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RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 71 |
||||||
| Nei casi per i quali la presente legge non prevede disposizioni speciali sulla procedura si applicano per analogia le prescrizioni della PC [1]. | ||||||
| [1] RS 273 | ||||||
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RS 273 PC Legge del 4 dicembre 1947 di procedura civile federale Art. 24 |
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| L'attore che intende esercitare più azioni contro lo stesso convenuto può farle valere in un'unica petizione, se il Tribunale federale è competente per giudicare ogni singola pretesa. Questa condizione non è richiesta per pretese accessorie. | ||||||
| Più persone possono agire o essere convenute con la stessa petizione: | ||||||
| se esiste tra loro una comunione giuridica in relazione con l'oggetto litigioso o se i loro diritti o le loro obbligazioni derivano da una stessa causa materiale e giuridica. Il giudice può chiamare in causa un terzo che faccia parte della comunione giuridica. Il chiamato in causa diventa parte in lite; | ||||||
| se pretese di eguale natura, che si fondano su di una causa materiale e giuridica essenzialmente dello stesso genere, formano l'oggetto di una lite, semprechè la competenza del Tribunale federale esista per ognuna di esse. | ||||||
| Quando lo reputa necessario, il giudice può ordinare d'ufficio, in ogni stadio della procedura, la disgiunzione delle cause. | ||||||
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RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 82 Principio |
||||||
| Il Tribunale federale giudica i ricorsi: | ||||||
| contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico; | ||||||
| contro gli atti normativi cantonali; | ||||||
| concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari. | ||||||
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RS 642.11 LIFD Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD) Art. 146 [1] |
||||||
| Le decisioni pronunciate dalle autorità cantonali di ultima istanza possono essere impugnate con ricorso al Tribunale federale conformemente alla legge del 17 giugno 2005 [2] sul Tribunale federale. Anche l'amministrazione cantonale dell'imposta federale diretta ha diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 26 set. 2014 (Adeguamento alle disposizioni generali del CP), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 779; FF 2012 2521). [2] RS 173.110 | ||||||
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RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 89 Diritto di ricorso |
||||||
| Ha diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico chi: | ||||||
| ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; | ||||||
| è particolarmente toccato dalla decisione o dall'atto normativo impugnati; e | ||||||
| ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica degli stessi. | ||||||
| Hanno inoltre diritto di ricorrere: | ||||||
| la Cancelleria federale, i dipartimenti federali o, in quanto lo preveda il diritto federale, i servizi loro subordinati, se l'atto impugnato può violare la legislazione federale nella sfera dei loro compiti; | ||||||
| in materia di rapporti di lavoro del personale federale, l'organo competente dell'Assemblea federale; | ||||||
| i Comuni e gli altri enti di diritto pubblico, se fanno valere la violazione di garanzie loro conferite dalla costituzione cantonale o dalla Costituzione federale; | ||||||
| le persone, le organizzazioni e le autorità legittimate al ricorso in virtù di un'altra legge federale. | ||||||
| In materia di diritti politici (art. 82 lett. c), il diritto di ricorrere spetta inoltre a chiunque abbia diritto di voto nell'affare in causa. | ||||||
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RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 42 Atti scritti |
||||||
| Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. | ||||||
| Se un procedimento in materia civile si è svolto in inglese dinanzi all'autorità inferiore, gli atti scritti possono essere redatti in tale lingua. [1] | ||||||
| Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione. [2] [3] | ||||||
| Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata. | ||||||
| In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 2016 [4] sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento: | ||||||
| il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati; | ||||||
| le modalità di trasmissione; | ||||||
| le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici. [5] | ||||||
| Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione. | ||||||
| Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi. | ||||||
| Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra II n. 1 della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407). [2] Nuovo testo del per. giusta la cifra I n. 1 della L del 20 giu. 2014 sul condono dell'imposta, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 9; FF 2013 7239). [3] Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della L del 28 set. 2012 sull'assistenza amministrativa fiscale, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 231; FF 2011 5587). [4] RS 943.03 [5] Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 2 della L del 18 mar. 2016 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4651; FF 2014 913). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 100 Ricorso contro decisioni |
||||||
| Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione. | ||||||
| Il termine è di dieci giorni per i ricorsi contro le decisioni: | ||||||
| delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento; | ||||||
| nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale e dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale; | ||||||
| in materia di ritorno di un minore secondo la Convenzione europea del 20 maggio 1980 [3] sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento di minori e sul ristabilimento dell'affidamento oppure secondo la Convenzione del 25 ottobre 1980 [4] sugli aspetti civili del rapimento internazionale di minori; | ||||||
| del Tribunale federale dei brevetti in materia di rilascio di una licenza secondo l'articolo 40d della legge del 25 giugno 1954 [6] sui brevetti. | ||||||
| Il termine è di cinque giorni per i ricorsi contro le decisioni: | ||||||
| delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento pronunciate nell'ambito dell'esecuzione cambiaria; | ||||||
| dei Governi cantonali su ricorsi concernenti votazioni federali. | ||||||
| Il termine è di tre giorni per i ricorsi contro le decisioni dei Governi cantonali su ricorsi concernenti le elezioni al Consiglio nazionale. | ||||||
| Per i ricorsi concernenti conflitti di competenza tra due Cantoni, il termine decorre al più tardi dal giorno in cui in ciascun Cantone sono state pronunciate decisioni impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale. | ||||||
| ... [7] | ||||||
| Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della L del 28 set. 2012 sull'assistenza amministrativa fiscale, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 231; FF 2011 5587). [2] Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 21 giu. 2013 (Autorità parentale), in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 357; FF 2011 8025). [3] RS 0.211.230.01 [4] RS 0.211.230.02 [5] Introdotta dall'all. n. 2 della LF del 20 mar. 2009 sul Tribunale federale dei brevetti, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2010 513, 2011 2241; FF 2008 349). [6] RS 232.14 [7] Abrogato dall'all. 1 cifra II n. 2 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593). | ||||||
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RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 95 Diritto svizzero |
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| Il ricorrente può far valere la violazione: | ||||||
| del diritto federale; | ||||||
| del diritto internazionale; | ||||||
| dei diritti costituzionali cantonali; | ||||||
| delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari; | ||||||
| del diritto intercantonale. | ||||||
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RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 106 Applicazione del diritto |
||||||
| Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. | ||||||
| Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura. | ||||||
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RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 42 Atti scritti |
||||||
| Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. | ||||||
| Se un procedimento in materia civile si è svolto in inglese dinanzi all'autorità inferiore, gli atti scritti possono essere redatti in tale lingua. [1] | ||||||
| Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione. [2] [3] | ||||||
| Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata. | ||||||
| In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 2016 [4] sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento: | ||||||
| il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati; | ||||||
| le modalità di trasmissione; | ||||||
| le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici. [5] | ||||||
| Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione. | ||||||
| Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi. | ||||||
| Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra II n. 1 della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407). [2] Nuovo testo del per. giusta la cifra I n. 1 della L del 20 giu. 2014 sul condono dell'imposta, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 9; FF 2013 7239). [3] Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della L del 28 set. 2012 sull'assistenza amministrativa fiscale, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 231; FF 2011 5587). [4] RS 943.03 [5] Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 2 della L del 18 mar. 2016 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4651; FF 2014 913). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 105 Fatti determinanti |
||||||
| Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. | ||||||
| Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95. | ||||||
| Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra IV n. 1 della LF del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2003; FF 2005 2751). | ||||||
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RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 105 Fatti determinanti |
||||||
| Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. | ||||||
| Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95. | ||||||
| Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra IV n. 1 della LF del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2003; FF 2005 2751). | ||||||
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RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 42 Atti scritti |
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| Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. | ||||||
| Se un procedimento in materia civile si è svolto in inglese dinanzi all'autorità inferiore, gli atti scritti possono essere redatti in tale lingua. [1] | ||||||
| Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione. [2] [3] | ||||||
| Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata. | ||||||
| In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 2016 [4] sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento: | ||||||
| il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati; | ||||||
| le modalità di trasmissione; | ||||||
| le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici. [5] | ||||||
| Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione. | ||||||
| Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi. | ||||||
| Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra II n. 1 della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407). [2] Nuovo testo del per. giusta la cifra I n. 1 della L del 20 giu. 2014 sul condono dell'imposta, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 9; FF 2013 7239). [3] Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della L del 28 set. 2012 sull'assistenza amministrativa fiscale, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 231; FF 2011 5587). [4] RS 943.03 [5] Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 2 della L del 18 mar. 2016 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4651; FF 2014 913). | ||||||
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RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 106 Applicazione del diritto |
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| Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. | ||||||
| Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura. | ||||||
|
RS 642.11 LIFD Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD) Art. 6 |
||||||
| L'assoggettamento in virtù dell'appartenenza personale è illimitato; esso non si estende tuttavia alle imprese, agli stabilimenti d'impresa e ai fondi siti all'estero. | ||||||
| L'assoggettamento in virtù dell'appartenenza economica è limitato alla parte del reddito per cui sussiste un obbligo fiscale in Svizzera secondo gli articoli 4 e 5. Dev'essere almeno imposto il reddito conseguito in Svizzera. | ||||||
| Nelle relazioni internazionali, l'assoggettamento delle imprese, degli stabilimenti d'impresa e dei fondi è delimitato secondo i principi del diritto federale concernente il divieto di doppia imposizione intercantonale. Se un'impresa svizzera compensa sulla base del diritto interno le perdite subìte da uno stabilimento d'impresa situato all'estero con degli utili realizzati in Svizzera e lo stabilimento d'impresa registra degli utili nel corso dei sette anni seguenti, si deve procedere a una revisione della tassazione iniziale, fino a concorrenza dell'ammontare degli utili compensati nello Stato dello stabilimento d'impresa; in questo caso, la perdita subita dallo stabilimento d'impresa all'estero è presa in considerazione a posteriori in Svizzera solo per determinare l'aliquota d'imposta. In tutti gli altri casi, le perdite subìte all'estero sono prese in considerazione esclusivamente per determinare l'aliquota d'imposta. Sono salve le disposizioni previste nelle convenzioni intese ad evitare la doppia imposizione. | ||||||
| Le persone imponibili giusta l'articolo 3 capoverso 5 devono l'imposta sui redditi esonerati all'estero dall'imposta sul reddito in virtù di convenzioni internazionali o dell'usanza. | ||||||
|
RS 642.11 LIFD Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD) Art. 7 |
||||||
| Le persone fisiche parzialmente assoggettate all'imposta sul reddito in Svizzera devono l'imposta sugli elementi imponibili in Svizzera al tasso corrispondente alla totalità dei loro redditi. | ||||||
| I contribuenti domiciliati all'estero devono le imposte per imprese, stabilimenti d'impresa e fondi in Svizzera almeno al tasso corrispondente al reddito conseguito in Svizzera. | ||||||
|
RS 642.11 LIFD Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD) Art. 6 |
||||||
| L'assoggettamento in virtù dell'appartenenza personale è illimitato; esso non si estende tuttavia alle imprese, agli stabilimenti d'impresa e ai fondi siti all'estero. | ||||||
| L'assoggettamento in virtù dell'appartenenza economica è limitato alla parte del reddito per cui sussiste un obbligo fiscale in Svizzera secondo gli articoli 4 e 5. Dev'essere almeno imposto il reddito conseguito in Svizzera. | ||||||
| Nelle relazioni internazionali, l'assoggettamento delle imprese, degli stabilimenti d'impresa e dei fondi è delimitato secondo i principi del diritto federale concernente il divieto di doppia imposizione intercantonale. Se un'impresa svizzera compensa sulla base del diritto interno le perdite subìte da uno stabilimento d'impresa situato all'estero con degli utili realizzati in Svizzera e lo stabilimento d'impresa registra degli utili nel corso dei sette anni seguenti, si deve procedere a una revisione della tassazione iniziale, fino a concorrenza dell'ammontare degli utili compensati nello Stato dello stabilimento d'impresa; in questo caso, la perdita subita dallo stabilimento d'impresa all'estero è presa in considerazione a posteriori in Svizzera solo per determinare l'aliquota d'imposta. In tutti gli altri casi, le perdite subìte all'estero sono prese in considerazione esclusivamente per determinare l'aliquota d'imposta. Sono salve le disposizioni previste nelle convenzioni intese ad evitare la doppia imposizione. | ||||||
| Le persone imponibili giusta l'articolo 3 capoverso 5 devono l'imposta sui redditi esonerati all'estero dall'imposta sul reddito in virtù di convenzioni internazionali o dell'usanza. | ||||||
|
RS 642.11 LIFD Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD) Art. 6 |
||||||
| L'assoggettamento in virtù dell'appartenenza personale è illimitato; esso non si estende tuttavia alle imprese, agli stabilimenti d'impresa e ai fondi siti all'estero. | ||||||
| L'assoggettamento in virtù dell'appartenenza economica è limitato alla parte del reddito per cui sussiste un obbligo fiscale in Svizzera secondo gli articoli 4 e 5. Dev'essere almeno imposto il reddito conseguito in Svizzera. | ||||||
| Nelle relazioni internazionali, l'assoggettamento delle imprese, degli stabilimenti d'impresa e dei fondi è delimitato secondo i principi del diritto federale concernente il divieto di doppia imposizione intercantonale. Se un'impresa svizzera compensa sulla base del diritto interno le perdite subìte da uno stabilimento d'impresa situato all'estero con degli utili realizzati in Svizzera e lo stabilimento d'impresa registra degli utili nel corso dei sette anni seguenti, si deve procedere a una revisione della tassazione iniziale, fino a concorrenza dell'ammontare degli utili compensati nello Stato dello stabilimento d'impresa; in questo caso, la perdita subita dallo stabilimento d'impresa all'estero è presa in considerazione a posteriori in Svizzera solo per determinare l'aliquota d'imposta. In tutti gli altri casi, le perdite subìte all'estero sono prese in considerazione esclusivamente per determinare l'aliquota d'imposta. Sono salve le disposizioni previste nelle convenzioni intese ad evitare la doppia imposizione. | ||||||
| Le persone imponibili giusta l'articolo 3 capoverso 5 devono l'imposta sui redditi esonerati all'estero dall'imposta sul reddito in virtù di convenzioni internazionali o dell'usanza. | ||||||
|
RS 642.11 LIFD Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD) Art. 10 Comunioni ereditarie, società e investimenti collettivi di capitale [1] |
||||||
| Il reddito di comunioni ereditarie è aggiunto a quello dei singoli eredi, il reddito di società semplici, di società in nome collettivo e società in accomandita è aggiunto agli elementi imponibili dei singoli soci. | ||||||
| Il reddito degli investimenti collettivi di capitale ai sensi della legge del 23 giugno 2006 [2] sugli investimenti collettivi (LICol) è attribuito agli investitori in funzione delle loro quote; ne sono eccettuati gli investimenti collettivi di capitale con possesso fondiario diretto. [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 6 della L del 23 giu. 2006 sugli investimenti collettivi, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5379; FF 2005 5701). [2] RS 951.31 [3] Introdotto dall'all. cifra II n. 6 della L del 23 giu. 2006 sugli investimenti collettivi, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5379; FF 2005 5701). | ||||||
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RS 642.11 LIFD Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD) Art. 6 |
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| L'assoggettamento in virtù dell'appartenenza personale è illimitato; esso non si estende tuttavia alle imprese, agli stabilimenti d'impresa e ai fondi siti all'estero. | ||||||
| L'assoggettamento in virtù dell'appartenenza economica è limitato alla parte del reddito per cui sussiste un obbligo fiscale in Svizzera secondo gli articoli 4 e 5. Dev'essere almeno imposto il reddito conseguito in Svizzera. | ||||||
| Nelle relazioni internazionali, l'assoggettamento delle imprese, degli stabilimenti d'impresa e dei fondi è delimitato secondo i principi del diritto federale concernente il divieto di doppia imposizione intercantonale. Se un'impresa svizzera compensa sulla base del diritto interno le perdite subìte da uno stabilimento d'impresa situato all'estero con degli utili realizzati in Svizzera e lo stabilimento d'impresa registra degli utili nel corso dei sette anni seguenti, si deve procedere a una revisione della tassazione iniziale, fino a concorrenza dell'ammontare degli utili compensati nello Stato dello stabilimento d'impresa; in questo caso, la perdita subita dallo stabilimento d'impresa all'estero è presa in considerazione a posteriori in Svizzera solo per determinare l'aliquota d'imposta. In tutti gli altri casi, le perdite subìte all'estero sono prese in considerazione esclusivamente per determinare l'aliquota d'imposta. Sono salve le disposizioni previste nelle convenzioni intese ad evitare la doppia imposizione. | ||||||
| Le persone imponibili giusta l'articolo 3 capoverso 5 devono l'imposta sui redditi esonerati all'estero dall'imposta sul reddito in virtù di convenzioni internazionali o dell'usanza. | ||||||
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RS 642.11 LIFD Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD) Art. 4 Imprese, stabilimenti d'impresa e fondi |
||||||
| Le persone fisiche senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera sono assoggettate all'imposta in virtù della loro appartenenza economica se: | ||||||
| sono titolari, associate o usufruttuarie di imprese in Svizzera; | ||||||
| tengono stabilimenti d'impresa in Svizzera; | ||||||
| sono proprietarie di fondi in Svizzera o hanno su di essi diritti di godimento reali o diritti di godimento personali a questi economicamente assimilabili; | ||||||
| fanno commercio di immobili siti in Svizzera o fungono da intermediari in queste operazioni immobiliari. | ||||||
| Per stabilimento d'impresa s'intende una sede fissa di affari o di lavoro dove si svolge, in tutto o in parte, l'attività di un'impresa o di una libera professione. Sono considerate tali, in particolare, le succursali, le officine e i laboratori, gli uffici di vendita, le rappresentanze permanenti, le miniere e ogni altro luogo di estrazione di risorse naturali come anche i cantieri di costruzione o di montaggio la cui durata è di almeno 12 mesi. | ||||||
|
RS 642.11 LIFD Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD) Art. 4 Imprese, stabilimenti d'impresa e fondi |
||||||
| Le persone fisiche senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera sono assoggettate all'imposta in virtù della loro appartenenza economica se: | ||||||
| sono titolari, associate o usufruttuarie di imprese in Svizzera; | ||||||
| tengono stabilimenti d'impresa in Svizzera; | ||||||
| sono proprietarie di fondi in Svizzera o hanno su di essi diritti di godimento reali o diritti di godimento personali a questi economicamente assimilabili; | ||||||
| fanno commercio di immobili siti in Svizzera o fungono da intermediari in queste operazioni immobiliari. | ||||||
| Per stabilimento d'impresa s'intende una sede fissa di affari o di lavoro dove si svolge, in tutto o in parte, l'attività di un'impresa o di una libera professione. Sono considerate tali, in particolare, le succursali, le officine e i laboratori, gli uffici di vendita, le rappresentanze permanenti, le miniere e ogni altro luogo di estrazione di risorse naturali come anche i cantieri di costruzione o di montaggio la cui durata è di almeno 12 mesi. | ||||||
|
RS 642.11 LIFD Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD) Art. 4 Imprese, stabilimenti d'impresa e fondi |
||||||
| Le persone fisiche senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera sono assoggettate all'imposta in virtù della loro appartenenza economica se: | ||||||
| sono titolari, associate o usufruttuarie di imprese in Svizzera; | ||||||
| tengono stabilimenti d'impresa in Svizzera; | ||||||
| sono proprietarie di fondi in Svizzera o hanno su di essi diritti di godimento reali o diritti di godimento personali a questi economicamente assimilabili; | ||||||
| fanno commercio di immobili siti in Svizzera o fungono da intermediari in queste operazioni immobiliari. | ||||||
| Per stabilimento d'impresa s'intende una sede fissa di affari o di lavoro dove si svolge, in tutto o in parte, l'attività di un'impresa o di una libera professione. Sono considerate tali, in particolare, le succursali, le officine e i laboratori, gli uffici di vendita, le rappresentanze permanenti, le miniere e ogni altro luogo di estrazione di risorse naturali come anche i cantieri di costruzione o di montaggio la cui durata è di almeno 12 mesi. | ||||||
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RS 642.11 LIFD Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD) Art. 4 Imprese, stabilimenti d'impresa e fondi |
||||||
| Le persone fisiche senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera sono assoggettate all'imposta in virtù della loro appartenenza economica se: | ||||||
| sono titolari, associate o usufruttuarie di imprese in Svizzera; | ||||||
| tengono stabilimenti d'impresa in Svizzera; | ||||||
| sono proprietarie di fondi in Svizzera o hanno su di essi diritti di godimento reali o diritti di godimento personali a questi economicamente assimilabili; | ||||||
| fanno commercio di immobili siti in Svizzera o fungono da intermediari in queste operazioni immobiliari. | ||||||
| Per stabilimento d'impresa s'intende una sede fissa di affari o di lavoro dove si svolge, in tutto o in parte, l'attività di un'impresa o di una libera professione. Sono considerate tali, in particolare, le succursali, le officine e i laboratori, gli uffici di vendita, le rappresentanze permanenti, le miniere e ogni altro luogo di estrazione di risorse naturali come anche i cantieri di costruzione o di montaggio la cui durata è di almeno 12 mesi. | ||||||
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RS 221.411 ORC Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) Art. 41 Contenuto dell'iscrizione |
||||||
| L'iscrizione nel registro di commercio delle società in nome collettivo contiene le indicazioni seguenti: | ||||||
| la ditta e il numero d'identificazione delle imprese; | ||||||
| la sede e il domicilio legale; | ||||||
| la forma giuridica; | ||||||
| la data d'inizio della società; | ||||||
| lo scopo; | ||||||
| i soci; | ||||||
| le persone autorizzate a rappresentare. | ||||||
| L'iscrizione nel registro di commercio delle società in accomandita contiene le indicazioni seguenti: | ||||||
| la ditta e il numero d'identificazione delle imprese; | ||||||
| la sede e il domicilio legale; | ||||||
| la forma giuridica; | ||||||
| la data d'inizio della società; | ||||||
| lo scopo; | ||||||
| i soci illimitatamente responsabili (accomandatari); | ||||||
| i soci limitatamente responsabili (accomandanti) con l'indicazione dell'importo del rispettivo capitale accomandato; | ||||||
| se il capitale accomandato è fornito totalmente o in parte in natura, il suo oggetto e valore; | ||||||
| le persone autorizzate a rappresentare. | ||||||
| Per le società in nome collettivo o in accomandita che non gestiscono un'attività in forma commerciale, la data d'inizio della società coincide con la data dell'iscrizione nel registro giornaliero. | ||||||
|
RS 642.11 LIFD Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD) Art. 123 |
||||||
| Le autorità di tassazione determinano, con il contribuente, le condizioni di fatto e di diritto per una imposizione completa ed esatta. | ||||||
| Possono in particolare far capo a periti, svolgere ispezioni ed esaminare sul posto i libri contabili e i giustificativi. Le spese che ne risultano possono essere addossate in tutto o in parte al contribuente o ad un'altra persona obbligata a fornire informazioni, se essi le hanno rese necessarie violando colpevolmente i loro obblighi procedurali. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 99 |
||||||
| Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore. | ||||||
| Non sono ammissibili nuove conclusioni. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 105 Fatti determinanti |
||||||
| Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. | ||||||
| Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95. | ||||||
| Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra IV n. 1 della LF del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2003; FF 2005 2751). | ||||||
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RS 642.11 LIFD Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD) Art. 109 Ricusazione |
||||||
| Chiunque, nell'esecuzione della presente legge, deve prendere una decisione o partecipare in modo determinante alla sua elaborazione, è tenuto a ricusarsi se: | ||||||
| ha un interesse personale nella causa; | ||||||
| è il coniuge o il partner registrato di una parte o convive di fatto con lei; | ||||||
| è parente o affine in linea retta, o in linea collaterale fino al terzo grado, con una parte; | ||||||
| è rappresentante di una parte o ha agito per essa nella medesima causa; | ||||||
| può avere per altri motivi una prevenzione nella causa. | ||||||
| Il motivo della ricusazione può essere invocato da ogni persona partecipante alla procedura. | ||||||
| Se la ricusazione è contestata, decide l'autorità designata dal diritto cantonale se si tratta di un funzionario cantonale o il DFF se si tratta di un funzionario federale. Il ricorso è salvo nei due casi. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 24 della L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165). [2] Introdotta dall'all. n. 24 della L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165). | ||||||
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RS 642.11 LIFD Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD) Art. 121 Prescrizione del diritto di riscossione |
||||||
| I crediti fiscali si prescrivono in cinque anni dalla crescita in giudicato della tassazione. | ||||||
| La sospensione e l'interruzione della prescrizione sono disciplinate negli articoli 120 capoversi 2 e 3. | ||||||
| Il diritto di riscossione si prescrive, in ogni caso, in dieci anni dalla fine dell'anno in cui la tassazione è cresciuta in giudicato. | ||||||
|
RS 642.11 LIFD Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD) Art. 6 |
||||||
| L'assoggettamento in virtù dell'appartenenza personale è illimitato; esso non si estende tuttavia alle imprese, agli stabilimenti d'impresa e ai fondi siti all'estero. | ||||||
| L'assoggettamento in virtù dell'appartenenza economica è limitato alla parte del reddito per cui sussiste un obbligo fiscale in Svizzera secondo gli articoli 4 e 5. Dev'essere almeno imposto il reddito conseguito in Svizzera. | ||||||
| Nelle relazioni internazionali, l'assoggettamento delle imprese, degli stabilimenti d'impresa e dei fondi è delimitato secondo i principi del diritto federale concernente il divieto di doppia imposizione intercantonale. Se un'impresa svizzera compensa sulla base del diritto interno le perdite subìte da uno stabilimento d'impresa situato all'estero con degli utili realizzati in Svizzera e lo stabilimento d'impresa registra degli utili nel corso dei sette anni seguenti, si deve procedere a una revisione della tassazione iniziale, fino a concorrenza dell'ammontare degli utili compensati nello Stato dello stabilimento d'impresa; in questo caso, la perdita subita dallo stabilimento d'impresa all'estero è presa in considerazione a posteriori in Svizzera solo per determinare l'aliquota d'imposta. In tutti gli altri casi, le perdite subìte all'estero sono prese in considerazione esclusivamente per determinare l'aliquota d'imposta. Sono salve le disposizioni previste nelle convenzioni intese ad evitare la doppia imposizione. | ||||||
| Le persone imponibili giusta l'articolo 3 capoverso 5 devono l'imposta sui redditi esonerati all'estero dall'imposta sul reddito in virtù di convenzioni internazionali o dell'usanza. | ||||||
|
RI 0.672.913.62 Convenzione dell'11 agosto 1971 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza (con scambio di lettere, di note, protocolli e acc. amichevole) Art. 3 |
||||||
| Ai fini della presente convenzione, a meno che il contesto non richieda una interpretazione diversa: | ||||||
| l'espressione «Repubblica federale di Germania», intesa in senso geografico, comprende il territorio della Repubblica federale di Germania nonché la zona dei fondali marini, del loro sottosuolo e delle acque soprastanti adiacenti alle acque territoriali, in cui la Repubblica federale di Germania esercita i propri diritti sovrani o il suo potere giurisdizionale, in accordo con il diritto internazionale e il suo diritto interno, al fine di esplorare, sfruttare, conservare e gestire le risorse naturali viventi e inerti o per la produzione di energia da fonti rinnovabili; | ||||||
| il termine «Svizzera» designa il territorio della Confederazione Svizzera in accordo con il diritto internazionale e il suo diritto interno; | ||||||
| le espressioni «uno Stato contraente» e l'altro «Stato contraente» designano la Germania o la Svizzera, come il contesto richiede; | ||||||
| il termine «persona» comprende le persone fisiche e le società; | ||||||
| il termine «società» designa le persone giuridiche o gli enti che, ai fini fiscali, sono assimilati alle persone giuridiche; | ||||||
| le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell'altro Stato contraente» designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente o un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; | ||||||
| il termine «imposta» designa rispettivamente l'imposta germanica o l'imposta svizzera; | ||||||
| il termine «cittadino» designa:per quanto riguarda la Repubblica federale di Germania: tutti i cittadini germanici intesi come tali ai termini dell'articolo 116, capoverso 1, della legge fondamentale della Repubblica federale di Germania e tutte le persone giuridiche, le società di persone e le altre unioni di persone che sono costituite secondo la legislazione vigente nella Repubblica federale di Germania;per quanto riguarda la Svizzera: tutte le persone fisiche in possesso della cittadinanza svizzera e tutte le persone giuridiche, le società di persone e le altre unioni di persone che sono costituite secondo la legislazione vigente in Svizzera; | ||||||
| l'espressione «autorità competente» designa;per quanto riguarda la Repubblica federale di Germania: il Ministero federale delle finanze o l'autorità cui esso ha delegato le proprie facoltà [3];per quanto riguarda la Svizzera: il capo del Dipartimento federale delle finanze o un suo rappresentante autorizzato [4]; | ||||||
| il termine «impresa» si applica all'esercizio di qualsiasi attività commerciale o industriale; | ||||||
| il termine «attività commerciale o industriale» comprende anche l'esercizio di una libera professione o di qualsiasi altra attività indipendente di carattere analogo. | ||||||
| per quanto riguarda la Repubblica federale di Germania: tutti i cittadini germanici intesi come tali ai termini dell'articolo 116, capoverso 1, della legge fondamentale della Repubblica federale di Germania e tutte le persone giuridiche, le società di persone e le altre unioni di persone che sono costituite secondo la legislazione vigente nella Repubblica federale di Germania; | ||||||
| per quanto riguarda la Svizzera: tutte le persone fisiche in possesso della cittadinanza svizzera e tutte le persone giuridiche, le società di persone e le altre unioni di persone che sono costituite secondo la legislazione vigente in Svizzera; | ||||||
| Per l'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, a meno che il contesto non richieda un'interpretazione diversa e le autorità competenti non si siano accordate su un altro significato secondo l'articolo 26, ogni altra espressione non altrimenti definita nella Convenzione ha il significato che a essa è attribuito nel periodo di applicazione della Convenzione conformemente alla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, ritenuto che il senso attribuito a tale espressione dalla legislazione fiscale applicabile in questo Stato prevale su un significato attribuito all'espressione da un'altra legislazione di detto Stato. [7] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. 3 par. 1 del Prot. del 21 ago. 2023, approvato dall'AF il 21 mar. 2025 ed in vigore dal 27 nov. 2025 (RU 2025 791, 790; FF 2024 1487). [2] Nuovo testo giusta l'art. 3 par. 1 del Prot. del 21 ago. 2023, approvato dall'AF il 21 mar. 2025 ed in vigore dal 27 nov. 2025 (RU 2025 791, 790; FF 2024 1487). [3] Nuova espr. giusta l'art. 3 par. 2 del Prot. del 21 ago. 2023, approvato dall'AF il 21 mar. 2025 ed in vigore dal 27 nov. 2025 (RU 2025 791, 790; FF 2024 1487). [4] Nuova espr. giusta l'art. 3 par. 3 del Prot. del 21 ago. 2023, approvato dall'AF il 21 mar. 2025 ed in vigore dal 27 nov. 2025 (RU 2025 791, 790; FF 2024 1487). [5] Introdotta dall'art. 3 par. 4 del Prot. del 21 ago. 2023, approvato dall'AF il 21 mar. 2025 ed in vigore dal 27 nov. 2025 (RU 2025 791, 790; FF 2024 1487). [6] Introdotta dall'art. 3 par. 4 del Prot. del 21 ago. 2023, approvato dall'AF il 21 mar. 2025 ed in vigore dal 27 nov. 2025 (RU 2025 791, 790; FF 2024 1487). [7] Nuovo testo giusta l'art. 3 par. 5 del Prot. del 21 ago. 2023, approvato dall'AF il 21 mar. 2025 ed in vigore dal 27 nov. 2025 (RU 2025 791, 790; FF 2024 1487). | ||||||
|
RI 0.672.913.62 Convenzione dell'11 agosto 1971 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza (con scambio di lettere, di note, protocolli e acc. amichevole) Art. 3 |
||||||
| Ai fini della presente convenzione, a meno che il contesto non richieda una interpretazione diversa: | ||||||
| l'espressione «Repubblica federale di Germania», intesa in senso geografico, comprende il territorio della Repubblica federale di Germania nonché la zona dei fondali marini, del loro sottosuolo e delle acque soprastanti adiacenti alle acque territoriali, in cui la Repubblica federale di Germania esercita i propri diritti sovrani o il suo potere giurisdizionale, in accordo con il diritto internazionale e il suo diritto interno, al fine di esplorare, sfruttare, conservare e gestire le risorse naturali viventi e inerti o per la produzione di energia da fonti rinnovabili; | ||||||
| il termine «Svizzera» designa il territorio della Confederazione Svizzera in accordo con il diritto internazionale e il suo diritto interno; | ||||||
| le espressioni «uno Stato contraente» e l'altro «Stato contraente» designano la Germania o la Svizzera, come il contesto richiede; | ||||||
| il termine «persona» comprende le persone fisiche e le società; | ||||||
| il termine «società» designa le persone giuridiche o gli enti che, ai fini fiscali, sono assimilati alle persone giuridiche; | ||||||
| le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell'altro Stato contraente» designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente o un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; | ||||||
| il termine «imposta» designa rispettivamente l'imposta germanica o l'imposta svizzera; | ||||||
| il termine «cittadino» designa:per quanto riguarda la Repubblica federale di Germania: tutti i cittadini germanici intesi come tali ai termini dell'articolo 116, capoverso 1, della legge fondamentale della Repubblica federale di Germania e tutte le persone giuridiche, le società di persone e le altre unioni di persone che sono costituite secondo la legislazione vigente nella Repubblica federale di Germania;per quanto riguarda la Svizzera: tutte le persone fisiche in possesso della cittadinanza svizzera e tutte le persone giuridiche, le società di persone e le altre unioni di persone che sono costituite secondo la legislazione vigente in Svizzera; | ||||||
| l'espressione «autorità competente» designa;per quanto riguarda la Repubblica federale di Germania: il Ministero federale delle finanze o l'autorità cui esso ha delegato le proprie facoltà [3];per quanto riguarda la Svizzera: il capo del Dipartimento federale delle finanze o un suo rappresentante autorizzato [4]; | ||||||
| il termine «impresa» si applica all'esercizio di qualsiasi attività commerciale o industriale; | ||||||
| il termine «attività commerciale o industriale» comprende anche l'esercizio di una libera professione o di qualsiasi altra attività indipendente di carattere analogo. | ||||||
| per quanto riguarda la Repubblica federale di Germania: tutti i cittadini germanici intesi come tali ai termini dell'articolo 116, capoverso 1, della legge fondamentale della Repubblica federale di Germania e tutte le persone giuridiche, le società di persone e le altre unioni di persone che sono costituite secondo la legislazione vigente nella Repubblica federale di Germania; | ||||||
| per quanto riguarda la Svizzera: tutte le persone fisiche in possesso della cittadinanza svizzera e tutte le persone giuridiche, le società di persone e le altre unioni di persone che sono costituite secondo la legislazione vigente in Svizzera; | ||||||
| Per l'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, a meno che il contesto non richieda un'interpretazione diversa e le autorità competenti non si siano accordate su un altro significato secondo l'articolo 26, ogni altra espressione non altrimenti definita nella Convenzione ha il significato che a essa è attribuito nel periodo di applicazione della Convenzione conformemente alla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, ritenuto che il senso attribuito a tale espressione dalla legislazione fiscale applicabile in questo Stato prevale su un significato attribuito all'espressione da un'altra legislazione di detto Stato. [7] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. 3 par. 1 del Prot. del 21 ago. 2023, approvato dall'AF il 21 mar. 2025 ed in vigore dal 27 nov. 2025 (RU 2025 791, 790; FF 2024 1487). [2] Nuovo testo giusta l'art. 3 par. 1 del Prot. del 21 ago. 2023, approvato dall'AF il 21 mar. 2025 ed in vigore dal 27 nov. 2025 (RU 2025 791, 790; FF 2024 1487). [3] Nuova espr. giusta l'art. 3 par. 2 del Prot. del 21 ago. 2023, approvato dall'AF il 21 mar. 2025 ed in vigore dal 27 nov. 2025 (RU 2025 791, 790; FF 2024 1487). [4] Nuova espr. giusta l'art. 3 par. 3 del Prot. del 21 ago. 2023, approvato dall'AF il 21 mar. 2025 ed in vigore dal 27 nov. 2025 (RU 2025 791, 790; FF 2024 1487). [5] Introdotta dall'art. 3 par. 4 del Prot. del 21 ago. 2023, approvato dall'AF il 21 mar. 2025 ed in vigore dal 27 nov. 2025 (RU 2025 791, 790; FF 2024 1487). [6] Introdotta dall'art. 3 par. 4 del Prot. del 21 ago. 2023, approvato dall'AF il 21 mar. 2025 ed in vigore dal 27 nov. 2025 (RU 2025 791, 790; FF 2024 1487). [7] Nuovo testo giusta l'art. 3 par. 5 del Prot. del 21 ago. 2023, approvato dall'AF il 21 mar. 2025 ed in vigore dal 27 nov. 2025 (RU 2025 791, 790; FF 2024 1487). | ||||||
|
RI 0.672.913.62 Convenzione dell'11 agosto 1971 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza (con scambio di lettere, di note, protocolli e acc. amichevole) Art. 4 |
||||||
| Ai fini della presente convenzione l'espressione «residente di uno Stato contraente» designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, vi è assoggettata illimitatamente alle imposte. | ||||||
| Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, il caso viene risolto secondo le regole seguenti: | ||||||
| detta persona è considerata residente dello Stato contraente nel quale ha una abitazione permanente. Quando ha una abitazione permanente in entrambi gli Stati contraenti, essa è considerata residente dello Stato contraente con il quale le relazioni personali ed economiche sono le più strette (centro degli interessi vitali); | ||||||
| se non è possibile determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se essa non ha una abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti, detta persona è considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente; | ||||||
| se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti o non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato contraente del quale ha la cittadinanza; | ||||||
| se detta persona ha la cittadinanza di entrambi gli Stati contraenti o non ha la cittadinanza di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolveranno la questione di comune accordo. | ||||||
| Se una persona fisica che ha una abitazione permanente nella Repubblica federale di Germania, o vi soggiorna abitualmente almeno per sei mesi dell'anno civile, è considerata residente della Svizzera secondo le disposizioni del paragrafo 2, la Repubblica federale di Germania può imporre questa persona, nonostante le altre disposizioni della presente convenzione, giusta le prescrizioni relative all'obbligazione fiscale illimitata. Tuttavia, la Repubblica federale di Germania applica le disposizioni dell'articolo 24 paragrafo 1 numeri 1 e 2 [1], ai redditi provenienti dalla Svizzera e agli elementi di sostanza situati in Svizzera menzionati in queste disposizioni; su gli altri redditi provenienti dalla Svizzera o elementi di sostanza situati in Svizzera, la Repubblica federale di Germania, in applicazione analogica delle prescrizioni della legislazione germanica quanto al computo delle imposte straniere, computa l'imposta svizzera riscossa su questi redditi o elementi di sostanza sull'imposta germanica (ad eccezione dell'imposta sulle imprese) che colpisce questi redditi o elementi di sostanza; per quanto riguarda i rimanenti redditi o elementi di sostanza, la Repubblica federale di Germania, in applicazione analogica delle prescrizioni della legislazione germanica quanto al computo delle imposte straniere, computa l'imposta svizzera riscossa su questi redditi o elementi di sostanza conformemente alla presente convenzione sulla parte dell'imposta germanica (ad eccezione dell'imposta sulle imprese) che, in base a questa disposizione, viene riscossa su questi redditi o elementi di sostanza in più dell'imposta germanica che li colpirebbe giusta le disposizioni degli articoli da 6 a 22. | ||||||
| Trattandosi di una persona fisica residente della Svizzera, ma che non ha la cittadinanza svizzera e che nella Repubblica federale di Germania è stata assoggettata illimitatamente almeno per cinque anni, complessivamente, la Repubblica federale di Germania può tassarla nell'anno in cui ha preso fine per l'ultima volta l'obbligazione fiscale illimitata, e nei cinque anni successivi, per i redditi provenienti dalla Repubblica federale di Germania e per gli elementi di sostanza situati nella Repubblica federale di Germania, nonostante le altre disposizioni della presente convenzione. Non viene pregiudicata l'imposizione in Svizzera, conformemente alla presente convenzione, di questi redditi o elementi di sostanza. Tuttavia, la Repubblica federale di Germania, in applicazione analogica della legislazione germanica quanto al computo delle imposte straniere, computa l'imposta svizzera riscossa su questi redditi o elementi di sostanza in conformità della presente convenzione sulla parte dell'imposta germanica (ad eccezione dell'imposta sulle imprese) che, in base a questa disposizione, viene riscossa su questi proventi o elementi di sostanza in più dell'imposta germanica che li colpirebbe giusta le disposizioni degli articoli da 6 a 22. Le disposizioni di questo paragrafo non si applicano quando la persona fisica è divenuta residente della Svizzera per svolgervi un'attività veramente dipendente per conto di un datore di lavoro al quale, oltre il rapporto di servizio, non è legata da un interesse economico essenziale, né direttamente né indirettamente, mediante partecipazione o in altro modo. | ||||||
| Se, ai termini di questo articolo, una persona fisica è considerata residente di uno Stato contraente soltanto per una parte dell'anno e per l'altra parte dello stesso anno residente dell'altro Stato contraente (cambiamento di domicilio), in ciascuno Stato le imposte possono essere riscosse in base all'obbligazione fiscale illimitata soltanto in funzione del tempo durante il quale tale persona è considerata residente di questo Stato. | ||||||
| Non è considerata «residente di uno Stato contraente» una persona fisica che non è assoggettata alle imposte generalmente riscosse nello Stato contraente, di cui sarebbe residente secondo le disposizioni che precedono, per tutti i redditi generalmente imponibili secondo la legislazione fiscale di questo Stato e provenienti dall'altro Stato contraente. [2] | ||||||
| Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alla persona sotto tutela. | ||||||
| Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una società è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si reputa che essa è residente dello Stato contraente in cui si trova il centro della sua direzione effettiva. Il semplice fatto che una persona partecipi ad una società o che essa, in una società che fa parte di un gruppo («Konzern»), prende delle decisioni concernenti tutto il gruppo, non costituisce per questa società alcun centro di direzione effettiva nel luogo in cui queste decisioni vengono prese o dove questa persona è residente. | ||||||
| Se una società è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti secondo la disposizione del paragrafo 1 e residente della Svizzera secondo le disposizioni del paragrafo 8, la Repubblica federale di Germania può imporre questa società, nonostante le altre disposizioni della presente convenzione, giusta le prescrizioni relative all'obbligazione fiscale illimitata. Tuttavia, la Repubblica federale di Germania applica le disposizioni dell'articolo 24 paragrafo 1 numeri 1 e 2 [3], ai redditi provenienti dalla Svizzera o agli elementi di sostanza situati in Svizzera menzionati in queste disposizioni; su gli altri redditi provenienti dalla Svizzera o elementi di sostanza situati in Svizzera, la Repubblica federale di Germania, in applicazione analogica delle prescrizioni della legislazione germanica quanto al computo delle imposte straniere, computa l'imposta svizzera riscossa su questi redditi o elementi di sostanza sull'imposta germanica (ad eccezione dell'imposta sulle imprese) che colpisce questi redditi o elementi di sostanza; per quanto riguarda i rimanenti redditi o elementi di sostanza, la Repubblica federale di Germania, in applicazione analogica delle prescrizioni della legislazione germanica quanto al computo delle imposte straniere, computa l'imposta svizzera riscossa su questi redditi o elementi di sostanza conformemente alla presente convenzione sulla parte dell'imposta germanica (ad eccezione dell'imposta sulle imprese) che, in base a questa disposizione, viene riscossa su questi redditi o elementi di sostanza in più dell'imposta germanica che li colpirebbe giusta le disposizioni degli articoli da 6 a 22. | ||||||
| Le disposizioni del paragrafo 8 non pregiudicano le prescrizioni di uno Stato contraente relative all'imposizione dei redditi di cui agli articoli da 10 a 12 e 16, se tale imposizione si ricollega al fatto che la società da dove essi provengono ha la sua direzione o sede in questo Stato; tuttavia, le disposizioni degli articoli da 10 a 12, 24 e 28 si applicano ai detti redditi qualora il loro beneficiario sia un residente dell'altro Stato contraente. | ||||||
| Una persona non è considerata residente di uno Stato contraente per quanto riguarda i redditi e gli elementi di sostanza non ad essa attribuibili, ma ad altra persona. | ||||||
| [1] Nuova indicazione giusta l'art. 4 par. 1 del Prot. del 21 ago. 2023, approvato dall'AF il 21 mar. 2025 ed in vigore dal 27 nov. 2025 (RU 2025 791, 790; FF 2024 1487). [2] Nuovo testo giusta l'art. I del Prot. di revisione del 12 mar. 2002, approvato dall'AF il 9 dic. 2002 ed in vigore dal 24 mar. 2003 (RU 2003 25302529; FF 2002 3823). [3] Nuova indicazione giusta l'art. 4 par. 2 del Prot. del 21 ago. 2023, approvato dall'AF il 21 mar. 2025 ed in vigore dal 27 nov. 2025 (RU 2025 791, 790; FF 2024 1487). | ||||||
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RI 0.672.913.62 Convenzione dell'11 agosto 1971 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza (con scambio di lettere, di note, protocolli e acc. amichevole) Art. 3 |
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| Ai fini della presente convenzione, a meno che il contesto non richieda una interpretazione diversa: | ||||||
| l'espressione «Repubblica federale di Germania», intesa in senso geografico, comprende il territorio della Repubblica federale di Germania nonché la zona dei fondali marini, del loro sottosuolo e delle acque soprastanti adiacenti alle acque territoriali, in cui la Repubblica federale di Germania esercita i propri diritti sovrani o il suo potere giurisdizionale, in accordo con il diritto internazionale e il suo diritto interno, al fine di esplorare, sfruttare, conservare e gestire le risorse naturali viventi e inerti o per la produzione di energia da fonti rinnovabili; | ||||||
| il termine «Svizzera» designa il territorio della Confederazione Svizzera in accordo con il diritto internazionale e il suo diritto interno; | ||||||
| le espressioni «uno Stato contraente» e l'altro «Stato contraente» designano la Germania o la Svizzera, come il contesto richiede; | ||||||
| il termine «persona» comprende le persone fisiche e le società; | ||||||
| il termine «società» designa le persone giuridiche o gli enti che, ai fini fiscali, sono assimilati alle persone giuridiche; | ||||||
| le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell'altro Stato contraente» designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente o un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; | ||||||
| il termine «imposta» designa rispettivamente l'imposta germanica o l'imposta svizzera; | ||||||
| il termine «cittadino» designa:per quanto riguarda la Repubblica federale di Germania: tutti i cittadini germanici intesi come tali ai termini dell'articolo 116, capoverso 1, della legge fondamentale della Repubblica federale di Germania e tutte le persone giuridiche, le società di persone e le altre unioni di persone che sono costituite secondo la legislazione vigente nella Repubblica federale di Germania;per quanto riguarda la Svizzera: tutte le persone fisiche in possesso della cittadinanza svizzera e tutte le persone giuridiche, le società di persone e le altre unioni di persone che sono costituite secondo la legislazione vigente in Svizzera; | ||||||
| l'espressione «autorità competente» designa;per quanto riguarda la Repubblica federale di Germania: il Ministero federale delle finanze o l'autorità cui esso ha delegato le proprie facoltà [3];per quanto riguarda la Svizzera: il capo del Dipartimento federale delle finanze o un suo rappresentante autorizzato [4]; | ||||||
| il termine «impresa» si applica all'esercizio di qualsiasi attività commerciale o industriale; | ||||||
| il termine «attività commerciale o industriale» comprende anche l'esercizio di una libera professione o di qualsiasi altra attività indipendente di carattere analogo. | ||||||
| per quanto riguarda la Repubblica federale di Germania: tutti i cittadini germanici intesi come tali ai termini dell'articolo 116, capoverso 1, della legge fondamentale della Repubblica federale di Germania e tutte le persone giuridiche, le società di persone e le altre unioni di persone che sono costituite secondo la legislazione vigente nella Repubblica federale di Germania; | ||||||
| per quanto riguarda la Svizzera: tutte le persone fisiche in possesso della cittadinanza svizzera e tutte le persone giuridiche, le società di persone e le altre unioni di persone che sono costituite secondo la legislazione vigente in Svizzera; | ||||||
| Per l'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, a meno che il contesto non richieda un'interpretazione diversa e le autorità competenti non si siano accordate su un altro significato secondo l'articolo 26, ogni altra espressione non altrimenti definita nella Convenzione ha il significato che a essa è attribuito nel periodo di applicazione della Convenzione conformemente alla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, ritenuto che il senso attribuito a tale espressione dalla legislazione fiscale applicabile in questo Stato prevale su un significato attribuito all'espressione da un'altra legislazione di detto Stato. [7] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. 3 par. 1 del Prot. del 21 ago. 2023, approvato dall'AF il 21 mar. 2025 ed in vigore dal 27 nov. 2025 (RU 2025 791, 790; FF 2024 1487). [2] Nuovo testo giusta l'art. 3 par. 1 del Prot. del 21 ago. 2023, approvato dall'AF il 21 mar. 2025 ed in vigore dal 27 nov. 2025 (RU 2025 791, 790; FF 2024 1487). [3] Nuova espr. giusta l'art. 3 par. 2 del Prot. del 21 ago. 2023, approvato dall'AF il 21 mar. 2025 ed in vigore dal 27 nov. 2025 (RU 2025 791, 790; FF 2024 1487). [4] Nuova espr. giusta l'art. 3 par. 3 del Prot. del 21 ago. 2023, approvato dall'AF il 21 mar. 2025 ed in vigore dal 27 nov. 2025 (RU 2025 791, 790; FF 2024 1487). [5] Introdotta dall'art. 3 par. 4 del Prot. del 21 ago. 2023, approvato dall'AF il 21 mar. 2025 ed in vigore dal 27 nov. 2025 (RU 2025 791, 790; FF 2024 1487). [6] Introdotta dall'art. 3 par. 4 del Prot. del 21 ago. 2023, approvato dall'AF il 21 mar. 2025 ed in vigore dal 27 nov. 2025 (RU 2025 791, 790; FF 2024 1487). [7] Nuovo testo giusta l'art. 3 par. 5 del Prot. del 21 ago. 2023, approvato dall'AF il 21 mar. 2025 ed in vigore dal 27 nov. 2025 (RU 2025 791, 790; FF 2024 1487). | ||||||
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RI 0.672.913.62 Convenzione dell'11 agosto 1971 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza (con scambio di lettere, di note, protocolli e acc. amichevole) Art. 7 [1] |
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| Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in tale Stato contraente, a meno che l'impresa non svolga la sua attività commerciale o industriale nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la propria attività commerciale o industriale, gli utili attribuibili alla stabile organizzazione conformemente alle disposizioni del paragrafo 2 sono imponibili nell'altro Stato. | ||||||
| Ai fini del presente articolo e dell'articolo 24, si intendono utili attribuibili in ciascun Stato contraente a una stabile organizzazione di cui al paragrafo 1 gli utili che la stabile organizzazione avrebbe potuto conseguire, in particolare nell'ambito delle proprie relazioni economiche con altre parti dell'impresa, se si fosse trattata di un'impresa distinta e indipendente esercitante attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe, tenendo conto delle funzioni esercitate, degli elementi di sostanza utilizzati e dei rischi assunti dall'impresa attraverso la stabile organizzazione e le altre parti dell'impresa. | ||||||
| Se uno Stato contraente, conformemente alle disposizioni del paragrafo 2, procede a una rettifica degli utili attribuibili alla stabile organizzazione di un'impresa di uno Stato contraente e tassa di conseguenza utili dell'impresa che sono stati tassati nell'altro Stato contraente, quest'ultimo procede, nella misura in cui ciò è necessario per eliminare la doppia imposizione di tali utili, a una rettifica corrispondente, a condizione che la sua autorità competente acconsenta alla rettifica del primo Stato contraente; in caso contrario le autorità competenti degli Stati contraenti si adoperano per eliminare, su richiesta, la doppia imposizione che ne deriva ricorrendo a una procedura amichevole. | ||||||
| Il presente articolo si applica pure ai redditi provenienti da partecipazioni a una società di persone. Esso porta anche sui compensi che il socio di una società di persone riceve dalla società per l'attività svolta al suo servizio, per averle concesso dei prestiti o ceduto dei beni economici, qualora le dette rimunerazioni siano attribuibili, secondo la legislazione fiscale dello Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione, al reddito che il socio ritrae da questa partecipazione. | ||||||
| Allorquando negli utili siano compresi elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente convenzione, le disposizioni di questi articoli non sono modificate da quelle del presente articolo. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. 7 del Prot. del 21 ago. 2023, approvato dall'AF il 21 mar. 2025 ed in vigore dal 27 nov. 2025 (RU 2025 791, 790; FF 2024 1487). | ||||||
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RI 0.672.913.62 Convenzione dell'11 agosto 1971 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza (con scambio di lettere, di note, protocolli e acc. amichevole) Art. 7 [1] |
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| Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in tale Stato contraente, a meno che l'impresa non svolga la sua attività commerciale o industriale nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la propria attività commerciale o industriale, gli utili attribuibili alla stabile organizzazione conformemente alle disposizioni del paragrafo 2 sono imponibili nell'altro Stato. | ||||||
| Ai fini del presente articolo e dell'articolo 24, si intendono utili attribuibili in ciascun Stato contraente a una stabile organizzazione di cui al paragrafo 1 gli utili che la stabile organizzazione avrebbe potuto conseguire, in particolare nell'ambito delle proprie relazioni economiche con altre parti dell'impresa, se si fosse trattata di un'impresa distinta e indipendente esercitante attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe, tenendo conto delle funzioni esercitate, degli elementi di sostanza utilizzati e dei rischi assunti dall'impresa attraverso la stabile organizzazione e le altre parti dell'impresa. | ||||||
| Se uno Stato contraente, conformemente alle disposizioni del paragrafo 2, procede a una rettifica degli utili attribuibili alla stabile organizzazione di un'impresa di uno Stato contraente e tassa di conseguenza utili dell'impresa che sono stati tassati nell'altro Stato contraente, quest'ultimo procede, nella misura in cui ciò è necessario per eliminare la doppia imposizione di tali utili, a una rettifica corrispondente, a condizione che la sua autorità competente acconsenta alla rettifica del primo Stato contraente; in caso contrario le autorità competenti degli Stati contraenti si adoperano per eliminare, su richiesta, la doppia imposizione che ne deriva ricorrendo a una procedura amichevole. | ||||||
| Il presente articolo si applica pure ai redditi provenienti da partecipazioni a una società di persone. Esso porta anche sui compensi che il socio di una società di persone riceve dalla società per l'attività svolta al suo servizio, per averle concesso dei prestiti o ceduto dei beni economici, qualora le dette rimunerazioni siano attribuibili, secondo la legislazione fiscale dello Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione, al reddito che il socio ritrae da questa partecipazione. | ||||||
| Allorquando negli utili siano compresi elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente convenzione, le disposizioni di questi articoli non sono modificate da quelle del presente articolo. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. 7 del Prot. del 21 ago. 2023, approvato dall'AF il 21 mar. 2025 ed in vigore dal 27 nov. 2025 (RU 2025 791, 790; FF 2024 1487). | ||||||
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RI 0.672.913.62 Convenzione dell'11 agosto 1971 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza (con scambio di lettere, di note, protocolli e acc. amichevole) Art. 7 [1] |
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| Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in tale Stato contraente, a meno che l'impresa non svolga la sua attività commerciale o industriale nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la propria attività commerciale o industriale, gli utili attribuibili alla stabile organizzazione conformemente alle disposizioni del paragrafo 2 sono imponibili nell'altro Stato. | ||||||
| Ai fini del presente articolo e dell'articolo 24, si intendono utili attribuibili in ciascun Stato contraente a una stabile organizzazione di cui al paragrafo 1 gli utili che la stabile organizzazione avrebbe potuto conseguire, in particolare nell'ambito delle proprie relazioni economiche con altre parti dell'impresa, se si fosse trattata di un'impresa distinta e indipendente esercitante attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe, tenendo conto delle funzioni esercitate, degli elementi di sostanza utilizzati e dei rischi assunti dall'impresa attraverso la stabile organizzazione e le altre parti dell'impresa. | ||||||
| Se uno Stato contraente, conformemente alle disposizioni del paragrafo 2, procede a una rettifica degli utili attribuibili alla stabile organizzazione di un'impresa di uno Stato contraente e tassa di conseguenza utili dell'impresa che sono stati tassati nell'altro Stato contraente, quest'ultimo procede, nella misura in cui ciò è necessario per eliminare la doppia imposizione di tali utili, a una rettifica corrispondente, a condizione che la sua autorità competente acconsenta alla rettifica del primo Stato contraente; in caso contrario le autorità competenti degli Stati contraenti si adoperano per eliminare, su richiesta, la doppia imposizione che ne deriva ricorrendo a una procedura amichevole. | ||||||
| Il presente articolo si applica pure ai redditi provenienti da partecipazioni a una società di persone. Esso porta anche sui compensi che il socio di una società di persone riceve dalla società per l'attività svolta al suo servizio, per averle concesso dei prestiti o ceduto dei beni economici, qualora le dette rimunerazioni siano attribuibili, secondo la legislazione fiscale dello Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione, al reddito che il socio ritrae da questa partecipazione. | ||||||
| Allorquando negli utili siano compresi elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente convenzione, le disposizioni di questi articoli non sono modificate da quelle del presente articolo. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. 7 del Prot. del 21 ago. 2023, approvato dall'AF il 21 mar. 2025 ed in vigore dal 27 nov. 2025 (RU 2025 791, 790; FF 2024 1487). | ||||||
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RI 0.672.913.62 Convenzione dell'11 agosto 1971 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza (con scambio di lettere, di note, protocolli e acc. amichevole) Art. 10 [1] |
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| I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. | ||||||
| Tuttavia, tali dividendi possono essere imposti anche nello Stato contraente di cui la società pagatrice è residente, in conformità della legislazione di questo Stato, ma, se il beneficiario effettivo dei dividendi è residente nell'altro Stato contraente, [2] l'aliquota d'imposta così applicata non può eccedere: | ||||||
| il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, quando essi sono pagati da una società che esercita un'officina idroelettrica per lo sfruttamento delle forze idriche del Reno tra il lago di Costanza e Basilea (impianti idroelettrici di confine sul Reno); | ||||||
| il 30 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, quando si tratta di redditi provenienti da partecipazioni a un'attività commerciale a titolo di socio occulto, come inteso dalla legislazione germanica, da diritti di godimento, da obbligazioni con partecipazione agli utili o da prestiti parziari e se questi importi sono deducibili all'atto della determinazione degli utili del debitore; | ||||||
| il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi nei casi che non sono contemplati dalle disposizioni delle lettere a) o b). [3] | ||||||
| Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, lo Stato contraente di cui la società pagatrice è residente esenta da imposta i dividendi pagati se il beneficiario effettivo è una società (ma non una società di persone) residente nell'altro Stato contraente e detiene direttamente almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi per un periodo di 365 giorni, compreso il giorno di pagamento dei dividendi (per calcolare questo periodo non si terrà conto di alcun cambiamento di proprietà che risulterebbe direttamente da una fusione, una scissione o una trasformazione della società che detiene le quote o paga i dividendi). [4] In caso di dividendi versati da una società anonima immobiliare tedesca con partecipazioni quotate in borsa («Immobilien-Aktiengesellschaft mit börsennotierten Anteilen; REIT-AG»), un fondo d'investimento tedesco o da una società anonima d'investimento tedesca non si applica il primo periodo, bensì il paragrafo 2 lettera c). Questo non riguarda l'imposizione della società per quanto concerne gli utili con i quali sono pagati i dividendi. [5] | ||||||
| Ai fini del presente articolo, il termine «dividendi» designa i redditi provenienti da azioni, diritti di godimento (p.es. azioni o buoni di godimento), da quote di una società a garanzia limitata, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altri diritti - ad eccezione dei crediti - portanti partecipazione agli utili, nonché i redditi di altre quote sociali equiparati ai redditi di azioni dalla legislazione fiscale dello Stato di cui la società distributrice è residente, compresi i redditi provenienti da partecipazioni ad un'attività commerciale a titolo di socio occulto, come inteso dalla legislazione germanica, da obbligazioni portanti partecipazione agli utili o da prestiti parziari, come pure le distribuzioni provenienti da quote in fondi d'investimento. | ||||||
| Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 3 non si applicano quando il beneficiario dei dividendi, residente di uno Stato contraente, ha nell'altro Stato contraente, di cui la società pagatrice dei dividendi è residente, una stabile organizzazione alla quale è effettivamente connessa la partecipazione generatrice dei dividendi. In tal caso trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7. | ||||||
| Qualora una società residente di uno Stato contraente tragga utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società a persone non residenti di detto altro Stato, né riscuotere alcuna imposta, a titolo d'imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono, in tutto o in parte, utili o redditi provenienti da detto altro Stato. Sono riservate le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 10. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. I del Prot. dal 17 ott. 1989, approvato dall'AF l'8 giu. 1990, in vigore dal 30 nov. 1990 (RU 1990 18071806; FF 1989 III 1325). [2] Espr. introdotta dall'art. 9 par. 1 del Prot. del 21 ago. 2023, approvato dall'AF il 21 mar. 2025 ed in vigore dal 27 nov. 2025 (RU 2025 791, 790; FF 2024 1487). [3] Nuovo testo giusta l'art. II del Prot. di revisione del 12 mar. 2002, approvato dall'AF il 9 dic. 2002 ed in vigore dal 24 mar. 2003 (RU 2003 25302529; FF 2002 3823). [4] Nuovo testo giusta l'art. 9 par. 2 del Prot. del 21 ago. 2023, approvato dall'AF il 21 mar. 2025 ed in vigore dal 27 nov. 2025 (RU 2025 791, 790; FF 2024 1487). [5] Nuovo testo giusta l'art. 1 del Prot. del 27 ott. 2010, approvato dall'AF il 17 giu. 2011 ed in vigore dal 21 dic. 2011 (RU 2012 825823; FF 2011 453). | ||||||
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RI 0.672.913.62 Convenzione dell'11 agosto 1971 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza (con scambio di lettere, di note, protocolli e acc. amichevole) Art. 10 [1] |
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| I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. | ||||||
| Tuttavia, tali dividendi possono essere imposti anche nello Stato contraente di cui la società pagatrice è residente, in conformità della legislazione di questo Stato, ma, se il beneficiario effettivo dei dividendi è residente nell'altro Stato contraente, [2] l'aliquota d'imposta così applicata non può eccedere: | ||||||
| il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, quando essi sono pagati da una società che esercita un'officina idroelettrica per lo sfruttamento delle forze idriche del Reno tra il lago di Costanza e Basilea (impianti idroelettrici di confine sul Reno); | ||||||
| il 30 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, quando si tratta di redditi provenienti da partecipazioni a un'attività commerciale a titolo di socio occulto, come inteso dalla legislazione germanica, da diritti di godimento, da obbligazioni con partecipazione agli utili o da prestiti parziari e se questi importi sono deducibili all'atto della determinazione degli utili del debitore; | ||||||
| il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi nei casi che non sono contemplati dalle disposizioni delle lettere a) o b). [3] | ||||||
| Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, lo Stato contraente di cui la società pagatrice è residente esenta da imposta i dividendi pagati se il beneficiario effettivo è una società (ma non una società di persone) residente nell'altro Stato contraente e detiene direttamente almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi per un periodo di 365 giorni, compreso il giorno di pagamento dei dividendi (per calcolare questo periodo non si terrà conto di alcun cambiamento di proprietà che risulterebbe direttamente da una fusione, una scissione o una trasformazione della società che detiene le quote o paga i dividendi). [4] In caso di dividendi versati da una società anonima immobiliare tedesca con partecipazioni quotate in borsa («Immobilien-Aktiengesellschaft mit börsennotierten Anteilen; REIT-AG»), un fondo d'investimento tedesco o da una società anonima d'investimento tedesca non si applica il primo periodo, bensì il paragrafo 2 lettera c). Questo non riguarda l'imposizione della società per quanto concerne gli utili con i quali sono pagati i dividendi. [5] | ||||||
| Ai fini del presente articolo, il termine «dividendi» designa i redditi provenienti da azioni, diritti di godimento (p.es. azioni o buoni di godimento), da quote di una società a garanzia limitata, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altri diritti - ad eccezione dei crediti - portanti partecipazione agli utili, nonché i redditi di altre quote sociali equiparati ai redditi di azioni dalla legislazione fiscale dello Stato di cui la società distributrice è residente, compresi i redditi provenienti da partecipazioni ad un'attività commerciale a titolo di socio occulto, come inteso dalla legislazione germanica, da obbligazioni portanti partecipazione agli utili o da prestiti parziari, come pure le distribuzioni provenienti da quote in fondi d'investimento. | ||||||
| Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 3 non si applicano quando il beneficiario dei dividendi, residente di uno Stato contraente, ha nell'altro Stato contraente, di cui la società pagatrice dei dividendi è residente, una stabile organizzazione alla quale è effettivamente connessa la partecipazione generatrice dei dividendi. In tal caso trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7. | ||||||
| Qualora una società residente di uno Stato contraente tragga utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società a persone non residenti di detto altro Stato, né riscuotere alcuna imposta, a titolo d'imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono, in tutto o in parte, utili o redditi provenienti da detto altro Stato. Sono riservate le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 10. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. I del Prot. dal 17 ott. 1989, approvato dall'AF l'8 giu. 1990, in vigore dal 30 nov. 1990 (RU 1990 18071806; FF 1989 III 1325). [2] Espr. introdotta dall'art. 9 par. 1 del Prot. del 21 ago. 2023, approvato dall'AF il 21 mar. 2025 ed in vigore dal 27 nov. 2025 (RU 2025 791, 790; FF 2024 1487). [3] Nuovo testo giusta l'art. II del Prot. di revisione del 12 mar. 2002, approvato dall'AF il 9 dic. 2002 ed in vigore dal 24 mar. 2003 (RU 2003 25302529; FF 2002 3823). [4] Nuovo testo giusta l'art. 9 par. 2 del Prot. del 21 ago. 2023, approvato dall'AF il 21 mar. 2025 ed in vigore dal 27 nov. 2025 (RU 2025 791, 790; FF 2024 1487). [5] Nuovo testo giusta l'art. 1 del Prot. del 27 ott. 2010, approvato dall'AF il 17 giu. 2011 ed in vigore dal 21 dic. 2011 (RU 2012 825823; FF 2011 453). | ||||||
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RI 0.672.913.62 Convenzione dell'11 agosto 1971 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza (con scambio di lettere, di note, protocolli e acc. amichevole) Art. 10 [1] |
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| I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. | ||||||
| Tuttavia, tali dividendi possono essere imposti anche nello Stato contraente di cui la società pagatrice è residente, in conformità della legislazione di questo Stato, ma, se il beneficiario effettivo dei dividendi è residente nell'altro Stato contraente, [2] l'aliquota d'imposta così applicata non può eccedere: | ||||||
| il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, quando essi sono pagati da una società che esercita un'officina idroelettrica per lo sfruttamento delle forze idriche del Reno tra il lago di Costanza e Basilea (impianti idroelettrici di confine sul Reno); | ||||||
| il 30 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, quando si tratta di redditi provenienti da partecipazioni a un'attività commerciale a titolo di socio occulto, come inteso dalla legislazione germanica, da diritti di godimento, da obbligazioni con partecipazione agli utili o da prestiti parziari e se questi importi sono deducibili all'atto della determinazione degli utili del debitore; | ||||||
| il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi nei casi che non sono contemplati dalle disposizioni delle lettere a) o b). [3] | ||||||
| Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, lo Stato contraente di cui la società pagatrice è residente esenta da imposta i dividendi pagati se il beneficiario effettivo è una società (ma non una società di persone) residente nell'altro Stato contraente e detiene direttamente almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi per un periodo di 365 giorni, compreso il giorno di pagamento dei dividendi (per calcolare questo periodo non si terrà conto di alcun cambiamento di proprietà che risulterebbe direttamente da una fusione, una scissione o una trasformazione della società che detiene le quote o paga i dividendi). [4] In caso di dividendi versati da una società anonima immobiliare tedesca con partecipazioni quotate in borsa («Immobilien-Aktiengesellschaft mit börsennotierten Anteilen; REIT-AG»), un fondo d'investimento tedesco o da una società anonima d'investimento tedesca non si applica il primo periodo, bensì il paragrafo 2 lettera c). Questo non riguarda l'imposizione della società per quanto concerne gli utili con i quali sono pagati i dividendi. [5] | ||||||
| Ai fini del presente articolo, il termine «dividendi» designa i redditi provenienti da azioni, diritti di godimento (p.es. azioni o buoni di godimento), da quote di una società a garanzia limitata, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altri diritti - ad eccezione dei crediti - portanti partecipazione agli utili, nonché i redditi di altre quote sociali equiparati ai redditi di azioni dalla legislazione fiscale dello Stato di cui la società distributrice è residente, compresi i redditi provenienti da partecipazioni ad un'attività commerciale a titolo di socio occulto, come inteso dalla legislazione germanica, da obbligazioni portanti partecipazione agli utili o da prestiti parziari, come pure le distribuzioni provenienti da quote in fondi d'investimento. | ||||||
| Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 3 non si applicano quando il beneficiario dei dividendi, residente di uno Stato contraente, ha nell'altro Stato contraente, di cui la società pagatrice dei dividendi è residente, una stabile organizzazione alla quale è effettivamente connessa la partecipazione generatrice dei dividendi. In tal caso trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7. | ||||||
| Qualora una società residente di uno Stato contraente tragga utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società a persone non residenti di detto altro Stato, né riscuotere alcuna imposta, a titolo d'imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono, in tutto o in parte, utili o redditi provenienti da detto altro Stato. Sono riservate le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 10. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. I del Prot. dal 17 ott. 1989, approvato dall'AF l'8 giu. 1990, in vigore dal 30 nov. 1990 (RU 1990 18071806; FF 1989 III 1325). [2] Espr. introdotta dall'art. 9 par. 1 del Prot. del 21 ago. 2023, approvato dall'AF il 21 mar. 2025 ed in vigore dal 27 nov. 2025 (RU 2025 791, 790; FF 2024 1487). [3] Nuovo testo giusta l'art. II del Prot. di revisione del 12 mar. 2002, approvato dall'AF il 9 dic. 2002 ed in vigore dal 24 mar. 2003 (RU 2003 25302529; FF 2002 3823). [4] Nuovo testo giusta l'art. 9 par. 2 del Prot. del 21 ago. 2023, approvato dall'AF il 21 mar. 2025 ed in vigore dal 27 nov. 2025 (RU 2025 791, 790; FF 2024 1487). [5] Nuovo testo giusta l'art. 1 del Prot. del 27 ott. 2010, approvato dall'AF il 17 giu. 2011 ed in vigore dal 21 dic. 2011 (RU 2012 825823; FF 2011 453). | ||||||
|
RI 0.672.913.62 Convenzione dell'11 agosto 1971 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza (con scambio di lettere, di note, protocolli e acc. amichevole) Art. 10 [1] |
||||||
| I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. | ||||||
| Tuttavia, tali dividendi possono essere imposti anche nello Stato contraente di cui la società pagatrice è residente, in conformità della legislazione di questo Stato, ma, se il beneficiario effettivo dei dividendi è residente nell'altro Stato contraente, [2] l'aliquota d'imposta così applicata non può eccedere: | ||||||
| il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, quando essi sono pagati da una società che esercita un'officina idroelettrica per lo sfruttamento delle forze idriche del Reno tra il lago di Costanza e Basilea (impianti idroelettrici di confine sul Reno); | ||||||
| il 30 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, quando si tratta di redditi provenienti da partecipazioni a un'attività commerciale a titolo di socio occulto, come inteso dalla legislazione germanica, da diritti di godimento, da obbligazioni con partecipazione agli utili o da prestiti parziari e se questi importi sono deducibili all'atto della determinazione degli utili del debitore; | ||||||
| il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi nei casi che non sono contemplati dalle disposizioni delle lettere a) o b). [3] | ||||||
| Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, lo Stato contraente di cui la società pagatrice è residente esenta da imposta i dividendi pagati se il beneficiario effettivo è una società (ma non una società di persone) residente nell'altro Stato contraente e detiene direttamente almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi per un periodo di 365 giorni, compreso il giorno di pagamento dei dividendi (per calcolare questo periodo non si terrà conto di alcun cambiamento di proprietà che risulterebbe direttamente da una fusione, una scissione o una trasformazione della società che detiene le quote o paga i dividendi). [4] In caso di dividendi versati da una società anonima immobiliare tedesca con partecipazioni quotate in borsa («Immobilien-Aktiengesellschaft mit börsennotierten Anteilen; REIT-AG»), un fondo d'investimento tedesco o da una società anonima d'investimento tedesca non si applica il primo periodo, bensì il paragrafo 2 lettera c). Questo non riguarda l'imposizione della società per quanto concerne gli utili con i quali sono pagati i dividendi. [5] | ||||||
| Ai fini del presente articolo, il termine «dividendi» designa i redditi provenienti da azioni, diritti di godimento (p.es. azioni o buoni di godimento), da quote di una società a garanzia limitata, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altri diritti - ad eccezione dei crediti - portanti partecipazione agli utili, nonché i redditi di altre quote sociali equiparati ai redditi di azioni dalla legislazione fiscale dello Stato di cui la società distributrice è residente, compresi i redditi provenienti da partecipazioni ad un'attività commerciale a titolo di socio occulto, come inteso dalla legislazione germanica, da obbligazioni portanti partecipazione agli utili o da prestiti parziari, come pure le distribuzioni provenienti da quote in fondi d'investimento. | ||||||
| Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 3 non si applicano quando il beneficiario dei dividendi, residente di uno Stato contraente, ha nell'altro Stato contraente, di cui la società pagatrice dei dividendi è residente, una stabile organizzazione alla quale è effettivamente connessa la partecipazione generatrice dei dividendi. In tal caso trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7. | ||||||
| Qualora una società residente di uno Stato contraente tragga utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società a persone non residenti di detto altro Stato, né riscuotere alcuna imposta, a titolo d'imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono, in tutto o in parte, utili o redditi provenienti da detto altro Stato. Sono riservate le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 10. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. I del Prot. dal 17 ott. 1989, approvato dall'AF l'8 giu. 1990, in vigore dal 30 nov. 1990 (RU 1990 18071806; FF 1989 III 1325). [2] Espr. introdotta dall'art. 9 par. 1 del Prot. del 21 ago. 2023, approvato dall'AF il 21 mar. 2025 ed in vigore dal 27 nov. 2025 (RU 2025 791, 790; FF 2024 1487). [3] Nuovo testo giusta l'art. II del Prot. di revisione del 12 mar. 2002, approvato dall'AF il 9 dic. 2002 ed in vigore dal 24 mar. 2003 (RU 2003 25302529; FF 2002 3823). [4] Nuovo testo giusta l'art. 9 par. 2 del Prot. del 21 ago. 2023, approvato dall'AF il 21 mar. 2025 ed in vigore dal 27 nov. 2025 (RU 2025 791, 790; FF 2024 1487). [5] Nuovo testo giusta l'art. 1 del Prot. del 27 ott. 2010, approvato dall'AF il 17 giu. 2011 ed in vigore dal 21 dic. 2011 (RU 2012 825823; FF 2011 453). | ||||||
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RI 0.672.913.62 Convenzione dell'11 agosto 1971 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza (con scambio di lettere, di note, protocolli e acc. amichevole) Art. 7 [1] |
||||||
| Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in tale Stato contraente, a meno che l'impresa non svolga la sua attività commerciale o industriale nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la propria attività commerciale o industriale, gli utili attribuibili alla stabile organizzazione conformemente alle disposizioni del paragrafo 2 sono imponibili nell'altro Stato. | ||||||
| Ai fini del presente articolo e dell'articolo 24, si intendono utili attribuibili in ciascun Stato contraente a una stabile organizzazione di cui al paragrafo 1 gli utili che la stabile organizzazione avrebbe potuto conseguire, in particolare nell'ambito delle proprie relazioni economiche con altre parti dell'impresa, se si fosse trattata di un'impresa distinta e indipendente esercitante attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe, tenendo conto delle funzioni esercitate, degli elementi di sostanza utilizzati e dei rischi assunti dall'impresa attraverso la stabile organizzazione e le altre parti dell'impresa. | ||||||
| Se uno Stato contraente, conformemente alle disposizioni del paragrafo 2, procede a una rettifica degli utili attribuibili alla stabile organizzazione di un'impresa di uno Stato contraente e tassa di conseguenza utili dell'impresa che sono stati tassati nell'altro Stato contraente, quest'ultimo procede, nella misura in cui ciò è necessario per eliminare la doppia imposizione di tali utili, a una rettifica corrispondente, a condizione che la sua autorità competente acconsenta alla rettifica del primo Stato contraente; in caso contrario le autorità competenti degli Stati contraenti si adoperano per eliminare, su richiesta, la doppia imposizione che ne deriva ricorrendo a una procedura amichevole. | ||||||
| Il presente articolo si applica pure ai redditi provenienti da partecipazioni a una società di persone. Esso porta anche sui compensi che il socio di una società di persone riceve dalla società per l'attività svolta al suo servizio, per averle concesso dei prestiti o ceduto dei beni economici, qualora le dette rimunerazioni siano attribuibili, secondo la legislazione fiscale dello Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione, al reddito che il socio ritrae da questa partecipazione. | ||||||
| Allorquando negli utili siano compresi elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente convenzione, le disposizioni di questi articoli non sono modificate da quelle del presente articolo. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. 7 del Prot. del 21 ago. 2023, approvato dall'AF il 21 mar. 2025 ed in vigore dal 27 nov. 2025 (RU 2025 791, 790; FF 2024 1487). | ||||||
|
RI 0.672.913.62 Convenzione dell'11 agosto 1971 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza (con scambio di lettere, di note, protocolli e acc. amichevole) Art. 22 |
||||||
| La sostanza costituita da beni immobili, come definiti al paragrafo 2 dell'articolo 6, è imponibile nello Stato contraente dove i beni stessi sono situati. | ||||||
| La sostanza costituita da beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente possiede nell'altro Stato contraente è imponibile in detto altro Stato. [1] | ||||||
| Le navi e gli aeromobili esercitati in traffico internazionale e i battelli adibiti alla navigazione interna, nonché i beni mobili relativi al loro esercizio, sono imponibili soltanto nello Stato contraente dove si trova la sede della direzione effettiva dell'impresa. | ||||||
| Le partecipazioni ad un'attività commerciale a titolo di socio occulto, come inteso dalla legislazione germanica, le obbligazioni con partecipazione agli utili e i prestiti parziari possono essere imposti nello Stato contraente di cui il debitore è residente. Se detto Stato non li impone, detti elementi di sostanza possono essere imposti nell'altro Stato. | ||||||
| Ciascuno dei due Stati contraenti si riserva il diritto d'imporre secondo la propria legislazione la sostanza costituita da beni mobili gravata da usufrutto. Qualora dovesse risultare una doppia imposizione, le autorità competenti dei due Stati disciplineranno di comune accordo, caso per caso, le modalità per eliminare la doppia imposizione. | ||||||
| Ogni altro elemento della sostanza di un residente di uno Stato contraente è imponibile soltanto in questo Stato. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. 17 del Prot. del 21 ago. 2023, approvato dall'AF il 21 mar. 2025 ed in vigore dal 27 nov. 2025 (RU 2025 791, 790; FF 2024 1487). | ||||||
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RI 0.672.913.62 Convenzione dell'11 agosto 1971 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza (con scambio di lettere, di note, protocolli e acc. amichevole) Art. 22 |
||||||
| La sostanza costituita da beni immobili, come definiti al paragrafo 2 dell'articolo 6, è imponibile nello Stato contraente dove i beni stessi sono situati. | ||||||
| La sostanza costituita da beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente possiede nell'altro Stato contraente è imponibile in detto altro Stato. [1] | ||||||
| Le navi e gli aeromobili esercitati in traffico internazionale e i battelli adibiti alla navigazione interna, nonché i beni mobili relativi al loro esercizio, sono imponibili soltanto nello Stato contraente dove si trova la sede della direzione effettiva dell'impresa. | ||||||
| Le partecipazioni ad un'attività commerciale a titolo di socio occulto, come inteso dalla legislazione germanica, le obbligazioni con partecipazione agli utili e i prestiti parziari possono essere imposti nello Stato contraente di cui il debitore è residente. Se detto Stato non li impone, detti elementi di sostanza possono essere imposti nell'altro Stato. | ||||||
| Ciascuno dei due Stati contraenti si riserva il diritto d'imporre secondo la propria legislazione la sostanza costituita da beni mobili gravata da usufrutto. Qualora dovesse risultare una doppia imposizione, le autorità competenti dei due Stati disciplineranno di comune accordo, caso per caso, le modalità per eliminare la doppia imposizione. | ||||||
| Ogni altro elemento della sostanza di un residente di uno Stato contraente è imponibile soltanto in questo Stato. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. 17 del Prot. del 21 ago. 2023, approvato dall'AF il 21 mar. 2025 ed in vigore dal 27 nov. 2025 (RU 2025 791, 790; FF 2024 1487). | ||||||
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RI 0.672.913.62 Convenzione dell'11 agosto 1971 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza (con scambio di lettere, di note, protocolli e acc. amichevole) Art. 22 |
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| La sostanza costituita da beni immobili, come definiti al paragrafo 2 dell'articolo 6, è imponibile nello Stato contraente dove i beni stessi sono situati. | ||||||
| La sostanza costituita da beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente possiede nell'altro Stato contraente è imponibile in detto altro Stato. [1] | ||||||
| Le navi e gli aeromobili esercitati in traffico internazionale e i battelli adibiti alla navigazione interna, nonché i beni mobili relativi al loro esercizio, sono imponibili soltanto nello Stato contraente dove si trova la sede della direzione effettiva dell'impresa. | ||||||
| Le partecipazioni ad un'attività commerciale a titolo di socio occulto, come inteso dalla legislazione germanica, le obbligazioni con partecipazione agli utili e i prestiti parziari possono essere imposti nello Stato contraente di cui il debitore è residente. Se detto Stato non li impone, detti elementi di sostanza possono essere imposti nell'altro Stato. | ||||||
| Ciascuno dei due Stati contraenti si riserva il diritto d'imporre secondo la propria legislazione la sostanza costituita da beni mobili gravata da usufrutto. Qualora dovesse risultare una doppia imposizione, le autorità competenti dei due Stati disciplineranno di comune accordo, caso per caso, le modalità per eliminare la doppia imposizione. | ||||||
| Ogni altro elemento della sostanza di un residente di uno Stato contraente è imponibile soltanto in questo Stato. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. 17 del Prot. del 21 ago. 2023, approvato dall'AF il 21 mar. 2025 ed in vigore dal 27 nov. 2025 (RU 2025 791, 790; FF 2024 1487). | ||||||
|
RI 0.672.913.62 Convenzione dell'11 agosto 1971 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza (con scambio di lettere, di note, protocolli e acc. amichevole) Art. 22 |
||||||
| La sostanza costituita da beni immobili, come definiti al paragrafo 2 dell'articolo 6, è imponibile nello Stato contraente dove i beni stessi sono situati. | ||||||
| La sostanza costituita da beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente possiede nell'altro Stato contraente è imponibile in detto altro Stato. [1] | ||||||
| Le navi e gli aeromobili esercitati in traffico internazionale e i battelli adibiti alla navigazione interna, nonché i beni mobili relativi al loro esercizio, sono imponibili soltanto nello Stato contraente dove si trova la sede della direzione effettiva dell'impresa. | ||||||
| Le partecipazioni ad un'attività commerciale a titolo di socio occulto, come inteso dalla legislazione germanica, le obbligazioni con partecipazione agli utili e i prestiti parziari possono essere imposti nello Stato contraente di cui il debitore è residente. Se detto Stato non li impone, detti elementi di sostanza possono essere imposti nell'altro Stato. | ||||||
| Ciascuno dei due Stati contraenti si riserva il diritto d'imporre secondo la propria legislazione la sostanza costituita da beni mobili gravata da usufrutto. Qualora dovesse risultare una doppia imposizione, le autorità competenti dei due Stati disciplineranno di comune accordo, caso per caso, le modalità per eliminare la doppia imposizione. | ||||||
| Ogni altro elemento della sostanza di un residente di uno Stato contraente è imponibile soltanto in questo Stato. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. 17 del Prot. del 21 ago. 2023, approvato dall'AF il 21 mar. 2025 ed in vigore dal 27 nov. 2025 (RU 2025 791, 790; FF 2024 1487). | ||||||
|
RI 0.672.913.62 Convenzione dell'11 agosto 1971 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza (con scambio di lettere, di note, protocolli e acc. amichevole) Art. 5 |
||||||
| Ai fini della presente convenzione l'espressione «stabile organizzazione» designa una sede fissa di affari dove l'impresa svolge, in tutto o in parte, la sua attività. | ||||||
| L'espressione «stabile organizzazione» comprende in particolare: | ||||||
| una sede di direzione; | ||||||
| una succursale; | ||||||
| un ufficio; | ||||||
| un'officina; | ||||||
| un laboratorio; | ||||||
| una miniera, una cava od ogni altro luogo di estrazione di risorse naturali; | ||||||
| un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata superi dodici mesi. | ||||||
| Non si considera che vi sia «stabile organizzazione» se: | ||||||
| si fa uso d'installazioni ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa; | ||||||
| le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna; | ||||||
| le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa; | ||||||
| un'istallazione fissa di affari serve ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa; | ||||||
| un'istallazione fissa di affari serve, per l'impresa, ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliare. | ||||||
| Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente - diversa da un agente che goda di uno statuto indipendente, di cui al paragrafo 5 - è considerata «stabile organizzazione» nel primo Stato se dispone in detto Stato di poteri che vi esercita abitualmente e che le consentono di stipulare contratti a nome dell'impresa, salvo nel caso in cui le attività di detta persona si limitino a quelle menzionate nel paragrafo 3 e che, se fossero esercitate per il tramite di una sede fissa di affari, non permetterebbero di considerare tale sede come una stabile organizzazione secondo le disposizioni di tale paragrafo. [1] | ||||||
| Non si considera, che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno statuto indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro attività normale. | ||||||
| Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli una società residente dell'altro Stato contraente, o ne sia invece da essa controllata, ovvero vi svolga la sua attività commerciale o industriale [2] (per mezzo di una stabile organizzazione o no) non costituisce, di per sé, motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. 5 par. 1 del Prot. del 21 ago. 2023, approvato dall'AF il 21 mar. 2025 ed in vigore dal 27 nov. 2025 (RU 2025 791, 790; FF 2024 1487). [2] Espr. introdotta dall'art. 5 par. 2 del Prot. del 21 ago. 2023, approvato dall'AF il 21 mar. 2025 ed in vigore dal 27 nov. 2025 (RU 2025 791, 790; FF 2024 1487). | ||||||
|
RS 642.11 LIFD Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD) Art. 4 Imprese, stabilimenti d'impresa e fondi |
||||||
| Le persone fisiche senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera sono assoggettate all'imposta in virtù della loro appartenenza economica se: | ||||||
| sono titolari, associate o usufruttuarie di imprese in Svizzera; | ||||||
| tengono stabilimenti d'impresa in Svizzera; | ||||||
| sono proprietarie di fondi in Svizzera o hanno su di essi diritti di godimento reali o diritti di godimento personali a questi economicamente assimilabili; | ||||||
| fanno commercio di immobili siti in Svizzera o fungono da intermediari in queste operazioni immobiliari. | ||||||
| Per stabilimento d'impresa s'intende una sede fissa di affari o di lavoro dove si svolge, in tutto o in parte, l'attività di un'impresa o di una libera professione. Sono considerate tali, in particolare, le succursali, le officine e i laboratori, gli uffici di vendita, le rappresentanze permanenti, le miniere e ogni altro luogo di estrazione di risorse naturali come anche i cantieri di costruzione o di montaggio la cui durata è di almeno 12 mesi. | ||||||
|
RS 642.11 LIFD Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD) Art. 4 Imprese, stabilimenti d'impresa e fondi |
||||||
| Le persone fisiche senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera sono assoggettate all'imposta in virtù della loro appartenenza economica se: | ||||||
| sono titolari, associate o usufruttuarie di imprese in Svizzera; | ||||||
| tengono stabilimenti d'impresa in Svizzera; | ||||||
| sono proprietarie di fondi in Svizzera o hanno su di essi diritti di godimento reali o diritti di godimento personali a questi economicamente assimilabili; | ||||||
| fanno commercio di immobili siti in Svizzera o fungono da intermediari in queste operazioni immobiliari. | ||||||
| Per stabilimento d'impresa s'intende una sede fissa di affari o di lavoro dove si svolge, in tutto o in parte, l'attività di un'impresa o di una libera professione. Sono considerate tali, in particolare, le succursali, le officine e i laboratori, gli uffici di vendita, le rappresentanze permanenti, le miniere e ogni altro luogo di estrazione di risorse naturali come anche i cantieri di costruzione o di montaggio la cui durata è di almeno 12 mesi. | ||||||
|
RI 0.672.913.62 Convenzione dell'11 agosto 1971 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza (con scambio di lettere, di note, protocolli e acc. amichevole) Art. 5 |
||||||
| Ai fini della presente convenzione l'espressione «stabile organizzazione» designa una sede fissa di affari dove l'impresa svolge, in tutto o in parte, la sua attività. | ||||||
| L'espressione «stabile organizzazione» comprende in particolare: | ||||||
| una sede di direzione; | ||||||
| una succursale; | ||||||
| un ufficio; | ||||||
| un'officina; | ||||||
| un laboratorio; | ||||||
| una miniera, una cava od ogni altro luogo di estrazione di risorse naturali; | ||||||
| un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata superi dodici mesi. | ||||||
| Non si considera che vi sia «stabile organizzazione» se: | ||||||
| si fa uso d'installazioni ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa; | ||||||
| le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna; | ||||||
| le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa; | ||||||
| un'istallazione fissa di affari serve ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa; | ||||||
| un'istallazione fissa di affari serve, per l'impresa, ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliare. | ||||||
| Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente - diversa da un agente che goda di uno statuto indipendente, di cui al paragrafo 5 - è considerata «stabile organizzazione» nel primo Stato se dispone in detto Stato di poteri che vi esercita abitualmente e che le consentono di stipulare contratti a nome dell'impresa, salvo nel caso in cui le attività di detta persona si limitino a quelle menzionate nel paragrafo 3 e che, se fossero esercitate per il tramite di una sede fissa di affari, non permetterebbero di considerare tale sede come una stabile organizzazione secondo le disposizioni di tale paragrafo. [1] | ||||||
| Non si considera, che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno statuto indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro attività normale. | ||||||
| Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli una società residente dell'altro Stato contraente, o ne sia invece da essa controllata, ovvero vi svolga la sua attività commerciale o industriale [2] (per mezzo di una stabile organizzazione o no) non costituisce, di per sé, motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. 5 par. 1 del Prot. del 21 ago. 2023, approvato dall'AF il 21 mar. 2025 ed in vigore dal 27 nov. 2025 (RU 2025 791, 790; FF 2024 1487). [2] Espr. introdotta dall'art. 5 par. 2 del Prot. del 21 ago. 2023, approvato dall'AF il 21 mar. 2025 ed in vigore dal 27 nov. 2025 (RU 2025 791, 790; FF 2024 1487). | ||||||
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RS 642.11 LIFD Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD) Art. 4 Imprese, stabilimenti d'impresa e fondi |
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| Le persone fisiche senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera sono assoggettate all'imposta in virtù della loro appartenenza economica se: | ||||||
| sono titolari, associate o usufruttuarie di imprese in Svizzera; | ||||||
| tengono stabilimenti d'impresa in Svizzera; | ||||||
| sono proprietarie di fondi in Svizzera o hanno su di essi diritti di godimento reali o diritti di godimento personali a questi economicamente assimilabili; | ||||||
| fanno commercio di immobili siti in Svizzera o fungono da intermediari in queste operazioni immobiliari. | ||||||
| Per stabilimento d'impresa s'intende una sede fissa di affari o di lavoro dove si svolge, in tutto o in parte, l'attività di un'impresa o di una libera professione. Sono considerate tali, in particolare, le succursali, le officine e i laboratori, gli uffici di vendita, le rappresentanze permanenti, le miniere e ogni altro luogo di estrazione di risorse naturali come anche i cantieri di costruzione o di montaggio la cui durata è di almeno 12 mesi. | ||||||
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RI 0.672.913.62 Convenzione dell'11 agosto 1971 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza (con scambio di lettere, di note, protocolli e acc. amichevole) Art. 5 |
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| Ai fini della presente convenzione l'espressione «stabile organizzazione» designa una sede fissa di affari dove l'impresa svolge, in tutto o in parte, la sua attività. | ||||||
| L'espressione «stabile organizzazione» comprende in particolare: | ||||||
| una sede di direzione; | ||||||
| una succursale; | ||||||
| un ufficio; | ||||||
| un'officina; | ||||||
| un laboratorio; | ||||||
| una miniera, una cava od ogni altro luogo di estrazione di risorse naturali; | ||||||
| un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata superi dodici mesi. | ||||||
| Non si considera che vi sia «stabile organizzazione» se: | ||||||
| si fa uso d'installazioni ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa; | ||||||
| le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna; | ||||||
| le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa; | ||||||
| un'istallazione fissa di affari serve ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa; | ||||||
| un'istallazione fissa di affari serve, per l'impresa, ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliare. | ||||||
| Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente - diversa da un agente che goda di uno statuto indipendente, di cui al paragrafo 5 - è considerata «stabile organizzazione» nel primo Stato se dispone in detto Stato di poteri che vi esercita abitualmente e che le consentono di stipulare contratti a nome dell'impresa, salvo nel caso in cui le attività di detta persona si limitino a quelle menzionate nel paragrafo 3 e che, se fossero esercitate per il tramite di una sede fissa di affari, non permetterebbero di considerare tale sede come una stabile organizzazione secondo le disposizioni di tale paragrafo. [1] | ||||||
| Non si considera, che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno statuto indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro attività normale. | ||||||
| Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli una società residente dell'altro Stato contraente, o ne sia invece da essa controllata, ovvero vi svolga la sua attività commerciale o industriale [2] (per mezzo di una stabile organizzazione o no) non costituisce, di per sé, motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. 5 par. 1 del Prot. del 21 ago. 2023, approvato dall'AF il 21 mar. 2025 ed in vigore dal 27 nov. 2025 (RU 2025 791, 790; FF 2024 1487). [2] Espr. introdotta dall'art. 5 par. 2 del Prot. del 21 ago. 2023, approvato dall'AF il 21 mar. 2025 ed in vigore dal 27 nov. 2025 (RU 2025 791, 790; FF 2024 1487). | ||||||
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RI 0.672.913.62 Convenzione dell'11 agosto 1971 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza (con scambio di lettere, di note, protocolli e acc. amichevole) Art. 5 |
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| Ai fini della presente convenzione l'espressione «stabile organizzazione» designa una sede fissa di affari dove l'impresa svolge, in tutto o in parte, la sua attività. | ||||||
| L'espressione «stabile organizzazione» comprende in particolare: | ||||||
| una sede di direzione; | ||||||
| una succursale; | ||||||
| un ufficio; | ||||||
| un'officina; | ||||||
| un laboratorio; | ||||||
| una miniera, una cava od ogni altro luogo di estrazione di risorse naturali; | ||||||
| un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata superi dodici mesi. | ||||||
| Non si considera che vi sia «stabile organizzazione» se: | ||||||
| si fa uso d'installazioni ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa; | ||||||
| le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna; | ||||||
| le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa; | ||||||
| un'istallazione fissa di affari serve ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa; | ||||||
| un'istallazione fissa di affari serve, per l'impresa, ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliare. | ||||||
| Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente - diversa da un agente che goda di uno statuto indipendente, di cui al paragrafo 5 - è considerata «stabile organizzazione» nel primo Stato se dispone in detto Stato di poteri che vi esercita abitualmente e che le consentono di stipulare contratti a nome dell'impresa, salvo nel caso in cui le attività di detta persona si limitino a quelle menzionate nel paragrafo 3 e che, se fossero esercitate per il tramite di una sede fissa di affari, non permetterebbero di considerare tale sede come una stabile organizzazione secondo le disposizioni di tale paragrafo. [1] | ||||||
| Non si considera, che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno statuto indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro attività normale. | ||||||
| Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli una società residente dell'altro Stato contraente, o ne sia invece da essa controllata, ovvero vi svolga la sua attività commerciale o industriale [2] (per mezzo di una stabile organizzazione o no) non costituisce, di per sé, motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. 5 par. 1 del Prot. del 21 ago. 2023, approvato dall'AF il 21 mar. 2025 ed in vigore dal 27 nov. 2025 (RU 2025 791, 790; FF 2024 1487). [2] Espr. introdotta dall'art. 5 par. 2 del Prot. del 21 ago. 2023, approvato dall'AF il 21 mar. 2025 ed in vigore dal 27 nov. 2025 (RU 2025 791, 790; FF 2024 1487). | ||||||
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RI 0.672.913.62 Convenzione dell'11 agosto 1971 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza (con scambio di lettere, di note, protocolli e acc. amichevole) Art. 10 [1] |
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| I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. | ||||||
| Tuttavia, tali dividendi possono essere imposti anche nello Stato contraente di cui la società pagatrice è residente, in conformità della legislazione di questo Stato, ma, se il beneficiario effettivo dei dividendi è residente nell'altro Stato contraente, [2] l'aliquota d'imposta così applicata non può eccedere: | ||||||
| il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, quando essi sono pagati da una società che esercita un'officina idroelettrica per lo sfruttamento delle forze idriche del Reno tra il lago di Costanza e Basilea (impianti idroelettrici di confine sul Reno); | ||||||
| il 30 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, quando si tratta di redditi provenienti da partecipazioni a un'attività commerciale a titolo di socio occulto, come inteso dalla legislazione germanica, da diritti di godimento, da obbligazioni con partecipazione agli utili o da prestiti parziari e se questi importi sono deducibili all'atto della determinazione degli utili del debitore; | ||||||
| il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi nei casi che non sono contemplati dalle disposizioni delle lettere a) o b). [3] | ||||||
| Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, lo Stato contraente di cui la società pagatrice è residente esenta da imposta i dividendi pagati se il beneficiario effettivo è una società (ma non una società di persone) residente nell'altro Stato contraente e detiene direttamente almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi per un periodo di 365 giorni, compreso il giorno di pagamento dei dividendi (per calcolare questo periodo non si terrà conto di alcun cambiamento di proprietà che risulterebbe direttamente da una fusione, una scissione o una trasformazione della società che detiene le quote o paga i dividendi). [4] In caso di dividendi versati da una società anonima immobiliare tedesca con partecipazioni quotate in borsa («Immobilien-Aktiengesellschaft mit börsennotierten Anteilen; REIT-AG»), un fondo d'investimento tedesco o da una società anonima d'investimento tedesca non si applica il primo periodo, bensì il paragrafo 2 lettera c). Questo non riguarda l'imposizione della società per quanto concerne gli utili con i quali sono pagati i dividendi. [5] | ||||||
| Ai fini del presente articolo, il termine «dividendi» designa i redditi provenienti da azioni, diritti di godimento (p.es. azioni o buoni di godimento), da quote di una società a garanzia limitata, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altri diritti - ad eccezione dei crediti - portanti partecipazione agli utili, nonché i redditi di altre quote sociali equiparati ai redditi di azioni dalla legislazione fiscale dello Stato di cui la società distributrice è residente, compresi i redditi provenienti da partecipazioni ad un'attività commerciale a titolo di socio occulto, come inteso dalla legislazione germanica, da obbligazioni portanti partecipazione agli utili o da prestiti parziari, come pure le distribuzioni provenienti da quote in fondi d'investimento. | ||||||
| Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 3 non si applicano quando il beneficiario dei dividendi, residente di uno Stato contraente, ha nell'altro Stato contraente, di cui la società pagatrice dei dividendi è residente, una stabile organizzazione alla quale è effettivamente connessa la partecipazione generatrice dei dividendi. In tal caso trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7. | ||||||
| Qualora una società residente di uno Stato contraente tragga utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società a persone non residenti di detto altro Stato, né riscuotere alcuna imposta, a titolo d'imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono, in tutto o in parte, utili o redditi provenienti da detto altro Stato. Sono riservate le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 10. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. I del Prot. dal 17 ott. 1989, approvato dall'AF l'8 giu. 1990, in vigore dal 30 nov. 1990 (RU 1990 18071806; FF 1989 III 1325). [2] Espr. introdotta dall'art. 9 par. 1 del Prot. del 21 ago. 2023, approvato dall'AF il 21 mar. 2025 ed in vigore dal 27 nov. 2025 (RU 2025 791, 790; FF 2024 1487). [3] Nuovo testo giusta l'art. II del Prot. di revisione del 12 mar. 2002, approvato dall'AF il 9 dic. 2002 ed in vigore dal 24 mar. 2003 (RU 2003 25302529; FF 2002 3823). [4] Nuovo testo giusta l'art. 9 par. 2 del Prot. del 21 ago. 2023, approvato dall'AF il 21 mar. 2025 ed in vigore dal 27 nov. 2025 (RU 2025 791, 790; FF 2024 1487). [5] Nuovo testo giusta l'art. 1 del Prot. del 27 ott. 2010, approvato dall'AF il 17 giu. 2011 ed in vigore dal 21 dic. 2011 (RU 2012 825823; FF 2011 453). | ||||||
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RI 0.672.913.62 Convenzione dell'11 agosto 1971 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza (con scambio di lettere, di note, protocolli e acc. amichevole) Art. 7 [1] |
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| Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in tale Stato contraente, a meno che l'impresa non svolga la sua attività commerciale o industriale nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la propria attività commerciale o industriale, gli utili attribuibili alla stabile organizzazione conformemente alle disposizioni del paragrafo 2 sono imponibili nell'altro Stato. | ||||||
| Ai fini del presente articolo e dell'articolo 24, si intendono utili attribuibili in ciascun Stato contraente a una stabile organizzazione di cui al paragrafo 1 gli utili che la stabile organizzazione avrebbe potuto conseguire, in particolare nell'ambito delle proprie relazioni economiche con altre parti dell'impresa, se si fosse trattata di un'impresa distinta e indipendente esercitante attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe, tenendo conto delle funzioni esercitate, degli elementi di sostanza utilizzati e dei rischi assunti dall'impresa attraverso la stabile organizzazione e le altre parti dell'impresa. | ||||||
| Se uno Stato contraente, conformemente alle disposizioni del paragrafo 2, procede a una rettifica degli utili attribuibili alla stabile organizzazione di un'impresa di uno Stato contraente e tassa di conseguenza utili dell'impresa che sono stati tassati nell'altro Stato contraente, quest'ultimo procede, nella misura in cui ciò è necessario per eliminare la doppia imposizione di tali utili, a una rettifica corrispondente, a condizione che la sua autorità competente acconsenta alla rettifica del primo Stato contraente; in caso contrario le autorità competenti degli Stati contraenti si adoperano per eliminare, su richiesta, la doppia imposizione che ne deriva ricorrendo a una procedura amichevole. | ||||||
| Il presente articolo si applica pure ai redditi provenienti da partecipazioni a una società di persone. Esso porta anche sui compensi che il socio di una società di persone riceve dalla società per l'attività svolta al suo servizio, per averle concesso dei prestiti o ceduto dei beni economici, qualora le dette rimunerazioni siano attribuibili, secondo la legislazione fiscale dello Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione, al reddito che il socio ritrae da questa partecipazione. | ||||||
| Allorquando negli utili siano compresi elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente convenzione, le disposizioni di questi articoli non sono modificate da quelle del presente articolo. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. 7 del Prot. del 21 ago. 2023, approvato dall'AF il 21 mar. 2025 ed in vigore dal 27 nov. 2025 (RU 2025 791, 790; FF 2024 1487). | ||||||
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RI 0.672.913.62 Convenzione dell'11 agosto 1971 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza (con scambio di lettere, di note, protocolli e acc. amichevole) Art. 7 [1] |
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| Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in tale Stato contraente, a meno che l'impresa non svolga la sua attività commerciale o industriale nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la propria attività commerciale o industriale, gli utili attribuibili alla stabile organizzazione conformemente alle disposizioni del paragrafo 2 sono imponibili nell'altro Stato. | ||||||
| Ai fini del presente articolo e dell'articolo 24, si intendono utili attribuibili in ciascun Stato contraente a una stabile organizzazione di cui al paragrafo 1 gli utili che la stabile organizzazione avrebbe potuto conseguire, in particolare nell'ambito delle proprie relazioni economiche con altre parti dell'impresa, se si fosse trattata di un'impresa distinta e indipendente esercitante attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe, tenendo conto delle funzioni esercitate, degli elementi di sostanza utilizzati e dei rischi assunti dall'impresa attraverso la stabile organizzazione e le altre parti dell'impresa. | ||||||
| Se uno Stato contraente, conformemente alle disposizioni del paragrafo 2, procede a una rettifica degli utili attribuibili alla stabile organizzazione di un'impresa di uno Stato contraente e tassa di conseguenza utili dell'impresa che sono stati tassati nell'altro Stato contraente, quest'ultimo procede, nella misura in cui ciò è necessario per eliminare la doppia imposizione di tali utili, a una rettifica corrispondente, a condizione che la sua autorità competente acconsenta alla rettifica del primo Stato contraente; in caso contrario le autorità competenti degli Stati contraenti si adoperano per eliminare, su richiesta, la doppia imposizione che ne deriva ricorrendo a una procedura amichevole. | ||||||
| Il presente articolo si applica pure ai redditi provenienti da partecipazioni a una società di persone. Esso porta anche sui compensi che il socio di una società di persone riceve dalla società per l'attività svolta al suo servizio, per averle concesso dei prestiti o ceduto dei beni economici, qualora le dette rimunerazioni siano attribuibili, secondo la legislazione fiscale dello Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione, al reddito che il socio ritrae da questa partecipazione. | ||||||
| Allorquando negli utili siano compresi elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente convenzione, le disposizioni di questi articoli non sono modificate da quelle del presente articolo. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. 7 del Prot. del 21 ago. 2023, approvato dall'AF il 21 mar. 2025 ed in vigore dal 27 nov. 2025 (RU 2025 791, 790; FF 2024 1487). | ||||||
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RI 0.672.913.62 Convenzione dell'11 agosto 1971 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza (con scambio di lettere, di note, protocolli e acc. amichevole) Art. 24 |
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| Per quanto riguarda una persona residente della Repubblica federale di Germania, la doppia imposizione è evitata nel modo seguente: | ||||||
| I redditi seguenti provenienti dalla Svizzera, i quali secondo gli articoli precedenti sono imponibili in Svizzera, sono esclusi dalle basi di calcolo dell'imposta germanica:Gli utili, ai termini dell'articolo 7, provenienti dall'attività propria di una stabile organizzazione, se è provato che essi sono stati conseguiti mediante la fabbricazione, la trasformazione o il montaggio di oggetti, la ricerca e l'estrazione di ricchezze naturali, la conclusione di affari bancari o assicurativi, il commercio o la prestazione di servizi, in relazione con gli scambi economici generali; la stessa norma trova applicazione per i redditi provenienti da beni immobili di una siffatta stabile organizzazione (art. 6, par. 4), nonché per i guadagni derivanti dall'alienazione di beni immobili (art. 13, par. 1) e di beni mobili facenti parte dell'attivo della stabile organizzazione (art. 13, par. 2). Questa regola non è applicabile ai redditi provenienti da una partecipazione tacita atipica a un'impresa residente della Svizzera, sempreché la Svizzera non imponga questi redditi giusta l'articolo 7; [1]i dividendi a favore di una società residente della Repubblica federale di Germania (ma non a una società di persone) pagati da una società residente della Svizzera il cui capitale appartiene direttamente per almeno il 10 per cento alla società residente della Repubblica federale di Germania. Tale esclusione dalla base di calcolo non si applica né ai dividendi di una società esentata da imposta, né ai dividendi che possono essere dedotti dalla società distributrice ai fini fiscali in Svizzera, né ai dividendi che, secondo la legislazione della Repubblica federale di Germania, possono essere attribuiti a una persona che non costituisce alcuna società residente della Repubblica federale di Germania. Ai fini delle imposte sulla sostanza, sono esclusi dalla base di calcolo gli elementi di sostanza imponibili in Svizzera secondo l'articolo 22 paragrafi 1 e 2, nonché le partecipazioni i cui dividendi, qualora ne vengano pagati, dovrebbero essere esclusi dalla base di calcolo in base ai periodi precedenti;i salari, gli stipendi e le altre rimunerazioni analoghe, ai termini dell'articolo 15, a condizione che non si tratti di quelli di cui all'articolo 17 e che l'attività dipendente sia svolta in Svizzera. | ||||||
| Gli utili, ai termini dell'articolo 7, provenienti dall'attività propria di una stabile organizzazione, se è provato che essi sono stati conseguiti mediante la fabbricazione, la trasformazione o il montaggio di oggetti, la ricerca e l'estrazione di ricchezze naturali, la conclusione di affari bancari o assicurativi, il commercio o la prestazione di servizi, in relazione con gli scambi economici generali; la stessa norma trova applicazione per i redditi provenienti da beni immobili di una siffatta stabile organizzazione (art. 6, par. 4), nonché per i guadagni derivanti dall'alienazione di beni immobili (art. 13, par. 1) e di beni mobili facenti parte dell'attivo della stabile organizzazione (art. 13, par. 2). Questa regola non è applicabile ai redditi provenienti da una partecipazione tacita atipica a un'impresa residente della Svizzera, sempreché la Svizzera non imponga questi redditi giusta l'articolo 7; [1] | ||||||
| i dividendi a favore di una società residente della Repubblica federale di Germania (ma non a una società di persone) pagati da una società residente della Svizzera il cui capitale appartiene direttamente per almeno il 10 per cento alla società residente della Repubblica federale di Germania. Tale esclusione dalla base di calcolo non si applica né ai dividendi di una società esentata da imposta, né ai dividendi che possono essere dedotti dalla società distributrice ai fini fiscali in Svizzera, né ai dividendi che, secondo la legislazione della Repubblica federale di Germania, possono essere attribuiti a una persona che non costituisce alcuna società residente della Repubblica federale di Germania. Ai fini delle imposte sulla sostanza, sono esclusi dalla base di calcolo gli elementi di sostanza imponibili in Svizzera secondo l'articolo 22 paragrafi 1 e 2, nonché le partecipazioni i cui dividendi, qualora ne vengano pagati, dovrebbero essere esclusi dalla base di calcolo in base ai periodi precedenti; | ||||||
| i salari, gli stipendi e le altre rimunerazioni analoghe, ai termini dell'articolo 15, a condizione che non si tratti di quelli di cui all'articolo 17 e che l'attività dipendente sia svolta in Svizzera. | ||||||
| La Repubblica federale di Germania si riserva il diritto di considerare, per stabilire la propria aliquota d'imposta, i redditi e gli elementi di sostanza esclusi dall'imposta germanica in base alle disposizioni della presente convenzione. Ciò trova applicazione analogica per gli elementi di sostanza situati in Svizzera, allorché i redditi che ne derivano devono o dovrebbero essere esclusi dalla base di calcolo dell'imposta germanica, secondo le disposizioni del numero 1 lettere a) e b). | ||||||
| Per quanto riguarda i redditi provenienti dalla Svizzera e gli elementi di sostanza situati in Svizzera per i quali non trovano applicazione le disposizioni del numero 1, l'imposta svizzera riscossa conformemente alla presente disposizione, e non rimborsabile, è computata, in conformità delle prescrizioni della legislazione germanica quanto al computo delle imposte straniere, sulla parte dell'imposta germanica (ad eccezione dell'imposta sulle imprese) che corrisponde a questi redditi o elementi di sostanza. | ||||||
| Quando trattasi di una società in nome collettivo («offene Handelsgesellschaft») o di una società in accomandita costituita secondo la legislazione germanica alla quale, oltre a persone residenti della Repubblica federale di Germania, sono associate anche delle persone non residenti della Repubblica federale di Germania, e la cui sede si trova nella Repubblica federale di Germania, le prescrizioni della legislazione germanica concernenti il computo delle imposte straniere trovano ugualmente applicazione, per quanto riguarda i redditi provenienti dalla Svizzera, per la parte di detti redditi che è soggetta all'imposta germanica e che va a carico di persone non residenti della Repubblica federale di Germania. | ||||||
| 5. [8] ... | ||||||
| ... [4] | ||||||
| Per quanto riguarda una persona residente della Svizzera, la doppia imposizione è evitata nel modo seguente: | ||||||
| Se un residente della Svizzera percepisce dei redditi o possiede una sostanza che, conformemente alle disposizioni della presente convenzione (eccezione fatta dell'art. 4, par. 3, 4 e 9, e dell'art. 23), sono imponibili nella Repubblica federale di Germania, la Svizzera esenta da imposta detti redditi (salvo i dividendi) o detta sostanza; ma la Svizzera può, per determinare la sua imposta afferente al rimanente reddito o alla rimanente sostanza di questo residente, applicare l'aliquota corrispondente all'intero reddito o all'intera sostanza, senza tener conto dell'esenzione. | ||||||
| Se un residente della Svizzera percepisce dei dividendi che, conformemente alle disposizioni dell'articolo 10, sono imponibili nella Repubblica federale di Germania, la Svizzera concede a questo residente, a sua domanda, uno sgravio fiscale. Esso consiste:nel computo dell'imposta pagata nella Repubblica federale di Germania, conformemente alle disposizioni dell'articolo 10, sull'imposta svizzera afferente ai redditi di questo residente; la somma così computata non può, tuttavia, eccedere la frazione dell'imposta svizzera, calcolata prima del computo, corrispondente ai dividendi; oin una riduzione globale dell'imposta svizzera; oin una esenzione parziale o totale dei dividendi dall'imposta svizzera, ma almeno in una deduzione dell'imposta pagata nella Repubblica federale di Germania dall'ammontare lordo dei dividendi. | ||||||
| nel computo dell'imposta pagata nella Repubblica federale di Germania, conformemente alle disposizioni dell'articolo 10, sull'imposta svizzera afferente ai redditi di questo residente; la somma così computata non può, tuttavia, eccedere la frazione dell'imposta svizzera, calcolata prima del computo, corrispondente ai dividendi; o | ||||||
| in una riduzione globale dell'imposta svizzera; o | ||||||
| in una esenzione parziale o totale dei dividendi dall'imposta svizzera, ma almeno in una deduzione dell'imposta pagata nella Repubblica federale di Germania dall'ammontare lordo dei dividendi. | ||||||
| Quando un residente della Svizzera percepisce degli interessi, dei diritti di licenza o consegue dei guadagni in capitale che, conformemente alle disposizioni dell'articolo 23 possono essere imposti nella Repubblica federale di Germania, la Svizzera concede una deduzione dell'imposta pagata nella Repubblica federale di Germania dall'ammontare lordo degli interessi, dei diritti di licenza o dei guadagni in capitale. | ||||||
| La Svizzera determina la natura dello sgravio previsto conformemente alle disposizioni del numero 2 ne disciplina la procedura secondo le disposizioni sull'esecuzione delle convenzioni internazionali conchiuse dalla Confederazione per evitare i casi di doppia imposizione. [10] | ||||||
| Tuttavia, detto sgravio consiste in una deduzione dell'imposta pagata nella Repubblica federale di Germania dall'ammontare lordo dei dividendi, se il beneficiario residente della Svizzera non può, in virtù delle disposizioni dell'articolo 23, fruire della limitazione dell'imposta germanica sui dividendi previsti all'articolo 10. | ||||||
| Le disposizioni del paragrafo 1 numero 1 e del paragrafo 2 numero 1 non si applicano ai redditi o alla sostanza di un residente di uno Stato contraente se l'altro Stato contraente applica le disposizioni della presente convenzione per esentare tali redditi o tale sostanza dall'imposta oppure applica a questi redditi le disposizioni di cui all'articolo 10 paragrafo 2. [11] | ||||||
| Le disposizioni del paragrafo 1 numero 1 lettera a) e del paragrafo 2 numero 1 non ostano all'applicazione delle disposizioni in vigore in uno Stato contraente per l'attuazione delle prescrizioni modello internazionali relative all'imposizione minima («Global Anti-Base Erosion Model Rules») che, per un residente di tale Stato contraente, prevedono la riscossione di un'imposta integrativa corrispondente a tali prescrizioni modello in relazione a una stabile organizzazione situata nell'altro Stato contraente. [12] | ||||||
| [1] Ultimo per. introdotto dall'art. V del Prot. del 21 dic. 1992, approvato dall'AF il 6 ott. 1993, in vigore dal 29 dic. 1993 (RU 1994 6968; FF 1993 I 1221). [2] Nuovo testo giusta l'art. 19 par. 1 del Prot. del 21 ago. 2023, approvato dall'AF il 21 mar. 2025 ed in vigore dal 27 nov. 2025 (RU 2025 791, 790; FF 2024 1487). [3] Originaria lett. d. [4] Abrogati dall'art. 19 par. 4 del Prot. del 21 ago. 2023, approvato dall'AF il 21 mar. 2025 con effetto dal 27 nov. 2025 (RU 2025 791, 790; FF 2024 1487). [5] Introdotto dall'art. 19 par. 5 del Prot. del 21 ago. 2023, approvato dall'AF il 21 mar. 2025 ed in vigore dal 27 nov. 2025 (RU 2025 791, 790; FF 2024 1487). [6] Originario n. 2. [7] Originario n. 3. [8] Originario n. 4. Introdotto dall'art. IV del Prot. del 17 ott. 1989, approvato dall'AF l'8 giu. 1990 (RU 1990 18071806; FF 1989 III 1325). Abrogato dall'art. 19 par. 6 del Prot. del 21 ago. 2023, approvato dall'AF il 21 mar. 2025 con effetto dal 27 nov. 2025 (RU 2025 791, 790; FF 2024 1487). [9] Originario n. 5. [10] Aggiornato dall'art. IV del Prot. del 17 ott. 1989, approvato dall'AF l'8 giu. 1990 (RU 1990 1807; FF 1989 III 1325) e dall'art. VI del Prot. di revisione del 12 mar. 2002, approvato dall'AF il 9 dic. 2002 ed in vigore dal 24 mar. 2003 (RU 2003 2530; FF 2002 3823). [11] Introdotto dall'art. 19 par. 8 del Prot. del 21 ago. 2023, approvato dall'AF il 21 mar. 2025 ed in vigore dal 27 nov. 2025 (RU 2025 791, 790; FF 2024 1487). [12] Introdotto dall'art. 19 par. 9 del Prot. del 21 ago. 2023, approvato dall'AF il 21 mar. 2025 ed in vigore dal 27 nov. 2025 (RU 2025 791, 790; FF 2024 1487). | ||||||
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RI 0.672.913.62 Convenzione dell'11 agosto 1971 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza (con scambio di lettere, di note, protocolli e acc. amichevole) Art. 5 |
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| Ai fini della presente convenzione l'espressione «stabile organizzazione» designa una sede fissa di affari dove l'impresa svolge, in tutto o in parte, la sua attività. | ||||||
| L'espressione «stabile organizzazione» comprende in particolare: | ||||||
| una sede di direzione; | ||||||
| una succursale; | ||||||
| un ufficio; | ||||||
| un'officina; | ||||||
| un laboratorio; | ||||||
| una miniera, una cava od ogni altro luogo di estrazione di risorse naturali; | ||||||
| un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata superi dodici mesi. | ||||||
| Non si considera che vi sia «stabile organizzazione» se: | ||||||
| si fa uso d'installazioni ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa; | ||||||
| le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna; | ||||||
| le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa; | ||||||
| un'istallazione fissa di affari serve ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa; | ||||||
| un'istallazione fissa di affari serve, per l'impresa, ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliare. | ||||||
| Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente - diversa da un agente che goda di uno statuto indipendente, di cui al paragrafo 5 - è considerata «stabile organizzazione» nel primo Stato se dispone in detto Stato di poteri che vi esercita abitualmente e che le consentono di stipulare contratti a nome dell'impresa, salvo nel caso in cui le attività di detta persona si limitino a quelle menzionate nel paragrafo 3 e che, se fossero esercitate per il tramite di una sede fissa di affari, non permetterebbero di considerare tale sede come una stabile organizzazione secondo le disposizioni di tale paragrafo. [1] | ||||||
| Non si considera, che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno statuto indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro attività normale. | ||||||
| Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli una società residente dell'altro Stato contraente, o ne sia invece da essa controllata, ovvero vi svolga la sua attività commerciale o industriale [2] (per mezzo di una stabile organizzazione o no) non costituisce, di per sé, motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. 5 par. 1 del Prot. del 21 ago. 2023, approvato dall'AF il 21 mar. 2025 ed in vigore dal 27 nov. 2025 (RU 2025 791, 790; FF 2024 1487). [2] Espr. introdotta dall'art. 5 par. 2 del Prot. del 21 ago. 2023, approvato dall'AF il 21 mar. 2025 ed in vigore dal 27 nov. 2025 (RU 2025 791, 790; FF 2024 1487). | ||||||
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RI 0.672.913.62 Convenzione dell'11 agosto 1971 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza (con scambio di lettere, di note, protocolli e acc. amichevole) Art. 5 |
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| Ai fini della presente convenzione l'espressione «stabile organizzazione» designa una sede fissa di affari dove l'impresa svolge, in tutto o in parte, la sua attività. | ||||||
| L'espressione «stabile organizzazione» comprende in particolare: | ||||||
| una sede di direzione; | ||||||
| una succursale; | ||||||
| un ufficio; | ||||||
| un'officina; | ||||||
| un laboratorio; | ||||||
| una miniera, una cava od ogni altro luogo di estrazione di risorse naturali; | ||||||
| un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata superi dodici mesi. | ||||||
| Non si considera che vi sia «stabile organizzazione» se: | ||||||
| si fa uso d'installazioni ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa; | ||||||
| le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna; | ||||||
| le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa; | ||||||
| un'istallazione fissa di affari serve ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa; | ||||||
| un'istallazione fissa di affari serve, per l'impresa, ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliare. | ||||||
| Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente - diversa da un agente che goda di uno statuto indipendente, di cui al paragrafo 5 - è considerata «stabile organizzazione» nel primo Stato se dispone in detto Stato di poteri che vi esercita abitualmente e che le consentono di stipulare contratti a nome dell'impresa, salvo nel caso in cui le attività di detta persona si limitino a quelle menzionate nel paragrafo 3 e che, se fossero esercitate per il tramite di una sede fissa di affari, non permetterebbero di considerare tale sede come una stabile organizzazione secondo le disposizioni di tale paragrafo. [1] | ||||||
| Non si considera, che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno statuto indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro attività normale. | ||||||
| Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli una società residente dell'altro Stato contraente, o ne sia invece da essa controllata, ovvero vi svolga la sua attività commerciale o industriale [2] (per mezzo di una stabile organizzazione o no) non costituisce, di per sé, motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. 5 par. 1 del Prot. del 21 ago. 2023, approvato dall'AF il 21 mar. 2025 ed in vigore dal 27 nov. 2025 (RU 2025 791, 790; FF 2024 1487). [2] Espr. introdotta dall'art. 5 par. 2 del Prot. del 21 ago. 2023, approvato dall'AF il 21 mar. 2025 ed in vigore dal 27 nov. 2025 (RU 2025 791, 790; FF 2024 1487). | ||||||
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RI 0.672.913.62 Convenzione dell'11 agosto 1971 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza (con scambio di lettere, di note, protocolli e acc. amichevole) Art. 24 |
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| Per quanto riguarda una persona residente della Repubblica federale di Germania, la doppia imposizione è evitata nel modo seguente: | ||||||
| I redditi seguenti provenienti dalla Svizzera, i quali secondo gli articoli precedenti sono imponibili in Svizzera, sono esclusi dalle basi di calcolo dell'imposta germanica:Gli utili, ai termini dell'articolo 7, provenienti dall'attività propria di una stabile organizzazione, se è provato che essi sono stati conseguiti mediante la fabbricazione, la trasformazione o il montaggio di oggetti, la ricerca e l'estrazione di ricchezze naturali, la conclusione di affari bancari o assicurativi, il commercio o la prestazione di servizi, in relazione con gli scambi economici generali; la stessa norma trova applicazione per i redditi provenienti da beni immobili di una siffatta stabile organizzazione (art. 6, par. 4), nonché per i guadagni derivanti dall'alienazione di beni immobili (art. 13, par. 1) e di beni mobili facenti parte dell'attivo della stabile organizzazione (art. 13, par. 2). Questa regola non è applicabile ai redditi provenienti da una partecipazione tacita atipica a un'impresa residente della Svizzera, sempreché la Svizzera non imponga questi redditi giusta l'articolo 7; [1]i dividendi a favore di una società residente della Repubblica federale di Germania (ma non a una società di persone) pagati da una società residente della Svizzera il cui capitale appartiene direttamente per almeno il 10 per cento alla società residente della Repubblica federale di Germania. Tale esclusione dalla base di calcolo non si applica né ai dividendi di una società esentata da imposta, né ai dividendi che possono essere dedotti dalla società distributrice ai fini fiscali in Svizzera, né ai dividendi che, secondo la legislazione della Repubblica federale di Germania, possono essere attribuiti a una persona che non costituisce alcuna società residente della Repubblica federale di Germania. Ai fini delle imposte sulla sostanza, sono esclusi dalla base di calcolo gli elementi di sostanza imponibili in Svizzera secondo l'articolo 22 paragrafi 1 e 2, nonché le partecipazioni i cui dividendi, qualora ne vengano pagati, dovrebbero essere esclusi dalla base di calcolo in base ai periodi precedenti;i salari, gli stipendi e le altre rimunerazioni analoghe, ai termini dell'articolo 15, a condizione che non si tratti di quelli di cui all'articolo 17 e che l'attività dipendente sia svolta in Svizzera. | ||||||
| Gli utili, ai termini dell'articolo 7, provenienti dall'attività propria di una stabile organizzazione, se è provato che essi sono stati conseguiti mediante la fabbricazione, la trasformazione o il montaggio di oggetti, la ricerca e l'estrazione di ricchezze naturali, la conclusione di affari bancari o assicurativi, il commercio o la prestazione di servizi, in relazione con gli scambi economici generali; la stessa norma trova applicazione per i redditi provenienti da beni immobili di una siffatta stabile organizzazione (art. 6, par. 4), nonché per i guadagni derivanti dall'alienazione di beni immobili (art. 13, par. 1) e di beni mobili facenti parte dell'attivo della stabile organizzazione (art. 13, par. 2). Questa regola non è applicabile ai redditi provenienti da una partecipazione tacita atipica a un'impresa residente della Svizzera, sempreché la Svizzera non imponga questi redditi giusta l'articolo 7; [1] | ||||||
| i dividendi a favore di una società residente della Repubblica federale di Germania (ma non a una società di persone) pagati da una società residente della Svizzera il cui capitale appartiene direttamente per almeno il 10 per cento alla società residente della Repubblica federale di Germania. Tale esclusione dalla base di calcolo non si applica né ai dividendi di una società esentata da imposta, né ai dividendi che possono essere dedotti dalla società distributrice ai fini fiscali in Svizzera, né ai dividendi che, secondo la legislazione della Repubblica federale di Germania, possono essere attribuiti a una persona che non costituisce alcuna società residente della Repubblica federale di Germania. Ai fini delle imposte sulla sostanza, sono esclusi dalla base di calcolo gli elementi di sostanza imponibili in Svizzera secondo l'articolo 22 paragrafi 1 e 2, nonché le partecipazioni i cui dividendi, qualora ne vengano pagati, dovrebbero essere esclusi dalla base di calcolo in base ai periodi precedenti; | ||||||
| i salari, gli stipendi e le altre rimunerazioni analoghe, ai termini dell'articolo 15, a condizione che non si tratti di quelli di cui all'articolo 17 e che l'attività dipendente sia svolta in Svizzera. | ||||||
| La Repubblica federale di Germania si riserva il diritto di considerare, per stabilire la propria aliquota d'imposta, i redditi e gli elementi di sostanza esclusi dall'imposta germanica in base alle disposizioni della presente convenzione. Ciò trova applicazione analogica per gli elementi di sostanza situati in Svizzera, allorché i redditi che ne derivano devono o dovrebbero essere esclusi dalla base di calcolo dell'imposta germanica, secondo le disposizioni del numero 1 lettere a) e b). | ||||||
| Per quanto riguarda i redditi provenienti dalla Svizzera e gli elementi di sostanza situati in Svizzera per i quali non trovano applicazione le disposizioni del numero 1, l'imposta svizzera riscossa conformemente alla presente disposizione, e non rimborsabile, è computata, in conformità delle prescrizioni della legislazione germanica quanto al computo delle imposte straniere, sulla parte dell'imposta germanica (ad eccezione dell'imposta sulle imprese) che corrisponde a questi redditi o elementi di sostanza. | ||||||
| Quando trattasi di una società in nome collettivo («offene Handelsgesellschaft») o di una società in accomandita costituita secondo la legislazione germanica alla quale, oltre a persone residenti della Repubblica federale di Germania, sono associate anche delle persone non residenti della Repubblica federale di Germania, e la cui sede si trova nella Repubblica federale di Germania, le prescrizioni della legislazione germanica concernenti il computo delle imposte straniere trovano ugualmente applicazione, per quanto riguarda i redditi provenienti dalla Svizzera, per la parte di detti redditi che è soggetta all'imposta germanica e che va a carico di persone non residenti della Repubblica federale di Germania. | ||||||
| 5. [8] ... | ||||||
| ... [4] | ||||||
| Per quanto riguarda una persona residente della Svizzera, la doppia imposizione è evitata nel modo seguente: | ||||||
| Se un residente della Svizzera percepisce dei redditi o possiede una sostanza che, conformemente alle disposizioni della presente convenzione (eccezione fatta dell'art. 4, par. 3, 4 e 9, e dell'art. 23), sono imponibili nella Repubblica federale di Germania, la Svizzera esenta da imposta detti redditi (salvo i dividendi) o detta sostanza; ma la Svizzera può, per determinare la sua imposta afferente al rimanente reddito o alla rimanente sostanza di questo residente, applicare l'aliquota corrispondente all'intero reddito o all'intera sostanza, senza tener conto dell'esenzione. | ||||||
| Se un residente della Svizzera percepisce dei dividendi che, conformemente alle disposizioni dell'articolo 10, sono imponibili nella Repubblica federale di Germania, la Svizzera concede a questo residente, a sua domanda, uno sgravio fiscale. Esso consiste:nel computo dell'imposta pagata nella Repubblica federale di Germania, conformemente alle disposizioni dell'articolo 10, sull'imposta svizzera afferente ai redditi di questo residente; la somma così computata non può, tuttavia, eccedere la frazione dell'imposta svizzera, calcolata prima del computo, corrispondente ai dividendi; oin una riduzione globale dell'imposta svizzera; oin una esenzione parziale o totale dei dividendi dall'imposta svizzera, ma almeno in una deduzione dell'imposta pagata nella Repubblica federale di Germania dall'ammontare lordo dei dividendi. | ||||||
| nel computo dell'imposta pagata nella Repubblica federale di Germania, conformemente alle disposizioni dell'articolo 10, sull'imposta svizzera afferente ai redditi di questo residente; la somma così computata non può, tuttavia, eccedere la frazione dell'imposta svizzera, calcolata prima del computo, corrispondente ai dividendi; o | ||||||
| in una riduzione globale dell'imposta svizzera; o | ||||||
| in una esenzione parziale o totale dei dividendi dall'imposta svizzera, ma almeno in una deduzione dell'imposta pagata nella Repubblica federale di Germania dall'ammontare lordo dei dividendi. | ||||||
| Quando un residente della Svizzera percepisce degli interessi, dei diritti di licenza o consegue dei guadagni in capitale che, conformemente alle disposizioni dell'articolo 23 possono essere imposti nella Repubblica federale di Germania, la Svizzera concede una deduzione dell'imposta pagata nella Repubblica federale di Germania dall'ammontare lordo degli interessi, dei diritti di licenza o dei guadagni in capitale. | ||||||
| La Svizzera determina la natura dello sgravio previsto conformemente alle disposizioni del numero 2 ne disciplina la procedura secondo le disposizioni sull'esecuzione delle convenzioni internazionali conchiuse dalla Confederazione per evitare i casi di doppia imposizione. [10] | ||||||
| Tuttavia, detto sgravio consiste in una deduzione dell'imposta pagata nella Repubblica federale di Germania dall'ammontare lordo dei dividendi, se il beneficiario residente della Svizzera non può, in virtù delle disposizioni dell'articolo 23, fruire della limitazione dell'imposta germanica sui dividendi previsti all'articolo 10. | ||||||
| Le disposizioni del paragrafo 1 numero 1 e del paragrafo 2 numero 1 non si applicano ai redditi o alla sostanza di un residente di uno Stato contraente se l'altro Stato contraente applica le disposizioni della presente convenzione per esentare tali redditi o tale sostanza dall'imposta oppure applica a questi redditi le disposizioni di cui all'articolo 10 paragrafo 2. [11] | ||||||
| Le disposizioni del paragrafo 1 numero 1 lettera a) e del paragrafo 2 numero 1 non ostano all'applicazione delle disposizioni in vigore in uno Stato contraente per l'attuazione delle prescrizioni modello internazionali relative all'imposizione minima («Global Anti-Base Erosion Model Rules») che, per un residente di tale Stato contraente, prevedono la riscossione di un'imposta integrativa corrispondente a tali prescrizioni modello in relazione a una stabile organizzazione situata nell'altro Stato contraente. [12] | ||||||
| [1] Ultimo per. introdotto dall'art. V del Prot. del 21 dic. 1992, approvato dall'AF il 6 ott. 1993, in vigore dal 29 dic. 1993 (RU 1994 6968; FF 1993 I 1221). [2] Nuovo testo giusta l'art. 19 par. 1 del Prot. del 21 ago. 2023, approvato dall'AF il 21 mar. 2025 ed in vigore dal 27 nov. 2025 (RU 2025 791, 790; FF 2024 1487). [3] Originaria lett. d. [4] Abrogati dall'art. 19 par. 4 del Prot. del 21 ago. 2023, approvato dall'AF il 21 mar. 2025 con effetto dal 27 nov. 2025 (RU 2025 791, 790; FF 2024 1487). [5] Introdotto dall'art. 19 par. 5 del Prot. del 21 ago. 2023, approvato dall'AF il 21 mar. 2025 ed in vigore dal 27 nov. 2025 (RU 2025 791, 790; FF 2024 1487). [6] Originario n. 2. [7] Originario n. 3. [8] Originario n. 4. Introdotto dall'art. IV del Prot. del 17 ott. 1989, approvato dall'AF l'8 giu. 1990 (RU 1990 18071806; FF 1989 III 1325). Abrogato dall'art. 19 par. 6 del Prot. del 21 ago. 2023, approvato dall'AF il 21 mar. 2025 con effetto dal 27 nov. 2025 (RU 2025 791, 790; FF 2024 1487). [9] Originario n. 5. [10] Aggiornato dall'art. IV del Prot. del 17 ott. 1989, approvato dall'AF l'8 giu. 1990 (RU 1990 1807; FF 1989 III 1325) e dall'art. VI del Prot. di revisione del 12 mar. 2002, approvato dall'AF il 9 dic. 2002 ed in vigore dal 24 mar. 2003 (RU 2003 2530; FF 2002 3823). [11] Introdotto dall'art. 19 par. 8 del Prot. del 21 ago. 2023, approvato dall'AF il 21 mar. 2025 ed in vigore dal 27 nov. 2025 (RU 2025 791, 790; FF 2024 1487). [12] Introdotto dall'art. 19 par. 9 del Prot. del 21 ago. 2023, approvato dall'AF il 21 mar. 2025 ed in vigore dal 27 nov. 2025 (RU 2025 791, 790; FF 2024 1487). | ||||||
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RI 0.672.913.62 Convenzione dell'11 agosto 1971 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza (con scambio di lettere, di note, protocolli e acc. amichevole) Art. 10 [1] |
||||||
| I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. | ||||||
| Tuttavia, tali dividendi possono essere imposti anche nello Stato contraente di cui la società pagatrice è residente, in conformità della legislazione di questo Stato, ma, se il beneficiario effettivo dei dividendi è residente nell'altro Stato contraente, [2] l'aliquota d'imposta così applicata non può eccedere: | ||||||
| il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, quando essi sono pagati da una società che esercita un'officina idroelettrica per lo sfruttamento delle forze idriche del Reno tra il lago di Costanza e Basilea (impianti idroelettrici di confine sul Reno); | ||||||
| il 30 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, quando si tratta di redditi provenienti da partecipazioni a un'attività commerciale a titolo di socio occulto, come inteso dalla legislazione germanica, da diritti di godimento, da obbligazioni con partecipazione agli utili o da prestiti parziari e se questi importi sono deducibili all'atto della determinazione degli utili del debitore; | ||||||
| il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi nei casi che non sono contemplati dalle disposizioni delle lettere a) o b). [3] | ||||||
| Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, lo Stato contraente di cui la società pagatrice è residente esenta da imposta i dividendi pagati se il beneficiario effettivo è una società (ma non una società di persone) residente nell'altro Stato contraente e detiene direttamente almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi per un periodo di 365 giorni, compreso il giorno di pagamento dei dividendi (per calcolare questo periodo non si terrà conto di alcun cambiamento di proprietà che risulterebbe direttamente da una fusione, una scissione o una trasformazione della società che detiene le quote o paga i dividendi). [4] In caso di dividendi versati da una società anonima immobiliare tedesca con partecipazioni quotate in borsa («Immobilien-Aktiengesellschaft mit börsennotierten Anteilen; REIT-AG»), un fondo d'investimento tedesco o da una società anonima d'investimento tedesca non si applica il primo periodo, bensì il paragrafo 2 lettera c). Questo non riguarda l'imposizione della società per quanto concerne gli utili con i quali sono pagati i dividendi. [5] | ||||||
| Ai fini del presente articolo, il termine «dividendi» designa i redditi provenienti da azioni, diritti di godimento (p.es. azioni o buoni di godimento), da quote di una società a garanzia limitata, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altri diritti - ad eccezione dei crediti - portanti partecipazione agli utili, nonché i redditi di altre quote sociali equiparati ai redditi di azioni dalla legislazione fiscale dello Stato di cui la società distributrice è residente, compresi i redditi provenienti da partecipazioni ad un'attività commerciale a titolo di socio occulto, come inteso dalla legislazione germanica, da obbligazioni portanti partecipazione agli utili o da prestiti parziari, come pure le distribuzioni provenienti da quote in fondi d'investimento. | ||||||
| Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 3 non si applicano quando il beneficiario dei dividendi, residente di uno Stato contraente, ha nell'altro Stato contraente, di cui la società pagatrice dei dividendi è residente, una stabile organizzazione alla quale è effettivamente connessa la partecipazione generatrice dei dividendi. In tal caso trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7. | ||||||
| Qualora una società residente di uno Stato contraente tragga utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società a persone non residenti di detto altro Stato, né riscuotere alcuna imposta, a titolo d'imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono, in tutto o in parte, utili o redditi provenienti da detto altro Stato. Sono riservate le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 10. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. I del Prot. dal 17 ott. 1989, approvato dall'AF l'8 giu. 1990, in vigore dal 30 nov. 1990 (RU 1990 18071806; FF 1989 III 1325). [2] Espr. introdotta dall'art. 9 par. 1 del Prot. del 21 ago. 2023, approvato dall'AF il 21 mar. 2025 ed in vigore dal 27 nov. 2025 (RU 2025 791, 790; FF 2024 1487). [3] Nuovo testo giusta l'art. II del Prot. di revisione del 12 mar. 2002, approvato dall'AF il 9 dic. 2002 ed in vigore dal 24 mar. 2003 (RU 2003 25302529; FF 2002 3823). [4] Nuovo testo giusta l'art. 9 par. 2 del Prot. del 21 ago. 2023, approvato dall'AF il 21 mar. 2025 ed in vigore dal 27 nov. 2025 (RU 2025 791, 790; FF 2024 1487). [5] Nuovo testo giusta l'art. 1 del Prot. del 27 ott. 2010, approvato dall'AF il 17 giu. 2011 ed in vigore dal 21 dic. 2011 (RU 2012 825823; FF 2011 453). | ||||||
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RS 642.21 LIP Legge federale del 13 ottobre 1965 sull'imposta preventiva (LIP) Art. 32 |
||||||
| Il diritto al rimborso si estingue se l'istanza non è presentata nei tre anni successivi alla fine dell'anno civile in cui è venuta a scadere la prestazione imponibile. | ||||||
| Se l'imposta preventiva è pagata e trasferita soltanto in forza di una contestazione fatta dall'AFC e se il termine stabilito dal capoverso 1 è trascorso, o se non rimangono almeno 60 giorni da quello del pagamento sino alla decorrenza del termine, un nuovo termine di 60 giorni per presentare l'istanza decorre dal pagamento dell'imposta. | ||||||
|
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 14 |
||||||
| Ove i fatti non possono essere sufficientemente chiariti in altro modo, le autorità seguenti possono ordinare l'audizione di testimoni: | ||||||
| il Consiglio federale e i suoi dipartimenti; | ||||||
| l'Ufficio federale di giustizia [1] del Dipartimento federale di giustizia e polizia; | ||||||
| il Tribunale amministrativo federale; | ||||||
| le autorità in materia di concorrenza ai sensi della legge sui cartelli; | ||||||
| l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari; | ||||||
| l'Autorità federale di sorveglianza dei revisori; | ||||||
| l'Amministrazione federale delle contribuzioni; | ||||||
| la Commissione arbitrale federale per la gestione dei diritti d'autore e dei diritti affini. | ||||||
| Le autorità indicate al capoverso 1 lettere a, b, d-f e h affidano l'audizione dei testimoni a un impiegato idoneo. [8] | ||||||
| Le autorità indicate al capoverso 1 lettera a possono autorizzare all'audizione di testimoni anche persone estranee a un'autorità, incaricate d'un'inchiesta ufficiale. | ||||||
| [1] Nuova denominazione secondo il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997. [2] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). [3] Introdotta dall'all. n. 2 della LF del 6 ott. 1995 sui cartelli, in vigore dal 1° lug. 1996 (RU 1996 546; FF 1995 I 389). [4] Introdotta dall'all. n. 2 della LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207; FF 2006 2625). [5] Introdotta dall'all. n. 1 della L del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4073; FF 2013 5901). [6] Introdotta dall'all. n. 1 della LF del 30 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3575; FF 2015 2161). [7] Introdotta dall'all. n. 1 della LF del 27 set. 2019, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 1003; FF 2018 505). [8] Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 27 set. 2019, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 1003; FF 2018 505). | ||||||
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RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 22 |
||||||
| Il termine stabilito dalla legge non può essere prorogato. | ||||||
| Il termine stabilito dall'autorità può essere prorogato per motivi sufficienti, se la parte ne fa domanda prima della scadenza. | ||||||
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RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 47 Proroga |
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| I termini stabiliti dalla legge non possono essere prorogati. | ||||||
| I termini stabiliti dal giudice possono essere prorogati per motivi sufficienti se ne è fatta domanda prima della scadenza. | ||||||
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RS 642.21 LIP Legge federale del 13 ottobre 1965 sull'imposta preventiva (LIP) Art. 32 |
||||||
| Il diritto al rimborso si estingue se l'istanza non è presentata nei tre anni successivi alla fine dell'anno civile in cui è venuta a scadere la prestazione imponibile. | ||||||
| Se l'imposta preventiva è pagata e trasferita soltanto in forza di una contestazione fatta dall'AFC e se il termine stabilito dal capoverso 1 è trascorso, o se non rimangono almeno 60 giorni da quello del pagamento sino alla decorrenza del termine, un nuovo termine di 60 giorni per presentare l'istanza decorre dal pagamento dell'imposta. | ||||||
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RS 642.21 LIP Legge federale del 13 ottobre 1965 sull'imposta preventiva (LIP) Art. 14 |
||||||
| L'imposta preventiva va dedotta all'atto del pagamento, della girata, dell'accreditamento o del computo della prestazione imponibile, senza riguardo alla persona del beneficiario; ogni convenzione in contrario è nulla. | ||||||
| Il contribuente deve dare al beneficiario i dati necessari per consentirgli l'esercizio del diritto al rimborso e, su sua richiesta, rilasciare un'attestazione in merito. | ||||||
|
RS 642.21 LIP Legge federale del 13 ottobre 1965 sull'imposta preventiva (LIP) Art. 32 |
||||||
| Il diritto al rimborso si estingue se l'istanza non è presentata nei tre anni successivi alla fine dell'anno civile in cui è venuta a scadere la prestazione imponibile. | ||||||
| Se l'imposta preventiva è pagata e trasferita soltanto in forza di una contestazione fatta dall'AFC e se il termine stabilito dal capoverso 1 è trascorso, o se non rimangono almeno 60 giorni da quello del pagamento sino alla decorrenza del termine, un nuovo termine di 60 giorni per presentare l'istanza decorre dal pagamento dell'imposta. | ||||||
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RS 642.21 LIP Legge federale del 13 ottobre 1965 sull'imposta preventiva (LIP) Art. 32 |
||||||
| Il diritto al rimborso si estingue se l'istanza non è presentata nei tre anni successivi alla fine dell'anno civile in cui è venuta a scadere la prestazione imponibile. | ||||||
| Se l'imposta preventiva è pagata e trasferita soltanto in forza di una contestazione fatta dall'AFC e se il termine stabilito dal capoverso 1 è trascorso, o se non rimangono almeno 60 giorni da quello del pagamento sino alla decorrenza del termine, un nuovo termine di 60 giorni per presentare l'istanza decorre dal pagamento dell'imposta. | ||||||
|
RS 642.11 LIFD Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD) Art. 133 Termini |
||||||
| Il termine decorre dal giorno successivo alla notificazione. È reputato osservato se l'opposizione perviene all'autorità di tassazione o è consegnata a un ufficio postale svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera all'estero il giorno della scadenza. Se questo giorno è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dallo Stato, il termine scade il primo giorno feriale seguente. | ||||||
| Il reclamo presentato a un ufficio incompetente dev'essere trasmesso senza indugio all'autorità di tassazione competente. Il termine di presentazione del reclamo è reputato osservato se quest'ultimo è giunto all'ufficio incompetente o è consegnato a un ufficio postale svizzero il giorno della scadenza. | ||||||
| L'autorità entra nel merito di opposizioni tardive soltanto se il contribuente prova che, per servizio militare o servizio civile, malattia, assenza dal Paese o altri motivi rilevanti, è stato impedito di presentarle in tempo o di averle inoltrate entro 30 giorni dal momento in cui gli impedimenti sono cessati. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 7 della L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal 1° ott. 1996 (RU 1996 1445; FF 1994 III 1445). | ||||||
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RS 642.11 LIFD Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD) Art. 131 Notificazione |
||||||
| L'autorità di tassazione fissa, nella decisione di tassazione, gli elementi imponibili (reddito imponibile, utile netto imponibile), l'aliquota e l'importo di imposta. Inoltre essa indica alle società di capitali e alle società cooperative l'importo del capitale proprio dopo la tassazione dell'imposta sull'utile e considerato il riparto dell'utile. [1] | ||||||
| Le modificazioni rispetto alla dichiarazione d'imposta sono comunicate al contribuente al momento della notificazione della decisione di tassazione. | ||||||
| La decisione di tassazione è notificata anche all'amministrazione cantonale dell'imposta federale diretta e all'AFC, se hanno cooperato nella procedura di tassazione o hanno chiesto la notificazione (art. 103 cpv. 1 lett. d e 104 cpv. 1). | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell'imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 669; FF 1997 II 963). | ||||||
|
RS 642.11 LIFD Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD) Art. 133 Termini |
||||||
| Il termine decorre dal giorno successivo alla notificazione. È reputato osservato se l'opposizione perviene all'autorità di tassazione o è consegnata a un ufficio postale svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera all'estero il giorno della scadenza. Se questo giorno è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dallo Stato, il termine scade il primo giorno feriale seguente. | ||||||
| Il reclamo presentato a un ufficio incompetente dev'essere trasmesso senza indugio all'autorità di tassazione competente. Il termine di presentazione del reclamo è reputato osservato se quest'ultimo è giunto all'ufficio incompetente o è consegnato a un ufficio postale svizzero il giorno della scadenza. | ||||||
| L'autorità entra nel merito di opposizioni tardive soltanto se il contribuente prova che, per servizio militare o servizio civile, malattia, assenza dal Paese o altri motivi rilevanti, è stato impedito di presentarle in tempo o di averle inoltrate entro 30 giorni dal momento in cui gli impedimenti sono cessati. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 7 della L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal 1° ott. 1996 (RU 1996 1445; FF 1994 III 1445). | ||||||
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RS 642.21 LIP Legge federale del 13 ottobre 1965 sull'imposta preventiva (LIP) Art. 32 |
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| Il diritto al rimborso si estingue se l'istanza non è presentata nei tre anni successivi alla fine dell'anno civile in cui è venuta a scadere la prestazione imponibile. | ||||||
| Se l'imposta preventiva è pagata e trasferita soltanto in forza di una contestazione fatta dall'AFC e se il termine stabilito dal capoverso 1 è trascorso, o se non rimangono almeno 60 giorni da quello del pagamento sino alla decorrenza del termine, un nuovo termine di 60 giorni per presentare l'istanza decorre dal pagamento dell'imposta. | ||||||
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RS 642.11 LIFD Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD) Art. 133 Termini |
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| Il termine decorre dal giorno successivo alla notificazione. È reputato osservato se l'opposizione perviene all'autorità di tassazione o è consegnata a un ufficio postale svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera all'estero il giorno della scadenza. Se questo giorno è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dallo Stato, il termine scade il primo giorno feriale seguente. | ||||||
| Il reclamo presentato a un ufficio incompetente dev'essere trasmesso senza indugio all'autorità di tassazione competente. Il termine di presentazione del reclamo è reputato osservato se quest'ultimo è giunto all'ufficio incompetente o è consegnato a un ufficio postale svizzero il giorno della scadenza. | ||||||
| L'autorità entra nel merito di opposizioni tardive soltanto se il contribuente prova che, per servizio militare o servizio civile, malattia, assenza dal Paese o altri motivi rilevanti, è stato impedito di presentarle in tempo o di averle inoltrate entro 30 giorni dal momento in cui gli impedimenti sono cessati. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 7 della L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal 1° ott. 1996 (RU 1996 1445; FF 1994 III 1445). | ||||||
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RS 642.21 LIP Legge federale del 13 ottobre 1965 sull'imposta preventiva (LIP) Art. 32 |
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| Il diritto al rimborso si estingue se l'istanza non è presentata nei tre anni successivi alla fine dell'anno civile in cui è venuta a scadere la prestazione imponibile. | ||||||
| Se l'imposta preventiva è pagata e trasferita soltanto in forza di una contestazione fatta dall'AFC e se il termine stabilito dal capoverso 1 è trascorso, o se non rimangono almeno 60 giorni da quello del pagamento sino alla decorrenza del termine, un nuovo termine di 60 giorni per presentare l'istanza decorre dal pagamento dell'imposta. | ||||||
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RS 642.21 LIP Legge federale del 13 ottobre 1965 sull'imposta preventiva (LIP) Art. 32 |
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| Il diritto al rimborso si estingue se l'istanza non è presentata nei tre anni successivi alla fine dell'anno civile in cui è venuta a scadere la prestazione imponibile. | ||||||
| Se l'imposta preventiva è pagata e trasferita soltanto in forza di una contestazione fatta dall'AFC e se il termine stabilito dal capoverso 1 è trascorso, o se non rimangono almeno 60 giorni da quello del pagamento sino alla decorrenza del termine, un nuovo termine di 60 giorni per presentare l'istanza decorre dal pagamento dell'imposta. | ||||||
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RS 642.21 LIP Legge federale del 13 ottobre 1965 sull'imposta preventiva (LIP) Art. 32 |
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| Il diritto al rimborso si estingue se l'istanza non è presentata nei tre anni successivi alla fine dell'anno civile in cui è venuta a scadere la prestazione imponibile. | ||||||
| Se l'imposta preventiva è pagata e trasferita soltanto in forza di una contestazione fatta dall'AFC e se il termine stabilito dal capoverso 1 è trascorso, o se non rimangono almeno 60 giorni da quello del pagamento sino alla decorrenza del termine, un nuovo termine di 60 giorni per presentare l'istanza decorre dal pagamento dell'imposta. | ||||||
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RS 642.21 LIP Legge federale del 13 ottobre 1965 sull'imposta preventiva (LIP) Art. 32 |
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| Il diritto al rimborso si estingue se l'istanza non è presentata nei tre anni successivi alla fine dell'anno civile in cui è venuta a scadere la prestazione imponibile. | ||||||
| Se l'imposta preventiva è pagata e trasferita soltanto in forza di una contestazione fatta dall'AFC e se il termine stabilito dal capoverso 1 è trascorso, o se non rimangono almeno 60 giorni da quello del pagamento sino alla decorrenza del termine, un nuovo termine di 60 giorni per presentare l'istanza decorre dal pagamento dell'imposta. | ||||||
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RS 642.21 LIP Legge federale del 13 ottobre 1965 sull'imposta preventiva (LIP) Art. 32 |
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| Il diritto al rimborso si estingue se l'istanza non è presentata nei tre anni successivi alla fine dell'anno civile in cui è venuta a scadere la prestazione imponibile. | ||||||
| Se l'imposta preventiva è pagata e trasferita soltanto in forza di una contestazione fatta dall'AFC e se il termine stabilito dal capoverso 1 è trascorso, o se non rimangono almeno 60 giorni da quello del pagamento sino alla decorrenza del termine, un nuovo termine di 60 giorni per presentare l'istanza decorre dal pagamento dell'imposta. | ||||||
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RS 642.21 LIP Legge federale del 13 ottobre 1965 sull'imposta preventiva (LIP) Art. 32 |
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| Il diritto al rimborso si estingue se l'istanza non è presentata nei tre anni successivi alla fine dell'anno civile in cui è venuta a scadere la prestazione imponibile. | ||||||
| Se l'imposta preventiva è pagata e trasferita soltanto in forza di una contestazione fatta dall'AFC e se il termine stabilito dal capoverso 1 è trascorso, o se non rimangono almeno 60 giorni da quello del pagamento sino alla decorrenza del termine, un nuovo termine di 60 giorni per presentare l'istanza decorre dal pagamento dell'imposta. | ||||||
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RS 642.21 LIP Legge federale del 13 ottobre 1965 sull'imposta preventiva (LIP) Art. 32 |
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| Il diritto al rimborso si estingue se l'istanza non è presentata nei tre anni successivi alla fine dell'anno civile in cui è venuta a scadere la prestazione imponibile. | ||||||
| Se l'imposta preventiva è pagata e trasferita soltanto in forza di una contestazione fatta dall'AFC e se il termine stabilito dal capoverso 1 è trascorso, o se non rimangono almeno 60 giorni da quello del pagamento sino alla decorrenza del termine, un nuovo termine di 60 giorni per presentare l'istanza decorre dal pagamento dell'imposta. | ||||||
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RS 642.21 LIP Legge federale del 13 ottobre 1965 sull'imposta preventiva (LIP) Art. 32 |
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| Il diritto al rimborso si estingue se l'istanza non è presentata nei tre anni successivi alla fine dell'anno civile in cui è venuta a scadere la prestazione imponibile. | ||||||
| Se l'imposta preventiva è pagata e trasferita soltanto in forza di una contestazione fatta dall'AFC e se il termine stabilito dal capoverso 1 è trascorso, o se non rimangono almeno 60 giorni da quello del pagamento sino alla decorrenza del termine, un nuovo termine di 60 giorni per presentare l'istanza decorre dal pagamento dell'imposta. | ||||||
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RS 642.21 LIP Legge federale del 13 ottobre 1965 sull'imposta preventiva (LIP) Art. 32 |
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| Il diritto al rimborso si estingue se l'istanza non è presentata nei tre anni successivi alla fine dell'anno civile in cui è venuta a scadere la prestazione imponibile. | ||||||
| Se l'imposta preventiva è pagata e trasferita soltanto in forza di una contestazione fatta dall'AFC e se il termine stabilito dal capoverso 1 è trascorso, o se non rimangono almeno 60 giorni da quello del pagamento sino alla decorrenza del termine, un nuovo termine di 60 giorni per presentare l'istanza decorre dal pagamento dell'imposta. | ||||||
|
RS 642.21 LIP Legge federale del 13 ottobre 1965 sull'imposta preventiva (LIP) Art. 62 |
||||||
| Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, compromette l'applicazione legale dell'imposta preventiva:è punito, in quanto non si applichi una disposizione penale degli articoli 14 a 16 della legge federale del 22 marzo 1974 [2] sul diritto penale amministrativo, con la multa fino a 20 000 franchi. [3] | ||||||
| non assolvendo, nella procedura di riscossione dell'imposta, l'obbligo di iscriversi come contribuente, di presentare le notifiche, le distinte e i rendiconti, di fornire le informazioni, di presentare i libri di commercio e i documenti giustificativi; | ||||||
| rilasciando, sia come contribuente, sia in sua vece, un'attestazione inesatta quanto alla deduzione dell'imposta (art. 14 cpv. 2); | ||||||
| fornendo dati falsi o tacendo fatti rilevanti in una distinta o in un rendiconto, in una notifica o in un affidavit (art. 11), in un'istanza di rimborso, di condono dell'imposta o di esenzione dalla stessa, o presentando a tale occasione documenti inesatti per giustificare fatti rilevanti; | ||||||
| fornendo informazioni inesatte come contribuente, istante o terza persona tenuta a dare informazioni; | ||||||
| facendo valere un diritto al rimborso che non gli compete o che gli è già stato soddisfatto; | ||||||
| contravvenendo all'obbligo di tenere regolarmente e di conservare i libri di commercio, i registri e i documenti giustificativi; oppure; | ||||||
| rendendo difficile, impedendo o rendendo impossibile la esecuzione normale di una verifica contabile o di altri controlli ufficiali; | ||||||
| È riservata l'azione penale conformemente all'articolo 285 del Codice penale svizzero [4] quando trattasi di un'infrazione nel senso del capoverso 1 lettera g. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 del DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RU 1974 1857; FF 1971 I 727). [2] RS 313.0 [3] Nuovo testo dell'ultimo comma giusta l'all. n. 10 del DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RU 1974 1857; FF 1971 I 727). [4] RS 311.0 | ||||||
|
RS 642.21 LIP Legge federale del 13 ottobre 1965 sull'imposta preventiva (LIP) Art. 62 |
||||||
| Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, compromette l'applicazione legale dell'imposta preventiva:è punito, in quanto non si applichi una disposizione penale degli articoli 14 a 16 della legge federale del 22 marzo 1974 [2] sul diritto penale amministrativo, con la multa fino a 20 000 franchi. [3] | ||||||
| non assolvendo, nella procedura di riscossione dell'imposta, l'obbligo di iscriversi come contribuente, di presentare le notifiche, le distinte e i rendiconti, di fornire le informazioni, di presentare i libri di commercio e i documenti giustificativi; | ||||||
| rilasciando, sia come contribuente, sia in sua vece, un'attestazione inesatta quanto alla deduzione dell'imposta (art. 14 cpv. 2); | ||||||
| fornendo dati falsi o tacendo fatti rilevanti in una distinta o in un rendiconto, in una notifica o in un affidavit (art. 11), in un'istanza di rimborso, di condono dell'imposta o di esenzione dalla stessa, o presentando a tale occasione documenti inesatti per giustificare fatti rilevanti; | ||||||
| fornendo informazioni inesatte come contribuente, istante o terza persona tenuta a dare informazioni; | ||||||
| facendo valere un diritto al rimborso che non gli compete o che gli è già stato soddisfatto; | ||||||
| contravvenendo all'obbligo di tenere regolarmente e di conservare i libri di commercio, i registri e i documenti giustificativi; oppure; | ||||||
| rendendo difficile, impedendo o rendendo impossibile la esecuzione normale di una verifica contabile o di altri controlli ufficiali; | ||||||
| È riservata l'azione penale conformemente all'articolo 285 del Codice penale svizzero [4] quando trattasi di un'infrazione nel senso del capoverso 1 lettera g. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 del DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RU 1974 1857; FF 1971 I 727). [2] RS 313.0 [3] Nuovo testo dell'ultimo comma giusta l'all. n. 10 del DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RU 1974 1857; FF 1971 I 727). [4] RS 311.0 | ||||||
|
RS 272 CPC Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile Art. 84 Azione di condanna a una prestazione |
||||||
| Con l'azione di condanna a una prestazione l'attore chiede che il convenuto sia condannato a fare, omettere o tollerare qualcosa. | ||||||
| Se la prestazione consiste nel pagamento di una somma di denaro, la pretesa va quantificata. | ||||||
|
RS 272 CPC Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile Art. 90 Cumulo di azioni |
||||||
| L'attore può riunire in un'unica azione più pretese contro una medesima parte se: | ||||||
| per ciascuna di esse è competente per materia il giudice adito; e | ||||||
| risulta applicabile la stessa procedura. | ||||||
| Il cumulo di azioni è pure ammesso quando la competenza per materia o il tipo di procedura differiscono soltanto a causa del valore litigioso. Se risultano applicabili procedure diverse, le pretese sono giudicate in procedura ordinaria. [1] | ||||||
| [1] Introdotto dal n. I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407). | ||||||
|
RS 642.11 LIFD Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD) Art. 6 |
||||||
| L'assoggettamento in virtù dell'appartenenza personale è illimitato; esso non si estende tuttavia alle imprese, agli stabilimenti d'impresa e ai fondi siti all'estero. | ||||||
| L'assoggettamento in virtù dell'appartenenza economica è limitato alla parte del reddito per cui sussiste un obbligo fiscale in Svizzera secondo gli articoli 4 e 5. Dev'essere almeno imposto il reddito conseguito in Svizzera. | ||||||
| Nelle relazioni internazionali, l'assoggettamento delle imprese, degli stabilimenti d'impresa e dei fondi è delimitato secondo i principi del diritto federale concernente il divieto di doppia imposizione intercantonale. Se un'impresa svizzera compensa sulla base del diritto interno le perdite subìte da uno stabilimento d'impresa situato all'estero con degli utili realizzati in Svizzera e lo stabilimento d'impresa registra degli utili nel corso dei sette anni seguenti, si deve procedere a una revisione della tassazione iniziale, fino a concorrenza dell'ammontare degli utili compensati nello Stato dello stabilimento d'impresa; in questo caso, la perdita subita dallo stabilimento d'impresa all'estero è presa in considerazione a posteriori in Svizzera solo per determinare l'aliquota d'imposta. In tutti gli altri casi, le perdite subìte all'estero sono prese in considerazione esclusivamente per determinare l'aliquota d'imposta. Sono salve le disposizioni previste nelle convenzioni intese ad evitare la doppia imposizione. | ||||||
| Le persone imponibili giusta l'articolo 3 capoverso 5 devono l'imposta sui redditi esonerati all'estero dall'imposta sul reddito in virtù di convenzioni internazionali o dell'usanza. | ||||||
|
RS 642.11 LIFD Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD) Art. 7 |
||||||
| Le persone fisiche parzialmente assoggettate all'imposta sul reddito in Svizzera devono l'imposta sugli elementi imponibili in Svizzera al tasso corrispondente alla totalità dei loro redditi. | ||||||
| I contribuenti domiciliati all'estero devono le imposte per imprese, stabilimenti d'impresa e fondi in Svizzera almeno al tasso corrispondente al reddito conseguito in Svizzera. | ||||||
|
RS 642.11 LIFD Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD) Art. 10 Comunioni ereditarie, società e investimenti collettivi di capitale [1] |
||||||
| Il reddito di comunioni ereditarie è aggiunto a quello dei singoli eredi, il reddito di società semplici, di società in nome collettivo e società in accomandita è aggiunto agli elementi imponibili dei singoli soci. | ||||||
| Il reddito degli investimenti collettivi di capitale ai sensi della legge del 23 giugno 2006 [2] sugli investimenti collettivi (LICol) è attribuito agli investitori in funzione delle loro quote; ne sono eccettuati gli investimenti collettivi di capitale con possesso fondiario diretto. [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 6 della L del 23 giu. 2006 sugli investimenti collettivi, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5379; FF 2005 5701). [2] RS 951.31 [3] Introdotto dall'all. cifra II n. 6 della L del 23 giu. 2006 sugli investimenti collettivi, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5379; FF 2005 5701). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie |
||||||
| Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. | ||||||
| In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie. | ||||||
| Le spese inutili sono pagate da chi le causa. | ||||||
| Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso. | ||||||
| Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale. | ||||||
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RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 68 Spese ripetibili |
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| Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente. | ||||||
| La parte soccombente è di regola tenuta a risarcire alla parte vincente, secondo la tariffa del Tribunale federale, tutte le spese necessarie causate dalla controversia. | ||||||
| Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non sono di regola accordate spese ripetibili se vincono una causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali. | ||||||
| Si applica per analogia l'articolo 66 capoversi 3 e 5. | ||||||
| Il Tribunale federale conferma, annulla o modifica, a seconda dell'esito del procedimento, la decisione sulle spese ripetibili pronunciata dall'autorità inferiore. Può stabilire esso stesso l'importo di tali spese secondo la tariffa federale o cantonale applicabile o incaricarne l'autorità inferiore. | ||||||