SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 90 Decisioni finali - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 86 Autorità inferiori in generale - 1 Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: |
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1 | Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: |
a | del Tribunale amministrativo federale; |
b | del Tribunale penale federale; |
c | dell'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva; |
d | delle autorità cantonali di ultima istanza, sempreché non sia ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo federale. |
2 | I Cantoni istituiscono tribunali superiori che giudicano quali autorità di grado immediatamente inferiore al Tribunale federale, in quanto un'altra legge federale non preveda che le decisioni di altre autorità giudiziarie sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale. |
3 | Per le decisioni di carattere prevalentemente politico i Cantoni possono istituire quale autorità di grado immediatamente inferiore al Tribunale federale un'autorità diversa da un tribunale. |
SR 783.0 Legge del 17 dicembre 2010 sulle poste (LPO) LPO Art. 20 Organizzazione - 1 Il Consiglio federale nomina la PostCom, composta da cinque a sette membri, e ne designa il presidente e il vicepresidente. I membri devono essere esperti indipendenti; non possono far parte degli organi di persone giuridiche che esercitano attività nel settore del mercato postale né essere legati da un rapporto di servizio a tali persone giuridiche. |
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1 | Il Consiglio federale nomina la PostCom, composta da cinque a sette membri, e ne designa il presidente e il vicepresidente. I membri devono essere esperti indipendenti; non possono far parte degli organi di persone giuridiche che esercitano attività nel settore del mercato postale né essere legati da un rapporto di servizio a tali persone giuridiche. |
2 | La PostCom è indipendente e per le sue decisioni non sottostà alle istruzioni del Consiglio federale o delle autorità amministrative. |
3 | Essa emana un regolamento sulla propria organizzazione e gestione e lo sottopone per approvazione al Consiglio federale. |
4 | Emana obiettivi strategici e li sottopone per conoscenza al Consiglio federale. |
SR 783.0 Legge del 17 dicembre 2010 sulle poste (LPO) LPO Art. 1 Oggetto e scopo - 1 La presente legge disciplina: |
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1 | La presente legge disciplina: |
a | la fornitura a titolo professionale di servizi postali; |
b | il servizio universale nel settore del traffico dei pagamenti da parte della Posta Svizzera (Posta). |
2 | Essa si prefigge di offrire alla popolazione e all'economia un'ampia gamma di servizi postali convenienti e di alta qualità nonché il servizio universale nel settore del traffico dei pagamenti. |
3 | Intende in particolare: |
a | garantire a tutti i gruppi della popolazione e in tutte le regioni del Paese un servizio universale sufficiente e a prezzi convenienti, fornendo: |
a1 | servizi postali, |
a2 | prestazioni nel settore del traffico dei pagamenti; |
b | istituire le condizioni quadro per una concorrenza efficace in materia di servizi postali. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 82 Principio - Il Tribunale federale giudica i ricorsi: |
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a | contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico; |
b | contro gli atti normativi cantonali; |
c | concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 83 Eccezioni - Il ricorso è inammissibile contro: |
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a | le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale; |
b | le decisioni in materia di naturalizzazione ordinaria; |
c | le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti: |
c1 | l'entrata in Svizzera, |
c2 | i permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto, |
c3 | l'ammissione provvisoria, |
c4 | l'espulsione fondata sull'articolo 121 capoverso 2 della Costituzione federale e l'allontanamento, |
c5 | le deroghe alle condizioni d'ammissione, |
c6 | la proroga del permesso per frontalieri, il cambiamento di Cantone, il cambiamento d'impiego del titolare di un permesso per frontalieri, nonché il rilascio di documenti di viaggio a stranieri privi di documenti; |
d | le decisioni in materia d'asilo pronunciate: |
d1 | dal Tribunale amministrativo federale, salvo quelle che concernono persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, |
d2 | da un'autorità cantonale inferiore e concernenti un permesso o un'autorizzazione al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto; |
e | le decisioni concernenti il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente contro membri di autorità o contro agenti della Confederazione; |
f | le decisioni in materia di appalti pubblici se: |
fbis | le decisioni del Tribunale amministrativo federale concernenti decisioni secondo l'articolo 32i della legge del 20 marzo 200964 sul trasporto di viaggiatori; |
f1 | non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale; sono fatti salvi i ricorsi contro gli appalti del Tribunale amministrativo federale, del Tribunale penale federale, del Tribunale federale dei brevetti, del Ministero pubblico della Confederazione e delle autorità giudiziarie cantonali superiori, o |
f2 | il valore stimato della commessa non raggiunge il valore soglia determinante secondo l'articolo 52 capoverso 1 in combinato disposto con l'allegato 4 numero 2 della legge federale del 21 giugno 201962 sugli appalti pubblici; |
g | le decisioni in materia di rapporti di lavoro di diritto pubblico, in quanto concernano una controversia non patrimoniale, ma non la parità dei sessi; |
h | le decisioni concernenti l'assistenza amministrativa internazionale, eccettuata l'assistenza amministrativa in materia fiscale; |
i | le decisioni in materia di servizio militare, civile o di protezione civile; |
j | le decisioni in materia di approvvigionamento economico del Paese adottate in situazioni di grave penuria; |
k | le decisioni concernenti i sussidi al cui ottenimento la legislazione non conferisce un diritto; |
l | le decisioni concernenti l'imposizione di dazi operata in base alla classificazione tariffaria o al peso delle merci; |
m | le decisioni concernenti il condono o la dilazione del pagamento di tributi; in deroga alla presente disposizione, il ricorso è ammissibile contro le decisioni concernenti il condono dell'imposta federale diretta o dell'imposta cantonale o comunale sul reddito e sull'utile se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente importante; |
n | le decisioni in materia di energia nucleare concernenti: |
n1 | l'esigenza di un nulla osta o la modifica di un'autorizzazione o di una decisione, |
n2 | l'approvazione di un piano d'accantonamenti per le spese di smaltimento antecedenti lo spegnimento di un impianto nucleare, |
n3 | i nulla osta; |
o | le decisioni in materia di circolazione stradale concernenti l'omologazione del tipo di veicoli; |
p | le decisioni del Tribunale amministrativo federale in materia di traffico delle telecomunicazioni, radiotelevisione e poste concernenti:69 |
p1 | concessioni oggetto di una pubblica gara, |
p2 | controversie secondo l'articolo 11a della legge del 30 aprile 199770 sulle telecomunicazioni; |
p3 | controversie secondo l'articolo 8 della legge del 17 dicembre 201072 sulle poste; |
q | le decisioni in materia di medicina dei trapianti concernenti: |
q1 | l'iscrizione nella lista d'attesa, |
q2 | l'attribuzione di organi; |
r | le decisioni in materia di assicurazione malattie pronunciate dal Tribunale amministrativo federale in virtù dell'articolo 3473 della legge del 17 giugno 200574 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF); |
s | le decisioni in materia di agricoltura concernenti: |
s1 | ... |
s2 | la delimitazione delle zone nell'ambito del catasto della produzione; |
t | le decisioni concernenti l'esito di esami e di altre valutazioni della capacità, segnatamente nei settori della scuola, della formazione continua e dell'esercizio della professione; |
u | le decisioni in materia di offerte pubbliche di acquisto (art. 125-141 della L del 19 giu. 201578 sull'infrastruttura finanziaria); |
v | le decisioni del Tribunale amministrativo federale concernenti divergenze d'opinione tra autorità in materia di assistenza amministrativa o giudiziaria a livello nazionale; |
w | le decisioni in materia di diritto dell'elettricità concernenti l'approvazione dei piani di impianti elettrici a corrente forte e di impianti elettrici a corrente debole e l'espropriazione dei diritti necessari per la costruzione o l'esercizio di siffatti impianti, se non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale; |
x | le decisioni concernenti la concessione di contributi di solidarietà ai sensi della legge federale del 30 settembre 201682 sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981, tranne se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale o si tratta di un caso particolarmente importante per altri motivi; |
y | le decisioni pronunciate dal Tribunale amministrativo federale nelle procedure amichevoli per evitare un'imposizione non conforme alla convenzione internazionale applicabile in ambito fiscale; |
z | le decisioni concernenti le autorizzazioni edilizie di impianti eolici d'interesse nazionale secondo l'articolo 71c capoverso 1 lettera b della legge federale del 30 settembre 201685 sull'energia e le autorizzazioni di competenza cantonale a esse necessariamente connesse, se non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 46 Sospensione - 1 I termini stabiliti in giorni dalla legge o dal giudice sono sospesi: |
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1 | I termini stabiliti in giorni dalla legge o dal giudice sono sospesi: |
a | dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso; |
b | dal 15 luglio al 15 agosto incluso; |
c | dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso. |
2 | Il capoverso 1 non si applica nei procedimenti concernenti: |
a | l'effetto sospensivo e altre misure provvisionali; |
b | l'esecuzione cambiaria; |
c | i diritti politici (art. 82 lett. c); |
d | l'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale e l'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale; |
e | gli appalti pubblici.19 |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 100 Ricorso contro decisioni - 1 Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione. |
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1 | Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione. |
2 | Il termine è di dieci giorni per i ricorsi contro le decisioni: |
a | delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento; |
b | nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale e dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale; |
c | in materia di ritorno di un minore secondo la Convenzione europea del 20 maggio 198091 sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento di minori e sul ristabilimento dell'affidamento oppure secondo la Convenzione del 25 ottobre 198092 sugli aspetti civili del rapimento internazionale di minori; |
d | del Tribunale federale dei brevetti in materia di rilascio di una licenza secondo l'articolo 40d della legge del 25 giugno 195494 sui brevetti. |
3 | Il termine è di cinque giorni per i ricorsi contro le decisioni: |
a | delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento pronunciate nell'ambito dell'esecuzione cambiaria; |
b | dei Governi cantonali su ricorsi concernenti votazioni federali. |
4 | Il termine è di tre giorni per i ricorsi contro le decisioni dei Governi cantonali su ricorsi concernenti le elezioni al Consiglio nazionale. |
5 | Per i ricorsi concernenti conflitti di competenza tra due Cantoni, il termine decorre al più tardi dal giorno in cui in ciascun Cantone sono state pronunciate decisioni impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale. |
6 | ...95 |
7 | Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
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1 | Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
1bis | Se un procedimento in materia civile si è svolto in inglese dinanzi all'autorità inferiore, gli atti scritti possono essere redatti in tale lingua.14 |
2 | Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.15 16 |
3 | Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata. |
4 | In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201617 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento: |
a | il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati; |
b | le modalità di trasmissione; |
c | le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.18 |
5 | Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione. |
6 | Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi. |
7 | Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 89 Diritto di ricorso - 1 Ha diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico chi: |
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1 | Ha diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico chi: |
a | ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; |
b | è particolarmente toccato dalla decisione o dall'atto normativo impugnati; e |
c | ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica degli stessi. |
2 | Hanno inoltre diritto di ricorrere: |
a | la Cancelleria federale, i dipartimenti federali o, in quanto lo preveda il diritto federale, i servizi loro subordinati, se l'atto impugnato può violare la legislazione federale nella sfera dei loro compiti; |
b | in materia di rapporti di lavoro del personale federale, l'organo competente dell'Assemblea federale; |
c | i Comuni e gli altri enti di diritto pubblico, se fanno valere la violazione di garanzie loro conferite dalla costituzione cantonale o dalla Costituzione federale; |
d | le persone, le organizzazioni e le autorità legittimate al ricorso in virtù di un'altra legge federale. |
3 | In materia di diritti politici (art. 82 lett. c), il diritto di ricorrere spetta inoltre a chiunque abbia diritto di voto nell'affare in causa. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 105 Fatti determinanti - 1 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
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1 | Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
2 | Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95. |
3 | Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore.97 |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 95 Diritto svizzero - Il ricorrente può far valere la violazione: |
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a | del diritto federale; |
b | del diritto internazionale; |
c | dei diritti costituzionali cantonali; |
d | delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari; |
e | del diritto intercantonale. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 105 Fatti determinanti - 1 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
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1 | Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
2 | Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95. |
3 | Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore.97 |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 97 Accertamento inesatto dei fatti - 1 Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. |
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1 | Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. |
2 | Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti.88 |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 99 - 1 Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore. |
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1 | Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore. |
2 | Non sono ammissibili nuove conclusioni. |
SR 783.1 Legge federale del 17 dicembre 2010 sull'organizzazione della Posta Svizzera (Legge sull'organizzazione della Posta, LOP) - Legge sull'organizzazione della Posta LOP Art. 3 Scopo dell'azienda - 1 La Posta fornisce, in Svizzera e all'estero: |
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1 | La Posta fornisce, in Svizzera e all'estero: |
a | il trasporto di invii postali e collettame in contenitori standard nonché prestazioni connesse; |
b | le seguenti prestazioni finanziarie: |
b1 | prestazioni nel settore del traffico dei pagamenti, |
b2 | accettazione di fondi della clientela, |
b3 | gestione di conti e prestazioni connesse, |
b4 | investimenti in nome proprio, |
b5 | altre prestazioni finanziarie su incarico di terzi; |
c | servizi nel trasporto regionale di viaggiatori e prestazioni connesse. |
2 | La Posta può concludere qualsiasi negozio giuridico atto a raggiungere lo scopo aziendale, segnatamente: |
a | acquistare e alienare fondi; |
b | costituire società; |
c | assumere partecipazioni; |
d | prendere in prestito e investire capitali sul mercato monetario e finanziario. |
3 | La Posta non può tuttavia concedere crediti e ipoteche a terzi. Ha la facoltà di mantenere in essere i crediti concessi secondo l'articolo 19 dell'ordinanza del 25 marzo 20203 sulle fideiussioni solidali COVID-19 al massimo fino al loro ammortamento integrale secondo l'articolo 3 della legge del 18 dicembre 20204 sulle fideiussioni solidali COVID-19.5 |
4 | Nell'ambito dell'impiego ordinario della propria infrastruttura, la Posta può fornire prestazioni su incarico di terzi. |
SR 783.0 Legge del 17 dicembre 2010 sulle poste (LPO) LPO Art. 1 Oggetto e scopo - 1 La presente legge disciplina: |
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1 | La presente legge disciplina: |
a | la fornitura a titolo professionale di servizi postali; |
b | il servizio universale nel settore del traffico dei pagamenti da parte della Posta Svizzera (Posta). |
2 | Essa si prefigge di offrire alla popolazione e all'economia un'ampia gamma di servizi postali convenienti e di alta qualità nonché il servizio universale nel settore del traffico dei pagamenti. |
3 | Intende in particolare: |
a | garantire a tutti i gruppi della popolazione e in tutte le regioni del Paese un servizio universale sufficiente e a prezzi convenienti, fornendo: |
a1 | servizi postali, |
a2 | prestazioni nel settore del traffico dei pagamenti; |
b | istituire le condizioni quadro per una concorrenza efficace in materia di servizi postali. |
SR 783.0 Legge del 17 dicembre 2010 sulle poste (LPO) LPO Art. 4 Obbligo di notifica - 1 Chiunque offre a proprio nome e a titolo professionale servizi postali a clienti è tenuto a notificarlo alla PostCom. La PostCom registra i fornitori di servizi postali. |
|
1 | Chiunque offre a proprio nome e a titolo professionale servizi postali a clienti è tenuto a notificarlo alla PostCom. La PostCom registra i fornitori di servizi postali. |
2 | Il Consiglio federale può esonerare dai diritti e dagli obblighi derivanti |
3 | Chiunque sottostà all'obbligo di notifica deve: |
a | adempiere l'obbligo d'informazione secondo l'articolo 9 e l'obbligo di fornire informazioni secondo l'articolo 23 capoverso 2; |
b | garantire il rispetto delle condizioni di lavoro abituali nel settore; |
c | negoziare un contratto collettivo di lavoro con le associazioni del personale; |
d | avere una sede, un domicilio o una stabile organizzazione in Svizzera. |
SR 783.0 Legge del 17 dicembre 2010 sulle poste (LPO) LPO Art. 4 Obbligo di notifica - 1 Chiunque offre a proprio nome e a titolo professionale servizi postali a clienti è tenuto a notificarlo alla PostCom. La PostCom registra i fornitori di servizi postali. |
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1 | Chiunque offre a proprio nome e a titolo professionale servizi postali a clienti è tenuto a notificarlo alla PostCom. La PostCom registra i fornitori di servizi postali. |
2 | Il Consiglio federale può esonerare dai diritti e dagli obblighi derivanti |
3 | Chiunque sottostà all'obbligo di notifica deve: |
a | adempiere l'obbligo d'informazione secondo l'articolo 9 e l'obbligo di fornire informazioni secondo l'articolo 23 capoverso 2; |
b | garantire il rispetto delle condizioni di lavoro abituali nel settore; |
c | negoziare un contratto collettivo di lavoro con le associazioni del personale; |
d | avere una sede, un domicilio o una stabile organizzazione in Svizzera. |
SR 783.0 Legge del 17 dicembre 2010 sulle poste (LPO) LPO Art. 4 Obbligo di notifica - 1 Chiunque offre a proprio nome e a titolo professionale servizi postali a clienti è tenuto a notificarlo alla PostCom. La PostCom registra i fornitori di servizi postali. |
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1 | Chiunque offre a proprio nome e a titolo professionale servizi postali a clienti è tenuto a notificarlo alla PostCom. La PostCom registra i fornitori di servizi postali. |
2 | Il Consiglio federale può esonerare dai diritti e dagli obblighi derivanti |
3 | Chiunque sottostà all'obbligo di notifica deve: |
a | adempiere l'obbligo d'informazione secondo l'articolo 9 e l'obbligo di fornire informazioni secondo l'articolo 23 capoverso 2; |
b | garantire il rispetto delle condizioni di lavoro abituali nel settore; |
c | negoziare un contratto collettivo di lavoro con le associazioni del personale; |
d | avere una sede, un domicilio o una stabile organizzazione in Svizzera. |
SR 783.01 Ordinanza del 29 agosto 2012 sulle poste (OPO) OPO Art. 8 Obbligo di notifica semplificata - 1 I fornitori che con i servizi postali forniti a proprio nome realizzano una cifra d'affari annua inferiore a 500 000 franchi devono notificare alla PostCom l'inizio della loro attività entro due mesi e trasmetterle le seguenti indicazioni: |
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1 | I fornitori che con i servizi postali forniti a proprio nome realizzano una cifra d'affari annua inferiore a 500 000 franchi devono notificare alla PostCom l'inizio della loro attività entro due mesi e trasmetterle le seguenti indicazioni: |
a | nome, ditta e indirizzo; |
b | descrizione delle prestazioni; |
c | indicazioni sulla cifra d'affari annua realizzata con i servizi postali forniti a proprio nome.4 |
2 | La PostCom disciplina i dettagli amministrativi. |
SR 783.0 Legge del 17 dicembre 2010 sulle poste (LPO) LPO Art. 4 Obbligo di notifica - 1 Chiunque offre a proprio nome e a titolo professionale servizi postali a clienti è tenuto a notificarlo alla PostCom. La PostCom registra i fornitori di servizi postali. |
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1 | Chiunque offre a proprio nome e a titolo professionale servizi postali a clienti è tenuto a notificarlo alla PostCom. La PostCom registra i fornitori di servizi postali. |
2 | Il Consiglio federale può esonerare dai diritti e dagli obblighi derivanti |
3 | Chiunque sottostà all'obbligo di notifica deve: |
a | adempiere l'obbligo d'informazione secondo l'articolo 9 e l'obbligo di fornire informazioni secondo l'articolo 23 capoverso 2; |
b | garantire il rispetto delle condizioni di lavoro abituali nel settore; |
c | negoziare un contratto collettivo di lavoro con le associazioni del personale; |
d | avere una sede, un domicilio o una stabile organizzazione in Svizzera. |
SR 783.0 Legge del 17 dicembre 2010 sulle poste (LPO) LPO Art. 4 Obbligo di notifica - 1 Chiunque offre a proprio nome e a titolo professionale servizi postali a clienti è tenuto a notificarlo alla PostCom. La PostCom registra i fornitori di servizi postali. |
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1 | Chiunque offre a proprio nome e a titolo professionale servizi postali a clienti è tenuto a notificarlo alla PostCom. La PostCom registra i fornitori di servizi postali. |
2 | Il Consiglio federale può esonerare dai diritti e dagli obblighi derivanti |
3 | Chiunque sottostà all'obbligo di notifica deve: |
a | adempiere l'obbligo d'informazione secondo l'articolo 9 e l'obbligo di fornire informazioni secondo l'articolo 23 capoverso 2; |
b | garantire il rispetto delle condizioni di lavoro abituali nel settore; |
c | negoziare un contratto collettivo di lavoro con le associazioni del personale; |
d | avere una sede, un domicilio o una stabile organizzazione in Svizzera. |
SR 783.0 Legge del 17 dicembre 2010 sulle poste (LPO) LPO Art. 20 Organizzazione - 1 Il Consiglio federale nomina la PostCom, composta da cinque a sette membri, e ne designa il presidente e il vicepresidente. I membri devono essere esperti indipendenti; non possono far parte degli organi di persone giuridiche che esercitano attività nel settore del mercato postale né essere legati da un rapporto di servizio a tali persone giuridiche. |
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1 | Il Consiglio federale nomina la PostCom, composta da cinque a sette membri, e ne designa il presidente e il vicepresidente. I membri devono essere esperti indipendenti; non possono far parte degli organi di persone giuridiche che esercitano attività nel settore del mercato postale né essere legati da un rapporto di servizio a tali persone giuridiche. |
2 | La PostCom è indipendente e per le sue decisioni non sottostà alle istruzioni del Consiglio federale o delle autorità amministrative. |
3 | Essa emana un regolamento sulla propria organizzazione e gestione e lo sottopone per approvazione al Consiglio federale. |
4 | Emana obiettivi strategici e li sottopone per conoscenza al Consiglio federale. |
SR 783.0 Legge del 17 dicembre 2010 sulle poste (LPO) LPO Art. 20 Organizzazione - 1 Il Consiglio federale nomina la PostCom, composta da cinque a sette membri, e ne designa il presidente e il vicepresidente. I membri devono essere esperti indipendenti; non possono far parte degli organi di persone giuridiche che esercitano attività nel settore del mercato postale né essere legati da un rapporto di servizio a tali persone giuridiche. |
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1 | Il Consiglio federale nomina la PostCom, composta da cinque a sette membri, e ne designa il presidente e il vicepresidente. I membri devono essere esperti indipendenti; non possono far parte degli organi di persone giuridiche che esercitano attività nel settore del mercato postale né essere legati da un rapporto di servizio a tali persone giuridiche. |
2 | La PostCom è indipendente e per le sue decisioni non sottostà alle istruzioni del Consiglio federale o delle autorità amministrative. |
3 | Essa emana un regolamento sulla propria organizzazione e gestione e lo sottopone per approvazione al Consiglio federale. |
4 | Emana obiettivi strategici e li sottopone per conoscenza al Consiglio federale. |
SR 783.0 Legge del 17 dicembre 2010 sulle poste (LPO) LPO Art. 22 Compiti - 1 La PostCom prende ed emana le decisioni che le competono secondo la presente legge e le sue disposizioni d'esecuzione. |
|
1 | La PostCom prende ed emana le decisioni che le competono secondo la presente legge e le sue disposizioni d'esecuzione. |
2 | Essa ha i seguenti compiti: |
a | registra i fornitori di servizi (art. 4 cpv. 1); |
b | verifica se le condizioni di lavoro abituali del settore sono rispettate e se vengono svolti negoziati per la conclusione di un contratto collettivo di lavoro (art. 4 cpv. 3 lett. b e c); |
c | decide in caso di controversie relative all'accesso alle caselle postali e al trattamento degli indirizzi (art. 6 e 7); |
d | verifica il rispetto dell'obbligo d'informazione e dell'obbligo di fornire informazioni (art. 9 e 23); |
e | sorveglia il rispetto del mandato legale di servizio universale (art. 13-17); |
f | emana raccomandazioni in caso di previste chiusure e trasferimenti di punti d'accesso con servizio (art. 14 cpv. 6); |
g | garantisce il controllo della qualità dei servizi postali del servizio universale (art. 15); |
h | verifica il rispetto delle prescrizioni legali concernenti i prezzi del servizio universale (art. 92 cpv. 2, secondo periodo Cost., art. 16 cpv. 2 e 18 cpv. 3); |
i | verifica il rispetto del divieto di sovvenzionamento trasversale (art. 19); |
j | provvede a istituire l'organo di conciliazione (art. 29); |
k | persegue e giudica le contravvenzioni (art. 31); |
l | osserva l'evoluzione del mercato postale al fine di garantire un'ampia gamma di prestazioni convenienti e di alta qualità in tutte le regioni del Paese; |
m | propone, se del caso, al Consiglio federale provvedimenti adeguati per garantire il servizio universale. |
3 | La PostCom informa il pubblico sulla propria attività e presenta annualmente un rapporto d'attività al Consiglio federale. |
SR 783.0 Legge del 17 dicembre 2010 sulle poste (LPO) LPO Art. 22 Compiti - 1 La PostCom prende ed emana le decisioni che le competono secondo la presente legge e le sue disposizioni d'esecuzione. |
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1 | La PostCom prende ed emana le decisioni che le competono secondo la presente legge e le sue disposizioni d'esecuzione. |
2 | Essa ha i seguenti compiti: |
a | registra i fornitori di servizi (art. 4 cpv. 1); |
b | verifica se le condizioni di lavoro abituali del settore sono rispettate e se vengono svolti negoziati per la conclusione di un contratto collettivo di lavoro (art. 4 cpv. 3 lett. b e c); |
c | decide in caso di controversie relative all'accesso alle caselle postali e al trattamento degli indirizzi (art. 6 e 7); |
d | verifica il rispetto dell'obbligo d'informazione e dell'obbligo di fornire informazioni (art. 9 e 23); |
e | sorveglia il rispetto del mandato legale di servizio universale (art. 13-17); |
f | emana raccomandazioni in caso di previste chiusure e trasferimenti di punti d'accesso con servizio (art. 14 cpv. 6); |
g | garantisce il controllo della qualità dei servizi postali del servizio universale (art. 15); |
h | verifica il rispetto delle prescrizioni legali concernenti i prezzi del servizio universale (art. 92 cpv. 2, secondo periodo Cost., art. 16 cpv. 2 e 18 cpv. 3); |
i | verifica il rispetto del divieto di sovvenzionamento trasversale (art. 19); |
j | provvede a istituire l'organo di conciliazione (art. 29); |
k | persegue e giudica le contravvenzioni (art. 31); |
l | osserva l'evoluzione del mercato postale al fine di garantire un'ampia gamma di prestazioni convenienti e di alta qualità in tutte le regioni del Paese; |
m | propone, se del caso, al Consiglio federale provvedimenti adeguati per garantire il servizio universale. |
3 | La PostCom informa il pubblico sulla propria attività e presenta annualmente un rapporto d'attività al Consiglio federale. |
SR 783.0 Legge del 17 dicembre 2010 sulle poste (LPO) LPO Art. 22 Compiti - 1 La PostCom prende ed emana le decisioni che le competono secondo la presente legge e le sue disposizioni d'esecuzione. |
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1 | La PostCom prende ed emana le decisioni che le competono secondo la presente legge e le sue disposizioni d'esecuzione. |
2 | Essa ha i seguenti compiti: |
a | registra i fornitori di servizi (art. 4 cpv. 1); |
b | verifica se le condizioni di lavoro abituali del settore sono rispettate e se vengono svolti negoziati per la conclusione di un contratto collettivo di lavoro (art. 4 cpv. 3 lett. b e c); |
c | decide in caso di controversie relative all'accesso alle caselle postali e al trattamento degli indirizzi (art. 6 e 7); |
d | verifica il rispetto dell'obbligo d'informazione e dell'obbligo di fornire informazioni (art. 9 e 23); |
e | sorveglia il rispetto del mandato legale di servizio universale (art. 13-17); |
f | emana raccomandazioni in caso di previste chiusure e trasferimenti di punti d'accesso con servizio (art. 14 cpv. 6); |
g | garantisce il controllo della qualità dei servizi postali del servizio universale (art. 15); |
h | verifica il rispetto delle prescrizioni legali concernenti i prezzi del servizio universale (art. 92 cpv. 2, secondo periodo Cost., art. 16 cpv. 2 e 18 cpv. 3); |
i | verifica il rispetto del divieto di sovvenzionamento trasversale (art. 19); |
j | provvede a istituire l'organo di conciliazione (art. 29); |
k | persegue e giudica le contravvenzioni (art. 31); |
l | osserva l'evoluzione del mercato postale al fine di garantire un'ampia gamma di prestazioni convenienti e di alta qualità in tutte le regioni del Paese; |
m | propone, se del caso, al Consiglio federale provvedimenti adeguati per garantire il servizio universale. |
3 | La PostCom informa il pubblico sulla propria attività e presenta annualmente un rapporto d'attività al Consiglio federale. |
SR 783.0 Legge del 17 dicembre 2010 sulle poste (LPO) LPO Art. 24 Vigilanza e provvedimenti - 1 La PostCom vigila, nell'ambito dei propri compiti, affinché il diritto internazionale, la presente legge e le sue disposizioni d'esecuzione siano rispettati. |
|
1 | La PostCom vigila, nell'ambito dei propri compiti, affinché il diritto internazionale, la presente legge e le sue disposizioni d'esecuzione siano rispettati. |
2 | Se accerta una violazione del diritto, essa può: |
a | esigere che il fornitore di servizi postali responsabile della violazione vi ponga rimedio o prenda i provvedimenti necessari per evitare che tale violazione abbia a ripetersi; |
b | pubblicare in forma adeguata l'accertamento della violazione; |
c | ordinare i provvedimenti necessari per l'adempimento del mandato legale di servizio universale; |
d | completare con oneri, limitare, sospendere o vietare completamente l'attività del fornitore responsabile della violazione; |
e | confiscare gli utili conseguiti illecitamente. |
3 | Nei casi di cui al capoverso 2 lettera a, il fornitore responsabile della violazione deve comunicare alla PostCom le disposizioni prese. |
SR 783.0 Legge del 17 dicembre 2010 sulle poste (LPO) LPO Art. 24 Vigilanza e provvedimenti - 1 La PostCom vigila, nell'ambito dei propri compiti, affinché il diritto internazionale, la presente legge e le sue disposizioni d'esecuzione siano rispettati. |
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1 | La PostCom vigila, nell'ambito dei propri compiti, affinché il diritto internazionale, la presente legge e le sue disposizioni d'esecuzione siano rispettati. |
2 | Se accerta una violazione del diritto, essa può: |
a | esigere che il fornitore di servizi postali responsabile della violazione vi ponga rimedio o prenda i provvedimenti necessari per evitare che tale violazione abbia a ripetersi; |
b | pubblicare in forma adeguata l'accertamento della violazione; |
c | ordinare i provvedimenti necessari per l'adempimento del mandato legale di servizio universale; |
d | completare con oneri, limitare, sospendere o vietare completamente l'attività del fornitore responsabile della violazione; |
e | confiscare gli utili conseguiti illecitamente. |
3 | Nei casi di cui al capoverso 2 lettera a, il fornitore responsabile della violazione deve comunicare alla PostCom le disposizioni prese. |
SR 783.0 Legge del 17 dicembre 2010 sulle poste (LPO) LPO Art. 24 Vigilanza e provvedimenti - 1 La PostCom vigila, nell'ambito dei propri compiti, affinché il diritto internazionale, la presente legge e le sue disposizioni d'esecuzione siano rispettati. |
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1 | La PostCom vigila, nell'ambito dei propri compiti, affinché il diritto internazionale, la presente legge e le sue disposizioni d'esecuzione siano rispettati. |
2 | Se accerta una violazione del diritto, essa può: |
a | esigere che il fornitore di servizi postali responsabile della violazione vi ponga rimedio o prenda i provvedimenti necessari per evitare che tale violazione abbia a ripetersi; |
b | pubblicare in forma adeguata l'accertamento della violazione; |
c | ordinare i provvedimenti necessari per l'adempimento del mandato legale di servizio universale; |
d | completare con oneri, limitare, sospendere o vietare completamente l'attività del fornitore responsabile della violazione; |
e | confiscare gli utili conseguiti illecitamente. |
3 | Nei casi di cui al capoverso 2 lettera a, il fornitore responsabile della violazione deve comunicare alla PostCom le disposizioni prese. |
SR 783.0 Legge del 17 dicembre 2010 sulle poste (LPO) LPO Art. 24 Vigilanza e provvedimenti - 1 La PostCom vigila, nell'ambito dei propri compiti, affinché il diritto internazionale, la presente legge e le sue disposizioni d'esecuzione siano rispettati. |
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1 | La PostCom vigila, nell'ambito dei propri compiti, affinché il diritto internazionale, la presente legge e le sue disposizioni d'esecuzione siano rispettati. |
2 | Se accerta una violazione del diritto, essa può: |
a | esigere che il fornitore di servizi postali responsabile della violazione vi ponga rimedio o prenda i provvedimenti necessari per evitare che tale violazione abbia a ripetersi; |
b | pubblicare in forma adeguata l'accertamento della violazione; |
c | ordinare i provvedimenti necessari per l'adempimento del mandato legale di servizio universale; |
d | completare con oneri, limitare, sospendere o vietare completamente l'attività del fornitore responsabile della violazione; |
e | confiscare gli utili conseguiti illecitamente. |
3 | Nei casi di cui al capoverso 2 lettera a, il fornitore responsabile della violazione deve comunicare alla PostCom le disposizioni prese. |
SR 783.0 Legge del 17 dicembre 2010 sulle poste (LPO) LPO Art. 22 Compiti - 1 La PostCom prende ed emana le decisioni che le competono secondo la presente legge e le sue disposizioni d'esecuzione. |
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1 | La PostCom prende ed emana le decisioni che le competono secondo la presente legge e le sue disposizioni d'esecuzione. |
2 | Essa ha i seguenti compiti: |
a | registra i fornitori di servizi (art. 4 cpv. 1); |
b | verifica se le condizioni di lavoro abituali del settore sono rispettate e se vengono svolti negoziati per la conclusione di un contratto collettivo di lavoro (art. 4 cpv. 3 lett. b e c); |
c | decide in caso di controversie relative all'accesso alle caselle postali e al trattamento degli indirizzi (art. 6 e 7); |
d | verifica il rispetto dell'obbligo d'informazione e dell'obbligo di fornire informazioni (art. 9 e 23); |
e | sorveglia il rispetto del mandato legale di servizio universale (art. 13-17); |
f | emana raccomandazioni in caso di previste chiusure e trasferimenti di punti d'accesso con servizio (art. 14 cpv. 6); |
g | garantisce il controllo della qualità dei servizi postali del servizio universale (art. 15); |
h | verifica il rispetto delle prescrizioni legali concernenti i prezzi del servizio universale (art. 92 cpv. 2, secondo periodo Cost., art. 16 cpv. 2 e 18 cpv. 3); |
i | verifica il rispetto del divieto di sovvenzionamento trasversale (art. 19); |
j | provvede a istituire l'organo di conciliazione (art. 29); |
k | persegue e giudica le contravvenzioni (art. 31); |
l | osserva l'evoluzione del mercato postale al fine di garantire un'ampia gamma di prestazioni convenienti e di alta qualità in tutte le regioni del Paese; |
m | propone, se del caso, al Consiglio federale provvedimenti adeguati per garantire il servizio universale. |
3 | La PostCom informa il pubblico sulla propria attività e presenta annualmente un rapporto d'attività al Consiglio federale. |
SR 783.0 Legge del 17 dicembre 2010 sulle poste (LPO) LPO Art. 22 Compiti - 1 La PostCom prende ed emana le decisioni che le competono secondo la presente legge e le sue disposizioni d'esecuzione. |
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1 | La PostCom prende ed emana le decisioni che le competono secondo la presente legge e le sue disposizioni d'esecuzione. |
2 | Essa ha i seguenti compiti: |
a | registra i fornitori di servizi (art. 4 cpv. 1); |
b | verifica se le condizioni di lavoro abituali del settore sono rispettate e se vengono svolti negoziati per la conclusione di un contratto collettivo di lavoro (art. 4 cpv. 3 lett. b e c); |
c | decide in caso di controversie relative all'accesso alle caselle postali e al trattamento degli indirizzi (art. 6 e 7); |
d | verifica il rispetto dell'obbligo d'informazione e dell'obbligo di fornire informazioni (art. 9 e 23); |
e | sorveglia il rispetto del mandato legale di servizio universale (art. 13-17); |
f | emana raccomandazioni in caso di previste chiusure e trasferimenti di punti d'accesso con servizio (art. 14 cpv. 6); |
g | garantisce il controllo della qualità dei servizi postali del servizio universale (art. 15); |
h | verifica il rispetto delle prescrizioni legali concernenti i prezzi del servizio universale (art. 92 cpv. 2, secondo periodo Cost., art. 16 cpv. 2 e 18 cpv. 3); |
i | verifica il rispetto del divieto di sovvenzionamento trasversale (art. 19); |
j | provvede a istituire l'organo di conciliazione (art. 29); |
k | persegue e giudica le contravvenzioni (art. 31); |
l | osserva l'evoluzione del mercato postale al fine di garantire un'ampia gamma di prestazioni convenienti e di alta qualità in tutte le regioni del Paese; |
m | propone, se del caso, al Consiglio federale provvedimenti adeguati per garantire il servizio universale. |
3 | La PostCom informa il pubblico sulla propria attività e presenta annualmente un rapporto d'attività al Consiglio federale. |
SR 783.0 Legge del 17 dicembre 2010 sulle poste (LPO) LPO Art. 24 Vigilanza e provvedimenti - 1 La PostCom vigila, nell'ambito dei propri compiti, affinché il diritto internazionale, la presente legge e le sue disposizioni d'esecuzione siano rispettati. |
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1 | La PostCom vigila, nell'ambito dei propri compiti, affinché il diritto internazionale, la presente legge e le sue disposizioni d'esecuzione siano rispettati. |
2 | Se accerta una violazione del diritto, essa può: |
a | esigere che il fornitore di servizi postali responsabile della violazione vi ponga rimedio o prenda i provvedimenti necessari per evitare che tale violazione abbia a ripetersi; |
b | pubblicare in forma adeguata l'accertamento della violazione; |
c | ordinare i provvedimenti necessari per l'adempimento del mandato legale di servizio universale; |
d | completare con oneri, limitare, sospendere o vietare completamente l'attività del fornitore responsabile della violazione; |
e | confiscare gli utili conseguiti illecitamente. |
3 | Nei casi di cui al capoverso 2 lettera a, il fornitore responsabile della violazione deve comunicare alla PostCom le disposizioni prese. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 28 Libertà sindacale - 1 I lavoratori e i datori di lavoro nonché le loro organizzazioni hanno il diritto di unirsi e di costituire associazioni a tutela dei loro interessi, nonché il diritto di aderirvi o no. |
|
1 | I lavoratori e i datori di lavoro nonché le loro organizzazioni hanno il diritto di unirsi e di costituire associazioni a tutela dei loro interessi, nonché il diritto di aderirvi o no. |
2 | I conflitti vanno per quanto possibile composti in via negoziale o conciliativa. |
3 | Lo sciopero e la serrata sono leciti soltanto se si riferiscono ai rapporti di lavoro e non contrastano con impegni di preservare la pace del lavoro o di condurre trattative di conciliazione. |
4 | La legge può vietare lo sciopero a determinate categorie di persone. |
SR 783.1 Legge federale del 17 dicembre 2010 sull'organizzazione della Posta Svizzera (Legge sull'organizzazione della Posta, LOP) - Legge sull'organizzazione della Posta LOP Art. 2 Forma giuridica e ditta - 1 La Posta è una società anonima di diritto speciale. |
|
1 | La Posta è una società anonima di diritto speciale. |
2 | È iscritta nel registro di commercio con la ditta «Die Schweizerische Post AG, La Poste Suisse SA, La Posta Svizzera SA, La Posta Svizra SA». |
SR 783.1 Legge federale del 17 dicembre 2010 sull'organizzazione della Posta Svizzera (Legge sull'organizzazione della Posta, LOP) - Legge sull'organizzazione della Posta LOP Art. 6 Azionisti - La Confederazione è azionista della Posta. Deve detenere la maggioranza del capitale e dei voti. |
SR 783.1 Legge federale del 17 dicembre 2010 sull'organizzazione della Posta Svizzera (Legge sull'organizzazione della Posta, LOP) - Legge sull'organizzazione della Posta LOP Art. 4 Diritto applicabile - Per quanto la presente legge non disponga altrimenti, alla Posta si applicano le disposizioni del Codice delle obbligazioni6 sulla società anonima. |
SR 783.1 Legge federale del 17 dicembre 2010 sull'organizzazione della Posta Svizzera (Legge sull'organizzazione della Posta, LOP) - Legge sull'organizzazione della Posta LOP Art. 9 Rapporti d'impiego - 1 Il personale della Posta è assunto secondo il diritto privato. |
|
1 | Il personale della Posta è assunto secondo il diritto privato. |
2 | La Posta negozia con le associazioni del personale la conclusione di un contratto collettivo di lavoro; è fatto salvo l'obbligo di negoziare un contratto collettivo di lavoro conformemente all'articolo 4 capoverso 3 lettera c della legge del 17 dicembre 20107 sulle poste. |
3 | In quanto datore di lavoro la Posta promuove la diversità e la parità di trattamento dei collaboratori, in particolare la parità di trattamento dei collaboratori disabili. |
4 | Il Consiglio federale provvede affinché, in seno alla Posta e alle aziende di cui essa detiene il controllo, l'articolo 6a capoversi 1-5 della legge del 24 marzo 20008 sul personale federale si applichi per analogia ai membri degli organi direttivi e al personale con retribuzione analoga. |
SR 783.1 Legge federale del 17 dicembre 2010 sull'organizzazione della Posta Svizzera (Legge sull'organizzazione della Posta, LOP) - Legge sull'organizzazione della Posta LOP Art. 9 Rapporti d'impiego - 1 Il personale della Posta è assunto secondo il diritto privato. |
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1 | Il personale della Posta è assunto secondo il diritto privato. |
2 | La Posta negozia con le associazioni del personale la conclusione di un contratto collettivo di lavoro; è fatto salvo l'obbligo di negoziare un contratto collettivo di lavoro conformemente all'articolo 4 capoverso 3 lettera c della legge del 17 dicembre 20107 sulle poste. |
3 | In quanto datore di lavoro la Posta promuove la diversità e la parità di trattamento dei collaboratori, in particolare la parità di trattamento dei collaboratori disabili. |
4 | Il Consiglio federale provvede affinché, in seno alla Posta e alle aziende di cui essa detiene il controllo, l'articolo 6a capoversi 1-5 della legge del 24 marzo 20008 sul personale federale si applichi per analogia ai membri degli organi direttivi e al personale con retribuzione analoga. |
SR 783.1 Legge federale del 17 dicembre 2010 sull'organizzazione della Posta Svizzera (Legge sull'organizzazione della Posta, LOP) - Legge sull'organizzazione della Posta LOP Art. 9 Rapporti d'impiego - 1 Il personale della Posta è assunto secondo il diritto privato. |
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1 | Il personale della Posta è assunto secondo il diritto privato. |
2 | La Posta negozia con le associazioni del personale la conclusione di un contratto collettivo di lavoro; è fatto salvo l'obbligo di negoziare un contratto collettivo di lavoro conformemente all'articolo 4 capoverso 3 lettera c della legge del 17 dicembre 20107 sulle poste. |
3 | In quanto datore di lavoro la Posta promuove la diversità e la parità di trattamento dei collaboratori, in particolare la parità di trattamento dei collaboratori disabili. |
4 | Il Consiglio federale provvede affinché, in seno alla Posta e alle aziende di cui essa detiene il controllo, l'articolo 6a capoversi 1-5 della legge del 24 marzo 20008 sul personale federale si applichi per analogia ai membri degli organi direttivi e al personale con retribuzione analoga. |
SR 783.0 Legge del 17 dicembre 2010 sulle poste (LPO) LPO Art. 4 Obbligo di notifica - 1 Chiunque offre a proprio nome e a titolo professionale servizi postali a clienti è tenuto a notificarlo alla PostCom. La PostCom registra i fornitori di servizi postali. |
|
1 | Chiunque offre a proprio nome e a titolo professionale servizi postali a clienti è tenuto a notificarlo alla PostCom. La PostCom registra i fornitori di servizi postali. |
2 | Il Consiglio federale può esonerare dai diritti e dagli obblighi derivanti |
3 | Chiunque sottostà all'obbligo di notifica deve: |
a | adempiere l'obbligo d'informazione secondo l'articolo 9 e l'obbligo di fornire informazioni secondo l'articolo 23 capoverso 2; |
b | garantire il rispetto delle condizioni di lavoro abituali nel settore; |
c | negoziare un contratto collettivo di lavoro con le associazioni del personale; |
d | avere una sede, un domicilio o una stabile organizzazione in Svizzera. |
SR 783.0 Legge del 17 dicembre 2010 sulle poste (LPO) LPO Art. 22 Compiti - 1 La PostCom prende ed emana le decisioni che le competono secondo la presente legge e le sue disposizioni d'esecuzione. |
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1 | La PostCom prende ed emana le decisioni che le competono secondo la presente legge e le sue disposizioni d'esecuzione. |
2 | Essa ha i seguenti compiti: |
a | registra i fornitori di servizi (art. 4 cpv. 1); |
b | verifica se le condizioni di lavoro abituali del settore sono rispettate e se vengono svolti negoziati per la conclusione di un contratto collettivo di lavoro (art. 4 cpv. 3 lett. b e c); |
c | decide in caso di controversie relative all'accesso alle caselle postali e al trattamento degli indirizzi (art. 6 e 7); |
d | verifica il rispetto dell'obbligo d'informazione e dell'obbligo di fornire informazioni (art. 9 e 23); |
e | sorveglia il rispetto del mandato legale di servizio universale (art. 13-17); |
f | emana raccomandazioni in caso di previste chiusure e trasferimenti di punti d'accesso con servizio (art. 14 cpv. 6); |
g | garantisce il controllo della qualità dei servizi postali del servizio universale (art. 15); |
h | verifica il rispetto delle prescrizioni legali concernenti i prezzi del servizio universale (art. 92 cpv. 2, secondo periodo Cost., art. 16 cpv. 2 e 18 cpv. 3); |
i | verifica il rispetto del divieto di sovvenzionamento trasversale (art. 19); |
j | provvede a istituire l'organo di conciliazione (art. 29); |
k | persegue e giudica le contravvenzioni (art. 31); |
l | osserva l'evoluzione del mercato postale al fine di garantire un'ampia gamma di prestazioni convenienti e di alta qualità in tutte le regioni del Paese; |
m | propone, se del caso, al Consiglio federale provvedimenti adeguati per garantire il servizio universale. |
3 | La PostCom informa il pubblico sulla propria attività e presenta annualmente un rapporto d'attività al Consiglio federale. |
SR 783.0 Legge del 17 dicembre 2010 sulle poste (LPO) LPO Art. 4 Obbligo di notifica - 1 Chiunque offre a proprio nome e a titolo professionale servizi postali a clienti è tenuto a notificarlo alla PostCom. La PostCom registra i fornitori di servizi postali. |
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1 | Chiunque offre a proprio nome e a titolo professionale servizi postali a clienti è tenuto a notificarlo alla PostCom. La PostCom registra i fornitori di servizi postali. |
2 | Il Consiglio federale può esonerare dai diritti e dagli obblighi derivanti |
3 | Chiunque sottostà all'obbligo di notifica deve: |
a | adempiere l'obbligo d'informazione secondo l'articolo 9 e l'obbligo di fornire informazioni secondo l'articolo 23 capoverso 2; |
b | garantire il rispetto delle condizioni di lavoro abituali nel settore; |
c | negoziare un contratto collettivo di lavoro con le associazioni del personale; |
d | avere una sede, un domicilio o una stabile organizzazione in Svizzera. |
SR 783.0 Legge del 17 dicembre 2010 sulle poste (LPO) LPO Art. 24 Vigilanza e provvedimenti - 1 La PostCom vigila, nell'ambito dei propri compiti, affinché il diritto internazionale, la presente legge e le sue disposizioni d'esecuzione siano rispettati. |
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1 | La PostCom vigila, nell'ambito dei propri compiti, affinché il diritto internazionale, la presente legge e le sue disposizioni d'esecuzione siano rispettati. |
2 | Se accerta una violazione del diritto, essa può: |
a | esigere che il fornitore di servizi postali responsabile della violazione vi ponga rimedio o prenda i provvedimenti necessari per evitare che tale violazione abbia a ripetersi; |
b | pubblicare in forma adeguata l'accertamento della violazione; |
c | ordinare i provvedimenti necessari per l'adempimento del mandato legale di servizio universale; |
d | completare con oneri, limitare, sospendere o vietare completamente l'attività del fornitore responsabile della violazione; |
e | confiscare gli utili conseguiti illecitamente. |
3 | Nei casi di cui al capoverso 2 lettera a, il fornitore responsabile della violazione deve comunicare alla PostCom le disposizioni prese. |
SR 783.0 Legge del 17 dicembre 2010 sulle poste (LPO) LPO Art. 22 Compiti - 1 La PostCom prende ed emana le decisioni che le competono secondo la presente legge e le sue disposizioni d'esecuzione. |
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1 | La PostCom prende ed emana le decisioni che le competono secondo la presente legge e le sue disposizioni d'esecuzione. |
2 | Essa ha i seguenti compiti: |
a | registra i fornitori di servizi (art. 4 cpv. 1); |
b | verifica se le condizioni di lavoro abituali del settore sono rispettate e se vengono svolti negoziati per la conclusione di un contratto collettivo di lavoro (art. 4 cpv. 3 lett. b e c); |
c | decide in caso di controversie relative all'accesso alle caselle postali e al trattamento degli indirizzi (art. 6 e 7); |
d | verifica il rispetto dell'obbligo d'informazione e dell'obbligo di fornire informazioni (art. 9 e 23); |
e | sorveglia il rispetto del mandato legale di servizio universale (art. 13-17); |
f | emana raccomandazioni in caso di previste chiusure e trasferimenti di punti d'accesso con servizio (art. 14 cpv. 6); |
g | garantisce il controllo della qualità dei servizi postali del servizio universale (art. 15); |
h | verifica il rispetto delle prescrizioni legali concernenti i prezzi del servizio universale (art. 92 cpv. 2, secondo periodo Cost., art. 16 cpv. 2 e 18 cpv. 3); |
i | verifica il rispetto del divieto di sovvenzionamento trasversale (art. 19); |
j | provvede a istituire l'organo di conciliazione (art. 29); |
k | persegue e giudica le contravvenzioni (art. 31); |
l | osserva l'evoluzione del mercato postale al fine di garantire un'ampia gamma di prestazioni convenienti e di alta qualità in tutte le regioni del Paese; |
m | propone, se del caso, al Consiglio federale provvedimenti adeguati per garantire il servizio universale. |
3 | La PostCom informa il pubblico sulla propria attività e presenta annualmente un rapporto d'attività al Consiglio federale. |
SR 783.0 Legge del 17 dicembre 2010 sulle poste (LPO) LPO Art. 22 Compiti - 1 La PostCom prende ed emana le decisioni che le competono secondo la presente legge e le sue disposizioni d'esecuzione. |
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1 | La PostCom prende ed emana le decisioni che le competono secondo la presente legge e le sue disposizioni d'esecuzione. |
2 | Essa ha i seguenti compiti: |
a | registra i fornitori di servizi (art. 4 cpv. 1); |
b | verifica se le condizioni di lavoro abituali del settore sono rispettate e se vengono svolti negoziati per la conclusione di un contratto collettivo di lavoro (art. 4 cpv. 3 lett. b e c); |
c | decide in caso di controversie relative all'accesso alle caselle postali e al trattamento degli indirizzi (art. 6 e 7); |
d | verifica il rispetto dell'obbligo d'informazione e dell'obbligo di fornire informazioni (art. 9 e 23); |
e | sorveglia il rispetto del mandato legale di servizio universale (art. 13-17); |
f | emana raccomandazioni in caso di previste chiusure e trasferimenti di punti d'accesso con servizio (art. 14 cpv. 6); |
g | garantisce il controllo della qualità dei servizi postali del servizio universale (art. 15); |
h | verifica il rispetto delle prescrizioni legali concernenti i prezzi del servizio universale (art. 92 cpv. 2, secondo periodo Cost., art. 16 cpv. 2 e 18 cpv. 3); |
i | verifica il rispetto del divieto di sovvenzionamento trasversale (art. 19); |
j | provvede a istituire l'organo di conciliazione (art. 29); |
k | persegue e giudica le contravvenzioni (art. 31); |
l | osserva l'evoluzione del mercato postale al fine di garantire un'ampia gamma di prestazioni convenienti e di alta qualità in tutte le regioni del Paese; |
m | propone, se del caso, al Consiglio federale provvedimenti adeguati per garantire il servizio universale. |
3 | La PostCom informa il pubblico sulla propria attività e presenta annualmente un rapporto d'attività al Consiglio federale. |
SR 783.0 Legge del 17 dicembre 2010 sulle poste (LPO) LPO Art. 4 Obbligo di notifica - 1 Chiunque offre a proprio nome e a titolo professionale servizi postali a clienti è tenuto a notificarlo alla PostCom. La PostCom registra i fornitori di servizi postali. |
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1 | Chiunque offre a proprio nome e a titolo professionale servizi postali a clienti è tenuto a notificarlo alla PostCom. La PostCom registra i fornitori di servizi postali. |
2 | Il Consiglio federale può esonerare dai diritti e dagli obblighi derivanti |
3 | Chiunque sottostà all'obbligo di notifica deve: |
a | adempiere l'obbligo d'informazione secondo l'articolo 9 e l'obbligo di fornire informazioni secondo l'articolo 23 capoverso 2; |
b | garantire il rispetto delle condizioni di lavoro abituali nel settore; |
c | negoziare un contratto collettivo di lavoro con le associazioni del personale; |
d | avere una sede, un domicilio o una stabile organizzazione in Svizzera. |
SR 783.0 Legge del 17 dicembre 2010 sulle poste (LPO) LPO Art. 4 Obbligo di notifica - 1 Chiunque offre a proprio nome e a titolo professionale servizi postali a clienti è tenuto a notificarlo alla PostCom. La PostCom registra i fornitori di servizi postali. |
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1 | Chiunque offre a proprio nome e a titolo professionale servizi postali a clienti è tenuto a notificarlo alla PostCom. La PostCom registra i fornitori di servizi postali. |
2 | Il Consiglio federale può esonerare dai diritti e dagli obblighi derivanti |
3 | Chiunque sottostà all'obbligo di notifica deve: |
a | adempiere l'obbligo d'informazione secondo l'articolo 9 e l'obbligo di fornire informazioni secondo l'articolo 23 capoverso 2; |
b | garantire il rispetto delle condizioni di lavoro abituali nel settore; |
c | negoziare un contratto collettivo di lavoro con le associazioni del personale; |
d | avere una sede, un domicilio o una stabile organizzazione in Svizzera. |
SR 783.0 Legge del 17 dicembre 2010 sulle poste (LPO) LPO Art. 4 Obbligo di notifica - 1 Chiunque offre a proprio nome e a titolo professionale servizi postali a clienti è tenuto a notificarlo alla PostCom. La PostCom registra i fornitori di servizi postali. |
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1 | Chiunque offre a proprio nome e a titolo professionale servizi postali a clienti è tenuto a notificarlo alla PostCom. La PostCom registra i fornitori di servizi postali. |
2 | Il Consiglio federale può esonerare dai diritti e dagli obblighi derivanti |
3 | Chiunque sottostà all'obbligo di notifica deve: |
a | adempiere l'obbligo d'informazione secondo l'articolo 9 e l'obbligo di fornire informazioni secondo l'articolo 23 capoverso 2; |
b | garantire il rispetto delle condizioni di lavoro abituali nel settore; |
c | negoziare un contratto collettivo di lavoro con le associazioni del personale; |
d | avere una sede, un domicilio o una stabile organizzazione in Svizzera. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 92 Poste e telecomunicazioni - 1 Il settore delle poste e delle telecomunicazioni compete alla Confederazione. |
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1 | Il settore delle poste e delle telecomunicazioni compete alla Confederazione. |
2 | La Confederazione provvede affinché in tutte le regioni del Paese vi siano servizi postali e di telecomunicazione di base sufficienti e a prezzo ragionevole. Le tariffe sono stabilite secondo principi unitari. |
SR 783.0 Legge del 17 dicembre 2010 sulle poste (LPO) LPO Art. 4 Obbligo di notifica - 1 Chiunque offre a proprio nome e a titolo professionale servizi postali a clienti è tenuto a notificarlo alla PostCom. La PostCom registra i fornitori di servizi postali. |
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1 | Chiunque offre a proprio nome e a titolo professionale servizi postali a clienti è tenuto a notificarlo alla PostCom. La PostCom registra i fornitori di servizi postali. |
2 | Il Consiglio federale può esonerare dai diritti e dagli obblighi derivanti |
3 | Chiunque sottostà all'obbligo di notifica deve: |
a | adempiere l'obbligo d'informazione secondo l'articolo 9 e l'obbligo di fornire informazioni secondo l'articolo 23 capoverso 2; |
b | garantire il rispetto delle condizioni di lavoro abituali nel settore; |
c | negoziare un contratto collettivo di lavoro con le associazioni del personale; |
d | avere una sede, un domicilio o una stabile organizzazione in Svizzera. |
SR 783.0 Legge del 17 dicembre 2010 sulle poste (LPO) LPO Art. 25 Sanzioni amministrative - 1 Il fornitore di servizi postali che viola la presente legge, le disposizioni d'esecuzione o una decisione passata in giudicato fondata sulla presente legge può essere tenuto a pagare un importo fino al 10 per cento della cifra d'affari media realizzata in Svizzera negli ultimi tre esercizi con la fornitura di servizi postali. |
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1 | Il fornitore di servizi postali che viola la presente legge, le disposizioni d'esecuzione o una decisione passata in giudicato fondata sulla presente legge può essere tenuto a pagare un importo fino al 10 per cento della cifra d'affari media realizzata in Svizzera negli ultimi tre esercizi con la fornitura di servizi postali. |
2 | Le infrazioni sono accertate e giudicate dalla PostCom. La procedura è retta dalla legge federale del 20 dicembre 19688 sulla procedura amministrativa. |
3 | Per calcolare l'importo della sanzione, la PostCom tiene conto in particolare della gravità della violazione e delle condizioni finanziarie del fornitore. |
SR 783.0 Legge del 17 dicembre 2010 sulle poste (LPO) LPO Art. 22 Compiti - 1 La PostCom prende ed emana le decisioni che le competono secondo la presente legge e le sue disposizioni d'esecuzione. |
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1 | La PostCom prende ed emana le decisioni che le competono secondo la presente legge e le sue disposizioni d'esecuzione. |
2 | Essa ha i seguenti compiti: |
a | registra i fornitori di servizi (art. 4 cpv. 1); |
b | verifica se le condizioni di lavoro abituali del settore sono rispettate e se vengono svolti negoziati per la conclusione di un contratto collettivo di lavoro (art. 4 cpv. 3 lett. b e c); |
c | decide in caso di controversie relative all'accesso alle caselle postali e al trattamento degli indirizzi (art. 6 e 7); |
d | verifica il rispetto dell'obbligo d'informazione e dell'obbligo di fornire informazioni (art. 9 e 23); |
e | sorveglia il rispetto del mandato legale di servizio universale (art. 13-17); |
f | emana raccomandazioni in caso di previste chiusure e trasferimenti di punti d'accesso con servizio (art. 14 cpv. 6); |
g | garantisce il controllo della qualità dei servizi postali del servizio universale (art. 15); |
h | verifica il rispetto delle prescrizioni legali concernenti i prezzi del servizio universale (art. 92 cpv. 2, secondo periodo Cost., art. 16 cpv. 2 e 18 cpv. 3); |
i | verifica il rispetto del divieto di sovvenzionamento trasversale (art. 19); |
j | provvede a istituire l'organo di conciliazione (art. 29); |
k | persegue e giudica le contravvenzioni (art. 31); |
l | osserva l'evoluzione del mercato postale al fine di garantire un'ampia gamma di prestazioni convenienti e di alta qualità in tutte le regioni del Paese; |
m | propone, se del caso, al Consiglio federale provvedimenti adeguati per garantire il servizio universale. |
3 | La PostCom informa il pubblico sulla propria attività e presenta annualmente un rapporto d'attività al Consiglio federale. |
SR 783.0 Legge del 17 dicembre 2010 sulle poste (LPO) LPO Art. 22 Compiti - 1 La PostCom prende ed emana le decisioni che le competono secondo la presente legge e le sue disposizioni d'esecuzione. |
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1 | La PostCom prende ed emana le decisioni che le competono secondo la presente legge e le sue disposizioni d'esecuzione. |
2 | Essa ha i seguenti compiti: |
a | registra i fornitori di servizi (art. 4 cpv. 1); |
b | verifica se le condizioni di lavoro abituali del settore sono rispettate e se vengono svolti negoziati per la conclusione di un contratto collettivo di lavoro (art. 4 cpv. 3 lett. b e c); |
c | decide in caso di controversie relative all'accesso alle caselle postali e al trattamento degli indirizzi (art. 6 e 7); |
d | verifica il rispetto dell'obbligo d'informazione e dell'obbligo di fornire informazioni (art. 9 e 23); |
e | sorveglia il rispetto del mandato legale di servizio universale (art. 13-17); |
f | emana raccomandazioni in caso di previste chiusure e trasferimenti di punti d'accesso con servizio (art. 14 cpv. 6); |
g | garantisce il controllo della qualità dei servizi postali del servizio universale (art. 15); |
h | verifica il rispetto delle prescrizioni legali concernenti i prezzi del servizio universale (art. 92 cpv. 2, secondo periodo Cost., art. 16 cpv. 2 e 18 cpv. 3); |
i | verifica il rispetto del divieto di sovvenzionamento trasversale (art. 19); |
j | provvede a istituire l'organo di conciliazione (art. 29); |
k | persegue e giudica le contravvenzioni (art. 31); |
l | osserva l'evoluzione del mercato postale al fine di garantire un'ampia gamma di prestazioni convenienti e di alta qualità in tutte le regioni del Paese; |
m | propone, se del caso, al Consiglio federale provvedimenti adeguati per garantire il servizio universale. |
3 | La PostCom informa il pubblico sulla propria attività e presenta annualmente un rapporto d'attività al Consiglio federale. |
SR 783.01 Ordinanza del 29 agosto 2012 sulle poste (OPO) OPO Art. 6 Prova del rispetto dell'obbligo di negoziare un contratto collettivo di lavoro - 1 Il fornitore deve provare alla PostCom, con documenti quali lettere, e-mail o verbali, che conduce negoziati per la conclusione di un contratto collettivo di lavoro con associazioni del personale riconosciute nel settore, rappresentative e autorizzate a negoziare un contratto collettivo di lavoro. |
|
1 | Il fornitore deve provare alla PostCom, con documenti quali lettere, e-mail o verbali, che conduce negoziati per la conclusione di un contratto collettivo di lavoro con associazioni del personale riconosciute nel settore, rappresentative e autorizzate a negoziare un contratto collettivo di lavoro. |
2 | Il fornitore deve produrre la prova del rispetto dell'obbligo di negoziare un contratto collettivo di lavoro entro sei mesi dal momento in cui decorre l'obbligo della notifica. |
SR 783.01 Ordinanza del 29 agosto 2012 sulle poste (OPO) OPO Art. 6 Prova del rispetto dell'obbligo di negoziare un contratto collettivo di lavoro - 1 Il fornitore deve provare alla PostCom, con documenti quali lettere, e-mail o verbali, che conduce negoziati per la conclusione di un contratto collettivo di lavoro con associazioni del personale riconosciute nel settore, rappresentative e autorizzate a negoziare un contratto collettivo di lavoro. |
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1 | Il fornitore deve provare alla PostCom, con documenti quali lettere, e-mail o verbali, che conduce negoziati per la conclusione di un contratto collettivo di lavoro con associazioni del personale riconosciute nel settore, rappresentative e autorizzate a negoziare un contratto collettivo di lavoro. |
2 | Il fornitore deve produrre la prova del rispetto dell'obbligo di negoziare un contratto collettivo di lavoro entro sei mesi dal momento in cui decorre l'obbligo della notifica. |
SR 783.01 Ordinanza del 29 agosto 2012 sulle poste (OPO) OPO Art. 6 Prova del rispetto dell'obbligo di negoziare un contratto collettivo di lavoro - 1 Il fornitore deve provare alla PostCom, con documenti quali lettere, e-mail o verbali, che conduce negoziati per la conclusione di un contratto collettivo di lavoro con associazioni del personale riconosciute nel settore, rappresentative e autorizzate a negoziare un contratto collettivo di lavoro. |
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1 | Il fornitore deve provare alla PostCom, con documenti quali lettere, e-mail o verbali, che conduce negoziati per la conclusione di un contratto collettivo di lavoro con associazioni del personale riconosciute nel settore, rappresentative e autorizzate a negoziare un contratto collettivo di lavoro. |
2 | Il fornitore deve produrre la prova del rispetto dell'obbligo di negoziare un contratto collettivo di lavoro entro sei mesi dal momento in cui decorre l'obbligo della notifica. |
SR 783.0 Legge del 17 dicembre 2010 sulle poste (LPO) LPO Art. 22 Compiti - 1 La PostCom prende ed emana le decisioni che le competono secondo la presente legge e le sue disposizioni d'esecuzione. |
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1 | La PostCom prende ed emana le decisioni che le competono secondo la presente legge e le sue disposizioni d'esecuzione. |
2 | Essa ha i seguenti compiti: |
a | registra i fornitori di servizi (art. 4 cpv. 1); |
b | verifica se le condizioni di lavoro abituali del settore sono rispettate e se vengono svolti negoziati per la conclusione di un contratto collettivo di lavoro (art. 4 cpv. 3 lett. b e c); |
c | decide in caso di controversie relative all'accesso alle caselle postali e al trattamento degli indirizzi (art. 6 e 7); |
d | verifica il rispetto dell'obbligo d'informazione e dell'obbligo di fornire informazioni (art. 9 e 23); |
e | sorveglia il rispetto del mandato legale di servizio universale (art. 13-17); |
f | emana raccomandazioni in caso di previste chiusure e trasferimenti di punti d'accesso con servizio (art. 14 cpv. 6); |
g | garantisce il controllo della qualità dei servizi postali del servizio universale (art. 15); |
h | verifica il rispetto delle prescrizioni legali concernenti i prezzi del servizio universale (art. 92 cpv. 2, secondo periodo Cost., art. 16 cpv. 2 e 18 cpv. 3); |
i | verifica il rispetto del divieto di sovvenzionamento trasversale (art. 19); |
j | provvede a istituire l'organo di conciliazione (art. 29); |
k | persegue e giudica le contravvenzioni (art. 31); |
l | osserva l'evoluzione del mercato postale al fine di garantire un'ampia gamma di prestazioni convenienti e di alta qualità in tutte le regioni del Paese; |
m | propone, se del caso, al Consiglio federale provvedimenti adeguati per garantire il servizio universale. |
3 | La PostCom informa il pubblico sulla propria attività e presenta annualmente un rapporto d'attività al Consiglio federale. |
SR 783.0 Legge del 17 dicembre 2010 sulle poste (LPO) LPO Art. 4 Obbligo di notifica - 1 Chiunque offre a proprio nome e a titolo professionale servizi postali a clienti è tenuto a notificarlo alla PostCom. La PostCom registra i fornitori di servizi postali. |
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1 | Chiunque offre a proprio nome e a titolo professionale servizi postali a clienti è tenuto a notificarlo alla PostCom. La PostCom registra i fornitori di servizi postali. |
2 | Il Consiglio federale può esonerare dai diritti e dagli obblighi derivanti |
3 | Chiunque sottostà all'obbligo di notifica deve: |
a | adempiere l'obbligo d'informazione secondo l'articolo 9 e l'obbligo di fornire informazioni secondo l'articolo 23 capoverso 2; |
b | garantire il rispetto delle condizioni di lavoro abituali nel settore; |
c | negoziare un contratto collettivo di lavoro con le associazioni del personale; |
d | avere una sede, un domicilio o una stabile organizzazione in Svizzera. |
SR 783.0 Legge del 17 dicembre 2010 sulle poste (LPO) LPO Art. 4 Obbligo di notifica - 1 Chiunque offre a proprio nome e a titolo professionale servizi postali a clienti è tenuto a notificarlo alla PostCom. La PostCom registra i fornitori di servizi postali. |
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1 | Chiunque offre a proprio nome e a titolo professionale servizi postali a clienti è tenuto a notificarlo alla PostCom. La PostCom registra i fornitori di servizi postali. |
2 | Il Consiglio federale può esonerare dai diritti e dagli obblighi derivanti |
3 | Chiunque sottostà all'obbligo di notifica deve: |
a | adempiere l'obbligo d'informazione secondo l'articolo 9 e l'obbligo di fornire informazioni secondo l'articolo 23 capoverso 2; |
b | garantire il rispetto delle condizioni di lavoro abituali nel settore; |
c | negoziare un contratto collettivo di lavoro con le associazioni del personale; |
d | avere una sede, un domicilio o una stabile organizzazione in Svizzera. |
SR 783.0 Legge del 17 dicembre 2010 sulle poste (LPO) LPO Art. 24 Vigilanza e provvedimenti - 1 La PostCom vigila, nell'ambito dei propri compiti, affinché il diritto internazionale, la presente legge e le sue disposizioni d'esecuzione siano rispettati. |
|
1 | La PostCom vigila, nell'ambito dei propri compiti, affinché il diritto internazionale, la presente legge e le sue disposizioni d'esecuzione siano rispettati. |
2 | Se accerta una violazione del diritto, essa può: |
a | esigere che il fornitore di servizi postali responsabile della violazione vi ponga rimedio o prenda i provvedimenti necessari per evitare che tale violazione abbia a ripetersi; |
b | pubblicare in forma adeguata l'accertamento della violazione; |
c | ordinare i provvedimenti necessari per l'adempimento del mandato legale di servizio universale; |
d | completare con oneri, limitare, sospendere o vietare completamente l'attività del fornitore responsabile della violazione; |
e | confiscare gli utili conseguiti illecitamente. |
3 | Nei casi di cui al capoverso 2 lettera a, il fornitore responsabile della violazione deve comunicare alla PostCom le disposizioni prese. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
|
1 | Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
2 | In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie. |
3 | Le spese inutili sono pagate da chi le causa. |
4 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso. |
5 | Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 68 Spese ripetibili - 1 Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente. |
|
1 | Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente. |
2 | La parte soccombente è di regola tenuta a risarcire alla parte vincente, secondo la tariffa del Tribunale federale, tutte le spese necessarie causate dalla controversia. |
3 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non sono di regola accordate spese ripetibili se vincono una causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali. |
4 | Si applica per analogia l'articolo 66 capoversi 3 e 5. |
5 | Il Tribunale federale conferma, annulla o modifica, a seconda dell'esito del procedimento, la decisione sulle spese ripetibili pronunciata dall'autorità inferiore. Può stabilire esso stesso l'importo di tali spese secondo la tariffa federale o cantonale applicabile o incaricarne l'autorità inferiore. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 68 Spese ripetibili - 1 Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente. |
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1 | Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente. |
2 | La parte soccombente è di regola tenuta a risarcire alla parte vincente, secondo la tariffa del Tribunale federale, tutte le spese necessarie causate dalla controversia. |
3 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non sono di regola accordate spese ripetibili se vincono una causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali. |
4 | Si applica per analogia l'articolo 66 capoversi 3 e 5. |
5 | Il Tribunale federale conferma, annulla o modifica, a seconda dell'esito del procedimento, la decisione sulle spese ripetibili pronunciata dall'autorità inferiore. Può stabilire esso stesso l'importo di tali spese secondo la tariffa federale o cantonale applicabile o incaricarne l'autorità inferiore. |