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RS 313.0 DPA Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA) Art. 12 |
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| Se, per effetto di un'infrazione alla legislazione amministrativa della Confederazione, a torto:la tassa, l'indennità, il contributo o il credito non reclamato, interessi compresi, vanno pagati o restituiti indipendentemente dalla punibilità di una data persona. | ||||||
| una tassa non è stata riscossa, è stata restituita, ridotta o condonata, ovvero | ||||||
| un'indennità o un contributo è stato pagato o un credito non è stato fatto valere dalla Confederazione, da un Cantone, da un Comune, da un istituto o da un ente di diritto pubblico o da un organismo con compiti di diritto pubblico, | ||||||
| Obbligata al pagamento o alla restituzione è la persona che ha fruito dell'indebito profitto, segnatamente quella obbligata al pagamento della tassa ovvero beneficiata dell'indennità o del contributo. | ||||||
| La persona che, intenzionalmente, ha commesso l'infrazione o vi ha partecipato risponde in solido, con le persone obbligate al pagamento secondo il capoverso 2, della somma da pagare o da restituire. | ||||||
| L'obbligo di pagamento o restituzione non si prescrive fintanto che non siano prescritte l'azione penale e l'esecuzione della pena. | ||||||
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RS 641.61 LIOm Legge federale del 21 giugno 1996 sull'imposizione degli oli minerali (LIOm) Art. 17 Esenzioni |
||||||
| Sono esenti dall'imposta: | ||||||
| le merci esenti da imposta in virtù di accordi internazionali; | ||||||
| le merci utilizzate come prove per l'esecuzione di analisi; | ||||||
| le merci per le quali è comprovato che, in seguito a forza maggiore, infortunio o manipolazione errata, sono andate perse prima del sorgere del credito fiscale; | ||||||
| l'energia industriale utilizzata dalle raffinerie di olio di petrolio; | ||||||
| le perdite di fabbricazione comprovate, avvenute nelle raffinerie di olio di petrolio, e i gas bruciati dalla fiaccola di segnalazione nelle raffinerie; | ||||||
| le perdite per evaporazione comprovate, avvenute nei punti franchi, sempre che non superino l'ampiezza usuale; | ||||||
| le merci destinate esclusivamente all'uso ufficiale dei beneficiari istituzionali di esenzioni fiscali di cui all'articolo 2 capoverso 1 della legge del 22 giugno 2007 [2] sullo Stato ospite; | ||||||
| le merci destinate esclusivamente all'uso personale delle persone beneficiarie di esenzioni fiscali di cui all'articolo 2 capoverso 2 della legge del 22 giugno 2007 sullo Stato ospite. | ||||||
| Il Consiglio federale disciplina le condizioni per l'esenzione dall'imposta per le merci di cui al capoverso 1 lettere g e h; l'autorità fiscale disciplina la procedura. [4] | ||||||
| Il Consiglio federale può accordare l'esenzione totale o parziale dall'imposta per i carburanti: | ||||||
| destinati al rifornimento di aeromobili impiegati nel traffico di linea; | ||||||
| destinati al rifornimento di aeromobili prima dell'involo diretto a destinazione dell'estero; | ||||||
| importati come carburante nel serbatoio di un veicolo o nel bidone di scorta; | ||||||
| ottenuti in impianti pilota e di dimostrazione, da materie prime rinnovabili. | ||||||
| ... [5] | ||||||
| [1] Introdotta dall'all. n. II 6 della LF del 22 giu. 2007 sullo Stato ospite, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6637; FF 2006 7359). [2] RS 192.12 [3] Introdotta dall'all. n. II 6 della LF del 22 giu. 2007 sullo Stato ospite, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6637; FF 2006 7359). [4] Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2016 2993; FF 2015 1951). [5] Abrogato dal n. I della LF del 18 mar. 2016, con effetto dal 1° ott. 2016 (RU 2016 2993; FF 2015 1951). | ||||||
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RS 641.611 OIOm Ordinanza del 20 novembre 1996 sull'imposizione degli oli minerali (OIOm) Art. 33 Rifornimento di aeromobili |
||||||
| I carburanti acquistati negli aerodromi doganali a tenore dell'articolo 22 della legge del 18 marzo 2005 [1] sulle dogane destinati al rifornimento di aeromobili impiegati nel traffico di linea sono esenti da imposta, sempre che siano utilizzati: [2] | ||||||
| per voli secondo orario a destinazione dell'estero; | ||||||
| per voli tra aerodromi svizzeri che permettono la corrispondenza con un volo secondo orario in provenienza dall'estero o a destinazione dell'estero; | ||||||
| per voli tra aerodromi svizzeri, necessari al fine della revisione o della manutenzione dell'aeromobile o ai fini del suo impiego per un volo secondo orario a destinazione dell'estero (voli di collaudo); | ||||||
| per voli scuola o voli di prova; | ||||||
| per la prova al suolo di motori. | ||||||
| I carburanti acquistati negli aerodromi doganali per rifornire altri aeromobili sono esenti da imposta, se: | ||||||
| sono acquistati prima del loro decollo per un volo diretto a destinazione dell'estero; | ||||||
| il volo serve, dietro controprestazione, a trasportare persone o merci oppure a fornire prestazioni di servizio; e | ||||||
| per il volo si dispone di un'autorizzazione d'esercizio o di un'autorizzazione per scuole di pilotaggio. [5] | ||||||
| Trattandosi di aeromobili esteri, i capoversi 1 e 2 sono applicabili unicamente se lo Stato estero accorda la reciprocità. | ||||||
| Il petrolio per aeromobili destinato al rifornimento di aeromobili esteri in correlazione con lavori di manutenzione, di riparazione e di trasformazione in officine svizzere indi involo a destinazione dell'estero è esente da imposta. Il petrolio per aeromobili utilizzato nei test di reattori sul banco di prova beneficia di un'agevolazione fiscale; il DFF fissa l'aliquota d'imposta. [6] | ||||||
| Sono considerati voli a destinazione dell'estero solo quelli in cui l'aeromobile sosta sull'area di stazionamento dell'aerodromo estero. | ||||||
| L'esenzione dall'imposta è concessa sulla base di una dichiarazione fiscale ai sensi dell'articolo 42 capoverso 2 o nella procedura di restituzione. [7] | ||||||
| [1] RS 631.0 [2] Nuovo testo giusta l'all. 4 n. 29 dell'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1469). [3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 27 ago. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 3521). [4] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4479). [5] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4565). [6] Introdotto dalla cifra I dell'O del 24 nov. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3135). [7] Introdotto dalla cifra I dell'O del 3 lug. 2002 (RU 2002 2084). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4479). | ||||||
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RS 641.61 LIOm Legge federale del 21 giugno 1996 sull'imposizione degli oli minerali (LIOm) Art. 17 Esenzioni |
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| Sono esenti dall'imposta: | ||||||
| le merci esenti da imposta in virtù di accordi internazionali; | ||||||
| le merci utilizzate come prove per l'esecuzione di analisi; | ||||||
| le merci per le quali è comprovato che, in seguito a forza maggiore, infortunio o manipolazione errata, sono andate perse prima del sorgere del credito fiscale; | ||||||
| l'energia industriale utilizzata dalle raffinerie di olio di petrolio; | ||||||
| le perdite di fabbricazione comprovate, avvenute nelle raffinerie di olio di petrolio, e i gas bruciati dalla fiaccola di segnalazione nelle raffinerie; | ||||||
| le perdite per evaporazione comprovate, avvenute nei punti franchi, sempre che non superino l'ampiezza usuale; | ||||||
| le merci destinate esclusivamente all'uso ufficiale dei beneficiari istituzionali di esenzioni fiscali di cui all'articolo 2 capoverso 1 della legge del 22 giugno 2007 [2] sullo Stato ospite; | ||||||
| le merci destinate esclusivamente all'uso personale delle persone beneficiarie di esenzioni fiscali di cui all'articolo 2 capoverso 2 della legge del 22 giugno 2007 sullo Stato ospite. | ||||||
| Il Consiglio federale disciplina le condizioni per l'esenzione dall'imposta per le merci di cui al capoverso 1 lettere g e h; l'autorità fiscale disciplina la procedura. [4] | ||||||
| Il Consiglio federale può accordare l'esenzione totale o parziale dall'imposta per i carburanti: | ||||||
| destinati al rifornimento di aeromobili impiegati nel traffico di linea; | ||||||
| destinati al rifornimento di aeromobili prima dell'involo diretto a destinazione dell'estero; | ||||||
| importati come carburante nel serbatoio di un veicolo o nel bidone di scorta; | ||||||
| ottenuti in impianti pilota e di dimostrazione, da materie prime rinnovabili. | ||||||
| ... [5] | ||||||
| [1] Introdotta dall'all. n. II 6 della LF del 22 giu. 2007 sullo Stato ospite, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6637; FF 2006 7359). [2] RS 192.12 [3] Introdotta dall'all. n. II 6 della LF del 22 giu. 2007 sullo Stato ospite, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6637; FF 2006 7359). [4] Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2016 2993; FF 2015 1951). [5] Abrogato dal n. I della LF del 18 mar. 2016, con effetto dal 1° ott. 2016 (RU 2016 2993; FF 2015 1951). | ||||||
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RS 641.611 OIOm Ordinanza del 20 novembre 1996 sull'imposizione degli oli minerali (OIOm) Art. 33 Rifornimento di aeromobili |
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| I carburanti acquistati negli aerodromi doganali a tenore dell'articolo 22 della legge del 18 marzo 2005 [1] sulle dogane destinati al rifornimento di aeromobili impiegati nel traffico di linea sono esenti da imposta, sempre che siano utilizzati: [2] | ||||||
| per voli secondo orario a destinazione dell'estero; | ||||||
| per voli tra aerodromi svizzeri che permettono la corrispondenza con un volo secondo orario in provenienza dall'estero o a destinazione dell'estero; | ||||||
| per voli tra aerodromi svizzeri, necessari al fine della revisione o della manutenzione dell'aeromobile o ai fini del suo impiego per un volo secondo orario a destinazione dell'estero (voli di collaudo); | ||||||
| per voli scuola o voli di prova; | ||||||
| per la prova al suolo di motori. | ||||||
| I carburanti acquistati negli aerodromi doganali per rifornire altri aeromobili sono esenti da imposta, se: | ||||||
| sono acquistati prima del loro decollo per un volo diretto a destinazione dell'estero; | ||||||
| il volo serve, dietro controprestazione, a trasportare persone o merci oppure a fornire prestazioni di servizio; e | ||||||
| per il volo si dispone di un'autorizzazione d'esercizio o di un'autorizzazione per scuole di pilotaggio. [5] | ||||||
| Trattandosi di aeromobili esteri, i capoversi 1 e 2 sono applicabili unicamente se lo Stato estero accorda la reciprocità. | ||||||
| Il petrolio per aeromobili destinato al rifornimento di aeromobili esteri in correlazione con lavori di manutenzione, di riparazione e di trasformazione in officine svizzere indi involo a destinazione dell'estero è esente da imposta. Il petrolio per aeromobili utilizzato nei test di reattori sul banco di prova beneficia di un'agevolazione fiscale; il DFF fissa l'aliquota d'imposta. [6] | ||||||
| Sono considerati voli a destinazione dell'estero solo quelli in cui l'aeromobile sosta sull'area di stazionamento dell'aerodromo estero. | ||||||
| L'esenzione dall'imposta è concessa sulla base di una dichiarazione fiscale ai sensi dell'articolo 42 capoverso 2 o nella procedura di restituzione. [7] | ||||||
| [1] RS 631.0 [2] Nuovo testo giusta l'all. 4 n. 29 dell'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1469). [3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 27 ago. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 3521). [4] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4479). [5] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4565). [6] Introdotto dalla cifra I dell'O del 24 nov. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3135). [7] Introdotto dalla cifra I dell'O del 3 lug. 2002 (RU 2002 2084). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4479). | ||||||
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RS 641.61 LIOm Legge federale del 21 giugno 1996 sull'imposizione degli oli minerali (LIOm) Art. 17 Esenzioni |
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| Sono esenti dall'imposta: | ||||||
| le merci esenti da imposta in virtù di accordi internazionali; | ||||||
| le merci utilizzate come prove per l'esecuzione di analisi; | ||||||
| le merci per le quali è comprovato che, in seguito a forza maggiore, infortunio o manipolazione errata, sono andate perse prima del sorgere del credito fiscale; | ||||||
| l'energia industriale utilizzata dalle raffinerie di olio di petrolio; | ||||||
| le perdite di fabbricazione comprovate, avvenute nelle raffinerie di olio di petrolio, e i gas bruciati dalla fiaccola di segnalazione nelle raffinerie; | ||||||
| le perdite per evaporazione comprovate, avvenute nei punti franchi, sempre che non superino l'ampiezza usuale; | ||||||
| le merci destinate esclusivamente all'uso ufficiale dei beneficiari istituzionali di esenzioni fiscali di cui all'articolo 2 capoverso 1 della legge del 22 giugno 2007 [2] sullo Stato ospite; | ||||||
| le merci destinate esclusivamente all'uso personale delle persone beneficiarie di esenzioni fiscali di cui all'articolo 2 capoverso 2 della legge del 22 giugno 2007 sullo Stato ospite. | ||||||
| Il Consiglio federale disciplina le condizioni per l'esenzione dall'imposta per le merci di cui al capoverso 1 lettere g e h; l'autorità fiscale disciplina la procedura. [4] | ||||||
| Il Consiglio federale può accordare l'esenzione totale o parziale dall'imposta per i carburanti: | ||||||
| destinati al rifornimento di aeromobili impiegati nel traffico di linea; | ||||||
| destinati al rifornimento di aeromobili prima dell'involo diretto a destinazione dell'estero; | ||||||
| importati come carburante nel serbatoio di un veicolo o nel bidone di scorta; | ||||||
| ottenuti in impianti pilota e di dimostrazione, da materie prime rinnovabili. | ||||||
| ... [5] | ||||||
| [1] Introdotta dall'all. n. II 6 della LF del 22 giu. 2007 sullo Stato ospite, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6637; FF 2006 7359). [2] RS 192.12 [3] Introdotta dall'all. n. II 6 della LF del 22 giu. 2007 sullo Stato ospite, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6637; FF 2006 7359). [4] Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2016 2993; FF 2015 1951). [5] Abrogato dal n. I della LF del 18 mar. 2016, con effetto dal 1° ott. 2016 (RU 2016 2993; FF 2015 1951). | ||||||
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RS 641.611 OIOm Ordinanza del 20 novembre 1996 sull'imposizione degli oli minerali (OIOm) Art. 33 Rifornimento di aeromobili |
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| I carburanti acquistati negli aerodromi doganali a tenore dell'articolo 22 della legge del 18 marzo 2005 [1] sulle dogane destinati al rifornimento di aeromobili impiegati nel traffico di linea sono esenti da imposta, sempre che siano utilizzati: [2] | ||||||
| per voli secondo orario a destinazione dell'estero; | ||||||
| per voli tra aerodromi svizzeri che permettono la corrispondenza con un volo secondo orario in provenienza dall'estero o a destinazione dell'estero; | ||||||
| per voli tra aerodromi svizzeri, necessari al fine della revisione o della manutenzione dell'aeromobile o ai fini del suo impiego per un volo secondo orario a destinazione dell'estero (voli di collaudo); | ||||||
| per voli scuola o voli di prova; | ||||||
| per la prova al suolo di motori. | ||||||
| I carburanti acquistati negli aerodromi doganali per rifornire altri aeromobili sono esenti da imposta, se: | ||||||
| sono acquistati prima del loro decollo per un volo diretto a destinazione dell'estero; | ||||||
| il volo serve, dietro controprestazione, a trasportare persone o merci oppure a fornire prestazioni di servizio; e | ||||||
| per il volo si dispone di un'autorizzazione d'esercizio o di un'autorizzazione per scuole di pilotaggio. [5] | ||||||
| Trattandosi di aeromobili esteri, i capoversi 1 e 2 sono applicabili unicamente se lo Stato estero accorda la reciprocità. | ||||||
| Il petrolio per aeromobili destinato al rifornimento di aeromobili esteri in correlazione con lavori di manutenzione, di riparazione e di trasformazione in officine svizzere indi involo a destinazione dell'estero è esente da imposta. Il petrolio per aeromobili utilizzato nei test di reattori sul banco di prova beneficia di un'agevolazione fiscale; il DFF fissa l'aliquota d'imposta. [6] | ||||||
| Sono considerati voli a destinazione dell'estero solo quelli in cui l'aeromobile sosta sull'area di stazionamento dell'aerodromo estero. | ||||||
| L'esenzione dall'imposta è concessa sulla base di una dichiarazione fiscale ai sensi dell'articolo 42 capoverso 2 o nella procedura di restituzione. [7] | ||||||
| [1] RS 631.0 [2] Nuovo testo giusta l'all. 4 n. 29 dell'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1469). [3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 27 ago. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 3521). [4] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4479). [5] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4565). [6] Introdotto dalla cifra I dell'O del 24 nov. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3135). [7] Introdotto dalla cifra I dell'O del 3 lug. 2002 (RU 2002 2084). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4479). | ||||||
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RS 641.611 OIOm Ordinanza del 20 novembre 1996 sull'imposizione degli oli minerali (OIOm) Art. 33 Rifornimento di aeromobili |
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| I carburanti acquistati negli aerodromi doganali a tenore dell'articolo 22 della legge del 18 marzo 2005 [1] sulle dogane destinati al rifornimento di aeromobili impiegati nel traffico di linea sono esenti da imposta, sempre che siano utilizzati: [2] | ||||||
| per voli secondo orario a destinazione dell'estero; | ||||||
| per voli tra aerodromi svizzeri che permettono la corrispondenza con un volo secondo orario in provenienza dall'estero o a destinazione dell'estero; | ||||||
| per voli tra aerodromi svizzeri, necessari al fine della revisione o della manutenzione dell'aeromobile o ai fini del suo impiego per un volo secondo orario a destinazione dell'estero (voli di collaudo); | ||||||
| per voli scuola o voli di prova; | ||||||
| per la prova al suolo di motori. | ||||||
| I carburanti acquistati negli aerodromi doganali per rifornire altri aeromobili sono esenti da imposta, se: | ||||||
| sono acquistati prima del loro decollo per un volo diretto a destinazione dell'estero; | ||||||
| il volo serve, dietro controprestazione, a trasportare persone o merci oppure a fornire prestazioni di servizio; e | ||||||
| per il volo si dispone di un'autorizzazione d'esercizio o di un'autorizzazione per scuole di pilotaggio. [5] | ||||||
| Trattandosi di aeromobili esteri, i capoversi 1 e 2 sono applicabili unicamente se lo Stato estero accorda la reciprocità. | ||||||
| Il petrolio per aeromobili destinato al rifornimento di aeromobili esteri in correlazione con lavori di manutenzione, di riparazione e di trasformazione in officine svizzere indi involo a destinazione dell'estero è esente da imposta. Il petrolio per aeromobili utilizzato nei test di reattori sul banco di prova beneficia di un'agevolazione fiscale; il DFF fissa l'aliquota d'imposta. [6] | ||||||
| Sono considerati voli a destinazione dell'estero solo quelli in cui l'aeromobile sosta sull'area di stazionamento dell'aerodromo estero. | ||||||
| L'esenzione dall'imposta è concessa sulla base di una dichiarazione fiscale ai sensi dell'articolo 42 capoverso 2 o nella procedura di restituzione. [7] | ||||||
| [1] RS 631.0 [2] Nuovo testo giusta l'all. 4 n. 29 dell'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1469). [3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 27 ago. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 3521). [4] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4479). [5] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4565). [6] Introdotto dalla cifra I dell'O del 24 nov. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3135). [7] Introdotto dalla cifra I dell'O del 3 lug. 2002 (RU 2002 2084). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4479). | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) Art. 31 Principio |
||||||
| Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 [1] sulla procedura amministrativa (PA). | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
|
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 5 |
||||||
| Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: | ||||||
| la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; | ||||||
| l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; | ||||||
| il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. | ||||||
| Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69). [1] | ||||||
| Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) Art. 32 Eccezioni |
||||||
| Il ricorso è inammissibile contro: | ||||||
| le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale pubblico non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale; | ||||||
| le decisioni in materia di diritto di voto dei cittadini nonché di elezioni e votazioni popolari; | ||||||
| le decisioni in materia di salario al merito del personale federale, in quanto non concernano la parità dei sessi; | ||||||
| ... | ||||||
| le decisioni nel settore dell'energia nucleare concernenti:le autorizzazioni di massima per impianti nucleari,l'approvazione del programma di smaltimento,la chiusura di depositi geologici in profondità,la prova dello smaltimento; | ||||||
| le autorizzazioni di massima per impianti nucleari, | ||||||
| l'approvazione del programma di smaltimento, | ||||||
| la chiusura di depositi geologici in profondità, | ||||||
| la prova dello smaltimento; | ||||||
| le decisioni in materia di rilascio o estensione di concessioni di infrastrutture ferroviarie; | ||||||
| le decisioni dell'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva; | ||||||
| le decisioni in materia di rilascio di concessioni per case da gioco; | ||||||
| le decisioni in materia di rilascio, modifica o rinnovo della concessione della Società svizzera di radiotelevisione (SSR); | ||||||
| le decisioni in materia di diritto ai sussidi di una scuola universitaria o di un altro istituto accademico. | ||||||
| Il ricorso è inoltre inammissibile contro: | ||||||
| le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante opposizione o ricorso dinanzi a un'autorità ai sensi dell'articolo 33 lettere c-f; | ||||||
| le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante ricorso dinanzi a un'autorità cantonale. | ||||||
| [1] Abrogata dall'all. cifra II n. 1 della LF del 30 set. 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero, con effetto dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4103; FF 2009 3925). [2] Nuovo testo giusta la cifra I n. 3 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 823). [3] Introdotta dall'all. n. 2 della LF del 26 set. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2131; FF 2013 2131). [4] Introdotta dalla cifra II della LF del 25 set. 2020, in vigore dal 1° mar. 2021 (RU 2021 68; FF 2020 3235). | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) Art. 33 Autorità inferiori |
||||||
| Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: | ||||||
| del Consiglio federale e degli organi dell'Assemblea federale in materia di rapporti di lavoro del personale federale, compreso il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente; | ||||||
| del Consiglio federale concernenti:la destituzione di un membro del Consiglio della banca o della direzione generale o di un loro supplente secondo la legge del 3 ottobre 2003 [2] sulla Banca nazionale,la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 22 giugno 2007 [3] sulla vigilanza dei mercati finanziari,il blocco di valori patrimoniali secondo la legge del 18 dicembre 2015 [5] sui valori patrimoniali di provenienza illecita,il divieto di determinate attività secondo la LAIn [7],il divieto di organizzazioni secondo la LAIn,il divieto di organizzazioni e gruppi secondo l'articolo 1 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 2024 [10] che vieta Hamas e le organizzazioni associate,la revoca di un membro del Consiglio d'istituto dell'Istituto federale di metrologia secondo la legge federale del 17 giugno 2011 [12] sull'Istituto federale di metrologia,la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 16 dicembre 2005 [14] sui revisori,la revoca di un membro del Consiglio dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici secondo la legge del 15 dicembre 2000 [16] sugli agenti terapeutici,la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'istituto secondo la legge del 16 giugno 2017 [18] sui fondi di compensazione,la revoca di un membro del consiglio d'Istituto dell'Istituto svizzero di diritto comparato secondo la legge federale del 28 settembre 2018 [20] sull'Istituto svizzero di diritto comparato,la revoca di un membro del consiglio d'amministrazione del Servizio svizzero di assegnazione delle tracce o l'approvazione della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio d'amministrazione secondo la legge federale del 20 dicembre 1957 [22] sulle ferrovie; | ||||||
| la destituzione di un membro del Consiglio della banca o della direzione generale o di un loro supplente secondo la legge del 3 ottobre 2003 [2] sulla Banca nazionale, | ||||||
| la revoca di un membro del consiglio d'amministrazione del Servizio svizzero di assegnazione delle tracce o l'approvazione della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio d'amministrazione secondo la legge federale del 20 dicembre 1957 [22] sulle ferrovie; | ||||||
| la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 22 giugno 2007 [3] sulla vigilanza dei mercati finanziari, | ||||||
| il blocco di valori patrimoniali secondo la legge del 18 dicembre 2015 [5] sui valori patrimoniali di provenienza illecita, | ||||||
| il divieto di determinate attività secondo la LAIn [7], | ||||||
| il divieto di organizzazioni secondo la LAIn, | ||||||
| il divieto di organizzazioni e gruppi secondo l'articolo 1 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 2024 [10] che vieta Hamas e le organizzazioni associate, | ||||||
| la revoca di un membro del Consiglio d'istituto dell'Istituto federale di metrologia secondo la legge federale del 17 giugno 2011 [12] sull'Istituto federale di metrologia, | ||||||
| la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 16 dicembre 2005 [14] sui revisori, | ||||||
| la revoca di un membro del Consiglio dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici secondo la legge del 15 dicembre 2000 [16] sugli agenti terapeutici, | ||||||
| la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'istituto secondo la legge del 16 giugno 2017 [18] sui fondi di compensazione, | ||||||
| la revoca di un membro del consiglio d'Istituto dell'Istituto svizzero di diritto comparato secondo la legge federale del 28 settembre 2018 [20] sull'Istituto svizzero di diritto comparato, | ||||||
| del Tribunale penale federale in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale; | ||||||
| del Tribunale federale dei brevetti in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale; | ||||||
| del procuratore generale della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei procuratori pubblici federali da lui nominati e del personale del Ministero pubblico della Confederazione; | ||||||
| dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro del personale della sua segreteria; | ||||||
| dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei membri del Ministero pubblico della Confederazione eletti dall'Assemblea federale plenaria; | ||||||
| della Cancelleria federale, dei dipartimenti e dei servizi dell'Amministrazione federale loro subordinati o aggregati amministrativamente; | ||||||
| degli stabilimenti e delle aziende della Confederazione; | ||||||
| delle commissioni federali; | ||||||
| dei tribunali arbitrali costituiti in virtù di contratti di diritto pubblico sottoscritti dalla Confederazione, dai suoi stabilimenti o dalle sue aziende; | ||||||
| delle autorità o organizzazioni indipendenti dall'Amministrazione federale che decidono nell'adempimento di compiti di diritto pubblico loro affidati dalla Confederazione; | ||||||
| delle autorità cantonali, in quanto una legge federale preveda che le loro decisioni sono impugnabili mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 4 della LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° feb. 2008 (RU 2008 5207; FF 2006 2625). [2] RS 951.11 [3] RS 956.1 [4] Introdotto dall'all. n. 1 della L del 1° ott. 2010 sulla restituzione degli averi di provenienza illecita (RU 2011 275; FF 2010 2871). Nuovo testo giusta l'art. 31 cpv. 2 n. 1 della L del 18 dic. 2015 sui valori patrimoniali di provenienza illecita, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1803; FF 2014 4555). [5] RS 196.1 [6] Introdotto dall'all. n. 2 della LF del 23 dic. 2011 (RU 2012 3745; FF 2007 4613; 2010 6923). Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 3 della LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885). [7] RS 121 [8] Introdotto dall'all. cifra II n. 3 della LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885). [9] Introdotto dall'art. 3 della LF del 20 dic. 2024 che vieta Hamas e le organizzazioni associate, in vigore dal 15 mag. 2025 (RU 2025 269; FF 2024 2250). [10] RS 122.1 [11] Introdotto dal n. 1 dell'art 26 della LF sull'Istituto federale di metrologia, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 6515; FF 2010 7073). [12] RS 941.27 [13] Introdotta dall'all. n. 2 della L del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4073; FF 2013 5901). [14] RS 221.302 [15] Introdotto dall'all. 1 della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1). [16] RS 812.21 [17] Introdotto dall'all. cifra II n. 3 della LF del 16 giu. 2017 sui fondi di compensazione, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 7563; FF 2016 255). [18] RS 830.2 [19] Introdotto dall'art. 23 cpv. 2 della LF del 28 set. 2018 sull'Istituto svizzero di diritto comparato, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3199; FF 2018 771). [20] RS 425.1 [21] Introdotto dall'all. cifra I n. 2 della LF del 28 set. 2018 sull'organizzazione dell'infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1889; FF 2016 7711). [22] RS 742.101 [23] Introdotta dall'all. n. 3 della LF del 20 mar. 2009 sul Tribunale federale dei brevetti, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2010 513, 2011 2241; FF 2008 349). [24] Introdotta dall'all. cifra II n. 6 della L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali (RU 2010 3267;FF 2008 7093). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2015, in vigore dal 1° nov. 2015 (RU 2015 3847; FF 2015 18611885). [25] Introdotta dall'all. cifra II n. 6 della L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267;FF 2008 7093). [26] Introdotta dall'all. cifra II n. 6 della L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267;FF 2008 7093). | ||||||
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RS 173.32 LTAF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) Art. 37 Principio |
||||||
| La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA [1], in quanto la presente legge non disponga altrimenti. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
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RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 48 [1] |
||||||
| Ha diritto di ricorrere chi: | ||||||
| ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; | ||||||
| è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e | ||||||
| ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. | ||||||
| Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). | ||||||
|
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 50 [1] |
||||||
| Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. | ||||||
| Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). | ||||||
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RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 22a [1] |
||||||
| I termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni non decorrono: | ||||||
| dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso; | ||||||
| dal 15 luglio al 15 agosto incluso; | ||||||
| dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso. | ||||||
| Il capoverso 1 non si applica nei procedimenti concernenti: | ||||||
| l'effetto sospensivo e altre misure provvisionali; | ||||||
| gli appalti pubblici. [3] | ||||||
| [1] Introdotto dall'all. n. 3 della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992 (RU 1992 288337art. 2 cpv. 1 lett. b; FF 1991 II 413). [2] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). [3] Introdotto dall'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale (RU 2006 2197; FF 2001 3764). Nuovo testo giusta l'all. 7 n. II 1 della LF del 21 giu. 2019 sugli appalti pubblici, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 641; FF 2017 1587). | ||||||
|
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 52 |
||||||
| L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. | ||||||
| Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi. | ||||||
| Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso. | ||||||
|
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 49 |
||||||
| Il ricorrente può far valere: | ||||||
| la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento; | ||||||
| l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti; | ||||||
| l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso. | ||||||
|
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 62 |
||||||
| L'autorità di ricorso può modificare la decisione impugnata a vantaggio di una parte. | ||||||
| Essa può modificare a pregiudizio di una parte la decisione impugnata quando questa violi il diritto federale o poggi su un accertamento inesatto o incompleto dei fatti; per inadeguatezza, la decisione impugnata non può essere modificata a pregiudizio di una parte, a meno che la modificazione giovi ad una controparte. | ||||||
| L'autorità di ricorso che intenda modificare la decisione impugnata a pregiudizio di una parte deve informarla della sua intenzione e darle la possibilità di esprimersi. | ||||||
| L'autorità di ricorso non è vincolata in nessun caso dai motivi del ricorso. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 5 Stato di diritto |
||||||
| Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. | ||||||
| L'attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo. | ||||||
| Organi dello Stato, autorità e privati agiscono secondo il principio della buona fede. | ||||||
| La Confederazione e i Cantoni rispettano il diritto internazionale. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 164 Legislazione |
||||||
| Tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Vi rientrano in particolare le disposizioni fondamentali in materia di: | ||||||
| esercizio dei diritti politici; | ||||||
| restrizioni dei diritti costituzionali; | ||||||
| diritti e doveri delle persone; | ||||||
| cerchia dei contribuenti, oggetto e calcolo dei tributi; | ||||||
| compiti e prestazioni della Confederazione; | ||||||
| obblighi dei Cantoni nell'attuazione e esecuzione del diritto federale; | ||||||
| organizzazione e procedura delle autorità federali. | ||||||
| Competenze normative possono essere delegate mediante legge federale, sempreché la presente Costituzione non lo escluda. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 164 Legislazione |
||||||
| Tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Vi rientrano in particolare le disposizioni fondamentali in materia di: | ||||||
| esercizio dei diritti politici; | ||||||
| restrizioni dei diritti costituzionali; | ||||||
| diritti e doveri delle persone; | ||||||
| cerchia dei contribuenti, oggetto e calcolo dei tributi; | ||||||
| compiti e prestazioni della Confederazione; | ||||||
| obblighi dei Cantoni nell'attuazione e esecuzione del diritto federale; | ||||||
| organizzazione e procedura delle autorità federali. | ||||||
| Competenze normative possono essere delegate mediante legge federale, sempreché la presente Costituzione non lo escluda. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 190 Diritto determinante |
||||||
| Le leggi federali e il diritto internazionale sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell'applicazione del diritto. | ||||||
|
RS 641.61 LIOm Legge federale del 21 giugno 1996 sull'imposizione degli oli minerali (LIOm) Art. 1 Principio |
||||||
| La Confederazione riscuote: | ||||||
| un'imposta sugli oli minerali gravante l'olio di petrolio, gli altri oli minerali, il gas di petrolio e i prodotti ottenuti dalla loro lavorazione, nonché i carburanti; | ||||||
| un supplemento fiscale sugli oli minerali gravante i carburanti. | ||||||
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RS 641.61 LIOm Legge federale del 21 giugno 1996 sull'imposizione degli oli minerali (LIOm) Art. 1 Principio |
||||||
| La Confederazione riscuote: | ||||||
| un'imposta sugli oli minerali gravante l'olio di petrolio, gli altri oli minerali, il gas di petrolio e i prodotti ottenuti dalla loro lavorazione, nonché i carburanti; | ||||||
| un supplemento fiscale sugli oli minerali gravante i carburanti. | ||||||
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RS 641.61 LIOm Legge federale del 21 giugno 1996 sull'imposizione degli oli minerali (LIOm) Art. 3 Oggetto dell'imposta |
||||||
| Sono soggette all'imposta: | ||||||
| la fabbricazione o l'estrazione in territorio svizzero di merci secondo l'articolo 1 e l'articolo 2 capoversi 1 e 2; | ||||||
| l'importazione di tali merci nel territorio svizzero. | ||||||
| Per territorio svizzero s'intende il territorio della Confederazione, comprese le enclavi doganali estere, ma senza le enclavi doganali svizzere. | ||||||
|
RS 641.61 LIOm Legge federale del 21 giugno 1996 sull'imposizione degli oli minerali (LIOm) Art. 9 Persone soggette all'imposta |
||||||
| Sono soggetti all'imposta: | ||||||
| gli importatori; | ||||||
| i depositari autorizzati; | ||||||
| le persone che cedono, utilizzano o fanno utilizzare merci tassate per scopi soggetti a un'aliquota più elevata; | ||||||
| le persone che cedono, utilizzano o fanno utilizzare merci non tassate. | ||||||
|
RS 641.61 LIOm Legge federale del 21 giugno 1996 sull'imposizione degli oli minerali (LIOm) Art. 9 Persone soggette all'imposta |
||||||
| Sono soggetti all'imposta: | ||||||
| gli importatori; | ||||||
| i depositari autorizzati; | ||||||
| le persone che cedono, utilizzano o fanno utilizzare merci tassate per scopi soggetti a un'aliquota più elevata; | ||||||
| le persone che cedono, utilizzano o fanno utilizzare merci non tassate. | ||||||
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RS 641.61 LIOm Legge federale del 21 giugno 1996 sull'imposizione degli oli minerali (LIOm) Art. 17 Esenzioni |
||||||
| Sono esenti dall'imposta: | ||||||
| le merci esenti da imposta in virtù di accordi internazionali; | ||||||
| le merci utilizzate come prove per l'esecuzione di analisi; | ||||||
| le merci per le quali è comprovato che, in seguito a forza maggiore, infortunio o manipolazione errata, sono andate perse prima del sorgere del credito fiscale; | ||||||
| l'energia industriale utilizzata dalle raffinerie di olio di petrolio; | ||||||
| le perdite di fabbricazione comprovate, avvenute nelle raffinerie di olio di petrolio, e i gas bruciati dalla fiaccola di segnalazione nelle raffinerie; | ||||||
| le perdite per evaporazione comprovate, avvenute nei punti franchi, sempre che non superino l'ampiezza usuale; | ||||||
| le merci destinate esclusivamente all'uso ufficiale dei beneficiari istituzionali di esenzioni fiscali di cui all'articolo 2 capoverso 1 della legge del 22 giugno 2007 [2] sullo Stato ospite; | ||||||
| le merci destinate esclusivamente all'uso personale delle persone beneficiarie di esenzioni fiscali di cui all'articolo 2 capoverso 2 della legge del 22 giugno 2007 sullo Stato ospite. | ||||||
| Il Consiglio federale disciplina le condizioni per l'esenzione dall'imposta per le merci di cui al capoverso 1 lettere g e h; l'autorità fiscale disciplina la procedura. [4] | ||||||
| Il Consiglio federale può accordare l'esenzione totale o parziale dall'imposta per i carburanti: | ||||||
| destinati al rifornimento di aeromobili impiegati nel traffico di linea; | ||||||
| destinati al rifornimento di aeromobili prima dell'involo diretto a destinazione dell'estero; | ||||||
| importati come carburante nel serbatoio di un veicolo o nel bidone di scorta; | ||||||
| ottenuti in impianti pilota e di dimostrazione, da materie prime rinnovabili. | ||||||
| ... [5] | ||||||
| [1] Introdotta dall'all. n. II 6 della LF del 22 giu. 2007 sullo Stato ospite, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6637; FF 2006 7359). [2] RS 192.12 [3] Introdotta dall'all. n. II 6 della LF del 22 giu. 2007 sullo Stato ospite, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6637; FF 2006 7359). [4] Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2016 2993; FF 2015 1951). [5] Abrogato dal n. I della LF del 18 mar. 2016, con effetto dal 1° ott. 2016 (RU 2016 2993; FF 2015 1951). | ||||||
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RS 641.61 LIOm Legge federale del 21 giugno 1996 sull'imposizione degli oli minerali (LIOm) Art. 17 Esenzioni |
||||||
| Sono esenti dall'imposta: | ||||||
| le merci esenti da imposta in virtù di accordi internazionali; | ||||||
| le merci utilizzate come prove per l'esecuzione di analisi; | ||||||
| le merci per le quali è comprovato che, in seguito a forza maggiore, infortunio o manipolazione errata, sono andate perse prima del sorgere del credito fiscale; | ||||||
| l'energia industriale utilizzata dalle raffinerie di olio di petrolio; | ||||||
| le perdite di fabbricazione comprovate, avvenute nelle raffinerie di olio di petrolio, e i gas bruciati dalla fiaccola di segnalazione nelle raffinerie; | ||||||
| le perdite per evaporazione comprovate, avvenute nei punti franchi, sempre che non superino l'ampiezza usuale; | ||||||
| le merci destinate esclusivamente all'uso ufficiale dei beneficiari istituzionali di esenzioni fiscali di cui all'articolo 2 capoverso 1 della legge del 22 giugno 2007 [2] sullo Stato ospite; | ||||||
| le merci destinate esclusivamente all'uso personale delle persone beneficiarie di esenzioni fiscali di cui all'articolo 2 capoverso 2 della legge del 22 giugno 2007 sullo Stato ospite. | ||||||
| Il Consiglio federale disciplina le condizioni per l'esenzione dall'imposta per le merci di cui al capoverso 1 lettere g e h; l'autorità fiscale disciplina la procedura. [4] | ||||||
| Il Consiglio federale può accordare l'esenzione totale o parziale dall'imposta per i carburanti: | ||||||
| destinati al rifornimento di aeromobili impiegati nel traffico di linea; | ||||||
| destinati al rifornimento di aeromobili prima dell'involo diretto a destinazione dell'estero; | ||||||
| importati come carburante nel serbatoio di un veicolo o nel bidone di scorta; | ||||||
| ottenuti in impianti pilota e di dimostrazione, da materie prime rinnovabili. | ||||||
| ... [5] | ||||||
| [1] Introdotta dall'all. n. II 6 della LF del 22 giu. 2007 sullo Stato ospite, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6637; FF 2006 7359). [2] RS 192.12 [3] Introdotta dall'all. n. II 6 della LF del 22 giu. 2007 sullo Stato ospite, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6637; FF 2006 7359). [4] Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2016 2993; FF 2015 1951). [5] Abrogato dal n. I della LF del 18 mar. 2016, con effetto dal 1° ott. 2016 (RU 2016 2993; FF 2015 1951). | ||||||
|
RS 641.611 OIOm Ordinanza del 20 novembre 1996 sull'imposizione degli oli minerali (OIOm) Art. 33 Rifornimento di aeromobili |
||||||
| I carburanti acquistati negli aerodromi doganali a tenore dell'articolo 22 della legge del 18 marzo 2005 [1] sulle dogane destinati al rifornimento di aeromobili impiegati nel traffico di linea sono esenti da imposta, sempre che siano utilizzati: [2] | ||||||
| per voli secondo orario a destinazione dell'estero; | ||||||
| per voli tra aerodromi svizzeri che permettono la corrispondenza con un volo secondo orario in provenienza dall'estero o a destinazione dell'estero; | ||||||
| per voli tra aerodromi svizzeri, necessari al fine della revisione o della manutenzione dell'aeromobile o ai fini del suo impiego per un volo secondo orario a destinazione dell'estero (voli di collaudo); | ||||||
| per voli scuola o voli di prova; | ||||||
| per la prova al suolo di motori. | ||||||
| I carburanti acquistati negli aerodromi doganali per rifornire altri aeromobili sono esenti da imposta, se: | ||||||
| sono acquistati prima del loro decollo per un volo diretto a destinazione dell'estero; | ||||||
| il volo serve, dietro controprestazione, a trasportare persone o merci oppure a fornire prestazioni di servizio; e | ||||||
| per il volo si dispone di un'autorizzazione d'esercizio o di un'autorizzazione per scuole di pilotaggio. [5] | ||||||
| Trattandosi di aeromobili esteri, i capoversi 1 e 2 sono applicabili unicamente se lo Stato estero accorda la reciprocità. | ||||||
| Il petrolio per aeromobili destinato al rifornimento di aeromobili esteri in correlazione con lavori di manutenzione, di riparazione e di trasformazione in officine svizzere indi involo a destinazione dell'estero è esente da imposta. Il petrolio per aeromobili utilizzato nei test di reattori sul banco di prova beneficia di un'agevolazione fiscale; il DFF fissa l'aliquota d'imposta. [6] | ||||||
| Sono considerati voli a destinazione dell'estero solo quelli in cui l'aeromobile sosta sull'area di stazionamento dell'aerodromo estero. | ||||||
| L'esenzione dall'imposta è concessa sulla base di una dichiarazione fiscale ai sensi dell'articolo 42 capoverso 2 o nella procedura di restituzione. [7] | ||||||
| [1] RS 631.0 [2] Nuovo testo giusta l'all. 4 n. 29 dell'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1469). [3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 27 ago. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 3521). [4] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4479). [5] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4565). [6] Introdotto dalla cifra I dell'O del 24 nov. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3135). [7] Introdotto dalla cifra I dell'O del 3 lug. 2002 (RU 2002 2084). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4479). | ||||||
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RS 641.61 LIOm Legge federale del 21 giugno 1996 sull'imposizione degli oli minerali (LIOm) Art. 17 Esenzioni |
||||||
| Sono esenti dall'imposta: | ||||||
| le merci esenti da imposta in virtù di accordi internazionali; | ||||||
| le merci utilizzate come prove per l'esecuzione di analisi; | ||||||
| le merci per le quali è comprovato che, in seguito a forza maggiore, infortunio o manipolazione errata, sono andate perse prima del sorgere del credito fiscale; | ||||||
| l'energia industriale utilizzata dalle raffinerie di olio di petrolio; | ||||||
| le perdite di fabbricazione comprovate, avvenute nelle raffinerie di olio di petrolio, e i gas bruciati dalla fiaccola di segnalazione nelle raffinerie; | ||||||
| le perdite per evaporazione comprovate, avvenute nei punti franchi, sempre che non superino l'ampiezza usuale; | ||||||
| le merci destinate esclusivamente all'uso ufficiale dei beneficiari istituzionali di esenzioni fiscali di cui all'articolo 2 capoverso 1 della legge del 22 giugno 2007 [2] sullo Stato ospite; | ||||||
| le merci destinate esclusivamente all'uso personale delle persone beneficiarie di esenzioni fiscali di cui all'articolo 2 capoverso 2 della legge del 22 giugno 2007 sullo Stato ospite. | ||||||
| Il Consiglio federale disciplina le condizioni per l'esenzione dall'imposta per le merci di cui al capoverso 1 lettere g e h; l'autorità fiscale disciplina la procedura. [4] | ||||||
| Il Consiglio federale può accordare l'esenzione totale o parziale dall'imposta per i carburanti: | ||||||
| destinati al rifornimento di aeromobili impiegati nel traffico di linea; | ||||||
| destinati al rifornimento di aeromobili prima dell'involo diretto a destinazione dell'estero; | ||||||
| importati come carburante nel serbatoio di un veicolo o nel bidone di scorta; | ||||||
| ottenuti in impianti pilota e di dimostrazione, da materie prime rinnovabili. | ||||||
| ... [5] | ||||||
| [1] Introdotta dall'all. n. II 6 della LF del 22 giu. 2007 sullo Stato ospite, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6637; FF 2006 7359). [2] RS 192.12 [3] Introdotta dall'all. n. II 6 della LF del 22 giu. 2007 sullo Stato ospite, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6637; FF 2006 7359). [4] Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2016 2993; FF 2015 1951). [5] Abrogato dal n. I della LF del 18 mar. 2016, con effetto dal 1° ott. 2016 (RU 2016 2993; FF 2015 1951). | ||||||
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RS 641.61 LIOm Legge federale del 21 giugno 1996 sull'imposizione degli oli minerali (LIOm) Art. 17 Esenzioni |
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| Sono esenti dall'imposta: | ||||||
| le merci esenti da imposta in virtù di accordi internazionali; | ||||||
| le merci utilizzate come prove per l'esecuzione di analisi; | ||||||
| le merci per le quali è comprovato che, in seguito a forza maggiore, infortunio o manipolazione errata, sono andate perse prima del sorgere del credito fiscale; | ||||||
| l'energia industriale utilizzata dalle raffinerie di olio di petrolio; | ||||||
| le perdite di fabbricazione comprovate, avvenute nelle raffinerie di olio di petrolio, e i gas bruciati dalla fiaccola di segnalazione nelle raffinerie; | ||||||
| le perdite per evaporazione comprovate, avvenute nei punti franchi, sempre che non superino l'ampiezza usuale; | ||||||
| le merci destinate esclusivamente all'uso ufficiale dei beneficiari istituzionali di esenzioni fiscali di cui all'articolo 2 capoverso 1 della legge del 22 giugno 2007 [2] sullo Stato ospite; | ||||||
| le merci destinate esclusivamente all'uso personale delle persone beneficiarie di esenzioni fiscali di cui all'articolo 2 capoverso 2 della legge del 22 giugno 2007 sullo Stato ospite. | ||||||
| Il Consiglio federale disciplina le condizioni per l'esenzione dall'imposta per le merci di cui al capoverso 1 lettere g e h; l'autorità fiscale disciplina la procedura. [4] | ||||||
| Il Consiglio federale può accordare l'esenzione totale o parziale dall'imposta per i carburanti: | ||||||
| destinati al rifornimento di aeromobili impiegati nel traffico di linea; | ||||||
| destinati al rifornimento di aeromobili prima dell'involo diretto a destinazione dell'estero; | ||||||
| importati come carburante nel serbatoio di un veicolo o nel bidone di scorta; | ||||||
| ottenuti in impianti pilota e di dimostrazione, da materie prime rinnovabili. | ||||||
| ... [5] | ||||||
| [1] Introdotta dall'all. n. II 6 della LF del 22 giu. 2007 sullo Stato ospite, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6637; FF 2006 7359). [2] RS 192.12 [3] Introdotta dall'all. n. II 6 della LF del 22 giu. 2007 sullo Stato ospite, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6637; FF 2006 7359). [4] Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2016 2993; FF 2015 1951). [5] Abrogato dal n. I della LF del 18 mar. 2016, con effetto dal 1° ott. 2016 (RU 2016 2993; FF 2015 1951). | ||||||
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RS 641.611 OIOm Ordinanza del 20 novembre 1996 sull'imposizione degli oli minerali (OIOm) Art. 33 Rifornimento di aeromobili |
||||||
| I carburanti acquistati negli aerodromi doganali a tenore dell'articolo 22 della legge del 18 marzo 2005 [1] sulle dogane destinati al rifornimento di aeromobili impiegati nel traffico di linea sono esenti da imposta, sempre che siano utilizzati: [2] | ||||||
| per voli secondo orario a destinazione dell'estero; | ||||||
| per voli tra aerodromi svizzeri che permettono la corrispondenza con un volo secondo orario in provenienza dall'estero o a destinazione dell'estero; | ||||||
| per voli tra aerodromi svizzeri, necessari al fine della revisione o della manutenzione dell'aeromobile o ai fini del suo impiego per un volo secondo orario a destinazione dell'estero (voli di collaudo); | ||||||
| per voli scuola o voli di prova; | ||||||
| per la prova al suolo di motori. | ||||||
| I carburanti acquistati negli aerodromi doganali per rifornire altri aeromobili sono esenti da imposta, se: | ||||||
| sono acquistati prima del loro decollo per un volo diretto a destinazione dell'estero; | ||||||
| il volo serve, dietro controprestazione, a trasportare persone o merci oppure a fornire prestazioni di servizio; e | ||||||
| per il volo si dispone di un'autorizzazione d'esercizio o di un'autorizzazione per scuole di pilotaggio. [5] | ||||||
| Trattandosi di aeromobili esteri, i capoversi 1 e 2 sono applicabili unicamente se lo Stato estero accorda la reciprocità. | ||||||
| Il petrolio per aeromobili destinato al rifornimento di aeromobili esteri in correlazione con lavori di manutenzione, di riparazione e di trasformazione in officine svizzere indi involo a destinazione dell'estero è esente da imposta. Il petrolio per aeromobili utilizzato nei test di reattori sul banco di prova beneficia di un'agevolazione fiscale; il DFF fissa l'aliquota d'imposta. [6] | ||||||
| Sono considerati voli a destinazione dell'estero solo quelli in cui l'aeromobile sosta sull'area di stazionamento dell'aerodromo estero. | ||||||
| L'esenzione dall'imposta è concessa sulla base di una dichiarazione fiscale ai sensi dell'articolo 42 capoverso 2 o nella procedura di restituzione. [7] | ||||||
| [1] RS 631.0 [2] Nuovo testo giusta l'all. 4 n. 29 dell'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1469). [3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 27 ago. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 3521). [4] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4479). [5] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4565). [6] Introdotto dalla cifra I dell'O del 24 nov. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3135). [7] Introdotto dalla cifra I dell'O del 3 lug. 2002 (RU 2002 2084). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4479). | ||||||
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RS 641.61 LIOm Legge federale del 21 giugno 1996 sull'imposizione degli oli minerali (LIOm) Art. 17 Esenzioni |
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| Sono esenti dall'imposta: | ||||||
| le merci esenti da imposta in virtù di accordi internazionali; | ||||||
| le merci utilizzate come prove per l'esecuzione di analisi; | ||||||
| le merci per le quali è comprovato che, in seguito a forza maggiore, infortunio o manipolazione errata, sono andate perse prima del sorgere del credito fiscale; | ||||||
| l'energia industriale utilizzata dalle raffinerie di olio di petrolio; | ||||||
| le perdite di fabbricazione comprovate, avvenute nelle raffinerie di olio di petrolio, e i gas bruciati dalla fiaccola di segnalazione nelle raffinerie; | ||||||
| le perdite per evaporazione comprovate, avvenute nei punti franchi, sempre che non superino l'ampiezza usuale; | ||||||
| le merci destinate esclusivamente all'uso ufficiale dei beneficiari istituzionali di esenzioni fiscali di cui all'articolo 2 capoverso 1 della legge del 22 giugno 2007 [2] sullo Stato ospite; | ||||||
| le merci destinate esclusivamente all'uso personale delle persone beneficiarie di esenzioni fiscali di cui all'articolo 2 capoverso 2 della legge del 22 giugno 2007 sullo Stato ospite. | ||||||
| Il Consiglio federale disciplina le condizioni per l'esenzione dall'imposta per le merci di cui al capoverso 1 lettere g e h; l'autorità fiscale disciplina la procedura. [4] | ||||||
| Il Consiglio federale può accordare l'esenzione totale o parziale dall'imposta per i carburanti: | ||||||
| destinati al rifornimento di aeromobili impiegati nel traffico di linea; | ||||||
| destinati al rifornimento di aeromobili prima dell'involo diretto a destinazione dell'estero; | ||||||
| importati come carburante nel serbatoio di un veicolo o nel bidone di scorta; | ||||||
| ottenuti in impianti pilota e di dimostrazione, da materie prime rinnovabili. | ||||||
| ... [5] | ||||||
| [1] Introdotta dall'all. n. II 6 della LF del 22 giu. 2007 sullo Stato ospite, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6637; FF 2006 7359). [2] RS 192.12 [3] Introdotta dall'all. n. II 6 della LF del 22 giu. 2007 sullo Stato ospite, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6637; FF 2006 7359). [4] Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2016 2993; FF 2015 1951). [5] Abrogato dal n. I della LF del 18 mar. 2016, con effetto dal 1° ott. 2016 (RU 2016 2993; FF 2015 1951). | ||||||
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RS 641.611 OIOm Ordinanza del 20 novembre 1996 sull'imposizione degli oli minerali (OIOm) Art. 33 Rifornimento di aeromobili |
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| I carburanti acquistati negli aerodromi doganali a tenore dell'articolo 22 della legge del 18 marzo 2005 [1] sulle dogane destinati al rifornimento di aeromobili impiegati nel traffico di linea sono esenti da imposta, sempre che siano utilizzati: [2] | ||||||
| per voli secondo orario a destinazione dell'estero; | ||||||
| per voli tra aerodromi svizzeri che permettono la corrispondenza con un volo secondo orario in provenienza dall'estero o a destinazione dell'estero; | ||||||
| per voli tra aerodromi svizzeri, necessari al fine della revisione o della manutenzione dell'aeromobile o ai fini del suo impiego per un volo secondo orario a destinazione dell'estero (voli di collaudo); | ||||||
| per voli scuola o voli di prova; | ||||||
| per la prova al suolo di motori. | ||||||
| I carburanti acquistati negli aerodromi doganali per rifornire altri aeromobili sono esenti da imposta, se: | ||||||
| sono acquistati prima del loro decollo per un volo diretto a destinazione dell'estero; | ||||||
| il volo serve, dietro controprestazione, a trasportare persone o merci oppure a fornire prestazioni di servizio; e | ||||||
| per il volo si dispone di un'autorizzazione d'esercizio o di un'autorizzazione per scuole di pilotaggio. [5] | ||||||
| Trattandosi di aeromobili esteri, i capoversi 1 e 2 sono applicabili unicamente se lo Stato estero accorda la reciprocità. | ||||||
| Il petrolio per aeromobili destinato al rifornimento di aeromobili esteri in correlazione con lavori di manutenzione, di riparazione e di trasformazione in officine svizzere indi involo a destinazione dell'estero è esente da imposta. Il petrolio per aeromobili utilizzato nei test di reattori sul banco di prova beneficia di un'agevolazione fiscale; il DFF fissa l'aliquota d'imposta. [6] | ||||||
| Sono considerati voli a destinazione dell'estero solo quelli in cui l'aeromobile sosta sull'area di stazionamento dell'aerodromo estero. | ||||||
| L'esenzione dall'imposta è concessa sulla base di una dichiarazione fiscale ai sensi dell'articolo 42 capoverso 2 o nella procedura di restituzione. [7] | ||||||
| [1] RS 631.0 [2] Nuovo testo giusta l'all. 4 n. 29 dell'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1469). [3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 27 ago. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 3521). [4] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4479). [5] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4565). [6] Introdotto dalla cifra I dell'O del 24 nov. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3135). [7] Introdotto dalla cifra I dell'O del 3 lug. 2002 (RU 2002 2084). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4479). | ||||||
|
RS 631.0 LD Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD) Art. 22 Strade doganali, punti d'approdo doganali e aerodromi doganali |
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| Il traffico delle merci attraverso il confine doganale per terra, acqua e aria deve svolgersi su determinate strade (strade doganali), porti e punti d'approdo (punti d'approdo doganali) e aerodromi (aerodromi doganali) designati dall'UDSC. | ||||||
| Sono inoltre reputate strade doganali, sempre che attraversino il confine doganale: | ||||||
| le linee ferroviarie adibite al servizio pubblico; | ||||||
| le linee elettriche; | ||||||
| gli impianti in condotta; o | ||||||
| altre vie di trasporto o comunicazione designate come strade doganali dall'UDSC. | ||||||
| L'UDSC, tenendo conto di situazioni particolari, può autorizzare il traffico delle merci anche in altri luoghi. Esso ne stabilisce le condizioni e gli oneri. | ||||||
|
RS 641.611 OIOm Ordinanza del 20 novembre 1996 sull'imposizione degli oli minerali (OIOm) Art. 33 Rifornimento di aeromobili |
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| I carburanti acquistati negli aerodromi doganali a tenore dell'articolo 22 della legge del 18 marzo 2005 [1] sulle dogane destinati al rifornimento di aeromobili impiegati nel traffico di linea sono esenti da imposta, sempre che siano utilizzati: [2] | ||||||
| per voli secondo orario a destinazione dell'estero; | ||||||
| per voli tra aerodromi svizzeri che permettono la corrispondenza con un volo secondo orario in provenienza dall'estero o a destinazione dell'estero; | ||||||
| per voli tra aerodromi svizzeri, necessari al fine della revisione o della manutenzione dell'aeromobile o ai fini del suo impiego per un volo secondo orario a destinazione dell'estero (voli di collaudo); | ||||||
| per voli scuola o voli di prova; | ||||||
| per la prova al suolo di motori. | ||||||
| I carburanti acquistati negli aerodromi doganali per rifornire altri aeromobili sono esenti da imposta, se: | ||||||
| sono acquistati prima del loro decollo per un volo diretto a destinazione dell'estero; | ||||||
| il volo serve, dietro controprestazione, a trasportare persone o merci oppure a fornire prestazioni di servizio; e | ||||||
| per il volo si dispone di un'autorizzazione d'esercizio o di un'autorizzazione per scuole di pilotaggio. [5] | ||||||
| Trattandosi di aeromobili esteri, i capoversi 1 e 2 sono applicabili unicamente se lo Stato estero accorda la reciprocità. | ||||||
| Il petrolio per aeromobili destinato al rifornimento di aeromobili esteri in correlazione con lavori di manutenzione, di riparazione e di trasformazione in officine svizzere indi involo a destinazione dell'estero è esente da imposta. Il petrolio per aeromobili utilizzato nei test di reattori sul banco di prova beneficia di un'agevolazione fiscale; il DFF fissa l'aliquota d'imposta. [6] | ||||||
| Sono considerati voli a destinazione dell'estero solo quelli in cui l'aeromobile sosta sull'area di stazionamento dell'aerodromo estero. | ||||||
| L'esenzione dall'imposta è concessa sulla base di una dichiarazione fiscale ai sensi dell'articolo 42 capoverso 2 o nella procedura di restituzione. [7] | ||||||
| [1] RS 631.0 [2] Nuovo testo giusta l'all. 4 n. 29 dell'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1469). [3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 27 ago. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 3521). [4] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4479). [5] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4565). [6] Introdotto dalla cifra I dell'O del 24 nov. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3135). [7] Introdotto dalla cifra I dell'O del 3 lug. 2002 (RU 2002 2084). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4479). | ||||||
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RS 641.611 OIOm Ordinanza del 20 novembre 1996 sull'imposizione degli oli minerali (OIOm) Art. 33 Rifornimento di aeromobili |
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| I carburanti acquistati negli aerodromi doganali a tenore dell'articolo 22 della legge del 18 marzo 2005 [1] sulle dogane destinati al rifornimento di aeromobili impiegati nel traffico di linea sono esenti da imposta, sempre che siano utilizzati: [2] | ||||||
| per voli secondo orario a destinazione dell'estero; | ||||||
| per voli tra aerodromi svizzeri che permettono la corrispondenza con un volo secondo orario in provenienza dall'estero o a destinazione dell'estero; | ||||||
| per voli tra aerodromi svizzeri, necessari al fine della revisione o della manutenzione dell'aeromobile o ai fini del suo impiego per un volo secondo orario a destinazione dell'estero (voli di collaudo); | ||||||
| per voli scuola o voli di prova; | ||||||
| per la prova al suolo di motori. | ||||||
| I carburanti acquistati negli aerodromi doganali per rifornire altri aeromobili sono esenti da imposta, se: | ||||||
| sono acquistati prima del loro decollo per un volo diretto a destinazione dell'estero; | ||||||
| il volo serve, dietro controprestazione, a trasportare persone o merci oppure a fornire prestazioni di servizio; e | ||||||
| per il volo si dispone di un'autorizzazione d'esercizio o di un'autorizzazione per scuole di pilotaggio. [5] | ||||||
| Trattandosi di aeromobili esteri, i capoversi 1 e 2 sono applicabili unicamente se lo Stato estero accorda la reciprocità. | ||||||
| Il petrolio per aeromobili destinato al rifornimento di aeromobili esteri in correlazione con lavori di manutenzione, di riparazione e di trasformazione in officine svizzere indi involo a destinazione dell'estero è esente da imposta. Il petrolio per aeromobili utilizzato nei test di reattori sul banco di prova beneficia di un'agevolazione fiscale; il DFF fissa l'aliquota d'imposta. [6] | ||||||
| Sono considerati voli a destinazione dell'estero solo quelli in cui l'aeromobile sosta sull'area di stazionamento dell'aerodromo estero. | ||||||
| L'esenzione dall'imposta è concessa sulla base di una dichiarazione fiscale ai sensi dell'articolo 42 capoverso 2 o nella procedura di restituzione. [7] | ||||||
| [1] RS 631.0 [2] Nuovo testo giusta l'all. 4 n. 29 dell'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1469). [3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 27 ago. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 3521). [4] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4479). [5] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4565). [6] Introdotto dalla cifra I dell'O del 24 nov. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3135). [7] Introdotto dalla cifra I dell'O del 3 lug. 2002 (RU 2002 2084). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4479). | ||||||
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RS 641.61 LIOm Legge federale del 21 giugno 1996 sull'imposizione degli oli minerali (LIOm) Art. 17 Esenzioni |
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| Sono esenti dall'imposta: | ||||||
| le merci esenti da imposta in virtù di accordi internazionali; | ||||||
| le merci utilizzate come prove per l'esecuzione di analisi; | ||||||
| le merci per le quali è comprovato che, in seguito a forza maggiore, infortunio o manipolazione errata, sono andate perse prima del sorgere del credito fiscale; | ||||||
| l'energia industriale utilizzata dalle raffinerie di olio di petrolio; | ||||||
| le perdite di fabbricazione comprovate, avvenute nelle raffinerie di olio di petrolio, e i gas bruciati dalla fiaccola di segnalazione nelle raffinerie; | ||||||
| le perdite per evaporazione comprovate, avvenute nei punti franchi, sempre che non superino l'ampiezza usuale; | ||||||
| le merci destinate esclusivamente all'uso ufficiale dei beneficiari istituzionali di esenzioni fiscali di cui all'articolo 2 capoverso 1 della legge del 22 giugno 2007 [2] sullo Stato ospite; | ||||||
| le merci destinate esclusivamente all'uso personale delle persone beneficiarie di esenzioni fiscali di cui all'articolo 2 capoverso 2 della legge del 22 giugno 2007 sullo Stato ospite. | ||||||
| Il Consiglio federale disciplina le condizioni per l'esenzione dall'imposta per le merci di cui al capoverso 1 lettere g e h; l'autorità fiscale disciplina la procedura. [4] | ||||||
| Il Consiglio federale può accordare l'esenzione totale o parziale dall'imposta per i carburanti: | ||||||
| destinati al rifornimento di aeromobili impiegati nel traffico di linea; | ||||||
| destinati al rifornimento di aeromobili prima dell'involo diretto a destinazione dell'estero; | ||||||
| importati come carburante nel serbatoio di un veicolo o nel bidone di scorta; | ||||||
| ottenuti in impianti pilota e di dimostrazione, da materie prime rinnovabili. | ||||||
| ... [5] | ||||||
| [1] Introdotta dall'all. n. II 6 della LF del 22 giu. 2007 sullo Stato ospite, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6637; FF 2006 7359). [2] RS 192.12 [3] Introdotta dall'all. n. II 6 della LF del 22 giu. 2007 sullo Stato ospite, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6637; FF 2006 7359). [4] Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2016 2993; FF 2015 1951). [5] Abrogato dal n. I della LF del 18 mar. 2016, con effetto dal 1° ott. 2016 (RU 2016 2993; FF 2015 1951). | ||||||
|
RS 748.0 LNA Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA) Art. 1 [1] |
||||||
| L'uso dello spazio aereo svizzero da parte di aeromobili o di ordigni balistici è autorizzato entro i limiti della presente legge, della legislazione federale in generale e degli accordi internazionali che vincolano la Svizzera. | ||||||
| Si considerano aeromobili, ai sensi della presente legge, gli apparecchi volanti che possono sostenersi nell'atmosfera per mezzo di reazioni dell'aria diverse da quelle dell'aria sul suolo (veicoli a cuscinetto d'aria). | ||||||
| Si considerano ordigni balistici, ai sensi della presente legge, gli apparecchi volanti che non rientrano nella categoria degli aeromobili. | ||||||
| Per servizio della sicurezza aerea si intendono, ai sensi della presente legge, tutti i servizi che garantiscono uno svolgimento sicuro, ordinato e fluido del traffico aereo. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010; FF 1992 I 540). | ||||||
|
RS 641.611 OIOm Ordinanza del 20 novembre 1996 sull'imposizione degli oli minerali (OIOm) Art. 33 Rifornimento di aeromobili |
||||||
| I carburanti acquistati negli aerodromi doganali a tenore dell'articolo 22 della legge del 18 marzo 2005 [1] sulle dogane destinati al rifornimento di aeromobili impiegati nel traffico di linea sono esenti da imposta, sempre che siano utilizzati: [2] | ||||||
| per voli secondo orario a destinazione dell'estero; | ||||||
| per voli tra aerodromi svizzeri che permettono la corrispondenza con un volo secondo orario in provenienza dall'estero o a destinazione dell'estero; | ||||||
| per voli tra aerodromi svizzeri, necessari al fine della revisione o della manutenzione dell'aeromobile o ai fini del suo impiego per un volo secondo orario a destinazione dell'estero (voli di collaudo); | ||||||
| per voli scuola o voli di prova; | ||||||
| per la prova al suolo di motori. | ||||||
| I carburanti acquistati negli aerodromi doganali per rifornire altri aeromobili sono esenti da imposta, se: | ||||||
| sono acquistati prima del loro decollo per un volo diretto a destinazione dell'estero; | ||||||
| il volo serve, dietro controprestazione, a trasportare persone o merci oppure a fornire prestazioni di servizio; e | ||||||
| per il volo si dispone di un'autorizzazione d'esercizio o di un'autorizzazione per scuole di pilotaggio. [5] | ||||||
| Trattandosi di aeromobili esteri, i capoversi 1 e 2 sono applicabili unicamente se lo Stato estero accorda la reciprocità. | ||||||
| Il petrolio per aeromobili destinato al rifornimento di aeromobili esteri in correlazione con lavori di manutenzione, di riparazione e di trasformazione in officine svizzere indi involo a destinazione dell'estero è esente da imposta. Il petrolio per aeromobili utilizzato nei test di reattori sul banco di prova beneficia di un'agevolazione fiscale; il DFF fissa l'aliquota d'imposta. [6] | ||||||
| Sono considerati voli a destinazione dell'estero solo quelli in cui l'aeromobile sosta sull'area di stazionamento dell'aerodromo estero. | ||||||
| L'esenzione dall'imposta è concessa sulla base di una dichiarazione fiscale ai sensi dell'articolo 42 capoverso 2 o nella procedura di restituzione. [7] | ||||||
| [1] RS 631.0 [2] Nuovo testo giusta l'all. 4 n. 29 dell'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1469). [3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 27 ago. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 3521). [4] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4479). [5] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4565). [6] Introdotto dalla cifra I dell'O del 24 nov. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3135). [7] Introdotto dalla cifra I dell'O del 3 lug. 2002 (RU 2002 2084). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4479). | ||||||
|
RS 748.0 LNA Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA) Art. 28 [1] |
||||||
| Le imprese con sede in Svizzera che effettuano il trasporto regolare di persone o di merci su una linea di navigazione aerea devono essere in possesso di una concessione di rotte. La concessione viene rilasciata solo all'impresa in possesso di un'autorizzazione di esercizio secondo l'articolo 27. | ||||||
| Quando rilascia una concessione, l'UFAC esamina in particolare se i voli sono di interesse pubblico e tiene segnatamente conto del collegamento degli aeroporti nazionali. [2] | ||||||
| La concessione può essere rilasciata per l'esercizio di singole o più rotte. La sua durata è limitata. La concessione può essere rinnovata, modificata o revocata. | ||||||
| Il Consiglio federale fissa le condizioni alle quali un'impresa concessionaria può far effettuare voli da altre imprese di trasporti aerei. L'impresa concessionaria continua a rispondere, di fronte alla Confederazione, dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla concessione. L'impresa che effettua realmente i voli è soggetta agli obblighi derivanti dagli articoli 27 o 29. | ||||||
| Il Consiglio federale disciplina la procedura in particolare per quanto concerne il rilascio della concessione e determina il contenuto e la portata dell'obbligo di allestire orari di volo, di garantire l'esercizio e il trasporto e di emanare tariffe. | ||||||
| Prima di decidere su una domanda di concessione occorre consultare i Governi dei Cantoni coinvolti e le imprese pubbliche di trasporto interessate. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 15 nov. 1998 (RU 1998 2566; FF 1997 III 982). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2006 1989, 2007 915; FF 2005 3479). | ||||||
|
RS 748.0 LNA Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA) Art. 27 [1] |
||||||
| Le imprese con sede in Svizzera che effettuano il trasporto professionale di persone o di merci per mezzo di aeromobili devono essere in possesso di un'autorizzazione di esercizio dell'UFAC. Il Consiglio federale stabilisce in quale misura esse devono essere di proprietà o sotto il controllo di Svizzeri. | ||||||
| L'autorizzazione viene rilasciata se, in vista del tipo di esercizio previsto, l'impresa: | ||||||
| dispone degli aeromobili necessari iscritti nella matricola svizzera degli aeromobili e dei necessari diritti d'uso sull'aero-dromo previsto quale ubicazione dell'esercizio; | ||||||
| dispone delle competenze tecniche e organizzative necessarie a garantire un esercizio sicuro e il più ecologico possibile degli aeromobili; | ||||||
| è redditizia e dispone di un'organizzazione finanziaria e di una contabilità affidabili; | ||||||
| dispone di una sufficiente copertura assicurativa; | ||||||
| impiega aeromobili che, in materia di rumore e sostanze nocive, soddisfano requisiti corrispondenti allo stato attuale della tecnica, ma almeno pari a quelli minimi concordati internazionalmente. | ||||||
| L'autorizzazione può essere modificata o revocata. [3] | ||||||
| Il Consiglio federale stabilisce i tipi di esercizio e le relative condizioni. In casi motivati può prevedere la possibilità di derogare alle condizioni di cui al capoverso 2 lettera a. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 15 nov. 1998 (RU 1998 2566; FF 1997 III 982). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263). [3] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263). | ||||||
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RS 748.01 ONA Ordinanza del 14 novembre 1973 sulla navigazione aerea (ONA) Art. 110 Traffico di linea |
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| Per traffico di linea si intendono i voli per il trasporto commerciale di persone o di merci se: | ||||||
| sono effettuati durante un periodo minimo secondo una frequenza e una regolarità tali che essi risultano far parte si una serie sistematica evidente; e | ||||||
| per il trasporto di persone, posti a sedere venduti individualmente sono offerti al pubblico. | ||||||
| Il DATEC emana prescrizioni d'esecuzione; tiene conto dell'evoluzione del traffico aereo internazionale. | ||||||
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RS 641.611 OIOm Ordinanza del 20 novembre 1996 sull'imposizione degli oli minerali (OIOm) Art. 33 Rifornimento di aeromobili |
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| I carburanti acquistati negli aerodromi doganali a tenore dell'articolo 22 della legge del 18 marzo 2005 [1] sulle dogane destinati al rifornimento di aeromobili impiegati nel traffico di linea sono esenti da imposta, sempre che siano utilizzati: [2] | ||||||
| per voli secondo orario a destinazione dell'estero; | ||||||
| per voli tra aerodromi svizzeri che permettono la corrispondenza con un volo secondo orario in provenienza dall'estero o a destinazione dell'estero; | ||||||
| per voli tra aerodromi svizzeri, necessari al fine della revisione o della manutenzione dell'aeromobile o ai fini del suo impiego per un volo secondo orario a destinazione dell'estero (voli di collaudo); | ||||||
| per voli scuola o voli di prova; | ||||||
| per la prova al suolo di motori. | ||||||
| I carburanti acquistati negli aerodromi doganali per rifornire altri aeromobili sono esenti da imposta, se: | ||||||
| sono acquistati prima del loro decollo per un volo diretto a destinazione dell'estero; | ||||||
| il volo serve, dietro controprestazione, a trasportare persone o merci oppure a fornire prestazioni di servizio; e | ||||||
| per il volo si dispone di un'autorizzazione d'esercizio o di un'autorizzazione per scuole di pilotaggio. [5] | ||||||
| Trattandosi di aeromobili esteri, i capoversi 1 e 2 sono applicabili unicamente se lo Stato estero accorda la reciprocità. | ||||||
| Il petrolio per aeromobili destinato al rifornimento di aeromobili esteri in correlazione con lavori di manutenzione, di riparazione e di trasformazione in officine svizzere indi involo a destinazione dell'estero è esente da imposta. Il petrolio per aeromobili utilizzato nei test di reattori sul banco di prova beneficia di un'agevolazione fiscale; il DFF fissa l'aliquota d'imposta. [6] | ||||||
| Sono considerati voli a destinazione dell'estero solo quelli in cui l'aeromobile sosta sull'area di stazionamento dell'aerodromo estero. | ||||||
| L'esenzione dall'imposta è concessa sulla base di una dichiarazione fiscale ai sensi dell'articolo 42 capoverso 2 o nella procedura di restituzione. [7] | ||||||
| [1] RS 631.0 [2] Nuovo testo giusta l'all. 4 n. 29 dell'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1469). [3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 27 ago. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 3521). [4] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4479). [5] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4565). [6] Introdotto dalla cifra I dell'O del 24 nov. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3135). [7] Introdotto dalla cifra I dell'O del 3 lug. 2002 (RU 2002 2084). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4479). | ||||||
|
RS 641.611 OIOm Ordinanza del 20 novembre 1996 sull'imposizione degli oli minerali (OIOm) Art. 33 Rifornimento di aeromobili |
||||||
| I carburanti acquistati negli aerodromi doganali a tenore dell'articolo 22 della legge del 18 marzo 2005 [1] sulle dogane destinati al rifornimento di aeromobili impiegati nel traffico di linea sono esenti da imposta, sempre che siano utilizzati: [2] | ||||||
| per voli secondo orario a destinazione dell'estero; | ||||||
| per voli tra aerodromi svizzeri che permettono la corrispondenza con un volo secondo orario in provenienza dall'estero o a destinazione dell'estero; | ||||||
| per voli tra aerodromi svizzeri, necessari al fine della revisione o della manutenzione dell'aeromobile o ai fini del suo impiego per un volo secondo orario a destinazione dell'estero (voli di collaudo); | ||||||
| per voli scuola o voli di prova; | ||||||
| per la prova al suolo di motori. | ||||||
| I carburanti acquistati negli aerodromi doganali per rifornire altri aeromobili sono esenti da imposta, se: | ||||||
| sono acquistati prima del loro decollo per un volo diretto a destinazione dell'estero; | ||||||
| il volo serve, dietro controprestazione, a trasportare persone o merci oppure a fornire prestazioni di servizio; e | ||||||
| per il volo si dispone di un'autorizzazione d'esercizio o di un'autorizzazione per scuole di pilotaggio. [5] | ||||||
| Trattandosi di aeromobili esteri, i capoversi 1 e 2 sono applicabili unicamente se lo Stato estero accorda la reciprocità. | ||||||
| Il petrolio per aeromobili destinato al rifornimento di aeromobili esteri in correlazione con lavori di manutenzione, di riparazione e di trasformazione in officine svizzere indi involo a destinazione dell'estero è esente da imposta. Il petrolio per aeromobili utilizzato nei test di reattori sul banco di prova beneficia di un'agevolazione fiscale; il DFF fissa l'aliquota d'imposta. [6] | ||||||
| Sono considerati voli a destinazione dell'estero solo quelli in cui l'aeromobile sosta sull'area di stazionamento dell'aerodromo estero. | ||||||
| L'esenzione dall'imposta è concessa sulla base di una dichiarazione fiscale ai sensi dell'articolo 42 capoverso 2 o nella procedura di restituzione. [7] | ||||||
| [1] RS 631.0 [2] Nuovo testo giusta l'all. 4 n. 29 dell'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1469). [3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 27 ago. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 3521). [4] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4479). [5] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4565). [6] Introdotto dalla cifra I dell'O del 24 nov. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3135). [7] Introdotto dalla cifra I dell'O del 3 lug. 2002 (RU 2002 2084). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4479). | ||||||
|
RS 641.61 LIOm Legge federale del 21 giugno 1996 sull'imposizione degli oli minerali (LIOm) Art. 17 Esenzioni |
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| Sono esenti dall'imposta: | ||||||
| le merci esenti da imposta in virtù di accordi internazionali; | ||||||
| le merci utilizzate come prove per l'esecuzione di analisi; | ||||||
| le merci per le quali è comprovato che, in seguito a forza maggiore, infortunio o manipolazione errata, sono andate perse prima del sorgere del credito fiscale; | ||||||
| l'energia industriale utilizzata dalle raffinerie di olio di petrolio; | ||||||
| le perdite di fabbricazione comprovate, avvenute nelle raffinerie di olio di petrolio, e i gas bruciati dalla fiaccola di segnalazione nelle raffinerie; | ||||||
| le perdite per evaporazione comprovate, avvenute nei punti franchi, sempre che non superino l'ampiezza usuale; | ||||||
| le merci destinate esclusivamente all'uso ufficiale dei beneficiari istituzionali di esenzioni fiscali di cui all'articolo 2 capoverso 1 della legge del 22 giugno 2007 [2] sullo Stato ospite; | ||||||
| le merci destinate esclusivamente all'uso personale delle persone beneficiarie di esenzioni fiscali di cui all'articolo 2 capoverso 2 della legge del 22 giugno 2007 sullo Stato ospite. | ||||||
| Il Consiglio federale disciplina le condizioni per l'esenzione dall'imposta per le merci di cui al capoverso 1 lettere g e h; l'autorità fiscale disciplina la procedura. [4] | ||||||
| Il Consiglio federale può accordare l'esenzione totale o parziale dall'imposta per i carburanti: | ||||||
| destinati al rifornimento di aeromobili impiegati nel traffico di linea; | ||||||
| destinati al rifornimento di aeromobili prima dell'involo diretto a destinazione dell'estero; | ||||||
| importati come carburante nel serbatoio di un veicolo o nel bidone di scorta; | ||||||
| ottenuti in impianti pilota e di dimostrazione, da materie prime rinnovabili. | ||||||
| ... [5] | ||||||
| [1] Introdotta dall'all. n. II 6 della LF del 22 giu. 2007 sullo Stato ospite, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6637; FF 2006 7359). [2] RS 192.12 [3] Introdotta dall'all. n. II 6 della LF del 22 giu. 2007 sullo Stato ospite, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6637; FF 2006 7359). [4] Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2016 2993; FF 2015 1951). [5] Abrogato dal n. I della LF del 18 mar. 2016, con effetto dal 1° ott. 2016 (RU 2016 2993; FF 2015 1951). | ||||||
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RS 641.611 OIOm Ordinanza del 20 novembre 1996 sull'imposizione degli oli minerali (OIOm) Art. 33 Rifornimento di aeromobili |
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| I carburanti acquistati negli aerodromi doganali a tenore dell'articolo 22 della legge del 18 marzo 2005 [1] sulle dogane destinati al rifornimento di aeromobili impiegati nel traffico di linea sono esenti da imposta, sempre che siano utilizzati: [2] | ||||||
| per voli secondo orario a destinazione dell'estero; | ||||||
| per voli tra aerodromi svizzeri che permettono la corrispondenza con un volo secondo orario in provenienza dall'estero o a destinazione dell'estero; | ||||||
| per voli tra aerodromi svizzeri, necessari al fine della revisione o della manutenzione dell'aeromobile o ai fini del suo impiego per un volo secondo orario a destinazione dell'estero (voli di collaudo); | ||||||
| per voli scuola o voli di prova; | ||||||
| per la prova al suolo di motori. | ||||||
| I carburanti acquistati negli aerodromi doganali per rifornire altri aeromobili sono esenti da imposta, se: | ||||||
| sono acquistati prima del loro decollo per un volo diretto a destinazione dell'estero; | ||||||
| il volo serve, dietro controprestazione, a trasportare persone o merci oppure a fornire prestazioni di servizio; e | ||||||
| per il volo si dispone di un'autorizzazione d'esercizio o di un'autorizzazione per scuole di pilotaggio. [5] | ||||||
| Trattandosi di aeromobili esteri, i capoversi 1 e 2 sono applicabili unicamente se lo Stato estero accorda la reciprocità. | ||||||
| Il petrolio per aeromobili destinato al rifornimento di aeromobili esteri in correlazione con lavori di manutenzione, di riparazione e di trasformazione in officine svizzere indi involo a destinazione dell'estero è esente da imposta. Il petrolio per aeromobili utilizzato nei test di reattori sul banco di prova beneficia di un'agevolazione fiscale; il DFF fissa l'aliquota d'imposta. [6] | ||||||
| Sono considerati voli a destinazione dell'estero solo quelli in cui l'aeromobile sosta sull'area di stazionamento dell'aerodromo estero. | ||||||
| L'esenzione dall'imposta è concessa sulla base di una dichiarazione fiscale ai sensi dell'articolo 42 capoverso 2 o nella procedura di restituzione. [7] | ||||||
| [1] RS 631.0 [2] Nuovo testo giusta l'all. 4 n. 29 dell'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1469). [3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 27 ago. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 3521). [4] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4479). [5] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4565). [6] Introdotto dalla cifra I dell'O del 24 nov. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3135). [7] Introdotto dalla cifra I dell'O del 3 lug. 2002 (RU 2002 2084). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4479). | ||||||
|
RS 641.61 LIOm Legge federale del 21 giugno 1996 sull'imposizione degli oli minerali (LIOm) Art. 4 Sorgere del credito fiscale |
||||||
| Il credito fiscale sorge con l'immissione in consumo delle merci. Per immissione in consumo s'intende: | ||||||
| per le merci importate, il momento della loro immissione in libera pratica doganale; | ||||||
| per le merci in depositi autorizzati (art. 27-32), il momento in cui le merci lasciano il deposito o vi sono utilizzate; | ||||||
| per le merci svincolate da un regime di sospensione (art. 32), il momento secondo la lettera a o la lettera b; | ||||||
| per le merci fabbricate al di fuori di un deposito autorizzato, il momento della loro fabbricazione. | ||||||
| Il credito fiscale sorge inoltre: | ||||||
| per la differenza d'imposta gravante le merci tassate che sono cedute o utilizzate a posteriori per scopi soggetti ad un'aliquota più elevata: nel momento in cui le merci sono cedute in vista di tale utilizzazione o, se non sono cedute, prima della loro utilizzazione; | ||||||
| per le merci esenti da imposta che sono cedute o utilizzate a posteriori per scopi soggetti all'imposta: nel momento in cui esse sono cedute in vista di tale utilizzazione o, se non sono cedute, prima della loro utilizzazione. | ||||||
|
RS 641.61 LIOm Legge federale del 21 giugno 1996 sull'imposizione degli oli minerali (LIOm) Art. 22 Esigibilità dell'imposta |
||||||
| L'imposta è esigibile nel momento in cui sorge il credito fiscale. | ||||||
| Per le dichiarazioni fiscali periodiche il termine di pagamento decorre sino al 15° giorno del mese che segue il giorno dell'esigibilità. Il Consiglio federale fissa gli altri termini di pagamento. | ||||||
| In caso di ritardo nel pagamento è dovuto un interesse di mora. Il Dipartimento federale delle finanze ne fissa l'aliquota. | ||||||
|
RS 641.61 LIOm Legge federale del 21 giugno 1996 sull'imposizione degli oli minerali (LIOm) Art. 22 Esigibilità dell'imposta |
||||||
| L'imposta è esigibile nel momento in cui sorge il credito fiscale. | ||||||
| Per le dichiarazioni fiscali periodiche il termine di pagamento decorre sino al 15° giorno del mese che segue il giorno dell'esigibilità. Il Consiglio federale fissa gli altri termini di pagamento. | ||||||
| In caso di ritardo nel pagamento è dovuto un interesse di mora. Il Dipartimento federale delle finanze ne fissa l'aliquota. | ||||||
|
RS 641.61 LIOm Legge federale del 21 giugno 1996 sull'imposizione degli oli minerali (LIOm) Art. 22 Esigibilità dell'imposta |
||||||
| L'imposta è esigibile nel momento in cui sorge il credito fiscale. | ||||||
| Per le dichiarazioni fiscali periodiche il termine di pagamento decorre sino al 15° giorno del mese che segue il giorno dell'esigibilità. Il Consiglio federale fissa gli altri termini di pagamento. | ||||||
| In caso di ritardo nel pagamento è dovuto un interesse di mora. Il Dipartimento federale delle finanze ne fissa l'aliquota. | ||||||
|
RS 641.61 LIOm Legge federale del 21 giugno 1996 sull'imposizione degli oli minerali (LIOm) Art. 5 Autorità fiscale |
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| L'autorità fiscale è l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC). Esso esegue tutti i provvedimenti previsti dalla presente legge e impartisce tutte le istruzioni necessarie a tal riguardo la cui emanazione non è espressamente riservata a un'altra autorità. [1] | ||||||
| L'autorità fiscale conteggia le spese di riscossione sulle entrate dell'imposta sui carburanti. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I 22 dell'O del 12 giu. 2020 sull'adeguamento di leggi in seguito al cambiamento della designazione dell'Amministrazione federale delle dogane nel quadro del suo ulteriore sviluppo, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 2743). | ||||||
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RS 641.611 OIOm Ordinanza del 20 novembre 1996 sull'imposizione degli oli minerali (OIOm) Art. 33 Rifornimento di aeromobili |
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| I carburanti acquistati negli aerodromi doganali a tenore dell'articolo 22 della legge del 18 marzo 2005 [1] sulle dogane destinati al rifornimento di aeromobili impiegati nel traffico di linea sono esenti da imposta, sempre che siano utilizzati: [2] | ||||||
| per voli secondo orario a destinazione dell'estero; | ||||||
| per voli tra aerodromi svizzeri che permettono la corrispondenza con un volo secondo orario in provenienza dall'estero o a destinazione dell'estero; | ||||||
| per voli tra aerodromi svizzeri, necessari al fine della revisione o della manutenzione dell'aeromobile o ai fini del suo impiego per un volo secondo orario a destinazione dell'estero (voli di collaudo); | ||||||
| per voli scuola o voli di prova; | ||||||
| per la prova al suolo di motori. | ||||||
| I carburanti acquistati negli aerodromi doganali per rifornire altri aeromobili sono esenti da imposta, se: | ||||||
| sono acquistati prima del loro decollo per un volo diretto a destinazione dell'estero; | ||||||
| il volo serve, dietro controprestazione, a trasportare persone o merci oppure a fornire prestazioni di servizio; e | ||||||
| per il volo si dispone di un'autorizzazione d'esercizio o di un'autorizzazione per scuole di pilotaggio. [5] | ||||||
| Trattandosi di aeromobili esteri, i capoversi 1 e 2 sono applicabili unicamente se lo Stato estero accorda la reciprocità. | ||||||
| Il petrolio per aeromobili destinato al rifornimento di aeromobili esteri in correlazione con lavori di manutenzione, di riparazione e di trasformazione in officine svizzere indi involo a destinazione dell'estero è esente da imposta. Il petrolio per aeromobili utilizzato nei test di reattori sul banco di prova beneficia di un'agevolazione fiscale; il DFF fissa l'aliquota d'imposta. [6] | ||||||
| Sono considerati voli a destinazione dell'estero solo quelli in cui l'aeromobile sosta sull'area di stazionamento dell'aerodromo estero. | ||||||
| L'esenzione dall'imposta è concessa sulla base di una dichiarazione fiscale ai sensi dell'articolo 42 capoverso 2 o nella procedura di restituzione. [7] | ||||||
| [1] RS 631.0 [2] Nuovo testo giusta l'all. 4 n. 29 dell'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1469). [3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 27 ago. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 3521). [4] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4479). [5] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4565). [6] Introdotto dalla cifra I dell'O del 24 nov. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3135). [7] Introdotto dalla cifra I dell'O del 3 lug. 2002 (RU 2002 2084). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4479). | ||||||
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RS 641.611 OIOm Ordinanza del 20 novembre 1996 sull'imposizione degli oli minerali (OIOm) Art. 42 Altre dichiarazioni fiscali |
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| Per i crediti fiscali giusta l'articolo 4 capoverso 2 LIOm, la persona assoggettata all'imposta deve presentare la dichiarazione fiscale entro il giorno feriale che segue quello in cui sorge il credito fiscale. | ||||||
| Per le forniture nell'ambito delle relazioni diplomatiche e consolari nonché per i carburanti destinati al rifornimento di aeromobili, la persona soggetta all'imposta deve presentare la dichiarazione fiscale entro il 20° giorno del mese che segue il giorno della fornitura. | ||||||
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RS 641.611 OIOm Ordinanza del 20 novembre 1996 sull'imposizione degli oli minerali (OIOm) Art. 33 Rifornimento di aeromobili |
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| I carburanti acquistati negli aerodromi doganali a tenore dell'articolo 22 della legge del 18 marzo 2005 [1] sulle dogane destinati al rifornimento di aeromobili impiegati nel traffico di linea sono esenti da imposta, sempre che siano utilizzati: [2] | ||||||
| per voli secondo orario a destinazione dell'estero; | ||||||
| per voli tra aerodromi svizzeri che permettono la corrispondenza con un volo secondo orario in provenienza dall'estero o a destinazione dell'estero; | ||||||
| per voli tra aerodromi svizzeri, necessari al fine della revisione o della manutenzione dell'aeromobile o ai fini del suo impiego per un volo secondo orario a destinazione dell'estero (voli di collaudo); | ||||||
| per voli scuola o voli di prova; | ||||||
| per la prova al suolo di motori. | ||||||
| I carburanti acquistati negli aerodromi doganali per rifornire altri aeromobili sono esenti da imposta, se: | ||||||
| sono acquistati prima del loro decollo per un volo diretto a destinazione dell'estero; | ||||||
| il volo serve, dietro controprestazione, a trasportare persone o merci oppure a fornire prestazioni di servizio; e | ||||||
| per il volo si dispone di un'autorizzazione d'esercizio o di un'autorizzazione per scuole di pilotaggio. [5] | ||||||
| Trattandosi di aeromobili esteri, i capoversi 1 e 2 sono applicabili unicamente se lo Stato estero accorda la reciprocità. | ||||||
| Il petrolio per aeromobili destinato al rifornimento di aeromobili esteri in correlazione con lavori di manutenzione, di riparazione e di trasformazione in officine svizzere indi involo a destinazione dell'estero è esente da imposta. Il petrolio per aeromobili utilizzato nei test di reattori sul banco di prova beneficia di un'agevolazione fiscale; il DFF fissa l'aliquota d'imposta. [6] | ||||||
| Sono considerati voli a destinazione dell'estero solo quelli in cui l'aeromobile sosta sull'area di stazionamento dell'aerodromo estero. | ||||||
| L'esenzione dall'imposta è concessa sulla base di una dichiarazione fiscale ai sensi dell'articolo 42 capoverso 2 o nella procedura di restituzione. [7] | ||||||
| [1] RS 631.0 [2] Nuovo testo giusta l'all. 4 n. 29 dell'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1469). [3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 27 ago. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 3521). [4] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4479). [5] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4565). [6] Introdotto dalla cifra I dell'O del 24 nov. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3135). [7] Introdotto dalla cifra I dell'O del 3 lug. 2002 (RU 2002 2084). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4479). | ||||||
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RS 641.61 LIOm Legge federale del 21 giugno 1996 sull'imposizione degli oli minerali (LIOm) Art. 21 Imposizione |
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| In caso di dichiarazione fiscale periodica l'importo dell'imposta è riscosso in base alla dichiarazione fiscale definitiva. | ||||||
| Negli altri casi l'importo dell'imposta è fissato dall'autorità fiscale. | ||||||
| L'importo dell'imposta può essere stabilito sotto forma di decisione individuale automatizzata ai sensi dell'articolo 21 della legge federale del 25 settembre 2020 [1] sulla protezione dei dati. [2] | ||||||
| La dichiarazione fiscale è vincolante per l'estensore quale base per determinare l'importo dell'imposta. È fatto salvo l'esito di un controllo ufficiale. | ||||||
| [1] RS 235.1 [2] Introdotto dall'all. 1 n. II 52 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939). | ||||||
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RS 641.61 LIOm Legge federale del 21 giugno 1996 sull'imposizione degli oli minerali (LIOm) Art. 21 Imposizione |
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| In caso di dichiarazione fiscale periodica l'importo dell'imposta è riscosso in base alla dichiarazione fiscale definitiva. | ||||||
| Negli altri casi l'importo dell'imposta è fissato dall'autorità fiscale. | ||||||
| L'importo dell'imposta può essere stabilito sotto forma di decisione individuale automatizzata ai sensi dell'articolo 21 della legge federale del 25 settembre 2020 [1] sulla protezione dei dati. [2] | ||||||
| La dichiarazione fiscale è vincolante per l'estensore quale base per determinare l'importo dell'imposta. È fatto salvo l'esito di un controllo ufficiale. | ||||||
| [1] RS 235.1 [2] Introdotto dall'all. 1 n. II 52 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939). | ||||||
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RS 641.61 LIOm Legge federale del 21 giugno 1996 sull'imposizione degli oli minerali (LIOm) Art. 21 Imposizione |
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| In caso di dichiarazione fiscale periodica l'importo dell'imposta è riscosso in base alla dichiarazione fiscale definitiva. | ||||||
| Negli altri casi l'importo dell'imposta è fissato dall'autorità fiscale. | ||||||
| L'importo dell'imposta può essere stabilito sotto forma di decisione individuale automatizzata ai sensi dell'articolo 21 della legge federale del 25 settembre 2020 [1] sulla protezione dei dati. [2] | ||||||
| La dichiarazione fiscale è vincolante per l'estensore quale base per determinare l'importo dell'imposta. È fatto salvo l'esito di un controllo ufficiale. | ||||||
| [1] RS 235.1 [2] Introdotto dall'all. 1 n. II 52 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939). | ||||||
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RS 641.61 LIOm Legge federale del 21 giugno 1996 sull'imposizione degli oli minerali (LIOm) Art. 21 Imposizione |
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| In caso di dichiarazione fiscale periodica l'importo dell'imposta è riscosso in base alla dichiarazione fiscale definitiva. | ||||||
| Negli altri casi l'importo dell'imposta è fissato dall'autorità fiscale. | ||||||
| L'importo dell'imposta può essere stabilito sotto forma di decisione individuale automatizzata ai sensi dell'articolo 21 della legge federale del 25 settembre 2020 [1] sulla protezione dei dati. [2] | ||||||
| La dichiarazione fiscale è vincolante per l'estensore quale base per determinare l'importo dell'imposta. È fatto salvo l'esito di un controllo ufficiale. | ||||||
| [1] RS 235.1 [2] Introdotto dall'all. 1 n. II 52 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939). | ||||||
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RS 313.0 DPA Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA) Art. 12 |
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| Se, per effetto di un'infrazione alla legislazione amministrativa della Confederazione, a torto:la tassa, l'indennità, il contributo o il credito non reclamato, interessi compresi, vanno pagati o restituiti indipendentemente dalla punibilità di una data persona. | ||||||
| una tassa non è stata riscossa, è stata restituita, ridotta o condonata, ovvero | ||||||
| un'indennità o un contributo è stato pagato o un credito non è stato fatto valere dalla Confederazione, da un Cantone, da un Comune, da un istituto o da un ente di diritto pubblico o da un organismo con compiti di diritto pubblico, | ||||||
| Obbligata al pagamento o alla restituzione è la persona che ha fruito dell'indebito profitto, segnatamente quella obbligata al pagamento della tassa ovvero beneficiata dell'indennità o del contributo. | ||||||
| La persona che, intenzionalmente, ha commesso l'infrazione o vi ha partecipato risponde in solido, con le persone obbligate al pagamento secondo il capoverso 2, della somma da pagare o da restituire. | ||||||
| L'obbligo di pagamento o restituzione non si prescrive fintanto che non siano prescritte l'azione penale e l'esecuzione della pena. | ||||||
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RS 313.0 DPA Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA) Art. 12 |
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| Se, per effetto di un'infrazione alla legislazione amministrativa della Confederazione, a torto:la tassa, l'indennità, il contributo o il credito non reclamato, interessi compresi, vanno pagati o restituiti indipendentemente dalla punibilità di una data persona. | ||||||
| una tassa non è stata riscossa, è stata restituita, ridotta o condonata, ovvero | ||||||
| un'indennità o un contributo è stato pagato o un credito non è stato fatto valere dalla Confederazione, da un Cantone, da un Comune, da un istituto o da un ente di diritto pubblico o da un organismo con compiti di diritto pubblico, | ||||||
| Obbligata al pagamento o alla restituzione è la persona che ha fruito dell'indebito profitto, segnatamente quella obbligata al pagamento della tassa ovvero beneficiata dell'indennità o del contributo. | ||||||
| La persona che, intenzionalmente, ha commesso l'infrazione o vi ha partecipato risponde in solido, con le persone obbligate al pagamento secondo il capoverso 2, della somma da pagare o da restituire. | ||||||
| L'obbligo di pagamento o restituzione non si prescrive fintanto che non siano prescritte l'azione penale e l'esecuzione della pena. | ||||||
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RS 641.61 LIOm Legge federale del 21 giugno 1996 sull'imposizione degli oli minerali (LIOm) Art. 38 Messa in pericolo o sottrazione dell'imposta |
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| Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, sottrae o compromette l'imposta o procura o cerca di procurare un profitto fiscale indebito a sé o a un terzo, è punito con la multa sino al quintuplo dell'imposta sottratta o compromessa o dell'indebito profitto. È fatta salva l'applicazione degli articoli 14 a 16 della legge federale del 22 marzo 1974 [1] sul diritto penale amministrativo. | ||||||
| In caso di circostanze aggravanti, il massimo della multa comminata è aumentato della metà. Può inoltre essere inflitta una pena detentiva sino a tre anni. [2] Sono reputate circostanze aggravanti: | ||||||
| il fatto di reclutare più persone per commettere un'infrazione; | ||||||
| il fatto di commettere infrazioni per mestiere o abitualmente. | ||||||
| Se non può essere accertato esattamente, l'importo dell'imposta sottratto o compromesso è stimato dall'autorità fiscale. | ||||||
| Se un atto costituisce in pari tempo una messa in pericolo o sottrazione dell'imposta e un'infrazione ad altri disposti federali concernenti tributi, che l'UDSC è tenuto a perseguire, si applica la pena corrispondente all'infrazione più grave; tale pena può essere adeguatamente aumentata. [3] | ||||||
| [1] RS 313.0 [2] Nuovo testo del per. giusta il n. I 8 della LF del 17 dic. 2021 che adegua il diritto penale accessorio alla nuova disciplina delle sanzioni, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 254; FF 2018 2345). [3] Nuovo testo giusta il n. I 22 dell'O del 12 giu. 2020 sull'adeguamento di leggi in seguito al cambiamento della designazione dell'Amministrazione federale delle dogane nel quadro del suo ulteriore sviluppo, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 2743). | ||||||
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RS 641.611 OIOm Ordinanza del 20 novembre 1996 sull'imposizione degli oli minerali (OIOm) Art. 33 Rifornimento di aeromobili |
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| I carburanti acquistati negli aerodromi doganali a tenore dell'articolo 22 della legge del 18 marzo 2005 [1] sulle dogane destinati al rifornimento di aeromobili impiegati nel traffico di linea sono esenti da imposta, sempre che siano utilizzati: [2] | ||||||
| per voli secondo orario a destinazione dell'estero; | ||||||
| per voli tra aerodromi svizzeri che permettono la corrispondenza con un volo secondo orario in provenienza dall'estero o a destinazione dell'estero; | ||||||
| per voli tra aerodromi svizzeri, necessari al fine della revisione o della manutenzione dell'aeromobile o ai fini del suo impiego per un volo secondo orario a destinazione dell'estero (voli di collaudo); | ||||||
| per voli scuola o voli di prova; | ||||||
| per la prova al suolo di motori. | ||||||
| I carburanti acquistati negli aerodromi doganali per rifornire altri aeromobili sono esenti da imposta, se: | ||||||
| sono acquistati prima del loro decollo per un volo diretto a destinazione dell'estero; | ||||||
| il volo serve, dietro controprestazione, a trasportare persone o merci oppure a fornire prestazioni di servizio; e | ||||||
| per il volo si dispone di un'autorizzazione d'esercizio o di un'autorizzazione per scuole di pilotaggio. [5] | ||||||
| Trattandosi di aeromobili esteri, i capoversi 1 e 2 sono applicabili unicamente se lo Stato estero accorda la reciprocità. | ||||||
| Il petrolio per aeromobili destinato al rifornimento di aeromobili esteri in correlazione con lavori di manutenzione, di riparazione e di trasformazione in officine svizzere indi involo a destinazione dell'estero è esente da imposta. Il petrolio per aeromobili utilizzato nei test di reattori sul banco di prova beneficia di un'agevolazione fiscale; il DFF fissa l'aliquota d'imposta. [6] | ||||||
| Sono considerati voli a destinazione dell'estero solo quelli in cui l'aeromobile sosta sull'area di stazionamento dell'aerodromo estero. | ||||||
| L'esenzione dall'imposta è concessa sulla base di una dichiarazione fiscale ai sensi dell'articolo 42 capoverso 2 o nella procedura di restituzione. [7] | ||||||
| [1] RS 631.0 [2] Nuovo testo giusta l'all. 4 n. 29 dell'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1469). [3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 27 ago. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 3521). [4] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4479). [5] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4565). [6] Introdotto dalla cifra I dell'O del 24 nov. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3135). [7] Introdotto dalla cifra I dell'O del 3 lug. 2002 (RU 2002 2084). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4479). | ||||||
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RS 748.0 LNA Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA) Art. 1 [1] |
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| L'uso dello spazio aereo svizzero da parte di aeromobili o di ordigni balistici è autorizzato entro i limiti della presente legge, della legislazione federale in generale e degli accordi internazionali che vincolano la Svizzera. | ||||||
| Si considerano aeromobili, ai sensi della presente legge, gli apparecchi volanti che possono sostenersi nell'atmosfera per mezzo di reazioni dell'aria diverse da quelle dell'aria sul suolo (veicoli a cuscinetto d'aria). | ||||||
| Si considerano ordigni balistici, ai sensi della presente legge, gli apparecchi volanti che non rientrano nella categoria degli aeromobili. | ||||||
| Per servizio della sicurezza aerea si intendono, ai sensi della presente legge, tutti i servizi che garantiscono uno svolgimento sicuro, ordinato e fluido del traffico aereo. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010; FF 1992 I 540). | ||||||
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RS 641.611 OIOm Ordinanza del 20 novembre 1996 sull'imposizione degli oli minerali (OIOm) Art. 33 Rifornimento di aeromobili |
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| I carburanti acquistati negli aerodromi doganali a tenore dell'articolo 22 della legge del 18 marzo 2005 [1] sulle dogane destinati al rifornimento di aeromobili impiegati nel traffico di linea sono esenti da imposta, sempre che siano utilizzati: [2] | ||||||
| per voli secondo orario a destinazione dell'estero; | ||||||
| per voli tra aerodromi svizzeri che permettono la corrispondenza con un volo secondo orario in provenienza dall'estero o a destinazione dell'estero; | ||||||
| per voli tra aerodromi svizzeri, necessari al fine della revisione o della manutenzione dell'aeromobile o ai fini del suo impiego per un volo secondo orario a destinazione dell'estero (voli di collaudo); | ||||||
| per voli scuola o voli di prova; | ||||||
| per la prova al suolo di motori. | ||||||
| I carburanti acquistati negli aerodromi doganali per rifornire altri aeromobili sono esenti da imposta, se: | ||||||
| sono acquistati prima del loro decollo per un volo diretto a destinazione dell'estero; | ||||||
| il volo serve, dietro controprestazione, a trasportare persone o merci oppure a fornire prestazioni di servizio; e | ||||||
| per il volo si dispone di un'autorizzazione d'esercizio o di un'autorizzazione per scuole di pilotaggio. [5] | ||||||
| Trattandosi di aeromobili esteri, i capoversi 1 e 2 sono applicabili unicamente se lo Stato estero accorda la reciprocità. | ||||||
| Il petrolio per aeromobili destinato al rifornimento di aeromobili esteri in correlazione con lavori di manutenzione, di riparazione e di trasformazione in officine svizzere indi involo a destinazione dell'estero è esente da imposta. Il petrolio per aeromobili utilizzato nei test di reattori sul banco di prova beneficia di un'agevolazione fiscale; il DFF fissa l'aliquota d'imposta. [6] | ||||||
| Sono considerati voli a destinazione dell'estero solo quelli in cui l'aeromobile sosta sull'area di stazionamento dell'aerodromo estero. | ||||||
| L'esenzione dall'imposta è concessa sulla base di una dichiarazione fiscale ai sensi dell'articolo 42 capoverso 2 o nella procedura di restituzione. [7] | ||||||
| [1] RS 631.0 [2] Nuovo testo giusta l'all. 4 n. 29 dell'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1469). [3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 27 ago. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 3521). [4] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4479). [5] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4565). [6] Introdotto dalla cifra I dell'O del 24 nov. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3135). [7] Introdotto dalla cifra I dell'O del 3 lug. 2002 (RU 2002 2084). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4479). | ||||||
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RS 641.611 OIOm Ordinanza del 20 novembre 1996 sull'imposizione degli oli minerali (OIOm) Art. 33 Rifornimento di aeromobili |
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| I carburanti acquistati negli aerodromi doganali a tenore dell'articolo 22 della legge del 18 marzo 2005 [1] sulle dogane destinati al rifornimento di aeromobili impiegati nel traffico di linea sono esenti da imposta, sempre che siano utilizzati: [2] | ||||||
| per voli secondo orario a destinazione dell'estero; | ||||||
| per voli tra aerodromi svizzeri che permettono la corrispondenza con un volo secondo orario in provenienza dall'estero o a destinazione dell'estero; | ||||||
| per voli tra aerodromi svizzeri, necessari al fine della revisione o della manutenzione dell'aeromobile o ai fini del suo impiego per un volo secondo orario a destinazione dell'estero (voli di collaudo); | ||||||
| per voli scuola o voli di prova; | ||||||
| per la prova al suolo di motori. | ||||||
| I carburanti acquistati negli aerodromi doganali per rifornire altri aeromobili sono esenti da imposta, se: | ||||||
| sono acquistati prima del loro decollo per un volo diretto a destinazione dell'estero; | ||||||
| il volo serve, dietro controprestazione, a trasportare persone o merci oppure a fornire prestazioni di servizio; e | ||||||
| per il volo si dispone di un'autorizzazione d'esercizio o di un'autorizzazione per scuole di pilotaggio. [5] | ||||||
| Trattandosi di aeromobili esteri, i capoversi 1 e 2 sono applicabili unicamente se lo Stato estero accorda la reciprocità. | ||||||
| Il petrolio per aeromobili destinato al rifornimento di aeromobili esteri in correlazione con lavori di manutenzione, di riparazione e di trasformazione in officine svizzere indi involo a destinazione dell'estero è esente da imposta. Il petrolio per aeromobili utilizzato nei test di reattori sul banco di prova beneficia di un'agevolazione fiscale; il DFF fissa l'aliquota d'imposta. [6] | ||||||
| Sono considerati voli a destinazione dell'estero solo quelli in cui l'aeromobile sosta sull'area di stazionamento dell'aerodromo estero. | ||||||
| L'esenzione dall'imposta è concessa sulla base di una dichiarazione fiscale ai sensi dell'articolo 42 capoverso 2 o nella procedura di restituzione. [7] | ||||||
| [1] RS 631.0 [2] Nuovo testo giusta l'all. 4 n. 29 dell'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1469). [3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 27 ago. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 3521). [4] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4479). [5] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4565). [6] Introdotto dalla cifra I dell'O del 24 nov. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3135). [7] Introdotto dalla cifra I dell'O del 3 lug. 2002 (RU 2002 2084). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4479). | ||||||
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RS 641.611 OIOm Ordinanza del 20 novembre 1996 sull'imposizione degli oli minerali (OIOm) Art. 33 Rifornimento di aeromobili |
||||||
| I carburanti acquistati negli aerodromi doganali a tenore dell'articolo 22 della legge del 18 marzo 2005 [1] sulle dogane destinati al rifornimento di aeromobili impiegati nel traffico di linea sono esenti da imposta, sempre che siano utilizzati: [2] | ||||||
| per voli secondo orario a destinazione dell'estero; | ||||||
| per voli tra aerodromi svizzeri che permettono la corrispondenza con un volo secondo orario in provenienza dall'estero o a destinazione dell'estero; | ||||||
| per voli tra aerodromi svizzeri, necessari al fine della revisione o della manutenzione dell'aeromobile o ai fini del suo impiego per un volo secondo orario a destinazione dell'estero (voli di collaudo); | ||||||
| per voli scuola o voli di prova; | ||||||
| per la prova al suolo di motori. | ||||||
| I carburanti acquistati negli aerodromi doganali per rifornire altri aeromobili sono esenti da imposta, se: | ||||||
| sono acquistati prima del loro decollo per un volo diretto a destinazione dell'estero; | ||||||
| il volo serve, dietro controprestazione, a trasportare persone o merci oppure a fornire prestazioni di servizio; e | ||||||
| per il volo si dispone di un'autorizzazione d'esercizio o di un'autorizzazione per scuole di pilotaggio. [5] | ||||||
| Trattandosi di aeromobili esteri, i capoversi 1 e 2 sono applicabili unicamente se lo Stato estero accorda la reciprocità. | ||||||
| Il petrolio per aeromobili destinato al rifornimento di aeromobili esteri in correlazione con lavori di manutenzione, di riparazione e di trasformazione in officine svizzere indi involo a destinazione dell'estero è esente da imposta. Il petrolio per aeromobili utilizzato nei test di reattori sul banco di prova beneficia di un'agevolazione fiscale; il DFF fissa l'aliquota d'imposta. [6] | ||||||
| Sono considerati voli a destinazione dell'estero solo quelli in cui l'aeromobile sosta sull'area di stazionamento dell'aerodromo estero. | ||||||
| L'esenzione dall'imposta è concessa sulla base di una dichiarazione fiscale ai sensi dell'articolo 42 capoverso 2 o nella procedura di restituzione. [7] | ||||||
| [1] RS 631.0 [2] Nuovo testo giusta l'all. 4 n. 29 dell'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1469). [3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 27 ago. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 3521). [4] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4479). [5] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4565). [6] Introdotto dalla cifra I dell'O del 24 nov. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3135). [7] Introdotto dalla cifra I dell'O del 3 lug. 2002 (RU 2002 2084). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4479). | ||||||
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RS 641.611 OIOm Ordinanza del 20 novembre 1996 sull'imposizione degli oli minerali (OIOm) Art. 33 Rifornimento di aeromobili |
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| I carburanti acquistati negli aerodromi doganali a tenore dell'articolo 22 della legge del 18 marzo 2005 [1] sulle dogane destinati al rifornimento di aeromobili impiegati nel traffico di linea sono esenti da imposta, sempre che siano utilizzati: [2] | ||||||
| per voli secondo orario a destinazione dell'estero; | ||||||
| per voli tra aerodromi svizzeri che permettono la corrispondenza con un volo secondo orario in provenienza dall'estero o a destinazione dell'estero; | ||||||
| per voli tra aerodromi svizzeri, necessari al fine della revisione o della manutenzione dell'aeromobile o ai fini del suo impiego per un volo secondo orario a destinazione dell'estero (voli di collaudo); | ||||||
| per voli scuola o voli di prova; | ||||||
| per la prova al suolo di motori. | ||||||
| I carburanti acquistati negli aerodromi doganali per rifornire altri aeromobili sono esenti da imposta, se: | ||||||
| sono acquistati prima del loro decollo per un volo diretto a destinazione dell'estero; | ||||||
| il volo serve, dietro controprestazione, a trasportare persone o merci oppure a fornire prestazioni di servizio; e | ||||||
| per il volo si dispone di un'autorizzazione d'esercizio o di un'autorizzazione per scuole di pilotaggio. [5] | ||||||
| Trattandosi di aeromobili esteri, i capoversi 1 e 2 sono applicabili unicamente se lo Stato estero accorda la reciprocità. | ||||||
| Il petrolio per aeromobili destinato al rifornimento di aeromobili esteri in correlazione con lavori di manutenzione, di riparazione e di trasformazione in officine svizzere indi involo a destinazione dell'estero è esente da imposta. Il petrolio per aeromobili utilizzato nei test di reattori sul banco di prova beneficia di un'agevolazione fiscale; il DFF fissa l'aliquota d'imposta. [6] | ||||||
| Sono considerati voli a destinazione dell'estero solo quelli in cui l'aeromobile sosta sull'area di stazionamento dell'aerodromo estero. | ||||||
| L'esenzione dall'imposta è concessa sulla base di una dichiarazione fiscale ai sensi dell'articolo 42 capoverso 2 o nella procedura di restituzione. [7] | ||||||
| [1] RS 631.0 [2] Nuovo testo giusta l'all. 4 n. 29 dell'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1469). [3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 27 ago. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 3521). [4] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4479). [5] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4565). [6] Introdotto dalla cifra I dell'O del 24 nov. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3135). [7] Introdotto dalla cifra I dell'O del 3 lug. 2002 (RU 2002 2084). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4479). | ||||||
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RS 641.611 OIOm Ordinanza del 20 novembre 1996 sull'imposizione degli oli minerali (OIOm) Art. 33 Rifornimento di aeromobili |
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| I carburanti acquistati negli aerodromi doganali a tenore dell'articolo 22 della legge del 18 marzo 2005 [1] sulle dogane destinati al rifornimento di aeromobili impiegati nel traffico di linea sono esenti da imposta, sempre che siano utilizzati: [2] | ||||||
| per voli secondo orario a destinazione dell'estero; | ||||||
| per voli tra aerodromi svizzeri che permettono la corrispondenza con un volo secondo orario in provenienza dall'estero o a destinazione dell'estero; | ||||||
| per voli tra aerodromi svizzeri, necessari al fine della revisione o della manutenzione dell'aeromobile o ai fini del suo impiego per un volo secondo orario a destinazione dell'estero (voli di collaudo); | ||||||
| per voli scuola o voli di prova; | ||||||
| per la prova al suolo di motori. | ||||||
| I carburanti acquistati negli aerodromi doganali per rifornire altri aeromobili sono esenti da imposta, se: | ||||||
| sono acquistati prima del loro decollo per un volo diretto a destinazione dell'estero; | ||||||
| il volo serve, dietro controprestazione, a trasportare persone o merci oppure a fornire prestazioni di servizio; e | ||||||
| per il volo si dispone di un'autorizzazione d'esercizio o di un'autorizzazione per scuole di pilotaggio. [5] | ||||||
| Trattandosi di aeromobili esteri, i capoversi 1 e 2 sono applicabili unicamente se lo Stato estero accorda la reciprocità. | ||||||
| Il petrolio per aeromobili destinato al rifornimento di aeromobili esteri in correlazione con lavori di manutenzione, di riparazione e di trasformazione in officine svizzere indi involo a destinazione dell'estero è esente da imposta. Il petrolio per aeromobili utilizzato nei test di reattori sul banco di prova beneficia di un'agevolazione fiscale; il DFF fissa l'aliquota d'imposta. [6] | ||||||
| Sono considerati voli a destinazione dell'estero solo quelli in cui l'aeromobile sosta sull'area di stazionamento dell'aerodromo estero. | ||||||
| L'esenzione dall'imposta è concessa sulla base di una dichiarazione fiscale ai sensi dell'articolo 42 capoverso 2 o nella procedura di restituzione. [7] | ||||||
| [1] RS 631.0 [2] Nuovo testo giusta l'all. 4 n. 29 dell'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1469). [3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 27 ago. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 3521). [4] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4479). [5] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4565). [6] Introdotto dalla cifra I dell'O del 24 nov. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3135). [7] Introdotto dalla cifra I dell'O del 3 lug. 2002 (RU 2002 2084). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4479). | ||||||
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RS 641.611 OIOm Ordinanza del 20 novembre 1996 sull'imposizione degli oli minerali (OIOm) Art. 33 Rifornimento di aeromobili |
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| I carburanti acquistati negli aerodromi doganali a tenore dell'articolo 22 della legge del 18 marzo 2005 [1] sulle dogane destinati al rifornimento di aeromobili impiegati nel traffico di linea sono esenti da imposta, sempre che siano utilizzati: [2] | ||||||
| per voli secondo orario a destinazione dell'estero; | ||||||
| per voli tra aerodromi svizzeri che permettono la corrispondenza con un volo secondo orario in provenienza dall'estero o a destinazione dell'estero; | ||||||
| per voli tra aerodromi svizzeri, necessari al fine della revisione o della manutenzione dell'aeromobile o ai fini del suo impiego per un volo secondo orario a destinazione dell'estero (voli di collaudo); | ||||||
| per voli scuola o voli di prova; | ||||||
| per la prova al suolo di motori. | ||||||
| I carburanti acquistati negli aerodromi doganali per rifornire altri aeromobili sono esenti da imposta, se: | ||||||
| sono acquistati prima del loro decollo per un volo diretto a destinazione dell'estero; | ||||||
| il volo serve, dietro controprestazione, a trasportare persone o merci oppure a fornire prestazioni di servizio; e | ||||||
| per il volo si dispone di un'autorizzazione d'esercizio o di un'autorizzazione per scuole di pilotaggio. [5] | ||||||
| Trattandosi di aeromobili esteri, i capoversi 1 e 2 sono applicabili unicamente se lo Stato estero accorda la reciprocità. | ||||||
| Il petrolio per aeromobili destinato al rifornimento di aeromobili esteri in correlazione con lavori di manutenzione, di riparazione e di trasformazione in officine svizzere indi involo a destinazione dell'estero è esente da imposta. Il petrolio per aeromobili utilizzato nei test di reattori sul banco di prova beneficia di un'agevolazione fiscale; il DFF fissa l'aliquota d'imposta. [6] | ||||||
| Sono considerati voli a destinazione dell'estero solo quelli in cui l'aeromobile sosta sull'area di stazionamento dell'aerodromo estero. | ||||||
| L'esenzione dall'imposta è concessa sulla base di una dichiarazione fiscale ai sensi dell'articolo 42 capoverso 2 o nella procedura di restituzione. [7] | ||||||
| [1] RS 631.0 [2] Nuovo testo giusta l'all. 4 n. 29 dell'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1469). [3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 27 ago. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 3521). [4] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4479). [5] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4565). [6] Introdotto dalla cifra I dell'O del 24 nov. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3135). [7] Introdotto dalla cifra I dell'O del 3 lug. 2002 (RU 2002 2084). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4479). | ||||||
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RS 641.611 OIOm Ordinanza del 20 novembre 1996 sull'imposizione degli oli minerali (OIOm) Art. 33 Rifornimento di aeromobili |
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| I carburanti acquistati negli aerodromi doganali a tenore dell'articolo 22 della legge del 18 marzo 2005 [1] sulle dogane destinati al rifornimento di aeromobili impiegati nel traffico di linea sono esenti da imposta, sempre che siano utilizzati: [2] | ||||||
| per voli secondo orario a destinazione dell'estero; | ||||||
| per voli tra aerodromi svizzeri che permettono la corrispondenza con un volo secondo orario in provenienza dall'estero o a destinazione dell'estero; | ||||||
| per voli tra aerodromi svizzeri, necessari al fine della revisione o della manutenzione dell'aeromobile o ai fini del suo impiego per un volo secondo orario a destinazione dell'estero (voli di collaudo); | ||||||
| per voli scuola o voli di prova; | ||||||
| per la prova al suolo di motori. | ||||||
| I carburanti acquistati negli aerodromi doganali per rifornire altri aeromobili sono esenti da imposta, se: | ||||||
| sono acquistati prima del loro decollo per un volo diretto a destinazione dell'estero; | ||||||
| il volo serve, dietro controprestazione, a trasportare persone o merci oppure a fornire prestazioni di servizio; e | ||||||
| per il volo si dispone di un'autorizzazione d'esercizio o di un'autorizzazione per scuole di pilotaggio. [5] | ||||||
| Trattandosi di aeromobili esteri, i capoversi 1 e 2 sono applicabili unicamente se lo Stato estero accorda la reciprocità. | ||||||
| Il petrolio per aeromobili destinato al rifornimento di aeromobili esteri in correlazione con lavori di manutenzione, di riparazione e di trasformazione in officine svizzere indi involo a destinazione dell'estero è esente da imposta. Il petrolio per aeromobili utilizzato nei test di reattori sul banco di prova beneficia di un'agevolazione fiscale; il DFF fissa l'aliquota d'imposta. [6] | ||||||
| Sono considerati voli a destinazione dell'estero solo quelli in cui l'aeromobile sosta sull'area di stazionamento dell'aerodromo estero. | ||||||
| L'esenzione dall'imposta è concessa sulla base di una dichiarazione fiscale ai sensi dell'articolo 42 capoverso 2 o nella procedura di restituzione. [7] | ||||||
| [1] RS 631.0 [2] Nuovo testo giusta l'all. 4 n. 29 dell'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1469). [3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 27 ago. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 3521). [4] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4479). [5] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4565). [6] Introdotto dalla cifra I dell'O del 24 nov. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3135). [7] Introdotto dalla cifra I dell'O del 3 lug. 2002 (RU 2002 2084). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4479). | ||||||
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RS 641.611 OIOm Ordinanza del 20 novembre 1996 sull'imposizione degli oli minerali (OIOm) Art. 33 Rifornimento di aeromobili |
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| I carburanti acquistati negli aerodromi doganali a tenore dell'articolo 22 della legge del 18 marzo 2005 [1] sulle dogane destinati al rifornimento di aeromobili impiegati nel traffico di linea sono esenti da imposta, sempre che siano utilizzati: [2] | ||||||
| per voli secondo orario a destinazione dell'estero; | ||||||
| per voli tra aerodromi svizzeri che permettono la corrispondenza con un volo secondo orario in provenienza dall'estero o a destinazione dell'estero; | ||||||
| per voli tra aerodromi svizzeri, necessari al fine della revisione o della manutenzione dell'aeromobile o ai fini del suo impiego per un volo secondo orario a destinazione dell'estero (voli di collaudo); | ||||||
| per voli scuola o voli di prova; | ||||||
| per la prova al suolo di motori. | ||||||
| I carburanti acquistati negli aerodromi doganali per rifornire altri aeromobili sono esenti da imposta, se: | ||||||
| sono acquistati prima del loro decollo per un volo diretto a destinazione dell'estero; | ||||||
| il volo serve, dietro controprestazione, a trasportare persone o merci oppure a fornire prestazioni di servizio; e | ||||||
| per il volo si dispone di un'autorizzazione d'esercizio o di un'autorizzazione per scuole di pilotaggio. [5] | ||||||
| Trattandosi di aeromobili esteri, i capoversi 1 e 2 sono applicabili unicamente se lo Stato estero accorda la reciprocità. | ||||||
| Il petrolio per aeromobili destinato al rifornimento di aeromobili esteri in correlazione con lavori di manutenzione, di riparazione e di trasformazione in officine svizzere indi involo a destinazione dell'estero è esente da imposta. Il petrolio per aeromobili utilizzato nei test di reattori sul banco di prova beneficia di un'agevolazione fiscale; il DFF fissa l'aliquota d'imposta. [6] | ||||||
| Sono considerati voli a destinazione dell'estero solo quelli in cui l'aeromobile sosta sull'area di stazionamento dell'aerodromo estero. | ||||||
| L'esenzione dall'imposta è concessa sulla base di una dichiarazione fiscale ai sensi dell'articolo 42 capoverso 2 o nella procedura di restituzione. [7] | ||||||
| [1] RS 631.0 [2] Nuovo testo giusta l'all. 4 n. 29 dell'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1469). [3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 27 ago. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 3521). [4] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4479). [5] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4565). [6] Introdotto dalla cifra I dell'O del 24 nov. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3135). [7] Introdotto dalla cifra I dell'O del 3 lug. 2002 (RU 2002 2084). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4479). | ||||||
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RS 641.611 OIOm Ordinanza del 20 novembre 1996 sull'imposizione degli oli minerali (OIOm) Art. 33 Rifornimento di aeromobili |
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| I carburanti acquistati negli aerodromi doganali a tenore dell'articolo 22 della legge del 18 marzo 2005 [1] sulle dogane destinati al rifornimento di aeromobili impiegati nel traffico di linea sono esenti da imposta, sempre che siano utilizzati: [2] | ||||||
| per voli secondo orario a destinazione dell'estero; | ||||||
| per voli tra aerodromi svizzeri che permettono la corrispondenza con un volo secondo orario in provenienza dall'estero o a destinazione dell'estero; | ||||||
| per voli tra aerodromi svizzeri, necessari al fine della revisione o della manutenzione dell'aeromobile o ai fini del suo impiego per un volo secondo orario a destinazione dell'estero (voli di collaudo); | ||||||
| per voli scuola o voli di prova; | ||||||
| per la prova al suolo di motori. | ||||||
| I carburanti acquistati negli aerodromi doganali per rifornire altri aeromobili sono esenti da imposta, se: | ||||||
| sono acquistati prima del loro decollo per un volo diretto a destinazione dell'estero; | ||||||
| il volo serve, dietro controprestazione, a trasportare persone o merci oppure a fornire prestazioni di servizio; e | ||||||
| per il volo si dispone di un'autorizzazione d'esercizio o di un'autorizzazione per scuole di pilotaggio. [5] | ||||||
| Trattandosi di aeromobili esteri, i capoversi 1 e 2 sono applicabili unicamente se lo Stato estero accorda la reciprocità. | ||||||
| Il petrolio per aeromobili destinato al rifornimento di aeromobili esteri in correlazione con lavori di manutenzione, di riparazione e di trasformazione in officine svizzere indi involo a destinazione dell'estero è esente da imposta. Il petrolio per aeromobili utilizzato nei test di reattori sul banco di prova beneficia di un'agevolazione fiscale; il DFF fissa l'aliquota d'imposta. [6] | ||||||
| Sono considerati voli a destinazione dell'estero solo quelli in cui l'aeromobile sosta sull'area di stazionamento dell'aerodromo estero. | ||||||
| L'esenzione dall'imposta è concessa sulla base di una dichiarazione fiscale ai sensi dell'articolo 42 capoverso 2 o nella procedura di restituzione. [7] | ||||||
| [1] RS 631.0 [2] Nuovo testo giusta l'all. 4 n. 29 dell'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1469). [3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 27 ago. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 3521). [4] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4479). [5] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4565). [6] Introdotto dalla cifra I dell'O del 24 nov. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3135). [7] Introdotto dalla cifra I dell'O del 3 lug. 2002 (RU 2002 2084). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4479). | ||||||
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RS 641.611 OIOm Ordinanza del 20 novembre 1996 sull'imposizione degli oli minerali (OIOm) Art. 33 Rifornimento di aeromobili |
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| I carburanti acquistati negli aerodromi doganali a tenore dell'articolo 22 della legge del 18 marzo 2005 [1] sulle dogane destinati al rifornimento di aeromobili impiegati nel traffico di linea sono esenti da imposta, sempre che siano utilizzati: [2] | ||||||
| per voli secondo orario a destinazione dell'estero; | ||||||
| per voli tra aerodromi svizzeri che permettono la corrispondenza con un volo secondo orario in provenienza dall'estero o a destinazione dell'estero; | ||||||
| per voli tra aerodromi svizzeri, necessari al fine della revisione o della manutenzione dell'aeromobile o ai fini del suo impiego per un volo secondo orario a destinazione dell'estero (voli di collaudo); | ||||||
| per voli scuola o voli di prova; | ||||||
| per la prova al suolo di motori. | ||||||
| I carburanti acquistati negli aerodromi doganali per rifornire altri aeromobili sono esenti da imposta, se: | ||||||
| sono acquistati prima del loro decollo per un volo diretto a destinazione dell'estero; | ||||||
| il volo serve, dietro controprestazione, a trasportare persone o merci oppure a fornire prestazioni di servizio; e | ||||||
| per il volo si dispone di un'autorizzazione d'esercizio o di un'autorizzazione per scuole di pilotaggio. [5] | ||||||
| Trattandosi di aeromobili esteri, i capoversi 1 e 2 sono applicabili unicamente se lo Stato estero accorda la reciprocità. | ||||||
| Il petrolio per aeromobili destinato al rifornimento di aeromobili esteri in correlazione con lavori di manutenzione, di riparazione e di trasformazione in officine svizzere indi involo a destinazione dell'estero è esente da imposta. Il petrolio per aeromobili utilizzato nei test di reattori sul banco di prova beneficia di un'agevolazione fiscale; il DFF fissa l'aliquota d'imposta. [6] | ||||||
| Sono considerati voli a destinazione dell'estero solo quelli in cui l'aeromobile sosta sull'area di stazionamento dell'aerodromo estero. | ||||||
| L'esenzione dall'imposta è concessa sulla base di una dichiarazione fiscale ai sensi dell'articolo 42 capoverso 2 o nella procedura di restituzione. [7] | ||||||
| [1] RS 631.0 [2] Nuovo testo giusta l'all. 4 n. 29 dell'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1469). [3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 27 ago. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 3521). [4] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4479). [5] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4565). [6] Introdotto dalla cifra I dell'O del 24 nov. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3135). [7] Introdotto dalla cifra I dell'O del 3 lug. 2002 (RU 2002 2084). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4479). | ||||||
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RS 641.61 LIOm Legge federale del 21 giugno 1996 sull'imposizione degli oli minerali (LIOm) Art. 17 Esenzioni |
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| Sono esenti dall'imposta: | ||||||
| le merci esenti da imposta in virtù di accordi internazionali; | ||||||
| le merci utilizzate come prove per l'esecuzione di analisi; | ||||||
| le merci per le quali è comprovato che, in seguito a forza maggiore, infortunio o manipolazione errata, sono andate perse prima del sorgere del credito fiscale; | ||||||
| l'energia industriale utilizzata dalle raffinerie di olio di petrolio; | ||||||
| le perdite di fabbricazione comprovate, avvenute nelle raffinerie di olio di petrolio, e i gas bruciati dalla fiaccola di segnalazione nelle raffinerie; | ||||||
| le perdite per evaporazione comprovate, avvenute nei punti franchi, sempre che non superino l'ampiezza usuale; | ||||||
| le merci destinate esclusivamente all'uso ufficiale dei beneficiari istituzionali di esenzioni fiscali di cui all'articolo 2 capoverso 1 della legge del 22 giugno 2007 [2] sullo Stato ospite; | ||||||
| le merci destinate esclusivamente all'uso personale delle persone beneficiarie di esenzioni fiscali di cui all'articolo 2 capoverso 2 della legge del 22 giugno 2007 sullo Stato ospite. | ||||||
| Il Consiglio federale disciplina le condizioni per l'esenzione dall'imposta per le merci di cui al capoverso 1 lettere g e h; l'autorità fiscale disciplina la procedura. [4] | ||||||
| Il Consiglio federale può accordare l'esenzione totale o parziale dall'imposta per i carburanti: | ||||||
| destinati al rifornimento di aeromobili impiegati nel traffico di linea; | ||||||
| destinati al rifornimento di aeromobili prima dell'involo diretto a destinazione dell'estero; | ||||||
| importati come carburante nel serbatoio di un veicolo o nel bidone di scorta; | ||||||
| ottenuti in impianti pilota e di dimostrazione, da materie prime rinnovabili. | ||||||
| ... [5] | ||||||
| [1] Introdotta dall'all. n. II 6 della LF del 22 giu. 2007 sullo Stato ospite, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6637; FF 2006 7359). [2] RS 192.12 [3] Introdotta dall'all. n. II 6 della LF del 22 giu. 2007 sullo Stato ospite, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6637; FF 2006 7359). [4] Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2016 2993; FF 2015 1951). [5] Abrogato dal n. I della LF del 18 mar. 2016, con effetto dal 1° ott. 2016 (RU 2016 2993; FF 2015 1951). | ||||||
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RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 63 |
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| L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. | ||||||
| Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi. | ||||||
| Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura. | ||||||
| L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo. [1] | ||||||
| La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla: | ||||||
| da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; | ||||||
| da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie. [2] | ||||||
| Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse. [3] Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005 [4] sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010 [5] sull'organizzazione delle autorità penali. [6] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). [2] Introdotto dall'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). [3] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nuovo testo del per. giusta l'all. n. II 3 della L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267;FF 2008 7093). | ||||||
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RS 173.320.2 TS-TAF Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) Art. 4 [1] Tassa di giustizia per le cause con interesse pecuniario |
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| Nelle cause con interesse pecuniario, la tassa di giustizia ammonta a: Valore litigioso in franchi Tassa in franchi 0 - 10 000 200 - 5 000 10 000 - 20 000 500 - 5 000 20 000 - 50 000 1 000 - 5 000 50 000 - 100 000 1 500 - 7 000 100 000 - 200 000 2 000 - 10 000 200 000 - 500 000 3 000 - 14 000 500 000 - 1 000 000 5 000 - 20 000 1 000 000 - 5 000 000 7 000 - 40 000 plus de 5 000 000 15 000 - 50 000 | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del TAF del 20 ago. 2010, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2010 945). | ||||||
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RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 64 |
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| L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. | ||||||
| Il dispositivo indica l'ammontare dell'indennità e l'addossa all'ente o all'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, in quanto non possa essere messa a carico di una controparte soccombente. | ||||||
| Se una controparte soccombente ha presentato conclusioni indipendenti, l'indennità può essere messa a suo carico, secondo la propria solvenza. | ||||||
| L'ente o l'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, risponde dell'indennità addossata a una controparte soccombente, in quanto non possa essere riscossa. | ||||||
| Il Consiglio federale disciplina la determinazione delle spese ripetibili. [1] Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005 [2] sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010 [3] sull'organizzazione delle autorità penali. [4] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). [2] RS 173.32 [3] RS 173.71 [4] Nuovo testo del per. giusta l'all. n. II 3 della L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267;FF 2008 7093). | ||||||
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RS 173.320.2 TS-TAF Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) Art. 7 Principio |
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| La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. | ||||||
| Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione. | ||||||
| Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili. | ||||||
| Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili. | ||||||
| L'articolo 6a è applicabile per analogia. [1] | ||||||
| [1] Introdotto dal n. I dell'O del TAF del 20 ago. 2010, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2010 945). | ||||||
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RS 173.320.2 TS-TAF Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) Art. 7 Principio |
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| La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. | ||||||
| Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione. | ||||||
| Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili. | ||||||
| Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili. | ||||||
| L'articolo 6a è applicabile per analogia. [1] | ||||||
| [1] Introdotto dal n. I dell'O del TAF del 20 ago. 2010, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2010 945). | ||||||
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RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 82 Principio |
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| Il Tribunale federale giudica i ricorsi: | ||||||
| contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico; | ||||||
| contro gli atti normativi cantonali; | ||||||
| concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari. | ||||||
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RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 42 Atti scritti |
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| Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. | ||||||
| Se un procedimento in materia civile si è svolto in inglese dinanzi all'autorità inferiore, gli atti scritti possono essere redatti in tale lingua. [1] | ||||||
| Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione. [2] [3] | ||||||
| Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata. | ||||||
| In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 2016 [4] sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento: | ||||||
| il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati; | ||||||
| le modalità di trasmissione; | ||||||
| le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici. [5] | ||||||
| Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione. | ||||||
| Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi. | ||||||
| Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra II n. 1 della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407). [2] Nuovo testo del per. giusta la cifra I n. 1 della L del 20 giu. 2014 sul condono dell'imposta, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 9; FF 2013 7239). [3] Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della L del 28 set. 2012 sull'assistenza amministrativa fiscale, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 231; FF 2011 5587). [4] RS 943.03 [5] Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 2 della L del 18 mar. 2016 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4651; FF 2014 913). | ||||||