SR 748.215.3 Ordinanza del DATEC del 26 giugno 2009 sulle emissioni degli aeromobili (OEmiA) OEmiA Art. 3a Autogiri ammessi nella categoria speciale - 1 Per gli autogiri ammessi nella categoria speciale si applica la procedura di misurazione di cui al capitolo 10, paragrafi 10.2-10.6 dell'allegato 16, volume I, della convenzione di Chicago11. |
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1 | Per gli autogiri ammessi nella categoria speciale si applica la procedura di misurazione di cui al capitolo 10, paragrafi 10.2-10.6 dell'allegato 16, volume I, della convenzione di Chicago11. |
2 | In deroga al capitolo 10, paragrafo 10.4 dell'allegato 16, volume I, della convenzione di Chicago, il livello sonoro di questi aeromobili non può superare 65 dB(A). |
3 | Per gli autogiri a motore a combustione, la potenza dei motori, misurata sul motore effettivamente installato (potenza installata, potenza dell'asse), non deve eccedere 90kW (121 PS) in condizioni di atmosfera standard internazionale (International Standard Atmosphere; ISA). |
4 | Gli autogiri equipaggiati con motore a combustione devono potere funzionare con carburante senza piombo, conformemente all'allegato 5 dell'ordinanza del 16 dicembre 198512 contro l'inquinamento atmosferico. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 31 Principio - Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 196819 sulla procedura amministrativa (PA). |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
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1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 33 Autorità inferiori - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: |
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a | del Consiglio federale e degli organi dell'Assemblea federale in materia di rapporti di lavoro del personale federale, compreso il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente; |
b | del Consiglio federale concernenti: |
b1 | la destituzione di un membro del Consiglio della banca o della direzione generale o di un loro supplente secondo la legge del 3 ottobre 200325 sulla Banca nazionale, |
b10 | la revoca di un membro del consiglio d'amministrazione del Servizio svizzero di assegnazione delle tracce o l'approvazione della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio d'amministrazione secondo la legge federale del 20 dicembre 195743 sulle ferrovie; |
b2 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 22 giugno 200726 sulla vigilanza dei mercati finanziari, |
b3 | il blocco di valori patrimoniali secondo la legge del 18 dicembre 201528 sui valori patrimoniali di provenienza illecita, |
b4 | il divieto di determinate attività secondo la LAIn30, |
b4bis | il divieto di organizzazioni secondo la LAIn, |
b5 | la revoca di un membro del Consiglio d'istituto dell'Istituto federale di metrologia secondo la legge federale del 17 giugno 201133 sull'Istituto federale di metrologia, |
b6 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 16 dicembre 200535 sui revisori, |
b7 | la revoca di un membro del Consiglio dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici secondo la legge del 15 dicembre 200037 sugli agenti terapeutici, |
b8 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'istituto secondo la legge del 16 giugno 201739 sui fondi di compensazione, |
b9 | la revoca di un membro del consiglio d'Istituto dell'Istituto svizzero di diritto comparato secondo la legge federale del 28 settembre 201841 sull'Istituto svizzero di diritto comparato, |
c | del Tribunale penale federale in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale; |
cbis | del Tribunale federale dei brevetti in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale; |
cquater | del procuratore generale della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei procuratori pubblici federali da lui nominati e del personale del Ministero pubblico della Confederazione; |
cquinquies | dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro del personale della sua segreteria; |
cter | dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei membri del Ministero pubblico della Confederazione eletti dall'Assemblea federale plenaria; |
d | della Cancelleria federale, dei dipartimenti e dei servizi dell'Amministrazione federale loro subordinati o aggregati amministrativamente; |
e | degli stabilimenti e delle aziende della Confederazione; |
f | delle commissioni federali; |
g | dei tribunali arbitrali costituiti in virtù di contratti di diritto pubblico sottoscritti dalla Confederazione, dai suoi stabilimenti o dalle sue aziende; |
h | delle autorità o organizzazioni indipendenti dall'Amministrazione federale che decidono nell'adempimento di compiti di diritto pubblico loro affidati dalla Confederazione; |
i | delle autorità cantonali, in quanto una legge federale preveda che le loro decisioni sono impugnabili mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 32 Eccezioni - 1 Il ricorso è inammissibile contro: |
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1 | Il ricorso è inammissibile contro: |
a | le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale pubblico non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale; |
b | le decisioni in materia di diritto di voto dei cittadini nonché di elezioni e votazioni popolari; |
c | le decisioni in materia di salario al merito del personale federale, in quanto non concernano la parità dei sessi; |
d | ... |
e | le decisioni nel settore dell'energia nucleare concernenti: |
e1 | le autorizzazioni di massima per impianti nucleari, |
e2 | l'approvazione del programma di smaltimento, |
e3 | la chiusura di depositi geologici in profondità, |
e4 | la prova dello smaltimento; |
f | le decisioni in materia di rilascio o estensione di concessioni di infrastrutture ferroviarie; |
g | le decisioni dell'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva; |
h | le decisioni in materia di rilascio di concessioni per case da gioco; |
i | le decisioni in materia di rilascio, modifica o rinnovo della concessione della Società svizzera di radiotelevisione (SSR); |
j | le decisioni in materia di diritto ai sussidi di una scuola universitaria o di un altro istituto accademico. |
2 | Il ricorso è inoltre inammissibile contro: |
a | le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante opposizione o ricorso dinanzi a un'autorità ai sensi dell'articolo 33 lettere c-f; |
b | le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante ricorso dinanzi a un'autorità cantonale. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 33 Autorità inferiori - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: |
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a | del Consiglio federale e degli organi dell'Assemblea federale in materia di rapporti di lavoro del personale federale, compreso il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente; |
b | del Consiglio federale concernenti: |
b1 | la destituzione di un membro del Consiglio della banca o della direzione generale o di un loro supplente secondo la legge del 3 ottobre 200325 sulla Banca nazionale, |
b10 | la revoca di un membro del consiglio d'amministrazione del Servizio svizzero di assegnazione delle tracce o l'approvazione della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio d'amministrazione secondo la legge federale del 20 dicembre 195743 sulle ferrovie; |
b2 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 22 giugno 200726 sulla vigilanza dei mercati finanziari, |
b3 | il blocco di valori patrimoniali secondo la legge del 18 dicembre 201528 sui valori patrimoniali di provenienza illecita, |
b4 | il divieto di determinate attività secondo la LAIn30, |
b4bis | il divieto di organizzazioni secondo la LAIn, |
b5 | la revoca di un membro del Consiglio d'istituto dell'Istituto federale di metrologia secondo la legge federale del 17 giugno 201133 sull'Istituto federale di metrologia, |
b6 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 16 dicembre 200535 sui revisori, |
b7 | la revoca di un membro del Consiglio dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici secondo la legge del 15 dicembre 200037 sugli agenti terapeutici, |
b8 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'istituto secondo la legge del 16 giugno 201739 sui fondi di compensazione, |
b9 | la revoca di un membro del consiglio d'Istituto dell'Istituto svizzero di diritto comparato secondo la legge federale del 28 settembre 201841 sull'Istituto svizzero di diritto comparato, |
c | del Tribunale penale federale in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale; |
cbis | del Tribunale federale dei brevetti in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale; |
cquater | del procuratore generale della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei procuratori pubblici federali da lui nominati e del personale del Ministero pubblico della Confederazione; |
cquinquies | dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro del personale della sua segreteria; |
cter | dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei membri del Ministero pubblico della Confederazione eletti dall'Assemblea federale plenaria; |
d | della Cancelleria federale, dei dipartimenti e dei servizi dell'Amministrazione federale loro subordinati o aggregati amministrativamente; |
e | degli stabilimenti e delle aziende della Confederazione; |
f | delle commissioni federali; |
g | dei tribunali arbitrali costituiti in virtù di contratti di diritto pubblico sottoscritti dalla Confederazione, dai suoi stabilimenti o dalle sue aziende; |
h | delle autorità o organizzazioni indipendenti dall'Amministrazione federale che decidono nell'adempimento di compiti di diritto pubblico loro affidati dalla Confederazione; |
i | delle autorità cantonali, in quanto una legge federale preveda che le loro decisioni sono impugnabili mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale. |
SR 748.0 Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA) LNA Art. 6 - 1 Le decisioni fondate sulla presente legge e sulle sue disposizioni d'esecuzione possono essere impugnate mediante ricorso secondo le disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.32 |
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1 | Le decisioni fondate sulla presente legge e sulle sue disposizioni d'esecuzione possono essere impugnate mediante ricorso secondo le disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.32 |
2 | ...33 |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 44 - La decisione soggiace a ricorso. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 46 - 1 Il ricorso contro altre decisioni incidentali notificate separatamente è ammissibile se: |
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1 | Il ricorso contro altre decisioni incidentali notificate separatamente è ammissibile se: |
a | tali decisioni possono causare un pregiudizio irreparabile; o |
b | l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante e dispendiosa. |
2 | Se il ricorso non è ammissibile in virtù del capoverso 1 o non è stato interposto, le decisioni incidentali possono essere impugnate mediante ricorso contro la decisione finale in quanto influiscano sul contenuto della stessa. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 37 Principio - La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA56, in quanto la presente legge non disponga altrimenti. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 48 - 1 Ha diritto di ricorrere chi: |
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1 | Ha diritto di ricorrere chi: |
a | ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; |
b | è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e |
c | ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. |
2 | Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 50 - 1 Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. |
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1 | Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. |
2 | Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 52 - 1 L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. |
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1 | L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. |
2 | Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi. |
3 | Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere: |
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a | la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento; |
b | l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti; |
c | l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso. |
SR 748.01 Ordinanza del 14 novembre 1973 sulla navigazione aerea (ONA) ONA Art. 2b - 1 L'esercizio di aeromobili a motore con occupanti che, dato il peso ridotto, non rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 216/200812 (art. 4 par. 4 e all. II lett. e ed f di detto regolamento) è vietato. |
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1 | L'esercizio di aeromobili a motore con occupanti che, dato il peso ridotto, non rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 216/200812 (art. 4 par. 4 e all. II lett. e ed f di detto regolamento) è vietato. |
2 | Sono esclusi dal divieto: |
a | gli aeromobili a propulsione elettrica; |
b | gli aeroplani con comandi aerodinamici e motore a combustione; |
c | gli autogiri con motore a combustione. |
3 | L'UFAC può accordare singole autorizzazioni per progetti di ricerca e di sviluppo. |
SR 748.215.1 Ordinanza del DATEC del 18 settembre 1995 concernente la navigabilità degli aeromobili (ODNA) ODNA Art. 3 Categorie di navigabilità - 1 Gli aeromobili sono classificati nelle seguenti categorie di navigabilità: |
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1 | Gli aeromobili sono classificati nelle seguenti categorie di navigabilità: |
a | la categoria standard, se sono ammessi secondo la procedura di cui all'articolo 9 capoverso 1bis e adempiono le esigenze di navigabilità di cui all'articolo 10 capoverso 1; |
b | la categoria speciale, se non adempiono le esigenze della categoria standard o non le adempiono completamente. |
2 | Gli aeromobili ammessi nella categoria speciale sono suddivisi in sottocategorie. |
3 | I criteri per la suddivisione nelle sottocategorie, le esigenze di navigabilità, le condizioni generali di esercizio e l'iscrizione sono disciplinati negli allegati. |
4 | Esistono le seguenti sottocategorie: |
a | Ecolight (allegato 1); |
b | Ultraleggeri (allegato 2); |
c | Storici/Historic (allegato 3); |
d | Autocostruzioni (allegato 4); |
e | Limitati/Limited (allegato 5); |
f | Sperimentali (allegato 6); |
g | Con restrizioni/Restricted (allegato 7). |
SR 748.0 Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA) LNA Art. 1 - 1 L'uso dello spazio aereo svizzero da parte di aeromobili o di ordigni balistici è autorizzato entro i limiti della presente legge, della legislazione federale in generale e degli accordi internazionali che vincolano la Svizzera. |
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1 | L'uso dello spazio aereo svizzero da parte di aeromobili o di ordigni balistici è autorizzato entro i limiti della presente legge, della legislazione federale in generale e degli accordi internazionali che vincolano la Svizzera. |
2 | Si considerano aeromobili, ai sensi della presente legge, gli apparecchi volanti che possono sostenersi nell'atmosfera per mezzo di reazioni dell'aria diverse da quelle dell'aria sul suolo (veicoli a cuscinetto d'aria). |
3 | Si considerano ordigni balistici, ai sensi della presente legge, gli apparecchi volanti che non rientrano nella categoria degli aeromobili. |
4 | Per servizio della sicurezza aerea si intendono, ai sensi della presente legge, tutti i servizi che garantiscono uno svolgimento sicuro, ordinato e fluido del traffico aereo. |
SR 748.0 Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA) LNA Art. 2 - 1 Sono ammessi alla circolazione nello spazio aereo svizzero, fatto salvo il capoverso 2: |
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1 | Sono ammessi alla circolazione nello spazio aereo svizzero, fatto salvo il capoverso 2: |
a | gli aeromobili svizzeri di Stato; |
b | gli aeromobili iscritti nella matricola svizzera conformemente all'articolo 52 e muniti dei certificati previsti nell'articolo 56; |
c | gli aeromobili di categorie speciali ai quali si applicano norme particolari (art. 51 e 108); |
d | gli aeromobili stranieri che possono utilizzare lo spazio aereo svizzero in virtù di accordi internazionali; |
e | gli aeromobili che possono utilizzare lo spazio aereo svizzero in virtù di una decisione speciale dell'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC)7. |
2 | Il Consiglio federale può escludere dalla circolazione nello spazio aereo svizzero gli aeromobili di categorie speciali per tutelare la sicurezza aerea o per motivi inerenti alla protezione dell'ambiente, oppure ammetterli a condizione che organismi appropriati, pubblici o privati, garantiscano i compiti di sorveglianza.8 |
3 | Il Consiglio federale emana prescrizioni particolari concernenti gli ordigni balistici. |
SR 748.0 Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA) LNA Art. 2 - 1 Sono ammessi alla circolazione nello spazio aereo svizzero, fatto salvo il capoverso 2: |
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1 | Sono ammessi alla circolazione nello spazio aereo svizzero, fatto salvo il capoverso 2: |
a | gli aeromobili svizzeri di Stato; |
b | gli aeromobili iscritti nella matricola svizzera conformemente all'articolo 52 e muniti dei certificati previsti nell'articolo 56; |
c | gli aeromobili di categorie speciali ai quali si applicano norme particolari (art. 51 e 108); |
d | gli aeromobili stranieri che possono utilizzare lo spazio aereo svizzero in virtù di accordi internazionali; |
e | gli aeromobili che possono utilizzare lo spazio aereo svizzero in virtù di una decisione speciale dell'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC)7. |
2 | Il Consiglio federale può escludere dalla circolazione nello spazio aereo svizzero gli aeromobili di categorie speciali per tutelare la sicurezza aerea o per motivi inerenti alla protezione dell'ambiente, oppure ammetterli a condizione che organismi appropriati, pubblici o privati, garantiscano i compiti di sorveglianza.8 |
3 | Il Consiglio federale emana prescrizioni particolari concernenti gli ordigni balistici. |
SR 748.0 Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA) LNA Art. 52 - 1 L'UFAC tiene la matricola svizzera degli aeromobili. |
|
1 | L'UFAC tiene la matricola svizzera degli aeromobili. |
2 | Un aeromobile può essere iscritto nella matricola svizzera soltanto se: |
a | non è immatricolato in un altro Stato; |
b | adempie le condizioni d'ammissione agli esami prescritti; |
c | i rapporti di proprietà sull'aeromobile rispondono ai requisiti fissati dal Consiglio federale. Per quanto concerne i cittadini di Stati esteri, il Consiglio federale può subordinare l'iscrizione alla condizione che questi Stati concedano reciprocità ai cittadini svizzeri, sempreché non vi si oppongano obblighi internazionali. A tal fine, può concludere accordi con gli Stati esteri.207 |
3 | Oltre al proprietario può essere iscritto nella matricola anche l'esercente, sempreché adempia le condizioni richieste, indipendentemente dalla proprietà. |
4 | Il Consiglio federale emana prescrizioni particolareggiate su le condizioni, il contenuto, la modificazione e la cancellazione delle immatricolazioni. |
SR 748.0 Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA) LNA Art. 52 - 1 L'UFAC tiene la matricola svizzera degli aeromobili. |
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1 | L'UFAC tiene la matricola svizzera degli aeromobili. |
2 | Un aeromobile può essere iscritto nella matricola svizzera soltanto se: |
a | non è immatricolato in un altro Stato; |
b | adempie le condizioni d'ammissione agli esami prescritti; |
c | i rapporti di proprietà sull'aeromobile rispondono ai requisiti fissati dal Consiglio federale. Per quanto concerne i cittadini di Stati esteri, il Consiglio federale può subordinare l'iscrizione alla condizione che questi Stati concedano reciprocità ai cittadini svizzeri, sempreché non vi si oppongano obblighi internazionali. A tal fine, può concludere accordi con gli Stati esteri.207 |
3 | Oltre al proprietario può essere iscritto nella matricola anche l'esercente, sempreché adempia le condizioni richieste, indipendentemente dalla proprietà. |
4 | Il Consiglio federale emana prescrizioni particolareggiate su le condizioni, il contenuto, la modificazione e la cancellazione delle immatricolazioni. |
SR 748.0 Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA) LNA Art. 58 - 1 La navigabilità degli aeromobili iscritti nella matricola svizzera nonché l'emissione di rumori e di sostanze nocive degli aeromobili a motore sottostanno a controllo.216 |
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1 | La navigabilità degli aeromobili iscritti nella matricola svizzera nonché l'emissione di rumori e di sostanze nocive degli aeromobili a motore sottostanno a controllo.216 |
2 | Il DATEC emana prescrizioni sulle condizioni di navigabilità nonché sulla limitazione delle emissioni foniche e delle sostanze nocive prodotte dagli aeromobili a motore.217 |
3 | L'UFAC emana un regolamento concernente l'esame degli aeromobili. Esso designa quegli apparecchi i quali, pur non essendo aeromobili, soggiacciono all'esame. |
4 | Il richiedente sopporta le spese di controllo. |
SR 748.0 Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA) LNA Art. 58 - 1 La navigabilità degli aeromobili iscritti nella matricola svizzera nonché l'emissione di rumori e di sostanze nocive degli aeromobili a motore sottostanno a controllo.216 |
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1 | La navigabilità degli aeromobili iscritti nella matricola svizzera nonché l'emissione di rumori e di sostanze nocive degli aeromobili a motore sottostanno a controllo.216 |
2 | Il DATEC emana prescrizioni sulle condizioni di navigabilità nonché sulla limitazione delle emissioni foniche e delle sostanze nocive prodotte dagli aeromobili a motore.217 |
3 | L'UFAC emana un regolamento concernente l'esame degli aeromobili. Esso designa quegli apparecchi i quali, pur non essendo aeromobili, soggiacciono all'esame. |
4 | Il richiedente sopporta le spese di controllo. |
SR 748.01 Ordinanza del 14 novembre 1973 sulla navigazione aerea (ONA) ONA Art. 2b - 1 L'esercizio di aeromobili a motore con occupanti che, dato il peso ridotto, non rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 216/200812 (art. 4 par. 4 e all. II lett. e ed f di detto regolamento) è vietato. |
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1 | L'esercizio di aeromobili a motore con occupanti che, dato il peso ridotto, non rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 216/200812 (art. 4 par. 4 e all. II lett. e ed f di detto regolamento) è vietato. |
2 | Sono esclusi dal divieto: |
a | gli aeromobili a propulsione elettrica; |
b | gli aeroplani con comandi aerodinamici e motore a combustione; |
c | gli autogiri con motore a combustione. |
3 | L'UFAC può accordare singole autorizzazioni per progetti di ricerca e di sviluppo. |
SR 748.01 Ordinanza del 14 novembre 1973 sulla navigazione aerea (ONA) ONA Art. 2b - 1 L'esercizio di aeromobili a motore con occupanti che, dato il peso ridotto, non rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 216/200812 (art. 4 par. 4 e all. II lett. e ed f di detto regolamento) è vietato. |
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1 | L'esercizio di aeromobili a motore con occupanti che, dato il peso ridotto, non rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 216/200812 (art. 4 par. 4 e all. II lett. e ed f di detto regolamento) è vietato. |
2 | Sono esclusi dal divieto: |
a | gli aeromobili a propulsione elettrica; |
b | gli aeroplani con comandi aerodinamici e motore a combustione; |
c | gli autogiri con motore a combustione. |
3 | L'UFAC può accordare singole autorizzazioni per progetti di ricerca e di sviluppo. |
SR 748.01 Ordinanza del 14 novembre 1973 sulla navigazione aerea (ONA) ONA Art. 3 Immatricolazione - 1 L'UFAC registra nella matricola gli aeroplani, gli elicotteri e gli altri aeromobili ad ali rotanti, i motoveleggiatori, gli alianti, i palloni liberi con occupanti e i dirigibili se: |
|
1 | L'UFAC registra nella matricola gli aeroplani, gli elicotteri e gli altri aeromobili ad ali rotanti, i motoveleggiatori, gli alianti, i palloni liberi con occupanti e i dirigibili se: |
a | adempiono le condizioni richieste segnatamente per quanto concerne la proprietà (art. 4 e 5); |
b | sono destinati a circolare con insegne di nazionalità e immatricolazione svizzere. |
2 | L'UFAC può autorizzare la registrazione nella matricola svizzera di un aeromobile che non adempie le esigenze sulla proprietà, se quest'ultimo deve essere usato per parecchio tempo da un'impresa svizzera di aerotrasporti commerciali.14 |
3 | Gli aeromobili svizzeri di Stato possono essere registrati nella matricola. |
4 | L'immatricolazione può essere rifiutata quando l'aeromobile non risponde in modo evidente alle esigenze di attitudine al volo applicabili in Svizzera, né alle disposizioni sulla protezione dell'ambiente. |
5 | ...15 |
SR 748.01 Ordinanza del 14 novembre 1973 sulla navigazione aerea (ONA) ONA Art. 3 Immatricolazione - 1 L'UFAC registra nella matricola gli aeroplani, gli elicotteri e gli altri aeromobili ad ali rotanti, i motoveleggiatori, gli alianti, i palloni liberi con occupanti e i dirigibili se: |
|
1 | L'UFAC registra nella matricola gli aeroplani, gli elicotteri e gli altri aeromobili ad ali rotanti, i motoveleggiatori, gli alianti, i palloni liberi con occupanti e i dirigibili se: |
a | adempiono le condizioni richieste segnatamente per quanto concerne la proprietà (art. 4 e 5); |
b | sono destinati a circolare con insegne di nazionalità e immatricolazione svizzere. |
2 | L'UFAC può autorizzare la registrazione nella matricola svizzera di un aeromobile che non adempie le esigenze sulla proprietà, se quest'ultimo deve essere usato per parecchio tempo da un'impresa svizzera di aerotrasporti commerciali.14 |
3 | Gli aeromobili svizzeri di Stato possono essere registrati nella matricola. |
4 | L'immatricolazione può essere rifiutata quando l'aeromobile non risponde in modo evidente alle esigenze di attitudine al volo applicabili in Svizzera, né alle disposizioni sulla protezione dell'ambiente. |
5 | ...15 |
SR 748.01 Ordinanza del 14 novembre 1973 sulla navigazione aerea (ONA) ONA Art. 4 Condizioni in materia di proprietà - Un aeromobile adempie le condizioni in materia di proprietà (art. 52 cpv. 2 lett. c LNA), se è proprietà esclusiva di: |
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a | cittadini svizzeri; |
b | stranieri i quali, in virtù di accordi internazionali17, segnatamente per quanto riguarda la partecipazione al capitale e alla direzione di imprese di trasporti aerei, sono parificati a cittadini svizzeri e hanno il domicilio in Svizzera nonché un'autorizzazione a soggiornarvi per un determinato periodo; |
c | stranieri i quali hanno il domicilio in Svizzera e un'autorizzazione a soggiornarvi per un determinato periodo e utilizzano l'aeromobile di regola a partire dalla Svizzera; |
d | società commerciali o società cooperative che hanno la sede in Svizzera e sono iscritte nel registro di commercio svizzero; |
e | collettività o enti di diritto pubblico svizzeri; |
f | associazioni, costituite secondo il diritto svizzero, se i due terzi dei membri e del comitato nonché il presidente, hanno il domicilio in Svizzera e sono cittadini svizzeri o stranieri, che sono parificati a cittadini svizzeri in virtù di accordi internazionali18. |
SR 748.01 Ordinanza del 14 novembre 1973 sulla navigazione aerea (ONA) ONA Art. 5 Rapporti fiduciari - Secondo la presente ordinanza il diritto di disporre basato su rapporti fiduciari non è considerato come proprietà. |
SR 748.01 Ordinanza del 14 novembre 1973 sulla navigazione aerea (ONA) ONA Art. 3 Immatricolazione - 1 L'UFAC registra nella matricola gli aeroplani, gli elicotteri e gli altri aeromobili ad ali rotanti, i motoveleggiatori, gli alianti, i palloni liberi con occupanti e i dirigibili se: |
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1 | L'UFAC registra nella matricola gli aeroplani, gli elicotteri e gli altri aeromobili ad ali rotanti, i motoveleggiatori, gli alianti, i palloni liberi con occupanti e i dirigibili se: |
a | adempiono le condizioni richieste segnatamente per quanto concerne la proprietà (art. 4 e 5); |
b | sono destinati a circolare con insegne di nazionalità e immatricolazione svizzere. |
2 | L'UFAC può autorizzare la registrazione nella matricola svizzera di un aeromobile che non adempie le esigenze sulla proprietà, se quest'ultimo deve essere usato per parecchio tempo da un'impresa svizzera di aerotrasporti commerciali.14 |
3 | Gli aeromobili svizzeri di Stato possono essere registrati nella matricola. |
4 | L'immatricolazione può essere rifiutata quando l'aeromobile non risponde in modo evidente alle esigenze di attitudine al volo applicabili in Svizzera, né alle disposizioni sulla protezione dell'ambiente. |
5 | ...15 |
SR 748.01 Ordinanza del 14 novembre 1973 sulla navigazione aerea (ONA) ONA Art. 13 Riserva di applicabilità del diritto internazionale - Le disposizioni concernenti la navigabilità e la procedura d'ammissione (n. 15) sono applicabili nella misura in cui non sia applicabile, conformemente al numero 3 dell'allegato all'Accordo del 21 giugno 199928 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo, uno dei seguenti regolamenti CE nella versione vincolante per la Svizzera: |
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a | regolamento (CE) n. 1592/2002; |
b | regolamento (CE) n. 2042/2003; |
c | regolamento (CE) n. 1702/2003. |
SR 748.01 Ordinanza del 14 novembre 1973 sulla navigazione aerea (ONA) ONA Art. 18 - 1 Un aeromobile immatricolato è ammesso alla circolazione: |
|
1 | Un aeromobile immatricolato è ammesso alla circolazione: |
a | se è atto al volo; |
b | se soddisfa alle esigenze della lotta contro i rumori e le altre immissioni; |
c | se è garantita la responsabilità civile verso i terzi a terra e verso i passeggeri, nella misura prescritta; |
d | se, nel caso di un aeromobile importato, è fornita la prova che è stato oggetto d'imposizione doganale o che beneficia provvisoriamente di una franchigia doganale. |
2 | ...41 |
3 | L'ammissione alla circolazione è attestata con il rilascio del certificato di navigabilità, del certificato di navigabilità limitato o dell'autorizzazione di volo. In questi certificati o nei rispettivi allegati l'UFAC può stabilire oneri, condizioni o limitazioni d'esercizio.42 |
4 | In casi particolari, specialmente durante la procedura d'ammissione, l'UFAC rilascia un'autorizzazione di volo provvisoria. In ogni caso deve essere garantita la responsabilità civile verso i terzi a terra e verso i passeggeri.43 |
5 | ...44 |
SR 748.01 Ordinanza del 14 novembre 1973 sulla navigazione aerea (ONA) ONA Art. 17 - 1 L'UFAC può riconoscere i certificati di navigabilità, i certificati di navigabilità limitati e le autorizzazioni di volo esteri a condizione che siano stati rilasciati:34 |
|
1 | L'UFAC può riconoscere i certificati di navigabilità, i certificati di navigabilità limitati e le autorizzazioni di volo esteri a condizione che siano stati rilasciati:34 |
a | secondo le disposizioni vigenti in Svizzera; |
b | secondo le prescrizioni internazionali obbligatorie anche per la Svizzera,;o |
c | secondo le prescrizioni straniere o internazionali che soddisfano almeno alle esigenze minime svizzere e che sono riconosciute dall'UFAC. |
2 | I certificati esteri di rumore e di sostanze tossiche possono essere riconosciuti dall'UFAC a condizione che siano stati rilasciati: |
a | secondo norme che soddisfano almeno le esigenze minime svizzere; o |
b | secondo norme internazionali, vincolanti anche per la Svizzera.35 |
3 | È fatto salvo il controllo supplementare destinato a verificare se l'aeromobile è atto al volo e se soddisfa le esigenze riguardanti la limitazione dei rumori e dell'emissione di sostanze tossiche.36 |
SR 748.01 Ordinanza del 14 novembre 1973 sulla navigazione aerea (ONA) ONA Art. 17 - 1 L'UFAC può riconoscere i certificati di navigabilità, i certificati di navigabilità limitati e le autorizzazioni di volo esteri a condizione che siano stati rilasciati:34 |
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1 | L'UFAC può riconoscere i certificati di navigabilità, i certificati di navigabilità limitati e le autorizzazioni di volo esteri a condizione che siano stati rilasciati:34 |
a | secondo le disposizioni vigenti in Svizzera; |
b | secondo le prescrizioni internazionali obbligatorie anche per la Svizzera,;o |
c | secondo le prescrizioni straniere o internazionali che soddisfano almeno alle esigenze minime svizzere e che sono riconosciute dall'UFAC. |
2 | I certificati esteri di rumore e di sostanze tossiche possono essere riconosciuti dall'UFAC a condizione che siano stati rilasciati: |
a | secondo norme che soddisfano almeno le esigenze minime svizzere; o |
b | secondo norme internazionali, vincolanti anche per la Svizzera.35 |
3 | È fatto salvo il controllo supplementare destinato a verificare se l'aeromobile è atto al volo e se soddisfa le esigenze riguardanti la limitazione dei rumori e dell'emissione di sostanze tossiche.36 |
SR 748.01 Ordinanza del 14 novembre 1973 sulla navigazione aerea (ONA) ONA Art. 18 - 1 Un aeromobile immatricolato è ammesso alla circolazione: |
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1 | Un aeromobile immatricolato è ammesso alla circolazione: |
a | se è atto al volo; |
b | se soddisfa alle esigenze della lotta contro i rumori e le altre immissioni; |
c | se è garantita la responsabilità civile verso i terzi a terra e verso i passeggeri, nella misura prescritta; |
d | se, nel caso di un aeromobile importato, è fornita la prova che è stato oggetto d'imposizione doganale o che beneficia provvisoriamente di una franchigia doganale. |
2 | ...41 |
3 | L'ammissione alla circolazione è attestata con il rilascio del certificato di navigabilità, del certificato di navigabilità limitato o dell'autorizzazione di volo. In questi certificati o nei rispettivi allegati l'UFAC può stabilire oneri, condizioni o limitazioni d'esercizio.42 |
4 | In casi particolari, specialmente durante la procedura d'ammissione, l'UFAC rilascia un'autorizzazione di volo provvisoria. In ogni caso deve essere garantita la responsabilità civile verso i terzi a terra e verso i passeggeri.43 |
5 | ...44 |
SR 748.215.1 Ordinanza del DATEC del 18 settembre 1995 concernente la navigabilità degli aeromobili (ODNA) ODNA Art. 10b Certificato di navigabilità e autorizzazione di volo - 1 Gli aeromobili della categoria standard sono ammessi alla circolazione con il rilascio di un certificato di navigabilità. Se la procedura d'ammissione è in corso o se gli aeromobili non adempiono le esigenze essenziali di navigabilità, l'ammissione è effettuata con il rilascio di un'autorizzazione di volo. |
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1 | Gli aeromobili della categoria standard sono ammessi alla circolazione con il rilascio di un certificato di navigabilità. Se la procedura d'ammissione è in corso o se gli aeromobili non adempiono le esigenze essenziali di navigabilità, l'ammissione è effettuata con il rilascio di un'autorizzazione di volo. |
2 | Gli aeromobili della categoria speciale sono ammessi alla circolazione con il rilascio di un'autorizzazione di volo. |
SR 748.01 Ordinanza del 14 novembre 1973 sulla navigazione aerea (ONA) ONA Art. 21 - Nei limiti fissati dagli articoli 108 e 109 della legge sulla navigazione aerea il DATEC53 può emanare disposizioni speciali e adottare altre misure per aeromobili di categorie speciali o in caso di innovazioni tecniche. Esso prende in considerazione anche le esigenze della protezione della natura, del paesaggio e dell'ambiente. |
SR 748.0 Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA) LNA Art. 58 - 1 La navigabilità degli aeromobili iscritti nella matricola svizzera nonché l'emissione di rumori e di sostanze nocive degli aeromobili a motore sottostanno a controllo.216 |
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1 | La navigabilità degli aeromobili iscritti nella matricola svizzera nonché l'emissione di rumori e di sostanze nocive degli aeromobili a motore sottostanno a controllo.216 |
2 | Il DATEC emana prescrizioni sulle condizioni di navigabilità nonché sulla limitazione delle emissioni foniche e delle sostanze nocive prodotte dagli aeromobili a motore.217 |
3 | L'UFAC emana un regolamento concernente l'esame degli aeromobili. Esso designa quegli apparecchi i quali, pur non essendo aeromobili, soggiacciono all'esame. |
4 | Il richiedente sopporta le spese di controllo. |
SR 748.215.3 Ordinanza del DATEC del 26 giugno 2009 sulle emissioni degli aeromobili (OEmiA) OEmiA Art. 1 Campo d'applicazione e diritto applicabile - 1 La presente sezione regola i valori limite delle emissioni di rumore e di sostanze nocive per gli aeromobili a motore iscritti, o destinati a essere iscritti, nella matricola svizzera. |
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1 | La presente sezione regola i valori limite delle emissioni di rumore e di sostanze nocive per gli aeromobili a motore iscritti, o destinati a essere iscritti, nella matricola svizzera. |
2 | Essa si applica tuttavia soltanto agli aeromobili che non sono sottoposti a una delle regolamentazioni seguenti: |
a | versione vincolante per la Svizzera del regolamento (CE) n. 216/20083, in combinato disposto con le disposizioni esecutive del regolamento (CE) n. 748/20124, conformemente alla cifra 3 dell'allegato all'accordo del 21 giugno 19995 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo (accordo aereo); |
b | allegato 16 della convenzione del 7 dicembre 19446 relativa all'aviazione civile internazionale (convenzione di Chicago); sono fatte salve le deroghe notificate dalla Svizzera secondo l'articolo 38 della Convenzione7. |
SR 748.215.3 Ordinanza del DATEC del 26 giugno 2009 sulle emissioni degli aeromobili (OEmiA) OEmiA Art. 3a Autogiri ammessi nella categoria speciale - 1 Per gli autogiri ammessi nella categoria speciale si applica la procedura di misurazione di cui al capitolo 10, paragrafi 10.2-10.6 dell'allegato 16, volume I, della convenzione di Chicago11. |
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1 | Per gli autogiri ammessi nella categoria speciale si applica la procedura di misurazione di cui al capitolo 10, paragrafi 10.2-10.6 dell'allegato 16, volume I, della convenzione di Chicago11. |
2 | In deroga al capitolo 10, paragrafo 10.4 dell'allegato 16, volume I, della convenzione di Chicago, il livello sonoro di questi aeromobili non può superare 65 dB(A). |
3 | Per gli autogiri a motore a combustione, la potenza dei motori, misurata sul motore effettivamente installato (potenza installata, potenza dell'asse), non deve eccedere 90kW (121 PS) in condizioni di atmosfera standard internazionale (International Standard Atmosphere; ISA). |
4 | Gli autogiri equipaggiati con motore a combustione devono potere funzionare con carburante senza piombo, conformemente all'allegato 5 dell'ordinanza del 16 dicembre 198512 contro l'inquinamento atmosferico. |
SR 748.215.3 Ordinanza del DATEC del 26 giugno 2009 sulle emissioni degli aeromobili (OEmiA) OEmiA Art. 3a Autogiri ammessi nella categoria speciale - 1 Per gli autogiri ammessi nella categoria speciale si applica la procedura di misurazione di cui al capitolo 10, paragrafi 10.2-10.6 dell'allegato 16, volume I, della convenzione di Chicago11. |
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1 | Per gli autogiri ammessi nella categoria speciale si applica la procedura di misurazione di cui al capitolo 10, paragrafi 10.2-10.6 dell'allegato 16, volume I, della convenzione di Chicago11. |
2 | In deroga al capitolo 10, paragrafo 10.4 dell'allegato 16, volume I, della convenzione di Chicago, il livello sonoro di questi aeromobili non può superare 65 dB(A). |
3 | Per gli autogiri a motore a combustione, la potenza dei motori, misurata sul motore effettivamente installato (potenza installata, potenza dell'asse), non deve eccedere 90kW (121 PS) in condizioni di atmosfera standard internazionale (International Standard Atmosphere; ISA). |
4 | Gli autogiri equipaggiati con motore a combustione devono potere funzionare con carburante senza piombo, conformemente all'allegato 5 dell'ordinanza del 16 dicembre 198512 contro l'inquinamento atmosferico. |
SR 748.215.3 Ordinanza del DATEC del 26 giugno 2009 sulle emissioni degli aeromobili (OEmiA) OEmiA Art. 3a Autogiri ammessi nella categoria speciale - 1 Per gli autogiri ammessi nella categoria speciale si applica la procedura di misurazione di cui al capitolo 10, paragrafi 10.2-10.6 dell'allegato 16, volume I, della convenzione di Chicago11. |
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1 | Per gli autogiri ammessi nella categoria speciale si applica la procedura di misurazione di cui al capitolo 10, paragrafi 10.2-10.6 dell'allegato 16, volume I, della convenzione di Chicago11. |
2 | In deroga al capitolo 10, paragrafo 10.4 dell'allegato 16, volume I, della convenzione di Chicago, il livello sonoro di questi aeromobili non può superare 65 dB(A). |
3 | Per gli autogiri a motore a combustione, la potenza dei motori, misurata sul motore effettivamente installato (potenza installata, potenza dell'asse), non deve eccedere 90kW (121 PS) in condizioni di atmosfera standard internazionale (International Standard Atmosphere; ISA). |
4 | Gli autogiri equipaggiati con motore a combustione devono potere funzionare con carburante senza piombo, conformemente all'allegato 5 dell'ordinanza del 16 dicembre 198512 contro l'inquinamento atmosferico. |
SR 748.215.3 Ordinanza del DATEC del 26 giugno 2009 sulle emissioni degli aeromobili (OEmiA) OEmiA Art. 3a Autogiri ammessi nella categoria speciale - 1 Per gli autogiri ammessi nella categoria speciale si applica la procedura di misurazione di cui al capitolo 10, paragrafi 10.2-10.6 dell'allegato 16, volume I, della convenzione di Chicago11. |
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1 | Per gli autogiri ammessi nella categoria speciale si applica la procedura di misurazione di cui al capitolo 10, paragrafi 10.2-10.6 dell'allegato 16, volume I, della convenzione di Chicago11. |
2 | In deroga al capitolo 10, paragrafo 10.4 dell'allegato 16, volume I, della convenzione di Chicago, il livello sonoro di questi aeromobili non può superare 65 dB(A). |
3 | Per gli autogiri a motore a combustione, la potenza dei motori, misurata sul motore effettivamente installato (potenza installata, potenza dell'asse), non deve eccedere 90kW (121 PS) in condizioni di atmosfera standard internazionale (International Standard Atmosphere; ISA). |
4 | Gli autogiri equipaggiati con motore a combustione devono potere funzionare con carburante senza piombo, conformemente all'allegato 5 dell'ordinanza del 16 dicembre 198512 contro l'inquinamento atmosferico. |
SR 748.0 Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA) LNA Art. 2 - 1 Sono ammessi alla circolazione nello spazio aereo svizzero, fatto salvo il capoverso 2: |
|
1 | Sono ammessi alla circolazione nello spazio aereo svizzero, fatto salvo il capoverso 2: |
a | gli aeromobili svizzeri di Stato; |
b | gli aeromobili iscritti nella matricola svizzera conformemente all'articolo 52 e muniti dei certificati previsti nell'articolo 56; |
c | gli aeromobili di categorie speciali ai quali si applicano norme particolari (art. 51 e 108); |
d | gli aeromobili stranieri che possono utilizzare lo spazio aereo svizzero in virtù di accordi internazionali; |
e | gli aeromobili che possono utilizzare lo spazio aereo svizzero in virtù di una decisione speciale dell'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC)7. |
2 | Il Consiglio federale può escludere dalla circolazione nello spazio aereo svizzero gli aeromobili di categorie speciali per tutelare la sicurezza aerea o per motivi inerenti alla protezione dell'ambiente, oppure ammetterli a condizione che organismi appropriati, pubblici o privati, garantiscano i compiti di sorveglianza.8 |
3 | Il Consiglio federale emana prescrizioni particolari concernenti gli ordigni balistici. |
SR 748.0 Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA) LNA Art. 2 - 1 Sono ammessi alla circolazione nello spazio aereo svizzero, fatto salvo il capoverso 2: |
|
1 | Sono ammessi alla circolazione nello spazio aereo svizzero, fatto salvo il capoverso 2: |
a | gli aeromobili svizzeri di Stato; |
b | gli aeromobili iscritti nella matricola svizzera conformemente all'articolo 52 e muniti dei certificati previsti nell'articolo 56; |
c | gli aeromobili di categorie speciali ai quali si applicano norme particolari (art. 51 e 108); |
d | gli aeromobili stranieri che possono utilizzare lo spazio aereo svizzero in virtù di accordi internazionali; |
e | gli aeromobili che possono utilizzare lo spazio aereo svizzero in virtù di una decisione speciale dell'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC)7. |
2 | Il Consiglio federale può escludere dalla circolazione nello spazio aereo svizzero gli aeromobili di categorie speciali per tutelare la sicurezza aerea o per motivi inerenti alla protezione dell'ambiente, oppure ammetterli a condizione che organismi appropriati, pubblici o privati, garantiscano i compiti di sorveglianza.8 |
3 | Il Consiglio federale emana prescrizioni particolari concernenti gli ordigni balistici. |
SR 748.01 Ordinanza del 14 novembre 1973 sulla navigazione aerea (ONA) ONA Art. 21 - Nei limiti fissati dagli articoli 108 e 109 della legge sulla navigazione aerea il DATEC53 può emanare disposizioni speciali e adottare altre misure per aeromobili di categorie speciali o in caso di innovazioni tecniche. Esso prende in considerazione anche le esigenze della protezione della natura, del paesaggio e dell'ambiente. |
SR 748.01 Ordinanza del 14 novembre 1973 sulla navigazione aerea (ONA) ONA Art. 2b - 1 L'esercizio di aeromobili a motore con occupanti che, dato il peso ridotto, non rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 216/200812 (art. 4 par. 4 e all. II lett. e ed f di detto regolamento) è vietato. |
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1 | L'esercizio di aeromobili a motore con occupanti che, dato il peso ridotto, non rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 216/200812 (art. 4 par. 4 e all. II lett. e ed f di detto regolamento) è vietato. |
2 | Sono esclusi dal divieto: |
a | gli aeromobili a propulsione elettrica; |
b | gli aeroplani con comandi aerodinamici e motore a combustione; |
c | gli autogiri con motore a combustione. |
3 | L'UFAC può accordare singole autorizzazioni per progetti di ricerca e di sviluppo. |
SR 748.01 Ordinanza del 14 novembre 1973 sulla navigazione aerea (ONA) ONA Art. 2b - 1 L'esercizio di aeromobili a motore con occupanti che, dato il peso ridotto, non rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 216/200812 (art. 4 par. 4 e all. II lett. e ed f di detto regolamento) è vietato. |
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1 | L'esercizio di aeromobili a motore con occupanti che, dato il peso ridotto, non rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 216/200812 (art. 4 par. 4 e all. II lett. e ed f di detto regolamento) è vietato. |
2 | Sono esclusi dal divieto: |
a | gli aeromobili a propulsione elettrica; |
b | gli aeroplani con comandi aerodinamici e motore a combustione; |
c | gli autogiri con motore a combustione. |
3 | L'UFAC può accordare singole autorizzazioni per progetti di ricerca e di sviluppo. |
SR 748.0 Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA) LNA Art. 2 - 1 Sono ammessi alla circolazione nello spazio aereo svizzero, fatto salvo il capoverso 2: |
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1 | Sono ammessi alla circolazione nello spazio aereo svizzero, fatto salvo il capoverso 2: |
a | gli aeromobili svizzeri di Stato; |
b | gli aeromobili iscritti nella matricola svizzera conformemente all'articolo 52 e muniti dei certificati previsti nell'articolo 56; |
c | gli aeromobili di categorie speciali ai quali si applicano norme particolari (art. 51 e 108); |
d | gli aeromobili stranieri che possono utilizzare lo spazio aereo svizzero in virtù di accordi internazionali; |
e | gli aeromobili che possono utilizzare lo spazio aereo svizzero in virtù di una decisione speciale dell'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC)7. |
2 | Il Consiglio federale può escludere dalla circolazione nello spazio aereo svizzero gli aeromobili di categorie speciali per tutelare la sicurezza aerea o per motivi inerenti alla protezione dell'ambiente, oppure ammetterli a condizione che organismi appropriati, pubblici o privati, garantiscano i compiti di sorveglianza.8 |
3 | Il Consiglio federale emana prescrizioni particolari concernenti gli ordigni balistici. |
SR 748.0 Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA) LNA Art. 58 - 1 La navigabilità degli aeromobili iscritti nella matricola svizzera nonché l'emissione di rumori e di sostanze nocive degli aeromobili a motore sottostanno a controllo.216 |
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1 | La navigabilità degli aeromobili iscritti nella matricola svizzera nonché l'emissione di rumori e di sostanze nocive degli aeromobili a motore sottostanno a controllo.216 |
2 | Il DATEC emana prescrizioni sulle condizioni di navigabilità nonché sulla limitazione delle emissioni foniche e delle sostanze nocive prodotte dagli aeromobili a motore.217 |
3 | L'UFAC emana un regolamento concernente l'esame degli aeromobili. Esso designa quegli apparecchi i quali, pur non essendo aeromobili, soggiacciono all'esame. |
4 | Il richiedente sopporta le spese di controllo. |
SR 748.01 Ordinanza del 14 novembre 1973 sulla navigazione aerea (ONA) ONA Art. 2b - 1 L'esercizio di aeromobili a motore con occupanti che, dato il peso ridotto, non rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 216/200812 (art. 4 par. 4 e all. II lett. e ed f di detto regolamento) è vietato. |
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1 | L'esercizio di aeromobili a motore con occupanti che, dato il peso ridotto, non rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 216/200812 (art. 4 par. 4 e all. II lett. e ed f di detto regolamento) è vietato. |
2 | Sono esclusi dal divieto: |
a | gli aeromobili a propulsione elettrica; |
b | gli aeroplani con comandi aerodinamici e motore a combustione; |
c | gli autogiri con motore a combustione. |
3 | L'UFAC può accordare singole autorizzazioni per progetti di ricerca e di sviluppo. |
SR 748.215.3 Ordinanza del DATEC del 26 giugno 2009 sulle emissioni degli aeromobili (OEmiA) OEmiA Art. 3a Autogiri ammessi nella categoria speciale - 1 Per gli autogiri ammessi nella categoria speciale si applica la procedura di misurazione di cui al capitolo 10, paragrafi 10.2-10.6 dell'allegato 16, volume I, della convenzione di Chicago11. |
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1 | Per gli autogiri ammessi nella categoria speciale si applica la procedura di misurazione di cui al capitolo 10, paragrafi 10.2-10.6 dell'allegato 16, volume I, della convenzione di Chicago11. |
2 | In deroga al capitolo 10, paragrafo 10.4 dell'allegato 16, volume I, della convenzione di Chicago, il livello sonoro di questi aeromobili non può superare 65 dB(A). |
3 | Per gli autogiri a motore a combustione, la potenza dei motori, misurata sul motore effettivamente installato (potenza installata, potenza dell'asse), non deve eccedere 90kW (121 PS) in condizioni di atmosfera standard internazionale (International Standard Atmosphere; ISA). |
4 | Gli autogiri equipaggiati con motore a combustione devono potere funzionare con carburante senza piombo, conformemente all'allegato 5 dell'ordinanza del 16 dicembre 198512 contro l'inquinamento atmosferico. |
SR 748.215.3 Ordinanza del DATEC del 26 giugno 2009 sulle emissioni degli aeromobili (OEmiA) OEmiA Art. 3a Autogiri ammessi nella categoria speciale - 1 Per gli autogiri ammessi nella categoria speciale si applica la procedura di misurazione di cui al capitolo 10, paragrafi 10.2-10.6 dell'allegato 16, volume I, della convenzione di Chicago11. |
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1 | Per gli autogiri ammessi nella categoria speciale si applica la procedura di misurazione di cui al capitolo 10, paragrafi 10.2-10.6 dell'allegato 16, volume I, della convenzione di Chicago11. |
2 | In deroga al capitolo 10, paragrafo 10.4 dell'allegato 16, volume I, della convenzione di Chicago, il livello sonoro di questi aeromobili non può superare 65 dB(A). |
3 | Per gli autogiri a motore a combustione, la potenza dei motori, misurata sul motore effettivamente installato (potenza installata, potenza dell'asse), non deve eccedere 90kW (121 PS) in condizioni di atmosfera standard internazionale (International Standard Atmosphere; ISA). |
4 | Gli autogiri equipaggiati con motore a combustione devono potere funzionare con carburante senza piombo, conformemente all'allegato 5 dell'ordinanza del 16 dicembre 198512 contro l'inquinamento atmosferico. |
SR 748.215.3 Ordinanza del DATEC del 26 giugno 2009 sulle emissioni degli aeromobili (OEmiA) OEmiA Art. 3a Autogiri ammessi nella categoria speciale - 1 Per gli autogiri ammessi nella categoria speciale si applica la procedura di misurazione di cui al capitolo 10, paragrafi 10.2-10.6 dell'allegato 16, volume I, della convenzione di Chicago11. |
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1 | Per gli autogiri ammessi nella categoria speciale si applica la procedura di misurazione di cui al capitolo 10, paragrafi 10.2-10.6 dell'allegato 16, volume I, della convenzione di Chicago11. |
2 | In deroga al capitolo 10, paragrafo 10.4 dell'allegato 16, volume I, della convenzione di Chicago, il livello sonoro di questi aeromobili non può superare 65 dB(A). |
3 | Per gli autogiri a motore a combustione, la potenza dei motori, misurata sul motore effettivamente installato (potenza installata, potenza dell'asse), non deve eccedere 90kW (121 PS) in condizioni di atmosfera standard internazionale (International Standard Atmosphere; ISA). |
4 | Gli autogiri equipaggiati con motore a combustione devono potere funzionare con carburante senza piombo, conformemente all'allegato 5 dell'ordinanza del 16 dicembre 198512 contro l'inquinamento atmosferico. |
SR 748.215.3 Ordinanza del DATEC del 26 giugno 2009 sulle emissioni degli aeromobili (OEmiA) OEmiA Art. 3a Autogiri ammessi nella categoria speciale - 1 Per gli autogiri ammessi nella categoria speciale si applica la procedura di misurazione di cui al capitolo 10, paragrafi 10.2-10.6 dell'allegato 16, volume I, della convenzione di Chicago11. |
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1 | Per gli autogiri ammessi nella categoria speciale si applica la procedura di misurazione di cui al capitolo 10, paragrafi 10.2-10.6 dell'allegato 16, volume I, della convenzione di Chicago11. |
2 | In deroga al capitolo 10, paragrafo 10.4 dell'allegato 16, volume I, della convenzione di Chicago, il livello sonoro di questi aeromobili non può superare 65 dB(A). |
3 | Per gli autogiri a motore a combustione, la potenza dei motori, misurata sul motore effettivamente installato (potenza installata, potenza dell'asse), non deve eccedere 90kW (121 PS) in condizioni di atmosfera standard internazionale (International Standard Atmosphere; ISA). |
4 | Gli autogiri equipaggiati con motore a combustione devono potere funzionare con carburante senza piombo, conformemente all'allegato 5 dell'ordinanza del 16 dicembre 198512 contro l'inquinamento atmosferico. |
SR 748.215.3 Ordinanza del DATEC del 26 giugno 2009 sulle emissioni degli aeromobili (OEmiA) OEmiA Art. 3 Velivoli della categoria Ecolight - 1 Ai velivoli della categoria Ecolight si applica la procedura di misurazione di cui al capitolo 10, paragrafi 10.2-10.6 dell'allegato 16, volume I, della convenzione di Chicago8. |
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1 | Ai velivoli della categoria Ecolight si applica la procedura di misurazione di cui al capitolo 10, paragrafi 10.2-10.6 dell'allegato 16, volume I, della convenzione di Chicago8. |
2 | In deroga al capitolo 10, paragrafo 10.4 dell'allegato 16, volume I, della convenzione di Chicago, il livello sonoro dei velivoli della categoria Ecolight non può superare 65 dB(A). |
3 | La potenza dei relativi motori, misurata sul motore effettivamente installato sul velivolo interessato (potenza installata, potenza all'asse), non deve eccedere 90 kW (121 PS) in condizioni di atmosfera standard internazionale (International Standard Atmosphere; ISA). |
4 | I velivoli della categoria Ecolight equipaggiati con motori a combustione devono potere funzionare con carburante senza piombo, conformemente all'allegato 5 dell'ordinanza del 16 dicembre 19859 contro l'inquinamento atmosferico. |
SR 748.0 Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA) LNA Art. 2 - 1 Sono ammessi alla circolazione nello spazio aereo svizzero, fatto salvo il capoverso 2: |
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1 | Sono ammessi alla circolazione nello spazio aereo svizzero, fatto salvo il capoverso 2: |
a | gli aeromobili svizzeri di Stato; |
b | gli aeromobili iscritti nella matricola svizzera conformemente all'articolo 52 e muniti dei certificati previsti nell'articolo 56; |
c | gli aeromobili di categorie speciali ai quali si applicano norme particolari (art. 51 e 108); |
d | gli aeromobili stranieri che possono utilizzare lo spazio aereo svizzero in virtù di accordi internazionali; |
e | gli aeromobili che possono utilizzare lo spazio aereo svizzero in virtù di una decisione speciale dell'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC)7. |
2 | Il Consiglio federale può escludere dalla circolazione nello spazio aereo svizzero gli aeromobili di categorie speciali per tutelare la sicurezza aerea o per motivi inerenti alla protezione dell'ambiente, oppure ammetterli a condizione che organismi appropriati, pubblici o privati, garantiscano i compiti di sorveglianza.8 |
3 | Il Consiglio federale emana prescrizioni particolari concernenti gli ordigni balistici. |
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 3 Riserva di altre leggi - 1 Sono riservate le prescrizioni più severe di altre leggi federali. |
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1 | Sono riservate le prescrizioni più severe di altre leggi federali. |
2 | Le sostanze radioattive e le radiazioni ionizzanti sottostanno alla legislazione sull'energia nucleare e a quella sulla radioprotezione.6 |
SR 814.41 Ordinanza del 15 dicembre 1986 contro l'inquinamento fonico (OIF) OIF Art. 3 - 1 Le emissioni foniche dei veicoli a motore, degli aeromobili, dei battelli e dei veicoli ferroviari devono essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e sopportabile sotto il profilo economico. |
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1 | Le emissioni foniche dei veicoli a motore, degli aeromobili, dei battelli e dei veicoli ferroviari devono essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e sopportabile sotto il profilo economico. |
2 | La limitazione delle emissioni è retta rispettivamente dalla legislazione sulla circolazione stradale, sulla navigazione aerea civile, sulla navigazione interna e sulle ferrovie, per i veicoli che sottostanno ad una di dette legislazioni. |
3 | La limitazione delle emissioni degli altri veicoli è retta dalle prescrizioni sugli apparecchi e macchine mobili. |
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 11 Principio - 1 Gli inquinamenti atmosferici, il rumore, le vibrazioni e le radiazioni sono limitati da misure applicate alla fonte (limitazione delle emissioni). |
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1 | Gli inquinamenti atmosferici, il rumore, le vibrazioni e le radiazioni sono limitati da misure applicate alla fonte (limitazione delle emissioni). |
2 | Indipendentemente dal carico inquinante esistente, le emissioni, nell'ambito della prevenzione, devono essere limitate nella misura massima consentita dal progresso tecnico, dalle condizioni d'esercizio e dalle possibilità economiche. |
3 | Le limitazioni delle emissioni sono inasprite se è certo o probabile che gli effetti, tenuto conto del carico inquinante esistente, divengano dannosi o molesti. |
SR 748.215.3 Ordinanza del DATEC del 26 giugno 2009 sulle emissioni degli aeromobili (OEmiA) OEmiA Art. 3 Velivoli della categoria Ecolight - 1 Ai velivoli della categoria Ecolight si applica la procedura di misurazione di cui al capitolo 10, paragrafi 10.2-10.6 dell'allegato 16, volume I, della convenzione di Chicago8. |
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1 | Ai velivoli della categoria Ecolight si applica la procedura di misurazione di cui al capitolo 10, paragrafi 10.2-10.6 dell'allegato 16, volume I, della convenzione di Chicago8. |
2 | In deroga al capitolo 10, paragrafo 10.4 dell'allegato 16, volume I, della convenzione di Chicago, il livello sonoro dei velivoli della categoria Ecolight non può superare 65 dB(A). |
3 | La potenza dei relativi motori, misurata sul motore effettivamente installato sul velivolo interessato (potenza installata, potenza all'asse), non deve eccedere 90 kW (121 PS) in condizioni di atmosfera standard internazionale (International Standard Atmosphere; ISA). |
4 | I velivoli della categoria Ecolight equipaggiati con motori a combustione devono potere funzionare con carburante senza piombo, conformemente all'allegato 5 dell'ordinanza del 16 dicembre 19859 contro l'inquinamento atmosferico. |
SR 748.215.3 Ordinanza del DATEC del 26 giugno 2009 sulle emissioni degli aeromobili (OEmiA) OEmiA Art. 3a Autogiri ammessi nella categoria speciale - 1 Per gli autogiri ammessi nella categoria speciale si applica la procedura di misurazione di cui al capitolo 10, paragrafi 10.2-10.6 dell'allegato 16, volume I, della convenzione di Chicago11. |
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1 | Per gli autogiri ammessi nella categoria speciale si applica la procedura di misurazione di cui al capitolo 10, paragrafi 10.2-10.6 dell'allegato 16, volume I, della convenzione di Chicago11. |
2 | In deroga al capitolo 10, paragrafo 10.4 dell'allegato 16, volume I, della convenzione di Chicago, il livello sonoro di questi aeromobili non può superare 65 dB(A). |
3 | Per gli autogiri a motore a combustione, la potenza dei motori, misurata sul motore effettivamente installato (potenza installata, potenza dell'asse), non deve eccedere 90kW (121 PS) in condizioni di atmosfera standard internazionale (International Standard Atmosphere; ISA). |
4 | Gli autogiri equipaggiati con motore a combustione devono potere funzionare con carburante senza piombo, conformemente all'allegato 5 dell'ordinanza del 16 dicembre 198512 contro l'inquinamento atmosferico. |
SR 748.01 Ordinanza del 14 novembre 1973 sulla navigazione aerea (ONA) ONA Art. 3 Immatricolazione - 1 L'UFAC registra nella matricola gli aeroplani, gli elicotteri e gli altri aeromobili ad ali rotanti, i motoveleggiatori, gli alianti, i palloni liberi con occupanti e i dirigibili se: |
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1 | L'UFAC registra nella matricola gli aeroplani, gli elicotteri e gli altri aeromobili ad ali rotanti, i motoveleggiatori, gli alianti, i palloni liberi con occupanti e i dirigibili se: |
a | adempiono le condizioni richieste segnatamente per quanto concerne la proprietà (art. 4 e 5); |
b | sono destinati a circolare con insegne di nazionalità e immatricolazione svizzere. |
2 | L'UFAC può autorizzare la registrazione nella matricola svizzera di un aeromobile che non adempie le esigenze sulla proprietà, se quest'ultimo deve essere usato per parecchio tempo da un'impresa svizzera di aerotrasporti commerciali.14 |
3 | Gli aeromobili svizzeri di Stato possono essere registrati nella matricola. |
4 | L'immatricolazione può essere rifiutata quando l'aeromobile non risponde in modo evidente alle esigenze di attitudine al volo applicabili in Svizzera, né alle disposizioni sulla protezione dell'ambiente. |
5 | ...15 |
SR 748.215.3 Ordinanza del DATEC del 26 giugno 2009 sulle emissioni degli aeromobili (OEmiA) OEmiA Art. 3a Autogiri ammessi nella categoria speciale - 1 Per gli autogiri ammessi nella categoria speciale si applica la procedura di misurazione di cui al capitolo 10, paragrafi 10.2-10.6 dell'allegato 16, volume I, della convenzione di Chicago11. |
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1 | Per gli autogiri ammessi nella categoria speciale si applica la procedura di misurazione di cui al capitolo 10, paragrafi 10.2-10.6 dell'allegato 16, volume I, della convenzione di Chicago11. |
2 | In deroga al capitolo 10, paragrafo 10.4 dell'allegato 16, volume I, della convenzione di Chicago, il livello sonoro di questi aeromobili non può superare 65 dB(A). |
3 | Per gli autogiri a motore a combustione, la potenza dei motori, misurata sul motore effettivamente installato (potenza installata, potenza dell'asse), non deve eccedere 90kW (121 PS) in condizioni di atmosfera standard internazionale (International Standard Atmosphere; ISA). |
4 | Gli autogiri equipaggiati con motore a combustione devono potere funzionare con carburante senza piombo, conformemente all'allegato 5 dell'ordinanza del 16 dicembre 198512 contro l'inquinamento atmosferico. |
SR 748.0 Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA) LNA Art. 2 - 1 Sono ammessi alla circolazione nello spazio aereo svizzero, fatto salvo il capoverso 2: |
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1 | Sono ammessi alla circolazione nello spazio aereo svizzero, fatto salvo il capoverso 2: |
a | gli aeromobili svizzeri di Stato; |
b | gli aeromobili iscritti nella matricola svizzera conformemente all'articolo 52 e muniti dei certificati previsti nell'articolo 56; |
c | gli aeromobili di categorie speciali ai quali si applicano norme particolari (art. 51 e 108); |
d | gli aeromobili stranieri che possono utilizzare lo spazio aereo svizzero in virtù di accordi internazionali; |
e | gli aeromobili che possono utilizzare lo spazio aereo svizzero in virtù di una decisione speciale dell'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC)7. |
2 | Il Consiglio federale può escludere dalla circolazione nello spazio aereo svizzero gli aeromobili di categorie speciali per tutelare la sicurezza aerea o per motivi inerenti alla protezione dell'ambiente, oppure ammetterli a condizione che organismi appropriati, pubblici o privati, garantiscano i compiti di sorveglianza.8 |
3 | Il Consiglio federale emana prescrizioni particolari concernenti gli ordigni balistici. |
SR 748.215.3 Ordinanza del DATEC del 26 giugno 2009 sulle emissioni degli aeromobili (OEmiA) OEmiA Art. 3a Autogiri ammessi nella categoria speciale - 1 Per gli autogiri ammessi nella categoria speciale si applica la procedura di misurazione di cui al capitolo 10, paragrafi 10.2-10.6 dell'allegato 16, volume I, della convenzione di Chicago11. |
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1 | Per gli autogiri ammessi nella categoria speciale si applica la procedura di misurazione di cui al capitolo 10, paragrafi 10.2-10.6 dell'allegato 16, volume I, della convenzione di Chicago11. |
2 | In deroga al capitolo 10, paragrafo 10.4 dell'allegato 16, volume I, della convenzione di Chicago, il livello sonoro di questi aeromobili non può superare 65 dB(A). |
3 | Per gli autogiri a motore a combustione, la potenza dei motori, misurata sul motore effettivamente installato (potenza installata, potenza dell'asse), non deve eccedere 90kW (121 PS) in condizioni di atmosfera standard internazionale (International Standard Atmosphere; ISA). |
4 | Gli autogiri equipaggiati con motore a combustione devono potere funzionare con carburante senza piombo, conformemente all'allegato 5 dell'ordinanza del 16 dicembre 198512 contro l'inquinamento atmosferico. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
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1 | In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
2 | Le parti hanno diritto d'essere sentite. |
3 | Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 29 - La parte ha il diritto d'essere sentita. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 35 - 1 Le decisioni scritte, anche se notificate in forma di lettera, devono essere designate come tali, motivate, e indicare il rimedio giuridico. |
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1 | Le decisioni scritte, anche se notificate in forma di lettera, devono essere designate come tali, motivate, e indicare il rimedio giuridico. |
2 | L'indicazione del rimedio giuridico deve menzionare il rimedio giuridico ordinario ammissibile, l'autorità competente e il termine per interporlo. |
3 | L'autorità può rinunciare a indicare i motivi e il rimedio giuridico allorché la decisione sia interamente conforme alle domande delle parti e nessuna parte chieda la motivazione. |
SR 748.0 Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA) LNA Art. 2 - 1 Sono ammessi alla circolazione nello spazio aereo svizzero, fatto salvo il capoverso 2: |
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1 | Sono ammessi alla circolazione nello spazio aereo svizzero, fatto salvo il capoverso 2: |
a | gli aeromobili svizzeri di Stato; |
b | gli aeromobili iscritti nella matricola svizzera conformemente all'articolo 52 e muniti dei certificati previsti nell'articolo 56; |
c | gli aeromobili di categorie speciali ai quali si applicano norme particolari (art. 51 e 108); |
d | gli aeromobili stranieri che possono utilizzare lo spazio aereo svizzero in virtù di accordi internazionali; |
e | gli aeromobili che possono utilizzare lo spazio aereo svizzero in virtù di una decisione speciale dell'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC)7. |
2 | Il Consiglio federale può escludere dalla circolazione nello spazio aereo svizzero gli aeromobili di categorie speciali per tutelare la sicurezza aerea o per motivi inerenti alla protezione dell'ambiente, oppure ammetterli a condizione che organismi appropriati, pubblici o privati, garantiscano i compiti di sorveglianza.8 |
3 | Il Consiglio federale emana prescrizioni particolari concernenti gli ordigni balistici. |
SR 748.0 Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA) LNA Art. 2 - 1 Sono ammessi alla circolazione nello spazio aereo svizzero, fatto salvo il capoverso 2: |
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1 | Sono ammessi alla circolazione nello spazio aereo svizzero, fatto salvo il capoverso 2: |
a | gli aeromobili svizzeri di Stato; |
b | gli aeromobili iscritti nella matricola svizzera conformemente all'articolo 52 e muniti dei certificati previsti nell'articolo 56; |
c | gli aeromobili di categorie speciali ai quali si applicano norme particolari (art. 51 e 108); |
d | gli aeromobili stranieri che possono utilizzare lo spazio aereo svizzero in virtù di accordi internazionali; |
e | gli aeromobili che possono utilizzare lo spazio aereo svizzero in virtù di una decisione speciale dell'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC)7. |
2 | Il Consiglio federale può escludere dalla circolazione nello spazio aereo svizzero gli aeromobili di categorie speciali per tutelare la sicurezza aerea o per motivi inerenti alla protezione dell'ambiente, oppure ammetterli a condizione che organismi appropriati, pubblici o privati, garantiscano i compiti di sorveglianza.8 |
3 | Il Consiglio federale emana prescrizioni particolari concernenti gli ordigni balistici. |
SR 748.0 Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA) LNA Art. 2 - 1 Sono ammessi alla circolazione nello spazio aereo svizzero, fatto salvo il capoverso 2: |
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1 | Sono ammessi alla circolazione nello spazio aereo svizzero, fatto salvo il capoverso 2: |
a | gli aeromobili svizzeri di Stato; |
b | gli aeromobili iscritti nella matricola svizzera conformemente all'articolo 52 e muniti dei certificati previsti nell'articolo 56; |
c | gli aeromobili di categorie speciali ai quali si applicano norme particolari (art. 51 e 108); |
d | gli aeromobili stranieri che possono utilizzare lo spazio aereo svizzero in virtù di accordi internazionali; |
e | gli aeromobili che possono utilizzare lo spazio aereo svizzero in virtù di una decisione speciale dell'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC)7. |
2 | Il Consiglio federale può escludere dalla circolazione nello spazio aereo svizzero gli aeromobili di categorie speciali per tutelare la sicurezza aerea o per motivi inerenti alla protezione dell'ambiente, oppure ammetterli a condizione che organismi appropriati, pubblici o privati, garantiscano i compiti di sorveglianza.8 |
3 | Il Consiglio federale emana prescrizioni particolari concernenti gli ordigni balistici. |
SR 748.215.3 Ordinanza del DATEC del 26 giugno 2009 sulle emissioni degli aeromobili (OEmiA) OEmiA Art. 3a Autogiri ammessi nella categoria speciale - 1 Per gli autogiri ammessi nella categoria speciale si applica la procedura di misurazione di cui al capitolo 10, paragrafi 10.2-10.6 dell'allegato 16, volume I, della convenzione di Chicago11. |
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1 | Per gli autogiri ammessi nella categoria speciale si applica la procedura di misurazione di cui al capitolo 10, paragrafi 10.2-10.6 dell'allegato 16, volume I, della convenzione di Chicago11. |
2 | In deroga al capitolo 10, paragrafo 10.4 dell'allegato 16, volume I, della convenzione di Chicago, il livello sonoro di questi aeromobili non può superare 65 dB(A). |
3 | Per gli autogiri a motore a combustione, la potenza dei motori, misurata sul motore effettivamente installato (potenza installata, potenza dell'asse), non deve eccedere 90kW (121 PS) in condizioni di atmosfera standard internazionale (International Standard Atmosphere; ISA). |
4 | Gli autogiri equipaggiati con motore a combustione devono potere funzionare con carburante senza piombo, conformemente all'allegato 5 dell'ordinanza del 16 dicembre 198512 contro l'inquinamento atmosferico. |
SR 748.215.3 Ordinanza del DATEC del 26 giugno 2009 sulle emissioni degli aeromobili (OEmiA) OEmiA Art. 3a Autogiri ammessi nella categoria speciale - 1 Per gli autogiri ammessi nella categoria speciale si applica la procedura di misurazione di cui al capitolo 10, paragrafi 10.2-10.6 dell'allegato 16, volume I, della convenzione di Chicago11. |
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1 | Per gli autogiri ammessi nella categoria speciale si applica la procedura di misurazione di cui al capitolo 10, paragrafi 10.2-10.6 dell'allegato 16, volume I, della convenzione di Chicago11. |
2 | In deroga al capitolo 10, paragrafo 10.4 dell'allegato 16, volume I, della convenzione di Chicago, il livello sonoro di questi aeromobili non può superare 65 dB(A). |
3 | Per gli autogiri a motore a combustione, la potenza dei motori, misurata sul motore effettivamente installato (potenza installata, potenza dell'asse), non deve eccedere 90kW (121 PS) in condizioni di atmosfera standard internazionale (International Standard Atmosphere; ISA). |
4 | Gli autogiri equipaggiati con motore a combustione devono potere funzionare con carburante senza piombo, conformemente all'allegato 5 dell'ordinanza del 16 dicembre 198512 contro l'inquinamento atmosferico. |
SR 748.0 Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA) LNA Art. 2 - 1 Sono ammessi alla circolazione nello spazio aereo svizzero, fatto salvo il capoverso 2: |
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1 | Sono ammessi alla circolazione nello spazio aereo svizzero, fatto salvo il capoverso 2: |
a | gli aeromobili svizzeri di Stato; |
b | gli aeromobili iscritti nella matricola svizzera conformemente all'articolo 52 e muniti dei certificati previsti nell'articolo 56; |
c | gli aeromobili di categorie speciali ai quali si applicano norme particolari (art. 51 e 108); |
d | gli aeromobili stranieri che possono utilizzare lo spazio aereo svizzero in virtù di accordi internazionali; |
e | gli aeromobili che possono utilizzare lo spazio aereo svizzero in virtù di una decisione speciale dell'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC)7. |
2 | Il Consiglio federale può escludere dalla circolazione nello spazio aereo svizzero gli aeromobili di categorie speciali per tutelare la sicurezza aerea o per motivi inerenti alla protezione dell'ambiente, oppure ammetterli a condizione che organismi appropriati, pubblici o privati, garantiscano i compiti di sorveglianza.8 |
3 | Il Consiglio federale emana prescrizioni particolari concernenti gli ordigni balistici. |
SR 748.01 Ordinanza del 14 novembre 1973 sulla navigazione aerea (ONA) ONA Art. 17 - 1 L'UFAC può riconoscere i certificati di navigabilità, i certificati di navigabilità limitati e le autorizzazioni di volo esteri a condizione che siano stati rilasciati:34 |
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1 | L'UFAC può riconoscere i certificati di navigabilità, i certificati di navigabilità limitati e le autorizzazioni di volo esteri a condizione che siano stati rilasciati:34 |
a | secondo le disposizioni vigenti in Svizzera; |
b | secondo le prescrizioni internazionali obbligatorie anche per la Svizzera,;o |
c | secondo le prescrizioni straniere o internazionali che soddisfano almeno alle esigenze minime svizzere e che sono riconosciute dall'UFAC. |
2 | I certificati esteri di rumore e di sostanze tossiche possono essere riconosciuti dall'UFAC a condizione che siano stati rilasciati: |
a | secondo norme che soddisfano almeno le esigenze minime svizzere; o |
b | secondo norme internazionali, vincolanti anche per la Svizzera.35 |
3 | È fatto salvo il controllo supplementare destinato a verificare se l'aeromobile è atto al volo e se soddisfa le esigenze riguardanti la limitazione dei rumori e dell'emissione di sostanze tossiche.36 |
SR 748.215.3 Ordinanza del DATEC del 26 giugno 2009 sulle emissioni degli aeromobili (OEmiA) OEmiA Art. 3a Autogiri ammessi nella categoria speciale - 1 Per gli autogiri ammessi nella categoria speciale si applica la procedura di misurazione di cui al capitolo 10, paragrafi 10.2-10.6 dell'allegato 16, volume I, della convenzione di Chicago11. |
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1 | Per gli autogiri ammessi nella categoria speciale si applica la procedura di misurazione di cui al capitolo 10, paragrafi 10.2-10.6 dell'allegato 16, volume I, della convenzione di Chicago11. |
2 | In deroga al capitolo 10, paragrafo 10.4 dell'allegato 16, volume I, della convenzione di Chicago, il livello sonoro di questi aeromobili non può superare 65 dB(A). |
3 | Per gli autogiri a motore a combustione, la potenza dei motori, misurata sul motore effettivamente installato (potenza installata, potenza dell'asse), non deve eccedere 90kW (121 PS) in condizioni di atmosfera standard internazionale (International Standard Atmosphere; ISA). |
4 | Gli autogiri equipaggiati con motore a combustione devono potere funzionare con carburante senza piombo, conformemente all'allegato 5 dell'ordinanza del 16 dicembre 198512 contro l'inquinamento atmosferico. |
SR 748.215.3 Ordinanza del DATEC del 26 giugno 2009 sulle emissioni degli aeromobili (OEmiA) OEmiA Art. 3a Autogiri ammessi nella categoria speciale - 1 Per gli autogiri ammessi nella categoria speciale si applica la procedura di misurazione di cui al capitolo 10, paragrafi 10.2-10.6 dell'allegato 16, volume I, della convenzione di Chicago11. |
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1 | Per gli autogiri ammessi nella categoria speciale si applica la procedura di misurazione di cui al capitolo 10, paragrafi 10.2-10.6 dell'allegato 16, volume I, della convenzione di Chicago11. |
2 | In deroga al capitolo 10, paragrafo 10.4 dell'allegato 16, volume I, della convenzione di Chicago, il livello sonoro di questi aeromobili non può superare 65 dB(A). |
3 | Per gli autogiri a motore a combustione, la potenza dei motori, misurata sul motore effettivamente installato (potenza installata, potenza dell'asse), non deve eccedere 90kW (121 PS) in condizioni di atmosfera standard internazionale (International Standard Atmosphere; ISA). |
4 | Gli autogiri equipaggiati con motore a combustione devono potere funzionare con carburante senza piombo, conformemente all'allegato 5 dell'ordinanza del 16 dicembre 198512 contro l'inquinamento atmosferico. |
SR 748.215.3 Ordinanza del DATEC del 26 giugno 2009 sulle emissioni degli aeromobili (OEmiA) OEmiA Art. 3a Autogiri ammessi nella categoria speciale - 1 Per gli autogiri ammessi nella categoria speciale si applica la procedura di misurazione di cui al capitolo 10, paragrafi 10.2-10.6 dell'allegato 16, volume I, della convenzione di Chicago11. |
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1 | Per gli autogiri ammessi nella categoria speciale si applica la procedura di misurazione di cui al capitolo 10, paragrafi 10.2-10.6 dell'allegato 16, volume I, della convenzione di Chicago11. |
2 | In deroga al capitolo 10, paragrafo 10.4 dell'allegato 16, volume I, della convenzione di Chicago, il livello sonoro di questi aeromobili non può superare 65 dB(A). |
3 | Per gli autogiri a motore a combustione, la potenza dei motori, misurata sul motore effettivamente installato (potenza installata, potenza dell'asse), non deve eccedere 90kW (121 PS) in condizioni di atmosfera standard internazionale (International Standard Atmosphere; ISA). |
4 | Gli autogiri equipaggiati con motore a combustione devono potere funzionare con carburante senza piombo, conformemente all'allegato 5 dell'ordinanza del 16 dicembre 198512 contro l'inquinamento atmosferico. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
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1 | L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
2 | Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi. |
3 | Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura. |
4 | L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100 |
4bis | La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla: |
a | da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; |
b | da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101 |
5 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105 |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 1 Spese processuali - 1 Le spese del procedimento dinanzi al Tribunale amministrativo federale (Tribunale) comprendono la tassa di giustizia e i disborsi. |
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1 | Le spese del procedimento dinanzi al Tribunale amministrativo federale (Tribunale) comprendono la tassa di giustizia e i disborsi. |
2 | La tassa di giustizia copre le spese per la fotocopiatura delle memorie delle parti e gli oneri amministrativi normalmente dovuti per i servizi corrispondenti, quali le spese di personale, di locazione e di materiale, le spese postali, telefoniche e di telefax. |
3 | Sono disborsi, in particolare, le spese di traduzione e di assunzione delle prove. Le spese di traduzione non vengono conteggiate se si tratta di traduzioni tra lingue ufficiali. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. |
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1 | L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. |
2 | Il dispositivo indica l'ammontare dell'indennità e l'addossa all'ente o all'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, in quanto non possa essere messa a carico di una controparte soccombente. |
3 | Se una controparte soccombente ha presentato conclusioni indipendenti, l'indennità può essere messa a suo carico, secondo la propria solvenza. |
4 | L'ente o l'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, risponde dell'indennità addossata a una controparte soccombente, in quanto non possa essere riscossa. |
5 | Il Consiglio federale disciplina la determinazione delle spese ripetibili.106 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005107 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010108 sull'organizzazione delle autorità penali.109 |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 7 Principio - 1 La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
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1 | La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
2 | Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione. |
3 | Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili. |
4 | Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili. |
5 | L'articolo 6a è applicabile per analogia.7 |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 7 Principio - 1 La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
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1 | La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
2 | Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione. |
3 | Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili. |
4 | Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili. |
5 | L'articolo 6a è applicabile per analogia.7 |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 82 Principio - Il Tribunale federale giudica i ricorsi: |
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a | contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico; |
b | contro gli atti normativi cantonali; |
c | concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
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1 | Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
2 | Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.14 15 |
3 | Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata. |
4 | In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201616 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento: |
a | il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati; |
b | le modalità di trasmissione; |
c | le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.17 |
5 | Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione. |
6 | Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi. |
7 | Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili. |