SR 935.81 Legge federale del 18 marzo 2011 sulle professioni psicologiche (LPPsi) LPPsi Art. 3 Riconoscimento di diplomi esteri - 1 Un diploma estero in psicologia è riconosciuto se la sua equivalenza con un diploma di una scuola universitaria svizzera riconosciuto conformemente alla presente legge: |
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1 | Un diploma estero in psicologia è riconosciuto se la sua equivalenza con un diploma di una scuola universitaria svizzera riconosciuto conformemente alla presente legge: |
a | è prevista da un accordo sul reciproco riconoscimento concluso con lo Stato interessato o con un'organizzazione sovrastatale; o |
b | è dimostrata nel singolo caso. |
2 | Il diploma estero riconosciuto ha in Svizzera i medesimi effetti di un diploma di una scuola universitaria svizzera riconosciuto conformemente alla presente legge. |
3 | Il riconoscimento è di competenza della Commissione delle professioni psicologiche. |
4 | Se non riconosce un diploma estero, la Commissione delle professioni psicologiche decide le condizioni che devono essere adempiute per soddisfare i requisiti stabiliti dalla presente legge per l'ammissione al perfezionamento o l'impiego delle denominazioni professionali. |
SR 935.81 Legge federale del 18 marzo 2011 sulle professioni psicologiche (LPPsi) LPPsi Art. 3 Riconoscimento di diplomi esteri - 1 Un diploma estero in psicologia è riconosciuto se la sua equivalenza con un diploma di una scuola universitaria svizzera riconosciuto conformemente alla presente legge: |
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1 | Un diploma estero in psicologia è riconosciuto se la sua equivalenza con un diploma di una scuola universitaria svizzera riconosciuto conformemente alla presente legge: |
a | è prevista da un accordo sul reciproco riconoscimento concluso con lo Stato interessato o con un'organizzazione sovrastatale; o |
b | è dimostrata nel singolo caso. |
2 | Il diploma estero riconosciuto ha in Svizzera i medesimi effetti di un diploma di una scuola universitaria svizzera riconosciuto conformemente alla presente legge. |
3 | Il riconoscimento è di competenza della Commissione delle professioni psicologiche. |
4 | Se non riconosce un diploma estero, la Commissione delle professioni psicologiche decide le condizioni che devono essere adempiute per soddisfare i requisiti stabiliti dalla presente legge per l'ammissione al perfezionamento o l'impiego delle denominazioni professionali. |
SR 935.81 Legge federale del 18 marzo 2011 sulle professioni psicologiche (LPPsi) LPPsi Art. 9 Riconoscimento di titoli esteri di perfezionamento - 1 Un titolo estero di perfezionamento è riconosciuto se la sua equivalenza con un titolo federale di perfezionamento: |
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1 | Un titolo estero di perfezionamento è riconosciuto se la sua equivalenza con un titolo federale di perfezionamento: |
a | è prevista da un accordo sul reciproco riconoscimento concluso con lo Stato interessato o con un'organizzazione sovrastatale; o |
b | è dimostrata nel singolo caso. |
2 | Un titolo estero di perfezionamento riconosciuto ha in Svizzera i medesimi effetti del corrispondente titolo federale di perfezionamento. |
3 | Il riconoscimento è di competenza della Commissione federale delle professioni psicologiche. |
4 | Se non riconosce un titolo estero di perfezionamento, la Commissione delle professioni psicologiche decide le condizioni che devono essere adempiute per l'ottenimento del corrispondente titolo federale di perfezionamento. |
SR 935.81 Legge federale del 18 marzo 2011 sulle professioni psicologiche (LPPsi) LPPsi Art. 49 Disposizioni transitorie - 1 Sentita la Commissione delle professioni psicologiche, il Consiglio federale redige un elenco dei cicli di perfezionamento in .che sono considerati accreditati provvisoriamente per cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge. I titoli acquisiti in questi cicli di perfezionamento sono considerati titoli federali. |
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1 | Sentita la Commissione delle professioni psicologiche, il Consiglio federale redige un elenco dei cicli di perfezionamento in .che sono considerati accreditati provvisoriamente per cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge. I titoli acquisiti in questi cicli di perfezionamento sono considerati titoli federali. |
2 | I titoli di perfezionamento acquisiti prima dell'entrata in vigore della presente legge nei perfezionamenti che figurano nell'elenco redatto dal Consiglio federale secondo il capoverso 1 sono considerati titoli federali. |
3 | Le autorizzazioni di esercitare la psicoterapia liberamente o sotto la propria responsabilità professionale, rilasciate secondo il diritto cantonale prima dell'entrata in vigore della presente legge, conservano la loro validità nel relativo Cantone. |
4 | Le persone che prima dell'entrata in vigore della presente legge secondo il diritto cantonale non necessitavano di un'autorizzazione per esercitare la psicoterapia sotto la propria responsabilità professionale sono tenute a disporre di un'autorizzazione valida entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge. |
SR 935.81 Legge federale del 18 marzo 2011 sulle professioni psicologiche (LPPsi) LPPsi Art. 49 Disposizioni transitorie - 1 Sentita la Commissione delle professioni psicologiche, il Consiglio federale redige un elenco dei cicli di perfezionamento in .che sono considerati accreditati provvisoriamente per cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge. I titoli acquisiti in questi cicli di perfezionamento sono considerati titoli federali. |
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1 | Sentita la Commissione delle professioni psicologiche, il Consiglio federale redige un elenco dei cicli di perfezionamento in .che sono considerati accreditati provvisoriamente per cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge. I titoli acquisiti in questi cicli di perfezionamento sono considerati titoli federali. |
2 | I titoli di perfezionamento acquisiti prima dell'entrata in vigore della presente legge nei perfezionamenti che figurano nell'elenco redatto dal Consiglio federale secondo il capoverso 1 sono considerati titoli federali. |
3 | Le autorizzazioni di esercitare la psicoterapia liberamente o sotto la propria responsabilità professionale, rilasciate secondo il diritto cantonale prima dell'entrata in vigore della presente legge, conservano la loro validità nel relativo Cantone. |
4 | Le persone che prima dell'entrata in vigore della presente legge secondo il diritto cantonale non necessitavano di un'autorizzazione per esercitare la psicoterapia sotto la propria responsabilità professionale sono tenute a disporre di un'autorizzazione valida entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge. |
SR 935.81 Legge federale del 18 marzo 2011 sulle professioni psicologiche (LPPsi) LPPsi Art. 24 Condizioni d'autorizzazione - 1 L'autorizzazione di esercitare la professione è rilasciata se il richiedente: |
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1 | L'autorizzazione di esercitare la professione è rilasciata se il richiedente: |
a | possiede un titolo federale di perfezionamento o un titolo estero di perfezionamento riconosciuto in psicoterapia; |
b | è degno di fiducia e offre la garanzia, dal profilo fisico e psichico, di un esercizio ineccepibile della professione; |
c | padroneggia una lingua ufficiale del Cantone per il quale richiede l'autorizzazione. |
2 | Chi dispone dell'autorizzazione di esercitare la professione secondo la presente legge, adempie in linea di massima le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione in un altro Cantone. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
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1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 31 Principio - Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 196819 sulla procedura amministrativa (PA). |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 33 Autorità inferiori - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: |
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a | del Consiglio federale e degli organi dell'Assemblea federale in materia di rapporti di lavoro del personale federale, compreso il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente; |
b | del Consiglio federale concernenti: |
b1 | la destituzione di un membro del Consiglio della banca o della direzione generale o di un loro supplente secondo la legge del 3 ottobre 200325 sulla Banca nazionale, |
b10 | la revoca di un membro del consiglio d'amministrazione del Servizio svizzero di assegnazione delle tracce o l'approvazione della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio d'amministrazione secondo la legge federale del 20 dicembre 195743 sulle ferrovie; |
b2 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 22 giugno 200726 sulla vigilanza dei mercati finanziari, |
b3 | il blocco di valori patrimoniali secondo la legge del 18 dicembre 201528 sui valori patrimoniali di provenienza illecita, |
b4 | il divieto di determinate attività secondo la LAIn30, |
b4bis | il divieto di organizzazioni secondo la LAIn, |
b5 | la revoca di un membro del Consiglio d'istituto dell'Istituto federale di metrologia secondo la legge federale del 17 giugno 201133 sull'Istituto federale di metrologia, |
b6 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 16 dicembre 200535 sui revisori, |
b7 | la revoca di un membro del Consiglio dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici secondo la legge del 15 dicembre 200037 sugli agenti terapeutici, |
b8 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'istituto secondo la legge del 16 giugno 201739 sui fondi di compensazione, |
b9 | la revoca di un membro del consiglio d'Istituto dell'Istituto svizzero di diritto comparato secondo la legge federale del 28 settembre 201841 sull'Istituto svizzero di diritto comparato, |
c | del Tribunale penale federale in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale; |
cbis | del Tribunale federale dei brevetti in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale; |
cquater | del procuratore generale della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei procuratori pubblici federali da lui nominati e del personale del Ministero pubblico della Confederazione; |
cquinquies | dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro del personale della sua segreteria; |
cter | dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei membri del Ministero pubblico della Confederazione eletti dall'Assemblea federale plenaria; |
d | della Cancelleria federale, dei dipartimenti e dei servizi dell'Amministrazione federale loro subordinati o aggregati amministrativamente; |
e | degli stabilimenti e delle aziende della Confederazione; |
f | delle commissioni federali; |
g | dei tribunali arbitrali costituiti in virtù di contratti di diritto pubblico sottoscritti dalla Confederazione, dai suoi stabilimenti o dalle sue aziende; |
h | delle autorità o organizzazioni indipendenti dall'Amministrazione federale che decidono nell'adempimento di compiti di diritto pubblico loro affidati dalla Confederazione; |
i | delle autorità cantonali, in quanto una legge federale preveda che le loro decisioni sono impugnabili mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 50 - 1 Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. |
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1 | Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. |
2 | Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 52 - 1 L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. |
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1 | L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. |
2 | Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi. |
3 | Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
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1 | L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
2 | Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi. |
3 | Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura. |
4 | L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100 |
4bis | La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla: |
a | da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; |
b | da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101 |
5 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105 |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 44 - La decisione soggiace a ricorso. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 48 - 1 Ha diritto di ricorrere chi: |
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1 | Ha diritto di ricorrere chi: |
a | ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; |
b | è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e |
c | ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. |
2 | Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto. |
SR 935.81 Legge federale del 18 marzo 2011 sulle professioni psicologiche (LPPsi) LPPsi Art. 50 Referendum ed entrata in vigore - 1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo. |
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1 | La presente legge sottostà a referendum facoltativo. |
2 | Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore. |
SR 935.81 Legge federale del 18 marzo 2011 sulle professioni psicologiche (LPPsi) LPPsi Art. 3 Riconoscimento di diplomi esteri - 1 Un diploma estero in psicologia è riconosciuto se la sua equivalenza con un diploma di una scuola universitaria svizzera riconosciuto conformemente alla presente legge: |
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1 | Un diploma estero in psicologia è riconosciuto se la sua equivalenza con un diploma di una scuola universitaria svizzera riconosciuto conformemente alla presente legge: |
a | è prevista da un accordo sul reciproco riconoscimento concluso con lo Stato interessato o con un'organizzazione sovrastatale; o |
b | è dimostrata nel singolo caso. |
2 | Il diploma estero riconosciuto ha in Svizzera i medesimi effetti di un diploma di una scuola universitaria svizzera riconosciuto conformemente alla presente legge. |
3 | Il riconoscimento è di competenza della Commissione delle professioni psicologiche. |
4 | Se non riconosce un diploma estero, la Commissione delle professioni psicologiche decide le condizioni che devono essere adempiute per soddisfare i requisiti stabiliti dalla presente legge per l'ammissione al perfezionamento o l'impiego delle denominazioni professionali. |
SR 935.81 Legge federale del 18 marzo 2011 sulle professioni psicologiche (LPPsi) LPPsi Art. 9 Riconoscimento di titoli esteri di perfezionamento - 1 Un titolo estero di perfezionamento è riconosciuto se la sua equivalenza con un titolo federale di perfezionamento: |
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1 | Un titolo estero di perfezionamento è riconosciuto se la sua equivalenza con un titolo federale di perfezionamento: |
a | è prevista da un accordo sul reciproco riconoscimento concluso con lo Stato interessato o con un'organizzazione sovrastatale; o |
b | è dimostrata nel singolo caso. |
2 | Un titolo estero di perfezionamento riconosciuto ha in Svizzera i medesimi effetti del corrispondente titolo federale di perfezionamento. |
3 | Il riconoscimento è di competenza della Commissione federale delle professioni psicologiche. |
4 | Se non riconosce un titolo estero di perfezionamento, la Commissione delle professioni psicologiche decide le condizioni che devono essere adempiute per l'ottenimento del corrispondente titolo federale di perfezionamento. |
SR 935.81 Legge federale del 18 marzo 2011 sulle professioni psicologiche (LPPsi) LPPsi Art. 36 Composizione e organizzazione - 1 Il Consiglio federale istituisce una Commissione delle professioni psicologiche e ne nomina i membri. |
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1 | Il Consiglio federale istituisce una Commissione delle professioni psicologiche e ne nomina i membri. |
2 | Esso provvede affinché vi siano adeguatamente rappresentati le cerchie scientifiche, le scuole universitarie, i Cantoni e le cerchie professionali interessate. |
3 | La Commissione delle professioni psicologiche dispone di una segreteria. |
4 | La Commissione emana un regolamento interno; vi disciplina segnatamente la procedura di decisione. Il regolamento interno deve essere sottoposto per approvazione al DFI. |
SR 935.81 Legge federale del 18 marzo 2011 sulle professioni psicologiche (LPPsi) LPPsi Art. 37 Compiti e competenze - 1 La Commissione delle professioni psicologiche ha i compiti e le competenze seguenti: |
|
1 | La Commissione delle professioni psicologiche ha i compiti e le competenze seguenti: |
a | prestare consulenza al Consiglio federale e al DFI per le questioni relative all'applicazione della presente legge; |
b | decidere sul riconoscimento dei diplomi e dei titoli di perfezionamento esteri; |
c | esprimere un parere sulle proposte di introduzione di titoli federali di perfezionamento; |
d | esprimere un parere sulle proposte di accreditamento; |
e | esprimere un parere in merito alle denominazioni professionali dei titolari di titoli federali di perfezionamento; |
f | riferire regolarmente al DFI. |
2 | Il Consiglio federale può attribuirle altri compiti. |
3 | La Commissione delle professioni psicologiche può trattare dati personali per quanto necessario all'adempimento dei suoi compiti. |
SR 935.81 Legge federale del 18 marzo 2011 sulle professioni psicologiche (LPPsi) LPPsi Art. 3 Riconoscimento di diplomi esteri - 1 Un diploma estero in psicologia è riconosciuto se la sua equivalenza con un diploma di una scuola universitaria svizzera riconosciuto conformemente alla presente legge: |
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1 | Un diploma estero in psicologia è riconosciuto se la sua equivalenza con un diploma di una scuola universitaria svizzera riconosciuto conformemente alla presente legge: |
a | è prevista da un accordo sul reciproco riconoscimento concluso con lo Stato interessato o con un'organizzazione sovrastatale; o |
b | è dimostrata nel singolo caso. |
2 | Il diploma estero riconosciuto ha in Svizzera i medesimi effetti di un diploma di una scuola universitaria svizzera riconosciuto conformemente alla presente legge. |
3 | Il riconoscimento è di competenza della Commissione delle professioni psicologiche. |
4 | Se non riconosce un diploma estero, la Commissione delle professioni psicologiche decide le condizioni che devono essere adempiute per soddisfare i requisiti stabiliti dalla presente legge per l'ammissione al perfezionamento o l'impiego delle denominazioni professionali. |
SR 935.81 Legge federale del 18 marzo 2011 sulle professioni psicologiche (LPPsi) LPPsi Art. 9 Riconoscimento di titoli esteri di perfezionamento - 1 Un titolo estero di perfezionamento è riconosciuto se la sua equivalenza con un titolo federale di perfezionamento: |
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1 | Un titolo estero di perfezionamento è riconosciuto se la sua equivalenza con un titolo federale di perfezionamento: |
a | è prevista da un accordo sul reciproco riconoscimento concluso con lo Stato interessato o con un'organizzazione sovrastatale; o |
b | è dimostrata nel singolo caso. |
2 | Un titolo estero di perfezionamento riconosciuto ha in Svizzera i medesimi effetti del corrispondente titolo federale di perfezionamento. |
3 | Il riconoscimento è di competenza della Commissione federale delle professioni psicologiche. |
4 | Se non riconosce un titolo estero di perfezionamento, la Commissione delle professioni psicologiche decide le condizioni che devono essere adempiute per l'ottenimento del corrispondente titolo federale di perfezionamento. |
IR 0.142.112.681 Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (con allegati, protocolli e atto finale) ALC Art. 1 Obiettivo - Il presente Accordo a favore dei cittadini degli Stati membri della Comunità europea e della Svizzera si prefigge di: |
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a | conferire un diritto di ingresso, di soggiorno e di accesso a un'attività economica dipendente, un diritto di stabilimento quale lavoratore autonomo e il diritto di rimanere sul territorio delle parti contraenti; |
b | agevolare la prestazione di servizi sul territorio delle parti contraenti, segnatamente liberalizzare la prestazione di servizi di breve durata; |
c | conferire un diritto di ingresso e di soggiorno, sul territorio delle parti contraenti, alle persone che non svolgono un'attività economica nel paese ospitante; |
d | garantire le stesse condizioni di vita, di occupazione e di lavoro di cui godono i cittadini nazionali. |
IR 0.142.112.681 Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (con allegati, protocolli e atto finale) ALC Art. 1 Obiettivo - Il presente Accordo a favore dei cittadini degli Stati membri della Comunità europea e della Svizzera si prefigge di: |
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a | conferire un diritto di ingresso, di soggiorno e di accesso a un'attività economica dipendente, un diritto di stabilimento quale lavoratore autonomo e il diritto di rimanere sul territorio delle parti contraenti; |
b | agevolare la prestazione di servizi sul territorio delle parti contraenti, segnatamente liberalizzare la prestazione di servizi di breve durata; |
c | conferire un diritto di ingresso e di soggiorno, sul territorio delle parti contraenti, alle persone che non svolgono un'attività economica nel paese ospitante; |
d | garantire le stesse condizioni di vita, di occupazione e di lavoro di cui godono i cittadini nazionali. |
IR 0.142.112.681 Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (con allegati, protocolli e atto finale) ALC Art. 2 Non discriminazione - In conformità delle disposizioni degli allegati I, II e III del presente Accordo, i cittadini di una parte contraente che soggiornano legalmente sul territorio di un'altra parte contraente non sono oggetto, nell'applicazione di dette disposizioni, di alcuna discriminazione fondata sulla nazionalità. |
IR 0.142.112.681 Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (con allegati, protocolli e atto finale) ALC Art. 9 Diplomi, certificati e altri titoli - Per agevolare ai cittadini degli Stati membri della Comunità europea e della Svizzera l'accesso alle attività dipendenti e autonome e il loro esercizio, nonché la prestazione di servizi, le parti contraenti adottano, conformemente all'allegato III, le misure necessarie per quanto riguarda il riconoscimento reciproco dei diplomi, dei certificati e di altri titoli e il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative delle parti contraenti in materia di accesso alle attività dipendenti e autonome e dell'esercizio di queste, nonché di prestazione di servizi. |
SR 935.81 Legge federale del 18 marzo 2011 sulle professioni psicologiche (LPPsi) LPPsi Art. 2 Diplomi di scuole universitarie svizzere riconosciuti - Sono riconosciuti conformemente alla presente legge i diplomi di master, le licenze e i diplomi in psicologia rilasciati da una scuola universitaria svizzera che ha diritto ai sussidi secondo la legge dell'8 ottobre 19996 sull'aiuto alle università o è accreditata secondo la legge del 6 ottobre 19957 sulle scuole universitarie professionali. |
SR 935.81 Legge federale del 18 marzo 2011 sulle professioni psicologiche (LPPsi) LPPsi Art. 4 Denominazione professionale di psicologo - Chiunque abbia conseguito un diploma in psicologia riconosciuto conformemente alla presente legge può utilizzare la denominazione professionale di psicologo o psicologa. |
SR 935.81 Legge federale del 18 marzo 2011 sulle professioni psicologiche (LPPsi) LPPsi Art. 7 Ammissione - 1 Sono ammesse ai cicli di perfezionamento accreditati le persone con un diploma in psicologia riconosciuto conformemente alla presente legge. |
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1 | Sono ammesse ai cicli di perfezionamento accreditati le persone con un diploma in psicologia riconosciuto conformemente alla presente legge. |
2 | Chi vuole seguire un ciclo di perfezionamento accreditato in psicoterapia deve inoltre aver compiuto una formazione di base comprendente una prestazione di studio sufficiente in psicologia clinica e psicopatologia. |
3 | L'ammissione non può essere subordinata all'appartenenza a un'associazione professionale. |
4 | Non sussiste alcun diritto a un posto di perfezionamento. |
SR 935.81 Legge federale del 18 marzo 2011 sulle professioni psicologiche (LPPsi) LPPsi Art. 22 Obbligo di autorizzazione - 1 Chi intende esercitare la psicoterapia sotto la propria responsabilità professionale deve chiedere l'autorizzazione del Cantone sul cui territorio intende esercitare. |
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1 | Chi intende esercitare la psicoterapia sotto la propria responsabilità professionale deve chiedere l'autorizzazione del Cantone sul cui territorio intende esercitare. |
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SR 935.81 Legge federale del 18 marzo 2011 sulle professioni psicologiche (LPPsi) LPPsi Art. 24 Condizioni d'autorizzazione - 1 L'autorizzazione di esercitare la professione è rilasciata se il richiedente: |
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1 | L'autorizzazione di esercitare la professione è rilasciata se il richiedente: |
a | possiede un titolo federale di perfezionamento o un titolo estero di perfezionamento riconosciuto in psicoterapia; |
b | è degno di fiducia e offre la garanzia, dal profilo fisico e psichico, di un esercizio ineccepibile della professione; |
c | padroneggia una lingua ufficiale del Cantone per il quale richiede l'autorizzazione. |
2 | Chi dispone dell'autorizzazione di esercitare la professione secondo la presente legge, adempie in linea di massima le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione in un altro Cantone. |
SR 935.81 Legge federale del 18 marzo 2011 sulle professioni psicologiche (LPPsi) LPPsi Art. 7 Ammissione - 1 Sono ammesse ai cicli di perfezionamento accreditati le persone con un diploma in psicologia riconosciuto conformemente alla presente legge. |
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1 | Sono ammesse ai cicli di perfezionamento accreditati le persone con un diploma in psicologia riconosciuto conformemente alla presente legge. |
2 | Chi vuole seguire un ciclo di perfezionamento accreditato in psicoterapia deve inoltre aver compiuto una formazione di base comprendente una prestazione di studio sufficiente in psicologia clinica e psicopatologia. |
3 | L'ammissione non può essere subordinata all'appartenenza a un'associazione professionale. |
4 | Non sussiste alcun diritto a un posto di perfezionamento. |
SR 935.81 Legge federale del 18 marzo 2011 sulle professioni psicologiche (LPPsi) LPPsi Art. 2 Diplomi di scuole universitarie svizzere riconosciuti - Sono riconosciuti conformemente alla presente legge i diplomi di master, le licenze e i diplomi in psicologia rilasciati da una scuola universitaria svizzera che ha diritto ai sussidi secondo la legge dell'8 ottobre 19996 sull'aiuto alle università o è accreditata secondo la legge del 6 ottobre 19957 sulle scuole universitarie professionali. |
SR 935.81 Legge federale del 18 marzo 2011 sulle professioni psicologiche (LPPsi) LPPsi Art. 9 Riconoscimento di titoli esteri di perfezionamento - 1 Un titolo estero di perfezionamento è riconosciuto se la sua equivalenza con un titolo federale di perfezionamento: |
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1 | Un titolo estero di perfezionamento è riconosciuto se la sua equivalenza con un titolo federale di perfezionamento: |
a | è prevista da un accordo sul reciproco riconoscimento concluso con lo Stato interessato o con un'organizzazione sovrastatale; o |
b | è dimostrata nel singolo caso. |
2 | Un titolo estero di perfezionamento riconosciuto ha in Svizzera i medesimi effetti del corrispondente titolo federale di perfezionamento. |
3 | Il riconoscimento è di competenza della Commissione federale delle professioni psicologiche. |
4 | Se non riconosce un titolo estero di perfezionamento, la Commissione delle professioni psicologiche decide le condizioni che devono essere adempiute per l'ottenimento del corrispondente titolo federale di perfezionamento. |
SR 935.81 Legge federale del 18 marzo 2011 sulle professioni psicologiche (LPPsi) LPPsi Art. 3 Riconoscimento di diplomi esteri - 1 Un diploma estero in psicologia è riconosciuto se la sua equivalenza con un diploma di una scuola universitaria svizzera riconosciuto conformemente alla presente legge: |
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1 | Un diploma estero in psicologia è riconosciuto se la sua equivalenza con un diploma di una scuola universitaria svizzera riconosciuto conformemente alla presente legge: |
a | è prevista da un accordo sul reciproco riconoscimento concluso con lo Stato interessato o con un'organizzazione sovrastatale; o |
b | è dimostrata nel singolo caso. |
2 | Il diploma estero riconosciuto ha in Svizzera i medesimi effetti di un diploma di una scuola universitaria svizzera riconosciuto conformemente alla presente legge. |
3 | Il riconoscimento è di competenza della Commissione delle professioni psicologiche. |
4 | Se non riconosce un diploma estero, la Commissione delle professioni psicologiche decide le condizioni che devono essere adempiute per soddisfare i requisiti stabiliti dalla presente legge per l'ammissione al perfezionamento o l'impiego delle denominazioni professionali. |
SR 935.81 Legge federale del 18 marzo 2011 sulle professioni psicologiche (LPPsi) LPPsi Art. 9 Riconoscimento di titoli esteri di perfezionamento - 1 Un titolo estero di perfezionamento è riconosciuto se la sua equivalenza con un titolo federale di perfezionamento: |
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1 | Un titolo estero di perfezionamento è riconosciuto se la sua equivalenza con un titolo federale di perfezionamento: |
a | è prevista da un accordo sul reciproco riconoscimento concluso con lo Stato interessato o con un'organizzazione sovrastatale; o |
b | è dimostrata nel singolo caso. |
2 | Un titolo estero di perfezionamento riconosciuto ha in Svizzera i medesimi effetti del corrispondente titolo federale di perfezionamento. |
3 | Il riconoscimento è di competenza della Commissione federale delle professioni psicologiche. |
4 | Se non riconosce un titolo estero di perfezionamento, la Commissione delle professioni psicologiche decide le condizioni che devono essere adempiute per l'ottenimento del corrispondente titolo federale di perfezionamento. |
SR 935.81 Legge federale del 18 marzo 2011 sulle professioni psicologiche (LPPsi) LPPsi Art. 9 Riconoscimento di titoli esteri di perfezionamento - 1 Un titolo estero di perfezionamento è riconosciuto se la sua equivalenza con un titolo federale di perfezionamento: |
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1 | Un titolo estero di perfezionamento è riconosciuto se la sua equivalenza con un titolo federale di perfezionamento: |
a | è prevista da un accordo sul reciproco riconoscimento concluso con lo Stato interessato o con un'organizzazione sovrastatale; o |
b | è dimostrata nel singolo caso. |
2 | Un titolo estero di perfezionamento riconosciuto ha in Svizzera i medesimi effetti del corrispondente titolo federale di perfezionamento. |
3 | Il riconoscimento è di competenza della Commissione federale delle professioni psicologiche. |
4 | Se non riconosce un titolo estero di perfezionamento, la Commissione delle professioni psicologiche decide le condizioni che devono essere adempiute per l'ottenimento del corrispondente titolo federale di perfezionamento. |
SR 935.81 Legge federale del 18 marzo 2011 sulle professioni psicologiche (LPPsi) LPPsi Art. 7 Ammissione - 1 Sono ammesse ai cicli di perfezionamento accreditati le persone con un diploma in psicologia riconosciuto conformemente alla presente legge. |
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1 | Sono ammesse ai cicli di perfezionamento accreditati le persone con un diploma in psicologia riconosciuto conformemente alla presente legge. |
2 | Chi vuole seguire un ciclo di perfezionamento accreditato in psicoterapia deve inoltre aver compiuto una formazione di base comprendente una prestazione di studio sufficiente in psicologia clinica e psicopatologia. |
3 | L'ammissione non può essere subordinata all'appartenenza a un'associazione professionale. |
4 | Non sussiste alcun diritto a un posto di perfezionamento. |
SR 935.81 Legge federale del 18 marzo 2011 sulle professioni psicologiche (LPPsi) LPPsi Art. 7 Ammissione - 1 Sono ammesse ai cicli di perfezionamento accreditati le persone con un diploma in psicologia riconosciuto conformemente alla presente legge. |
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1 | Sono ammesse ai cicli di perfezionamento accreditati le persone con un diploma in psicologia riconosciuto conformemente alla presente legge. |
2 | Chi vuole seguire un ciclo di perfezionamento accreditato in psicoterapia deve inoltre aver compiuto una formazione di base comprendente una prestazione di studio sufficiente in psicologia clinica e psicopatologia. |
3 | L'ammissione non può essere subordinata all'appartenenza a un'associazione professionale. |
4 | Non sussiste alcun diritto a un posto di perfezionamento. |
SR 935.81 Legge federale del 18 marzo 2011 sulle professioni psicologiche (LPPsi) LPPsi Art. 22 Obbligo di autorizzazione - 1 Chi intende esercitare la psicoterapia sotto la propria responsabilità professionale deve chiedere l'autorizzazione del Cantone sul cui territorio intende esercitare. |
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1 | Chi intende esercitare la psicoterapia sotto la propria responsabilità professionale deve chiedere l'autorizzazione del Cantone sul cui territorio intende esercitare. |
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SR 935.81 Legge federale del 18 marzo 2011 sulle professioni psicologiche (LPPsi) LPPsi Art. 24 Condizioni d'autorizzazione - 1 L'autorizzazione di esercitare la professione è rilasciata se il richiedente: |
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1 | L'autorizzazione di esercitare la professione è rilasciata se il richiedente: |
a | possiede un titolo federale di perfezionamento o un titolo estero di perfezionamento riconosciuto in psicoterapia; |
b | è degno di fiducia e offre la garanzia, dal profilo fisico e psichico, di un esercizio ineccepibile della professione; |
c | padroneggia una lingua ufficiale del Cantone per il quale richiede l'autorizzazione. |
2 | Chi dispone dell'autorizzazione di esercitare la professione secondo la presente legge, adempie in linea di massima le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione in un altro Cantone. |
SR 935.81 Legge federale del 18 marzo 2011 sulle professioni psicologiche (LPPsi) LPPsi Art. 49 Disposizioni transitorie - 1 Sentita la Commissione delle professioni psicologiche, il Consiglio federale redige un elenco dei cicli di perfezionamento in .che sono considerati accreditati provvisoriamente per cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge. I titoli acquisiti in questi cicli di perfezionamento sono considerati titoli federali. |
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1 | Sentita la Commissione delle professioni psicologiche, il Consiglio federale redige un elenco dei cicli di perfezionamento in .che sono considerati accreditati provvisoriamente per cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge. I titoli acquisiti in questi cicli di perfezionamento sono considerati titoli federali. |
2 | I titoli di perfezionamento acquisiti prima dell'entrata in vigore della presente legge nei perfezionamenti che figurano nell'elenco redatto dal Consiglio federale secondo il capoverso 1 sono considerati titoli federali. |
3 | Le autorizzazioni di esercitare la psicoterapia liberamente o sotto la propria responsabilità professionale, rilasciate secondo il diritto cantonale prima dell'entrata in vigore della presente legge, conservano la loro validità nel relativo Cantone. |
4 | Le persone che prima dell'entrata in vigore della presente legge secondo il diritto cantonale non necessitavano di un'autorizzazione per esercitare la psicoterapia sotto la propria responsabilità professionale sono tenute a disporre di un'autorizzazione valida entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge. |
SR 935.81 Legge federale del 18 marzo 2011 sulle professioni psicologiche (LPPsi) LPPsi Art. 49 Disposizioni transitorie - 1 Sentita la Commissione delle professioni psicologiche, il Consiglio federale redige un elenco dei cicli di perfezionamento in .che sono considerati accreditati provvisoriamente per cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge. I titoli acquisiti in questi cicli di perfezionamento sono considerati titoli federali. |
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1 | Sentita la Commissione delle professioni psicologiche, il Consiglio federale redige un elenco dei cicli di perfezionamento in .che sono considerati accreditati provvisoriamente per cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge. I titoli acquisiti in questi cicli di perfezionamento sono considerati titoli federali. |
2 | I titoli di perfezionamento acquisiti prima dell'entrata in vigore della presente legge nei perfezionamenti che figurano nell'elenco redatto dal Consiglio federale secondo il capoverso 1 sono considerati titoli federali. |
3 | Le autorizzazioni di esercitare la psicoterapia liberamente o sotto la propria responsabilità professionale, rilasciate secondo il diritto cantonale prima dell'entrata in vigore della presente legge, conservano la loro validità nel relativo Cantone. |
4 | Le persone che prima dell'entrata in vigore della presente legge secondo il diritto cantonale non necessitavano di un'autorizzazione per esercitare la psicoterapia sotto la propria responsabilità professionale sono tenute a disporre di un'autorizzazione valida entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge. |
SR 935.81 Legge federale del 18 marzo 2011 sulle professioni psicologiche (LPPsi) LPPsi Art. 49 Disposizioni transitorie - 1 Sentita la Commissione delle professioni psicologiche, il Consiglio federale redige un elenco dei cicli di perfezionamento in .che sono considerati accreditati provvisoriamente per cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge. I titoli acquisiti in questi cicli di perfezionamento sono considerati titoli federali. |
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1 | Sentita la Commissione delle professioni psicologiche, il Consiglio federale redige un elenco dei cicli di perfezionamento in .che sono considerati accreditati provvisoriamente per cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge. I titoli acquisiti in questi cicli di perfezionamento sono considerati titoli federali. |
2 | I titoli di perfezionamento acquisiti prima dell'entrata in vigore della presente legge nei perfezionamenti che figurano nell'elenco redatto dal Consiglio federale secondo il capoverso 1 sono considerati titoli federali. |
3 | Le autorizzazioni di esercitare la psicoterapia liberamente o sotto la propria responsabilità professionale, rilasciate secondo il diritto cantonale prima dell'entrata in vigore della presente legge, conservano la loro validità nel relativo Cantone. |
4 | Le persone che prima dell'entrata in vigore della presente legge secondo il diritto cantonale non necessitavano di un'autorizzazione per esercitare la psicoterapia sotto la propria responsabilità professionale sono tenute a disporre di un'autorizzazione valida entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge. |
SR 935.81 Legge federale del 18 marzo 2011 sulle professioni psicologiche (LPPsi) LPPsi Art. 49 Disposizioni transitorie - 1 Sentita la Commissione delle professioni psicologiche, il Consiglio federale redige un elenco dei cicli di perfezionamento in .che sono considerati accreditati provvisoriamente per cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge. I titoli acquisiti in questi cicli di perfezionamento sono considerati titoli federali. |
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1 | Sentita la Commissione delle professioni psicologiche, il Consiglio federale redige un elenco dei cicli di perfezionamento in .che sono considerati accreditati provvisoriamente per cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge. I titoli acquisiti in questi cicli di perfezionamento sono considerati titoli federali. |
2 | I titoli di perfezionamento acquisiti prima dell'entrata in vigore della presente legge nei perfezionamenti che figurano nell'elenco redatto dal Consiglio federale secondo il capoverso 1 sono considerati titoli federali. |
3 | Le autorizzazioni di esercitare la psicoterapia liberamente o sotto la propria responsabilità professionale, rilasciate secondo il diritto cantonale prima dell'entrata in vigore della presente legge, conservano la loro validità nel relativo Cantone. |
4 | Le persone che prima dell'entrata in vigore della presente legge secondo il diritto cantonale non necessitavano di un'autorizzazione per esercitare la psicoterapia sotto la propria responsabilità professionale sono tenute a disporre di un'autorizzazione valida entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge. |
SR 935.81 Legge federale del 18 marzo 2011 sulle professioni psicologiche (LPPsi) LPPsi Art. 49 Disposizioni transitorie - 1 Sentita la Commissione delle professioni psicologiche, il Consiglio federale redige un elenco dei cicli di perfezionamento in .che sono considerati accreditati provvisoriamente per cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge. I titoli acquisiti in questi cicli di perfezionamento sono considerati titoli federali. |
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1 | Sentita la Commissione delle professioni psicologiche, il Consiglio federale redige un elenco dei cicli di perfezionamento in .che sono considerati accreditati provvisoriamente per cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge. I titoli acquisiti in questi cicli di perfezionamento sono considerati titoli federali. |
2 | I titoli di perfezionamento acquisiti prima dell'entrata in vigore della presente legge nei perfezionamenti che figurano nell'elenco redatto dal Consiglio federale secondo il capoverso 1 sono considerati titoli federali. |
3 | Le autorizzazioni di esercitare la psicoterapia liberamente o sotto la propria responsabilità professionale, rilasciate secondo il diritto cantonale prima dell'entrata in vigore della presente legge, conservano la loro validità nel relativo Cantone. |
4 | Le persone che prima dell'entrata in vigore della presente legge secondo il diritto cantonale non necessitavano di un'autorizzazione per esercitare la psicoterapia sotto la propria responsabilità professionale sono tenute a disporre di un'autorizzazione valida entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge. |
SR 935.81 Legge federale del 18 marzo 2011 sulle professioni psicologiche (LPPsi) LPPsi Art. 49 Disposizioni transitorie - 1 Sentita la Commissione delle professioni psicologiche, il Consiglio federale redige un elenco dei cicli di perfezionamento in .che sono considerati accreditati provvisoriamente per cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge. I titoli acquisiti in questi cicli di perfezionamento sono considerati titoli federali. |
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1 | Sentita la Commissione delle professioni psicologiche, il Consiglio federale redige un elenco dei cicli di perfezionamento in .che sono considerati accreditati provvisoriamente per cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge. I titoli acquisiti in questi cicli di perfezionamento sono considerati titoli federali. |
2 | I titoli di perfezionamento acquisiti prima dell'entrata in vigore della presente legge nei perfezionamenti che figurano nell'elenco redatto dal Consiglio federale secondo il capoverso 1 sono considerati titoli federali. |
3 | Le autorizzazioni di esercitare la psicoterapia liberamente o sotto la propria responsabilità professionale, rilasciate secondo il diritto cantonale prima dell'entrata in vigore della presente legge, conservano la loro validità nel relativo Cantone. |
4 | Le persone che prima dell'entrata in vigore della presente legge secondo il diritto cantonale non necessitavano di un'autorizzazione per esercitare la psicoterapia sotto la propria responsabilità professionale sono tenute a disporre di un'autorizzazione valida entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge. |
SR 935.81 Legge federale del 18 marzo 2011 sulle professioni psicologiche (LPPsi) LPPsi Art. 10 Impiego del titolo di perfezionamento nella denominazione professionale - Il Consiglio federale disciplina il modo in cui il titolo federale di perfezionamento può essere utilizzato nella denominazione professionale. Sente dapprima la Commissione delle professioni psicologiche. |
SR 935.81 Legge federale del 18 marzo 2011 sulle professioni psicologiche (LPPsi) LPPsi Art. 9 Riconoscimento di titoli esteri di perfezionamento - 1 Un titolo estero di perfezionamento è riconosciuto se la sua equivalenza con un titolo federale di perfezionamento: |
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1 | Un titolo estero di perfezionamento è riconosciuto se la sua equivalenza con un titolo federale di perfezionamento: |
a | è prevista da un accordo sul reciproco riconoscimento concluso con lo Stato interessato o con un'organizzazione sovrastatale; o |
b | è dimostrata nel singolo caso. |
2 | Un titolo estero di perfezionamento riconosciuto ha in Svizzera i medesimi effetti del corrispondente titolo federale di perfezionamento. |
3 | Il riconoscimento è di competenza della Commissione federale delle professioni psicologiche. |
4 | Se non riconosce un titolo estero di perfezionamento, la Commissione delle professioni psicologiche decide le condizioni che devono essere adempiute per l'ottenimento del corrispondente titolo federale di perfezionamento. |
SR 935.81 Legge federale del 18 marzo 2011 sulle professioni psicologiche (LPPsi) LPPsi Art. 9 Riconoscimento di titoli esteri di perfezionamento - 1 Un titolo estero di perfezionamento è riconosciuto se la sua equivalenza con un titolo federale di perfezionamento: |
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1 | Un titolo estero di perfezionamento è riconosciuto se la sua equivalenza con un titolo federale di perfezionamento: |
a | è prevista da un accordo sul reciproco riconoscimento concluso con lo Stato interessato o con un'organizzazione sovrastatale; o |
b | è dimostrata nel singolo caso. |
2 | Un titolo estero di perfezionamento riconosciuto ha in Svizzera i medesimi effetti del corrispondente titolo federale di perfezionamento. |
3 | Il riconoscimento è di competenza della Commissione federale delle professioni psicologiche. |
4 | Se non riconosce un titolo estero di perfezionamento, la Commissione delle professioni psicologiche decide le condizioni che devono essere adempiute per l'ottenimento del corrispondente titolo federale di perfezionamento. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
|
1 | L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
2 | Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi. |
3 | Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura. |
4 | L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100 |
4bis | La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla: |
a | da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; |
b | da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101 |
5 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105 |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 82 Principio - Il Tribunale federale giudica i ricorsi: |
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a | contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico; |
b | contro gli atti normativi cantonali; |
c | concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
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1 | Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
2 | Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.14 15 |
3 | Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata. |
4 | In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201616 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento: |
a | il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati; |
b | le modalità di trasmissione; |
c | le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.17 |
5 | Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione. |
6 | Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi. |
7 | Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili. |