Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

9C 168/2021

Sentenza del 22 giugno 2021

II Corte di diritto sociale

Composizione
Giudici federali Parrino, Presidente,
Stadelmann, Bechaalany, giudice supplente,
Cancelliere Bernasconi.

Partecipanti al procedimento
A.________, patrocinata da Consulenza giuridica andicap,
ricorrente,

contro

Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, palazzo di Giustizia, via Pretorio 16, 6900 Lugano,
opponente.

Oggetto
Assicurazione per l'invalidità (assistenza giudiziaria cantonale),

ricorso contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 1° febbraio 2021 (32.2020.118).

Fatti:

A.
A.________, nata nel 1996, portatrice di un'ortesi per la gamba destra a causa di una poliomielite con paraparesi flaccida che l'ha colpita dopo la nascita, ha presentato nel novembre 2010 una richiesta di provvedimenti di integrazione professionale per minori.

Il 7 settembre 2012 l'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino (UAI) ha concesso ad A.________ la garanzia per la prima formazione professionale come impiegata di commercio. L'assicurata ha svolto l'ultimo periodo di formazione dal 27 agosto 2012 al 31 agosto 2016, avendo dovuto ripetere l'ultimo anno a causa di numerose assenze. Il 30 giugno 2016 ha ottenuto l'attestato federale di capacità come impiegata di commercio e il 7 luglio 2016 ha terminato anzitempo la sua formazione a causa di una frattura pluriframmentata del femore distale destro, che ha necessitato un intervento e ha comportato un'inabilità totale.

Con decisione del 20 luglio 2020, l'UAI ha attribuito una rendita intera temporanea dal 1° luglio 2016 al 31 marzo 2019, ritenendo poi un grado di invalidità del 20%, calcolato tenendo conto di una capacità lavorativa dell'80%, espresso dal consulente professionale.

B.
Con sentenza del 1° febbraio 2021 il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto il ricorso di A.________ e confermato la decisione dell'UAI, respinto la domanda di assistenza giudiziaria e posto le spese giudiziarie di fr. 500.- a carico della ricorrente.

C.
A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico, chiedendo l'annullamento della sentenza cantonale, nella misura in cui ha rifiutato la domanda di assistenza giudiziaria e la concessione della stessa per la procedura cantonale.

Diritto:

1.

1.1. Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Per quanto attiene invece all'accertamento dei fatti operato dal giudice precedente, esso può essere censurato unicamente se è avvenuto in modo manifestamente inesatto oppure in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 95 Diritto svizzero - Il ricorrente può far valere la violazione:
a  del diritto federale;
b  del diritto internazionale;
c  dei diritti costituzionali cantonali;
d  delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari;
e  del diritto intercantonale.
LTF e se l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 97 Accertamento inesatto dei fatti - 1 Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento.
1    Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento.
2    Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti.88
LTF; DTF 142 I 135 consid. 1.6).

1.2. In assenza di qualsiasi altra contestazione presentata in sede federale (art. 42 cpv. 2
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
1    Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
1bis    Se un procedimento in materia civile si è svolto in inglese dinanzi all'autorità inferiore, gli atti scritti possono essere redatti in tale lingua.14
2    Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.15 16
3    Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata.
4    In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201617 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento:
a  il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati;
b  le modalità di trasmissione;
c  le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.18
5    Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione.
6    Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi.
7    Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili.
LTF; DTF 144 V 173 consid. 3.2.2; 143 V 208 consid. 2), l'esame del Tribunale federale si limiterà quindi alla questione del rifiuto dell'assistenza giudiziaria per la procedura cantonale.

2.
A norma dell'art. 61 lett. f
SR 830.1 Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)
LPGA Art. 61 Regole di procedura - Fatto salvo l'articolo 1 capoverso 3 della legge federale del 20 dicembre 196852 sulla procedura amministrativa, la procedura dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è retta dal diritto cantonale. Essa deve soddisfare le seguenti esigenze:
a  deve essere semplice, rapida e, di regola, pubblica;
b  il ricorso deve contenere, oltre alle conclusioni, una succinta relazione dei fatti e dei motivi invocati. Se l'atto non è conforme a queste regole, il tribunale delle assicurazioni accorda un termine adeguato all'autore per colmare le lacune, avvertendolo che in caso di inosservanza non si entrerà nel merito del ricorso;
c  il tribunale delle assicurazioni, con la collaborazione delle parti, stabilisce i fatti determinanti per la soluzione della controversia; raccoglie le necessarie prove e le valuta liberamente;
d  il tribunale delle assicurazioni non è legato alle conclusioni delle parti. Può cambiare una decisione o una decisione su opposizione a sfavore54 del ricorrente o accordargli più di quanto abbia chiesto; deve comunque dare alle parti la possibilità di esprimersi e di ritirare il ricorso;
e  se le circostanze lo giustificano le parti possono essere convocate all'udienza;
f  deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio;
fbis  in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede, il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato;
g  il ricorrente che vince la causa ha diritto al rimborso delle ripetibili secondo quanto stabilito dal tribunale delle assicurazioni. L'importo è determinato senza tener conto del valore litigioso, ma secondo l'importanza della lite e la complessità del procedimento;
h  le decisioni, accompagnate da una motivazione, dall'indicazione dei rimedi giuridici e dai nomi dei membri del tribunale delle assicurazioni, sono comunicate per scritto;
i  le decisioni devono essere sottoposte a revisione se sono stati scoperti nuovi fatti o mezzi di prova oppure se il giudizio è stato influenzato da un crimine o da un delitto.
LPGA la procedura dinanzi al tribunale delle assicurazioni deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Per prassi invalsa derivante dall'art. 29 cpv. 3
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole.
1    In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole.
2    Le parti hanno diritto d'essere sentite.
3    Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti.
Cost. una conclusione è priva di probabilità di successo quando a un esame sommario le possibilità di vittoria sono considerevolmente minori di quelle di sconfitta e pertanto non possono essere ritenute serie. Per contro una domanda non è priva di probabilità di successo se le possibilità di vittoria e di sconfitta sono pressoché equivalenti o se le prime sono di poco inferiori alle seconde. Determinante è la circostanza se una parte che dispone dei mezzi finanziari necessari, dopo attenta riflessione si assumerebbe il rischio di iniziare la causa o continuarla. Una parte non dovrebbe quindi potere intentare un processo, che non potrebbe condurre a proprio rischio e pericolo, solo perché per lei la procedura non avrebbe nessun costo. Il Tribunale federale esamina con piena cognizione gli aspetti giuridici. Se nel caso concreto sussitano sufficienti probabilità di successo, ciò deve essere valutato secondo le circostanze che risultano al momento in cui
la domanda è stata presentata, segnatamente sulla base degli atti fino a quel momento (DTF 140 V 521 consid. 9.1; 129 I 129 consid. 2.3.1 con riferimenti).

3.

3.1. Il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha concluso che il ricorso era sin dall'inizio privo di esito favorevole, poiché la ricorrente non ha comprovato con argomentazioni solide che la sua prima formazione professionale non era terminata e nemmeno ha prodotto alcun referto medico atto a sovvertire le chiare e complete conclusioni tratte dai periti del Servizio di accertamento medico, i quali hanno valutato compiutamente e nel dettaglio le condizioni di salute della ricorrente e l'hanno ritenuta abile al lavoro sia come impiegata di commercio sia in attività adatte.

3.2. La ricorrente rileva che la sentenza cantonale è stata adottata da una Corte di tre giudici e consta di 31 pagine, di cui 22 di sole motivazioni ben articolate. Essa lamenta di avere evidenziato molteplici elementi nel fascicolo che giustificavano la richiesta di approfondimento della fattispecie. A conferma di ciò in pendenza di ricorso cantonale, la ricorrente ha presentato il rapporto della Dr. med. B.________ dell'11 settembre 2020. La ricorrente non era in una situazione pari a quella di qualsiasi altro apprendista.

4.

4.1. Dalla composizione collegiale della Corte cantonale la ricorrente non può dedurre alcunché. A norma dell'art. 49 cpv. 1 lett. a della legge ticinese del 10 maggio 2006 sull'organizzazione giudiziaria (LOG/TI; RL 177.100) il collegio giudicante di tre membri del Tribunale cantonale delle assicurazioni è la sua composizione ordinaria e usuale (sentenza 9C 699/2014 del 31 agosto 2015 consid. 7.4). Il ruolo del giudice unico è puramente subordinato e marginale (art. 49 cpv. 2 LOG/TI). La lunghezza della sentenza può essere un elemento per valutare la difficoltà della causa, ma rimane solo un indizio. Nella fattispecie, la sussunzione in quanto tale è circoscritta ai consid. 2.8 e 2.9 per complessive quattro pagine soltanto, da cui non si può dedurre una particolare difficoltà della causa.

4.2. L'esame della probabilità di successo non deriva dal numero di censure sollevate né dalla lunghezza del ricorso, ma dipende soltanto dalla conclusione proposta (DTF 142 III 138 consid. 5.6), che postulava la continuazione della rendita di invalidità dopo il 31 marzo 2019 e il riconoscimento del diritto a provvedimenti di integrazione. La prima formazione era chiaramente terminata e gli esami medici citati dalla ricorrente hanno messo in luce semplicemente alcune criticità, senza avere la pretesa di contestare veramente le risultanze dell'amministrazione e dei relativi medici di fiducia. Anche il referto della Dr. med. B.________ dell'11 settembre 2020 non è di soccorso in tal senso. In queste condizioni la Corte cantonale poteva quindi respingere la domanda di assistenza giudiziaria presentata in quella sede.

5.
Ne discende che il ricorso, manifestamente infondato, può essere deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 109 cpv. 2 lett. a
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 109 Corti trimembri - 1 Le corti giudicano nella composizione di tre giudici circa la non entrata nel merito su ricorsi che non sollevano una questione di diritto di importanza fondamentale o non riguardano un caso particolarmente importante, se il ricorso è ammissibile soltanto a una condizione siffatta (art. 74 e 83-85). L'articolo 58 capoverso 1 lettera b non è applicabile.
1    Le corti giudicano nella composizione di tre giudici circa la non entrata nel merito su ricorsi che non sollevano una questione di diritto di importanza fondamentale o non riguardano un caso particolarmente importante, se il ricorso è ammissibile soltanto a una condizione siffatta (art. 74 e 83-85). L'articolo 58 capoverso 1 lettera b non è applicabile.
2    Le corti decidono nella stessa composizione, con voto unanime, su:
a  la reiezione di ricorsi manifestamente infondati;
b  l'accoglimento di ricorsi manifestamente fondati, segnatamente se l'atto impugnato diverge dalla giurisprudenza del Tribunale federale e non vi è motivo di riesaminare tale giurisprudenza.
3    La decisione è motivata sommariamente. Può rimandare in tutto od in parte alla decisione impugnata.
LTF. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
1    Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
2    In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie.
3    Le spese inutili sono pagate da chi le causa.
4    Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso.
5    Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale.
LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 800.- sono poste a carico della ricorrente.

3.
Comunicazione alle parti, all'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 22 giugno 2021

In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Parrino

Il Cancelliere: Bernasconi