SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 50 - 1 L'autonomia comunale è garantita nella misura prevista dal diritto cantonale. |
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1 | L'autonomia comunale è garantita nella misura prevista dal diritto cantonale. |
2 | Nell'ambito del suo agire, la Confederazione tiene conto delle possibili conseguenze per i Comuni. |
3 | La Confederazione prende in considerazione la particolare situazione delle città, degli agglomerati e delle regioni di montagna. |
SR 131.212 Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 CostC Art. 109 - 1 L'autonomia dei Comuni è garantita. La sua estensione è determinata dal diritto cantonale e dal diritto federale. |
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1 | L'autonomia dei Comuni è garantita. La sua estensione è determinata dal diritto cantonale e dal diritto federale. |
2 | Il diritto cantonale accorda ai Comuni un margine d'azione quanto più ampio possibile. |
SR 131.212 Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 CostC Art. 109 - 1 L'autonomia dei Comuni è garantita. La sua estensione è determinata dal diritto cantonale e dal diritto federale. |
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1 | L'autonomia dei Comuni è garantita. La sua estensione è determinata dal diritto cantonale e dal diritto federale. |
2 | Il diritto cantonale accorda ai Comuni un margine d'azione quanto più ampio possibile. |
SR 131.212 Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 CostC Art. 109 - 1 L'autonomia dei Comuni è garantita. La sua estensione è determinata dal diritto cantonale e dal diritto federale. |
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1 | L'autonomia dei Comuni è garantita. La sua estensione è determinata dal diritto cantonale e dal diritto federale. |
2 | Il diritto cantonale accorda ai Comuni un margine d'azione quanto più ampio possibile. |
SR 131.212 Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 CostC Art. 109 - 1 L'autonomia dei Comuni è garantita. La sua estensione è determinata dal diritto cantonale e dal diritto federale. |
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1 | L'autonomia dei Comuni è garantita. La sua estensione è determinata dal diritto cantonale e dal diritto federale. |
2 | Il diritto cantonale accorda ai Comuni un margine d'azione quanto più ampio possibile. |
SR 131.212 Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 CostC Art. 113 - 1 I Comuni politici riscuotono imposte sul reddito e sulla sostanza, sugli utili e sul capitale, nonché sugli utili patrimoniali, fondandosi sulla tassazione cantonale. Stabiliscono l'aliquota dell'imposta. |
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1 | I Comuni politici riscuotono imposte sul reddito e sulla sostanza, sugli utili e sul capitale, nonché sugli utili patrimoniali, fondandosi sulla tassazione cantonale. Stabiliscono l'aliquota dell'imposta. |
2 | Essi possono riscuotere altre imposte, sempre che la legge lo preveda. |
3 | Mediante la perequazione finanziaria devono essere compensate le diversità di capacità fiscale dei singoli Comuni e ricercate condizioni equilibrate d'imposizione fiscale. Nei casi previsti dalla legge è possibile ridurre o rifiutare prestazioni vincolate alla perequazione finanziaria.65 |
SR 131.212 Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 CostC Art. 113 - 1 I Comuni politici riscuotono imposte sul reddito e sulla sostanza, sugli utili e sul capitale, nonché sugli utili patrimoniali, fondandosi sulla tassazione cantonale. Stabiliscono l'aliquota dell'imposta. |
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1 | I Comuni politici riscuotono imposte sul reddito e sulla sostanza, sugli utili e sul capitale, nonché sugli utili patrimoniali, fondandosi sulla tassazione cantonale. Stabiliscono l'aliquota dell'imposta. |
2 | Essi possono riscuotere altre imposte, sempre che la legge lo preveda. |
3 | Mediante la perequazione finanziaria devono essere compensate le diversità di capacità fiscale dei singoli Comuni e ricercate condizioni equilibrate d'imposizione fiscale. Nei casi previsti dalla legge è possibile ridurre o rifiutare prestazioni vincolate alla perequazione finanziaria.65 |
SR 131.212 Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 CostC Art. 111 - 1 Il Cantone fissa le linee fondamentali dell'organizzazione comunale, disciplina l'ordinamento finanziario e la vigilanza cantonale. |
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1 | Il Cantone fissa le linee fondamentali dell'organizzazione comunale, disciplina l'ordinamento finanziario e la vigilanza cantonale. |
2 | Sempre che la legge non preveda altrimenti, in materia di responsabilità i Comuni sottostanno alle disposizioni applicabili al Cantone. |
SR 131.212 Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 CostC Art. 111 - 1 Il Cantone fissa le linee fondamentali dell'organizzazione comunale, disciplina l'ordinamento finanziario e la vigilanza cantonale. |
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1 | Il Cantone fissa le linee fondamentali dell'organizzazione comunale, disciplina l'ordinamento finanziario e la vigilanza cantonale. |
2 | Sempre che la legge non preveda altrimenti, in materia di responsabilità i Comuni sottostanno alle disposizioni applicabili al Cantone. |
SR 131.212 Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 CostC Art. 111 - 1 Il Cantone fissa le linee fondamentali dell'organizzazione comunale, disciplina l'ordinamento finanziario e la vigilanza cantonale. |
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1 | Il Cantone fissa le linee fondamentali dell'organizzazione comunale, disciplina l'ordinamento finanziario e la vigilanza cantonale. |
2 | Sempre che la legge non preveda altrimenti, in materia di responsabilità i Comuni sottostanno alle disposizioni applicabili al Cantone. |
SR 131.212 Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 CostC Art. 111 - 1 Il Cantone fissa le linee fondamentali dell'organizzazione comunale, disciplina l'ordinamento finanziario e la vigilanza cantonale. |
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1 | Il Cantone fissa le linee fondamentali dell'organizzazione comunale, disciplina l'ordinamento finanziario e la vigilanza cantonale. |
2 | Sempre che la legge non preveda altrimenti, in materia di responsabilità i Comuni sottostanno alle disposizioni applicabili al Cantone. |
SR 131.212 Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 CostC Art. 111 - 1 Il Cantone fissa le linee fondamentali dell'organizzazione comunale, disciplina l'ordinamento finanziario e la vigilanza cantonale. |
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1 | Il Cantone fissa le linee fondamentali dell'organizzazione comunale, disciplina l'ordinamento finanziario e la vigilanza cantonale. |
2 | Sempre che la legge non preveda altrimenti, in materia di responsabilità i Comuni sottostanno alle disposizioni applicabili al Cantone. |
SR 131.212 Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 CostC Art. 111 - 1 Il Cantone fissa le linee fondamentali dell'organizzazione comunale, disciplina l'ordinamento finanziario e la vigilanza cantonale. |
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1 | Il Cantone fissa le linee fondamentali dell'organizzazione comunale, disciplina l'ordinamento finanziario e la vigilanza cantonale. |
2 | Sempre che la legge non preveda altrimenti, in materia di responsabilità i Comuni sottostanno alle disposizioni applicabili al Cantone. |
SR 131.212 Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 CostC Art. 111 - 1 Il Cantone fissa le linee fondamentali dell'organizzazione comunale, disciplina l'ordinamento finanziario e la vigilanza cantonale. |
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1 | Il Cantone fissa le linee fondamentali dell'organizzazione comunale, disciplina l'ordinamento finanziario e la vigilanza cantonale. |
2 | Sempre che la legge non preveda altrimenti, in materia di responsabilità i Comuni sottostanno alle disposizioni applicabili al Cantone. |
SR 131.212 Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 CostC Art. 111 - 1 Il Cantone fissa le linee fondamentali dell'organizzazione comunale, disciplina l'ordinamento finanziario e la vigilanza cantonale. |
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1 | Il Cantone fissa le linee fondamentali dell'organizzazione comunale, disciplina l'ordinamento finanziario e la vigilanza cantonale. |
2 | Sempre che la legge non preveda altrimenti, in materia di responsabilità i Comuni sottostanno alle disposizioni applicabili al Cantone. |
SR 131.212 Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 CostC Art. 111 - 1 Il Cantone fissa le linee fondamentali dell'organizzazione comunale, disciplina l'ordinamento finanziario e la vigilanza cantonale. |
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1 | Il Cantone fissa le linee fondamentali dell'organizzazione comunale, disciplina l'ordinamento finanziario e la vigilanza cantonale. |
2 | Sempre che la legge non preveda altrimenti, in materia di responsabilità i Comuni sottostanno alle disposizioni applicabili al Cantone. |
SR 131.212 Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 CostC Art. 111 - 1 Il Cantone fissa le linee fondamentali dell'organizzazione comunale, disciplina l'ordinamento finanziario e la vigilanza cantonale. |
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1 | Il Cantone fissa le linee fondamentali dell'organizzazione comunale, disciplina l'ordinamento finanziario e la vigilanza cantonale. |
2 | Sempre che la legge non preveda altrimenti, in materia di responsabilità i Comuni sottostanno alle disposizioni applicabili al Cantone. |
SR 131.212 Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 CostC Art. 111 - 1 Il Cantone fissa le linee fondamentali dell'organizzazione comunale, disciplina l'ordinamento finanziario e la vigilanza cantonale. |
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1 | Il Cantone fissa le linee fondamentali dell'organizzazione comunale, disciplina l'ordinamento finanziario e la vigilanza cantonale. |
2 | Sempre che la legge non preveda altrimenti, in materia di responsabilità i Comuni sottostanno alle disposizioni applicabili al Cantone. |
SR 131.212 Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 CostC Art. 111 - 1 Il Cantone fissa le linee fondamentali dell'organizzazione comunale, disciplina l'ordinamento finanziario e la vigilanza cantonale. |
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1 | Il Cantone fissa le linee fondamentali dell'organizzazione comunale, disciplina l'ordinamento finanziario e la vigilanza cantonale. |
2 | Sempre che la legge non preveda altrimenti, in materia di responsabilità i Comuni sottostanno alle disposizioni applicabili al Cantone. |
SR 131.212 Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 CostC Art. 111 - 1 Il Cantone fissa le linee fondamentali dell'organizzazione comunale, disciplina l'ordinamento finanziario e la vigilanza cantonale. |
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1 | Il Cantone fissa le linee fondamentali dell'organizzazione comunale, disciplina l'ordinamento finanziario e la vigilanza cantonale. |
2 | Sempre che la legge non preveda altrimenti, in materia di responsabilità i Comuni sottostanno alle disposizioni applicabili al Cantone. |
SR 131.212 Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 CostC Art. 111 - 1 Il Cantone fissa le linee fondamentali dell'organizzazione comunale, disciplina l'ordinamento finanziario e la vigilanza cantonale. |
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1 | Il Cantone fissa le linee fondamentali dell'organizzazione comunale, disciplina l'ordinamento finanziario e la vigilanza cantonale. |
2 | Sempre che la legge non preveda altrimenti, in materia di responsabilità i Comuni sottostanno alle disposizioni applicabili al Cantone. |
SR 131.212 Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 CostC Art. 111 - 1 Il Cantone fissa le linee fondamentali dell'organizzazione comunale, disciplina l'ordinamento finanziario e la vigilanza cantonale. |
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1 | Il Cantone fissa le linee fondamentali dell'organizzazione comunale, disciplina l'ordinamento finanziario e la vigilanza cantonale. |
2 | Sempre che la legge non preveda altrimenti, in materia di responsabilità i Comuni sottostanno alle disposizioni applicabili al Cantone. |
SR 131.212 Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 CostC Art. 111 - 1 Il Cantone fissa le linee fondamentali dell'organizzazione comunale, disciplina l'ordinamento finanziario e la vigilanza cantonale. |
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1 | Il Cantone fissa le linee fondamentali dell'organizzazione comunale, disciplina l'ordinamento finanziario e la vigilanza cantonale. |
2 | Sempre che la legge non preveda altrimenti, in materia di responsabilità i Comuni sottostanno alle disposizioni applicabili al Cantone. |
SR 131.212 Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 CostC Art. 111 - 1 Il Cantone fissa le linee fondamentali dell'organizzazione comunale, disciplina l'ordinamento finanziario e la vigilanza cantonale. |
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1 | Il Cantone fissa le linee fondamentali dell'organizzazione comunale, disciplina l'ordinamento finanziario e la vigilanza cantonale. |
2 | Sempre che la legge non preveda altrimenti, in materia di responsabilità i Comuni sottostanno alle disposizioni applicabili al Cantone. |