IR 0.275.12 Convenzione del 30 ottobre 2007 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Convenzione di Lugano, CLug) (con prot. e all.) - Convenzione di Lugano CLug Art. 37 - 1. Il giudice di uno Stato vincolato dalla presente convenzione, davanti al quale è chiesto il riconoscimento di una decisione emessa in un altro Stato vincolato dalla presente convenzione, può sospendere il procedimento se la decisione in questione è stata impugnata. |
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1 | Il giudice di uno Stato vincolato dalla presente convenzione, davanti al quale è chiesto il riconoscimento di una decisione emessa in un altro Stato vincolato dalla presente convenzione, può sospendere il procedimento se la decisione in questione è stata impugnata. |
2 | Il giudice di uno Stato vincolato dalla presente convenzione, davanti al quale è richiesto il riconoscimento di una decisione emessa in Irlanda o nel Regno Unito la cui esecuzione è sospesa nello Stato d'origine per la presentazione di un ricorso, può sospendere il procedimento. |
IR 0.275.12 Convenzione del 30 ottobre 2007 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Convenzione di Lugano, CLug) (con prot. e all.) - Convenzione di Lugano CLug Art. 37 - 1. Il giudice di uno Stato vincolato dalla presente convenzione, davanti al quale è chiesto il riconoscimento di una decisione emessa in un altro Stato vincolato dalla presente convenzione, può sospendere il procedimento se la decisione in questione è stata impugnata. |
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1 | Il giudice di uno Stato vincolato dalla presente convenzione, davanti al quale è chiesto il riconoscimento di una decisione emessa in un altro Stato vincolato dalla presente convenzione, può sospendere il procedimento se la decisione in questione è stata impugnata. |
2 | Il giudice di uno Stato vincolato dalla presente convenzione, davanti al quale è richiesto il riconoscimento di una decisione emessa in Irlanda o nel Regno Unito la cui esecuzione è sospesa nello Stato d'origine per la presentazione di un ricorso, può sospendere il procedimento. |
IR 0.275.12 Convenzione del 30 ottobre 2007 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Convenzione di Lugano, CLug) (con prot. e all.) - Convenzione di Lugano CLug Art. 37 - 1. Il giudice di uno Stato vincolato dalla presente convenzione, davanti al quale è chiesto il riconoscimento di una decisione emessa in un altro Stato vincolato dalla presente convenzione, può sospendere il procedimento se la decisione in questione è stata impugnata. |
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1 | Il giudice di uno Stato vincolato dalla presente convenzione, davanti al quale è chiesto il riconoscimento di una decisione emessa in un altro Stato vincolato dalla presente convenzione, può sospendere il procedimento se la decisione in questione è stata impugnata. |
2 | Il giudice di uno Stato vincolato dalla presente convenzione, davanti al quale è richiesto il riconoscimento di una decisione emessa in Irlanda o nel Regno Unito la cui esecuzione è sospesa nello Stato d'origine per la presentazione di un ricorso, può sospendere il procedimento. |
IR 0.275.12 Convenzione del 30 ottobre 2007 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Convenzione di Lugano, CLug) (con prot. e all.) - Convenzione di Lugano CLug Art. 37 - 1. Il giudice di uno Stato vincolato dalla presente convenzione, davanti al quale è chiesto il riconoscimento di una decisione emessa in un altro Stato vincolato dalla presente convenzione, può sospendere il procedimento se la decisione in questione è stata impugnata. |
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1 | Il giudice di uno Stato vincolato dalla presente convenzione, davanti al quale è chiesto il riconoscimento di una decisione emessa in un altro Stato vincolato dalla presente convenzione, può sospendere il procedimento se la decisione in questione è stata impugnata. |
2 | Il giudice di uno Stato vincolato dalla presente convenzione, davanti al quale è richiesto il riconoscimento di una decisione emessa in Irlanda o nel Regno Unito la cui esecuzione è sospesa nello Stato d'origine per la presentazione di un ricorso, può sospendere il procedimento. |
IR 0.275.12 Convenzione del 30 ottobre 2007 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Convenzione di Lugano, CLug) (con prot. e all.) - Convenzione di Lugano CLug Art. 37 - 1. Il giudice di uno Stato vincolato dalla presente convenzione, davanti al quale è chiesto il riconoscimento di una decisione emessa in un altro Stato vincolato dalla presente convenzione, può sospendere il procedimento se la decisione in questione è stata impugnata. |
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1 | Il giudice di uno Stato vincolato dalla presente convenzione, davanti al quale è chiesto il riconoscimento di una decisione emessa in un altro Stato vincolato dalla presente convenzione, può sospendere il procedimento se la decisione in questione è stata impugnata. |
2 | Il giudice di uno Stato vincolato dalla presente convenzione, davanti al quale è richiesto il riconoscimento di una decisione emessa in Irlanda o nel Regno Unito la cui esecuzione è sospesa nello Stato d'origine per la presentazione di un ricorso, può sospendere il procedimento. |
IR 0.275.12 Convenzione del 30 ottobre 2007 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Convenzione di Lugano, CLug) (con prot. e all.) - Convenzione di Lugano CLug Art. 37 - 1. Il giudice di uno Stato vincolato dalla presente convenzione, davanti al quale è chiesto il riconoscimento di una decisione emessa in un altro Stato vincolato dalla presente convenzione, può sospendere il procedimento se la decisione in questione è stata impugnata. |
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1 | Il giudice di uno Stato vincolato dalla presente convenzione, davanti al quale è chiesto il riconoscimento di una decisione emessa in un altro Stato vincolato dalla presente convenzione, può sospendere il procedimento se la decisione in questione è stata impugnata. |
2 | Il giudice di uno Stato vincolato dalla presente convenzione, davanti al quale è richiesto il riconoscimento di una decisione emessa in Irlanda o nel Regno Unito la cui esecuzione è sospesa nello Stato d'origine per la presentazione di un ricorso, può sospendere il procedimento. |
IR 0.275.12 Convenzione del 30 ottobre 2007 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Convenzione di Lugano, CLug) (con prot. e all.) - Convenzione di Lugano CLug Art. 37 - 1. Il giudice di uno Stato vincolato dalla presente convenzione, davanti al quale è chiesto il riconoscimento di una decisione emessa in un altro Stato vincolato dalla presente convenzione, può sospendere il procedimento se la decisione in questione è stata impugnata. |
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1 | Il giudice di uno Stato vincolato dalla presente convenzione, davanti al quale è chiesto il riconoscimento di una decisione emessa in un altro Stato vincolato dalla presente convenzione, può sospendere il procedimento se la decisione in questione è stata impugnata. |
2 | Il giudice di uno Stato vincolato dalla presente convenzione, davanti al quale è richiesto il riconoscimento di una decisione emessa in Irlanda o nel Regno Unito la cui esecuzione è sospesa nello Stato d'origine per la presentazione di un ricorso, può sospendere il procedimento. |
IR 0.275.12 Convenzione del 30 ottobre 2007 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Convenzione di Lugano, CLug) (con prot. e all.) - Convenzione di Lugano CLug Art. 37 - 1. Il giudice di uno Stato vincolato dalla presente convenzione, davanti al quale è chiesto il riconoscimento di una decisione emessa in un altro Stato vincolato dalla presente convenzione, può sospendere il procedimento se la decisione in questione è stata impugnata. |
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1 | Il giudice di uno Stato vincolato dalla presente convenzione, davanti al quale è chiesto il riconoscimento di una decisione emessa in un altro Stato vincolato dalla presente convenzione, può sospendere il procedimento se la decisione in questione è stata impugnata. |
2 | Il giudice di uno Stato vincolato dalla presente convenzione, davanti al quale è richiesto il riconoscimento di una decisione emessa in Irlanda o nel Regno Unito la cui esecuzione è sospesa nello Stato d'origine per la presentazione di un ricorso, può sospendere il procedimento. |
IR 0.275.12 Convenzione del 30 ottobre 2007 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Convenzione di Lugano, CLug) (con prot. e all.) - Convenzione di Lugano CLug Art. 37 - 1. Il giudice di uno Stato vincolato dalla presente convenzione, davanti al quale è chiesto il riconoscimento di una decisione emessa in un altro Stato vincolato dalla presente convenzione, può sospendere il procedimento se la decisione in questione è stata impugnata. |
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1 | Il giudice di uno Stato vincolato dalla presente convenzione, davanti al quale è chiesto il riconoscimento di una decisione emessa in un altro Stato vincolato dalla presente convenzione, può sospendere il procedimento se la decisione in questione è stata impugnata. |
2 | Il giudice di uno Stato vincolato dalla presente convenzione, davanti al quale è richiesto il riconoscimento di una decisione emessa in Irlanda o nel Regno Unito la cui esecuzione è sospesa nello Stato d'origine per la presentazione di un ricorso, può sospendere il procedimento. |
IR 0.275.12 Convenzione del 30 ottobre 2007 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Convenzione di Lugano, CLug) (con prot. e all.) - Convenzione di Lugano CLug Art. 37 - 1. Il giudice di uno Stato vincolato dalla presente convenzione, davanti al quale è chiesto il riconoscimento di una decisione emessa in un altro Stato vincolato dalla presente convenzione, può sospendere il procedimento se la decisione in questione è stata impugnata. |
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1 | Il giudice di uno Stato vincolato dalla presente convenzione, davanti al quale è chiesto il riconoscimento di una decisione emessa in un altro Stato vincolato dalla presente convenzione, può sospendere il procedimento se la decisione in questione è stata impugnata. |
2 | Il giudice di uno Stato vincolato dalla presente convenzione, davanti al quale è richiesto il riconoscimento di una decisione emessa in Irlanda o nel Regno Unito la cui esecuzione è sospesa nello Stato d'origine per la presentazione di un ricorso, può sospendere il procedimento. |
IR 0.275.12 Convenzione del 30 ottobre 2007 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Convenzione di Lugano, CLug) (con prot. e all.) - Convenzione di Lugano CLug Art. 27 - 1. Qualora davanti a giudici di diversi Stati vincolati dalla presente convenzione e tra le stesse parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, il giudice successivamente adito sospende d'ufficio il procedimento finché sia stata accertata la competenza del giudice adito in precedenza. |
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1 | Qualora davanti a giudici di diversi Stati vincolati dalla presente convenzione e tra le stesse parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, il giudice successivamente adito sospende d'ufficio il procedimento finché sia stata accertata la competenza del giudice adito in precedenza. |
2 | Se la competenza del giudice precedentemente adito è accertata, il giudice successivamente adito dichiara la propria incompetenza a favore del primo. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
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1 | In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
2 | Le parti hanno diritto d'essere sentite. |
3 | Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti. |
IR 0.275.12 Convenzione del 30 ottobre 2007 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Convenzione di Lugano, CLug) (con prot. e all.) - Convenzione di Lugano CLug Art. 27 - 1. Qualora davanti a giudici di diversi Stati vincolati dalla presente convenzione e tra le stesse parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, il giudice successivamente adito sospende d'ufficio il procedimento finché sia stata accertata la competenza del giudice adito in precedenza. |
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1 | Qualora davanti a giudici di diversi Stati vincolati dalla presente convenzione e tra le stesse parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, il giudice successivamente adito sospende d'ufficio il procedimento finché sia stata accertata la competenza del giudice adito in precedenza. |
2 | Se la competenza del giudice precedentemente adito è accertata, il giudice successivamente adito dichiara la propria incompetenza a favore del primo. |
IR 0.275.12 Convenzione del 30 ottobre 2007 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Convenzione di Lugano, CLug) (con prot. e all.) - Convenzione di Lugano CLug Art. 27 - 1. Qualora davanti a giudici di diversi Stati vincolati dalla presente convenzione e tra le stesse parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, il giudice successivamente adito sospende d'ufficio il procedimento finché sia stata accertata la competenza del giudice adito in precedenza. |
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1 | Qualora davanti a giudici di diversi Stati vincolati dalla presente convenzione e tra le stesse parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, il giudice successivamente adito sospende d'ufficio il procedimento finché sia stata accertata la competenza del giudice adito in precedenza. |
2 | Se la competenza del giudice precedentemente adito è accertata, il giudice successivamente adito dichiara la propria incompetenza a favore del primo. |
IR 0.275.12 Convenzione del 30 ottobre 2007 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Convenzione di Lugano, CLug) (con prot. e all.) - Convenzione di Lugano CLug Art. 27 - 1. Qualora davanti a giudici di diversi Stati vincolati dalla presente convenzione e tra le stesse parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, il giudice successivamente adito sospende d'ufficio il procedimento finché sia stata accertata la competenza del giudice adito in precedenza. |
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1 | Qualora davanti a giudici di diversi Stati vincolati dalla presente convenzione e tra le stesse parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, il giudice successivamente adito sospende d'ufficio il procedimento finché sia stata accertata la competenza del giudice adito in precedenza. |
2 | Se la competenza del giudice precedentemente adito è accertata, il giudice successivamente adito dichiara la propria incompetenza a favore del primo. |
IR 0.275.12 Convenzione del 30 ottobre 2007 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Convenzione di Lugano, CLug) (con prot. e all.) - Convenzione di Lugano CLug Art. 29 - Qualora la competenza esclusiva a conoscere delle domande spetti a più giudici, quello successivamente adito deve rimettere la causa al giudice adito in precedenza. |
IR 0.275.12 Convenzione del 30 ottobre 2007 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Convenzione di Lugano, CLug) (con prot. e all.) - Convenzione di Lugano CLug Art. 27 - 1. Qualora davanti a giudici di diversi Stati vincolati dalla presente convenzione e tra le stesse parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, il giudice successivamente adito sospende d'ufficio il procedimento finché sia stata accertata la competenza del giudice adito in precedenza. |
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1 | Qualora davanti a giudici di diversi Stati vincolati dalla presente convenzione e tra le stesse parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, il giudice successivamente adito sospende d'ufficio il procedimento finché sia stata accertata la competenza del giudice adito in precedenza. |
2 | Se la competenza del giudice precedentemente adito è accertata, il giudice successivamente adito dichiara la propria incompetenza a favore del primo. |
IR 0.275.12 Convenzione del 30 ottobre 2007 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Convenzione di Lugano, CLug) (con prot. e all.) - Convenzione di Lugano CLug Art. 27 - 1. Qualora davanti a giudici di diversi Stati vincolati dalla presente convenzione e tra le stesse parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, il giudice successivamente adito sospende d'ufficio il procedimento finché sia stata accertata la competenza del giudice adito in precedenza. |
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1 | Qualora davanti a giudici di diversi Stati vincolati dalla presente convenzione e tra le stesse parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, il giudice successivamente adito sospende d'ufficio il procedimento finché sia stata accertata la competenza del giudice adito in precedenza. |
2 | Se la competenza del giudice precedentemente adito è accertata, il giudice successivamente adito dichiara la propria incompetenza a favore del primo. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
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1 | In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
2 | Le parti hanno diritto d'essere sentite. |
3 | Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti. |
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) CEDU Art. 6 Diritto ad un processo equo - 1. Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia. |
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1 | Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia. |
2 | Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente sino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata. |
3 | Ogni accusato ha segnatamente diritto a: |
a | essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in un modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; |
b | disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie per preparare la sua difesa; |
c | difendersi da sé o avere l'assistenza di un difensore di propria scelta e, se non ha i mezzi per ricompensare un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio quando lo esigano gli interessi della giustizia; |
d | interrogare o far interrogare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'interrogazione dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico; |
e | farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nell'udienza. |
IR 0.275.12 Convenzione del 30 ottobre 2007 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Convenzione di Lugano, CLug) (con prot. e all.) - Convenzione di Lugano CLug Art. 37 - 1. Il giudice di uno Stato vincolato dalla presente convenzione, davanti al quale è chiesto il riconoscimento di una decisione emessa in un altro Stato vincolato dalla presente convenzione, può sospendere il procedimento se la decisione in questione è stata impugnata. |
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1 | Il giudice di uno Stato vincolato dalla presente convenzione, davanti al quale è chiesto il riconoscimento di una decisione emessa in un altro Stato vincolato dalla presente convenzione, può sospendere il procedimento se la decisione in questione è stata impugnata. |
2 | Il giudice di uno Stato vincolato dalla presente convenzione, davanti al quale è richiesto il riconoscimento di una decisione emessa in Irlanda o nel Regno Unito la cui esecuzione è sospesa nello Stato d'origine per la presentazione di un ricorso, può sospendere il procedimento. |
IR 0.275.12 Convenzione del 30 ottobre 2007 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Convenzione di Lugano, CLug) (con prot. e all.) - Convenzione di Lugano CLug Art. 27 - 1. Qualora davanti a giudici di diversi Stati vincolati dalla presente convenzione e tra le stesse parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, il giudice successivamente adito sospende d'ufficio il procedimento finché sia stata accertata la competenza del giudice adito in precedenza. |
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1 | Qualora davanti a giudici di diversi Stati vincolati dalla presente convenzione e tra le stesse parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, il giudice successivamente adito sospende d'ufficio il procedimento finché sia stata accertata la competenza del giudice adito in precedenza. |
2 | Se la competenza del giudice precedentemente adito è accertata, il giudice successivamente adito dichiara la propria incompetenza a favore del primo. |
IR 0.275.12 Convenzione del 30 ottobre 2007 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Convenzione di Lugano, CLug) (con prot. e all.) - Convenzione di Lugano CLug Art. 27 - 1. Qualora davanti a giudici di diversi Stati vincolati dalla presente convenzione e tra le stesse parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, il giudice successivamente adito sospende d'ufficio il procedimento finché sia stata accertata la competenza del giudice adito in precedenza. |
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1 | Qualora davanti a giudici di diversi Stati vincolati dalla presente convenzione e tra le stesse parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, il giudice successivamente adito sospende d'ufficio il procedimento finché sia stata accertata la competenza del giudice adito in precedenza. |
2 | Se la competenza del giudice precedentemente adito è accertata, il giudice successivamente adito dichiara la propria incompetenza a favore del primo. |
IR 0.275.12 Convenzione del 30 ottobre 2007 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Convenzione di Lugano, CLug) (con prot. e all.) - Convenzione di Lugano CLug Art. 27 - 1. Qualora davanti a giudici di diversi Stati vincolati dalla presente convenzione e tra le stesse parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, il giudice successivamente adito sospende d'ufficio il procedimento finché sia stata accertata la competenza del giudice adito in precedenza. |
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1 | Qualora davanti a giudici di diversi Stati vincolati dalla presente convenzione e tra le stesse parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, il giudice successivamente adito sospende d'ufficio il procedimento finché sia stata accertata la competenza del giudice adito in precedenza. |
2 | Se la competenza del giudice precedentemente adito è accertata, il giudice successivamente adito dichiara la propria incompetenza a favore del primo. |
IR 0.275.12 Convenzione del 30 ottobre 2007 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Convenzione di Lugano, CLug) (con prot. e all.) - Convenzione di Lugano CLug Art. 27 - 1. Qualora davanti a giudici di diversi Stati vincolati dalla presente convenzione e tra le stesse parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, il giudice successivamente adito sospende d'ufficio il procedimento finché sia stata accertata la competenza del giudice adito in precedenza. |
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1 | Qualora davanti a giudici di diversi Stati vincolati dalla presente convenzione e tra le stesse parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, il giudice successivamente adito sospende d'ufficio il procedimento finché sia stata accertata la competenza del giudice adito in precedenza. |
2 | Se la competenza del giudice precedentemente adito è accertata, il giudice successivamente adito dichiara la propria incompetenza a favore del primo. |