SR 711 Legge federale del 20 giugno 1930 sull'espropriazione (LEspr) LEspr Art. 31 |
|
1 | Prima della pubblicazione della domanda di approvazione dei piani, l'espropriante deve trasmettere una copia del testo da pubblicare a tutti gli espropriandi risultanti dal registro fondiario e dagli altri registri pubblici o a lui altrimenti noti. Deve indicare ciò che chiede da ciascuno di essi. |
2 | Per gli espropriandi che ricevono l'avviso personale dopo la pubblicazione della domanda di approvazione dei piani, il termine di opposizione decorre dal ricevimento di tale avviso. |
3 | L'avviso personale deve enunciare: |
a | lo scopo e l'estensione dell'espropriazione; |
b | sommariamente, il genere e l'ubicazione dell'opera da costruire; |
c | i diritti di cui si chiede la cessione o la costituzione; |
d | il luogo dove la documentazione inerente alla domanda può essere esaminata durante il termine di opposizione; |
e | la diffida a notificare le opposizioni e pretese conformemente all'articolo 33 capoverso 1; |
f | l'ingiunzione di avvertire i conduttori e gli affittuari conformemente all'articolo 32; |
g | il bando di espropriazione e le relative conseguenze secondo gli articoli 42-44. |
SR 711 Legge federale del 20 giugno 1930 sull'espropriazione (LEspr) LEspr Art. 31 |
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1 | Prima della pubblicazione della domanda di approvazione dei piani, l'espropriante deve trasmettere una copia del testo da pubblicare a tutti gli espropriandi risultanti dal registro fondiario e dagli altri registri pubblici o a lui altrimenti noti. Deve indicare ciò che chiede da ciascuno di essi. |
2 | Per gli espropriandi che ricevono l'avviso personale dopo la pubblicazione della domanda di approvazione dei piani, il termine di opposizione decorre dal ricevimento di tale avviso. |
3 | L'avviso personale deve enunciare: |
a | lo scopo e l'estensione dell'espropriazione; |
b | sommariamente, il genere e l'ubicazione dell'opera da costruire; |
c | i diritti di cui si chiede la cessione o la costituzione; |
d | il luogo dove la documentazione inerente alla domanda può essere esaminata durante il termine di opposizione; |
e | la diffida a notificare le opposizioni e pretese conformemente all'articolo 33 capoverso 1; |
f | l'ingiunzione di avvertire i conduttori e gli affittuari conformemente all'articolo 32; |
g | il bando di espropriazione e le relative conseguenze secondo gli articoli 42-44. |
SR 711 Legge federale del 20 giugno 1930 sull'espropriazione (LEspr) LEspr Art. 31 |
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1 | Prima della pubblicazione della domanda di approvazione dei piani, l'espropriante deve trasmettere una copia del testo da pubblicare a tutti gli espropriandi risultanti dal registro fondiario e dagli altri registri pubblici o a lui altrimenti noti. Deve indicare ciò che chiede da ciascuno di essi. |
2 | Per gli espropriandi che ricevono l'avviso personale dopo la pubblicazione della domanda di approvazione dei piani, il termine di opposizione decorre dal ricevimento di tale avviso. |
3 | L'avviso personale deve enunciare: |
a | lo scopo e l'estensione dell'espropriazione; |
b | sommariamente, il genere e l'ubicazione dell'opera da costruire; |
c | i diritti di cui si chiede la cessione o la costituzione; |
d | il luogo dove la documentazione inerente alla domanda può essere esaminata durante il termine di opposizione; |
e | la diffida a notificare le opposizioni e pretese conformemente all'articolo 33 capoverso 1; |
f | l'ingiunzione di avvertire i conduttori e gli affittuari conformemente all'articolo 32; |
g | il bando di espropriazione e le relative conseguenze secondo gli articoli 42-44. |
SR 711 Legge federale del 20 giugno 1930 sull'espropriazione (LEspr) LEspr Art. 31 |
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1 | Prima della pubblicazione della domanda di approvazione dei piani, l'espropriante deve trasmettere una copia del testo da pubblicare a tutti gli espropriandi risultanti dal registro fondiario e dagli altri registri pubblici o a lui altrimenti noti. Deve indicare ciò che chiede da ciascuno di essi. |
2 | Per gli espropriandi che ricevono l'avviso personale dopo la pubblicazione della domanda di approvazione dei piani, il termine di opposizione decorre dal ricevimento di tale avviso. |
3 | L'avviso personale deve enunciare: |
a | lo scopo e l'estensione dell'espropriazione; |
b | sommariamente, il genere e l'ubicazione dell'opera da costruire; |
c | i diritti di cui si chiede la cessione o la costituzione; |
d | il luogo dove la documentazione inerente alla domanda può essere esaminata durante il termine di opposizione; |
e | la diffida a notificare le opposizioni e pretese conformemente all'articolo 33 capoverso 1; |
f | l'ingiunzione di avvertire i conduttori e gli affittuari conformemente all'articolo 32; |
g | il bando di espropriazione e le relative conseguenze secondo gli articoli 42-44. |
SR 711 Legge federale del 20 giugno 1930 sull'espropriazione (LEspr) LEspr Art. 31 |
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1 | Prima della pubblicazione della domanda di approvazione dei piani, l'espropriante deve trasmettere una copia del testo da pubblicare a tutti gli espropriandi risultanti dal registro fondiario e dagli altri registri pubblici o a lui altrimenti noti. Deve indicare ciò che chiede da ciascuno di essi. |
2 | Per gli espropriandi che ricevono l'avviso personale dopo la pubblicazione della domanda di approvazione dei piani, il termine di opposizione decorre dal ricevimento di tale avviso. |
3 | L'avviso personale deve enunciare: |
a | lo scopo e l'estensione dell'espropriazione; |
b | sommariamente, il genere e l'ubicazione dell'opera da costruire; |
c | i diritti di cui si chiede la cessione o la costituzione; |
d | il luogo dove la documentazione inerente alla domanda può essere esaminata durante il termine di opposizione; |
e | la diffida a notificare le opposizioni e pretese conformemente all'articolo 33 capoverso 1; |
f | l'ingiunzione di avvertire i conduttori e gli affittuari conformemente all'articolo 32; |
g | il bando di espropriazione e le relative conseguenze secondo gli articoli 42-44. |
SR 711 Legge federale del 20 giugno 1930 sull'espropriazione (LEspr) LEspr Art. 31 |
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1 | Prima della pubblicazione della domanda di approvazione dei piani, l'espropriante deve trasmettere una copia del testo da pubblicare a tutti gli espropriandi risultanti dal registro fondiario e dagli altri registri pubblici o a lui altrimenti noti. Deve indicare ciò che chiede da ciascuno di essi. |
2 | Per gli espropriandi che ricevono l'avviso personale dopo la pubblicazione della domanda di approvazione dei piani, il termine di opposizione decorre dal ricevimento di tale avviso. |
3 | L'avviso personale deve enunciare: |
a | lo scopo e l'estensione dell'espropriazione; |
b | sommariamente, il genere e l'ubicazione dell'opera da costruire; |
c | i diritti di cui si chiede la cessione o la costituzione; |
d | il luogo dove la documentazione inerente alla domanda può essere esaminata durante il termine di opposizione; |
e | la diffida a notificare le opposizioni e pretese conformemente all'articolo 33 capoverso 1; |
f | l'ingiunzione di avvertire i conduttori e gli affittuari conformemente all'articolo 32; |
g | il bando di espropriazione e le relative conseguenze secondo gli articoli 42-44. |
SR 711 Legge federale del 20 giugno 1930 sull'espropriazione (LEspr) LEspr Art. 31 |
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1 | Prima della pubblicazione della domanda di approvazione dei piani, l'espropriante deve trasmettere una copia del testo da pubblicare a tutti gli espropriandi risultanti dal registro fondiario e dagli altri registri pubblici o a lui altrimenti noti. Deve indicare ciò che chiede da ciascuno di essi. |
2 | Per gli espropriandi che ricevono l'avviso personale dopo la pubblicazione della domanda di approvazione dei piani, il termine di opposizione decorre dal ricevimento di tale avviso. |
3 | L'avviso personale deve enunciare: |
a | lo scopo e l'estensione dell'espropriazione; |
b | sommariamente, il genere e l'ubicazione dell'opera da costruire; |
c | i diritti di cui si chiede la cessione o la costituzione; |
d | il luogo dove la documentazione inerente alla domanda può essere esaminata durante il termine di opposizione; |
e | la diffida a notificare le opposizioni e pretese conformemente all'articolo 33 capoverso 1; |
f | l'ingiunzione di avvertire i conduttori e gli affittuari conformemente all'articolo 32; |
g | il bando di espropriazione e le relative conseguenze secondo gli articoli 42-44. |
SR 711 Legge federale del 20 giugno 1930 sull'espropriazione (LEspr) LEspr Art. 31 |
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1 | Prima della pubblicazione della domanda di approvazione dei piani, l'espropriante deve trasmettere una copia del testo da pubblicare a tutti gli espropriandi risultanti dal registro fondiario e dagli altri registri pubblici o a lui altrimenti noti. Deve indicare ciò che chiede da ciascuno di essi. |
2 | Per gli espropriandi che ricevono l'avviso personale dopo la pubblicazione della domanda di approvazione dei piani, il termine di opposizione decorre dal ricevimento di tale avviso. |
3 | L'avviso personale deve enunciare: |
a | lo scopo e l'estensione dell'espropriazione; |
b | sommariamente, il genere e l'ubicazione dell'opera da costruire; |
c | i diritti di cui si chiede la cessione o la costituzione; |
d | il luogo dove la documentazione inerente alla domanda può essere esaminata durante il termine di opposizione; |
e | la diffida a notificare le opposizioni e pretese conformemente all'articolo 33 capoverso 1; |
f | l'ingiunzione di avvertire i conduttori e gli affittuari conformemente all'articolo 32; |
g | il bando di espropriazione e le relative conseguenze secondo gli articoli 42-44. |
SR 711 Legge federale del 20 giugno 1930 sull'espropriazione (LEspr) LEspr Art. 31 |
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1 | Prima della pubblicazione della domanda di approvazione dei piani, l'espropriante deve trasmettere una copia del testo da pubblicare a tutti gli espropriandi risultanti dal registro fondiario e dagli altri registri pubblici o a lui altrimenti noti. Deve indicare ciò che chiede da ciascuno di essi. |
2 | Per gli espropriandi che ricevono l'avviso personale dopo la pubblicazione della domanda di approvazione dei piani, il termine di opposizione decorre dal ricevimento di tale avviso. |
3 | L'avviso personale deve enunciare: |
a | lo scopo e l'estensione dell'espropriazione; |
b | sommariamente, il genere e l'ubicazione dell'opera da costruire; |
c | i diritti di cui si chiede la cessione o la costituzione; |
d | il luogo dove la documentazione inerente alla domanda può essere esaminata durante il termine di opposizione; |
e | la diffida a notificare le opposizioni e pretese conformemente all'articolo 33 capoverso 1; |
f | l'ingiunzione di avvertire i conduttori e gli affittuari conformemente all'articolo 32; |
g | il bando di espropriazione e le relative conseguenze secondo gli articoli 42-44. |
SR 441.1 Legge federale del 5 ottobre 2007 sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche (Legge sulle lingue, LLing) - Legge sulle lingue LLing Art. 6 Scelta della lingua - 1 Chi si rivolge a un'autorità federale può farlo nella lingua ufficiale di sua scelta. |
|
1 | Chi si rivolge a un'autorità federale può farlo nella lingua ufficiale di sua scelta. |
2 | Le autorità federali rispondono nella lingua ufficiale usata dal loro interlocutore. Possono convenire con quest'ultimo l'uso di un'altra lingua ufficiale. |
3 | Le persone di lingua romancia possono rivolgersi alle autorità federali in uno dei loro idiomi o in rumantsch grischun. Le autorità federali rispondono in rumantsch grischun. |
4 | Il Consiglio federale può limitare la libera scelta delle lingue ufficiali nei rapporti con le autorità il cui ambito d'attività è limitato ad una parte del territorio svizzero. |
5 | Nei rapporti con le persone che non padroneggiano alcuna lingua ufficiale, le autorità federali usano per quanto possibile una lingua loro comprensibile. |
6 | Sono fatte salve le disposizioni particolari concernenti l'amministrazione della giustizia federale. |
SR 711 Legge federale del 20 giugno 1930 sull'espropriazione (LEspr) LEspr Art. 31 |
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1 | Prima della pubblicazione della domanda di approvazione dei piani, l'espropriante deve trasmettere una copia del testo da pubblicare a tutti gli espropriandi risultanti dal registro fondiario e dagli altri registri pubblici o a lui altrimenti noti. Deve indicare ciò che chiede da ciascuno di essi. |
2 | Per gli espropriandi che ricevono l'avviso personale dopo la pubblicazione della domanda di approvazione dei piani, il termine di opposizione decorre dal ricevimento di tale avviso. |
3 | L'avviso personale deve enunciare: |
a | lo scopo e l'estensione dell'espropriazione; |
b | sommariamente, il genere e l'ubicazione dell'opera da costruire; |
c | i diritti di cui si chiede la cessione o la costituzione; |
d | il luogo dove la documentazione inerente alla domanda può essere esaminata durante il termine di opposizione; |
e | la diffida a notificare le opposizioni e pretese conformemente all'articolo 33 capoverso 1; |
f | l'ingiunzione di avvertire i conduttori e gli affittuari conformemente all'articolo 32; |
g | il bando di espropriazione e le relative conseguenze secondo gli articoli 42-44. |
SR 441.1 Legge federale del 5 ottobre 2007 sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche (Legge sulle lingue, LLing) - Legge sulle lingue LLing Art. 6 Scelta della lingua - 1 Chi si rivolge a un'autorità federale può farlo nella lingua ufficiale di sua scelta. |
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1 | Chi si rivolge a un'autorità federale può farlo nella lingua ufficiale di sua scelta. |
2 | Le autorità federali rispondono nella lingua ufficiale usata dal loro interlocutore. Possono convenire con quest'ultimo l'uso di un'altra lingua ufficiale. |
3 | Le persone di lingua romancia possono rivolgersi alle autorità federali in uno dei loro idiomi o in rumantsch grischun. Le autorità federali rispondono in rumantsch grischun. |
4 | Il Consiglio federale può limitare la libera scelta delle lingue ufficiali nei rapporti con le autorità il cui ambito d'attività è limitato ad una parte del territorio svizzero. |
5 | Nei rapporti con le persone che non padroneggiano alcuna lingua ufficiale, le autorità federali usano per quanto possibile una lingua loro comprensibile. |
6 | Sono fatte salve le disposizioni particolari concernenti l'amministrazione della giustizia federale. |
SR 441.1 Legge federale del 5 ottobre 2007 sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche (Legge sulle lingue, LLing) - Legge sulle lingue LLing Art. 6 Scelta della lingua - 1 Chi si rivolge a un'autorità federale può farlo nella lingua ufficiale di sua scelta. |
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1 | Chi si rivolge a un'autorità federale può farlo nella lingua ufficiale di sua scelta. |
2 | Le autorità federali rispondono nella lingua ufficiale usata dal loro interlocutore. Possono convenire con quest'ultimo l'uso di un'altra lingua ufficiale. |
3 | Le persone di lingua romancia possono rivolgersi alle autorità federali in uno dei loro idiomi o in rumantsch grischun. Le autorità federali rispondono in rumantsch grischun. |
4 | Il Consiglio federale può limitare la libera scelta delle lingue ufficiali nei rapporti con le autorità il cui ambito d'attività è limitato ad una parte del territorio svizzero. |
5 | Nei rapporti con le persone che non padroneggiano alcuna lingua ufficiale, le autorità federali usano per quanto possibile una lingua loro comprensibile. |
6 | Sono fatte salve le disposizioni particolari concernenti l'amministrazione della giustizia federale. |
SR 441.1 Legge federale del 5 ottobre 2007 sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche (Legge sulle lingue, LLing) - Legge sulle lingue LLing Art. 6 Scelta della lingua - 1 Chi si rivolge a un'autorità federale può farlo nella lingua ufficiale di sua scelta. |
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1 | Chi si rivolge a un'autorità federale può farlo nella lingua ufficiale di sua scelta. |
2 | Le autorità federali rispondono nella lingua ufficiale usata dal loro interlocutore. Possono convenire con quest'ultimo l'uso di un'altra lingua ufficiale. |
3 | Le persone di lingua romancia possono rivolgersi alle autorità federali in uno dei loro idiomi o in rumantsch grischun. Le autorità federali rispondono in rumantsch grischun. |
4 | Il Consiglio federale può limitare la libera scelta delle lingue ufficiali nei rapporti con le autorità il cui ambito d'attività è limitato ad una parte del territorio svizzero. |
5 | Nei rapporti con le persone che non padroneggiano alcuna lingua ufficiale, le autorità federali usano per quanto possibile una lingua loro comprensibile. |
6 | Sono fatte salve le disposizioni particolari concernenti l'amministrazione della giustizia federale. |
SR 441.1 Legge federale del 5 ottobre 2007 sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche (Legge sulle lingue, LLing) - Legge sulle lingue LLing Art. 6 Scelta della lingua - 1 Chi si rivolge a un'autorità federale può farlo nella lingua ufficiale di sua scelta. |
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1 | Chi si rivolge a un'autorità federale può farlo nella lingua ufficiale di sua scelta. |
2 | Le autorità federali rispondono nella lingua ufficiale usata dal loro interlocutore. Possono convenire con quest'ultimo l'uso di un'altra lingua ufficiale. |
3 | Le persone di lingua romancia possono rivolgersi alle autorità federali in uno dei loro idiomi o in rumantsch grischun. Le autorità federali rispondono in rumantsch grischun. |
4 | Il Consiglio federale può limitare la libera scelta delle lingue ufficiali nei rapporti con le autorità il cui ambito d'attività è limitato ad una parte del territorio svizzero. |
5 | Nei rapporti con le persone che non padroneggiano alcuna lingua ufficiale, le autorità federali usano per quanto possibile una lingua loro comprensibile. |
6 | Sono fatte salve le disposizioni particolari concernenti l'amministrazione della giustizia federale. |
SR 711 Legge federale del 20 giugno 1930 sull'espropriazione (LEspr) LEspr Art. 31 |
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1 | Prima della pubblicazione della domanda di approvazione dei piani, l'espropriante deve trasmettere una copia del testo da pubblicare a tutti gli espropriandi risultanti dal registro fondiario e dagli altri registri pubblici o a lui altrimenti noti. Deve indicare ciò che chiede da ciascuno di essi. |
2 | Per gli espropriandi che ricevono l'avviso personale dopo la pubblicazione della domanda di approvazione dei piani, il termine di opposizione decorre dal ricevimento di tale avviso. |
3 | L'avviso personale deve enunciare: |
a | lo scopo e l'estensione dell'espropriazione; |
b | sommariamente, il genere e l'ubicazione dell'opera da costruire; |
c | i diritti di cui si chiede la cessione o la costituzione; |
d | il luogo dove la documentazione inerente alla domanda può essere esaminata durante il termine di opposizione; |
e | la diffida a notificare le opposizioni e pretese conformemente all'articolo 33 capoverso 1; |
f | l'ingiunzione di avvertire i conduttori e gli affittuari conformemente all'articolo 32; |
g | il bando di espropriazione e le relative conseguenze secondo gli articoli 42-44. |
SR 441.1 Legge federale del 5 ottobre 2007 sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche (Legge sulle lingue, LLing) - Legge sulle lingue LLing Art. 6 Scelta della lingua - 1 Chi si rivolge a un'autorità federale può farlo nella lingua ufficiale di sua scelta. |
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1 | Chi si rivolge a un'autorità federale può farlo nella lingua ufficiale di sua scelta. |
2 | Le autorità federali rispondono nella lingua ufficiale usata dal loro interlocutore. Possono convenire con quest'ultimo l'uso di un'altra lingua ufficiale. |
3 | Le persone di lingua romancia possono rivolgersi alle autorità federali in uno dei loro idiomi o in rumantsch grischun. Le autorità federali rispondono in rumantsch grischun. |
4 | Il Consiglio federale può limitare la libera scelta delle lingue ufficiali nei rapporti con le autorità il cui ambito d'attività è limitato ad una parte del territorio svizzero. |
5 | Nei rapporti con le persone che non padroneggiano alcuna lingua ufficiale, le autorità federali usano per quanto possibile una lingua loro comprensibile. |
6 | Sono fatte salve le disposizioni particolari concernenti l'amministrazione della giustizia federale. |
SR 441.1 Legge federale del 5 ottobre 2007 sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche (Legge sulle lingue, LLing) - Legge sulle lingue LLing Art. 6 Scelta della lingua - 1 Chi si rivolge a un'autorità federale può farlo nella lingua ufficiale di sua scelta. |
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1 | Chi si rivolge a un'autorità federale può farlo nella lingua ufficiale di sua scelta. |
2 | Le autorità federali rispondono nella lingua ufficiale usata dal loro interlocutore. Possono convenire con quest'ultimo l'uso di un'altra lingua ufficiale. |
3 | Le persone di lingua romancia possono rivolgersi alle autorità federali in uno dei loro idiomi o in rumantsch grischun. Le autorità federali rispondono in rumantsch grischun. |
4 | Il Consiglio federale può limitare la libera scelta delle lingue ufficiali nei rapporti con le autorità il cui ambito d'attività è limitato ad una parte del territorio svizzero. |
5 | Nei rapporti con le persone che non padroneggiano alcuna lingua ufficiale, le autorità federali usano per quanto possibile una lingua loro comprensibile. |
6 | Sono fatte salve le disposizioni particolari concernenti l'amministrazione della giustizia federale. |
SR 441.1 Legge federale del 5 ottobre 2007 sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche (Legge sulle lingue, LLing) - Legge sulle lingue LLing Art. 6 Scelta della lingua - 1 Chi si rivolge a un'autorità federale può farlo nella lingua ufficiale di sua scelta. |
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1 | Chi si rivolge a un'autorità federale può farlo nella lingua ufficiale di sua scelta. |
2 | Le autorità federali rispondono nella lingua ufficiale usata dal loro interlocutore. Possono convenire con quest'ultimo l'uso di un'altra lingua ufficiale. |
3 | Le persone di lingua romancia possono rivolgersi alle autorità federali in uno dei loro idiomi o in rumantsch grischun. Le autorità federali rispondono in rumantsch grischun. |
4 | Il Consiglio federale può limitare la libera scelta delle lingue ufficiali nei rapporti con le autorità il cui ambito d'attività è limitato ad una parte del territorio svizzero. |
5 | Nei rapporti con le persone che non padroneggiano alcuna lingua ufficiale, le autorità federali usano per quanto possibile una lingua loro comprensibile. |
6 | Sono fatte salve le disposizioni particolari concernenti l'amministrazione della giustizia federale. |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 4 Tassa di giustizia per le cause con interesse pecuniario - Nelle cause con interesse pecuniario, la tassa di giustizia ammonta a: |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 4 Tassa di giustizia per le cause con interesse pecuniario - Nelle cause con interesse pecuniario, la tassa di giustizia ammonta a: |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 7 Principio |
|
1 | La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
2 | Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione. |
3 | Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili. |
4 | Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili. |
5 | L'articolo 6a è applicabile per analogia.7 |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 7 Principio |
|
1 | La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
2 | Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione. |
3 | Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili. |
4 | Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili. |
5 | L'articolo 6a è applicabile per analogia.7 |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 7 Principio |
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1 | La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
2 | Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione. |
3 | Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili. |
4 | Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili. |
5 | L'articolo 6a è applicabile per analogia.7 |