SR 616.1 Legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu) - Legge sui sussidi LSu Art. 35 Protezione giuridica - 1 La protezione giuridica è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale. |
|
1 | La protezione giuridica è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale. |
2 | Se l'autorità competente deve decidere su un numero elevato di domande analoghe, il Consiglio federale può prevedere che le relative decisioni possono essere impugnate mediante opposizione. |
SR 616.1 Legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu) - Legge sui sussidi LSu Art. 35 Protezione giuridica - 1 La protezione giuridica è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale. |
|
1 | La protezione giuridica è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale. |
2 | Se l'autorità competente deve decidere su un numero elevato di domande analoghe, il Consiglio federale può prevedere che le relative decisioni possono essere impugnate mediante opposizione. |
SR 616.1 Legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu) - Legge sui sussidi LSu Art. 35 Protezione giuridica - 1 La protezione giuridica è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale. |
|
1 | La protezione giuridica è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale. |
2 | Se l'autorità competente deve decidere su un numero elevato di domande analoghe, il Consiglio federale può prevedere che le relative decisioni possono essere impugnate mediante opposizione. |
SR 616.1 Legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu) - Legge sui sussidi LSu Art. 35 Protezione giuridica - 1 La protezione giuridica è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale. |
|
1 | La protezione giuridica è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale. |
2 | Se l'autorità competente deve decidere su un numero elevato di domande analoghe, il Consiglio federale può prevedere che le relative decisioni possono essere impugnate mediante opposizione. |
SR 616.1 Legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu) - Legge sui sussidi LSu Art. 35 Protezione giuridica - 1 La protezione giuridica è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale. |
|
1 | La protezione giuridica è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale. |
2 | Se l'autorità competente deve decidere su un numero elevato di domande analoghe, il Consiglio federale può prevedere che le relative decisioni possono essere impugnate mediante opposizione. |
SR 616.1 Legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu) - Legge sui sussidi LSu Art. 35 Protezione giuridica - 1 La protezione giuridica è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale. |
|
1 | La protezione giuridica è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale. |
2 | Se l'autorità competente deve decidere su un numero elevato di domande analoghe, il Consiglio federale può prevedere che le relative decisioni possono essere impugnate mediante opposizione. |
SR 616.1 Legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu) - Legge sui sussidi LSu Art. 35 Protezione giuridica - 1 La protezione giuridica è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale. |
|
1 | La protezione giuridica è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale. |
2 | Se l'autorità competente deve decidere su un numero elevato di domande analoghe, il Consiglio federale può prevedere che le relative decisioni possono essere impugnate mediante opposizione. |
SR 700 Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio LPT Art. 22 Autorizzazione edilizia - 1 Edifici o impianti possono essere costruiti o trasformati solo con l'autorizzazione dell'autorità. |
|
1 | Edifici o impianti possono essere costruiti o trasformati solo con l'autorizzazione dell'autorità. |
2 | L'autorizzazione è rilasciata solo se: |
a | gli edifici o gli impianti sono conformi alla funzione prevista per la zona d'utilizzazione; e |
b | il fondo è urbanizzato. |
3 | Sono riservate le altre condizioni previste dal diritto federale e cantonale. |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 171 Rimborso di contributi - 1 Se le condizioni che hanno giustificato l'assegnazione di contributi non sono più adempite o se oneri e condizioni non sono rispettati, i contributi devono essere rimborsati totalmente o parzialmente. |
|
1 | Se le condizioni che hanno giustificato l'assegnazione di contributi non sono più adempite o se oneri e condizioni non sono rispettati, i contributi devono essere rimborsati totalmente o parzialmente. |
2 | I contributi o i vantaggi patrimoniali percepiti a torto devono essere restituiti o compensati indipendentemente dall'applicazione delle disposizioni penali. |
SR 616.1 Legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu) - Legge sui sussidi LSu Art. 29 Sottrazione allo scopo e alienazione nel caso di aiuti finanziari - 1 Se un bene (fondo, costruzione, opera, bene mobile) è stato sottratto al suo scopo o alienato, l'autorità competente esige la restituzione dell'aiuto finanziario. L'importo da restituire è calcolato in base al rapporto tra il periodo effettivo di utilizzazione e quello prestabilito. Nei casi di rigore, tale importo può essere ridotto. |
|
1 | Se un bene (fondo, costruzione, opera, bene mobile) è stato sottratto al suo scopo o alienato, l'autorità competente esige la restituzione dell'aiuto finanziario. L'importo da restituire è calcolato in base al rapporto tra il periodo effettivo di utilizzazione e quello prestabilito. Nei casi di rigore, tale importo può essere ridotto. |
2 | Nel caso di alienazione, l'autorità competente può rinunciare in tutto o in parte alla ripetizione se l'acquirente soddisfa i presupposti per l'aiuto finanziario e assume tutti gli obblighi del beneficiario. |
3 | Il beneficiario deve comunicare senza indugio e per scritto all'autorità competente ogni sottrazione allo scopo e ogni alienazione. |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 3 Definizione e campo d'applicazione - 1 L'agricoltura comprende: |
|
1 | L'agricoltura comprende: |
a | la produzione di prodotti valorizzabili derivanti dalla coltivazione vegetale e dalla tenuta di animali da reddito; |
b | la lavorazione, l'immagazzinamento e la vendita dei prodotti nell'azienda di produzione. |
c | lo sfruttamento di superfici vicine all'ambiente naturale. |
1bis | I provvedimenti dei titoli quinto e sesto si applicano alle attività affini all'agricoltura. Essi presuppongono un'attività di cui al capoverso 1 lettere a-c.12 |
2 | All'orticoltura esercitata a titolo professionale si applicano i provvedimenti del capitolo 1 del titolo secondo come pure quelli dei titoli dal quinto al settimo.13 |
3 | I provvedimenti del capitolo 1 del titolo secondo, del titolo quinto e del capitolo 2 del titolo settimo si applicano alla pesca professionale e alla piscicoltura. |
4 | All'apicoltura si applicano i provvedimenti del capitolo 1 del titolo secondo, del titolo sesto e del capitolo 2 del titolo settimo.14 |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 93 Principio - 1 Nell'ambito dei crediti stanziati la Confederazione accorda contributi per: |
|
1 | Nell'ambito dei crediti stanziati la Confederazione accorda contributi per: |
a | bonifiche fondiarie; |
b | edifici agricoli; |
c | il sostegno di progetti di sviluppo regionale e di promozione di prodotti indigeni e regionali ai quali l'agricoltura partecipa in modo preponderante; |
d | costruzioni di piccole aziende commerciali nella regione di montagna che trasformano e commercializzano prodotti agricoli con conseguente creazione di valore aggiunto; le aziende devono comprendere almeno il primo livello di trasformazione; |
e | iniziative collettive di produttori volte a ridurre i costi di produzione. |
2 | ...137 |
3 | L'assegnazione di un contributo federale presuppone un contributo adeguato del Cantone, incluso quello dei suoi enti locali di diritto pubblico. |
4 | Il Consiglio federale può vincolare l'assegnazione di contributi a condizioni e oneri. |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 94 Definizioni - 1 Per bonifiche fondiarie s'intendono: |
|
1 | Per bonifiche fondiarie s'intendono: |
a | le opere e gli impianti nel settore del genio rurale; |
b | il riordino della proprietà fondiaria e dei rapporti di affitto. |
2 | Per edifici agricoli s'intendono: |
a | gli edifici d'economia rurale; |
b | gli edifici alpestri; |
c | gli edifici collettivi nella regione di montagna costruiti dai produttori per la lavorazione, l'immagazzinamento e lo smercio dei prodotti della regione. |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 96 Edifici agricoli - 1 La Confederazione accorda contributi forfettari per la costruzione, la trasformazione e le migliorie di edifici agricoli. |
|
1 | La Confederazione accorda contributi forfettari per la costruzione, la trasformazione e le migliorie di edifici agricoli. |
2 | Sono accordati contributi per gli edifici d'economia rurale di una singola azienda se essa è gestita direttamente dal proprietario. |
3 | Possono essere accordati contributi per gli edifici d'economia rurale e per gli edifici alpestri anche agli affittuari se è costituito un diritto di superficie. Il Consiglio federale stabilisce le condizioni. |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 96 Edifici agricoli - 1 La Confederazione accorda contributi forfettari per la costruzione, la trasformazione e le migliorie di edifici agricoli. |
|
1 | La Confederazione accorda contributi forfettari per la costruzione, la trasformazione e le migliorie di edifici agricoli. |
2 | Sono accordati contributi per gli edifici d'economia rurale di una singola azienda se essa è gestita direttamente dal proprietario. |
3 | Possono essere accordati contributi per gli edifici d'economia rurale e per gli edifici alpestri anche agli affittuari se è costituito un diritto di superficie. Il Consiglio federale stabilisce le condizioni. |
SR 913.1 Ordinanza del 2 novembre 2022 sui miglioramenti strutturali nell'agricoltura (Ordinanza sui miglioramenti strutturali, OMSt) - Ordinanza sui miglioramenti strutturali OMSt Art. 18 Condizioni generali |
|
1 | I provvedimenti sono sostenuti se vanno a beneficio di aziende agricole, aziende d'estivazione, aziende produttrici di funghi, germogli e prodotti simili, aziende dell'ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale oppure aziende dedite alla pesca o alla piscicoltura. |
2 | Il finanziamento e la sopportabilità degli investimenti previsti devono essere comprovati. Come valore indicativo per la valutazione della sopportabilità si applica l'onere dei costi residui di cui all'allegato 2. |
3 | I costi computabili di cui all'articolo 10 capoverso 1 lettera a sono determinati in una procedura di gara pubblica secondo il diritto cantonale. L'offerta economicamente più vantaggiosa costituisce la base per stabilire i costi computabili. |
4 | Mediante crediti di investimento sono sostenuti soltanto provvedimenti collettivi. |
5 | Occorre applicare la norma SIA 406 del 1° dicembre 19917 «Contenuto e presentazione dei progetti di migliorie fondiarie». |
SR 700 Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio LPT Art. 22 Autorizzazione edilizia - 1 Edifici o impianti possono essere costruiti o trasformati solo con l'autorizzazione dell'autorità. |
|
1 | Edifici o impianti possono essere costruiti o trasformati solo con l'autorizzazione dell'autorità. |
2 | L'autorizzazione è rilasciata solo se: |
a | gli edifici o gli impianti sono conformi alla funzione prevista per la zona d'utilizzazione; e |
b | il fondo è urbanizzato. |
3 | Sono riservate le altre condizioni previste dal diritto federale e cantonale. |
SR 913.1 Ordinanza del 2 novembre 2022 sui miglioramenti strutturali nell'agricoltura (Ordinanza sui miglioramenti strutturali, OMSt) - Ordinanza sui miglioramenti strutturali OMSt Art. 37 Importo dei contributi e disposizioni specifiche sui provvedimenti |
|
1 | Le aliquote dei contributi e le disposizioni specifiche sui provvedimenti sono stabilite nell'allegato 5. Nel caso di rincaro dei costi di costruzione o per contribuire al raggiungimento degli obiettivi ambientali per l'agricoltura 200812, l'UFAG può aumentare le aliquote dell'allegato 5 nella misura del 10 per cento al massimo. |
2 | Nel caso di sostegno di edifici esistenti mediante aliquote forfettarie di cui all'allegato 5, i contributi forfettari sono ridotti in modo adeguato. Nel caso di edifici già sostenuti in precedenza, dai contributi massimi viene dedotto almeno il contributo federale pro rata temporis di cui all'articolo 67 capoverso 5 lettera c. |
3 | Per edifici di economia rurale per animali che consumano foraggio grezzo ed edifici alpestri sono concessi contributi per i costi suppletivi dovuti a condizioni particolarmente difficili. Questi non sono considerati nel calcolo del contributo cantonale. Per condizioni particolarmente difficili s'intendono costi di trasporto straordinari, problemi dell'area edificabile, configurazione particolare del terreno, pericoli naturali e particolarità climatiche. |
SR 913.1 Ordinanza del 2 novembre 2022 sui miglioramenti strutturali nell'agricoltura (Ordinanza sui miglioramenti strutturali, OMSt) - Ordinanza sui miglioramenti strutturali OMSt Art. 37 Importo dei contributi e disposizioni specifiche sui provvedimenti |
|
1 | Le aliquote dei contributi e le disposizioni specifiche sui provvedimenti sono stabilite nell'allegato 5. Nel caso di rincaro dei costi di costruzione o per contribuire al raggiungimento degli obiettivi ambientali per l'agricoltura 200812, l'UFAG può aumentare le aliquote dell'allegato 5 nella misura del 10 per cento al massimo. |
2 | Nel caso di sostegno di edifici esistenti mediante aliquote forfettarie di cui all'allegato 5, i contributi forfettari sono ridotti in modo adeguato. Nel caso di edifici già sostenuti in precedenza, dai contributi massimi viene dedotto almeno il contributo federale pro rata temporis di cui all'articolo 67 capoverso 5 lettera c. |
3 | Per edifici di economia rurale per animali che consumano foraggio grezzo ed edifici alpestri sono concessi contributi per i costi suppletivi dovuti a condizioni particolarmente difficili. Questi non sono considerati nel calcolo del contributo cantonale. Per condizioni particolarmente difficili s'intendono costi di trasporto straordinari, problemi dell'area edificabile, configurazione particolare del terreno, pericoli naturali e particolarità climatiche. |
SR 913.1 Ordinanza del 2 novembre 2022 sui miglioramenti strutturali nell'agricoltura (Ordinanza sui miglioramenti strutturali, OMSt) - Ordinanza sui miglioramenti strutturali OMSt Art. 37 Importo dei contributi e disposizioni specifiche sui provvedimenti |
|
1 | Le aliquote dei contributi e le disposizioni specifiche sui provvedimenti sono stabilite nell'allegato 5. Nel caso di rincaro dei costi di costruzione o per contribuire al raggiungimento degli obiettivi ambientali per l'agricoltura 200812, l'UFAG può aumentare le aliquote dell'allegato 5 nella misura del 10 per cento al massimo. |
2 | Nel caso di sostegno di edifici esistenti mediante aliquote forfettarie di cui all'allegato 5, i contributi forfettari sono ridotti in modo adeguato. Nel caso di edifici già sostenuti in precedenza, dai contributi massimi viene dedotto almeno il contributo federale pro rata temporis di cui all'articolo 67 capoverso 5 lettera c. |
3 | Per edifici di economia rurale per animali che consumano foraggio grezzo ed edifici alpestri sono concessi contributi per i costi suppletivi dovuti a condizioni particolarmente difficili. Questi non sono considerati nel calcolo del contributo cantonale. Per condizioni particolarmente difficili s'intendono costi di trasporto straordinari, problemi dell'area edificabile, configurazione particolare del terreno, pericoli naturali e particolarità climatiche. |
SR 616.1 Legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu) - Legge sui sussidi LSu Art. 29 Sottrazione allo scopo e alienazione nel caso di aiuti finanziari - 1 Se un bene (fondo, costruzione, opera, bene mobile) è stato sottratto al suo scopo o alienato, l'autorità competente esige la restituzione dell'aiuto finanziario. L'importo da restituire è calcolato in base al rapporto tra il periodo effettivo di utilizzazione e quello prestabilito. Nei casi di rigore, tale importo può essere ridotto. |
|
1 | Se un bene (fondo, costruzione, opera, bene mobile) è stato sottratto al suo scopo o alienato, l'autorità competente esige la restituzione dell'aiuto finanziario. L'importo da restituire è calcolato in base al rapporto tra il periodo effettivo di utilizzazione e quello prestabilito. Nei casi di rigore, tale importo può essere ridotto. |
2 | Nel caso di alienazione, l'autorità competente può rinunciare in tutto o in parte alla ripetizione se l'acquirente soddisfa i presupposti per l'aiuto finanziario e assume tutti gli obblighi del beneficiario. |
3 | Il beneficiario deve comunicare senza indugio e per scritto all'autorità competente ogni sottrazione allo scopo e ogni alienazione. |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 102 Divieto di modificare la destinazione e di frazionare - 1 La destinazione agricola di fondi, opere, impianti ed edifici agricoli oggetto di migliorie realizzate con contributi federali non può essere modificata durante 20 anni a contare dall'ultimo versamento del contributo; inoltre, il terreno oggetto di un raggruppamento non può essere frazionato. |
|
1 | La destinazione agricola di fondi, opere, impianti ed edifici agricoli oggetto di migliorie realizzate con contributi federali non può essere modificata durante 20 anni a contare dall'ultimo versamento del contributo; inoltre, il terreno oggetto di un raggruppamento non può essere frazionato. |
2 | Chiunque contravviene al divieto di modificare la destinazione o di frazionare i terreni deve rimborsare i contributi ricevuti dalla Confederazione e risarcire tutti i danni cagionati. |
3 | Il Cantone può autorizzare deroghe al divieto di modificare la destinazione e di frazionare i terreni se gravi motivi lo giustificano. Esso decide se i contributi versati devono essere rimborsati integralmente o in parte oppure se rinuncia al rimborso. |
SR 913.1 Ordinanza del 2 novembre 2022 sui miglioramenti strutturali nell'agricoltura (Ordinanza sui miglioramenti strutturali, OMSt) - Ordinanza sui miglioramenti strutturali OMSt Art. 37 Importo dei contributi e disposizioni specifiche sui provvedimenti |
|
1 | Le aliquote dei contributi e le disposizioni specifiche sui provvedimenti sono stabilite nell'allegato 5. Nel caso di rincaro dei costi di costruzione o per contribuire al raggiungimento degli obiettivi ambientali per l'agricoltura 200812, l'UFAG può aumentare le aliquote dell'allegato 5 nella misura del 10 per cento al massimo. |
2 | Nel caso di sostegno di edifici esistenti mediante aliquote forfettarie di cui all'allegato 5, i contributi forfettari sono ridotti in modo adeguato. Nel caso di edifici già sostenuti in precedenza, dai contributi massimi viene dedotto almeno il contributo federale pro rata temporis di cui all'articolo 67 capoverso 5 lettera c. |
3 | Per edifici di economia rurale per animali che consumano foraggio grezzo ed edifici alpestri sono concessi contributi per i costi suppletivi dovuti a condizioni particolarmente difficili. Questi non sono considerati nel calcolo del contributo cantonale. Per condizioni particolarmente difficili s'intendono costi di trasporto straordinari, problemi dell'area edificabile, configurazione particolare del terreno, pericoli naturali e particolarità climatiche. |
SR 913.1 Ordinanza del 2 novembre 2022 sui miglioramenti strutturali nell'agricoltura (Ordinanza sui miglioramenti strutturali, OMSt) - Ordinanza sui miglioramenti strutturali OMSt Art. 37 Importo dei contributi e disposizioni specifiche sui provvedimenti |
|
1 | Le aliquote dei contributi e le disposizioni specifiche sui provvedimenti sono stabilite nell'allegato 5. Nel caso di rincaro dei costi di costruzione o per contribuire al raggiungimento degli obiettivi ambientali per l'agricoltura 200812, l'UFAG può aumentare le aliquote dell'allegato 5 nella misura del 10 per cento al massimo. |
2 | Nel caso di sostegno di edifici esistenti mediante aliquote forfettarie di cui all'allegato 5, i contributi forfettari sono ridotti in modo adeguato. Nel caso di edifici già sostenuti in precedenza, dai contributi massimi viene dedotto almeno il contributo federale pro rata temporis di cui all'articolo 67 capoverso 5 lettera c. |
3 | Per edifici di economia rurale per animali che consumano foraggio grezzo ed edifici alpestri sono concessi contributi per i costi suppletivi dovuti a condizioni particolarmente difficili. Questi non sono considerati nel calcolo del contributo cantonale. Per condizioni particolarmente difficili s'intendono costi di trasporto straordinari, problemi dell'area edificabile, configurazione particolare del terreno, pericoli naturali e particolarità climatiche. |
SR 616.1 Legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu) - Legge sui sussidi LSu Art. 29 Sottrazione allo scopo e alienazione nel caso di aiuti finanziari - 1 Se un bene (fondo, costruzione, opera, bene mobile) è stato sottratto al suo scopo o alienato, l'autorità competente esige la restituzione dell'aiuto finanziario. L'importo da restituire è calcolato in base al rapporto tra il periodo effettivo di utilizzazione e quello prestabilito. Nei casi di rigore, tale importo può essere ridotto. |
|
1 | Se un bene (fondo, costruzione, opera, bene mobile) è stato sottratto al suo scopo o alienato, l'autorità competente esige la restituzione dell'aiuto finanziario. L'importo da restituire è calcolato in base al rapporto tra il periodo effettivo di utilizzazione e quello prestabilito. Nei casi di rigore, tale importo può essere ridotto. |
2 | Nel caso di alienazione, l'autorità competente può rinunciare in tutto o in parte alla ripetizione se l'acquirente soddisfa i presupposti per l'aiuto finanziario e assume tutti gli obblighi del beneficiario. |
3 | Il beneficiario deve comunicare senza indugio e per scritto all'autorità competente ogni sottrazione allo scopo e ogni alienazione. |
SR 913.1 Ordinanza del 2 novembre 2022 sui miglioramenti strutturali nell'agricoltura (Ordinanza sui miglioramenti strutturali, OMSt) - Ordinanza sui miglioramenti strutturali OMSt Art. 37 Importo dei contributi e disposizioni specifiche sui provvedimenti |
|
1 | Le aliquote dei contributi e le disposizioni specifiche sui provvedimenti sono stabilite nell'allegato 5. Nel caso di rincaro dei costi di costruzione o per contribuire al raggiungimento degli obiettivi ambientali per l'agricoltura 200812, l'UFAG può aumentare le aliquote dell'allegato 5 nella misura del 10 per cento al massimo. |
2 | Nel caso di sostegno di edifici esistenti mediante aliquote forfettarie di cui all'allegato 5, i contributi forfettari sono ridotti in modo adeguato. Nel caso di edifici già sostenuti in precedenza, dai contributi massimi viene dedotto almeno il contributo federale pro rata temporis di cui all'articolo 67 capoverso 5 lettera c. |
3 | Per edifici di economia rurale per animali che consumano foraggio grezzo ed edifici alpestri sono concessi contributi per i costi suppletivi dovuti a condizioni particolarmente difficili. Questi non sono considerati nel calcolo del contributo cantonale. Per condizioni particolarmente difficili s'intendono costi di trasporto straordinari, problemi dell'area edificabile, configurazione particolare del terreno, pericoli naturali e particolarità climatiche. |
SR 913.1 Ordinanza del 2 novembre 2022 sui miglioramenti strutturali nell'agricoltura (Ordinanza sui miglioramenti strutturali, OMSt) - Ordinanza sui miglioramenti strutturali OMSt Art. 37 Importo dei contributi e disposizioni specifiche sui provvedimenti |
|
1 | Le aliquote dei contributi e le disposizioni specifiche sui provvedimenti sono stabilite nell'allegato 5. Nel caso di rincaro dei costi di costruzione o per contribuire al raggiungimento degli obiettivi ambientali per l'agricoltura 200812, l'UFAG può aumentare le aliquote dell'allegato 5 nella misura del 10 per cento al massimo. |
2 | Nel caso di sostegno di edifici esistenti mediante aliquote forfettarie di cui all'allegato 5, i contributi forfettari sono ridotti in modo adeguato. Nel caso di edifici già sostenuti in precedenza, dai contributi massimi viene dedotto almeno il contributo federale pro rata temporis di cui all'articolo 67 capoverso 5 lettera c. |
3 | Per edifici di economia rurale per animali che consumano foraggio grezzo ed edifici alpestri sono concessi contributi per i costi suppletivi dovuti a condizioni particolarmente difficili. Questi non sono considerati nel calcolo del contributo cantonale. Per condizioni particolarmente difficili s'intendono costi di trasporto straordinari, problemi dell'area edificabile, configurazione particolare del terreno, pericoli naturali e particolarità climatiche. |
SR 616.1 Legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu) - Legge sui sussidi LSu Art. 29 Sottrazione allo scopo e alienazione nel caso di aiuti finanziari - 1 Se un bene (fondo, costruzione, opera, bene mobile) è stato sottratto al suo scopo o alienato, l'autorità competente esige la restituzione dell'aiuto finanziario. L'importo da restituire è calcolato in base al rapporto tra il periodo effettivo di utilizzazione e quello prestabilito. Nei casi di rigore, tale importo può essere ridotto. |
|
1 | Se un bene (fondo, costruzione, opera, bene mobile) è stato sottratto al suo scopo o alienato, l'autorità competente esige la restituzione dell'aiuto finanziario. L'importo da restituire è calcolato in base al rapporto tra il periodo effettivo di utilizzazione e quello prestabilito. Nei casi di rigore, tale importo può essere ridotto. |
2 | Nel caso di alienazione, l'autorità competente può rinunciare in tutto o in parte alla ripetizione se l'acquirente soddisfa i presupposti per l'aiuto finanziario e assume tutti gli obblighi del beneficiario. |
3 | Il beneficiario deve comunicare senza indugio e per scritto all'autorità competente ogni sottrazione allo scopo e ogni alienazione. |
SR 616.1 Legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu) - Legge sui sussidi LSu Art. 35 Protezione giuridica - 1 La protezione giuridica è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale. |
|
1 | La protezione giuridica è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale. |
2 | Se l'autorità competente deve decidere su un numero elevato di domande analoghe, il Consiglio federale può prevedere che le relative decisioni possono essere impugnate mediante opposizione. |
SR 616.1 Legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu) - Legge sui sussidi LSu Art. 33 |
SR 616.1 Legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu) - Legge sui sussidi LSu Art. 32 Termini di prescrizione - 1 I crediti concernenti aiuti finanziari o indennità si prescrivono in cinque anni. |
|
1 | I crediti concernenti aiuti finanziari o indennità si prescrivono in cinque anni. |
2 | Il diritto alla restituzione di aiuti finanziari o indennità si prescrive in tre anni dal giorno in cui l'autorità di decisione o l'autorità partecipe del contratto ne ha avuto conoscenza, ma in ogni caso in dieci anni dalla sua nascita.33 |
3 | Se il beneficiario ha omesso la comunicazione prescritta dall'articolo 29 capoverso 3 e se la durata di utilizzazione di un bene è stata fissata a più di dieci anni, il termine assoluto di prescrizione scade alla fine della durata d'utilizzazione, ma al più presto dieci anni dopo la nascita del diritto. |
4 | Se il fatto da cui deriva il diritto alla restituzione commesso dal beneficiario costituisce un fatto punibile, tale diritto si prescrive al più presto alla scadenza del termine di prescrizione dell'azione penale. Se la prescrizione dell'azione penale si estingue a seguito di una sentenza penale di prima istanza, esso si prescrive al più presto in tre anni dalla comunicazione della sentenza.34 |
SR 616.1 Legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu) - Legge sui sussidi LSu Art. 32 Termini di prescrizione - 1 I crediti concernenti aiuti finanziari o indennità si prescrivono in cinque anni. |
|
1 | I crediti concernenti aiuti finanziari o indennità si prescrivono in cinque anni. |
2 | Il diritto alla restituzione di aiuti finanziari o indennità si prescrive in tre anni dal giorno in cui l'autorità di decisione o l'autorità partecipe del contratto ne ha avuto conoscenza, ma in ogni caso in dieci anni dalla sua nascita.33 |
3 | Se il beneficiario ha omesso la comunicazione prescritta dall'articolo 29 capoverso 3 e se la durata di utilizzazione di un bene è stata fissata a più di dieci anni, il termine assoluto di prescrizione scade alla fine della durata d'utilizzazione, ma al più presto dieci anni dopo la nascita del diritto. |
4 | Se il fatto da cui deriva il diritto alla restituzione commesso dal beneficiario costituisce un fatto punibile, tale diritto si prescrive al più presto alla scadenza del termine di prescrizione dell'azione penale. Se la prescrizione dell'azione penale si estingue a seguito di una sentenza penale di prima istanza, esso si prescrive al più presto in tre anni dalla comunicazione della sentenza.34 |
SR 616.1 Legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu) - Legge sui sussidi LSu Art. 42 Disposizioni transitorie - 1 Il capitolo 3 della presente legge s'applica parimenti a precedenti decisioni e contratti in materia d'aiuto finanziario o di indennità, nella misura in cui esplichino effetti oltre l'entrata in vigore della presente legge e, per i beneficiari, essa non sia più sfavorevole del diritto previgente. |
|
1 | Il capitolo 3 della presente legge s'applica parimenti a precedenti decisioni e contratti in materia d'aiuto finanziario o di indennità, nella misura in cui esplichino effetti oltre l'entrata in vigore della presente legge e, per i beneficiari, essa non sia più sfavorevole del diritto previgente. |
2 | Le ordinanze non conformi alle disposizioni del capitolo 3 devono essere adeguate entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, nella misura in cui non si fondino su leggi o decreti federali di obbligatorietà generale che vi deroghino. |
SR 616.1 Legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu) - Legge sui sussidi LSu Art. 33 |
SR 616.1 Legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu) - Legge sui sussidi LSu Art. 34 |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 60 - 1 L'azione di risarcimento o di riparazione si prescrive in tre anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto conoscenza del danno e della persona responsabile, ma in ogni caso in dieci anni dal giorno in cui il fatto dannoso è stato commesso o è cessato.35 |
|
1 | L'azione di risarcimento o di riparazione si prescrive in tre anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto conoscenza del danno e della persona responsabile, ma in ogni caso in dieci anni dal giorno in cui il fatto dannoso è stato commesso o è cessato.35 |
1bis | L'azione di risarcimento o di riparazione per morte di un uomo o lesione corporale si prescrive in tre anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto conoscenza del danno e della persona responsabile, ma in ogni caso in 20 anni dal giorno in cui il fatto dannoso è stato commesso o è cessato.36 |
2 | Nonostante i capoversi precedenti, se il fatto dannoso commesso dalla persona responsabile costituisce un fatto punibile, l'azione di risarcimento o di riparazione si prescrive al più presto alla scadenza del termine di prescrizione dell'azione penale. Se la prescrizione dell'azione penale si estingue a seguito di una sentenza penale di prima istanza, l'azione civile si prescrive al più presto in tre anni dalla comunicazione della sentenza.37 |
3 | Qualora l'atto illecito abbia fatto nascere un credito verso il danneggiato, questi può rifiutare il pagamento anche dopo prescritta l'azione derivata dall'atto illecito. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 67 - 1 L'azione di indebito arricchimento si prescrive in tre anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto conoscenza del suo diritto di ripetizione, ma in ogni caso in dieci anni dal giorno in cui è nato tale diritto.40 |
|
1 | L'azione di indebito arricchimento si prescrive in tre anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto conoscenza del suo diritto di ripetizione, ma in ogni caso in dieci anni dal giorno in cui è nato tale diritto.40 |
2 | Se l'arricchimento consiste in un credito verso il danneggiato, questi può rifiutarne il pagamento anche dopo prescritta l'azione d'indebito. |
SR 616.1 Legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu) - Legge sui sussidi LSu Art. 32 Termini di prescrizione - 1 I crediti concernenti aiuti finanziari o indennità si prescrivono in cinque anni. |
|
1 | I crediti concernenti aiuti finanziari o indennità si prescrivono in cinque anni. |
2 | Il diritto alla restituzione di aiuti finanziari o indennità si prescrive in tre anni dal giorno in cui l'autorità di decisione o l'autorità partecipe del contratto ne ha avuto conoscenza, ma in ogni caso in dieci anni dalla sua nascita.33 |
3 | Se il beneficiario ha omesso la comunicazione prescritta dall'articolo 29 capoverso 3 e se la durata di utilizzazione di un bene è stata fissata a più di dieci anni, il termine assoluto di prescrizione scade alla fine della durata d'utilizzazione, ma al più presto dieci anni dopo la nascita del diritto. |
4 | Se il fatto da cui deriva il diritto alla restituzione commesso dal beneficiario costituisce un fatto punibile, tale diritto si prescrive al più presto alla scadenza del termine di prescrizione dell'azione penale. Se la prescrizione dell'azione penale si estingue a seguito di una sentenza penale di prima istanza, esso si prescrive al più presto in tre anni dalla comunicazione della sentenza.34 |
SR 616.1 Legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu) - Legge sui sussidi LSu Art. 35 Protezione giuridica - 1 La protezione giuridica è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale. |
|
1 | La protezione giuridica è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale. |
2 | Se l'autorità competente deve decidere su un numero elevato di domande analoghe, il Consiglio federale può prevedere che le relative decisioni possono essere impugnate mediante opposizione. |
SR 616.1 Legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu) - Legge sui sussidi LSu Art. 42 Disposizioni transitorie - 1 Il capitolo 3 della presente legge s'applica parimenti a precedenti decisioni e contratti in materia d'aiuto finanziario o di indennità, nella misura in cui esplichino effetti oltre l'entrata in vigore della presente legge e, per i beneficiari, essa non sia più sfavorevole del diritto previgente. |
|
1 | Il capitolo 3 della presente legge s'applica parimenti a precedenti decisioni e contratti in materia d'aiuto finanziario o di indennità, nella misura in cui esplichino effetti oltre l'entrata in vigore della presente legge e, per i beneficiari, essa non sia più sfavorevole del diritto previgente. |
2 | Le ordinanze non conformi alle disposizioni del capitolo 3 devono essere adeguate entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, nella misura in cui non si fondino su leggi o decreti federali di obbligatorietà generale che vi deroghino. |
SR 616.1 Legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu) - Legge sui sussidi LSu Art. 32 Termini di prescrizione - 1 I crediti concernenti aiuti finanziari o indennità si prescrivono in cinque anni. |
|
1 | I crediti concernenti aiuti finanziari o indennità si prescrivono in cinque anni. |
2 | Il diritto alla restituzione di aiuti finanziari o indennità si prescrive in tre anni dal giorno in cui l'autorità di decisione o l'autorità partecipe del contratto ne ha avuto conoscenza, ma in ogni caso in dieci anni dalla sua nascita.33 |
3 | Se il beneficiario ha omesso la comunicazione prescritta dall'articolo 29 capoverso 3 e se la durata di utilizzazione di un bene è stata fissata a più di dieci anni, il termine assoluto di prescrizione scade alla fine della durata d'utilizzazione, ma al più presto dieci anni dopo la nascita del diritto. |
4 | Se il fatto da cui deriva il diritto alla restituzione commesso dal beneficiario costituisce un fatto punibile, tale diritto si prescrive al più presto alla scadenza del termine di prescrizione dell'azione penale. Se la prescrizione dell'azione penale si estingue a seguito di una sentenza penale di prima istanza, esso si prescrive al più presto in tre anni dalla comunicazione della sentenza.34 |
SR 616.1 Legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu) - Legge sui sussidi LSu Art. 32 Termini di prescrizione - 1 I crediti concernenti aiuti finanziari o indennità si prescrivono in cinque anni. |
|
1 | I crediti concernenti aiuti finanziari o indennità si prescrivono in cinque anni. |
2 | Il diritto alla restituzione di aiuti finanziari o indennità si prescrive in tre anni dal giorno in cui l'autorità di decisione o l'autorità partecipe del contratto ne ha avuto conoscenza, ma in ogni caso in dieci anni dalla sua nascita.33 |
3 | Se il beneficiario ha omesso la comunicazione prescritta dall'articolo 29 capoverso 3 e se la durata di utilizzazione di un bene è stata fissata a più di dieci anni, il termine assoluto di prescrizione scade alla fine della durata d'utilizzazione, ma al più presto dieci anni dopo la nascita del diritto. |
4 | Se il fatto da cui deriva il diritto alla restituzione commesso dal beneficiario costituisce un fatto punibile, tale diritto si prescrive al più presto alla scadenza del termine di prescrizione dell'azione penale. Se la prescrizione dell'azione penale si estingue a seguito di una sentenza penale di prima istanza, esso si prescrive al più presto in tre anni dalla comunicazione della sentenza.34 |
SR 616.1 Legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu) - Legge sui sussidi LSu Art. 32 Termini di prescrizione - 1 I crediti concernenti aiuti finanziari o indennità si prescrivono in cinque anni. |
|
1 | I crediti concernenti aiuti finanziari o indennità si prescrivono in cinque anni. |
2 | Il diritto alla restituzione di aiuti finanziari o indennità si prescrive in tre anni dal giorno in cui l'autorità di decisione o l'autorità partecipe del contratto ne ha avuto conoscenza, ma in ogni caso in dieci anni dalla sua nascita.33 |
3 | Se il beneficiario ha omesso la comunicazione prescritta dall'articolo 29 capoverso 3 e se la durata di utilizzazione di un bene è stata fissata a più di dieci anni, il termine assoluto di prescrizione scade alla fine della durata d'utilizzazione, ma al più presto dieci anni dopo la nascita del diritto. |
4 | Se il fatto da cui deriva il diritto alla restituzione commesso dal beneficiario costituisce un fatto punibile, tale diritto si prescrive al più presto alla scadenza del termine di prescrizione dell'azione penale. Se la prescrizione dell'azione penale si estingue a seguito di una sentenza penale di prima istanza, esso si prescrive al più presto in tre anni dalla comunicazione della sentenza.34 |
SR 616.1 Legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu) - Legge sui sussidi LSu Art. 32 Termini di prescrizione - 1 I crediti concernenti aiuti finanziari o indennità si prescrivono in cinque anni. |
|
1 | I crediti concernenti aiuti finanziari o indennità si prescrivono in cinque anni. |
2 | Il diritto alla restituzione di aiuti finanziari o indennità si prescrive in tre anni dal giorno in cui l'autorità di decisione o l'autorità partecipe del contratto ne ha avuto conoscenza, ma in ogni caso in dieci anni dalla sua nascita.33 |
3 | Se il beneficiario ha omesso la comunicazione prescritta dall'articolo 29 capoverso 3 e se la durata di utilizzazione di un bene è stata fissata a più di dieci anni, il termine assoluto di prescrizione scade alla fine della durata d'utilizzazione, ma al più presto dieci anni dopo la nascita del diritto. |
4 | Se il fatto da cui deriva il diritto alla restituzione commesso dal beneficiario costituisce un fatto punibile, tale diritto si prescrive al più presto alla scadenza del termine di prescrizione dell'azione penale. Se la prescrizione dell'azione penale si estingue a seguito di una sentenza penale di prima istanza, esso si prescrive al più presto in tre anni dalla comunicazione della sentenza.34 |
SR 616.1 Legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu) - Legge sui sussidi LSu Art. 33 |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. |