato un importo superiore a 5000 franchi al mese e a 25 000 franchi per anno civile e controparte a commercianti in Svizzera, con i caricamenti effettuati esclusivamente a debito e gli eventuali rimborsi del mezzo di pagamento esclusivamente a credito di un conto intestato alla controparte presso una banca autorizzata in Svizzera; | ||||||
| i mezzi di pagamento possono essere utilizzati esclusivamente all'interno di una determinata rete di fornitori di beni o servizi e il fatturato non supera 5000 franchi al mese e 25 000 franchi per anno civile e per controparte; | ||||||
| ... | ||||||
| Nel caso di relazioni d'affari continue con controparti nell'ambito dei mezzi di pagamento per il traffico scritturale dei pagamenti che non servono esclusivamente al pagamento scritturale di beni e servizi, l'intermediario finanziario può rinunciare all'adempimento degli obblighi di diligenza se per ogni mezzo di pagamento non possono essere resi disponibili più di 200 franchi al mese e i pagamenti vengono effettuati esclusivamente a debito e gli eventuali rimborsi del mezzo di pagamento esclusivamente a credito di un conto intestato alla controparte presso una banca autorizzata in Svizzera. | ||||||
| Nel caso di mezzi di pagamento non riscrivibili, l'intermediario finanziario può rinunciare all'adempimento degli obblighi di diligenza se: | ||||||
| il credito serve esclusivamente alla controparte per pagare in via elettronica i beni e i servizi acquisiti; | ||||||
| l'importo che può essere reso disponibile per ogni supporto dati non supera 250 franchi; e | ||||||
| l'importo disponibile per operazione e per controparte non supera 1500 franchi. | ||||||
| L'intermediario finanziario può rinunciare all'adempimento degli obblighi di diligenza solo se dispone di un'infrastruttura tecnica adeguata che gli consenta di rilevare il superamento dei corrispondenti valori di soglia. Esso adotta inoltre le opportune misure per evitare un eventuale accumulo dei limiti d'importo e violazioni della presente disposizione. Sono fatti salvi gli articoli 14 e 20 in riferimento alla sorveglianza delle transazioni. È inoltre fatto salvo l'articolo 10, sempre che sia applicabile. | ||||||
| L'intermediario finanziario può rinunciare all'adempimento degli obblighi di diligenza se si tratta di un leasing di finanziamento e le rate annue da pagare non superano 5000 franchi, imposta sul valore aggiunto compresa. [2] | ||||||
| Su richiesta di organismi di autodisciplina o di intermediari finanziari secondo l'articolo 3 capoverso 1, la FINMA può autorizzare ulteriori deroghe all'adempimento degli obblighi di diligenza secondo la LRD per le relazioni d'affari continue a condizione che sia dimostrato che sussiste un rischio di riciclaggio di denaro lieve ai sensi dell'articolo 7a LRD. | ||||||
| [1] Abrogata dall'all. n. 4 dell'O della FINMA del 4 nov. 2020 sugli istituti finanziari, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5327). [2] Introdotto dall'all. n. 4 dell'O della FINMA del 4 nov. 2020 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5327). | ||||||
|
RS 955.033.0 ORD-FINMA Ordinanza del 3 giugno 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro, ORD-FINMA) - Ordinanza 3 FINMA sul riciclaggio di denaro Art. 11 Rinuncia all'adempimento degli obblighi di diligenza |
||||||
| Nel caso di relazioni d'affari continue con controparti nell'ambito dei mezzi di pagamento per il traffico scritturale dei pagamenti che servono esclusivamente al pagamento scritturale di beni e servizi l'intermediario finanziario può rinunciare all'adempimento degli obblighi di diligenza se: | ||||||
| non può essere pagato un importo superiore a 1000 franchi per transazione e a 5000 franchi per anno civile e per controparte; gli eventuali rimborsi del mezzo di pagamento vengono effettuati esclusivamente a favore di conti presso banche autorizzate in Svizzera oppure assoggettate a vigilanza equivalente all'estero nonché intestati alla controparte e per ogni rimborso l'importo non supera 1000 franchi; | ||||||
| non può essere pagato un importo superiore a 5000 franchi al mese e a 25 000 franchi per anno civile e controparte a commercianti in Svizzera, con i caricamenti effettuati esclusivamente a debito e gli eventuali rimborsi del mezzo di pagamento esclusivamente a credito di un conto intestato alla controparte presso una banca autorizzata in Svizzera; | ||||||
| i mezzi di pagamento possono essere utilizzati esclusivamente all'interno di una determinata rete di fornitori di beni o servizi e il fatturato non supera 5000 franchi al mese e 25 000 franchi per anno civile e per controparte; | ||||||
| ... | ||||||
| Nel caso di relazioni d'affari continue con controparti nell'ambito dei mezzi di pagamento per il traffico scritturale dei pagamenti che non servono esclusivamente al pagamento scritturale di beni e servizi, l'intermediario finanziario può rinunciare all'adempimento degli obblighi di diligenza se per ogni mezzo di pagamento non possono essere resi disponibili più di 200 franchi al mese e i pagamenti vengono effettuati esclusivamente a debito e gli eventuali rimborsi del mezzo di pagamento esclusivamente a credito di un conto intestato alla controparte presso una banca autorizzata in Svizzera. | ||||||
| Nel caso di mezzi di pagamento non riscrivibili, l'intermediario finanziario può rinunciare all'adempimento degli obblighi di diligenza se: | ||||||
| il credito serve esclusivamente alla controparte per pagare in via elettronica i beni e i servizi acquisiti; | ||||||
| l'importo che può essere reso disponibile per ogni supporto dati non supera 250 franchi; e | ||||||
| l'importo disponibile per operazione e per controparte non supera 1500 franchi. | ||||||
| L'intermediario finanziario può rinunciare all'adempimento degli obblighi di diligenza solo se dispone di un'infrastruttura tecnica adeguata che gli consenta di rilevare il superamento dei corrispondenti valori di soglia. Esso adotta inoltre le opportune misure per evitare un eventuale accumulo dei limiti d'importo e violazioni della presente disposizione. Sono fatti salvi gli articoli 14 e 20 in riferimento alla sorveglianza delle transazioni. È inoltre fatto salvo l'articolo 10, sempre che sia applicabile. | ||||||
| L'intermediario finanziario può rinunciare all'adempimento degli obblighi di diligenza se si tratta di un leasing di finanziamento e le rate annue da pagare non superano 5000 franchi, imposta sul valore aggiunto compresa. [2] | ||||||
| Su richiesta di organismi di autodisciplina o di intermediari finanziari secondo l'articolo 3 capoverso 1, la FINMA può autorizzare ulteriori deroghe all'adempimento degli obblighi di diligenza secondo la LRD per le relazioni d'affari continue a condizione che sia dimostrato che sussiste un rischio di riciclaggio di denaro lieve ai sensi dell'articolo 7a LRD. | ||||||
| [1] Abrogata dall'all. n. 4 dell'O della FINMA del 4 nov. 2020 sugli istituti finanziari, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5327). [2] Introdotto dall'all. n. 4 dell'O della FINMA del 4 nov. 2020 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5327). | ||||||
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RS 955.033.0 ORD-FINMA Ordinanza del 3 giugno 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro, ORD-FINMA) - Ordinanza 3 FINMA sul riciclaggio di denaro Art. 11 Rinuncia all'adempimento degli obblighi di diligenza |
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| Nel caso di relazioni d'affari continue con controparti nell'ambito dei mezzi di pagamento per il traffico scritturale dei pagamenti che servono esclusivamente al pagamento scritturale di beni e servizi l'intermediario finanziario può rinunciare all'adempimento degli obblighi di diligenza se: | ||||||
| non può essere pagato un importo superiore a 1000 franchi per transazione e a 5000 franchi per anno civile e per controparte; gli eventuali rimborsi del mezzo di pagamento vengono effettuati esclusivamente a favore di conti presso banche autorizzate in Svizzera oppure assoggettate a vigilanza equivalente all'estero nonché intestati alla controparte e per ogni rimborso l'importo non supera 1000 franchi; | ||||||
| non può essere pagato un importo superiore a 5000 franchi al mese e a 25 000 franchi per anno civile e controparte a commercianti in Svizzera, con i caricamenti effettuati esclusivamente a debito e gli eventuali rimborsi del mezzo di pagamento esclusivamente a credito di un conto intestato alla controparte presso una banca autorizzata in Svizzera; | ||||||
| i mezzi di pagamento possono essere utilizzati esclusivamente all'interno di una determinata rete di fornitori di beni o servizi e il fatturato non supera 5000 franchi al mese e 25 000 franchi per anno civile e per controparte; | ||||||
| ... | ||||||
| Nel caso di relazioni d'affari continue con controparti nell'ambito dei mezzi di pagamento per il traffico scritturale dei pagamenti che non servono esclusivamente al pagamento scritturale di beni e servizi, l'intermediario finanziario può rinunciare all'adempimento degli obblighi di diligenza se per ogni mezzo di pagamento non possono essere resi disponibili più di 200 franchi al mese e i pagamenti vengono effettuati esclusivamente a debito e gli eventuali rimborsi del mezzo di pagamento esclusivamente a credito di un conto intestato alla controparte presso una banca autorizzata in Svizzera. | ||||||
| Nel caso di mezzi di pagamento non riscrivibili, l'intermediario finanziario può rinunciare all'adempimento degli obblighi di diligenza se: | ||||||
| il credito serve esclusivamente alla controparte per pagare in via elettronica i beni e i servizi acquisiti; | ||||||
| l'importo che può essere reso disponibile per ogni supporto dati non supera 250 franchi; e | ||||||
| l'importo disponibile per operazione e per controparte non supera 1500 franchi. | ||||||
| L'intermediario finanziario può rinunciare all'adempimento degli obblighi di diligenza solo se dispone di un'infrastruttura tecnica adeguata che gli consenta di rilevare il superamento dei corrispondenti valori di soglia. Esso adotta inoltre le opportune misure per evitare un eventuale accumulo dei limiti d'importo e violazioni della presente disposizione. Sono fatti salvi gli articoli 14 e 20 in riferimento alla sorveglianza delle transazioni. È inoltre fatto salvo l'articolo 10, sempre che sia applicabile. | ||||||
| L'intermediario finanziario può rinunciare all'adempimento degli obblighi di diligenza se si tratta di un leasing di finanziamento e le rate annue da pagare non superano 5000 franchi, imposta sul valore aggiunto compresa. [2] | ||||||
| Su richiesta di organismi di autodisciplina o di intermediari finanziari secondo l'articolo 3 capoverso 1, la FINMA può autorizzare ulteriori deroghe all'adempimento degli obblighi di diligenza secondo la LRD per le relazioni d'affari continue a condizione che sia dimostrato che sussiste un rischio di riciclaggio di denaro lieve ai sensi dell'articolo 7a LRD. | ||||||
| [1] Abrogata dall'all. n. 4 dell'O della FINMA del 4 nov. 2020 sugli istituti finanziari, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5327). [2] Introdotto dall'all. n. 4 dell'O della FINMA del 4 nov. 2020 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5327). | ||||||
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RS 955.033.0 ORD-FINMA Ordinanza del 3 giugno 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro, ORD-FINMA) - Ordinanza 3 FINMA sul riciclaggio di denaro Art. 11 Rinuncia all'adempimento degli obblighi di diligenza |
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| Nel caso di relazioni d'affari continue con controparti nell'ambito dei mezzi di pagamento per il traffico scritturale dei pagamenti che servono esclusivamente al pagamento scritturale di beni e servizi l'intermediario finanziario può rinunciare all'adempimento degli obblighi di diligenza se: | ||||||
| non può essere pagato un importo superiore a 1000 franchi per transazione e a 5000 franchi per anno civile e per controparte; gli eventuali rimborsi del mezzo di pagamento vengono effettuati esclusivamente a favore di conti presso banche autorizzate in Svizzera oppure assoggettate a vigilanza equivalente all'estero nonché intestati alla controparte e per ogni rimborso l'importo non supera 1000 franchi; | ||||||
| non può essere pagato un importo superiore a 5000 franchi al mese e a 25 000 franchi per anno civile e controparte a commercianti in Svizzera, con i caricamenti effettuati esclusivamente a debito e gli eventuali rimborsi del mezzo di pagamento esclusivamente a credito di un conto intestato alla controparte presso una banca autorizzata in Svizzera; | ||||||
| i mezzi di pagamento possono essere utilizzati esclusivamente all'interno di una determinata rete di fornitori di beni o servizi e il fatturato non supera 5000 franchi al mese e 25 000 franchi per anno civile e per controparte; | ||||||
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| Nel caso di relazioni d'affari continue con controparti nell'ambito dei mezzi di pagamento per il traffico scritturale dei pagamenti che non servono esclusivamente al pagamento scritturale di beni e servizi, l'intermediario finanziario può rinunciare all'adempimento degli obblighi di diligenza se per ogni mezzo di pagamento non possono essere resi disponibili più di 200 franchi al mese e i pagamenti vengono effettuati esclusivamente a debito e gli eventuali rimborsi del mezzo di pagamento esclusivamente a credito di un conto intestato alla controparte presso una banca autorizzata in Svizzera. | ||||||
| Nel caso di mezzi di pagamento non riscrivibili, l'intermediario finanziario può rinunciare all'adempimento degli obblighi di diligenza se: | ||||||
| il credito serve esclusivamente alla controparte per pagare in via elettronica i beni e i servizi acquisiti; | ||||||
| l'importo che può essere reso disponibile per ogni supporto dati non supera 250 franchi; e | ||||||
| l'importo disponibile per operazione e per controparte non supera 1500 franchi. | ||||||
| L'intermediario finanziario può rinunciare all'adempimento degli obblighi di diligenza solo se dispone di un'infrastruttura tecnica adeguata che gli consenta di rilevare il superamento dei corrispondenti valori di soglia. Esso adotta inoltre le opportune misure per evitare un eventuale accumulo dei limiti d'importo e violazioni della presente disposizione. Sono fatti salvi gli articoli 14 e 20 in riferimento alla sorveglianza delle transazioni. È inoltre fatto salvo l'articolo 10, sempre che sia applicabile. | ||||||
| L'intermediario finanziario può rinunciare all'adempimento degli obblighi di diligenza se si tratta di un leasing di finanziamento e le rate annue da pagare non superano 5000 franchi, imposta sul valore aggiunto compresa. [2] | ||||||
| Su richiesta di organismi di autodisciplina o di intermediari finanziari secondo l'articolo 3 capoverso 1, la FINMA può autorizzare ulteriori deroghe all'adempimento degli obblighi di diligenza secondo la LRD per le relazioni d'affari continue a condizione che sia dimostrato che sussiste un rischio di riciclaggio di denaro lieve ai sensi dell'articolo 7a LRD. | ||||||
| [1] Abrogata dall'all. n. 4 dell'O della FINMA del 4 nov. 2020 sugli istituti finanziari, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5327). [2] Introdotto dall'all. n. 4 dell'O della FINMA del 4 nov. 2020 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5327). | ||||||
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RS 955.033.0 ORD-FINMA Ordinanza del 3 giugno 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro, ORD-FINMA) - Ordinanza 3 FINMA sul riciclaggio di denaro Art. 11 Rinuncia all'adempimento degli obblighi di diligenza |
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| Nel caso di relazioni d'affari continue con controparti nell'ambito dei mezzi di pagamento per il traffico scritturale dei pagamenti che servono esclusivamente al pagamento scritturale di beni e servizi l'intermediario finanziario può rinunciare all'adempimento degli obblighi di diligenza se: | ||||||
| non può essere pagato un importo superiore a 1000 franchi per transazione e a 5000 franchi per anno civile e per controparte; gli eventuali rimborsi del mezzo di pagamento vengono effettuati esclusivamente a favore di conti presso banche autorizzate in Svizzera oppure assoggettate a vigilanza equivalente all'estero nonché intestati alla controparte e per ogni rimborso l'importo non supera 1000 franchi; | ||||||
| non può essere pagato un importo superiore a 5000 franchi al mese e a 25 000 franchi per anno civile e controparte a commercianti in Svizzera, con i caricamenti effettuati esclusivamente a debito e gli eventuali rimborsi del mezzo di pagamento esclusivamente a credito di un conto intestato alla controparte presso una banca autorizzata in Svizzera; | ||||||
| i mezzi di pagamento possono essere utilizzati esclusivamente all'interno di una determinata rete di fornitori di beni o servizi e il fatturato non supera 5000 franchi al mese e 25 000 franchi per anno civile e per controparte; | ||||||
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| Nel caso di relazioni d'affari continue con controparti nell'ambito dei mezzi di pagamento per il traffico scritturale dei pagamenti che non servono esclusivamente al pagamento scritturale di beni e servizi, l'intermediario finanziario può rinunciare all'adempimento degli obblighi di diligenza se per ogni mezzo di pagamento non possono essere resi disponibili più di 200 franchi al mese e i pagamenti vengono effettuati esclusivamente a debito e gli eventuali rimborsi del mezzo di pagamento esclusivamente a credito di un conto intestato alla controparte presso una banca autorizzata in Svizzera. | ||||||
| Nel caso di mezzi di pagamento non riscrivibili, l'intermediario finanziario può rinunciare all'adempimento degli obblighi di diligenza se: | ||||||
| il credito serve esclusivamente alla controparte per pagare in via elettronica i beni e i servizi acquisiti; | ||||||
| l'importo che può essere reso disponibile per ogni supporto dati non supera 250 franchi; e | ||||||
| l'importo disponibile per operazione e per controparte non supera 1500 franchi. | ||||||
| L'intermediario finanziario può rinunciare all'adempimento degli obblighi di diligenza solo se dispone di un'infrastruttura tecnica adeguata che gli consenta di rilevare il superamento dei corrispondenti valori di soglia. Esso adotta inoltre le opportune misure per evitare un eventuale accumulo dei limiti d'importo e violazioni della presente disposizione. Sono fatti salvi gli articoli 14 e 20 in riferimento alla sorveglianza delle transazioni. È inoltre fatto salvo l'articolo 10, sempre che sia applicabile. | ||||||
| L'intermediario finanziario può rinunciare all'adempimento degli obblighi di diligenza se si tratta di un leasing di finanziamento e le rate annue da pagare non superano 5000 franchi, imposta sul valore aggiunto compresa. [2] | ||||||
| Su richiesta di organismi di autodisciplina o di intermediari finanziari secondo l'articolo 3 capoverso 1, la FINMA può autorizzare ulteriori deroghe all'adempimento degli obblighi di diligenza secondo la LRD per le relazioni d'affari continue a condizione che sia dimostrato che sussiste un rischio di riciclaggio di denaro lieve ai sensi dell'articolo 7a LRD. | ||||||
| [1] Abrogata dall'all. n. 4 dell'O della FINMA del 4 nov. 2020 sugli istituti finanziari, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5327). [2] Introdotto dall'all. n. 4 dell'O della FINMA del 4 nov. 2020 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5327). | ||||||
|
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 5 |
||||||
| Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: | ||||||
| la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; | ||||||
| l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; | ||||||
| il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. | ||||||
| Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69). [1] | ||||||
| Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) Art. 31 Principio |
||||||
| Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 [1] sulla procedura amministrativa (PA). | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
|
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 5 |
||||||
| Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: | ||||||
| la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; | ||||||
| l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; | ||||||
| il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. | ||||||
| Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69). [1] | ||||||
| Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) Art. 33 Autorità inferiori |
||||||
| Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: | ||||||
| del Consiglio federale e degli organi dell'Assemblea federale in materia di rapporti di lavoro del personale federale, compreso il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente; | ||||||
| del Consiglio federale concernenti:la destituzione di un membro del Consiglio della banca o della direzione generale o di un loro supplente secondo la legge del 3 ottobre 2003 [2] sulla Banca nazionale,la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 22 giugno 2007 [3] sulla vigilanza dei mercati finanziari,il blocco di valori patrimoniali secondo la legge del 18 dicembre 2015 [5] sui valori patrimoniali di provenienza illecita,il divieto di determinate attività secondo la LAIn [7],il divieto di organizzazioni secondo la LAIn,il divieto di organizzazioni e gruppi secondo l'articolo 1 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 2024 [10] che vieta Hamas e le organizzazioni associate,la revoca di un membro del Consiglio d'istituto dell'Istituto federale di metrologia secondo la legge federale del 17 giugno 2011 [12] sull'Istituto federale di metrologia,la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 16 dicembre 2005 [14] sui revisori,la revoca di un membro del Consiglio dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici secondo la legge del 15 dicembre 2000 [16] sugli agenti terapeutici,la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'istituto secondo la legge del 16 giugno 2017 [18] sui fondi di compensazione,la revoca di un membro del consiglio d'Istituto dell'Istituto svizzero di diritto comparato secondo la legge federale del 28 settembre 2018 [20] sull'Istituto svizzero di diritto comparato,la revoca di un membro del consiglio d'amministrazione del Servizio svizzero di assegnazione delle tracce o l'approvazione della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio d'amministrazione secondo la legge federale del 20 dicembre 1957 [22] sulle ferrovie; | ||||||
| la destituzione di un membro del Consiglio della banca o della direzione generale o di un loro supplente secondo la legge del 3 ottobre 2003 [2] sulla Banca nazionale, | ||||||
| la revoca di un membro del consiglio d'amministrazione del Servizio svizzero di assegnazione delle tracce o l'approvazione della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio d'amministrazione secondo la legge federale del 20 dicembre 1957 [22] sulle ferrovie; | ||||||
| la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 22 giugno 2007 [3] sulla vigilanza dei mercati finanziari, | ||||||
| il blocco di valori patrimoniali secondo la legge del 18 dicembre 2015 [5] sui valori patrimoniali di provenienza illecita, | ||||||
| il divieto di determinate attività secondo la LAIn [7], | ||||||
| il divieto di organizzazioni secondo la LAIn, | ||||||
| il divieto di organizzazioni e gruppi secondo l'articolo 1 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 2024 [10] che vieta Hamas e le organizzazioni associate, | ||||||
| la revoca di un membro del Consiglio d'istituto dell'Istituto federale di metrologia secondo la legge federale del 17 giugno 2011 [12] sull'Istituto federale di metrologia, | ||||||
| la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 16 dicembre 2005 [14] sui revisori, | ||||||
| la revoca di un membro del Consiglio dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici secondo la legge del 15 dicembre 2000 [16] sugli agenti terapeutici, | ||||||
| la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'istituto secondo la legge del 16 giugno 2017 [18] sui fondi di compensazione, | ||||||
| la revoca di un membro del consiglio d'Istituto dell'Istituto svizzero di diritto comparato secondo la legge federale del 28 settembre 2018 [20] sull'Istituto svizzero di diritto comparato, | ||||||
| del Tribunale penale federale in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale; | ||||||
| del Tribunale federale dei brevetti in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale; | ||||||
| del procuratore generale della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei procuratori pubblici federali da lui nominati e del personale del Ministero pubblico della Confederazione; | ||||||
| dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro del personale della sua segreteria; | ||||||
| dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei membri del Ministero pubblico della Confederazione eletti dall'Assemblea federale plenaria; | ||||||
| della Cancelleria federale, dei dipartimenti e dei servizi dell'Amministrazione federale loro subordinati o aggregati amministrativamente; | ||||||
| degli stabilimenti e delle aziende della Confederazione; | ||||||
| delle commissioni federali; | ||||||
| dei tribunali arbitrali costituiti in virtù di contratti di diritto pubblico sottoscritti dalla Confederazione, dai suoi stabilimenti o dalle sue aziende; | ||||||
| delle autorità o organizzazioni indipendenti dall'Amministrazione federale che decidono nell'adempimento di compiti di diritto pubblico loro affidati dalla Confederazione; | ||||||
| delle autorità cantonali, in quanto una legge federale preveda che le loro decisioni sono impugnabili mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 4 della LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° feb. 2008 (RU 2008 5207; FF 2006 2625). [2] RS 951.11 [3] RS 956.1 [4] Introdotto dall'all. n. 1 della L del 1° ott. 2010 sulla restituzione degli averi di provenienza illecita (RU 2011 275; FF 2010 2871). Nuovo testo giusta l'art. 31 cpv. 2 n. 1 della L del 18 dic. 2015 sui valori patrimoniali di provenienza illecita, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1803; FF 2014 4555). [5] RS 196.1 [6] Introdotto dall'all. n. 2 della LF del 23 dic. 2011 (RU 2012 3745; FF 2007 4613; 2010 6923). Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 3 della LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885). [7] RS 121 [8] Introdotto dall'all. cifra II n. 3 della LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885). [9] Introdotto dall'art. 3 della LF del 20 dic. 2024 che vieta Hamas e le organizzazioni associate, in vigore dal 15 mag. 2025 (RU 2025 269; FF 2024 2250). [10] RS 122.1 [11] Introdotto dal n. 1 dell'art 26 della LF sull'Istituto federale di metrologia, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 6515; FF 2010 7073). [12] RS 941.27 [13] Introdotta dall'all. n. 2 della L del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4073; FF 2013 5901). [14] RS 221.302 [15] Introdotto dall'all. 1 della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1). [16] RS 812.21 [17] Introdotto dall'all. cifra II n. 3 della LF del 16 giu. 2017 sui fondi di compensazione, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 7563; FF 2016 255). [18] RS 830.2 [19] Introdotto dall'art. 23 cpv. 2 della LF del 28 set. 2018 sull'Istituto svizzero di diritto comparato, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3199; FF 2018 771). [20] RS 425.1 [21] Introdotto dall'all. cifra I n. 2 della LF del 28 set. 2018 sull'organizzazione dell'infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1889; FF 2016 7711). [22] RS 742.101 [23] Introdotta dall'all. n. 3 della LF del 20 mar. 2009 sul Tribunale federale dei brevetti, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2010 513, 2011 2241; FF 2008 349). [24] Introdotta dall'all. cifra II n. 6 della L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali (RU 2010 3267;FF 2008 7093). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2015, in vigore dal 1° nov. 2015 (RU 2015 3847; FF 2015 18611885). [25] Introdotta dall'all. cifra II n. 6 della L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267;FF 2008 7093). [26] Introdotta dall'all. cifra II n. 6 della L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267;FF 2008 7093). | ||||||
|
RS 956.1 LFINMA Legge federale del 22 giugno 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, LFINMA) - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari Art. 54 Tutela giurisdizionale |
||||||
| Il ricorso contro le decisioni della FINMA è disciplinato dalle disposizioni sull'amministrazione della giustizia federale. | ||||||
| La FINMA è legittimata a interporre ricorso al Tribunale federale. | ||||||
|
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 48 [1] |
||||||
| Ha diritto di ricorrere chi: | ||||||
| ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; | ||||||
| è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e | ||||||
| ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. | ||||||
| Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). | ||||||
|
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 50 [1] |
||||||
| Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. | ||||||
| Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). | ||||||
|
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 52 |
||||||
| L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. | ||||||
| Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi. | ||||||
| Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso. | ||||||
|
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 11 |
||||||
| In ogni stadio del procedimento, la parte può farsi rappresentare, sempreché non sia tenuta ad agire personalmente, o farsi patrocinare, in quanto non sia escluso dall'urgenza di un'inchiesta ufficiale. [1] | ||||||
| L'autorità può esigere che il rappresentante giustifichi i suoi poteri con una procura scritta. | ||||||
| Fintanto che la parte non revochi la procura l'autorità comunica con il rappresentante. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). | ||||||
|
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 63 |
||||||
| L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. | ||||||
| Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi. | ||||||
| Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura. | ||||||
| L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo. [1] | ||||||
| La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla: | ||||||
| da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; | ||||||
| da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie. [2] | ||||||
| Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse. [3] Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005 [4] sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010 [5] sull'organizzazione delle autorità penali. [6] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). [2] Introdotto dall'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). [3] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nuovo testo del per. giusta l'all. n. II 3 della L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267;FF 2008 7093). | ||||||
|
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 25 |
||||||
| L'autorità competente nel merito può, d'ufficio o a domanda, accertare per decisione l'esistenza, l'inesistenza o la estensione di diritti od obblighi di diritto pubblico. | ||||||
| La domanda d'una decisione d'accertamento dev'essere accolta qualora il richiedente provi un interesse degno di protezione. | ||||||
| Nessun pregiudizio può derivare alla parte che abbia agito fidando legittimamente in una decisione d'accertamento. | ||||||
|
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 25 |
||||||
| L'autorità competente nel merito può, d'ufficio o a domanda, accertare per decisione l'esistenza, l'inesistenza o la estensione di diritti od obblighi di diritto pubblico. | ||||||
| La domanda d'una decisione d'accertamento dev'essere accolta qualora il richiedente provi un interesse degno di protezione. | ||||||
| Nessun pregiudizio può derivare alla parte che abbia agito fidando legittimamente in una decisione d'accertamento. | ||||||
|
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 25 |
||||||
| L'autorità competente nel merito può, d'ufficio o a domanda, accertare per decisione l'esistenza, l'inesistenza o la estensione di diritti od obblighi di diritto pubblico. | ||||||
| La domanda d'una decisione d'accertamento dev'essere accolta qualora il richiedente provi un interesse degno di protezione. | ||||||
| Nessun pregiudizio può derivare alla parte che abbia agito fidando legittimamente in una decisione d'accertamento. | ||||||
|
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 25 |
||||||
| L'autorità competente nel merito può, d'ufficio o a domanda, accertare per decisione l'esistenza, l'inesistenza o la estensione di diritti od obblighi di diritto pubblico. | ||||||
| La domanda d'una decisione d'accertamento dev'essere accolta qualora il richiedente provi un interesse degno di protezione. | ||||||
| Nessun pregiudizio può derivare alla parte che abbia agito fidando legittimamente in una decisione d'accertamento. | ||||||
|
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 25 |
||||||
| L'autorità competente nel merito può, d'ufficio o a domanda, accertare per decisione l'esistenza, l'inesistenza o la estensione di diritti od obblighi di diritto pubblico. | ||||||
| La domanda d'una decisione d'accertamento dev'essere accolta qualora il richiedente provi un interesse degno di protezione. | ||||||
| Nessun pregiudizio può derivare alla parte che abbia agito fidando legittimamente in una decisione d'accertamento. | ||||||
|
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 48 [1] |
||||||
| Ha diritto di ricorrere chi: | ||||||
| ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; | ||||||
| è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e | ||||||
| ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. | ||||||
| Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). | ||||||
|
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 48 [1] |
||||||
| Ha diritto di ricorrere chi: | ||||||
| ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; | ||||||
| è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e | ||||||
| ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. | ||||||
| Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). | ||||||
|
RS 952.0 LBCR Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) - Legge sulle banche Art. 46 [1] |
||||||
| È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente: | ||||||
| accetta indebitamente depositi del pubblico o depositi a risparmio; | ||||||
| non tiene regolarmente i libri o non conserva conformemente alle prescrizioni i libri e i documenti giustificativi; | ||||||
| non allestisce e non pubblica il conto annuale o il bilancio intermedio conformemente all'articolo 6. | ||||||
| Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 15 della LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 52075205; FF 2006 2625). [2] Abrogato dall'all. n. 10 della L del 19 giu. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5339; FF 2014 6445). | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 182 Competenze normative ed esecuzione |
||||||
| Il Consiglio federale emana norme di diritto sotto forma di ordinanza, per quanto ne sia autorizzato dalla Costituzione o dalla legge. | ||||||
| Provvede all'esecuzione della legislazione, dei decreti dell'Assemblea federale e delle sentenze delle autorità giudiziarie federali. | ||||||
|
RS 956.1 LFINMA Legge federale del 22 giugno 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, LFINMA) - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari Art. 7 Principi di regolazione |
||||||
| La FINMA disciplina per il tramite di: | ||||||
| ordinanze, se così previsto dalla legislazione sui mercati finanziari; e | ||||||
| circolari concernenti l'applicazione della legislazione sui mercati finanziari. | ||||||
| Essa disciplina soltanto se necessario in considerazione degli obiettivi di vigilanza e, nella misura del possibile, limitandosi a definire principi basilari. In tale contesto essa considera il diritto federale superiore e segnatamente: [1] | ||||||
| i costi che insorgono agli assoggettati alla vigilanza per il fatto della regolazione; | ||||||
| le ripercussioni che la regolazione ha sulla concorrenza, sulla capacità di innovazione e sulla concorrenzialità a livello internazionale della piazza finanziaria svizzera; | ||||||
| la diversità delle dimensioni, della complessità, delle strutture, delle attività commerciali e dei rischi degli assoggettati alla vigilanza; e | ||||||
| gli standard internazionali minimi. | ||||||
| La FINMA sostiene l'autodisciplina e la può riconoscere e imporre come standard minimo nell'ambito delle sue competenze di vigilanza. | ||||||
| Provvede a un processo trasparente di regolazione e a un'adeguata partecipazione degli interessati. | ||||||
| Emana direttive per l'attuazione di questi principi. In tale contesto opera d'intesa con il Dipartimento federale delle finanze (DFF) [3]. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 16 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293). [2] Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 16 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293). [3] Nuova espr. giusta l'all. n. 4 della L del 15 giugno 2018 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4417, 2019 4631; FF 2015 7293). | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 5 Stato di diritto |
||||||
| Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. | ||||||
| L'attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo. | ||||||
| Organi dello Stato, autorità e privati agiscono secondo il principio della buona fede. | ||||||
| La Confederazione e i Cantoni rispettano il diritto internazionale. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 27 Libertà economica |
||||||
| La libertà economica è garantita. | ||||||
| Essa include in particolare la libera scelta della professione, il libero accesso a un'attività economica privata e il suo libero esercizio. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 182 Competenze normative ed esecuzione |
||||||
| Il Consiglio federale emana norme di diritto sotto forma di ordinanza, per quanto ne sia autorizzato dalla Costituzione o dalla legge. | ||||||
| Provvede all'esecuzione della legislazione, dei decreti dell'Assemblea federale e delle sentenze delle autorità giudiziarie federali. | ||||||
|
RS 956.1 LFINMA Legge federale del 22 giugno 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, LFINMA) - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari Art. 7 Principi di regolazione |
||||||
| La FINMA disciplina per il tramite di: | ||||||
| ordinanze, se così previsto dalla legislazione sui mercati finanziari; e | ||||||
| circolari concernenti l'applicazione della legislazione sui mercati finanziari. | ||||||
| Essa disciplina soltanto se necessario in considerazione degli obiettivi di vigilanza e, nella misura del possibile, limitandosi a definire principi basilari. In tale contesto essa considera il diritto federale superiore e segnatamente: [1] | ||||||
| i costi che insorgono agli assoggettati alla vigilanza per il fatto della regolazione; | ||||||
| le ripercussioni che la regolazione ha sulla concorrenza, sulla capacità di innovazione e sulla concorrenzialità a livello internazionale della piazza finanziaria svizzera; | ||||||
| la diversità delle dimensioni, della complessità, delle strutture, delle attività commerciali e dei rischi degli assoggettati alla vigilanza; e | ||||||
| gli standard internazionali minimi. | ||||||
| La FINMA sostiene l'autodisciplina e la può riconoscere e imporre come standard minimo nell'ambito delle sue competenze di vigilanza. | ||||||
| Provvede a un processo trasparente di regolazione e a un'adeguata partecipazione degli interessati. | ||||||
| Emana direttive per l'attuazione di questi principi. In tale contesto opera d'intesa con il Dipartimento federale delle finanze (DFF) [3]. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 16 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293). [2] Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 16 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293). [3] Nuova espr. giusta l'all. n. 4 della L del 15 giugno 2018 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4417, 2019 4631; FF 2015 7293). | ||||||
|
RS 956.1 LFINMA Legge federale del 22 giugno 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, LFINMA) - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari Art. 7 Principi di regolazione |
||||||
| La FINMA disciplina per il tramite di: | ||||||
| ordinanze, se così previsto dalla legislazione sui mercati finanziari; e | ||||||
| circolari concernenti l'applicazione della legislazione sui mercati finanziari. | ||||||
| Essa disciplina soltanto se necessario in considerazione degli obiettivi di vigilanza e, nella misura del possibile, limitandosi a definire principi basilari. In tale contesto essa considera il diritto federale superiore e segnatamente: [1] | ||||||
| i costi che insorgono agli assoggettati alla vigilanza per il fatto della regolazione; | ||||||
| le ripercussioni che la regolazione ha sulla concorrenza, sulla capacità di innovazione e sulla concorrenzialità a livello internazionale della piazza finanziaria svizzera; | ||||||
| la diversità delle dimensioni, della complessità, delle strutture, delle attività commerciali e dei rischi degli assoggettati alla vigilanza; e | ||||||
| gli standard internazionali minimi. | ||||||
| La FINMA sostiene l'autodisciplina e la può riconoscere e imporre come standard minimo nell'ambito delle sue competenze di vigilanza. | ||||||
| Provvede a un processo trasparente di regolazione e a un'adeguata partecipazione degli interessati. | ||||||
| Emana direttive per l'attuazione di questi principi. In tale contesto opera d'intesa con il Dipartimento federale delle finanze (DFF) [3]. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 16 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293). [2] Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 16 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293). [3] Nuova espr. giusta l'all. n. 4 della L del 15 giugno 2018 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4417, 2019 4631; FF 2015 7293). | ||||||
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RS 955.0 -LRD Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) - Legge sul riciclaggio di denaro Art. 3 Identificazione della controparte |
||||||
| Al momento dell'avvio di relazioni d'affari, l'intermediario finanziario deve identificare la controparte sulla scorta di un documento probante. Se la controparte è una persona giuridica, l'intermediario finanziario deve prendere atto delle disposizioni della controparte concernenti il conferimento dei poteri di rappresentanza e verificare l'identità delle persone che stabiliscono la relazione d'affari in nome della persona giuridica. [1] | ||||||
| Le operazioni di cassa con una controparte non ancora identificata sottostanno all'obbligo di identificazione soltanto se una o più transazioni che sembrano legate tra di loro raggiungono un importo rilevante. | ||||||
| Gli istituti di assicurazione devono identificare la controparte se l'importo di un premio unico, dei premi periodici o del volume complessivo dei premi raggiunge un importo rilevante. | ||||||
| Se nei casi dei capoversi 2 e 3 vi sono elementi di sospetto di un eventuale riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo, si deve procedere all'identificazione anche se gli importi determinanti non vengono raggiunti. [2] | ||||||
| La FINMA, la Commissione federale delle case da gioco (CFCG), il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) [3] e gli organismi di autodisciplina stabiliscono per i rispettivi settori gli importi rilevanti di cui ai capoversi 2 e 3 e, all'occorrenza, li adeguano. [4] | ||||||
| [1] Per. introdotto dal n. I 4 della LF del 3 ott. 2008 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d'azione finanziaria, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 361; FF 2007 5687). [2] Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 3 ott. 2008 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d'azione finanziaria, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 361; FF 2007 5687). [3] La designazione dell'unità amministrativa è adattata in applicazione dell'art. 20 cpv. 2 dell'O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1) (RU 2021 589). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. [4] Nuovo testo giusta l'all. 2 n. 1 della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 656; 2022 551; FF 2019 4539). | ||||||
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RS 955.0 -LRD Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) - Legge sul riciclaggio di denaro Art. 4 [1] Accertamento dell'avente economicamente diritto |
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| L'intermediario finanziario deve, con la diligenza richiesta dalle circostanze, accertare l'avente economicamente diritto e verificarne l'identità, per assicurarsi di sapere chi è l'avente economicamente diritto. [2] Se la controparte è una società quotata in borsa o una filiale controllata a maggioranza da una siffatta società, può esimersi dall'accertare l'avente economicamente diritto. | ||||||
| L'intermediario finanziario deve richiedere alla controparte una dichiarazione scritta indicante la persona fisica avente economicamente diritto, se: | ||||||
| non c'è identità tra la controparte e l'avente economicamente diritto o se sussistono dubbi in merito; | ||||||
| la controparte è una società di domicilio o una persona giuridica operativa; o | ||||||
| viene effettuata un'operazione di cassa di valore rilevante secondo l'articolo 3 capoverso 2. | ||||||
| L'intermediario deve esigere dalle controparti che detengono presso di lui conti o depositi collettivi che gli forniscano un elenco completo degli aventi economicamente diritto e gli comunichino senza indugio ogni modifica dello stesso. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I 7 della LF del 12 dic. 2014 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1389; FF 2014 563). [2] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 656; 2022 551; FF 2019 4539). | ||||||
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RS 955.0 -LRD Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) - Legge sul riciclaggio di denaro Art. 6 [1] Obblighi di diligenza particolari |
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| L'intermediario finanziario è tenuto a identificare l'oggetto e lo scopo della relazione d'affari auspicata dalla controparte. L'entità delle informazioni da raccogliere, il livello gerarchico al quale decidere di avviare o proseguire una relazione d'affari e la periodicità dei controlli dipendono dal rischio rappresentato dalla controparte. | ||||||
| L'intermediario finanziario deve chiarire le circostanze e lo scopo di una transazione o di una relazione d'affari se: | ||||||
| la transazione o la relazione d'affari appare inusuale, a meno che la sua legalità sia manifesta; | ||||||
| vi sono sospetti che i valori patrimoniali provengano da un crimine o da un delitto fiscale qualificato di cui all'articolo 305bis numero 1bis CP [3], sottostiano alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter CP) o servano al finanziamento del terrorismo (art. 260quinquies cpv. 1 CP); | ||||||
| la transazione o la relazione d'affari comporta un rischio elevato; | ||||||
| i dati di una controparte, di un avente economicamente diritto o di una persona autorizzata a firmare di una relazione d'affari o di una transazione coincidono con i dati trasmessi all'intermediario finanziario conformemente all'articolo 22a capoverso 2 o 3, oppure sono molto simili a tali dati. | ||||||
| Le relazioni d'affari con persone politicamente esposte all'estero nonché con persone a esse legate di cui all'articolo 2a capoverso 2 sono considerate in ogni caso relazioni d'affari comportanti un rischio elevato. | ||||||
| Le relazioni d'affari con persone politicamente esposte in Svizzera o con persone politicamente esposte di organizzazioni internazionali, nonché con persone a esse legate di cui all'articolo 2a capoverso 2 sono considerate, in presenza di uno o più altri criteri di rischio, relazioni d'affari comportanti un rischio elevato. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I 7 della LF del 12 dic. 2014 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1389; FF 2014 563). [2] Nuovo testo giusta l'all. n. II 6 del DF del 25 set. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo e il relativo Protocollo addizionale e potenzia il dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 360; FF 2018 5439). [3] RS 311.0 [4] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 656; 2022 551; FF 2019 4539). | ||||||
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RS 955.0 -LRD Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) - Legge sul riciclaggio di denaro Art. 18 Compiti della FINMA [1] |
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| La FINMA ha i seguenti compiti nell'ambito della vigilanza sugli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 2 capoverso 3: [2] | ||||||
| riconosce gli organismi di autodisciplina e revoca loro il riconoscimento; | ||||||
| vigila sugli organismi di autodisciplina; | ||||||
| approva i regolamenti emanati dagli organismi di autodisciplina secondo l'articolo 25, come pure le relative modifiche; | ||||||
| provvede affinché gli organismi di autodisciplina facciano applicare i loro regolamenti; | ||||||
| ... | ||||||
| ... [5] | ||||||
| Al fine di garantire il rispetto del segreto professionale, gli organismi di autodisciplina devono far effettuare da avvocati e notai i controlli su avvocati e notai che la presente legge prevede (controlli LRD). [6] | ||||||
| Gli avvocati e i notai incaricati di effettuare i controlli LRD devono: | ||||||
| essere titolari di un brevetto di avvocato o di notaio; | ||||||
| garantire un'attività di controllo ineccepibile; | ||||||
| dimostrare di conoscere le pertinenti disposizioni della presente legge, nonché di avere acquisito esperienza e di aver seguito una formazione continua in tale ambito; | ||||||
| dimostrare la propria indipendenza dal membro oggetto del controllo. [7] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 17 della LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207; FF 2006 2625). [2] Nuovo testo giusta l'all. n. 17 della LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207; FF 2006 2625). [3] Nuovo testo giusta l'all. n. II 15 della LF del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293). [4] Abrogate dall'all. n. II 15 della LF del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293). [5] Abrogato dall'all. n. 7 della L del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), con effetto dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4073; FF 2013 5901). [6] Nuovo testo giusta l'all. n. II 15 della LF del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293). [7] Introdotto dall'all. n. 7 della L del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4073; FF 2013 5901). | ||||||
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RS 955.0 -LRD Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) - Legge sul riciclaggio di denaro Art. 2 Campo d'applicazione |
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| La presente legge si applica: | ||||||
| agli intermediari finanziari; | ||||||
| alle persone fisiche e giuridiche che negoziano beni a titolo professionale ricevendo in pagamento denaro contante (commercianti). [1] | ||||||
| Sono intermediari finanziari: | ||||||
| le banche secondo l'articolo 1a della legge dell'8 novembre 1934 [3] sulle banche (LBCR) e le persone secondo l'articolo 1b LBCR; | ||||||
| i gestori patrimoniali e i trustee secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettere a e b della legge del 15 giugno 2018 [5] sugli istituti finanziari (LIsFi); | ||||||
| le direzioni dei fondi secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera d LIsFi; | ||||||
| i titolari dell'autorizzazione di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettere b-d della legge del 23 giugno 2006 [8] sugli investimenti collettivi (LICol) e i gestori di patrimoni collettivi di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera c LIsFi; | ||||||
| gli istituti d'assicurazione secondo la legge del 17 dicembre 2004 [10] sulla sorveglianza degli assicuratori che praticano l'assicurazione diretta sulla vita od offrono o distribuiscono quote di una società collettiva di capitali; | ||||||
| le società di intermediazione mobiliare secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera e LIsFi; | ||||||
| le controparti centrali e i depositari centrali secondo la legge del 19 giugno 2015 [13] sull'infrastruttura finanziaria (LInFi); | ||||||
| i sistemi di negoziazione per valori mobiliari TRD secondo l'articolo 73a LInFi (sistemi di negoziazione TRD); | ||||||
| i sistemi di pagamento, in quanto necessitano di un'autorizzazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) secondo l'articolo 4 capoverso 2 LInFi; | ||||||
| le case da gioco ai sensi della legge federale del 29 settembre 2017 [17] sui giochi in denaro (LGD); | ||||||
| gli organizzatori di giochi di grande estensione ai sensi della LGD; | ||||||
| i saggiatori del commercio e le società del gruppo secondo l'articolo 42bis della legge del 20 giugno 1933 [20] sul controllo dei metalli preziosi (LCMP). | ||||||
| Sono intermediari finanziari anche le persone che, a titolo professionale, accettano o custodiscono valori patrimoniali di terzi o forniscono aiuto per investirli o trasferirli, in particolare le persone che: | ||||||
| negoziano crediti (segnatamente sotto forma di crediti al consumo o di crediti ipotecari, di factoring, di finanziamento di transazioni commerciali oppure di leasing finanziari); | ||||||
| forniscono servizi nel campo delle operazioni di pagamento, in particolare effettuano trasferimenti elettronici per conto di terzi, oppure emettono o amministrano mezzi di pagamento come carte di credito e assegni di viaggio; | ||||||
| commerciano, per conto proprio o per conto di terzi, biglietti di banca e monete, strumenti del mercato monetario, divise, metalli preziosi, materie prime e valori mobiliari (cartevalori e diritti valori), nonché strumenti derivati; | ||||||
| ... | ||||||
| ... | ||||||
| effettuano investimenti in qualità di consulenti in materia; | ||||||
| custodiscono o gestiscono valori mobiliari. | ||||||
| Sono esclusi dal campo di applicazione della presente legge: | ||||||
| la Banca nazionale svizzera; | ||||||
| le istituzioni della previdenza professionale esonerate dall'obbligo fiscale; | ||||||
| le persone che offrono i loro servizi esclusivamente a istituzioni della previdenza professionale esonerate dall'obbligo fiscale; | ||||||
| gli intermediari finanziari di cui al capoverso 3 che offrono i loro servizi esclusivamente a intermediari finanziari conformemente al capoverso 2 o a intermediari finanziari esteri, sottoposti ad una vigilanza equivalente; | ||||||
| i fondi riservati a investitori qualificati (L-QIF) che rivestono la forma giuridica della società di investimento a capitale variabile (SICAV) o della società in accomandita per investimenti collettivi di capitale (SAcCol), se l'istituto cui compete la gestione secondo l'articolo 118h capoverso 1, 2 o 4 LICol assicura l'adempimento degli obblighi previsti nella presente legge. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I 7 della LF del 12 dic. 2014 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1389; FF 2014 563). [2] Nuovo testo giusta l'all. n. II 15 della LF del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 5247; FF 2015 7293). [3] RS 952.0 [4] Introdotta dall'all. n. II 15 della LF del 15 giu. 2018 sugli istituti (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293). Nuovo testo giusta dal n. I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 656; 2022 551; FF 2019 4539). [5] RS 954.1 [6] Nuovo testo giusta l'all. n. II 15 della LF del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293). [7] Introdotta dall'all. n. II 9 della L del 23 giu. 2006 sugli investimenti collettivi (RU 2006 5379; FF 2005 5701). Nuovo testo giusta l'all. n. 6 della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 53; FF 2020 6011). [8] RS 951.31 [9] Nuovo testo giusta l'all. n. II 9 della L del 23 giu. 2006 sugli investimenti collettivi, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5379; FF 2005 5701). [10] RS 961.01 [11] Nuovo testo giusta l'all. n. II 15 della LF del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293). [12] Introdotta dall'all. n. 12 della L del 19 giu. 2015 sull'infrastruttura finanziaria (RU 2015 5339; FF 2014 6445). Nuovo testo giusta il n. I 8 della LF del 25 set. 2020 sull'adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU 2021 33, 399; FF 2020 221). [13] RS 958.1 [14] Introdotta dall'all. n. 12 della L del 19 giu. 2015 sull'infrastruttura finanziaria (RU 2015 5339; FF 2014 6445). Nuovo testo giusta il n. I 8 della LF del 25 set. 2020 sull'adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU 2021 33, 399; FF 2020 221). [15] Introdotta dal n. I 8 della LF del 25 set. 2020 sull'adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU 2021 33, 399; FF 2020 221). [16] Introdotta dall'all. n. 4 della LF del 18 dic. 1998 sulle case da gioco (RU 2000 677; FF 1997 III 129). Nuovo testo giusta l'all. n. II 8 della LF del 29 set. 2017 sui giochi in denaro, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 5103; FF 2015 6849). [17] RS 935.51 [18] Introdotta dall'all. n. II 8 della LF del 29 set. 2017 sui giochi in denaro, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 5103; FF 2015 6849). [19] Introdotta dal n. I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 656; 2022 551; FF 2019 4539). [20] RS 941.31 [21] Abrogata dall'all. n. II 8 della LF del 17 dic. 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori, con effetto dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5269; FF 2003 3233). [22] Abrogata dall'all. n. II 15 della LF del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293). [23] Introdotta dall'all. n. 6 della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 53; FF 2020 6011). | ||||||
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RS 955.0 -LRD Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) - Legge sul riciclaggio di denaro Art. 7a [1] Valori patrimoniali di poca entità |
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| L'intermediario finanziario può rinunciare ad adempiere gli obblighi di diligenza (art. 3-7) se la relazione d'affari concerne soltanto valori patrimoniali di poca entità e se non vi sono elementi di sospetto di un eventuale riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo. | ||||||
| [1] Introdotto dal n. I 4 della LF del 3 ott. 2008 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d'azione finanziaria, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 361; FF 2007 5687). | ||||||
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RS 955.0 -LRD Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) - Legge sul riciclaggio di denaro Art. 7a [1] Valori patrimoniali di poca entità |
||||||
| L'intermediario finanziario può rinunciare ad adempiere gli obblighi di diligenza (art. 3-7) se la relazione d'affari concerne soltanto valori patrimoniali di poca entità e se non vi sono elementi di sospetto di un eventuale riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo. | ||||||
| [1] Introdotto dal n. I 4 della LF del 3 ott. 2008 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d'azione finanziaria, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 361; FF 2007 5687). | ||||||
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RS 955.0 -LRD Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) - Legge sul riciclaggio di denaro Art. 16 [1] |
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| La FINMA, la CFCG, l'autorità intercantonale, l'Ufficio centrale e gli organismi di vigilanza, se hanno il sospetto fondato che: [2]ne danno senza indugio comunicazione all'Ufficio di comunicazione. | ||||||
| sia stato commesso un reato ai sensi degli articoli 260ter, 305bis o 305ter capoverso 1 CP [4]; | ||||||
| valori patrimoniali provengano da un crimine o da un delitto fiscale qualificato di cui all'articolo 305bis numero 1bis CP; | ||||||
| valori patrimoniali sottostiano alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale o terroristica; o | ||||||
| valori patrimoniali servano al finanziamento del terrorismo (art. 260quinquies cpv. 1 CP), | ||||||
| Tale obbligo sussiste soltanto nella misura in cui l'intermediario finanziario o l'organismo di autodisciplina non vi abbiano già adempiuto. | ||||||
| L'organismo di vigilanza trasmette nel contempo alla FINMA una copia della comunicazione. [8] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 3 ott. 2008 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d'azione finanziaria, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 361; FF 2007 5687). [2] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 656; 2022 551; FF 2019 4539). [3] Nuovo testo giusta l'all. n. II 6 del DF del 25 set. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo e il relativo Protocollo addizionale e potenzia il dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 360; FF 2018 5439). [4] RS 311.0 [5] Nuovo testo giusta il n. I 7 della LF del 12 dic. 2014 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1389; FF 2014 563). [6] Nuovo testo giusta l'all. n. II 6 del DF del 25 set. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo e il relativo Protocollo addizionale e potenzia il dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 360; FF 2018 5439). [7] Introdotta dal n. I 4 della LF del 3 ott. 2008 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d'azione finanziaria, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 361; FF 2007 5687). [8] Introdotto dall'all. n. II 15 della LF del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293). | ||||||
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RS 955.0 -LRD Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) - Legge sul riciclaggio di denaro Art. 18 Compiti della FINMA [1] |
||||||
| La FINMA ha i seguenti compiti nell'ambito della vigilanza sugli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 2 capoverso 3: [2] | ||||||
| riconosce gli organismi di autodisciplina e revoca loro il riconoscimento; | ||||||
| vigila sugli organismi di autodisciplina; | ||||||
| approva i regolamenti emanati dagli organismi di autodisciplina secondo l'articolo 25, come pure le relative modifiche; | ||||||
| provvede affinché gli organismi di autodisciplina facciano applicare i loro regolamenti; | ||||||
| ... | ||||||
| ... [5] | ||||||
| Al fine di garantire il rispetto del segreto professionale, gli organismi di autodisciplina devono far effettuare da avvocati e notai i controlli su avvocati e notai che la presente legge prevede (controlli LRD). [6] | ||||||
| Gli avvocati e i notai incaricati di effettuare i controlli LRD devono: | ||||||
| essere titolari di un brevetto di avvocato o di notaio; | ||||||
| garantire un'attività di controllo ineccepibile; | ||||||
| dimostrare di conoscere le pertinenti disposizioni della presente legge, nonché di avere acquisito esperienza e di aver seguito una formazione continua in tale ambito; | ||||||
| dimostrare la propria indipendenza dal membro oggetto del controllo. [7] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 17 della LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207; FF 2006 2625). [2] Nuovo testo giusta l'all. n. 17 della LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207; FF 2006 2625). [3] Nuovo testo giusta l'all. n. II 15 della LF del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293). [4] Abrogate dall'all. n. II 15 della LF del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293). [5] Abrogato dall'all. n. 7 della L del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), con effetto dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4073; FF 2013 5901). [6] Nuovo testo giusta l'all. n. II 15 della LF del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293). [7] Introdotto dall'all. n. 7 della L del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4073; FF 2013 5901). | ||||||
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RS 955.0 -LRD Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) - Legge sul riciclaggio di denaro Art. 7a [1] Valori patrimoniali di poca entità |
||||||
| L'intermediario finanziario può rinunciare ad adempiere gli obblighi di diligenza (art. 3-7) se la relazione d'affari concerne soltanto valori patrimoniali di poca entità e se non vi sono elementi di sospetto di un eventuale riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo. | ||||||
| [1] Introdotto dal n. I 4 della LF del 3 ott. 2008 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d'azione finanziaria, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 361; FF 2007 5687). | ||||||
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RS 955.0 -LRD Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) - Legge sul riciclaggio di denaro Art. 7a [1] Valori patrimoniali di poca entità |
||||||
| L'intermediario finanziario può rinunciare ad adempiere gli obblighi di diligenza (art. 3-7) se la relazione d'affari concerne soltanto valori patrimoniali di poca entità e se non vi sono elementi di sospetto di un eventuale riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo. | ||||||
| [1] Introdotto dal n. I 4 della LF del 3 ott. 2008 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d'azione finanziaria, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 361; FF 2007 5687). | ||||||
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RS 955.0 -LRD Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) - Legge sul riciclaggio di denaro Art. 17 [1] |
||||||
| Gli obblighi di diligenza secondo il capitolo 2 e la legislazione sui giochi in denaro sono concretizzati per via d'ordinanza: | ||||||
| dalla FINMA, per gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 2 lettere a-dter; | ||||||
| dalla CFCG, per gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 2 lettera e; | ||||||
| dal Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), per gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 2 lettera f; | ||||||
| dall'UDSC, per gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 2 lettera g. | ||||||
| Le autorità di cui al capoverso 1 stabiliscono le modalità di adempimento degli obblighi di diligenza. Al riguardo possono riconoscere un'autodisciplina. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 656; 2022 551; FF 2019 4539). | ||||||
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RS 955.0 -LRD Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) - Legge sul riciclaggio di denaro Art. 18 Compiti della FINMA [1] |
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| La FINMA ha i seguenti compiti nell'ambito della vigilanza sugli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 2 capoverso 3: [2] | ||||||
| riconosce gli organismi di autodisciplina e revoca loro il riconoscimento; | ||||||
| vigila sugli organismi di autodisciplina; | ||||||
| approva i regolamenti emanati dagli organismi di autodisciplina secondo l'articolo 25, come pure le relative modifiche; | ||||||
| provvede affinché gli organismi di autodisciplina facciano applicare i loro regolamenti; | ||||||
| ... | ||||||
| ... [5] | ||||||
| Al fine di garantire il rispetto del segreto professionale, gli organismi di autodisciplina devono far effettuare da avvocati e notai i controlli su avvocati e notai che la presente legge prevede (controlli LRD). [6] | ||||||
| Gli avvocati e i notai incaricati di effettuare i controlli LRD devono: | ||||||
| essere titolari di un brevetto di avvocato o di notaio; | ||||||
| garantire un'attività di controllo ineccepibile; | ||||||
| dimostrare di conoscere le pertinenti disposizioni della presente legge, nonché di avere acquisito esperienza e di aver seguito una formazione continua in tale ambito; | ||||||
| dimostrare la propria indipendenza dal membro oggetto del controllo. [7] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 17 della LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207; FF 2006 2625). [2] Nuovo testo giusta l'all. n. 17 della LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207; FF 2006 2625). [3] Nuovo testo giusta l'all. n. II 15 della LF del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293). [4] Abrogate dall'all. n. II 15 della LF del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293). [5] Abrogato dall'all. n. 7 della L del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), con effetto dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4073; FF 2013 5901). [6] Nuovo testo giusta l'all. n. II 15 della LF del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293). [7] Introdotto dall'all. n. 7 della L del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4073; FF 2013 5901). | ||||||
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RS 955.0 -LRD Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) - Legge sul riciclaggio di denaro Art. 41 [1] Attuazione |
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| Il Consiglio federale emana le disposizioni necessarie all'attuazione della presente legge. | ||||||
| Può autorizzare la FINMA, la CFCG, il DFGP e l'UDSC a emanare disposizioni di esecuzione negli ambiti di portata ridotta, segnatamente negli ambiti prevalentemente tecnici. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 3 ott. 2008 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d'azione finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 3616401; FF 2007 5687). [2] Nuovo testo giusta l'all. 2 n. 1 della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 656; 2022 551; FF 2019 4539). | ||||||
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RS 955.033.0 ORD-FINMA Ordinanza del 3 giugno 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro, ORD-FINMA) - Ordinanza 3 FINMA sul riciclaggio di denaro Art. 10 Informazioni nell'ambito di ordini di bonifico |
||||||
| Per gli ordini di bonifico l'intermediario finanziario dell'ordinante indica il nome, il numero di conto e l'indirizzo dell'ordinante nonché il nome e il numero di conto del beneficiario. In mancanza di un numero di conto, è indicato un numero di riferimento relativo alla transazione. L'indirizzo dell'ordinante può essere sostituito dalla data di nascita e dal luogo di nascita, dal numero d'identificazione come cliente o dal numero d'identità nazionale dell'ordinante. L'intermediario finanziario assicura che le indicazioni sull'ordinante siano esatte e complete e che le informazioni sul beneficiario siano complete. [1] | ||||||
| Nel caso di ordini di bonifico in Svizzera, l'intermediario finanziario può limitarsi a indicare il numero di conto o il numero di riferimento relativo alla transazione, sempre che sia in grado di fornire, su richiesta, le ulteriori informazioni sull'ordinante all'intermediario finanziario del beneficiario e alle autorità svizzere competenti nel lasso di tempo di tre giorni lavorativi. | ||||||
| Per gli ordini di bonifico nazionali che servono al pagamento di beni e servizi, l'intermediario finanziario può seguire la procedura di cui al capoverso 2 se, per ragioni tecniche, non è possibile procedere in conformità al capoverso 1. | ||||||
| L'intermediario finanziario informa in modo adeguato l'ordinante circa la trasmissione delle sue informazioni nell'ambito del traffico dei pagamenti. | ||||||
| L'intermediario finanziario del beneficiario stabilisce la procedura da rispettare in caso di ordini di bonifico contenenti informazioni incomplete sull'ordinante o sul beneficiario. In tal caso, esso procede secondo un approccio basato sul rischio. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O della FINMA del 20 giu. 2018, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 2691). | ||||||
|
RS 955.033.0 ORD-FINMA Ordinanza del 3 giugno 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro, ORD-FINMA) - Ordinanza 3 FINMA sul riciclaggio di denaro Art. 11 Rinuncia all'adempimento degli obblighi di diligenza |
||||||
| Nel caso di relazioni d'affari continue con controparti nell'ambito dei mezzi di pagamento per il traffico scritturale dei pagamenti che servono esclusivamente al pagamento scritturale di beni e servizi l'intermediario finanziario può rinunciare all'adempimento degli obblighi di diligenza se: | ||||||
| non può essere pagato un importo superiore a 1000 franchi per transazione e a 5000 franchi per anno civile e per controparte; gli eventuali rimborsi del mezzo di pagamento vengono effettuati esclusivamente a favore di conti presso banche autorizzate in Svizzera oppure assoggettate a vigilanza equivalente all'estero nonché intestati alla controparte e per ogni rimborso l'importo non supera 1000 franchi; | ||||||
| non può essere pagato un importo superiore a 5000 franchi al mese e a 25 000 franchi per anno civile e controparte a commercianti in Svizzera, con i caricamenti effettuati esclusivamente a debito e gli eventuali rimborsi del mezzo di pagamento esclusivamente a credito di un conto intestato alla controparte presso una banca autorizzata in Svizzera; | ||||||
| i mezzi di pagamento possono essere utilizzati esclusivamente all'interno di una determinata rete di fornitori di beni o servizi e il fatturato non supera 5000 franchi al mese e 25 000 franchi per anno civile e per controparte; | ||||||
| ... | ||||||
| Nel caso di relazioni d'affari continue con controparti nell'ambito dei mezzi di pagamento per il traffico scritturale dei pagamenti che non servono esclusivamente al pagamento scritturale di beni e servizi, l'intermediario finanziario può rinunciare all'adempimento degli obblighi di diligenza se per ogni mezzo di pagamento non possono essere resi disponibili più di 200 franchi al mese e i pagamenti vengono effettuati esclusivamente a debito e gli eventuali rimborsi del mezzo di pagamento esclusivamente a credito di un conto intestato alla controparte presso una banca autorizzata in Svizzera. | ||||||
| Nel caso di mezzi di pagamento non riscrivibili, l'intermediario finanziario può rinunciare all'adempimento degli obblighi di diligenza se: | ||||||
| il credito serve esclusivamente alla controparte per pagare in via elettronica i beni e i servizi acquisiti; | ||||||
| l'importo che può essere reso disponibile per ogni supporto dati non supera 250 franchi; e | ||||||
| l'importo disponibile per operazione e per controparte non supera 1500 franchi. | ||||||
| L'intermediario finanziario può rinunciare all'adempimento degli obblighi di diligenza solo se dispone di un'infrastruttura tecnica adeguata che gli consenta di rilevare il superamento dei corrispondenti valori di soglia. Esso adotta inoltre le opportune misure per evitare un eventuale accumulo dei limiti d'importo e violazioni della presente disposizione. Sono fatti salvi gli articoli 14 e 20 in riferimento alla sorveglianza delle transazioni. È inoltre fatto salvo l'articolo 10, sempre che sia applicabile. | ||||||
| L'intermediario finanziario può rinunciare all'adempimento degli obblighi di diligenza se si tratta di un leasing di finanziamento e le rate annue da pagare non superano 5000 franchi, imposta sul valore aggiunto compresa. [2] | ||||||
| Su richiesta di organismi di autodisciplina o di intermediari finanziari secondo l'articolo 3 capoverso 1, la FINMA può autorizzare ulteriori deroghe all'adempimento degli obblighi di diligenza secondo la LRD per le relazioni d'affari continue a condizione che sia dimostrato che sussiste un rischio di riciclaggio di denaro lieve ai sensi dell'articolo 7a LRD. | ||||||
| [1] Abrogata dall'all. n. 4 dell'O della FINMA del 4 nov. 2020 sugli istituti finanziari, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5327). [2] Introdotto dall'all. n. 4 dell'O della FINMA del 4 nov. 2020 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5327). | ||||||
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RS 955.033.0 ORD-FINMA Ordinanza del 3 giugno 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro, ORD-FINMA) - Ordinanza 3 FINMA sul riciclaggio di denaro Art. 10 Informazioni nell'ambito di ordini di bonifico |
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| Per gli ordini di bonifico l'intermediario finanziario dell'ordinante indica il nome, il numero di conto e l'indirizzo dell'ordinante nonché il nome e il numero di conto del beneficiario. In mancanza di un numero di conto, è indicato un numero di riferimento relativo alla transazione. L'indirizzo dell'ordinante può essere sostituito dalla data di nascita e dal luogo di nascita, dal numero d'identificazione come cliente o dal numero d'identità nazionale dell'ordinante. L'intermediario finanziario assicura che le indicazioni sull'ordinante siano esatte e complete e che le informazioni sul beneficiario siano complete. [1] | ||||||
| Nel caso di ordini di bonifico in Svizzera, l'intermediario finanziario può limitarsi a indicare il numero di conto o il numero di riferimento relativo alla transazione, sempre che sia in grado di fornire, su richiesta, le ulteriori informazioni sull'ordinante all'intermediario finanziario del beneficiario e alle autorità svizzere competenti nel lasso di tempo di tre giorni lavorativi. | ||||||
| Per gli ordini di bonifico nazionali che servono al pagamento di beni e servizi, l'intermediario finanziario può seguire la procedura di cui al capoverso 2 se, per ragioni tecniche, non è possibile procedere in conformità al capoverso 1. | ||||||
| L'intermediario finanziario informa in modo adeguato l'ordinante circa la trasmissione delle sue informazioni nell'ambito del traffico dei pagamenti. | ||||||
| L'intermediario finanziario del beneficiario stabilisce la procedura da rispettare in caso di ordini di bonifico contenenti informazioni incomplete sull'ordinante o sul beneficiario. In tal caso, esso procede secondo un approccio basato sul rischio. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O della FINMA del 20 giu. 2018, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 2691). | ||||||
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RS 955.033.0 ORD-FINMA Ordinanza del 3 giugno 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro, ORD-FINMA) - Ordinanza 3 FINMA sul riciclaggio di denaro Art. 11 Rinuncia all'adempimento degli obblighi di diligenza |
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| Nel caso di relazioni d'affari continue con controparti nell'ambito dei mezzi di pagamento per il traffico scritturale dei pagamenti che servono esclusivamente al pagamento scritturale di beni e servizi l'intermediario finanziario può rinunciare all'adempimento degli obblighi di diligenza se: | ||||||
| non può essere pagato un importo superiore a 1000 franchi per transazione e a 5000 franchi per anno civile e per controparte; gli eventuali rimborsi del mezzo di pagamento vengono effettuati esclusivamente a favore di conti presso banche autorizzate in Svizzera oppure assoggettate a vigilanza equivalente all'estero nonché intestati alla controparte e per ogni rimborso l'importo non supera 1000 franchi; | ||||||
| non può essere pagato un importo superiore a 5000 franchi al mese e a 25 000 franchi per anno civile e controparte a commercianti in Svizzera, con i caricamenti effettuati esclusivamente a debito e gli eventuali rimborsi del mezzo di pagamento esclusivamente a credito di un conto intestato alla controparte presso una banca autorizzata in Svizzera; | ||||||
| i mezzi di pagamento possono essere utilizzati esclusivamente all'interno di una determinata rete di fornitori di beni o servizi e il fatturato non supera 5000 franchi al mese e 25 000 franchi per anno civile e per controparte; | ||||||
| ... | ||||||
| Nel caso di relazioni d'affari continue con controparti nell'ambito dei mezzi di pagamento per il traffico scritturale dei pagamenti che non servono esclusivamente al pagamento scritturale di beni e servizi, l'intermediario finanziario può rinunciare all'adempimento degli obblighi di diligenza se per ogni mezzo di pagamento non possono essere resi disponibili più di 200 franchi al mese e i pagamenti vengono effettuati esclusivamente a debito e gli eventuali rimborsi del mezzo di pagamento esclusivamente a credito di un conto intestato alla controparte presso una banca autorizzata in Svizzera. | ||||||
| Nel caso di mezzi di pagamento non riscrivibili, l'intermediario finanziario può rinunciare all'adempimento degli obblighi di diligenza se: | ||||||
| il credito serve esclusivamente alla controparte per pagare in via elettronica i beni e i servizi acquisiti; | ||||||
| l'importo che può essere reso disponibile per ogni supporto dati non supera 250 franchi; e | ||||||
| l'importo disponibile per operazione e per controparte non supera 1500 franchi. | ||||||
| L'intermediario finanziario può rinunciare all'adempimento degli obblighi di diligenza solo se dispone di un'infrastruttura tecnica adeguata che gli consenta di rilevare il superamento dei corrispondenti valori di soglia. Esso adotta inoltre le opportune misure per evitare un eventuale accumulo dei limiti d'importo e violazioni della presente disposizione. Sono fatti salvi gli articoli 14 e 20 in riferimento alla sorveglianza delle transazioni. È inoltre fatto salvo l'articolo 10, sempre che sia applicabile. | ||||||
| L'intermediario finanziario può rinunciare all'adempimento degli obblighi di diligenza se si tratta di un leasing di finanziamento e le rate annue da pagare non superano 5000 franchi, imposta sul valore aggiunto compresa. [2] | ||||||
| Su richiesta di organismi di autodisciplina o di intermediari finanziari secondo l'articolo 3 capoverso 1, la FINMA può autorizzare ulteriori deroghe all'adempimento degli obblighi di diligenza secondo la LRD per le relazioni d'affari continue a condizione che sia dimostrato che sussiste un rischio di riciclaggio di denaro lieve ai sensi dell'articolo 7a LRD. | ||||||
| [1] Abrogata dall'all. n. 4 dell'O della FINMA del 4 nov. 2020 sugli istituti finanziari, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5327). [2] Introdotto dall'all. n. 4 dell'O della FINMA del 4 nov. 2020 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5327). | ||||||
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RS 955.033.0 ORD-FINMA Ordinanza del 3 giugno 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro, ORD-FINMA) - Ordinanza 3 FINMA sul riciclaggio di denaro Art. 3 Campo d'applicazione |
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| La presente ordinanza si applica agli intermediari finanziari secondo l'articolo 2 capoverso 2 lettere a-d e dquater LRD. [1] | ||||||
| Nell'applicare la presente ordinanza, la FINMA può tenere conto delle specificità dell'attività esercitata dagli intermediari finanziari e in particolare autorizzare agevolazioni oppure ordinare inasprimenti in virtù del rischio di riciclaggio di denaro legato a un'attività o delle dimensioni di un'impresa. Può anche considerare lo sviluppo di nuove tecnologie che offrono una sicurezza equivalente per l'attuazione degli obblighi di diligenza. | ||||||
| La FINMA rende pubblica la propria prassi. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O della FINMA del 27 ott. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 703). | ||||||
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RS 955.0 -LRD Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) - Legge sul riciclaggio di denaro Art. 7a [1] Valori patrimoniali di poca entità |
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| L'intermediario finanziario può rinunciare ad adempiere gli obblighi di diligenza (art. 3-7) se la relazione d'affari concerne soltanto valori patrimoniali di poca entità e se non vi sono elementi di sospetto di un eventuale riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo. | ||||||
| [1] Introdotto dal n. I 4 della LF del 3 ott. 2008 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d'azione finanziaria, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 361; FF 2007 5687). | ||||||
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RS 955.0 -LRD Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) - Legge sul riciclaggio di denaro Art. 7a [1] Valori patrimoniali di poca entità |
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| L'intermediario finanziario può rinunciare ad adempiere gli obblighi di diligenza (art. 3-7) se la relazione d'affari concerne soltanto valori patrimoniali di poca entità e se non vi sono elementi di sospetto di un eventuale riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo. | ||||||
| [1] Introdotto dal n. I 4 della LF del 3 ott. 2008 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d'azione finanziaria, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 361; FF 2007 5687). | ||||||
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RS 955.033.0 ORD-FINMA Ordinanza del 3 giugno 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro, ORD-FINMA) - Ordinanza 3 FINMA sul riciclaggio di denaro Art. 11 Rinuncia all'adempimento degli obblighi di diligenza |
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| Nel caso di relazioni d'affari continue con controparti nell'ambito dei mezzi di pagamento per il traffico scritturale dei pagamenti che servono esclusivamente al pagamento scritturale di beni e servizi l'intermediario finanziario può rinunciare all'adempimento degli obblighi di diligenza se: | ||||||
| non può essere pagato un importo superiore a 1000 franchi per transazione e a 5000 franchi per anno civile e per controparte; gli eventuali rimborsi del mezzo di pagamento vengono effettuati esclusivamente a favore di conti presso banche autorizzate in Svizzera oppure assoggettate a vigilanza equivalente all'estero nonché intestati alla controparte e per ogni rimborso l'importo non supera 1000 franchi; | ||||||
| non può essere pagato un importo superiore a 5000 franchi al mese e a 25 000 franchi per anno civile e controparte a commercianti in Svizzera, con i caricamenti effettuati esclusivamente a debito e gli eventuali rimborsi del mezzo di pagamento esclusivamente a credito di un conto intestato alla controparte presso una banca autorizzata in Svizzera; | ||||||
| i mezzi di pagamento possono essere utilizzati esclusivamente all'interno di una determinata rete di fornitori di beni o servizi e il fatturato non supera 5000 franchi al mese e 25 000 franchi per anno civile e per controparte; | ||||||
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| Nel caso di relazioni d'affari continue con controparti nell'ambito dei mezzi di pagamento per il traffico scritturale dei pagamenti che non servono esclusivamente al pagamento scritturale di beni e servizi, l'intermediario finanziario può rinunciare all'adempimento degli obblighi di diligenza se per ogni mezzo di pagamento non possono essere resi disponibili più di 200 franchi al mese e i pagamenti vengono effettuati esclusivamente a debito e gli eventuali rimborsi del mezzo di pagamento esclusivamente a credito di un conto intestato alla controparte presso una banca autorizzata in Svizzera. | ||||||
| Nel caso di mezzi di pagamento non riscrivibili, l'intermediario finanziario può rinunciare all'adempimento degli obblighi di diligenza se: | ||||||
| il credito serve esclusivamente alla controparte per pagare in via elettronica i beni e i servizi acquisiti; | ||||||
| l'importo che può essere reso disponibile per ogni supporto dati non supera 250 franchi; e | ||||||
| l'importo disponibile per operazione e per controparte non supera 1500 franchi. | ||||||
| L'intermediario finanziario può rinunciare all'adempimento degli obblighi di diligenza solo se dispone di un'infrastruttura tecnica adeguata che gli consenta di rilevare il superamento dei corrispondenti valori di soglia. Esso adotta inoltre le opportune misure per evitare un eventuale accumulo dei limiti d'importo e violazioni della presente disposizione. Sono fatti salvi gli articoli 14 e 20 in riferimento alla sorveglianza delle transazioni. È inoltre fatto salvo l'articolo 10, sempre che sia applicabile. | ||||||
| L'intermediario finanziario può rinunciare all'adempimento degli obblighi di diligenza se si tratta di un leasing di finanziamento e le rate annue da pagare non superano 5000 franchi, imposta sul valore aggiunto compresa. [2] | ||||||
| Su richiesta di organismi di autodisciplina o di intermediari finanziari secondo l'articolo 3 capoverso 1, la FINMA può autorizzare ulteriori deroghe all'adempimento degli obblighi di diligenza secondo la LRD per le relazioni d'affari continue a condizione che sia dimostrato che sussiste un rischio di riciclaggio di denaro lieve ai sensi dell'articolo 7a LRD. | ||||||
| [1] Abrogata dall'all. n. 4 dell'O della FINMA del 4 nov. 2020 sugli istituti finanziari, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5327). [2] Introdotto dall'all. n. 4 dell'O della FINMA del 4 nov. 2020 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5327). | ||||||
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RS 955.0 -LRD Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) - Legge sul riciclaggio di denaro Art. 7a [1] Valori patrimoniali di poca entità |
||||||
| L'intermediario finanziario può rinunciare ad adempiere gli obblighi di diligenza (art. 3-7) se la relazione d'affari concerne soltanto valori patrimoniali di poca entità e se non vi sono elementi di sospetto di un eventuale riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo. | ||||||
| [1] Introdotto dal n. I 4 della LF del 3 ott. 2008 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d'azione finanziaria, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 361; FF 2007 5687). | ||||||
|
RS 955.0 -LRD Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) - Legge sul riciclaggio di denaro Art. 18 Compiti della FINMA [1] |
||||||
| La FINMA ha i seguenti compiti nell'ambito della vigilanza sugli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 2 capoverso 3: [2] | ||||||
| riconosce gli organismi di autodisciplina e revoca loro il riconoscimento; | ||||||
| vigila sugli organismi di autodisciplina; | ||||||
| approva i regolamenti emanati dagli organismi di autodisciplina secondo l'articolo 25, come pure le relative modifiche; | ||||||
| provvede affinché gli organismi di autodisciplina facciano applicare i loro regolamenti; | ||||||
| ... | ||||||
| ... [5] | ||||||
| Al fine di garantire il rispetto del segreto professionale, gli organismi di autodisciplina devono far effettuare da avvocati e notai i controlli su avvocati e notai che la presente legge prevede (controlli LRD). [6] | ||||||
| Gli avvocati e i notai incaricati di effettuare i controlli LRD devono: | ||||||
| essere titolari di un brevetto di avvocato o di notaio; | ||||||
| garantire un'attività di controllo ineccepibile; | ||||||
| dimostrare di conoscere le pertinenti disposizioni della presente legge, nonché di avere acquisito esperienza e di aver seguito una formazione continua in tale ambito; | ||||||
| dimostrare la propria indipendenza dal membro oggetto del controllo. [7] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 17 della LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207; FF 2006 2625). [2] Nuovo testo giusta l'all. n. 17 della LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207; FF 2006 2625). [3] Nuovo testo giusta l'all. n. II 15 della LF del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293). [4] Abrogate dall'all. n. II 15 della LF del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293). [5] Abrogato dall'all. n. 7 della L del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), con effetto dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4073; FF 2013 5901). [6] Nuovo testo giusta l'all. n. II 15 della LF del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293). [7] Introdotto dall'all. n. 7 della L del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4073; FF 2013 5901). | ||||||
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RS 955.033.0 ORD-FINMA Ordinanza del 3 giugno 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro, ORD-FINMA) - Ordinanza 3 FINMA sul riciclaggio di denaro Art. 11 Rinuncia all'adempimento degli obblighi di diligenza |
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| Nel caso di relazioni d'affari continue con controparti nell'ambito dei mezzi di pagamento per il traffico scritturale dei pagamenti che servono esclusivamente al pagamento scritturale di beni e servizi l'intermediario finanziario può rinunciare all'adempimento degli obblighi di diligenza se: | ||||||
| non può essere pagato un importo superiore a 1000 franchi per transazione e a 5000 franchi per anno civile e per controparte; gli eventuali rimborsi del mezzo di pagamento vengono effettuati esclusivamente a favore di conti presso banche autorizzate in Svizzera oppure assoggettate a vigilanza equivalente all'estero nonché intestati alla controparte e per ogni rimborso l'importo non supera 1000 franchi; | ||||||
| non può essere pagato un importo superiore a 5000 franchi al mese e a 25 000 franchi per anno civile e controparte a commercianti in Svizzera, con i caricamenti effettuati esclusivamente a debito e gli eventuali rimborsi del mezzo di pagamento esclusivamente a credito di un conto intestato alla controparte presso una banca autorizzata in Svizzera; | ||||||
| i mezzi di pagamento possono essere utilizzati esclusivamente all'interno di una determinata rete di fornitori di beni o servizi e il fatturato non supera 5000 franchi al mese e 25 000 franchi per anno civile e per controparte; | ||||||
| ... | ||||||
| Nel caso di relazioni d'affari continue con controparti nell'ambito dei mezzi di pagamento per il traffico scritturale dei pagamenti che non servono esclusivamente al pagamento scritturale di beni e servizi, l'intermediario finanziario può rinunciare all'adempimento degli obblighi di diligenza se per ogni mezzo di pagamento non possono essere resi disponibili più di 200 franchi al mese e i pagamenti vengono effettuati esclusivamente a debito e gli eventuali rimborsi del mezzo di pagamento esclusivamente a credito di un conto intestato alla controparte presso una banca autorizzata in Svizzera. | ||||||
| Nel caso di mezzi di pagamento non riscrivibili, l'intermediario finanziario può rinunciare all'adempimento degli obblighi di diligenza se: | ||||||
| il credito serve esclusivamente alla controparte per pagare in via elettronica i beni e i servizi acquisiti; | ||||||
| l'importo che può essere reso disponibile per ogni supporto dati non supera 250 franchi; e | ||||||
| l'importo disponibile per operazione e per controparte non supera 1500 franchi. | ||||||
| L'intermediario finanziario può rinunciare all'adempimento degli obblighi di diligenza solo se dispone di un'infrastruttura tecnica adeguata che gli consenta di rilevare il superamento dei corrispondenti valori di soglia. Esso adotta inoltre le opportune misure per evitare un eventuale accumulo dei limiti d'importo e violazioni della presente disposizione. Sono fatti salvi gli articoli 14 e 20 in riferimento alla sorveglianza delle transazioni. È inoltre fatto salvo l'articolo 10, sempre che sia applicabile. | ||||||
| L'intermediario finanziario può rinunciare all'adempimento degli obblighi di diligenza se si tratta di un leasing di finanziamento e le rate annue da pagare non superano 5000 franchi, imposta sul valore aggiunto compresa. [2] | ||||||
| Su richiesta di organismi di autodisciplina o di intermediari finanziari secondo l'articolo 3 capoverso 1, la FINMA può autorizzare ulteriori deroghe all'adempimento degli obblighi di diligenza secondo la LRD per le relazioni d'affari continue a condizione che sia dimostrato che sussiste un rischio di riciclaggio di denaro lieve ai sensi dell'articolo 7a LRD. | ||||||
| [1] Abrogata dall'all. n. 4 dell'O della FINMA del 4 nov. 2020 sugli istituti finanziari, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5327). [2] Introdotto dall'all. n. 4 dell'O della FINMA del 4 nov. 2020 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5327). | ||||||
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RS 952.0 LBCR Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) - Legge sulle banche Art. 1 [1] |
||||||
| La presente legge si applica alle banche, ai banchieri privati (ditte individuali, società in nome collettivo e società in accomandita) e alle casse di risparmio, qui di seguito designate tutte col nome di banche. | ||||||
| Le persone fisiche e giuridiche che non sottostanno alla presente legge non sono legittimate ad accettare depositi del pubblico a titolo professionale. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni, purché la protezione dei depositanti sia garantita. L'emissione di prestiti non è considerata accettazione di depositi del pubblico a titolo professionale. [2] | ||||||
| Non soggiacciono alla legge, segnatamente: | ||||||
| gli agenti e le ditte di borsa che esercitano soltanto negozio di cartevalori e operazioni direttamente connesse, ma non attività bancaria; | ||||||
| gli amministratori di beni, i notai e gli agenti d'affari che si limitano ad amministrare i capitali dei loro clienti, senza esercitare un'attività bancaria. | ||||||
| Le espressioni «banca» o «banchiere», isolate o in una parola composta, possono essere utilizzate nella ditta, nella designazione dello scopo sociale e nella pubblicità d'affari soltanto dagli istituti che hanno ricevuto un'autorizzazione come banche dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA). È fatto salvo l'articolo 2 capoverso 3. [3] | ||||||
| La Banca nazionale svizzera e le centrali d'emissione di obbligazioni fondiarie soggiacciono alla presente legge soltanto in quanto quest'ultima lo disponga esplicitamente. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'11 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971 (RU 1971 809825art. 1; FF 1970 I 885). [2] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 246; FF 1993 I 609). Vedi anche le disp. fin. della mod. del 18 mar. 1994 (##4##) alla fine del presente testo. [3] Nuovo testo giusta l'all. n. 15 della LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 52075205; FF 2006 2625). | ||||||
|
RS 952.0 LBCR Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) - Legge sulle banche Art. 56 |
||||||
| Il Consiglio federale fissa il giorno in cui la presente legge entra in vigore ed emana le disposizioni necessarie per la sua esecuzione.Data dell'entrata in vigore: 1° marzo 1935 [1] | ||||||
| [1] DCF del 26 feb. 1935 (RU 51 151). | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 190 Diritto determinante |
||||||
| Le leggi federali e il diritto internazionale sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell'applicazione del diritto. | ||||||
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RS 952.0 LBCR Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) - Legge sulle banche Art. 3a [1] |
||||||
| È considerata banca cantonale ogni banca costituita in forma di istituto o di società anonima mediante un atto legislativo cantonale. Il Cantone deve detenere una partecipazione superiore a un terzo del capitale e disporre di più di un terzo dei diritti di voto. Può garantire integralmente o in parte gli impegni della banca. | ||||||
| [1] Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1994 (RU 1995 246; FF 1993 I 609). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 apr. 1999, in vigore dal 1° ott. 1999 (RU 1999 2405; FF 1998 3007 ). Vedi anche le disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo. | ||||||
|
RS 952.0 LBCR Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) - Legge sulle banche Art. 1 [1] |
||||||
| La presente legge si applica alle banche, ai banchieri privati (ditte individuali, società in nome collettivo e società in accomandita) e alle casse di risparmio, qui di seguito designate tutte col nome di banche. | ||||||
| Le persone fisiche e giuridiche che non sottostanno alla presente legge non sono legittimate ad accettare depositi del pubblico a titolo professionale. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni, purché la protezione dei depositanti sia garantita. L'emissione di prestiti non è considerata accettazione di depositi del pubblico a titolo professionale. [2] | ||||||
| Non soggiacciono alla legge, segnatamente: | ||||||
| gli agenti e le ditte di borsa che esercitano soltanto negozio di cartevalori e operazioni direttamente connesse, ma non attività bancaria; | ||||||
| gli amministratori di beni, i notai e gli agenti d'affari che si limitano ad amministrare i capitali dei loro clienti, senza esercitare un'attività bancaria. | ||||||
| Le espressioni «banca» o «banchiere», isolate o in una parola composta, possono essere utilizzate nella ditta, nella designazione dello scopo sociale e nella pubblicità d'affari soltanto dagli istituti che hanno ricevuto un'autorizzazione come banche dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA). È fatto salvo l'articolo 2 capoverso 3. [3] | ||||||
| La Banca nazionale svizzera e le centrali d'emissione di obbligazioni fondiarie soggiacciono alla presente legge soltanto in quanto quest'ultima lo disponga esplicitamente. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'11 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971 (RU 1971 809825art. 1; FF 1970 I 885). [2] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 246; FF 1993 I 609). Vedi anche le disp. fin. della mod. del 18 mar. 1994 (##4##) alla fine del presente testo. [3] Nuovo testo giusta l'all. n. 15 della LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 52075205; FF 2006 2625). | ||||||
|
RS 956.1 LFINMA Legge federale del 22 giugno 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, LFINMA) - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari Art. 7 Principi di regolazione |
||||||
| La FINMA disciplina per il tramite di: | ||||||
| ordinanze, se così previsto dalla legislazione sui mercati finanziari; e | ||||||
| circolari concernenti l'applicazione della legislazione sui mercati finanziari. | ||||||
| Essa disciplina soltanto se necessario in considerazione degli obiettivi di vigilanza e, nella misura del possibile, limitandosi a definire principi basilari. In tale contesto essa considera il diritto federale superiore e segnatamente: [1] | ||||||
| i costi che insorgono agli assoggettati alla vigilanza per il fatto della regolazione; | ||||||
| le ripercussioni che la regolazione ha sulla concorrenza, sulla capacità di innovazione e sulla concorrenzialità a livello internazionale della piazza finanziaria svizzera; | ||||||
| la diversità delle dimensioni, della complessità, delle strutture, delle attività commerciali e dei rischi degli assoggettati alla vigilanza; e | ||||||
| gli standard internazionali minimi. | ||||||
| La FINMA sostiene l'autodisciplina e la può riconoscere e imporre come standard minimo nell'ambito delle sue competenze di vigilanza. | ||||||
| Provvede a un processo trasparente di regolazione e a un'adeguata partecipazione degli interessati. | ||||||
| Emana direttive per l'attuazione di questi principi. In tale contesto opera d'intesa con il Dipartimento federale delle finanze (DFF) [3]. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 16 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293). [2] Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 16 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293). [3] Nuova espr. giusta l'all. n. 4 della L del 15 giugno 2018 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4417, 2019 4631; FF 2015 7293). | ||||||
|
RS 956.1 LFINMA Legge federale del 22 giugno 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, LFINMA) - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari Art. 9 Consiglio di amministrazione |
||||||
| Il consiglio di amministrazione è l'organo strategico della FINMA. Esso ha i seguenti compiti: | ||||||
| stabilisce gli obiettivi strategici della FINMA e li sottopone per approvazione al Consiglio federale; | ||||||
| decide in merito agli affari di grande portata; | ||||||
| emana le ordinanze delegate alla FINMA e adotta le circolari; | ||||||
| sorveglia la direzione; | ||||||
| istituisce una revisione interna e provvede ai controlli interni; | ||||||
| allestisce il rapporto di gestione e lo sottopone per approvazione al Consiglio federale prima della sua pubblicazione; | ||||||
| nomina il direttore, fatta salva l'approvazione da parte del Consiglio federale; | ||||||
| nomina i membri della direzione; | ||||||
| emana il regolamento di organizzazione e le direttive sull'attività informativa; | ||||||
| approva il preventivo. | ||||||
| Il consiglio di amministrazione è composto di sette a nove membri esperti, indipendenti dagli assoggettati alla vigilanza. È nominato per una durata di quattro anni; ogni membro può essere rieletto due volte. | ||||||
| Il Consiglio federale nomina il consiglio di amministrazione. Bada in tal ambito a un'adeguata rappresentanza dei due sessi. Designa il presidente e il vicepresidente del consiglio di amministrazione. Stabilisce inoltre le indennità. L'articolo 6a della legge del 24 marzo 2000 [1] sul personale federale è applicabile per analogia. | ||||||
| Il presidente non può svolgere un'altra attività economica, né ricoprire una carica federale o cantonale a meno che ciò sia nell'interesse dell'adempimento dei compiti della FINMA. | ||||||
| Il Consiglio federale revoca i membri del consiglio di amministrazione e approva lo scioglimento dei rapporti di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione se le esigenze di esercizio della carica non sono più adempite. | ||||||
| [1] RS 172.220.1 | ||||||
|
RS 956.1 LFINMA Legge federale del 22 giugno 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, LFINMA) - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari Art. 10 Direzione |
||||||
| La direzione è l'organo operativo. Essa è posta sotto la direzione di un direttore. | ||||||
| La direzione ha segnatamente i seguenti compiti: | ||||||
| emana le decisioni conformemente al regolamento di organizzazione; | ||||||
| elabora le basi decisionali del consiglio di amministrazione e gli fa regolarmente rapporto, senza indugio in caso di eventi speciali; | ||||||
| adempie tutti i compiti che non sono assegnati a un altro organo. | ||||||
| Il regolamento di organizzazione disciplina i dettagli. | ||||||
|
RS 956.1 LFINMA Legge federale del 22 giugno 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, LFINMA) - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari Art. 7 Principi di regolazione |
||||||
| La FINMA disciplina per il tramite di: | ||||||
| ordinanze, se così previsto dalla legislazione sui mercati finanziari; e | ||||||
| circolari concernenti l'applicazione della legislazione sui mercati finanziari. | ||||||
| Essa disciplina soltanto se necessario in considerazione degli obiettivi di vigilanza e, nella misura del possibile, limitandosi a definire principi basilari. In tale contesto essa considera il diritto federale superiore e segnatamente: [1] | ||||||
| i costi che insorgono agli assoggettati alla vigilanza per il fatto della regolazione; | ||||||
| le ripercussioni che la regolazione ha sulla concorrenza, sulla capacità di innovazione e sulla concorrenzialità a livello internazionale della piazza finanziaria svizzera; | ||||||
| la diversità delle dimensioni, della complessità, delle strutture, delle attività commerciali e dei rischi degli assoggettati alla vigilanza; e | ||||||
| gli standard internazionali minimi. | ||||||
| La FINMA sostiene l'autodisciplina e la può riconoscere e imporre come standard minimo nell'ambito delle sue competenze di vigilanza. | ||||||
| Provvede a un processo trasparente di regolazione e a un'adeguata partecipazione degli interessati. | ||||||
| Emana direttive per l'attuazione di questi principi. In tale contesto opera d'intesa con il Dipartimento federale delle finanze (DFF) [3]. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 16 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293). [2] Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 16 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293). [3] Nuova espr. giusta l'all. n. 4 della L del 15 giugno 2018 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4417, 2019 4631; FF 2015 7293). | ||||||
|
RS 952.0 LBCR Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) - Legge sulle banche Art. 1 [1] |
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| La presente legge si applica alle banche, ai banchieri privati (ditte individuali, società in nome collettivo e società in accomandita) e alle casse di risparmio, qui di seguito designate tutte col nome di banche. | ||||||
| Le persone fisiche e giuridiche che non sottostanno alla presente legge non sono legittimate ad accettare depositi del pubblico a titolo professionale. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni, purché la protezione dei depositanti sia garantita. L'emissione di prestiti non è considerata accettazione di depositi del pubblico a titolo professionale. [2] | ||||||
| Non soggiacciono alla legge, segnatamente: | ||||||
| gli agenti e le ditte di borsa che esercitano soltanto negozio di cartevalori e operazioni direttamente connesse, ma non attività bancaria; | ||||||
| gli amministratori di beni, i notai e gli agenti d'affari che si limitano ad amministrare i capitali dei loro clienti, senza esercitare un'attività bancaria. | ||||||
| Le espressioni «banca» o «banchiere», isolate o in una parola composta, possono essere utilizzate nella ditta, nella designazione dello scopo sociale e nella pubblicità d'affari soltanto dagli istituti che hanno ricevuto un'autorizzazione come banche dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA). È fatto salvo l'articolo 2 capoverso 3. [3] | ||||||
| La Banca nazionale svizzera e le centrali d'emissione di obbligazioni fondiarie soggiacciono alla presente legge soltanto in quanto quest'ultima lo disponga esplicitamente. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'11 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971 (RU 1971 809825art. 1; FF 1970 I 885). [2] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 246; FF 1993 I 609). Vedi anche le disp. fin. della mod. del 18 mar. 1994 (##4##) alla fine del presente testo. [3] Nuovo testo giusta l'all. n. 15 della LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 52075205; FF 2006 2625). | ||||||
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RS 952.0 LBCR Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) - Legge sulle banche Art. 1 [1] |
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| La presente legge si applica alle banche, ai banchieri privati (ditte individuali, società in nome collettivo e società in accomandita) e alle casse di risparmio, qui di seguito designate tutte col nome di banche. | ||||||
| Le persone fisiche e giuridiche che non sottostanno alla presente legge non sono legittimate ad accettare depositi del pubblico a titolo professionale. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni, purché la protezione dei depositanti sia garantita. L'emissione di prestiti non è considerata accettazione di depositi del pubblico a titolo professionale. [2] | ||||||
| Non soggiacciono alla legge, segnatamente: | ||||||
| gli agenti e le ditte di borsa che esercitano soltanto negozio di cartevalori e operazioni direttamente connesse, ma non attività bancaria; | ||||||
| gli amministratori di beni, i notai e gli agenti d'affari che si limitano ad amministrare i capitali dei loro clienti, senza esercitare un'attività bancaria. | ||||||
| Le espressioni «banca» o «banchiere», isolate o in una parola composta, possono essere utilizzate nella ditta, nella designazione dello scopo sociale e nella pubblicità d'affari soltanto dagli istituti che hanno ricevuto un'autorizzazione come banche dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA). È fatto salvo l'articolo 2 capoverso 3. [3] | ||||||
| La Banca nazionale svizzera e le centrali d'emissione di obbligazioni fondiarie soggiacciono alla presente legge soltanto in quanto quest'ultima lo disponga esplicitamente. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'11 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971 (RU 1971 809825art. 1; FF 1970 I 885). [2] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 246; FF 1993 I 609). Vedi anche le disp. fin. della mod. del 18 mar. 1994 (##4##) alla fine del presente testo. [3] Nuovo testo giusta l'all. n. 15 della LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 52075205; FF 2006 2625). | ||||||
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RS 952.0 LBCR Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) - Legge sulle banche Art. 1 [1] |
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| La presente legge si applica alle banche, ai banchieri privati (ditte individuali, società in nome collettivo e società in accomandita) e alle casse di risparmio, qui di seguito designate tutte col nome di banche. | ||||||
| Le persone fisiche e giuridiche che non sottostanno alla presente legge non sono legittimate ad accettare depositi del pubblico a titolo professionale. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni, purché la protezione dei depositanti sia garantita. L'emissione di prestiti non è considerata accettazione di depositi del pubblico a titolo professionale. [2] | ||||||
| Non soggiacciono alla legge, segnatamente: | ||||||
| gli agenti e le ditte di borsa che esercitano soltanto negozio di cartevalori e operazioni direttamente connesse, ma non attività bancaria; | ||||||
| gli amministratori di beni, i notai e gli agenti d'affari che si limitano ad amministrare i capitali dei loro clienti, senza esercitare un'attività bancaria. | ||||||
| Le espressioni «banca» o «banchiere», isolate o in una parola composta, possono essere utilizzate nella ditta, nella designazione dello scopo sociale e nella pubblicità d'affari soltanto dagli istituti che hanno ricevuto un'autorizzazione come banche dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA). È fatto salvo l'articolo 2 capoverso 3. [3] | ||||||
| La Banca nazionale svizzera e le centrali d'emissione di obbligazioni fondiarie soggiacciono alla presente legge soltanto in quanto quest'ultima lo disponga esplicitamente. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'11 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971 (RU 1971 809825art. 1; FF 1970 I 885). [2] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 246; FF 1993 I 609). Vedi anche le disp. fin. della mod. del 18 mar. 1994 (##4##) alla fine del presente testo. [3] Nuovo testo giusta l'all. n. 15 della LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 52075205; FF 2006 2625). | ||||||
|
RS 952.0 LBCR Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) - Legge sulle banche Art. 1 [1] |
||||||
| La presente legge si applica alle banche, ai banchieri privati (ditte individuali, società in nome collettivo e società in accomandita) e alle casse di risparmio, qui di seguito designate tutte col nome di banche. | ||||||
| Le persone fisiche e giuridiche che non sottostanno alla presente legge non sono legittimate ad accettare depositi del pubblico a titolo professionale. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni, purché la protezione dei depositanti sia garantita. L'emissione di prestiti non è considerata accettazione di depositi del pubblico a titolo professionale. [2] | ||||||
| Non soggiacciono alla legge, segnatamente: | ||||||
| gli agenti e le ditte di borsa che esercitano soltanto negozio di cartevalori e operazioni direttamente connesse, ma non attività bancaria; | ||||||
| gli amministratori di beni, i notai e gli agenti d'affari che si limitano ad amministrare i capitali dei loro clienti, senza esercitare un'attività bancaria. | ||||||
| Le espressioni «banca» o «banchiere», isolate o in una parola composta, possono essere utilizzate nella ditta, nella designazione dello scopo sociale e nella pubblicità d'affari soltanto dagli istituti che hanno ricevuto un'autorizzazione come banche dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA). È fatto salvo l'articolo 2 capoverso 3. [3] | ||||||
| La Banca nazionale svizzera e le centrali d'emissione di obbligazioni fondiarie soggiacciono alla presente legge soltanto in quanto quest'ultima lo disponga esplicitamente. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'11 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971 (RU 1971 809825art. 1; FF 1970 I 885). [2] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 246; FF 1993 I 609). Vedi anche le disp. fin. della mod. del 18 mar. 1994 (##4##) alla fine del presente testo. [3] Nuovo testo giusta l'all. n. 15 della LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 52075205; FF 2006 2625). | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 27 Libertà economica |
||||||
| La libertà economica è garantita. | ||||||
| Essa include in particolare la libera scelta della professione, il libero accesso a un'attività economica privata e il suo libero esercizio. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 94 Principi dell'ordinamento economico |
||||||
| La Confederazione e i Cantoni si attengono al principio della libertà economica. | ||||||
| Tutelano gli interessi dell'economia nazionale e contribuiscono con l'economia privata al benessere e alla sicurezza economica della popolazione. | ||||||
| Nell'ambito delle loro competenze provvedono per condizioni quadro favorevoli all'economia privata. | ||||||
| Sono ammissibili deroghe al principio della libertà economica, in particolare anche i provvedimenti diretti contro la concorrenza, soltanto se previste dalla presente Costituzione o fondate su regalie cantonali. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 36 Limiti dei diritti fondamentali |
||||||
| Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile. | ||||||
| Le restrizioni dei diritti fondamentali devono essere giustificate da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui. | ||||||
| Esse devono essere proporzionate allo scopo. | ||||||
| I diritti fondamentali sono intangibili nella loro essenza. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 36 Limiti dei diritti fondamentali |
||||||
| Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile. | ||||||
| Le restrizioni dei diritti fondamentali devono essere giustificate da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui. | ||||||
| Esse devono essere proporzionate allo scopo. | ||||||
| I diritti fondamentali sono intangibili nella loro essenza. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 27 Libertà economica |
||||||
| La libertà economica è garantita. | ||||||
| Essa include in particolare la libera scelta della professione, il libero accesso a un'attività economica privata e il suo libero esercizio. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 94 Principi dell'ordinamento economico |
||||||
| La Confederazione e i Cantoni si attengono al principio della libertà economica. | ||||||
| Tutelano gli interessi dell'economia nazionale e contribuiscono con l'economia privata al benessere e alla sicurezza economica della popolazione. | ||||||
| Nell'ambito delle loro competenze provvedono per condizioni quadro favorevoli all'economia privata. | ||||||
| Sono ammissibili deroghe al principio della libertà economica, in particolare anche i provvedimenti diretti contro la concorrenza, soltanto se previste dalla presente Costituzione o fondate su regalie cantonali. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 98 Banche e assicurazioni |
||||||
| La Confederazione emana prescrizioni sulle banche e sulle borse; in tale ambito, tiene conto del ruolo particolare e dello statuto delle banche cantonali. | ||||||
| Può emanare prescrizioni sui servizi finanziari in altri settori. | ||||||
| Emana prescrizioni sul settore delle assicurazioni private. | ||||||
|
RS 952.0 LBCR Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) - Legge sulle banche Art. 1 [1] |
||||||
| La presente legge si applica alle banche, ai banchieri privati (ditte individuali, società in nome collettivo e società in accomandita) e alle casse di risparmio, qui di seguito designate tutte col nome di banche. | ||||||
| Le persone fisiche e giuridiche che non sottostanno alla presente legge non sono legittimate ad accettare depositi del pubblico a titolo professionale. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni, purché la protezione dei depositanti sia garantita. L'emissione di prestiti non è considerata accettazione di depositi del pubblico a titolo professionale. [2] | ||||||
| Non soggiacciono alla legge, segnatamente: | ||||||
| gli agenti e le ditte di borsa che esercitano soltanto negozio di cartevalori e operazioni direttamente connesse, ma non attività bancaria; | ||||||
| gli amministratori di beni, i notai e gli agenti d'affari che si limitano ad amministrare i capitali dei loro clienti, senza esercitare un'attività bancaria. | ||||||
| Le espressioni «banca» o «banchiere», isolate o in una parola composta, possono essere utilizzate nella ditta, nella designazione dello scopo sociale e nella pubblicità d'affari soltanto dagli istituti che hanno ricevuto un'autorizzazione come banche dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA). È fatto salvo l'articolo 2 capoverso 3. [3] | ||||||
| La Banca nazionale svizzera e le centrali d'emissione di obbligazioni fondiarie soggiacciono alla presente legge soltanto in quanto quest'ultima lo disponga esplicitamente. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'11 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971 (RU 1971 809825art. 1; FF 1970 I 885). [2] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 246; FF 1993 I 609). Vedi anche le disp. fin. della mod. del 18 mar. 1994 (##4##) alla fine del presente testo. [3] Nuovo testo giusta l'all. n. 15 della LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 52075205; FF 2006 2625). | ||||||
|
RS 955.033.0 ORD-FINMA Ordinanza del 3 giugno 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro, ORD-FINMA) - Ordinanza 3 FINMA sul riciclaggio di denaro Art. 11 Rinuncia all'adempimento degli obblighi di diligenza |
||||||
| Nel caso di relazioni d'affari continue con controparti nell'ambito dei mezzi di pagamento per il traffico scritturale dei pagamenti che servono esclusivamente al pagamento scritturale di beni e servizi l'intermediario finanziario può rinunciare all'adempimento degli obblighi di diligenza se: | ||||||
| non può essere pagato un importo superiore a 1000 franchi per transazione e a 5000 franchi per anno civile e per controparte; gli eventuali rimborsi del mezzo di pagamento vengono effettuati esclusivamente a favore di conti presso banche autorizzate in Svizzera oppure assoggettate a vigilanza equivalente all'estero nonché intestati alla controparte e per ogni rimborso l'importo non supera 1000 franchi; | ||||||
| non può essere pagato un importo superiore a 5000 franchi al mese e a 25 000 franchi per anno civile e controparte a commercianti in Svizzera, con i caricamenti effettuati esclusivamente a debito e gli eventuali rimborsi del mezzo di pagamento esclusivamente a credito di un conto intestato alla controparte presso una banca autorizzata in Svizzera; | ||||||
| i mezzi di pagamento possono essere utilizzati esclusivamente all'interno di una determinata rete di fornitori di beni o servizi e il fatturato non supera 5000 franchi al mese e 25 000 franchi per anno civile e per controparte; | ||||||
| ... | ||||||
| Nel caso di relazioni d'affari continue con controparti nell'ambito dei mezzi di pagamento per il traffico scritturale dei pagamenti che non servono esclusivamente al pagamento scritturale di beni e servizi, l'intermediario finanziario può rinunciare all'adempimento degli obblighi di diligenza se per ogni mezzo di pagamento non possono essere resi disponibili più di 200 franchi al mese e i pagamenti vengono effettuati esclusivamente a debito e gli eventuali rimborsi del mezzo di pagamento esclusivamente a credito di un conto intestato alla controparte presso una banca autorizzata in Svizzera. | ||||||
| Nel caso di mezzi di pagamento non riscrivibili, l'intermediario finanziario può rinunciare all'adempimento degli obblighi di diligenza se: | ||||||
| il credito serve esclusivamente alla controparte per pagare in via elettronica i beni e i servizi acquisiti; | ||||||
| l'importo che può essere reso disponibile per ogni supporto dati non supera 250 franchi; e | ||||||
| l'importo disponibile per operazione e per controparte non supera 1500 franchi. | ||||||
| L'intermediario finanziario può rinunciare all'adempimento degli obblighi di diligenza solo se dispone di un'infrastruttura tecnica adeguata che gli consenta di rilevare il superamento dei corrispondenti valori di soglia. Esso adotta inoltre le opportune misure per evitare un eventuale accumulo dei limiti d'importo e violazioni della presente disposizione. Sono fatti salvi gli articoli 14 e 20 in riferimento alla sorveglianza delle transazioni. È inoltre fatto salvo l'articolo 10, sempre che sia applicabile. | ||||||
| L'intermediario finanziario può rinunciare all'adempimento degli obblighi di diligenza se si tratta di un leasing di finanziamento e le rate annue da pagare non superano 5000 franchi, imposta sul valore aggiunto compresa. [2] | ||||||
| Su richiesta di organismi di autodisciplina o di intermediari finanziari secondo l'articolo 3 capoverso 1, la FINMA può autorizzare ulteriori deroghe all'adempimento degli obblighi di diligenza secondo la LRD per le relazioni d'affari continue a condizione che sia dimostrato che sussiste un rischio di riciclaggio di denaro lieve ai sensi dell'articolo 7a LRD. | ||||||
| [1] Abrogata dall'all. n. 4 dell'O della FINMA del 4 nov. 2020 sugli istituti finanziari, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5327). [2] Introdotto dall'all. n. 4 dell'O della FINMA del 4 nov. 2020 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5327). | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 36 Limiti dei diritti fondamentali |
||||||
| Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile. | ||||||
| Le restrizioni dei diritti fondamentali devono essere giustificate da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui. | ||||||
| Esse devono essere proporzionate allo scopo. | ||||||
| I diritti fondamentali sono intangibili nella loro essenza. | ||||||
|
RS 955.0 -LRD Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) - Legge sul riciclaggio di denaro Art. 18 Compiti della FINMA [1] |
||||||
| La FINMA ha i seguenti compiti nell'ambito della vigilanza sugli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 2 capoverso 3: [2] | ||||||
| riconosce gli organismi di autodisciplina e revoca loro il riconoscimento; | ||||||
| vigila sugli organismi di autodisciplina; | ||||||
| approva i regolamenti emanati dagli organismi di autodisciplina secondo l'articolo 25, come pure le relative modifiche; | ||||||
| provvede affinché gli organismi di autodisciplina facciano applicare i loro regolamenti; | ||||||
| ... | ||||||
| ... [5] | ||||||
| Al fine di garantire il rispetto del segreto professionale, gli organismi di autodisciplina devono far effettuare da avvocati e notai i controlli su avvocati e notai che la presente legge prevede (controlli LRD). [6] | ||||||
| Gli avvocati e i notai incaricati di effettuare i controlli LRD devono: | ||||||
| essere titolari di un brevetto di avvocato o di notaio; | ||||||
| garantire un'attività di controllo ineccepibile; | ||||||
| dimostrare di conoscere le pertinenti disposizioni della presente legge, nonché di avere acquisito esperienza e di aver seguito una formazione continua in tale ambito; | ||||||
| dimostrare la propria indipendenza dal membro oggetto del controllo. [7] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 17 della LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207; FF 2006 2625). [2] Nuovo testo giusta l'all. n. 17 della LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207; FF 2006 2625). [3] Nuovo testo giusta l'all. n. II 15 della LF del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293). [4] Abrogate dall'all. n. II 15 della LF del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293). [5] Abrogato dall'all. n. 7 della L del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), con effetto dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4073; FF 2013 5901). [6] Nuovo testo giusta l'all. n. II 15 della LF del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293). [7] Introdotto dall'all. n. 7 della L del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4073; FF 2013 5901). | ||||||
|
RS 955.0 -LRD Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) - Legge sul riciclaggio di denaro Art. 7a [1] Valori patrimoniali di poca entità |
||||||
| L'intermediario finanziario può rinunciare ad adempiere gli obblighi di diligenza (art. 3-7) se la relazione d'affari concerne soltanto valori patrimoniali di poca entità e se non vi sono elementi di sospetto di un eventuale riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo. | ||||||
| [1] Introdotto dal n. I 4 della LF del 3 ott. 2008 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d'azione finanziaria, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 361; FF 2007 5687). | ||||||
|
RS 956.1 LFINMA Legge federale del 22 giugno 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, LFINMA) - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari Art. 7 Principi di regolazione |
||||||
| La FINMA disciplina per il tramite di: | ||||||
| ordinanze, se così previsto dalla legislazione sui mercati finanziari; e | ||||||
| circolari concernenti l'applicazione della legislazione sui mercati finanziari. | ||||||
| Essa disciplina soltanto se necessario in considerazione degli obiettivi di vigilanza e, nella misura del possibile, limitandosi a definire principi basilari. In tale contesto essa considera il diritto federale superiore e segnatamente: [1] | ||||||
| i costi che insorgono agli assoggettati alla vigilanza per il fatto della regolazione; | ||||||
| le ripercussioni che la regolazione ha sulla concorrenza, sulla capacità di innovazione e sulla concorrenzialità a livello internazionale della piazza finanziaria svizzera; | ||||||
| la diversità delle dimensioni, della complessità, delle strutture, delle attività commerciali e dei rischi degli assoggettati alla vigilanza; e | ||||||
| gli standard internazionali minimi. | ||||||
| La FINMA sostiene l'autodisciplina e la può riconoscere e imporre come standard minimo nell'ambito delle sue competenze di vigilanza. | ||||||
| Provvede a un processo trasparente di regolazione e a un'adeguata partecipazione degli interessati. | ||||||
| Emana direttive per l'attuazione di questi principi. In tale contesto opera d'intesa con il Dipartimento federale delle finanze (DFF) [3]. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 16 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293). [2] Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 16 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293). [3] Nuova espr. giusta l'all. n. 4 della L del 15 giugno 2018 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4417, 2019 4631; FF 2015 7293). | ||||||
|
RS 955.033.0 ORD-FINMA Ordinanza del 3 giugno 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro, ORD-FINMA) - Ordinanza 3 FINMA sul riciclaggio di denaro Art. 11 Rinuncia all'adempimento degli obblighi di diligenza |
||||||
| Nel caso di relazioni d'affari continue con controparti nell'ambito dei mezzi di pagamento per il traffico scritturale dei pagamenti che servono esclusivamente al pagamento scritturale di beni e servizi l'intermediario finanziario può rinunciare all'adempimento degli obblighi di diligenza se: | ||||||
| non può essere pagato un importo superiore a 1000 franchi per transazione e a 5000 franchi per anno civile e per controparte; gli eventuali rimborsi del mezzo di pagamento vengono effettuati esclusivamente a favore di conti presso banche autorizzate in Svizzera oppure assoggettate a vigilanza equivalente all'estero nonché intestati alla controparte e per ogni rimborso l'importo non supera 1000 franchi; | ||||||
| non può essere pagato un importo superiore a 5000 franchi al mese e a 25 000 franchi per anno civile e controparte a commercianti in Svizzera, con i caricamenti effettuati esclusivamente a debito e gli eventuali rimborsi del mezzo di pagamento esclusivamente a credito di un conto intestato alla controparte presso una banca autorizzata in Svizzera; | ||||||
| i mezzi di pagamento possono essere utilizzati esclusivamente all'interno di una determinata rete di fornitori di beni o servizi e il fatturato non supera 5000 franchi al mese e 25 000 franchi per anno civile e per controparte; | ||||||
| ... | ||||||
| Nel caso di relazioni d'affari continue con controparti nell'ambito dei mezzi di pagamento per il traffico scritturale dei pagamenti che non servono esclusivamente al pagamento scritturale di beni e servizi, l'intermediario finanziario può rinunciare all'adempimento degli obblighi di diligenza se per ogni mezzo di pagamento non possono essere resi disponibili più di 200 franchi al mese e i pagamenti vengono effettuati esclusivamente a debito e gli eventuali rimborsi del mezzo di pagamento esclusivamente a credito di un conto intestato alla controparte presso una banca autorizzata in Svizzera. | ||||||
| Nel caso di mezzi di pagamento non riscrivibili, l'intermediario finanziario può rinunciare all'adempimento degli obblighi di diligenza se: | ||||||
| il credito serve esclusivamente alla controparte per pagare in via elettronica i beni e i servizi acquisiti; | ||||||
| l'importo che può essere reso disponibile per ogni supporto dati non supera 250 franchi; e | ||||||
| l'importo disponibile per operazione e per controparte non supera 1500 franchi. | ||||||
| L'intermediario finanziario può rinunciare all'adempimento degli obblighi di diligenza solo se dispone di un'infrastruttura tecnica adeguata che gli consenta di rilevare il superamento dei corrispondenti valori di soglia. Esso adotta inoltre le opportune misure per evitare un eventuale accumulo dei limiti d'importo e violazioni della presente disposizione. Sono fatti salvi gli articoli 14 e 20 in riferimento alla sorveglianza delle transazioni. È inoltre fatto salvo l'articolo 10, sempre che sia applicabile. | ||||||
| L'intermediario finanziario può rinunciare all'adempimento degli obblighi di diligenza se si tratta di un leasing di finanziamento e le rate annue da pagare non superano 5000 franchi, imposta sul valore aggiunto compresa. [2] | ||||||
| Su richiesta di organismi di autodisciplina o di intermediari finanziari secondo l'articolo 3 capoverso 1, la FINMA può autorizzare ulteriori deroghe all'adempimento degli obblighi di diligenza secondo la LRD per le relazioni d'affari continue a condizione che sia dimostrato che sussiste un rischio di riciclaggio di denaro lieve ai sensi dell'articolo 7a LRD. | ||||||
| [1] Abrogata dall'all. n. 4 dell'O della FINMA del 4 nov. 2020 sugli istituti finanziari, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5327). [2] Introdotto dall'all. n. 4 dell'O della FINMA del 4 nov. 2020 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5327). | ||||||
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RS 956.1 LFINMA Legge federale del 22 giugno 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, LFINMA) - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari Art. 7 Principi di regolazione |
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| La FINMA disciplina per il tramite di: | ||||||
| ordinanze, se così previsto dalla legislazione sui mercati finanziari; e | ||||||
| circolari concernenti l'applicazione della legislazione sui mercati finanziari. | ||||||
| Essa disciplina soltanto se necessario in considerazione degli obiettivi di vigilanza e, nella misura del possibile, limitandosi a definire principi basilari. In tale contesto essa considera il diritto federale superiore e segnatamente: [1] | ||||||
| i costi che insorgono agli assoggettati alla vigilanza per il fatto della regolazione; | ||||||
| le ripercussioni che la regolazione ha sulla concorrenza, sulla capacità di innovazione e sulla concorrenzialità a livello internazionale della piazza finanziaria svizzera; | ||||||
| la diversità delle dimensioni, della complessità, delle strutture, delle attività commerciali e dei rischi degli assoggettati alla vigilanza; e | ||||||
| gli standard internazionali minimi. | ||||||
| La FINMA sostiene l'autodisciplina e la può riconoscere e imporre come standard minimo nell'ambito delle sue competenze di vigilanza. | ||||||
| Provvede a un processo trasparente di regolazione e a un'adeguata partecipazione degli interessati. | ||||||
| Emana direttive per l'attuazione di questi principi. In tale contesto opera d'intesa con il Dipartimento federale delle finanze (DFF) [3]. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 16 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293). [2] Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 16 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293). [3] Nuova espr. giusta l'all. n. 4 della L del 15 giugno 2018 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4417, 2019 4631; FF 2015 7293). | ||||||
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RS 952.0 LBCR Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) - Legge sulle banche Art. 1 [1] |
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| La presente legge si applica alle banche, ai banchieri privati (ditte individuali, società in nome collettivo e società in accomandita) e alle casse di risparmio, qui di seguito designate tutte col nome di banche. | ||||||
| Le persone fisiche e giuridiche che non sottostanno alla presente legge non sono legittimate ad accettare depositi del pubblico a titolo professionale. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni, purché la protezione dei depositanti sia garantita. L'emissione di prestiti non è considerata accettazione di depositi del pubblico a titolo professionale. [2] | ||||||
| Non soggiacciono alla legge, segnatamente: | ||||||
| gli agenti e le ditte di borsa che esercitano soltanto negozio di cartevalori e operazioni direttamente connesse, ma non attività bancaria; | ||||||
| gli amministratori di beni, i notai e gli agenti d'affari che si limitano ad amministrare i capitali dei loro clienti, senza esercitare un'attività bancaria. | ||||||
| Le espressioni «banca» o «banchiere», isolate o in una parola composta, possono essere utilizzate nella ditta, nella designazione dello scopo sociale e nella pubblicità d'affari soltanto dagli istituti che hanno ricevuto un'autorizzazione come banche dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA). È fatto salvo l'articolo 2 capoverso 3. [3] | ||||||
| La Banca nazionale svizzera e le centrali d'emissione di obbligazioni fondiarie soggiacciono alla presente legge soltanto in quanto quest'ultima lo disponga esplicitamente. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'11 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971 (RU 1971 809825art. 1; FF 1970 I 885). [2] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 246; FF 1993 I 609). Vedi anche le disp. fin. della mod. del 18 mar. 1994 (##4##) alla fine del presente testo. [3] Nuovo testo giusta l'all. n. 15 della LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 52075205; FF 2006 2625). | ||||||
|
RS 952.0 LBCR Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) - Legge sulle banche Art. 1 [1] |
||||||
| La presente legge si applica alle banche, ai banchieri privati (ditte individuali, società in nome collettivo e società in accomandita) e alle casse di risparmio, qui di seguito designate tutte col nome di banche. | ||||||
| Le persone fisiche e giuridiche che non sottostanno alla presente legge non sono legittimate ad accettare depositi del pubblico a titolo professionale. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni, purché la protezione dei depositanti sia garantita. L'emissione di prestiti non è considerata accettazione di depositi del pubblico a titolo professionale. [2] | ||||||
| Non soggiacciono alla legge, segnatamente: | ||||||
| gli agenti e le ditte di borsa che esercitano soltanto negozio di cartevalori e operazioni direttamente connesse, ma non attività bancaria; | ||||||
| gli amministratori di beni, i notai e gli agenti d'affari che si limitano ad amministrare i capitali dei loro clienti, senza esercitare un'attività bancaria. | ||||||
| Le espressioni «banca» o «banchiere», isolate o in una parola composta, possono essere utilizzate nella ditta, nella designazione dello scopo sociale e nella pubblicità d'affari soltanto dagli istituti che hanno ricevuto un'autorizzazione come banche dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA). È fatto salvo l'articolo 2 capoverso 3. [3] | ||||||
| La Banca nazionale svizzera e le centrali d'emissione di obbligazioni fondiarie soggiacciono alla presente legge soltanto in quanto quest'ultima lo disponga esplicitamente. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'11 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971 (RU 1971 809825art. 1; FF 1970 I 885). [2] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 246; FF 1993 I 609). Vedi anche le disp. fin. della mod. del 18 mar. 1994 (##4##) alla fine del presente testo. [3] Nuovo testo giusta l'all. n. 15 della LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 52075205; FF 2006 2625). | ||||||
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RS 955.0 -LRD Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) - Legge sul riciclaggio di denaro Art. 7a [1] Valori patrimoniali di poca entità |
||||||
| L'intermediario finanziario può rinunciare ad adempiere gli obblighi di diligenza (art. 3-7) se la relazione d'affari concerne soltanto valori patrimoniali di poca entità e se non vi sono elementi di sospetto di un eventuale riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo. | ||||||
| [1] Introdotto dal n. I 4 della LF del 3 ott. 2008 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d'azione finanziaria, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 361; FF 2007 5687). | ||||||
|
RS 955.0 -LRD Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) - Legge sul riciclaggio di denaro Art. 3 Identificazione della controparte |
||||||
| Al momento dell'avvio di relazioni d'affari, l'intermediario finanziario deve identificare la controparte sulla scorta di un documento probante. Se la controparte è una persona giuridica, l'intermediario finanziario deve prendere atto delle disposizioni della controparte concernenti il conferimento dei poteri di rappresentanza e verificare l'identità delle persone che stabiliscono la relazione d'affari in nome della persona giuridica. [1] | ||||||
| Le operazioni di cassa con una controparte non ancora identificata sottostanno all'obbligo di identificazione soltanto se una o più transazioni che sembrano legate tra di loro raggiungono un importo rilevante. | ||||||
| Gli istituti di assicurazione devono identificare la controparte se l'importo di un premio unico, dei premi periodici o del volume complessivo dei premi raggiunge un importo rilevante. | ||||||
| Se nei casi dei capoversi 2 e 3 vi sono elementi di sospetto di un eventuale riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo, si deve procedere all'identificazione anche se gli importi determinanti non vengono raggiunti. [2] | ||||||
| La FINMA, la Commissione federale delle case da gioco (CFCG), il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) [3] e gli organismi di autodisciplina stabiliscono per i rispettivi settori gli importi rilevanti di cui ai capoversi 2 e 3 e, all'occorrenza, li adeguano. [4] | ||||||
| [1] Per. introdotto dal n. I 4 della LF del 3 ott. 2008 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d'azione finanziaria, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 361; FF 2007 5687). [2] Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 3 ott. 2008 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d'azione finanziaria, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 361; FF 2007 5687). [3] La designazione dell'unità amministrativa è adattata in applicazione dell'art. 20 cpv. 2 dell'O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1) (RU 2021 589). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. [4] Nuovo testo giusta l'all. 2 n. 1 della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 656; 2022 551; FF 2019 4539). | ||||||
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RS 955.0 -LRD Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) - Legge sul riciclaggio di denaro Art. 3 Identificazione della controparte |
||||||
| Al momento dell'avvio di relazioni d'affari, l'intermediario finanziario deve identificare la controparte sulla scorta di un documento probante. Se la controparte è una persona giuridica, l'intermediario finanziario deve prendere atto delle disposizioni della controparte concernenti il conferimento dei poteri di rappresentanza e verificare l'identità delle persone che stabiliscono la relazione d'affari in nome della persona giuridica. [1] | ||||||
| Le operazioni di cassa con una controparte non ancora identificata sottostanno all'obbligo di identificazione soltanto se una o più transazioni che sembrano legate tra di loro raggiungono un importo rilevante. | ||||||
| Gli istituti di assicurazione devono identificare la controparte se l'importo di un premio unico, dei premi periodici o del volume complessivo dei premi raggiunge un importo rilevante. | ||||||
| Se nei casi dei capoversi 2 e 3 vi sono elementi di sospetto di un eventuale riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo, si deve procedere all'identificazione anche se gli importi determinanti non vengono raggiunti. [2] | ||||||
| La FINMA, la Commissione federale delle case da gioco (CFCG), il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) [3] e gli organismi di autodisciplina stabiliscono per i rispettivi settori gli importi rilevanti di cui ai capoversi 2 e 3 e, all'occorrenza, li adeguano. [4] | ||||||
| [1] Per. introdotto dal n. I 4 della LF del 3 ott. 2008 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d'azione finanziaria, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 361; FF 2007 5687). [2] Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 3 ott. 2008 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d'azione finanziaria, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 361; FF 2007 5687). [3] La designazione dell'unità amministrativa è adattata in applicazione dell'art. 20 cpv. 2 dell'O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1) (RU 2021 589). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. [4] Nuovo testo giusta l'all. 2 n. 1 della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 656; 2022 551; FF 2019 4539). | ||||||
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RS 955.0 -LRD Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) - Legge sul riciclaggio di denaro Art. 3 Identificazione della controparte |
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| Al momento dell'avvio di relazioni d'affari, l'intermediario finanziario deve identificare la controparte sulla scorta di un documento probante. Se la controparte è una persona giuridica, l'intermediario finanziario deve prendere atto delle disposizioni della controparte concernenti il conferimento dei poteri di rappresentanza e verificare l'identità delle persone che stabiliscono la relazione d'affari in nome della persona giuridica. [1] | ||||||
| Le operazioni di cassa con una controparte non ancora identificata sottostanno all'obbligo di identificazione soltanto se una o più transazioni che sembrano legate tra di loro raggiungono un importo rilevante. | ||||||
| Gli istituti di assicurazione devono identificare la controparte se l'importo di un premio unico, dei premi periodici o del volume complessivo dei premi raggiunge un importo rilevante. | ||||||
| Se nei casi dei capoversi 2 e 3 vi sono elementi di sospetto di un eventuale riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo, si deve procedere all'identificazione anche se gli importi determinanti non vengono raggiunti. [2] | ||||||
| La FINMA, la Commissione federale delle case da gioco (CFCG), il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) [3] e gli organismi di autodisciplina stabiliscono per i rispettivi settori gli importi rilevanti di cui ai capoversi 2 e 3 e, all'occorrenza, li adeguano. [4] | ||||||
| [1] Per. introdotto dal n. I 4 della LF del 3 ott. 2008 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d'azione finanziaria, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 361; FF 2007 5687). [2] Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 3 ott. 2008 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d'azione finanziaria, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 361; FF 2007 5687). [3] La designazione dell'unità amministrativa è adattata in applicazione dell'art. 20 cpv. 2 dell'O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1) (RU 2021 589). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. [4] Nuovo testo giusta l'all. 2 n. 1 della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 656; 2022 551; FF 2019 4539). | ||||||
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RS 955.0 -LRD Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) - Legge sul riciclaggio di denaro Art. 3 Identificazione della controparte |
||||||
| Al momento dell'avvio di relazioni d'affari, l'intermediario finanziario deve identificare la controparte sulla scorta di un documento probante. Se la controparte è una persona giuridica, l'intermediario finanziario deve prendere atto delle disposizioni della controparte concernenti il conferimento dei poteri di rappresentanza e verificare l'identità delle persone che stabiliscono la relazione d'affari in nome della persona giuridica. [1] | ||||||
| Le operazioni di cassa con una controparte non ancora identificata sottostanno all'obbligo di identificazione soltanto se una o più transazioni che sembrano legate tra di loro raggiungono un importo rilevante. | ||||||
| Gli istituti di assicurazione devono identificare la controparte se l'importo di un premio unico, dei premi periodici o del volume complessivo dei premi raggiunge un importo rilevante. | ||||||
| Se nei casi dei capoversi 2 e 3 vi sono elementi di sospetto di un eventuale riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo, si deve procedere all'identificazione anche se gli importi determinanti non vengono raggiunti. [2] | ||||||
| La FINMA, la Commissione federale delle case da gioco (CFCG), il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) [3] e gli organismi di autodisciplina stabiliscono per i rispettivi settori gli importi rilevanti di cui ai capoversi 2 e 3 e, all'occorrenza, li adeguano. [4] | ||||||
| [1] Per. introdotto dal n. I 4 della LF del 3 ott. 2008 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d'azione finanziaria, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 361; FF 2007 5687). [2] Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 3 ott. 2008 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d'azione finanziaria, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 361; FF 2007 5687). [3] La designazione dell'unità amministrativa è adattata in applicazione dell'art. 20 cpv. 2 dell'O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1) (RU 2021 589). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. [4] Nuovo testo giusta l'all. 2 n. 1 della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 656; 2022 551; FF 2019 4539). | ||||||
|
RS 956.122 Oem-FINMA Ordinanza del 15 ottobre 2008 sulla riscossione di emolumenti e tasse da parte dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (Ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse della FINMA, Oem-FINMA) - Ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse della FINMA Art. 8 Aliquote degli emolumenti |
||||||
| Il calcolo degli emolumenti si basa sulle aliquote contenute nell'allegato. | ||||||
| La FINMA fissa gli emolumenti dovuti attenendosi alle tariffe quadro contenute nell'allegato, in funzione del tempo medio impiegato per svolgere operazioni analoghe e dell'importanza dell'affare per la persona assoggettata. | ||||||
| Per decisioni, procedure di vigilanza, verifiche e prestazioni per le quali non è fissata alcuna aliquota nell'allegato, l'emolumento è calcolato in funzione del tempo impiegato e dell'importanza dell'affare per la persona assoggettata. [1] | ||||||
| La tariffa oraria prevista per gli emolumenti varia tra i 100 e i 500 franchi, a seconda della funzione che la persona incaricata del disbrigo dell'affare riveste in seno alla FINMA e dell'importanza dell'affare per la persona assoggettata. | ||||||
| Per decisioni, procedure di vigilanza e verifiche che presentano una portata straordinaria o difficoltà particolari, l'emolumento può essere calcolato non secondo l'aliquota contenuta nell'allegato ma in funzione del tempo impiegato. [2] | ||||||
| Per il rilascio di informazioni telefoniche la FINMA può predisporre servizi a valore aggiunto. [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 4 dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 804). [2] Nuovo testo giusta l'all. n. 4 dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 804). [3] Introdotto dall'all. 1 n. 13 dell'O del 25 nov. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5413). | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 5 Stato di diritto |
||||||
| Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. | ||||||
| L'attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo. | ||||||
| Organi dello Stato, autorità e privati agiscono secondo il principio della buona fede. | ||||||
| La Confederazione e i Cantoni rispettano il diritto internazionale. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 8 Uguaglianza giuridica |
||||||
| Tutti sono uguali davanti alla legge. | ||||||
| Nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell'origine, della razza, del sesso, dell'età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche. | ||||||
| Uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura l'uguaglianza, di diritto e di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia, l'istruzione e il lavoro. Uomo e donna hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore. | ||||||
| La legge prevede provvedimenti per eliminare svantaggi esistenti nei confronti dei disabili. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede |
||||||
| Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. | ||||||
|
RS 956.122 Oem-FINMA Ordinanza del 15 ottobre 2008 sulla riscossione di emolumenti e tasse da parte dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (Ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse della FINMA, Oem-FINMA) - Ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse della FINMA Art. 6 Ordinanza generale sugli emolumenti |
||||||
| Sempreché la presente ordinanza non preveda una regolamentazione specifica, si applicano le disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 2004 [1] sugli emolumenti. | ||||||
| [1] RS 172.041.1 | ||||||
|
RS 172.010 LOGA Legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA) - Legge sull'organizzazione dell'ammininistrazione Art. 46a |
||||||
| Il Consiglio federale emana disposizioni sulla riscossione di adeguati emolumenti per le decisioni e le prestazioni di servizi dell'amministrazione federale. | ||||||
| Esso stabilisce le modalità di riscossione, in particolare: | ||||||
| la procedura di riscossione; | ||||||
| l'ammontare degli emolumenti; | ||||||
| la responsabilità in caso di pluralità di persone assoggettate all'emolumento; | ||||||
| la prescrizione del diritto di riscossione. | ||||||
| Il Consiglio federale stabilisce gli emolumenti tenendo conto del principio di equivalenza e del principio di copertura dei costi. | ||||||
| Può prevedere eccezioni all'assoggettamento se la decisione o la prestazione di servizi riveste un interesse pubblico preponderante. | ||||||
|
RS 956.1 LFINMA Legge federale del 22 giugno 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, LFINMA) - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari Art. 55 [1] Disposizioni di esecuzione |
||||||
| Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione. A tal fine considera i principi di regolazione stabiliti dall'articolo 7 capoverso 2 e tiene conto della maggioranza degli assoggettati alla vigilanza interessati. Sono fatte salve esigenze più severe, in particolare in caso di rischi per la stabilità del sistema finanziario. | ||||||
| Il Consiglio federale può autorizzare la FINMA a emanare disposizioni di esecuzione della presente legge e delle leggi sui mercati finanziari negli ambiti di portata ridotta, segnatamente negli ambiti prevalentemente tecnici. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 16 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293). | ||||||
|
RS 956.122 Oem-FINMA Ordinanza del 15 ottobre 2008 sulla riscossione di emolumenti e tasse da parte dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (Ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse della FINMA, Oem-FINMA) - Ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse della FINMA Art. 8 Aliquote degli emolumenti |
||||||
| Il calcolo degli emolumenti si basa sulle aliquote contenute nell'allegato. | ||||||
| La FINMA fissa gli emolumenti dovuti attenendosi alle tariffe quadro contenute nell'allegato, in funzione del tempo medio impiegato per svolgere operazioni analoghe e dell'importanza dell'affare per la persona assoggettata. | ||||||
| Per decisioni, procedure di vigilanza, verifiche e prestazioni per le quali non è fissata alcuna aliquota nell'allegato, l'emolumento è calcolato in funzione del tempo impiegato e dell'importanza dell'affare per la persona assoggettata. [1] | ||||||
| La tariffa oraria prevista per gli emolumenti varia tra i 100 e i 500 franchi, a seconda della funzione che la persona incaricata del disbrigo dell'affare riveste in seno alla FINMA e dell'importanza dell'affare per la persona assoggettata. | ||||||
| Per decisioni, procedure di vigilanza e verifiche che presentano una portata straordinaria o difficoltà particolari, l'emolumento può essere calcolato non secondo l'aliquota contenuta nell'allegato ma in funzione del tempo impiegato. [2] | ||||||
| Per il rilascio di informazioni telefoniche la FINMA può predisporre servizi a valore aggiunto. [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 4 dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 804). [2] Nuovo testo giusta l'all. n. 4 dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 804). [3] Introdotto dall'all. 1 n. 13 dell'O del 25 nov. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5413). | ||||||
|
RS 956.122 Oem-FINMA Ordinanza del 15 ottobre 2008 sulla riscossione di emolumenti e tasse da parte dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (Ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse della FINMA, Oem-FINMA) - Ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse della FINMA Art. 8 Aliquote degli emolumenti |
||||||
| Il calcolo degli emolumenti si basa sulle aliquote contenute nell'allegato. | ||||||
| La FINMA fissa gli emolumenti dovuti attenendosi alle tariffe quadro contenute nell'allegato, in funzione del tempo medio impiegato per svolgere operazioni analoghe e dell'importanza dell'affare per la persona assoggettata. | ||||||
| Per decisioni, procedure di vigilanza, verifiche e prestazioni per le quali non è fissata alcuna aliquota nell'allegato, l'emolumento è calcolato in funzione del tempo impiegato e dell'importanza dell'affare per la persona assoggettata. [1] | ||||||
| La tariffa oraria prevista per gli emolumenti varia tra i 100 e i 500 franchi, a seconda della funzione che la persona incaricata del disbrigo dell'affare riveste in seno alla FINMA e dell'importanza dell'affare per la persona assoggettata. | ||||||
| Per decisioni, procedure di vigilanza e verifiche che presentano una portata straordinaria o difficoltà particolari, l'emolumento può essere calcolato non secondo l'aliquota contenuta nell'allegato ma in funzione del tempo impiegato. [2] | ||||||
| Per il rilascio di informazioni telefoniche la FINMA può predisporre servizi a valore aggiunto. [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 4 dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 804). [2] Nuovo testo giusta l'all. n. 4 dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 804). [3] Introdotto dall'all. 1 n. 13 dell'O del 25 nov. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5413). | ||||||
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RS 956.122 Oem-FINMA Ordinanza del 15 ottobre 2008 sulla riscossione di emolumenti e tasse da parte dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (Ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse della FINMA, Oem-FINMA) - Ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse della FINMA Art. 8 Aliquote degli emolumenti |
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| Il calcolo degli emolumenti si basa sulle aliquote contenute nell'allegato. | ||||||
| La FINMA fissa gli emolumenti dovuti attenendosi alle tariffe quadro contenute nell'allegato, in funzione del tempo medio impiegato per svolgere operazioni analoghe e dell'importanza dell'affare per la persona assoggettata. | ||||||
| Per decisioni, procedure di vigilanza, verifiche e prestazioni per le quali non è fissata alcuna aliquota nell'allegato, l'emolumento è calcolato in funzione del tempo impiegato e dell'importanza dell'affare per la persona assoggettata. [1] | ||||||
| La tariffa oraria prevista per gli emolumenti varia tra i 100 e i 500 franchi, a seconda della funzione che la persona incaricata del disbrigo dell'affare riveste in seno alla FINMA e dell'importanza dell'affare per la persona assoggettata. | ||||||
| Per decisioni, procedure di vigilanza e verifiche che presentano una portata straordinaria o difficoltà particolari, l'emolumento può essere calcolato non secondo l'aliquota contenuta nell'allegato ma in funzione del tempo impiegato. [2] | ||||||
| Per il rilascio di informazioni telefoniche la FINMA può predisporre servizi a valore aggiunto. [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 4 dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 804). [2] Nuovo testo giusta l'all. n. 4 dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 804). [3] Introdotto dall'all. 1 n. 13 dell'O del 25 nov. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5413). | ||||||
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RS 956.122 Oem-FINMA Ordinanza del 15 ottobre 2008 sulla riscossione di emolumenti e tasse da parte dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (Ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse della FINMA, Oem-FINMA) - Ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse della FINMA Art. 8 Aliquote degli emolumenti |
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| Il calcolo degli emolumenti si basa sulle aliquote contenute nell'allegato. | ||||||
| La FINMA fissa gli emolumenti dovuti attenendosi alle tariffe quadro contenute nell'allegato, in funzione del tempo medio impiegato per svolgere operazioni analoghe e dell'importanza dell'affare per la persona assoggettata. | ||||||
| Per decisioni, procedure di vigilanza, verifiche e prestazioni per le quali non è fissata alcuna aliquota nell'allegato, l'emolumento è calcolato in funzione del tempo impiegato e dell'importanza dell'affare per la persona assoggettata. [1] | ||||||
| La tariffa oraria prevista per gli emolumenti varia tra i 100 e i 500 franchi, a seconda della funzione che la persona incaricata del disbrigo dell'affare riveste in seno alla FINMA e dell'importanza dell'affare per la persona assoggettata. | ||||||
| Per decisioni, procedure di vigilanza e verifiche che presentano una portata straordinaria o difficoltà particolari, l'emolumento può essere calcolato non secondo l'aliquota contenuta nell'allegato ma in funzione del tempo impiegato. [2] | ||||||
| Per il rilascio di informazioni telefoniche la FINMA può predisporre servizi a valore aggiunto. [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 4 dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 804). [2] Nuovo testo giusta l'all. n. 4 dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 804). [3] Introdotto dall'all. 1 n. 13 dell'O del 25 nov. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5413). | ||||||
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RS 956.122 Oem-FINMA Ordinanza del 15 ottobre 2008 sulla riscossione di emolumenti e tasse da parte dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (Ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse della FINMA, Oem-FINMA) - Ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse della FINMA Art. 8 Aliquote degli emolumenti |
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| Il calcolo degli emolumenti si basa sulle aliquote contenute nell'allegato. | ||||||
| La FINMA fissa gli emolumenti dovuti attenendosi alle tariffe quadro contenute nell'allegato, in funzione del tempo medio impiegato per svolgere operazioni analoghe e dell'importanza dell'affare per la persona assoggettata. | ||||||
| Per decisioni, procedure di vigilanza, verifiche e prestazioni per le quali non è fissata alcuna aliquota nell'allegato, l'emolumento è calcolato in funzione del tempo impiegato e dell'importanza dell'affare per la persona assoggettata. [1] | ||||||
| La tariffa oraria prevista per gli emolumenti varia tra i 100 e i 500 franchi, a seconda della funzione che la persona incaricata del disbrigo dell'affare riveste in seno alla FINMA e dell'importanza dell'affare per la persona assoggettata. | ||||||
| Per decisioni, procedure di vigilanza e verifiche che presentano una portata straordinaria o difficoltà particolari, l'emolumento può essere calcolato non secondo l'aliquota contenuta nell'allegato ma in funzione del tempo impiegato. [2] | ||||||
| Per il rilascio di informazioni telefoniche la FINMA può predisporre servizi a valore aggiunto. [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 4 dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 804). [2] Nuovo testo giusta l'all. n. 4 dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 804). [3] Introdotto dall'all. 1 n. 13 dell'O del 25 nov. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5413). | ||||||
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RS 956.1 LFINMA Legge federale del 22 giugno 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, LFINMA) - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari Art. 15 Finanziamento |
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| La FINMA riscuote emolumenti per singole procedure di vigilanza e per prestazioni di servizi. Inoltre, per ambito di vigilanza, riscuote ogni anno dagli assoggettati alla vigilanza una tassa di vigilanza per i costi non coperti dagli emolumenti. | ||||||
| La tassa di vigilanza di cui al capoverso 1 è calcolata in funzione dei seguenti criteri: [1] | ||||||
| ... | ||||||
| per gli assoggettati alla vigilanza secondo l'articolo 1a della legge dell'8 novembre 1934 [4] sulle banche, secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera e della legge del 15 giugno 2018 [5] sugli istituti finanziari e secondo la legge del 25 giugno 1930 [6] sulle obbligazioni fondiarie sono determinanti la somma di bilancio e il volume dei valori trattati; per gli assoggettati alla vigilanza secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettere c e d della legge sugli istituti finanziari sono determinanti l'entità del patrimonio gestito, il reddito lordo e le dimensioni aziendali; per gli assoggettati alla vigilanza secondo l'articolo 1b della legge sulle banche sono determinanti la somma di bilancio e il reddito lordo; | ||||||
| per gli assoggettati alla vigilanza in virtù della legge del 19 giugno 2015 [8] sull'infrastruttura finanziaria sono determinanti la somma di bilancio e il volume dei valori trattati oppure, se non vengono trattati valori, il reddito lordo; | ||||||
| per gli assoggettati alla vigilanza in virtù della legge del 23 giugno 2006 [9] sugli investimenti collettivi sono determinanti l'entità del patrimonio gestito, il reddito lordo e le dimensioni aziendali; | ||||||
| per un'impresa di assicurazione ai sensi della legge del 17 dicembre 2004 [11] sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA) è determinante la sua quota di partecipazione al volume complessivo di premi incassati da tutte le imprese di assicurazione; per i gruppi e i conglomerati assicurativi ai sensi della LSA è determinante la loro quota al numero complessivo di unità dotate di personalità giuridica propria appartenenti a un gruppo o conglomerato; per gli intermediari assicurativi non vincolati ai sensi dell'articolo 41 capoverso 1 LSA sono determinanti il loro numero e le dimensioni aziendali; | ||||||
| per gli organismi di autodisciplina ai sensi della legge del 10 ottobre 1997 [13] sul riciclaggio di denaro sono determinanti il reddito lordo e il numero di membri; | ||||||
| per un organismo di vigilanza secondo il titolo terzo è determinante la quota degli assoggettati alla sua vigilanza rispetto al numero complessivo degli assoggettati alla vigilanza di tutti gli organismi di vigilanza; la tassa di vigilanza copre anche le spese della FINMA causate dagli assoggettati alla vigilanza che non sono coperte dagli emolumenti. | ||||||
| Il Consiglio federale può disporre che la tassa di vigilanza sia suddivisa in una tassa fissa di base e in una tassa variabile supplementare. | ||||||
| Il Consiglio federale disciplina i dettagli, segnatamente: | ||||||
| le basi di calcolo; | ||||||
| gli ambiti di vigilanza ai sensi del capoverso 1; e | ||||||
| la ripartizione tra gli ambiti di vigilanza dei costi da finanziare mediante la tassa di vigilanza. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 5 della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 355; FF 2020 8967). [2] Privo d'oggetto, vedi art. 75 cpv. 5 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari (RS 954.1) [3] Introdotta dall'all. cifra II n. 16 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293). [4] RS 952.0 [5] RS 954.1 [6] RS 211.423.4 [7] Ex lett. abis. Introdotta dall'all. n. 13 della LF del 19 giu. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5339; FF 2014 6445). [8] RS 958.1 [9] RS 951.31 [10] Nuovo testo giusta l'all. n. 5 della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 355; FF 2020 8967). [11] RS 961.01 [12] Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 16 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293). [13] RS 955.0 [14] Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 16 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293). | ||||||
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RS 955.033.0 ORD-FINMA Ordinanza del 3 giugno 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro, ORD-FINMA) - Ordinanza 3 FINMA sul riciclaggio di denaro Art. 11 Rinuncia all'adempimento degli obblighi di diligenza |
||||||
| Nel caso di relazioni d'affari continue con controparti nell'ambito dei mezzi di pagamento per il traffico scritturale dei pagamenti che servono esclusivamente al pagamento scritturale di beni e servizi l'intermediario finanziario può rinunciare all'adempimento degli obblighi di diligenza se: | ||||||
| non può essere pagato un importo superiore a 1000 franchi per transazione e a 5000 franchi per anno civile e per controparte; gli eventuali rimborsi del mezzo di pagamento vengono effettuati esclusivamente a favore di conti presso banche autorizzate in Svizzera oppure assoggettate a vigilanza equivalente all'estero nonché intestati alla controparte e per ogni rimborso l'importo non supera 1000 franchi; | ||||||
| non può essere pagato un importo superiore a 5000 franchi al mese e a 25 000 franchi per anno civile e controparte a commercianti in Svizzera, con i caricamenti effettuati esclusivamente a debito e gli eventuali rimborsi del mezzo di pagamento esclusivamente a credito di un conto intestato alla controparte presso una banca autorizzata in Svizzera; | ||||||
| i mezzi di pagamento possono essere utilizzati esclusivamente all'interno di una determinata rete di fornitori di beni o servizi e il fatturato non supera 5000 franchi al mese e 25 000 franchi per anno civile e per controparte; | ||||||
| ... | ||||||
| Nel caso di relazioni d'affari continue con controparti nell'ambito dei mezzi di pagamento per il traffico scritturale dei pagamenti che non servono esclusivamente al pagamento scritturale di beni e servizi, l'intermediario finanziario può rinunciare all'adempimento degli obblighi di diligenza se per ogni mezzo di pagamento non possono essere resi disponibili più di 200 franchi al mese e i pagamenti vengono effettuati esclusivamente a debito e gli eventuali rimborsi del mezzo di pagamento esclusivamente a credito di un conto intestato alla controparte presso una banca autorizzata in Svizzera. | ||||||
| Nel caso di mezzi di pagamento non riscrivibili, l'intermediario finanziario può rinunciare all'adempimento degli obblighi di diligenza se: | ||||||
| il credito serve esclusivamente alla controparte per pagare in via elettronica i beni e i servizi acquisiti; | ||||||
| l'importo che può essere reso disponibile per ogni supporto dati non supera 250 franchi; e | ||||||
| l'importo disponibile per operazione e per controparte non supera 1500 franchi. | ||||||
| L'intermediario finanziario può rinunciare all'adempimento degli obblighi di diligenza solo se dispone di un'infrastruttura tecnica adeguata che gli consenta di rilevare il superamento dei corrispondenti valori di soglia. Esso adotta inoltre le opportune misure per evitare un eventuale accumulo dei limiti d'importo e violazioni della presente disposizione. Sono fatti salvi gli articoli 14 e 20 in riferimento alla sorveglianza delle transazioni. È inoltre fatto salvo l'articolo 10, sempre che sia applicabile. | ||||||
| L'intermediario finanziario può rinunciare all'adempimento degli obblighi di diligenza se si tratta di un leasing di finanziamento e le rate annue da pagare non superano 5000 franchi, imposta sul valore aggiunto compresa. [2] | ||||||
| Su richiesta di organismi di autodisciplina o di intermediari finanziari secondo l'articolo 3 capoverso 1, la FINMA può autorizzare ulteriori deroghe all'adempimento degli obblighi di diligenza secondo la LRD per le relazioni d'affari continue a condizione che sia dimostrato che sussiste un rischio di riciclaggio di denaro lieve ai sensi dell'articolo 7a LRD. | ||||||
| [1] Abrogata dall'all. n. 4 dell'O della FINMA del 4 nov. 2020 sugli istituti finanziari, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5327). [2] Introdotto dall'all. n. 4 dell'O della FINMA del 4 nov. 2020 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5327). | ||||||
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RS 955.033.0 ORD-FINMA Ordinanza del 3 giugno 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro, ORD-FINMA) - Ordinanza 3 FINMA sul riciclaggio di denaro Art. 11 Rinuncia all'adempimento degli obblighi di diligenza |
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| Nel caso di relazioni d'affari continue con controparti nell'ambito dei mezzi di pagamento per il traffico scritturale dei pagamenti che servono esclusivamente al pagamento scritturale di beni e servizi l'intermediario finanziario può rinunciare all'adempimento degli obblighi di diligenza se: | ||||||
| non può essere pagato un importo superiore a 1000 franchi per transazione e a 5000 franchi per anno civile e per controparte; gli eventuali rimborsi del mezzo di pagamento vengono effettuati esclusivamente a favore di conti presso banche autorizzate in Svizzera oppure assoggettate a vigilanza equivalente all'estero nonché intestati alla controparte e per ogni rimborso l'importo non supera 1000 franchi; | ||||||
| non può essere pagato un importo superiore a 5000 franchi al mese e a 25 000 franchi per anno civile e controparte a commercianti in Svizzera, con i caricamenti effettuati esclusivamente a debito e gli eventuali rimborsi del mezzo di pagamento esclusivamente a credito di un conto intestato alla controparte presso una banca autorizzata in Svizzera; | ||||||
| i mezzi di pagamento possono essere utilizzati esclusivamente all'interno di una determinata rete di fornitori di beni o servizi e il fatturato non supera 5000 franchi al mese e 25 000 franchi per anno civile e per controparte; | ||||||
| ... | ||||||
| Nel caso di relazioni d'affari continue con controparti nell'ambito dei mezzi di pagamento per il traffico scritturale dei pagamenti che non servono esclusivamente al pagamento scritturale di beni e servizi, l'intermediario finanziario può rinunciare all'adempimento degli obblighi di diligenza se per ogni mezzo di pagamento non possono essere resi disponibili più di 200 franchi al mese e i pagamenti vengono effettuati esclusivamente a debito e gli eventuali rimborsi del mezzo di pagamento esclusivamente a credito di un conto intestato alla controparte presso una banca autorizzata in Svizzera. | ||||||
| Nel caso di mezzi di pagamento non riscrivibili, l'intermediario finanziario può rinunciare all'adempimento degli obblighi di diligenza se: | ||||||
| il credito serve esclusivamente alla controparte per pagare in via elettronica i beni e i servizi acquisiti; | ||||||
| l'importo che può essere reso disponibile per ogni supporto dati non supera 250 franchi; e | ||||||
| l'importo disponibile per operazione e per controparte non supera 1500 franchi. | ||||||
| L'intermediario finanziario può rinunciare all'adempimento degli obblighi di diligenza solo se dispone di un'infrastruttura tecnica adeguata che gli consenta di rilevare il superamento dei corrispondenti valori di soglia. Esso adotta inoltre le opportune misure per evitare un eventuale accumulo dei limiti d'importo e violazioni della presente disposizione. Sono fatti salvi gli articoli 14 e 20 in riferimento alla sorveglianza delle transazioni. È inoltre fatto salvo l'articolo 10, sempre che sia applicabile. | ||||||
| L'intermediario finanziario può rinunciare all'adempimento degli obblighi di diligenza se si tratta di un leasing di finanziamento e le rate annue da pagare non superano 5000 franchi, imposta sul valore aggiunto compresa. [2] | ||||||
| Su richiesta di organismi di autodisciplina o di intermediari finanziari secondo l'articolo 3 capoverso 1, la FINMA può autorizzare ulteriori deroghe all'adempimento degli obblighi di diligenza secondo la LRD per le relazioni d'affari continue a condizione che sia dimostrato che sussiste un rischio di riciclaggio di denaro lieve ai sensi dell'articolo 7a LRD. | ||||||
| [1] Abrogata dall'all. n. 4 dell'O della FINMA del 4 nov. 2020 sugli istituti finanziari, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5327). [2] Introdotto dall'all. n. 4 dell'O della FINMA del 4 nov. 2020 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5327). | ||||||
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RS 955.033.0 ORD-FINMA Ordinanza del 3 giugno 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro, ORD-FINMA) - Ordinanza 3 FINMA sul riciclaggio di denaro Art. 11 Rinuncia all'adempimento degli obblighi di diligenza |
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| Nel caso di relazioni d'affari continue con controparti nell'ambito dei mezzi di pagamento per il traffico scritturale dei pagamenti che servono esclusivamente al pagamento scritturale di beni e servizi l'intermediario finanziario può rinunciare all'adempimento degli obblighi di diligenza se: | ||||||
| non può essere pagato un importo superiore a 1000 franchi per transazione e a 5000 franchi per anno civile e per controparte; gli eventuali rimborsi del mezzo di pagamento vengono effettuati esclusivamente a favore di conti presso banche autorizzate in Svizzera oppure assoggettate a vigilanza equivalente all'estero nonché intestati alla controparte e per ogni rimborso l'importo non supera 1000 franchi; | ||||||
| non può essere pagato un importo superiore a 5000 franchi al mese e a 25 000 franchi per anno civile e controparte a commercianti in Svizzera, con i caricamenti effettuati esclusivamente a debito e gli eventuali rimborsi del mezzo di pagamento esclusivamente a credito di un conto intestato alla controparte presso una banca autorizzata in Svizzera; | ||||||
| i mezzi di pagamento possono essere utilizzati esclusivamente all'interno di una determinata rete di fornitori di beni o servizi e il fatturato non supera 5000 franchi al mese e 25 000 franchi per anno civile e per controparte; | ||||||
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| Nel caso di relazioni d'affari continue con controparti nell'ambito dei mezzi di pagamento per il traffico scritturale dei pagamenti che non servono esclusivamente al pagamento scritturale di beni e servizi, l'intermediario finanziario può rinunciare all'adempimento degli obblighi di diligenza se per ogni mezzo di pagamento non possono essere resi disponibili più di 200 franchi al mese e i pagamenti vengono effettuati esclusivamente a debito e gli eventuali rimborsi del mezzo di pagamento esclusivamente a credito di un conto intestato alla controparte presso una banca autorizzata in Svizzera. | ||||||
| Nel caso di mezzi di pagamento non riscrivibili, l'intermediario finanziario può rinunciare all'adempimento degli obblighi di diligenza se: | ||||||
| il credito serve esclusivamente alla controparte per pagare in via elettronica i beni e i servizi acquisiti; | ||||||
| l'importo che può essere reso disponibile per ogni supporto dati non supera 250 franchi; e | ||||||
| l'importo disponibile per operazione e per controparte non supera 1500 franchi. | ||||||
| L'intermediario finanziario può rinunciare all'adempimento degli obblighi di diligenza solo se dispone di un'infrastruttura tecnica adeguata che gli consenta di rilevare il superamento dei corrispondenti valori di soglia. Esso adotta inoltre le opportune misure per evitare un eventuale accumulo dei limiti d'importo e violazioni della presente disposizione. Sono fatti salvi gli articoli 14 e 20 in riferimento alla sorveglianza delle transazioni. È inoltre fatto salvo l'articolo 10, sempre che sia applicabile. | ||||||
| L'intermediario finanziario può rinunciare all'adempimento degli obblighi di diligenza se si tratta di un leasing di finanziamento e le rate annue da pagare non superano 5000 franchi, imposta sul valore aggiunto compresa. [2] | ||||||
| Su richiesta di organismi di autodisciplina o di intermediari finanziari secondo l'articolo 3 capoverso 1, la FINMA può autorizzare ulteriori deroghe all'adempimento degli obblighi di diligenza secondo la LRD per le relazioni d'affari continue a condizione che sia dimostrato che sussiste un rischio di riciclaggio di denaro lieve ai sensi dell'articolo 7a LRD. | ||||||
| [1] Abrogata dall'all. n. 4 dell'O della FINMA del 4 nov. 2020 sugli istituti finanziari, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5327). [2] Introdotto dall'all. n. 4 dell'O della FINMA del 4 nov. 2020 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5327). | ||||||
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RS 955.033.0 ORD-FINMA Ordinanza del 3 giugno 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro, ORD-FINMA) - Ordinanza 3 FINMA sul riciclaggio di denaro Art. 11 Rinuncia all'adempimento degli obblighi di diligenza |
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| Nel caso di relazioni d'affari continue con controparti nell'ambito dei mezzi di pagamento per il traffico scritturale dei pagamenti che servono esclusivamente al pagamento scritturale di beni e servizi l'intermediario finanziario può rinunciare all'adempimento degli obblighi di diligenza se: | ||||||
| non può essere pagato un importo superiore a 1000 franchi per transazione e a 5000 franchi per anno civile e per controparte; gli eventuali rimborsi del mezzo di pagamento vengono effettuati esclusivamente a favore di conti presso banche autorizzate in Svizzera oppure assoggettate a vigilanza equivalente all'estero nonché intestati alla controparte e per ogni rimborso l'importo non supera 1000 franchi; | ||||||
| non può essere pagato un importo superiore a 5000 franchi al mese e a 25 000 franchi per anno civile e controparte a commercianti in Svizzera, con i caricamenti effettuati esclusivamente a debito e gli eventuali rimborsi del mezzo di pagamento esclusivamente a credito di un conto intestato alla controparte presso una banca autorizzata in Svizzera; | ||||||
| i mezzi di pagamento possono essere utilizzati esclusivamente all'interno di una determinata rete di fornitori di beni o servizi e il fatturato non supera 5000 franchi al mese e 25 000 franchi per anno civile e per controparte; | ||||||
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| Nel caso di relazioni d'affari continue con controparti nell'ambito dei mezzi di pagamento per il traffico scritturale dei pagamenti che non servono esclusivamente al pagamento scritturale di beni e servizi, l'intermediario finanziario può rinunciare all'adempimento degli obblighi di diligenza se per ogni mezzo di pagamento non possono essere resi disponibili più di 200 franchi al mese e i pagamenti vengono effettuati esclusivamente a debito e gli eventuali rimborsi del mezzo di pagamento esclusivamente a credito di un conto intestato alla controparte presso una banca autorizzata in Svizzera. | ||||||
| Nel caso di mezzi di pagamento non riscrivibili, l'intermediario finanziario può rinunciare all'adempimento degli obblighi di diligenza se: | ||||||
| il credito serve esclusivamente alla controparte per pagare in via elettronica i beni e i servizi acquisiti; | ||||||
| l'importo che può essere reso disponibile per ogni supporto dati non supera 250 franchi; e | ||||||
| l'importo disponibile per operazione e per controparte non supera 1500 franchi. | ||||||
| L'intermediario finanziario può rinunciare all'adempimento degli obblighi di diligenza solo se dispone di un'infrastruttura tecnica adeguata che gli consenta di rilevare il superamento dei corrispondenti valori di soglia. Esso adotta inoltre le opportune misure per evitare un eventuale accumulo dei limiti d'importo e violazioni della presente disposizione. Sono fatti salvi gli articoli 14 e 20 in riferimento alla sorveglianza delle transazioni. È inoltre fatto salvo l'articolo 10, sempre che sia applicabile. | ||||||
| L'intermediario finanziario può rinunciare all'adempimento degli obblighi di diligenza se si tratta di un leasing di finanziamento e le rate annue da pagare non superano 5000 franchi, imposta sul valore aggiunto compresa. [2] | ||||||
| Su richiesta di organismi di autodisciplina o di intermediari finanziari secondo l'articolo 3 capoverso 1, la FINMA può autorizzare ulteriori deroghe all'adempimento degli obblighi di diligenza secondo la LRD per le relazioni d'affari continue a condizione che sia dimostrato che sussiste un rischio di riciclaggio di denaro lieve ai sensi dell'articolo 7a LRD. | ||||||
| [1] Abrogata dall'all. n. 4 dell'O della FINMA del 4 nov. 2020 sugli istituti finanziari, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5327). [2] Introdotto dall'all. n. 4 dell'O della FINMA del 4 nov. 2020 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5327). | ||||||
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RS 955.033.0 ORD-FINMA Ordinanza del 3 giugno 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro, ORD-FINMA) - Ordinanza 3 FINMA sul riciclaggio di denaro Art. 11 Rinuncia all'adempimento degli obblighi di diligenza |
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| Nel caso di relazioni d'affari continue con controparti nell'ambito dei mezzi di pagamento per il traffico scritturale dei pagamenti che servono esclusivamente al pagamento scritturale di beni e servizi l'intermediario finanziario può rinunciare all'adempimento degli obblighi di diligenza se: | ||||||
| non può essere pagato un importo superiore a 1000 franchi per transazione e a 5000 franchi per anno civile e per controparte; gli eventuali rimborsi del mezzo di pagamento vengono effettuati esclusivamente a favore di conti presso banche autorizzate in Svizzera oppure assoggettate a vigilanza equivalente all'estero nonché intestati alla controparte e per ogni rimborso l'importo non supera 1000 franchi; | ||||||
| non può essere pagato un importo superiore a 5000 franchi al mese e a 25 000 franchi per anno civile e controparte a commercianti in Svizzera, con i caricamenti effettuati esclusivamente a debito e gli eventuali rimborsi del mezzo di pagamento esclusivamente a credito di un conto intestato alla controparte presso una banca autorizzata in Svizzera; | ||||||
| i mezzi di pagamento possono essere utilizzati esclusivamente all'interno di una determinata rete di fornitori di beni o servizi e il fatturato non supera 5000 franchi al mese e 25 000 franchi per anno civile e per controparte; | ||||||
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| Nel caso di relazioni d'affari continue con controparti nell'ambito dei mezzi di pagamento per il traffico scritturale dei pagamenti che non servono esclusivamente al pagamento scritturale di beni e servizi, l'intermediario finanziario può rinunciare all'adempimento degli obblighi di diligenza se per ogni mezzo di pagamento non possono essere resi disponibili più di 200 franchi al mese e i pagamenti vengono effettuati esclusivamente a debito e gli eventuali rimborsi del mezzo di pagamento esclusivamente a credito di un conto intestato alla controparte presso una banca autorizzata in Svizzera. | ||||||
| Nel caso di mezzi di pagamento non riscrivibili, l'intermediario finanziario può rinunciare all'adempimento degli obblighi di diligenza se: | ||||||
| il credito serve esclusivamente alla controparte per pagare in via elettronica i beni e i servizi acquisiti; | ||||||
| l'importo che può essere reso disponibile per ogni supporto dati non supera 250 franchi; e | ||||||
| l'importo disponibile per operazione e per controparte non supera 1500 franchi. | ||||||
| L'intermediario finanziario può rinunciare all'adempimento degli obblighi di diligenza solo se dispone di un'infrastruttura tecnica adeguata che gli consenta di rilevare il superamento dei corrispondenti valori di soglia. Esso adotta inoltre le opportune misure per evitare un eventuale accumulo dei limiti d'importo e violazioni della presente disposizione. Sono fatti salvi gli articoli 14 e 20 in riferimento alla sorveglianza delle transazioni. È inoltre fatto salvo l'articolo 10, sempre che sia applicabile. | ||||||
| L'intermediario finanziario può rinunciare all'adempimento degli obblighi di diligenza se si tratta di un leasing di finanziamento e le rate annue da pagare non superano 5000 franchi, imposta sul valore aggiunto compresa. [2] | ||||||
| Su richiesta di organismi di autodisciplina o di intermediari finanziari secondo l'articolo 3 capoverso 1, la FINMA può autorizzare ulteriori deroghe all'adempimento degli obblighi di diligenza secondo la LRD per le relazioni d'affari continue a condizione che sia dimostrato che sussiste un rischio di riciclaggio di denaro lieve ai sensi dell'articolo 7a LRD. | ||||||
| [1] Abrogata dall'all. n. 4 dell'O della FINMA del 4 nov. 2020 sugli istituti finanziari, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5327). [2] Introdotto dall'all. n. 4 dell'O della FINMA del 4 nov. 2020 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5327). | ||||||
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RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 63 |
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| L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. | ||||||
| Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi. | ||||||
| Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura. | ||||||
| L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo. [1] | ||||||
| La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla: | ||||||
| da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; | ||||||
| da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie. [2] | ||||||
| Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse. [3] Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005 [4] sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010 [5] sull'organizzazione delle autorità penali. [6] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). [2] Introdotto dall'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). [3] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nuovo testo del per. giusta l'all. n. II 3 della L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267;FF 2008 7093). | ||||||
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RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 64 |
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| L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. | ||||||
| Il dispositivo indica l'ammontare dell'indennità e l'addossa all'ente o all'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, in quanto non possa essere messa a carico di una controparte soccombente. | ||||||
| Se una controparte soccombente ha presentato conclusioni indipendenti, l'indennità può essere messa a suo carico, secondo la propria solvenza. | ||||||
| L'ente o l'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, risponde dell'indennità addossata a una controparte soccombente, in quanto non possa essere riscossa. | ||||||
| Il Consiglio federale disciplina la determinazione delle spese ripetibili. [1] Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005 [2] sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010 [3] sull'organizzazione delle autorità penali. [4] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). [2] RS 173.32 [3] RS 173.71 [4] Nuovo testo del per. giusta l'all. n. II 3 della L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267;FF 2008 7093). | ||||||
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RS 173.320.2 TS-TAF Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) Art. 7 Principio |
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| La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. | ||||||
| Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione. | ||||||
| Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili. | ||||||
| Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili. | ||||||
| L'articolo 6a è applicabile per analogia. [1] | ||||||
| [1] Introdotto dal n. I dell'O del TAF del 20 ago. 2010, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2010 945). | ||||||
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RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 82 Principio |
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| Il Tribunale federale giudica i ricorsi: | ||||||
| contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico; | ||||||
| contro gli atti normativi cantonali; | ||||||
| concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari. | ||||||
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RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 42 Atti scritti |
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| Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. | ||||||
| Se un procedimento in materia civile si è svolto in inglese dinanzi all'autorità inferiore, gli atti scritti possono essere redatti in tale lingua. [1] | ||||||
| Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione. [2] [3] | ||||||
| Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata. | ||||||
| In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 2016 [4] sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento: | ||||||
| il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati; | ||||||
| le modalità di trasmissione; | ||||||
| le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici. [5] | ||||||
| Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione. | ||||||
| Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi. | ||||||
| Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra II n. 1 della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407). [2] Nuovo testo del per. giusta la cifra I n. 1 della L del 20 giu. 2014 sul condono dell'imposta, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 9; FF 2013 7239). [3] Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della L del 28 set. 2012 sull'assistenza amministrativa fiscale, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 231; FF 2011 5587). [4] RS 943.03 [5] Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 2 della L del 18 mar. 2016 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4651; FF 2014 913). | ||||||