SR 935.81 Legge federale del 18 marzo 2011 sulle professioni psicologiche (LPPsi) LPPsi Art. 3 Riconoscimento di diplomi esteri - 1 Un diploma estero in psicologia è riconosciuto se la sua equivalenza con un diploma di una scuola universitaria svizzera riconosciuto conformemente alla presente legge: |
SR 935.81 Legge federale del 18 marzo 2011 sulle professioni psicologiche (LPPsi) LPPsi Art. 3 Riconoscimento di diplomi esteri - 1 Un diploma estero in psicologia è riconosciuto se la sua equivalenza con un diploma di una scuola universitaria svizzera riconosciuto conformemente alla presente legge: |
SR 935.81 Legge federale del 18 marzo 2011 sulle professioni psicologiche (LPPsi) LPPsi Art. 9 Riconoscimento di titoli esteri di perfezionamento - 1 Un titolo estero di perfezionamento è riconosciuto se la sua equivalenza con un titolo federale di perfezionamento: |
SR 935.81 Legge federale del 18 marzo 2011 sulle professioni psicologiche (LPPsi) LPPsi Art. 49 Disposizioni transitorie - 1 Sentita la Commissione delle professioni psicologiche, il Consiglio federale redige un elenco dei cicli di perfezionamento in .che sono considerati accreditati provvisoriamente per cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge. I titoli acquisiti in questi cicli di perfezionamento sono considerati titoli federali. |
SR 935.81 Legge federale del 18 marzo 2011 sulle professioni psicologiche (LPPsi) LPPsi Art. 49 Disposizioni transitorie - 1 Sentita la Commissione delle professioni psicologiche, il Consiglio federale redige un elenco dei cicli di perfezionamento in .che sono considerati accreditati provvisoriamente per cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge. I titoli acquisiti in questi cicli di perfezionamento sono considerati titoli federali. |
SR 935.81 Legge federale del 18 marzo 2011 sulle professioni psicologiche (LPPsi) LPPsi Art. 24 Condizioni d'autorizzazione - 1 L'autorizzazione di esercitare la professione è rilasciata se il richiedente: |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
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1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 31 Principio - Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 196821 sulla procedura amministrativa (PA). |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 33 Autorità inferiori - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 50 - 1 Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. |
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1 | Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. |
2 | Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 52 - 1 L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. |
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1 | L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. |
2 | Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi. |
3 | Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
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1 | L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
2 | Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi. |
3 | Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura. |
4 | L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100 |
4bis | La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla: |
a | da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; |
b | da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101 |
5 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105 |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 44 - La decisione soggiace a ricorso. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 48 - 1 Ha diritto di ricorrere chi: |
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1 | Ha diritto di ricorrere chi: |
a | ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; |
b | è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e |
c | ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. |
2 | Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto. |
SR 935.81 Legge federale del 18 marzo 2011 sulle professioni psicologiche (LPPsi) LPPsi Art. 50 Referendum ed entrata in vigore - 1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo. |
SR 935.81 Legge federale del 18 marzo 2011 sulle professioni psicologiche (LPPsi) LPPsi Art. 3 Riconoscimento di diplomi esteri - 1 Un diploma estero in psicologia è riconosciuto se la sua equivalenza con un diploma di una scuola universitaria svizzera riconosciuto conformemente alla presente legge: |
SR 935.81 Legge federale del 18 marzo 2011 sulle professioni psicologiche (LPPsi) LPPsi Art. 9 Riconoscimento di titoli esteri di perfezionamento - 1 Un titolo estero di perfezionamento è riconosciuto se la sua equivalenza con un titolo federale di perfezionamento: |
SR 935.81 Legge federale del 18 marzo 2011 sulle professioni psicologiche (LPPsi) LPPsi Art. 36 Composizione e organizzazione - 1 Il Consiglio federale istituisce una Commissione delle professioni psicologiche e ne nomina i membri. |
SR 935.81 Legge federale del 18 marzo 2011 sulle professioni psicologiche (LPPsi) LPPsi Art. 37 Compiti e competenze - 1 La Commissione delle professioni psicologiche ha i compiti e le competenze seguenti: |
SR 935.81 Legge federale del 18 marzo 2011 sulle professioni psicologiche (LPPsi) LPPsi Art. 3 Riconoscimento di diplomi esteri - 1 Un diploma estero in psicologia è riconosciuto se la sua equivalenza con un diploma di una scuola universitaria svizzera riconosciuto conformemente alla presente legge: |
SR 935.81 Legge federale del 18 marzo 2011 sulle professioni psicologiche (LPPsi) LPPsi Art. 9 Riconoscimento di titoli esteri di perfezionamento - 1 Un titolo estero di perfezionamento è riconosciuto se la sua equivalenza con un titolo federale di perfezionamento: |
IR 0.142.112.681 Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (con allegati, protocolli e atto finale) ALC Art. 1 Obiettivo - Il presente Accordo a favore dei cittadini degli Stati membri della Comunità europea e della Svizzera si prefigge di: |
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a | conferire un diritto di ingresso, di soggiorno e di accesso a un'attività economica dipendente, un diritto di stabilimento quale lavoratore autonomo e il diritto di rimanere sul territorio delle parti contraenti; |
b | agevolare la prestazione di servizi sul territorio delle parti contraenti, segnatamente liberalizzare la prestazione di servizi di breve durata; |
c | conferire un diritto di ingresso e di soggiorno, sul territorio delle parti contraenti, alle persone che non svolgono un'attività economica nel paese ospitante; |
d | garantire le stesse condizioni di vita, di occupazione e di lavoro di cui godono i cittadini nazionali. |
IR 0.142.112.681 Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (con allegati, protocolli e atto finale) ALC Art. 1 Obiettivo - Il presente Accordo a favore dei cittadini degli Stati membri della Comunità europea e della Svizzera si prefigge di: |
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a | conferire un diritto di ingresso, di soggiorno e di accesso a un'attività economica dipendente, un diritto di stabilimento quale lavoratore autonomo e il diritto di rimanere sul territorio delle parti contraenti; |
b | agevolare la prestazione di servizi sul territorio delle parti contraenti, segnatamente liberalizzare la prestazione di servizi di breve durata; |
c | conferire un diritto di ingresso e di soggiorno, sul territorio delle parti contraenti, alle persone che non svolgono un'attività economica nel paese ospitante; |
d | garantire le stesse condizioni di vita, di occupazione e di lavoro di cui godono i cittadini nazionali. |
IR 0.142.112.681 Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (con allegati, protocolli e atto finale) ALC Art. 2 Non discriminazione - In conformità delle disposizioni degli allegati I, II e III del presente Accordo, i cittadini di una parte contraente che soggiornano legalmente sul territorio di un'altra parte contraente non sono oggetto, nell'applicazione di dette disposizioni, di alcuna discriminazione fondata sulla nazionalità. |
IR 0.142.112.681 Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (con allegati, protocolli e atto finale) ALC Art. 9 Diplomi, certificati e altri titoli - Per agevolare ai cittadini degli Stati membri della Comunità europea e della Svizzera l'accesso alle attività dipendenti e autonome e il loro esercizio, nonché la prestazione di servizi, le parti contraenti adottano, conformemente all'allegato III, le misure necessarie per quanto riguarda il riconoscimento reciproco dei diplomi, dei certificati e di altri titoli e il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative delle parti contraenti in materia di accesso alle attività dipendenti e autonome e dell'esercizio di queste, nonché di prestazione di servizi. |
SR 935.81 Legge federale del 18 marzo 2011 sulle professioni psicologiche (LPPsi) LPPsi Art. 2 Diplomi di scuole universitarie svizzere riconosciuti - Sono riconosciuti conformemente alla presente legge i diplomi di master, le licenze e i diplomi in psicologia rilasciati da una scuola universitaria svizzera che ha diritto ai sussidi secondo la legge dell'8 ottobre 19996 sull'aiuto alle università o è accreditata secondo la legge del 6 ottobre 19957 sulle scuole universitarie professionali. |
SR 935.81 Legge federale del 18 marzo 2011 sulle professioni psicologiche (LPPsi) LPPsi Art. 4 Denominazione professionale di psicologo - Chiunque abbia conseguito un diploma in psicologia riconosciuto conformemente alla presente legge può utilizzare la denominazione professionale di psicologo o psicologa. |
SR 935.81 Legge federale del 18 marzo 2011 sulle professioni psicologiche (LPPsi) LPPsi Art. 7 Ammissione - 1 Sono ammesse ai cicli di perfezionamento accreditati le persone con un diploma in psicologia riconosciuto conformemente alla presente legge. |
SR 935.81 Legge federale del 18 marzo 2011 sulle professioni psicologiche (LPPsi) LPPsi Art. 22 Obbligo di autorizzazione - 1 Chi intende esercitare la psicoterapia sotto la propria responsabilità professionale deve chiedere l'autorizzazione del Cantone sul cui territorio intende esercitare. |
SR 935.81 Legge federale del 18 marzo 2011 sulle professioni psicologiche (LPPsi) LPPsi Art. 24 Condizioni d'autorizzazione - 1 L'autorizzazione di esercitare la professione è rilasciata se il richiedente: |
SR 935.81 Legge federale del 18 marzo 2011 sulle professioni psicologiche (LPPsi) LPPsi Art. 7 Ammissione - 1 Sono ammesse ai cicli di perfezionamento accreditati le persone con un diploma in psicologia riconosciuto conformemente alla presente legge. |
SR 935.81 Legge federale del 18 marzo 2011 sulle professioni psicologiche (LPPsi) LPPsi Art. 2 Diplomi di scuole universitarie svizzere riconosciuti - Sono riconosciuti conformemente alla presente legge i diplomi di master, le licenze e i diplomi in psicologia rilasciati da una scuola universitaria svizzera che ha diritto ai sussidi secondo la legge dell'8 ottobre 19996 sull'aiuto alle università o è accreditata secondo la legge del 6 ottobre 19957 sulle scuole universitarie professionali. |
SR 935.81 Legge federale del 18 marzo 2011 sulle professioni psicologiche (LPPsi) LPPsi Art. 9 Riconoscimento di titoli esteri di perfezionamento - 1 Un titolo estero di perfezionamento è riconosciuto se la sua equivalenza con un titolo federale di perfezionamento: |
SR 935.81 Legge federale del 18 marzo 2011 sulle professioni psicologiche (LPPsi) LPPsi Art. 3 Riconoscimento di diplomi esteri - 1 Un diploma estero in psicologia è riconosciuto se la sua equivalenza con un diploma di una scuola universitaria svizzera riconosciuto conformemente alla presente legge: |
SR 935.81 Legge federale del 18 marzo 2011 sulle professioni psicologiche (LPPsi) LPPsi Art. 9 Riconoscimento di titoli esteri di perfezionamento - 1 Un titolo estero di perfezionamento è riconosciuto se la sua equivalenza con un titolo federale di perfezionamento: |
SR 935.81 Legge federale del 18 marzo 2011 sulle professioni psicologiche (LPPsi) LPPsi Art. 9 Riconoscimento di titoli esteri di perfezionamento - 1 Un titolo estero di perfezionamento è riconosciuto se la sua equivalenza con un titolo federale di perfezionamento: |
SR 935.81 Legge federale del 18 marzo 2011 sulle professioni psicologiche (LPPsi) LPPsi Art. 7 Ammissione - 1 Sono ammesse ai cicli di perfezionamento accreditati le persone con un diploma in psicologia riconosciuto conformemente alla presente legge. |
SR 935.81 Legge federale del 18 marzo 2011 sulle professioni psicologiche (LPPsi) LPPsi Art. 7 Ammissione - 1 Sono ammesse ai cicli di perfezionamento accreditati le persone con un diploma in psicologia riconosciuto conformemente alla presente legge. |
SR 935.81 Legge federale del 18 marzo 2011 sulle professioni psicologiche (LPPsi) LPPsi Art. 22 Obbligo di autorizzazione - 1 Chi intende esercitare la psicoterapia sotto la propria responsabilità professionale deve chiedere l'autorizzazione del Cantone sul cui territorio intende esercitare. |
SR 935.81 Legge federale del 18 marzo 2011 sulle professioni psicologiche (LPPsi) LPPsi Art. 24 Condizioni d'autorizzazione - 1 L'autorizzazione di esercitare la professione è rilasciata se il richiedente: |
SR 935.81 Legge federale del 18 marzo 2011 sulle professioni psicologiche (LPPsi) LPPsi Art. 49 Disposizioni transitorie - 1 Sentita la Commissione delle professioni psicologiche, il Consiglio federale redige un elenco dei cicli di perfezionamento in .che sono considerati accreditati provvisoriamente per cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge. I titoli acquisiti in questi cicli di perfezionamento sono considerati titoli federali. |
SR 935.81 Legge federale del 18 marzo 2011 sulle professioni psicologiche (LPPsi) LPPsi Art. 49 Disposizioni transitorie - 1 Sentita la Commissione delle professioni psicologiche, il Consiglio federale redige un elenco dei cicli di perfezionamento in .che sono considerati accreditati provvisoriamente per cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge. I titoli acquisiti in questi cicli di perfezionamento sono considerati titoli federali. |
SR 935.81 Legge federale del 18 marzo 2011 sulle professioni psicologiche (LPPsi) LPPsi Art. 49 Disposizioni transitorie - 1 Sentita la Commissione delle professioni psicologiche, il Consiglio federale redige un elenco dei cicli di perfezionamento in .che sono considerati accreditati provvisoriamente per cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge. I titoli acquisiti in questi cicli di perfezionamento sono considerati titoli federali. |
SR 935.81 Legge federale del 18 marzo 2011 sulle professioni psicologiche (LPPsi) LPPsi Art. 49 Disposizioni transitorie - 1 Sentita la Commissione delle professioni psicologiche, il Consiglio federale redige un elenco dei cicli di perfezionamento in .che sono considerati accreditati provvisoriamente per cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge. I titoli acquisiti in questi cicli di perfezionamento sono considerati titoli federali. |
SR 935.81 Legge federale del 18 marzo 2011 sulle professioni psicologiche (LPPsi) LPPsi Art. 49 Disposizioni transitorie - 1 Sentita la Commissione delle professioni psicologiche, il Consiglio federale redige un elenco dei cicli di perfezionamento in .che sono considerati accreditati provvisoriamente per cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge. I titoli acquisiti in questi cicli di perfezionamento sono considerati titoli federali. |
SR 935.81 Legge federale del 18 marzo 2011 sulle professioni psicologiche (LPPsi) LPPsi Art. 49 Disposizioni transitorie - 1 Sentita la Commissione delle professioni psicologiche, il Consiglio federale redige un elenco dei cicli di perfezionamento in .che sono considerati accreditati provvisoriamente per cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge. I titoli acquisiti in questi cicli di perfezionamento sono considerati titoli federali. |
SR 935.81 Legge federale del 18 marzo 2011 sulle professioni psicologiche (LPPsi) LPPsi Art. 10 Impiego del titolo di perfezionamento nella denominazione professionale - Il Consiglio federale disciplina il modo in cui il titolo federale di perfezionamento può essere utilizzato nella denominazione professionale. Sente dapprima la Commissione delle professioni psicologiche. |
SR 935.81 Legge federale del 18 marzo 2011 sulle professioni psicologiche (LPPsi) LPPsi Art. 9 Riconoscimento di titoli esteri di perfezionamento - 1 Un titolo estero di perfezionamento è riconosciuto se la sua equivalenza con un titolo federale di perfezionamento: |
SR 935.81 Legge federale del 18 marzo 2011 sulle professioni psicologiche (LPPsi) LPPsi Art. 9 Riconoscimento di titoli esteri di perfezionamento - 1 Un titolo estero di perfezionamento è riconosciuto se la sua equivalenza con un titolo federale di perfezionamento: |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
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1 | L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
2 | Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi. |
3 | Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura. |
4 | L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100 |
4bis | La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla: |
a | da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; |
b | da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101 |
5 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105 |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 82 Principio - Il Tribunale federale giudica i ricorsi: |
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a | contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico; |
b | contro gli atti normativi cantonali; |
c | concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
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1 | Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
1bis | Se un procedimento in materia civile si è svolto in inglese dinanzi all'autorità inferiore, gli atti scritti possono essere redatti in tale lingua.14 |
2 | Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.15 16 |
3 | Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata. |
4 | In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201617 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento: |
a | il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati; |
b | le modalità di trasmissione; |
c | le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.18 |
5 | Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione. |
6 | Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi. |
7 | Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili. |